ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926
,
n
.
100;
Ritenuto
che
il
Fascio
Littorio
è
divenuto
oramai
,
per
consuetudine
assai
lunga
,
emblema
dello
Stato
;
Ritenuta
la
necessità
assoluta
ed
urgente
di
tutelare
tale
emblema
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
e
del
Guardasigilli
,
Ministro
Segretario
di
Stato
per
la
giustizia
e
gli
affari
di
culto
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
Il
Fascio
Littorio
è
considerato
,
a
tutti
gli
effetti
,
emblema
dello
Stato
.
Art
.
2
Il
Fascio
Littorio
è
formato
da
un
fascio
di
verghe
e
da
una
scure
,
uniti
insieme
da
una
cinghia
o
corda
:
la
scure
collocata
di
lato
col
taglio
in
fuori
.
Art
.
3
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
dai
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Capo
del
Governo
e
il
Ministro
per
la
giustizia
sono
autorizzati
alla
presentazione
del
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
12
dicembre
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
Registrato
alla
Corte
dei
conti
,
addì
14
dicembre
1926
.
Atti
del
Governo
,
registro
255
,
foglio
62
.
COOP
Regio
Decreto
12
dicembre
1926
,
n
.
2062
Norme
per
l
'
attuazione
della
legge
25
novembre
1926
,
n
.
2008
,
sui
provvedimenti
per
la
difesa
dello
Stato
(
Pubblicato
nella
GAZZETTA
UFFICIALE
del
Regno
d
'
Italia
del
15
dicembre
1926
,
n
.
288
)