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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Ritenuta la necessità di creare una milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri , segretario di Stato per gli affari dell ' interno , di concerto con i Ministri segretari di Stato per la guerra , per le finanze , per la giustizia e gli affari di culto e per la marina ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 È istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale . Art . 2 La milizia per la sicurezza nazionale è al servizio di Dio e della Patria italiana , ed è agli ordini del Capo del Governo . Provvede , in concorso coi corpi armati per la pubblica sicurezza e con il R . esercito , a mantenere all ' interno l ' ordine pubblico ; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell ' Italia nel mondo . Art . 3 Il reclutamento è volontario , e viene compiuto fra gli appartenenti alla milizia fascista fra i 17 e i 50 anni che ne facciano domanda e che , a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri o delle autorità gerarchiche da lui delegate , ne possiedano i requisiti di capacità e moralità . Art . 4 Le norme organiche e disciplinari per la costituzione e il funziomaento della milizia saranno stabilite da appositi regolamenti da redigersi , in armonia con le leggi vi ­ genti , dal Presidente del Consiglio o dalle autorità da lui delegate . Art . 5 Le nomine degli ufficiali e le loro promozioni vengono compiute con Nostro decreto , su proposta dei Ministri per l ' interno e per la guerra . Art.6 La milizia per la sicurezza nazionale presta servizio gratuito . Quando presta servizio fuori del Comune di residenza dei reparti viene mantenuta a spese dello Stato . Art . 7 In caso di mobilitazione generale o di richiamo parziale del ' esercito e della marina , la milizia viene assorbita dall ' esercito e dalla marina in armi , a seconda degli obblighi e dei gradi militari dei singoli componenti . Art.8 Le spese per la istituzione e il funzionamento della milizia per la sicurezza nazionale sono a carico del bilancio del Ministero dell ' interno . Art . 9 Dall ' entrata in vigore del presente decreto tutte le altre formazioni a carattere o inquadramento militare di qualsiasi tipo non sono permesse . I contravventori cadranno sotto le sanzioni della legge . Art . 10 Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge , e andrà in vigore il giorno 1° febbraio 1923 . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare . Dato a Roma , addì 14 gennaio 1923 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - DIAZ - - DE STEFANI - - OVIGLIO - - THAON DE REVEL . Luogo del Sigillo . V : Il Guardasigilli : OVIGLIO Registrato alla Corte dei Conti con riserva addì 19 gennaio 1923 . Reg . 208 . Atti del Governo