ProsaGiuridica ,
Il
Guardasigilli
Ministro
per
la
Grazia
e
la
Giustizia
Visto
l
'
art
.
32
della
legge
29
giugno
1939
,
n
.
1054
,
sulla
disciplina
dell
'
esercizio
delle
professioni
da
parte
dei
cittadini
di
razza
ebraica
;
Ritenuta
la
necessità
di
determinare
i
contributi
a
carico
degli
iscritti
negli
elenchi
speciali
per
il
funzionamento
delle
Commissioni
di
cui
agli
articoli
12
e
15
della
legge
stessa
;
Di
concerto
con
il
Ministro
per
l
'
interno
,
col
segretario
del
P.N.F.
Ministro
Segretario
di
Stato
,
e
coi
Ministri
per
le
finanze
,
per
i
lavori
pubblici
,
per
l
'
agricoltura
e
le
foreste
e
per
le
corporazioni
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Decreta
:
Art
.
1
.
I
professionisti
che
aspirano
all
'
iscrizione
negli
elenchi
speciali
preveduti
dall
'
art
.
4
della
legge
29
giugno
1939
,
n
.
1054
,
debbono
versare
un
contributo
di
lire
duecento
.
Art
.
2
.
I
professionisti
iscritti
negli
elenchi
speciali
sono
tenuti
al
versamento
di
un
contributo
annuale
di
lire
cento
,
che
deve
essere
eseguito
nel
gennaio
di
ogni
anno
.
Quando
l
'
iscritto
risulti
moroso
nel
versamento
,
è
disposta
la
sua
cancellazione
dall
'
elenco
speciale
dopo
una
interpellanza
notificatagli
mediante
lettera
raccomandata
con
assegnazione
di
un
termine
non
maggiore
di
giorni
quindici
per
il
versamento
stesso
.
Art
.
3
.
Il
ricorso
della
Commissione
centrale
indicato
all
'
art
.
15
della
legge
29
giugno
1939
citata
,
quando
non
sia
proposto
dal
Procuratore
generale
o
dal
prefetto
,
deve
essere
accompagnato
dal
versamento
di
lire
cento
.
Art
.
4
.
I
versamenti
delle
somme
stabilite
dagli
articoli
precedenti
sono
eseguiti
presso
il
locale
ufficio
del
registro
con
imputazione
al
bilancio
di
entrata
dello
Stato
.
Le
ricevute
dei
versamenti
di
cui
agli
articoli
1
e
3
del
presente
decreto
debbono
essere
allegate
alla
domanda
di
iscrizione
nell
'
elenco
e
al
ricorso
;
quella
del
versamento
di
cui
all
'
art
.
2
deve
essere
presentata
alla
Commissione
.
Le
domande
ed
i
ricorsi
di
cui
al
comma
precedente
sono
dichiarati
irricevibili
se
non
risulti
la
prova
dell
'
eseguito
versamento
.
Art
.
5
.
Il
contributo
di
lire
duecento
di
cui
all
'
art
.
1
è
dovuto
anche
dai
professionisti
che
hanno
ottenuto
l
'
iscrizione
negli
elenchi
speciali
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
La
Commissione
pronuncerà
la
cancellazione
dall
'
elenco
in
confronto
di
coloro
che
non
avranno
provveduto
al
versamento
della
somma
dopo
una
interpellanza
notificata
a
norma
dell
'
art
.
2
,
comma
secondo
.
Il
contributo
annuale
di
lire
cento
è
dovuto
a
cominciare
dal
primo
anno
dell
'
iscrizione
,
in
aggiunta
a
quello
di
lire
duecento
di
cui
all
'
art
.
1
,
fermo
il
disposto
del
comma
precedente
.
Art
.
6
.
Nel
bilancio
del
Ministero
di
grazia
e
giustizia
saranno
stanziate
annualmente
in
due
appositi
capitoli
,
in
limiti
non
eccedenti
i
versamenti
effettuati
,
a
norma
del
presente
decreto
,
le
somme
necessarie
rispettivamente
alle
spese
per
i
servizi
relativi
agli
iscritti
negli
elenchi
speciali
preveduti
dall
'
art
.
4
della
citata
legge
29
giugno
1939
e
a
quelle
per
premi
di
operosità
da
corrispondere
in
relazione
a
tali
servizi
.
Roma
,
addì
30
luglio
1940-XVIII
Il
Ministro
per
la
grazia
e
giustizia
,
Grandi
p
.
il
Ministro
per
l
'
interno
,
Buffarini
Il
Segretario
del
P.N.F.
,
Muti
Il
Ministro
per
le
finanze
,
Di
Revel
Il
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
Serena
Il
ministro
per
l
'
agricoltura
e
le
foreste
,
Tassinari
p
.
Il
Ministro
per
le
corporazioni
,
Cianetti