ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
l
'
art
.
8
della
legge
25
novembre
1926
,
n
.
2008
,
sui
provvedimenti
per
la
difesa
dello
Stato
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
Ministro
per
la
guerra
,
e
del
Ministro
per
la
giustizia
e
gli
affari
di
culto
:
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
I
fatti
diretti
a
compiere
la
distruzione
di
edifici
pubblici
e
privati
,
di
navi
,
aeronavi
o
aeroplani
,
di
argini
,
dighe
,
muraglioni
ed
altre
simili
costruzioni
,
a
provocare
l
'
incendio
o
lo
scoppio
di
sostanze
esplosive
,
infiammabili
od
asfissianti
o
a
causare
disastri
ferroviarii
,
e
ogni
altro
fatto
diretto
a
portare
la
devastazione
o
la
strage
in
qualsiasi
località
del
Regno
,
quando
siano
commessi
per
attentare
alla
sicurezza
dello
Stato
,
sono
puniti
a
'
termini
dell
'
art
.
2
della
legge
25
novembre
1926
,
n
.
2008
.
Art
.
2
La
rivelazione
di
segreti
politici
o
militari
concernenti
la
sicurezza
dello
Stato
,
prevista
dagli
articoli
107
e
108
del
codice
penale
,
è
punita
a
'
termini
dell
'
art
.
2
della
legge
25
novembre
1926
,
n
.
2008
,
tutte
le
volte
che
la
rivelazione
sia
fatta
direttamente
o
indirettamente
ad
uno
Stato
estero
od
ai
suoi
agenti
.
Non
è
punibile
a
'
termini
dell
'
art
.
4
della
legge
25
novembre
1926
,
n
.
2008
,
la
propaganda
delle
dottrine
,
dei
programmi
e
dei
metodi
di
azione
,
che
tradizionalmente
siano
stati
ritenuti
compatibili
con
la
costituzione
politica
ed
economica
dello
Stato
italiano
,
quando
anche
professati
o
adottati
da
associazioni
sciolte
dalla
pubblica
autorità
.
Art
.
3
La
presunzione
di
frode
,
di
cui
al
penultimo
capoverso
dell
'
art
.
5
della
legge
25
novembre
1926
,
n
.
2008
,
può
essere
combattuta
con
tutti
i
mezzi
di
prova
ammessi
dalle
leggi
civili
.
Art
.
4
La
pena
di
morte
inflitta
in
applicazione
della
legge
25
novembre
1926
,
n
.
2008
,
è
eseguita
mediante
fucilazione
in
un
recinto
militare
o
in
altro
luogo
designato
dal
Comando
presso
il
quale
è
costituito
il
Tribunale
speciale
.
Legge
3
aprile
1926
,
n
.
2247
Istituzione
dell
'
Opera
nazionale
«
Balilla
»
per
l
'
assistenza
e
l
'
educazione
fisica
e
morale
della
gioventù
(
Pubblicato
nella
GAZZETTA
UFFICIALE
del
Regno
d
'
Italia
dell'11
gennaio
1927
,
n
.
7
)
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
È
istituito
un
ente
morale
,
con
sede
in
Roma
,
denominato
«
Opera
nazionale
Balilla
per
l
'
assistenza
e
per
l
'
educazione
fisica
e
morale
della
gioventù
»
.
Tale
ente
è
sottoposto
all
'
alta
vigilanza
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
.
Art
.
2
Hanno
titolo
all
'
assistenza
prevista
dalla
presente
legge
i
minori
degli
anni
18
di
ambo
i
sessi
,
salvo
il
diritto
per
coloro
che
abbiano
conseguito
le
provvidenze
di
cui
all
'
art
.
7
,
a
conservare
tali
benefici
fino
al
compimento
degli
studi
.
Art
.
3
L
'
Opera
nazionale
realizza
le
sue
finalità
a
mezzo
delle
istituzioni
dei
Balilla
e
degli
Avanguardisti
.
L
'
istituzione
degli
Avanguardisti
curerà
in
ispecie
l
'
addestramento
e
la
preparazione
dei
giovani
alla
vita
militare
.
Art
.
4
Appartengono
ai
Balilla
i
fanciulli
dagli
8
ai
14
anni
;
appartengono
agli
Avanguardisti
i
giovani
dai
14
anni
compiuti
ai
18
.
Art
.
5
Le
istituzioni
dei
Balilla
e
degli
Avanguardisti
sono
poste
alla
diretta
dipendenza
dell
'
Opera
nazionale
.
Ad
esse
,
con
regolamento
da
approvarsi
entro
due
mesi
dalla
pubblicazione
della
legge
con
decreto
Reale
su
proposta
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
,
di
concerto
col
Ministro
per
la
guerra
,
udito
il
comandante
generale
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
sarà
dato
un
proprio
ordinamento
tecnico
disciplinare
con
appositi
organi
centrali
e
locali
.
Nel
regolamento
sarà
anche
provveduto
all
'
ordinamento
dei
cappellani
presso
le
due
istituzioni
.
Art
.
6
Agli
effetti
della
prestazione
del
servizio
militare
,
sono
estese
ai
giovani
che
abbiano
appartenuto
per
l
'
intero
quadriennio
al
Corpo
degli
Avanguardisti
e
che
ne
siano
stati
dimessi
con
dichiarazione
d
'
idoneità
,
i
vantaggi
concessi
dalle
vigenti
leggi
ai
giovani
che
frequentino
i
corsi
d
'
istruzione
premilitare
a
norma
dei
Regi
decreti
4
agosto
1924
,
n
.
1292
,
15
ottobre
1925
,
n
.
1806
,
e
10
gennaio
1926
,
n
.
95
.
Art
.
7
Ad
integrare
l
'
attività
svolta
a
mezzo
delle
istituzioni
dei
Balilla
e
degli
Avanguardisti
,
l
'
Opera
nazionale
ha
la
facoltà
:
a
)
di
fondare
istituzioni
dirette
all
'
assistenza
della
gioventù
o
di
promuoverne
la
fondazione
;
b
)
di
sovvenzionare
le
istituzioni
che
dispongono
d
'
inadeguate
rendite
,
purché
seguano
le
direttive
dell
'
Opera
;
c
)
di
promuovere
dalle
competenti
autorità
le
riforme
degli
statuti
delle
istituzioni
aventi
lo
scopo
di
conferire
posti
e
borse
di
studio
per
stabilire
l
'
obbligatorietà
dei
concorsi
in
tali
conferimenti
con
la
preferenza
ai
fanciulli
e
ai
giovani
appartenenti
rispettivamente
alle
istituzioni
dei
Balilla
e
degli
Avanguardisti
.
Art
.
8
Ferme
restando
le
disposizioni
legislative
vigenti
relative
alla
tutela
ed
alla
vigilanza
governativa
sulle
istituzioni
pubbliche
e
private
,
anche
a
carattere
associativo
,
di
qualsiasi
natura
,
aventi
per
fine
di
promuovere
l
'
istruzione
,
l
'
educazione
morale
e
fisica
,
l
'
avviamento
a
professione
,
arte
o
mestiere
o
,
in
qualunque
altro
modo
,
l
'
educazione
morale
e
spirituale
dei
giovani
,
l
'
Opera
nazionale
potrà
provocare
dalle
autorità
competenti
le
provvidenze
necessarie
affinché
le
dette
istituzioni
informino
la
loro
azione
alle
finalità
della
presente
legge
.
Art
.
9
L
'
Opera
nazionale
provvede
al
conseguimento
dei
propri
scopi
:
1°
con
le
contribuzioni
dei
soci
;
2°
con
le
somme
provenienti
da
lasciti
,
donazioni
,
oblazioni
o
sovvenzioni
disposte
a
favore
della
stessa
Opera
nazionale
;
3°
con
un
contributo
annuo
di
un
milione
di
lire
da
stanziarsi
nel
bilancio
del
Ministero
dell
'
interno
.
Art
.
10
L
'
Opera
nazionale
è
amministrata
da
un
Consiglio
centrale
composto
da
un
presidente
,
da
un
vice
presidente
e
da
ventitre
consiglieri
,
nominati
con
decreto
Reale
su
proposta
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
.
Il
presidente
è
scelto
tra
gli
ufficiali
di
grado
non
inferiore
a
quello
di
console
generale
(
in
servizio
attivo
o
fuori
quadro
)
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
udito
il
comandante
generale
della
Milizia
stessa
.
Tanto
il
presidente
che
il
vice
presidente
durano
in
carica
quattro
anni
e
possono
essere
riconfermati
.
Fanno
parte
del
Consiglio
centrale
due
rappresentanti
del
Ministero
dell
'
interno
di
cui
uno
della
Direzione
generale
di
sanità
ed
un
rappresentante
per
ciascuno
dei
Ministeri
delle
finanze
,
della
guerra
,
della
marina
,
dell
'
aeronautica
,
dell
'
istruzione
,
dell
'
economia
nazionale
,
designati
dai
rispettivi
Ministri
,
nonché
un
ufficiale
superiore
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
designato
dal
comandante
generale
della
Milizia
stessa
,
un
rappresentante
delle
Federazioni
ginnico
sportive
designato
dal
Comitato
olimpionico
nazionale
italiano
,
Federazione
delle
federazioni
sportive
italiane
,
e
un
rappresentante
dell
'
Opera
nazionale
del
dopo
lavoro
.
Gli
altri
componenti
del
Consiglio
centrale
saranno
scelti
fra
persone
specialmente
competenti
nelle
discipline
relative
all
'
assistenza
e
all
'
educazione
fisica
e
morale
della
gioventù
,
preferibilmente
fra
i
soci
benemeriti
indicati
nell
'
articolo
12
.
I
consiglieri
si
rinnovano
per
intero
ogni
quadriennio
e
gli
uscenti
possono
essere
riconfermati
.
In
seno
al
Consiglio
centrale
è
costituita
una
Giunta
esecutiva
,
composta
del
presidente
e
del
vice
presidente
,
nonché
di
altri
cinque
componenti
scelti
dal
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
,
tra
i
membri
del
Consiglio
centrale
e
possibilmente
tra
quelli
residenti
in
Roma
.
Questi
ultimi
cinque
membri
durano
in
carica
quattro
anni
e
sono
sempre
rieleggibili
.
Nel
caso
d
'
urgenza
la
Giunta
esecutiva
può
prendere
tutte
le
deliberazioni
che
spetterebbero
al
Consiglio
centrale
,
salvo
a
sottoporle
a
quest
'
ultimo
,
nella
sua
prima
adunanza
,
per
la
ratifica
.
Decadono
dalla
carica
i
membri
del
Consiglio
ed
i
membri
della
Giunta
,
i
quali
,
senza
giustificato
motivo
,
non
intervengano
a
quattro
sedute
consecutive
.
La
decadenza
è
pronunziata
dai
rispettivi
Consessi
.
Art
.
11
Sono
soci
dell
'
Opera
nazionale
coloro
che
con
elargizioni
o
con
periodici
contributi
concorrono
al
conseguimento
dei
fini
dell
'
Ente
.
I
soci
si
distinguono
in
benemeriti
,
perpetui
e
temporanei
.
Sono
soci
benemeriti
coloro
che
abbiano
elargito
a
favore
dell
'
Opera
una
somma
non
inferiore
alle
L
.
10,000
.
Sono
soci
perpetui
coloro
che
versano
in
una
sola
volta
la
somma
di
L
.
500
.
Sono
soci
temporanei
coloro
che
mediante
sottoscrizione
si
obblighino
a
pagare
annualmente
la
somma
di
L
.
60
per
un
periodo
minimo
di
anni
cinque
.
Le
Associazioni
e
gli
Enti
morali
possono
essere
inscritti
fra
i
soci
,
versando
il
doppio
della
somma
richiesta
per
i
soci
individuali
.
L
'
Opera
nazionale
assegna
diplomi
e
medaglie
di
benemerenza
ai
soci
che
se
ne
rendano
particolarmente
meritevoli
e
a
coloro
che
abbiano
procurato
l
'
iscrizione
di
un
numero
rilevante
di
soci
,
o
che
in
altro
modo
abbiano
svolto
una
notevole
e
proficua
attività
per
i
fini
dell
'
Opera
.
Art
.
12
In
ogni
provincia
è
costituito
un
Comitato
provinciale
composto
del
presidente
e
di
dieci
consiglieri
.
Di
esso
fanno
parte
di
diritto
un
consigliere
di
prefettura
,
un
insegnante
di
istituti
medii
,
nominati
rispettivamente
dal
prefetto
e
dal
provveditore
agli
studi
della
regione
,
il
console
comandante
la
locale
legione
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
.
Il
presidente
e
gli
altri
sette
componenti
sono
nominati
dalla
Giunta
esecuti
va
dell
'
Opera
nazionale
e
sono
scelti
preferibilmente
tra
i
soci
dell
'
Opera
stessa
residenti
in
provincia
.
Il
presidente
ed
i
consiglieri
durano
in
carica
un
quadriennio
e
sono
rieleggibili
.
I
componenti
che
,
senza
giustificati
motivi
,
non
intervengono
a
quattro
sedute
consecutive
,
decadono
dalla
carica
.
La
decadenza
è
dichiarata
dal
Consiglio
stesso
,
e
la
dichiarazione
può
essere
promossa
dall
'
Opera
nazionale
.
Il
Comitato
ha
sede
in
locali
gratuitamente
forniti
dalla
provincia
.
Art
.
13
Il
Comitato
provinciale
:
1°
provvede
all
'
esecuzione
delle
disposizioni
impartite
dall
'
Opera
nazionale
e
al
normale
svolgimento
dei
servizi
di
assistenza
ed
educazione
della
gioventù
nell
'
ambito
della
provincia
;
2°
segnala
all
'
Opera
nazionale
le
istituzioni
pubbliche
e
private
della
provincia
e
le
persone
che
si
rendano
benemerite
delle
opere
di
assistenza
ed
educazione
della
gioventù
,
riferisce
periodicamente
sull
'
andamento
dei
servizi
,
propone
i
provvedimenti
che
ritenga
necessari
per
migliorarli
e
dà
parere
sulle
domande
di
sovvenzione
presentate
dalle
dette
istituzioni
e
sulle
domande
di
costituzione
di
nuove
istituzioni
.
Art
.
14
In
ogni
comune
è
istituito
un
Comitato
comunale
composto
di
un
presidente
e
di
un
numero
di
consiglieri
stabilito
,
per
ogni
comune
,
secondo
la
rispettiva
popolazione
,
dal
Comitato
provinciale
,
con
deliberazione
approvata
dalla
Giunta
esecutiva
dell
'
Opera
nazionale
.
I
componenti
del
Comitato
comunale
sono
scelti
preferibilmente
tra
i
soci
residenti
nel
comune
,
dal
Comitato
provinciale
.
Nei
comuni
dove
esistono
istituti
medi
di
istruzione
e
reparti
di
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
faranno
parte
dei
Comitati
un
insegnante
di
detti
istituti
nominato
dal
provveditore
agli
studi
della
regione
ed
il
comandante
del
reparto
della
detta
Milizia
.
I
Comitati
hanno
sede
in
locali
forniti
gratuitamente
dal
comune
.
Il
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
,
sentito
il
presidente
,
può
revocare
in
ogni
momento
i
membri
del
Comitato
centrale
che
non
rispondessero
per
inettitudine
o
incompatibilità
al
compito
loro
affidato
.
Analoga
facoltà
è
data
al
presidente
del
Comitato
centrale
relativamente
ai
Comitati
provinciali
e
comunali
.
Art
.
15
Le
funzioni
dei
componenti
del
Consiglio
centrale
,
della
Giunta
esecutiva
,
dei
Consigli
direttivi
dei
Comitati
provinciali
e
comunali
sono
gratuite
.
Art
.
16
L
'
Opera
nazionale
non
è
soggetta
alle
leggi
ed
ai
regolamenti
che
disciplinano
le
istituzioni
pubbliche
di
assistenza
e
beneficenza
;
sono
però
ad
essa
estese
tutte
le
disposizioni
di
favore
vigenti
per
le
dette
istituzioni
.
Essa
può
richiedere
la
difesa
dell
'
Avvocatura
erariale
.
Art
.
17
L
'
acquisto
di
beni
stabili
da
parte
dell
'
Opera
nazionale
e
l
'
accettazione
di
lasciti
o
doni
di
qualsiasi
natura
o
valore
,
che
importino
aumento
di
patrimonio
,
sono
autorizzati
con
decreto
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
,
osservate
le
norme
contenute
negli
articoli
1
,
2
,
3
,
5
,
8
,
9
,
10
e
12
del
regolamento
26
luglio
1896
,
n
.
361
.
Il
decreto
deve
essere
inserito
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
ed
ha
carattere
di
provvedimento
definitivo
.
È
abrogata
ogni
disposizione
legislativa
e
regolamentare
incompatibile
con
quelle
della
presente
legge
,
la
quale
entrerà
in
vigore
nel
termine
di
due
mesi
dalla
pubblicazione
.
Nello
stesso
termine
sarà
approvato
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
Primo
Ministro
,
il
regolamento
per
la
sua
esecuzione
e
per
il
funzionamento
dei
servizi
di
assistenza
e
di
educazione
fisica
e
morale
della
gioventù
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
San
Rossore
,
addì
3
aprile
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
FEDERZONI
-
-
VOLPI
-
-
FEDELE
BELLUZZO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.