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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 - IV , n . 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale , presso il Ministero dell ' interno , per le questioni che interessano la demografia e la razza ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del DUCE , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro per l ' interno ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . È istituito presso il Ministero dell ' interno , il Consiglio superiore per la demografia e la razza , chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza . Art . 2 . Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l ' interno o , per sua delega , dal Sottosegretario di Stato . Ne fanno parte : un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza . Essi sono nominati con decreto Reale , su proposta del Ministro per l ' interno , durano in carica tre anni e possono essere confermati . Fanno , inoltre , parte del Consiglio : - il presidente dell ' Istituto centrale di statistica ; - il direttore generale per la Demografia e la razza ; il direttore generale della Sanità pubblica ; - il presidente dell ' Opera nazionale per la maternità ed infanzia ; - il presidente dell ' Unione fascista fra le famiglie numerose ; - due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista , designati dal Segretario del P.N.F. , Ministro Segretario di Stato ; - due rappresentanti del Ministero dell ' Africa Italiana ; - i rappresentanti per ciascuno dei ministeri per gli affari esteri , di grazia e giustizia , delle finanze , dell ' educazione nazionale , delle corporazioni e della cultura popolare , designati dalle rispettive Amministrazioni . Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza . Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Duce , Ministro per l ' interno , proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele - Mussolini Visto il Guardasigilli : Solmi