ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Per
accertare
il
fatto
e
il
tempo
della
scomparsa
,
a
norma
del
capoverso
dell
'
art
.
3
del
Regio
decreto
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
al
ricorso
che
contiene
domanda
di
dichiarazione
di
morte
presunta
,
potrà
essere
unito
un
atto
di
notorietà
formato
dal
sindaco
in
base
alle
risultanze
dei
registri
di
stato
civile
e
di
anagrafe
e
sulla
attestazione
di
tre
testimoni
,
nel
quale
siano
esposte
le
circostanze
dei
fatti
in
seguito
ai
quali
fu
verificata
la
scomparsa
della
persona
di
cui
si
tratta
.
Il
sindaco
,
prima
di
formare
l
'
atto
,
avrà
cura
di
assumere
informazioni
e
ne
riferirà
le
risultanze
nell
'
atto
di
notorietà
,
dichiarando
inoltre
se
e
quali
comunicazioni
ufficiali
siano
comunque
pervenute
all
'
ufficio
comunale
in
ordine
alle
circostanze
affermate
dagli
interessati
.
2
.
Qualora
la
dichiarazione
di
morte
presunta
riguardi
un
militare
del
regio
esercito
o
della
regia
marina
,
o
persona
addettavi
in
qualsiasi
qualità
o
funzione
,
per
la
quale
le
competenti
autorità
militari
,
a
norma
delle
disposizioni
vigenti
,
siano
autorizzate
a
rilasciare
dichiarazione
di
irreperibilità
,
tale
dichiarazione
sarà
unita
al
ricorso
.
Se
l
'
originale
della
dichiarazione
non
sia
in
possesso
dell
'
interessato
,
sarà
unita
al
ricorso
in
copia
o
in
duplicato
.
Nel
caso
che
in
seguito
alla
scomparsa
sia
stata
liquidata
la
pensione
a
favore
degli
aventi
diritto
,
si
può
darne
la
prova
di
questa
circostanza
con
legale
attestato
,
che
dispensa
dal
presentare
la
dichiarazione
sopra
indicata
.
3
.
Ferma
la
facoltà
di
ordinare
le
investigazioni
reputate
necessarie
a
norma
dell
'
articolo
6
del
decreto
-
legge
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
l
'
autorità
giudiziaria
.
qualora
l
'
accertamento
dei
fatti
indicati
nell
'
art
.
1
del
detto
decreto
-
legge
non
le
apparisca
sufficiente
,
può
richiedere
alle
parti
,
o
anche
direttamente
alle
competenti
autorità
,
notizie
o
documenti
secondo
le
norme
contenute
negli
articoli
seguenti
.
4
.
L
'
accertamento
dei
fatti
enumerati
nel
n
.
1
dell
'
art
.
1
del
ricordato
decreto
-
legge
può
essere
fornito
dal
Ministero
della
guerra
o
da
quello
della
marina
,
mediante
un
certificato
in
cui
sia
data
notizia
ufficiale
e
,
per
quanto
possibile
,
precisa
,
con
dati
di
tempo
e
di
luogo
,
dell
'
operazione
militare
o
del
fatto
di
guerra
o
dipendente
dalla
guerra
in
seguito
al
quale
si
ritiene
verificata
la
scomparsa
.
Nel
certificato
sarà
inoltre
specificato
se
dagli
atti
esistenti
risulti
la
scomparsa
della
persona
di
cui
si
tratta
,
o
almeno
risulti
la
partecipazione
o
la
presenza
di
essa
alla
predetta
operazione
o
fatto
di
guerra
.
Qualora
nessuna
precisa
attestazione
sia
possibile
su
queste
circostanze
,
nel
certificato
verrà
dichiarato
se
e
quali
elementi
risultino
dagli
atti
per
ammettere
o
per
escludere
la
possibilità
delle
circostanze
medesime
.
5
.
Alla
dichiarazione
di
presunzione
di
morte
,
a
norma
del
n
.
2
dell
'
art
.
1
del
decreto
-
legge
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
si
fa
luogo
nelle
forme
e
con
gli
effetti
preveduti
nello
stesso
decreto
-
legge
,
quando
per
qualsiasi
motivo
non
siano
state
applicate
le
disposizioni
degli
articoli
591
e
596
del
regolamento
al
Codice
per
la
marina
mercantile
,
approvato
con
Regio
decreto
20
novembre
1879
,
n
.
5166
.
Per
l
'
accertamento
dei
fatti
indicati
nel
citato
n
.
2
dell
'
articolo
1
del
predetto
decreto
-
legge
sarà
richiesto
alle
autorità
marittime
competenti
,
direttamente
o
per
mezzo
del
Ministero
della
marina
o
di
quello
dei
trasporti
marittimi
e
ferroviari
,
un
certificato
con
indicazione
precisa
del
naufragio
o
altro
infortunio
marittimo
affermato
e
con
attestazione
della
presenza
e
conseguente
scomparsa
della
persona
di
cui
si
tratta
.
Qualora
su
questa
seconda
circostanza
non
sia
possibile
alcuna
attestazione
precisa
,
nel
certificato
sarà
indicato
se
e
quali
elementi
risultino
per
ammettere
o
per
escludere
la
possibilità
della
presenza
o
della
successiva
scomparsa
.
Le
informazioni
potranno
essere
richieste
,
se
occorra
,
pel
tramite
del
Ministero
degli
affari
esteri
al
competente
ufficio
consolare
all
'
estero
,
qualora
trattisi
di
persona
che
si
sarebbe
imbarcata
in
un
porto
estero
,
o
i
fatti
possano
essere
stati
comunque
accertati
all
'
estero
.
6
.
Nei
casi
indicati
nel
n
.
3
dell
'
art
.
1
del
predetto
decreto
-
legge
,
il
legale
documento
che
accerti
i
fatti
della
prigionia
di
guerra
e
del
mancato
ritorno
del
prigioniero
sarà
richiesto
al
Ministero
della
guerra
o
al
Ministero
della
marina
.
Si
applicano
anche
per
questo
documento
le
disposizioni
dei
capoversi
dell
'
art
.
4
.
Per
il
caso
di
internamento
non
seguito
da
rimpatrio
,
il
certificato
verrà
richiesto
all
'
autorità
comunale
dell
'
ultimo
.
domicilio
della
persona
che
fu
poi
internata
,
ovvero
al
Ministero
dell
'
interno
(
Direzione
generale
di
pubblica
sicurezza
)
il
quale
ne
curerà
il
rilascio
,
sia
direttamente
sia
a
mezzo
delle
autorità
locali
.
7
.
Nella
compilazione
dei
certificati
indicati
negli
articoli
precedenti
,
le
competenti
autorità
devono
inoltre
tener
conto
delle
richieste
che
fossero
fatte
dall
'
autorità
giudiziaria
per
l
'
accertamento
di
speciali
circostanze
,
esponendo
in
ogni
caso
tutti
gli
elementi
:
,
di
fatto
che
possano
influire
per
l
'
accertamento
occorrente
.
S
.
Il
tribunale
o
il
procuratore
del
Re
potrà
pure
,
qualora
ne
riconosca
l
'
opportunità
in
seguito
all
'
esame
degli
atti
e
dei
certificati
,
chiamare
davanti
a
sé
una
o
più
persone
di
notoria
probità
,
che
si
possano
presumere
informate
,
per
sentirle
,
senza
formalità
di
procedura
,
nelle
loro
osservazioni
in
ordine
alla
presumibile
scomparsa
,
interrogandole
liberamente
così
su
singole
circostanze
di
fatto
,
come
sui
rapporti
di
famiglia
,
di
parentela
,
di
amicizia
dello
scomparso
e
su
quanto
altro
possa
comunque
influire
sul
giudizio
.
Possono
tali
persone
essere
sentite
anche
mediante
delegazione
al
pretore
del
luogo
ove
si
trovano
.
Potrà
inoltre
il
tribunale
ordinare
che
a
cura
e
spese
del
ricorrente
siano
inseriti
in
uno
o
più
giornali
,
che
indicherà
espressamente
,
così
del
Regno
come
eventualmente
di
paesi
esteri
,
speciali
avvisi
per
rendere
notoria
la
procedura
in
corso
ed
invitare
chiunque
sia
in
grado
di
dare
notizie
dello
scomparso
a
comunicarle
entro
un
certo
termine
al
presidente
del
tribunale
.
Ricevute
simili
comunicazioni
,
può
essere
invitato
l
'
autore
di
esse
a
presentarsi
in
persona
a
norma
del
comma
precedente
.
9
.
La
dichiarazione
di
morte
presunta
potrà
essere
pronunziata
,
anche
se
i
documenti
esibiti
dal
ricorrente
e
i
certificati
rilasciati
a
norma
del
presente
decreto
non
valgano
a
dare
la
piena
dimostrazione
dei
fatti
che
occasionarono
la
scomparsa
,
quando
da
essi
e
dalle
investigazioni
eseguite
in
conformità
dell
'
art
.
6
del
Regio
decreto
-
legge
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
e
tenuto
conto
del
tempo
trascorso
,
risulti
un
complesso
di
indizi
gravi
e
concordanti
dai
quali
si
possa
indurre
il
convincimento
della
sussistenza
,
degli
estremi
richiesti
per
la
detta
dichiarazione
.
ProsaGiuridica ,
Articolo
unico
.
Ritenuta
l
'
opportunità
di
facilitare
a
liquidazione
definitiva
delle
pensioni
di
guerra
in
favore
dei
congiunti
di
militari
scomparsi
anche
quando
.
l
'
autorità
militare
non
sia
in
grado
di
rilasciare
la
dichiarazione
di
irreperibilità
a
norma
delle
vigenti
disposizioni
;
Ai
soli
effetti
del
conferimento
della
pensione
di
guerra
è
presunta
la
morte
del
militare
per
causa
di
servizio
quando
in
mancanza
dell
'
atto
di
morte
e
della
dichiarazione
di
irreperibilità
risulti
da
atto
giudiziale
di
notorietà
e
da
informazioni
delle
autorità
del
luogo
di
residenza
della
famiglia
che
il
militare
stesso
,
anteriormente
alla
scomparsa
prestava
servizio
in
campagna
di
guerra
,
o
era
prigioniero
presso
il
nemico
,
e
che
non
ha
dato
notizie
da
almeno
un
biennio
.
Ai
casi
suddetti
è
applicabile
l
'
art
.
3
della
legge
2
luglio
1896
,
n
.
256
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DI0
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Vista
la
legge
20
giugno
1912
,
n
.
598
,
con
la
quale
il
Governo
del
Re
fu
autorizzato
a
pubblicare
,
non
più
tardi
del
31
dicembre
1912
,
il
codice
di
procedura
penale
per
il
Regno
d
'
Italia
,
allegato
alla
legge
stessa
,
introducendo
nel
testo
di
esso
quelle
modificazioni
,
che
,
tenuto
conto
dei
voti
del
Parlamento
,
risultassero
necessarie
per
emendarne
le
disposizioni
e
coordinarle
fra
loro
e
con
quelle
degli
altri
codici
e
delle
leggi
vigenti
;
Vista
la
legge
29
dicembre
1912
,
n
.
1348
,
che
proroga
fino
al
1°
marzo
1913
il
termine
per
la
pubblicazione
del
codice
predetto
;
Udito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
guardasigilli
,
ministro
segretario
di
Stato
per
gli
affari
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
Il
testo
definitivo
del
codice
di
procedura
penale
,
portante
la
data
di
questo
giorno
,
è
approvato
,
ed
entrerà
in
osservanza
a
cominciare
dal
1°
gennaio
1914
.
Art
.
2
.
Un
esemplare
del
suddetto
testo
definitivo
del
codice
di
procedura
penale
,
firmato
da
Noi
,
e
contrassegnato
dal
Nostro
ministro
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
,
servirà
di
originale
e
sarà
depositato
e
custodito
nell
'
archivio
del
Regno
.
Art
.
3
.
La
pubblicazione
del
predetto
codice
si
eseguirà
col
trasmetterne
un
esemplare
stampato
a
ciascuno
dei
comuni
del
Regno
,
per
essere
depositato
nella
sala
del
consiglio
comunale
,
e
tenuto
ivi
esposto
,
durante
un
mese
successivo
,
per
sei
ore
in
ciascun
giorno
,
affinché
ognuno
possa
prenderne
cognizione
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserito
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
27
febbraio
1913
.
VITTORIO
EMANUELE
GIOLITTI
-
C
.
FINOCCHIARO
APRILE
.
Visto
,
Il
Guardasigilli
:
C
.
FINOCCHIARO
-
APRILE
ProsaGiuridica ,
DEL
CONCORDATO
PREVENTIVO
1
.
Fino
a
che
il
fallimento
non
sia
dichiarato
,
ogni
commerciante
può
chiedere
,
con
ricorso
al
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
il
principale
stabilimento
commerciale
,
la
convocazione
dei
propri
creditori
per
proporre
un
concordato
preventivo
.
Le
società
commerciali
legalmente
costituite
possono
,
con
ricorso
al
tribunale
nella
cui
giurisdizione
la
società
ha
la
propria
sede
,
proporre
un
concordato
preventivo
a
mezzo
di
coloro
che
hanno
la
firma
sociale
.
I
patti
e
le
condizioni
del
concordato
devono
però
prima
della
adunanza
dei
creditori
essere
approvati
nel
modo
stabilito
dallo
statuto
sociale
o
dalla
legge
per
lo
scioglimento
anticipato
della
società
debitrice
.
2
.
Il
ricorrente
deve
presentare
insieme
con
la
domanda
:
i
suoi
libri
di
commercio
obbligatori
,
dei
quali
almeno
il
giornale
e
l
'
inventario
tenuti
regolarmente
da
un
triennio
almeno
o
dal
principio
dell
'
esercizio
,
se
questo
non
dura
da
tre
anni
;
uno
stato
particolareggiato
ed
estimativo
delle
sue
attività
:
l
'
elenco
nominativo
di
tutti
i
suoi
creditori
con
l
'
indicazione
dei
rispettivi
crediti
e
domicilii
:
e
,
se
si
tratta
di
società
,
i
documenti
che
comprovano
la
sua
legale
costituzione
.
Il
ricorrente
esporrà
le
ragioni
che
determinano
la
sua
domanda
e
indicherà
i
patti
e
le
condizioni
che
intende
proporre
ai
suoi
creditori
,
o
i
motivi
pei
quali
non
può
indicarli
immediatamente
.
3
.
Il
tribunale
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
dichiara
,
con
decreto
deliberato
in
camera
di
consiglio
e
non
soggetto
a
reclamo
,
inammissibile
il
ricorso
:
1°
se
il
ricorrente
non
ha
presentato
i
libri
e
i
documenti
indicati
nel
precedente
articolo
;
2°
se
il
ricorrente
è
stato
condannato
per
uno
dei
reati
previsti
nell
'
articolo
816
secondo
alinea
del
codice
di
commercio
,
o
non
ha
soddisfatto
gli
obblighi
assunti
in
un
precedente
concordato
preventivo
,
oppure
se
,
altra
volta
dichiarato
fallito
,
non
ha
pagato
interamente
in
capitale
,
interessi
e
spese
tutti
i
crediti
ammessi
al
fallimento
,
o
non
ha
completamente
adempito
gli
obblighi
assunti
nel
concordato
;
3°
se
non
offre
serie
garanzie
,
reali
o
personali
,
di
poter
pagare
almeno
il
40
per
cento
del
capitale
dei
crediti
non
privilegiati
e
non
garantiti
da
ipoteca
o
da
pegno
;
4°
se
si
verifica
uno
dei
fatti
contemplati
dall
'
articolo
855
secondo
alinea
del
codice
di
commercio
.
In
tali
casi
,
ove
risulti
che
il
ricorrente
ha
cessato
di
fare
i
suoi
pagamenti
per
obbligazioni
commerciali
,
il
tribunale
ne
dichiara
d
'
ufficio
il
fallimento
.
4
.
Se
il
tribunale
riconosce
regolare
e
ammissibile
il
ricorso
,
ordina
,
con
decreto
non
soggetto
a
reclamo
,
la
convocazione
dei
creditori
innanzi
ad
un
giudice
delegato
per
discutere
e
deliberare
sulla
proposta
di
concordato
preventivo
:
prefigge
il
luogo
,
il
giorno
e
l
'
ora
dell
'
adunanza
.
non
oltre
trenta
giorni
dalla
data
del
provvedimento
,
nonché
il
termine
entro
cui
questo
dovrà
essere
pubblicato
e
comunicato
ai
creditori
;
nomina
un
commissario
che
non
sia
uno
dei
creditori
,
con
l
'
incarico
di
invigilare
nel
frattempo
l
'
amministrazione
dell
'
azienda
,
di
accettarne
le
attività
e
passività
,
di
indagare
sulla
condotta
del
debitore
e
di
riferirne
all
'
adunanza
dei
creditori
;
assegna
al
ricorrente
un
termine
non
maggiore
di
cinque
giorni
per
completare
l
'
elenco
nominativo
dei
creditori
,
qualora
per
la
natura
dei
debiti
o
per
la
qualità
ed
estensione
del
commercio
sia
stata
giustificata
nel
ricorso
l
'
impossibilità
di
presentarlo
completo
.
A
cura
e
con
la
sottoscrizione
del
giudice
delegato
e
del
cancelliere
si
fa
annotazione
del
decreto
immediatamente
sotto
l
'
ultima
scrittura
dei
libri
presentati
i
quali
sono
quindi
restituiti
al
ricorrente
.
5
.
