StampaQuotidiana ,
Ci
sono
parole
che
il
linguaggio
comune
cede
al
linguaggio
dotto
,
e
viceversa
vi
sono
parole
che
il
linguaggio
dotto
cede
al
linguaggio
comune
.
Questo
secondo
tipo
di
prestito
sta
avvenendo
in
questi
giorni
per
la
parola
«
decisionismo
»
.
Ma
la
cessione
è
avvenuta
con
la
totale
perdita
del
significato
originario
.
Ho
l
'
impressione
che
coloro
che
parlano
di
decisionismo
a
proposito
della
decisione
del
governo
di
far
approvare
al
Parlamento
il
decreto
sulla
scala
mobile
non
se
ne
siano
accorti
,
e
quindi
stiano
dando
al
termine
un
significato
completamente
diverso
da
quello
in
uso
nel
linguaggio
dotto
.
Un
significato
che
non
può
non
ingenerare
confusione
e
intorbidare
le
acque
già
abbastanza
limacciose
del
dibattito
politico
.
Come
tutti
gli
«
ismi
»
,
«
decisionismo
»
designa
non
un
fatto
,
non
un
comportamento
,
né
una
serie
di
fatti
o
di
comportamenti
,
ma
una
teoria
.
Si
tratta
della
teoria
giuridica
dello
scrittore
di
destra
,
Cari
Schmitt
,
nota
da
tempo
agli
addetti
ai
lavori
,
riscoperta
in
questi
ultimi
anni
,
e
rimessa
in
circolazione
,
non
si
sa
bene
con
quale
intenzione
,
da
alcuni
giuristi
e
scrittori
politici
di
sinistra
,
sempre
in
polemica
con
la
teoria
meramente
formale
della
democrazia
(
l
'
unica
,
a
mio
parere
,
sensata
e
accettabile
)
,
anche
a
prezzo
di
andare
a
braccetto
con
la
vecchia
(
e
nuova
ma
non
rinnovata
)
destra
reazionaria
.
Secondo
Schmitt
,
le
norme
giuridiche
non
sono
,
come
hanno
sempre
sostenuto
i
fautori
dello
Stato
di
diritto
,
ovvero
dello
Stato
in
cui
il
potere
politico
è
sottoposto
al
diritto
,
il
prodotto
di
un
potere
autorizzato
a
creare
diritto
secondo
le
norme
di
una
costituzione
che
stabilisce
chi
ha
il
potere
di
emanare
norme
giuridiche
e
con
quali
procedure
,
ma
sono
(
o
dovrebbero
essere
)
il
prodotto
di
una
pura
decisione
del
potere
in
quanto
tale
.
Insomma
,
il
decisionismo
è
una
teoria
del
diritto
che
si
contrappone
a
un
'
altra
teoria
del
diritto
,
il
cosiddetto
normativismo
,
e
vi
si
contrappone
perché
sostiene
il
primato
della
politica
sul
diritto
,
mentre
i
fautori
dello
Stato
di
diritto
e
della
democrazia
come
insieme
di
regole
del
gioco
per
la
formazione
della
volontà
politica
,
sostengono
al
contrario
il
primato
del
diritto
sulla
politica
.
Ora
ciò
che
sta
avvenendo
in
Italia
non
ha
niente
a
che
vedere
con
la
disputa
dottrinale
degli
anni
della
repubblica
di
Weimar
tra
fautori
dello
Stato
democratico
e
fautori
dello
Stato
autocratico
.
Ciò
di
cui
si
sta
discutendo
oggi
in
Italia
è
se
una
certa
decisione
possa
o
debba
essere
presa
in
seguito
all
'
accordo
tra
le
parti
o
in
seguito
a
una
deliberazione
del
Parlamento
.
Il
decisionismo
come
teoria
secondo
la
quale
il
diritto
è
in
ultima
istanza
sempre
il
prodotto
di
un
potere
di
fatto
non
c
'
entra
nulla
.
Tanto
la
decisione
presa
in
seguito
a
un
accordo
tra
parti
autorizzate
dalla
Costituzione
a
decidere
quanto
la
decisione
presa
da
un
organo
collegiale
autorizzato
dalla
stessa
Costituzione
a
prendere
decisioni
vincolanti
per
tutta
la
collettività
,
com
'
è
il
Parlamento
,
sono
decisioni
regolate
dal
diritto
.
Naturalmente
si
può
discutere
quale
delle
due
procedure
,
quella
che
prevede
che
la
decisione
sia
presa
in
seguito
ad
accordo
tra
le
parti
interessate
oppure
quella
che
attribuisce
il
diritto
di
decidere
a
un
organo
che
può
prendere
la
decisione
in
base
alla
regola
della
maggioranza
,
sia
più
opportuna
o
addirittura
,
in
una
determinata
situazione
e
in
una
data
materia
,
più
legittima
o
più
conforme
alla
Costituzione
.
Ma
una
tale
discussione
non
riguarda
affatto
la
disputa
dottrinale
per
cui
è
nata
in
altri
tempi
la
teoria
del
decisionismo
.
Con
ciò
non
si
vuole
negare
che
ci
siano
differenze
tra
le
due
procedure
.
