ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Il
potere
esecutivo
è
esercitato
dal
Re
per
mezzo
del
suo
governo
.
Il
Governo
del
Re
è
costituito
dal
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
e
dai
Ministri
Segretari
di
Stato
.
Il
Primo
Ministro
è
Capo
del
Governo
.
Art
.
2
Il
Capo
del
Governo
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
è
nominato
e
revocato
dal
Re
ed
è
responsabile
verso
il
Re
dell
'
indirizzo
generale
politico
del
Governo
.
Il
decreto
di
nomina
del
Capo
del
Governo
Primo
Ministro
è
controfirmato
da
lui
,
quello
di
revoca
dal
suo
successore
.
I
Ministri
Segretari
di
Stato
sono
nominati
e
revocati
dal
Re
su
proposta
del
Capo
del
Governo
.
Essi
sono
responsabili
verso
il
Re
e
verso
il
Capo
del
Governo
di
tutti
gli
atti
e
provvedimenti
dei
loro
Ministeri
.
I
Sottosegretari
di
Stato
sono
nominati
e
revocati
dal
Re
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
competente
.
Art
.
3
Il
Capo
del
Governo
Primo
Ministro
dirige
e
coordina
l
'
opera
dei
Ministri
,
decide
sulle
divergenze
che
possono
sorgere
tra
di
essi
,
convoca
il
Consiglio
dei
Ministri
e
lo
presiede
.
Art
.
4
Il
numero
,
la
Costituzione
e
le
attribuzioni
dei
Ministeri
sono
stabilite
per
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
.
Con
Regio
decreto
può
essere
affidata
al
Capo
del
Governo
la
direzione
di
uno
o
più
Ministeri
.
In
tal
caso
con
suo
decreto
egli
può
delegare
al
Sottosegretario
di
Stato
parte
delle
attribuzioni
del
Ministro
.
Art
.
5
Il
Capo
del
Governo
fa
parte
del
Consiglio
per
la
tutela
o
la
cura
delle
persone
della
famiglia
Reale
ed
esercita
le
funzioni
di
notaio
della
Corona
.
Egli
è
altresì
,
di
diritto
,
segretario
dell
'
Ordine
Supremo
della
SS
.
Annunziata
.
Art
.
6
Nessun
oggetto
può
essere
messo
all
'
ordine
del
giorno
di
una
delle
due
Camere
,
senza
l
'
adesione
del
Capo
del
Governo
.
Il
Capo
del
Governo
ha
facoltà
di
richiedere
che
una
proposta
di
legge
,
rigettata
da
una
delle
due
Camere
,
sia
rimessa
in
votazione
quando
siano
passati
almeno
tre
mesi
dalla
prima
votazione
.
In
questo
caso
si
procede
,
senza
discussione
,
alla
votazione
della
proposta
di
legge
a
scrutinio
segreto
.
Qualora
,
insieme
alla
richiesta
di
rinnovazione
della
votazione
,
siano
stati
dal
Governo
presentati
emendamenti
,
l
'
esame
e
la
discussione
della
proposta
sono
limitati
agli
emendamenti
,
e
quindi
si
procede
alla
votazione
della
proposta
di
legge
a
scrutinio
segreto
.
Il
Capo
del
Governo
ha
altresì
facoltà
di
richiedere
che
una
proposta
di
legge
,
rigettata
da
una
delle
due
Camere
sia
egualmente
trasmessa
all
'
altra
e
da
questa
esaminata
e
messa
a
voti
.
Quando
una
proposta
di
legge
già
approvata
da
una
delle
due
Camere
,
sia
approvata
dall
'
altra
con
emendamenti
,
il
nuovo
esame
e
la
nuova
discussione
,
davanti
alla
Camera
,
alla
quale
la
proposta
è
rinviata
,
sono
limitati
agli
emendamenti
,
dopo
di
che
si
procede
senz
'
altro
alla
votazione
a
scrutinio
segreto
della
proposta
di
legge
.
Art
.
7
Il
Capo
del
Governo
,
finché
è
in
carica
,
precede
nelle
pubbliche
funzioni
e
nelle
cerimonie
ufficiali
,
i
cavalieri
dell
'
Ordine
Supremo
della
SS
.
Annunziata
.
Egli
gode
sul
bilancio
dello
Stato
,
di
un
annuo
assegno
per
spese
di
rappresentanza
,
da
determinarsi
per
decreto
Reale
.
Art
.
8
Il
Capo
del
Governo
designa
,
di
volta
in
volta
,
il
Ministro
che
lo
sostituisce
in
caso
di
assenza
o
di
impedimento
.
Art
.
9
Chiunque
commette
un
fatto
diretto
contro
la
vita
,
l
'
integrità
o
la
libertà
del
Capo
del
Governo
è
punito
con
la
reclusione
non
inferiore
a
quindici
anni
,
e
,
se
consegue
l
'
intento
,
con
l
'
ergastolo
.
Chiunque
con
parole
od
atti
offende
il
Capo
del
Governo
è
punito
con
la
reclusione
o
con
la
detenzione
da
sei
a
trenta
mesi
e
con
la
multa
da
L
.
500
a
L
.
3000
.
Art
.
10
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
24
dicembre
1925
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.