ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
Norme
sulle
derivazioni
e
sulle
utilizzazioni
delle
acque
pubbliche
CAPO
I
-
Concessioni
e
riconoscimenti
di
utenze
1
.
Sono
pubbliche
tutte
le
acque
sorgenti
,
fluenti
e
lacuali
,
anche
se
artificialmente
estratte
dal
sottosuolo
,
sistemate
o
incrementate
,
le
quali
,
considerate
sia
isolatamente
per
la
loro
portata
o
per
l
'
ampiezza
del
rispettivo
bacino
imbrifero
,
sia
in
relazione
al
sistema
idrografico
al
quale
appartengono
,
abbiano
od
acquistino
attitudine
ad
usi
di
pubblico
generale
interesse
.
Le
acque
pubbliche
sono
iscritte
,
a
cura
del
ministero
dei
lavori
pubblici
,
distintamente
per
province
,
in
elenchi
da
approvarsi
per
decreto
reale
,
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
previa
la
procedura
da
esperirsi
nei
modi
indicati
dal
regolamento
.
Con
le
stesse
forme
,
possono
essere
compilati
e
approvati
elenchi
suppletivi
per
modificare
e
integrare
gli
elenchi
principali
.
Entro
il
temine
perentorio
di
sei
mesi
dalla
pubblicazione
degli
elenchi
principali
o
suppletivi
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
gli
interessati
possono
ricorrere
ai
tribunali
delle
acque
pubbliche
avverso
le
iscrizioni
dei
corsi
d
'
acqua
negli
elenchi
stessi
.
2
.
Possono
derivare
e
utilizzare
acqua
pubblica
:
a
)
coloro
che
posseggono
un
titolo
legittimo
;
b
)
coloro
i
quali
,
per
tutto
il
trentennio
anteriore
alla
pubblicazione
della
L
.
10
agosto
1884
n
.
2644
,
hanno
derivato
e
utilizzato
acqua
pubblica
,
limitatamente
al
quantitativo
di
acqua
e
di
forza
motrice
effettivamente
utilizzata
durante
il
trentennio
;
c
)
coloro
che
ne
ottengono
regolare
concessione
,
a
norma
della
presente
legge
.
Nei
territori
annessi
al
Regno
in
dipendenza
delle
LL
.
26
settembre
1920
,
n
.
1322
,
e
19
dicembre
1920
,
n
.
1778
,
conservano
il
diritto
di
derivare
e
utilizzare
acqua
pubblica
coloro
che
lo
abbiano
acquistato
in
uno
dei
modi
ammessi
dalle
leggi
ivi
reggenti
prima
dell
'
entrata
in
vigore
della
legislazione
italiana
sulle
opere
pubbliche
.
3
.
Gli
utenti
di
acqua
pubblica
menzionati
alle
lettere
a
)
e
b
)
e
nell
'
ultimo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
che
non
abbiano
già
ottenuto
il
riconoscimento
all
'
uso
dell
'
acqua
debbono
chiederlo
,
sotto
pena
di
decadenza
,
entro
un
anno
dalla
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
dell
'
elenco
in
cui
l
'
acqua
è
inscritta
.
Coloro
che
hanno
ottenuto
la
concessione
ai
sensi
delle
LL
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
allegato
F
e
10
agosto
1884
,
n
.
2644
,
e
leggi
successive
,
non
hanno
l
'
obbligo
di
chiedere
il
riconoscimento
dell
'
utenza
.
Sulla
domanda
di
riconoscimento
si
provvede
,
a
spese
dell
'
interessato
,
nel
caso
di
piccole
derivazioni
in
merito
alle
quali
non
siano
sorte
opposizioni
,
con
decreto
dell
'
ingegnere
capo
dell
'
ufficio
del
Genio
civile
alla
cui
circoscrizione
appartengono
le
opere
di
presa
.
Negli
altri
casi
si
provvede
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
consiglio
superiore
.
Avverso
il
decreto
dell
'
ingegnere
capo
del
Genio
civile
è
ammesso
ricorso
,
entro
trenta
giorni
dalla
notifica
all
'
interessato
,
al
ministero
dei
lavori
pubblici
,
che
provvede
sentito
il
consiglio
superiore
.
Entro
sessanta
giorni
dalla
notificazione
del
provvedimento
definitivo
,
l
'
interessato
può
ricorrere
ai
tribunali
delle
acque
pubbliche
.
4
.
Per
le
acque
pubbliche
,
le
quali
,
non
comprese
in
precedenti
elenchi
,
siano
incluse
in
elenchi
suppletivi
,
gli
utenti
che
non
siano
in
grado
di
chiedere
il
riconoscimento
del
diritto
all
'
uso
dell
'
acqua
ai
termini
dell
'
art
.
3
,
hanno
diritto
alla
concessione
limitatamente
al
quantitativo
di
acqua
e
di
forza
motrice
effettivamente
utilizzata
,
con
esclusione
di
qualunque
concorrente
,
salvo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
45
.
La
domanda
deve
essere
presentata
entro
i
termini
stabiliti
dall
'
art
.
3
per
i
riconoscimenti
e
sarà
istruita
con
la
procedura
delle
concessioni
.
5
.
In
ogni
provincia
è
formato
e
conservato
a
cura
del
ministero
delle
finanze
il
catasto
delle
utenze
di
acqua
pubblica
.
Per
la
formazione
del
catasto
tutti
gli
utenti
debbono
fare
la
dichiarazione
delle
rispettive
utenze
.
La
dichiarazione
deve
indicare
:
a
)
i
luoghi
in
cui
trovansi
la
presa
e
la
restituzione
;
b
)
l
'
uso
a
cui
serve
l
'
acqua
;
c
)
la
quantità
dell
'
acqua
utilizzata
;
d
)
la
superficie
irrigata
ed
il
quantitativo
di
potenza
nominale
prodotta
;
e
)
il
decreto
di
riconoscimento
o
di
concessione
del
diritto
di
derivazione
.
Le
dichiarazioni
di
utenze
devono
essere
fatte
entro
il
31
dicembre
1935
ove
si
tratti
di
acqua
inscritta
in
un
elenco
,
la
cui
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
sia
avvenuta
entro
il
31
dicembre
1933
e
in
ogni
altro
caso
entro
due
anni
dalla
pubblicazione
dell
'
elenco
in
cui
l
'
acqua
è
inscritta
.
In
caso
di
ritardo
,
gli
utenti
sono
puniti
con
la
sanzione
amministrativa
da
lire
20.000
a
lire
200.000
.
Sono
esonerati
dal
presentare
la
dichiarazione
gli
utenti
che
abbiano
ottenuto
il
decreto
di
riconoscimento
o
di
concessione
posteriormente
al
1°
febbraio
1917
.
5-bis
.
1
.
Con
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
,
emanato
ai
sensi
dell
'
art
.
17
,
comma
1
,
della
legge
23
agosto
1988
,
n
.
400
,
sentita
la
Conferenza
permanente
per
i
rapporti
tra
lo
Stato
,
le
regioni
e
le
province
autonome
di
Trento
e
Bolzano
,
sono
dettati
criteri
per
uniformare
l
'
acquisizione
dei
dati
statali
e
regionali
,
inclusi
quelli
concernenti
il
catasto
di
cui
all
'
art
.
5
,
relativi
alle
acque
pubbliche
superficiali
e
sotterranee
e
alle
relative
utilizzazioni
,
nonché
ai
prelievi
e
alle
restituzioni
sulla
base
delle
misurazioni
effettuate
ai
sensi
dell
'
art
.
42
,
comma
3
,
del
presente
testo
unico
.
Con
lo
stesso
decreto
interministeriale
sono
fissate
modalità
per
l
'
accesso
ai
sistemi
informativi
delle
amministrazioni
e
degli
enti
pubblici
e
per
l
'
interscambio
dei
dati
,
finalizzati
al
controllo
del
sistema
delle
utilizzazioni
e
dei
prelievi
,
nonché
per
garantire
adeguate
forme
di
informazione
al
pubblico
in
ordine
agli
effetti
dei
provvedimenti
di
rilascio
,
di
modificazione
e
di
rinnovo
delle
concessioni
di
derivazione
e
delle
licenze
di
attingimento
di
cui
al
comma
2
.
2
.
Le
amministrazioni
dello
Stato
,
le
regioni
e
le
province
autonome
assicurano
lo
scambio
delle
informazioni
relative
ai
provvedimenti
di
rilascio
,
di
modificazione
e
di
rinnovo
delle
concessioni
di
derivazioni
e
di
licenze
di
attingimento
,
entro
trenta
giorni
dalla
data
di
efficacia
del
relativo
provvedimento
.
Gli
stessi
dati
sono
inviati
,
entro
il
medesimo
termine
,
alle
Autorità
di
bacino
e
al
Dipartimento
per
i
servizi
tecnici
nazionali
(
5/a
)
.
6
.
1
.
Le
utenze
di
acqua
pubblica
hanno
per
oggetto
grandi
e
piccole
derivazioni
.
2
.
Sono
considerate
grandi
derivazioni
quelle
che
eccedono
i
seguenti
limiti
:
a
)
per
produzione
di
forza
motrice
:
potenza
nominale
media
annua
kW
3.000;
b
)
per
acqua
potabile
:
litri
100
al
minuto
secondo
;
c
)
per
irrigazione
:
litri
1000
al
minuto
secondo
od
anche
meno
se
si
possa
irrigare
una
superficie
superiore
ai
500
ettari
;
d
)
per
bonificazione
per
colmata
:
litri
5000
al
minuto
secondo
;
e
)
per
usi
industriali
,
inteso
tale
termine
con
riguardo
ad
usi
diversi
da
quelli
espressamente
indicati
nel
presente
articolo
:
litri
100
al
minuto
secondo
;
f
)
per
uso
ittiogenico
:
litri
100
al
minuto
secondo
;
g
)
per
costituzione
di
scorte
idriche
a
fini
di
uso
antincendio
e
sollevamento
a
scopo
di
riqualificazione
di
energia
:
litri
100
al
minuto
secondo
.
3
.
Quando
la
derivazione
sia
ad
uso
promiscuo
,
si
assume
quale
limite
quello
corrispondente
allo
scopo
predominante
.
4
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
stabilisce
,
con
provvedimento
di
carattere
generale
,
a
quale
specie
di
uso
debbano
assimilarsi
usi
diversi
da
quelli
sopra
indicati
.
Il
decreto
ministeriale
è
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
.
7
.
Le
domande
per
nuove
concessioni
e
utilizzazioni
corredate
dei
progetti
di
massima
delle
opere
da
eseguire
per
la
raccolta
,
regolazione
,
estrazione
,
derivazione
,
condotta
,
uso
,
restituzione
e
scolo
delle
acque
sono
dirette
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
e
presentate
all
'
ufficio
del
Genio
civile
alla
cui
circoscrizione
appartengono
le
opere
di
presa
.
Le
domande
di
cui
al
comma
1
,
relative
sia
a
grandi
sia
a
piccole
derivazioni
,
sono
,
altresì
,
trasmesse
alla
autorità
di
bacino
territorialmente
interessata
che
,
nel
termine
massimo
di
quaranta
giorni
dalla
ricezione
,
con
atto
del
segretario
generale
,
all
'
uopo
delegato
,
ove
nominato
,
avvalendosi
dell
'
ufficio
compartimentale
del
Servizio
idrografico
e
mareografico
nazionale
competente
per
territorio
,
comunica
il
proprio
parere
all
'
ufficio
istruttore
in
ordine
alla
compatibilità
della
utilizzazione
con
le
previsioni
del
piano
di
bacino
e
,
anche
in
attesa
della
approvazione
dello
stesso
,
ai
fini
del
controllo
sull
'
equilibrio
del
bilancio
idrico
o
idrologico
.
Decorso
il
predetto
termine
senza
che
sia
intervenuta
alcuna
pronuncia
,
il
parere
si
intende
espresso
in
senso
favorevole
(
6/a
)
.
Ogni
richiedente
di
nuove
concessioni
deve
depositare
,
con
la
domanda
,
una
somma
pari
ad
un
quarantesimo
del
canone
annuo
e
in
ogni
caso
non
inferiore
a
lire
cinquanta
.
Le
somme
così
raccolte
sono
versate
in
tesoreria
in
conto
entrate
dello
Stato
.
L
'
Ufficio
del
Genio
civile
ordina
la
pubblicazione
della
domanda
mediante
avviso
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
delle
province
nel
cui
territorio
ricadono
le
opere
di
presa
e
di
restituzione
delle
acque
.
Nell
'
avviso
sono
indicati
il
nome
del
richiedente
e
i
dati
principali
della
richiesta
derivazione
,
e
cioè
:
luogo
di
presa
,
quantità
di
acqua
,
luogo
di
restituzione
ed
uso
della
derivazione
.
L
'
avviso
è
pubblicato
anche
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Nei
territori
che
ricadono
nella
circoscrizione
del
Magistrato
alle
acque
per
le
province
venete
e
di
Mantova
,
questo
deve
essere
sentito
sull
'
ammissibilità
delle
istanze
prima
della
loro
istruttoria
.
Se
il
ministro
ritiene
senz
'
altro
inammissibile
una
domanda
perché
inattuabile
o
contraria
al
buon
regime
delle
acque
o
ad
altri
interessi
generali
,
la
respinge
con
suo
decreto
sentito
il
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Le
domande
che
riguardano
derivazioni
tecnicamente
incompatibili
con
quelle
previste
da
una
o
più
domande
anteriori
,
sono
accettate
e
dichiarate
concorrenti
con
queste
,
se
presentate
non
oltre
trenta
giorni
dall
'
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
relativo
alla
prima
delle
domande
pubblicate
incompatibili
con
la
nuova
.
Di
tutte
le
domande
accettate
si
dà
pubblico
avviso
nei
modi
sopra
indicati
.
Dopo
trenta
giorni
dall
'
avviso
,
la
domanda
viene
pubblicata
,
col
relativo
progetto
,
mediante
ordinanza
del
Genio
civile
.
In
ogni
caso
l
'
ordinanza
stabilisce
il
termine
,
non
inferiore
a
quindici
e
non
superiore
a
trenta
giorni
,
entro
il
quale
possono
presentarsi
le
osservazioni
e
le
opposizioni
scritte
avverso
la
derivazione
richiesta
.
Se
le
opere
di
derivazione
interessano
la
circoscrizione
di
più
uffici
del
Genio
civile
,
l
'
ordinanza
di
istruttoria
è
emessa
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
Nel
caso
di
domande
concorrenti
la
istruttoria
è
estesa
a
tutte
le
domande
se
esse
sono
tutte
incompatibili
con
la
prima
;
se
invece
alcune
furono
accettate
al
di
là
dei
termini
relativi
alla
prima
,
per
essere
compatibili
con
questa
e
non
con
le
successive
,
l
'
istruttoria
è
intanto
limitata
a
quelle
che
sono
state
presentate
ed
accettate
entro
novanta
giorni
dalla
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
dell
'
avviso
relativo
alla
prima
domanda
.
8
.
L
'
Ufficio
del
Genio
civile
,
alla
cui
circoscrizione
appartengono
le
opere
di
presa
,
raccoglie
le
opposizioni
,
procede
alla
visita
dei
luoghi
,
alla
quale
possono
intervenire
il
richiedente
e
gli
interessati
,
e
redige
una
relazione
dettagliata
su
tutta
la
istruttoria
,
mettendo
in
evidenza
le
qualità
caratteristiche
delle
varie
domande
in
rapporto
alla
più
razionale
utilizzazione
del
corso
di
acqua
,
agli
interessi
pubblici
connessi
,
alla
natura
ed
attendibilità
delle
opposizioni
.
Alla
visita
di
istruttoria
,
per
domande
di
grande
derivazione
,
comprendano
o
no
la
costruzione
di
serbatoi
idrici
,
sono
invitati
ad
intervenire
altresì
un
funzionario
del
competente
ufficio
idrografico
,
i
rappresentanti
dei
ministeri
militari
interessati
,
per
le
opportune
constatazioni
,
osservazioni
e
proposte
di
condizioni
da
inserire
a
verbale
.
Sarà
altresì
invitato
il
rappresentante
del
Ministero
delle
comunicazioni
quando
questo
vi
possa
essere
interessato
.
Quando
la
derivazione
sia
chiesta
a
scopo
di
bonifica
integrale
,
alla
visita
di
istruttoria
è
invitato
ad
intervenire
un
delegato
del
Ministero
dell
'
agricoltura
e
delle
foreste
.
Nei
casi
previsti
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
218
,
concernente
acquedotti
a
uso
potabile
,
alla
visita
d
'
istruttoria
è
invitato
a
intervenire
un
delegato
del
Ministero
dell
'
interno
.
Dove
esistono
uffici
regionali
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
aventi
giurisdizione
in
materia
di
acque
pubbliche
,
questi
danno
parere
sui
risultati
dell
'
istruttoria
.
Sulle
condizioni
interessanti
la
difesa
territoriale
,
il
Genio
civile
promuove
il
benestare
del
ministero
militare
competente
per
il
tramite
del
comando
di
corpo
d
'
armata
territorialmente
interessato
.
9
.
1
.
Tra
più
domande
concorrenti
,
completata
l
'
istruttoria
di
cui
agli
articoli
7
e
8
,
è
preferita
quella
che
da
sola
o
in
connessione
con
altre
utenze
concesse
o
richieste
presenti
la
più
razionale
utilizzazione
delle
risorse
idriche
in
relazione
ai
seguenti
criteri
:
a
)
l
'
attuale
livello
di
soddisfacimento
delle
esigenze
essenziali
dei
concorrenti
anche
da
parte
dei
servizi
pubblici
di
acquedotto
o
di
irrigazione
,
evitando
ogni
spreco
e
destinando
preferenzialmente
le
risorse
qualificate
all
'
uso
potabile
;
b
)
le
effettive
possibilità
di
migliore
utilizzo
delle
fonti
in
relazione
all
'
uso
;
c
)
le
caratteristiche
quantitative
e
qualitative
del
corpo
idrico
(
10/a
)
.
A
parità
di
tali
condizioni
è
prescelta
quella
che
offra
maggiori
ed
accertate
garanzie
tecnico
-
finanziarie
ed
economiche
d
'
immediata
esecuzione
ed
utilizzazione
.
In
mancanza
di
altre
condizioni
di
preferenza
,
vale
il
criterio
della
priorità
di
presentazione
.
Qualora
tra
più
domande
concorrenti
si
riscontri
che
i
progetti
sono
sostanzialmente
equivalenti
,
quantunque
in
alcuna
di
quelle
posteriormente
presentate
la
utilizzazione
sia
più
vasta
,
è
di
regola
preferita
la
prima
domanda
quando
non
ostino
motivi
prevalenti
d
'
interesse
pubblico
e
il
primo
richiedente
si
obblighi
ad
attuare
la
più
vasta
utilizzazione
.
Sulla
preferenza
da
darsi
all
'
una
od
all
'
altra
domanda
decide
definitivamente
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
sentito
il
consiglio
superiore
.
Il
consiglio
indica
,
per
la
domanda
prescelta
,
gli
elementi
essenziali
che
devono
essere
contenuti
nel
disciplinare
.
Nelle
concessioni
a
prevalente
scopo
irriguo
,
a
parità
di
utilizzazione
,
è
preferita
fra
più
concorrenti
la
domanda
di
chi
abbia
la
proprietà
dei
terreni
da
irrigare
o
del
relativo
consorzio
dei
proprietari
.
10
.
Qualora
una
nuova
domanda
incompatibile
con
le
preesistenti
sia
presentata
al
di
là
dei
termini
di
cui
all
'
ottavo
ed
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
7
,
ma
prima
che
il
consiglio
superiore
si
sia
pronunziato
definitivamente
sulle
domande
già
istruite
,
la
domanda
potrà
,
in
via
eccezionale
,
e
con
ordinanza
ministeriale
,
essere
ammessa
ad
istruttoria
e
dichiarata
concorrente
con
le
altre
,
se
soddisfi
ad
uno
speciale
e
prevalente
motivo
di
interesse
pubblico
,
riconosciuto
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
consiglio
superiore
.
In
tal
caso
viene
sospesa
ogni
decisione
su
tutte
le
domande
fino
a
che
per
la
nuova
ammessa
sia
completata
la
istruttoria
.
11
.
Per
la
domanda
prescelta
l
'
ufficio
del
Genio
civile
redige
il
disciplinare
e
invita
il
richiedente
a
firmarlo
.
Il
richiedente
deve
depositare
presso
la
cassa
dei
depositi
e
prestiti
una
cauzione
non
inferiore
alla
metà
di
un
'
annata
del
canone
demaniale
e
in
ogni
caso
non
minore
di
lire
cento
.
La
cauzione
può
essere
incamerata
nei
casi
di
rinunzia
e
di
dichiarazione
di
decadenza
.
12
.
Per
conseguire
la
più
razionale
utilizzazione
del
corso
d
'
acqua
o
per
rendere
tra
loro
compatibili
alcune
delle
domande
concorrenti
,
o
per
assicurare
,
nell
'
utilizzazione
per
forza
motrice
,
la
restituzione
dell
'
acqua
a
quota
utile
per
l
'
irrigazione
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
consiglio
superiore
,
può
invitare
i
richiedenti
a
modificare
i
rispettivi
progetti
.
Occorrendo
opere
in
comune
,
il
Ministro
,
sentito
il
consiglio
superiore
,
può
imporre
ai
concessionari
l
'
obbligo
di
consorziarsi
per
quanto
si
riferisce
a
dette
opere
,
salvo
quanto
è
stabilito
al
capo
II
.
Le
domande
modificate
a
termine
del
primo
comma
sono
sottoposte
,
ove
occorra
,
a
breve
istruttoria
,
limitata
alle
varianti
introdotte
.
Non
possono
però
,
fino
alla
decisione
definitiva
,
accettarsi
per
nessun
motivo
altre
domande
incompatibili
con
quelle
in
esame
.
Fra
più
concorrenti
,
le
cui
domande
tendano
a
soddisfare
notevoli
interessi
pubblici
,
si
può
in
ogni
caso
,
sentito
il
consiglio
superiore
,
far
luogo
alla
concessione
a
chi
richiede
la
migliore
e
più
vasta
derivazione
,
con
l
'
obbligo
di
fornire
agli
altri
richiedenti
,
con
le
modalità
indicate
dal
consiglio
stesso
,
acqua
o
energia
elettrica
al
prezzo
di
costo
,
tenuto
conto
delle
caratteristiche
della
fornitura
occorrente
,
limitatamente
alle
quantità
indispensabili
per
gli
usi
di
essi
richiedenti
.
12-bis
.
1
.
Nel
rilascio
di
concessioni
di
derivazioni
d
'
acqua
,
l
'
utilizzo
di
risorse
qualificate
,
con
riferimento
a
quelle
prelevate
da
sorgenti
o
da
falde
,
può
essere
assentito
per
usi
diversi
da
quello
potabile
solo
nei
casi
di
ampia
disponibilità
delle
risorse
predette
o
di
accertata
carenza
di
fonti
alternative
di
approvvigionamento
.
2
.
Il
provvedimento
di
concessione
tiene
conto
del
minimo
deflusso
costante
vitale
da
assicurare
nei
corsi
d
'
acqua
,
ove
definito
,
delle
esigenze
di
tutela
della
qualità
e
dell
'
equilibrio
stagionale
del
corpo
idrico
,
delle
opportunità
di
risparmio
,
riutilizzo
e
riciclo
della
risorsa
,
adottando
le
disposizioni
del
caso
anche
come
criteri
informatori
del
relativo
disciplinare
.
Analogamente
si
provvede
,
nei
casi
di
prelievo
da
falda
,
per
quelle
disposizioni
di
carattere
cautelare
atte
a
garantire
l
'
equilibrio
tra
il
prelievo
e
la
capacità
di
ricarica
naturale
dell
'
acquifero
,
ad
evitare
pericoli
di
intrusione
di
acque
salate
o
inquinate
e
per
quant
'
altro
sia
utile
in
funzione
del
controllo
per
il
miglior
regime
delle
acque
(
12/a
)
.
13
.
Nei
casi
di
accertata
urgenza
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
può
permettere
che
siano
iniziate
subito
le
opere
,
purché
il
richiedente
la
concessione
si
obblighi
,
con
congrua
cauzione
,
da
depositare
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ad
eseguire
le
prescrizioni
e
condizioni
che
saranno
stabilite
nell
'
atto
di
concessione
,
oppure
a
demolire
le
opere
in
caso
di
negata
concessione
.
La
esecuzione
è
sempre
fatta
a
rischio
e
pericolo
del
richiedente
.
Per
le
piccole
derivazioni
,
quando
non
vi
siano
domande
concorrenti
né
opposizione
,
l
'
autorizzazione
all
'
inizio
delle
opere
può
essere
data
,
in
casi
di
accertata
urgenza
,
con
le
condizioni
suddette
,
dall
'
ufficio
del
Genio
civile
competente
,
che
ne
riferisce
immediatamente
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
14
.
Le
domande
per
derivazioni
da
corsi
d
'
acqua
riservati
ai
sensi
del
successivo
art
.
51
sono
ammesse
ad
istruttoria
dopo
esame
preliminare
del
consiglio
superiore
ai
fini
indicati
dal
quarto
comma
di
detto
articolo
.
Le
domande
per
utilizzazioni
su
corsi
d
'
acqua
riservati
occorrenti
alle
amministrazioni
dello
Stato
sono
presentate
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
che
provvede
alla
concessione
,
sentito
il
consiglio
superiore
,
senza
bisogno
di
formare
istruttoria
.
15
.
Le
concessioni
di
acqua
pubblica
per
le
grandi
derivazioni
sono
fatte
con
decreto
del
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
di
concerto
col
Ministro
per
le
finanze
.
Per
le
piccole
derivazioni
la
concessione
è
fatta
con
decreto
del
provveditore
alle
opere
pubbliche
,
sentito
l
'
intendente
di
finanza
competente
per
territorio
,
salvo
che
siano
state
presentate
opposizioni
o
domande
concorrenti
,
nei
quali
casi
la
concessione
è
fatta
con
decreto
del
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
di
intesa
col
Ministro
per
le
finanze
.
16
.
Alle
acque
derivate
nei
canali
patrimoniali
dello
Stato
e
alle
relative
utilizzazioni
si
applicano
le
norme
speciali
che
le
riguardano
.
Le
norme
riguardanti
i
canali
patrimoniali
dello
Stato
saranno
osservate
,
in
quanto
applicabili
ed
in
quanto
compatibili
con
le
disposizioni
contenute
nella
presente
legge
,
anche
per
le
opere
e
gli
impianti
che
comunque
passino
in
proprietà
dello
Stato
ai
sensi
di
questa
legge
.
17
.
Per
le
derivazioni
e
utilizzazioni
in
tutto
o
in
parte
abusivamente
in
atto
,
l
'
utente
che
,
all
'
uopo
diffidato
,
non
presenti
nel
termine
assegnatogli
domanda
di
concessione
in
via
di
sanatoria
o
non
firmi
nel
termine
assegnatogli
il
disciplinare
per
la
concessione
,
è
tenuto
al
pagamento
dei
canoni
per
l
'
uso
esercitato
,
nella
misura
prevista
dalla
presente
legge
,
nonché
al
versamento
della
somma
dovuta
a
norma
dell
'
art
.
7
,
comma
secondo
,
ed
al
rimborso
all
'
amministrazione
per
le
spese
di
istruttoria
e
per
quelle
di
esecuzione
di
ufficio
,
salvo
ogni
altro
adempimento
e
comminatoria
stabiliti
dalle
leggi
.
I
limiti
dell
'
uso
ed
i
conseguenti
oneri
stabiliti
dalle
leggi
sono
determinati
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
di
concerto
con
quello
delle
finanze
.
La
stessa
disposizione
si
applica
per
le
derivazioni
e
utilizzazioni
in
atto
in
virtù
di
autorizzazioni
provvisorie
ai
sensi
della
presente
legge
.
Resta
fermo
il
disposto
dell
'
art
.
54
.
18
.
I
ricorsi
aventi
per
oggetto
diritti
o
interessi
,
che
si
pretendono
lesi
dall
'
avvenuta
concessione
,
devono
essere
proposti
,
secondo
le
rispettive
competenze
,
ai
tribunali
delle
acque
territoriali
o
al
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
e
notificati
entro
il
termine
perentorio
di
sessanta
giorni
dalla
pubblicazione
del
decreto
di
concessione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
al
concessionario
ed
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
19
.
La
concessione
si
intende
fatta
entro
i
limiti
di
disponibilità
dell
'
acqua
.
Il
concessionario
non
può
mai
invocare
la
concessione
come
titolo
per
chiedere
indennizzo
dallo
Stato
ed
è
esclusivamente
responsabile
di
qualsiasi
lesione
che
in
conseguenza
di
essa
possa
essere
arrecata
ai
diritti
di
terzi
.
20
.
Le
utenze
non
possono
essere
cedute
,
né
in
tutto
né
in
parte
,
senza
il
nulla
osta
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Ministero
delle
finanze
,
e
il
cessionario
non
sarà
riconosciuto
come
il
titolare
dell
'
utenza
,
se
non
quando
abbia
prodotto
l
'
atto
traslativo
.
La
richiesta
di
nulla
osta
deve
essere
accompagnata
dalla
illustrazione
dei
motivi
che
determinano
la
cessione
e
dalla
indicazione
delle
condizioni
e
patti
in
base
ai
quali
si
deve
effettuare
.
Le
utenze
d
'
acqua
ad
uso
irriguo
,
di
cui
siano
titolari
i
proprietari
dei
terreni
da
irrigare
,
in
caso
di
trapasso
del
fondo
,
si
trasferiscono
al
nuovo
proprietario
,
limitatamente
alla
competenza
del
fondo
stesso
,
nonostante
qualunque
patto
in
contrario
.
Le
utenze
passano
da
un
titolare
all
'
altro
con
l
'
onere
dei
canoni
rimasti
eventualmente
insoluti
.
Le
società
commerciali
utenti
di
derivazioni
debbono
comunicare
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
entro
trenta
giorni
dall
'
omologazione
,
ogni
trasformazione
o
modifica
della
loro
costituzione
,
a
norma
dell
'
art
.
96
del
Codice
di
commercio
.
21
.
Le
concessioni
di
grandi
derivazioni
ad
uso
di
forza
motrice
,
per
usi
ittiogenici
e
per
costituzione
di
scorte
idriche
,
si
fanno
per
una
durata
non
maggiore
di
anni
sessanta
;
quelle
di
grandi
derivazioni
ad
uso
potabile
,
d
'
irrigazione
o
bonifica
,
non
possono
eccedere
la
durata
di
anni
settanta
;
le
concessioni
di
piccole
derivazioni
non
possono
eccedere
la
durata
di
anni
trenta
(
15/a
)
.
Le
concessioni
di
grandi
derivazioni
ad
uso
industriale
sono
stipulate
per
una
durata
non
superiore
ad
anni
quindici
e
possono
essere
condizionate
alla
attuazione
di
risparmio
idrico
mediante
il
riciclo
o
il
riuso
dell
'
acqua
,
nei
termini
quantitativi
e
temporali
che
dovranno
essere
stabiliti
in
sede
di
concessione
,
tenuto
conto
delle
migliori
tecnologie
applicabili
al
caso
specifico
(
15/b
)
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
tenuto
conto
dello
scopo
prevalente
,
determina
la
specie
e
la
durata
di
ciascuna
concessione
.
Giusta
il
disposto
dell
'
art
.
8
del
testo
unico
sulle
ferrovie
concesse
alla
industria
privata
,
approvato
con
R.D.
9
maggio
1912
,
n
.
1447
;
le
derivazioni
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
accordate
ad
un
concessionario
di
ferrovia
pubblica
per
la
applicazione
della
trazione
elettrica
,
conservano
la
durata
della
concessione
della
ferrovia
e
ne
costituiscono
parte
integrante
.
La
stessa
disposizione
è
applicabile
alle
tramvie
a
trazione
meccanica
in
virtù
dell
'
art
.
273
del
citato
testo
unico
e
alle
derivazioni
concesse
per
trazione
elettrica
di
funicolari
,
funivie
,
filovie
ed
ascensori
in
servizio
pubblico
.
22
.
La
durata
delle
concessioni
temporanee
accordate
o
rinnovate
in
base
alla
L
.
10
agosto
1884
,
n
.
2644
,
ove
gli
interessati
lo
richiedano
almeno
due
anni
prima
della
scadenza
,
ed
ove
non
ostino
motivi
di
decadenza
o
di
pubblico
interesse
,
sarà
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
prorogata
fino
al
31
gennaio
1977
,
ove
si
tratti
di
grande
derivazione
per
forza
motrice
,
e
fino
al
31
gennaio
1987
,
ove
si
tratti
di
grande
derivazione
per
ogni
altro
uso
.
Alle
concessioni
prorogate
sono
applicabili
tutte
le
disposizioni
della
presente
legge
.
23
.
Le
concessioni
di
grandi
derivazioni
accordate
in
base
al
D.Lgt
.
20
novembre
1916
,
numero
1664
,
per
le
quali
sia
stata
stabilita
la
durata
massima
prevista
all
'
art
.
11
di
esso
,
restano
di
diritto
prorogate
sino
al
termine
della
durata
massima
stabilita
all
'
art
.
21
della
presente
legge
.
Per
le
piccole
derivazioni
concesse
in
base
al
predetto
D.Lgt
.
20
novembre
1916
,
n
.
1664
,
resta
immutato
il
termine
fissato
nel
decreto
di
concessione
.
24
.
Le
utenze
riconosciute
o
da
riconoscere
ai
sensi
delle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
art
.
2
della
presente
legge
hanno
la
durata
massima
stabilita
nell
'
art
.
21
per
le
varie
specie
di
concessioni
,
con
la
decorrenza
dal
1°
febbraio
1917
.
La
stessa
norma
si
applica
alle
utenze
concesse
in
base
alla
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
allegato
F
.
Alle
predette
utenze
sono
applicabili
le
disposizioni
dei
seguenti
artt
.
25
,
26
,
28
,
30
,
31
e
32
ultimo
comma
.
Nei
casi
previsti
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
2
,
si
applicano
le
disposizioni
del
presente
articolo
,
con
decorrenza
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
legislazione
italiana
sulle
opere
pubbliche
nei
territori
annessi
in
dipendenza
delle
L
.
26
settembre
1920
,
n
.
1322
,
e
L
.
19
dicembre
1920
,
n
.
1778
.
Le
utenze
concesse
in
base
a
leggi
speciali
posteriori
alla
promulgazione
della
L
.
10
agosto
1884
,
n
.
2644
(
20/a
)
,
mantengono
la
durata
loro
assegnata
(
20/b
)
.
25
.
Al
termine
dell
'
utenza
e
nei
casi
di
decadenza
o
rinuncia
,
nelle
grandi
derivazioni
per
forza
motrice
,
passano
in
proprietà
dello
Stato
,
senza
compenso
,
tutte
le
opere
di
raccolta
,
di
regolazione
e
di
condotte
forzate
ed
i
canali
di
scarico
,
il
tutto
in
stato
di
regolare
funzionamento
.
Lo
Stato
ha
anche
facoltà
di
immettersi
nell
'
immediato
possesso
di
ogni
altro
edificio
,
macchinario
,
impianto
di
utilizzazione
,
di
trasformazione
e
di
distribuzione
inerente
alla
concessione
,
corrispondendo
agli
aventi
diritto
un
prezzo
uguale
al
valore
di
stima
del
materiale
in
opera
,
calcolato
al
momento
dell
'
immissione
in
possesso
,
astraendo
da
qualsiasi
valutazione
del
reddito
da
esso
ricavabile
.
In
mancanza
di
accordo
la
controversia
è
deferita
ad
un
collegio
arbitrale
costituito
di
tre
membri
,
di
cui
uno
nominato
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
uno
dall
'
interessato
,
il
terzo
d
'
accordo
tra
le
parti
,
o
in
mancanza
di
accordo
,
dal
presidente
del
Tribunale
delle
acque
.
Per
esercitare
la
facoltà
di
cui
al
precedente
comma
,
lo
Stato
deve
preavvisare
gli
interessati
tre
anni
prima
del
termine
dell
'
utenza
.
Nel
caso
di
decadenza
o
rinuncia
non
occorre
tale
preavviso
.
Agli
effetti
del
secondo
comma
del
presente
articolo
,
per
impianti
di
trasformazione
e
distribuzione
inerenti
alla
concessione
si
intendono
quelli
che
trasportano
prevalentemente
energia
prodotta
dall
'
impianto
cui
si
riferisce
la
concessione
(
20/c
)
.
26
.
Nell
'
ultimo
quinquennio
di
durata
delle
utenze
di
grandi
derivazioni
per
forza
motrice
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
e
di
concerto
col
Ministro
delle
finanze
,
può
ordinare
,
sotto
comminatoria
della
esecuzione
di
ufficio
a
termini
dell
'
art
.
221
della
presente
legge
,
la
esecuzione
di
quanto
è
necessario
per
la
piena
efficienza
e
per
il
normale
sviluppo
degli
impianti
,
stabilendo
l
'
onere
eccedente
l
'
ordinaria
manutenzione
che
debba
essere
sostenuto
dallo
Stato
in
quanto
non
ammortizzabile
nell
'
ultimo
quinquennio
.
Avverso
il
provvedimento
col
quale
il
Ministro
stabilisce
la
misura
di
tale
onere
,
il
concessionario
può
ricorrere
al
Tribunale
superiore
delle
acque
costituito
ai
sensi
dell
'
art
.
143
,
il
quale
decide
in
merito
.
.
Per
quanto
riguarda
le
concessioni
accordate
all
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
per
trazione
elettrica
,
illuminazione
ed
altri
usi
inerenti
al
servizio
ferroviario
,
l
'
esercizio
dei
relativi
impianti
sarà
lasciato
all
'
amministrazione
stessa
.
Nell
'
ultimo
decennio
della
concessione
il
concessionario
deve
comunicare
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
gli
schemi
di
contratti
per
forniture
di
energia
elettrica
,
i
quali
non
saranno
eseguibili
senza
la
sua
approvazione
.
27
.
Con
le
norme
stabilite
dal
R.D.
30
dicembre
1923
,
n
.
3267
,
relativo
al
riordinamento
ed
alla
riforma
della
legislazione
in
materia
di
boschi
e
di
terreni
montani
e
dal
R.D.
13
febbraio
1933
,
numero
215
,
concernente
la
bonifica
integrale
,
potrà
essere
affidata
ai
concessionari
della
costruzione
di
serbatoi
e
laghi
artificiali
la
esecuzione
delle
opere
di
rimboschimento
,
di
correzione
dei
tronchi
montani
dei
corsi
d
'
acqua
e
altre
previste
nel
Titolo
II
del
R.D.
30
dicembre
1923
,
n
.
3267
,
e
nell
'
art
.
2
,
lettera
a
)
del
R.D.
13
febbraio
1933
,
n
.
215
.
28
.
Nelle
grandi
derivazioni
ad
uso
potabile
,
d
'
irrigazione
o
bonifica
,
qualora
al
termine
della
concessione
persistano
i
fini
della
derivazione
e
non
ostino
superiori
ragioni
di
pubblico
interesse
,
al
concessionario
è
rinnovata
la
concessione
,
con
quelle
modificazioni
che
,
per
le
variate
condizioni
dei
luoghi
e
del
corso
d
'
acqua
si
rendessero
necessarie
.
In
sede
di
rinnovo
di
concessioni
di
grandi
e
piccole
derivazioni
d
'
acqua
ad
uso
irriguo
,
fatti
salvi
i
criteri
indicati
dall
'
art
.
12-bis
,
comma
2
,
il
competente
ufficio
istruttore
verifica
l
'
effettivo
fabbisogno
idrico
in
funzione
delle
modifiche
dell
'
estensione
della
superficie
da
irrigare
,
dei
tipi
di
colture
praticate
anche
a
rotazione
,
dei
relativi
consumi
medi
e
dei
metodi
di
irrigazione
adottati
(
23/a
)
.
In
mancanza
di
rinnovazione
,
come
nei
casi
di
decadenza
o
rinuncia
,
passano
in
proprietà
dello
Stato
,
senza
compenso
,
tutte
le
opere
di
raccolta
,
di
regolazione
e
di
derivazione
principali
ed
accessorie
,
i
canali
adduttori
dell
'
acqua
,
gli
impianti
di
sollevamento
e
di
depurazione
,
le
condotte
principali
dell
'
acqua
potabile
fino
alla
camera
di
carico
o
di
distribuzione
compresa
,
i
canali
principali
di
irrigazione
e
i
canali
e
le
condotte
di
scarico
.
29
.
Al
termine
dell
'
utenza
tutte
le
opere
e
gli
impianti
che
devono
passare
allo
Stato
senza
compenso
,
a
norma
degli
artt
.
25
,
comma
primo
,
e
28
,
comma
secondo
,
restano
franchi
e
liberi
di
ogni
privilegio
,
ipoteca
od
altro
diritto
reale
.
Per
le
opere
e
gli
impianti
nei
quali
lo
Stato
ha
facoltà
d
'
immettersi
in
possesso
a
norma
del
secondo
comma
del
citato
art
.
25
,
i
diritti
derivanti
da
ipoteche
o
da
altre
garanzie
reali
si
esercitano
sulle
somme
dovute
dallo
Stato
.
Nel
caso
di
decadenza
o
rinunzia
restano
salve
,
limitatamente
alle
somme
somministrate
,
le
ipoteche
e
le
altre
garanzie
reali
a
favore
dei
creditori
che
abbiano
ottenuto
per
il
contratto
di
mutuo
il
nulla
osta
dei
Ministeri
dei
lavori
pubblici
e
delle
finanze
.
Per
i
mutui
stipulati
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
restano
salve
,
nei
limiti
di
cui
sopra
,
le
ipoteche
e
le
garanzie
reali
regolarmente
costituite
prima
della
entrata
in
vigore
della
legge
stessa
.
30
.
Le
concessioni
di
piccole
derivazioni
,
al
loro
termine
,
sono
rinnovate
in
conformità
dell
'
art
.
28
e
,
in
mancanza
di
rinnovazione
,
lo
Stato
ha
il
diritto
o
di
ritenere
senza
compenso
le
opere
costruite
nell
'
alveo
,
sulle
sponde
e
sulle
arginature
del
corso
d
'
acqua
o
di
obbligare
il
concessionario
a
rimuoverle
e
ad
eseguire
a
proprie
spese
i
lavori
necessari
per
il
ripristino
dell
'
alveo
,
delle
sponde
e
delle
arginature
nelle
condizioni
richieste
dal
pubblico
interesse
.
31
.
Alla
scadenza
degli
usi
irrigui
a
qualsiasi
titolo
esercitati
,
può
essere
negato
il
rinnovo
della
concessione
d
'
acqua
a
chi
non
abbia
la
proprietà
dei
terreni
da
irrigare
,
qualora
la
derivazione
sia
chiesta
in
concessione
dai
proprietari
stessi
o
dal
consorzio
dei
proprietari
dei
terreni
da
irrigare
.
Per
l
'
uso
delle
opere
che
ai
sensi
dei
precedenti
artt
.
28
e
30
passano
senza
compenso
allo
Stato
,
il
nuovo
concessionario
deve
uno
speciale
corrispettivo
che
sarà
fissato
nel
disciplinare
di
concessione
.
32
.
Per
le
grandi
derivazioni
che
possono
riguardare
rilevanti
interessi
pubblici
,
potrà
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
essere
inclusa
nel
disciplinare
la
facoltà
di
riscatto
con
le
condizioni
e
modalità
da
determinare
nel
disciplinare
stesso
.
Alla
facoltà
del
riscatto
sono
condizionate
le
concessioni
di
derivazione
a
scopo
irriguo
che
saranno
accordate
a
chi
non
è
proprietario
dei
terreni
da
irrigare
.
Il
riscatto
viene
esercitato
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
di
concerto
con
quello
delle
finanze
.
Qualora
utenti
di
acque
pubbliche
a
scopo
irriguo
abbiano
in
passato
alienato
a
terzi
,
in
tutto
o
in
parte
,
i
terreni
cui
l
'
acqua
era
destinata
,
riservandosi
la
disponibilità
di
essa
,
i
proprietari
subingrediti
in
detti
terreni
,
cui
l
'
acqua
serve
,
hanno
diritto
,
singolarmente
e
riuniti
in
consorzio
,
di
riscattare
il
diritto
d
'
uso
,
qualora
questo
non
sia
venuto
meno
per
altre
disposizioni
della
presente
legge
.
33
.
Per
le
grandi
derivazioni
e
per
le
opere
di
raccolta
e
regolazione
delle
acque
,
il
decreto
di
concessione
ha
efficacia
di
dichiarazione
di
pubblica
utilità
per
tutti
i
lavori
e
impianti
occorrenti
così
alla
costruzione
che
all
'
esercizio
,
compresi
i
canali
primari
e
secondari
di
irrigazione
,
i
collettori
di
bonifica
,
le
condotte
principali
di
acqua
potabile
e
le
linee
di
trasmissione
dell
'
energia
elettrica
.
L
'
approvazione
del
progetto
esecutivo
,
che
deve
soddisfare
alle
condizioni
stabilite
dall
'
art
.
16
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
equivale
all
'
approvazione
del
piano
particolareggiato
agli
effetti
dell
'
articolo
17
della
legge
stessa
.
Il
Genio
civile
compila
,
previo
avviso
agli
interessati
,
lo
stato
di
consistenza
dei
fondi
,
i
cui
proprietari
non
accettarono
la
indennità
offerta
o
non
conchiusero
alcun
amichevole
accordo
con
l
'
espropriante
,
e
determina
la
somma
da
depositarsi
a
titolo
di
indennità
di
espropriazione
,
a
seguito
di
che
si
provvede
dal
prefetto
a
norma
degli
artt
.
48
e
seguenti
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
(
26/a
)
.
Se
i
lavori
debbono
eseguirsi
da
un
'
amministrazione
dello
Stato
avente
un
proprio
ufficio
tecnico
,
questo
stesso
ufficio
,
previo
avviso
agli
interessati
,
compilerà
lo
stato
di
consistenza
.
Per
tutto
il
resto
si
osservano
le
disposizioni
della
predetta
legge
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
può
dichiarare
urgente
ed
indifferibile
l
'
esecuzione
dei
lavori
,
anche
prima
della
concessione
,
agli
effetti
degli
artt
.
71
e
seguenti
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
modificata
dalla
L
.
18
dicembre
1879
,
n
.
5188
(
serie
seconda
)
.
In
tal
caso
lo
stato
di
consistenza
di
cui
al
detto
art
.
71
è
compilato
dal
Genio
civile
,
previo
avviso
agli
interessati
,
ed
ha
valore
di
perizia
giudiziale
a
norma
dell
'
art
.
34
della
legge
suddetta
.
Occorrendo
rendere
definitive
le
occupazioni
temporanee
,
si
provvederà
a
norma
dei
capoversi
precedenti
.
34
.
Col
decreto
di
concessione
possono
essere
dichiarate
applicabili
,
a
tutti
gli
effetti
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
le
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
alle
piccole
derivazioni
a
scopo
irriguo
,
di
bonifica
o
per
provvista
di
acqua
potabile
che
presentino
uno
speciale
interesse
pubblico
.
La
dichiarazione
di
pubblica
utilità
deve
essere
chiesta
con
la
domanda
di
concessione
.
35
.
Le
utenze
di
acqua
pubblica
sono
sottoposte
al
pagamento
di
un
annuo
canone
,
secondo
le
norme
seguenti
:
per
ogni
modulo
(
litri
cento
al
minuto
secondo
)
di
acqua
potabile
o
di
irrigazione
,
senza
obbligo
di
restituire
le
colature
o
residui
d
'
acque
,
annue
lire
duecento
;
se
con
obbligo
di
restituire
le
colature
o
residui
di
acqua
,
annue
lire
cento
;
per
l
'
irrigazione
di
terreni
con
derivazione
non
suscettibili
di
essere
fatta
a
bocca
tassata
,
per
ogni
ettaro
,
annue
lire
due
;
per
ogni
cavallo
dinamico
nominale
di
forza
motrice
,
annue
lire
dodici
.
La
forza
motrice
nominale
è
calcolata
in
base
alla
differenza
di
livello
fra
i
due
peli
morti
dei
canali
a
monte
ed
a
valle
del
meccanismo
motore
.
Il
canone
è
regolato
sulla
media
della
forza
motrice
nominale
disponibile
nell
'
anno
.
In
nessun
caso
il
canone
è
inferiore
a
lire
dodici
.
36
.
Per
le
concessioni
di
derivazioni
d
'
acqua
a
uso
promiscuo
di
irrigazione
e
di
bonificazione
,
il
canone
è
ridotto
alla
metà
di
quello
stabilito
per
la
irrigazione
senza
obbligo
di
restituzione
delle
colature
o
residui
di
acqua
,
ed
al
quinto
per
quelle
aventi
per
unico
scopo
la
bonificazione
per
colmata
.
Alle
concessioni
di
derivazione
ad
uso
promiscuo
di
irrigazione
e
di
forza
motrice
si
applica
il
canone
più
elevato
.
Se
l
'
uso
promiscuo
riguarda
una
parte
dell
'
acqua
derivata
,
il
canone
più
elevato
si
applica
a
questa
parte
soltanto
e
all
'
altra
il
canone
normale
.
Per
le
concessioni
a
scopo
di
irrigazione
delle
acque
jemali
,
il
cui
uso
è
limitato
dall
'
equinozio
di
autunno
a
quello
di
primavera
,
il
canone
è
ridotto
alla
metà
.
37
.
Il
pagamento
del
canone
decorre
improrogabilmente
dalla
data
del
decreto
di
concessione
o
da
quella
di
autorizzazione
provvisoria
all
'
inizio
dei
lavori
,
se
anteriore
.
Tuttavia
per
le
grandi
derivazioni
tale
pagamento
decorre
improrogabilmente
dalla
scadenza
del
termine
originariamente
assegnato
per
l
'
ultimazione
dei
lavori
.
Qualora
l
'
utilizzazione
dell
'
acqua
avvenga
prima
della
scadenza
di
detto
termine
,
il
canone
decorre
da
quando
l
'
acqua
è
utilizzata
.
Ai
comuni
ed
alle
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
nonché
ai
consorzi
di
bonifica
si
accorderà
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
la
esenzione
dal
canone
per
la
concessione
dell
'
acqua
potabile
che
venga
distribuita
gratuitamente
.
38
.
Il
canone
sulle
utenze
,
riconosciute
o
da
riconoscere
,
decorre
dal
1°
luglio
1924
in
qualunque
tempo
sia
avvenuto
o
avvenga
il
riconoscimento
.
Decorre
pure
dal
1°
luglio
1924
il
canone
sulle
concessioni
che
l
'
amministrazione
accordi
,
in
sanatoria
,
a
favore
di
utenti
che
avrebbero
avuto
titolo
al
riconoscimento
,
ma
che
ne
siano
decaduti
per
omessa
tempestiva
presentazione
della
domanda
di
riconoscimento
.
Il
Ministro
delle
finanze
ha
facoltà
di
emanare
con
proprio
decreto
,
di
concerto
col
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
da
registrarsi
alla
Corte
dei
conti
,
norme
per
la
concessione
di
riduzioni
per
alcune
delle
categorie
di
utenze
,
già
gratuite
,
indicate
nel
primo
comma
del
presente
articolo
.
Disposizioni
analoghe
il
Ministro
delle
finanze
ha
facoltà
di
emanare
con
proprio
decreto
da
registrarsi
alla
Corte
dei
conti
in
favore
delle
corrispondenti
categorie
di
utenze
di
acqua
dei
canali
indicati
nell
'
art
.
16
della
presente
legge
e
nell
'
art
.
7
del
R.D.
25
febbraio
1924
,
n
.
456
.
39
.
I
crediti
dello
Stato
per
canoni
demaniali
,
per
lavori
eseguiti
d
'
ufficio
e
per
qualunque
altro
ricupero
,
sono
privilegiati
su
tutti
gli
impianti
relativi
alla
concessione
,
compresi
quelli
che
,
al
termine
della
concessione
,
non
passano
gratuitamente
allo
Stato
.
Tale
privilegio
prende
grado
subito
dopo
quello
sancito
dall
'
art
.
1962
del
Codice
civile
.
La
riscossione
di
tali
crediti
è
fatta
in
base
al
T.U.
14
aprile
1910
,
n
.
639
,
per
la
riscossione
delle
entrate
patrimoniali
dello
Stato
.
40
.
Il
disciplinare
della
concessione
determina
la
quantità
,
il
modo
,
le
condizioni
della
raccolta
,
regolazione
,
estrazione
,
derivazione
,
condotta
,
uso
,
restituzione
integrale
o
ridotta
e
scolo
dell
'
acqua
,
le
garanzie
richieste
nell
'
interesse
dell
'
agricoltura
,
dell
'
igiene
pubblica
e
stabilisce
l
'
annuo
canone
da
corrispondersi
allo
Stato
.
Vi
sono
prefissi
i
termini
entro
i
quali
dovranno
essere
effettuate
le
espropriazioni
e
quelli
per
l
'
inizio
e
l
'
ultimazione
dei
lavori
e
per
l
'
utilizzazione
dell
'
acqua
.
Su
esplicito
parere
del
Consiglio
superiore
,
possono
includersi
nel
disciplinare
norme
relative
alle
tariffe
di
vendita
dell
'
acqua
derivata
o
della
energia
con
essa
prodotta
.
Il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
si
pronuncia
sulle
modalità
atte
a
garantire
l
'
osservanza
delle
richieste
dell
'
autorità
militare
nei
riguardi
della
difesa
territoriale
.
41
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
ha
facoltà
di
ingiungere
agli
utenti
di
acque
pubbliche
quegli
adattamenti
o
modifiche
di
adattamenti
di
bacini
idrici
ed
impianti
idroelettrici
che
siano
riconosciuti
necessari
dall
'
autorità
militare
.
Tutte
le
spese
per
i
predetti
adattamenti
da
apportare
nei
bacini
idrici
e
negli
impianti
già
esistenti
o
di
nuova
costruzione
sono
a
carico
dei
rispettivi
concessionari
.
Ove
però
la
esecuzione
delle
opere
occorrenti
o
le
conseguenti
variate
condizioni
di
esercizio
degli
impianti
determinassero
oneri
non
compatibili
con
la
economia
degli
impianti
stessi
,
potrà
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
e
di
concerto
col
Ministro
delle
finanze
,
accordare
un
contributo
che
in
nessun
caso
sarà
superiore
ai
due
terzi
della
spesa
richiesta
dagli
oneri
suddetti
.
Nel
caso
di
divergenza
tra
l
'
amministrazione
dei
lavori
pubblici
e
quella
militare
,
la
determinazione
è
deferita
alla
Commissione
Suprema
di
difesa
.
42
.
Tutti
gli
utenti
di
acqua
pubblica
sono
obbligati
a
mantenere
in
regolare
stato
di
funzionamento
le
opere
di
raccolta
,
derivazione
e
restituzione
,
le
chiuse
stabili
o
instabili
,
fisse
o
mobili
costruite
nel
corso
d
'
acqua
per
la
derivazione
e
mantenere
le
imboccature
delle
derivazioni
munite
degli
opportuni
manufatti
ed
a
conservarle
in
buono
stato
.
Essi
sono
responsabili
dei
danni
che
possono
avvenire
a
pregiudizio
dei
fondi
vicini
,
escluso
il
caso
di
forza
maggiore
.
Gli
stessi
utenti
debbono
regolare
le
derivazioni
in
modo
che
non
si
introducano
acque
eccedenti
la
portata
dei
rispettivi
canali
,
nei
limiti
dei
quantitativi
legittimamente
utilizzabili
,
e
che
in
ogni
evento
,
col
mezzo
degli
opportuni
scaricatori
,
siano
smaltite
le
acque
sovrabbondanti
.
A
cura
e
a
spese
del
concessionario
delle
derivazioni
d
'
acque
pubbliche
,
su
prescrizione
dell
'
ufficio
compartimentale
del
Servizio
idrografico
e
mareografico
nazionale
interessato
per
territorio
,
sono
installati
e
mantenuti
in
regolare
stato
di
funzionamento
idonei
dispositivi
per
la
misurazione
delle
portate
e
dei
volumi
in
corrispondenza
dei
punti
di
prelievo
e
di
restituzione
,
ove
presente
.
In
sistemi
di
distribuzione
complessa
,
i
misuratori
sono
installati
anche
a
monte
e
a
valle
dei
partitori
.
I
risultati
delle
misurazioni
sono
trasmessi
con
le
modalità
definite
ai
sensi
dell
'
art
.
5-bis
e
con
frequenza
almeno
semestrale
all
'
autorità
concedente
e
all
'
ufficio
compartimentale
del
Servizio
idrografico
e
mareografico
nazionale
interessato
.
43
.
Gli
utenti
che
hanno
derivazioni
stabilite
a
bocca
libera
con
chiuse
,
sia
permanenti
che
temporanee
,
stabili
ed
instabili
,
fisse
o
mobili
,
sono
obbligati
a
provvedere
perché
si
mantengano
innocue
al
pubblico
ed
al
privato
interesse
seguendo
le
consuetudini
locali
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
può
imporre
,
con
comminatoria
di
esecuzione
di
ufficio
in
caso
di
inadempimento
,
che
le
bocche
libere
siano
munite
degli
opportuni
manufatti
regolatori
e
moderatori
della
introduzione
delle
acque
.
Quando
fra
due
o
più
utenti
debba
farsi
luogo
al
riparto
delle
disponibilità
idriche
di
un
corso
d
'
acqua
sulla
base
di
singoli
diritti
o
concessioni
,
potrà
essere
istituito
un
regolatore
di
nomina
governativa
,
il
quale
,
a
spesa
di
detti
utenti
,
provvederà
a
tale
riparto
,
esclusi
qualsiasi
responsabilità
ed
onere
per
l
'
amministrazione
dei
lavori
pubblici
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
può
imporre
temporanee
limitazioni
all
'
uso
della
derivazione
che
siano
ritenute
necessarie
per
speciali
motivi
di
pubblico
interesse
o
quando
si
verificassero
eccezionali
deficienze
dell
'
acqua
disponibile
,
in
guisa
da
conciliare
nel
modo
più
opportuno
le
legittime
esigenze
delle
diverse
utenze
.
44
.
E
'
in
facoltà
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
di
sostituire
in
ogni
tempo
,
in
tutto
od
in
parte
,
alla
quantità
di
acqua
o
di
energia
idraulica
utilizzata
una
corrispondente
quantità
di
acqua
o
di
energia
idraulica
od
elettrica
,
ugualmente
utilizzabile
,
senza
aggravio
o
pregiudizio
dell
'
utente
,
restando
ferma
ogni
altra
condizione
dell
'
utenza
in
quanto
compatibile
colla
modificazione
apportata
.
45
.
Quando
una
domanda
di
concessione
per
un
'
importante
utilizzazione
di
acqua
risulti
tecnicamente
incompatibile
con
meno
importanti
utilizzazioni
legittimamente
costituite
o
concesse
,
si
può
ugualmente
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
sentiti
gli
interessati
,
far
luogo
alla
concessione
.
In
tal
caso
il
concessionario
è
tenuto
a
indennizzare
gli
utenti
preesistenti
,
fornendo
loro
,
a
propria
cura
e
spese
,
una
corrispondente
quantità
di
acqua
,
e
nel
caso
di
impianti
per
forza
motrice
,
una
quantità
di
energia
corrispondente
a
quella
effettivamente
utilizzata
,
provvedendo
alle
trasformazioni
tecniche
necessarie
in
guisa
da
non
aggravare
o
pregiudicare
gli
interessi
degli
utenti
preesistenti
.
Questi
sono
tenuti
a
corrispondere
annualmente
al
nuovo
concessionario
il
canone
che
dovevano
allo
Stato
,
ai
comuni
ed
alle
province
,
e
,
qualora
,
per
effetto
delle
presenti
disposizioni
,
siano
esonerati
da
spese
di
esercizio
,
una
quota
delle
spese
di
esercizio
sopportate
dal
nuovo
concessionario
,
in
nessun
caso
maggiore
di
quella
di
cui
risultano
esonerati
.
Tuttavia
,
quando
,
a
giudizio
insindacabile
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
la
fornitura
di
acqua
o
di
energia
sia
eccessivamente
gravosa
,
in
rapporto
al
valore
economico
della
preesistente
utenza
,
il
titolare
di
quest
'
ultima
è
indennizzato
dal
nuovo
concessionario
a
termini
della
legge
sulle
espropriazioni
.
Nel
caso
in
cui
la
minore
incompatibile
utilizzazione
sia
stata
concessa
ma
non
ancora
attuata
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
stabilisce
insindacabilmente
,
in
base
ai
criteri
enunciati
nel
presente
articolo
e
tenuto
conto
degli
scopi
a
cui
l
'
utenza
è
destinata
,
in
qual
modo
questa
debba
essere
compensata
.
46
.
L
'
obbligo
imposto
al
nuovo
concessionario
dall
'
articolo
precedente
di
fornire
ad
utenti
preesistenti
una
corrispondente
quantità
di
acqua
o
di
energia
avrà
la
seguente
durata
:
a
)
fino
al
31
gennaio
1977
,
se
l
'
utenza
preesistente
consisteva
in
una
grande
derivazione
per
forza
motrice
,
concessa
in
base
alle
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
,
e
L
.
10
agosto
1884
,
n
.
2644
,
e
fino
al
19
maggio
1983
per
le
grandi
derivazioni
per
forza
motrice
legittimamente
esistenti
nei
territori
annessi
al
Regno
,
all
'
entrata
in
vigore
della
legislazione
italiana
sulle
opere
pubbliche
;
b
)
fino
alla
scadenza
delle
rispettive
concessioni
se
la
preesistente
utenza
consisteva
in
una
grande
derivazione
per
forza
motrice
assentita
in
base
al
D.L.
20
novembre
1916
,
n
.
1664
,
o
al
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
o
alla
presente
legge
;
c
)
per
trenta
anni
dall
'
inizio
della
nuova
concessione
se
la
utenza
preesistente
consisteva
in
una
piccola
derivazione
per
forza
motrice
,
salvo
il
disposto
del
precedente
art
.
23
,
comma
secondo
;
d
)
fino
a
che
duri
la
nuova
concessione
,
anche
per
effetto
di
proroghe
o
rinnovazioni
concesse
ai
sensi
degli
articoli
22
,
28
e
30
della
presente
legge
,
se
l
'
utenza
preesistente
consisteva
in
una
derivazione
per
qualsiasi
uso
diverso
dalla
forza
motrice
.
47
.
Quando
per
l
'
attuazione
di
una
nuova
utenza
sia
necessario
,
per
ragioni
tecniche
ed
economiche
,
di
avvalersi
delle
opere
di
presa
o
di
derivazione
di
altre
utenze
preesistenti
,
si
può
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
accordare
la
nuova
concessione
,
stabilendo
le
cautele
per
la
loro
coesistenza
e
il
compenso
che
il
nuovo
utente
deve
corrispondere
a
quelle
preesistenti
.
Con
le
stesse
norme
e
condizioni
si
può
accordare
la
concessione
di
derivare
e
di
utilizzare
parte
di
acqua
spettante
ad
altro
utente
,
quando
manchi
il
modo
di
soddisfare
altrimenti
il
nuovo
richiedente
e
la
nuova
concessione
non
alteri
l
'
economia
e
la
finalità
di
quelle
preesistenti
.
48
.
Qualora
il
regime
di
un
corso
di
acqua
o
di
un
bacino
di
acqua
pubblica
sia
modificato
per
cause
naturali
,
lo
Stato
non
è
tenuto
ad
alcuna
indennità
verso
qualunque
utente
,
salvo
la
riduzione
o
la
cessazione
del
canone
in
caso
di
diminuita
o
soppressa
utilizzazione
dell
'
acqua
.
Gli
utenti
,
se
le
innovate
condizioni
locali
lo
consentono
,
sono
autorizzati
ad
eseguire
,
a
loro
spese
,
le
opere
necessarie
per
ristabilire
le
derivazioni
.
Quando
il
regime
di
un
corso
d
'
acqua
o
di
un
bacino
di
acqua
pubblica
sia
modificato
permanentemente
per
esecuzione
da
parte
dello
Stato
di
opere
rese
necessarie
da
ragioni
di
pubblico
interesse
,
l
'
utente
,
oltre
all
'
eventuale
riduzione
o
cessazione
del
canone
,
ha
diritto
ad
una
indennità
,
qualora
non
gli
sia
possibile
senza
spese
eccessive
di
adattare
la
derivazione
al
corso
di
acqua
modificato
.
L
'
apprezzamento
di
tale
possibilità
è
fatto
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
consiglio
superiore
.
La
misura
dell
'
indennità
,
quando
sia
dovuta
,
è
determinata
col
decreto
stesso
,
salvo
ricorso
ai
Tribunali
delle
acque
pubbliche
.
49
.
Qualunque
utente
di
acqua
pubblica
,
che
intenda
variare
sostanzialmente
le
opere
di
raccolta
,
regolazione
,
presa
e
restituzione
,
la
loro
ubicazione
e
l
'
uso
dell
'
acqua
,
è
soggetto
a
tutte
le
formalità
e
condizioni
richieste
per
le
nuove
concessioni
,
compreso
il
pagamento
del
canone
.
Quando
le
variazioni
,
pure
aumentando
la
quantità
d
'
acqua
o
di
forza
motrice
utilizzata
,
lascino
sostanzialmente
invariate
le
opere
di
raccolta
,
regolazione
,
presa
o
restituzione
dell
'
acqua
,
la
loro
ubicazione
e
l
'
uso
dell
'
acqua
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
può
,
previa
breve
istruttoria
limitatamente
alle
varianti
introdotte
,
accordare
la
concessione
senza
le
condizioni
e
formalità
stabilite
al
comma
precedente
,
salvo
il
pagamento
del
canone
per
la
maggiore
utilizzazione
.
In
questo
caso
resta
ferma
la
scadenza
originaria
dell
'
utenza
.
Per
le
variazioni
contemplate
all
'
articolo
217
della
presente
legge
che
non
rientrino
nell
'
applicazione
dei
precedenti
comma
del
presente
articolo
,
valgono
le
norme
ivi
stabilite
.
Ogni
altra
variazione
nelle
opere
e
nei
meccanismi
destinati
alla
produzione
o
nell
'
uso
della
forza
motrice
deve
essere
previamente
notificata
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Per
la
mancata
notificazione
l
'
utente
incorre
nella
sanzione
amministrativa
da
lire
100.000
a
lire
1.000.000
,
salvo
il
diritto
dell
'
amministrazione
di
ordinare
la
riduzione
in
pristino
stato
a
spese
del
contravventore
.
50
.
Nei
casi
di
accertata
urgenza
l
'
ufficio
del
Genio
civile
,
riferendone
immediatamente
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
può
permettere
in
via
provvisoria
che
siano
attuate
variazioni
nelle
derivazioni
e
nelle
utilizzazioni
di
acqua
pubblica
,
purché
gli
utenti
si
obblighino
formalmente
con
congrua
cauzione
da
depositare
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ad
eseguire
le
opere
ed
osservare
le
prescrizioni
e
condizioni
che
saranno
definitivamente
stabilite
nel
nuovo
atto
di
concessione
,
oppure
a
demolire
le
opere
costruite
in
caso
di
negata
concessione
.
51
.
Nell
'
interesse
delle
ferrovie
,
della
navigazione
interna
,
delle
bonifiche
,
delle
irrigazioni
,
della
fornitura
di
acqua
potabile
e
di
altri
importanti
servizi
pubblici
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
può
riservare
per
un
quadriennio
l
'
utilizzazione
di
tutta
o
di
parte
della
portata
di
un
determinato
corso
di
acqua
(
34/a
)
.
La
riserva
può
essere
prorogata
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
soltanto
per
un
altro
quadriennio
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
Nell
'
interesse
della
elettrificazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
la
riserva
potrà
essere
,
se
necessario
,
prorogata
per
un
terzo
quadriennio
.
Della
riserva
è
data
notizia
nel
foglio
degli
annunzi
legali
delle
province
interessate
e
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Quando
,
per
ragioni
di
interesse
pubblico
,
sia
opportuno
non
differire
la
utilizzazione
immediata
per
produzione
di
energia
,
si
può
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
far
luogo
alla
concessione
sostituendo
alla
riserva
di
acqua
quella
di
determinata
quantità
di
energia
corrispondente
alle
caratteristiche
della
energia
richiesta
ed
a
prezzo
di
costo
effettivo
(
comprese
le
quote
per
interesse
ed
ammortamento
)
,
o
far
luogo
alla
concessione
con
facoltà
di
riscatto
,
il
tutto
a
condizioni
speciali
da
stabilirsi
nel
disciplinare
.
In
mancanza
di
accordo
fra
la
amministrazione
interessata
ed
il
concessionario
sul
prezzo
di
costo
,
questo
è
determinato
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
Qualora
nei
disciplinari
di
concessione
o
comunque
nelle
intervenute
convenzioni
,
anche
se
anteriori
alla
pubblicazione
della
presente
legge
,
sia
assegnato
un
termine
per
l
'
utilizzazione
della
energia
nell
'
interesse
della
trazione
elettrica
ferroviaria
,
l
'
amministrazione
interessata
potrà
,
decorso
tale
termine
,
avvalersi
della
riserva
per
tutta
la
durata
della
concessione
,
nei
limiti
di
un
quinto
dell
'
energia
prodotta
e
con
facoltà
di
effettuare
anche
prelievi
parziali
successivi
.
Per
l
'
esercizio
di
tale
diritto
,
quando
sia
decorso
un
quadriennio
dal
collaudo
dell
'
impianto
,
dovrà
darsi
preavviso
di
quattro
anni
,
anche
per
i
prelievi
parziali
.
Il
saggio
dell
'
interesse
di
cui
al
quarto
comma
del
presente
articolo
,
non
potrà
superare
il
saggio
ufficiale
di
sconto
alla
data
cui
verrà
esercitato
il
diritto
di
riserva
.
52
.
Nelle
concessioni
di
grandi
derivazioni
per
produzione
di
energia
può
essere
riservata
,
ad
uso
esclusivo
dei
servizi
pubblici
,
a
favore
dei
comuni
rivieraschi
,
nel
tratto
compreso
tra
il
punto
ove
ha
termine
praticamente
il
rigurgito
a
monte
della
presa
ed
il
punto
di
restituzione
,
una
quantità
di
energia
non
superiore
ad
un
decimo
di
quella
ricavata
dalla
portata
minima
continua
,
anche
se
regolata
,
da
consegnarsi
alla
officina
di
produzione
.
I
comuni
,
a
favore
dei
quali
è
fatta
la
riserva
,
devono
chiedere
la
energia
nel
termine
di
non
oltre
quattro
anni
dalla
data
del
decreto
di
concessione
,
e
utilizzare
effettivamente
tale
energia
entro
tre
anni
dalla
comunicazione
delle
determinazioni
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
di
cui
al
comma
quarto
del
presente
articolo
.
Decorso
l
'
uno
o
l
'
altro
termine
,
il
concessionario
resta
esonerato
da
ogni
obbligo
in
proposito
.
Nel
caso
di
accordo
tra
le
parti
,
il
suddetto
termine
di
tre
anni
decorre
dalla
data
dell
'
accordo
,
di
cui
deve
essere
data
comunicazione
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
In
mancanza
di
accordo
,
il
riparto
dell
'
energia
fra
i
comuni
ed
il
prezzo
di
essa
sulla
base
del
costo
,
tenuto
conto
delle
caratteristiche
dell
'
energia
richiesta
,
comprese
le
quote
per
interessi
e
per
ammortamenti
,
sono
determinati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
Quanto
alla
misura
del
tasso
d
'
interesse
,
si
applica
il
disposto
dell
'
ultimo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
53
.
Il
Ministro
per
le
finanze
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
può
stabilire
,
con
proprio
decreto
,
a
favore
dei
Comuni
rivieraschi
e
delle
rispettive
Province
,
un
ulteriore
canone
annuo
,
a
carico
del
concessionario
,
fino
a
lire
436
per
ogni
chilowatt
nominale
concesso
.
Con
lo
stesso
decreto
,
il
sovracanone
è
ripartito
fra
gli
enti
di
cui
al
comma
precedente
,
tenuto
conto
anche
delle
loro
condizioni
economiche
e
dell
'
entità
del
danno
eventualmente
subìto
in
dipendenza
della
concessione
.
Nel
caso
di
derivazioni
a
seguito
delle
quali
le
acque
pubbliche
siano
restituite
in
corso
o
bacino
diverso
da
quello
da
cui
sono
derivate
,
il
Ministro
per
le
finanze
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
stabilisce
tra
quali
Comuni
e
Province
ed
in
quale
misura
il
sovracanone
di
cui
ai
commi
precedenti
debba
essere
ripartito
.
Il
canone
di
cui
al
presente
articolo
ha
la
stessa
decorrenza
e
la
stessa
scadenza
del
canone
governativo
.
54
.
Nelle
grandi
derivazioni
che
riguardino
rilevanti
interessi
pubblici
,
qualora
si
verifichino
interruzioni
o
sospensioni
ingiustificate
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
fatti
eseguire
i
controlli
e
le
contestazioni
del
caso
,
diffida
l
'
utente
ad
eseguire
,
entro
congruo
termine
,
le
riparazioni
necessarie
.
Ove
l
'
utente
non
provveda
entro
il
termine
prefisso
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
e
di
concerto
col
Ministro
delle
finanze
,
può
disporre
l
'
esercizio
di
ufficio
a
spese
dell
'
utente
,
previa
presa
di
possesso
delle
opere
principali
ed
accessorie
,
ricadenti
entro
e
fuori
l
'
ambito
demaniale
.
Lo
stesso
provvedimento
può
essere
applicato
nel
caso
di
derivazioni
esercitate
abusivamente
o
in
contravvenzione
alle
norme
della
presente
legge
.
L
'
utente
è
obbligato
a
porre
a
disposizione
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
il
personale
addetto
al
funzionamento
dell
'
impianto
.
Prima
che
sia
iniziato
l
'
esercizio
di
ufficio
,
il
Genio
civile
redige
,
in
contraddittorio
con
l
'
interessato
,
o
,
in
mancanza
,
con
l
'
assistenza
di
due
testimoni
,
l
'
inventario
dell
'
impianto
.
Il
rendiconto
dell
'
esercizio
di
ufficio
è
approvato
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
che
dispone
il
pagamento
all
'
utente
dei
proventi
netti
quando
la
gestione
sia
stata
attiva
.
Quando
invece
la
gestione
sia
stata
passiva
,
il
rendiconto
è
approvato
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
di
concerto
con
quello
delle
finanze
,
il
quale
ultimo
dispone
la
riscossione
,
a
carico
dell
'
utente
,
delle
maggiori
spese
occorse
,
con
le
norme
indicate
nell
'
art
.
39
della
presente
legge
.
Nel
caso
previsto
al
secondo
comma
del
presente
articolo
,
i
proventi
netti
sono
depositati
alla
Cassa
depositi
e
prestiti
,
fino
al
definitivo
regolamento
dei
rapporti
tra
l
'
amministrazione
e
colui
che
ha
esercitato
irregolarmente
o
abusivamente
la
derivazione
.
Quando
trattisi
di
impianti
in
servizio
delle
ferrovie
dello
Stato
,
l
'
esercizio
degli
impianti
stessi
può
essere
affidato
al
Ministero
delle
comunicazioni
ed
in
tal
caso
esso
provvede
a
quanto
è
disposto
nei
comma
quarto
,
quinto
e
sesto
.
Contro
i
provvedimenti
emanati
a
termini
del
presente
articolo
non
è
ammesso
altro
ricorso
che
quello
per
legittimità
dinanzi
al
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
.
55
.
E
'
in
facoltà
del
Ministro
per
i
lavori
pubblici
e
,
nel
caso
contemplato
dalla
successiva
lettera
e
)
del
Ministro
per
le
finanze
,
di
dichiarare
la
decadenza
dal
diritto
di
derivare
ed
utilizzare
l
'
acqua
pubblica
:
a
)
per
non
uso
durante
un
triennio
consecutivo
;
b
)
per
cattivo
uso
in
relazione
ai
fini
della
utilizzazione
dell
'
acqua
pubblica
;
c
)
per
inadempimento
delle
condizioni
essenziali
della
derivazione
ed
utilizzazione
;
d
)
per
abituale
negligenza
ed
inosservanza
delle
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
vigore
;
e
)
per
mancato
pagamento
di
tre
annualità
del
canone
;
f
)
per
il
decorso
dei
termini
stabiliti
nel
decreto
e
nel
disciplinare
,
entro
i
quali
il
nuovo
concessionario
deve
derivare
e
utilizzare
l
'
acqua
concessa
;
g
)
per
cessione
effettuata
senza
il
nulla
osta
di
cui
all
'
art
.
20
.
Il
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
sentito
per
le
grandi
derivazioni
il
Consiglio
superiore
,
ha
facoltà
di
prorogare
i
termini
di
cui
alla
lettera
f
)
,
qualora
riconosca
un
giustificato
ritardo
nella
esecuzione
delle
opere
.
La
proroga
può
essere
subordinata
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
alla
revisione
della
concessione
per
armonizzarla
con
sopravvenute
esigenze
.
Previa
contestazione
all
'
interessato
nel
caso
indicato
alla
lettera
a
)
,
e
previa
diffida
,
nei
casi
di
cui
alle
lettere
b
)
,
c
)
,
d
)
,
da
parte
del
Ministero
delle
finanze
,
la
decadenza
è
pronunciata
con
decreto
motivato
del
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
che
,
nei
casi
contemplati
nelle
lettere
a
)
,
b
)
,
c
)
,
d
)
,
deve
essere
preceduto
da
parere
del
Consiglio
superiore
.
Tale
decreto
è
emanato
di
concerto
col
Ministro
per
le
finanze
,
allorché
trattisi
d
'
impianti
che
passano
allo
Stato
.
Il
decreto
è
notificato
all
'
utente
decaduto
e
comunicato
al
Ministro
per
le
finanze
.
Nei
casi
di
decadenza
o
rinuncia
l
'
obbligo
del
pagamento
del
canone
cessa
allo
spirare
dell
'
annualità
,
che
trovasi
in
corso
alla
data
del
decreto
che
pronuncia
la
decadenza
,
o
alla
data
della
notifica
della
rinuncia
.
Le
utenze
non
ancora
riconosciute
,
che
risultino
abbandonate
per
oltre
dieci
anni
,
decadono
di
diritto
.
56
.
Compete
all
'
ingegnere
capo
del
Genio
civile
la
facoltà
di
concedere
licenze
per
l
'
attingimento
di
acqua
pubblica
a
mezzo
di
pompe
mobili
o
semifisse
,
di
altri
congegni
elevatori
o
di
sifoni
,
posti
sulle
sponde
ed
a
cavaliere
degli
argini
,
purché
:
1°
-
la
portata
dell
'
acqua
attinta
non
superi
i
100
litri
a
minuto
secondo
;
2°
-
non
siano
intaccati
gli
argini
,
né
pregiudicate
le
difese
del
corso
d
'
acqua
;
3°
-
non
siano
alterate
le
condizioni
del
corso
d
'
acqua
con
pericolo
per
le
utenze
esistenti
e
sia
salvaguardato
il
minimo
deflusso
costante
vitale
del
corso
d
'
acqua
,
ove
definito
(
38/a
)
.
Per
le
derivazioni
a
scopo
di
piscicoltura
che
non
eccedano
il
quantitativo
di
litri
dieci
a
minuto
secondo
,
la
licenza
può
essere
accordata
anche
quando
la
presa
d
'
acqua
si
effettui
con
modalità
diverse
da
quelle
indicate
nella
prima
parte
del
presente
articolo
,
ferme
restando
le
condizioni
di
cui
ai
nn
.
2
e
3
.
La
licenza
è
in
tutti
i
casi
accordata
,
salvo
rinnovazione
per
non
più
di
cinque
volte
per
la
durata
non
maggiore
di
un
anno
,
e
può
essere
revocata
per
motivi
di
pubblico
interesse
(
38/b
)
.
Le
disposizioni
di
cui
al
presente
articolo
si
applicano
esclusivamente
ai
corpi
idrici
superficiali
(
38/c
)
.
57
.
Alla
raccolta
delle
osservazioni
idrografiche
e
meteorologiche
riguardanti
i
corsi
d
'
acqua
ed
i
bacini
imbriferi
del
Regno
provvede
il
Servizio
idrografico
,
istituito
alla
dipendenza
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
Il
Servizio
idrografico
comprende
:
-
l
'
Ufficio
idrografico
per
il
territorio
di
competenza
del
Magistrato
alle
acque
delle
Province
venete
e
di
Mantova
;
-
l
'
Ufficio
idrografico
per
il
bacino
del
Po
;
-
le
Sezioni
autonome
per
il
rimanente
territorio
del
Regno
.
Il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
a
mezzo
di
un
ufficio
centrale
,
esercita
funzioni
di
vigilanza
generale
su
tutto
il
servizio
idrografico
del
Regno
.
Agli
uffici
e
sezioni
del
servizio
idrografico
è
affidato
di
regola
,
nelle
rispettive
giurisdizioni
,
lo
studio
dei
bacini
imbriferi
e
delle
questioni
idrologiche
che
sorgessero
in
seguito
a
domande
od
esercizio
di
utilizzazioni
d
'
acqua
e
per
i
progetti
e
la
esecuzione
d
'
importanti
lavori
idraulici
e
di
bonifica
.
CAPO
II
.
-
Consorzi
per
l
'
utilizzazione
delle
acque
pubbliche
.
58
.
A
tutti
gli
effetti
della
presente
legge
le
derivazioni
ad
uso
agricolo
,
che
abbiano
in
comune
la
presa
dal
corso
d
'
acqua
pubblica
,
anche
se
godute
da
diversi
utenti
,
costituiscono
una
utenza
unica
complessiva
e
sono
rappresentate
secondo
le
norme
regolanti
il
consorzio
,
se
questo
esiste
,
o
la
comunione
degli
utenti
.
59
.
Per
assicurare
la
più
razionale
e
proficua
utilizzazione
delle
acque
ed
il
migliore
esercizio
delle
utenze
,
il
Governo
del
Re
ha
facoltà
di
riunire
obbligatoriamente
in
consorzio
,
con
l
'
intervento
di
rappresentanti
dell
'
amministrazione
dello
Stato
,
tutti
o
parte
degli
utenti
di
un
corso
o
bacino
d
'
acqua
nonché
coloro
sulle
cui
richieste
di
concessione
d
'
acqua
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
siasi
favorevolmente
pronunziato
in
via
definitiva
.
La
costituzione
del
consorzio
obbligatorio
può
essere
promossa
da
uno
o
più
interessati
o
aver
luogo
d
'
ufficio
.
Qualora
si
tratti
di
sole
utenze
irrigue
,
la
costituzione
del
consorzio
avverrà
nei
modi
previsti
dalle
leggi
sulla
bonifica
integrale
.
60
.
I
proponenti
la
costituzione
di
un
consorzio
obbligatorio
debbono
allegare
alla
relativa
istanza
:
a
)
il
piano
tecnico
indicante
i
limiti
del
bacino
idrografico
e
le
opere
da
costruire
o
da
esercitarvi
;
b
)
l
'
elenco
delle
utenze
da
consorziare
;
c
)
il
progetto
del
reparto
provvisorio
delle
spese
;
d
)
il
piano
finanziario
per
l
'
ammortamento
della
spesa
a
carico
del
consorzio
;
e
)
lo
schema
di
statuto
del
consorzio
.
61
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
può
nominare
commissari
straordinari
con
l
'
incarico
di
predisporre
i
documenti
necessari
per
la
costituzione
di
ufficio
dei
consorzi
obbligatori
.
62
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
ordina
la
pubblicazione
,
a
mezzo
del
Genio
civile
e
secondo
le
norme
da
stabilire
nel
regolamento
,
dell
'
elenco
di
coloro
che
debbono
essere
consorziati
a
termini
dell
'
art
.
59
,
del
piano
tecnico
delle
opere
,
nonché
del
piano
finanziario
e
del
riparto
provvisorio
delle
spese
,
con
lo
schema
dello
statuto
del
consorzio
,
fissando
un
termine
di
sessanta
giorni
per
la
presentazione
di
osservazioni
o
reclami
da
parte
degli
interessati
.
Sentito
il
Consiglio
superiore
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
promuove
il
decreto
reale
per
la
costituzione
del
consorzio
obbligatorio
.
Quando
del
consorzio
debba
far
parte
il
Demanio
dello
Stato
,
il
decreto
è
emanato
di
concerto
col
Ministro
delle
finanze
.
63
.
Il
decreto
costitutivo
del
consorzio
obbligatorio
ne
fissa
gli
scopi
specifici
ed
i
limiti
di
azione
,
approvando
lo
statuto
.
Contro
tale
decreto
è
ammesso
ricorso
,
anche
per
il
merito
,
al
Tribunale
Superiore
delle
acque
pubbliche
.
64
.
Col
decreto
di
costituzione
o
con
successivi
decreti
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
con
l
'
osservanza
del
disposto
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
62
,
sono
approvati
l
'
elenco
degli
utenti
consorziati
,
il
catasto
degli
immobili
serviti
dalle
utilizzazioni
consorziate
e
i
criteri
per
il
riparto
provvisorio
e
definitivo
della
spesa
tra
gli
appartenenti
al
consorzio
.
I
provvedimenti
che
determinano
gli
immobili
soggetti
al
contributo
consorziale
debbono
essere
trascritti
a
cura
dell
'
amministrazione
del
consorzio
.
65
.
Lo
statuto
determina
,
tra
l
'
altro
,
le
norme
per
la
validità
delle
adunanze
dell
'
assemblea
generale
degli
utenti
e
per
la
costituzione
e
rinnovazione
degli
organi
del
consorzio
,
stabilendone
la
competenza
.
Nel
consiglio
d
'
amministrazione
possono
essere
chiamati
a
far
parte
i
rappresentanti
dello
Stato
,
delle
province
interessate
,
delle
confederazioni
degli
enti
sindacali
ed
eventualmente
della
associazione
nazionale
dei
consorzi
di
bonifica
e
di
irrigazione
,
per
i
consorzi
cui
essa
è
preposta
.
Il
loro
numero
non
può
eccedere
quello
dei
rappresentanti
degli
utenti
.
Il
presidente
è
nominato
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
Il
voto
del
presidente
ha
prevalenza
qualora
si
verifichi
parità
di
voti
tra
i
componenti
il
consiglio
di
amministrazione
del
consorzio
.
66
.
Non
ostante
la
costituzione
del
consorzio
obbligatorio
,
è
sempre
in
facoltà
dell
'
amministrazione
di
disporre
quanto
è
necessario
per
la
difesa
ed
il
buon
regime
delle
acque
.
Nuove
utilizzazioni
non
possono
essere
attuate
dal
consorzio
,
senza
regolare
concessione
da
parte
della
amministrazione
,
la
quale
può
anche
accordare
concessioni
ai
singoli
per
l
'
uso
delle
acque
disponibili
comprese
nella
circoscrizione
consortile
.
Le
nuove
utenze
sono
aggregate
al
consorzio
obbligatorio
e
nello
statuto
consorziale
sono
introdotte
,
occorrendo
,
le
corrispondenti
modifiche
colle
forme
di
cui
al
precedente
art
.
62
.
67
.
La
partecipazione
al
consorzio
obbligatorio
di
utenti
di
acqua
per
antico
uso
si
intende
condizionata
al
riconoscimento
dei
rispettivi
diritti
a
termini
dell
'
art
.
3
della
presente
legge
.
68
.
Le
deliberazioni
del
consorzio
sono
obbligatorie
anche
per
i
dissenzienti
.
Il
consorzio
provvede
al
riparto
provvisorio
e
definitivo
delle
spese
fra
gli
utenti
consorziati
secondo
le
norme
che
saranno
stabilite
nel
regolamento
.
Tali
riparti
,
dopo
l
'
approvazione
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
devono
essere
pubblicati
nei
Fogli
annunzi
legali
delle
province
interessate
.
Entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
ne
è
ammessa
la
impugnativa
dinanzi
ai
Tribunali
regionali
delle
acque
pubbliche
.
Il
ricorso
non
sospende
la
esecutorietà
dei
ruoli
di
contribuenza
.
Il
riparto
può
essere
modificato
quando
l
'
interessenza
di
una
o
più
utenze
,
a
giudizio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
sempre
con
l
'
osservanza
del
disposto
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
62
,
si
trovi
notevolmente
variata
in
confronto
delle
condizioni
in
base
alle
quali
il
riparto
fu
precedentemente
stabilito
.
Le
quote
consorziali
sono
assistite
da
privilegio
che
prende
grado
dopo
quello
stabilito
dal
precedente
art
.
39
e
sono
riscosse
con
le
norme
e
le
forme
stabilite
per
la
esazione
delle
imposte
dirette
.
69
.
Per
le
acque
distribuite
mediante
canali
demaniali
,
unico
utente
di
fronte
al
consorzio
è
il
Demanio
dello
Stato
,
ed
il
catasto
degli
immobili
serviti
dai
canali
demaniali
viene
approvato
e
pubblicato
a
cura
del
Ministero
delle
finanze
.
Al
Demanio
stesso
spetta
sugli
immobili
dei
propri
utenti
il
diritto
reale
stabilito
in
favore
del
consorzio
.
70
.
I
consorzi
obbligatori
sono
soggetti
alla
vigilanza
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
che
su
ricorso
degli
interessati
o
anche
d
'
ufficio
può
annullarne
le
deliberazioni
illegittime
.
Con
decreto
reale
,
su
proposta
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
Superiore
e
con
l
'
osservanza
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
62
,
possono
essere
sciolte
le
amministrazioni
dei
consorzi
che
per
negligenza
nell
'
esecuzione
,
esercizio
e
manutenzione
delle
opere
,
ovvero
per
inosservanza
delle
norme
di
legge
,
di
regolamento
o
di
statuto
,
comunque
compromettano
il
conseguimento
dei
propri
fini
istituzionali
.
Al
commissario
straordinario
,
al
quale
è
affidata
l
'
amministrazione
dell
'
ente
e
,
ove
occorra
,
l
'
esecuzione
delle
opere
,
spettano
i
poteri
della
assemblea
e
degli
organi
consorziali
.
71
.
Per
la
coordinazione
dell
'
attività
dei
consorzi
finitimi
può
essere
costituito
,
anche
d
'
ufficio
,
con
decreto
reale
,
su
proposta
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
un
consorzio
di
secondo
grado
con
lo
scopo
d
'
armonizzare
l
'
opera
dei
singoli
consorzi
di
primo
grado
.
Il
consorzio
di
secondo
grado
è
amministrato
dai
rappresentanti
dei
consorzi
di
primo
grado
,
a
ciascuno
dei
quali
spetta
una
rappresentanza
proporzionale
al
rispettivo
interesse
.
72
.
Con
decreto
reale
su
proposta
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
dell
'
agricoltura
e
delle
foreste
,
e
con
quello
delle
finanze
quando
vi
siano
interessati
canali
demaniali
,
i
consorzi
di
bonifica
integrale
possono
essere
autorizzati
ad
assumere
la
funzione
di
consorzi
di
utilizzazione
idrica
,
a
norma
delle
disposizioni
contenute
nel
presente
capo
,
nei
riguardi
delle
utenze
che
si
esercitano
nei
canali
di
bonifica
ed
in
genere
nei
corsi
d
'
acqua
che
interessino
il
territorio
consorziale
.
CAPO
III
.
-
Provvedimenti
speciali
per
la
costruzione
di
serbatoi
e
laghi
artificiali
.
73
.
A
chi
ottenga
la
concessione
di
costruire
serbatoi
o
laghi
artificiali
o
altre
regolanti
il
deflusso
delle
acque
pubbliche
possono
essere
accordati
,
con
lo
stesso
atto
di
concessione
o
con
atto
successivo
:
1
)
l
'
esonero
parziale
o
totale
dal
canone
per
la
derivazione
salva
però
sempre
la
quota
devoluta
agli
enti
locali
;
2
)
la
facoltà
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
;
3
)
contributi
governativi
con
facoltà
di
vincolarli
a
garanzia
delle
operazioni
finanziarie
per
la
costruzione
delle
opere
(
43/a
)
.
74
.
Sono
esentati
dal
diritto
proporzionale
del
registro
e
soggetti
al
solo
diritto
fisso
di
lire
duemila
:
1°
-
l
'
atto
di
concessione
per
la
costruzione
del
serbatoio
o
lago
e
per
l
'
utilizzazione
delle
acque
in
esso
accumulate
,
nonché
l
'
atto
di
concessione
dei
contributi
governativi
di
cui
agli
articoli
seguenti
;
2°
-
l
'
atto
col
quale
il
concessionario
ceda
ad
altri
la
concessione
;
3°
-
l
'
atto
col
quale
il
concessionario
stipuli
un
mutuo
per
eseguire
le
opere
concessegli
;
4°
-
gli
atti
relativi
all
'
acquisto
ed
all
'
espropriazione
di
terreni
ed
altri
stabili
necessari
per
la
costruzione
del
serbatoio
o
lago
.
75
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
delle
finanze
,
può
concedere
un
contributo
nella
spesa
di
costruzione
di
serbatoi
o
laghi
artificiali
sino
al
trenta
per
cento
dell
'
importo
dei
lavori
risultanti
dal
progetto
esecutivo
approvato
dal
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
aumentato
il
detto
importo
di
una
percentuale
non
superiore
al
dieci
per
cento
per
quota
di
contributo
nelle
spese
di
studi
o
compilazione
di
progetti
,
spese
generali
e
di
amministrazione
.
Nel
fissare
la
misura
del
contributo
si
tiene
conto
dell
'
importanza
dell
'
opera
per
l
'
interesse
pubblico
e
degli
oneri
che
l
'
aggravano
,
avuto
riguardo
sia
alle
spese
di
impianto
sia
a
quelle
di
esercizio
.
Qualora
il
costo
effettivo
dell
'
opera
risulti
inferiore
a
quello
come
sopra
previsto
,
il
contributo
è
liquidato
in
base
alla
somma
realmente
spesa
per
i
lavori
,
coll
'
aggiunta
dell
'
anzidetta
percentuale
prefissa
per
spese
generali
,
di
amministrazione
e
di
progetto
,
e
col
premio
in
misura
del
venti
per
cento
sulla
minore
spesa
.
76
.
Il
contributo
complessivo
di
cui
al
precedente
articolo
può
essere
elevato
fino
al
sessanta
per
cento
se
la
costruzione
del
serbatoio
o
lago
:
a
)
renda
in
tutto
od
in
parte
inutile
l
'
esecuzione
di
opere
idraulico
-
forestali
,
di
bonifica
o
di
altra
categoria
da
eseguirsi
o
sussidiarsi
dallo
Stato
;
b
)
giovi
alla
irrigazione
o
all
'
azionamento
di
impianti
idrovori
per
la
bonificazione
di
vasti
territori
;
[
Il
maggior
contributo
non
può
mai
superare
l
'
importo
delle
spese
e
dei
contributi
che
sarebbero
a
carico
dello
Stato
in
virtù
di
altre
leggi
e
per
i
medesimi
scopi
]
(
44/a
)
.
77
.
In
ogni
caso
il
contributo
complessivo
sulla
spesa
per
la
costruzione
di
serbatoi
e
di
laghi
artificiali
,
compreso
il
premio
giusta
l
'
art
.
75
,
e
compreso
,
ove
ne
ricorra
la
concessione
,
il
maggior
contributo
di
cui
all
'
art
.
76
,
non
può
essere
superiore
al
disavanzo
determinato
in
base
al
piano
finanziario
presentato
e
debitamente
accertato
nei
modi
e
nelle
forme
da
stabilirsi
nel
regolamento
.
Le
amministrazioni
statali
o
regionali
interessate
tengono
conto
delle
opere
indicate
nel
precedente
articolo
76
la
cui
esecuzione
si
renda
inutile
,
in
tutto
o
in
parte
,
in
dipendenza
della
costruzione
del
serbatoio
o
lago
in
sede
di
definizione
dei
rispettivi
programmi
di
settore
o
di
individuazione
delle
relative
priorità
ai
fini
anche
della
determinazione
dei
correlativi
fabbisogni
finanziari
(
44/b
)
.
78
.
Il
contributo
è
liquidato
per
intero
in
seguito
al
collaudo
dell
'
opera
.
Gli
interessati
possono
però
ottenere
che
si
proceda
,
alla
scadenza
di
termini
periodici
,
alla
liquidazione
di
otto
decimi
del
contributo
corrispondente
all
'
importo
dei
lavori
quale
risulta
dallo
stato
di
avanzamento
accertato
dal
Genio
civile
.
I
restanti
due
decimi
sono
liquidati
in
sede
di
collaudo
.
79
.
Il
contributo
è
pagato
in
unica
soluzione
o
in
annualità
comprensive
di
capitale
ed
interesse
ad
un
tasso
la
cui
misura
non
potrà
superare
quella
vigente
all
'
atto
della
liquidazione
delle
annualità
stesse
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
del
R.D.L.
22
ottobre
1932
,
n
.
1378
.
Lo
Stato
ha
sempre
facoltà
di
riscattare
in
tutto
o
in
parte
le
annualità
,
pagando
il
capitale
corrispondente
,
depurato
degli
interessi
non
maturati
.
80
.
Il
contributo
può
essere
vincolato
a
garanzia
di
operazioni
finanziarie
per
la
provvista
di
capitali
occorrenti
alla
costruzione
delle
opere
.
A
tale
scopo
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Ministro
delle
finanze
,
ha
facoltà
di
rilasciare
certificati
di
credito
scontabili
fino
alla
concorrenza
degli
otto
decimi
del
contributo
medesimo
.
In
caso
di
decadenza
della
concessione
,
per
mancato
compimento
dell
'
opera
,
il
contributo
resta
vincolato
per
la
parte
necessaria
all
'
ammortamento
del
mutuo
effettivamente
somministrato
dall
'
istituto
finanziatore
.
Qualora
lo
Stato
si
valga
della
facoltà
di
acquisto
degli
impianti
,
a
termini
del
secondo
comma
dell
'
art
.
25
,
l
'
ammontare
del
contributo
vincolato
è
portato
a
compensazione
del
debito
dello
Stato
verso
il
concessionario
.
81
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
quello
delle
finanze
,
può
autorizzare
i
concessionari
ai
quali
sia
accordato
il
contributo
governativo
ad
ammettere
obbligazioni
garantite
con
il
contributo
.
Le
obbligazioni
così
emerse
,
e
sempre
che
provvedano
esclusivamente
al
finanziamento
della
costruzione
delle
opere
sovvenzionate
,
sono
soggette
alla
tassa
di
negoziazione
stabilita
nella
tariffa
A
allegata
alla
L
.
30
dicembre
1923
,
n
.
3280
.
Per
i
serbatoi
ad
uso
agricolo
può
essere
fatta
,
a
mezzo
di
istituti
di
credito
da
designarsi
dai
ministri
dei
lavori
pubblici
e
delle
finanze
,
la
emissione
di
obbligazioni
o
di
cartelle
garantite
sulle
contribuzioni
delle
proprietà
fondiarie
,
sia
consorziate
,
sia
obbligate
a
contribuire
,
sia
comunque
aderenti
all
'
intrapresa
.
Le
dette
obbligazioni
o
cartelle
sono
soggette
alla
tassa
di
negoziazione
indicata
nel
precedente
comma
.
82
.
Ove
sia
accordato
il
contributo
di
cui
agli
articoli
precedenti
,
può
essere
stabilita
nel
disciplinare
di
concessione
,
sentito
il
consiglio
superiore
,
la
partecipazione
dello
Stato
agli
utili
dell
'
azienda
,
da
percepire
con
le
modalità
fissate
nel
disciplinare
stesso
e
nella
misura
del
quarto
della
quota
di
profitto
netto
eccedente
il
sette
per
cento
di
capitale
impiegato
e
della
metà
della
quota
eccedente
il
dieci
per
cento
del
capitale
stesso
,
sino
a
che
lo
Stato
non
sia
reintegrato
di
metà
della
sovvenzione
complessiva
.
Se
sia
concessionaria
una
società
per
azioni
,
la
quota
di
partecipazione
verrà
calcolata
sulle
somme
che
saranno
distribuite
agli
azionisti
e
su
quelle
che
saranno
passate
in
riserva
.
83
.
Per
imporre
contributi
sui
fondi
soggetti
ad
irrigazione
si
devono
nella
domanda
indicare
i
terreni
che
si
prestano
,
per
natura
e
convenienza
economica
,
ad
essere
irrigati
con
notevole
utilità
generale
,
la
quantità
d
'
acqua
occorrente
ad
ogni
terreno
per
una
adatta
coltura
irrigua
,
il
prezzo
di
vendita
dell
'
acqua
,
in
base
al
quale
sarà
commisurato
il
contributo
obbligatorio
.
Tali
indicazioni
,
in
base
ai
risultati
dell
'
istruttoria
,
sono
stabilite
con
decreto
di
concessione
,
o
in
altro
successivo
,
di
concerto
col
Ministro
dell
'
agricoltura
e
delle
foreste
.
I
predetti
contributi
hanno
il
privilegio
e
sono
riscuotibili
,
come
le
quote
consorziali
indicate
nell
'
ultimo
comma
dell
'
articolo
86
.
84
.
Quando
per
la
costruzione
del
serbatoio
o
lago
o
di
qualsiasi
opera
di
raccolta
è
aumentata
la
portata
minima
del
corso
d
'
acqua
e
dei
pozzi
o
fontanili
esistenti
nella
zona
od
è
accresciuta
la
superficie
dei
terreni
privati
a
valle
,
coloro
che
in
qualunque
modo
ne
traggono
beneficio
sono
tenuti
a
corrispondere
a
favore
del
concessionario
delle
opere
suindicate
un
contributo
di
miglioria
,
pagabile
in
rate
annuali
,
da
stabilirsi
in
via
definitiva
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
Nel
caso
d
'
accrescimento
dei
terreni
,
i
proprietari
avranno
la
facoltà
di
abbandonare
detti
accrescimenti
al
concessionario
.
85
.
Quando
nella
zona
,
nella
quale
si
costruiscano
laghi
artificiali
o
si
attuino
nuove
derivazioni
,
esistano
pozzi
o
fontanili
,
il
concessionario
ha
diritto
di
far
accertare
a
sue
spese
lo
stato
dei
pozzi
o
fontanili
,
prima
e
dopo
l
'
esecuzione
delle
opere
,
allo
scopo
di
evitare
che
siano
gratuitamente
impinguati
per
effetto
dei
nuovi
invasi
o
delle
nuove
derivazioni
.
86
.
Anche
indipendentemente
dalla
domanda
degli
interessati
,
l
'
amministrazione
può
,
nell
'
esame
delle
istanze
e
dei
progetti
di
derivazione
,
prescrivere
che
vengano
in
questi
ultimi
introdotte
quelle
modifiche
e
quelle
maggiori
opere
che
siano
del
caso
per
migliorare
il
regime
del
corso
d
'
acqua
e
risparmiare
in
tutto
o
in
parte
la
esecuzione
di
opere
pubbliche
.
In
corrispettivo
dell
'
onere
che
derivi
da
tale
prescrizione
al
concessionario
possono
accordarsi
agevolazioni
nella
misura
e
coi
criteri
di
cui
ai
precedenti
articoli
.
87
.
Nell
'
esame
delle
istanze
e
dei
progetti
di
derivazione
,
l
'
amministrazione
prescriverà
che
siano
introdotte
nei
progetti
stessi
quelle
modifiche
o
maggiori
opere
e
siano
adottate
quelle
norme
di
esercizio
che
occorrano
per
non
peggiorare
il
regime
del
corso
d
'
acqua
.
88
.
Qualora
non
vi
siano
iniziative
private
meritevoli
di
accoglimento
,
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
può
provvedere
direttamente
alla
costruzione
di
serbatoi
e
laghi
,
stipulando
,
ove
occorra
,
convenzioni
speciali
per
la
costruzione
ed
esercizio
degli
impianti
idroelettrici
distintamente
da
quelli
per
l
'
irrigazione
e
l
'
uso
potabile
.
89
.
Nella
parte
straordinaria
del
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
è
inscritta
la
spesa
in
distinti
capitoli
per
le
sovvenzioni
previste
dal
presente
capo
e
per
le
eventuali
costruzioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
.
Le
somme
annue
da
stanziare
sono
determinate
con
la
legge
di
approvazione
del
bilancio
.
90
.
Chi
abbia
tempestivamente
chiesto
le
agevolazioni
e
contributi
per
laghi
e
serbatoi
artificiali
a
norma
delle
disposizioni
anteriori
alla
presente
legge
e
non
le
abbia
ancora
ottenute
,
può
optare
per
le
disposizioni
della
presente
legge
.
Per
i
bacini
di
irrigazione
da
costruire
in
Sardegna
,
gli
enti
che
a
norma
dell
'
art
.
47
del
testo
unico
approvato
con
R.D.
10
novembre
1907
,
n
.
844
,
intendono
chiederne
le
concessione
,
possono
optare
per
le
disposizioni
della
presente
,
legge
,
applicandosi
in
tal
modo
le
agevolazioni
e
prescrizioni
da
questa
stabilite
e
restando
la
relativa
spesa
a
carico
del
bilancio
del
Ministero
dell
'
agricoltura
e
foreste
.
91
.
Salvi
e
impregiudicati
la
dichiarazione
di
decadenza
ed
i
procedimenti
contravvenzionali
e
penali
di
cui
agli
articoli
55
,
219
e
222
,
possono
essere
esclusi
dai
contratti
e
dalle
concessioni
di
cui
lo
Stato
sia
direttamente
o
indirettamente
interessato
,
con
provvedimento
insindacabile
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
coloro
che
nella
qualità
di
concessionari
o
anche
di
costruttori
e
appaltatori
si
siano
resi
colpevoli
di
negligenza
o
malafede
nell
'
eseguire
opere
di
cui
al
presente
capo
.
Del
provvedimento
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
è
data
comunicazione
alle
altre
amministrazioni
dello
Stato
.
I
colpevoli
e
i
trasgressori
possono
essere
inoltre
esclusi
da
ogni
contributo
statale
per
impianti
di
utilizzazione
di
acque
pubbliche
.
Quando
si
tratti
di
contributi
già
accordati
,
la
perdita
si
limiterà
alla
quota
parte
non
vincolata
a
favore
di
istituti
finanziatori
.
TITOLO
II
Disposizioni
speciali
sulle
acque
sotterranee
92
.
Per
la
ricerca
,
l
'
estrazione
e
l
'
utilizzazione
delle
acque
sotterranee
,
escluse
quelle
termali
minerali
e
radioattive
o
comunque
regolate
da
leggi
speciali
,
si
osservano
le
disposizioni
seguenti
in
quanto
non
siano
applicabili
le
norme
del
titolo
I
della
presente
legge
.
93
.
Il
proprietario
di
un
fondo
,
anche
nelle
zone
soggette
a
tutela
della
pubblica
amministrazione
,
a
norma
degli
articoli
seguenti
,
ha
facoltà
,
per
gli
usi
domestici
,
di
estrarre
ed
utilizzare
liberamente
,
anche
con
mezzi
meccanici
,
le
acque
sotterranee
nel
suo
fondo
,
purché
osservi
le
distanze
e
le
cautele
prescritte
dalla
legge
.
Sono
compresi
negli
usi
domestici
l
'
innaffiamento
di
giardini
ed
orti
inservienti
direttamente
al
proprietario
ed
alla
sua
famiglia
e
l
'
abbeveraggio
del
bestiame
.
94
.
Il
governo
del
Re
è
autorizzato
a
stabilire
con
successivi
decreti
,
da
emanarsi
su
proposta
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
di
concerto
con
quello
dell
'
agricoltura
,
i
comprensori
nei
quali
la
ricerca
,
l
'
estrazione
e
l
'
utilizzazione
di
tutte
le
acque
sotterranee
sono
soggette
alla
tutela
della
pubblica
amministrazione
.
95
.
Salva
la
facoltà
attribuita
al
proprietario
nell
'
art
.
93
,
chi
,
nei
comprensori
soggetti
a
tutela
,
voglia
provvedere
a
ricerche
di
acque
sotterranee
o
a
scavo
di
pozzi
nei
fondi
propri
o
altrui
,
deve
chiederne
l
'
autorizzazione
all
'
ufficio
del
Genio
civile
,
corredando
la
domanda
del
piano
di
massima
dell
'
estrazione
e
dell
'
utilizzazione
che
si
propone
di
eseguire
.
L
'
ufficio
del
Genio
civile
dà
comunicazione
della
domanda
al
proprietario
del
fondo
in
cui
devono
eseguirsi
le
ricerche
e
le
opere
,
quando
non
risulti
che
ne
sia
già
a
conoscenza
,
e
ne
dispone
l
'
affissione
per
quindici
giorni
all
'
albo
del
comune
nel
cui
territorio
devono
eseguirsi
le
opere
e
degli
altri
comuni
eventualmente
interessati
,
con
l
'
invito
a
chiunque
abbia
interesse
a
presentare
opposizione
.
Previa
visita
sul
luogo
,
l
'
ufficio
del
Genio
civile
,
sentito
l
'
ufficio
distrettuale
delle
miniere
,
provvede
sulla
domanda
,
ove
non
vi
siano
opposizioni
,
rilasciando
l
'
autorizzazione
se
non
ostino
motivi
di
pubblico
interesse
.
Se
l
'
ufficio
del
Genio
civile
nega
l
'
autorizzazione
,
l
'
interessato
può
reclamare
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
che
provvede
definitivamente
sentito
il
Consiglio
superiore
.
Parimenti
il
Ministro
stesso
provvede
sulla
domanda
,
nel
caso
in
cui
vi
siano
opposizioni
.
Il
provvedimento
di
autorizzazione
stabilisce
le
cautele
,
le
modalità
,
i
termini
da
osservarsi
,
la
cauzione
da
versarsi
dal
richiedente
e
la
indennità
da
corrispondersi
anticipatamente
al
proprietario
del
suolo
.
Sulle
contestazioni
per
la
misura
di
tale
indennità
è
fatta
salva
agli
interessati
l
'
azione
innanzi
all
'
autorità
giudiziaria
.
96
.
Qualora
l
'
ufficio
del
Genio
civile
riconosca
inammissibile
una
domanda
perché
inattuabile
o
contraria
al
buon
regime
delle
acque
o
ad
altri
interessi
generali
,
ne
riferisce
,
prima
di
disporre
l
'
istruttoria
,
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
che
può
senz
'
altro
respingerla
.
97
.
Chi
è
autorizzato
ad
eseguire
le
opere
per
ricerche
di
acque
sotterranee
ai
sensi
dell
'
art
.
95
,
ha
diritto
di
introdursi
nelle
proprietà
private
,
osservate
le
norme
stabilite
dall
'
art
.
7
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
ed
eseguirvi
le
opere
e
gli
impianti
previsti
nella
domanda
,
adottando
tutte
le
cautele
necessarie
perché
i
lavori
riescano
quanto
meno
pregiudizievoli
al
possessore
del
fondo
,
ed
è
obbligato
a
risarcirlo
di
qualunque
danno
arrecatogli
.
Il
possessore
del
fondo
può
chiedere
che
,
a
mezzo
dell
'
ufficio
del
Genio
civile
,
si
accerti
l
'
entità
dei
danni
che
con
i
lavori
si
producono
,
al
fine
di
ottenere
una
speciale
indennità
oltre
quella
di
cui
al
precedente
art
.
95
.
Per
assicurare
il
risarcimento
degli
eventuali
danni
può
essere
prescritto
all
'
esecutore
dell
'
opera
il
preventivo
deposito
di
una
somma
adeguata
.
98
.
L
'
ingegnere
capo
dell
'
ufficio
del
Genio
civile
competente
per
territorio
può
autorizzare
la
esecuzione
di
rilievi
ed
assaggi
,
compilazione
di
progetti
e
ogni
altro
lavoro
preliminare
alla
ricerca
di
acque
sotterranee
,
anche
nelle
zone
non
soggette
a
tutela
.
In
tal
caso
sono
applicabili
gli
artt
.
7
e
8
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
sulla
espropriazione
per
pubblica
utilità
e
gli
articoli
64
e
seguenti
della
legge
citata
per
le
eventuali
occupazioni
temporanee
dei
terreni
.
99
.
Quando
la
ricerca
e
l
'
estrazione
delle
acque
sotterranee
siano
dirette
alla
soddisfazione
di
pubblici
generali
interessi
,
le
opere
e
gli
impianti
relativi
possono
essere
dichiarati
di
pubblica
utilità
con
decreto
reale
da
emanarsi
su
proposta
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
100
.
L
'
autorizzazione
a
fare
assaggi
e
ricerche
di
acque
sotterranee
non
può
essere
data
per
un
tempo
superiore
ad
un
anno
e
può
essere
prorogata
una
o
più
volte
per
ulteriori
periodi
di
sei
mesi
,
previa
constatazione
dei
lavori
eseguiti
.
Essa
non
può
essere
comunque
ceduta
senza
previo
nulla
osta
dell
'
autorità
che
l
'
ha
accordata
.
101
.
L
'
autorizzazione
può
essere
revocata
senza
che
il
ricercatore
abbia
diritto
a
compenso
od
indennità
:
1°
-
quando
non
siasi
dato
principio
a
lavori
entro
due
mesi
dal
giorno
in
cui
essa
fu
notificata
;
2°
-
quando
i
lavori
siano
rimasti
sospesi
oltre
sei
mesi
;
3°
-
nel
caso
di
inosservanza
delle
prescrizioni
stabilite
nel
decreto
che
l
'
accorda
;
4°
-
per
contravvenzione
al
2°
comma
del
precedente
articolo
.
102
.
Nel
caso
in
cui
lo
Stato
intenda
riservarsi
la
esecuzione
di
assaggi
o
ricerche
di
acque
sotterranee
,
la
zona
riservata
di
esplorazione
sarà
determinata
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
superiore
delle
miniere
.
Questa
disposizione
può
essere
applicata
anche
nel
caso
in
cui
lo
Stato
creda
di
agevolare
ai
comuni
ed
alle
province
la
ricerca
di
acque
per
l
'
approvvigionamento
di
acque
potabili
.
103
.
Quando
in
seguito
a
ricerche
siano
state
scoperte
acque
sotterranee
,
anche
in
comprensori
non
soggetti
a
tutela
,
deve
essere
avvisato
l
'
ufficio
del
Genio
civile
,
il
quale
provvede
ad
accertare
la
quantità
di
acqua
scoperta
.
Se
il
ministro
dei
lavori
pubblici
ritenga
che
l
'
acqua
abbia
i
requisiti
dell
'
art
.
1
della
presente
legge
,
ne
dispone
la
iscrizione
nell
'
elenco
delle
acque
pubbliche
.
In
tal
caso
lo
scopritore
avrà
titolo
di
preferenza
alla
concessione
,
per
l
'
utilizzazione
indicata
nel
piano
di
massima
allegato
alla
domanda
di
autorizzazione
ai
sensi
dell
'
articolo
95
.
