ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Ogni
giornale
o
altra
pubblicazione
periodica
deve
avere
un
direttore
responsabile
.
Qualora
il
direttore
sia
senatore
o
deputato
,
il
responsabile
dovrà
essere
uno
dei
principali
redattori
ordinari
del
giornale
o
della
pubblicazione
periodica
.
Il
direttore
o
il
redattore
responsabile
deve
essere
iscritto
nell
'
albo
professionale
dei
giornalisti
.
Il
direttore
o
redattore
responsabile
deve
ottenere
il
riconoscimento
del
procuratore
generale
presso
la
Corte
di
appello
,
nella
cui
giurisdizione
è
stampato
il
giornale
o
la
pubblicazione
periodica
.
Il
procuratore
generale
può
negare
o
revocare
il
riconoscimento
a
coloro
che
siano
stati
condannati
due
volte
per
delitti
commessi
a
mezzo
della
stampa
.
Il
provvcdimiento
del
procuratore
generale
che
nega
o
revoca
il
riconoscimento
è
motivato
;
e
contro
di
esso
si
può
ricorrere
al
Ministro
per
la
giustizia
.
Contro
il
provvedimento
del
Ministro
è
ammesso
il
ricorso
al
Consiglio
di
Stato
per
motivi
di
legittimità
.
Art
.
2
La
pubblicazione
del
giornale
o
del
periodico
non
può
aver
luogo
fino
a
quando
non
sia
intervenuto
il
provvedimento
del
proocuratore
generale
che
ne
riconosce
il
responsabile
.
Il
giornale
o
il
periodico
che
venga
pubblicato
prima
che
sia
riconosciuto
il
responsabile
deve
essere
sequestrato
.
Art
.
3
Contemporaneamente
alla
domanda
per
il
riconoscimento
del
responsabile
lo
stampatare
del
giornale
o
del
periodico
e
l
'
editore
debbono
presentare
al
procuratore
generale
una
dichiarazione
contenente
le
generalità
di
tutti
i
proprietari
del
giornale
o
del
periodico
,
il
loro
domicilio
e
la
loro
residenza
.
Se
la
proprietà
del
giornale
sia
di
una
società
regolarmente
costituita
deve
essere
allegata
copia
dell
'
atto
di
costituzione
e
debbono
essere
indicate
le
persone
che
compongono
il
Consiglio
di
amministrazione
della
società
o
che
ne
hanno
la
rappresentanza
.
Se
si
tratti
di
una
società
di
fatto
la
dichiarazione
deve
contenere
la
indicazione
,
nei
modi
di
cui
alla
prima
parte
del
presente
articolo
,
di
tutti
i
componenti
la
società
.
La
dichiarazione
prescritta
dal
presente
articolo
deve
essere
rinnovata
ogni
anno
,
nei
primi
15
giorni
del
mese
di
gennaio
ed
,
in
ogni
caso
di
variazione
,
entro
15
giorni
da
quello
in
cui
siasi
verificato
il
fatto
che
dà
luogo
alla
variazione
,
nei
modi
e
con
le
forme
che
verranno
stabilite
dal
regolamento
.
Art
.
4
I
proprietari
del
giornale
sono
civilmente
responsabili
in
solido
fra
loro
e
con
l
'
editore
per
il
pagamento
delle
somme
dovute
per
riparazione
o
risarcimento
di
danni
o
per
le
spese
del
procedimento
in
dipendenza
di
condanne
pronunziate
per
i
reati
commessi
a
mezzo
della
stampa
.
Art
.
5
Le
macchine
,
i
caratteri
e
gli
altri
oggetti
della
tipografia
in
cui
viene
stampato
il
giornale
o
il
periodico
costituiscono
garanzia
secondo
le
norme
del
titolo
3°
,
cap
.
2°
,
libro
IV
del
Codice
di
procedura
penale
per
il
pagamento
delle
somme
dovute
per
riparazione
o
risaricimento
di
danni
e
per
le
spese
processuali
in
dipendenza
di
condanne
pronunziate
per
reati
commessi
a
mezzo
della
stampa
,
salvo
gli
eventuali
privilegi
derivanti
dal
contratto
di
lavoro
fra
editori
e
giornalisti
.
In
luogo
della
garanzia
suddetta
i
proprietari
del
giornale
o
del
periodico
possono
depositare
una
cauzione
che
sarà
determinata
caso
per
caso
ed
al
principio
di
ogni
anno
dal
presidente
del
Tribunale
nella
cui
giurisdizione
il
giornale
o
il
periodico
viene
pubblicato
,
considerata
la
natura
,
l
'
importanza
e
la
diffusione
della
pubblicazione
.
Art
.
6
Salve
le
norme
da
emanarsi
con
regolamento
per
quanto
concerne
la
esecuzione
delle
disposizioni
dell
'
art
.
3
ove
,
per
i
giornali
o
gli
scritti
periodici
attualmente
esistenti
,
occorra
modificare
le
condizioni
della
gerenza
in
conformità
alle
disposizioni
dell
'
art
.
1
,
dovrà
esservi
provveduto
non
oltre
15
giorni
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
.
Art
.
7
E
'
istituito
un
Ordine
dei
giornalisti
che
avrà
le
sue
sedi
nelle
città
ove
esiste
Corte
d
'
appello
.
L
'
ordine
costituirà
i
suoi
albi
professionali
che
saranno
depositati
presso
le
cancellerie
delle
Corti
d
'
appello
.
L
'
esercizio
della
professione
giornalistica
è
consentito
solo
a
coloro
che
siano
iscritti
negli
albi
stessi
.
Le
norme
per
tale
iscrizione
verranno
stabilite
con
speciale
regolamento
.
Art
.
8
È
abrogata
ogni
disposizione
contraria
alla
presente
legge
.
Con
regolamento
da
emanarsi
entro
due
mesi
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
saranno
date
le
norme
occorrenti
per
la
sua
esecuzione
.
È
data
inoltre
facoltà
al
Governo
del
Re
di
coordinare
e
pubbblicare
,
in
testo
unico
,
per
tutto
il
Regno
,
entro
sei
mesi
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
il
Regio
editto
26
marzo
1848
,
n
.
695
,
e
le
altre
leggi
vigenti
sulla
stampa
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
31
dicembre
1925
.
VITTORIO
EMANUELE
.
FEDERZONI
-
-
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.