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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare , post - elementare e sulle opere di integrazione , approvato con il R . decreto 5 febbraio 1928 - VI , n . 577 , e successive modificazioni ; Veduto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 - IV , n . 100; Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del nostro Ministro Sottosegretario di Stato per l ' educazione nazionale , di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci . I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica . Art . 2 . Le comunità possono aprire , con l ' autorizzazione del Ministero per l ' educazione nazionale , scuole elementari , con effetti legali , per i fanciulli di razza ebraica . Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario . Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti , sono svolti i programmi stabiliti per le scuole di Stato ; salvo per ciò che concerne l ' insegnamento della religione cattolica . Art . 3 . Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stati , con opportuni arrangiamenti , approvati dal Ministero dell ' educazione nazionale . Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche . Art . 4 . Il presente decreto , che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno , sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Ministro proponente , è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 23 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini , Bottai , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi