ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Il
Gran
Consiglio
del
Fascismo
è
l
'
organo
supremo
,
che
coordina
e
integra
tutte
le
attività
del
Regime
sorto
dalla
Rivoluzione
dell
'
ottobre
1922
.
Esso
ha
funzioni
deliberative
nei
casi
stabiliti
dalla
legge
,
e
dà
,
inoltre
,
parere
su
ogni
altra
questione
politica
,
economica
o
sociale
di
interesse
nazionale
,
sulla
quale
sia
interrogato
dal
Capo
del
Governo
.
Art
.
2
Il
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
è
,
di
diritto
,
il
Presidente
del
Gran
Consiglio
del
Fascismo
.
Egli
lo
convoca
quando
lo
ritiene
necessario
e
ne
fissa
l
'
ordine
del
giorno
.
Art
.
3
Il
Segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
è
Segretario
del
Gran
Consiglio
.
Il
Capo
del
Governo
può
delegarlo
a
convocare
e
presiedere
il
Gran
Consiglio
in
caso
di
sua
assenza
od
impedimento
,
o
di
vacanza
della
carica
.
Art
.
4
Sono
membri
del
Gran
Consiglio
per
un
tempo
illimitato
:
1°
i
quadrumviri
della
Marcia
su
Roma
;
2°
coloro
che
,
per
la
loro
qualità
di
membri
del
Governo
,
abbiano
fatto
parte
del
Gran
Consiglio
per
almeno
tre
anni
;
3°
i
Segretari
del
Partito
Nazionale
Fascista
usciti
di
ufficio
dopo
il
1922
.
Art
.
5
Sono
membri
del
Gran
Consiglio
a
cagione
delle
loro
funzioni
e
per
tutta
la
durata
di
queste
:
1°
il
Presidente
del
Senato
e
il
Presidente
della
Camera
dei
deputati
;
2°
i
Ministri
Segretari
di
Stato
;
3°
il
Sottosegretario
di
Stato
alla
Presidenza
del
Consiglio
;
4°
il
Comandante
generale
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
5°
i
membri
del
Direttorio
del
Partito
Nazionale
Fascista
;
6°
il
Presidente
dell
'
Accademia
d
'
Italia
e
il
Presidente
dell
'
Istituto
fascista
di
cultura
;
7°
il
Presidente
dell
'
Opera
nazionale
Balilla
;
8°
il
Presidente
del
Tribunale
speciale
per
la
difesa
dello
Stato
;
9°
i
Presidenti
delle
Confederazioni
nazionali
fasciste
di
sindacati
legalmente
riconosciute
;
10°
il
Presidente
dell
'
Ente
nazionale
per
la
cooperazione
.
Art
.
6
La
qualità
di
membro
del
Gran
Consiglio
alle
persone
indicate
nei
tre
precedenti
articoli
è
riconosciuta
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
.
Con
le
stesse
forme
,
il
riconoscimento
può
essere
,
in
ogni
tempo
,
revocato
.
Art
.
7
Possono
,
con
decreto
del
Capo
del
Governo
,
essere
nominati
membri
del
Gran
Consiglio
,
per
la
durata
di
un
triennio
,
e
con
facoltà
di
conferma
,
coloro
che
abbiano
bene
meritato
della
Nazione
e
della
causa
della
Rivoluzione
Fascista
.
Con
le
stesse
forme
,
la
nomina
può
essere
,
in
ogni
tempo
,
revocata
.
Il
Capo
del
Governo
ha
,
altresì
,
facoltà
di
chiamare
a
partecipare
ai
lavori
del
Gran
Consiglio
,
per
determinati
argomenti
,
persone
particolarmente
competenti
nelle
questioni
sottoposte
al
suo
esame
.
Art
.
8
La
qualità
di
membro
del
Gran
Consiglio
è
compatibile
con
quella
di
senatore
e
di
deputato
.
Art
.
9
Nessun
membro
del
Gran
Consiglio
può
essere
arrestato
,
salvo
il
caso
di
flagrante
reato
,
né
sottoposto
a
procedimento
penale
,
né
assoggettato
a
provvedimenti
di
polizia
,
senza
l
'
autorizzazione
del
Gran
Consiglio
.
Nessuna
misura
disciplinare
contro
un
membro
del
Gran
Consiglio
,
quale
appartenente
al
Partito
Nazionale
Fascista
,
può
essere
adottata
,
se
non
con
deliberazione
del
Gran
Consiglio
.
Art
.
10
Le
funzioni
di
membro
del
Gran
Consiglio
sono
gratuite
.
Nessuna
spesa
è
richiesta
allo
Stato
per
il
funzionamento
del
Gran
Consiglio
.
Le
sedute
del
Gran
Consiglio
sono
segrete
.
Un
regolamento
interno
,
approvato
dal
Gran
Consiglio
,
stabilisce
le
altre
norme
per
il
suo
funzionamento
.
Art
.
11
Il
Gran
Consiglio
delibera
:
1°
sulla
lista
dei
deputati
designati
,
ai
termini
dell
'
articolo
5
della
legge
17
marzo
1928
,
n
.
1019;
2°
sugli
statuti
,
gli
ordinamenti
e
le
direttive
politiche
del
Partito
Nazionale
Fascista
;
3°
sulla
nomina
e
la
revoca
del
Segretario
,
dei
Vice
Segretari
,
del
Segretario
amministrativo
e
degli
altri
membri
del
Direttorio
del
Partito
Nazionale
Fascista
.
Art
.
12
Deve
essere
sentito
il
parere
del
Gran
Consiglio
su
tutte
le
questioni
aventi
carattere
costituzionale
.
Sono
considerate
sempre
come
aventi
carattere
costituzionale
le
proposte
di
legge
concernenti
:
1°
la
successione
al
Trono
,
le
attribuzioni
e
le
prerogative
della
Corona
;
2°
La
composizione
e
il
funzionamento
del
Gran
Consiglio
,
del
Senato
del
Regno
e
della
Camera
dei
deputati
;
3°
le
attribuzioni
e
le
prerogative
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
;
4°
la
facoltà
del
potere
esecutivo
di
emanare
norme
giuridiche
;
5°
l
'
ordinamento
sindacale
e
copporativo
;
6°
i
rapporti
tra
lo
Stato
e
la
Santa
Sede
;
7°
i
trattati
internazionali
,
che
importino
variazione
al
territorio
dello
Stato
e
delle
Colonie
,
ovvero
rinuncia
all
'
acquisto
di
territori
.
Art
.
13
Il
Gran
Consiglio
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
,
forma
e
tiene
aggiornata
la
lista
dei
nomi
da
presentare
alla
Corona
,
in
caso
di
vacanza
,
per
la
nomina
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
.
Ferme
restando
le
attribuzioni
e
le
prerogative
del
Capo
del
Governo
,
il
Gran
Consiglio
forma
altresì
e
tiene
aggiornata
la
lista
delle
persone
che
,
in
caso
di
vacanze
,
esso
reputa
idonee
ad
assumere
funzioni
di
Governo
.
Art
.
14
I
Segretari
,
i
Vice
Segretari
,
il
Segretario
amministrativo
,
gli
altri
membri
del
Direttorio
del
Partito
Nazionale
Fascista
sono
nominati
con
decreto
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
previa
deliberazione
del
Gran
Consiglio
,
a
norma
dell
'
art
.
11
.
Essi
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Con
le
stesse
forme
,
possono
essere
,
in
ogni
tempo
,
revocati
.
Con
Regio
decreto
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
,
il
Segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
può
essere
chiamato
a
partecipare
alle
sedute
del
Consiglio
dei
Ministri
.
Art
.
15
La
presente
legge
entra
in
vigore
dal
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
9
dicembre
1928
-
-
Anno
VII
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.