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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , Ministro per l ' interno , ad interim per gli affari esteri , di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 Il gerente responsabile di un giornale o di altra pubbli ­ cazione periodica , richiesto dagli articoli 36 e 37 dell ' e ­ ditto 26 marzo 1848 su la stampa , oltre ad avere i requi ­ siti prescritti dall ' editto medesimo , deve essere diretto ­ re o uno dei principali redattori ordinari del giornale o della publicazione e deve ottenere il riconoscimento dal Prefetto della provincia ove il giornale o la pubblicazione vengono stampati . I senatori e deputati non possono essere gerenti respon ­ sabili . Non possono assumere la qualità di gerenti e la perdono , se l ' abbiano assunta , coloro i quali siano sta ­ ti condannati per due volte per reati commessi a mezzo della stampa . Il provvedimento del Prefetto che nega il riconoscimen ­ to del gerente deve essere motivato ; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per l ' interno . Avverso il prov ­ vedimento del Ministro è ammesso ricorso alla IV Sezio ­ ne del Consiglio di Stato per i motivi di legittimità . Art . 2 Il Prefetto della provincia ha facoltà , salvo l ' azione pena ­ le , ove sia il caso , di diffidare il gerente di un giornale o di una pubblicazione periodica : a ) se il giornale o la pubblicazione periodica con notizie false o tendenziose rechi intralcio all ' azione diplomatica del Governo nei rapporti con l ' estero o danneggi il cre ­ dito nazionale all ' interno od all ' estero o desti ingiustifi ­ cato allarme nella popolazione ovvero dia motivi di tur ­ bamento dell ' ordine pubblico ; b ) se il giornale o la pubblicazione periodica con artico ­ li , commenti , note , titoli , illustrazioni o vignette istighi a commettere reati o ecciti all ' odio di classe o alla disob ­ bedienza alle leggi o agli ordini delle autorità o compro ­ metta la disciplina degli addetti ai pubblici servizi o fa ­ vorisca gli interessi di Stati , enti o privati stranieri a dan ­ no degli interessi italiani ovvero vilipenda la Patria , il Re , la Real Famiglia , il Sommo Pontefice , la Religione del ­ lo Stato , le istituzioni ed i poteri dello Stato o le Potenze amiche . La diffida è pronunziata con decreto motivato udito il parere di una Commissione composta di un giudice che la presiede , e di un sostituto procuratore del Re del Tribunale del luogo ove ha sede la Prefettura nominati rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore ge ­ nerale della Corte di appello , e di un rappresentante del ­ la classe giornalistica nominato dalla locale Associazione della stampa , o , in mancanza , dal presidente del Tribu ­ nale locale . La Commissione dura in carica un anno . Art . 3 Il Prefetto della provincia , udita la Commissione di cui al precedente articolo , ha facoltà di revocare il riconosci ­ mento del gerente responsabile diffidato due volte du ­ rante l ' anno . Il Prefetto può negare il riconoscimento d ' un nuovo gerente quando il precedente sia stato revocato oppure sia stato condannato due volte nello spazio di due anni a pena restrittiva della libertà non inferiore a sei mesi per qualunque reato commesso a mezzo della stampa , oppure quando i giornali e gli scritti periodici colpiti dai provvedimenti prefettizi assumano nuovi titoli per continuare a pubblicarsi . Contro i Provvedimenti del Prefetto sono ammessi i ricorsi indicati nell ' art . 1 . Art . 4 I giornali o altri scritti periodici pubblicati in contrav ­ venzione alle precedenti disposizioni devono essere se ­ questrati . Il sequestro è eseguito dall ' autorità di pubblica sicurezza senza che occorra speciale autorizzazione . I colpevoli della pubblicazione abusiva sono puniti a norma delle leggi vigenti . Art . 5 Sono abrogate le disposizioni dei numeri 4 e 5 dell ' art . 14 del Codice di procedura penale . La cognizione dei reati ivi contemplati è devoluta al Tribunale . Per qualsiasi altro reato di stampa commesso a mezzo della stampa la competenza si determina giusta le norme vigenti secondo la misura della pena stabilita per il reato salva in ogni caso l ' osservanza delle norme sulla compe ­ tenza per connessione . Per tutti i reati di stampa o commessi a mezzo della stampa si procede per citazione direttissima . Art . 6 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Entro quindici giorni dall ' entrata in vigore del decreto i giornali e le pubblicazioni periodiche dovranno unifor ­ marsi alle norme stabilite dall ' art . 1 . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 15 luglio 1923 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - OVIGLIO . Visto , il Guardasigilli : OVIGLIO . Registrato alla Corte dei conti , con riserva , addì 8 luglio 1924 . Atti del Governo , registro 226 , foglio 66 . - - GRANATA .