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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Capo I . - Disposizioni generali Art . 1 . L ' esercizio delle professioni di giornalista , medico - chirurgo , farmacista , veterinario , ostetrica , avvocato , procuratore , patrocinatore legale , esercente in economia e commercio , ragioniere , ingegnere , architetto , chimico , agronomo , geometra , perito agrario , perito industriale , è , per i cittadini appartenenti alla razza ebraica , regolato dalle seguenti disposizioni . Art . 2 . Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l ' esercizio della professione di notaro . Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è vietato l ' esercizio della professione di giornalista . Per quanto riguarda la professione di insegnante privato , rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio decreto - legge 15 novembre 1938-XVII , n . 1779 . Art . 3 . I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all ' art . 1 , che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell ' art . 14 del Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , saranno iscritti in " elenchi aggiunti " , da istituirsi in appendice agli albi professionali , e potranno continuare nell ' esercizio della professione , a norma delle vigenti disposizioni , salve le limitazioni previste dalla presente legge . Sono altresì istituiti , in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali , elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati . Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali . Art . 4 . I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati , i quali esercitano una delle professioni indicate dall ' art . 1 , esclusa quella di giornalista , potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge , e potranno continuare nell ' esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa . Art . 5 . Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall ' art . 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute , e non possono essere da queste rappresentati . Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro . Art . 6 . è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 , primo comma , ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all ' art . 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica , entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge , agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli . I trasgressori sono puniti con l ' arresto sino ad un mese e con l ' ammenda sino a lire tremila . La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l ' accertamento della razza ai sensi dell ' art . 26 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica . Ove la denunzia non sia effettuata , gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d ' ufficio all ' accertamento . La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII , ma ha effetto alla scadenza di detto termine . La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario , e con le forme della notificazione della citazione . Capo II - Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti Art . 7 . Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti , presso la Corte medesima , gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall ' art . 4 . Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione ; su domanda dell ' interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all ' altro . Il trasferimento non interrompe il corso dell ' anzianità di iscrizione . Art . 8 . I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all ' art . 1 , esclusa quella di giornalista , e che intendano ottenere l ' iscrizione nel rispettivo elenco speciale , dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto , in cui abbiano la residenza , nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge . Art . 9 . Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario : a ) essere cittadini italiani ; b ) essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione ; c ) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello ; d ) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l ' esercizio della rispettiva professione . Art . 10 . Non possono conseguire l ' iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione , non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o , comunque , condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali . Non possono , parimenti , conseguire l ' iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773 . Art . 11 . Le domande per l ' iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti : a ) atto di nascita ; b ) certificato di cittadinanza italiana ; c ) certificato di residenza ; d ) certificato di buona condotta morale , civile e politica ; e ) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico ; f ) certificato dell ' Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente , attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773; g ) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell ' albo professionale . Art . 12 . Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all ' art . 4 ed alla disciplina degli iscritti , previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali , sono esercitate nell ' ambito di ciascun distretto di Corte di appello , per tutti gli elenchi , da una Commissione distrettuale . Essa ha sede presso la Corte di appello , è presieduta dal primo presidente della Corte medesima , o da un magistrato della Corte , da lui delegato , ed è composta di sei membri , rispettivamente designati dal Ministro per l ' Interno , dal Segretario del Partito Nazionale Fascista , Ministro Segretario di Stato , dai Ministri per l ' Educazione Nazionale , per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni , nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti . Art . 13 . I componenti della Commissione di cui all ' articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia . Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati . Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio . Art . 14 . La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all ' art . 8 e , ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge , delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale . Le adunanze della Commissione sono valide con l ' intervento di almeno quattro componenti . Le deliberazioni della Commissione sono motivate ; vengono prese a maggioranza di voti ; in caso di parità di voti prevale quello del presidente . Esse sono notificate , nel termine di 15 giorni , agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello , nonché al Prefetto , qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie . Art . 15 . Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall ' elenco , nonché ai giudizi disciplinari , è dato ricorso tanto all ' interessato quanto al Procuratore generale della Corte di appello , e , nel caso di esercenti le professioni sanitarie , al Prefetto , entro 30 giorni dalla notifica , ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia . Art . 16 . La Commissione centrale , di cui all ' articolo precedente , è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia , o di un suo delegato , e di altri sette membri , rispettivamente designati dal Ministro per l ' interno , dal Segretario del Partito Nazionale Fascista , Ministro Segretario di Stato , dai Ministri per l ' Educazione Nazionale , per i Lavori Pubblici , per l ' Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni , nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti . I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale , su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia . Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati . Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio . Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l ' intervento di almeno cinque componenti . Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione . Capo III - Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali Art . 17 . Entro il mese di febbraio di ogni anno , la Commissione di cui all ' art . 12 procede alla revisione dell ' elenco speciale , apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie . Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14 , ultimo comma , e 15 . Art . 18 . La Commissione può applicare sanzioni disciplinari : 1 ) per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell ' elenco speciale commesso nell ' esercizio della professione ; 2 ) per motivi di manifesta indegnità morale e politica . Le sanzioni disciplinari sono : a ) censura ; b ) sospensione dall ' esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi ; 3 ) cancellazione dall ' elenco . I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all ' interessato per mezzo dell ' ufficiale giudiziario . L ' istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte , o su richiesta del pubblico ministero , ovvero d ' ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri . I fatti addebitati devono essere contestati all ' interessato con l ' assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni . Art . 19 . La cancellazione dall ' elenco speciale , oltre che per motivi disciplinari , può essere pronunciata dalla Commissione , su domanda dell ' interessato . Può essere promossa d ' ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso : a ) di perdita della cittadinanza ; b ) di trasferimento dell ' iscritto in altro elenco ; c ) di trasferimento dell ' iscritto all ' estero . Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell ' art . 15 . Art . 20 . La condanna o l ' applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773 , importano la cancellazione dall ' elenco speciale . L ' iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale , ovvero deferito per l ' applicazione di una delle misure di cui al comma precedente , può essere sospeso dall ' esercizio della professione . La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca . Capo IV - Dell ' esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali Art . 21 . L ' esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica , iscritti negli elenchi speciali , è soggetto alle seguenti limitazioni : a ) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza , la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica ; b ) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all ' art . 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 27 luglio 1934-XII , n . 1265 , qualora l ' Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica ; c ) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale , ne può essere consentito l ' esercizio di attività per conto di enti pubblici , fondazioni , associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti . La disposizione di cui alla lettera c ) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli " elenchi aggiunti " . Art . 22 . I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari , se già iscritti , ne sono cancellati . Art . 23 . I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti , di cui al R . decreto - legge 24 luglio 1936-XIV , n . 1548 , o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell ' art . 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni , approvato con R . decreto 20 settembre 1934XII , n . 2011 , e , se vi sono già iscritti , ne sono cancellati . Art . 24 . I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica , che siano iscritti negli albi speciali per l ' infortunistica , perdono il diritto a mantenere l ' iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge . Art . 25 . È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica . Art . 26 . L ' esercizio delle attività professionali vietate dall ' art . 21 è punito ai sensi dell ' art . 348 del Codice penale . La trasgressione alle disposizioni di cui all ' art . 25 importa la cancellazione , secondo i casi , dagli albi professionali , dagli elenchi aggiunti , ovvero dagli elenchi speciali . Capo V - Disposizioni transitorie e finali Art . 27 . I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l ' esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall ' albo . Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell ' elenco speciale , non potranno esercitare alcuna attività professionale . Con la cancellazione deve essere esaurita , o , comunque , cessare , qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica . è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l ' incarico conferitogli , anche prima della cancellazione dall ' albo . Art . 28 . I cittadini italiani di razza ebraica , ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell ' art . 10 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , nonché tutti coloro che , conseguito il titolo accademico , non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale , a norma delle leggi e regolamenti vigenti , ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l ' iscrizione negli albi , nonché dalla presente legge , potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali . Art . 29 . I notari di razza ebraica , dispensati dall ' esercizio a norma della presente legge , sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato . In deroga alle vigenti disposizioni , a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio ; negli altri casi , è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio . Art . 30 . Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati , che cessano dall ' impiego per effetto della presente legge , verrà corrisposto dal datore di lavoro l ' indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d ' impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista . L ' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Arnaldo Mussolini " provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti , alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita , contratta dall ' Istituto presso l ' Istituto Nazionale delle assicurazioni . Art . 31 . Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente , escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge . Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d ' impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti . Art . 32 . Il Ministro per la Grazia e Giustizia , di concerto con i Ministri interessati , è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali , per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15 . Art . 33 . Agli effetti della presente legge , l ' appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell ' art . 8 del R . decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII , 1728 , ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l ' interno a norma dell ' art . 26 dello stesso Regio decreto - legge . Art . 34 . Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge , si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni . Art . 35 . Con decreto Reale saranno emanate , ai sensi dell ' art . 3 , n . 1 , della legge 31 gennaio 1926 - IV , n . 100 , le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l ' attuazione della presente legge . Dato a San Rossore , addì 20 giugno 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Starace , Solmi , Di Revel , Cobolli - Gigli , Rossoni , Lantini , Alfieri Visto il Guardasigilli : Grandi