ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Veduto
il
testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
elementare
,
approvato
con
il
R
.
decreto
22
gennaio
1925
,
n
.
432;
Veduto
il
R
.
decreto
7
gennaio
1926
,
n
.
209
,
convertito
in
legge
con
la
legge
7
aprile
1927
,
n
.
496;
Veduto
il
R
.
decreto
22
maggio
1927
,
n
.
850;
Veduta
la
legge
31
gennaio
1926
,
n
.
100;
Udito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
Ministro
Segretario
di
Stato
per
la
pubblica
istruzione
,
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
I
libri
di
testo
di
storia
,
geografia
,
lettura
,
economia
e
diritto
per
le
scuole
elementari
e
per
i
corsi
integrativi
di
avviamento
professionale
debbono
rispondere
,
nell
'
ambito
dei
programmi
vigenti
,
alle
esigenze
storiche
,
politiche
,
giuridiche
ed
economiche
affermatesi
dal
28
ottobre
1922
in
poi
.
Art
.
2
I
libri
di
storia
,
geografia
,
economia
e
diritto
,
già
approvati
dall
'
anno
1923
all
'
anno
1927
,
potranno
continuare
ad
essere
adottati
come
libri
di
testo
nelle
scuole
elementari
e
nei
corsi
integrativi
di
avviamento
professionale
,
a
partire
dall
'
anno
scolastico
192829
,
qualora
riportino
una
nuova
approvazione
in
conformità
dei
criteri
stabiliti
dall
'
art
.
1
.
La
stessa
norma
varrà
anche
per
i
libri
di
lettura
,
a
partire
dall
'
anno
scolastico
192930
.
I
libri
di
lettura
destinati
alle
classi
1ª
e
2ª
saranno
esenti
da
revisione
.
Per
l
'
anno
scolastico
192829
seguiteranno
ad
essere
adottati
per
tutte
le
classi
i
libri
di
lettura
già
scelti
per
il
corrente
anno
scolastico
192728
.
Art
.
3
Gli
autori
ed
editori
che
intendano
di
fare
approvare
,
agli
effetti
dell
'
articolo
precedente
,
i
libri
di
loro
produzione
o
edizione
dovranno
fare
apposita
domanda
su
carta
legale
al
Ministero
della
pubblica
istruzione
nel
termine
che
sarà
stabilito
da
apposita
ordinanza
ministeriale
.
Art
.
4
Alla
domanda
dovranno
essere
unite
:
a
)
cinque
copie
del
libro
già
approvato
e
cinque
copie
a
stampa
o
in
bozze
di
stampa
nitidamente
impresse
del
nuovo
libro
,
recanti
anche
in
appendice
,
le
modificazioni
od
aggiunte
da
introdursi
,
con
l
'
indicazione
precisa
del
prezzo
di
vendita
;
b
)
la
quietanza
del
versamento
della
tassa
di
L
.
120
per
ogni
volume
.
Art
.
5
L
'
approvazione
dei
libri
sarà
deferita
al
Ministero
della
pubblica
istruzione
su
proposta
della
Commissione
centrale
di
cui
all
'
art
.
1
del
R
.
decreto
22
maggio
1927
,
n
.
850
.
Varranno
,
per
la
formulazione
dei
giudizi
sui
libri
presentati
e
per
quant
'
altro
occorra
per
l
'
applicazione
del
presente
decreto
,
le
norme
contenute
nel
R
.
decreto
7
gennaio
1926
,
n
.
209
,
convertito
in
legge
con
la
legge
7
aprile
1927
,
n
.
496
,
e
nell
'
ordinanza
ministeriale
16
febbraio
1926
.
Art
.
6
L
'
adozione
dei
libri
di
testo
per
qualsiasi
classe
fatta
nell
'
anno
scolastico
192829
e
quella
dei
libri
di
lettura
fatta
nell
'
anno
scolastico
192930
,
avranno
efficacia
limitatamdnte
al
30
settembre
1930
.
Art
.
7
Il
presente
decreto
avrà
vigore
dal
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
18
marzo
1928
Anno
VI
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
FEDELE
-
-
VOLPI
.
Visto
,
Il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
Registrato
alla
Corte
del
conti
,
addì
20
aprile
1928
anno
VI
Atti
del
Governo
,
registro
271
,
foglio
182
.
CASATI
.