Ma
si
tratta
di
differenze
che
sono
totalmente
al
di
là
della
disputa
tra
normativisti
e
decisionisti
.
La
prima
differenza
è
molto
semplice
:
quando
una
decisione
viene
presa
in
seguito
a
un
accordo
tra
le
parti
,
è
ovvio
che
la
decisione
debba
essere
presa
all
'
unanimità
.
Se
una
delle
due
parti
non
accetta
l
'
accordo
,
la
decisione
è
impossibile
;
se
la
decisione
è
presa
,
è
segno
che
il
consenso
è
stato
dato
da
tutte
e
due
le
parti
,
ed
essendo
solo
due
i
soggetti
della
decisione
la
decisione
è
unanime
.
Quando
una
decisione
è
presa
invece
da
un
organo
collegiale
composto
da
una
pluralità
di
persone
,
basta
di
solito
,
affinché
una
decisione
venga
considerata
valida
,
la
maggioranza
.
La
regola
della
maggioranza
è
la
regola
democratica
per
eccellenza
non
già
perché
sia
antidemocratica
la
regola
dell
'
unanimità
,
ma
perché
la
regola
dell
'
unanimità
è
applicabile
soltanto
in
pochi
casi
,
tra
cui
quello
in
cui
i
soggetti
chiamati
a
prendere
una
decisione
siano
due
,
oppure
il
gruppo
formato
da
più
individui
sia
tanto
omogeneo
che
si
possa
prevedere
una
identità
di
interessi
o
di
opinioni
fra
i
suoi
membri
.
In
qualsiasi
altro
caso
la
regola
o
non
è
applicabile
perché
paralizza
la
possibilità
stessa
di
arrivare
a
una
decisione
,
oppure
è
ingiusta
perché
attribuisce
a
un
solo
membro
del
gruppo
il
diritto
di
veto
.
Una
seconda
differenza
è
meno
ovvia
e
per
questo
meriterebbe
ben
altra
riflessione
.
Il
regime
parlamentare
è
nato
con
la
netta
contrapposizione
tra
rappresentanza
politica
e
rappresentanza
degl
'
interessi
.
Per
rappresentanza
politica
distinta
dalla
rappresentanza
degl
'
interessi
si
è
sempre
intesa
la
rappresentanza
degl
'
interessi
generali
contrapposta
alla
rappresentanza
d
'
interessi
particolari
.
Proprio
per
distinguere
queste
due
forme
di
rappresentanza
e
per
affermare
la
supremazia
della
prima
sulla
seconda
è
stato
introdotto
in
tutte
le
costituzioni
democratiche
dalla
Costituzione
francese
del
1791
in
poi
il
divieto
di
mandato
imperativo
ovvero
l
'
obbligo
imposto
ai
rappresentanti
una
volta
eletti
di
difendere
interessi
non
corporativi
.
Che
questo
principio
oggi
.
sia
continuamente
violato
,
è
una
realtà
che
io
stesso
ho
già
rilevato
più
volte
.
Ma
resta
il
fatto
che
la
rappresentanza
parlamentare
è
pur
sempre
meno
particolaristica
,
nonostante
forti
tendenze
in
contrario
,
che
la
rappresentanza
di
grandi
gruppi
organizzati
come
le
associazioni
operaie
e
padronali
che
si
accordano
,
quando
riescono
ad
accordarsi
,
unicamente
allo
scopo
di
regolare
i
loro
reciproci
rapporti
.
Non
c
'
è
dubbio
che
una
decisione
presa
in
base
alla
procedura
dell
'
accordo
fra
le
parti
sia
una
rivincita
della
rappresentanza
degl
'
interessi
su
quella
politica
.
Se
diventasse
la
procedura
maestra
per
prendere
decisioni
collettive
,
sarebbe
,
anzi
,
la
fine
della
rappresentanza
politica
,
e
segnerebbe
la
sconfitta
di
una
delle
battaglie
secolari
di
ogni
governo
democratico
.
La
decisione
per
accordo
tra
grandi
organizzazioni
in
naturale
conflitto
tra
loro
,
la
cosiddetta
«
concertazione
»
,
è
un
aspetto
,
forse
l
'
aspetto
saliente
,
di
quella
nuova
forma
di
Stato
che
viene
chiamato
,
a
torto
o
a
ragione
,
Stato
neocorporativo
,
e
in
cui
alcuni
osservatori
sono
indotti
a
vedere
una
delle
ragioni
principali
di
quella
«
trasformazione
»
della
democrazia
cui
non
si
può
non
guardare
con
una
certa
preoccupazione
.
Se
per
decisionismo
s
'
intende
un
po
'
rozzamente
una
svolta
nello
sviluppo
della
democrazia
,
non
è
detto
che
questa
non
si
trovi
proprio
nella
prevalenza
della
rappresentanza
degl
'
interessi
sulla
rappresentanza
politica
,
prevalenza
di
cui
può
essere
considerata
una
manifestazione
la
tendenza
neocorporativa
assai
più
che
la
riconduzione
del
flusso
delle
decisioni
necessarie
a
governare
nell
'
alveo
dei
rapporti
tra
governo
e
Parlamento
.