ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
TITOLO
I
Dell
'
ordinamento
e
delle
attribuzioni
del
Gran
Consiglio
del
Fascismo
.
Art
.
1
Gli
articoli
4
,
5
e
7
della
legge
9
dicembre
1928
,
n
.
2693
,
sull
'
ordinamento
e
le
attribuzioni
del
Gran
Consiglio
del
Fascismo
,
sono
abrogati
e
sostituiti
rispettivamente
dagli
articoli
2
,
3
e
4
della
presente
legge
.
Art
.
2
Sono
membri
del
Gran
Consiglio
del
Fascismo
,
per
un
tempo
illimitato
,
i
Quadrumviri
della
Marcia
su
Roma
Art
.
3
Sono
membri
del
Gran
Consiglio
,
a
cagione
delle
loro
funzioni
e
per
tutta
la
durata
di
queste
:
1°
il
Presidente
del
Senato
del
Regno
ed
il
Presidente
della
Camera
dei
deputati
;
2°
i
Ministri
Segretari
di
Stato
per
gli
affari
esteri
,
per
l
'
interno
,
per
la
giustizia
,
per
le
finanze
,
per
l
'
educazione
nazionale
,
per
l
'
agricoltura
e
le
foreste
e
per
le
corporazioni
;
3°
il
presidente
della
Reale
Accademia
d
'
Italia
;
4°
il
segretario
ed
i
due
vice
segretari
del
Partito
Nazionale
Fascista
;
5°
il
comandante
generale
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
6°
il
presidente
del
Tribunale
speciale
per
la
difesa
dello
Stato
;
7°
i
presidenti
delle
Confederazioni
nazionali
fasciste
e
delle
Confederazioni
nazionali
dei
Sindacati
fascisti
dell
'
industria
e
dell
'
agricoltura
.
Art
.
4
Possono
,
con
decreto
del
Capo
del
Governo
,
essere
nominati
membri
del
Gran
Consiglio
del
Fascismo
,
per
la
durata
di
un
triennio
,
e
con
facoltà
di
conferma
,
coloro
che
hanno
,
quali
membri
del
Governo
,
o
segretari
del
Partito
Nazionale
Fascista
dopo
il
1922
,
o
per
altri
titoli
,
benemeritato
della
Nazione
e
della
causa
della
Rivoluzione
fascista
.
Con
le
stesse
forme
la
nomina
può
essere
,
in
ogni
tempo
,
revocata
.
Art
.
5
L
'
art
.
14
della
legge
9
dicembre
1928
,
n
.
2693
,
è
abrogato
e
sostituito
dagli
articoli
seguenti
.
TITOLO
II
Dell
'
ordinamento
del
Partito
Nazionale
Fascista
.
Art
.
6
Lo
statuto
del
Partito
Nazionale
Fascista
è
approvato
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
udito
il
Gran
Consiglio
del
Fascismo
e
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Art
.
7
Il
segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
è
nominato
con
decreto
Reale
su
proposta
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
.
È
membro
di
diritto
della
Commissione
Suprema
di
difesa
,
del
Consiglio
superiore
dell
'
educazione
nazionale
,
del
Consiglio
nazionale
delle
corporazioni
e
del
Comitato
centrale
corporativo
.
Con
Regio
decreto
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
,
il
segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
può
essere
chiamato
a
partecipare
alle
sedute
del
Consiglio
dei
Ministri
.
Art
.
8
I
membri
del
Direttorio
nazionale
del
Partito
Fascista
sono
nominati
con
decreto
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
su
proposta
del
segretario
del
Partito
.
Art
.
9
Il
segretario
ed
i
membri
del
Direttorio
nazionale
del
Partito
Nazionale
Fascista
durano
in
carica
tre
anni
.
Art
.
10
I
segretari
federali
del
Partito
Nazionale
Fascista
sono
nominati
con
decreto
del
Capo
del
Governo
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
su
proposta
del
segretario
del
Partito
,
e
durano
in
carica
un
anno
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
14
dicembre
1929
-
-
Anno
VIII
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.