ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Capo
I
.
-
Disposizioni
generali
Art
.
1
.
L
'
esercizio
delle
professioni
di
giornalista
,
medico
-
chirurgo
,
farmacista
,
veterinario
,
ostetrica
,
avvocato
,
procuratore
,
patrocinatore
legale
,
esercente
in
economia
e
commercio
,
ragioniere
,
ingegnere
,
architetto
,
chimico
,
agronomo
,
geometra
,
perito
agrario
,
perito
industriale
,
è
,
per
i
cittadini
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
regolato
dalle
seguenti
disposizioni
.
Art
.
2
.
Ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
è
vietato
l
'
esercizio
della
professione
di
notaro
.
Ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
discriminato
è
vietato
l
'
esercizio
della
professione
di
giornalista
.
Per
quanto
riguarda
la
professione
di
insegnante
privato
,
rimangono
in
vigore
le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
1
e
7
del
Regio
decreto
-
legge
15
novembre
1938-XVII
,
n
.
1779
.
Art
.
3
.
I
cittadini
di
razza
ebraica
esercenti
una
delle
professioni
di
cui
all
'
art
.
1
,
che
abbiano
ottenuto
la
discriminazione
a
termini
dell
'
art
.
14
del
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
saranno
iscritti
in
"
elenchi
aggiunti
"
,
da
istituirsi
in
appendice
agli
albi
professionali
,
e
potranno
continuare
nell
'
esercizio
della
professione
,
a
norma
delle
vigenti
disposizioni
,
salve
le
limitazioni
previste
dalla
presente
legge
.
Sono
altresì
istituiti
,
in
appendice
agli
elenchi
transitori
eventualmente
previsti
dalle
vigenti
leggi
o
regolamenti
in
aggiunta
agli
albi
professionali
,
elenchi
aggiunti
dei
professionisti
di
razza
ebraica
discriminati
.
Si
applicano
agli
elenchi
aggiunti
tutte
le
norme
che
regolano
la
tenuta
e
la
disciplina
degli
albi
professionali
.
Art
.
4
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
discriminati
,
i
quali
esercitano
una
delle
professioni
indicate
dall
'
art
.
1
,
esclusa
quella
di
giornalista
,
potranno
essere
iscritti
in
elenchi
speciali
secondo
le
disposizioni
del
capo
II
della
presente
legge
,
e
potranno
continuare
nell
'
esercizio
professionale
con
le
limitazioni
stabilite
dalla
legge
stessa
.
Art
.
5
.
Gli
iscritti
negli
elenchi
speciali
professionali
previsti
dall
'
art
.
4
cessano
dal
far
parte
delle
Associazioni
sindacali
di
categoria
giuridicamente
riconosciute
,
e
non
possono
essere
da
queste
rappresentati
.
Tuttavia
si
applicano
ad
essi
le
norme
inerenti
alla
disciplina
dei
rapporti
collettivi
di
lavoro
.
Art
.
6
.
è
fatto
obbligo
ai
professionisti
che
si
trovino
nelle
condizioni
previste
dagli
articoli
1
e
2
,
primo
comma
,
ed
a
quelli
iscritti
nei
ruoli
di
cui
all
'
art
.
23
di
denunciare
la
propria
appartenenza
alla
razza
ebraica
,
entro
il
termine
di
venti
giorni
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
agli
organi
competenti
per
la
tenuta
degli
albi
o
dei
ruoli
.
I
trasgressori
sono
puniti
con
l
'
arresto
sino
ad
un
mese
e
con
l
'
ammenda
sino
a
lire
tremila
.
La
denunzia
deve
essere
fatta
anche
nel
caso
che
sia
pendente
ricorso
per
l
'
accertamento
della
razza
ai
sensi
dell
'
art
.
26
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Il
reato
sarà
dichiarato
estinto
se
il
ricorso
di
cui
al
terzo
comma
sia
deciso
con
la
dichiarazione
di
non
appartenenza
del
ricorrente
alla
razza
ebraica
.
