ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
CAPO
I
Del
riconoscimento
giuridico
dei
sindacati
e
dei
contratti
collettivi
di
lavoro
.
Art
.
1
Possono
essere
legalmente
riconosciute
le
associazioni
sindacali
di
datori
di
lavoro
e
di
lavoratori
,
intellettuali
e
manuali
,
quando
dimostrino
l
'
esistenza
delle
seguenti
condizioni
:
1°
se
si
tratta
di
associazioni
di
datori
di
lavoro
,
che
i
datori
di
lavoro
iscrittivi
,
per
volontaria
adesione
,
impieghino
almeno
il
decimo
dei
lavoratori
dipendenti
da
imprese
della
specie
,
per
cui
l
'
associazione
è
costituita
,
esistenti
nella
circoscrizione
,
dove
l
'
associazione
opera
;
e
,
se
si
tratta
di
associazioni
di
lavoratori
,
che
i
lavoratori
iscrittivi
,
per
volontaria
adesione
,
rappresentino
almeno
il
decimo
dei
lavoratori
della
categoria
,
per
cui
l
'
associazione
è
costituita
,
esistenti
nella
circoscrizione
,
dove
l
'
associazione
opera
;
2°
che
,
oltre
gli
scopi
di
tutela
degli
interessi
economici
e
morali
dei
loro
soci
,
le
associazioni
si
propongano
di
perseguire
e
perseguano
effettivamente
scopi
di
assistenza
,
di
istruzione
e
di
educazione
morale
e
nazionale
dei
medesimi
;
3°
che
i
dirigenti
dell
'
associazione
diano
garanzia
di
capacità
,
di
moralità
e
di
sicura
fede
nazionale
.
Art
.
2
Possono
essere
legalmente
riconosciute
,
quando
concorrano
le
condizioni
prescritte
dall
'
articolo
precedente
,
le
associazioni
di
liberi
esercenti
un
'
arte
o
una
professione
.
Gli
ordini
,
collegi
e
associazioni
di
professionisti
liberi
esistenti
e
legalmente
riconosciuti
,
continuano
ad
essere
disciplinati
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
vigenti
.
Tuttavia
,
con
Regio
decreto
,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
,
tali
leggi
e
regolamenti
saranno
sottoposti
a
revisione
per
coordinarli
con
le
disposizioni
della
presente
legge
.
Saranno
pure
sottoposti
a
revisione
,
per
metterli
in
armonia
con
le
disposizioni
della
presente
legge
,
gli
statuti
delle
associazioni
di
artisti
e
professionisti
erette
in
ente
morale
,
anteriormente
alla
pubblicazione
della
presente
legge
.
Art
.
3
Le
associazioni
di
cui
ai
precedenti
articoli
,
possono
comprendere
solo
datori
di
lavoro
o
solo
lavoratori
.
Le
associazioni
di
datori
di
lavoro
e
quelle
di
lavoratori
possono
essere
riunite
mediante
organi
centrali
di
collegamento
con
una
superiore
gerarchia
comune
,
ferma
restando
sempre
la
rappresentanza
separata
dei
datori
di
lavoro
e
quella
dei
lavoratori
;
e
,
se
le
associazioni
comprendono
più
categorie
di
lavoratori
,
di
ciascuna
categoria
di
questi
.
Art
.
4
Il
riconoscimento
delle
associazioni
,
di
cui
ai
precedenti
articoli
,
ha
luogo
per
decreto
Reale
,
su
proposta
del
ministro
competente
,
di
concerto
col
ministro
dell
'
interno
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
.
Con
lo
stesso
decreto
viene
approvato
lo
statuto
,
che
è
pubblicato
,
a
spese
delle
associazioni
,
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Gli
statuti
debbono
contenere
la
determinazione
precisa
degli
scopi
delle
associazioni
,
del
modo
di
nomina
degli
organi
sociali
e
le
condizioni
per
l
'
ammissione
dei
soci
,
fra
.
le
quali
la
buona
condotta
politica
,
dal
punto
di
vista
nazionale
.
Gli
statuti
possono
stabilire
l
'
organizzazione
di
scuole
professionali
,
di
istituti
di
assistenza
economica
e
di
educazione
morale
e
nazionale
,
e
di
istituti
aventi
per
iscopo
l
'
incremento
e
il
miglioramento
della
produzione
,
della
cultura
o
dell
'
arte
nazionale
.
Art
.
5
Le
associazioni
legalmente
riconosciute
hanno
personalità
giuridica
e
rappresentano
legalmente
tutti
i
datori
di
lavoro
,
lavoratori
,
artisti
e
professionisti
della
categoria
,
per
cui
sono
costituite
,
vi
siano
o
non
vi
siano
iscritti
,
nell
'
ambito
della
circoscrizione
territoriale
,
dove
operano
.
Le
associazioni
legalmente
riconosciute
hanno
facoltà
di
imporre
a
tutti
i
datori
di
lavoro
,
lavoratori
,
artisti
e
professionisti
,
che
rappresentano
,
vi
siano
o
non
vi
siano
inscritti
,
un
contributo
annuo
non
superiore
per
i
datori
di
lavoro
,
alla
retribuzione
di
una
giornata
di
lavoro
per
ogni
lavoratore
impiegato
,
e
,
per
i
lavoratori
,
artisti
e
professionisti
,
alla
retribuzione
di
una
giornata
di
lavoro
.
Almeno
il
decimo
del
provento
di
tali
contributi
deve
essere
annualmente
prelevato
e
devoluto
a
costituire
un
fondo
patrimoniale
avente
per
iscopo
di
garantire
le
obbligazioni
assunte
dalle
associazioni
,
in
dipendenza
dei
contratti
collettivi
da
esse
stipulati
,
e
da
amministrarsi
secondo
le
norme
stabilite
dal
regolamento
.
È
fatto
obbligo
alle
ditte
di
denunciare
alle
associazioni
che
le
rappresentano
,
e
non
più
tardi
del
31
marzo
di
ogni
anno
,
il
numero
dei
loro
dipendenti
.
In
caso
di
omessa
,
falsa
o
incompleta
denunzia
,
i
contravventori
sono
puniti
con
la
ammenda
fino
a
L
.
2000
.
Per
l
'
esazione
di
tali
contributi
si
applicano
le
norme
stabilite
dalle
leggi
per
la
riscossione
delle
imposte
comunali
;
le
quote
dei
lavoratori
sono
riscosse
mediante
ritenute
sui
salari
o
stipendi
e
versate
alle
casse
delle
associazioni
.
Solo
i
soci
regolarmente
iscritti
partecipano
alla
attività
dell
'
associazione
e
alla
elezione
o
altra
forma
di
nomina
degli
organi
sociali
.
Solo
le
associazioni
legalmente
riconosciute
possono
designare
i
rappresentanti
dei
datori
o
prenditori
di
lavoro
in
tutti
i
Consigli
,
enti
ed
organi
,
in
cui
tale
rappresentanza
sia
prevista
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
.
Art
.
6
Possono
essere
comunali
,
circondariali
,
provinciali
,
regionali
,
interregionali
e
nazionali
.
Possono
pure
essere
legalmente
riconosciute
,
alle
condizioni
previste
dalla
presente
legge
,
le
federazioni
o
unioni
di
più
associazioni
e
le
confederazioni
di
più
federazioni
.
Il
riconoscimento
di
tali
federazioni
o
confederazioni
importa
di
diritto
il
riconoscimento
delle
singole
associazioni
o
federazioni
aderenti
.
Alle
federazioni
o
confederazioni
spetta
il
potere
disciplinare
sulle
associazioni
aderenti
e
anche
sui
singoli
parteciptaanti
di
esse
,
che
viene
esercitato
nei
modi
stabiliti
dallo
statuto
.
Non
può
essere
riconosciuta
legalmente
,
per
ciascuna
categoria
di
datori
di
lavoro
,
lavoratori
,
artisti
o
professionisti
,
che
una
sola
associazione
.
Così
pure
non
può
essere
riconosciuta
legalmente
,
per
la
categoria
o
per
le
categorie
di
datori
di
lavoro
o
di
lavoratori
rappresentate
,
entro
i
limiti
della
circoscrizione
ad
essa
assegnata
,
che
una
sola
federazione
o
confederazione
di
datori
di
lavoro
o
di
lavoratori
,
o
di
artisti
o
professionisti
,
di
cui
al
comma
precedente
.
Qualora
sia
riconosciuta
una
confederazione
nazionale
per
tutte
le
categorie
di
datori
di
lavoro
o
di
lavoratori
dell
'
agricoltura
o
dell
'
industria
o
del
commercio
,
oppure
per
tutte
le
categorie
di
artisti
ovvero
di
professionisti
,
non
è
ammesso
il
riconoscimento
di
federazioni
o
di
associazioni
che
non
facciano
parte
della
confederazione
.
In
nessun
caso
Possono
essere
riconosciute
associazioni
che
,
senza
l
'
autorizzazione
del
Governo
,
abbiano
comunque
vincoli
di
disciplina
o
di
dipendenza
con
associazioni
di
carattere
internazionale
.
Art
.
7
Ogni
associazione
deve
avere
un
presidente
o
segretario
che
la
dirige
,
la
rappresenta
ed
è
responsabile
del
suo
andamento
.
Il
presidente
o
segretario
è
nominato
od
eletto
con
le
norme
stabilite
dallo
statuto
.
La
nomina
o
la
elezione
dei
presidenti
o
segretari
delle
associazioni
nazionali
,
interregionali
e
regionali
non
ha
effetto
,
se
non
è
approvata
con
Regio
decreto
su
proposta
del
ministro
competente
,
di
concerto
col
ministro
dell
'
interno
.
L
'
approvazione
può
essere
,
in
ogni
tempo
,
revocata
.
La
nomina
o
la
elezione
dei
presidenti
o
segretari
delle
associazioni
provinciali
,
circondariali
e
comunali
non
ha
effetto
,
se
non
è
approvata
con
decreto
del
ministro
competente
,
di
concerto
col
ministro
dell
'
interno
.
L
'
approvazione
può
essere
,
in
ogni
tempo
,
revocata
.
Lo
statuto
deve
stabilire
l
'
organo
a
cui
spetta
il
potere
disciplinare
sui
soci
e
la
facoltà
di
espellere
gli
indegni
per
condotta
morale
e
politica
.
Art
.
8
I
presidenti
o
segretari
sono
coadiuvati
da
Consigli
direttivi
eletti
dagli
iscritti
all
'
associazione
,
con
le
norme
stabilite
dallo
statuto
.
Le
associazioni
comunali
,
circondariali
e
provinciali
sono
soggette
alla
vigilanza
del
prefetto
e
alla
tutela
della
Giunta
provinciale
amministrativa
,
che
la
esercitano
nei
modi
e
secondo
le
norme
da
stabilirsi
per
regolamento
.
Le
associazioni
regionali
,
interregionali
e
nazionali
sono
soggette
alla
vigilanza
e
alla
tutela
del
ministro
competente
.
Il
ministro
competente
,
di
concerto
col
ministro
dell
'
interno
,
può
sciogliere
i
Consigli
direttivi
delle
associazioni
e
concentrare
tutti
i
poteri
nel
presidente
o
segretario
per
un
tempo
non
superiore
ad
un
anno
.
Può
altresì
,
nei
casi
più
gravi
,
affidare
l
'
amministrazione
straordinaria
a
un
suo
commissario
.
Quando
si
tratta
di
associazioni
aderenti
ad
una
federazione
o
confederazione
,
col
decreto
che
riconosce
la
federazione
o
confederazione
e
ne
approva
lo
statuto
,
può
stabilirsi
che
la
vigilanza
e
la
tutela
siano
esercitate
in
tutto
o
in
parte
dalla
federazione
o
confederazione
.
Art
.
9
Egualmente
,
quando
concorrano
gravi
motivi
,
e
,
in
ogni
caso
,
quando
vengano
meno
le
condizioni
rchieste
dai
precedenti
articoli
per
il
riconoscimento
,
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
ministro
competente
,
di
concerto
col
ministro
dell
'
interno
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
il
riconoscimento
può
essere
revocato
.
Art
.
10
I
contratti
collettivi
di
lavoro
stipulati
dalle
associazioni
di
datori
di
lavoro
,
di
lavoratori
,
di
artisti
e
di
professionisti
legalmente
riconosciute
,
hanno
effetto
rispetto
a
tutti
i
datori
di
lavoro
,
i
lavoratori
,
gli
artisti
e
i
professionisti
della
categoria
a
cui
il
contratto
collettivo
si
riferisce
,
e
che
esse
rappresentano
,
a
norma
dell
'
art
.
5
.
I
contratti
collettivi
di
lavoro
debbono
essere
fatti
per
iscritto
,
a
pena
di
nullità
.
Essi
debbono
,
pure
a
pena
di
nullità
,
contenere
la
determinazione
del
tempo
,
per
cui
hanno
efficacia
.
Gli
organi
centrali
di
collegamento
previsti
nell
'
art
.
3
possono
stabilire
,
previo
accordo
con
le
rappresentanze
dei
datori
di
lavoro
e
dei
lavoratori
,
norme
generali
sulle
condizioni
del
lavoro
nelle
imprese
,
a
cui
si
riferiscono
Tali
norme
hanno
effetto
rispetto
a
tutti
i
datori
di
lavoro
e
a
tutti
i
lavoratori
della
categoria
,
a
cui
le
norme
si
riferiscono
,
e
che
le
associazioni
collegate
rappresentano
a
termini
dell
'
art
.
5
.
Una
copia
dei
contratti
collettivi
stipulati
e
delle
norme
generali
stabilite
secondo
le
disposizioni
dei
commi
precedenti
deve
essere
depositata
presso
la
locale
prefettura
e
pubblicata
nel
foglio
degli
annunzi
della
provincia
,
se
si
tratta
di
associazioni
comunali
,
circondariali
o
provinciali
,
e
depositata
presso
il
Ministero
dell
'
economia
nazionale
e
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
se
si
tratta
di
associazioni
regionali
,
interregionali
o
nazionali
.
I
datori
di
lavoro
e
i
lavoratori
,
che
non
osservano
i
contratti
collettivi
e
le
norme
generali
a
cui
sono
soggetti
,
sono
responsabili
civilmente
dell
'
inadempimento
,
tanto
verso
l
'
associazione
dei
datori
di
lavoro
,
quanto
verso
quella
dei
lavoratori
,
che
hanno
stipulato
il
contratto
.
Le
altre
norme
relative
alla
stipulazione
ed
agli
effetti
dei
contratti
collettivi
di
lavoro
saranno
emanate
per
decreto
Reale
,
su
proposta
del
ministro
della
giustizia
.
Art
.
11
Le
norme
della
presente
legge
sul
riconoscimento
giuridico
delle
associazioni
sindacali
non
si
applicano
alle
associazioni
di
dipendenti
dello
Stato
,
delle
provincie
,
dei
comuni
e
delle
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
,
per
le
quali
sarà
provveduto
con
separate
disposizioni
.
Sono
però
vietate
,
sotto
pena
della
destituzione
,
della
rimozione
dal
grado
e
dall
'
impiego
,
e
di
altre
pene
disciplinari
da
stabilirsi
per
regolamento
secondo
i
casi
,
le
associazioni
dello
stesso
genere
di
ufficiali
,
sottufficiali
e
soldati
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
degli
altri
Corpi
armati
dello
Stato
,
delle
provincie
e
dei
comuni
,
le
associazioni
di
magistrati
dell
'
ordine
giudiziario
e
amministrativo
,
di
professori
di
istituti
d
'
istruzione
superiore
e
media
,
di
funzionari
impiegati
ed
agenti
dipendenti
dai
Ministeri
dell
'
interno
,
degli
esteri
,
e
delle
colonie
.
Art
.
12
Le
associazioni
di
datori
di
lavoro
,
di
lavoratori
,
di
artisti
e
professionisti
non
legalmente
riconosciute
,
continuano
a
sussistere
come
associazioni
di
fatto
,
secondo
la
legislazione
vigente
,
con
le
eccezioni
stabilite
dal
secondo
comma
del
precedente
articolo
.
Ad
esse
sono
applicabili
le
norme
del
R
.
decreto
legge
24
gennaio
1924
,
n
.
64
.
CAPO
II
Della
magistratura
del
lavoro
.
Art
.
13
Tutte
le
controversie
relative
alla
disciplina
dei
rapporti
collettivi
del
lavoro
,
che
concernono
,
sia
l
'
applicazione
dei
contratti
collettivi
o
di
altre
norme
esistenti
,
sia
la
richiesta
di
nuove
condizioni
di
lavoro
,
sono
di
competenza
delle
Corti
di
appello
funzionanti
come
magistrature
del
lavoro
.
Prima
della
decisione
è
obbligatorio
il
tentativo
di
conciliazione
da
parte
del
presidente
della
Corte
.
Le
controversie
,
di
cui
alle
precedenti
disposizioni
,
si
possono
compromettere
in
arbitri
,
a
norma
degli
articoli
8
e
seguenti
del
Codice
di
procedura
civile
.
Nulla
è
innovato
circa
la
competenza
dei
collegi
dei
probiviri
e
delle
Commissioni
arbitrali
provinciali
per
l
'
impiego
privato
,
ai
sensi
rispettivamente
della
legge
15
giugno
1893
,
n
.
295
e
del
Regio
decreto
legge
2
dicembre
1923
,
n
.
2686
.
L
'
appello
contro
le
decisioni
di
tali
collegi
e
Commissioni
e
di
altri
organi
giurisdizionali
in
materia
di
contratti
individuali
di
lavoro
,
in
quanto
siano
appellabili
secondo
le
leggi
vigenti
,
è
devoluto
alla
Corte
di
appello
funzionante
come
magistratura
del
lavoro
.
Art
.
14
Per
il
funzionamento
delle
Corti
d
'
appello
come
magistrature
del
lavoro
,
è
costituita
presso
ognuna
delle
sedici
Corti
di
appello
una
speciale
sezione
composta
di
tre
magistrati
,
di
cui
un
presidente
di
sezione
e
due
consiglieri
di
Corte
d
'
appello
,
a
cui
sono
aggregati
,
di
volta
in
volta
,
due
cittadini
esperti
nei
problemi
della
produzione
e
del
lavoro
,
scelti
dal
primo
presidente
con
le
norme
di
cui
all
'
articolo
seguente
Per
Regio
decreto
,
su
proposta
del
ministro
della
giustizia
,
di
concerto
con
quello
delle
finanze
,
saranno
arrecate
all
'
organico
della
magistratura
e
del
personale
delle
cancellerie
giudiziarie
,
le
modificazioni
necessarie
per
l
'
attuazione
della
presente
disposizione
.
Art
.
15
Presso
ogni
Corte
d
'
appello
viene
formato
un
albo
di
cittadini
esperti
nei
problemi
della
produzione
e
del
lavoro
,
distinti
per
gruppi
e
sottogruppi
,
secondo
le
varie
specie
di
imprese
esistenti
nel
distretto
della
Corte
.
L
'
albo
è
soggetto
a
revisione
ogni
biennio
.
Con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
ministro
della
giustizia
,
di
concerto
con
quello
dell
'
economia
nazionale
,
sono
stabilite
le
norme
per
la
formazione
e
la
revisione
degli
albi
e
sono
determinate
le
diarie
e
le
altre
indennità
spettanti
agli
iscritti
,
quando
sono
chiamati
ad
esercitare
funzioni
giudiziarie
.
Ogni
anno
il
primo
presidente
designa
,
per
ciascun
gruppo
e
sottogruppo
,
gli
iscritti
che
saranno
chiamati
a
funzionare
da
consiglieri
esperti
nelle
cause
relative
alle
imprese
che
costituiscono
il
gruppo
o
sottogruppo
.
Non
possono
mai
far
parte
del
collegio
giudicante
coloro
che
siano
direttamente
o
indirettamente
interessati
nella
controversia
.
Art
.
16
La
Corte
d
'
appello
funzionante
come
magistrato
del
lavoro
giudica
,
nell
'
applicazione
dei
patti
esistenti
,
secondo
le
norme
di
legge
sulla
interpretazione
e
l
'
esecuzione
dei
contratti
,
e
,
nella
formulazione
delle
nuove
condizioni
di
lavoro
,
secondo
equità
,
contemperando
gli
interessi
dei
datori
di
lavoro
con
quelli
dei
lavoratori
,
e
tutelando
,
in
ogni
caso
,
gli
interessi
superiori
della
produzione
.
La
formulazione
delle
nuove
condizioni
del
lavoro
è
sempre
accompagnata
dalla
determinazione
del
periodo
di
tempo
,
per
il
quale
esse
debbano
rimanere
in
vigore
,
che
sarà
di
regola
quello
stabilito
dalla
consuetudine
per
i
patti
liberamente
stipulati
.
La
decisione
della
Corte
funzionante
come
magistratura
del
lavoro
è
emessa
,
sentito
il
pubblico
ministero
nelle
sue
orali
conclusioni
.
Le
decisioni
della
Corte
d
'
appello
funzionante
come
magistratura
del
lavoro
possono
essere
impugnate
col
ricorso
per
Cassazione
,
per
i
motivi
di
cui
all
'
art
.
517
del
Codice
di
procedura
civile
.
Un
regolamento
di
procedura
da
emanarsi
per
decreto
Reale
,
su
proposta
del
ministro
della
giustizia
,
stabilirà
le
norme
speciali
per
il
procedimento
di
cognizione
e
di
esecuzione
,
anche
in
deroga
alle
norme
ordinarie
del
Codice
di
procedura
civile
.
Art
.
17
L
'
azione
per
le
controversie
relative
ai
rapporti
collettivi
del
lavoro
,
spetta
unicamente
alle
associazioni
legalmente
riconosciute
ed
è
fatta
valere
contro
le
associazioni
legalmente
riconosciute
,
ove
esistano
;
altrimenti
in
contradditorio
di
un
curatore
speciale
,
nominato
dal
presidente
della
Corte
d
'
appello
.
In
quest
'
ultimo
caso
è
ammesso
l
'
intervento
in
causa
volontario
di
singoli
interessati
.
Quando
associazioni
di
datori
di
lavoro
o
di
lavoratori
facciano
parte
di
federazioni
o
confederazioni
,
o
quando
tra
associazioni
di
datori
di
lavoro
e
associazioni
di
lavoratori
siano
stati
costituiti
organi
centrali
di
collegamento
,
l
'
azione
giudiziaria
non
è
procedibile
,
se
non
risulti
che
la
federazione
o
la
confederazione
,
ovvero
l
'
organo
centrale
di
collegamento
,
abbia
tentato
la
risoluzione
amichevole
della
controversia
,
e
che
il
tentativo
non
sia
riuscito
.
Solo
le
associazioni
legalmente
riconosciute
rappresentano
in
giudizio
tutti
i
datori
di
lavoro
e
tutti
i
lavoratori
della
categoria
,
per
la
quale
sono
costituite
,
entro
i
limiti
della
circoscrizione
territoriale
loro
assegnata
.
Le
decisioni
emesse
in
loro
confronto
fanno
stato
di
fronte
a
tutti
gli
interessati
e
sono
pubblicate
,
quando
si
tratti
di
associazioni
comunali
,
circondariali
,
e
provinciali
,
nel
foglio
degli
annunzi
giudiziari
della
provincia
,
e
quando
si
tratti
di
associazioni
regionali
,
interregionali
o
nazionali
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Tutti
gli
atti
e
i
documenti
relativi
al
procedimento
dinanzi
alla
Corte
d
'
appello
funzionante
come
magistratura
del
lavoro
ed
i
provvedimenti
di
qualsiasi
natura
emanati
da
essa
sono
esenti
da
ogni
tassa
di
registro
e
bollo
.
CAPO
III
Della
serrata
e
dello
sciopero
.
Art
.
18
La
serrata
e
lo
sciopero
sono
vietati
.
I
datori
di
lavoro
,
che
senza
giustificato
motivo
e
al
solo
scopo
di
ottenere
dai
loro
dipendenti
modificazioni
ai
patti
di
lavoro
vigenti
,
sospendono
il
lavoro
nei
loro
stabilimenti
,
aziende
od
uffici
,
sono
puniti
con
la
multa
da
lire
diecimila
a
centomila
.
Gli
impiegati
ed
operai
,
che
in
numero
di
tre
o
più
,
previo
concerto
,
abbandonano
il
lavoro
,
o
lo
prestano
in
modo
da
turbarne
la
continuità
o
la
regolarità
,
per
ottenere
diversi
patti
di
lavoro
dai
loro
principali
,
sono
puniti
con
la
multa
da
lire
cento
a
mille
.
Al
procedimento
si
applicano
le
norme
degli
articoli
298
e
seguenti
del
Codice
di
procedura
penale
.
Quando
gli
autori
dei
reati
preveduti
nei
precedenti
comma
siano
più
,
i
capi
,
promotori
ed
organizzatori
sono
puniti
con
la
detenzione
non
inferiore
ad
un
anno
,
né
superiore
a
due
,
oltre
la
multa
nei
medesimi
comma
stabilita
.
Art
.
19
I
dipendenti
dallo
Stato
e
da
altri
enti
pubblici
e
i
dipendenti
da
imprese
esercenti
un
servizio
pubblico
o
di
pubblica
necessità
che
,
in
numero
di
tre
o
più
,
previo
concerto
,
abbandonano
il
lavoro
o
lo
prestano
in
modo
da
turbarne
la
continuità
o
la
regolarità
,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
uno
a
sei
mesi
,
e
con
l
'
interdizione
dai
pubblici
uffici
per
sei
mesi
.
Al
procedimento
si
applicano
le
norme
degli
articoli
298
e
seguenti
Codice
procedura
penale
.
I
capi
,
promotori
ed
organizzatori
sono
puniti
con
la
reclusione
da
sei
mesi
a
due
anni
e
con
l
'
interdizione
dai
pubblici
uffici
non
inferiore
a
tre
anni
.
Gli
esercenti
imprese
di
servizi
pubblici
o
di
pubblica
necessità
che
sospendono
,
senza
giustificato
motivo
,
il
lavoro
nei
loro
stabilimenti
,
aziende
od
uffici
,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
sei
mesi
ad
un
anno
e
con
la
multa
da
lire
cinquemila
a
centomila
,
oltre
la
interdizione
temporanea
dai
pubblici
uffici
.
Quando
dal
fatto
preveduto
nel
presente
articolo
sia
derivato
pericolo
per
la
incolumità
delle
persone
,
la
pena
restrittiva
della
libertà
personale
è
della
reclusione
non
inferiore
ad
un
anno
.
Ove
dal
fatto
sia
derivata
la
morte
di
una
o
piu
persone
,
la
pena
restrittiva
della
libertà
personale
è
della
reclusione
non
inferiore
a
tre
anni
.
Art
.
20
I
dipendenti
dallo
Stato
e
da
altri
enti
pubblici
,
gli
esercenti
di
servizi
pubblici
o
di
pubblica
necessità
e
i
dipendenti
di
questi
che
,
in
occasione
di
scioperi
o
di
serrate
omettano
di
fare
tutto
quanto
è
in
loro
potere
per
ottenere
la
regolare
continuazione
o
la
ripresa
di
un
servizio
pubblico
o
di
pubblica
necessità
,
sono
puniti
con
la
detenzione
da
uno
a
sei
mesi
.
Art
.
21
Quando
la
sospensione
del
lavoro
da
parte
dei
datori
di
lavoro
o
l
'
abbandono
o
la
irregolare
prestazione
del
lavoro
da
parte
dei
lavoratori
abbiano
luogo
allo
scopo
di
coartare
la
volontà
o
di
influire
sulle
decisioni
di
un
Corpo
o
collegio
dello
Stato
,
delle
provincie
o
dei
comuni
,
ovvero
di
un
pubblico
ufficiale
,
i
capi
,
promotori
ed
organizzatori
sono
puniti
con
la
reclusione
da
tre
a
sette
anni
,
e
con
la
interdizione
perpetua
dai
pubblici
uffici
,
e
gli
altri
autori
del
fatto
con
la
reclusione
da
uno
a
tre
anni
e
con
la
interdizione
temporanea
dai
pubblici
uffici
.
Art
.
22
Senza
pregiudizio
dell
'
applicazione
delle
norme
di
diritto
comune
sulla
responsabilità
civile
per
inadempimento
e
sulla
esecuzione
delle
sentenze
,
i
datori
di
lavoro
e
i
lavoratori
che
rifiutino
di
eseguire
le
decisioni
del
magistrato
del
lavoro
,
sono
puniti
con
la
detenzione
da
un
mese
ad
un
anno
e
con
la
multa
da
lire
cento
a
cinquemila
.
I
dirigenti
delle
associazioni
legalmente
riconosciute
,
che
rifiutino
di
eseguire
le
decisioni
del
magistrato
del
lavoro
,
sono
puniti
con
la
detenzione
da
sei
mesi
a
due
anni
e
con
la
multa
da
lire
duemila
a
diecimila
,
oltre
la
revoca
dall
'
ufficio
.
Ove
alla
mancata
esecuzione
delle
decisioni
del
magistrato
del
lavoro
,
si
aggiunga
,
da
parte
dei
colpevoli
,
la
serrata
o
lo
sciopero
,
si
applicano
le
disposizioni
del
Codice
penale
sul
concorso
dei
reati
e
delle
pene
.
Art
.
23
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
dare
,
per
Regio
decreto
le
disposizioni
necessarie
per
l
'
attuazione
della
presente
legge
e
per
il
suo
coordinamento
con
le
disposizioni
del
R
.
decreto
19
ottobre
1923
,
n
.
2311
,
della
legge
15
giugno
1893
,
n
.
295
,
e
del
R
.
decreto
legge
2
dicembre
1923
,
n
.
2686
,
che
saranno
sottoposti
alla
necessaria
revisione
,
e
con
ogni
altra
legge
dello
Stato
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
San
Rossore
,
addì
3
aprile
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
ROCCO
-
-
FEDERZONI
-
-
BELLUZZO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.