ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
.
E
'
vietato
l
'
esercizio
di
qualsiasi
attività
nel
campo
dello
spettacolo
a
italiani
ed
a
stranieri
o
ad
apolidi
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
anche
se
discriminati
,
nonché
a
società
rappresentate
,
amministrate
o
dirette
in
tutto
o
in
parte
da
persone
di
razza
ebraica
.
Art
.
2
.
Sono
vietate
la
rappresentazione
,
l
'
esecuzione
,
la
proiezione
pubblica
e
la
registrazione
su
dischi
fonografici
di
qualsiasi
opera
alla
quale
concorrano
o
abbiano
concorso
autori
od
esecutori
italiani
,
stranieri
od
apolidi
appartenenti
alla
razza
ebraica
e
alla
cui
esecuzione
abbiano
comunque
partecipato
elementi
appartenenti
alla
razza
ebraica
.
Sono
del
pari
vietati
lo
smercio
dei
dischi
fonografici
e
l
'
importazione
di
matrici
di
dischi
previsti
dal
precedente
comma
e
la
successiva
riproduzione
delle
matrici
stesse
.
Art
.
3
.
E
'
vietato
utilizzare
in
qualsiasi
modo
per
la
produzione
di
film
,
soggetti
,
sceneggiature
,
opere
letterarie
,
drammatiche
,
musicali
,
scientifiche
ed
artistiche
,
e
qualsiasi
altro
contributo
,
di
cui
siano
autori
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
nonché
impiegare
ed
utilizzare
comunque
nella
detta
produzione
,
o
in
operazione
di
doppiaggio
o
di
post
sincronizzazione
,
personale
artistico
,
tecnico
,
amministrativo
ed
esecutivo
appartenente
alla
razza
ebraica
.
Art
.
4
.
Per
i
film
da
importare
dall
'
estero
l
'
Ente
nazionale
Acquisti
Importazioni
Pellicole
Estere
(E.N.A.I.P.E.),
nel
giudicare
della
opportunità
di
autorizzare
o
meno
,
ai
sensi
dell
'
art
.
5
della
legge
4
aprile
1940-XVIII
,
n
.
404
,
sul
monopolio
per
l
'
acquisto
,
l
'
importazione
e
la
distribuzione
dei
film
cinematografici
provenienti
dall
'
estero
,
l
'
acquisto
di
film
esteri
,
terrà
conto
delle
condizioni
nelle
quali
questi
sono
stati
prodotti
fuori
dal
Regno
in
relazione
alle
disposizioni
della
presente
legge
.
A
tale
scopo
le
domande
di
acquisto
di
film
esteri
debbono
essere
corredate
di
elenchi
nominativi
degli
autori
delle
opere
utilizzate
per
la
produzione
dei
film
medesimi
e
di
coloro
che
hanno
ad
essa
concorso
con
contributi
artistici
e
tecnici
di
notevole
importanza
.
Agli
stessi
criteri
indicati
nel
primo
comma
del
presente
articolo
dovrà
attenersi
il
Ministero
della
cultura
popolare
nell
'
accordare
o
meno
ai
film
importati
dall
'
estero
il
nulla
osta
per
la
proiezione
in
pubblico
di
cui
all
'
art
.
1
del
regolamento
per
la
vigilanza
governativa
sulle
pellicole
cinematografiche
approvato
con
R
.
decreto
-
legge
24
settembre
1923-I
,
n
.
3287
.
Art
.
5
.
Con
decreto
del
Ministro
per
la
cultura
popolare
,
di
concerto
con
il
Ministro
per
l
'
interno
,
sarà
nominata
una
Commissione
di
cui
fanno
parte
anche
due
rappresentanti
del
Ministero
dell
'
interno
ed
alla
quale
è
attribuito
il
compito
di
provvedere
alla
compilazione
ed
all
'
aggiornamento
degli
elenchi
di
autori
e
di
artisti
esecutori
appartenenti
alla
razza
ebraica
.
Nei
riguardi
degli
autori
ed
artisti
italiani
e
degli
autori
ed
artisti
stranieri
od
apolidi
,
residenti
nel
Regno
,
l
'
inclusione
nell
'
elenco
dovrà
essere
preceduta
dall
'
accertamento
della
posizione
razziale
,
da
parte
del
Ministero
dell
'
interno
,
secondo
le
norme
contenute
negli
articoli
8
e
26
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938
,
n
.
1728
.
Tali
elenchi
sono
pubblici
.
Art
.
6
.
Ai
componenti
della
Commissione
saranno
corrisposti
per
ogni
giornata
di
adunanza
gettoni
di
presenza
da
determinarsi
nei
modi
previsti
dall
'
art
.
63
del
R
.
decreto
11
novembre
1923-II
,
n
.
2395
.
Art
.
7
.
Chiunque
contravviene
alle
norme
contenute
negli
articoli
1
,
2
e
3
della
presente
legge
è
punito
con
l
'
ammenda
da
L
.
50
a
L
.
10.000
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
Roma
,
addì
19
aprile
1942-XX
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Pavolini
,
Grandi
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi