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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Gli stranieri che , trovandosi nelle condizioni prevedute dall ' art . 3 , n . 2 , della legge 13 giugno 1912 , n . 555 , non poterono , per effetto dell ' art . 1 del Decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 , n . 1144 , dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana , possono fare tale dichiarazione nel termine perentorio di un anno dalla data della entrata in vigore del presente decreto . Gli stranieri che , trovandosi nelle condizioni previste dall ' art . 3 , n . 3 , della legge 13 giugno 1912 , n . 555 , non hanno acquistata , per effetto della medesima disposizione , la cittadinanza italiana , sono ammessi a dichiarare di eleggere tale cittadinanza nel termine stabilito nel comma precedente . La dichiarazione di eleggere la cittadinanza italiana fa acquistare la medesima dopo novanta giorni dalla sua data , a meno che il Governo non inibisca , tale acquisto . 2 . Non possono dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana a norma dell ' articolo precedente gli stranieri che avrebbero potuto acquistarla nei termini stabiliti dal decreto luogotenenziale 14 luglio 1918 , n . 1029 . 3 . L ' ufficiale di stato civile , che abbia ricevuto la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana al sensi dell ' art . 1 , deve immediatamente spedirne copia con lettera raccomandata , al prefetto della provincia , che la trasmette al Ministero dell ' interno con le occorrenti informazioni . Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo articolo sono punite a norma dell ' art . 404 Codice civile . 4 . Quando la dichiarazione di elezione di cittadinanza agli effetti dell ' art . 1 sia fatta all ' estero dinanzi a regi agenti diplomatici e consolari , questi debbono trasmetterne copia , oltre che all ' ufficiale di stato civile a sensi dell ' art . 5 del Regio decreto 28 dicembre 1919 , n . 2560 , anche al Ministero dell ' interno . In tali casi è raddoppiato il termine stabilito dal secondo capoverso dell ' art . 1 per l ' esercizio da parte del Governo della facoltà di inibizione . 5 . La facoltà concessa al Governo dal secondo capoverso dell ' art . 1 è esercitata dal ministro dell ' interno con suo decreto non soggetto ad impugnazione né in via amministrativa né in sede giurisdizionale , che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno ed annotato in margine alla dichiarazione di elezione della cittadinanza fatta dall ' interessato . 6 . Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Le dichiarazioni per il conseguimento della cittadinanza a norma degli articoli 4 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1920 , n . 1980 , potranno essere fatte entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto . 2 . In taluni casi particolarmente degni di considerazione la cittadinanza italiana potrà essere concessa , per decreto reale , a norma dell ' art . 8 del regio decreto 30 dicembre 1920 , n . 1890 , previo parere favorevole del Consiglio di Stato su domanda presentata entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto , anche quando non concorrano tutte le condizioni indicate nel predetto articolo . Le disposizioni dell ' art . 4 del Regio decreto 28 dicembre 1919 , n . 2560 , si applicano alla concessione ed al riacquisto della cittadinanza , a norma dell ' art . 8 del regio decreto 30 dicembre 1920 e della prima parte del presente articolo . 3 . Le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1920 , n . 1890 , si applicano anche ai casi di acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto . 4 . Coloro che hanno conseguita la cittadinanza ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1920 , n . 1890 , o del presente decreto , saranno considerati pertinenti al comune nel quale essi o i loro ascendenti già possedevano un diritto di pertinenza , o a quello nel quale hanno stabilito o intendono stabilire la propria residenza o il proprio domicilio , o al comune di nascita o , non avverandosi alcune delle circostanze predette , a quello che sarà loro indicato . Coloro che avendo conseguito il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell ' art . 7 , n . 2 del trattato di Rapallo intendono di conservare la residenza e il domicilio nel territorio della cessata monarchia austro - ungarica facente parte del Regno dei serbi - croati - sloveni potranno chiedere il diritto di pertinenza , se della Dalmazia al comune di Zara , se dell ' isola di Veglia ai comuni di Pola o di Cherso . 5 . Nei casi preveduti all ' articolo precedente la concessione del diritto di pertinenza da parte dei comuni delle provincie annesse sarà obbligatoria e gratuita . Per le altre provincie del Regno la dichiarazione e il decreto da cui deriva il conseguimento della cittadinanza saranno trascritti a cura del Ministero dell ' interno nei registri di cittadinanza del comune a cui il dichiarante o il concessionario appartengono , secondo le norme stabilite nell ' articolo precedente . 6 . Il presidente del consiglio dei ministri , ministro segretario di Stato per gli affari dell ' interno , stabilirà le norme per l ' applicazione del presente decreto . 7 . Per gli effetti finanziari nulla è innovato alle norme vigenti . 8 . Il presente decreto e il R . D . 30 dicembre 1920 , n . 1890 saranno presentati al Parlamento per . essere convertiti in legge .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . La cittadinanza italiana può essere concessa per decreto reale , su proposta del ministro degli affari esteri , senza l ' osservanza delle condizioni stabilite dall ' art . 4 della legge 13 giugno 1912 , n . 555 , ai maggiorenni od emancipati celibi , monogami o vedovi , anche , non residenti nel Regno , che si trovino in uno dei seguenti casi : 1° appartengano a famiglie di origine italiana , le quali abbiano perduto la cittadinanza originaria ; 2° godano la protezione italiana , o l ' abbiano goduta anteriormente e non siano attualmente protetti da alcun altro Stato ; 3° abbiano dato prova non dubbia di sentimenti di italianità ed offrano serie garanzie di contribuire al mantenimento del buon nome e del prestigio italiano . 2 . La persona alla quale la cittadinanza è concessa dovrà prestare giuramento nei modi e nelle forme di cui all ' art . 5 della legge 13 giugno 1912 , n . 555 . La consegna del decreto di cittadinanza dovrà risultare da apposito verbale redatto dall ' autorità italiana all ' uopo incaricata , e dalla data di tale verbale decorrerà il termine di sei mesi per prestare giuramento . 3 . La cittadinanza ottenuta a norma dell ' art . 1 non comprende il godimento dei diritti politici , né l ' obbligo del servizio militare . 4 . La domanda d ' acquisto della cittadinanza da parte delle persone di cui all ' art . 1 , n . 2 , deve essere fatta entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge . Coloro che non avranno chiesto la cittadinanza entro tale termine e la di cui domanda sarà stata respinta perderanno ogni titolo alla protezione italiana . 5 . Il presente decreto entrerà in vigore al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Alla legittimazione per Real decreto dei figli dei militari deceduti in guerra si può fare luogo anche fuori dei casi previsti dall ' articolo 1 del Nostro decreto 14 ottobre 1915 , n . 1496 , purché . la volontà di legittimare risulti in maniera non dubbia da una dichiarazione scritta dal genitore defunto , o da una dichiarazione resa da lui verbalmente ad un ufficiale o ad un cappellano militare o ad altro ministro del culto , cui apparteneva il militare , purché tale ministro abbia veste legalmente riconosciuta dall ' autorità militare . L ' ufficiale ed il ministro del culto , che abbiano ricevuto dal militare la dichiarazione verbale della volontà di legittimare , devono , possibilmente entro le ventiquattro ore , formarne oggetto di verbale da redigersi alla presenza di due testimoni e da trasmettersi entro il più breve tempo alla superiore autorità militare . Della manifestazione esplicita della volontà di legittimare , possono tener le veci la richiesta delle pubblicazioni a contrarre matrimonio con la madre del legittimando , o il seguìto matrimonio religioso con lei od un matrimonio civile dichiarato nullo , purché si tratti di figli riconosciuti o la cui paternità risulti in maniera non dubbia da esplicita dichiarazione resa dal padre per iscritto o verbalmente nel modo anzidetto , o dal possesso di stato . 2 . L ' istanza diretta ad ottenere la legittimazione deve , a norma dell ' art . 199 del Codice civile , essere comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore defunto , entro il quarto grado . Tale istanza e gli atti relativi possono essere redatti in carta libera e sono esenti da qualunque tassa . Resta ferma la necessità del concorso delle condizioni stabilite dall ' art . 198 del Codice civile , nn . 2 e 3 . 3 . Le disposizioni di cui sopra , si applicano anche ai figli dei militari dispersi , quando sieno scorsi sei mesi dalla dispersione . Per essi , dovrà essere esibita la dichiarazione di irreperibilità menzionata dall ' art . 2 del Nostro decreto 27 giugno 1915 , n . 1103 , la quale terrà luogo dell ' atto di morte . 4 . La legittimazione concessa a mente degli articoli precedenti produce tutti gli effetti , anche nei riguardi della madre se pur essa ne abbia fatto richiesta , dalla data del giorno anteriore a quello della morte o della . dispersione del militare . 5 . Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale , ed è applicabile anche per la legittimazione dei figli dei militari morti o dispersi prima di tale data .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Gli orfani di guerra iscritti nell ' elenco generale prescritto dalla legge 18 luglio 1917 , n . 11433 , , possono essere adottati in età inferiore ai diciotto anni ; col procedimento e con gli effetti stabiliti nel Codice civile e nelle seguenti disposizioni , in quanto esse derogano a quelle del Codice . La facoltà di adottare gli orfani predetti è consentita a chi abbia compiuto gli anni quaranta . 2 . Per gli orfani minori di anni diciotto e privi di entrambi i genitori , il consenso è prestato dal Comitato provinciale competente , a norma dell ' art . 9 della legge 18 luglio 1917 , n . 1143 , su relazione del giudice delle tutele , il quale sentirà il parere della persona o dell ' ente che esercita la tutela e quello del consiglio di famiglia o di tutela , nei casi dell ' art . 209 del Codice civile . Il giudice delle tutele compirà le indagini più accurate per accertarsi che l ' adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa all ' orfano ed economicamente non pregiudizievole , dovendosi escludere l ' adozione da parte di chi sia in condizioni di trarre personale profitto dalla pensione spettante all ' orfano o dal patrimonio che egli possieda . Il Comitato provinciale delegherà il giudice delle tutele o altro dei propri membri a prestare il consenso per l ' adozione avanti la Corte d ' appello . 3 . Per gli orfani minori di anni diciotto soggetti a patria potestà , il consenso è prestato dal genitore . 4 . Nei casi dei due articoli precedenti dovrà sempre essere sentito lo stesso minore quando abbia compiuto l ' età di dieci anni . 5 . L ' adozione di un orfano di guerra privo di entrambi i genitori conferisce all ' adottante , o al padre adottivo , nel caso contemplato dall ' art . 204 del Codice civile , i poteri e i doveri attribuiti al tutore dalle disposizioni della citata legge 18 luglio 1917 , senza però il concorso del consiglio di famiglia o di tutela , ferme restando le disposizioni degli articoli 210 e 211 del Codice civile . La precedente disposizione si applica anche all ' orfano di guerra soggetto a patria potestà , se questa venga a cessare dopo l ' adozione e durante l ' età minore per qualunque causa . 6 . I genitori adottivi degli orfani di guerra sono sottoposti alla vigilanza e ai controlli stabiliti per i genitori e per i tutori dalla legge l 8 luglio 1917 , n . 1143 . 7 . Qualora l ' adottante incorra nei casi in cui , a norma degli articoli 18 e 19 della predetta legge , si può far luogo a provvedimenti contro il genitore o il tutore , il Comitato provinciale , sentito il giudice delle tutele o su proposta del medesimo , può chiedere alla Corte d ' appello la revoca dell ' adozione provvedendo per la tutela dell ' orfano nei modi ordinari . La revoca non pregiudica i diritti agli alimenti e i diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo . 8 . Le disposizioni degli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli procreati fuori di matrimonio nel periodo della guerra e nati entro il 31 dicembre 1919 , non contemplati nell ' art . 3 della legge 18 luglio 1917 , dei quali la filiazione non sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata . L ' assenso per essi all ' adozione , con le cautele stabilite nell ' art . 2 , e con l ' osservanza dell ' art . 205 del codice civile , è prestato dal tutore previa approvazione del consiglio di tutela nei casi preveduti nell ' art . 261 del detto Codice , o dal tutore , previa approvazione dell ' amministrazione dell ' ospizio nei casi proveduti dall ' art . 262 . Qualora si tratti di fanciulli non ammessi in un ospizio , o per i quali non sia stato costituito consiglio di tutela , l ' assenso è prestato dal giudice delle tutele del luogo dove risiede l ' adottante , osservate sempre le cautele sopra indicate . Nei casi regolati nel presente articolo , quando contro l ' adottante si verificano le ipotesi prevedute negli articoli 18 e 19 della legge 18 luglio 1917 , n . 1143 , il giudice delle tutele può chiedere alla Corte di appello la revoca dell ' adozione , la quale avrà effetto senza pregiudizio dei diritti agli.alimenti e dei diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo . 9 . Le disposizioni precedenti , in quanto derogano a quelle del Codice civile , noti si applicano agli orfani di guerra , o alle persone nate fuori di matrimonio durante la guerra , che abbiano compiuto l ' età di anni diciotto .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . I prigionieri di guerra sono ammessi a far testamento secondo le forme e le norme stabilite negli art . 790 , 800 , 801 , 802 e 803 del Codice civile . 2 . Per la formazione degli atti di morte dei prigionieri predetti si osservano le disposizioni del capo V , titolo XII , libro I del Codice civile .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . È data facoltà ai ministri della guerra e della marina di procedere alla correzione degli atti di morte dei militari in campagna e delle persone impiegate al seguito delle armate , nonché dei militari del corpo reale equipaggi e delle persone che si trovino in una delle posizioni previste dall ' art . 2 del decreto luogotenenziale in data 30 settembre 1915 , n . 1458 , prima che tali atti siano stati trascritti nei registri dei comuni competenti a senso dell ' art . 400 del Codice civile . Quando sia stata eseguita la trascrizione , la rettificazione degli atti stessi ha luogo secondo le disposizioni degli articoli 401 e seguenti del Codice civile , 133 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865 , n . 2602 . 2 . Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale .
ProsaGiuridica ,
Articolo unico . La facoltà data ai ministri della guerra e della marina con l ' articolo 10 del decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916 , n . 108 di procedere alla correzione degli atti di morte deve intendersi estesa con le stesse norme anche agli atti compilati dal nemico sia per i militari le cui salme vennero rinvenute sul campo , sia per quelli che cessarono di vivere in seguito ad eventi di guerra o durante lo stato di prigionia presso il nemico .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Le attribuzioni in materia di stato civile per le truppe in campagna di cui al libro I , titolo 12 , capo 5 , del Codice civile , attribuzioni già trasferite temporaneamente al Ministero . per l ' assistenza militare e le pensioni di guerra , vengono restituite al Ministero della guerra , per effetto dell ' avvenuto ritorno del servizio dello stato civile al Ministero stesso . 2 . La facoltà di cui al Regio decreto - legge 4 settembre 1919 , n . 1763 , relativa alla redazione degli atti di morte non compilati tempestivamente per militari deceduti in guerra , cessata col 15 marzo 1922 per effetto . della smobilitazione generale del regio esercito , è ripristinata e conferita , nei casi e con le formalità di cui alla istruzione approvata col decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916 , n . 109 , al Ministero della guerra a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 1924.2 3 . Per la durata medesima è ripristinata e conferita al Ministero della guerra la facoltà di procedere alla correzione degli atti di morte come all ' art . 1 del decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916 , n . 10 e dall ' art . unico del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 , n . 1784 . 4 . L ' autorizzazione ai centri di mobilitazione , di redigere atti di morte , potrà essere concessa anche nei casi in cui gli atti di decesso , pur essendo stati in tempo compilati , risultino smarriti .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Osservate le forme e con gli effetti che le seguenti disposizioni stabiliscono , può esser dichiarato che è presunta la morte di una persona per causa dipendente dalla guerra nei casi seguenti : 1° quando sia scomparsa in seguito ad operazioni militari cui abbia partecipato in qualsiasi qualità : e funzione , ovvero in seguito a un fatto di guerra o dipendente dalla guerra cui siasi comunque trovata presente , e sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle ostilità , anche per armistizio , senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza ; 2° quando sia scomparsa in seguito a naufragio o altro infortunio marittimo , prodotto da azione dei nemico o da causa diversa , nota od ignota , e sia trascorso un anno dall ' accertamento ufficiale del naufragio o infortunio , senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza ; 3° quando la persona sia stata fatta prigioniera di guerra o sia stata dal nemico internata o comunque trasportata dal nemico in territorio straniero e siano trascorsi due anni dalla data in cui fu pattuito l ' obbligo della liberazione dei prigionieri o del rimpatrio degli internati o comunque trasportati fuori della patria , senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza . Le disposizioni di quest ' articolo e dei seguenti si applicano anche a coloro che appartenevano ai territori che saranno annessi al Regno in seguito e per conseguenza della guerra . 2 . La dichiarazione della morte presunta può essere domandata dagli eredi legittimi , dal coniuge , da qualsiasi congiunto o affine in linea retta , dai congiunti o affini in linea collaterale , fino al quarto grado incluso ; o da chi dimostri avervi legittimo interesse , o anche . dal procuratore del Re presso il tribunale indicato nell ' articolo seguente . 3 . La domanda è proposta mediante ricorso al tribunale del luogo dove lo scomparso ebbe l ' ultimo domicilio civile , o , in difetto di questo , l ' ultima dimora . Se non si conoscono né l ' ultimo domicilio né l ' ultima dimora , è competente il tribunale del luogo di nascita . Al ricorso devono essere uniti i documenti necessari per stabilire lo stato di famiglia , il fatto e il tempo della scomparsa . 4 . Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale , il quale , esaminati gli atti , ne ordina la notificazione a norma dell ' articolo seguente e stabilisce il giorno in cui le parti dovranno , comparire avanti il tribunale per dare informazioni e proporre le contestazioni di loro interesse . 5 . Il ricorso è notificato , nel termine stabilito dal presidente , al coniuge , agli ascendenti ed ai . discendenti che non siano attori , od in loro mancanza agli affini in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado , ed in ogni caso al pubblico ministero , se non sia attore . Mancando qualsiasi congiunto nei gradi predetti , basta la notificazione al pubblico ministero . 6 . Il tribunale , udite le parti comparse ed esaminati gli atti , può ordinare d ' ufficio le investigazioni che reputi necessarie : queste sono eseguite con la maggiore celerità e senza formalità di procedura dal pubblico ministero , che ne rende conto in conclusioni scritte presentate nel termine fissato dal tribunale . Il provvedimento è dato con ordinanza non soggetta a impugnazione ; con la medesima possono essere impartite disposizioni a scopo conservativo in analogia alle norme stabilite per l ' assenza . 7 . Quando ne concorrano le condizioni , la parte istante può essere ammessa al gratuito patrocinio anche con decreto del presidente del tribunale . 8 . Nella sentenza che dichiara presunta la morte della persona scomparsa , il tribunale stabilisce la data in cui si presume avvenuta la morte ; se non vi siano altri elementi per stabilirla , il tribunale la determina nel giorno anteriore alla data della prima citazione . 9 . Quando sia possibile determinare il giorno e non l ' ora della morte presunta , questa è fissata alla mezzanotte del giorno determinato . 10 . La sentenza che accoglie o rigetta la domanda è soggetta ad appello , che può essere proposto da qualunque delle persone indicate nell ' art . 2 , dal pubblico ministero presso il tribunale , o dal pubblico ministero presso la Corte d ' appello . Quest ' ultimo deve in ogni caso intervenire e concludere . 11 . La sentenza che dichiara presunta la morte è notificata , a cura di chi ha proposto la domanda o del pubblico ministero , a tutte le persone in contradittorio delle quali è stata pronunciata . Essa è anche affissa per estratto alla porta del tribunale o della Corte di appello che l ' ha pronunciata . 12 . Il termine per l ' appello è di trenta giorni dalla notificazione . Se sono state eseguite notificazioni a più persone , il termine decorre dalla data dell ' ultima . 13 . Trascorso il termine per appellare , una copia autentica della sentenza che dichiari presunta la morte , passata in giudicato , o confermata o pronunciata in appello , è trasmessa , a cura della parte diligente o del pubblico ministero , all ' ufficiale dello stato civile del comune in cui la persona scomparsa ebbe l ' ultimo domicilio , o l ' ultima dimora , o la nascita , in conformità dell ' art . 3 . Quest ' ufficiale la trascrive per estratto nei registri degli atti di morte , allegandola al volume dei documenti corrispondenti , e ne cura l ' annotazione in margine all ' atto di nascita , quando occorra . all ' ufficiale competente . 14 . Gli atti compiuti dal pubblico ministero , in esecuzione delle precedenti disposizioni , sono esenti da ogni spesa , e non si fa luogo per essi a ripetizione di tasse giudiziarie . 15 . Non ostante la presunzione di morte , è ammessa la prova della esistenza della persona scomparsa o della avvenuta sua morte in data diversa da quella stabilita dalla sentenza . Si osservano in questi casi le forme di procedimento stabilite per la rettificazione degli atti di stato civile . 16 . Avvenuta la registrazione della sentenza prescritta nell ' art . 13 , il coniuge della persona scomparsa ha facoltà di contrarre un secondo matrimonio . Se la persona scomparsa ritorna posteriormente nel Regno , la nullità del secondo matrimonio è dichiarata a istanza sua in contradittorio dei nuovi coniugi , ovvero a istanza di uno di costoro in contradittorio delle altre parti suddette . È competente il tribunale che ha pronunziato la presunzione di morte , il quale con la sentenza medesima darà i provvedimenti indicati nell ' articolo precedente . Si osservano per quanto applicabili le disposizioni degli articoli 3 , 4 , 5 , 11 , 12 e 13 . Sono salvi gli effetti civili del matrimonio annullato , rispetto alla prole nata dal medesimo . Il tribunale , secondo le circostanze , potrà dare provvedimenti nell ' interesse della prole nascitura dal matrimonio annullato , prendendo norma dagli articoli 57 e 224 del Codice civile . 17 . Se , dopo la sentenza di dichiarazione di morte , lo scomparso ritorna nel Regno , oltre quanto è stabilito nella prima parte dell ' articolo seguente si applica , quanto ai beni , l ' art . 39 del Codice civile . 18 . Quando risulti provata l ' esistenza dello scomparso , chi , in forza della sentenza di dichiarazione della morte presunta , si trova in possesso dei beni , è considerato come possessore di buona fede , ed è applicabile la disposizione del primo capoverso dell ' art . 933 del Codice civile . Se è provato il tempo preciso della morte dello scomparso , ed esso è diverso da quello stabilito nella sentenza di . dichiarazione di morte presunta , si applica la disposizione dell ' art . 41 del Codice civile rispetto ai beni , ma non ne è pregiudicata la validità del secondo matrimonio . 19 . Le disposizioni precedenti sono applicabili anche alle persone scomparse anteriormente alla data di questo decreto . 20 . Le norme circa la compilazione degli atti ufficiali , che occorrono per il rispettivo accertamento dei fatti menzionati nell ' art . 1 , saranno stabilite con decreto Reale , udito il Consiglio dei ministri . 21 . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge . 22 . Nulla è innovato quanto alla applicazione dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915 , n . 1103 , e 17 febbraio 1916 , n . 180 .