ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Veduto
il
R
.
decreto
-
legge
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1390;
Veduto
il
R
.
decreto
-
legge
23
settembre
1938-XVI
,
n
.
1630;
Veduto
il
testo
unico
delle
leggi
e
delle
norme
giuridiche
sull
'
istruzione
elementare
approvato
con
R
.
decreto
5
febbraio
1928-VI
,
n
.
877
,
e
successive
modificazioni
;
Veduto
il
R
.
decreto
-
legge
3
giugno
1938-XVI
,
n
.
928;
Veduto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
n.100;
Riconosciuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
dettare
ulteriori
disposizioni
per
la
difesa
della
razza
nella
Scuola
italiana
e
di
coordinarle
in
unico
testo
con
quelle
sinora
emanate
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
e
Ministro
per
l
'
interno
e
del
Nostro
Ministro
Segretario
di
Stato
per
l
'
educazione
nazionale
,
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
A
qualsiasi
ufficio
od
impiego
nelle
scuole
di
ogni
ordine
e
grado
,
pubbliche
e
private
,
frequentate
da
alunni
italiani
,
non
possono
essere
ammesse
persone
di
razza
ebraica
,
anche
se
siano
state
comprese
in
graduatorie
di
concorsi
anteriormente
al
presente
decreto
;
nè
possono
essere
ammesse
al
conseguimento
dell
'
abilitazione
alla
libera
docenza
.
Agli
uffici
ed
impieghi
anzidetti
sono
equiparati
quelli
relativi
agli
istituti
di
educazione
,
pubblici
e
privati
,
per
alunni
italiani
,
e
quelli
per
la
vigilanza
nelle
scuole
elementari
.
Art
.
2
.
Delle
Accademie
,
degli
Istituti
e
delle
Associazioni
di
scienze
,
lettere
ed
arti
non
possono
far
parte
persone
di
razza
ebraica
.
Art
.
3
.
Alle
scuole
di
ogni
ordine
e
grado
,
pubbliche
o
private
,
frequentate
da
alunni
italiani
,
non
possono
essere
iscritti
alunni
di
razza
ebraica
.
è
tuttavia
consentita
l
'
iscrizione
degli
alunni
di
razza
ebraica
che
professino
la
religione
cattolica
nelle
scuole
elementari
e
medie
dipendenti
dalle
Autorità
ecclesiastiche
.
Art
.
4
.
Nelle
scuole
d
'
istruzione
media
frequentate
da
alunni
italiani
è
vietata
l
adozione
di
libri
di
testo
di
autori
di
razza
ebraica
.
Il
divieto
si
estende
anche
ai
libri
che
siano
frutto
della
collaborazione
di
più
autori
,
uno
dei
quali
sia
di
razza
ebraica
;
nonché
alle
opere
che
siano
commentate
o
rivedute
da
persone
di
razza
ebraica
.
Art
.
5
.
Per
i
fanciulli
di
razza
ebraica
sono
istituite
,
a
spese
dello
Stato
,
speciali
sezioni
di
scuola
elementare
nelle
località
in
cui
il
numero
di
essi
non
sia
inferiore
a
dieci
.
Le
comunità
israelitiche
possono
aprire
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministro
per
l
'
educazione
nazionale
,
scuole
elementari
con
effetti
legali
per
fanciulli
di
razza
ebraica
,
e
mantenere
quelle
all
'
uopo
esistenti
.
Per
gli
scrutini
e
per
gli
esami
nelle
dette
scuole
il
Regio
provveditore
agli
studi
nomina
un
commissario
.
Nelle
scuole
elementari
di
cui
al
presente
articolo
il
personale
potrà
essere
di
razza
ebraica
;
i
programmi
di
studio
saranno
quelli
stessi
stabiliti
per
le
scuole
frequentate
da
alunni
italiani
,
eccettuato
l
'
insegnamento
della
religione
cattolica
;
i
libri
di
testo
saranno
quelli
di
Stato
,
con
opportuni
adattamenti
,
approvati
dal
Ministro
per
l
'
educazione
nazionale
,
dovendo
la
spesa
per
tali
adattamenti
gravare
sulle
comunità
israelitiche
.
Art
.
6
.
Scuole
d
'
istruzione
media
per
alunni
di
razza
ebraica
potranno
essere
istituiti
dalle
comunità
israelitiche
o
da
persone
di
razza
ebraica
.
Dovranno
all
'
uopo
osservarsi
le
disposizioni
relative
all
'
istituzione
di
scuole
private
.
Alle
scuole
stesse
potrà
essere
concesso
il
beneficio
del
valore
legale
degli
studi
e
degli
esami
à
sensi
dell'art.15
del
R
.
decreto
-
legge
3
giugno
1938-XVI
n.928
,
quando
abbiano
ottenuto
di
far
parte
in
qualità
di
associate
dell
'
Ente
nazionale
per
l
'
insegnamento
medio
:
in
tal
caso
i
programmi
di
studio
saranno
quelli
stessi
stabiliti
per
le
scuole
corrispondenti
frequentate
da
alunni
italiani
,
eccettuati
gli
insegnamenti
della
religione
e
della
cultura
militare
.
Nelle
scuole
d
'
istruzione
media
di
cui
al
presente
articolo
il
personale
potrà
essere
di
razza
ebraica
e
potranno
essere
adottati
libri
di
testo
di
autori
di
razza
ebraica
.
Art
.
7
.
Per
le
persone
di
razza
ebraica
l
'
abilitazione
a
impartire
l
'
insegnamento
medio
riguarda
esclusivamente
gli
alunni
di
razza
ebraica
.
Art
.
8
.
Dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
il
personale
di
razza
ebraica
appartenente
ai
ruoli
per
gli
uffici
e
gli
impieghi
di
cui
al
precedente
art.1
è
dispensato
dal
servizio
,
ed
ammesso
a
far
valere
i
titoli
per
l
'
eventuale
trattamento
di
quiescenza
ai
sensi
delle
disposizioni
generali
per
la
difesa
della
razza
italiana
.
Al
personale
stesso
per
il
periodo
di
sospensione
di
cui
all'art.3
del
R
.
decreto
legge
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1390
,
vengono
integralmente
corrisposti
i
normali
emolumenti
spettanti
ai
funzionari
in
servizio
.
Dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
i
liberi
docenti
di
razza
ebraica
decadono
dall
'
abilitazione
.
Art
.
9
.
Per
l
'
insegnamento
nelle
scuole
elementari
e
medie
per
alunni
di
razza
ebraica
saranno
preferiti
gl
'
insegnanti
dispensati
dal
servizio
a
cui
dal
Ministro
per
l
'
interno
siano
state
riconosciute
le
benemerenze
individuali
o
familiari
previste
dalle
disposizioni
generali
per
la
difesa
della
razza
italiana
.
Ai
fini
del
presente
articolo
sono
equiparati
al
personale
insegnante
i
presidi
e
direttori
delle
scuole
pubbliche
e
private
e
il
personale
di
vigilanza
nelle
scuole
elementari
.
Art
.
10
.
In
deroga
al
precedente
art
.
3
possono
essere
ammessi
in
via
transitoria
a
proseguire
gli
studi
universitari
studenti
di
razza
ebraica
già
iscritti
nei
passati
anni
accademici
a
Università
o
Istituti
superiori
del
Regno
.
La
stessa
disposizione
si
applica
agli
studenti
iscritti
ai
corsi
superiori
e
di
perfezionamento
per
i
diplomati
nei
Regi
conservatori
,
alle
Regie
accademie
di
belle
arti
e
ai
corsi
della
Regia
accademia
d
'
arte
drammatica
in
Roma
,
per
accedere
ai
quali
occorre
un
titolo
di
studi
medi
di
secondo
grado
o
un
titolo
equipollente
.
Il
presente
articolo
si
applica
anche
agli
studenti
stranieri
,
in
deroga
alle
disposizioni
che
vietano
agli
ebrei
stranieri
di
fissare
stabile
dimora
nel
Regno
.
Art
.
11
.
Per
l
'
anno
accademico
1938-39
la
decorrenza
dei
trasferimenti
e
delle
nuove
nomine
dei
professori
universitari
potrà
essere
protratta
al
1í
gennaio
1939-XVII
.
Le
modificazioni
agli
statuti
delle
Università
e
degl
'
Istituti
d
'
istruzione
superiore
avranno
vigore
per
l
'
anno
accademico
1938-39
,
anche
se
disposte
con
Regi
decreti
di
data
posteriore
al
29
ottobre
1938-XVII
.
Art
.
12
.
I
Regi
decreti
-
legge
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1390
,
e
23
settembre
1938-XVI
,
n.1630
,
sono
abrogati
.
è
altresì
abrogata
la
disposizione
di
cui
all'art.3
del
Regio
decreto
legge
20
giugno
1935-XIII
,
n.1071
.
Art
.
13
.
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
proponente
è
autorizzato
alla
presentazione
del
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
15
novembre
1938
-
XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Bottai
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi