Tipi di Ricerca: Ricerca per parole
Trova:
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile . Qualora il direttore sia senatore o deputato , il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica . Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell ' albo professionale dei giornalisti . Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di appello , nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica . Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa . Il provvcdimiento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato ; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per la giustizia . Contro il provvedimento del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità . Art . 2 La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento del proocuratore generale che ne riconosce il responsabile . Il giornale o il periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il responsabile deve essere sequestrato . Art . 3 Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del responsabile lo stampatare del giornale o del periodico e l ' editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico , il loro domicilio e la loro residenza . Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell ' atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il Consiglio di amministrazione della società o che ne hanno la rappresentanza . Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione , nei modi di cui alla prima parte del presente articolo , di tutti i componenti la società . La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno , nei primi 15 giorni del mese di gennaio ed , in ogni caso di variazione , entro 15 giorni da quello in cui siasi verificato il fatto che dà luogo alla variazione , nei modi e con le forme che verranno stabilite dal regolamento . Art . 4 I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l ' editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunziate per i reati commessi a mezzo della stampa . Art . 5 Le macchine , i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3° , cap . 2° , libro IV del Codice di procedura penale per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risaricimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della stampa , salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti . In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato , considerata la natura , l ' importanza e la diffusione della pubblicazione . Art . 6 Salve le norme da emanarsi con regolamento per quanto concerne la esecuzione delle disposizioni dell ' art . 3 ove , per i giornali o gli scritti periodici attualmente esistenti , occorra modificare le condizioni della gerenza in conformità alle disposizioni dell ' art . 1 , dovrà esservi provveduto non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge . Art . 7 E ' istituito un Ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte d ' appello . L ' ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d ' appello . L ' esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi . Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento . Art . 8 È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge . Con regolamento da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione . È data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubbblicare , in testo unico , per tutto il Regno , entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge , il Regio editto 26 marzo 1848 , n . 695 , e le altre leggi vigenti sulla stampa . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 31 dicembre 1925 . VITTORIO EMANUELE . FEDERZONI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .