ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Gli
stranieri
che
,
trovandosi
nelle
condizioni
prevedute
dall
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
,
non
poterono
,
per
effetto
dell
'
art
.
1
del
Decreto
luogotenenziale
25
luglio
1915
,
n
.
1144
,
dichiarare
di
eleggere
la
cittadinanza
italiana
,
possono
fare
tale
dichiarazione
nel
termine
perentorio
di
un
anno
dalla
data
della
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Gli
stranieri
che
,
trovandosi
nelle
condizioni
previste
dall
'
art
.
3
,
n
.
3
,
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
,
non
hanno
acquistata
,
per
effetto
della
medesima
disposizione
,
la
cittadinanza
italiana
,
sono
ammessi
a
dichiarare
di
eleggere
tale
cittadinanza
nel
termine
stabilito
nel
comma
precedente
.
La
dichiarazione
di
eleggere
la
cittadinanza
italiana
fa
acquistare
la
medesima
dopo
novanta
giorni
dalla
sua
data
,
a
meno
che
il
Governo
non
inibisca
,
tale
acquisto
.
2
.
Non
possono
dichiarare
di
eleggere
la
cittadinanza
italiana
a
norma
dell
'
articolo
precedente
gli
stranieri
che
avrebbero
potuto
acquistarla
nei
termini
stabiliti
dal
decreto
luogotenenziale
14
luglio
1918
,
n
.
1029
.
3
.
L
'
ufficiale
di
stato
civile
,
che
abbia
ricevuto
la
dichiarazione
di
elezione
della
cittadinanza
italiana
al
sensi
dell
'
art
.
1
,
deve
immediatamente
spedirne
copia
con
lettera
raccomandata
,
al
prefetto
della
provincia
,
che
la
trasmette
al
Ministero
dell
'
interno
con
le
occorrenti
informazioni
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
contenute
in
questo
articolo
sono
punite
a
norma
dell
'
art
.
404
Codice
civile
.
4
.
Quando
la
dichiarazione
di
elezione
di
cittadinanza
agli
effetti
dell
'
art
.
1
sia
fatta
all
'
estero
dinanzi
a
regi
agenti
diplomatici
e
consolari
,
questi
debbono
trasmetterne
copia
,
oltre
che
all
'
ufficiale
di
stato
civile
a
sensi
dell
'
art
.
5
del
Regio
decreto
28
dicembre
1919
,
n
.
2560
,
anche
al
Ministero
dell
'
interno
.
In
tali
casi
è
raddoppiato
il
termine
stabilito
dal
secondo
capoverso
dell
'
art
.
1
per
l
'
esercizio
da
parte
del
Governo
della
facoltà
di
inibizione
.
5
.
La
facoltà
concessa
al
Governo
dal
secondo
capoverso
dell
'
art
.
1
è
esercitata
dal
ministro
dell
'
interno
con
suo
decreto
non
soggetto
ad
impugnazione
né
in
via
amministrativa
né
in
sede
giurisdizionale
,
che
è
pubblicato
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
ed
annotato
in
margine
alla
dichiarazione
di
elezione
della
cittadinanza
fatta
dall
'
interessato
.
6
.
Il
presente
decreto
avrà
vigore
dal
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Le
dichiarazioni
per
il
conseguimento
della
cittadinanza
a
norma
degli
articoli
4
e
seguenti
del
regio
decreto
30
dicembre
1920
,
n
.
1980
,
potranno
essere
fatte
entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
del
presente
decreto
.
2
.
In
taluni
casi
particolarmente
degni
di
considerazione
la
cittadinanza
italiana
potrà
essere
concessa
,
per
decreto
reale
,
a
norma
dell
'
art
.
8
del
regio
decreto
30
dicembre
1920
,
n
.
1890
,
previo
parere
favorevole
del
Consiglio
di
Stato
su
domanda
presentata
entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
del
presente
decreto
,
anche
quando
non
concorrano
tutte
le
condizioni
indicate
nel
predetto
articolo
.
Le
disposizioni
dell
'
art
.
4
del
Regio
decreto
28
dicembre
1919
,
n
.
2560
,
si
applicano
alla
concessione
ed
al
riacquisto
della
cittadinanza
,
a
norma
dell
'
art
.
8
del
regio
decreto
30
dicembre
1920
e
della
prima
parte
del
presente
articolo
.
3
.
Le
disposizioni
del
Regio
decreto
30
dicembre
1920
,
n
.
1890
,
si
applicano
anche
ai
casi
di
acquisto
della
cittadinanza
italiana
a
norma
del
presente
decreto
.
4
.
Coloro
che
hanno
conseguita
la
cittadinanza
ai
sensi
del
regio
decreto
30
dicembre
1920
,
n
.
1890
,
o
del
presente
decreto
,
saranno
considerati
pertinenti
al
comune
nel
quale
essi
o
i
loro
ascendenti
già
possedevano
un
diritto
di
pertinenza
,
o
a
quello
nel
quale
hanno
stabilito
o
intendono
stabilire
la
propria
residenza
o
il
proprio
domicilio
,
o
al
comune
di
nascita
o
,
non
avverandosi
alcune
delle
circostanze
predette
,
a
quello
che
sarà
loro
indicato
.
Coloro
che
avendo
conseguito
il
riconoscimento
della
cittadinanza
ai
sensi
dell
'
art
.
7
,
n
.
2
del
trattato
di
Rapallo
intendono
di
conservare
la
residenza
e
il
domicilio
nel
territorio
della
cessata
monarchia
austro
-
ungarica
facente
parte
del
Regno
dei
serbi
-
croati
-
sloveni
potranno
chiedere
il
diritto
di
pertinenza
,
se
della
Dalmazia
al
comune
di
Zara
,
se
dell
'
isola
di
Veglia
ai
comuni
di
Pola
o
di
Cherso
.
5
.
Nei
casi
preveduti
all
'
articolo
precedente
la
concessione
del
diritto
di
pertinenza
da
parte
dei
comuni
delle
provincie
annesse
sarà
obbligatoria
e
gratuita
.
Per
le
altre
provincie
del
Regno
la
dichiarazione
e
il
decreto
da
cui
deriva
il
conseguimento
della
cittadinanza
saranno
trascritti
a
cura
del
Ministero
dell
'
interno
nei
registri
di
cittadinanza
del
comune
a
cui
il
dichiarante
o
il
concessionario
appartengono
,
secondo
le
norme
stabilite
nell
'
articolo
precedente
.
6
.
Il
presidente
del
consiglio
dei
ministri
,
ministro
segretario
di
Stato
per
gli
affari
dell
'
interno
,
stabilirà
le
norme
per
l
'
applicazione
del
presente
decreto
.
7
.
Per
gli
effetti
finanziari
nulla
è
innovato
alle
norme
vigenti
.
8
.
Il
presente
decreto
e
il
R
.
D
.
30
dicembre
1920
,
n
.
1890
saranno
presentati
al
Parlamento
per
.
essere
convertiti
in
legge
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
La
cittadinanza
italiana
può
essere
concessa
per
decreto
reale
,
su
proposta
del
ministro
degli
affari
esteri
,
senza
l
'
osservanza
delle
condizioni
stabilite
dall
'
art
.
4
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
,
ai
maggiorenni
od
emancipati
celibi
,
monogami
o
vedovi
,
anche
,
non
residenti
nel
Regno
,
che
si
trovino
in
uno
dei
seguenti
casi
:
1°
appartengano
a
famiglie
di
origine
italiana
,
le
quali
abbiano
perduto
la
cittadinanza
originaria
;
2°
godano
la
protezione
italiana
,
o
l
'
abbiano
goduta
anteriormente
e
non
siano
attualmente
protetti
da
alcun
altro
Stato
;
3°
abbiano
dato
prova
non
dubbia
di
sentimenti
di
italianità
ed
offrano
serie
garanzie
di
contribuire
al
mantenimento
del
buon
nome
e
del
prestigio
italiano
.
2
.
La
persona
alla
quale
la
cittadinanza
è
concessa
dovrà
prestare
giuramento
nei
modi
e
nelle
forme
di
cui
all
'
art
.
5
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
.
La
consegna
del
decreto
di
cittadinanza
dovrà
risultare
da
apposito
verbale
redatto
dall
'
autorità
italiana
all
'
uopo
incaricata
,
e
dalla
data
di
tale
verbale
decorrerà
il
termine
di
sei
mesi
per
prestare
giuramento
.
3
.
La
cittadinanza
ottenuta
a
norma
dell
'
art
.
1
non
comprende
il
godimento
dei
diritti
politici
,
né
l
'
obbligo
del
servizio
militare
.
4
.
La
domanda
d
'
acquisto
della
cittadinanza
da
parte
delle
persone
di
cui
all
'
art
.
1
,
n
.
2
,
deve
essere
fatta
entro
quattro
mesi
dalla
pubblicazione
della
legge
.
Coloro
che
non
avranno
chiesto
la
cittadinanza
entro
tale
termine
e
la
di
cui
domanda
sarà
stata
respinta
perderanno
ogni
titolo
alla
protezione
italiana
.
5
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
al
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Alla
legittimazione
per
Real
decreto
dei
figli
dei
militari
deceduti
in
guerra
si
può
fare
luogo
anche
fuori
dei
casi
previsti
dall
'
articolo
1
del
Nostro
decreto
14
ottobre
1915
,
n
.
1496
,
purché
.
la
volontà
di
legittimare
risulti
in
maniera
non
dubbia
da
una
dichiarazione
scritta
dal
genitore
defunto
,
o
da
una
dichiarazione
resa
da
lui
verbalmente
ad
un
ufficiale
o
ad
un
cappellano
militare
o
ad
altro
ministro
del
culto
,
cui
apparteneva
il
militare
,
purché
tale
ministro
abbia
veste
legalmente
riconosciuta
dall
'
autorità
militare
.
L
'
ufficiale
ed
il
ministro
del
culto
,
che
abbiano
ricevuto
dal
militare
la
dichiarazione
verbale
della
volontà
di
legittimare
,
devono
,
possibilmente
entro
le
ventiquattro
ore
,
formarne
oggetto
di
verbale
da
redigersi
alla
presenza
di
due
testimoni
e
da
trasmettersi
entro
il
più
breve
tempo
alla
superiore
autorità
militare
.
Della
manifestazione
esplicita
della
volontà
di
legittimare
,
possono
tener
le
veci
la
richiesta
delle
pubblicazioni
a
contrarre
matrimonio
con
la
madre
del
legittimando
,
o
il
seguìto
matrimonio
religioso
con
lei
od
un
matrimonio
civile
dichiarato
nullo
,
purché
si
tratti
di
figli
riconosciuti
o
la
cui
paternità
risulti
in
maniera
non
dubbia
da
esplicita
dichiarazione
resa
dal
padre
per
iscritto
o
verbalmente
nel
modo
anzidetto
,
o
dal
possesso
di
stato
.
2
.
L
'
istanza
diretta
ad
ottenere
la
legittimazione
deve
,
a
norma
dell
'
art
.
199
del
Codice
civile
,
essere
comunicata
a
due
fra
i
prossimi
parenti
del
genitore
defunto
,
entro
il
quarto
grado
.
Tale
istanza
e
gli
atti
relativi
possono
essere
redatti
in
carta
libera
e
sono
esenti
da
qualunque
tassa
.
Resta
ferma
la
necessità
del
concorso
delle
condizioni
stabilite
dall
'
art
.
198
del
Codice
civile
,
nn
.
2
e
3
.
3
.
Le
disposizioni
di
cui
sopra
,
si
applicano
anche
ai
figli
dei
militari
dispersi
,
quando
sieno
scorsi
sei
mesi
dalla
dispersione
.
Per
essi
,
dovrà
essere
esibita
la
dichiarazione
di
irreperibilità
menzionata
dall
'
art
.
2
del
Nostro
decreto
27
giugno
1915
,
n
.
1103
,
la
quale
terrà
luogo
dell
'
atto
di
morte
.
4
.
La
legittimazione
concessa
a
mente
degli
articoli
precedenti
produce
tutti
gli
effetti
,
anche
nei
riguardi
della
madre
se
pur
essa
ne
abbia
fatto
richiesta
,
dalla
data
del
giorno
anteriore
a
quello
della
morte
o
della
.
dispersione
del
militare
.
5
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
,
ed
è
applicabile
anche
per
la
legittimazione
dei
figli
dei
militari
morti
o
dispersi
prima
di
tale
data
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Gli
orfani
di
guerra
iscritti
nell
'
elenco
generale
prescritto
dalla
legge
18
luglio
1917
,
n
.
11433
,
,
possono
essere
adottati
in
età
inferiore
ai
diciotto
anni
;
col
procedimento
e
con
gli
effetti
stabiliti
nel
Codice
civile
e
nelle
seguenti
disposizioni
,
in
quanto
esse
derogano
a
quelle
del
Codice
.
La
facoltà
di
adottare
gli
orfani
predetti
è
consentita
a
chi
abbia
compiuto
gli
anni
quaranta
.
2
.
Per
gli
orfani
minori
di
anni
diciotto
e
privi
di
entrambi
i
genitori
,
il
consenso
è
prestato
dal
Comitato
provinciale
competente
,
a
norma
dell
'
art
.
9
della
legge
18
luglio
1917
,
n
.
1143
,
su
relazione
del
giudice
delle
tutele
,
il
quale
sentirà
il
parere
della
persona
o
dell
'
ente
che
esercita
la
tutela
e
quello
del
consiglio
di
famiglia
o
di
tutela
,
nei
casi
dell
'
art
.
209
del
Codice
civile
.
Il
giudice
delle
tutele
compirà
le
indagini
più
accurate
per
accertarsi
che
l
'
adozione
sia
per
riuscire
moralmente
vantaggiosa
all
'
orfano
ed
economicamente
non
pregiudizievole
,
dovendosi
escludere
l
'
adozione
da
parte
di
chi
sia
in
condizioni
di
trarre
personale
profitto
dalla
pensione
spettante
all
'
orfano
o
dal
patrimonio
che
egli
possieda
.
Il
Comitato
provinciale
delegherà
il
giudice
delle
tutele
o
altro
dei
propri
membri
a
prestare
il
consenso
per
l
'
adozione
avanti
la
Corte
d
'
appello
.
3
.
Per
gli
orfani
minori
di
anni
diciotto
soggetti
a
patria
potestà
,
il
consenso
è
prestato
dal
genitore
.
4
.
Nei
casi
dei
due
articoli
precedenti
dovrà
sempre
essere
sentito
lo
stesso
minore
quando
abbia
compiuto
l
'
età
di
dieci
anni
.
5
.
L
'
adozione
di
un
orfano
di
guerra
privo
di
entrambi
i
genitori
conferisce
all
'
adottante
,
o
al
padre
adottivo
,
nel
caso
contemplato
dall
'
art
.
204
del
Codice
civile
,
i
poteri
e
i
doveri
attribuiti
al
tutore
dalle
disposizioni
della
citata
legge
18
luglio
1917
,
senza
però
il
concorso
del
consiglio
di
famiglia
o
di
tutela
,
ferme
restando
le
disposizioni
degli
articoli
210
e
211
del
Codice
civile
.
La
precedente
disposizione
si
applica
anche
all
'
orfano
di
guerra
soggetto
a
patria
potestà
,
se
questa
venga
a
cessare
dopo
l
'
adozione
e
durante
l
'
età
minore
per
qualunque
causa
.
6
.
I
genitori
adottivi
degli
orfani
di
guerra
sono
sottoposti
alla
vigilanza
e
ai
controlli
stabiliti
per
i
genitori
e
per
i
tutori
dalla
legge
l
8
luglio
1917
,
n
.
1143
.
7
.
Qualora
l
'
adottante
incorra
nei
casi
in
cui
,
a
norma
degli
articoli
18
e
19
della
predetta
legge
,
si
può
far
luogo
a
provvedimenti
contro
il
genitore
o
il
tutore
,
il
Comitato
provinciale
,
sentito
il
giudice
delle
tutele
o
su
proposta
del
medesimo
,
può
chiedere
alla
Corte
d
'
appello
la
revoca
dell
'
adozione
provvedendo
per
la
tutela
dell
'
orfano
nei
modi
ordinari
.
La
revoca
non
pregiudica
i
diritti
agli
alimenti
e
i
diritti
di
successione
ereditaria
spettanti
al
figlio
adottivo
.
8
.
Le
disposizioni
degli
articoli
1
e
5
sono
estese
ai
fanciulli
procreati
fuori
di
matrimonio
nel
periodo
della
guerra
e
nati
entro
il
31
dicembre
1919
,
non
contemplati
nell
'
art
.
3
della
legge
18
luglio
1917
,
dei
quali
la
filiazione
non
sia
stata
legalmente
riconosciuta
o
dichiarata
.
L
'
assenso
per
essi
all
'
adozione
,
con
le
cautele
stabilite
nell
'
art
.
2
,
e
con
l
'
osservanza
dell
'
art
.
205
del
codice
civile
,
è
prestato
dal
tutore
previa
approvazione
del
consiglio
di
tutela
nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
261
del
detto
Codice
,
o
dal
tutore
,
previa
approvazione
dell
'
amministrazione
dell
'
ospizio
nei
casi
proveduti
dall
'
art
.
262
.
Qualora
si
tratti
di
fanciulli
non
ammessi
in
un
ospizio
,
o
per
i
quali
non
sia
stato
costituito
consiglio
di
tutela
,
l
'
assenso
è
prestato
dal
giudice
delle
tutele
del
luogo
dove
risiede
l
'
adottante
,
osservate
sempre
le
cautele
sopra
indicate
.
Nei
casi
regolati
nel
presente
articolo
,
quando
contro
l
'
adottante
si
verificano
le
ipotesi
prevedute
negli
articoli
18
e
19
della
legge
18
luglio
1917
,
n
.
1143
,
il
giudice
delle
tutele
può
chiedere
alla
Corte
di
appello
la
revoca
dell
'
adozione
,
la
quale
avrà
effetto
senza
pregiudizio
dei
diritti
agli.alimenti
e
dei
diritti
di
successione
ereditaria
spettanti
al
figlio
adottivo
.
9
.
Le
disposizioni
precedenti
,
in
quanto
derogano
a
quelle
del
Codice
civile
,
noti
si
applicano
agli
orfani
di
guerra
,
o
alle
persone
nate
fuori
di
matrimonio
durante
la
guerra
,
che
abbiano
compiuto
l
'
età
di
anni
diciotto
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
I
prigionieri
di
guerra
sono
ammessi
a
far
testamento
secondo
le
forme
e
le
norme
stabilite
negli
art
.
790
,
800
,
801
,
802
e
803
del
Codice
civile
.
2
.
Per
la
formazione
degli
atti
di
morte
dei
prigionieri
predetti
si
osservano
le
disposizioni
del
capo
V
,
titolo
XII
,
libro
I
del
Codice
civile
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
È
data
facoltà
ai
ministri
della
guerra
e
della
marina
di
procedere
alla
correzione
degli
atti
di
morte
dei
militari
in
campagna
e
delle
persone
impiegate
al
seguito
delle
armate
,
nonché
dei
militari
del
corpo
reale
equipaggi
e
delle
persone
che
si
trovino
in
una
delle
posizioni
previste
dall
'
art
.
2
del
decreto
luogotenenziale
in
data
30
settembre
1915
,
n
.
1458
,
prima
che
tali
atti
siano
stati
trascritti
nei
registri
dei
comuni
competenti
a
senso
dell
'
art
.
400
del
Codice
civile
.
Quando
sia
stata
eseguita
la
trascrizione
,
la
rettificazione
degli
atti
stessi
ha
luogo
secondo
le
disposizioni
degli
articoli
401
e
seguenti
del
Codice
civile
,
133
e
seguenti
del
Regio
decreto
15
novembre
1865
,
n
.
2602
.
2
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
dieci
giorni
dopo
la
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
.
ProsaGiuridica ,
Articolo
unico
.
La
facoltà
data
ai
ministri
della
guerra
e
della
marina
con
l
'
articolo
10
del
decreto
luogotenenziale
27
gennaio
1916
,
n
.
108
di
procedere
alla
correzione
degli
atti
di
morte
deve
intendersi
estesa
con
le
stesse
norme
anche
agli
atti
compilati
dal
nemico
sia
per
i
militari
le
cui
salme
vennero
rinvenute
sul
campo
,
sia
per
quelli
che
cessarono
di
vivere
in
seguito
ad
eventi
di
guerra
o
durante
lo
stato
di
prigionia
presso
il
nemico
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Le
attribuzioni
in
materia
di
stato
civile
per
le
truppe
in
campagna
di
cui
al
libro
I
,
titolo
12
,
capo
5
,
del
Codice
civile
,
attribuzioni
già
trasferite
temporaneamente
al
Ministero
.
per
l
'
assistenza
militare
e
le
pensioni
di
guerra
,
vengono
restituite
al
Ministero
della
guerra
,
per
effetto
dell
'
avvenuto
ritorno
del
servizio
dello
stato
civile
al
Ministero
stesso
.
2
.
La
facoltà
di
cui
al
Regio
decreto
-
legge
4
settembre
1919
,
n
.
1763
,
relativa
alla
redazione
degli
atti
di
morte
non
compilati
tempestivamente
per
militari
deceduti
in
guerra
,
cessata
col
15
marzo
1922
per
effetto
.
della
smobilitazione
generale
del
regio
esercito
,
è
ripristinata
e
conferita
,
nei
casi
e
con
le
formalità
di
cui
alla
istruzione
approvata
col
decreto
luogotenenziale
30
gennaio
1916
,
n
.
109
,
al
Ministero
della
guerra
a
decorrere
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
sino
al
31
dicembre
1924.2
3
.
Per
la
durata
medesima
è
ripristinata
e
conferita
al
Ministero
della
guerra
la
facoltà
di
procedere
alla
correzione
degli
atti
di
morte
come
all
'
art
.
1
del
decreto
luogotenenziale
27
gennaio
1916
,
n
.
10
e
dall
'
art
.
unico
del
decreto
luogotenenziale
27
ottobre
1918
,
n
.
1784
.
4
.
L
'
autorizzazione
ai
centri
di
mobilitazione
,
di
redigere
atti
di
morte
,
potrà
essere
concessa
anche
nei
casi
in
cui
gli
atti
di
decesso
,
pur
essendo
stati
in
tempo
compilati
,
risultino
smarriti
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Osservate
le
forme
e
con
gli
effetti
che
le
seguenti
disposizioni
stabiliscono
,
può
esser
dichiarato
che
è
presunta
la
morte
di
una
persona
per
causa
dipendente
dalla
guerra
nei
casi
seguenti
:
1°
quando
sia
scomparsa
in
seguito
ad
operazioni
militari
cui
abbia
partecipato
in
qualsiasi
qualità
:
e
funzione
,
ovvero
in
seguito
a
un
fatto
di
guerra
o
dipendente
dalla
guerra
cui
siasi
comunque
trovata
presente
,
e
sia
trascorso
almeno
un
anno
dalla
cessazione
delle
ostilità
,
anche
per
armistizio
,
senza
che
siasi
avuta
notizia
della
sua
sopravvivenza
;
2°
quando
sia
scomparsa
in
seguito
a
naufragio
o
altro
infortunio
marittimo
,
prodotto
da
azione
dei
nemico
o
da
causa
diversa
,
nota
od
ignota
,
e
sia
trascorso
un
anno
dall
'
accertamento
ufficiale
del
naufragio
o
infortunio
,
senza
che
siasi
avuta
notizia
della
sua
sopravvivenza
;
3°
quando
la
persona
sia
stata
fatta
prigioniera
di
guerra
o
sia
stata
dal
nemico
internata
o
comunque
trasportata
dal
nemico
in
territorio
straniero
e
siano
trascorsi
due
anni
dalla
data
in
cui
fu
pattuito
l
'
obbligo
della
liberazione
dei
prigionieri
o
del
rimpatrio
degli
internati
o
comunque
trasportati
fuori
della
patria
,
senza
che
siasi
avuta
notizia
della
sua
sopravvivenza
.
Le
disposizioni
di
quest
'
articolo
e
dei
seguenti
si
applicano
anche
a
coloro
che
appartenevano
ai
territori
che
saranno
annessi
al
Regno
in
seguito
e
per
conseguenza
della
guerra
.
2
.
La
dichiarazione
della
morte
presunta
può
essere
domandata
dagli
eredi
legittimi
,
dal
coniuge
,
da
qualsiasi
congiunto
o
affine
in
linea
retta
,
dai
congiunti
o
affini
in
linea
collaterale
,
fino
al
quarto
grado
incluso
;
o
da
chi
dimostri
avervi
legittimo
interesse
,
o
anche
.
dal
procuratore
del
Re
presso
il
tribunale
indicato
nell
'
articolo
seguente
.
3
.
La
domanda
è
proposta
mediante
ricorso
al
tribunale
del
luogo
dove
lo
scomparso
ebbe
l
'
ultimo
domicilio
civile
,
o
,
in
difetto
di
questo
,
l
'
ultima
dimora
.
Se
non
si
conoscono
né
l
'
ultimo
domicilio
né
l
'
ultima
dimora
,
è
competente
il
tribunale
del
luogo
di
nascita
.
Al
ricorso
devono
essere
uniti
i
documenti
necessari
per
stabilire
lo
stato
di
famiglia
,
il
fatto
e
il
tempo
della
scomparsa
.
4
.
Il
cancelliere
presenta
immediatamente
il
ricorso
al
presidente
del
tribunale
,
il
quale
,
esaminati
gli
atti
,
ne
ordina
la
notificazione
a
norma
dell
'
articolo
seguente
e
stabilisce
il
giorno
in
cui
le
parti
dovranno
,
comparire
avanti
il
tribunale
per
dare
informazioni
e
proporre
le
contestazioni
di
loro
interesse
.
5
.
Il
ricorso
è
notificato
,
nel
termine
stabilito
dal
presidente
,
al
coniuge
,
agli
ascendenti
ed
ai
.
discendenti
che
non
siano
attori
,
od
in
loro
mancanza
agli
affini
in
linea
retta
ed
ai
parenti
in
linea
collaterale
fino
al
quarto
grado
,
ed
in
ogni
caso
al
pubblico
ministero
,
se
non
sia
attore
.
Mancando
qualsiasi
congiunto
nei
gradi
predetti
,
basta
la
notificazione
al
pubblico
ministero
.
6
.
Il
tribunale
,
udite
le
parti
comparse
ed
esaminati
gli
atti
,
può
ordinare
d
'
ufficio
le
investigazioni
che
reputi
necessarie
:
queste
sono
eseguite
con
la
maggiore
celerità
e
senza
formalità
di
procedura
dal
pubblico
ministero
,
che
ne
rende
conto
in
conclusioni
scritte
presentate
nel
termine
fissato
dal
tribunale
.
Il
provvedimento
è
dato
con
ordinanza
non
soggetta
a
impugnazione
;
con
la
medesima
possono
essere
impartite
disposizioni
a
scopo
conservativo
in
analogia
alle
norme
stabilite
per
l
'
assenza
.
7
.
Quando
ne
concorrano
le
condizioni
,
la
parte
istante
può
essere
ammessa
al
gratuito
patrocinio
anche
con
decreto
del
presidente
del
tribunale
.
8
.
Nella
sentenza
che
dichiara
presunta
la
morte
della
persona
scomparsa
,
il
tribunale
stabilisce
la
data
in
cui
si
presume
avvenuta
la
morte
;
se
non
vi
siano
altri
elementi
per
stabilirla
,
il
tribunale
la
determina
nel
giorno
anteriore
alla
data
della
prima
citazione
.
9
.
Quando
sia
possibile
determinare
il
giorno
e
non
l
'
ora
della
morte
presunta
,
questa
è
fissata
alla
mezzanotte
del
giorno
determinato
.
10
.
La
sentenza
che
accoglie
o
rigetta
la
domanda
è
soggetta
ad
appello
,
che
può
essere
proposto
da
qualunque
delle
persone
indicate
nell
'
art
.
2
,
dal
pubblico
ministero
presso
il
tribunale
,
o
dal
pubblico
ministero
presso
la
Corte
d
'
appello
.
Quest
'
ultimo
deve
in
ogni
caso
intervenire
e
concludere
.
11
.
La
sentenza
che
dichiara
presunta
la
morte
è
notificata
,
a
cura
di
chi
ha
proposto
la
domanda
o
del
pubblico
ministero
,
a
tutte
le
persone
in
contradittorio
delle
quali
è
stata
pronunciata
.
Essa
è
anche
affissa
per
estratto
alla
porta
del
tribunale
o
della
Corte
di
appello
che
l
'
ha
pronunciata
.
12
.
Il
termine
per
l
'
appello
è
di
trenta
giorni
dalla
notificazione
.
Se
sono
state
eseguite
notificazioni
a
più
persone
,
il
termine
decorre
dalla
data
dell
'
ultima
.
13
.
Trascorso
il
termine
per
appellare
,
una
copia
autentica
della
sentenza
che
dichiari
presunta
la
morte
,
passata
in
giudicato
,
o
confermata
o
pronunciata
in
appello
,
è
trasmessa
,
a
cura
della
parte
diligente
o
del
pubblico
ministero
,
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
del
comune
in
cui
la
persona
scomparsa
ebbe
l
'
ultimo
domicilio
,
o
l
'
ultima
dimora
,
o
la
nascita
,
in
conformità
dell
'
art
.
3
.
Quest
'
ufficiale
la
trascrive
per
estratto
nei
registri
degli
atti
di
morte
,
allegandola
al
volume
dei
documenti
corrispondenti
,
e
ne
cura
l
'
annotazione
in
margine
all
'
atto
di
nascita
,
quando
occorra
.
all
'
ufficiale
competente
.
14
.
Gli
atti
compiuti
dal
pubblico
ministero
,
in
esecuzione
delle
precedenti
disposizioni
,
sono
esenti
da
ogni
spesa
,
e
non
si
fa
luogo
per
essi
a
ripetizione
di
tasse
giudiziarie
.
15
.
Non
ostante
la
presunzione
di
morte
,
è
ammessa
la
prova
della
esistenza
della
persona
scomparsa
o
della
avvenuta
sua
morte
in
data
diversa
da
quella
stabilita
dalla
sentenza
.
Si
osservano
in
questi
casi
le
forme
di
procedimento
stabilite
per
la
rettificazione
degli
atti
di
stato
civile
.
16
.
Avvenuta
la
registrazione
della
sentenza
prescritta
nell
'
art
.
13
,
il
coniuge
della
persona
scomparsa
ha
facoltà
di
contrarre
un
secondo
matrimonio
.
Se
la
persona
scomparsa
ritorna
posteriormente
nel
Regno
,
la
nullità
del
secondo
matrimonio
è
dichiarata
a
istanza
sua
in
contradittorio
dei
nuovi
coniugi
,
ovvero
a
istanza
di
uno
di
costoro
in
contradittorio
delle
altre
parti
suddette
.
È
competente
il
tribunale
che
ha
pronunziato
la
presunzione
di
morte
,
il
quale
con
la
sentenza
medesima
darà
i
provvedimenti
indicati
nell
'
articolo
precedente
.
Si
osservano
per
quanto
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
3
,
4
,
5
,
11
,
12
e
13
.
Sono
salvi
gli
effetti
civili
del
matrimonio
annullato
,
rispetto
alla
prole
nata
dal
medesimo
.
Il
tribunale
,
secondo
le
circostanze
,
potrà
dare
provvedimenti
nell
'
interesse
della
prole
nascitura
dal
matrimonio
annullato
,
prendendo
norma
dagli
articoli
57
e
224
del
Codice
civile
.
17
.
Se
,
dopo
la
sentenza
di
dichiarazione
di
morte
,
lo
scomparso
ritorna
nel
Regno
,
oltre
quanto
è
stabilito
nella
prima
parte
dell
'
articolo
seguente
si
applica
,
quanto
ai
beni
,
l
'
art
.
39
del
Codice
civile
.
18
.
Quando
risulti
provata
l
'
esistenza
dello
scomparso
,
chi
,
in
forza
della
sentenza
di
dichiarazione
della
morte
presunta
,
si
trova
in
possesso
dei
beni
,
è
considerato
come
possessore
di
buona
fede
,
ed
è
applicabile
la
disposizione
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
933
del
Codice
civile
.
Se
è
provato
il
tempo
preciso
della
morte
dello
scomparso
,
ed
esso
è
diverso
da
quello
stabilito
nella
sentenza
di
.
dichiarazione
di
morte
presunta
,
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
41
del
Codice
civile
rispetto
ai
beni
,
ma
non
ne
è
pregiudicata
la
validità
del
secondo
matrimonio
.
19
.
Le
disposizioni
precedenti
sono
applicabili
anche
alle
persone
scomparse
anteriormente
alla
data
di
questo
decreto
.
20
.
Le
norme
circa
la
compilazione
degli
atti
ufficiali
,
che
occorrono
per
il
rispettivo
accertamento
dei
fatti
menzionati
nell
'
art
.
1
,
saranno
stabilite
con
decreto
Reale
,
udito
il
Consiglio
dei
ministri
.
21
.
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
22
.
Nulla
è
innovato
quanto
alla
applicazione
dei
decreti
luogotenenziali
27
giugno
1915
,
n
.
1103
,
e
17
febbraio
1916
,
n
.
180
.