ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Veduto
il
testo
unico
delle
leggi
e
delle
norme
giuridiche
sulla
istruzione
elementare
,
post
-
elementare
e
sulle
opere
di
integrazione
,
approvato
con
il
R
.
decreto
5
febbraio
1928
-
VI
,
n
.
577
,
e
successive
modificazioni
;
Veduto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926
-
IV
,
n
.
100;
Riconosciuta
la
necessità
assoluta
ed
urgente
di
dare
uno
speciale
ordinamento
alla
istruzione
elementare
dei
fanciulli
di
razza
ebraica
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
nostro
Ministro
Sottosegretario
di
Stato
per
l
'
educazione
nazionale
,
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
Per
i
fanciulli
di
razza
ebraica
sono
istituite
a
spese
dello
Stato
speciali
sezioni
di
scuola
elementare
nelle
località
in
cui
il
numero
di
essi
non
sia
inferiore
a
dieci
.
I
relativi
insegnanti
potranno
essere
di
razza
ebraica
.
Art
.
2
.
Le
comunità
possono
aprire
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministero
per
l
'
educazione
nazionale
,
scuole
elementari
,
con
effetti
legali
,
per
i
fanciulli
di
razza
ebraica
.
Per
gli
scrutini
e
per
gli
esami
nelle
dette
scuole
il
Regio
provveditore
agli
studi
nomina
un
commissario
.
Nelle
scuole
elementari
di
cui
ai
comma
precedenti
,
sono
svolti
i
programmi
stabiliti
per
le
scuole
di
Stato
;
salvo
per
ciò
che
concerne
l
'
insegnamento
della
religione
cattolica
.
Art
.
3
.
Nelle
scuole
elementari
per
i
fanciulli
di
razza
ebraica
sono
adottati
i
libri
di
testo
di
Stati
,
con
opportuni
arrangiamenti
,
approvati
dal
Ministero
dell
'
educazione
nazionale
.
Le
spese
relative
sono
a
carico
delle
comunità
israelitiche
.
Art
.
4
.
Il
presente
decreto
,
che
andrà
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
proponente
,
è
autorizzato
alla
presentazione
del
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
23
settembre
1938
-
Anno
XVI
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Bottai
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi