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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Veduto il R . decreto - legge 5 settembre 1938-XVI , n . 1390; Veduto il R . decreto - legge 23 settembre 1938-XVI , n . 1630; Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull ' istruzione elementare approvato con R . decreto 5 febbraio 1928-VI , n . 877 , e successive modificazioni ; Veduto il R . decreto - legge 3 giugno 1938-XVI , n . 928; Veduto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV , n.100; Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l ' interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l ' educazione nazionale , di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado , pubbliche e private , frequentate da alunni italiani , non possono essere ammesse persone di razza ebraica , anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto ; nè possono essere ammesse al conseguimento dell ' abilitazione alla libera docenza . Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione , pubblici e privati , per alunni italiani , e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari . Art . 2 . Delle Accademie , degli Istituti e delle Associazioni di scienze , lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica . Art . 3 . Alle scuole di ogni ordine e grado , pubbliche o private , frequentate da alunni italiani , non possono essere iscritti alunni di razza ebraica . è tuttavia consentita l ' iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche . Art . 4 . Nelle scuole d ' istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica . Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori , uno dei quali sia di razza ebraica ; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica . Art . 5 . Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite , a spese dello Stato , speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci . Le comunità israelitiche possono aprire , con l ' autorizzazione del Ministro per l ' educazione nazionale , scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica , e mantenere quelle all ' uopo esistenti . Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario . Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica ; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani , eccettuato l ' insegnamento della religione cattolica ; i libri di testo saranno quelli di Stato , con opportuni adattamenti , approvati dal Ministro per l ' educazione nazionale , dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche . Art . 6 . Scuole d ' istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica . Dovranno all ' uopo osservarsi le disposizioni relative all ' istituzione di scuole private . Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R . decreto - legge 3 giugno 1938-XVI n.928 , quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell ' Ente nazionale per l ' insegnamento medio : in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani , eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare . Nelle scuole d ' istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica . Art . 7 . Per le persone di razza ebraica l ' abilitazione a impartire l ' insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica . Art . 8 . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio , ed ammesso a far valere i titoli per l ' eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana . Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R . decreto legge 5 settembre 1938-XVI , n . 1390 , vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall ' abilitazione . Art . 9 . Per l ' insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl ' insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l ' interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o familiari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana . Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari . Art . 10 . In deroga al precedente art . 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno . La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori , alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d ' arte drammatica in Roma , per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente . Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri , in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno . Art . 11 . Per l ' anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII . Le modificazioni agli statuti delle Università e degl ' Istituti d ' istruzione superiore avranno vigore per l ' anno accademico 1938-39 , anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII . Art . 12 . I Regi decreti - legge 5 settembre 1938-XVI , n . 1390 , e 23 settembre 1938-XVI , n.1630 , sono abrogati . è altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decreto legge 20 giugno 1935-XIII , n.1071 . Art . 13 . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 15 novembre 1938 - XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Bottai , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi