ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
Dl
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Nei
Comuni
la
cui
popolazione
non
eccede
i
5000
abitanti
,
secondo
le
risultanze
dell
'
ultimo
censimento
,
l
'
Amministrazione
è
affidata
ad
un
Podestà
,
assistito
,
ove
il
Prefetto
lo
ritenga
possibile
,
da
una
Consulta
municipale
.
Art
.
2
Il
Podestà
è
nominato
con
decreto
Reale
.
Dura
in
carica
cinque
anni
e
può
essere
sempre
confermato
.
Il
Prefetto
può
trasferire
il
Podestà
da
un
Comune
all
'
altro
della
Provincia
e
proporne
al
Ministero
dell
'
interno
la
revoca
,
che
è
disposta
con
decreto
Reale
.
Contro
il
provvedimento
di
revoca
non
è
ammesso
alcun
gravame
né
amministrativo
,
né
giudiziario
.
Art
.
3
La
Consulta
municipale
si
compone
di
cittadini
che
non
si
trovino
in
alcuna
delle
condizioni
di
ineleggibilità
e
d
'
incompatibilità
previste
dagli
articoli
25
e
26
della
legge
comunale
e
provinciale
.
Art
.
4
I
consultori
municipali
,
il
cui
numero
,
determinato
per
ciascun
Comune
dal
Prefetto
,
non
può
essere
inferiore
a
sei
,
sono
nominati
con
decreto
prefettizio
,
per
un
terzo
direttamente
,
e
per
due
terzi
su
designazione
degli
Enti
economici
,
dei
sindacati
e
delle
associazioni
locali
.
Il
Prefetto
determina
altresì
,
gli
Enti
economici
,
i
sindacati
e
le
associazioni
locali
,
ai
quali
compete
la
designazione
,
ed
il
numero
dei
rappresentanti
a
ciascuno
assegnati
.
Gli
Enti
economici
,
i
sindacati
e
le
associazioni
locali
designano
tre
nomi
per
ogni
rappresentante
assegnato
.
Art
.
5
Il
Podestà
esercita
le
funzioni
che
la
legge
comunale
e
provinciale
conferisce
al
sindaco
,
alla
Giunta
ed
al
Consiglio
comunale
.
La
Consulta
municipale
ha
attribuzioni
meramente
consultive
;
essa
dà
parere
su
tutte
le
materie
che
il
Podestà
crede
di
sottoporle
.
Il
parere
della
Consulta
municipale
è
obbligatorio
in
merito
alle
deliberazioni
del
Podestà
concernenti
l
'
approvazione
del
bilancio
,
gli
impegni
attivi
e
passivi
vincolanti
il
bilancio
per
oltre
cinque
anni
,
la
contrattazione
dei
prestiti
,
la
imposizione
dei
tributi
,
l
'
alienazione
di
beni
patrimoniali
,
la
assunzione
diretta
di
pubblici
servizi
.
Quando
,
in
questi
casi
,
il
parere
della
Consulta
municipale
sia
contrario
alle
proposte
del
Podestà
,
questi
dovrà
farne
constare
nel
verbale
delle
relative
deliberazioni
.
Art
.
6
Sono
applicabili
al
Podestà
le
norme
di
ineleggibilità
ed
incompatibilità
stabilite
dalla
legge
comunale
e
provinciale
per
il
sindaco
.
Art
.
7
Il
Podestà
può
delegare
a
ciascun
consultore
municipale
speciali
incarichi
nell
'
amministrazione
del
Comune
.
Art
.
8
Nei
Comuni
di
popolazione
eccedente
quella
indicata
dall
'
art
.
1
,
l
'
amministrazione
può
essere
affidata
,
in
conformità
delle
norme
stabilite
dalla
presente
legge
,
a
un
Podestà
,
quando
i
rispettivi
Consigli
comunali
siano
stati
sciolti
due
volte
nel
periodo
di
due
anni
.
Il
provvedimento
previsto
dal
presente
articolo
è
adottato
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
interno
,
udito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Art
.
9
Per
essere
nominato
Podestà
occorre
:
a
)
essere
maggiore
di
età
;
b
)
essere
cittadino
italiano
;
c
)
non
aver
subìto
condanne
per
i
titoli
indicati
nell
'
articolo
25
della
legge
comunale
e
provinciale
,
nonché
per
delitti
contro
la
sicurezza
dello
Stato
(
titolo
I
del
Codice
penale
)
;
d
)
aver
conseguito
,
almeno
,
il
diploma
di
maturità
classica
o
scientifica
o
di
abilitazione
tecnica
o
magistrale
,
ovvero
titoli
di
studio
,
dei
quali
sia
riconosciuta
dal
provveditore
agli
studi
l
'
equipollenza
.
Il
titolo
di
cui
alla
lettera
d
)
non
è
necessario
:
1°
per
coloro
che
abbiano
partecipato
alla
guerra
19151918
col
grado
di
ufficiale
o
sottufficiale
presso
truppe
in
zona
di
operazione
;
2°
per
coloro
che
abbiano
ricoperta
,
per
non
meno
di
un
anno
,
con
capacità
e
competenza
amministrativa
,
l
'
ufficio
di
sindaco
o
di
commissario
Regio
o
prefettizio
o
di
segretario
comunale
.
Art
.
10
Due
o
più
Comuni
finitimi
,
che
,
complessivamente
,
non
superino
i
5000
abitanti
,
possono
,
con
decreto
Reale
,
essere
affidati
all
'
amministrazione
di
un
solo
Podestà
.
Art
.
11
Il
Podestà
e
i
consultori
municipali
,
prima
di
entrare
in
funzione
,
prestano
,
dinanzi
al
Prefetto
,
il
giuramento
di
cui
all
'
art
.
150
della
legge
comunale
e
provinciale
.
Art
.
12
L
'
ufficio
di
Podestà
e
di
consultore
municipale
è
gratuito
.
In
casi
assolutamente
eccezionali
,
e
compatibilmente
con
le
condizioni
finanziarie
dell
'
Ente
,
il
Prefetto
può
assegnare
al
Podestà
una
indennità
di
carica
,
che
grava
sul
bilancio
del
Comune
o
dei
Comuni
di
cui
egli
ha
l
'
amministrazione
.
Art
.
13
Sono
sottoposte
all
'
approvazione
della
Giunta
provinciale
amministrativa
le
deliberazioni
del
Podestà
che
riguardano
le
materie
indicate
nell
'
art
.
217
della
legge
comunale
e
provinciale
(
testo
unico
approvato
con
R
.
decreto
4
febbraio
1915
,
n
.
148
)
e
quelle
relative
alla
cancellazione
d
'
iscrizioni
ipotecarie
,
a
svincoli
di
cauzione
ed
a
ritiro
di
capitali
.
Tutte
le
altre
deliberazioni
del
Podestà
sono
sottoposte
all
'
approvazione
del
Prefetto
.
Art
.
14
Alle
deliberazioni
del
Podestà
,
che
per
la
legge
comunale
e
provinciale
sarebbero
di
competenza
della
Giunta
o
del
Consiglio
comunale
,
è
applicabile
il
disposto
dell
'
art
.
128
della
legge
stessa
.
Art
.
15
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
stabilire
la
data
in
cui
verranno
a
cessare
le
amministrazioni
ordinarie
e
straordiriarie
dei
Comuni
indicati
nell
'
art
.
1
della
presente
legge
,
per
far
luogo
all
'
inizio
delle
funzioni
del
Podestà
e
delle
Consulte
municipali
.
Art
.
16
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
altresì
a
pubblicare
un
nuovo
testo
unico
della
legge
comunale
e
provinciale
,
modificando
le
disposizioni
di
questa
,
per
metterla
in
armonia
coi
principî
informatori
della
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
4
febbraio
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
FEDERZONI
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO