Tipi di Ricerca: Ricerca per parole
Trova:
> categoria_s:"ProsaGiuridica"
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Per accertare il fatto e il tempo della scomparsa , a norma del capoverso dell ' art . 3 del Regio decreto 15 agosto 1919 , n . 1467 , al ricorso che contiene domanda di dichiarazione di morte presunta , potrà essere unito un atto di notorietà formato dal sindaco in base alle risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla attestazione di tre testimoni , nel quale siano esposte le circostanze dei fatti in seguito ai quali fu verificata la scomparsa della persona di cui si tratta . Il sindaco , prima di formare l ' atto , avrà cura di assumere informazioni e ne riferirà le risultanze nell ' atto di notorietà , dichiarando inoltre se e quali comunicazioni ufficiali siano comunque pervenute all ' ufficio comunale in ordine alle circostanze affermate dagli interessati . 2 . Qualora la dichiarazione di morte presunta riguardi un militare del regio esercito o della regia marina , o persona addettavi in qualsiasi qualità o funzione , per la quale le competenti autorità militari , a norma delle disposizioni vigenti , siano autorizzate a rilasciare dichiarazione di irreperibilità , tale dichiarazione sarà unita al ricorso . Se l ' originale della dichiarazione non sia in possesso dell ' interessato , sarà unita al ricorso in copia o in duplicato . Nel caso che in seguito alla scomparsa sia stata liquidata la pensione a favore degli aventi diritto , si può darne la prova di questa circostanza con legale attestato , che dispensa dal presentare la dichiarazione sopra indicata . 3 . Ferma la facoltà di ordinare le investigazioni reputate necessarie a norma dell ' articolo 6 del decreto - legge 15 agosto 1919 , n . 1467 , l ' autorità giudiziaria . qualora l ' accertamento dei fatti indicati nell ' art . 1 del detto decreto - legge non le apparisca sufficiente , può richiedere alle parti , o anche direttamente alle competenti autorità , notizie o documenti secondo le norme contenute negli articoli seguenti . 4 . L ' accertamento dei fatti enumerati nel n . 1 dell ' art . 1 del ricordato decreto - legge può essere fornito dal Ministero della guerra o da quello della marina , mediante un certificato in cui sia data notizia ufficiale e , per quanto possibile , precisa , con dati di tempo e di luogo , dell ' operazione militare o del fatto di guerra o dipendente dalla guerra in seguito al quale si ritiene verificata la scomparsa . Nel certificato sarà inoltre specificato se dagli atti esistenti risulti la scomparsa della persona di cui si tratta , o almeno risulti la partecipazione o la presenza di essa alla predetta operazione o fatto di guerra . Qualora nessuna precisa attestazione sia possibile su queste circostanze , nel certificato verrà dichiarato se e quali elementi risultino dagli atti per ammettere o per escludere la possibilità delle circostanze medesime . 5 . Alla dichiarazione di presunzione di morte , a norma del n . 2 dell ' art . 1 del decreto - legge 15 agosto 1919 , n . 1467 , si fa luogo nelle forme e con gli effetti preveduti nello stesso decreto - legge , quando per qualsiasi motivo non siano state applicate le disposizioni degli articoli 591 e 596 del regolamento al Codice per la marina mercantile , approvato con Regio decreto 20 novembre 1879 , n . 5166 . Per l ' accertamento dei fatti indicati nel citato n . 2 dell ' articolo 1 del predetto decreto - legge sarà richiesto alle autorità marittime competenti , direttamente o per mezzo del Ministero della marina o di quello dei trasporti marittimi e ferroviari , un certificato con indicazione precisa del naufragio o altro infortunio marittimo affermato e con attestazione della presenza e conseguente scomparsa della persona di cui si tratta . Qualora su questa seconda circostanza non sia possibile alcuna attestazione precisa , nel certificato sarà indicato se e quali elementi risultino per ammettere o per escludere la possibilità della presenza o della successiva scomparsa . Le informazioni potranno essere richieste , se occorra , pel tramite del Ministero degli affari esteri al competente ufficio consolare all ' estero , qualora trattisi di persona che si sarebbe imbarcata in un porto estero , o i fatti possano essere stati comunque accertati all ' estero . 6 . Nei casi indicati nel n . 3 dell ' art . 1 del predetto decreto - legge , il legale documento che accerti i fatti della prigionia di guerra e del mancato ritorno del prigioniero sarà richiesto al Ministero della guerra o al Ministero della marina . Si applicano anche per questo documento le disposizioni dei capoversi dell ' art . 4 . Per il caso di internamento non seguito da rimpatrio , il certificato verrà richiesto all ' autorità comunale dell ' ultimo . domicilio della persona che fu poi internata , ovvero al Ministero dell ' interno ( Direzione generale di pubblica sicurezza ) il quale ne curerà il rilascio , sia direttamente sia a mezzo delle autorità locali . 7 . Nella compilazione dei certificati indicati negli articoli precedenti , le competenti autorità devono inoltre tener conto delle richieste che fossero fatte dall ' autorità giudiziaria per l ' accertamento di speciali circostanze , esponendo in ogni caso tutti gli elementi : , di fatto che possano influire per l ' accertamento occorrente . S . Il tribunale o il procuratore del Re potrà pure , qualora ne riconosca l ' opportunità in seguito all ' esame degli atti e dei certificati , chiamare davanti a sé una o più persone di notoria probità , che si possano presumere informate , per sentirle , senza formalità di procedura , nelle loro osservazioni in ordine alla presumibile scomparsa , interrogandole liberamente così su singole circostanze di fatto , come sui rapporti di famiglia , di parentela , di amicizia dello scomparso e su quanto altro possa comunque influire sul giudizio . Possono tali persone essere sentite anche mediante delegazione al pretore del luogo ove si trovano . Potrà inoltre il tribunale ordinare che a cura e spese del ricorrente siano inseriti in uno o più giornali , che indicherà espressamente , così del Regno come eventualmente di paesi esteri , speciali avvisi per rendere notoria la procedura in corso ed invitare chiunque sia in grado di dare notizie dello scomparso a comunicarle entro un certo termine al presidente del tribunale . Ricevute simili comunicazioni , può essere invitato l ' autore di esse a presentarsi in persona a norma del comma precedente . 9 . La dichiarazione di morte presunta potrà essere pronunziata , anche se i documenti esibiti dal ricorrente e i certificati rilasciati a norma del presente decreto non valgano a dare la piena dimostrazione dei fatti che occasionarono la scomparsa , quando da essi e dalle investigazioni eseguite in conformità dell ' art . 6 del Regio decreto - legge 15 agosto 1919 , n . 1467 , e tenuto conto del tempo trascorso , risulti un complesso di indizi gravi e concordanti dai quali si possa indurre il convincimento della sussistenza , degli estremi richiesti per la detta dichiarazione .
ProsaGiuridica ,
Articolo unico . Ritenuta l ' opportunità di facilitare a liquidazione definitiva delle pensioni di guerra in favore dei congiunti di militari scomparsi anche quando . l ' autorità militare non sia in grado di rilasciare la dichiarazione di irreperibilità a norma delle vigenti disposizioni ; Ai soli effetti del conferimento della pensione di guerra è presunta la morte del militare per causa di servizio quando in mancanza dell ' atto di morte e della dichiarazione di irreperibilità risulti da atto giudiziale di notorietà e da informazioni delle autorità del luogo di residenza della famiglia che il militare stesso , anteriormente alla scomparsa prestava servizio in campagna di guerra , o era prigioniero presso il nemico , e che non ha dato notizie da almeno un biennio . Ai casi suddetti è applicabile l ' art . 3 della legge 2 luglio 1896 , n . 256 .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DI0 E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Vista la legge 20 giugno 1912 , n . 598 , con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare , non più tardi del 31 dicembre 1912 , il codice di procedura penale per il Regno d ' Italia , allegato alla legge stessa , introducendo nel testo di esso quelle modificazioni , che , tenuto conto dei voti del Parlamento , risultassero necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri codici e delle leggi vigenti ; Vista la legge 29 dicembre 1912 , n . 1348 , che proroga fino al 1° marzo 1913 il termine per la pubblicazione del codice predetto ; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro guardasigilli , ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . Il testo definitivo del codice di procedura penale , portante la data di questo giorno , è approvato , ed entrerà in osservanza a cominciare dal 1° gennaio 1914 . Art . 2 . Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice di procedura penale , firmato da Noi , e contrassegnato dal Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti , servirà di originale e sarà depositato e custodito nell ' archivio del Regno . Art . 3 . La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno , per essere depositato nella sala del consiglio comunale , e tenuto ivi esposto , durante un mese successivo , per sei ore in ciascun giorno , affinché ognuno possa prenderne cognizione . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , 27 febbraio 1913 . VITTORIO EMANUELE GIOLITTI - C . FINOCCHIARO – APRILE . Visto , Il Guardasigilli : C . FINOCCHIARO - APRILE
ProsaGiuridica ,
DEL CONCORDATO PREVENTIVO 1 . Fino a che il fallimento non sia dichiarato , ogni commerciante può chiedere , con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale , la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo . Le società commerciali legalmente costituite possono , con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede , proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale . I patti e le condizioni del concordato devono però prima della adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice . 2 . Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda : i suoi libri di commercio obbligatori , dei quali almeno il giornale e l ' inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell ' esercizio , se questo non dura da tre anni ; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività : l ' elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l ' indicazione dei rispettivi crediti e domicilii : e , se si tratta di società , i documenti che comprovano la sua legale costituzione . Il ricorrente esporrà le ragioni che determinano la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori , o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente . 3 . Il tribunale , sentito il pubblico ministero , dichiara , con decreto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a reclamo , inammissibile il ricorso : 1° se il ricorrente non ha presentato i libri e i documenti indicati nel precedente articolo ; 2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell ' articolo 816 secondo alinea del codice di commercio , o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo , oppure se , altra volta dichiarato fallito , non ha pagato interamente in capitale , interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento , o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato ; 3° se non offre serie garanzie , reali o personali , di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati e non garantiti da ipoteca o da pegno ; 4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall ' articolo 855 secondo alinea del codice di commercio . In tali casi , ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali , il tribunale ne dichiara d ' ufficio il fallimento . 4 . Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso , ordina , con decreto non soggetto a reclamo , la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo : prefigge il luogo , il giorno e l ' ora dell ' adunanza . non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento , nonché il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori ; nomina un commissario che non sia uno dei creditori , con l ' incarico di invigilare nel frattempo l ' amministrazione dell ' azienda , di accettarne le attività e passività , di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all ' adunanza dei creditori ; assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l ' elenco nominativo dei creditori , qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l ' impossibilità di presentarlo completo . A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l ' ultima scrittura dei libri presentati i quali sono quindi restituiti al ricorrente . 5 . Il decreto , a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l ' intero giudizio , è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche : tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso . Se l ' elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità , il tribunale designa altri giornali , anche esteri , nei quali debba farsi l ' inserzione . Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma . a seconda delle distanze , un avviso contenente i nomi del debitore e del commissario giudiziale : la data del decreto che convoca i creditori ; il luogo , il giorno e l ' ora dell ' adunanza , con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore . Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti . 6 . Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni , il decreto o provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dello avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell ' articolo 28 . L ' avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del Regno ed inserito per estratto nella Gazzella Ufficiale e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede , succursali , agenzie e rappresentanze . 7 . Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva , nessun creditore per causa a titolo anteriore al decreto può , sotto pena di nullità , intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata , acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore , né iscrivere ipoteche . Le prescrizioni , perenzioni e decadenze , che sarebbero interrotte dagli atti predetti , rimangono sospese . I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rispetto agli altri creditori il corso degl ' interessi sui medesimi . I crediti per tributi diretti o indiretti , ancora privilegiati , non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo . 8 . Durante la procedura di concordato preventivo , il debitore conserva l ' amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato . Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio . 9 . Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo . Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui , anche sotto forma cambiaria , transige , compromette , aliena od ipoteca beni immobili , costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato , che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente . 10 . Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell ' attivo , che dolosamente ha omesso uno o più creditori , od esposto passività insussistenti , o che ha commesso qualsiasi frode , il giudice delegato ne riferisce in camera di consiglio al tribunale , il quale , accertati i fatti , deve dichiarare il fallimento . 11 . Il commissario giudiziale , con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere , verifica l ' elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo , introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti . In caso di bisogno , chiederà agli interessati i necessari schiarimenti . Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore . e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima dell ' adunanza stabilita per il concordato . 12 . L ' adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato . Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione . Il debitore , o chi ne ha la legale rappresentanza , deve comparire personalmente . Soltanto in caso di assoluto impedimento , accertato dal giudice delegato , potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale . Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale , il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive . Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni , la loro continuazione si intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti , e così di seguito fino al termine delle operazioni . 13 . Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito : o il debitore non meritevole del beneficio o le proposte di lui non accettabili . Il debitore ha facoltà di rispondere , e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori . Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale , con l ' indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo . 14 . Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti . la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno . I creditori che hanno ipoteca , privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all ' ipoteca . privilegio o pegno . La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purché sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell ' intero credito . Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l ' adesione al concordato , di cui è parola nel successivo articolo 16 , importano di diritto la rinuncia all ' ipoteca , privilegio o pegno per l ' intero credito . Il tribunale , nel giudizio di omologazione , terrà calcolo dell ' eventuale aumento dell ' attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni . Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio , ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato . 15 . Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo , non si computano i crediti del coniuge del debitore . dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo . Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell ' anno della domanda di concordato . I trasferimenti di crediti , posteriori al decreto che convoca i creditori , non attribuiscono il diritto di votare il concordato . 16 . Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti . Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma , del quale sia accertato il mittente , o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell ' adunanza . Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale , a misura che giungono , ed allegate al medesimo . 17 . Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni . 18 . Tre giorni prima dell ' udienza stabilita per la omologazione , il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato . Nell ' udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa . Il debitore e i creditori hanno diritto d ' intervenire nel giudizio . Il tribunale potrà invitare in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale , previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti . 19 . Il tribunale , nella sentenza di omologazione , apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l ' ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste , senza pregiudizio delle pronunzie definitive . 20 . Il tribunale , ove riconosca che il debitore è meritevole del benefizio del concordato ; che le opposizioni di cui all ' articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste ; che le proposte di concordato , non minore del 10 per cento , sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione , omologa il concordato . Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati . Se invece il concordato non è omologato , il tribunale dichiara d ' ufficio il fallimento . 21 . Salvo patto contrario , stabilito nel concordato o con posteriore deliberazione piena dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale , il debitore non può , prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato , alienare o ipotecare i suoi beni immobili , costituire pegni e , in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell ' esercizio industriale o commerciale . Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato . 22 . Le sentenze che accordano o negano l ' omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3 , 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall ' articolo 912 del codice di commercio . Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive . 23 . Ogni sentenza pronunziata nella procura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori , compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura , entro quindici giorni dalla inserzione dell ' estratto di essa nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo . L ' atto di appello si notifica al debitore , al commissario giudiziale o ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza , o alle parti stesse , ove siano comparse senza ministero di procuratore , con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici né minore di cinque giorni , a pena di nullità . 24 . Tostoché la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale . Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato . Ogni patto contrario è nullo . Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell ' articolo 377 del codice di procedura civile . 25 . La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori . I creditori , anche se hanno volontariamente consentito al concordato , conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati , i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso , i quali hanno però diritto d ' intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato . I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato . 26 . I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori . Il termine stabilito dall ' articolo 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni . 27 . Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni , avuto riguardo ai patti della loro emissione . 28 . I possessori di obbligazioni al portatore devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale , o dagli istituti di emissione del Regno , o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all ' articolo 6 . Da quest ' elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gl ' istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato . Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura . Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni , anche nominative , che aderissero al concordato a termini dell ' articolo 16 . 29 . Per l ' approvazione della proposta di concordato deve concorrere l ' adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell ' ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte . Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all ' adunanza . Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera , accompagnate dall ' elenco di cui al precedente articolo , anche se pervenute nei venti giorni dall ' adunanza , o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell ' articolo 26 . 30 . I dissidenti e gli aderenti possono nominare , seduta stante , chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato , determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione . Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo , e , per avere efficacia , devono essere inserite nel processo verbale . 31 . Le obbligazioni , rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione , sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale , sulla base dell ' interesse composto del cinque per cento , l ' ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate . Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinto . Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione . Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall ' articolo 851 del codice di commercio . 32 . Sulla istanza di qualunque creditore , proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologa il concordato , potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell ' attivo . Nessun ' altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione ; 33 . Nel caso contemplato dall ' articolo precedente i fideiussori , non partecipi della frode , sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato , e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esse costituite . Tuttavia , né il debitore , né i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato . I creditori insinueranno , nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse . Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo , oppure concorrono nuovi creditori , il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni , salvo le cause legittime di prelazione . In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse nel precedente concordato . 34 . Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento . Tuttavia , se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite , il concordato non sia completamente eseguito , ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente . Dichiarato il fallimento , si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell ' articolo precedente . 35 . Le disposizioni degli articoli 864 . 866 e 867 del codice di commercio , per quanto siano applicabili , sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo . PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI 36 . Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila , può chiedere al presidente del tribunale , nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale , la convocazione dei propri creditori . La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7 , 8 e 9 . Il presieduto nomina d ' ufficio un commissario giudiziale , il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento , il ricorrente esercita il suo commercio . Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario . 37 . Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un ' adunanza , da tenersi in pretura ed alla sua presenza , non oltre trenta giorni dalla data del decreto . Nell ' adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore . Questi presenta le sue proposte di concordato . Sorgendo contestazioni , il pretore procura di conciliarle . Non riuscendo , le risolve quale arbitro , amichevole compositore . Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all ' articolo 14 e osservato il disposto dell ' articolo 15 . Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale , per telegramma , del quale sia accertato il mittente , o per lettera . 38 . Il verbale dell ' adunanza , accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore , è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re . L ' azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto per titolo di bancarotta fraudolenta . 39 . Il verbale di concordato , redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall ' art . 912 del codice di commercio , è senz ' altro esecutivo in confronto del debitore , dei coobbligati e dei fideiussori . Al detto concordato si applica il secondo alinea dell ' articolo 25 . Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate , la liquidazione e distribuzione dell ' attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegate dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime , o , in difetto con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori . L ' onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell ' articolo 24 . Se le proposte di concordato sono respinte ; o il concordato è annullato nel termine o pei motivi stabiliti all ' art . 32; o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell ' art . 816 del codice di commercio , il debitore è considerato fallito . 40 . Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila il pretore rimette la conoscenza dell ' affare al tribunale . Questo , sentito il debitore in camera di consiglio , provvede in conformità degli articoli 3 , 4 e 10 . 41 . Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all ' infuori del verbale di concordato . DISPOSIZIONI COMUNI 42 . Con l ' attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila . Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell ' art . 1 o 36 , il tribunale , ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila , provvede in conformità dell ' art . 36 . Se poi il fallimento venga dichiarato od in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito , del curatore e di ogni interessato . La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento . In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina siano consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore . La sentenza di revoca è inappellabile . 43 . Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge , ove ne concorrano gli estremi e purché all ' applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa . Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge , le cui passività non superano le lire cinquemila , si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell ' art . 42 . Nei detti fallimenti l ' azione penale per bancarotta semplice non può essere proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . I fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali , nei laboratori , nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave , delle miniere e delle gallerie , devono avere almeno l ' età di 12 anni compiuti . Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti , che vi si trovino già impiegati alla data della attuazione della presente legge . Salvo il disposto dell ' art . 4 , nei lavori sotterranei delle cave , delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età . Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge nei lavori sotterranei delle cave , delle miniere e delle gallerie , ove non esista trazione meccanica , non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti . Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge . Salvo ugualmente il disposto dell ' art . 4 , nei lavori pericolosi o insalubri , ancorché non sieno eseguiti in opifici industriali , cave , miniere o gallerie , non possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni . Art . 2 . Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento , di cui nell ' art . 15 , le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti , che non sieno forniti d ' un libretto e d ' un certificato medico , scritto nel libretto , da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro , cui vengono destinati . Il libretto sarà conforme al modello , che sarà stabilito nel regolamento , verrà somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , e rilasciato gratuitamente all ' operaio dal sindaco del comune , dove questi ha la sua dimora abituale . Il libretto deve indicare : la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore , ai sensi dell ' art . 2 della legge del 15 luglio 1877 , n . 3961 . Ai fanciulli , che , alla data della promulgazione di questa legge , manchino di questo ultimo requisito , è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola . L ' uffiziale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto , senza alcun compenso a carico dell ' operaio . La spesa eventuale , tanto della prima visita medica , quanto delle successive , sarà a carico dei comuni . Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta . Il libretto , il certificato medico , il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo . Art . 3 . Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti , in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento , deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento . Dovrà pure nel corso dell ' anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori , per cambiamento di ditta , per adozione di motori meccanici , o per altre cause , che saranno stabilite dal regolamento . Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove l ' azienda è esercitata , che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura , industria e commercio e dovrà tenere un registro colle indicazioni desunte dalle singole denunzie . Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare entro sei mesi dall ' applicazione di essa una nuova denunzia , indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886 , n . 3657 ( serie 3a ) , ed al regolamento 17 settembre 1886 , n . 4082 ( serie 3 a ) . Art . 4 . Con decreto reale , sentito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio delle industrie e del commercio , verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli d ' ambo i sessi , di età inferiore ai 15 anni compiuti , e alle donne minorenni . Nello stesso modo saranno determinati , in via di eccezione , i lavori pericolosi e insalubri , nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni , con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie . Art . 5 . Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni . Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti , le quali , alla data della promulgazione di questa legge , si trovino già impiegate in opifici industriali , cave o miniere . Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge , il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età . Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell ' art . 2 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio , potrà , sul parere favorevole del consiglio sanitario provinciale , permettere , durante il triennio dalla promulgazione di questa legge , che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d ' età superiore ai 15 anni compiuti . Per lavoro notturno s ' intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo ; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre . Dove però il lavoro sia ripartito in due mute , esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio potrà , sul parere favorevole del consiglio sanitario provinciale , variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro . Art . 6 . Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto , e in via eccezionale anche prima di questo termine , ma in ogni caso dopo tre settimane almeno , quando risulti da un certificato dell ' ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale , che le condizioni di salute permettono loro di compiere , senza pregiudizio , il lavoro nel quale intendono occuparsi . Art . 7 . I fanciulli d ' ambo i sessi , che hanno compiuto il decimo anno , ma non ancora il dodicesimo , non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore del giorno ; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti , e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età . Il ministro di agricoltura , industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare , sentito il parere del consiglio sanitario provinciale , che l ' orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore , quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche . Art . 8 . Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi , della durata complessiva di un ' ora almeno , quando supera le sei , ma non le 8 ore ; di un ' ora e mezzo almeno quando supera le ore 8 , ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore . In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore , Art . 9 . Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti dev ' essere dato ogni settimana un intero giorno ( 24 ore ) di riposo . Art . 10 . Salvo le prescrizioni d ' altre leggi e regola menti , i proprietari , i gerenti , i direttori , gli impresari , i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età , devono adottare e fare eseguire , a norma del regolamento , tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze , quanto nei dormitori , nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell ' igiene , della sicurezza e della moralità . Nelle fabbriche dove si impiegano donne , dovrà permettersi l ' allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento , sia permettendo alle operaie nutrici l ' uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno , oltre i riposi prescritti dall ' art . 8 . La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno cinquanta operaie . Art . 11 . I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento , di cui nell ' art . 15 , e devono essere muniti del visto del sindaco , come attestazione d ' autenticità , ed affissi in luogo , dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari , di cui nell ' articolo seguente . Art . 12 . L ' esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura , industria e commercio , il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie , degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria . Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali , nelle miniere , nelle cave e nelle gallerie , e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento . I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all ' autorità giudiziaria competente . Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale . Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell ' art . 5 della legge 17 marzo 1898 , n . 80 , rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica . Art . 13 . Chiunque , essendo tenuto all ' osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge , vi contravviene , è punito con ammenda sino a 50 lire , per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione , senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5.000 . Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11 , la pena è dell ' ammenda da 50 alle 500 lire . Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell ' art . 15 si potrà comminare l ' ammenda sino a 50 lire . In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo . Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l ' invalidità al lavoro , istituita con la legge del 17 luglio 1898 , n . 350 . Art . 14 . Nelle contravvenzioni , per le quali è stabilita la sola pena dell ' ammenda , l ' imputato può far cessare il corso dell ' azione penale pagando , prima dell ' apertura del dibattimento , una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa , oltre alle spese del procedimento . Art . 15 . Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno , le norme per l ' attuazione di essa saranno stabilite in un regolamento da approvarsi con decreto reale , sentito il parere del consiglio di Stato , del consiglio superiore di sanità e del consiglio dell ' industria e del commercio . La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del regolamento . Le successive modificazioni al regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione . Art . 16 . Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . All ' art . 1 della legge 19 giugno 1902 , n . 252 , è sostituito il seguente : All ' art . 1 . Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali , nei laboratori , nelle costruzioni edilizie , e nei lavori non sotterranei delle cave , miniere e gallerie i fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso che non abbiano compiuta l ' età di anni 12 . Per l ' ammissione ai lavori sotterranei delle cave , miniere e gallerie , l ' età minima dovrà essere , di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica , di 14 dove non esiste ; ne sono escluse le donne di qualsiasi età . Non saranno ammessi ai lavori pericolosi , troppo faticosi o insalubri ancorché non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo , salvo il disposto del capoverso dell ' art . 4 della legge 19 giugno 1902 , i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti . Nelle solfare di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni . Art . 2 . Al 2° e 3° capoverso dell ' art . 2 della legge sono sostituiti i seguenti : Il libretto deve indicare la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore , ai sensi dell ' art . 2 della legge del 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , salvo il caso d ' incapacità intellettuale certificato dall ' autorità scolastica e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1 della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . È concesso un termine fino al 1° luglio 1910 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli di ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell ' articolo 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1 della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . Art . 3 . Al 1° comma dell ' art . 4 della legge è sostituito il seguente : Con decreto reale e sentito il parere del consiglio superiore di sanità , del consiglio dell ' industria e del commercio , e del consiglio superiore del lavoro , verranno determinati i lavori pericolosi , troppo faticosi , o insalubri vietati ai fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti e alle donne minorenni . Art . 4 . All ' art . 5 della legge 19 giugno 1902 , n . 242 , sono aggiunte le seguenti disposizioni . Il ministro di agricoltura , industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno delle donne , una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1907 , quando concorrano le seguenti condizioni : a ) che sia già iniziata con lavoro di adattamento dei locali o con ordinazione di macchinari e simili , la trasformazione degli impianti industriali necessari per l ' abolizione del lavoro notturno ; b ) che al lavoro notturno non prendano parte donne minori di anni 18; c ) che il lavoro notturno sia ridotto man mano che cessano le ragioni per le quali sarà concessa la proroga sopra indicata . Art . 5 . Dopo l ' art . 5 della legge del 19 giugno 1902 succitata è aggiunto il seguente art . 5 bis : Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stazioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime , sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione , quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile . Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge . Art . 6 . È soppresso il capoverso dell ' art . 7 della legge 19 giugno 1902 , n . 242 , e allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti capoversi : Nel caso delle due mute , previste dal penultimo comma dell ' art . 5 , il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo . La durata del lavoro si computa sempre dall ' atto dell ' entrata nell ' opificio , laboratorio , cantiere , galleria , cava o miniera , all ' atto dell ' uscita dai medesimi , esclusi solamente i riposi intermedi . Art . 7 . All ' art . 8 della legge 19 giugno 1902 , n . 242 è aggiunto il seguente capoverso : Quando concorra l ' assenso degli operai il riposo di un ' ora e mezzo potrà essere limitato ad un ' ora , se il lavoro non supera le 11 ore ; ed anche a mezz ' ora nel caso delle due mute previste dal penultimo comma dell ' art . 5 , Art . 8 . Il primo capoverso dell ' art . 12 è così modificato : Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all ' art . 1 , e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento . Art . 9 . Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in un testo unico le disposizioni della presente legge e della legge 19 giugno 1902 , n . 242 . Entro sei mesi le norme per l ' attuazione della presente legge saranno stabilite e verranno introdotte nel regolamento pubblicato con regio decreto 29 gennaio 1903 , n . 41 , in modo da formare un testo unico da approvarsi con reale decreto , sentito il parere del consiglio di Stato del consiglio superiore di sanità , del consiglio dell ' industria e del commercio , e del consiglio del lavoro . Art . 10 . La disposizione dell ' art . 5 della legge del 19 giugno 1902 , n . 242 , riguardante la durata del lavoro diurno in caso delle due mute , sarà limitata , a cominciare dal 1° gennaio 1911 , dalle ore 5 del 22 , secondo l ' art . 2 della convenzione di Berna del 29 settembre 1906 , e con l ' eccezione di cui all ' art . 8 , ultimo capoverso , della stessa convenzione , quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 9 della legge 7 luglio 1907 , n . 416 , che autorizza il Nostro Governo a raccogliere in testo unico le disposizioni della legge stessa e quelle della legge 19 giugno 1902 , n . 242 , sul lavoro delle donne e dei fanciulli ; Sentito il Consiglio di Stato ; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l ' agricoltura , l ' industria ed il commercio ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Abbiamo decretato e decretiamo : ARTICOLO UNICO È approvato l ' unito testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , visto , d ' ordine Nostro , dal ministro proponente . TESTO UNICO di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli Art . 1 . Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali , nei laboratori , nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave , miniere e gallerie i fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso che non abbiano compiuto l ' età di 12 anni . Per l ' ammissione ai lavori sotterranei delle cave , miniere e gallerie , l ' età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica , di 14 anni dove non esiste ; ne sono escluse le donne di qualsiasi età . Non saranno ammessi ai lavori pericolosi , troppo faticosi e insalubri , ancorché non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo , salvo il disposto del capoverso dell ' art . 4 , i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino ai 21 anni compiuti . Nelle solfare di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni . Art . 2 . Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento , di cui all ' art . 15 , le donne minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti , che non siano forniti di un libretto e di un certificato medico , scritto nel libretto , da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro , cui vengono destinati . Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel regolamento , verrà somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , e rilasciato gratuitamente all ' operaio dal sindaco del comune , dove questi ha la sua dimora abituale . Il libretto deve indicare : la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore , ai sensi dell ' art . 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall ' autorità scolastica ; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1° della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . È concesso un termine fino al 1° luglio 1910 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d ' ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell ' articolo 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1 della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . L ' ufficiale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto senza alcun compenso a carico dell ' operaio . La spesa eventuale , tanto della prima visita medica , quanto delle successive , sarà a carico dei comuni . Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta . Il libretto , il certificato medico , il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli , saranno esenti da tassa di bollo . Art . 3 . Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni , compiuti , in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento , deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento . Dovrà pure nel corso dell ' anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori , per cambiamento di ditta , per adozione di motori meccanici , o per altre cause , che saranno stabilite dal regolamento . Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove l ' azienda è esercitata , che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura , industria e commercio , e dovrà tenere un registro con le indicazioni desunte dalle singole denunzie . Art . 4 . Con decreto reale , sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio dell ' industria e del commercio e del Consiglio superiore del lavoro , verranno determinati i lavori pericolosi , troppo faticosi o insalubri vietati ai fanciulli , di età inferiore ai 15 anni compiuti , e alle donne minorenni . Nello stesso modo saranno determinati , in via di eccezione , i lavori pericolosi e insalubri , nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni , con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie . Art . 5 . Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età . Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime , sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione , quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile . Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge . Per lavoro notturno si intende quello che si compie fra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo ; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre . Il ministro d ' agricoltura , industria e commercio potrà , sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale , variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro . Il ministro d ' agricoltura , industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno delle donne , una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1907 , quando concorrano le seguenti condizioni : a ) che sia già iniziata , con lavoro di adattamento dei locali o con ordinazione di macchinario e simili , la trasformazione degli impianti industriali necessaria per l ' abolizione del lavoro notturno ; b ) che al lavoro notturno non prendano parte donne minori di anni 18; c ) che il lavoro notturno sia ridotto man mano che cessano le ragioni per le quali sarà concessa la proroga sopra indicata . Dove il lavoro sia ripartito in due mute , esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi alle 23 . L ' anzidetta disposizione riguardante la durata del lavoro in caso delle due mute sarà limitata a cominciare dal l ° gennaio 1911 , dalle ore 5 alle 22 , secondo l ' art . 2 della convenzione di Berna del 26 settembre 1906 , e coll ' eccezione di cui all ' art . 8 , ultimo capoverso , della stessa convenzione , quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie . Art . 6 . Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto , e in via eccezionale anche prima di questo termine , ma in ogni caso dopo tre settimane almeno , quando risulti da un certificato dell ' ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale , che le condizioni di salute permettono loro di compiere , senza pregiudizio , il lavoro nel quale intendono occuparsi . Art . 7 . I fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del giorno , e le donne di qualsiasi età per più di 12 ore . Nel caso delle due mute , previsto dal penultimo comma dell ' art . 5 , il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo . La durata del lavoro si computa sempre dall ' atto dell ' entrata nell ' opificio , laboratorio , cantiere , galleria , cava o miniera , all ' atto dell ' uscita dai medesimi , esclusi solamente i riposi intermedi . Art . 8 . Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qual siasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi , della durata complessiva di un ' ora almeno , quando supera le 6 , ma non le 8 ore ; di un ' ora e mezzo almeno , quando supera le ore 8 , ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore . Quando concorra l ' assenso degli operai , il riposo di un ' ora e mezzo potrà essere limitato ad un ' ora , se il lavoro non supera le 11 ore ; ed anche a mezz ' ora nel caso delle due mute previsto dal penultimo comma del l ' art . 5 . In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore . Art . 9 . Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno ( 24 ore ) di riposo . Art . 10 . Salvo le prescrizioni d ' altre leggi e regolamenti , i proprietari , i gerenti , i direttori , gli impresari , i cottimisti , che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età , devono adottare e fare eseguire , a norma del regolamento , tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze , quanto nei dormitori , nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell ' igiene , della sicurezza e della moralità . Nelle fabbriche dove s ' impiegano donne , dovrà permettersi l ' allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento , sia permettendo alle operaie nutrici l ' uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno , oltre i riposi prescritti dall ' art . 8 . La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie . Art . 11 . I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento , di cui nell ' art . 15 , e devono essere muniti del visto del sindaco , come attestazione d ' autenticità , ed affissi in luogo , dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari , di cui dell ' articolo seguente . Art . 12 . L ' esecuzione della presente legge è affidata ai Ministero di agricoltura , industria e commercio , il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie , degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria . Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all ' art . 1 e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento . I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all ' autorità giudiziaria competente . Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale . Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell ' art . 5 della legge 17 marzo 1898 , n . 80 , rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica . Art . 13 . Chiunque , essendo tenuto all ' osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge , vi contravviene , è punito con ammenda sino a 50 lire , per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione , senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5.000 . Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11 la pena è dell ' ammenda da 50 a 500 lire . Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell ' art . 14 si potrà comminare l ' ammenda fino a 50 lire . In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo . Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l ' invalidità al lavoro , istituita con la legge del 17 luglio 1898 , n . 350 . Art . 14 . Nelle contravvenzioni , per le quali è stata stabilita la sola pena dell ' ammenda , l ' imputato può far cessare il corso dell ' azione penale , pagando , prima dell ' apertura del dibattimento , una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa , oltre alle spese del procedimento . Art . 15 . Entro sei mesi dalla promulgazione della legge 7 luglio 1907 , n . 416 , le norme per l ' attuazione di essa saranno introdotte nel regolamento pubblicato con regio decreto 29 gennaio 1903 , n . 41 , in modo da formarne un testo unico da approvarsi con reale decreto , sentito il parere del Consiglio di Stato , del Consiglio superiore di sanità , del Consiglio dell ' industria e del commercio e del Consiglio del lavoro . Le successive modificazioni al regolamento entreranno in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione . Art . 16 . Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , approvato con Nostro decreto del 10 novembre 1907 , n . 818; Udito il parere del Consiglio superiore del lavoro , del Consiglio superiore di sanità , del Consiglio dell ' industria e del commercio e del Consiglio di Stato in adunanza generale ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta dei Nostri ministri , segretari di Stato per l ' agricoltura , l ' industria e il commercio , per l ' interno , per l ' istruzione pubblica e per la grazia e giustizia ; Abbiamo decretato e decretiamo : È approvato l ' annesso regolamento per l ' applicazione del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , visto , d ' ordine Nostro , dai ministri proponenti . REGOLAMENTO per l ' applicazione del testo unico ( R . decreto 10 novembre 1907 , n . 818 ) della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli . TITOLO I Disposizioni generali Art . 1 . Agli effetti del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , approvato con R . decreto 10 novembre 1907 , n . 818 , per fanciulli si intendono le persone , d ' ambo i sessi , che non hanno superato i 15; e per donne minorenni quelle che , compiuti i 15 anni , non hanno superato i 21 . Art . 2 . Agli effetti della stessa legge , è opificio industriale o laboratorio ogni luogo ove si compiano , con l ' intervento di donne o fanciulli , qualunque sia il numero degli operai salariati adibiti , lavori manuali di natura industriale col mezzo di macchine non mosse dall ' operaio che le usa . Quando non si adoperino macchine , è considerato opificio o laboratorio ogni luogo dove siano occupati per il lavoro suddetto più di cinque operai senza distinzione di sesso o di età . Gli Istituti e luoghi di ricovero , di educazione o di istruzione , i quali occupino i fanciulli in lavori manuali , sono sottoposti alla osservanza della legge , quando si verifichi una delle condizioni seguenti : a ) che le officine o i laboratori siano esercitati per speculazione industriale o nell ' interesse dei maestri o capi d ' arte che li dirigono ; b ) che il lavoro effettivo manuale sia prevalente sullo studio e sull ' insegnamento professionale , anche se questo sia impartito nelle officine o laboratori degli Istituti , purché non si tratti di Istituti direttamente amministrati dallo Stato , o in qualsiasi modo sottoposti alla vigilanza o tutela di esso . L ' accertamento di tali condizioni spetta al ministro di agricoltura , industria e commercio , udito l ' avviso del Comitato permanente del lavoro , e anche del Consiglio superiore dell ' assistenza e beneficienza pubblica allorquando si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a ) per Istituti contemplati dalla lettera b ) dell ' art . 1 della legge 17 luglio 1890 , n . 6972 ( serie 3a ) . Agli effetti della stessa legge , per costruzioni edilizie si intendono tutti i lavori che hanno per oggetto la costruzione , la manutenzione il finimento , la riparazione , la demolizione o la distruzione di qualsiasi opera edilizia , compresi i lavori di costruzione e manutenzione stradale , di arginature , di riporti e di sterri , che non abbiano scopi agricoli . Per i lavori di costruzione edilizia , come per quelli che si compiono nelle cave , miniere e gallerie , la legge è sempre applicabile , anche se non è fatto uso di macchine , o se non sono occupati operai in numero superiore a cinque , purché fra essi vi siano donne o fanciulli . Art . 3 . La donne e i fanciulli che si trovino nei luoghi dove si compie il lavoro manuale , sono considerati , agli effetti della legge , come addetti al lavoro a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili . La giustificazione deve essere data dall ' esercente dell ' azienda industriale o da chi lo sostituisce nella direzione . TITOLO II Libretto di lavoro CAPO I . Rilascio del libretto Art . 4 . Il libretto di lavoro sarà conforme al modello annesso al presente regolamento , e porterà allegati il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , e questo regolamento . Di esso debbono esser muniti tutti i fanciulli e tutte le donne minorenni che vengono ammessi al lavoro in una delle aziende contemplate nell ' art . 2 del regolamento . Sono esonerate dal provvedersi del libretto le donne minorenni , che erano già occupate in una azienda il giorno 1 luglio 1903 , e che tuttora proseguono a rimanervi occupate . Queste , nel caso che si trasferiscano ad altra azienda , debbono munirsi del libretto , in conformità a quanto prescrive l ' art . 2 del testo unico della legge . Esse sono tuttavia esonerate dall ' obbligo di dimostrare l ' adempimento della istruzione , quando presentino attestato di servizio prestato nell ' azienda da cui si allontanano , dal quale risulti la occupazione all ' epoca suddetta . Art . 5 . I sindaci devono provvedere che i libretti siano compilati dai funzionari comunali , e che il rilascio ai titolari sia fatto solo quando tutte le indicazioni e dichiarazioni prescritte vi siano state introdotte , e la firma dell ' ufficiale di stato civile e il bollo vi siano stati apposti . Art . 6 . Le visite mediche per il rilascio del libretto di lavoro sono fatte dall ' ufficiale sanitario comunale . La visita della minorenne deve essere fatta alla presenza d ' una sua parente o di altra donna di sua fiducia . La dichiarazione medica deve esser corredata , con precisione , dei connotati del titolare del libretto , in guisa da impedire che il libretto possa essere rilasciato al nome di persona diversa da quella che fu assoggettata alla visita . Il medico deve dichiarare di avere sottoposto ad una accurata visita la donna minorenne o il fanciullo indicati nel certificato e di essersi accertato che per la loro condizione di salute e per la loro costituzione fisica , sono adatti , senza nocumento pel loro sviluppo organico , al lavoro manuale , specificando quei lavori ai quali , eventualmente , non credesse adatta la persona visitata . Art . 7 . Del libretto del lavoro si può rilasciare duplicato dal Comune che lo rilasciò originariamente , nel caso di smarrimento o di deterioramento per prolungato uso . Nel nuovo libretto si dovrà far cenno che trattasi di duplicato . Art . 8 . I sindaci debbono tenere , pei libretti di lavoro rilasciati , un registro conforme al modello stabilito dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , ufficio del lavoro . Art . 9 . Per il rilascio irregolare di libretto di lavoro , o per irregolarità nella dichiarazione medica , di cui agli articoli 5 , 6 e 7 , sono applicabili ai sindaci , ai funzionari comunali e ai sanitari le sanzioni di cui all ' art . 13 del testo unico della legge , salve le maggiori sanzioni stabilite dal Codice penale . CAPO II . Adempimento dell ' obbligo della istruzione . Art . 10 . I fanciulli e le donne minorenni che sono soggetti , per quanto riguarda l ' obbligo della istruzione , alla legge 8 luglio 1904 , n . 407 , per poter ottenere il libretto di lavoro debbono produrre il certificato di compimento e quello di frequenza delle classi elementari superiori obbligatorie esistenti nel Comune di loro residenza abituale . I fanciulli che , raggiunta l ' età di dodici anni , non abbiano superato l ' esame di compimento e frequentate le classi superiori suddette , debbono dai Comuni essere ammessi ancora alle scuole , affinché possano uniformarsi alle prescrizioni dell ' articolo 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli . Art . 11 . L ' incapacità intellettuale , di cui all ' articolo 2 del testo unico della legge , deve risultare da un certificato rilasciato o dal direttore didattico , o dallo ispettore scolastico . Per il rilascio di tale certificato si deve tener conto dei risultati di tutto il periodo di frequenza della scuola . Disposizioni transitorie Art . 12 . I fanciulli e le donne minorenni che ottennero il proscioglimento sotto l ' impero della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , sulla istruzione obbligatoria , potranno ottenere senz ' altro il libretto di lavoro . I fanciulli e le donne minorenni , i quali abbiano assolto agli obblighi scolastici , stabiliti dalla legge 19 giugno 1902 , n . 242 , fino a tutto l ' anno scolastico 1906-907 , possono avere il libretto secondo le norme stabilite dalla legge stessa . Art . 13 . Ai fanciulli e alle donne minorenni che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo , ma che abbiano frequentato il corso elementare inferiore e non superato l ' esame di compimento , o non frequentate le classi superiori elementari esistenti nel Comune di loro residenza , può esser rilasciato ugualmente il libretto per l ' ammissione al lavoro qualora l ' industriale , presso il quale vanno ad occuparsi , dichiari all ' autorità comunale , che ne farà annotazione sul libretto , il modo con cui ottempererà al disposto dell ' articolo 3 della legge 8 luglio 1904 , n . 407 , e del 4° comma dell ' art . 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , affinché sia assicurato il completamento , entro il 1° luglio 1910 , secondo le norme predette , della istruzione di tali fanciulli e donne minorenni . La stessa dichiarazione deve farsi dagli industriali , agli effetti del 4° comma del citato articolo 2 del testo unico della legge , nei riguardi dei fanciulli che già occupano . A tale scopo gli industriali devono presentare al Comune della sede dell ' azienda i libretti di lavoro dei fanciulli che debbono completare l ' istruzione perché vi venga fatta l ' annotazione . Art . 14 . Per gli effetti dell ' articolo precedente , all ' obbligo della istruzione , di cui all ' art . 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , fino al 1° luglio 1910 , si può anche ottemperare colla frequenza delle scuole serali o festive , purché si ottenga alla fine il certificato di proscioglimento . Nel caso previsto dall ' art . 13 e dal primo comma di questo articolo , qualora si constati la non frequenza alla scuola , i sindaci e i funzionari preposti alla vigilanza per l ' esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , devono procedere all ' immediato ritiro del libretto di lavoro , e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare del libretto . CAPO III Obblighi dell ' industriale . Art . 15 . I proprietari , i gerenti , i direttori da cui dipende l ' azienda industriale , e i cottimisti che assumono alla loro dipendenza altri operai , prima di ammettere , al lavoro donne minorenni o fanciulli , debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui all ' art . 4 , verificare se è completo e regolare , e conservarlo per tutto il tempo in cui la donna minorenne o il fanciullo rimangono alla loro dipendenza , e registrare in esso la data di ammissione e quella di abbandono dell ' azienda . Nel libretto va annotato ogni cambiamento di mestiere della donna minorenne o del fanciullo . Art . 16 . Qualora il titolare del libretto cessi di appartenere all ' azienda gli si deve riconsegnare il libretto senza che sia lecito all ' industriale di trattenerlo per qualsiasi motivo . Art . 17 . I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare , o appartenenti a fanciulli o a donne minorenni che hanno superata l ' età per la quale è prescritto l ' obbligo del libretto , debbono essere restituiti , dall ' industriale che li detiene , al Comune in cui trovasi l ' azienda . Questo li riconsegna ai Comuni che li hanno emessi . TITOLO III . Denuncie di esercizio Art . 18 . Nella compilazione dei moduli per le denuncie prescritte dall ' art . 3 del testo unico della legge il Ministero di agricoltura , industria e commercio deve curare che siano poste le sole domande dirette ad ottenere tutte le notizie e indicazioni relative all ' applicazione della legge nell ' azienda . Tuttavia potranno esservi aggiunte le domande per le notizie e indicazioni relative all ' applicazione della legge ( testo unico ) per gli infortuni degli operai sul lavoro , qualora il Ministero predetto ritenga opportuno formulare un unico modulo per le denuncie prescritte da entrambe le leggi . Art . 19 . I moduli delle denunzie sono forniti dal Ministero di agricoltura , industria e commercio alle prefetture del Regno . Gli industriali debbono richiederli , o direttamente alla prefettura , o per mezzo delle rispettive autorità comunali , e li ricevono gratuitamente . Art . 20 . I prefetti e i sindaci debbono tenere un registro delle denunzie delle aziende industriali soggette all ' osservanza della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli a loro rispettivamente presentate . Il modello è stabilito dal Ministero predetto . Le prefetture debbono trasmettere , entro il primo quadrimestre dell ' anno , al Ministero di agricoltura , industria e commercio , ufficio del lavoro , le denuncie annuali presentate nel loro territorio , ed entro due mesi dalla presentazione , quelle di apertura , variazione o cessazione di esercizio . Art . 21 . Gli industriali , che esercitano una azienda contemplata dall ' art . 2 del presente regolamento , sono tenuti a presentare alla prefettura nella cui circoscrizione è situata l ' azienda , entro il primo bimestre dell ' anno , la denunzia annuale di esercizio . Le denuncie per nuova apertura , per variazione o cessazione di esercizio , per cambiamento di ditta , o per introdotte modificazioni nel senso di ammissione , o modificazione , o cessazione di impiego al lavoro di donne o di fanciulli , ovvero di adozione di macchine o di rinuncia all ' uso di esse sempre che abbiano luogo in una delle aziende contemplate nell ' art . 2 del presente regolamento , debbono presentarsi alla prefettura entro un mese dalla data del fatto per cui esse sono richieste . Art . 22 . Gli esercenti industrie che occupano donne o fanciulli solo in alcuni periodi dell ' anno debbono presentare al prefetto la denuncia annuale di esercizio , entro il primo bimestre dell ' anno : ma se in esso non sia compreso il periodo in cui sono al lavoro le donne e i fanciulli , è data facoltà di indicare solo sommariamente e preventivamente il numero delle donne e dei fanciulli che verranno in seguito occupati al lavoro . Non oltre poi quindici giorni dalla data dell ' impiego effettivo di essi , quella denuncia deve essere completata mediante la presentazione di una denuncia di variazione , contenente le indicazioni precise sul numero e l ' età dei fanciulli e delle donne che sono stati assunti al lavoro . Art . 23 . Gli esercenti industrie a lavoro non continuativo , che impieghino donne o fanciulli , debbono presentare la denuncia , corredata di tutti i dati voluti , nel termine di quindici giorni dall ' inizio del lavoro . Art . 24 . Nella compilazione delle denuncie gli industriali sono tenuti a fornire in modo chiaro e preciso tutte le indicazioni richieste dal modello che viene consegnato dalla prefettura . La prefettura non può accettare dagli esercenti le denuncie le quali non siano formalmente complete e perfette . Deve poi rifiutare l ' accettazione delle denuncie presentate da aziende che evidentemente risultano esonerate dall ' obbligo della presentazione , perché non occupano donne o fanciulli , o perché non trovansi nelle condizioni volute dall ' art . 2 di questo regolamento . Art . 25 . Gli industriali debbono trovarsi in grado di esibire , ad ogni richiesta , ai funzionari cui è affidata la vigilanza per la esecuzione della legge , il certificato di eseguita e regolare presentazione della denuncia di esercizio . TITOLO IV . Registro ed affissioni Art . 26 . In ogni azienda industriale soggetta alla osservanza della legge , è tenuto un registro dal quale risulti il nome , il cognome , la paternità , il luogo e la data di nascita delle donne minorenni e dei fanciulli occupati . Pei fanciulli e le minorenni appartenenti ad uno degli Istituti contemplati dal comma 2° dell ' art . 2 , deve risultare anche il nome dell ' Istituto cui appartengono . Il modello del registro è compilato dal Ministero di agricoltura , industria e commercio . Le aziende soggette all ' osservanza della legge ( testo unico ) per gli infortuni degli operai sul lavoro , possono esimersi dalla tenuta di questo registro quando abbiano in regola il libro matricola previsto dall ' art . 25 , n . 1 del regolamento 13 marzo 1904 , n . 141 , per l ' esecuzione di quella legge . Art . 27 . Una tabella affissa , in modo che ne sia agevole la lettura , all ' ingresso di ciascuna azienda industriale , o nei locali di lavoro , indica l ' orario del lavoro per le donne e i fanciulli . In essa è specificata la durata e la ripartizione dei periodi di riposo giornaliero , coll ' indicazione delle ore in cui deve avere luogo l ' entrata e l ' uscita . Il sindaco deve vistare la tabella in conformità al disposto dell ' articolo seguente , capoverso . Insieme alla tabella deve essere affisso un esemplare del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , e del presente regolamento . Art . 28 . A norma dell ' art . 11 del testo unico della legge , gli esercenti aziende contemplate dall ' art . 2 di questo regolamento , allorquando intendano munire la azienda stessa di un regolamento interno di fabbrica , devono presentarlo al sindaco , in doppio esemplare , munito della loro firma . Il sindaco , accertata l ' identità dei due esemplari , deve apporre ad entrambi il suo visto e ne restituisce uno all ' interessato per l ' affissione di cui all ' art . 11 citato . TITOLO V . Lavori pericolosi e insalubri Art . 29 . Per l ' esecuzione dell ' art . 4 del testo unico della legge sono reputati lavori insalubri o pericolosi quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle seguenti tabelle . Tabella A . Industrie insalubri o pericolose a cui è assolutamente vietata l ' applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli . 1 . Macinazione e raffinazione dello zolfo . 2 . Fabbriche di polveri piriche , di dinamite e di altri esplosivi . 3 . Fabbriche pirotecniche , di micce da minatori , di capsule per armi da fuoco , e stabilimenti di caricamento delle cartucce . 4 . Officine per la produzione di gas illuminante . 5 . Officine per la produzione di carburi e derivati . 6 . Fabbriche di acido solforico , di acido solforoso e di solfiti , di acido nitrico , di acido cloridrico . 7 . Officine per la produzione di gas compressi ( quali acido carbonico , ossigeno , ammoniaca ) . 8 . Fabbriche di solfuro di carbonio . 9 . Fabbriche di fosforo , di cloro , di cloruro e di ipoclorito di calcio , di altri ipocloriti e di cloruro di zolfo . 10 . Fabbriche di cromati . 11 . Fabbriche di ossido di piombo e di biacca , di altri preparati di piombo e di preparati antimoniali . 12 . Fabbriche di sale di soda col metodo dell ' acido solforico . 13 . Fabbriche di ammoniaca e di potassa . 14 . Fabbriche di cianuri . 15 . Fabbriche di sali di bario , di acido ossalico e di ossalati . 16 . Fabbriche di colori detti di anilina . 17 . Fabbriche di colori a base arsenicale e di preparati arsenicali . 18 . Fabbriche di collodio e di celluloide . 19 . Fabbriche di eteri , solforico , etilico , acetico , propilico , e di essenze e di olii essenziali ( quali trementina e canfora ) . 20 . Industria del raffinamento dei metalli preziosi . 21 . Industria della doratura e della argentatura . 22 . Industria degli specchi con amalgama di mercurio . 23 . Industria della distillazione e del raffinamento del petrolio . 24 . Industria della lavorazione del piombo metallico , della fusione di caratteri , ed in genere della produzione di leghe contenenti piombo , zinco , stagno , arsenico , antimonio e mercurio . 25 . Industria della preparazione del bianco di zinco . 26 . Industria dell ' estrazione dell ' olio dalle sanse e di altri olii grassi col solfuro di carbonio . 27 . Industria delle sardigne , ossia trattamento di residui animali per la loro utilizzazione innocua . 28 . Officine o parti di officine ove si pratica il secretaggio . Dato che le industrie elencate nella tabella A siano esercitate come industrie accessorie o industrie principali , insieme ad altre industrie non elencate , il divieto non si estende a queste ultime , sempreché le due industrie vengano esercitate in locali separati . Tabella B . Lavori insalubri o pericolosi nei quali l ' applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele . 1 . Miniere . Esclusa l ' applicazione nello scavo e nella estirpazione del minerale ; nella collocazione delle armature ; nel maneggio degli apparecchi di estrazione , tornichetti , verricelli , ecc . ; nel maneggio delle pompe e dei ventilatori nei lavori sotterranei . 2 . Cave e torbiere . Esclusa l ' applicazione nelle operazioni suaccennate e nella lizzatura dei massi . 3 . Officine di preparazione meccanica dei minerali e dei prodotti delle miniere e delle cave . Esclusa l ' applicazione nella polverizzazione , nella stacciatura a secco e nel movimento delle polveri . 4 . Officine metallurgiche e mineralurgiche . Esclusa l ' applicazione nel trattamento per via ignea dei minerali di piombo argentifero , zinco , arsenico , antimonio o mercurio . Nel carico e nello scarico dei forni a combustione di zolfo per la liquefazione del minerale solfifero . - Nella torrefazione in caselle , in cumuli , ecc . , dei sulfuri , arseniuri ed antimoniuri in genere ed in ispecie delle metalline di rame arsenicali . - Nei lavori di levigatura ed arrotatura , dei laminatoi , delle macchine a stampo o a impronta . Nella zincatura , stagnatura e piombatura delle lastre metalliche e di oggetti di metallo in genere , può essere consentita la ammissione a talune delle operazioni o fasi di lavoro . 5 . Impianti di produzione , trasformazione e distribuzione di elettricità . Esclusa l ' applicazione nella manovra pulizia e manutenzione dei quadri di distribuzione , nelle operazioni di manutenzione delle batterie d ' accumulatori ed in genere in tutte le operazioni che si riferiscono agli inseritori e ai disgiuntori di corrente e agli apparecchi e alle linee serventi alla corrente . Per gli stabilimenti elettrochimici in particolare , esclusa l ' applicazione : a ) nell ' elettrolisi per via umida : dalle operazioni riferentisi alla formazione delle batterie di accumulatori ; b ) nell ' elettrolisi per via secca : dalla polverizzazione e stacciatura a secco e dai movimenti di polveri , dalla manovra e dal caricamento e dallo scaricamento dei forni elettrici . 6 . Fabbriche di fiammiferi . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si prepara la pasta fosforica e si fa l ' immersione e l ' essiccamento dei fiammiferi ; come pure negli altri locali in diretta comunicazione coi precedenti , o dove si diffondono esalazioni fosforiche , a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione . - I fanciulli e le donne minorenni , impiegati , devono , da dichiarazione medica scritta nel libretto , risultare esenti da carie dentaria . - La visita medica deve essere ripetuta ogni anno . - L ' orario di lavoro non può superare le ore 10 effettive . 7 . Distillerie del catrame per l ' estrazione della benzina , della paraffina , degli olii minerali , ecc . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si eseguiscono le distillazioni . 8 . Manifatture dei tabacchi . Esclusa l ' applicazione nell ' apertura delle balle ; nella cernita delle foglie non preventivamente inumidite ; nelle fermentazioni e nelle demolizioni dei cumuli di fermentazione ; nella essiccazione nei locali chiusi ; nelle macinazioni e setacciature ; nella produzione degli estratti e nella trinciatura . 9 . Fabbriche di solfato di chinino . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si polverizza la scorza di china e si purifica il solfato di chinino . 10 . Fabbriche di vetrerie , cristallerie , smalti , lastre , vetri mousseline , conterie . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si polverizza la materia prima ; e si fanno le perle ; nella soffiatura dei vetri ; nella pulitura e demolizione dei forni ; nella opacatura e nella incisione con acido fluoridrico o con getto di sabbia ; nella arruotatura e levigatura . Possono i fanciulli essere ammessi nei locali in cui si soffiano i vetri ( esclusi i vetri mousseline ) per esservi adibiti alla portatura dei vetri dal banco di soffiatura al forno di tempera , quando questi siano nello stesso locale e sia sufficientemente provveduto alla ventilazione dei locali , e ad impedire la irradiazione del caloredei forni . 11 . Fabbriche di caout - chouc , guttaperca ed ebanite . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si fa la vulcanizzazione con solfuro di carbonio o con cloruro di zolfo ; in quelli nei quali si preparano le soluzioni di caout - chouc negli olii essenziali , e dove tali soluzioni vengono applicate alle stoffe per renderle impermeabili . 12 . Filatura e tessitura dall ' amianto . Esclusa l ' applicazione nei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo . 13 . Concerie di pelli . Esclusa l ' applicazione nei locali della macinazione delle materie concianti ; nei lavori di trattamento con la calce ; nelle fosse di concia o dove si sviluppano liberamente polveri ; e in quelle operazioni di raffinatura delle pelli ove si fa uso di petrolio , eteri ed altri infiammabili . 14 . Industria del feltro . Esclusa l ' applicazione nella lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali . 15 . Lavorazione del cappello . Esclusa l ' applicazione nelle lavorazioni di pomiciatura , spazzolatura , plottatura e rasatura , quando non siano applicati efficaci sistemi di aspirazione del pulviscolo . 16 . Fabbriche di concimi artificiali . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si sviluppano liberamente polveri per macinazione , vapori e gas nocivi per reazioni chimiche . 17 . Fabbriche di colla . Esclusa l ' applicazione nella manipolazione e nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee . 18 . Fabbriche di bottoni d ' osso . Esclusa l ' applicazione nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee . 19 . Fabbriche di carta e magazzini di cernita . Esclusa l ' applicazione nella cernita e nel trituramento degli stracci e della carta usata , a meno che non sia provveduto ad una burattazione ( battitura ) preventiva e ad un ' efficace aspirazione della polvere ; e nella tintura delle carte con preparati velenosi . 20 . Tipografie . Esclusa l ' applicazione nella pulitura dei caratteri . 21 . Mulini di calce , gesso , cementi , pozzolana , amianto , talco , grafite , marmo e baritina . Esclusa l ' applicazione dove si sviluppano liberamente polveri , a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione . 22 . Battitura , cardatura e pulitura delle lane , dei cotoni , dei lini , della canapa , della juta , del crine vegetale e animale , delle piume e dei peli ; apritura e battitura idei cascami di seta . Esclusa l ' applicazione nei locali dove sono eseguite , anche se i fanciulli e le donne minorenni sono addetti al servizio di altre macchine , o ad altri lavori , quando non si sia provveduto all ' efficace allontanamento delle polveri . 23 . Fabbriche di ceramiche . Esclusa l ' applicazione nei locali di preparazione e macinazione delle vernici ( vetrine ) , e di macinazione a secco delle materie prime , e nei locali di applicazione delle vernici ove queste siano a base di piombo . 24 . Tintorie . Esclusa l ' applicazione nei locali dove si fanno preparazioni idi colori e di bagni velenosi . 25 . Lavori nei porti . Esclusa l ' applicazione nelle operazioni di stivaggio od in qualsiasi altro lavoro nelle stive delle navi a vela ed a vapore ; nei lavori di imbarco e di sbarco di carboni e colli pesanti dalle calate o da galleggianti a bordo dei piroscafi e viceversa , tranne che nelle operazioni del maneggio di cesti vuoti o del riempimento dei medesimi ; nei lavori sulle calate ; nei lavori di pitturazione delle navi . Art . 30 . Per le eventuali modificazioni delle tabelle , di cui all ' articolo precedente , si seguono le norme dell ' art . 4 del testo unico della legge . TITOLO VI . Orario di lavoro e durata dei riposi Art . 31 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio , per concedere la variazione dei limiti di inizio e di fine dell ' orario di lavoro , prevista dal 4° comma dell ' art . 5 del testo unico della legge , richiede l ' avviso motivato del Consiglio provinciale sanitario e il parere del Comitato permanente del Consiglio del lavoro . Art . 32 . Le industrie che trattano materie suscettibili di rapida alterazione e che non permettono sospensione di lavorazione , per ottenere la concessione di adibire donne al lavoro notturno , durante i periodi in cui la lavorazione non può essere interrotta , devono occupare nelle ore della notte donne di età superiore ai 15 anni compiuti , ed attuare per esse un orario di lavoro di durata complessiva , fra diurna e notturna , non superiore a quella fissata dall ' art . 7 del testo unico , interrotto dai riposi prescritti dall ' art . 8 . Per questa concessione deve sentirsi l ' avviso del Consiglio provinciale sanitario e del Comitato permanente del lavoro . La deliberazione del Consiglio provinciale sanitario deve essere motivata . Art . 33 . Là dove è attuato il sistema di lavoro a mute , ciascuna squadra deve mantenere il proprio turno e non può avvicendarsi con l ' altra se non concorra l ' assenso degli operai interessati , di età superiore ai 15 anni , da accertarsi a mezzo di votazione segreta , fatta alla presenza di un rappresentante della ditta e di un rappresentante degli operai . Per la validità dell ' assenso occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli operai interessati . Il verbale della votazione deve essere conservato dall ' industriale nella sede dell ' azienda , ed essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza . La revoca dell ' assenso deve esser data nella stessa forma . La distribuzione delle donne e idei fanciulli , fra le diverse squadre e il passaggio di essi dall ' una all ' altra , quando non risultino da documenti dell ' azienda , debbono constare da apposito registro . Art . 34 . Per attuare la riduzione del riposo intermedio a un ' ora o rispettivamente a mezz ' ora , prevista dal secondo comma dell ' art . 8 del testo unico della legge , deve esser richiesto ed accertato , nei modi di cui all ' articolo precedente , l ' assenso di tutti gli operai cui verrebbe ridotto il riposo intermedio . L ' assenso deve essere dato anche da coloro che non hanno compiuto i 15 anni . La riduzione a mezz ' ora del riposo intermedio , consentita dall ' art . 8 del testo unico della legge , è applicabile anche nel caso di concessione del lavoro notturno a norma del 4° comma dell ' art . 5 del testo unico , quando il lavoro sia compiuto col sistema dei turni , con orario non eccedente le ore 8 . Art . 35 . Le tolleranze concesse all ' inizio , alla ripresa o alla fine , del lavoro non possono essere computate nella durata del riposo intermedio . Non sono considerate come periodi di riposo le interruzioni di durata inferiore ai 15 minuti . Purchè sia rispettata la prescrizione del capoverso precedente , la durata complessiva del riposo intermedio può essere anche distribuita in due periodi , durante l ' orario di lavoro , ad eccezione del riposo di mezz ' ora nel caso del lavoro a squadre . TITOLO VII . Prescrizioni di sicurezza e di igiene . Vigilanza sanitaria Art . 36 . Non si possono impiegare le donne minorenni e i fanciulli nella pulizia dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine mentre sono in moto . Art . 37 . I funzionari incaricati della vigilanza debbono determinare se alle donne e ai fanciulli sia permesso di rimanere , durante il riposo intermedio , nei locali di lavoro , tenuto conto delle condizioni del lavoro e dell ' opificio . Art . 38 . I locali di lavoro e le relative dipendenze , i dormitori e le ritirate delle fabbriche ove sono occupati fanciulli o donne di qualsiasi età , debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell ' igiene e della sicurezza degli operai . Le condizioni di carattere generale sono determinate dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , sentiti i Corpi consultivi di cui all ' art . 4 del testo unico della legge . In ogni caso deve disporsi che i locali abbiano una cubatura e una ventilazione sufficienti ad impedire che l ' aria risulti dannosa agli operai ; che sia curata la loro manutenzione ; che siano liberi da umidità , compatibilmente alle esigenze del lavoro ; che siano forniti d ' acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne , e in numero non minore di 1 ogni 40 persone . Art . 39 . La osservanza delle condizioni è accertata dai funzionari incaricati della vigilanza per l ' esecuzione della legge , i quali , nei casi in cui le condizioni volute non fossero soddisfatte , indicano , sentito , per la parte igienica e sanitaria , anche l ' avviso dell ' ufficiale sanitario , i lavori di adattamento occorrenti . Contro le ordinanze degli ispettori può essere inoltrato ricorso al Ministero di agricoltura , industria e commercio . Art . 40 . Le camere speciali di allattamento debbono soddisfare alle condizioni igieniche richieste dalla speciale loro destinazione . Il tempo da concedersi alle operaie nutrici per l ' allattamento , in più dei riposi prescritti dall ' art . 8 del testo unico della legge , deve avere almeno la durata di un ' ora per quelle che allattano i propri bambini fuori della fabbrica ; ed almeno di mezz ' ora per quelle che profittano delle stanze d ' allattamento . Dall ' obbligo di tenere la camera di allattamento sono esclusi gli stabilimenti che non impiegano donne di età superiore ai 15 anni compiuti . Art . 41 . L ' ufficiale sanitario deve assicurarsi con visite periodiche se le minorenni ed i fanciulli sono atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati , o se sono affetti da malattie contagiose . La visita dev ' essere ripetuta ogni volta che il fanciullo o la minorenne vengano adibiti a lavoro diverso da quello al quale furono riconosciuti idonei coll ' ultima dichiarazione medica . Nei Comuni , nei quali il prefetto lo reputi opportuno per la regolarità e speditezza del servizio , possono essere delegati alle visite di cui al comma precedente , altri medici , scelti su proposta del medico provinciale , specialmente fra i medici condotti del Comune stesso . Essi hanno , agli effetti di legge , le medesime attribuzioni affidate all ' ufficiale sanitario comunale . Art . 42 . La visita medica ai fanciulli e alle donne minorenni è ripetuta ogni qualvolta un ispettore governativo reputi che lo stato di salute non permetta loro di continuare nel lavoro al quale sono addetti . I funzionari incaricati della vigilanza devono sottoporre alla visita del medico i fanciulli e le minorenni anche quando abbiano dubbi sull ' attitudine fisica a sostenere il lavoro nel quale trovansi occupati , escludendo dal lavoro le minorenni o i fanciulli che dalla visita medica risultino incapaci . Se il risultato della visita contraddica al certificato medico in forza del quale le donne minorenni o i fanciulli furono ammessi al lavoro , gli ispettori debbono riferire il fatto al medico provinciale , ed informarne , con verbale , l ' autorità giudiziaria , trasmettendole i due certificati , per la eventuale applicazione delle sanzioni di cui all ' art . 9 . Art . 43 . Gli stessi funzionari possono anche ordinare visite generali di tutto il personale addetto a un ' azienda , quando lo ritengano necessario per evitare il diffondersi di malattie contagiose , ordinando l ' allontanamento di coloro che ne risultino affetti . Art . 44 . Il medico provinciale verifica ogni anno , con visite nel proprio distretto , l ' andamento del servizio sanitario , per suggerire all ' uopo gli opportuni provvedimenti . Art . 45 . Gli esercenti debbono esigere dalle operaie puerpere , che intendono riprendere il lavoro , un certificato da cui risulti che è trascorso dal giorno del parto almeno il termine di un mese , prescritto dall ' art . 6 del testo unico della legge . Il certificato sarà rilasciato senza alcuna spesa a carico dell ' operaia dall ' ufficiale sanitario , o da uno dei medici condotti , od anche , con l ' autenticazione del sindaco , da una delle levatrici condotte del Comune . Nei casi preveduti nella seconda parte del predetto art . 6 del testo unico della legge , l ' ufficiale sanitario comunale deve eseguire la visita medica e rilasciare il relativo certificato , senza alcuna spesa a carico dell ' operaia . TITOLO VIII . Ispezioni , contravvenzioni , sanzioni Art . 46 . I funzionari ai quali è affidata la sorveglianza per l ' esecuzione della legge , ad eccezione di quelli di polizia giudiziaria , nel presentarsi nelle aziende che intendono visitare , debbono provare la loro identità mostrando la carta di riconoscimento rilasciata dal Ministero d ' agricoltura , industria e commercio . Essi hanno facoltà di visitare qualsiasi luogo in cui ritengano o sappiano che si compia lavoro industriale , per accertare se eventualmente ricada sotto l ' obbligo dell ' osservanza della legge . Art . 47 . I funzionari predetti hanno inoltre facoltà : di visitare tutti i locali delle aziende industriali ; di interrogare i proprietari , i gerenti , i direttori , gli imprenditori , i cottimisti , i capi - officina , gli operai , sia adulti sia fanciulli , ed ogni altra persona presente nei luoghi sopraddetti ; di esaminare i registri , i libretti di lavoro , le tabelle , e gli altri documenti prescritti dal presente regolamento , nonché i regolamenti interni di fabbrica ove esistano . Art . 48 . Allorquando i funzionari incontrino opposizioni ed ostacoli nell ' esercizio del mandato ad essi affidato , richiedono l ' intervento della forza pubblica . Art . 49 . I funzionari , di cui agli articoli 46 e 47 , accertano , a carico delle persone preposte all ' azienda , le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento , mediante apposito verbale , in cui debbono determinare con chiarezza e precisione le circostanze del fatto e gli elementi tutti che siano necessari per illuminare i magistrati . Il verbale deve essere sottoscritto dal funzionario che ha accertata la contravvenzione , e dal proprietario , o dal gerente , o dal direttore della azienda , e dagli agenti della forza pubblica , quando siano intervenuti . Se la persona preposta all ' azienda ricusi di firmare il verbale , l ' ufficiale fa menzione , nell ' atto stesso , di tale circostanza . Art . 50 . I prefetti del Regno debbono trasmettere al Ministero di agricoltura , industria e commercio , entro un mese dal ricevimento di cui al quarto comma dell ' art . 12 del testo unico della legge , copia de ' verbali di accertamento delle contravvenzioni , loro pervenuti dai funzionari di vigilanza . Parimenti le Regie procure devono trasmettere allo stesso Ministero copia integrale delle decisioni delle singole autorità giudiziarie pronunciate sulle contravvenzioni loro deferite , a norma del terzo comma dello stesso articolo della legge , entro un bimestre dalla data della pronuncia . Art . 51 . La irregolare tenuta dei libretti prescritti dall ' art . 2 del testo unico della legge è punita con ammenda unica da 5 a 30 lire . La mancata affissione dell ' orario di lavoro dei fanciulli e delle donne , dell ' esemplare della legge e del presente regolamento , è punita con l ' ammenda da lire 10 a 25 per ogni singola omissione . La mancanza o l ' irregolare tenuta del registro dei fanciulli e delle donne tutelati dalla legge è punita con l ' ammenda unica da 25 a 50 lire . La inosservanza delle disposizioni speciali del presente regolamento , emanate per l ' applicazione degli articoli 10 e 11 del testo unico della legge , è punita con ammenda di lire 50 , salvo le pene maggiori sancite dall ' articolo 13 di esso . Eguale ammenda è stabilita per l ' eventuale inosservanza dei divieti previsti dall ' art . 37 del presente regolamento . L ' impedimento all ' ingresso nei luoghi di lavoro delle persone incaricate della vigilanza ; il rifiuto di rispondere alle interrogazioni , delle dette persone ; il dar loro scientemente risposte intese ad occultare la verità ; il rifiuto di esibire loro i documenti richiesti , sono puniti con l ' ammenda da lire 25 a lire 50 . Art . 52 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio presenta al Parlamento , a periodi non maggiori di cinque anni , una relazione sulla applicazione della legge e del regolamento .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . È istituita una Cassa di maternità con lo scopo di sussidiare le operaie contemplate dalla legge ( testo unico ) 10 novembre 1907 , n . 818 , sul lavoro delle donne e dei fanciulli in occasione di parto o di aborto . La Cassa ha sede in Roma . Essa è amministrata dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai , come sezione autonoma della Cassa nazionale medesima , e gode di tutti i benefici ( salvo le dotazioni e le entrate di cui al titolo II della legge , testo unico , 30 maggio 1907 , n . 376 ) , privilegi ed esenzioni tributarie a quest ' ultima concessi . I certificati , gli atti di notorietà , le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti perché le operaie possano fruire dei benefici della Cassa sono esenti dalle tasse di bollo e registro e devono essere rilasciati senza spesa . Art . 2 . Le entrate della Cassa di maternità sono costituite : 1° da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura : di L . 1 per ogni operaia in età dai 15 ai 20 anni ; di L . 2 per ogni operaia in età dai 20 ai 50 anni ; 2° dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa , e dalle somme versate dall ' imprenditore o industriale ai termini del capoverso dell ' art . 7 della presente legge ; 3° dai lasciti e dalle donazioni fatti alla Cassa da enti morali o da privati o da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa . Il contributo annuale obbligatorio di cui al n . 1 è per metà a carico dell ' operaia e per metà a carico dell ' imprenditore o industriale . La parte del contributo a carico dell ' operaia sarà trattenuta sul salario di essa dall ' imprenditore o dall ' industriale , al quale è vietato di trattenere , per tale titolo , somme superiori per qualsiasi motivo o pretesto , sotto pena di un ' ammenda da 50 a 500 lire . Art . 3 . La Cassa corrisponde ad ogni operaia , in occasione di parto o di aborto , un sussidio di L . 30 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto , preveduto nell ' art . 381 del Codice penale , per il quale il sussidio non è dovuto . Il sussidio dovrà essere pagato alla operaia - madre , almeno per metà , nella prima settimana del puerperio , secondo le norme che saranno fissate dal regolamento ; questo potrà pure stabilire che il sussidio debba essere , in tutto od in parte , anticipato dall ' imprenditore o industriale , salvo rimborso da parte della Cassa di maternità . Il regolamento determinerà inoltre in quali forme all ' imprenditore o all ' industriale dovrà essere notificato , ai fini della disposizione contenuta nel capoverso precedente , la notizia del parto o dell ' aborto . Art . 4 . Il sussidio di cui all ' articolo precedente viene elevato a L . 40 per puerperio mediante la quota di L . 10 conferita dallo Stato . Art . 5 . Il contributo di cui all ' art . 2 sarà pagato a rate nei periodi da determinarsi nel regolamento e il pagamento sarà effettuato a cura dell ' imprenditore o industriale , nella forma e con le modalità che verranno stabilite nel regolamento medesimo . Art . 6 . Il credito del sussidio non può essere ceduto , né pignorato , né sequestrato . Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento dei sussidi o scemarne la misura stabilita con la disposizione dell ' art . 3 è nullo . Art . 7 . L ' azione per conseguire il sussidio di cui agli articoli 3 e 4 si prescrive nel termine di un anno computabile dal giorno del parto o dell ' aborto ; salvo quando si proceda per procurato aborto ; nel qual caso la prescrizione si intende sospesa fino a sentenza definitiva . L ' operaia ha diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso il pagamento dell ' intero ammontare o di parte dell ' ammontare dei contributi dovuti ai termini dell ' art . 2 . Chi siasi reso colpevole di tale omissione è punibile con una ammenda da L . 50 a 500 , e in tal caso l ' imprenditore o l ' industriale è anche obbligato a versare alla Cassa di maternità una somma corrispondente al decuplo di quella per la quale fu omesso il pagamento . Art . 8 . Il Consiglio d ' amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai provvederà all ' amministrazione della Cassa di maternità mediante un Comitato da esso nominato . Il Comitato predetto sarà costituito per un terzo da rappresentanti degl ' industriali e imprenditori e per un terzo da rappresentanti delle operaie da scegliersi dal ministro di agricoltura , industria e commercio , i primi fra gli industriali e i secondi fra gli operai facenti parte di Collegi di probi - viri per le industrie che occupano donne . Art . 9 . La riscossione delle somme dovute alla Cassa di maternità in dipendenza e per effetto della presente legge , sarà fatta dall ' Amministrazione di essa con le forme , coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette . Art . 10 . La presente legge non si applica allo Stato per le operaie dei suoi stabilimenti alle quali da leggi e regolamenti speciali sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente legge . Art . 11 . Con regolamento da approvarsi con R . decreto entro sei mesi dall ' approvazione della presente legge e sentito il Consiglio superiore del lavoro , il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato , saranno stabilite le norme per il funzionamento e l ' amministrazione della Cassa , come pure le penalità per la inosservanza delle norme stesse . Art . 12 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio presenterà ogni anno al Parlamento la relazione e il resoconto della Cassa con un rapporto sulla revisione tecnica dell ' andamento della stessa . Art . 13 . La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchia degli operai anticiperà i fondi occorrenti per l ' impianto della Cassa di maternità e per la gestione e il funzionamento di questa durante il primo anno di esercizio . Le somme così anticipate saranno rimborsate , con l ' interesse del 4 per cento , in cinque annualità sulle entrate dei primi cinque anni d ' esercizio della Cassa di maternità . Art . 14 . La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del regolamento di cui all ' art . 11 .
ProsaGiuridica ,
IL MINISTRO PER L ' AGRICOLTURA , L ' INDUSTRIA E IL COMMERCIO Considerata l ' opportunità di incoraggiare , durante la campagna del 1916 , l ' applicazione delle donne ai lavori agricoli , suscitando fra esse l ' emulazione al fine di meglio assicurare la produzione agraria necessaria all ' approvvigionamento del Paese ; Decreta : Art . 1 . Alle donne , che , durante la campagna del 1916 , si saranno distinte in modo esemplare , per operosità costante e produttiva , nell ' attendere , in vece degli uomini , chiamati alle armi , ai lavori dell ' agricoltura , saranno conferite dal Ministero di agricoltura , industria e commercio medaglie al merito agricolo od altri premi , con diplomi di benemerenza . Al conseguimento dei premi potranno aspirare anche le aziende e le organizzazioni che , durante la campagna , si saranno singolarmente distinte per la utilizzazione della mano d ' opera femminile nei lavori agricoli . Art . 2 . I Comuni , i Comitati di organizzazione o di assistenza civile , i Comizi e Consorzi agrari , le Associazioni agrarie , le Associazioni dei lavoratori della terra e ogni altro ente segnaleranno le donne , le aziende e le organizzazioni meritevoli di premio alle Cattedre ambulanti di agricoltura , per la circoscrizione di ciascuna cattedra . Le Cattedre cureranno la raccolta e il controllo delle segnalazioni ricevute e le trasmetteranno , insieme con ogni altra eventuale indicazione , al Ministero di agricoltura ( Direzione generale dell ' agricoltura ) , fornendo sulle segnalazioni tutte il proprio avviso illustrativo . Art . 3 . Il Ministero di agricoltura , industria e commercio provvederà inteso il Comitato tecnico dell ' agricoltura , alla assegnazione dei premi . Art . 4 . La spesa per gli incoraggiamenti e premi , di cui al precedente art . 1° , per la prestazione delle donne nel lavoro agrario , graverà il cap . 1888-bis dello Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura , industria e commercio per l ' esercizio 1915-916 . Il direttore generale dell ' agricoltura è incaricato della esecuzione del presente decreto , che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno .