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Questura della città e Circondario di Palermo . IL QUESTORE Ad evitare gl ' inconvenienti che possonsi sperimentare in pregiudizio del pubblico in occasione del passeggio delle carrozze tanto nello stradone della Libertà , che al Foro Italico Dispone Art . 1 . Il passeggio delle carrozze nello stradone della Libertà , e lungo il Foro Italico , sarà sempre in due file , le quali tanto allo andarsi dalla città , che al ritornare , dovranno sempre tenere la destra , lasciando nel centro uno spazio sufficiente . Art . 2 . Le carrozze che vorranno fermarsi potranno farlo nel seguente modo . Quelle che passeggiano nello stradone della Libertà si fermeranno sulla propria diritta alla estremità dello stesso stradone , che divide questo dal viale alberato destinato alla passeggiata a piedi . Quelle che vanno al Foro Italico potranno fermarsi sempre sulla propria diritta , cioè parte rasente la panchina , e parte nello spazio limitrofo a quello destinato pel passeggio delle carrozze , e sempre ad una conveniente distanza . Art . 3 . La passeggiata nello stradone della Libertà si estenderà sino al palazzo del signor Duca di Realmena , e quella nel Foro Italico sino alla casina del principe di Cutò , salvo prolungarsi , qualora il numero delle carrozze sia così eccedente da portare ostacolo al libero cammino . Art . 4 . Il passeggio delle carrozze alla Marina nelle ore serotine sarà eseguito collo stesso ordine , se non che nel solo intervallo in cui l ' orchestra suonerà dei pezzi di musica , è permesso alle carrozze che vorranno fermarsi innanzi al teatrino di praticarlo con raddoppiare le file e lasciando sempre al centro lo spazio sufficiente a potere le due file ordinarie proseguire la passeggiata . Finito il pezzo di musica le carrozze fermate riprenderanno il corso seguendo la propria direzione per rimettersi nelle fila ordinarie , e non potranno retrocedere , se non giunte alla distanza di 300 passi dal teatrino . Art . 5 . I cocchieri contravventori alle suddette disposizioni soggiaceranno ad una multa ai termini dell ' articolo 39 delle leggi penali che resta fissata in tarì dieci . I recidivi oltre della multa saranno sottoposti alla pena della detenzione ai sensi dell ' art . 36 suddette leggi