ProsaGiuridica ,
IL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la
seguente
legge
approvata
dall
'
Assemblea
Costituente
:
Art
.
1
.
Per
l
'
elezione
della
Camera
dei
deputati
si
osservano
,
in
quanto
applicabili
,
le
disposizioni
del
decreto
legislativo
10
marzo
1946
,
n
.
74
,
con
le
modificazioni
di
cui
agli
articoli
seguenti
.
Art
.
2
.
Il
primo
ed
il
secondo
comma
dell
'
art.
3
sono
costituiti
dai
seguenti
:
"
Il
numero
dei
deputati
e
'
in
ragione
di
uno
ogni
80.000
abitanti
o
per
frazione
superiore
a
40.000
,
calcolati
in
ciascun
collegio
in
base
alla
popolazione
residente
al
31
dicembre
1946
,
secondo
i
dati
ufficiali
dell
'
Istituto
centrale
di
statistica
.
I
collegi
sono
costituiti
secondo
le
circoscrizioni
stabilite
nella
tabella
A
allegata
alla
presente
legge
"
.
Art
.
3
.
Gli
articoli
4
,
5
,
6
e
12
del
decreto
legislativo
10
marzo
1946
,
n
.
74
,
sono
abrogati
e
sostituiti
dalle
disposizioni
della
legge
i
ottobre
1947
,
n
.
1058
,
recante
norme
per
la
disciplina
dell
'
elettorato
attivo
e
per
la
tenuta
e
la
revisione
annuale
delle
liste
elettorali
della
legge
23
dicembre
1947
,
n
.
1453
,
contenente
norme
per
la
limitazione
temporanea
del
diritto
di
voto
ai
capi
responsabili
del
regime
fascista
.
Art
.
4
.
L
'
art.
7
e
'
sostituito
dal
seguente
:
Sono
eleggibili
a
deputati
gli
elettori
che
abbiano
compiuto
il
venticinquesimo
anno
di
eta
'
entro
il
giorni
delle
elezioni
.
Non
sono
eleggibili
per
cinque
anni
dall
'
entrata
in
vigore
della
,
Costituzione
,
oltre
coloro
che
sono
stati
esclusi
per
il
medesimo
periodo
dal
diritto
elettorale
attivo
:
1
)
gli
ex
membri
dei
direttori
federali
del
partito
nazionale
fascista
,
eccettuati
coloro
che
ne
abbiano
fatto
parte
di
diritto
o
che
abbiano
esercitato
funzioni
esclusivamente
amministrative
o
assistenziali
;
2
)
le
ex
fiduciarie
o
vicefiduciarie
delle
federazioni
dei
fasci
femminili
;
3
)
gli
ex
segretari
politici
dei
fasci
dei
comuni
con
popolazione
superiore
ai
10.000
abitanti
(
censimento
1936
)
e
le
ex
segretarie
dei
fasci
femminili
dei
medesimi
comuni
;
4
)
gli
ex
prefetti
o
questori
nominati
per
titoli
fascisti
;
5
)
gli
ex
moschettieri
del
duce
e
gli
ex
ufficiali
della
milizia
volontaria
sicurezza
nazionale
in
servizio
permanente
retribuito
,
eccettuati
gli
addetti
al
servizi
religiosi
,
militari
,
assistenziali
e
gli
appartenenti
alle
legioni
libiche
,
alle
milizie
ferroviaria
,
postelegrafonica
,
universitaria
alla
G.I.L.
,
alla
D
.
I
.
C
.
A
.
T
.
e
Da
.
cos
.
,
nonche
'
alle
milizie
forestale
,
stradale
e
portuale
;
6
)
chiunque
abbia
,
ricoperto
una
carica
politica
del
partito
fascista
repubblicano
;
7
)
gli
ex
ufficiali
che
abbiano
prestato
servizio
attivo
nelle
forze
armate
della
pseudo
Repubblica
sociale
,
gli
ex
componenti
delle
brigate
nere
,
delle
legioni
autonome
e
dei
reparti
speciali
di
polizia
politica
della
pseudo
Repubblica
sociale
;
8
)
i
presidi
delle
province
e
i
podesta
'
dei
comuni
con
popolazione
superiore
ai
10.000
abitanti
,
eccettuati
i
presidi
e
i
podesta
'
nominati
dopo
il
25
luglio
1943
dal
Governo
legittimo
italiano
;
9
)
gli
ufficiali
superiori
e
ufficiali
generali
delle
Forze
armate
dello
Stato
che
,
per
giudizio
di
epurazione
,
siano
stati
dispensati
dal
servizio
con
o
senza
perdita
del
diritto
a
pensione
e
gli
ufficiali
di
qualunque
grado
che
,
per
aver
cooperato
dall'8
settembre
1943
con
le
forze
armate
che
combattevano
contro
l
'
Italia
,
siano
stati
cancellati
dai
ruoli
con
perdita
del
grado
;
10
)
gli
Impiegati
di
pubbliche
Amministrazioni
di
grado
superiore
al
70
dell
'
ordinamento
gerarchico
dello
Stato
o
equiparati
che
,
per
giudizio
di
epurazione
,
siano
stati
dispensati
dal
servizio
con
o
senza
perdita
del
diritto
a
pensione
;
11
)
coloro
che
per
sentenza
penale
o
per
decisione
amministrativa
,
l
'
una
e
l
'
altra
,
parte
in
giudicato
,
siano
stati
riconosciuti
collaboratori
col
tedesco
invasore
;
12
)
gli
appartenenti
all
'
O
.
V
.
R
.
A
.
;
13
)
i
direttori
,
condirettori
,
vicedirettori
,
redattori
capi
di
giornali
e
riviste
politiche
fasciste
;
14
)
i
commissari
prefettizi
preposti
ai
Comuni
con
piu
'
di
10.000
abitanti
nell
'
ambito
del
cosiddetto
litorale
adriatico
e
della
ex
zona
delle
Prealpi
;
15
)
gli
autori
di
libri
e
testi
scolastici
di
propaganda
fascista
e
i
docenti
di
scuole
di
mistica
fascista
.
Sono
eccettuati
dalla
esclusione
dalla
eleggibilita
'
coloro
che
siano
stati
dichiarati
non
punibili
ai
sensi
nell
'
ultimo
comma
dell
'
art.
7
del
decreto
legislativo
27
luglio
1944
,
n
.
159
,
e
coloro
i
quali
prima
dell
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
abbiano
ottenuto
una
pronunzia
di
proscioglimento
da
parte
della
speciale
Commissione
per
le
sanzioni
elettorali
,
di
cui
al
decreto
legislativo
26
aprile
1945
,
n
.
149
.
Sono
,
altresi
'
,
eccettuati
dalla
esclusione
dalla
eleggibilita
'
per
le
cause
di
cui
ai
nn
.
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
8
coloro
i
quali
,
avendo
ricoperto
le
cariche
e
gli
uffici
ivi
previsti
prima
del
3
gennaio
1925
,
abbiano
poi
fatto
parte
della
Consulta
Nazionale
o
dell
'
Assemblea
Costituente
"
.
Art
.
5
L
'
art.
9
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Non
sono
eleggibili
:
a
)
i
deputati
regionali
o
consiglieri
regionali
;
b
)
i
presidenti
delle
deputazioni
provinciali
;
c
)
i
sindaci
dei
capoluoghi
di
provincia
;
d
)
il
capo
e
vice
-
capo
della
polizia
e
gli
ispettori
generali
di
pubblica
sicurezza
;
e
)
i
capi
di
Gabinetto
dei
Ministri
;
f
)
l
'
Alto
Commissario
per
la
Sardegna
,
il
Commissario
dello
Stato
nella
Regione
siciliana
,
i
prefetti
o
chi
ne
fa
le
veci
;
g
)
i
magistrati
,
salvo
che
non
si
trovino
in
aspettativa
all
'
atto
dell
'
accettazione
della
candidatura
;
h
)
i
vice
-
prefetti
e
i
funzionari
di
pubblica
sicurezza
;
i
)
gli
ufficiali
generali
e
gli
ammiragli
,
gli
ufficiali
superiori
delle
Forze
armate
dello
stato
,
nella
circoscrizione
del
loro
comando
territoriale
.
Le
cause
di
ineleggibilita
'
stabilite
in
questo
articolo
non
hanno
effetto
,
se
le
funzioni
esercitate
siano
cessate
almeno
novanta
giorni
prima
della
data
del
decreto
di
convocazione
dei
comizi
elettorali
.
Tale
termine
e
'
stabilito
,
per
la
prima
legislatura
,
al
giorno
precedente
l
'
accettazione
della
candidatura
"
.
Art
.
6
.
Nell
'
art.
10
sono
soppresse
le
parole
:
"
eccettuati
quelli
che
non
provengono
dal
ruoli
dell
'
Amministrazione
degli
affari
esteri
"
.
Art
.
7
.
L
'
art.
11
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Non
sono
eleggibili
:
1
)
coloro
che
in
proprio
o
in
qualita
'
di
rappresentanti
legali
di
societa
'
o
di
imprese
private
risultino
vincolati
con
lo
Stato
per
contratti
di
opere
o
di
somministrazioni
,
oppure
per
concessioni
o
autorizzazione
amministrative
di
notevole
entita
'
economica
,
che
importino
l
'
obbligo
di
adempimenti
specifici
,
l
'
osservanza
di
norme
generali
o
particolari
protettive
del
pubblico
interesse
,
alle
quali
la
concessione
o
la
autorizzazione
e
'
sottoposta
;
2
)
i
rappresentanti
,
amministratori
e
dirigenti
di
societa
'
e
imprese
volte
al
profitto
di
privati
e
sussidiati
dallo
Stato
con
sovvenzioni
continuative
o
con
garanzia
di
assegnazioni
o
di
interessi
,
quando
questi
sussidi
non
siano
concessi
in
forza
di
una
legge
generale
dello
Stato
;
3
)
i
consulenti
legali
e
amministrativi
che
prestino
in
modo
permanente
l
'
opera
loro
alle
persone
,
societa
'
e
imprese
di
cui
ai
nn
.
1
e
2
,
vincolate
allo
Stato
nei
modi
di
cui
sopra
.
Dalla
ineleggibilita
'
sono
esclusi
i
dirigenti
di
cooperative
e
di
consorzi
di
cooperative
,
iscritti
regolarmente
nei
registri
di
prefettura
"
.
Art
.
8
.
Il
primo
comma
dell
'
art.
13
e
'
sostituito
dai
seguenti
:
"
I
comizi
elettorali
sono
convocati
con
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
,
su
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
.
Lo
stesso
decreto
fissa
il
giorno
della
prima
riunione
della
Camera
nei
limiti
dell
'
art.
61
della
,
Costituzione
"
.
Art
.
9
.
Il
primo
comma
dell
'
art.
15
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Le
liste
dei
candidati
per
il
collegio
unico
nazionale
devono
essere
presentate
da
non
meno
di
venti
delegati
effettivi
di
liste
aventi
lo
stesso
contrassegno
che
assistera
'
la
lista
per
il
collegio
unico
nazionale
"
.
Il
terzo
comma
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Nessuno
puo
'
essere
candidato
nel
Collegio
unico
nazionale
se
non
e
'
candidato
in
un
collegio
circoscrizionale
"
.
Art
.
10
.
Al
primo
comma
dell
'
art.
24
,
le
parole
:
"
con
le
caratteristiche
essenziali
del
modello
descritto
nella
tabella
B
,
allegata
al
presente
decreto
"
,
sono
sostituite
dalle
seguenti
:
"
con
le
caratteristiche
essenziali
dei
modelli
descritti
nelle
tabelle
B
,
C
e
D
,
allegate
alla
presente
legge
"
.
Art
.
11
.
L
'
ultimo
comma
dell
'
art.
27
modificato
dall
'
art.
20
del
decreto
legislativo
23
aprile
1046
,
n
.
219
,
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Al
presidente
dell
'
ufficio
elettorate
e
'
corrisposto
dal
Comune
,
nel
quale
l
'
ufficio
ha
sede
,
un
onorario
giornaliero
di
lire
2000
al
lordo
delle
ritenute
di
legge
,
oltre
il
trattamento
di
missione
,
se
dovuto
,
nella
misura
corrispondente
a
quella
che
spetta
ai
funzionari
di
grado
50
dei
ruoli
dell
'
Amministrazione
dello
Stato
.
Ai
funzionari
statali
di
grado
superiore
al
5°
spetta
,
se
dovuto
,
il
trattamento
di
missione
inerente
al
grado
rivestito
"
.
Art
.
12
.
Il
primo
e
l
'
ultimo
comma
dell
'
art.
28
sono
sostituiti
dai
seguenti
:
"
Fra
il
quindicesimo
e
l
'
ottavo
giorno
precedenti
le
elezioni
,
in
pubblica
adunanza
,
preannunziata
due
giorni
prima
con
manifesto
affisso
nell
'
albo
pretorio
del
Comune
,
la
Commissione
elettorale
comunale
,
sentiti
i
rappresentanti
di
lista
,
se
gia
'
designati
,
procede
della
nomina
degli
scrutatori
tra
gli
elettori
del
Comune
che
siano
idonei
alle
funzioni
di
scrutatori
,
esclusi
sempre
i
candidati
.
Qualora
la
nomina
non
sia
fatta
l
'
unanimita
'
,
ciascun
membro
della
Commissione
votera
'
per
due
nomi
e
si
proclameranno
eletti
coloro
che
avranno
ottenuto
un
maggior
numero
di
voti
.
A
parita
'
di
voti
sara
'
proclamato
eletto
l
'
anziano
di
eta
'
"
.
"
A
ciascuno
degli
scrutatori
il
Comune
,
nel
quale
ha
sede
l
'
ufficio
elettorale
,
deve
corrispondere
l
'
onorario
giornaliero
di
lire
1500
al
lordo
delle
ritenute
di
legge
,
oltre
al
trattamento
di
missione
,
se
dovuto
,
nella
misura
corrispondente
a
quella
che
spetta
ai
funzionari
il
grado
70
del
ruoli
dell
'
Amministrazione
dello
Stato
di
funzionari
statali
di
grado
superiore
al
70
spetta
,
se
dovuto
,
il
trattamento
di
missione
inerente
al
grado
rivestito
"
.
Art
.
13
.
Il
penultimo
comma
dell
'
art.
29
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Al
segretario
e
'
corrisposto
dal
Comune
,
in
cui
ha
sede
l
'
ufficio
elettorale
,
l
'
onorari
-
giornaliero
di
lire
1800
,
al
lordo
delle
ritenute
di
legge
,
oltre
il
trattamento
di
missione
,
se
dovuto
,
nella
misura
corrispondente
a
quella
che
spetta
ai
funzionari
di
grado
70
dei
ruoli
dell
'
Amministrazione
dello
Stato
)
.
Art
.
14
.
L
'
art.
40
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Il
presidente
,
gli
scrutatori
,
i
rappresentanti
delle
liste
dei
candidati
e
il
segretario
del
seggio
,
nonche
'
gli
ufficiali
e
gli
agenti
della
forza
pubblica
in
servizio
di
ordine
pubblico
votano
,
previa
esibizione
del
certificato
elettorale
,
nella
sezione
presso
la
quale
esercitano
il
loro
ufficio
,
anche
se
siano
iscritti
come
elettori
in
altre
sezioni
o
in
altro
Comune
i
candidati
possono
votare
in
una
qualsiasi
delle
sezioni
della
circoscrizione
dove
sono
proposti
,
presentando
il
certificato
elettorale
.
Gli
elettori
di
cui
al
comma
,
precedente
sono
iscritti
,
a
cura
del
presidente
,
in
calce
alla
lista
,
della
sezione
e
di
essi
e
'
presa
nota
nel
verbale
"
.
Art
.
15
.
La
prima
parte
del
terzo
comma
dell
'
art.
41
,
dalle
parole
:
"
Nei
comuni
"
alle
parole
:
"
edifici
militari
"
,
e
'
soppressa
.
Art
.
16
.
Il
secondo
e
il
terzo
comma
dell
'
art.
42
sono
sostituiti
dai
seguenti
:
"
I
ciechi
,
gli
amputati
delle
mani
,
gli
affetti
da
paralisi
o
da
,
altro
impedimento
di
analoga
gravita
esercitano
il
diritto
elettorale
con
l
'
aiuto
di
un
elettore
della
propria
famiglia
o
,
in
mancanza
,
di
un
altro
elettore
,
che
sia
stato
volontariamente
scelto
come
accompagnatore
,
purche
'
l
'
uno
o
l
'
altro
sia
iscritto
nel
Comune
.
Nessun
elettore
potra
'
esercitare
la
funzione
di
accompagnatore
per
piu
'
di
un
invalido
.
Sul
suo
certificato
elettorale
sara
'
fatta
apposita
annotazione
dal
presidente
del
seggio
,
nel
quale
ha
assoluto
tale
compito
.
I
presidenti
di
seggio
devono
richiedere
agli
accompagnatori
il
certificato
elettorale
,
per
constatare
se
hanno
gia
'
in
precedenza
esercitato
la
funzione
predetta
.
L
'
accompagnatore
consegna
il
certificato
dell
'
elettore
accompagnato
;
il
presidente
del
seggio
accerta
,
con
appositi
interpellazione
,
se
l
'
elettore
abbia
scelto
liberamente
il
suo
accompagnatore
e
ne
conosca
il
nome
e
cognome
e
registra
nel
verbale
,
a
parte
,
questo
modo
di
votazione
,
indicando
il
motivo
specifico
di
questa
assistenza
nella
votazione
,
il
nome
dell
'
autorita
'
sanitaria
che
abbia
eventualmente
accertato
l
'
impedimento
ed
il
nome
e
cognome
dell
'
accompagnatore
.
Il
certificato
medico
eventualmente
esibito
e
'
allegato
al
verbale
"
.
Art
.
17
.
Le
prima
parte
del
secondo
comma
dell
'
art.
44
e
'
sostituita
dalla
seguente
:
"
L
'
elettore
deve
recasi
ad
uno
degli
appositi
tavoli
e
,
senza
che
sia
avvicinato
da
alcuno
,
votare
tracciando
sulla
scheda
,
con
la
matita
un
segno
su
contrassegno
corrispondente
alla
lista
,
da
,
lui
prescelta
o
comunque
sul
rettangolo
che
lo
contiene
"
.
Art
.
18
.
La
seconda
,
parte
del
secondo
comma
dell
'
art.
45
e
'
sostituita
dalla
seguente
:
"
Il
numero
delle
preferenze
e
'
di
tre
,
se
i
deputati
da
eleggere
fino
a
15;
di
quattro
,
da
16
in
poi
"
Art
.
19
.
L
'
art.
48
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
La
votazione
deve
proseguire
fino
alle
ore
ventidue
.
Tuttavia
gli
elettori
che
siano
ancora
nei
locali
del
seggio
sono
ammessi
a
votare
"
.
Art
.
20
.
Al
sesto
comma
dell
'
art.
56
le
parole
:
"
e
in
cui
sono
elencati
separatamente
gli
elettori
che
hanno
votato
e
quelli
che
non
hanno
votato
"
sono
sostituite
dalle
seguenti
:
"
e
in
cui
sono
elencati
gli
elettori
che
non
hanno
votato
"
.
All
'
ottavo
comma
le
parole
:
"
l
'
estratto
viene
immediatamente
rimesso
al
sindaco
"
sono
sostituite
dalle
seguenti
:
a
l
'
estratto
e
'
trasmesso
,
non
oltre
il
sessantesimo
giorno
successivo
a
quello
della
votazione
,
al
sindaco
"
.
Art
.
21
.
Al
quarto
comma
dell
'
art.
57
,
alle
parole
:
"
piu
'
uno
"
e
"
piu
'
due
"
sono
sostituite
sempre
le
altre
:
"
piu
'
tre
"
.
Art
.
22
.
Al
primo
comma
dell
'
art.
62
,
prima
parte
,
dopo
le
parole
:
"
collegate
con
quelle
del
collegio
unico
nazionale
"
,
sono
aggiunte
le
altre
:
"
che
abbiano
raggiunto
nelle
circoscrizioni
almeno
un
quoziente
"
.
Art
.
23
.
All
'
art.
64
e
'
aggiunto
il
seguente
comma
:
"
Se
il
caso
di
sostituzione
si
verifichi
nella
lista
nazionale
e
il
candidato
subentrante
sia
gia
'
deputato
nella
lista
circoscrizionale
avente
lo
stesso
contrassegno
,
si
applichera
'
il
capoverso
dell
'
art.
63
"
.
Art
.
24
.
Dopo
l
'
art.
64
,
e
'
aggiunto
il
seguente
:
"
Art
.
64-bis
.
-
E
'
riservata
alla
Camera
del
deputati
la
facolta
'
di
ricevere
e
accettare
le
dimissioni
dei
propri
membri
"
.
Art
.
25
.
Dopo
l
'
art.
65
,
e
'
aggiunto
il
seguente
:
"
Art
.
65-bis
.
-
Gli
impiegati
dello
Stato
e
di
altre
Amministrazioni
,
nonche
'
i
dipendenti
degli
Enti
ed
Istituti
di
diritto
pubblico
pottoposti
alla
vigilanza
dello
Stato
,
che
siano
eletti
deputati
,
seno
,
ove
lo
richiedano
,
collocati
in
congedo
straordinario
per
tutta
la
durata
del
mandato
parlamentare
,
secondo
le
norme
in
vigore
.
I
magistrati
in
aspettativa
ai
sensi
della
lettera
g
)
dell
'
art.
9
conservano
il
trattamento
di
cui
godevano
"
.
Art
.
26
.
Dopo
l
'
art.
84
,
e
'
aggiunto
il
seguente
:
"
Art
.
84-bis
.
-
Le
norme
che
stabilissero
,
nella
legge
elettorale
per
il
senato
della
Repubblica
,
nuove
sanzioni
a
carico
di
coloro
che
si
astengono
dal
voto
,
saranno
applicabili
anche
per
le
elezioni
della
Camera
dei
deputati
"
.
Art
.
27
.
Alle
dizioni
:
"
Regno
,
Assemblea
Costituente
,
Costituente
,
Segreteria
provvisoria
dell
'
Assemblea
Costituente
"
,
usate
negli
articoli
del
decreto
legislativo
10
marzo
1946
,
n
.
74
,
sono
rispettivamente
sostituite
le
seguenti
:
"
Repubblica
,
Camera
dei
Deputati
,
Camera
,
Segreteria
della
Camera
dei
Deputati
"
.
Art
.
28
.
Il
Governo
della
Repubblica
e
'
autorizzate
a
coordinare
in
un
testo
unico
le
disposizioni
del
decreto
legislativo
10
marzo
1946
,
n
.
74
,
e
quelle
della
.
presente
legge
.
Art
.
29
.
La
presente
legge
entra
in
vigore
lo
stesso
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
.
La
presente
legge
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sara
'
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
della
Repubblica
italiana
.
E
'
fatto
obbligo
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addi
'
20
gennaio
1948
DE
NICOLA
DE
GASPERI
-
SCELBA