Ove
la
denunzia
non
sia
effettuata
,
gli
organi
competenti
per
la
tenuta
degli
albi
o
dei
ruoli
provvederanno
d
'
ufficio
all
'
accertamento
.
La
cancellazione
dagli
albi
o
dai
ruoli
viene
deliberata
dai
predetti
organi
non
oltre
il
febbraio
1940-XVIII
,
ma
ha
effetto
alla
scadenza
di
detto
termine
.
La
deliberazione
è
notificata
agli
interessati
a
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
,
e
con
le
forme
della
notificazione
della
citazione
.
Capo
II
-
Degli
elenchi
speciali
e
delle
condizioni
per
essere
iscritti
Art
.
7
.
Per
ogni
circoscrizione
di
Corte
di
appello
sono
istituiti
,
presso
la
Corte
medesima
,
gli
elenchi
speciali
per
le
singole
professioni
previsti
dall
'
art
.
4
.
Nessuno
può
essere
iscritto
contemporaneamente
in
più
di
un
elenco
per
la
stessa
professione
;
su
domanda
dell
'
interessato
è
ammesso
tuttavia
il
trasferimento
da
un
elenco
distrettuale
all
'
altro
.
Il
trasferimento
non
interrompe
il
corso
dell
'
anzianità
di
iscrizione
.
Art
.
8
.
I
cittadini
di
razza
ebraica
esercenti
una
delle
professioni
di
cui
all
'
art
.
1
,
esclusa
quella
di
giornalista
,
e
che
intendano
ottenere
l
'
iscrizione
nel
rispettivo
elenco
speciale
,
dovranno
farne
domanda
al
primo
presidente
della
Corte
di
appello
del
distretto
,
in
cui
abbiano
la
residenza
,
nel
termine
di
centottanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge
.
Art
.
9
.
Per
essere
iscritti
negli
elenchi
speciali
è
necessario
:
a
)
essere
cittadini
italiani
;
b
)
essere
di
specchiata
condotta
morale
e
di
non
avere
svolto
azione
contraria
agli
interessi
del
Regime
e
della
Nazione
;
c
)
avere
la
residenza
nella
circoscrizione
della
Corte
di
appello
;
d
)
essere
in
possesso
degli
altri
requisiti
stabiliti
dai
vigenti
ordinamenti
professionali
per
l
'
esercizio
della
rispettiva
professione
.
Art
.
10
.
Non
possono
conseguire
l
'
iscrizione
negli
elenchi
speciali
coloro
che
abbiano
riportato
condanna
per
delitto
non
colposo
per
il
quale
la
legge
commini
la
pena
della
reclusione
,
non
inferiore
nel
minimo
a
due
anni
e
nel
massimo
a
cinque
o
,
comunque
,
condanna
che
importi
la
radiazione
o
cancellazione
dagli
albi
professionali
.
Non
possono
,
parimenti
,
conseguire
l
'
iscrizione
coloro
che
siano
stati
o
si
trovino
sottoposti
ad
una
delle
misure
di
polizia
previste
dal
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
approvato
con
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
773
.
Art
.
11
.
Le
domande
per
l
'
iscrizione
devono
essere
corredate
dai
seguenti
documenti
:
a
)
atto
di
nascita
;
b
)
certificato
di
cittadinanza
italiana
;
c
)
certificato
di
residenza
;
d
)
certificato
di
buona
condotta
morale
,
civile
e
politica
;
e
)
certificato
generale
del
casellario
giudiziario
di
data
non
anteriore
a
mesi
3
dalla
presentazione
della
domanda
e
certificato
dei
procedimenti
a
carico
;
f
)
certificato
dell
'
Autorità
di
pubblica
sicurezza
del
luogo
di
residenza
del
richiedente
,
attestante
che
questi
non
è
stato
sottoposto
ad
alcuna
delle
misure
previste
dal
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
approvato
con
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
773;
g
)
titoli
di
abilitazione
richiesti
per
la
iscrizione
nell
'
albo
professionale
.
Art
.
12
.
Le
attribuzioni
relative
alla
tenuta
degli
elenchi
di
cui
all
'
art
.
4
ed
alla
disciplina
degli
iscritti
,
previste
dalle
vigenti
leggi
e
regolamenti
professionali
,
sono
esercitate
nell
'
ambito
di
ciascun
distretto
di
Corte
di
appello
,
per
tutti
gli
elenchi
,
da
una
Commissione
distrettuale
.
Essa
ha
sede
presso
la
Corte
di
appello
,
è
presieduta
dal
primo
presidente
della
Corte
medesima
,
o
da
un
magistrato
della
Corte
,
da
lui
delegato
,
ed
è
composta
di
sei
membri
,
rispettivamente
designati
dal
Ministro
per
l
'
Interno
,
dal
Segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
,
Ministro
Segretario
di
Stato
,
dai
Ministri
per
l
'
Educazione
Nazionale
,
per
i
Lavori
Pubblici
e
per
le
Corporazioni
,
nonché
dal
Presidente
della
Confederazione
Fascista
dei
Professionisti
ed
Artisti
.
Art
.
13
.
I
componenti
della
Commissione
di
cui
all
'
articolo
precedente
sono
nominati
con
decreto
del
Ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
.
Essi
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Quelli
nominati
in
sostituzione
di
altri
durante
il
triennio
durano
in
carica
sino
alla
scadenza
del
triennio
.
Art
.
14
.
La
Commissione
distrettuale
verifica
le
domande
di
cui
all
'
art
.
8
e
,
ove
ricorrano
le
condizioni
richieste
dalla
presente
legge
,
delibera
la
iscrizione
del
professionista
nel
rispettivo
elenco
speciale
.
Le
adunanze
della
Commissione
sono
valide
con
l
'
intervento
di
almeno
quattro
componenti
.
Le
deliberazioni
della
Commissione
sono
motivate
;
vengono
prese
a
maggioranza
di
voti
;
in
caso
di
parità
di
voti
prevale
quello
del
presidente
.
Esse
sono
notificate
,
nel
termine
di
15
giorni
,
agli
interessati
ed
al
Procuratore
generale
presso
la
Corte
di
appello
,
nonché
al
Prefetto
,
qualora
riguardino
esercenti
le
professioni
sanitarie
.
Art
.
15
.
Contro
le
deliberazioni
della
Commissione
in
ordine
alla
iscrizione
ed
alla
cancellazione
dall
'
elenco
,
nonché
ai
giudizi
disciplinari
,
è
dato
ricorso
tanto
all
'
interessato
quanto
al
Procuratore
generale
della
Corte
di
appello
,
e
,
nel
caso
di
esercenti
le
professioni
sanitarie
,
al
Prefetto
,
entro
30
giorni
dalla
notifica
,
ad
una
Commissione
Centrale
che
ha
sede
presso
il
Ministero
di
Grazia
e
Giustizia
.
Art
.
16
.
La
Commissione
centrale
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
è
presieduta
da
un
magistrato
di
grado
terzo
ed
è
composta
del
Direttore
generale
degli
affari
civili
e
delle
professioni
legali
presso
il
Ministero
di
Grazia
e
Giustizia
,
o
di
un
suo
delegato
,
e
di
altri
sette
membri
,
rispettivamente
designati
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
dal
Segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
,
Ministro
Segretario
di
Stato
,
dai
Ministri
per
l
'
Educazione
Nazionale
,
per
i
Lavori
Pubblici
,
per
l
'
Agricoltura
e
per
le
Foreste
e
per
le
Corporazioni
,
nonché
dal
Presidente
della
Confederazione
Fascista
dei
Professionisti
e
degli
Artisti
.
I
componenti
della
Commissione
sono
nominati
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
.
Essi
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Quelli
nominati
in
sostituzione
di
altri
durante
il
triennio
durano
in
carica
sino
alla
scadenza
del
triennio
.
Le
adunanze
della
Commissione
centrale
sono
valide
con
l
'
intervento
di
almeno
cinque
componenti
.
Il
ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
provvede
con
suo
decreto
alla
costituzione
della
Segreteria
della
predetta
Commissione
.
Capo
III
-
Disciplina
degli
iscritti
negli
elenchi
speciali
Art
.
17
.
Entro
il
mese
di
febbraio
di
ogni
anno
,
la
Commissione
di
cui
all
'
art
.
12
procede
alla
revisione
dell
'
elenco
speciale
,
apportandovi
le
modificazioni
e
le
aggiunte
che
fossero
necessarie
.
Ai
provvedimenti
adottati
si
applicano
le
disposizioni
degli
articoli
14
,
ultimo
comma
,
e
15
.
Art
.
18
.
La
Commissione
può
applicare
sanzioni
disciplinari
:
1
)
per
gli
abusi
e
le
mancanze
degli
iscritti
nell
'
elenco
speciale
commesso
nell
'
esercizio
della
professione
;
2
)
per
motivi
di
manifesta
indegnità
morale
e
politica
.
Le
sanzioni
disciplinari
sono
:
a
)
censura
;
b
)
sospensione
dall
'
esercizio
professionale
per
un
tempo
non
maggiore
di
sei
mesi
;
3
)
cancellazione
dall
'
elenco
.
I
provvedimenti
di
cui
al
comma
precedente
sono
notificati
all
'
interessato
per
mezzo
dell
'
ufficiale
giudiziario
.
L
'
istruttoria
che
precede
il
giudizio
disciplinare
può
essere
promossa
dalla
Commissione
su
domanda
di
parte
,
o
su
richiesta
del
pubblico
ministero
,
ovvero
d
'
ufficio
in
seguito
a
deliberazione
della
Commissione
ad
iniziativa
di
uno
o
più
membri
.
I
fatti
addebitati
devono
essere
contestati
all
'
interessato
con
l
'
assegnazione
di
un
termine
per
la
presentazione
delle
giustificazioni
.
Art
.
19
.
La
cancellazione
dall
'
elenco
speciale
,
oltre
che
per
motivi
disciplinari
,
può
essere
pronunciata
dalla
Commissione
,
su
domanda
dell
'
interessato
.
Può
essere
promossa
d
'
ufficio
su
richiesta
del
procuratore
generale
della
Corte
di
appello
nel
caso
:
a
)
di
perdita
della
cittadinanza
;
b
)
di
trasferimento
dell
'
iscritto
in
altro
elenco
;
c
)
di
trasferimento
dell
'
iscritto
all
'
estero
.
Contro
la
pronuncia
della
Commissione
è
sempre
ammesso
ricorso
a
norma
dell
'
art
.
15
.
Art
.
20
.
La
condanna
o
l
'
applicazione
di
una
delle
misure
previste
dal
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
approvato
col
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
773
,
importano
la
cancellazione
dall
'
elenco
speciale
.
L
'
iscritto
che
si
trovi
sottoposto
a
procedimento
penale
,
ovvero
deferito
per
l
'
applicazione
di
una
delle
misure
di
cui
al
comma
precedente
,
può
essere
sospeso
dall
'
esercizio
della
professione
.
La
sospensione
ha
sempre
luogo
quando
è
emesso
mandato
di
cattura
e
fino
alla
sua
revoca
.
Capo
IV
-
Dell
'
esercizio
professionale
degli
iscritti
negli
elenchi
aggiunti
e
negli
elenchi
speciali
Art
.
21
.
L
'
esercizio
professionale
da
parte
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
iscritti
negli
elenchi
speciali
,
è
soggetto
alle
seguenti
limitazioni
:
a
)
salvi
i
casi
di
comprovata
necessità
ed
urgenza
,
la
professione
deve
essere
esercitata
esclusivamente
a
favore
di
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
;
b
)
la
professione
di
farmacista
non
può
essere
esercitata
se
non
presso
le
farmacie
di
cui
all
'
art
.
114
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
27
luglio
1934-XII
,
n
.
1265
,
qualora
l
'
Ente
cui
la
farmacia
appartiene
svolga
la
propria
attività
istituzionale
esclusivamente
nei
riguardi
di
appartenenti
alla
razza
ebraica
;
c
)
ai
professionisti
di
razza
ebraica
non
possono
essere
conferiti
incarichi
che
importino
funzioni
di
pubblico
ufficiale
,
ne
può
essere
consentito
l
'
esercizio
di
attività
per
conto
di
enti
pubblici
,
fondazioni
,
associazioni
e
comitati
di
cui
agli
articoli
34
e
37
del
Codice
civile
o
in
locali
da
questi
dipendenti
.
La
disposizione
di
cui
alla
lettera
c
)
del
presente
articolo
si
applica
anche
ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
iscritti
negli
"
elenchi
aggiunti
"
.
Art
.
22
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
possono
essere
iscritti
nei
ruoli
degli
amministratori
giudiziari
,
se
già
iscritti
,
ne
sono
cancellati
.
Art
.
23
.
I
cittadini
di
razza
ebraica
non
possono
essere
comunque
iscritti
nei
ruoli
dei
revisori
ufficiali
dei
conti
,
di
cui
al
R
.
decreto
-
legge
24
luglio
1936-XIV
,
n
.
1548
,
o
nei
ruoli
dei
periti
e
degli
esperti
ai
termini
dell
'
art
.
32
del
testo
unico
delle
leggi
sui
Consigli
e
sugli
Uffici
provinciali
delle
corporazioni
,
approvato
con
R
.
decreto
20
settembre
1934XII
,
n
.
2011
,
e
,
se
vi
sono
già
iscritti
,
ne
sono
cancellati
.
Art
.
24
.
I
professionisti
forensi
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
che
siano
iscritti
negli
albi
speciali
per
l
'
infortunistica
,
perdono
il
diritto
a
mantenere
l
'
iscrizione
negli
albi
stessi
a
decorrere
da
180
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge
.
Art
.
25
.
È
vietata
qualsiasi
forma
di
associazione
e
collaborazione
professionale
tra
i
professionisti
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
e
quelli
di
razza
ebraica
.
Art
.
26
.
L
'
esercizio
delle
attività
professionali
vietate
dall
'
art
.
21
è
punito
ai
sensi
dell
'
art
.
348
del
Codice
penale
.
La
trasgressione
alle
disposizioni
di
cui
all
'
art
.
25
importa
la
cancellazione
,
secondo
i
casi
,
dagli
albi
professionali
,
dagli
elenchi
aggiunti
,
ovvero
dagli
elenchi
speciali
.
Capo
V
-
Disposizioni
transitorie
e
finali
Art
.
27
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
possono
continuare
l
'
esercizio
della
professione
senza
limitazioni
fino
alla
cancellazione
dall
'
albo
.
Avvenuta
la
cancellazione
e
fino
a
quando
non
abbiano
ottenuto
la
iscrizione
nell
'
elenco
speciale
,
non
potranno
esercitare
alcuna
attività
professionale
.
Con
la
cancellazione
deve
essere
esaurita
,
o
,
comunque
,
cessare
,
qualsiasi
prestazione
professionale
da
parte
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
discriminati
a
favore
di
cittadini
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
.
è
tuttavia
in
facoltà
del
cliente
non
appartenente
alla
razza
ebraica
di
revocare
al
professionista
di
razza
ebraica
non
discriminato
l
'
incarico
conferitogli
,
anche
prima
della
cancellazione
dall
'
albo
.
Art
.
28
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
ammessi
in
via
transitoria
a
proseguire
gli
studi
universitari
o
superiori
in
virtù
dell
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
nonché
tutti
coloro
che
,
conseguito
il
titolo
accademico
,
non
abbiano
ancora
ottenuta
la
relativa
abilitazione
professionale
,
a
norma
delle
leggi
e
regolamenti
vigenti
,
ove
sussistano
i
requisiti
e
le
condizioni
previste
dalle
predette
leggi
e
regolamenti
per
l
'
iscrizione
negli
albi
,
nonché
dalla
presente
legge
,
potranno
ottenere
la
iscrizione
negli
elenchi
aggiunti
o
negli
elenchi
speciali
.
Art
.
29
.
I
notari
di
razza
ebraica
,
dispensati
dall
'
esercizio
a
norma
della
presente
legge
,
sono
ammessi
a
far
valere
il
diritto
al
trattamento
di
quiescenza
loro
spettante
a
termini
di
legge
da
parte
della
Cassa
nazionale
del
notariato
.
In
deroga
alle
vigenti
disposizioni
,
a
coloro
che
non
hanno
maturato
il
periodo
di
tempo
prescritto
è
concesso
il
trattamento
minimo
di
pensione
se
hanno
compiuto
almeno
dieci
anni
di
esercizio
;
negli
altri
casi
,
è
concessa
una
indennità
di
lire
mille
per
ciascuno
anno
di
servizio
.
Art
.
30
.
Ai
giornalisti
di
razza
ebraica
non
discriminati
,
che
cessano
dall
'
impiego
per
effetto
della
presente
legge
,
verrà
corrisposto
dal
datore
di
lavoro
l
'
indennità
di
licenziamento
prevista
dal
contratto
collettivo
di
lavoro
giornalistico
per
il
caso
di
risoluzione
del
rapporto
d
'
impiego
per
motivi
estranei
alla
volontà
del
giornalista
.
L
'
Istituto
nazionale
di
previdenza
dei
giornalisti
italiani
"
Arnaldo
Mussolini
"
provvederà
alla
cancellazione
dei
predetti
giornalisti
dagli
elenchi
dei
propri
iscritti
,
alla
liquidazione
del
fondo
di
previdenza
costituito
a
suo
nome
e
al
trasferimento
al
nome
dei
medesimi
della
proprietà
della
polizza
di
assicurazione
sulla
vita
,
contratta
dall
'
Istituto
presso
l
'
Istituto
Nazionale
delle
assicurazioni
.
Art
.
31
.
Con
disposizioni
successive
saranno
regolati
i
rapporti
tra
i
professionisti
di
razza
ebraica
e
gli
enti
di
previdenza
previsti
dalla
legislazione
vigente
,
escluse
le
categorie
contemplate
negli
articoli
29
e
30
della
presente
legge
.
Verranno
inoltre
emanate
le
norme
speciali
riflettenti
la
cessazione
del
rapporto
d
'
impiego
privato
tra
i
professionisti
di
razza
ebraica
e
i
loro
dipendenti
.
Art
.
32
.
Il
Ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
,
di
concerto
con
i
Ministri
interessati
,
è
autorizzato
ad
emanare
le
norme
per
la
determinazione
dei
contributi
da
porsi
a
carico
degli
iscritti
negli
elenchi
speciali
,
per
il
funzionamento
delle
commissioni
di
cui
agli
articoli
12
e
15
.
Art
.
33
.
Agli
effetti
della
presente
legge
,
l
'
appartenenza
alla
razza
ebraica
è
determinata
a
norma
dell
'
art
.
8
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938
-
XVII
,
1728
,
ed
ogni
questione
relativa
è
decisa
dal
Ministro
per
l
'
interno
a
norma
dell
'
art
.
26
dello
stesso
Regio
decreto
-
legge
.
Art
.
34
.
Per
tutto
quanto
non
è
contemplato
dalla
presente
legge
,
si
applicano
le
leggi
ed
i
regolamenti
di
carattere
generale
che
disciplinano
le
singole
professioni
.
Art
.
35
.
Con
decreto
Reale
saranno
emanate
,
ai
sensi
dell
'
art
.
3
,
n
.
1
,
della
legge
31
gennaio
1926
-
IV
,
n
.
100
,
le
norme
complementari
e
di
coordinamento
che
potranno
occorrere
per
l
'
attuazione
della
presente
legge
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
20
giugno
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Starace
,
Solmi
,
Di
Revel
,
Cobolli
-
Gigli
,
Rossoni
,
Lantini
,
Alfieri
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi