ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926
-
IV
,
n
.
100;
Ritenuta
la
necessità
assoluta
ed
urgente
di
provvedere
alla
costituzione
di
un
organo
consultivo
centrale
,
presso
il
Ministero
dell
'
interno
,
per
le
questioni
che
interessano
la
demografia
e
la
razza
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
DUCE
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
Ministro
per
l
'
interno
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
È
istituito
presso
il
Ministero
dell
'
interno
,
il
Consiglio
superiore
per
la
demografia
e
la
razza
,
chiamato
a
dare
pareri
sulle
questioni
di
carattere
generale
interessanti
la
demografia
e
la
razza
.
Art
.
2
.
Il
Consiglio
è
presieduto
dal
Ministro
per
l
'
interno
o
,
per
sua
delega
,
dal
Sottosegretario
di
Stato
.
Ne
fanno
parte
:
un
vice
presidente
e
14
membri
scelti
fra
le
persone
particolarmente
versate
nei
problemi
della
demografia
e
della
razza
.
Essi
sono
nominati
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
interno
,
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Fanno
,
inoltre
,
parte
del
Consiglio
:
-
il
presidente
dell
'
Istituto
centrale
di
statistica
;
-
il
direttore
generale
per
la
Demografia
e
la
razza
;
il
direttore
generale
della
Sanità
pubblica
;
-
il
presidente
dell
'
Opera
nazionale
per
la
maternità
ed
infanzia
;
-
il
presidente
dell
'
Unione
fascista
fra
le
famiglie
numerose
;
-
due
rappresentanti
del
Partito
Nazionale
Fascista
,
designati
dal
Segretario
del
P.N.F.
,
Ministro
Segretario
di
Stato
;
-
due
rappresentanti
del
Ministero
dell
'
Africa
Italiana
;
-
i
rappresentanti
per
ciascuno
dei
ministeri
per
gli
affari
esteri
,
di
grazia
e
giustizia
,
delle
finanze
,
dell
'
educazione
nazionale
,
delle
corporazioni
e
della
cultura
popolare
,
designati
dalle
rispettive
Amministrazioni
.
Le
funzioni
di
segretario
del
Consiglio
sono
esercitate
dal
direttore
generale
per
la
Demografia
e
la
razza
.
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Duce
,
Ministro
per
l
'
interno
,
proponente
,
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
5
settembre
1938
-
Anno
XVI
Vittorio
Emanuele
-
Mussolini
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi