ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
,
Ministro
per
l
'
interno
,
ad
interim
per
gli
affari
esteri
,
di
concerto
col
Ministro
per
la
giustizia
e
gli
affari
di
culto
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
Il
gerente
responsabile
di
un
giornale
o
di
altra
pubbli
cazione
periodica
,
richiesto
dagli
articoli
36
e
37
dell
'
e
ditto
26
marzo
1848
su
la
stampa
,
oltre
ad
avere
i
requi
siti
prescritti
dall
'
editto
medesimo
,
deve
essere
diretto
re
o
uno
dei
principali
redattori
ordinari
del
giornale
o
della
publicazione
e
deve
ottenere
il
riconoscimento
dal
Prefetto
della
provincia
ove
il
giornale
o
la
pubblicazione
vengono
stampati
.
I
senatori
e
deputati
non
possono
essere
gerenti
respon
sabili
.
Non
possono
assumere
la
qualità
di
gerenti
e
la
perdono
,
se
l
'
abbiano
assunta
,
coloro
i
quali
siano
sta
ti
condannati
per
due
volte
per
reati
commessi
a
mezzo
della
stampa
.
Il
provvedimento
del
Prefetto
che
nega
il
riconoscimen
to
del
gerente
deve
essere
motivato
;
e
contro
di
esso
si
può
ricorrere
al
Ministro
per
l
'
interno
.
Avverso
il
prov
vedimento
del
Ministro
è
ammesso
ricorso
alla
IV
Sezio
ne
del
Consiglio
di
Stato
per
i
motivi
di
legittimità
.
Art
.
2
Il
Prefetto
della
provincia
ha
facoltà
,
salvo
l
'
azione
pena
le
,
ove
sia
il
caso
,
di
diffidare
il
gerente
di
un
giornale
o
di
una
pubblicazione
periodica
:
a
)
se
il
giornale
o
la
pubblicazione
periodica
con
notizie
false
o
tendenziose
rechi
intralcio
all
'
azione
diplomatica
del
Governo
nei
rapporti
con
l
'
estero
o
danneggi
il
cre
dito
nazionale
all
'
interno
od
all
'
estero
o
desti
ingiustifi
cato
allarme
nella
popolazione
ovvero
dia
motivi
di
tur
bamento
dell
'
ordine
pubblico
;
b
)
se
il
giornale
o
la
pubblicazione
periodica
con
artico
li
,
commenti
,
note
,
titoli
,
illustrazioni
o
vignette
istighi
a
commettere
reati
o
ecciti
all
'
odio
di
classe
o
alla
disob
bedienza
alle
leggi
o
agli
ordini
delle
autorità
o
compro
metta
la
disciplina
degli
addetti
ai
pubblici
servizi
o
fa
vorisca
gli
interessi
di
Stati
,
enti
o
privati
stranieri
a
dan
no
degli
interessi
italiani
ovvero
vilipenda
la
Patria
,
il
Re
,
la
Real
Famiglia
,
il
Sommo
Pontefice
,
la
Religione
del
lo
Stato
,
le
istituzioni
ed
i
poteri
dello
Stato
o
le
Potenze
amiche
.
La
diffida
è
pronunziata
con
decreto
motivato
udito
il
parere
di
una
Commissione
composta
di
un
giudice
che
la
presiede
,
e
di
un
sostituto
procuratore
del
Re
del
Tribunale
del
luogo
ove
ha
sede
la
Prefettura
nominati
rispettivamente
dal
primo
presidente
e
dal
procuratore
ge
nerale
della
Corte
di
appello
,
e
di
un
rappresentante
del
la
classe
giornalistica
nominato
dalla
locale
Associazione
della
stampa
,
o
,
in
mancanza
,
dal
presidente
del
Tribu
nale
locale
.
La
Commissione
dura
in
carica
un
anno
.
Art
.
3
Il
Prefetto
della
provincia
,
udita
la
Commissione
di
cui
al
precedente
articolo
,
ha
facoltà
di
revocare
il
riconosci
mento
del
gerente
responsabile
diffidato
due
volte
du
rante
l
'
anno
.
Il
Prefetto
può
negare
il
riconoscimento
d
'
un
nuovo
gerente
quando
il
precedente
sia
stato
revocato
oppure
sia
stato
condannato
due
volte
nello
spazio
di
due
anni
a
pena
restrittiva
della
libertà
non
inferiore
a
sei
mesi
per
qualunque
reato
commesso
a
mezzo
della
stampa
,
oppure
quando
i
giornali
e
gli
scritti
periodici
colpiti
dai
provvedimenti
prefettizi
assumano
nuovi
titoli
per
continuare
a
pubblicarsi
.
Contro
i
Provvedimenti
del
Prefetto
sono
ammessi
i
ricorsi
indicati
nell
'
art
.
1
.
Art
.
4
I
giornali
o
altri
scritti
periodici
pubblicati
in
contrav
venzione
alle
precedenti
disposizioni
devono
essere
se
questrati
.
Il
sequestro
è
eseguito
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
senza
che
occorra
speciale
autorizzazione
.
I
colpevoli
della
pubblicazione
abusiva
sono
puniti
a
norma
delle
leggi
vigenti
.
Art
.
5
Sono
abrogate
le
disposizioni
dei
numeri
4
e
5
dell
'
art
.
14
del
Codice
di
procedura
penale
.
La
cognizione
dei
reati
ivi
contemplati
è
devoluta
al
Tribunale
.
Per
qualsiasi
altro
reato
di
stampa
commesso
a
mezzo
della
stampa
la
competenza
si
determina
giusta
le
norme
vigenti
secondo
la
misura
della
pena
stabilita
per
il
reato
salva
in
ogni
caso
l
'
osservanza
delle
norme
sulla
compe
tenza
per
connessione
.
Per
tutti
i
reati
di
stampa
o
commessi
a
mezzo
della
stampa
si
procede
per
citazione
direttissima
.
Art
.
6
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazetta
Ufficiale
del
Regno
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
sua
conversione
in
legge
.
Entro
quindici
giorni
dall
'
entrata
in
vigore
del
decreto
i
giornali
e
le
pubblicazioni
periodiche
dovranno
unifor
marsi
alle
norme
stabilite
dall
'
art
.
1
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserito
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
15
luglio
1923
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
OVIGLIO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
OVIGLIO
.
Registrato
alla
Corte
dei
conti
,
con
riserva
,
addì
8
luglio
1924
.
Atti
del
Governo
,
registro
226
,
foglio
66
.
-
-
GRANATA
.