ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
di
concerto
col
Ministro
Segretario
di
Stato
per
la
pubblica
istruzione
e
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
È
costituita
la
Reale
Accademia
d
'
Italia
.
L
'
Accademia
ha
sede
in
Roma
.
Art
.
2
L
'
Accademia
d
'
Italia
ha
per
iscopo
di
promuovere
e
coordinare
il
movimento
intellettuale
italiano
nel
campo
delle
scienze
,
delle
lettere
e
delle
arti
,
di
conservarne
puro
il
carattere
nazionale
,
secondo
il
genio
e
le
tradizioni
della
stirpe
e
di
favorirne
l
'
espansione
e
l
'
influsso
oltre
i
confini
dello
Stato
.
Art
.
3
L
'
Accademia
d
'
talia
ha
personalità
giuridica
ed
autonomia
amministrativa
sotto
la
tutela
dello
Stato
esercitata
dal
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
.
Art
.
4
Il
patrimonio
dell
'
Accademia
è
costituito
dal
palazzo
ove
avrà
sede
in
Roma
,
che
le
viene
assegnato
dallo
Stato
in
libera
proprietà
,
dalle
donazioni
e
dai
lasciti
che
le
pervengano
e
dal
5
per
cento
delle
sue
rendite
,
che
deve
essere
accantonato
ogni
anno
per
costituire
un
fondo
patrimoniale
intangibile
.
Le
rendite
dell
'
Accademia
sono
costituite
:
a
)
da
un
assegno
annuo
fisso
,
a
carico
del
bilancio
dello
Stato
,
da
stabilirsi
con
ulteriore
provvedimento
;
b
)
dagli
interessi
e
proventi
del
suo
patrimonio
;
c
)
da
ogni
altro
eventuale
provento
.
L
'
Accademia
è
esente
da
ogni
imposta
e
tassa
per
i
beni
che
possiede
,
le
rendite
che
percepisce
e
gli
atti
che
compie
.
Gli
atti
dell
'
Accademia
che
sarebbero
colpiti
da
tassa
di
registro
sono
registrati
col
pagamento
della
tassa
fissa
di
L.1
.
Art
.
5
Lo
statuto
dell
'
Accademia
è
approvato
con
decreto
Reale
da
emanarsi
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
,
udito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Art
.
6
Gli
accademici
d
'
Italia
sono
in
numero
di
60
e
sono
nominati
per
decreto
Reale
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Le
designazioni
per
le
nomine
sono
fatte
dall
'
Accademia
stessa
con
la
presentazione
di
tre
nomi
per
ogni
posto
vacante
.
La
nomina
deve
avvenire
fra
le
persone
designate
.
La
nomina
è
vitalizia
.
L
'
Accademia
d
'
Italia
non
ha
membri
o
soci
corrispondenti
né
italiani
né
stranieri
.
Art
.
7
Gli
accademici
d
'
Italia
godono
degli
onori
,
titoli
,
prerogative
e
dignità
spettanti
ai
grandi
ufficiali
dello
Stato
.
Essi
godono
inoltre
,
sul
bilancio
dell
'
Accademia
,
di
un
assegno
annuo
fisso
di
L
.
36,000
,
oltre
ai
gettoni
di
presenza
ed
agli
assegni
ed
indennità
per
particolari
incarichi
che
siano
stabiliti
dall
'
Accademia
stessa
.
L
'
assegno
è
cumulabile
con
altri
assegni
,
stipendi
e
pensioni
.
Gli
accademici
d
'
Italia
indossano
,
nelle
pubbliche
funzioni
e
cerimonie
,
l
'
uniforme
che
sarà
stabilita
con
Regio
decreto
.
Art
.
8
I
primi
trenta
accademici
sono
nominati
per
decreto
Reale
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Gli
altri
trenta
saranno
nominati
con
le
norme
dell
'
art
.
6
nel
periodo
di
tre
anni
,
e
in
numero
di
non
più
di
dieci
all
'
anno
.
Art
.
9
Nulla
è
innovato
alle
disposizioni
vigenti
relative
alla
Reale
accademia
dei
Lincei
e
alle
altre
Accademie
o
Istituti
esistenti
nel
Regno
.
Art
.
10
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
stabilire
per
decreto
Reale
le
norme
per
l
'
esecuzione
del
presente
decreto
e
per
il
suo
coordinamento
con
altre
disposizioni
di
carattere
legislativo
.
Art
.
11
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
sua
conversione
in
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
7
gennaio
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
FEDELE
-
-
VOLPI
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
Registrato
alla
Corte
dei
conti
,
con
riserva
,
addì
23
gennaio
1926
.
Atti
del
Governo
,
registro
244
,
foglio
248
.
-
-
FAINI
.