Qualora
lo
scopritore
non
ottenga
la
concessione
,
ha
diritto
al
rimborso
,
da
parte
del
concessionario
,
delle
spese
sostenute
,
ad
un
adeguato
compenso
dell
'
opera
da
lui
prestata
e
ad
un
premio
che
sarà
determinato
nell
'
atto
di
concessione
in
base
alla
importanza
della
scoperta
.
In
ogni
caso
è
riservata
al
proprietario
del
fondo
una
congrua
quantità
di
acqua
,
a
prezzo
di
costo
,
per
i
bisogni
del
fondo
stesso
.
104
.
Se
l
'
acqua
scoperta
non
riveste
i
caratteri
per
essere
iscritta
negli
elenchi
delle
acque
pubbliche
,
l
'
uso
di
essa
spetterà
al
proprietario
del
suolo
,
il
quale
,
ove
non
lo
ceda
allo
scopritore
,
è
obbligato
a
rimborsare
quest
'
ultimo
delle
spese
da
lui
sostenute
nei
limiti
del
maggior
valore
acquistato
dal
fondo
per
effetto
della
scoperta
.
Nei
casi
di
scoperta
di
rilevante
importanza
al
rimborso
delle
spese
potrà
essere
aggiunto
un
premio
che
in
mancanza
di
accordo
,
sarà
determinato
dall
'
autorità
giudiziaria
tenuto
conto
dell
'
entità
e
difficoltà
della
scoperta
.
105
.
Nelle
zone
soggette
a
tutela
l
'
ufficio
del
Genio
civile
esercita
la
vigilanza
sulle
eduzioni
ed
utilizzazioni
di
tutte
le
acque
sotterranee
,
siano
o
no
iscritte
negli
elenchi
delle
acque
pubbliche
.
Nelle
dette
zone
spetta
esclusivamente
all
'
autorità
amministrativa
lo
statuire
,
anche
in
caso
di
contestazioni
,
se
gli
scavi
,
le
trivellazioni
e
in
genere
le
opere
di
eduzione
e
di
utilizzazione
delle
acque
sotterranee
rispondano
ai
fini
cui
sono
destinate
,
se
siano
dannose
al
regime
delle
acque
pubbliche
,
se
turbino
interessi
di
carattere
generale
e
conseguentemente
sospendere
l
'
esecuzione
delle
ricerche
,
dell
'
estrazione
,
delle
utilizzazioni
,
revocare
le
autorizzazioni
e
concessioni
accordate
,
ordinare
la
chiusura
dei
pozzi
ed
emettere
tutti
i
provvedimenti
che
siano
ritenuti
idonei
alla
tutela
degli
interessi
generali
e
del
regime
idraulico
della
regione
.
L
'
esercizio
di
tali
potestà
compete
all
'
ufficio
del
Genio
civile
,
salvo
ricorso
gerarchico
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
ma
alla
revoca
delle
autorizzazioni
e
concessioni
di
competenza
ministeriale
provvede
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
106
.
L
'
ufficio
del
Genio
civile
anche
nelle
zone
non
soggette
a
tutela
può
disporre
che
sia
regolata
la
erogazione
dei
pozzi
salienti
a
getto
continuo
e
può
adottare
,
altresì
,
le
disposizioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
qualora
ricorrano
attuali
o
prevedibili
situazioni
di
subsidenza
,
ovvero
di
inquinamento
o
pregiudizio
al
regime
delle
acque
pubbliche
.
La
stessa
autorità
può
disporre
,
a
spese
dei
responsabili
,
la
chiusura
dei
pozzi
dei
quali
sia
cessata
l
'
utilizzazione
(
49/a
)
.
TITOLO
III
Trasmissione
e
distribuzione
dell
'
energia
elettrica
CAPO
I
-
Autorizzazione
all
'
impianto
di
linee
elettriche
.
107
.
La
trasmissione
e
distribuzione
dell
'
energia
elettrica
,
comunque
prodotta
,
sono
disciplinate
dalle
disposizioni
degli
articoli
seguenti
.
La
trasmissione
dei
segnali
e
delle
parole
è
regolata
da
leggi
speciali
.
108
.
Le
linee
di
trasmissione
e
distribuzione
di
energia
elettrica
aventi
tensione
non
inferiore
a
5000
volta
sono
autorizzate
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
può
subordinare
l
'
autorizzazione
alla
osservanza
di
speciali
obblighi
per
la
tutela
degli
interessi
generali
connessi
alla
trasmissione
e
distribuzione
dell
'
energia
elettrica
.
Spetta
al
prefetto
,
sentito
l
'
ufficio
del
Genio
civile
,
di
autorizzare
l
'
impianto
di
linee
di
trasmissione
e
distribuzione
dell
'
energia
elettrica
di
tensione
inferiore
a
quella
suindicata
.
Contro
il
provvedimento
del
prefetto
è
ammesso
ricorso
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
decide
sentito
il
Consiglio
superiore
.
Per
elettrodotti
di
sviluppo
non
superiore
a
quindici
chilometri
e
con
tensione
di
esercizio
non
maggiore
di
15.000
volta
,
da
costruirsi
per
esclusivo
uso
a
fine
militare
,
provvedono
direttamente
i
ministri
militari
,
d
'
intesa
,
ove
occorra
,
con
le
altre
autorità
interessate
.
109
.
Entro
un
anno
dall
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
tutti
coloro
che
posseggono
od
esercitano
impianti
di
energia
elettrica
,
comunque
prodotta
,
a
scopo
sia
privato
,
sia
pubblico
,
o
che
siano
proprietari
od
esercenti
di
condutture
destinate
alla
trasmissione
e
distribuzione
di
energia
elettrica
debbono
farne
denuncia
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
In
base
a
tali
denunce
,
il
Ministro
redige
l
'
elenco
generale
delle
centrali
di
produzione
idro
e
termoelettriche
,
delle
linee
di
trasmissione
e
distribuzione
,
delle
stazioni
di
trasformazione
e
sezionamento
.
L
'
elenco
è
reso
di
pubblica
ragione
e
tenuto
al
corrente
.
L
'
iscrizione
in
esso
equivale
per
ogni
effetto
alla
autorizzazione
di
cui
alle
presenti
norme
per
gli
impianti
di
trasmissione
e
distribuzione
eseguiti
prima
dell
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
fermi
restando
gli
obblighi
già
assunti
verso
le
amministrazioni
pubbliche
interessate
.
110
.
Chi
intenda
fare
studi
per
la
compilazione
di
un
progetto
di
impianto
di
condutture
elettriche
e
debba
perciò
entrare
nei
fondi
altrui
,
ove
non
ottenga
il
consenso
dei
proprietari
,
può
esservi
autorizzato
dall
'
ingegnere
capo
dell
'
ufficio
del
Genio
civile
nella
cui
circoscrizione
sono
situati
i
fondi
.
Chi
ottenga
tale
autorizzazione
deve
servirsene
nel
modo
che
riesca
meno
pregiudizievole
per
il
proprietario
del
fondo
ed
è
obbligato
a
risarcirlo
di
qualunque
danno
arrecatogli
.
Per
introdursi
nel
recinto
di
una
ferrovia
o
tramvia
,
devono
osservarsi
le
prescrizioni
stabilite
dalla
amministrazione
esercente
.
Per
introdursi
negli
immobili
militari
o
che
siano
in
consegna
alle
autorità
militari
,
occorre
apposita
autorizzazione
data
dalle
autorità
medesime
e
l
'
accesso
è
subordinato
alle
loro
prescrizioni
.
Per
assicurare
il
risarcimento
degli
eventuali
danni
,
l
'
ingegnere
capo
dell
'
Ufficio
del
Genio
civile
può
prescrivere
al
richiedente
il
preventivo
deposito
di
una
somma
adeguata
.
La
liquidazione
dei
danni
è
fatta
,
in
difetto
di
accordo
,
dall
'
ingegnere
capo
dell
'
ufficio
del
Genio
civile
,
senza
pregiudizio
dell
'
azione
innanzi
all
'
autorità
giudiziaria
.
L
'
azione
non
può
promuoversi
trascorsi
sessanta
giorni
dalla
notificazione
del
provvedimento
di
liquidazione
.
Sono
per
il
resto
applicabili
in
materia
le
disposizioni
dell
'
art
.
8
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
sulle
espropriazioni
per
pubblica
utilità
.
111
.
Le
domande
di
autorizzazione
per
costruzione
di
nuove
linee
o
per
varianti
a
quelle
esistenti
,
corredate
dal
piano
tecnico
delle
opere
da
costruire
,
sono
presentate
al
prefetto
o
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
secondo
la
rispettiva
competenza
,
per
tramite
dell
'
ufficio
del
Genio
civile
,
il
quale
,
ove
non
abbiano
già
provveduto
i
richiedenti
,
ne
dà
notizia
alle
autorità
di
cui
all
'
art
.
20
ed
al
pubblico
mediante
avviso
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
.
La
domanda
rimane
depositata
presso
l
'
ufficio
del
Genio
civile
,
a
disposizione
delle
autorità
suddette
e
del
pubblico
,
durante
l
'
istruttoria
.
Copia
della
domanda
e
del
progetto
è
trasmessa
al
Ministro
delle
comunicazioni
perché
ne
disponga
l
'
immediato
esame
da
parte
degli
uffici
dipendenti
sia
per
quanto
riguarda
gli
attraversamenti
,
gli
accostamenti
e
gli
appoggi
,
sia
per
quanto
concerne
l
'
influenza
generale
della
linea
sul
servizio
telegrafico
e
telefonico
.
112
.
Entro
trenta
giorni
dall
'
avvenuta
pubblicazione
nel
foglio
degli
annunzi
legali
chiunque
vi
abbia
interesse
può
presentare
osservazioni
e
opposizioni
all
'
ufficio
del
Genio
civile
.
Le
autorità
di
cui
all
'
art
.
120
devono
comunicare
all
'
Ufficio
del
Genio
civile
le
loro
eventuali
osservazioni
e
opposizioni
e
specificare
le
condizioni
a
cui
intendono
che
l
'
autorizzazione
sia
vincolata
.
Sul
merito
delle
domande
e
sulle
opposizioni
a
richieste
pervenutegli
,
il
Genio
civile
riferisce
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
o
al
prefetto
secondo
la
rispettiva
competenza
.
113
.
Nei
casi
d
'
urgenza
può
essere
autorizzato
in
via
provvisoria
l
'
inizio
delle
costruzioni
delle
linee
di
trasmissione
e
distribuzione
per
le
parti
che
non
riguardino
opere
pubbliche
e
quando
sia
intervenuto
il
consenso
di
massima
del
Ministero
delle
comunicazioni
che
può
essere
subordinato
a
condizioni
da
precisare
non
oltre
tre
mesi
dalla
presentazione
dei
progetti
.
Per
le
parti
riguardanti
opere
pubbliche
e
zone
militarmente
importanti
,
l
'
autorizzazione
provvisoria
deve
essere
pure
subordinata
al
consenso
di
massima
delle
autorità
interessate
a
mente
dell
'
art
.
120
.
L
'
autorizzazione
provvisoria
è
accordata
:
a
)
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
per
le
linee
la
cui
tensione
normale
di
esercizio
è
uguale
o
superiore
a
sessantamila
volta
;
b
)
dall
'
ingegnere
capo
del
Genio
civile
,
che
ne
riferirà
immediatamente
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
per
le
linee
la
cui
tensione
è
superiore
a
5000
ed
inferiore
a
60.000
volta
;
c
)
dal
prefetto
,
sentito
l
'
ufficio
del
Genio
civile
,
per
le
linee
non
superiori
a
5000
volta
.
Per
ottenere
l
'
autorizzazione
provvisoria
il
richiedente
deve
obbligarsi
,
con
congrua
cauzione
,
da
depositare
alla
Cassa
depositi
e
prestiti
,
ad
adempiere
alle
prescrizioni
e
condizioni
che
saranno
stabilite
nel
decreto
di
autorizzazione
definitiva
o
a
demolire
le
opere
in
caso
di
negata
autorizzazione
.
114
.
Quando
il
Ministero
delle
comunicazioni
si
sia
pronunciato
in
senso
contrario
alla
domanda
presentata
o
il
richiedente
non
creda
di
poter
accettare
le
condizioni
formulate
dal
Ministero
stesso
,
l
'
autorizzazione
definitiva
o
provvisoria
all
'
impianto
delle
linee
è
data
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
delle
comunicazioni
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
115
.
Col
decreto
di
autorizzazione
possono
essere
dichiarate
di
pubblica
utilità
le
opere
e
gli
impianti
occorrenti
alla
costruzione
delle
linee
,
cabine
,
stazioni
e
sottostazioni
di
trasformazione
e
di
quanto
altro
serva
all
'
impianto
ed
all
'
esercizio
della
trasmissione
e
richieda
una
occupazione
definitiva
delle
zone
interessate
dall
'
impianto
.
116
.
Ottenuto
il
decreto
di
autorizzazione
alla
linea
con
la
dichiarazione
di
pubblica
utilità
delle
opere
,
l
'
interessato
deve
,
entro
il
termine
prescritto
nel
decreto
stesso
,
presentare
all
'
ufficio
del
Genio
civile
i
piani
particolareggiati
di
quei
tratti
di
linea
interessanti
la
proprietà
privata
,
rispetto
ai
quali
è
necessario
procedere
a
termini
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
.
Tali
piani
devono
soddisfare
alle
condizioni
stabilite
dall
'
art
.
16
della
citata
legge
.
Per
l
'
ulteriore
procedura
,
come
per
la
dichiarazione
di
urgenza
ed
indifferibilità
,
valgono
le
disposizioni
dell
'
art
.
33
della
presente
legge
.
117
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
in
base
alle
proposte
fatte
dal
Consiglio
superiore
,
emana
le
norme
e
dà
le
disposizioni
per
i
collegamenti
fra
gli
esistenti
impianti
di
energia
elettrica
e
per
gli
opportuni
accordi
tra
le
diverse
imprese
produttive
e
distributrici
di
energia
elettrica
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
su
parere
del
Consiglio
superiore
,
stabilisce
le
norme
tecniche
a
cui
devono
uniformarsi
gli
attraversamenti
,
accostamenti
,
appoggi
delle
linee
elettriche
interessanti
opere
pubbliche
,
le
norme
per
gli
impianti
esterni
ed
interni
,
per
i
macchinari
ed
i
materiali
elettrici
,
nonché
quelle
per
i
soccorsi
di
urgenza
ai
colpiti
dalle
correnti
elettriche
.
Le
norme
speciali
che
riguardano
le
interferenze
con
ferrovie
,
tramvie
,
linee
elettriche
costruite
dall
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
in
servizio
delle
linee
ferroviarie
da
essa
esercitate
,
funicolari
e
teleferiche
,
linee
telegrafiche
e
telefoniche
e
aerei
radio
-
telegrafici
e
radiotelefonici
sono
stabilite
dal
Ministro
delle
comunicazioni
ed
emanate
di
concerto
col
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
118
.
Le
domande
di
concessione
di
acqua
pubblica
per
impianti
di
produzione
d
'
energia
elettrica
superiore
a
5000
cavalli
nominali
devono
essere
accompagnate
da
un
sommario
programma
elettrico
,
che
comprenda
,
oltre
i
dati
elettrici
delle
centrali
progettate
,
lo
schema
delle
linee
elettriche
da
costruire
e
costruite
che
dovranno
trasportare
l
'
energia
prodotta
dalle
nuove
centrali
,
l
'
indicazione
delle
regioni
e
zone
che
con
tale
energia
s
'
intendono
servire
e
la
dimostrazione
delle
necessità
dell
'
energia
stessa
in
tali
regioni
e
zone
,
in
rapporto
alle
altre
forniture
già
in
atto
ed
ai
nuovi
impieghi
previsti
.
Ove
il
richiedente
la
concessione
di
acqua
dimostri
di
non
poter
presentare
il
programma
elettrico
insieme
alla
domanda
di
concessione
,
è
in
facoltà
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
di
consentire
la
presentazione
del
programma
insieme
al
progetto
esecutivo
dell
'
impianto
idroelettrico
.
In
caso
di
concessioni
d
'
impianti
idroelettrici
non
ancora
attuati
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
può
condizionare
il
nulla
osta
,
di
cui
all
'
art
.
20
della
presente
legge
,
alla
presentazione
ed
approvazione
del
programma
elettrico
.
CAPO
II
-
Servitù
di
elettrodotto
.
119
.
Ogni
proprietario
è
tenuto
a
dar
passaggio
per
i
suoi
fondi
alle
condutture
elettriche
aeree
o
sotterranee
che
esegua
chi
ne
abbia
ottenuto
permanentemente
o
temporaneamente
l
'
autorizzazione
dall
'
autorità
competente
.
120
.
Le
condutture
elettriche
che
debbono
attraversare
zone
dichiarate
militarmente
importanti
,
fiumi
,
torrenti
,
canali
,
miniere
e
foreste
demaniali
,
zone
demaniali
marittime
e
lacuali
,
strade
pubbliche
,
ferrovie
,
tramvie
,
funicolari
,
teleferiche
,
linee
telegrafiche
o
telefoniche
di
pubblico
servizio
o
militari
,
linee
elettriche
costruite
dall
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
in
servizio
delle
linee
ferroviarie
da
essa
esercitate
,
o
che
debbono
avvicinarsi
a
tali
linee
o
ad
impianti
radio
-
telegrafici
o
radio
-
telefonici
di
Stato
,
o
che
debbono
attraversare
zone
adiacenti
agli
aeroporti
o
campi
di
fortuna
ad
una
distanza
inferiore
ad
un
chilometro
dal
punto
più
vicino
del
perimetro
dei
medesimi
,
o
quelle
che
debbono
passare
su
monumenti
pubblici
o
appoggiarsi
ai
medesimi
e
quelle
che
debbono
attraversare
beni
di
pertinenza
dell
'
autorità
militare
o
appoggiarsi
ad
essa
non
possono
essere
autorizzate
in
nessun
caso
se
non
si
siano
pronunciate
in
merito
le
autorità
interessate
.
Per
le
modalità
di
esecuzione
e
di
esercizio
delle
linee
e
degli
impianti
autorizzati
,
l
'
interessato
deve
stipulare
appositi
atti
di
sottomissione
con
le
competenti
autorità
.
121
.
La
servitù
di
elettrodotto
conferisce
all
'
utente
la
facoltà
di
:
a
)
collocare
ed
usare
condutture
sotterranee
od
appoggi
per
conduttori
aerei
e
far
passare
conduttori
elettrici
su
terreni
privati
e
su
vie
e
piazze
pubbliche
,
ed
impiantare
ivi
le
cabine
di
trasformazione
o
di
manovra
necessarie
all
'
esercizio
delle
condutture
;
b
)
infiggere
supporti
o
ancoraggi
per
conduttori
aerei
all
'
esterno
dei
muri
o
facciate
delle
case
rivolte
verso
le
vie
e
piazze
pubbliche
,
a
condizione
che
vi
si
acceda
dall
'
esterno
e
che
i
lavori
siano
eseguiti
con
tutte
le
precauzioni
necessarie
sia
per
garantire
la
sicurezza
e
l
'
incolumità
,
sia
per
arrecare
il
minimo
disturbo
agli
abitanti
.
Da
tale
servitù
sono
esenti
le
case
,
salvo
le
facciate
verso
le
vie
e
piazze
pubbliche
,
i
cortili
,
i
giardini
,
i
frutteti
e
le
aie
delle
case
attinenti
:
c
)
tagliare
i
rami
di
alberi
,
che
trovandosi
in
prossimità
dei
conduttori
aerei
,
possano
,
con
movimento
,
con
la
caduta
od
altrimenti
,
causare
corti
circuiti
od
arrecare
inconvenienti
al
servizio
o
danni
alle
condutture
ed
agli
impianti
;
d
)
fare
accedere
lungo
il
tracciato
delle
condutture
il
personale
addetto
alla
sorveglianza
e
manutenzione
degli
impianti
e
compiere
i
lavori
necessari
.
L
'
impianto
e
l
'
esercizio
di
condutture
elettriche
debbono
essere
eseguiti
in
modo
da
rispettare
le
esigenze
e
l
'
estetica
delle
vie
e
piazze
pubbliche
e
da
riuscire
il
meno
pregiudizievole
possibile
al
fondo
servente
,
avuto
anche
riguardo
all
'
esistenza
di
altri
utenti
di
analoga
servitù
sul
medesimo
fondo
,
nonché
alle
condizioni
dei
fondi
vicini
e
all
'
importanza
dell
'
impianto
stesso
.
Debbono
inoltre
essere
rispettate
le
speciali
prescrizioni
che
sono
o
saranno
stabilite
per
il
regolare
esercizio
delle
comunicazioni
telegrafiche
e
telefoniche
.
122
.
L
'
imposizione
della
servitù
di
elettrodotto
non
determina
alcuna
perdita
di
proprietà
o
di
possesso
del
fondo
servente
.
Le
imposte
prediali
e
gli
altri
pesi
inerenti
al
fondo
rimangono
in
tutto
a
carico
del
proprietario
di
esso
.
Il
proprietario
non
può
in
alcun
modo
diminuire
l
'
uso
della
servitù
o
renderlo
più
incomodo
.
Del
pari
l
'
utente
non
può
fare
cosa
alcuna
che
aggravi
la
servitù
.
Tuttavia
,
salvo
le
diverse
pattuizioni
che
si
siano
stipulate
all
'
atto
della
costituzione
della
servitù
,
il
proprietario
ha
facoltà
di
eseguire
sul
suo
fondo
qualunque
innovazione
,
costruzione
o
impianto
,
ancorché
essi
obblighino
l
'
esercente
dell
'
elettrodotto
a
rimuovere
o
collocare
diversamente
le
condutture
e
gli
appoggi
,
senza
che
per
ciò
sia
tenuto
ad
alcun
indennizzo
o
rimborso
a
favore
dell
'
esercente
medesimo
.
In
tali
casi
il
proprietario
,
deve
offrire
all
'
esercente
,
in
quanto
sia
possibile
,
altro
luogo
adatto
all
'
esercizio
della
servitù
.
Il
cambiamento
di
luogo
per
l
'
esercizio
della
servitù
può
essere
parimenti
richiesto
dall
'
utente
,
se
questo
provi
che
esso
riesce
per
lui
di
notevole
vantaggio
e
non
di
danno
al
fondo
.
123
.
Al
proprietario
del
fondo
servente
è
dovuta
una
indennità
la
quale
deve
essere
determinata
tenendo
conto
della
diminuzione
di
valore
che
per
la
servitù
subiscono
il
suolo
e
il
fabbricato
in
tutto
od
in
parte
.
Tale
indennità
è
corrisposta
prima
che
siano
intrapresi
i
lavori
d
'
imposizione
della
servitù
.
L
'
aggravio
causato
dalla
servitù
va
considerato
nelle
condizioni
di
massimo
sviluppo
previsto
per
l
'
impianto
.
Il
valore
dell
'
immobile
gravato
dalla
servitù
è
computato
nello
stato
in
cui
esso
trovasi
all
'
atto
dell
'
occupazione
e
senza
detrazione
per
qualsiasi
carico
che
lo
colpisca
e
col
soprappiù
del
quinto
(
55/a
)
.
In
ogni
caso
,
per
l
'
area
su
cui
si
proiettano
i
conduttori
,
viene
corrisposto
un
quarto
del
valore
della
parte
strettamente
necessaria
al
transito
per
il
servizio
delle
condutture
,
e
per
le
aree
occupate
dai
basamenti
dei
sostegni
delle
condutture
aeree
o
da
cabine
o
costruzioni
di
qualsiasi
genere
,
aumentate
,
ove
occorra
,
da
un
'
adeguata
zona
di
rispetto
,
deve
essere
corrisposto
il
valore
totale
.
Cessando
l
'
uso
pel
quale
fu
imposta
la
servitù
,
tali
aree
ritorneranno
gratuitamente
nella
piena
disponibilità
del
proprietario
.
Al
proprietario
debbono
inoltre
essere
risarciti
i
danni
prodotti
durante
la
costruzione
della
linea
,
anche
per
le
necessarie
occupazioni
temporanee
.
Del
pari
debbono
essere
risarciti
i
danni
prodotti
col
servizio
della
conduttura
elettrica
,
esclusi
quelli
derivanti
dal
normale
e
regolare
esercizio
della
conduttura
stessa
.
Nell
'
atto
col
quale
si
fissa
l
'
indennità
prevista
al
presente
articolo
debbono
essere
determinati
l
'
area
delle
zone
soggette
a
servitù
d
'
elettrodotto
e
il
numero
degli
appoggi
e
dei
conduttori
.
124
.
Ove
l
'
imposizione
della
servitù
sia
fatta
per
un
tempo
minore
di
nove
anni
,
l
'
indennità
ragguagliata
alla
diminuzione
del
valore
del
suolo
è
ridotta
alla
metà
,
ma
scaduto
il
termine
,
il
fondo
deve
essere
ridotto
in
pristino
a
cura
e
spese
dell
'
utente
delle
condutture
.
Chi
ha
ottenuto
il
diritto
di
servitù
temporanea
può
,
prima
della
scadenza
del
termine
,
renderlo
perpetuo
pagando
l
'
altra
metà
con
gli
interessi
legali
dal
giorno
in
cui
il
passaggio
fu
praticato
.
Scaduto
il
primo
termine
,
non
gli
sarà
più
tenuto
conto
di
ciò
che
ha
pagato
per
la
concessione
temporanea
.
125
.
Per
gli
oneri
costituiti
sui
beni
indicati
nell
'
art
.
120
ed
in
genere
su
tutti
i
beni
dello
Stato
,
delle
province
e
dei
comuni
,
che
siano
d
'
uso
pubblico
o
destinato
ad
un
pubblico
servizio
,
la
corresponsione
dell
'
indennità
è
sostituita
dal
pagamento
di
un
canone
annuo
.
Anche
per
i
beni
patrimoniali
di
diritto
comune
è
in
facoltà
delle
amministrazioni
dello
Stato
,
delle
province
e
dei
comuni
di
chiedere
il
canone
annuo
anziché
l
'
indennità
.
La
misura
dell
'
indennità
e
dei
canoni
dovuti
alle
amministrazioni
dello
Stato
,
delle
province
e
dei
comuni
è
determinata
con
decreto
reale
da
emanarsi
su
proposta
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentiti
le
amministrazioni
interessate
ed
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Il
pagamento
delle
indennità
e
dei
canoni
non
pregiudica
il
diritto
alla
rivalsa
dei
danni
prodotti
dalla
costruzione
degli
impianti
.
126
.
Su
richiesta
delle
autorità
interessate
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
può
,
per
ragioni
di
pubblico
interesse
,
ordinare
lo
spostamento
delle
condutture
elettriche
e
l
'
utente
,
ove
non
siano
intervenute
speciali
pattuizioni
,
ha
diritto
ad
una
congrua
indennità
se
lo
spostamento
non
può
essere
eseguito
senza
spese
eccessive
.
In
caso
di
contestazione
l
'
apprezzamento
di
tale
possibilità
è
demandato
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
che
provvede
con
decreto
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
La
misura
dell
'
indennità
,
quando
sia
dovuta
,
è
determinata
col
decreto
stesso
,
salvo
ricorso
all
'
autorità
giudiziaria
.
127
.
Quando
sul
percorso
di
una
conduttura
elettrica
esistano
altre
condutture
elettriche
o
linee
telefoniche
o
telegrafiche
,
debbono
essere
accettate
,
per
la
tutela
del
regolare
esercizio
di
ciascuna
conduttura
o
linea
,
le
prescrizioni
della
parte
che
ha
titolo
di
preminenza
per
motivi
di
pubblico
servizio
,
oppure
,
a
parità
di
titoli
,
per
ragioni
di
preesistenza
.
Se
tali
prescrizioni
esigano
lo
spostamento
o
la
modificazione
delle
linee
o
condutture
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
in
caso
di
contestazione
,
dà
le
opportune
disposizioni
.
Le
spese
all
'
uopo
occorrenti
sono
a
carico
della
parte
che
rende
necessario
lo
spostamento
o
la
modificazione
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
122
.
128
.
L
'
esistenza
di
vestigia
di
opere
delle
condutture
elettriche
non
è
di
ostacolo
alla
prescrizione
della
servitù
.
Per
impedire
la
prescrizione
occorrono
l
'
esistenza
e
la
conservazione
dell
'
impianto
in
istato
di
esercizio
.
129
.
Le
disposizioni
dei
capi
I
e
II
del
presente
titolo
,
ad
eccezione
di
quelle
contenute
negli
artt
.
109
,
114
,
120
,
125
e
127
,
non
si
applicano
agli
impianti
di
linee
elettriche
costruiti
dall
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
in
servizio
delle
linee
ferroviarie
da
essa
esercitate
.
La
costruzione
di
tali
impianti
è
approvata
in
lirica
tecnica
e
finanziaria
dai
competenti
organi
dell
'
amministrazione
ferroviaria
ed
agli
effetti
della
dichiarazione
di
pubblica
utilità
o
di
urgenza
ed
indifferibilità
dal
Ministro
delle
comunicazioni
ai
sensi
dell
'
art
.
1
del
R.D.
24
settembre
1923
,
n
.
2119
.
Alle
espropriazioni
ed
agli
asservimenti
occorrenti
per
la
esecuzione
degli
impianti
medesimi
sono
applicabili
le
disposizioni
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
dell
'
art
.
77
della
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
nonché
quelle
del
R.D.
24
settembre
1923
,
n
.
2119
.
CAPO
III
-
Esercizio
degli
impianti
elettrici
.
130
.
E
'
proibito
a
chiunque
non
sia
autorizzato
per
ragioni
di
servizio
:
a
)
di
collocare
oggetti
sugli
appoggi
,
sui
conduttori
e
su
qualsiasi
apparecchio
degli
impianti
di
produzione
,
trasformazione
,
trasmissione
e
distribuzione
dell
'
energia
elettrica
,
di
toccarli
o
lanciare
contro
di
essi
cose
che
possano
danneggiarli
o
comunque
alterare
il
regolare
funzionamento
degli
impianti
,
di
tagliare
od
in
altro
modo
manomettere
le
condutture
elettriche
;
b
)
di
introdursi
o
lasciare
introdurre
persone
o
animali
senza
speciale
autorizzazione
nei
recinti
chiusi
destinati
alla
produzione
,
trasformazione
,
trasmissione
e
distribuzione
dell
'
energia
elettrica
;
c
)
di
manovrare
od
alterare
comunque
per
qualsiasi
motivo
gli
apparecchi
e
dispositivi
che
servono
alla
produzione
,
trasformazione
e
distribuzione
dell
'
energia
elettrica
.
Chiunque
,
compiendo
uno
dei
fatti
vietati
dal
presente
articolo
o
in
altro
modo
,
cagiona
per
colpa
un
disastro
,
è
punito
a
termini
dell
'
art
.
449
del
Codice
penale
.
Se
abbia
soltanto
fatto
sorgere
il
pericolo
del
disastro
è
soggetto
alle
pene
dell
'
articolo
450
del
Codice
predetto
.
Qualora
il
fatto
sia
doloso
si
applicano
le
pene
previste
dall
'
art
.
433
dello
stesso
Codice
.
131
.
Nel
caso
di
frequenti
interruzioni
o
sospensioni
nell
'
esercizio
delle
linee
elettriche
destinate
ai
servizi
pubblici
o
di
linee
esercitate
senza
autorizzazione
od
in
contravvenzione
alle
norme
della
presente
legge
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
54
.
132
.
Ove
si
renda
necessario
,
in
caso
di
persistente
siccità
o
per
motivi
di
interesse
pubblico
,
di
disciplinare
l
'
impiego
dell
'
energia
elettrica
con
direttive
di
carattere
generale
,
possono
essere
nominati
,
con
decreto
reale
su
proposta
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
di
concerto
con
quello
delle
corporazioni
,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
,
commissari
regionali
,
con
facoltà
di
promuovere
e
coordinare
nelle
province
interessate
tutti
i
provvedimenti
atti
ad
assicurare
la
continuità
di
produzione
,
la
migliore
utilizzazione
e
le
eventuali
indispensabili
restrizioni
di
consumo
dell
'
energia
elettrica
.
Con
lo
stesso
decreto
sono
conferiti
ai
commissari
i
poteri
necessari
per
l
'
adempimento
delle
loro
attribuzioni
e
sono
adottate
norme
per
la
soluzione
delle
eventuali
divergenze
nella
valutazione
dei
bisogni
delle
varie
province
interessate
.
CAPO
IV
-
Importazione
ed
esportazione
di
energia
elettrica
.
133
.
Senza
formale
autorizzazione
,
da
darsi
nei
modi
indicati
nei
seguenti
articoli
,
l
'
importazione
e
la
esportazione
di
energia
elettrica
sono
vietate
.
134
.
L
'
autorizzazione
ad
importare
od
esportare
energia
elettrica
è
data
,
caso
per
caso
,
con
decreto
reale
,
a
seguito
di
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri
su
proposta
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
di
concerto
col
Ministro
degli
affari
esteri
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Con
le
stesse
formalità
il
Governo
determina
la
quantità
massima
di
energia
,
di
cui
in
complesso
può
essere
autorizzata
l
'
importazione
o
la
esportazione
.
135
.
L
'
autorizzazione
ad
importare
od
esportare
energia
elettrica
può
essere
assoggettata
a
condizioni
e
garanzie
anche
relative
all
'
uso
dell
'
energia
ed
ai
prezzi
di
vendita
o
rivendita
.
La
durata
dell
'
autorizzazione
non
può
essere
superiore
ai
dieci
anni
,
salvo
proroga
.
Per
gravi
motivi
di
interesse
pubblico
l
'
autorizzazione
può
essere
revocata
in
qualunque
momento
dietro
pagamento
di
un
indennizzo
,
ove
altrimenti
non
sia
stato
stabilito
.
L
'
indennizzo
è
determinato
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
di
concerto
con
quello
delle
finanze
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
Il
decreto
di
revoca
può
essere
impugnato
solo
per
quanto
rifletta
la
misura
delle
indennità
,
mediante
ricorso
al
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
entro
trenta
giorni
dalla
comunicazione
.
La
revoca
dell
'
autorizzazione
può
aver
luogo
anche
per
non
uso
da
parte
dell
'
autorizzato
o
per
inosservanza
delle
condizioni
cui
l
'
autorizzazione
è
stata
subordinata
ed
in
tal
caso
senza
indennizzo
di
sorta
.
136
.
L
'
introduzione
di
energia
elettrica
dall
'
estero
nel
Regno
è
soggetta
al
pagamento
di
un
diritto
nella
misura
di
lire
0,025
per
chilovattora
nel
periodo
16
novembre
-
15
aprile
di
ogni
anno
e
di
lire
0
,
0125
per
chilovattora
nel
periodo
16
aprile
-
15
novembre
.
L
'
energia
elettrica
importata
in
Italia
in
dipendenza
di
contratti
preesistenti
al
12
marzo
1927
,
è
esonerata
dal
pagamento
del
suddetto
diritto
fino
alla
scadenza
dei
detti
contratti
,
ma
non
oltre
un
periodo
di
dieci
anni
dalla
data
suindicata
.
Il
Ministro
per
le
finanze
stabilisce
le
norme
per
l
'
applicazione
del
diritto
d
'
introduzione
di
cui
sopra
.
137
.
E
'
in
potestà
del
Governo
di
limitare
la
misura
entro
la
quale
gli
importatori
possono
introdurre
l
'
energia
che
,
in
virtù
di
contratti
stipulati
prima
del
1927
,
hanno
facoltà
ma
non
obbligo
di
ritirare
dalle
ditte
fornitrici
e
di
assoggettare
a
condizioni
l
'
uso
dell
'
energia
importata
.
TITOLO
IV
Contenzioso
CAPO
I
-
Giurisdizione
.
138
.
Presso
ciascuna
delle
sottoindicate
sedi
di
Corte
di
Appello
è
istituito
un
Tribunale
regionale
delle
acque
pubbliche
:
1
-
Torino
:
per
le
circoscrizioni
delle
Corti
di
Appello
di
Torino
e
Genova
;
2
-
Milano
:
per
le
circoscrizioni
delle
Corti
di
Appello
di
Milano
e
Brescia
;
3
-
Venezia
:
per
le
circoscrizioni
delle
Corti
di
Appello
di
Venezia
e
Trieste
;
4
-
Firenze
:
per
le
circoscrizioni
delle
Corti
di
Appello
di
Bologna
e
Firenze
;
5
-
Roma
:
per
le
circoscrizioni
delle
Corti
di
Appello
di
Roma
,
Aquila
ed
Ancona
;
6
-
Napoli
:
per
le
circoscrizioni
delle
Corti
di
Appello
di
Napoli
,
Bari
e
Catanzaro
;
7
-
Palermo
:
per
le
circoscrizioni
delle
Corti
di
Appello
di
Palermo
,
Catania
e
Messina
;
8
-
Cagliari
:
per
la
circoscrizione
della
Corte
di
Appello
di
Cagliari
.
Il
Tribunale
è
costituito
da
una
sezione
della
Corte
di
Appello
designata
dal
primo
presidente
,
alla
quale
sono
aggregati
tre
funzionari
del
Genio
civile
designati
dal
presidente
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
nominati
con
decreto
reale
,
su
proposta
del
Ministro
Guardasigilli
.
Essi
durano
in
carica
cinque
anni
e
possono
essere
riconfermati
.
.
I
Tribunali
delle
acque
pubbliche
decidono
con
intervento
di
tre
votanti
,
uno
dei
quali
deve
essere
funzionario
del
Genio
civile
.
139
.
E
'
istituito
in
Roma
,
con
sede
nel
palazzo
di
Giustizia
,
il
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
.
Esso
è
composto
di
:
a
)
un
presidente
,
nominato
con
decreto
del
Capo
dello
Stato
su
proposta
del
Ministro
Guardasigilli
,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
,
avente
grado
2°
corrispondente
a
quello
di
procuratore
generale
della
Corte
Suprema
di
Cassazione
;
b
)
quattro
consiglieri
di
Stato
;
c
)
quattro
magistrati
scelti
fra
i
consiglieri
di
Cassazione
;
d
)
tre
tecnici
,
membri
effettivi
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
non
aventi
funzione
di
amministrazione
attiva
.
In
assenza
del
presidente
,
presiede
il
più
anziano
di
grado
fra
i
membri
indicati
nelle
lettere
b
)
e
c
)
.
I
giudici
del
Tribunale
superiore
sono
nominati
con
decreto
reale
su
proposta
del
Ministro
Guardasigilli
e
designati
:
i
consiglieri
di
Stato
dal
presidente
del
Consiglio
stesso
;
i
consiglieri
di
Cassazione
dal
primo
presidente
della
Corte
di
cassazione
;
i
membri
tecnici
dal
presidente
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Tutti
i
componenti
del
Tribunale
superiore
durano
in
carica
cinque
anni
e
possono
essere
riconfermati
.
Il
presidente
del
Tribunale
superiore
può
essere
collocato
temporaneamente
fuori
del
ruolo
organico
della
magistratura
.
.
Le
somme
necessarie
saranno
inscritte
nel
bilancio
del
Ministero
di
grazia
e
giustizia
.
Il
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
ha
un
proprio
ufficio
di
cancelleria
.
Il
cancelliere
è
nominato
con
decreto
del
Ministro
di
grazia
e
giustizia
tra
i
funzionari
delle
cancellerie
e
segreterie
giudiziarie
aventi
grado
non
inferiore
al
settimo
.
Su
richiesta
del
Tribunale
superiore
,
il
primo
presidente
della
Corte
di
cassazione
,
per
necessità
di
servizio
,
può
applicare
temporaneamente
a
detto
ufficio
cancellieri
o
aggiunti
addetti
ad
altre
autorità
giudiziarie
di
Roma
.
140
.
Appartengono
in
primo
grado
alla
cognizione
dei
Tribunali
delle
acque
pubbliche
:
a
)
le
controversie
intorno
alla
demanialità
delle
acque
;
b
)
le
controversie
circa
i
limiti
dei
corsi
o
bacini
,
loro
alvei
e
sponde
:
c
)
le
controversie
,
aventi
ad
oggetto
qualunque
diritto
relativo
alle
derivazioni
e
utilizzazioni
di
acqua
pubblica
:
d
)
le
controversie
di
qualunque
natura
,
riguardanti
la
occupazione
totale
o
parziale
,
permanente
o
temporanea
di
fondi
e
le
indennità
previste
dall
'
art
.
46
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
in
conseguenza
dell
'
esecuzione
o
manutenzione
di
opere
idrauliche
,
di
bonifica
e
derivazione
utilizzazione
delle
acque
.
Per
quanto
riguarda
la
determinazione
peritale
dell
'
indennità
prima
dell
'
emissione
del
decreto
della
espropriazione
resta
fermo
il
disposto
dell
'
art
.
33
della
presente
legge
;
e
)
le
controversie
per
risarcimenti
di
danni
dipendenti
da
qualunque
opera
eseguita
dalla
pubblica
amministrazione
e
da
qualunque
provvedimento
emesso
dall
'
autorità
amministrativa
a
termini
dell
'
art
.
2
del
T.U.
25
luglio
1904
,
n
.
523
,
modificato
con
l
'
art
.
22
della
L
.
13
luglio
1911
,
n
.
774;
f
)
i
ricorsi
previsti
dagli
artt
.
25
e
29
del
testo
unico
delle
leggi
sulla
pesca
approvato
con
R.D.
8
ottobre
1931
,
n
.
1604
.
141
.
Le
azioni
possessorie
e
quelle
di
denuncia
di
nuova
opera
e
di
danno
temuto
nelle
materie
di
cui
all
'
articolo
precedente
non
sono
proponibili
avverso
provvedimenti
e
atti
dell
'
autorità
amministrativa
.
In
ogni
altro
caso
esse
sono
proposte
dinanzi
al
pretore
competente
per
territorio
.
Ove
sia
luogo
ad
appello
,
esso
è
proposto
al
rispettivo
Tribunale
delle
acque
pubbliche
.
142
.
Al
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
appartiene
la
cognizione
in
grado
di
appello
di
tutte
le
cause
decise
in
primo
grado
dal
Tribunale
delle
acque
pubbliche
.
Il
Tribunale
decide
con
intervento
di
cinque
votanti
,
dei
quali
tre
magistrati
,
un
consigliere
di
Stato
ed
un
tecnico
.
143
.
Appartengono
alla
cognizione
diretta
del
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
:
a
)
i
ricorsi
per
incompetenza
,
per
eccesso
di
potere
e
per
violazione
di
legge
avverso
i
provvedimenti
definitivi
presi
dall
'
amministrazione
in
materia
di
acque
pubbliche
;
b
)
i
ricorsi
,
anche
per
il
merito
,
contro
i
provvedimenti
definitivi
dell
'
autorità
amministrativa
adottata
ai
sensi
degli
artt
.
217
e
221
della
presente
legge
;
nonché
contro
i
provvedimenti
definitivi
adottati
dall
'
autorità
amministrativa
in
materia
di
regime
delle
acque
pubbliche
ai
sensi
dell
'
art
.
2
del
testo
unico
delle
leggi
sulle
opere
idrauliche
approvato
con
R.D.
25
luglio
1904
,
n
.
523
,
modificato
con
l
'
art
.
22
della
L
.
13
luglio
1911
,
n
.
774
,
del
R.D.
19
novembre
1921
,
n
.
1688
,
e
degli
artt
.
378
e
379
della
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
c
)
i
ricorsi
la
cui
cognizione
è
attribuita
al
Tribunale
superiore
delle
acque
dalla
presente
legge
e
dagli
artt
.
23
,
24
,
26
e
28
del
testo
unico
delle
leggi
sulla
pesca
,
approvato
con
R.D.
8
ottobre
1931
,
n
.
1604
.
Il
termine
per
ricorrere
nei
casi
indicati
nel
presente
articolo
è
di
giorni
sessanta
dalla
data
in
cui
la
decisione
amministrativa
sia
stata
notificata
nelle
forme
e
nei
modi
stabiliti
.
Nelle
materie
indicate
nel
presente
articolo
,
il
Tribunale
superiore
decide
con
sette
votanti
,
cioè
con
tre
magistrati
,
con
tre
consiglieri
di
Stato
e
con
un
tecnico
.
144
.
La
competenza
dei
Tribunali
delle
acque
pubbliche
determinata
dagli
articoli
140
e
143
sussiste
altresì
per
le
controversie
relative
alle
acque
pubbliche
sotterranee
e
per
quelle
concernenti
la
ricerca
,
l
'
estrazione
e
l
'
utilizzazione
delle
acque
sotterranee
nei
comprensori
soggetti
a
tutela
sempre
che
le
controversie
interessino
la
pubblica
amministrazione
.
145
.
La
notificazione
dell
'
atto
o
provvedimento
amministrativo
di
cui
al
penultimo
comma
dell
'
art
.
143
è
fatta
mediante
consegna
o
trasmissione
di
una
copia
di
esso
in
forma
amministrativa
.
In
mancanza
di
disposizioni
per
la
notificazione
in
questa
forma
nei
regolamenti
dell
'
amministrazione
da
cui
l
'
atto
o
provvedimento
emana
,
la
notificazione
si
fa
a
mezzo
della
posta
,
con
lettera
raccomandata
aperta
e
ricevuta
di
ritorno
,
o
per
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
o
di
messo
comunale
,
alla
persona
interessata
,
o
ad
uno
di
sua
famiglia
,
addetto
alla
casa
od
al
servizio
,
nella
residenza
o
nel
domicilio
o
nella
dimora
.
La
relazione
della
notificazione
,
redatta
in
doppio
originale
,
è
datata
e
sottoscritta
dall
'
ufficiale
o
dal
messo
e
dal
consegnatario
:
se
questi
non
può
o
non
vuole
sottoscrivere
,
ne
è
fatta
menzione
.
Un
originale
della
relazione
è
dato
all
'
interessato
e
l
'
altro
è
rimesso
all
'
autorità
che
ha
emanato
l
'
ordine
della
notificazione
.
Si
osservano
inoltre
,
in
quanto
siano
applicabili
,
le
disposizioni
del
Codice
di
procedura
civile
,
relative
alla
notificazione
della
citazione
.
146
.
Qualora
si
pretenda
che
un
atto
o
provvedimento
amministrativo
offenda
interessi
di
individui
o
di
enti
giuridici
,
i
quali
,
non
essendo
direttamente
contemplati
nell
'
atto
o
provvedimento
medesimo
,
non
ne
abbiano
avuta
notificazione
nelle
forme
prescritte
dagli
articoli
precedenti
,
il
termine
per
ricorrere
al
tribunale
decorre
dal
giorno
della
pubblicazione
di
un
estratto
di
quell
'
atto
o
provvedimento
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
o
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
.
CAPO
II
-
Norme
di
procedura
.
147
.
All
'
inizio
dell
'
anno
giudiziario
il
primo
presidente
di
ciascuna
Corte
d
'
Appello
indicata
nell
'
art
.
138
della
presente
legge
,
d
'
accordo
col
presidente
della
sezione
designata
a
funzionare
come
Tribunale
delle
acque
pubbliche
,
stabilisce
i
giorni
per
le
udienze
così
del
collegio
come
dei
giudici
delegati
alle
istruzioni
.
148
.
Le
cancellerie
delle
sezioni
di
Corte
di
appello
,
designate
a
funzionare
come
Tribunali
delle
acque
publiche
,
tengono
,
oltre
ai
registri
prescritti
per
la
sezione
dalle
leggi
vigenti
,
un
foglio
di
udienza
,
un
ruolo
di
udienza
,
un
registro
per
deposito
delle
ordinanze
e
sentenze
prescritte
dall
'
art
.
183
della
presente
legge
e
una
rubrica
di
fascicoli
di
causa
.
149
.
L
'
ufficio
di
cancelleria
del
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
è
aperto
al
pubblico
dalle
ore
nove
alle
dodici
e
trenta
e
dalle
quindici
e
trenta
alle
diciassette
.
Nei
giorni
festivi
si
chiude
alle
ore
dodici
.
In
esso
sono
tenuti
i
registri
prescritti
dagli
artt
.
34
e
35
del
regolamento
approvato
con
R.D.
10
dicembre
1882
,
n
.
1103
,
e
quelli
prescritti
nell
'
art
.
41
del
regolamento
approvato
con
R.D.
7
agosto
1907
,
n
.
611
,
che
siano
indispensabili
alle
esigenze
del
servizio
e
che
saranno
indicati
dal
presidente
.
Tutti
i
registri
,
prima
di
essere
posti
in
uso
,
sono
numerati
e
vidimati
in
ciascun
foglio
dal
presidente
o
da
uno
dei
giudici
da
lui
delegato
.
150
.
Tanto
nel
Tribunale
superiore
quanto
nei
Tribunali
regionali
delle
acque
pubbliche
,
gli
originali
delle
sentenze
sono
conservati
in
apposito
volume
.
I
processi
verbali
e
gli
altri
atti
di
causa
sono
conservati
in
apposito
volume
.
151
.
Ogni
istanza
ai
Tribunali
delle
acque
pubbliche
si
propone
con
ricorso
notificato
con
le
norme
stabilite
negli
artt
.
135
e
144
,
primo
comma
,
del
Codice
di
procedura
civile
e
per
quanto
riguarda
le
amministrazioni
dello
Stato
,
con
l
'
osservanza
delle
norme
contenute
nel
R.D.
31
dicembre
1923
,
n
.
2828
,
sul
foro
erariale
.
Può
essere
anche
autorizzata
la
notificazione
per
proclami
pubblici
con
decreto
del
presidente
nei
casi
e
con
le
norme
indicate
nell
'
art
.
146
dello
stesso
Codice
.
Nel
ricorso
deve
essere
contenuta
la
citazione
a
comparire
dinanzi
al
giudice
del
Tribunale
delle
acque
,
delegato
a
norma
dell
'
articolo
157
della
presente
legge
.
152
.
Il
ricorso
è
sottoscritto
dalla
parte
o
dal
suo
procuratore
o
avvocato
.
Al
ricorso
depositato
a
termini
dell
'
art
.
146
,
sono
unite
tante
copie
in
carta
libera
quanti
sono
i
componenti
del
collegio
giudicante
e
,
se
si
tratti
di
ricorso
in
appello
,
almeno
due
copie
in
carta
libera
della
sentenza
appellata
.
Il
mandato
al
procuratore
o
all
'
avvocato
può
essere
scritto
a
piedi
del
ricorso
nei
modi
indicati
nell
'
art
.
157
,
ovvero
conferito
con
procura
speciale
o
generale
alle
liti
,
anche
di
data
posteriore
al
ricorso
.
153
.
Le
notificazioni
si
fanno
per
mezzo
di
ufficiali
giudiziari
o
di
uscieri
degli
uffici
di
conciliazione
.
Esse
possono
anche
essere
fatte
a
mezzo
della
posta
con
lettera
raccomandata
aperta
e
con
ricevuta
di
ritorno
.
L
'
ufficiale
giudiziario
o
usciere
deve
attestare
sulla
copia
che
spedisce
la
conformità
della
stessa
all
'
originale
e
allegare
a
questo
la
ricevuta
di
ritorno
.
In
caso
di
rifiuto
della
lettera
da
parte
del
destinatario
,
ne
è
fatta
dichiarazione
nella
ricevuta
di
ritorno
e
la
notificazione
si
ha
come
compiuta
.
La
notificazione
si
ha
per
avvenuta
il
giorno
in
cui
la
persona
interessata
,
o
chi
la
rappresenta
legalmente
,
sottoscrisse
la
ricevuta
di
ritorno
o
diede
la
ricevuta
dell
'
atto
o
provvedimento
che
la
riguarda
.
Nel
caso
di
rifiuto
previsto
nel
comma
precedente
,
la
notificazione
si
ha
per
avvenuta
il
giorno
in
cui
è
fatta
la
dichiarazione
del
rifiuto
sulla
ricevuta
di
ritorno
.
154
.
Sono
sempre
valide
ad
ogni
effetto
le
notificazioni
degli
atti
del
procedimento
,
delle
ordinanze
e
delle
sentenze
,
fatte
al
procuratore
o
avvocato
legalmente
costituito
.
La
parola
«
parte
»
usata
nelle
disposizioni
della
presente
legge
indica
anche
i
procuratori
o
avvocati
legalmente
costituiti
.
155
.
Il
termine
per
comparire
non
può
essere
minore
di
venti
giorni
se
la
parte
cui
è
notificato
il
ricorso
risiede
in
Italia
,
di
trenta
se
risiede
all
'
estero
,
in
Europa
,
di
novanta
negli
altri
casi
.
Se
il
termine
assegnato
ecceda
quello
a
comparire
,
la
parte
citata
può
con
contro
-
ricorso
fissare
un
termine
più
breve
,
ma
non
inferiore
a
quelli
minimi
indicati
nel
precedente
comma
.
156
.
Almeno
cinque
giorni
prima
che
scada
il
termine
segnato
nel
ricorso
o
nel
contro
-
ricorso
,
nel
caso
del
capoverso
dell
'
articolo
precedente
,
il
ricorrente
deve
depositare
il
ricorso
coi
documenti
.
Il
contro
-
ricorrente
ha
lo
stesso
obbligo
,
qualora
abbia
usato
della
facoltà
consentita
nel
capoverso
dell
'
articolo
precedente
.
157
.
Eseguito
il
deposito
del
ricorso
il
cancelliere
presenta
gli
atti
al
presidente
,
il
quale
con
ordinanza
stesa
a
piede
del
ricorso
e
annotata
poi
nel
fascicolo
di
causa
,
delega
per
l
'
istruzione
uno
dei
giudici
,
esclusi
i
giudici
tecnici
.
Occorrendo
surrogare
il
giudice
,
il
presidente
provvede
mediante
decreto
su
ricorso
o
di
ufficio
.
Le
parti
possono
comparire
dinanzi
al
giudice
delegato
dal
presidente
o
personalmente
o
a
mezzo
di
procuratore
o
di
avvocato
iscritto
nel
rispettivo
albo
di
un
Tribunale
o
di
una
Corte
di
appello
del
Regno
.
Il
giudice
,
nel
caso
che
lo
creda
necessario
,
può
disporre
che
la
parte
comparsa
personalmente
si
faccia
assistere
da
un
procuratore
.
Il
mandato
può
essere
iscritto
a
piedi
del
ricorso
,
in
tal
caso
è
dovuta
la
tassa
di
bollo
di
lire
10
,
da
percepirsi
mediante
uso
di
marca
da
bollo
annullabile
dalle
parti
con
la
scritturazione
della
data
nei
modi
indicati
dall
'
art
.
22
della
L
.
del
bollo
30
dicembre
1923
,
n
.
3268
.
La
sottoscrizione
del
mandante
dev
'
essere
certificata
vera
dal
procuratore
o
dall
'
avvocato
.
158
.
Il
ricorrente
deve
,
all
'
udienza
stabilita
,
dichiarare
se
abbia
domicilio
o
residenza
nel
comune
ove
ha
sede
il
tribunale
ed
in
caso
negativo
eleggervi
domicilio
con
indicazione
della
persona
o
dell
'
ufficio
presso
cui
fa
elezione
,
se
non
vi
abbia
già
provveduto
col
ricorso
.
Il
convenuto
deve
alla
stessa
udienza
dare
la
sua
risposta
oralmente
o
per
iscritto
e
fare
la
dichiarazione
o
elezione
nel
modo
prescritto
per
l
'
attore
,
se
non
vi
abbia
già
provveduto
col
contro
-
ricorso
.
Il
giudice
può
consentire
al
convenuto
di
dare
la
risposta
o
produrre
i
documenti
in
una
udienza
successiva
alla
quale
differirà
la
causa
.
Le
istanze
e
difese
ulteriori
possono
proporsi
oralmente
o
per
iscritto
nelle
udienze
successive
alle
quali
sia
eventualmente
rinviata
la
causa
.
159
.
I
documenti
riuniti
in
uno
o
più
fascicoli
e
provvisti
di
elenco
sottoscritto
dal
producente
sono
comunicati
in
udienza
all
'
altra
parte
.
Se
questa
chiede
di
prenderne
visione
,
il
giudice
può
differire
la
causa
ad
altra
udienza
ed
ordinare
che
i
documenti
stessi
restino
depositati
nella
cancelleria
per
il
termine
da
lui
fissato
.
I
rinvii
della
istruzione
della
causa
possono
essere
dal
giudice
delegato
consentiti
soltanto
per
giustificati
motivi
.
La
causa
non
trattata
o
non
differita
è
cancellata
dal
ruolo
.
160
.
Le
dichiarazioni
di
domicilio
o
di
residenza
e
le
elezioni
di
domicilio
,
le
domande
,
le
difese
proposte
oralmente
sono
riferite
sommariamente
nel
processo
verbale
della
causa
,
il
quale
è
sottoscritto
dal
giudice
e
dal
cancelliere
.
Le
domande
,
le
difese
proposte
per
iscritto
,
nonché
le
conclusioni
possono
essere
presentate
alla
udienza
o
in
cancelleria
e
sono
vistate
dal
cancelliere
prima
dello
scambio
fra
le
parti
.
161
.
Quando
una
medesima
causa
o
più
cause
fra
loro
connesse
siano
promosse
davanti
due
o
più
Tribunali
delle
acque
,
o
quando
due
o
più
Tribunali
delle
acque
si
siano
dichiarati
competenti
o
incompetenti
a
conoscere
di
una
controversia
,
si
fa
luogo
al
regolamento
della
competenza
sopra
domanda
di
una
delle
parti
,
proposta
e
notificata
a
norma
dell
'
art
.
151
e
seguenti
.
La
domanda
è
proposta
al
presidente
del
Tribunale
superiore
delle
acque
che
provvede
su
di
essa
entro
trenta
giorni
dal
deposito
stabilito
nell
'
art
.
156
con
ordinanza
non
soggetta
a
reclamo
al
collegio
né
a
denuncia
per
cessazione
né
a
revocazione
.
Nel
caso
di
una
medesima
causa
o
di
più
cause
tra
loro
connesse
,
promosse
davanti
a
due
o
più
Tribunali
delle
acque
,
la
domanda
di
regolamento
della
competenza
non
è
più
possibile
se
uno
dei
Tribunali
abbia
già
pronunciato
la
sentenza
definitiva
.
162
.
Sulle
domande
per
ammissione
di
mezzi
istruttori
il
giudice
provvede
con
ordinanza
nell
'
udienza
o
nel
giorno
successivo
.
Le
ordinanze
non
emesse
sull
'
accordo
delle
parti
possono
impugnarsi
nel
termine
di
tre
giorni
da
quello
in
cui
furono
pronunziate
,
se
l
'
ordinanza
fu
emessa
all
'
udienza
in
presenza
delle
parti
o
dei
loro
procuratori
e
in
ogni
caso
dal
giorno
della
comunicazione
del
dispositivo
a
norma
dell
'
art
.
183;
ma
il
giudice
può
dichiararle
esecutive
non
ostante
gravame
.
Se
l
'
ordinanza
è
impugnata
all
'
udienza
e
alla
presenza
di
tutte
le
parti
e
dei
loro
procuratori
,
se
ne
fa
menzione
nel
verbale
,
e
il
giudice
rinvia
la
causa
ad
udienza
fissa
dinanzi
al
collegio
per
la
risoluzione
dell
'
incidente
.
In
ogni
altro
caso
l
'
impugnativa
dell
'
ordinanza
si
fa
con
citazione
ad
udienza
fissa
dinanzi
al
collegio
,
notificata
alla
parte
nel
domicilio
eletto
o
dichiarato
a
norma
dell
'
art
.
158
.
Il
termine
per
comparire
non
può
essere
minore
di
tre
giorni
.
La
parte
opponente
deve
,
almeno
tre
giorni
prima
dell
'
udienza
stabilita
per
la
risoluzione
dell
'
incidente
,
iscrivere
la
causa
a
ruolo
e
depositare
tutti
gli
atti
e
documenti
relativi
al
giudizio
di
opposizione
.
Il
giudice
provvede
per
l
'
esecuzione
degli
atti
di
istruttoria
colla
maggiore
celerità
di
procedura
e
può
ordinarli
anche
di
ufficio
.
163
.
Gli
interrogatori
possono
proporsi
oralmente
o
per
iscritto
.
Quando
non
sia
contrastata
l
'
ammissione
degli
interrogatori
,
il
giudice
può
ordinare
all
'
interrogato
,
se
sia
presente
,
di
rispondervi
immediatamente
.
Se
sia
contrastata
l
'
ammissione
degli
interrogatori
e
questi
siano
stati
proposti
oralmente
,
il
giudice
determina
nell
'
ordinanza
in
modo
preciso
i
fatti
sui
quali
si
deve
rispondere
.
164
.
Il
giuramento
decisorio
può
essere
deferito
dalla
parte
personalmente
o
per
mezzo
del
procuratore
che
la
rappresenta
.
Il
mandato
deve
essere
speciale
per
questo
oggetto
,
salvo
che
la
parte
sottoscriva
l
'
atto
col
quale
è
deferito
.
La
formula
del
giuramento
può
essere
proposta
oralmente
o
per
iscritto
;
la
formula
proposta
oralmente
è
ridotta
in
iscritto
nel
processo
verbale
di
causa
.
Se
la
parte
cui
è
deferito
il
giuramento
non
sia
presente
o
chieda
un
termine
per
fare
osservazioni
sulla
ammissione
o
sulla
formula
del
giuramento
,
il
giudice
stabilisce
all
'
uopo
l
'
udienza
.
Il
giudice
potrà
,
ove
occorra
,
modificare
la
formula
proposta
dalla
parte
.
165
.
La
prova
testimoniale
può
essere
dedotta
oralmente
o
per
iscritto
.
Quando
sia
dedotta
oralmente
,
il
giudice
,
nell
'
ordinanza
che
ammette
la
prova
,
determina
i
fatti
da
provarsi
.
Chi
deduce
la
prova
deve
indicare
i
nomi
dei
testimoni
che
possono
deporre
sui
fatti
dedotti
a
prova
,
mediante
atto
anteriore
al
provvedimento
che
ammette
la
prova
.
La
stessa
disposizione
si
applica
a
chi
intende
valersi
della
prova
contraria
.
Egli
però
può
chiedere
un
termine
per
indicare
il
nome
dei
testimoni
,
e
se
voglia
provare
fatti
nuovi
,
deve
entro
lo
stesso
termine
,
articolarli
.
Il
termine
per
fare
gli
esami
è
di
giorni
sessanta
,
salvo
che
per
ragioni
speciali
sia
stabilito
un
termine
maggiore
.
Il
termine
può
essere
prorogato
una
sola
volta
e
soltanto
per
accordo
delle
parti
,
che
devono
all
'
uopo
sottoscrivere
esse
il
verbale
di
proroga
,
oppure
con
ordinanza
del
giudice
per
motivi
per
i
quali
esso
riconosca
la
necessità
della
proroga
.
Nessuna
proroga
potrà
mai
essere
maggiore
del
primo
termine
che
viene
da
essa
prorogato
.
Il
termine
decorre
dalla
comunicazione
fatta
a
norma
dell
'
art
.
10
del
dispositivo
del
provvedimento
che
ammette
la
prova
.
I
testimoni
sono
citati
per
biglietto
.
166
.
Quando
il
giudice
delegato
,
valendosi
della
facoltà
del
precedente
art
.
162
,
ultimo
capoverso
,
ordini
di
ufficio
una
prova
testimoniale
o
modifichi
gli
articoli
proposti
dalla
parte
,
stabilisce
nell
'
ordinanza
il
termine
entro
il
quale
le
parti
sono
autorizzate
a
presentare
o
modificare
le
liste
dei
testimoni
.
Allorché
ai
sensi
del
secondo
capoverso
dell
'
articolo
precedente
sia
chiesto
un
termine
per
indicare
il
nome
dei
testimoni
di
prova
contraria
,
il
giudice
rinvia
la
causa
ad
altra
udienza
per
tale
indicazione
e
per
l
'
eventuale
articolazione
di
fatti
nuovi
.
In
detta
udienza
il
giudice
pronunzia
ordinanza
sulla
ammissione
di
tali
fatti
e
,
occorrendo
,
fissa
un
termine
all
'
altra
parte
per
indicare
il
nome
dei
testimoni
per
la
prova
contraria
sui
fatti
nuovi
.
Nei
casi
di
forza
maggiore
,
che
rendano
assolutamente
impossibile
l
'
esecuzione
della
prova
nei
giorni
stabiliti
,
il
termine
può
essere
prorogato
anche
oltre
la
durata
fissata
nell
'
articolo
precedente
,
facendone
risultare
i
motivi
nella
ordinanza
del
giudice
.
167
.
Occorrendo
accertamenti
tecnici
,
il
giudice
vi
procederà
insieme
con
uno
dei
funzionari
del
Genio
civile
aggregati
al
Tribunale
o
,
se
si
tratti
del
Tribunale
superiore
,
insieme
con
uno
dei
componenti
del
Tribunale
stesso
indicati
nella
lettera
d
)
dell
'
art
.
139
.
In
occasione
di
tali
accertamenti
tecnici
,
il
giudice
può
sentire
testimoni
con
giuramento
,
senza
alcuna
altra
formalità
di
procedura
,
riassumendo
nel
verbale
le
loro
dichiarazioni
.
Se
i
testimoni
non
si
trovino
sul
luogo
,
il
giudice
può
ordinarne
la
citazione
anche
immediata
o
a
brevissimo
termine
.
In
casi
eccezionali
,
il
giudice
può
anche
nominare
un
tecnico
per
i
rilievi
necessari
,
la
descrizione
dei
luoghi
e
la
constatazione
dello
stato
di
fatto
.
168
.
Quando
si
debba
procedere
alla
verificazione
di
scritture
,
il
giudice
ne
ordina
il
deposito
in
cancelleria
.
169
.
Quando
sia
impugnato
come
falso
un
documento
,
si
procede
avanti
al
Tribunale
delle
acque
a
norma
degli
articoli
296
e
seguenti
del
codice
di
procedura
civile
.
170
.
Il
giudice
,
per
i
mezzi
istruttori
,
per
le
misure
di
conservazione
e
per
altri
simili
provvedimenti
da
compiersi
fuori
della
sede
del
Tribunale
,
può
delegare
il
pretore
od
un
componente
del
Tribunale
civile
del
luogo
in
cui
il
provvedimento
deve
essere
eseguito
.
171
.
Quando
si
debba
dare
cauzione
,
questa
è
presentata
al
giudice
e
l
'
atto
è
ricevuto
dal
cancelliere
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
331
del
codice
di
procedura
civile
.
172
.
Il
giudice
può
in
qualunque
momento
del
processo
ordinare
la
comparizione
personale
delle
parti
,
le
quali
sono
interrogate
separatamente
o
in
confronto
fra
loro
,
secondo
le
circostanze
.
Delle
domande
e
delle
risposte
si
fa
processo
verbale
.
Qualora
dall
'
esame
delle
parti
si
manifesti
la
possibilità
di
transigere
o
conciliare
la
lite
,
il
giudice
interpone
all
'
uopo
i
suoi
uffici
.
Se
la
conciliazione
riesce
,
se
ne
redige
verbale
,
che
è
esecutivo
contro
le
parti
intervenute
.
173
.
Chi
abbia
interesse
nella
causa
può
intervenirvi
,
fino
a
che
non
sia
emesso
dal
giudice
delegato
il
provvedimento
per
la
remissione
delle
parti
al
Tribunale
a
norma
dell
'
articolo
180
.
L
'
intervento
può
essere
esercitato
anche
nella
ipotesi
in
cui
,
dopo
sentenza
interlocutoria
,
la
causa
ritorni
dinanzi
al
giudice
delegato
all
'
istruzione
.
All
'
amministrazione
dello
Stato
è
sempre
riconosciuto
l
'
interesse
a
intervenire
nelle
cause
,
anche
fra
i
privati
,
che
comunque
si
riferiscano
ad
acque
pubbliche
.
Il
suo
intervento
deve
eseguirsi
nel
termine
stabilito
nel
primo
comma
del
presente
articolo
.
La
parte
che
vuole
chiamare
in
causa
un
terzo
,
a
cui
creda
comune
la
controversia
,
deve
dichiararlo
all
'
altra
parte
prima
del
provvedimento
predetto
.
Il
giudice
stabilisce
un
termine
per
la
citazione
del
terzo
.
174
.
Quando
nella
prima
risposta
il
convenuto
domandi
di
chiamare
in
causa
un
garante
,
il
giudice
accorda
un
termine
per
citarlo
.
Se
la
domanda
non
s
'
è
fatta
nella
prima
risposta
e
la
citazione
del
garante
non
sia
eseguita
nel
termine
stabilito
,
l
'
istanza
in
garanzia
è
separata
dalla
causa
principale
.
175
.
Qualora
sorgano
controversie
sull
'
intervento
in
causa
,
o
sulla
chiamata
in
garanzia
,
o
su
altre
questioni
incidentali
,
il
giudice
provvede
con
ordinanza
soggetta
ad
impugnativa
dinanzi
al
Tribunale
a
norma
dell
'
art
.
162
.
176
.
Se
il
ricorrente
non
deposita
il
ricorso
e
i
documenti
a
norma
e
nei
termini
dell
'
art
.
156
,
la
citazione
si
ha
come
non
avvenuta
,
salvi
tutti
gli
altri
effetti
del
ricorso
.
Il
convenuto
può
tuttavia
,
nei
tre
giorni
successivi
,
depositare
copia
del
ricorso
a
lui
notificata
,
e
gli
eventuali
documenti
,
e
chiedere
che
sia
delegato
il
giudice
.
Se
proponga
domande
riconvenzionali
,
deve
notificarle
al
ricorrente
nelle
forme
stabilite
nell
'
art
.
151
.
Se
all
'
udienza
fissata
nel
ricorso
il
convenuto
,
il
quale
non
sia
stato
citato
in
persona
propria
,
non
comparisca
,
il
giudice
dispone
che
sia
rinnovata
la
notificazione
del
ricorso
per
l
'
udienza
che
fissa
,
ed
alla
quale
rinvia
la
causa
;
nella
nuova
notificazione
deve
essere
avvertito
il
convenuto
,
che
non
comparendo
,
la
causa
sarà
proseguita
in
sua
contumacia
.
177
.
Il
contumace
può
,
sino
alla
sentenza
definitiva
,
comparire
e
proporre
le
sue
ragioni
,
ma
avranno
effetto
le
sentenze
già
pronunciate
in
giudizio
.
Il
contumace
che
comparisca
scaduto
il
termine
per
controdedurre
la
prova
testimoniale
o
fare
eseguire
la
prova
contraria
,
non
può
valersi
di
questo
mezzo
di
prova
.
In
qualunque
tempo
comparisca
il
contumace
,
si
ha
per
non
avvenuta
la
ricognizione
di
cui
all
'
art
.
283
del
Codice
di
procedura
civile
,
sempre
che
nel
primo
atto
neghi
specificatamente
la
scrittura
o
dichiari
di
non
conoscere
quella
attribuita
ad
un
terzo
.
178
.
Il
contumace
che
intenda
valersi
della
facoltà
concessa
all
'
articolo
precedente
,
dopo
il
rinvio
all
'
udienza
del
collegio
,
deve
depositare
in
cancelleria
la
comparsa
conclusionale
coi
documenti
:
se
intende
comparire
prima
della
udienza
deve
depositare
i
documenti
e
notificare
la
comparsa
alle
parti
costituite
.
La
comparizione
posteriore
alla
discussione
della
causa
si
effettua
con
le
norme
stabilite
nell
'
art
.
49
del
R.D.
31
agosto
1901
,
n
.
403
,
sul
procedimento
sommario
.
Qualora
il
Tribunale
lo
ritenga
opportuno
,
può
rimettere
le
parti
dinanzi
al
giudice
delegato
per
ulteriori
atti
di
istruzione
,
senza
deroga
,
però
,
alle
disposizioni
del
precedente
articolo
.
179
.
Il
ricorrente
,
nel
corso
del
giudizio
contumaciale
,
non
può
prendere
conclusioni
diverse
da
quelle
contenute
nell
'
atto
di
citazione
.
Parimenti
il
convenuto
,
se
abbia
proposto
domande
riconvenzionali
,
non
può
prendere
conclusioni
diverse
da
quelle
contenute
nell
'
atto
da
lui
fatto
notificare
all
'
attore
.
180
.
Compiuta
l
'
istruttoria
,
sono
presentate
al
giudice
,
nell
'
udienza
da
lui
fissata
,
le
conclusioni
definitive
,
e
il
giudice
rimette
le
parti
ad
udienza
del
Tribunale
con
provvedimento
inserito
nel
processo
verbale
e
non
soggetto
a
notificazione
.
Le
parti
possono
presentare
memorie
scritte
ad
illustrazione
delle
conclusioni
,
ma
non
sono
ammesse
,
dopo
tale
provvedimento
,
a
produrre
nuovi
documenti
e
a
variare
le
conclusioni
già
prese
.
Le
memorie
devono
essere
depositate
in
cancelleria
sette
giorni
prima
di
quello
fissato
per
la
discussione
,
in
numero
sufficiente
per
i
componenti
il
collegio
giudicante
e
per
le
singole
parti
costituite
in
giudizio
.
Per
tali
copie
si
osservano
le
norme
stabilite
dalla
legge
del
bollo
,
ai
sensi
del
successivo
art
.
188
.
181
.
All
'
udienza
fissata
,
il
giudice
delegato
fa
la
relazione
della
causa
.
Dopo
la
relazione
,
se
le
parti
si
facciano
rappresentare
da
un
procuratore
o
da
un
avvocato
,
questi
può
essere
ammesso
a
svolgere
succintamente
il
proprio
assunto
.
182
.
Al
collegio
che
delibera
sulla
causa
devono
partecipare
,
assistendo
alla
discussione
,
il
giudice
delegato
all
'
istruzione
e
il
giudice
tecnico
che
abbia
compiuto
accertamenti
istruttori
,
salvo
per
entrambi
il
caso
di
sopravvenuto
impedimento
assoluto
e
duraturo
.
183
.
Per
la
pronunciazione
e
la
forma
delle
sentenze
si
osservano
le
norme
stabilite
negli
articoli
356
e
360
del
Codice
di
procedura
civile
.
La
pubblicazione
delle
sentenze
incidentali
o
definitive
avviene
mediante
deposito
in
cancelleria
,
a
cura
del
presidente
o
di
chi
ne
fa
le
veci
,
dell
'
originale
sottoscritto
dai
votanti
.
Il
cancelliere
annota
in
apposito
registro
il
deposito
ed
entro
tre
giorni
da
tale
deposito
trasmette
la
sentenza
con
gli
atti
all
'
ufficio
del
registro
e
ne
dà
avviso
alle
parti
perché
provvedano
alla
registrazione
.
Restituiti
la
sentenza
e
gli
atti
dall
'
ufficio
del
registro
,
il
cancelliere
entro
cinque
giorni
ne
esegue
la
notificazione
alle
parti
,
mediante
consegna
di
copia
integrale
del
dispositivo
,
nella
forma
stabilita
per
la
notificazione
degli
atti
di
citazione
.
Il
cancelliere
comunica
alle
parti
il
dispositivo
delle
ordinanze
quando
non
siano
state
pronunziate
in
presenza
di
esse
,
mediante
notifica
a
norma
del
comma
precedente
.
La
notificazione
è
fatta
al
domicilio
o
residenza
dichiarati
o
eletti
,
a
norma
dell
'
art
.
158;
al
contumace
va
fatta
mediante
inserzione
sulla
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
(
83/a
)
.
184
.
La
notificazione
delle
ordinanze
e
delle
sentenze
è
fatta
in
conformità
alle
norme
delle
leggi
sul
bollo
e
contiene
:
a
)
l
'
intestazione
dell
'
ordinanza
o
sentenza
con
la
indicazione
delle
parti
;
b
)
la
trascrizione
integrale
del
dispositivo
;
c
)
la
data
della
pubblicazione
.
Sull
'
originale
e
sulle
copie
del
dispositivo
il
cancelliere
riscuote
i
diritti
di
copia
prelevandoli
dal
deposito
che
le
parti
sono
tenute
a
fare
all
'
atto
della
iscrizione
a
ruolo
della
causa
.
Dallo
stesso
deposito
sono
prelevate
le
spese
della
notificazione
.
L
'
originale
dell
'
atto
è
allegato
al
fascicolo
della
causa
.
185
.
Per
la
liquidazione
delle
spese
e
degli
onorari
di
avvocato
e
di
procuratore
si
applicano
le
norme
dell
'
art
.
59
del
D.L.
27
novembre
1933
,
n
.
1578
.
186
.
Qualunque
istanza
è
perenta
se
per
il
corso
di
sei
mesi
non
siasi
fatto
alcun
atto
di
procedura
.
187
.
Non
sono
ammesse
altre
nullità
di
forma
degli
atti
del
procedimento
,
fuorché
quelle
che
lasciano
assoluta
incertezza
sulle
persone
,
sull
'
oggetto
dell
'
atto
,
sul
luogo
o
sul
tempo
della
comparizione
,
ovvero
che
concernono
la
essenza
dell
'
atto
.
Le
nullità
degli
atti
di
citazione
sono
sanate
con
la
comparizione
del
citato
senza
pregiudizio
dei
diritti
quesiti
anteriormente
alla
comparizione
,
salvo
il
disposto
del
capoverso
dell
'
articolo
145
del
Codice
di
procedura
civile
.
188
.
Gli
atti
e
i
provvedimenti
relativi
ai
giudizi
di
competenza
dei
Tribunali
delle
acque
pubbliche
e
del
Tribunale
Superiore
sono
soggetti
alle
tasse
di
bollo
e
di
registro
stabilite
per
gli
atti
ed
i
provvedimenti
relativi
al
giudizio
delle
Corti
d
'
appello
.
Per
l
'
apposizione
delle
marche
da
bollo
sugli
originali
delle
difese
scritte
e
delle
comparse
da
scambiarsi
tra
le
parti
si
osservano
le
norme
vigenti
per
i
giudizi
davanti
ai
Tribunali
ed
alle
Corti
di
appello
.
Le
marche
dovranno
avere
lo
stesso
valore
della
carta
bollata
su
cui
sono
scritti
gli
originali
.
Le
parti
sono
tenute
a
fornire
al
cancelliere
i
valori
bollati
occorrenti
per
i
singoli
atti
della
istruttoria
.
189
.
L
'
appello
avverso
le
sentenze
definitive
dei
Tribunali
delle
acque
pubbliche
è
proposto
nel
termine
di
trenta
giorni
dalla
notificazione
del
dispositivo
,
ai
sensi
dell
'
art
.
183
,
mediante
ricorso
notificato
nei
modi
indicati
nei
precedenti
artt
.
151
e
155
.
Il
termine
a
comparire
è
quello
indicato
nell
'
art
.
156
.
Le
decisioni
interlocutorie
dei
Tribunali
di
primo
grado
e
quelle
che
pronunzino
su
questioni
pregiudiziali
sono
impugnabili
soltanto
insieme
con
la
sentenza
definitiva
.
La
sentenza
che
in
parte
sia
interlocutoria
o
pronunzi
su
questioni
pregiudiziali
e
in
parte
sia
definitiva
può
essere
impugnata
solo
per
la
parte
definitiva
.
L
'
interessato
può
tuttavia
dichiarare
,
con
regolare
atto
di
notificazione
entro
il
termine
assegnato
per
l
'
appello
,
che
si
riserva
di
proporre
il
gravame
a
dopo
la
pronunzia
della
sentenza
che
pone
termine
all
'
intero
giudizio
.
190
.
Per
i
giudizi
di
appello
innanzi
al
Tribunale
superiore
delle
acque
si
osservano
le
forme
indicate
nei
precedenti
articoli
.
191
.
Quando
il
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
riformi
una
sentenza
di
primo
grado
,
ritiene
in
ogni
caso
la
causa
fino
alla
sentenza
definitiva
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
493
del
Codice
di
procedura
civile
.
192
.
I
ricorsi
al
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
indicati
nell
'
art
.
143
devono
essere
notificati
nei
termini
di
cui
al
penultimo
comma
dello
stesso
articolo
tanto
all
'
autorità
,
dalla
quale
è
emanato
l
'
atto
o
provvedimento
impugnato
,
quanto
alle
persone
alle
quali
l
'
atto
o
provvedimento
direttamente
si
riferisce
.
193
.
L
'
autorità
che
ha
emanato
il
provvedimento
impugnato
può
essere
rappresentata
negli
atti
di
istruttoria
ed
anche
alle
udienze
da
un
suo
funzionario
all
'
uopo
delegato
,
sempre
col
patrocinio
e
l
'
assistenza
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
194
.
Almeno
cinque
giorni
prima
che
scada
il
termine
per
la
comparizione
,
assegnato
nel
ricorso
al
Tribunale
superiore
,
il
ricorrente
deve
depositare
il
ricorso
col
provvedimento
definitivo
impugnato
sotto
pena
di
decadenza
(
86/a
)
.
La
mancanza
del
deposito
del
provvedimento
impugnato
non
importa
decadenza
se
dipende
dall
'
impossibilità
di
produrlo
a
causa
del
rifiuto
dell
'
amministrazione
alla
domanda
del
rilascio
della
copia
di
esso
.
Il
rifiuto
dell
'
amministrazione
si
fa
constatare
con
verbale
dell
'
ufficiale
giudiziario
o
di
notaio
da
depositarsi
insieme
col
ricorso
.
195
.
Il
ricorso
non
ha
effetto
sospensivo
;
la
esecuzione
dell
'
atto
o
del
provvedimento
può
tuttavia
essere
sospesa
per
gravi
ragioni
con
ordinanza
motivata
del
giudice
delegato
,
ad
istanza
del
ricorrente
.
Le
domande
di
sospensione
sono
proposte
nel
ricorso
o
mediante
istanza
diretta
al
giudice
delegato
.
In
questo
secondo
caso
,
la
istanza
deve
essere
notificata
agli
interessati
ed
alla
amministrazione
,
i
quali
,
nel
termine
di
giorni
cinque
da
tale
notifica
,
possono
presentare
istanza
o
memorie
al
giudice
delegato
.
Prima
che
sia
spirato
tale
termine
,
non
potrà
pronunciarsi
sulla
domanda
di
sospensione
.
196
.
Se
il
giudice
delegato
del
Tribunale
superiore
riconosce
che
l
'
istruzione
dell
'
affare
è
incompleta
,
o
che
i
fatti
affermati
nell
'
atto
o
nel
provvedimento
impugnato
sono
in
contraddizione
coi
documenti
,
può
richiedere
all
'
amministrazione
interessata
nuovi
schiarimenti
e
documenti
ovvero
ordinare
alla
stessa
di
fare
nuove
verificazioni
,
autorizzando
le
parti
ad
assistervi
ed
anche
a
produrre
determinati
documenti
.
Per
i
necessari
rilievi
tecnici
,
la
descrizione
dei
luoghi
e
la
constatazione
dello
stato
di
fatto
possono
essere
incaricati
uno
o
più
funzionari
tecnici
dello
Stato
.
197
.
Se
il
ricorso
presentato
ai
sensi
dell
'
articolo
143
della
presente
legge
proponga
questioni
della
natura
di
quelle
indicate
nell
'
art
.
140
e
la
cui
risoluzione
sia
necessaria
per
la
decisione
del
ricorso
,
il
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
è
competente
a
decidere
anche
le
suddette
questioni
.
198
.
Se
il
Tribunale
superiore
riconosce
infondato
il
ricorso
,
lo
rigetta
.
Se
lo
accoglie
per
motivi
di
incompetenza
,
annulla
l
'
atto
o
il
provvedimento
impugnato
e
rimette
l
'
affare
all
'
autorità
amministrativa
competente
.
Se
lo
accoglie
per
altri
motivi
,
annulla
l
'
atto
o
il
provvedimento
,
salvi
gli
ulteriori
provvedimenti
dell
'
autorità
amministrativa
e
nel
caso
di
cui
alla
lettera
h
)
dell
'
art
.
143
decide
anche
nel
merito
.
199
.
Le
sentenze
pronunciate
dal
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
,
tanto
in
contraddittorio
che
in
contumacia
,
possono
essere
revocate
dallo
stesso
Tribunale
sulla
istanza
della
parte
nei
casi
indicati
nell
'
art
.
494
del
Codice
di
procedura
civile
.
Possono
eziandio
essere
revocate
,
sulla
domanda
della
parte
,
le
sentenze
dei
Tribunali
delle
acque
pubbliche
,
scaduti
i
termini
per
l
'
appello
,
e
nei
casi
indicati
nei
primi
tre
numeri
dell
'
articolo
494
del
suddetto
Codice
.
Il
termine
per
proporre
la
revocazione
è
di
giorni
trenta
,
con
la
decorrenza
fissata
dal
capoverso
dell
'
art
.
497
dello
stesso
Codice
pei
casi
in
tale
capoverso
considerati
,
e
negli
altri
casi
dalla
notificazione
del
dispositivo
della
sentenza
.
La
revocazione
è
proposta
con
ricorso
a
termini
dell
'
art
.
151
.
200
.
Contro
le
decisioni
pronunciate
in
grado
di
appello
dal
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
è
ammesso
il
ricorso
alle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
:
a
)
per
incompetenza
o
eccesso
di
potere
ai
termini
dell
'
art
.
3
della
L
.
31
marzo
1877
,
numero
3761
;
b
)
per
violazione
o
falsa
applicazione
di
legge
ai
sensi
del
n
.
3
dell
'
art
.
517
del
Codice
di
procedura
civile
,
o
se
si
verifichi
la
contraddittorietà
prevista
nel
n
.
8
dell
'
art
.
517
medesimo
.
Nei
casi
di
annullamento
ai
sensi
della
lettera
b
)
la
causa
è
rinviata
allo
stesso
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
il
quale
deve
conformarsi
alla
decisione
della
Corte
di
cassazione
sul
punto
di
diritto
sul
quale
essa
ha
pronunciato
.
201
.
Contro
le
decisioni
del
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
nelle
materie
contemplate
nell
'
art
.
143
è
ammesso
il
ricorso
alle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
soltanto
per
incompetenza
o
eccesso
di
potere
a
termini
dell
'
art
.
3
della
L
.
31
marzo
1877
,
n
.
3761
(
92/cost
)
.
202
.
Per
il
ricorso
alle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
a
termini
dei
due
articoli
precedenti
si
osservano
le
norme
del
Capo
V
,
Titolo
V
,
Libro
I
,
del
Codice
di
procedura
civile
.
Le
decisioni
interlocutorie
del
Tribunale
superiore
e
quelle
che
pronunziano
su
questioni
pregiudiziali
sono
impugnabili
soltanto
insieme
con
la
sentenza
definitiva
.
La
sentenza
che
in
parte
sia
interlocutoria
o
pronunzi
su
questioni
pregiudiziali
e
in
parte
sia
definitiva
,
può
essere
impugnata
solo
per
la
parte
definitiva
.
L
'
interessato
può
tuttavia
dichiarare
,
con
regolare
atto
di
notificazione
entro
il
termine
assegnato
per
il
ricorso
,
che
si
riserva
di
ricorrere
alla
Corte
di
cassazione
a
termini
dei
due
precedenti
articoli
,
secondo
i
casi
,
dopo
la
pronunzia
della
sentenza
che
pone
termine
all
'
intero
giudizio
.
I
termini
indicati
nell
'
art
.
518
del
Codice
di
procedura
civile
sono
ridotti
alla
metà
e
decorrono
dalla
notificazione
del
dispositivo
della
sentenza
,
fatta
a
norma
dell
'
art
.
183
.
203
.
Tanto
il
ricorso
per
cassazione
ai
sensi
degli
artt
.
200
e
201
quanto
l
'
istanza
per
revocazione
di
cui
all
'
art
.
199
devono
essere
preceduti
,
a
pena
di
irricevibilità
,
dal
deposito
della
somma
di
lire
cinquecento
,
che
sarà
incamerata
ove
il
ricorso
o
l
'
istanza
siano
rigettati
.
Sono
applicabili
al
disposto
di
cui
al
presente
articolo
le
disposizioni
degli
articoli
500
e
501
del
Codice
di
procedura
civile
.
204
.
Per
la
rettificazione
delle
sentenze
pronunciate
dai
Tribunali
delle
acque
pubbliche
e
dal
Tribunale
superiore
,
si
osserva
il
disposto
dell
'
art
.
473
del
Codice
di
procedura
civile
.
La
rettificazione
può
essere
domandata
anche
pei
casi
previsti
ai
nn
.
4
,
5
,
6
e
7
dell
'
art
.
517
del
Codice
di
procedura
civile
,
oppure
se
sia
stato
violato
l
'
art
.
357
del
citato
Codice
o
siasi
omesso
uno
dei
requisiti
indicati
nei
nn
.
7
,
8
e
9
dell
'
art
.
360
del
Codice
medesimo
.
Le
correzioni
,
in
caso
di
dissenso
,
sono
proposte
con
ricorso
,
a
norma
dell
'
art
.
151
.
205
.
Sulla
istanza
delle
parti
può
essere
ordinata
la
esecuzione
provvisoria
delle
sentenze
dei
Tribunali
di
prima
istanza
.
L
'
esecuzione
provvisoria
non
può
essere
accordata
nei
confronti
dell
'
Amministrazione
dello
Stato
.
Le
sentenze
emesse
dal
Tribunale
superiore
in
grado
di
appello
sono
esecutive
a
norma
dell
'
art
.
554
del
Codice
di
procedura
civile
;
il
ricorso
per
cassazione
non
ne
sospende
la
esecuzione
.
Per
l
'
esecuzione
si
osservano
le
norme
stabilite
dal
libro
II
del
Codice
di
procedura
civile
.
206
.
L
'
esecuzione
delle
decisioni
emesse
dal
Tribunale
superiore
sui
ricorsi
previsti
dall
'
articolo
143
,
si
fa
in
via
amministrativa
,
eccetto
che
per
la
parte
relativa
alle
spese
.
L
'
estratto
della
decisione
in
forma
esecutiva
,
per
la
parte
riguardante
la
condanna
alle
spese
,
non
potrà
essere
rilasciata
se
non
a
chi
abbia
diritto
a
tale
pagamento
,
facendone
menzione
in
fine
all
'
originale
dell
'
estratto
.
Questo
deve
essere
intitolato
in
nome
del
Re
e
terminare
con
la
formula
stabilita
dall
'
art
.
556
del
Codice
di
procedura
civile
.
207
.
Per
le
azioni
possessorie
previste
dall
'
art
.
141
si
applicano
nel
giudizio
avanti
il
pretore
i
termini
e
le
norme
stabilite
dal
Codice
di
procedura
civile
.
208
.
Per
tutto
ciò
che
non
sia
regolato
dalle
disposizioni
del
presente
titolo
si
osservano
le
norme
del
Codice
di
procedura
civile
,
dell
'
ordinamento
e
del
regolamento
giudiziario
,
approvati
con
RR
.
DD
.
6
dicembre
1865
,
n
.
2626
,
e
14
dicembre
1865
,
n
.
2641
,
e
delle
successive
leggi
modificatrici
ed
integratrici
,
in
quanto
siano
applicabili
nonché
,
pei
ricorsi
previsti
nell
'
art
.
143
,
le
norme
del
Titolo
III
,
Capo
II
del
T.U.
26
giugno
1924
,
n
.
1054
,
delle
leggi
sul
Consiglio
di
Stato
.
209
.
Le
disposizioni
contenute
nella
L
.
30
dicembre
1923
,
n
.
3282
,
sul
gratuito
patrocinio
,
sono
estese
alle
cause
ed
ai
ricorsi
da
trattarsi
innanzi
ai
Tribunali
delle
acque
pubbliche
,
con
le
modificazioni
che
seguono
.
La
concessione
del
gratuito
patrocinio
è
deliberata
dalla
commissione
per
il
gratuito
patrocinio
esistente
presso
la
Corte
di
appello
per
le
cause
di
competenza
dei
Tribunali
delle
acque
pubbliche
e
da
quella
presso
la
Corte
di
cassazione
,
per
le
cause
di
competenza
del
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
.
210
.
Pei
ricorsi
indicati
nell
'
art
.
143
della
presente
legge
il
presidente
della
commissione
può
,
nei
casi
di
urgenza
,
concedere
in
via
provvisoria
l
'
ammissione
al
gratuito
patrocinio
,
salvo
a
sottoporre
l
'
affare
alla
commissione
nella
prima
adunanza
.
Qualora
la
commissione
non
ratifichi
il
decreto
di
ammissione
provvisoria
,
il
ricorrente
è
tenuto
,
sotto
pena
di
decadenza
,
nel
termine
di
giorni
trenta
dalla
comunicazione
del
decreto
definitivo
della
commissione
,
a
rettificare
nei
rapporti
del
bollo
il
ricorso
o
gli
atti
prodotti
e
ad
effettuare
il
deposito
dell
'
occorrente
carta
bollata
.
TITOLO
V
Disposizioni
generali
e
transitorie
211
.
Ai
fini
della
L
.
12
gennaio
1933
,
n
.
141
,
la
concessione
di
grandi
derivazioni
per
produzione
di
energia
,
a
norma
della
presente
legge
,
ha
luogo
previo
consenso
del
Ministro
delle
corporazioni
.
[
Sono
sottoposti
ad
autorizzazione
governativa
i
nuovi
impianti
termici
per
la
produzione
di
energia
elettrica
destinata
alla
distribuzione
,
nonché
l
'
ampliamento
degli
impianti
termici
esistenti
destinati
allo
stesso
scopo
.
L
'
autorizzazione
,
per
gli
impianti
la
cui
potenza
sia
superiore
a
5000
kW
è
data
dal
Ministro
per
l
'
industria
e
per
il
commercio
di
concerto
col
Ministro
per
i
lavori
pubblici
;
negli
altri
casi
è
data
dal
prefetto
,
sentito
l
'
ingegnere
capo
del
Genio
Civile
.
L
'
autorizzazione
delle
linee
di
trasmissione
e
di
distribuzione
dell
'
energia
elettrica
comunque
prodotta
è
data
dalle
autorità
competenti
a
norma
della
presente
legge
,
previo
consenso
del
Ministro
delle
corporazioni
.
Sono
esonerate
da
tale
consenso
le
linee
elettriche
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
129
.
212
.
.
213
.
L
'
obbligo
del
pagamento
del
canone
rivive
,
durante
il
periodo
di
proroga
,
per
gl
'
impianti
o
le
parti
di
essi
che
entrino
in
esercizio
,
anche
non
ultimati
,
in
corrispondenza
alla
attuata
utilizzazione
.
214
.
Qualora
,
all
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
i
termini
originariamente
assegnati
per
la
decorrenza
del
pagamento
del
canone
siano
già
scaduti
,
le
rate
di
canone
pagate
saranno
imputate
ai
primi
pagamenti
da
effettuare
se
l
'
impianto
verrà
attuato
entro
il
nuovo
termine
e
resteranno
acquisite
all
'
Erario
se
la
concessione
venga
successivamente
rinunciata
o
dichiarata
decaduta
,
senza
pregiudizio
delle
ulteriori
rate
eventualmente
dovute
dopo
decorso
il
termine
di
proroga
concesso
.
215
.
I
concessionari
di
grandi
derivazioni
di
acque
pubbliche
per
produzione
di
energia
accordate
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
che
intendono
iniziare
o
riprendere
,
dopo
averla
sospesa
,
la
esecuzione
delle
opere
concesse
,
devono
chiederne
autorizzazione
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
provvede
di
concerto
col
Ministro
delle
corporazioni
e
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Qualora
si
disponga
di
rinviare
l
'
esecuzione
delle
opere
,
ferma
rimanendo
la
scadenza
della
concessione
,
restano
sospesi
tutti
i
termini
assegnati
per
l
'
esecuzione
dei
lavori
,
nonché
l
'
obbligo
del
pagamento
del
canone
per
il
corrispondente
periodo
di
tempo
.
In
tal
caso
il
provvedimento
è
adottato
di
concerto
anche
col
Ministro
delle
finanze
.
La
sospensione
del
pagamento
del
canone
viene
computata
come
proroga
all
'
originario
termine
di
decorrenza
nei
limiti
massimi
indicati
dal
precedente
articolo
212
e
con
gli
effetti
previsti
nell
'
articolo
medesimo
e
nell
'
art
.
214
,
senza
pregiudizio
del
diritto
del
concessionario
di
rinunciare
alla
concessione
.
216
.
E
'
vietato
in
modo
assoluto
lo
stabilimento
di
molini
od
altri
opifici
natanti
sulle
acque
pubbliche
.
I
molini
e
gli
opifici
natanti
debbono
essere
gradatamente
rimossi
per
disposizione
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
del
magistrato
alle
acque
nel
territorio
di
sua
competenza
.
Ove
,
per
quelli
legittimamente
esistenti
,
siavi
luogo
a
pagamento
di
indennità
,
questa
,
in
mancanza
di
bonario
accordo
,
sarà
determinata
nei
modi
previsti
nei
comma
3
e
4
dell
'
art
.
33
della
presente
legge
.
La
determinazione
definitiva
dell
'
indennità
spetta
ai
Tribunali
delle
acque
pubbliche
.
217
.
Salvo
quanto
dispone
l
'
art
.
49
della
presente
legge
,
sono
opere
ed
atti
che
non
si
possono
eseguire
senza
speciale
autorizzazione
del
competente
ufficio
del
Genio
civile
e
sotto
l
'
osservanza
delle
condizioni
dal
medesimo
imposte
:
a
)
la
conversione
delle
chiuse
temporanee
di
derivazioni
di
acque
pubbliche
in
chiuse
permanenti
,
quantunque
instabili
e
l
'
alterazione
del
modo
di
loro
primitiva
costruzione
;
b
)
le
variazioni
della
posizione
,
struttura
e
dimensioni
solite
a
praticarsi
nelle
chiuse
instabili
;
c
)
gli
scavamenti
nei
ghiaieti
dei
fiumi
e
torrenti
per
canali
d
'
invito
alle
derivazioni
,
eccettuati
quelli
che
per
invalsa
consuetudine
si
praticano
senza
permesso
dell
'
autorità
amministrativa
;
d
)
la
conversione
delle
chiuse
temporanee
e
delle
chiuse
instabili
di
derivazioni
in
chiuse
stabili
;
e
)
le
variazioni
nella
forma
e
nella
posizione
così
delle
bocche
di
derivazione
come
delle
chiuse
stabili
ed
ogni
innovazione
tendente
ad
aumentare
l
'
altezza
di
queste
e
le
innovazioni
intorno
alle
altre
opere
di
stabile
struttura
che
servono
alle
derivazioni
d
'
acque
pubbliche
od
all
'
esercizio
dei
molini
od
altri
opifici
su
di
esse
stabiliti
;
f
)
la
ricostruzione
,
ancorché
senza
variazioni
di
posizione
e
forma
,
delle
chiuse
stabili
ed
incili
delle
derivazioni
,
di
botti
sotterranee
od
altre
opere
attinenti
alle
derivazioni
esistenti
nelle
acque
pubbliche
;
g
)
le
nuove
costruzioni
nell
'
alveo
dei
pubblici
corsi
e
bacini
d
'
acqua
di
chiuse
ed
altre
opere
stabili
per
le
derivazioni
,
di
botti
sotterranee
,
nonché
le
innovazioni
intorno
alle
opere
di
questo
genere
già
esistenti
;
h
)
le
opere
alle
sponde
dei
pubblici
corsi
di
acqua
che
possono
alterare
o
modificare
le
condizioni
delle
derivazioni
o
della
restituzione
delle
acque
derivate
.
218
.
L
'
approvazione
dei
progetti
di
acquedotti
comunali
a
scopo
potabile
,
nei
quali
lo
Stato
concorre
mediante
sussidi
o
contributi
negli
interessi
equivale
a
dichiarazione
di
pubblica
utilità
nei
riguardi
delle
espropriazioni
.
I
contributi
nelle
spese
per
costruzione
di
acquedotti
a
scopo
potabile
ed
i
concorsi
nel
pagamento
dei
relativi
interessi
rimangono
disciplinati
dalle
disposizioni
speciali
che
li
autorizzano
.
Non
possono
essere
concessi
contributi
e
concorsi
per
acquedotti
da
alimentarsi
con
acqua
pubblica
,
se
non
si
sia
ottenuta
la
concessione
dell
'
acqua
a
norma
della
presente
legge
.
Quando
il
contributo
o
concorso
sia
richiesto
unitamente
alla
concessione
dell
'
acqua
pubblica
,
l
'
esame
della
domanda
di
contributo
o
concorso
viene
fatto
durante
l
'
istruttoria
della
domanda
di
concessione
.
219
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
,
ove
non
sia
altrimenti
disposto
,
sono
punite
con
la
sanzione
amministrativa
da
lire
20.000
a
lire
1.000.000
(
112/a
)
.
La
stessa
pena
è
comminata
per
la
violazione
delle
norme
del
regolamento
per
l
'
esecuzione
di
questa
legge
.
220
.
I
verbali
di
accertamento
delle
contravvenzioni
alle
norme
della
presente
legge
,
salvo
quanto
è
disposto
all
'
art
.
223
,
possono
essere
formati
,
oltre
che
dagli
organi
di
polizia
giudiziaria
,
dai
funzionari
del
Genio
civile
,
dagli
ufficiali
e
guardiani
idraulici
,
da
quelli
delle
bonifiche
che
si
eseguono
per
conto
dello
Stato
nonché
degli
agenti
giurati
delle
pubbliche
amministrazioni
e
dei
comuni
,
osservate
le
norme
del
codice
di
procedura
penale
.
I
detti
verbali
sono
trasmessi
all
'
ingegnere
capo
dell
'
ufficio
del
Genio
civile
agli
effetti
delle
disposizioni
degli
articoli
221
e
222
.
221
.
Per
le
contravvenzioni
alle
norme
della
presente
legge
,
che
alterano
lo
stato
delle
cose
,
è
riservato
all
'
ingegnere
capo
dell
'
ufficio
dei
Genio
civile
la
facoltà
di
ordinare
la
riduzione
al
primitivo
stato
,
dopo
di
aver
riconosciuta
la
regolarità
della
denuncia
.
Nei
casi
di
urgenza
,
l
'
ingegnere
capo
fa
eseguire
immediatamente
di
ufficio
i
lavori
per
il
ripristino
.
Sentito
poi
il
trasgressore
,
eventualmente
anche
a
mezzo
del
podestà
,
o
di
un
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
,
l
'
ingegnere
capo
provvede
a
carico
del
trasgressore
per
il
rimborso
delle
spese
degli
atti
e
della
esecuzione
d
'
ufficio
,
rendendone
esecutoria
la
nota
e
facendone
riscuotere
l
'
importo
con
le
norme
e
le
forme
stabilite
per
la
esazione
delle
imposte
dirette
.
222
.
Per
le
violazioni
alle
norme
della
presente
legge
punite
con
la
pena
della
sanzione
amministrativa
(
113/a
)
,
l
'
ingegnere
capo
dell
'
ufficio
del
Genio
civile
,
prima
di
trasmettere
il
verbale
di
contravvenzione
all
'
autorità
giudiziaria
,
può
ammettere
il
trasgressore
a
pagare
,
a
titolo
di
oblazione
,
la
somma
che
sarà
da
lui
determinata
entro
i
limiti
del
minimo
e
del
massimo
della
pena
stabilita
,
prescrivendo
il
termine
entro
il
quale
il
pagamento
deve
essere
effettuato
.
Trascorso
inutilmente
tale
termine
,
il
verbale
di
contravvenzione
è
inviato
all
'
autorità
giudiziaria
per
il
procedimento
penale
.
223
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
dell
'
art
.
5
della
presente
legge
sono
accertate
dall
'
intendente
di
finanza
o
da
un
funzionano
da
lui
delegato
.
Sono
applicabili
le
disposizioni
dell
'
art
.
222
,
sostituito
all
'
ingegnere
capo
del
Genio
civile
l
'
intendente
di
finanza
o
il
funzionario
da
lui
designato
.
224
.
Contro
i
provvedimenti
emessi
dall
'
ingegnere
capo
dell
'
ufficio
del
Genio
civile
a
termini
delle
disposizioni
della
presente
legge
è
ammesso
ricorso
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
entro
trenta
giorni
dalla
notificazione
del
provvedimento
.
225
.
Per
le
spese
generali
di
controllo
tanto
delle
derivazioni
e
utilizzazioni
di
acque
pubbliche
quanto
della
trasmissione
e
distribuzione
dell
'
energia
elettrica
,
gli
utenti
delle
acque
pubbliche
e
gli
esercenti
degli
impianti
e
delle
linee
elettriche
sono
tenuti
ad
effettuare
appositi
versamenti
nella
misura
stabilita
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
in
base
al
fabbisogno
dei
servizi
di
vigilanza
e
controllo
ed
in
proporzione
alla
importanza
economica
delle
singole
aziende
.
Tali
versamenti
sono
effettuati
in
Tesoreria
con
imputazione
ad
uno
speciale
capitolo
da
istituire
nel
bilancio
dell
'
entrata
.
Per
far
fronte
alle
spese
di
cui
al
primo
comma
del
presente
articolo
sarà
istituito
apposito
capitolo
nello
stato
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
226
.
E
'
conservato
il
diritto
alle
sovvenzioni
di
cui
agli
artt
.
1
a
8
del
R.D.
2
ottobre
1919
,
n
.
1995
,
e
a
norma
del
R.D.
17
settembre
1925
,
n
.
1852
e
del
R.D.
15
aprile
1928
,
n
.
854
:
a
)
ai
concessionari
di
impianti
elettrici
che
già
godono
dei
predetti
benefici
;
b
)
ai
concessionari
o
autorizzati
in
via
provvisoria
ad
eseguire
i
lavori
,
purché
questi
siano
stati
ultimati
entro
il
31
dicembre
1928
o
alla
stessa
data
si
siano
trovati
in
istato
di
avanzata
costruzione
e
siano
stati
ultimati
entro
il
31
dicembre
1931
e
gli
interessati
abbiano
,
entro
il
31
dicembre
1928
,
presentato
istanza
in
doppio
originale
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
fornendo
la
prova
dell
'
avanzamento
dei
lavori
;
c
)
ai
concessionari
o
autorizzati
in
via
provvisoria
ad
eseguire
i
lavori
,
purché
questi
si
siano
trovati
in
pieno
svolgimento
al
30
giugno
1928
e
siano
stati
ultimati
entro
il
31
dicembre
1931
e
gli
interessati
abbiano
presentato
entro
il
30
maggio
1928
e
rinnovato
entro
il
30
novembre
1931
istanza
in
doppio
originale
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
in
cui
sia
data
la
prova
dello
stato
dei
lavori
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
in
caso
di
contestazioni
,
decide
insindacabilmente
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
La
mancata
presentazione
dell
'
istanza
nei
termini
prescritti
importa
la
decadenza
dal
diritto
alla
sovvenzione
,
senza
che
occorra
apposita
pronuncia
.
Gli
impianti
,
la
cui
esecuzione
sia
stata
sospesa
dall
'
amministrazione
,
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
R
.
D
.
15
aprile
1928
,
n
.
854
per
ragioni
di
interesse
pubblico
,
possono
beneficiare
della
sovvenzione
anche
se
siano
ultimati
dopo
il
1931
.
227
.
La
sovvenzione
di
cui
agli
articoli
precedenti
cessa
in
ogni
caso
con
la
quota
corrispondente
all
'
anno
1940
pagabile
entro
il
31
dicembre
1941
.
228
.
Il
diritto
alla
sovvenzione
di
cui
agli
articoli
precedenti
è
conservato
per
gli
impianti
idroelettrici
la
cui
costruzione
sia
connessa
con
opere
irrigue
di
prevalente
necessità
per
la
trasformazione
agraria
di
una
o
più
province
o
con
altre
applicazioni
agricole
,
e
che
alla
data
della
entrata
in
vigore
della
presente
legge
risultino
concessi
o
autorizzati
ma
non
ancora
ultimati
.
I
concessionari
per
ottenere
la
sovvenzione
si
debbono
impegnare
a
fornire
energia
elettrica
per
l
'
agricoltura
a
prezzi
di
favore
,
da
stabilire
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
La
concessione
della
sovvenzione
è
subordinata
alla
condizione
che
gli
impianti
fossero
in
pieno
sviluppo
al
30
giugno
1931
e
che
siano
ultimati
entro
il
31
dicembre
1935
.
La
sovvenzione
sarà
corrisposta
per
quindici
anni
a
decorrere
dalla
data
di
effettiva
entrata
in
funzione
dell
'
impianto
dopo
il
collaudo
.
229
.
Per
gli
impianti
di
cui
agli
articoli
precedenti
è
accordata
,
insieme
con
la
sovvenzione
di
cui
agli
articoli
stessi
,
e
finché
dura
la
sovvenzione
,
ma
in
ogni
caso
non
oltre
l
'
anno
1940
,
l
'
esenzione
nell
'
applicazione
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
per
il
reddito
o
parte
del
reddito
attribuibile
agli
edifici
e
alle
officine
di
produzione
e
trasformazione
dell
'
energia
elettrica
.
230
.
Qualora
nella
esecuzione
degli
impianti
di
cui
agli
articoli
precedenti
siano
state
impiegate
dalla
ditta
concessionaria
somme
non
computate
nell
'
applicazione
delle
imposte
sui
profitti
di
guerra
,
la
misura
della
sovvenzione
sarà
determinata
caso
per
caso
,
dal
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
tenendo
conto
del
contributo
indiretto
già
concesso
dallo
Stato
col
rinunziare
alle
imposte
sulle
somme
impiegate
negli
impianti
.
231
.
Le
facilitazioni
di
cui
ai
precedenti
articoli
non
si
estendono
alle
modificazioni
non
sostanziali
di
impianti
esistenti
,
consentite
in
base
agli
artt
.
24
del
D.Lgt
.
20
novembre
1916
,
n
.
1664
,
e
26
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
232
.
E
'
conservato
il
diritto
alle
sovvenzioni
previste
agli
artt
.
9
e
12
del
R.D.
2
ottobre
1919
,
n
.
1995
(
117/a
)
,
per
le
linee
di
trasmissione
di
energia
elettrica
costruite
entro
il
31
dicembre
1930
.
233
.
Fino
a
quando
non
siano
emanate
le
norme
per
la
esecuzione
della
presente
legge
continueranno
ad
applicarsi
le
norme
regolamentari
emanate
nelle
materie
contemplate
dalla
stessa
legge
,
in
quanto
compatibili
con
le
disposizioni
della
legge
medesima
.
234
.
Con
l
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
rimangono
abrogati
:
1
)
il
R.D.L.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
che
reca
disposizioni
sulle
derivazioni
ed
utilizzazioni
di
acque
pubbliche
e
sui
serbatoi
e
laghi
artificiali
,
stabilendo
altresì
le
norme
di
giurisdizione
e
di
procedura
del
contenzioso
sulle
acque
pubbliche
;
2
)
il
R.D.
27
novembre
1919
,
n
.
2235
,
contenente
le
norme
di
procedura
per
il
funzionamento
dei
Tribunali
delle
acque
pubbliche
;
3
)
i
RR.DD
.
26
dicembre
1920
,
n
.
1818
:
24
novembre
1921
,
n
.
1736
e
17
dicembre
1922
,
n
.
1669
,
concernenti
proroga
ai
termini
indicati
agli
artt
.
2
e
7
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161;
4
)
il
R.D.
7
aprile
1921
,
n
.
556
,
che
proroga
il
termine
stabilito
per
delega
legislativa
,
dall
'
art
.
85
del
Reg
.
14
agosto
1920
,
n
.
1285
,
sulle
derivazioni
ed
utilizzazioni
di
acque
pubbliche
;
5
)
gli
artt
.
3
e
6
del
R.D.L.
25
febbraio
1924
,
n
.
456
.
concernente
l
'
aumento
delle
entrate
demaniali
:
6
)
il
R.D.
7
febbraio
1926
,
n
.
327
,
che
reca
disposizioni
per
le
derivazioni
di
acque
pubbliche
nel
Mezzogiorno
e
nelle
Isole
;
7
)
il
R.D.
14
agosto
1920
,
n
.
1286
,
sul
servizio
idrografico
;
8
)
la
L
.
2
febbraio
1888
n
.
5192
sui
consorzi
delle
acque
a
scopo
industriale
;
9
)
la
L
.
7
giugno
1894
,
n
.
232
,
sulla
trasmissione
a
distanza
delle
correnti
elettriche
destinate
al
trasporto
ed
alla
distribuzione
dell
'
energia
per
uso
industriale
;
10
)
il
D.Lgt
.
22
febbraio
1917
,
n
.
386
(
prorogato
con
R.D.
20
agosto
1921
,
n
.
1223
)
,
portante
provvedimenti
per
la
costruzione
e
il
collegamento
di
linee
di
trasmissione
di
energia
elettrica
;
11
)
il
R.D.
17
dicembre
1922
,
n
.
1723
,
che
reca
una
aggiunta
all
'
art
.
8
della
L
.
7
giugno
1894
,
n
.
232;
12
)
il
R.D.
16
dicembre
1926
,
n
.
2373
,
concernente
disposizioni
relative
alla
autorizzazione
delle
linee
di
trasmissione
dell
'
energia
elettrica
;
13
)
il
R.D.
21
ottobre
1926
,
n
.
2479
,
che
reca
disposizioni
concernenti
l
'
importazione
e
l
'
esportazione
di
energia
elettrica
,
e
la
L
.
21
giugno
1928
,
n
.
1624
,
che
convalida
,
con
modificazioni
,
il
detto
decreto
;
14
)
gli
artt
.
1
e
12
,
16
e
17
,
R.D.
2
ottobre
1919
,
n
.
1995
,
che
reca
provvedimenti
in
favore
della
produzione
e
della
utilizzazione
dell
'
energia
idroelettrica
;
15
)
il
R.D.
17
settembre
1925
,
n
.
1852
,
che
reca
provvedimenti
a
favore
della
produzione
e
della
utilizzazione
dell
'
energia
idroelettrica
,
tranne
le
disposizioni
contenute
nell
'
articolo
6;
16
)
il
R.D.
15
aprile
1928
,
n
.
854
,
recante
disposizioni
sulle
sovvenzioni
governative
per
gli
impianti
idroelettrici
;
17
)
il
R.D.
21
marzo
1929
,
n
.
591
,
recante
sovvenzioni
per
impianti
idroelettrici
connessi
ad
opere
di
irrigazione
;
18
)
il
R.D.
24
aprile
1921
,
n
.
700
,
concernente
agevolazioni
per
la
costruzione
degli
impianti
idroelettrici
e
di
serbatoi
o
laghi
artificiali
;
19
)
le
lettere
f
)
,
g
)
,
h
)
,
i
)
,
dell
'
art
.
97
e
le
lettere
a
)
,
b
)
,
c
)
dell
'
art
.
98
del
testo
unico
di
leggi
sulle
opere
idrauliche
approvato
con
R.D.
25
luglio
1904
,
n
.
523
,
nonché
le
lettere
k
)
del
citato
art
.
97
e
d
)
del
citato
art
.
98
nella
parte
compresa
nell
'
art
.
217
della
presente
legge
;
20
)
ogni
altra
disposizione
che
sia
in
contrasto
con
quelle
stabilite
nella
presente
legge
.