Il
decreto
,
a
cura
del
cancelliere
e
previo
deposito
della
somma
dal
giudice
presunta
necessaria
per
l
'
intero
giudizio
,
è
pubblicato
mediante
affissione
alla
porta
esterna
del
tribunale
e
per
estratto
nel
foglio
degli
annunzi
legali
ed
è
trascritto
al
locale
ufficio
delle
ipoteche
:
tutto
questo
nel
termine
fissato
dal
decreto
stesso
.
Se
l
'
elenco
nominativo
dei
creditori
non
è
completo
o
sia
opportuna
una
maggiore
pubblicità
,
il
tribunale
designa
altri
giornali
,
anche
esteri
,
nei
quali
debba
farsi
l
'
inserzione
.
Il
cancelliere
comunica
a
ciascun
creditore
con
lettera
raccomandata
o
telegramma
.
a
seconda
delle
distanze
,
un
avviso
contenente
i
nomi
del
debitore
e
del
commissario
giudiziale
:
la
data
del
decreto
che
convoca
i
creditori
;
il
luogo
,
il
giorno
e
l
'
ora
dell
'
adunanza
,
con
la
sommaria
indicazione
delle
proposte
principali
del
debitore
.
Le
prove
delle
pubblicazioni
e
delle
comunicazioni
debbono
essere
unite
agli
atti
.
6
.
Se
si
tratta
di
società
che
ha
emesso
obbligazioni
,
il
decreto
o
provvedimento
posteriore
prefigge
i
modi
di
pubblicità
dello
avviso
di
convocazione
e
contiene
le
altre
indicazioni
prescritte
nell
'
articolo
28
.
L
'
avviso
deve
in
ogni
caso
essere
affisso
alla
porta
esterna
del
tribunale
e
nei
locali
delle
Borse
del
Regno
ed
inserito
per
estratto
nella
Gazzella
Ufficiale
e
nei
giornali
degli
annunzi
giudiziari
dei
luoghi
dove
la
società
ha
sede
,
succursali
,
agenzie
e
rappresentanze
.
7
.
Dalla
data
della
presentazione
del
ricorso
e
fino
a
che
la
sentenza
di
omologazione
del
concordato
sia
definitivamente
esecutiva
,
nessun
creditore
per
causa
a
titolo
anteriore
al
decreto
può
,
sotto
pena
di
nullità
,
intraprendere
o
proseguire
atti
di
esecuzione
forzata
,
acquistare
qualsiasi
diritto
di
prelazione
sopra
i
beni
mobili
del
debitore
,
né
iscrivere
ipoteche
.
Le
prescrizioni
,
perenzioni
e
decadenze
,
che
sarebbero
interrotte
dagli
atti
predetti
,
rimangono
sospese
.
I
debiti
pecuniari
che
non
hanno
diritti
di
prelazione
si
considerano
scaduti
ed
è
sospeso
soltanto
rispetto
agli
altri
creditori
il
corso
degl
'
interessi
sui
medesimi
.
I
crediti
per
tributi
diretti
o
indiretti
,
ancora
privilegiati
,
non
sono
sottoposti
agli
effetti
contemplati
nel
presente
articolo
.
8
.
Durante
la
procedura
di
concordato
preventivo
,
il
debitore
conserva
l
'
amministrazione
dei
suoi
beni
e
prosegue
tutte
le
operazioni
ordinarie
della
sua
industria
e
del
suo
commercio
con
la
vigilanza
del
commissario
giudiziale
e
sotto
la
direzione
del
giudice
delegato
.
Il
giudice
delegato
e
il
commissario
giudiziale
possono
sempre
prendere
visione
dei
libri
di
commercio
.
9
.
Sono
inefficaci
rispetto
ai
creditori
le
donazioni
e
gli
atti
a
titolo
gratuito
e
di
fideiussione
compiti
dal
debitore
nel
corso
della
procedura
di
concordato
preventivo
.
Sono
parimenti
inefficaci
rispetto
ai
creditori
gli
atti
coi
quali
il
debitore
contrae
mutui
,
anche
sotto
forma
cambiaria
,
transige
,
compromette
,
aliena
od
ipoteca
beni
immobili
,
costituisce
pegni
senza
autorizzazione
del
giudice
delegato
,
che
sarà
data
nei
soli
casi
di
necessità
od
utilità
evidente
.
10
.
Se
il
debitore
contravviene
alle
disposizioni
dei
due
articoli
precedenti
ovvero
risulta
che
ha
occultato
o
dissimulato
parte
dell
'
attivo
,
che
dolosamente
ha
omesso
uno
o
più
creditori
,
od
esposto
passività
insussistenti
,
o
che
ha
commesso
qualsiasi
frode
,
il
giudice
delegato
ne
riferisce
in
camera
di
consiglio
al
tribunale
,
il
quale
,
accertati
i
fatti
,
deve
dichiarare
il
fallimento
.
11
.
Il
commissario
giudiziale
,
con
la
scorta
dei
libri
e
delle
carte
del
debitore
e
delle
notizie
che
può
raccogliere
,
verifica
l
'
elenco
dei
creditori
e
dei
debitori
presentato
dal
medesimo
,
introducendovi
le
necessarie
aggiunte
e
modificazioni
ed
indicando
la
somma
dei
rispettivi
crediti
e
debiti
.
In
caso
di
bisogno
,
chiederà
agli
interessati
i
necessari
schiarimenti
.
Redigerà
quindi
un
rapporto
particolareggiato
sulla
situazione
economica
e
sulla
condotta
del
debitore
.
e
lo
depositerà
in
cancelleria
almeno
tre
giorni
prima
dell
'
adunanza
stabilita
per
il
concordato
.
12
.
L
'
adunanza
dei
creditori
è
presieduta
dal
giudice
delegato
.
Ogni
creditore
può
farsi
rappresentare
da
un
mandatario
speciale
con
procura
che
può
essere
scritta
senza
formalità
sulla
lettera
o
sul
telegramma
di
convocazione
.
Il
debitore
,
o
chi
ne
ha
la
legale
rappresentanza
,
deve
comparire
personalmente
.
Soltanto
in
caso
di
assoluto
impedimento
,
accertato
dal
giudice
delegato
,
potrà
farsi
rappresentare
da
un
mandatario
speciale
.
Dopo
la
lettura
del
rapporto
del
commissario
giudiziale
,
il
debitore
presenta
le
sue
proposte
concrete
e
definitive
.
Se
nel
giorno
stabilito
non
sia
possibile
compiere
tutte
le
operazioni
,
la
loro
continuazione
si
intende
rimessa
nel
prossimo
giorno
non
festivo
senza
bisogno
di
alcun
avviso
ai
comparsi
e
agli
assenti
,
e
così
di
seguito
fino
al
termine
delle
operazioni
.
13
.
Ogni
creditore
può
addurre
le
ragioni
per
le
quali
reputa
contestabile
qualche
credito
:
o
il
debitore
non
meritevole
del
beneficio
o
le
proposte
di
lui
non
accettabili
.
Il
debitore
ha
facoltà
di
rispondere
,
e
deve
fornire
tutti
gli
schiarimenti
che
dal
giudice
gli
sono
richiesti
anche
ad
istanza
dei
creditori
.
Di
tutto
si
fa
sommaria
menzione
nel
processo
verbale
,
con
l
'
indicazione
dei
documenti
presentati
che
saranno
uniti
al
medesimo
.
14
.
Il
concordato
preventivo
deve
essere
approvato
dalla
maggioranza
dei
creditori
votanti
.
la
quale
rappresenti
tre
quarti
della
totalità
dei
crediti
non
privilegiati
o
non
garantiti
da
ipoteca
o
pegno
.
I
creditori
che
hanno
ipoteca
,
privilegio
o
pegno
sui
beni
del
debitore
possono
però
concorrere
a
formare
questa
maggioranza
qualora
rinuncino
all
'
ipoteca
.
privilegio
o
pegno
.
La
rinuncia
può
riferirsi
anche
ad
una
parte
del
credito
e
degli
accessori
purché
sia
determinata
la
somma
tra
capitale
ed
accessori
per
la
quale
ha
luogo
e
non
sia
questa
inferiore
alla
terza
parte
dell
'
intero
credito
.
Il
voto
dato
senza
alcuna
dichiarazione
di
limitata
rinuncia
e
l
'
adesione
al
concordato
,
di
cui
è
parola
nel
successivo
articolo
16
,
importano
di
diritto
la
rinuncia
all
'
ipoteca
,
privilegio
o
pegno
per
l
'
intero
credito
.
Il
tribunale
,
nel
giudizio
di
omologazione
,
terrà
calcolo
dell
'
eventuale
aumento
dell
'
attività
patrimoniale
del
debitore
derivata
da
tali
voti
o
adesioni
.
Gli
effetti
della
rinuncia
totale
o
parziale
al
privilegio
,
ipoteca
o
pegno
cessano
di
diritto
qualora
il
concordato
preventivo
non
abbia
luogo
o
venga
posteriormente
annullato
.
15
.
Per
formare
le
maggioranze
indicate
nel
precedente
articolo
,
non
si
computano
i
crediti
del
coniuge
del
debitore
.
dei
suoi
parenti
ed
affini
sino
al
quarto
grado
inclusivo
.
Sono
parimenti
esclusi
dal
voto
coloro
che
sono
divenuti
cessionari
o
aggiudicatari
dei
detti
crediti
nell
'
anno
della
domanda
di
concordato
.
I
trasferimenti
di
crediti
,
posteriori
al
decreto
che
convoca
i
creditori
,
non
attribuiscono
il
diritto
di
votare
il
concordato
.
16
.
Il
giudice
delegato
fa
inserire
le
adesioni
nel
processo
verbale
che
è
sottoscritto
dagli
aderenti
.
Nella
maggioranza
di
somma
sono
valutate
le
adesioni
spedite
per
telegramma
,
del
quale
sia
accertato
il
mittente
,
o
per
lettera
al
giudice
delegato
o
al
cancelliere
anche
nei
venti
giorni
successivi
alla
chiusura
del
processo
verbale
dell
'
adunanza
.
Tali
adesioni
sono
annotate
dal
cancelliere
in
calce
al
verbale
,
a
misura
che
giungono
,
ed
allegate
al
medesimo
.
17
.
Con
provvedimento
inserito
nel
processo
verbale
prima
della
sua
sottoscrizione
il
giudice
delegato
rimette
le
parti
a
udienza
fissa
avanti
il
tribunale
per
la
omologazione
del
concordato
nel
termine
non
maggiore
di
trenta
giorni
.
18
.
Tre
giorni
prima
dell
'
udienza
stabilita
per
la
omologazione
,
il
commissario
giudiziale
deposita
in
cancelleria
il
suo
parere
motivato
sul
merito
del
concordato
.
Nell
'
udienza
suindicata
il
giudice
delegato
fa
la
relazione
della
causa
.
Il
debitore
e
i
creditori
hanno
diritto
d
'
intervenire
nel
giudizio
.
Il
tribunale
potrà
invitare
in
camera
di
consiglio
per
gli
opportuni
schiarimenti
il
commissario
giudiziale
,
previo
avviso
al
debitore
e
ai
creditori
intervenuti
.
19
.
Il
tribunale
,
nella
sentenza
di
omologazione
,
apprezzerà
in
via
provvisoria
e
presuntiva
la
sussistenza
e
l
'
ammontare
dei
crediti
contestati
al
solo
effetto
di
stabilire
se
concorrono
le
maggioranze
richieste
,
senza
pregiudizio
delle
pronunzie
definitive
.
20
.
Il
tribunale
,
ove
riconosca
che
il
debitore
è
meritevole
del
benefizio
del
concordato
;
che
le
opposizioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
lasciano
sussistere
le
maggioranze
richieste
;
che
le
proposte
di
concordato
,
non
minore
del
10
per
cento
,
sono
legittime
e
presentano
sicurezza
di
esecuzione
,
omologa
il
concordato
.
Nella
stessa
sentenza
di
omologazione
il
tribunale
ordina
il
deposito
giudiziale
del
dividendo
che
potrà
spettare
ai
creditori
contestati
.
Se
invece
il
concordato
non
è
omologato
,
il
tribunale
dichiara
d
'
ufficio
il
fallimento
.
21
.
Salvo
patto
contrario
,
stabilito
nel
concordato
o
con
posteriore
deliberazione
piena
dalle
maggioranze
di
cui
sopra
ed
omologata
dal
tribunale
,
il
debitore
non
può
,
prima
del
completo
adempimento
degli
obblighi
assunti
nel
concordato
,
alienare
o
ipotecare
i
suoi
beni
immobili
,
costituire
pegni
e
,
in
genere
distrarre
le
attività
della
sua
azienda
in
modo
diverso
da
quello
richiesto
dalla
natura
dell
'
esercizio
industriale
o
commerciale
.
Ogni
atto
compiuto
in
opposizione
a
questo
divieto
è
inefficace
di
fronte
ai
creditori
anteriori
alla
omologazione
del
concordato
.
22
.
Le
sentenze
che
accordano
o
negano
l
'
omologazione
del
concordato
come
quelle
che
dichiarano
il
fallimento
ai
termini
dei
precedenti
articoli
3
,
10
e
20
debbono
essere
pubblicate
nei
modi
stabiliti
dall
'
articolo
912
del
codice
di
commercio
.
Quelle
che
dichiarano
il
fallimento
sono
provvisoriamente
esecutive
.
23
.
Ogni
sentenza
pronunziata
nella
procura
di
concordato
preventivo
è
appellabile
dal
debitore
e
dai
creditori
,
compresi
quelli
non
intervenuti
nella
fase
anteriore
della
procedura
,
entro
quindici
giorni
dalla
inserzione
dell
'
estratto
di
essa
nel
giornale
degli
annunzi
giudiziari
del
luogo
.
L
'
atto
di
appello
si
notifica
al
debitore
,
al
commissario
giudiziale
o
ai
procuratori
delle
parti
costituite
in
giudizio
che
hanno
interesse
contrario
alla
riforma
della
sentenza
,
o
alle
parti
stesse
,
ove
siano
comparse
senza
ministero
di
procuratore
,
con
citazione
a
comparire
davanti
alla
Corte
in
un
termine
non
maggiore
di
quindici
né
minore
di
cinque
giorni
,
a
pena
di
nullità
.
24
.
Tostoché
la
sentenza
di
omologazione
del
concordato
è
definitivamente
esecutiva
cessano
le
funzioni
del
commissario
giudiziale
.
Il
compenso
dovutogli
è
liquidato
dal
giudice
delegato
.
Ogni
patto
contrario
è
nullo
.
Al
provvedimento
del
giudice
delegato
si
applica
la
disposizione
dell
'
articolo
377
del
codice
di
procedura
civile
.
25
.
La
omologazione
rende
obbligatorio
il
concordato
preventivo
per
tutti
i
creditori
.
I
creditori
,
anche
se
hanno
volontariamente
consentito
al
concordato
,
conservano
impregiudicati
i
loro
diritti
contro
i
coobbligati
,
i
fideiussori
del
debitore
e
gli
obbligati
in
via
di
regresso
,
i
quali
hanno
però
diritto
d
'
intervenire
nel
giudizio
per
proporre
le
loro
osservazioni
sul
concordato
.
I
creditori
di
una
società
non
possono
pretendere
il
pagamento
del
residuo
dai
soci
illimitatamente
responsabili
se
non
dopo
la
omologazione
del
concordato
.
26
.
I
possessori
di
obbligazioni
di
una
società
commerciale
che
ha
chiesto
il
concordato
preventivo
sono
convocati
separatamente
dagli
altri
creditori
.
Il
termine
stabilito
dall
'
articolo
4
per
la
convocazione
dei
creditori
può
essere
protratto
fino
a
sessanta
giorni
.
27
.
Il
concordato
potrà
contenere
condizioni
speciali
per
le
obbligazioni
,
avuto
riguardo
ai
patti
della
loro
emissione
.
28
.
I
possessori
di
obbligazioni
al
portatore
devono
presentare
prima
un
elenco
specificato
delle
obbligazioni
da
essi
possedute
rilasciato
dalla
cancelleria
del
tribunale
,
o
dagli
istituti
di
emissione
del
Regno
,
o
dagli
istituti
di
credito
nazionali
o
stranieri
indicati
nel
decreto
o
nel
provvedimento
di
cui
all
'
articolo
6
.
Da
quest
'
elenco
deve
risultare
che
la
cancelleria
del
tribunale
o
gl
'
istituti
suaccennati
hanno
fatto
sopra
tutte
le
obbligazioni
elencate
la
menzione
che
queste
si
trovano
vincolate
ad
una
procedura
di
concordato
.
Tale
menzione
potrà
farsi
anche
a
mezzo
di
una
speciale
timbratura
.
Un
elenco
uguale
dovranno
presentare
quei
possessori
di
obbligazioni
,
anche
nominative
,
che
aderissero
al
concordato
a
termini
dell
'
articolo
16
.
29
.
Per
l
'
approvazione
della
proposta
di
concordato
deve
concorrere
l
'
adesione
di
tanti
possessori
di
obbligazioni
che
rappresentino
almeno
i
due
terzi
dell
'
ammontare
complessivo
delle
obbligazioni
emesse
e
non
estinte
.
Il
verbale
deve
essere
sottoscritto
dagli
aderenti
intervenuti
all
'
adunanza
.
Sono
inoltre
valutate
le
adesioni
spedite
per
lettera
,
accompagnate
dall
'
elenco
di
cui
al
precedente
articolo
,
anche
se
pervenute
nei
venti
giorni
dall
'
adunanza
,
o
entro
i
sessanta
nel
caso
contemplato
dal
capoverso
dell
'
articolo
26
.
30
.
I
dissidenti
e
gli
aderenti
possono
nominare
,
seduta
stante
,
chi
rappresenti
il
rispettivo
gruppo
nel
giudizio
di
omologazione
del
concordato
,
determinandone
le
facoltà
ed
eleggendo
un
domicilio
collettivo
per
ogni
comunicazione
.
Queste
deliberazioni
sono
prese
dalla
maggioranza
per
somma
di
ciascun
gruppo
,
e
,
per
avere
efficacia
,
devono
essere
inserite
nel
processo
verbale
.
31
.
Le
obbligazioni
,
rimborsabili
per
estrazione
a
sorte
con
somma
superiore
al
prezzo
di
emissione
,
sono
valutate
in
un
importo
equivalente
al
capitale
che
si
ottiene
riducendo
al
valore
attuale
,
sulla
base
dell
'
interesse
composto
del
cinque
per
cento
,
l
'
ammontare
complessivo
delle
obbligazioni
non
ancora
sorteggiate
.
Il
valore
di
ciascuna
obbligazione
è
dato
dal
quoziente
che
si
ottiene
dividendo
questo
capitale
per
il
numero
delle
obbligazioni
non
estinto
.
Non
si
potrà
in
alcun
caso
attribuire
alle
obbligazioni
un
valore
inferiore
al
prezzo
di
emissione
.
Tutte
le
altre
obbligazioni
saranno
regolate
dall
'
articolo
851
del
codice
di
commercio
.
32
.
Sulla
istanza
di
qualunque
creditore
,
proposta
mediante
citazione
entro
un
anno
dalla
pubblicazione
della
sentenza
che
omologa
il
concordato
,
potrà
il
tribunale
annullarlo
e
dichiarare
il
fallimento
del
debitore
se
sia
dimostrato
che
egli
esagerò
dolosamente
il
passivo
o
dissimulò
una
parte
rilevante
dell
'
attivo
.
Nessun
'
altra
azione
di
nullità
del
concordato
è
ammessa
dopo
la
sua
omologazione
;
33
.
Nel
caso
contemplato
dall
'
articolo
precedente
i
fideiussori
,
non
partecipi
della
frode
,
sono
liberati
dalle
obbligazioni
assunte
nel
concordato
,
e
cessano
le
ipoteche
e
le
altre
garanzie
con
esse
costituite
.
Tuttavia
,
né
il
debitore
,
né
i
fideiussori
possono
ripetere
quanto
abbiano
pagato
in
adempimento
del
concordato
.
I
creditori
insinueranno
,
nel
fallimento
i
loro
crediti
originari
indicando
le
somme
riscosse
.
Se
i
creditori
non
riscossero
una
eguale
quota
del
dividendo
,
oppure
concorrono
nuovi
creditori
,
il
trattamento
di
tutti
dovrà
essere
pareggiato
con
i
primi
pagamenti
o
con
le
prime
distribuzioni
,
salvo
le
cause
legittime
di
prelazione
.
In
nessun
caso
sarà
ammessa
la
ripetizione
delle
somme
riscosse
nel
precedente
concordato
.
34
.
Non
è
ammessa
domanda
di
risoluzione
del
concordato
pel
suo
inadempimento
.
Tuttavia
,
se
dopo
escussi
i
fideiussori
ed
esperimentate
le
altre
garanzie
costituite
,
il
concordato
non
sia
completamente
eseguito
,
ciascun
creditore
può
chiedere
la
dichiarazione
di
fallimento
del
debitore
inadempiente
.
Dichiarato
il
fallimento
,
si
applica
la
disposizione
dei
due
ultimi
alinea
dell
'
articolo
precedente
.
35
.
Le
disposizioni
degli
articoli
864
.
866
e
867
del
codice
di
commercio
,
per
quanto
siano
applicabili
,
sono
estese
rispettivamente
al
commissario
giudiziale
e
ai
creditori
nella
procedura
di
concordato
preventivo
.
PROCEDURA
DEI
PICCOLI
FALLIMENTI
36
.
Il
commerciante
i
cui
debiti
commerciali
e
civili
non
superano
nel
loro
complesso
le
lire
cinquemila
,
può
chiedere
al
presidente
del
tribunale
,
nella
cui
giurisdizione
ha
lo
stabilimento
commerciale
,
la
convocazione
dei
propri
creditori
.
La
presentazione
della
domanda
produce
gli
effetti
stabiliti
negli
articoli
7
,
8
e
9
.
Il
presieduto
nomina
d
'
ufficio
un
commissario
giudiziale
,
il
quale
compie
le
sue
funzioni
sotto
la
direzione
del
pretore
nel
cui
mandamento
,
il
ricorrente
esercita
il
suo
commercio
.
Il
decreto
presidenziale
è
comunicato
immediatamente
dal
cancelliere
al
pretore
ed
al
commissario
.
37
.
Il
pretore
convoca
i
creditori
e
il
commissario
giudiziale
per
un
'
adunanza
,
da
tenersi
in
pretura
ed
alla
sua
presenza
,
non
oltre
trenta
giorni
dalla
data
del
decreto
.
Nell
'
adunanza
il
commissario
giudiziale
riferisce
sulle
condizioni
economiche
e
sulla
condotta
del
debitore
.
Questi
presenta
le
sue
proposte
di
concordato
.
Sorgendo
contestazioni
,
il
pretore
procura
di
conciliarle
.
Non
riuscendo
,
le
risolve
quale
arbitro
,
amichevole
compositore
.
Tutte
le
deliberazioni
dei
creditori
sono
prese
a
maggioranza
di
voti
e
di
somma
come
all
'
articolo
14
e
osservato
il
disposto
dell
'
articolo
15
.
Sono
valide
e
si
computano
nella
maggioranza
le
adesioni
spedite
al
pretore
o
al
commissario
giudiziale
,
per
telegramma
,
del
quale
sia
accertato
il
mittente
,
o
per
lettera
.
38
.
Il
verbale
dell
'
adunanza
,
accompagnato
da
una
relazione
sulle
cause
e
condizioni
del
dissesto
economico
del
debitore
,
è
trasmesso
dal
commissario
giudiziale
al
procuratore
del
Re
.
L
'
azione
penale
per
bancarotta
può
essere
esercitata
soltanto
per
titolo
di
bancarotta
fraudolenta
.
39
.
Il
verbale
di
concordato
,
redatto
dal
cancelliere
della
pretura
e
pubblicato
nei
modi
stabiliti
dall
'
art
.
912
del
codice
di
commercio
,
è
senz
'
altro
esecutivo
in
confronto
del
debitore
,
dei
coobbligati
e
dei
fideiussori
.
Al
detto
concordato
si
applica
il
secondo
alinea
dell
'
articolo
25
.
Nel
caso
che
le
proposte
del
debitore
non
siano
accettate
,
la
liquidazione
e
distribuzione
dell
'
attivo
è
effettuata
dal
commissario
giudiziale
o
dalla
persona
delegate
dalle
maggioranze
dei
creditori
con
le
modalità
determinate
dalle
medesime
,
o
,
in
difetto
con
quelle
stabilite
per
la
vendita
volontaria
dei
beni
dei
minori
.
L
'
onorario
dovuto
al
commissario
giudiziale
è
liquidato
dal
pretore
e
vi
si
applicano
le
norme
dell
'
articolo
24
.
Se
le
proposte
di
concordato
sono
respinte
;
o
il
concordato
è
annullato
nel
termine
o
pei
motivi
stabiliti
all
'
art
.
32;
o
vi
è
condanna
per
taluno
dei
reati
previsti
nel
capoverso
dell
'
art
.
816
del
codice
di
commercio
,
il
debitore
è
considerato
fallito
.
40
.
Se
durante
la
procedura
e
prima
della
votazione
del
concordato
risulta
che
il
passivo
è
superiore
alle
lire
cinquemila
il
pretore
rimette
la
conoscenza
dell
'
affare
al
tribunale
.
Questo
,
sentito
il
debitore
in
camera
di
consiglio
,
provvede
in
conformità
degli
articoli
3
,
4
e
10
.
41
.
Sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
e
di
registro
tutti
gli
atti
e
documenti
di
questa
procedura
all
'
infuori
del
verbale
di
concordato
.
DISPOSIZIONI
COMUNI
42
.
Con
l
'
attuazione
della
presente
legge
restano
abrogate
le
disposizioni
del
codice
di
commercio
relative
alla
moratoria
e
non
saranno
più
soggetti
alla
procedura
del
fallimento
i
commercianti
i
cui
debiti
complessivi
non
superano
le
lire
cinquemila
.
Se
nondimeno
venga
domandata
la
dichiarazione
di
fallimento
del
commerciante
che
non
abbia
chiesta
la
convocazione
dei
propri
creditori
ai
sensi
dell
'
art
.
1
o
36
,
il
tribunale
,
ove
risulti
che
il
passivo
non
superi
le
lire
cinquemila
,
provvede
in
conformità
dell
'
art
.
36
.
Se
poi
il
fallimento
venga
dichiarato
od
in
seguito
risulti
che
le
passività
non
superano
le
lire
cinquemila
può
in
qualunque
momento
essere
revocato
sopra
ricorso
del
fallito
,
del
curatore
e
di
ogni
interessato
.
La
sentenza
di
revoca
è
pubblicata
nei
modi
prescritti
per
la
sentenza
dichiarativa
del
fallimento
.
In
essa
il
tribunale
nomina
il
commissario
giudiziale
e
ordina
siano
consegnate
a
questo
tutte
le
carte
riferibili
al
fallimento
esistenti
presso
la
cancelleria
od
il
curatore
.
La
sentenza
di
revoca
è
inappellabile
.
43
.
Chi
abbia
ottenuto
una
moratoria
anteriore
alla
dichiarazione
del
fallimento
ha
facoltà
di
adottare
il
procedimento
regolato
dalla
presente
legge
,
ove
ne
concorrano
gli
estremi
e
purché
all
'
applicazione
della
medesima
non
sia
scorso
il
termine
pel
quale
la
moratoria
è
stata
concessa
.
Ai
fallimenti
già
domandati
o
dichiarati
nel
giorno
in
cui
entrerà
in
vigore
la
presente
legge
,
le
cui
passività
non
superano
le
lire
cinquemila
,
si
applicano
le
disposizioni
del
secondo
e
terzo
alinea
dell
'
art
.
42
.
Nei
detti
fallimenti
l
'
azione
penale
per
bancarotta
semplice
non
può
essere
proseguita
e
le
condanne
inflitte
per
questo
reato
rimangono
prive
di
effetto
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
I
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
per
essere
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
arti
edilizie
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
,
devono
avere
almeno
l
'
età
di
12
anni
compiuti
.
Potranno
però
rimanere
quelli
di
10
anni
compiuti
,
che
vi
si
trovino
già
impiegati
alla
data
della
attuazione
della
presente
legge
.
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
4
,
nei
lavori
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
non
possono
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
inferiore
ai
13
anni
compiuti
e
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Dopo
tre
anni
dalla
promulgazione
della
presente
legge
nei
lavori
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
,
ove
non
esista
trazione
meccanica
,
non
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
inferiore
ai
14
anni
compiuti
.
Potranno
però
rimanere
quelli
di
11
anni
compiuti
che
vi
si
trovino
già
impiegati
alla
data
della
presente
legge
.
Salvo
ugualmente
il
disposto
dell
'
art
.
4
,
nei
lavori
pericolosi
o
insalubri
,
ancorché
non
sieno
eseguiti
in
opifici
industriali
,
cave
,
miniere
o
gallerie
,
non
possono
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
minore
di
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
.
Art
.
2
.
Non
possono
essere
ammessi
ai
lavori
contemplati
in
questa
legge
e
nel
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
le
donne
minorenni
ed
i
fanciulli
sino
a
15
anni
compiuti
,
che
non
sieno
forniti
d
'
un
libretto
e
d
'
un
certificato
medico
,
scritto
nel
libretto
,
da
cui
risulti
che
sono
sani
e
adatti
al
lavoro
,
cui
vengono
destinati
.
Il
libretto
sarà
conforme
al
modello
,
che
sarà
stabilito
nel
regolamento
,
verrà
somministrato
ai
comuni
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
rilasciato
gratuitamente
all
'
operaio
dal
sindaco
del
comune
,
dove
questi
ha
la
sua
dimora
abituale
.
Il
libretto
deve
indicare
:
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
del
15
luglio
1877
,
n
.
3961
.
Ai
fanciulli
,
che
,
alla
data
della
promulgazione
di
questa
legge
,
manchino
di
questo
ultimo
requisito
,
è
concesso
un
termine
di
tre
anni
per
mettersi
in
regola
.
L
'
uffiziale
sanitario
del
comune
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
certificato
nel
libretto
,
senza
alcun
compenso
a
carico
dell
'
operaio
.
La
spesa
eventuale
,
tanto
della
prima
visita
medica
,
quanto
delle
successive
,
sarà
a
carico
dei
comuni
.
Nel
regolamento
sarà
stabilito
in
quali
casi
la
visita
medica
dovrà
essere
ripetuta
.
Il
libretto
,
il
certificato
medico
,
il
certificato
di
nascita
e
tutti
i
documenti
necessari
per
ottenerli
saranno
esenti
da
tassa
di
bollo
.
Art
.
3
.
Chiunque
impieghi
donne
di
qualsiasi
età
o
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
in
lavori
contemplati
dalla
presente
legge
e
dal
regolamento
,
deve
farne
in
ogni
anno
regolare
denunzia
nei
termini
e
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
.
Dovrà
pure
nel
corso
dell
'
anno
denunziarsi
qualsiasi
modificazione
per
cessazione
permanente
dei
lavori
,
per
cambiamento
di
ditta
,
per
adozione
di
motori
meccanici
,
o
per
altre
cause
,
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
.
Le
denunzie
saranno
fatte
in
doppio
esemplare
alla
prefettura
della
provincia
dove
l
'
azienda
è
esercitata
,
che
le
trasmetterà
subito
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
e
dovrà
tenere
un
registro
colle
indicazioni
desunte
dalle
singole
denunzie
.
Tutti
gli
esercenti
di
aziende
soggette
a
questa
legge
devono
presentare
entro
sei
mesi
dall
'
applicazione
di
essa
una
nuova
denunzia
,
indipendentemente
da
quelle
presentate
in
base
alla
legge
11
febbraio
1886
,
n
.
3657
(
serie
3a
)
,
ed
al
regolamento
17
settembre
1886
,
n
.
4082
(
serie
3
a
)
.
Art
.
4
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
e
del
consiglio
delle
industrie
e
del
commercio
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
,
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
e
alle
donne
minorenni
.
Nello
stesso
modo
saranno
determinati
,
in
via
di
eccezione
,
i
lavori
pericolosi
e
insalubri
,
nei
quali
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
,
con
le
cautele
e
le
condizioni
che
saranno
reputate
necessarie
.
Art
.
5
.
Il
lavoro
notturno
è
vietato
ai
maschi
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
ed
alle
donne
minorenni
.
Potranno
però
rimanere
le
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
,
le
quali
,
alla
data
della
promulgazione
di
questa
legge
,
si
trovino
già
impiegate
in
opifici
industriali
,
cave
o
miniere
.
Trascorsi
cinque
anni
dalla
promulgazione
di
questa
legge
,
il
lavoro
notturno
sarà
vietato
alle
donne
di
qualsiasi
età
.
Durante
questi
cinque
anni
le
donne
di
qualsiasi
età
addette
al
lavoro
notturno
dovranno
essere
munite
di
libretto
ai
sensi
dell
'
art
.
2
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
permettere
,
durante
il
triennio
dalla
promulgazione
di
questa
legge
,
che
alle
donne
minorenni
attualmente
impiegate
in
opifici
industriali
possano
essere
sostituite
altre
donne
minorenni
d
'
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
.
Per
lavoro
notturno
s
'
intende
quello
che
si
compie
tra
le
ore
20
e
le
6
dal
1°
ottobre
al
31
marzo
;
e
dalle
21
alle
5
dal
1°
aprile
al
30
settembre
.
Dove
però
il
lavoro
sia
ripartito
in
due
mute
,
esso
potrà
cominciare
alle
ore
5
e
protrarsi
fino
alle
23
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
variare
i
limiti
sopradetti
del
lavoro
notturno
nei
luoghi
ove
ciò
sia
richiesto
da
condizioni
speciali
di
clima
e
di
lavoro
.
Art
.
6
.
Le
puerpere
non
possono
essere
impiegate
al
lavoro
se
non
dopo
trascorso
un
mese
da
quello
del
parto
,
e
in
via
eccezionale
anche
prima
di
questo
termine
,
ma
in
ogni
caso
dopo
tre
settimane
almeno
,
quando
risulti
da
un
certificato
dell
'
ufficio
sanitario
del
comune
di
loro
dimora
abituale
,
che
le
condizioni
di
salute
permettono
loro
di
compiere
,
senza
pregiudizio
,
il
lavoro
nel
quale
intendono
occuparsi
.
Art
.
7
.
I
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
,
che
hanno
compiuto
il
decimo
anno
,
ma
non
ancora
il
dodicesimo
,
non
possono
essere
impiegati
nel
lavoro
per
più
di
8
nelle
24
ore
del
giorno
;
non
più
di
11
ore
i
fanciulli
di
ambo
i
sessi
dai
12
ai
15
anni
compiuti
,
e
non
più
di
12
ore
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
temporaneamente
ed
eccezionalmente
autorizzare
,
sentito
il
parere
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
che
l
'
orario
giornaliero
dei
fanciulli
dai
12
ai
15
anni
compiuti
venga
prolungato
al
massimo
fino
alle
12
ore
,
quando
ciò
sia
imposto
da
necessità
tecniche
ed
economiche
.
Art
.
8
.
Il
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
di
qualsiasi
età
deve
essere
interrotto
da
uno
o
più
riposi
intermedi
,
della
durata
complessiva
di
un
'
ora
almeno
,
quando
supera
le
sei
,
ma
non
le
8
ore
;
di
un
'
ora
e
mezzo
almeno
quando
supera
le
ore
8
,
ma
non
le
11;
di
due
ore
quando
supera
le
11
ore
.
In
nessun
caso
il
lavoro
per
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
può
durare
senza
interruzioni
per
più
di
6
ore
,
Art
.
9
.
Alle
donne
di
qualsiasi
età
e
ai
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
dev
'
essere
dato
ogni
settimana
un
intero
giorno
(
24
ore
)
di
riposo
.
Art
.
10
.
Salvo
le
prescrizioni
d
'
altre
leggi
e
regola
menti
,
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
impresari
,
i
cottimisti
che
impieghino
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
devono
adottare
e
fare
eseguire
,
a
norma
del
regolamento
,
tanto
nei
locali
dei
lavori
e
nelle
relative
dipendenze
,
quanto
nei
dormitori
,
nelle
stanze
di
allattamento
e
nei
refettori
i
provvedimenti
necessari
a
tutela
dell
'
igiene
,
della
sicurezza
e
della
moralità
.
Nelle
fabbriche
dove
si
impiegano
donne
,
dovrà
permettersi
l
'
allattamento
sia
in
una
camera
speciale
annessa
allo
stabilimento
,
sia
permettendo
alle
operaie
nutrici
l
'
uscita
dalla
fabbrica
nei
modi
e
nelle
ore
che
stabilirà
il
regolamento
interno
,
oltre
i
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
La
camera
speciale
di
allattamento
dovrà
però
sempre
esistere
nelle
fabbriche
dove
lavorano
almeno
cinquanta
operaie
.
Art
.
11
.
I
regolamenti
interni
delle
aziende
contemplate
dalla
presente
legge
devono
uniformarsi
alle
disposizioni
di
essa
e
del
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
e
devono
essere
muniti
del
visto
del
sindaco
,
come
attestazione
d
'
autenticità
,
ed
affissi
in
luogo
,
dove
ne
sia
agevole
la
lettura
agli
interessati
ed
ai
funzionari
,
di
cui
nell
'
articolo
seguente
.
Art
.
12
.
L
'
esecuzione
della
presente
legge
è
affidata
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
il
quale
esercita
la
necessaria
vigilanza
per
mezzo
degli
ispettori
delle
industrie
,
degli
ingegneri
e
aiutanti
ingegneri
delle
miniere
e
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
.
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
negli
opifici
industriali
,
nelle
miniere
,
nelle
cave
e
nelle
gallerie
,
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
I
verbali
relativi
saranno
immediatamente
trasmessi
all
'
autorità
giudiziaria
competente
.
Copia
ne
sarà
pure
trasmessa
per
notizia
alla
prefettura
locale
.
Alle
persone
suddette
sono
applicabili
le
disposizioni
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
5
della
legge
17
marzo
1898
,
n
.
80
,
rispetto
alla
divulgazione
di
segreti
di
fabbrica
.
Art
.
13
.
Chiunque
,
essendo
tenuto
all
'
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
primi
nove
articoli
della
presente
legge
,
vi
contravviene
,
è
punito
con
ammenda
sino
a
50
lire
,
per
ciascuna
delle
persone
impiegate
nel
lavoro
e
alle
quali
si
riferisce
la
contravvenzione
,
senza
che
mai
possa
sorpassarsi
la
somma
complessiva
di
lire
5.000
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
degli
articoli
10
e
11
,
la
pena
è
dell
'
ammenda
da
50
alle
500
lire
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
regolamento
preveduto
nell
'
art
.
15
si
potrà
comminare
l
'
ammenda
sino
a
50
lire
.
In
caso
di
recidiva
la
pena
è
aumentata
da
un
sesto
ad
un
terzo
.
Il
provento
delle
pene
pecuniarie
sarà
devoluto
alla
cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
vecchiaia
e
l
'
invalidità
al
lavoro
,
istituita
con
la
legge
del
17
luglio
1898
,
n
.
350
.
Art
.
14
.
Nelle
contravvenzioni
,
per
le
quali
è
stabilita
la
sola
pena
dell
'
ammenda
,
l
'
imputato
può
far
cessare
il
corso
dell
'
azione
penale
pagando
,
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
una
somma
corrispondente
al
massimo
della
pena
stabilita
per
la
contravvenzione
commessa
,
oltre
alle
spese
del
procedimento
.
Art
.
15
.
Entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
le
norme
per
l
'
attuazione
di
essa
saranno
stabilite
in
un
regolamento
da
approvarsi
con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
consiglio
di
Stato
,
del
consiglio
superiore
di
sanità
e
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
.
La
legge
entrerà
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
pubblicazione
del
regolamento
.
Le
successive
modificazioni
al
regolamento
entreranno
pure
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
loro
pubblicazione
.
Art
.
16
.
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
All
'
art
.
1
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
252
,
è
sostituito
il
seguente
:
All
'
art
.
1
.
Non
saranno
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
costruzioni
edilizie
,
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
i
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
che
non
abbiano
compiuta
l
'
età
di
anni
12
.
Per
l
'
ammissione
ai
lavori
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
l
'
età
minima
dovrà
essere
,
di
13
anni
compiuti
dove
esiste
trazione
meccanica
,
di
14
dove
non
esiste
;
ne
sono
escluse
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Non
saranno
ammessi
ai
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
o
insalubri
ancorché
non
eseguiti
nei
luoghi
indicati
nel
primo
capoverso
di
questo
articolo
,
salvo
il
disposto
del
capoverso
dell
'
art
.
4
della
legge
19
giugno
1902
,
i
fanciulli
di
età
minore
dei
15
anni
compiuti
e
le
donne
fino
a
21
anni
compiuti
.
Nelle
solfare
di
Sicilia
potranno
essere
ammessi
al
lavoro
di
carico
e
scarico
dei
forni
i
fanciulli
che
abbiano
compiuti
i
14
anni
.
Art
.
2
.
Al
2°
e
3°
capoverso
dell
'
art
.
2
della
legge
sono
sostituiti
i
seguenti
:
Il
libretto
deve
indicare
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
del
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
salvo
il
caso
d
'
incapacità
intellettuale
certificato
dall
'
autorità
scolastica
e
che
abbiano
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
È
concesso
un
termine
fino
al
1°
luglio
1910
affinché
possano
mettersi
in
regola
gli
industriali
che
impiegano
fanciulli
di
ambo
i
sessi
non
forniti
del
certificato
di
aver
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
ai
sensi
dell
'
articolo
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
e
di
aver
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
Art
.
3
.
Al
1°
comma
dell
'
art
.
4
della
legge
è
sostituito
il
seguente
:
Con
decreto
reale
e
sentito
il
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
,
e
del
consiglio
superiore
del
lavoro
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
,
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
e
alle
donne
minorenni
.
Art
.
4
.
All
'
art
.
5
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
sono
aggiunte
le
seguenti
disposizioni
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
pure
concedere
agli
stabilimenti
nei
quali
vige
attualmente
lavoro
notturno
delle
donne
,
una
proroga
di
tale
lavoro
sino
al
31
dicembre
1907
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
sia
già
iniziata
con
lavoro
di
adattamento
dei
locali
o
con
ordinazione
di
macchinari
e
simili
,
la
trasformazione
degli
impianti
industriali
necessari
per
l
'
abolizione
del
lavoro
notturno
;
b
)
che
al
lavoro
notturno
non
prendano
parte
donne
minori
di
anni
18;
c
)
che
il
lavoro
notturno
sia
ridotto
man
mano
che
cessano
le
ragioni
per
le
quali
sarà
concessa
la
proroga
sopra
indicata
.
Art
.
5
.
Dopo
l
'
art
.
5
della
legge
del
19
giugno
1902
succitata
è
aggiunto
il
seguente
art
.
5
bis
:
Il
divieto
del
lavoro
notturno
delle
donne
potrà
essere
tolto
in
quelle
stazioni
e
in
quei
casi
in
cui
il
lavoro
delle
donne
si
applica
sia
a
materie
prime
,
sia
a
materie
in
lavorazione
suscettibili
di
rapida
alterazione
,
quando
ciò
sia
necessario
per
salvare
tali
materie
da
una
perdita
inevitabile
.
Le
norme
per
la
concessione
di
tali
eccezioni
saranno
determinate
nel
regolamento
per
la
esecuzione
della
presente
legge
.
Art
.
6
.
È
soppresso
il
capoverso
dell
'
art
.
7
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
e
allo
stesso
articolo
sono
aggiunti
i
seguenti
capoversi
:
Nel
caso
delle
due
mute
,
previste
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
il
lavoro
di
ciascuna
muta
non
supererà
le
ore
8
e
mezzo
.
La
durata
del
lavoro
si
computa
sempre
dall
'
atto
dell
'
entrata
nell
'
opificio
,
laboratorio
,
cantiere
,
galleria
,
cava
o
miniera
,
all
'
atto
dell
'
uscita
dai
medesimi
,
esclusi
solamente
i
riposi
intermedi
.
Art
.
7
.
All
'
art
.
8
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
è
aggiunto
il
seguente
capoverso
:
Quando
concorra
l
'
assenso
degli
operai
il
riposo
di
un
'
ora
e
mezzo
potrà
essere
limitato
ad
un
'
ora
,
se
il
lavoro
non
supera
le
11
ore
;
ed
anche
a
mezz
'
ora
nel
caso
delle
due
mute
previste
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
Art
.
8
.
Il
primo
capoverso
dell
'
art
.
12
è
così
modificato
:
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
in
tutti
i
locali
delle
aziende
di
cui
all
'
art
.
1
,
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
Art
.
9
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
raccogliere
in
un
testo
unico
le
disposizioni
della
presente
legge
e
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
.
Entro
sei
mesi
le
norme
per
l
'
attuazione
della
presente
legge
saranno
stabilite
e
verranno
introdotte
nel
regolamento
pubblicato
con
regio
decreto
29
gennaio
1903
,
n
.
41
,
in
modo
da
formare
un
testo
unico
da
approvarsi
con
reale
decreto
,
sentito
il
parere
del
consiglio
di
Stato
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
,
e
del
consiglio
del
lavoro
.
Art
.
10
.
La
disposizione
dell
'
art
.
5
della
legge
del
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
riguardante
la
durata
del
lavoro
diurno
in
caso
delle
due
mute
,
sarà
limitata
,
a
cominciare
dal
1°
gennaio
1911
,
dalle
ore
5
del
22
,
secondo
l
'
art
.
2
della
convenzione
di
Berna
del
29
settembre
1906
,
e
con
l
'
eccezione
di
cui
all
'
art
.
8
,
ultimo
capoverso
,
della
stessa
convenzione
,
quando
questa
sia
ratificata
da
tutte
le
potenze
firmatarie
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
l
'
art
.
9
della
legge
7
luglio
1907
,
n
.
416
,
che
autorizza
il
Nostro
Governo
a
raccogliere
in
testo
unico
le
disposizioni
della
legge
stessa
e
quelle
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
;
Sentito
il
Consiglio
di
Stato
;
Sulla
proposta
del
Nostro
ministro
segretario
di
Stato
per
l
'
agricoltura
,
l
'
industria
ed
il
commercio
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
ARTICOLO
UNICO
È
approvato
l
'
unito
testo
unico
di
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
visto
,
d
'
ordine
Nostro
,
dal
ministro
proponente
.
TESTO
UNICO
di
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
Art
.
1
.
Non
saranno
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
costruzioni
edilizie
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
i
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
che
non
abbiano
compiuto
l
'
età
di
12
anni
.
Per
l
'
ammissione
ai
lavori
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
l
'
età
minima
dovrà
essere
di
13
anni
compiuti
dove
esiste
trazione
meccanica
,
di
14
anni
dove
non
esiste
;
ne
sono
escluse
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Non
saranno
ammessi
ai
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
e
insalubri
,
ancorché
non
eseguiti
nei
luoghi
indicati
nel
primo
capoverso
di
questo
articolo
,
salvo
il
disposto
del
capoverso
dell
'
art
.
4
,
i
fanciulli
di
età
minore
dei
15
anni
compiuti
e
le
donne
fino
ai
21
anni
compiuti
.
Nelle
solfare
di
Sicilia
potranno
essere
ammessi
al
lavoro
di
carico
e
scarico
dei
forni
i
fanciulli
che
abbiano
compiuti
i
14
anni
.
Art
.
2
.
Non
possono
essere
ammessi
ai
lavori
contemplati
in
questa
legge
e
nel
regolamento
,
di
cui
all
'
art
.
15
,
le
donne
minorenni
e
i
fanciulli
sino
a
15
anni
compiuti
,
che
non
siano
forniti
di
un
libretto
e
di
un
certificato
medico
,
scritto
nel
libretto
,
da
cui
risulti
che
sono
sani
e
adatti
al
lavoro
,
cui
vengono
destinati
.
Il
libretto
sarà
conforme
al
modello
che
sarà
stabilito
nel
regolamento
,
verrà
somministrato
ai
comuni
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
rilasciato
gratuitamente
all
'
operaio
dal
sindaco
del
comune
,
dove
questi
ha
la
sua
dimora
abituale
.
Il
libretto
deve
indicare
:
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
salvo
il
caso
di
incapacità
intellettuale
certificato
dall
'
autorità
scolastica
;
e
che
abbiano
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1°
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
È
concesso
un
termine
fino
al
1°
luglio
1910
affinché
possano
mettersi
in
regola
gli
industriali
che
impiegano
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
non
forniti
del
certificato
di
aver
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
ai
sensi
dell
'
articolo
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
e
di
aver
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
L
'
ufficiale
sanitario
del
comune
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
certificato
nel
libretto
senza
alcun
compenso
a
carico
dell
'
operaio
.
La
spesa
eventuale
,
tanto
della
prima
visita
medica
,
quanto
delle
successive
,
sarà
a
carico
dei
comuni
.
Nel
regolamento
sarà
stabilito
in
quali
casi
la
visita
medica
dovrà
essere
ripetuta
.
Il
libretto
,
il
certificato
medico
,
il
certificato
di
nascita
e
tutti
i
documenti
necessari
per
ottenerli
,
saranno
esenti
da
tassa
di
bollo
.
Art
.
3
.
Chiunque
impieghi
donne
di
qualsiasi
età
o
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
,
compiuti
,
in
lavori
contemplati
dalla
presente
legge
e
dal
regolamento
,
deve
farne
in
ogni
anno
regolare
denunzia
nei
termini
e
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
.
Dovrà
pure
nel
corso
dell
'
anno
denunziarsi
qualsiasi
modificazione
per
cessazione
permanente
dei
lavori
,
per
cambiamento
di
ditta
,
per
adozione
di
motori
meccanici
,
o
per
altre
cause
,
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
.
Le
denunzie
saranno
fatte
in
doppio
esemplare
alla
prefettura
della
provincia
dove
l
'
azienda
è
esercitata
,
che
le
trasmetterà
subito
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
dovrà
tenere
un
registro
con
le
indicazioni
desunte
dalle
singole
denunzie
.
Art
.
4
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
sanità
e
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
,
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
e
alle
donne
minorenni
.
Nello
stesso
modo
saranno
determinati
,
in
via
di
eccezione
,
i
lavori
pericolosi
e
insalubri
,
nei
quali
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
,
con
le
cautele
e
le
condizioni
che
saranno
reputate
necessarie
.
Art
.
5
.
Il
lavoro
notturno
è
vietato
ai
maschi
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
ed
alle
donne
di
qualsiasi
età
.
Il
divieto
del
lavoro
notturno
delle
donne
potrà
essere
tolto
in
quelle
stagioni
e
in
quei
casi
in
cui
il
lavoro
delle
donne
si
applica
sia
a
materie
prime
,
sia
a
materie
in
lavorazione
suscettibili
di
rapida
alterazione
,
quando
ciò
sia
necessario
per
salvare
tali
materie
da
una
perdita
inevitabile
.
Le
norme
per
la
concessione
di
tali
eccezioni
saranno
determinate
nel
regolamento
per
la
esecuzione
della
presente
legge
.
Per
lavoro
notturno
si
intende
quello
che
si
compie
fra
le
ore
20
e
le
6
dal
1°
ottobre
al
31
marzo
;
e
dalle
21
alle
5
dal
1°
aprile
al
30
settembre
.
Il
ministro
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
Consiglio
sanitario
provinciale
,
variare
i
limiti
sopradetti
del
lavoro
notturno
nei
luoghi
ove
ciò
sia
richiesto
da
condizioni
speciali
di
clima
e
di
lavoro
.
Il
ministro
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
pure
concedere
agli
stabilimenti
nei
quali
vige
attualmente
lavoro
notturno
delle
donne
,
una
proroga
di
tale
lavoro
sino
al
31
dicembre
1907
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
sia
già
iniziata
,
con
lavoro
di
adattamento
dei
locali
o
con
ordinazione
di
macchinario
e
simili
,
la
trasformazione
degli
impianti
industriali
necessaria
per
l
'
abolizione
del
lavoro
notturno
;
b
)
che
al
lavoro
notturno
non
prendano
parte
donne
minori
di
anni
18;
c
)
che
il
lavoro
notturno
sia
ridotto
man
mano
che
cessano
le
ragioni
per
le
quali
sarà
concessa
la
proroga
sopra
indicata
.
Dove
il
lavoro
sia
ripartito
in
due
mute
,
esso
potrà
cominciare
alle
ore
5
e
protrarsi
alle
23
.
L
'
anzidetta
disposizione
riguardante
la
durata
del
lavoro
in
caso
delle
due
mute
sarà
limitata
a
cominciare
dal
l
°
gennaio
1911
,
dalle
ore
5
alle
22
,
secondo
l
'
art
.
2
della
convenzione
di
Berna
del
26
settembre
1906
,
e
coll
'
eccezione
di
cui
all
'
art
.
8
,
ultimo
capoverso
,
della
stessa
convenzione
,
quando
questa
sia
ratificata
da
tutte
le
potenze
firmatarie
.
Art
.
6
.
Le
puerpere
non
possono
essere
impiegate
al
lavoro
se
non
dopo
trascorso
un
mese
da
quello
del
parto
,
e
in
via
eccezionale
anche
prima
di
questo
termine
,
ma
in
ogni
caso
dopo
tre
settimane
almeno
,
quando
risulti
da
un
certificato
dell
'
ufficio
sanitario
del
comune
di
loro
dimora
abituale
,
che
le
condizioni
di
salute
permettono
loro
di
compiere
,
senza
pregiudizio
,
il
lavoro
nel
quale
intendono
occuparsi
.
Art
.
7
.
I
fanciulli
di
ambo
i
sessi
dai
12
ai
15
anni
compiuti
non
possono
essere
impiegati
nel
lavoro
per
più
di
11
ore
nelle
24
ore
del
giorno
,
e
le
donne
di
qualsiasi
età
per
più
di
12
ore
.
Nel
caso
delle
due
mute
,
previsto
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
il
lavoro
di
ciascuna
muta
non
supererà
le
ore
8
e
mezzo
.
La
durata
del
lavoro
si
computa
sempre
dall
'
atto
dell
'
entrata
nell
'
opificio
,
laboratorio
,
cantiere
,
galleria
,
cava
o
miniera
,
all
'
atto
dell
'
uscita
dai
medesimi
,
esclusi
solamente
i
riposi
intermedi
.
Art
.
8
.
Il
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
di
qual
siasi
età
deve
essere
interrotto
da
uno
o
più
riposi
intermedi
,
della
durata
complessiva
di
un
'
ora
almeno
,
quando
supera
le
6
,
ma
non
le
8
ore
;
di
un
'
ora
e
mezzo
almeno
,
quando
supera
le
ore
8
,
ma
non
le
11;
di
due
ore
quando
supera
le
11
ore
.
Quando
concorra
l
'
assenso
degli
operai
,
il
riposo
di
un
'
ora
e
mezzo
potrà
essere
limitato
ad
un
'
ora
,
se
il
lavoro
non
supera
le
11
ore
;
ed
anche
a
mezz
'
ora
nel
caso
delle
due
mute
previsto
dal
penultimo
comma
del
l
'
art
.
5
.
In
nessun
caso
il
lavoro
per
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
può
durare
senza
interruzioni
per
più
di
6
ore
.
Art
.
9
.
Alle
donne
di
qualsiasi
età
e
ai
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
deve
essere
dato
ogni
settimana
un
intero
giorno
(
24
ore
)
di
riposo
.
Art
.
10
.
Salvo
le
prescrizioni
d
'
altre
leggi
e
regolamenti
,
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
impresari
,
i
cottimisti
,
che
impieghino
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
devono
adottare
e
fare
eseguire
,
a
norma
del
regolamento
,
tanto
nei
locali
dei
lavori
e
nelle
relative
dipendenze
,
quanto
nei
dormitori
,
nelle
stanze
di
allattamento
e
nei
refettori
i
provvedimenti
necessari
a
tutela
dell
'
igiene
,
della
sicurezza
e
della
moralità
.
Nelle
fabbriche
dove
s
'
impiegano
donne
,
dovrà
permettersi
l
'
allattamento
sia
in
una
camera
speciale
annessa
allo
stabilimento
,
sia
permettendo
alle
operaie
nutrici
l
'
uscita
dalla
fabbrica
nei
modi
e
nelle
ore
che
stabilirà
il
regolamento
interno
,
oltre
i
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
La
camera
speciale
di
allattamento
dovrà
però
sempre
esistere
nelle
fabbriche
dove
lavorano
almeno
50
operaie
.
Art
.
11
.
I
regolamenti
interni
delle
aziende
contemplate
dalla
presente
legge
devono
uniformarsi
alle
disposizioni
di
essa
e
del
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
e
devono
essere
muniti
del
visto
del
sindaco
,
come
attestazione
d
'
autenticità
,
ed
affissi
in
luogo
,
dove
ne
sia
agevole
la
lettura
agli
interessati
ed
ai
funzionari
,
di
cui
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
12
.
L
'
esecuzione
della
presente
legge
è
affidata
ai
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
il
quale
esercita
la
necessaria
vigilanza
per
mezzo
degli
ispettori
delle
industrie
,
degli
ingegneri
e
aiutanti
ingegneri
delle
miniere
e
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
.
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
in
tutti
i
locali
delle
aziende
di
cui
all
'
art
.
1
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
I
verbali
relativi
saranno
immediatamente
trasmessi
all
'
autorità
giudiziaria
competente
.
Copia
ne
sarà
pure
trasmessa
per
notizia
alla
prefettura
locale
.
Alle
persone
suddette
sono
applicabili
le
disposizioni
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
5
della
legge
17
marzo
1898
,
n
.
80
,
rispetto
alla
divulgazione
di
segreti
di
fabbrica
.
Art
.
13
.
Chiunque
,
essendo
tenuto
all
'
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
primi
nove
articoli
della
presente
legge
,
vi
contravviene
,
è
punito
con
ammenda
sino
a
50
lire
,
per
ciascuna
delle
persone
impiegate
nel
lavoro
e
alle
quali
si
riferisce
la
contravvenzione
,
senza
che
mai
possa
sorpassarsi
la
somma
complessiva
di
lire
5.000
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
degli
articoli
10
e
11
la
pena
è
dell
'
ammenda
da
50
a
500
lire
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
regolamento
preveduto
nell
'
art
.
14
si
potrà
comminare
l
'
ammenda
fino
a
50
lire
.
In
caso
di
recidiva
la
pena
è
aumentata
da
un
sesto
ad
un
terzo
.
Il
provento
delle
pene
pecuniarie
sarà
devoluto
alla
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
vecchiaia
e
l
'
invalidità
al
lavoro
,
istituita
con
la
legge
del
17
luglio
1898
,
n
.
350
.
Art
.
14
.
Nelle
contravvenzioni
,
per
le
quali
è
stata
stabilita
la
sola
pena
dell
'
ammenda
,
l
'
imputato
può
far
cessare
il
corso
dell
'
azione
penale
,
pagando
,
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
una
somma
corrispondente
al
massimo
della
pena
stabilita
per
la
contravvenzione
commessa
,
oltre
alle
spese
del
procedimento
.
Art
.
15
.
Entro
sei
mesi
dalla
promulgazione
della
legge
7
luglio
1907
,
n
.
416
,
le
norme
per
l
'
attuazione
di
essa
saranno
introdotte
nel
regolamento
pubblicato
con
regio
decreto
29
gennaio
1903
,
n
.
41
,
in
modo
da
formarne
un
testo
unico
da
approvarsi
con
reale
decreto
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
del
lavoro
.
Le
successive
modificazioni
al
regolamento
entreranno
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
loro
pubblicazione
.
Art
.
16
.
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
il
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
approvato
con
Nostro
decreto
del
10
novembre
1907
,
n
.
818;
Udito
il
parere
del
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
di
Stato
in
adunanza
generale
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
dei
Nostri
ministri
,
segretari
di
Stato
per
l
'
agricoltura
,
l
'
industria
e
il
commercio
,
per
l
'
interno
,
per
l
'
istruzione
pubblica
e
per
la
grazia
e
giustizia
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
È
approvato
l
'
annesso
regolamento
per
l
'
applicazione
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
visto
,
d
'
ordine
Nostro
,
dai
ministri
proponenti
.
REGOLAMENTO
per
l
'
applicazione
del
testo
unico
(
R
.
decreto
10
novembre
1907
,
n
.
818
)
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art
.
1
.
Agli
effetti
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
approvato
con
R
.
decreto
10
novembre
1907
,
n
.
818
,
per
fanciulli
si
intendono
le
persone
,
d
'
ambo
i
sessi
,
che
non
hanno
superato
i
15;
e
per
donne
minorenni
quelle
che
,
compiuti
i
15
anni
,
non
hanno
superato
i
21
.
Art
.
2
.
Agli
effetti
della
stessa
legge
,
è
opificio
industriale
o
laboratorio
ogni
luogo
ove
si
compiano
,
con
l
'
intervento
di
donne
o
fanciulli
,
qualunque
sia
il
numero
degli
operai
salariati
adibiti
,
lavori
manuali
di
natura
industriale
col
mezzo
di
macchine
non
mosse
dall
'
operaio
che
le
usa
.
Quando
non
si
adoperino
macchine
,
è
considerato
opificio
o
laboratorio
ogni
luogo
dove
siano
occupati
per
il
lavoro
suddetto
più
di
cinque
operai
senza
distinzione
di
sesso
o
di
età
.
Gli
Istituti
e
luoghi
di
ricovero
,
di
educazione
o
di
istruzione
,
i
quali
occupino
i
fanciulli
in
lavori
manuali
,
sono
sottoposti
alla
osservanza
della
legge
,
quando
si
verifichi
una
delle
condizioni
seguenti
:
a
)
che
le
officine
o
i
laboratori
siano
esercitati
per
speculazione
industriale
o
nell
'
interesse
dei
maestri
o
capi
d
'
arte
che
li
dirigono
;
b
)
che
il
lavoro
effettivo
manuale
sia
prevalente
sullo
studio
e
sull
'
insegnamento
professionale
,
anche
se
questo
sia
impartito
nelle
officine
o
laboratori
degli
Istituti
,
purché
non
si
tratti
di
Istituti
direttamente
amministrati
dallo
Stato
,
o
in
qualsiasi
modo
sottoposti
alla
vigilanza
o
tutela
di
esso
.
L
'
accertamento
di
tali
condizioni
spetta
al
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
udito
l
'
avviso
del
Comitato
permanente
del
lavoro
,
e
anche
del
Consiglio
superiore
dell
'
assistenza
e
beneficienza
pubblica
allorquando
si
tratta
di
accertare
la
sussistenza
delle
condizioni
di
cui
alla
lettera
a
)
per
Istituti
contemplati
dalla
lettera
b
)
dell
'
art
.
1
della
legge
17
luglio
1890
,
n
.
6972
(
serie
3a
)
.
Agli
effetti
della
stessa
legge
,
per
costruzioni
edilizie
si
intendono
tutti
i
lavori
che
hanno
per
oggetto
la
costruzione
,
la
manutenzione
il
finimento
,
la
riparazione
,
la
demolizione
o
la
distruzione
di
qualsiasi
opera
edilizia
,
compresi
i
lavori
di
costruzione
e
manutenzione
stradale
,
di
arginature
,
di
riporti
e
di
sterri
,
che
non
abbiano
scopi
agricoli
.
Per
i
lavori
di
costruzione
edilizia
,
come
per
quelli
che
si
compiono
nelle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
la
legge
è
sempre
applicabile
,
anche
se
non
è
fatto
uso
di
macchine
,
o
se
non
sono
occupati
operai
in
numero
superiore
a
cinque
,
purché
fra
essi
vi
siano
donne
o
fanciulli
.
Art
.
3
.
La
donne
e
i
fanciulli
che
si
trovino
nei
luoghi
dove
si
compie
il
lavoro
manuale
,
sono
considerati
,
agli
effetti
della
legge
,
come
addetti
al
lavoro
a
meno
che
non
venga
giustificata
la
loro
presenza
con
motivi
attendibili
.
La
giustificazione
deve
essere
data
dall
'
esercente
dell
'
azienda
industriale
o
da
chi
lo
sostituisce
nella
direzione
.
TITOLO
II
Libretto
di
lavoro
CAPO
I
.
Rilascio
del
libretto
Art
.
4
.
Il
libretto
di
lavoro
sarà
conforme
al
modello
annesso
al
presente
regolamento
,
e
porterà
allegati
il
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
e
questo
regolamento
.
Di
esso
debbono
esser
muniti
tutti
i
fanciulli
e
tutte
le
donne
minorenni
che
vengono
ammessi
al
lavoro
in
una
delle
aziende
contemplate
nell
'
art
.
2
del
regolamento
.
Sono
esonerate
dal
provvedersi
del
libretto
le
donne
minorenni
,
che
erano
già
occupate
in
una
azienda
il
giorno
1
luglio
1903
,
e
che
tuttora
proseguono
a
rimanervi
occupate
.
Queste
,
nel
caso
che
si
trasferiscano
ad
altra
azienda
,
debbono
munirsi
del
libretto
,
in
conformità
a
quanto
prescrive
l
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
.
Esse
sono
tuttavia
esonerate
dall
'
obbligo
di
dimostrare
l
'
adempimento
della
istruzione
,
quando
presentino
attestato
di
servizio
prestato
nell
'
azienda
da
cui
si
allontanano
,
dal
quale
risulti
la
occupazione
all
'
epoca
suddetta
.
Art
.
5
.
I
sindaci
devono
provvedere
che
i
libretti
siano
compilati
dai
funzionari
comunali
,
e
che
il
rilascio
ai
titolari
sia
fatto
solo
quando
tutte
le
indicazioni
e
dichiarazioni
prescritte
vi
siano
state
introdotte
,
e
la
firma
dell
'
ufficiale
di
stato
civile
e
il
bollo
vi
siano
stati
apposti
.
Art
.
6
.
Le
visite
mediche
per
il
rilascio
del
libretto
di
lavoro
sono
fatte
dall
'
ufficiale
sanitario
comunale
.
La
visita
della
minorenne
deve
essere
fatta
alla
presenza
d
'
una
sua
parente
o
di
altra
donna
di
sua
fiducia
.
La
dichiarazione
medica
deve
esser
corredata
,
con
precisione
,
dei
connotati
del
titolare
del
libretto
,
in
guisa
da
impedire
che
il
libretto
possa
essere
rilasciato
al
nome
di
persona
diversa
da
quella
che
fu
assoggettata
alla
visita
.
Il
medico
deve
dichiarare
di
avere
sottoposto
ad
una
accurata
visita
la
donna
minorenne
o
il
fanciullo
indicati
nel
certificato
e
di
essersi
accertato
che
per
la
loro
condizione
di
salute
e
per
la
loro
costituzione
fisica
,
sono
adatti
,
senza
nocumento
pel
loro
sviluppo
organico
,
al
lavoro
manuale
,
specificando
quei
lavori
ai
quali
,
eventualmente
,
non
credesse
adatta
la
persona
visitata
.
Art
.
7
.
Del
libretto
del
lavoro
si
può
rilasciare
duplicato
dal
Comune
che
lo
rilasciò
originariamente
,
nel
caso
di
smarrimento
o
di
deterioramento
per
prolungato
uso
.
Nel
nuovo
libretto
si
dovrà
far
cenno
che
trattasi
di
duplicato
.
Art
.
8
.
I
sindaci
debbono
tenere
,
pei
libretti
di
lavoro
rilasciati
,
un
registro
conforme
al
modello
stabilito
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
ufficio
del
lavoro
.
Art
.
9
.
Per
il
rilascio
irregolare
di
libretto
di
lavoro
,
o
per
irregolarità
nella
dichiarazione
medica
,
di
cui
agli
articoli
5
,
6
e
7
,
sono
applicabili
ai
sindaci
,
ai
funzionari
comunali
e
ai
sanitari
le
sanzioni
di
cui
all
'
art
.
13
del
testo
unico
della
legge
,
salve
le
maggiori
sanzioni
stabilite
dal
Codice
penale
.
CAPO
II
.
Adempimento
dell
'
obbligo
della
istruzione
.
Art
.
10
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
che
sono
soggetti
,
per
quanto
riguarda
l
'
obbligo
della
istruzione
,
alla
legge
8
luglio
1904
,
n
.
407
,
per
poter
ottenere
il
libretto
di
lavoro
debbono
produrre
il
certificato
di
compimento
e
quello
di
frequenza
delle
classi
elementari
superiori
obbligatorie
esistenti
nel
Comune
di
loro
residenza
abituale
.
I
fanciulli
che
,
raggiunta
l
'
età
di
dodici
anni
,
non
abbiano
superato
l
'
esame
di
compimento
e
frequentate
le
classi
superiori
suddette
,
debbono
dai
Comuni
essere
ammessi
ancora
alle
scuole
,
affinché
possano
uniformarsi
alle
prescrizioni
dell
'
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
.
Art
.
11
.
L
'
incapacità
intellettuale
,
di
cui
all
'
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
,
deve
risultare
da
un
certificato
rilasciato
o
dal
direttore
didattico
,
o
dallo
ispettore
scolastico
.
Per
il
rilascio
di
tale
certificato
si
deve
tener
conto
dei
risultati
di
tutto
il
periodo
di
frequenza
della
scuola
.
Disposizioni
transitorie
Art
.
12
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
che
ottennero
il
proscioglimento
sotto
l
'
impero
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
sulla
istruzione
obbligatoria
,
potranno
ottenere
senz
'
altro
il
libretto
di
lavoro
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
,
i
quali
abbiano
assolto
agli
obblighi
scolastici
,
stabiliti
dalla
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
fino
a
tutto
l
'
anno
scolastico
1906-907
,
possono
avere
il
libretto
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
stessa
.
Art
.
13
.
Ai
fanciulli
e
alle
donne
minorenni
che
non
si
trovino
nelle
condizioni
previste
dal
precedente
articolo
,
ma
che
abbiano
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
e
non
superato
l
'
esame
di
compimento
,
o
non
frequentate
le
classi
superiori
elementari
esistenti
nel
Comune
di
loro
residenza
,
può
esser
rilasciato
ugualmente
il
libretto
per
l
'
ammissione
al
lavoro
qualora
l
'
industriale
,
presso
il
quale
vanno
ad
occuparsi
,
dichiari
all
'
autorità
comunale
,
che
ne
farà
annotazione
sul
libretto
,
il
modo
con
cui
ottempererà
al
disposto
dell
'
articolo
3
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
407
,
e
del
4°
comma
dell
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
affinché
sia
assicurato
il
completamento
,
entro
il
1°
luglio
1910
,
secondo
le
norme
predette
,
della
istruzione
di
tali
fanciulli
e
donne
minorenni
.
La
stessa
dichiarazione
deve
farsi
dagli
industriali
,
agli
effetti
del
4°
comma
del
citato
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
,
nei
riguardi
dei
fanciulli
che
già
occupano
.
A
tale
scopo
gli
industriali
devono
presentare
al
Comune
della
sede
dell
'
azienda
i
libretti
di
lavoro
dei
fanciulli
che
debbono
completare
l
'
istruzione
perché
vi
venga
fatta
l
'
annotazione
.
Art
.
14
.
Per
gli
effetti
dell
'
articolo
precedente
,
all
'
obbligo
della
istruzione
,
di
cui
all
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
fino
al
1°
luglio
1910
,
si
può
anche
ottemperare
colla
frequenza
delle
scuole
serali
o
festive
,
purché
si
ottenga
alla
fine
il
certificato
di
proscioglimento
.
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
13
e
dal
primo
comma
di
questo
articolo
,
qualora
si
constati
la
non
frequenza
alla
scuola
,
i
sindaci
e
i
funzionari
preposti
alla
vigilanza
per
l
'
esecuzione
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
devono
procedere
all
'
immediato
ritiro
del
libretto
di
lavoro
,
e
al
conseguente
allontanamento
dal
lavoro
del
titolare
del
libretto
.
CAPO
III
Obblighi
dell
'
industriale
.
Art
.
15
.
I
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
da
cui
dipende
l
'
azienda
industriale
,
e
i
cottimisti
che
assumono
alla
loro
dipendenza
altri
operai
,
prima
di
ammettere
,
al
lavoro
donne
minorenni
o
fanciulli
,
debbono
farsi
consegnare
da
essi
il
libretto
di
cui
all
'
art
.
4
,
verificare
se
è
completo
e
regolare
,
e
conservarlo
per
tutto
il
tempo
in
cui
la
donna
minorenne
o
il
fanciullo
rimangono
alla
loro
dipendenza
,
e
registrare
in
esso
la
data
di
ammissione
e
quella
di
abbandono
dell
'
azienda
.
Nel
libretto
va
annotato
ogni
cambiamento
di
mestiere
della
donna
minorenne
o
del
fanciullo
.
Art
.
16
.
Qualora
il
titolare
del
libretto
cessi
di
appartenere
all
'
azienda
gli
si
deve
riconsegnare
il
libretto
senza
che
sia
lecito
all
'
industriale
di
trattenerlo
per
qualsiasi
motivo
.
Art
.
17
.
I
libretti
rimasti
per
qualsiasi
motivo
senza
titolare
,
o
appartenenti
a
fanciulli
o
a
donne
minorenni
che
hanno
superata
l
'
età
per
la
quale
è
prescritto
l
'
obbligo
del
libretto
,
debbono
essere
restituiti
,
dall
'
industriale
che
li
detiene
,
al
Comune
in
cui
trovasi
l
'
azienda
.
Questo
li
riconsegna
ai
Comuni
che
li
hanno
emessi
.
TITOLO
III
.
Denuncie
di
esercizio
Art
.
18
.
Nella
compilazione
dei
moduli
per
le
denuncie
prescritte
dall
'
art
.
3
del
testo
unico
della
legge
il
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
deve
curare
che
siano
poste
le
sole
domande
dirette
ad
ottenere
tutte
le
notizie
e
indicazioni
relative
all
'
applicazione
della
legge
nell
'
azienda
.
Tuttavia
potranno
esservi
aggiunte
le
domande
per
le
notizie
e
indicazioni
relative
all
'
applicazione
della
legge
(
testo
unico
)
per
gli
infortuni
degli
operai
sul
lavoro
,
qualora
il
Ministero
predetto
ritenga
opportuno
formulare
un
unico
modulo
per
le
denuncie
prescritte
da
entrambe
le
leggi
.
Art
.
19
.
I
moduli
delle
denunzie
sono
forniti
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
alle
prefetture
del
Regno
.
Gli
industriali
debbono
richiederli
,
o
direttamente
alla
prefettura
,
o
per
mezzo
delle
rispettive
autorità
comunali
,
e
li
ricevono
gratuitamente
.
Art
.
20
.
I
prefetti
e
i
sindaci
debbono
tenere
un
registro
delle
denunzie
delle
aziende
industriali
soggette
all
'
osservanza
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
a
loro
rispettivamente
presentate
.
Il
modello
è
stabilito
dal
Ministero
predetto
.
Le
prefetture
debbono
trasmettere
,
entro
il
primo
quadrimestre
dell
'
anno
,
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
ufficio
del
lavoro
,
le
denuncie
annuali
presentate
nel
loro
territorio
,
ed
entro
due
mesi
dalla
presentazione
,
quelle
di
apertura
,
variazione
o
cessazione
di
esercizio
.
Art
.
21
.
Gli
industriali
,
che
esercitano
una
azienda
contemplata
dall
'
art
.
2
del
presente
regolamento
,
sono
tenuti
a
presentare
alla
prefettura
nella
cui
circoscrizione
è
situata
l
'
azienda
,
entro
il
primo
bimestre
dell
'
anno
,
la
denunzia
annuale
di
esercizio
.
Le
denuncie
per
nuova
apertura
,
per
variazione
o
cessazione
di
esercizio
,
per
cambiamento
di
ditta
,
o
per
introdotte
modificazioni
nel
senso
di
ammissione
,
o
modificazione
,
o
cessazione
di
impiego
al
lavoro
di
donne
o
di
fanciulli
,
ovvero
di
adozione
di
macchine
o
di
rinuncia
all
'
uso
di
esse
sempre
che
abbiano
luogo
in
una
delle
aziende
contemplate
nell
'
art
.
2
del
presente
regolamento
,
debbono
presentarsi
alla
prefettura
entro
un
mese
dalla
data
del
fatto
per
cui
esse
sono
richieste
.
Art
.
22
.
Gli
esercenti
industrie
che
occupano
donne
o
fanciulli
solo
in
alcuni
periodi
dell
'
anno
debbono
presentare
al
prefetto
la
denuncia
annuale
di
esercizio
,
entro
il
primo
bimestre
dell
'
anno
:
ma
se
in
esso
non
sia
compreso
il
periodo
in
cui
sono
al
lavoro
le
donne
e
i
fanciulli
,
è
data
facoltà
di
indicare
solo
sommariamente
e
preventivamente
il
numero
delle
donne
e
dei
fanciulli
che
verranno
in
seguito
occupati
al
lavoro
.
Non
oltre
poi
quindici
giorni
dalla
data
dell
'
impiego
effettivo
di
essi
,
quella
denuncia
deve
essere
completata
mediante
la
presentazione
di
una
denuncia
di
variazione
,
contenente
le
indicazioni
precise
sul
numero
e
l
'
età
dei
fanciulli
e
delle
donne
che
sono
stati
assunti
al
lavoro
.
Art
.
23
.
Gli
esercenti
industrie
a
lavoro
non
continuativo
,
che
impieghino
donne
o
fanciulli
,
debbono
presentare
la
denuncia
,
corredata
di
tutti
i
dati
voluti
,
nel
termine
di
quindici
giorni
dall
'
inizio
del
lavoro
.
Art
.
24
.
Nella
compilazione
delle
denuncie
gli
industriali
sono
tenuti
a
fornire
in
modo
chiaro
e
preciso
tutte
le
indicazioni
richieste
dal
modello
che
viene
consegnato
dalla
prefettura
.
La
prefettura
non
può
accettare
dagli
esercenti
le
denuncie
le
quali
non
siano
formalmente
complete
e
perfette
.
Deve
poi
rifiutare
l
'
accettazione
delle
denuncie
presentate
da
aziende
che
evidentemente
risultano
esonerate
dall
'
obbligo
della
presentazione
,
perché
non
occupano
donne
o
fanciulli
,
o
perché
non
trovansi
nelle
condizioni
volute
dall
'
art
.
2
di
questo
regolamento
.
Art
.
25
.
Gli
industriali
debbono
trovarsi
in
grado
di
esibire
,
ad
ogni
richiesta
,
ai
funzionari
cui
è
affidata
la
vigilanza
per
la
esecuzione
della
legge
,
il
certificato
di
eseguita
e
regolare
presentazione
della
denuncia
di
esercizio
.
TITOLO
IV
.
Registro
ed
affissioni
Art
.
26
.
In
ogni
azienda
industriale
soggetta
alla
osservanza
della
legge
,
è
tenuto
un
registro
dal
quale
risulti
il
nome
,
il
cognome
,
la
paternità
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
occupati
.
Pei
fanciulli
e
le
minorenni
appartenenti
ad
uno
degli
Istituti
contemplati
dal
comma
2°
dell
'
art
.
2
,
deve
risultare
anche
il
nome
dell
'
Istituto
cui
appartengono
.
Il
modello
del
registro
è
compilato
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Le
aziende
soggette
all
'
osservanza
della
legge
(
testo
unico
)
per
gli
infortuni
degli
operai
sul
lavoro
,
possono
esimersi
dalla
tenuta
di
questo
registro
quando
abbiano
in
regola
il
libro
matricola
previsto
dall
'
art
.
25
,
n
.
1
del
regolamento
13
marzo
1904
,
n
.
141
,
per
l
'
esecuzione
di
quella
legge
.
Art
.
27
.
Una
tabella
affissa
,
in
modo
che
ne
sia
agevole
la
lettura
,
all
'
ingresso
di
ciascuna
azienda
industriale
,
o
nei
locali
di
lavoro
,
indica
l
'
orario
del
lavoro
per
le
donne
e
i
fanciulli
.
In
essa
è
specificata
la
durata
e
la
ripartizione
dei
periodi
di
riposo
giornaliero
,
coll
'
indicazione
delle
ore
in
cui
deve
avere
luogo
l
'
entrata
e
l
'
uscita
.
Il
sindaco
deve
vistare
la
tabella
in
conformità
al
disposto
dell
'
articolo
seguente
,
capoverso
.
Insieme
alla
tabella
deve
essere
affisso
un
esemplare
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
e
del
presente
regolamento
.
Art
.
28
.
A
norma
dell
'
art
.
11
del
testo
unico
della
legge
,
gli
esercenti
aziende
contemplate
dall
'
art
.
2
di
questo
regolamento
,
allorquando
intendano
munire
la
azienda
stessa
di
un
regolamento
interno
di
fabbrica
,
devono
presentarlo
al
sindaco
,
in
doppio
esemplare
,
munito
della
loro
firma
.
Il
sindaco
,
accertata
l
'
identità
dei
due
esemplari
,
deve
apporre
ad
entrambi
il
suo
visto
e
ne
restituisce
uno
all
'
interessato
per
l
'
affissione
di
cui
all
'
art
.
11
citato
.
TITOLO
V
.
Lavori
pericolosi
e
insalubri
Art
.
29
.
Per
l
'
esecuzione
dell
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
sono
reputati
lavori
insalubri
o
pericolosi
quelli
che
vengono
eseguiti
nelle
industrie
indicate
nelle
seguenti
tabelle
.
Tabella
A
.
Industrie
insalubri
o
pericolose
a
cui
è
assolutamente
vietata
l
'
applicazione
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
.
1
.
Macinazione
e
raffinazione
dello
zolfo
.
2
.
Fabbriche
di
polveri
piriche
,
di
dinamite
e
di
altri
esplosivi
.
3
.
Fabbriche
pirotecniche
,
di
micce
da
minatori
,
di
capsule
per
armi
da
fuoco
,
e
stabilimenti
di
caricamento
delle
cartucce
.
4
.
Officine
per
la
produzione
di
gas
illuminante
.
5
.
Officine
per
la
produzione
di
carburi
e
derivati
.
6
.
Fabbriche
di
acido
solforico
,
di
acido
solforoso
e
di
solfiti
,
di
acido
nitrico
,
di
acido
cloridrico
.
7
.
Officine
per
la
produzione
di
gas
compressi
(
quali
acido
carbonico
,
ossigeno
,
ammoniaca
)
.
8
.
Fabbriche
di
solfuro
di
carbonio
.
9
.
Fabbriche
di
fosforo
,
di
cloro
,
di
cloruro
e
di
ipoclorito
di
calcio
,
di
altri
ipocloriti
e
di
cloruro
di
zolfo
.
10
.
Fabbriche
di
cromati
.
11
.
Fabbriche
di
ossido
di
piombo
e
di
biacca
,
di
altri
preparati
di
piombo
e
di
preparati
antimoniali
.
12
.
Fabbriche
di
sale
di
soda
col
metodo
dell
'
acido
solforico
.
13
.
Fabbriche
di
ammoniaca
e
di
potassa
.
14
.
Fabbriche
di
cianuri
.
15
.
Fabbriche
di
sali
di
bario
,
di
acido
ossalico
e
di
ossalati
.
16
.
Fabbriche
di
colori
detti
di
anilina
.
17
.
Fabbriche
di
colori
a
base
arsenicale
e
di
preparati
arsenicali
.
18
.
Fabbriche
di
collodio
e
di
celluloide
.
19
.
Fabbriche
di
eteri
,
solforico
,
etilico
,
acetico
,
propilico
,
e
di
essenze
e
di
olii
essenziali
(
quali
trementina
e
canfora
)
.
20
.
Industria
del
raffinamento
dei
metalli
preziosi
.
21
.
Industria
della
doratura
e
della
argentatura
.
22
.
Industria
degli
specchi
con
amalgama
di
mercurio
.
23
.
Industria
della
distillazione
e
del
raffinamento
del
petrolio
.
24
.
Industria
della
lavorazione
del
piombo
metallico
,
della
fusione
di
caratteri
,
ed
in
genere
della
produzione
di
leghe
contenenti
piombo
,
zinco
,
stagno
,
arsenico
,
antimonio
e
mercurio
.
25
.
Industria
della
preparazione
del
bianco
di
zinco
.
26
.
Industria
dell
'
estrazione
dell
'
olio
dalle
sanse
e
di
altri
olii
grassi
col
solfuro
di
carbonio
.
27
.
Industria
delle
sardigne
,
ossia
trattamento
di
residui
animali
per
la
loro
utilizzazione
innocua
.
28
.
Officine
o
parti
di
officine
ove
si
pratica
il
secretaggio
.
Dato
che
le
industrie
elencate
nella
tabella
A
siano
esercitate
come
industrie
accessorie
o
industrie
principali
,
insieme
ad
altre
industrie
non
elencate
,
il
divieto
non
si
estende
a
queste
ultime
,
sempreché
le
due
industrie
vengano
esercitate
in
locali
separati
.
Tabella
B
.
Lavori
insalubri
o
pericolosi
nei
quali
l
'
applicazione
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
è
vietata
o
sottoposta
a
speciali
cautele
.
1
.
Miniere
.
Esclusa
l
'
applicazione
nello
scavo
e
nella
estirpazione
del
minerale
;
nella
collocazione
delle
armature
;
nel
maneggio
degli
apparecchi
di
estrazione
,
tornichetti
,
verricelli
,
ecc
.
;
nel
maneggio
delle
pompe
e
dei
ventilatori
nei
lavori
sotterranei
.
2
.
Cave
e
torbiere
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
operazioni
suaccennate
e
nella
lizzatura
dei
massi
.
3
.
Officine
di
preparazione
meccanica
dei
minerali
e
dei
prodotti
delle
miniere
e
delle
cave
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
polverizzazione
,
nella
stacciatura
a
secco
e
nel
movimento
delle
polveri
.
4
.
Officine
metallurgiche
e
mineralurgiche
.
Esclusa
l
'
applicazione
nel
trattamento
per
via
ignea
dei
minerali
di
piombo
argentifero
,
zinco
,
arsenico
,
antimonio
o
mercurio
.
Nel
carico
e
nello
scarico
dei
forni
a
combustione
di
zolfo
per
la
liquefazione
del
minerale
solfifero
.
-
Nella
torrefazione
in
caselle
,
in
cumuli
,
ecc
.
,
dei
sulfuri
,
arseniuri
ed
antimoniuri
in
genere
ed
in
ispecie
delle
metalline
di
rame
arsenicali
.
-
Nei
lavori
di
levigatura
ed
arrotatura
,
dei
laminatoi
,
delle
macchine
a
stampo
o
a
impronta
.
Nella
zincatura
,
stagnatura
e
piombatura
delle
lastre
metalliche
e
di
oggetti
di
metallo
in
genere
,
può
essere
consentita
la
ammissione
a
talune
delle
operazioni
o
fasi
di
lavoro
.
5
.
Impianti
di
produzione
,
trasformazione
e
distribuzione
di
elettricità
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
manovra
pulizia
e
manutenzione
dei
quadri
di
distribuzione
,
nelle
operazioni
di
manutenzione
delle
batterie
d
'
accumulatori
ed
in
genere
in
tutte
le
operazioni
che
si
riferiscono
agli
inseritori
e
ai
disgiuntori
di
corrente
e
agli
apparecchi
e
alle
linee
serventi
alla
corrente
.
Per
gli
stabilimenti
elettrochimici
in
particolare
,
esclusa
l
'
applicazione
:
a
)
nell
'
elettrolisi
per
via
umida
:
dalle
operazioni
riferentisi
alla
formazione
delle
batterie
di
accumulatori
;
b
)
nell
'
elettrolisi
per
via
secca
:
dalla
polverizzazione
e
stacciatura
a
secco
e
dai
movimenti
di
polveri
,
dalla
manovra
e
dal
caricamento
e
dallo
scaricamento
dei
forni
elettrici
.
6
.
Fabbriche
di
fiammiferi
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
prepara
la
pasta
fosforica
e
si
fa
l
'
immersione
e
l
'
essiccamento
dei
fiammiferi
;
come
pure
negli
altri
locali
in
diretta
comunicazione
coi
precedenti
,
o
dove
si
diffondono
esalazioni
fosforiche
,
a
meno
che
sia
efficacemente
impedita
la
loro
diffusione
.
-
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
,
impiegati
,
devono
,
da
dichiarazione
medica
scritta
nel
libretto
,
risultare
esenti
da
carie
dentaria
.
-
La
visita
medica
deve
essere
ripetuta
ogni
anno
.
-
L
'
orario
di
lavoro
non
può
superare
le
ore
10
effettive
.
7
.
Distillerie
del
catrame
per
l
'
estrazione
della
benzina
,
della
paraffina
,
degli
olii
minerali
,
ecc
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
eseguiscono
le
distillazioni
.
8
.
Manifatture
dei
tabacchi
.
Esclusa
l
'
applicazione
nell
'
apertura
delle
balle
;
nella
cernita
delle
foglie
non
preventivamente
inumidite
;
nelle
fermentazioni
e
nelle
demolizioni
dei
cumuli
di
fermentazione
;
nella
essiccazione
nei
locali
chiusi
;
nelle
macinazioni
e
setacciature
;
nella
produzione
degli
estratti
e
nella
trinciatura
.
9
.
Fabbriche
di
solfato
di
chinino
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
polverizza
la
scorza
di
china
e
si
purifica
il
solfato
di
chinino
.
10
.
Fabbriche
di
vetrerie
,
cristallerie
,
smalti
,
lastre
,
vetri
mousseline
,
conterie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
polverizza
la
materia
prima
;
e
si
fanno
le
perle
;
nella
soffiatura
dei
vetri
;
nella
pulitura
e
demolizione
dei
forni
;
nella
opacatura
e
nella
incisione
con
acido
fluoridrico
o
con
getto
di
sabbia
;
nella
arruotatura
e
levigatura
.
Possono
i
fanciulli
essere
ammessi
nei
locali
in
cui
si
soffiano
i
vetri
(
esclusi
i
vetri
mousseline
)
per
esservi
adibiti
alla
portatura
dei
vetri
dal
banco
di
soffiatura
al
forno
di
tempera
,
quando
questi
siano
nello
stesso
locale
e
sia
sufficientemente
provveduto
alla
ventilazione
dei
locali
,
e
ad
impedire
la
irradiazione
del
caloredei
forni
.
11
.
Fabbriche
di
caout
-
chouc
,
guttaperca
ed
ebanite
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
fa
la
vulcanizzazione
con
solfuro
di
carbonio
o
con
cloruro
di
zolfo
;
in
quelli
nei
quali
si
preparano
le
soluzioni
di
caout
-
chouc
negli
olii
essenziali
,
e
dove
tali
soluzioni
vengono
applicate
alle
stoffe
per
renderle
impermeabili
.
12
.
Filatura
e
tessitura
dall
'
amianto
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
ove
non
sia
assicurato
il
pronto
allontanamento
del
pulviscolo
.
13
.
Concerie
di
pelli
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
della
macinazione
delle
materie
concianti
;
nei
lavori
di
trattamento
con
la
calce
;
nelle
fosse
di
concia
o
dove
si
sviluppano
liberamente
polveri
;
e
in
quelle
operazioni
di
raffinatura
delle
pelli
ove
si
fa
uso
di
petrolio
,
eteri
ed
altri
infiammabili
.
14
.
Industria
del
feltro
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
lavorazione
del
feltro
ottenuto
mediante
secretaggio
con
preparati
mercuriali
.
15
.
Lavorazione
del
cappello
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
lavorazioni
di
pomiciatura
,
spazzolatura
,
plottatura
e
rasatura
,
quando
non
siano
applicati
efficaci
sistemi
di
aspirazione
del
pulviscolo
.
16
.
Fabbriche
di
concimi
artificiali
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
sviluppano
liberamente
polveri
per
macinazione
,
vapori
e
gas
nocivi
per
reazioni
chimiche
.
17
.
Fabbriche
di
colla
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
manipolazione
e
nella
cernita
delle
ossa
e
delle
sostanze
cornee
.
18
.
Fabbriche
di
bottoni
d
'
osso
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
cernita
delle
ossa
e
delle
sostanze
cornee
.
19
.
Fabbriche
di
carta
e
magazzini
di
cernita
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
cernita
e
nel
trituramento
degli
stracci
e
della
carta
usata
,
a
meno
che
non
sia
provveduto
ad
una
burattazione
(
battitura
)
preventiva
e
ad
un
'
efficace
aspirazione
della
polvere
;
e
nella
tintura
delle
carte
con
preparati
velenosi
.
20
.
Tipografie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
pulitura
dei
caratteri
.
21
.
Mulini
di
calce
,
gesso
,
cementi
,
pozzolana
,
amianto
,
talco
,
grafite
,
marmo
e
baritina
.
Esclusa
l
'
applicazione
dove
si
sviluppano
liberamente
polveri
,
a
meno
che
sia
efficacemente
impedita
la
loro
diffusione
.
22
.
Battitura
,
cardatura
e
pulitura
delle
lane
,
dei
cotoni
,
dei
lini
,
della
canapa
,
della
juta
,
del
crine
vegetale
e
animale
,
delle
piume
e
dei
peli
;
apritura
e
battitura
idei
cascami
di
seta
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
dove
sono
eseguite
,
anche
se
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
sono
addetti
al
servizio
di
altre
macchine
,
o
ad
altri
lavori
,
quando
non
si
sia
provveduto
all
'
efficace
allontanamento
delle
polveri
.
23
.
Fabbriche
di
ceramiche
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
di
preparazione
e
macinazione
delle
vernici
(
vetrine
)
,
e
di
macinazione
a
secco
delle
materie
prime
,
e
nei
locali
di
applicazione
delle
vernici
ove
queste
siano
a
base
di
piombo
.
24
.
Tintorie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
dove
si
fanno
preparazioni
idi
colori
e
di
bagni
velenosi
.
25
.
Lavori
nei
porti
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
operazioni
di
stivaggio
od
in
qualsiasi
altro
lavoro
nelle
stive
delle
navi
a
vela
ed
a
vapore
;
nei
lavori
di
imbarco
e
di
sbarco
di
carboni
e
colli
pesanti
dalle
calate
o
da
galleggianti
a
bordo
dei
piroscafi
e
viceversa
,
tranne
che
nelle
operazioni
del
maneggio
di
cesti
vuoti
o
del
riempimento
dei
medesimi
;
nei
lavori
sulle
calate
;
nei
lavori
di
pitturazione
delle
navi
.
Art
.
30
.
Per
le
eventuali
modificazioni
delle
tabelle
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
si
seguono
le
norme
dell
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
.
TITOLO
VI
.
Orario
di
lavoro
e
durata
dei
riposi
Art
.
31
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
per
concedere
la
variazione
dei
limiti
di
inizio
e
di
fine
dell
'
orario
di
lavoro
,
prevista
dal
4°
comma
dell
'
art
.
5
del
testo
unico
della
legge
,
richiede
l
'
avviso
motivato
del
Consiglio
provinciale
sanitario
e
il
parere
del
Comitato
permanente
del
Consiglio
del
lavoro
.
Art
.
32
.
Le
industrie
che
trattano
materie
suscettibili
di
rapida
alterazione
e
che
non
permettono
sospensione
di
lavorazione
,
per
ottenere
la
concessione
di
adibire
donne
al
lavoro
notturno
,
durante
i
periodi
in
cui
la
lavorazione
non
può
essere
interrotta
,
devono
occupare
nelle
ore
della
notte
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
,
ed
attuare
per
esse
un
orario
di
lavoro
di
durata
complessiva
,
fra
diurna
e
notturna
,
non
superiore
a
quella
fissata
dall
'
art
.
7
del
testo
unico
,
interrotto
dai
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
Per
questa
concessione
deve
sentirsi
l
'
avviso
del
Consiglio
provinciale
sanitario
e
del
Comitato
permanente
del
lavoro
.
La
deliberazione
del
Consiglio
provinciale
sanitario
deve
essere
motivata
.
Art
.
33
.
Là
dove
è
attuato
il
sistema
di
lavoro
a
mute
,
ciascuna
squadra
deve
mantenere
il
proprio
turno
e
non
può
avvicendarsi
con
l
'
altra
se
non
concorra
l
'
assenso
degli
operai
interessati
,
di
età
superiore
ai
15
anni
,
da
accertarsi
a
mezzo
di
votazione
segreta
,
fatta
alla
presenza
di
un
rappresentante
della
ditta
e
di
un
rappresentante
degli
operai
.
Per
la
validità
dell
'
assenso
occorre
il
voto
favorevole
di
almeno
due
terzi
degli
operai
interessati
.
Il
verbale
della
votazione
deve
essere
conservato
dall
'
industriale
nella
sede
dell
'
azienda
,
ed
essere
presentato
ad
ogni
richiesta
dei
funzionari
incaricati
della
vigilanza
.
La
revoca
dell
'
assenso
deve
esser
data
nella
stessa
forma
.
La
distribuzione
delle
donne
e
idei
fanciulli
,
fra
le
diverse
squadre
e
il
passaggio
di
essi
dall
'
una
all
'
altra
,
quando
non
risultino
da
documenti
dell
'
azienda
,
debbono
constare
da
apposito
registro
.
Art
.
34
.
Per
attuare
la
riduzione
del
riposo
intermedio
a
un
'
ora
o
rispettivamente
a
mezz
'
ora
,
prevista
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
deve
esser
richiesto
ed
accertato
,
nei
modi
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
l
'
assenso
di
tutti
gli
operai
cui
verrebbe
ridotto
il
riposo
intermedio
.
L
'
assenso
deve
essere
dato
anche
da
coloro
che
non
hanno
compiuto
i
15
anni
.
La
riduzione
a
mezz
'
ora
del
riposo
intermedio
,
consentita
dall
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
è
applicabile
anche
nel
caso
di
concessione
del
lavoro
notturno
a
norma
del
4°
comma
dell
'
art
.
5
del
testo
unico
,
quando
il
lavoro
sia
compiuto
col
sistema
dei
turni
,
con
orario
non
eccedente
le
ore
8
.
Art
.
35
.
Le
tolleranze
concesse
all
'
inizio
,
alla
ripresa
o
alla
fine
,
del
lavoro
non
possono
essere
computate
nella
durata
del
riposo
intermedio
.
Non
sono
considerate
come
periodi
di
riposo
le
interruzioni
di
durata
inferiore
ai
15
minuti
.
Purchè
sia
rispettata
la
prescrizione
del
capoverso
precedente
,
la
durata
complessiva
del
riposo
intermedio
può
essere
anche
distribuita
in
due
periodi
,
durante
l
'
orario
di
lavoro
,
ad
eccezione
del
riposo
di
mezz
'
ora
nel
caso
del
lavoro
a
squadre
.
TITOLO
VII
.
Prescrizioni
di
sicurezza
e
di
igiene
.
Vigilanza
sanitaria
Art
.
36
.
Non
si
possono
impiegare
le
donne
minorenni
e
i
fanciulli
nella
pulizia
dei
motori
e
degli
organi
di
trasmissione
e
delle
macchine
mentre
sono
in
moto
.
Art
.
37
.
I
funzionari
incaricati
della
vigilanza
debbono
determinare
se
alle
donne
e
ai
fanciulli
sia
permesso
di
rimanere
,
durante
il
riposo
intermedio
,
nei
locali
di
lavoro
,
tenuto
conto
delle
condizioni
del
lavoro
e
dell
'
opificio
.
Art
.
38
.
I
locali
di
lavoro
e
le
relative
dipendenze
,
i
dormitori
e
le
ritirate
delle
fabbriche
ove
sono
occupati
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
debbono
essere
tenuti
con
pulizia
e
soddisfare
a
tutte
le
altre
condizioni
necessarie
alla
tutela
dell
'
igiene
e
della
sicurezza
degli
operai
.
Le
condizioni
di
carattere
generale
sono
determinate
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
sentiti
i
Corpi
consultivi
di
cui
all
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
.
In
ogni
caso
deve
disporsi
che
i
locali
abbiano
una
cubatura
e
una
ventilazione
sufficienti
ad
impedire
che
l
'
aria
risulti
dannosa
agli
operai
;
che
sia
curata
la
loro
manutenzione
;
che
siano
liberi
da
umidità
,
compatibilmente
alle
esigenze
del
lavoro
;
che
siano
forniti
d
'
acqua
potabile
e
provveduti
di
latrine
distinte
per
uomini
e
per
donne
,
e
in
numero
non
minore
di
1
ogni
40
persone
.
Art
.
39
.
La
osservanza
delle
condizioni
è
accertata
dai
funzionari
incaricati
della
vigilanza
per
l
'
esecuzione
della
legge
,
i
quali
,
nei
casi
in
cui
le
condizioni
volute
non
fossero
soddisfatte
,
indicano
,
sentito
,
per
la
parte
igienica
e
sanitaria
,
anche
l
'
avviso
dell
'
ufficiale
sanitario
,
i
lavori
di
adattamento
occorrenti
.
Contro
le
ordinanze
degli
ispettori
può
essere
inoltrato
ricorso
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Art
.
40
.
Le
camere
speciali
di
allattamento
debbono
soddisfare
alle
condizioni
igieniche
richieste
dalla
speciale
loro
destinazione
.
Il
tempo
da
concedersi
alle
operaie
nutrici
per
l
'
allattamento
,
in
più
dei
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
deve
avere
almeno
la
durata
di
un
'
ora
per
quelle
che
allattano
i
propri
bambini
fuori
della
fabbrica
;
ed
almeno
di
mezz
'
ora
per
quelle
che
profittano
delle
stanze
d
'
allattamento
.
Dall
'
obbligo
di
tenere
la
camera
di
allattamento
sono
esclusi
gli
stabilimenti
che
non
impiegano
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
.
Art
.
41
.
L
'
ufficiale
sanitario
deve
assicurarsi
con
visite
periodiche
se
le
minorenni
ed
i
fanciulli
sono
atti
a
sostenere
il
lavoro
nel
quale
sono
occupati
,
o
se
sono
affetti
da
malattie
contagiose
.
La
visita
dev
'
essere
ripetuta
ogni
volta
che
il
fanciullo
o
la
minorenne
vengano
adibiti
a
lavoro
diverso
da
quello
al
quale
furono
riconosciuti
idonei
coll
'
ultima
dichiarazione
medica
.
Nei
Comuni
,
nei
quali
il
prefetto
lo
reputi
opportuno
per
la
regolarità
e
speditezza
del
servizio
,
possono
essere
delegati
alle
visite
di
cui
al
comma
precedente
,
altri
medici
,
scelti
su
proposta
del
medico
provinciale
,
specialmente
fra
i
medici
condotti
del
Comune
stesso
.
Essi
hanno
,
agli
effetti
di
legge
,
le
medesime
attribuzioni
affidate
all
'
ufficiale
sanitario
comunale
.
Art
.
42
.
La
visita
medica
ai
fanciulli
e
alle
donne
minorenni
è
ripetuta
ogni
qualvolta
un
ispettore
governativo
reputi
che
lo
stato
di
salute
non
permetta
loro
di
continuare
nel
lavoro
al
quale
sono
addetti
.
I
funzionari
incaricati
della
vigilanza
devono
sottoporre
alla
visita
del
medico
i
fanciulli
e
le
minorenni
anche
quando
abbiano
dubbi
sull
'
attitudine
fisica
a
sostenere
il
lavoro
nel
quale
trovansi
occupati
,
escludendo
dal
lavoro
le
minorenni
o
i
fanciulli
che
dalla
visita
medica
risultino
incapaci
.
Se
il
risultato
della
visita
contraddica
al
certificato
medico
in
forza
del
quale
le
donne
minorenni
o
i
fanciulli
furono
ammessi
al
lavoro
,
gli
ispettori
debbono
riferire
il
fatto
al
medico
provinciale
,
ed
informarne
,
con
verbale
,
l
'
autorità
giudiziaria
,
trasmettendole
i
due
certificati
,
per
la
eventuale
applicazione
delle
sanzioni
di
cui
all
'
art
.
9
.
Art
.
43
.
Gli
stessi
funzionari
possono
anche
ordinare
visite
generali
di
tutto
il
personale
addetto
a
un
'
azienda
,
quando
lo
ritengano
necessario
per
evitare
il
diffondersi
di
malattie
contagiose
,
ordinando
l
'
allontanamento
di
coloro
che
ne
risultino
affetti
.
Art
.
44
.
Il
medico
provinciale
verifica
ogni
anno
,
con
visite
nel
proprio
distretto
,
l
'
andamento
del
servizio
sanitario
,
per
suggerire
all
'
uopo
gli
opportuni
provvedimenti
.
Art
.
45
.
Gli
esercenti
debbono
esigere
dalle
operaie
puerpere
,
che
intendono
riprendere
il
lavoro
,
un
certificato
da
cui
risulti
che
è
trascorso
dal
giorno
del
parto
almeno
il
termine
di
un
mese
,
prescritto
dall
'
art
.
6
del
testo
unico
della
legge
.
Il
certificato
sarà
rilasciato
senza
alcuna
spesa
a
carico
dell
'
operaia
dall
'
ufficiale
sanitario
,
o
da
uno
dei
medici
condotti
,
od
anche
,
con
l
'
autenticazione
del
sindaco
,
da
una
delle
levatrici
condotte
del
Comune
.
Nei
casi
preveduti
nella
seconda
parte
del
predetto
art
.
6
del
testo
unico
della
legge
,
l
'
ufficiale
sanitario
comunale
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
relativo
certificato
,
senza
alcuna
spesa
a
carico
dell
'
operaia
.
TITOLO
VIII
.
Ispezioni
,
contravvenzioni
,
sanzioni
Art
.
46
.
I
funzionari
ai
quali
è
affidata
la
sorveglianza
per
l
'
esecuzione
della
legge
,
ad
eccezione
di
quelli
di
polizia
giudiziaria
,
nel
presentarsi
nelle
aziende
che
intendono
visitare
,
debbono
provare
la
loro
identità
mostrando
la
carta
di
riconoscimento
rilasciata
dal
Ministero
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Essi
hanno
facoltà
di
visitare
qualsiasi
luogo
in
cui
ritengano
o
sappiano
che
si
compia
lavoro
industriale
,
per
accertare
se
eventualmente
ricada
sotto
l
'
obbligo
dell
'
osservanza
della
legge
.
Art
.
47
.
I
funzionari
predetti
hanno
inoltre
facoltà
:
di
visitare
tutti
i
locali
delle
aziende
industriali
;
di
interrogare
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
imprenditori
,
i
cottimisti
,
i
capi
-
officina
,
gli
operai
,
sia
adulti
sia
fanciulli
,
ed
ogni
altra
persona
presente
nei
luoghi
sopraddetti
;
di
esaminare
i
registri
,
i
libretti
di
lavoro
,
le
tabelle
,
e
gli
altri
documenti
prescritti
dal
presente
regolamento
,
nonché
i
regolamenti
interni
di
fabbrica
ove
esistano
.
Art
.
48
.
Allorquando
i
funzionari
incontrino
opposizioni
ed
ostacoli
nell
'
esercizio
del
mandato
ad
essi
affidato
,
richiedono
l
'
intervento
della
forza
pubblica
.
Art
.
49
.
I
funzionari
,
di
cui
agli
articoli
46
e
47
,
accertano
,
a
carico
delle
persone
preposte
all
'
azienda
,
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
legge
e
del
presente
regolamento
,
mediante
apposito
verbale
,
in
cui
debbono
determinare
con
chiarezza
e
precisione
le
circostanze
del
fatto
e
gli
elementi
tutti
che
siano
necessari
per
illuminare
i
magistrati
.
Il
verbale
deve
essere
sottoscritto
dal
funzionario
che
ha
accertata
la
contravvenzione
,
e
dal
proprietario
,
o
dal
gerente
,
o
dal
direttore
della
azienda
,
e
dagli
agenti
della
forza
pubblica
,
quando
siano
intervenuti
.
Se
la
persona
preposta
all
'
azienda
ricusi
di
firmare
il
verbale
,
l
'
ufficiale
fa
menzione
,
nell
'
atto
stesso
,
di
tale
circostanza
.
Art
.
50
.
I
prefetti
del
Regno
debbono
trasmettere
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
entro
un
mese
dal
ricevimento
di
cui
al
quarto
comma
dell
'
art
.
12
del
testo
unico
della
legge
,
copia
de
'
verbali
di
accertamento
delle
contravvenzioni
,
loro
pervenuti
dai
funzionari
di
vigilanza
.
Parimenti
le
Regie
procure
devono
trasmettere
allo
stesso
Ministero
copia
integrale
delle
decisioni
delle
singole
autorità
giudiziarie
pronunciate
sulle
contravvenzioni
loro
deferite
,
a
norma
del
terzo
comma
dello
stesso
articolo
della
legge
,
entro
un
bimestre
dalla
data
della
pronuncia
.
Art
.
51
.
La
irregolare
tenuta
dei
libretti
prescritti
dall
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
è
punita
con
ammenda
unica
da
5
a
30
lire
.
La
mancata
affissione
dell
'
orario
di
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
,
dell
'
esemplare
della
legge
e
del
presente
regolamento
,
è
punita
con
l
'
ammenda
da
lire
10
a
25
per
ogni
singola
omissione
.
La
mancanza
o
l
'
irregolare
tenuta
del
registro
dei
fanciulli
e
delle
donne
tutelati
dalla
legge
è
punita
con
l
'
ammenda
unica
da
25
a
50
lire
.
La
inosservanza
delle
disposizioni
speciali
del
presente
regolamento
,
emanate
per
l
'
applicazione
degli
articoli
10
e
11
del
testo
unico
della
legge
,
è
punita
con
ammenda
di
lire
50
,
salvo
le
pene
maggiori
sancite
dall
'
articolo
13
di
esso
.
Eguale
ammenda
è
stabilita
per
l
'
eventuale
inosservanza
dei
divieti
previsti
dall
'
art
.
37
del
presente
regolamento
.
L
'
impedimento
all
'
ingresso
nei
luoghi
di
lavoro
delle
persone
incaricate
della
vigilanza
;
il
rifiuto
di
rispondere
alle
interrogazioni
,
delle
dette
persone
;
il
dar
loro
scientemente
risposte
intese
ad
occultare
la
verità
;
il
rifiuto
di
esibire
loro
i
documenti
richiesti
,
sono
puniti
con
l
'
ammenda
da
lire
25
a
lire
50
.
Art
.
52
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
presenta
al
Parlamento
,
a
periodi
non
maggiori
di
cinque
anni
,
una
relazione
sulla
applicazione
della
legge
e
del
regolamento
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
È
istituita
una
Cassa
di
maternità
con
lo
scopo
di
sussidiare
le
operaie
contemplate
dalla
legge
(
testo
unico
)
10
novembre
1907
,
n
.
818
,
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
in
occasione
di
parto
o
di
aborto
.
La
Cassa
ha
sede
in
Roma
.
Essa
è
amministrata
dalla
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
,
come
sezione
autonoma
della
Cassa
nazionale
medesima
,
e
gode
di
tutti
i
benefici
(
salvo
le
dotazioni
e
le
entrate
di
cui
al
titolo
II
della
legge
,
testo
unico
,
30
maggio
1907
,
n
.
376
)
,
privilegi
ed
esenzioni
tributarie
a
quest
'
ultima
concessi
.
I
certificati
,
gli
atti
di
notorietà
,
le
quietanze
e
tutti
gli
altri
documenti
occorrenti
perché
le
operaie
possano
fruire
dei
benefici
della
Cassa
sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
e
registro
e
devono
essere
rilasciati
senza
spesa
.
Art
.
2
.
Le
entrate
della
Cassa
di
maternità
sono
costituite
:
1°
da
un
contributo
annuale
obbligatorio
da
pagarsi
nella
misura
:
di
L
.
1
per
ogni
operaia
in
età
dai
15
ai
20
anni
;
di
L
.
2
per
ogni
operaia
in
età
dai
20
ai
50
anni
;
2°
dai
proventi
delle
pene
pecuniarie
per
contravvenzioni
alla
presente
legge
e
al
regolamento
per
la
esecuzione
di
essa
,
e
dalle
somme
versate
dall
'
imprenditore
o
industriale
ai
termini
del
capoverso
dell
'
art
.
7
della
presente
legge
;
3°
dai
lasciti
e
dalle
donazioni
fatti
alla
Cassa
da
enti
morali
o
da
privati
o
da
ogni
altro
provento
che
sia
in
avvenire
destinato
alla
Cassa
.
Il
contributo
annuale
obbligatorio
di
cui
al
n
.
1
è
per
metà
a
carico
dell
'
operaia
e
per
metà
a
carico
dell
'
imprenditore
o
industriale
.
La
parte
del
contributo
a
carico
dell
'
operaia
sarà
trattenuta
sul
salario
di
essa
dall
'
imprenditore
o
dall
'
industriale
,
al
quale
è
vietato
di
trattenere
,
per
tale
titolo
,
somme
superiori
per
qualsiasi
motivo
o
pretesto
,
sotto
pena
di
un
'
ammenda
da
50
a
500
lire
.
Art
.
3
.
La
Cassa
corrisponde
ad
ogni
operaia
,
in
occasione
di
parto
o
di
aborto
,
un
sussidio
di
L
.
30
alle
condizioni
che
saranno
determinate
nel
regolamento
e
fatta
eccezione
per
il
procurato
aborto
,
preveduto
nell
'
art
.
381
del
Codice
penale
,
per
il
quale
il
sussidio
non
è
dovuto
.
Il
sussidio
dovrà
essere
pagato
alla
operaia
-
madre
,
almeno
per
metà
,
nella
prima
settimana
del
puerperio
,
secondo
le
norme
che
saranno
fissate
dal
regolamento
;
questo
potrà
pure
stabilire
che
il
sussidio
debba
essere
,
in
tutto
od
in
parte
,
anticipato
dall
'
imprenditore
o
industriale
,
salvo
rimborso
da
parte
della
Cassa
di
maternità
.
Il
regolamento
determinerà
inoltre
in
quali
forme
all
'
imprenditore
o
all
'
industriale
dovrà
essere
notificato
,
ai
fini
della
disposizione
contenuta
nel
capoverso
precedente
,
la
notizia
del
parto
o
dell
'
aborto
.
Art
.
4
.
Il
sussidio
di
cui
all
'
articolo
precedente
viene
elevato
a
L
.
40
per
puerperio
mediante
la
quota
di
L
.
10
conferita
dallo
Stato
.
Art
.
5
.
Il
contributo
di
cui
all
'
art
.
2
sarà
pagato
a
rate
nei
periodi
da
determinarsi
nel
regolamento
e
il
pagamento
sarà
effettuato
a
cura
dell
'
imprenditore
o
industriale
,
nella
forma
e
con
le
modalità
che
verranno
stabilite
nel
regolamento
medesimo
.
Art
.
6
.
Il
credito
del
sussidio
non
può
essere
ceduto
,
né
pignorato
,
né
sequestrato
.
Qualunque
patto
inteso
ad
eludere
il
pagamento
dei
sussidi
o
scemarne
la
misura
stabilita
con
la
disposizione
dell
'
art
.
3
è
nullo
.
Art
.
7
.
L
'
azione
per
conseguire
il
sussidio
di
cui
agli
articoli
3
e
4
si
prescrive
nel
termine
di
un
anno
computabile
dal
giorno
del
parto
o
dell
'
aborto
;
salvo
quando
si
proceda
per
procurato
aborto
;
nel
qual
caso
la
prescrizione
si
intende
sospesa
fino
a
sentenza
definitiva
.
L
'
operaia
ha
diritto
al
sussidio
predetto
anche
quando
sia
stato
omesso
il
pagamento
dell
'
intero
ammontare
o
di
parte
dell
'
ammontare
dei
contributi
dovuti
ai
termini
dell
'
art
.
2
.
Chi
siasi
reso
colpevole
di
tale
omissione
è
punibile
con
una
ammenda
da
L
.
50
a
500
,
e
in
tal
caso
l
'
imprenditore
o
l
'
industriale
è
anche
obbligato
a
versare
alla
Cassa
di
maternità
una
somma
corrispondente
al
decuplo
di
quella
per
la
quale
fu
omesso
il
pagamento
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
d
'
amministrazione
della
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
provvederà
all
'
amministrazione
della
Cassa
di
maternità
mediante
un
Comitato
da
esso
nominato
.
Il
Comitato
predetto
sarà
costituito
per
un
terzo
da
rappresentanti
degl
'
industriali
e
imprenditori
e
per
un
terzo
da
rappresentanti
delle
operaie
da
scegliersi
dal
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
i
primi
fra
gli
industriali
e
i
secondi
fra
gli
operai
facenti
parte
di
Collegi
di
probi
-
viri
per
le
industrie
che
occupano
donne
.
Art
.
9
.
La
riscossione
delle
somme
dovute
alla
Cassa
di
maternità
in
dipendenza
e
per
effetto
della
presente
legge
,
sarà
fatta
dall
'
Amministrazione
di
essa
con
le
forme
,
coi
privilegi
e
con
le
norme
tutte
in
vigore
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
.
Art
.
10
.
La
presente
legge
non
si
applica
allo
Stato
per
le
operaie
dei
suoi
stabilimenti
alle
quali
da
leggi
e
regolamenti
speciali
sia
assicurato
un
servizio
di
sussidi
di
puerperio
non
inferiore
a
quello
stabilito
dalla
presente
legge
.
Art
.
11
.
Con
regolamento
da
approvarsi
con
R
.
decreto
entro
sei
mesi
dall
'
approvazione
della
presente
legge
e
sentito
il
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
il
Consiglio
della
previdenza
e
delle
assicurazioni
sociali
e
il
Consiglio
di
Stato
,
saranno
stabilite
le
norme
per
il
funzionamento
e
l
'
amministrazione
della
Cassa
,
come
pure
le
penalità
per
la
inosservanza
delle
norme
stesse
.
Art
.
12
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
presenterà
ogni
anno
al
Parlamento
la
relazione
e
il
resoconto
della
Cassa
con
un
rapporto
sulla
revisione
tecnica
dell
'
andamento
della
stessa
.
Art
.
13
.
La
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
la
vecchia
degli
operai
anticiperà
i
fondi
occorrenti
per
l
'
impianto
della
Cassa
di
maternità
e
per
la
gestione
e
il
funzionamento
di
questa
durante
il
primo
anno
di
esercizio
.
Le
somme
così
anticipate
saranno
rimborsate
,
con
l
'
interesse
del
4
per
cento
,
in
cinque
annualità
sulle
entrate
dei
primi
cinque
anni
d
'
esercizio
della
Cassa
di
maternità
.
Art
.
14
.
La
presente
legge
entrerà
in
vigore
tre
mesi
dopo
la
pubblicazione
del
regolamento
di
cui
all
'
art
.
11
.
ProsaGiuridica ,
IL
MINISTRO
PER
L
'
AGRICOLTURA
,
L
'
INDUSTRIA
E
IL
COMMERCIO
Considerata
l
'
opportunità
di
incoraggiare
,
durante
la
campagna
del
1916
,
l
'
applicazione
delle
donne
ai
lavori
agricoli
,
suscitando
fra
esse
l
'
emulazione
al
fine
di
meglio
assicurare
la
produzione
agraria
necessaria
all
'
approvvigionamento
del
Paese
;
Decreta
:
Art
.
1
.
Alle
donne
,
che
,
durante
la
campagna
del
1916
,
si
saranno
distinte
in
modo
esemplare
,
per
operosità
costante
e
produttiva
,
nell
'
attendere
,
in
vece
degli
uomini
,
chiamati
alle
armi
,
ai
lavori
dell
'
agricoltura
,
saranno
conferite
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
medaglie
al
merito
agricolo
od
altri
premi
,
con
diplomi
di
benemerenza
.
Al
conseguimento
dei
premi
potranno
aspirare
anche
le
aziende
e
le
organizzazioni
che
,
durante
la
campagna
,
si
saranno
singolarmente
distinte
per
la
utilizzazione
della
mano
d
'
opera
femminile
nei
lavori
agricoli
.
Art
.
2
.
I
Comuni
,
i
Comitati
di
organizzazione
o
di
assistenza
civile
,
i
Comizi
e
Consorzi
agrari
,
le
Associazioni
agrarie
,
le
Associazioni
dei
lavoratori
della
terra
e
ogni
altro
ente
segnaleranno
le
donne
,
le
aziende
e
le
organizzazioni
meritevoli
di
premio
alle
Cattedre
ambulanti
di
agricoltura
,
per
la
circoscrizione
di
ciascuna
cattedra
.
Le
Cattedre
cureranno
la
raccolta
e
il
controllo
delle
segnalazioni
ricevute
e
le
trasmetteranno
,
insieme
con
ogni
altra
eventuale
indicazione
,
al
Ministero
di
agricoltura
(
Direzione
generale
dell
'
agricoltura
)
,
fornendo
sulle
segnalazioni
tutte
il
proprio
avviso
illustrativo
.
Art
.
3
.
Il
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
provvederà
inteso
il
Comitato
tecnico
dell
'
agricoltura
,
alla
assegnazione
dei
premi
.
Art
.
4
.
La
spesa
per
gli
incoraggiamenti
e
premi
,
di
cui
al
precedente
art
.
1°
,
per
la
prestazione
delle
donne
nel
lavoro
agrario
,
graverà
il
cap
.
1888-bis
dello
Stato
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
per
l
'
esercizio
1915-916
.
Il
direttore
generale
dell
'
agricoltura
è
incaricato
della
esecuzione
del
presente
decreto
,
che
sarà
pubblicato
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
.