ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Sono
emanate
con
Reale
decreto
,
previa
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
e
udito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
le
norme
giuridiche
necessarie
per
disciplinare
:
1°
l
'
esecuzione
delle
leggi
;
2°
l
'
uso
delle
facoltà
spettanti
al
potere
esecutivo
;
3°
l
'
organizzazione
ed
il
funzionamento
delle
Amministrazioni
dello
Stato
,
l
'
ordinamento
del
personale
ad
esse
addetto
,
l
'
ordinamento
degli
Enti
ed
istituti
pubblici
,
eccettuati
i
Comuni
,
le
Provincie
,
le
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
,
le
università
e
gli
istituti
di
istruzione
superiore
che
hanno
personalità
giuridica
,
quand
'
anche
si
tratti
di
materie
sino
ad
oggi
regolate
per
legge
.
Resta
ferma
la
necessità
dell
'
approvazione
,
con
la
legge
del
bilancio
,
delle
spese
relative
e
debbono
,
in
ogni
caso
,
essere
stabilite
per
legge
le
norme
concernenti
l
'
ordinamento
giudiziario
,
la
competenza
dei
giudici
,
l
'
ordinamento
del
Consiglio
di
Stato
e
della
Corte
dei
conti
,
nonché
le
guarentigie
dei
magistrati
e
degli
altri
funzionari
inamovibili
.
Art
.
2
L
'
approvazione
dei
contratti
stipulati
dallo
Stato
,
nei
casi
per
i
quali
era
richiesta
una
legge
,
è
data
con
decreto
Reale
,
previa
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
,
udito
il
parere
dei
Consigli
tecnici
istituiti
presso
i
vari
Ministeri
e
del
Consiglio
di
Stato
.
Art
.
3
Con
decreto
Reale
,
previa
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
,
possono
emanarsi
norme
aventi
forza
di
legge
:
1°
quando
il
Governo
sia
a
ciò
delegato
da
una
legge
ed
entro
i
limiti
della
delegazione
;
2°
nei
casi
straordinari
,
nei
quali
ragioni
di
urgente
ed
assoluta
necessità
lo
richiedano
.
Il
giudizio
sulla
necessità
e
sull
'
urgenza
non
è
soggetto
ad
altro
controllo
che
a
quello
politico
del
Parlamento
.
Nei
cui
indicati
nel
numero
2°
del
precedente
comma
il
decreto
Reale
deve
essere
munito
della
clausola
della
presentazione
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
,
ed
essere
,
a
pena
di
decadenza
,
presentato
,
agli
effetti
della
conversione
stessa
,
ad
una
delle
due
Camere
,
non
oltre
la
terza
seduta
dopo
la
sua
pubblicazione
.
Della
presentazione
viene
data
immediata
notizia
nella
Gazzetta
Ufficiale
.
Il
disegno
di
legge
per
la
conversione
del
decreto
in
legge
è
considerato
di
urgenza
.
In
caso
di
chiusura
della
sessione
,
all
'
apertura
della
nuova
sessione
,
il
disegno
di
legge
per
la
conversione
si
ritie
ne
ripresentato
dinanzi
alla
Camera
,
presso
cui
era
pendente
per
l
'
esame
.
Quando
una
delle
due
Camere
approvi
il
disegno
di
legge
,
il
suo
presidente
lo
trasmette
,
entro
cinque
giorni
,
alla
Presidenza
dell
'
altra
Camera
;
questa
trasmissione
vale
come
presentazione
del
disegno
stesso
.
Se
una
delle
due
Camere
rifiuti
la
conversione
in
legge
,
il
presidente
ne
dà
notizia
nella
Gazzetta
Ufficiale
,
e
il
decreto
cessa
di
aver
vigore
dal
giorno
della
pubblicazione
della
notizia
.
Se
il
decreto
è
convertito
in
legge
con
emendamenti
,
l
'
efficacia
degli
emendamenti
decorre
dalla
pubblicazione
della
legge
.
Se
entro
due
anni
dalla
sua
pubblicazione
il
decreto
non
sia
stato
convertito
in
legge
,
esso
cessa
di
aver
vigore
dal
giorno
della
scadenza
di
questo
termine
.
Art
.
4
Per
i
decreti
legge
,
emanati
anteriormente
alla
pubblicazione
della
presente
legge
,
i
termini
stabiliti
dall
'
articolo
precedente
decorrono
dalla
pubblicazione
della
legge
stessa
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
31
gennaio
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.