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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto l ' art . 3 , n . 2 della legge 31 gennaio 1926-IV , n . 100; Visto il R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Su proposta del Ministro per le finanze , di concerto con i Ministri per l ' interno , per la grazia e la giustizia e per le corporazioni ; Abbiamo decretato e decretiamo : Titolo I - Limitazioni della proprietà immobiliare Capo I . Disposizioni generali Art . 1 . Le limitazioni della proprietà immobiliare , stabilite dall ' art . 10 , lettere a ) ed e ) , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto . Art . 2 . Si comprendono nel patrimonio immobiliare , soggetto alle limitazioni di cui all ' articolo precedente i beni posseduti : a ) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda ; b ) a titolo di concessione enfiteutica . Non è computato il diritto del concedente enfiteutico , salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera b ) del primo comma dell ' art . 45 . Art . 3 . Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all ' art . 1 : a ) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare dell ' azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati ; b ) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita ; c ) i beni per i quali alla data dell ' entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare . Ai beni menzionati nelle lettere a ) e b ) del precedente comma si applicano le norme del titolo II . Art . 4 . La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica , deve essere trasferita all ' Ente indicato nell ' art . 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto . Art . 5 . Fino alla determinazione definitiva dei beni immobili compresi nei limiti di cui all ' art . 10 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca , relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell ' art . 2 . Se però ricorrono esigenze o circostanze particolari , il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti , prescrivendo le opportune cautele . Degli immobili eventualmente alienati con l ' autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto , per quanto è possibile , nella formazione della quota consentita . Gli atti compiuti in violazione del disposto del primo comma , sono improduttivi di effetti , rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto del 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Le locazioni stipulate in ordine ai beni medesimi , posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell ' Ente di cui all ' art . 11 , avranno validità limitatamente all ' anno in corso al momento dell ' acquisto del bene locato da parte dell ' Ente predetto ed osservate in ogni caso , quanto ai termini di disdetta , le consuetudini locali . Art . 6 . In deroga alle disposizione degli articoli 4 e 5 , il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica , ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza . La donazione di questi beni può essere fatta anche al coniuge che non sia considerato di razza ebraica . Le donazioni devono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall ' entrata in vigore del presente decreto . Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall ' atto di donazione . Art . 7 . Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica , anteriormente all ' entrata in vigore del presente decreto , saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito . Art . 8 . Dalla data dell ' entrata in vigore del presente decreto , le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore : a ) per tributi dovuti allo Stato , alle provincie ed ai comuni ; b ) per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ; c ) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all ' entrata in vigore del presente decreto ; d ) per crediti di data certa anteriore all ' entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull ' immobile . In ogni altro caso , dalla data dell ' entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente , l ' autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa , rimanendo in conseguenza sospesi , fino a tale determinazione , i procedimenti esecutivi iniziati . Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette , cesserà di diritto , in ordine ai beni compresi nella quota eccedente , ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi . Per i beni compresi nella quota consentita , le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti , secondo la natura del credito . Per l ' accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell ' articolo seguente . Art . 9 . Ai fini dell ' applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell ' articolo precedente , il creditore istante , nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l ' entrata in vigore del presente decreto , deve presentare un ' attestazione del competente ufficio di stato civile dalla quale risulti se vi sia o no nei riguardi del debitore , annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione . Nel caso che non risulti dall ' attestazione anzidetta l ' appartenenza del debitore alla razza ebraica , il procedimento esecutivo è proseguito e definito , senz ' altre indagini , con le norme vigenti secondo la natura del credito ; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione . Art . 10 . Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa , dalla data della dichiarazione del fallimento , l ' applicazione della disposizione dell ' art . 4 , salvo quanto è disposto nell ' art . 45 , primo comma , lettera d ) . Capo II . Ente di gestione e liquidazione immobiliare Art . 11 . È istituito un Ente denominato " Ente di gestione e liquidazione immobiliare " avente sede in Roma , col compito di provvedere all ' acquisto , alla gestione e alla vendita dei beni di cui all ' art . 4 . All ' Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso . L ' Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti , nominati con decreto del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato . Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze . Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l ' interno , dal segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia , per l ' agricoltura e foreste e per le corporazioni , dall ' ispettorato del credito , dalla Confederazione fascista degli industriali . Con decreto del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato , sono nominati tre sindaci effettivi , uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti , con funzioni di presidente , uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni . Con lo stesso decreto , su proposta del Ministro per le finanze , sono pure nominati due sindaci supplenti . L ' Ente è retto da uno statuto , da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l ' interno , per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all ' art . 1 e 3 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100 . Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all ' approvazione del Ministro per le finanze . Per l ' assistenza , rappresentanza e difesa in giudizio , l ' Ente si avvale dell ' Avvocatura dello Stato . Art . 12 . Con decreto del DUCE , sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l ' esercizio del credito , saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l ' Ente di cui al precedente art . 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti . Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire , anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto , speciali sezioni immobiliari . Nell ' adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l ' assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio dell ' Avvocatura dello Stato . Capo III . Accertamento e valutazione del patrimonio immobiliare Art . 13 . I cittadini italiani di razza ebraica dovranno , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto , denunziare all ' ufficio distrettuale delle imposte , nella cui circoscrizione hanno domicilio fiscale , gli immobili di loro pertinenza alla data stessa , a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica . Se siano residenti all ' estero , la denunzia dovrà essere presentata al R . Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante potrà , nella denunzia stessa , eleggere domicilio presso persona residente nel Regno . Il R . Consolato cui la denunzia sia stata presentata , ne curerà l ' invio in Italia , all ' Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all ' Ufficio distrettuale delle imposte di Roma . La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente decreto . Nei riguardi delle persone incapaci , l ' obbligo della denunzia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale . Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di ufficio all ' accertamento . Art . 14 . Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell ' art . 6 , deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al precedente articolo , indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione . Art . 15 . Colui che , essendo obbligato a presentare denunzia a norma dell ' art . 13 , omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante , è punito con l ' ammenda da lire cinquecento a lire diecimila . Art . 16 . L ' Ufficio distrettuale delle imposte , compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all ' Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all ' Ufficio tecnico erariale di Roma . Art . 17 . L ' estimo dei terreni e l ' imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l ' anno 1939 e , in difetto , in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell ' applicazione dell ' imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R . decreto - legge 5 ottobre 1936-XIV , n . 1743 . In mancanza degli elementi di cui al comma precedente , l ' estimo o l ' imponibile sono determinati , agli effetti dell ' art . 10 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , e del presente decreto , dall ' Ufficio tecnico erariale . Nei particolari casi appresso indicati , si osservano le norme seguenti : a ) l ' estimo o imponibile dell ' immobile , applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all ' art . 19 del R . decreto 30 dicembre 1923 , n . 3269 , sulle tasse di registro ; b ) la ripartizione dell ' estimo o dell ' imponibile fra il concedente e l ' enfiteuta , se non risulta già in catasto , è fatta , ai fini dell ' applicazione della disposizione di cui alla lettere b ) dell ' art . 2 , dall ' Ufficio tecnico erariale , tenuto conto del canone dovuto dall ' enfiteuta al concedente ; c ) l ' estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quella risultante dai registri catastali . Art . 18 . L ' Ufficio tecnico erariale , se il patrimonio rientra nei limiti consentiti , invia gli atti all ' intendente di finanza , il quale rilascia all ' interessato una attestazione contenente la indicazione dei singoli beni . Di tali beni l ' avente diritto riacquista la piena disponibilità L ' attestazione è trascritta . Art . 19 . Se il patrimonio eccede i limiti consentiti , l ' Ufficio tecnico erariale , tenuto conto della eventuale facoltà di cui all ' art . 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo , ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto , nei limiti del possibile , delle preferenze manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile . I beni ipotecati anteriormente all ' entrata in vigore del presente decreto , saranno , ove sia possibile , compresi nella quota eccedente . Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili , è ammessa , nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente , una differenza del 10% in più o in meno rispetto ai limiti stabili dalla legge . Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio economico , l ' intero immobile viene compreso nella quota eccedente . Art . 20 . L ' Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente , moltiplicando per ottanta l ' estimo dei terreni , comprese le aree fabbricabili , e per venti l ' imponibile dei fabbricati . Le scorte vive e quella parte di scorte morte , la quale non sia da considerare come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali , sono valutate in base ai prezzi medi dell ' ultimo quinquennio e il valore delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti . Art . 21 . L ' Ufficio tecnico erariale , compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell ' intero immobile indivisibile , ne da notizia all ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denunzia . Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il limite consentito , l ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare detrae , dal valore determinato dall ' Ufficio tecnico erariale , le passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati , i tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo . L ' importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia , è trattenuto dall ' Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva . Art . 22 . L ' Ente dopo aver effettuato le operazioni di cui all ' articolo precedente , notifica al denunziante , a mezzo di ufficiale giudiziario , con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni : a ) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita ; b ) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore , nonché delle detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell ' articolo precedente ; c ) nel caso di immobile indivisibile , la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni , a termini della precedente lettera b ) . Capo IV . Contestazioni in ordine alla formazione della quota consentita e della quota eccedente e in ordine alla valutazione dei beni . Art . 23 . In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell ' articolo seguente . La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta : 2 ) da un ingegnere dell ' Ufficio tecnico erariale ; 3 ) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri . I membri di cui ai numeri 2 ) e 3 ) sono sostituiti , in caso di giustificato impedimento , da membri supplenti nominati nello stesso modo . Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie , con determinazione del presidente , due esperti . I componenti della Commissione , di cui ai numeri 2 ) e 3 ) del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati . Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell ' Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto . Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante . Esse sono liquidate con provvedimento del presidente , non soggetto ad impugnazione . Art . 24 . Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all ' art . 22 , per i cittadini residenti nel Regno , ed entro 90 giorni dalla stessa data , per i cittadini residenti all ' estero , il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all ' articolo precedente , nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma , avverso : a ) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente ; b ) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell ' Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile ; c ) la determinazione dell ' estimo o dell ' imponibile , ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti . Il ricorso è notificato all ' Ente per mezzo di ufficiale giudiziario . Nel caso di cui alla precedente lettera a ) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell ' ultimo quinquennio , depurata dall ' aliquota del 20% . La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata , a cura della segreteria , al ricorrente e all ' Ente per mezzo di ufficiale giudiziario . Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso previsto dall ' art . 494 , n . 4 del C.P.C. , entro trenta giorni dalla notifica . Art . 25 . Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione . Il presidente della Commissione , con decreto in calce al ricorso , stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l ' udienza di comparizione delle parti . Dell ' udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della segreteria della Commissione . Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell ' udienza fissata per la comparizione , il ricorso decade . Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati . Capo V . Trasferimento degli immobili compresi nella quota di eccedenza all ' Ente di gestione e liquidazione Art . 26 . Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente , l ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede all ' Intendenza di finanza , competente per territorio in ordine ai singoli beni , decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica . Il decreto , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno , è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell ' immobile . L ' intendente di finanza rilascia all ' Ente copia autentica del decreto . Il decreto è notificato , nella forma delle citazioni , alle persone nei cui diritti l ' Ente è sostituito . Art . 27 . I ricorsi , che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono né l ' attribuzione degli immobili all ' Ente , a norma dell ' articolo precedente , né il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell ' atto di cui all ' art . 22 , salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo , che eventualmente la Commissione di cui all ' art . 23 giudicherà dovuto . Art . 28 . Dopo il decreto di attribuzione dei beni all ' Ente , l ' avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l ' osservanza delle norme dell ' art . 18 . Art . 29 . I beni passano all ' Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati . Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti , a norma dell ' art . 32 , in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti . Art . 30 . Se i beni denunziati pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all ' Ente , a persona non considerata di razza ebraica , cessa l ' applicazione della disposizione dell ' art . 4 . Art . 31 . Nel caso che sui beni trasferiti all ' Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica , l ' Ente potrà estinguere l ' usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità . Capo VI . Pagamento del corrispettivo e diritti dei creditori Sezione I - Certificati speciali Art . 32 . Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all ' Ente a norma dell ' art . 26 , è fatto con speciali certificati trentennali , che l ' Ente è autorizzato ad emettere a tal fine . I certificati frutteranno l ' interesse del 4% annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio . Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell ' Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato . Art . 33 . I titoli di cui all ' articolo precedente , sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica . La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica , per atto tra vivi , potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l ' adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito . Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica , quando ciò sia consentito , il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall ' Ente secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto . Art . 34 . L ' Ente ha facoltà : a ) di effettuare , in casi di comprovata necessità , operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze ; b ) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite . Art . 35 . Decorsi i trenta anni dall ' emissione dei certificati di cui all ' art . 32 , questi verranno ritirati , annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato . Sezione II - Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi . Art . 36 . Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione , nella Gazzetta Ufficiale del Regno , del decreto di attribuzione dei beni all ' Ente . Gli interessi del 4% a favore dell ' avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell ' immobile all ' Ente . Art . 37 . Nel caso di trasferimento all ' Ente di un immobile indivisibile , a norma dell ' ultimo comma dell ' art . 19 , la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti . L ' Ente potrà anche dare all ' avente diritto , in permuta un immobile . Art . 38 . Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell ' art . 36 , i creditori del denunziante potranno fare valere , con le norme ordinarie , le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall ' Ente , soltanto : a ) per crediti di data certa ed anteriore all ' entrata in vigore del presente decreto ; b ) per obbligazioni derivanti da fatto illecito . Il relativo pagamento è fatto in contanti . Capo VII . Gestione e vendita dei beni trasferiti all ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare Art . 39 . La vendita degli immobili trasferiti all ' Ente è fatta secondo un piano graduale e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze . Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili , stabilendone le modalità . Art . 40 . I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell ' articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti gli immobili stessi e degli altri oneri a carico dell ' Ente affluiranno al tesoro dello Stato . I redditi saranno versati al bilancio dello Stato ; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale . Art . 41 . Le disponibilità del conto di cui all ' articolo precedente saranno man mano investite , a mezzo del contabile del portafoglio , in titoli del Debito pubblico . Tali titoli , di pertinenza del Tesoro , che ne riscuoterà i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato , saranno custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall ' Ente . Capo VIII . Restituzione degli immobili Art . 42 . Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell ' art . 14 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , ha diritto alla restituzione dell ' immobile trasferito a norma dell ' art . 26 , purché non sia stato venduto dall ' Ente . Nel caso di avvenuta vendita , ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita , previa restituzione all ' Ente dei certificati avuti in pagamento . Eguali diritti spettano : a ) alle persone indicate nell ' articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti ; b ) al denunziante , se la denunzia è stata l ' effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze previste nell ' art . 8 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica , a norma del detto art.8 . Art . 43 . Durante l ' istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell ' art . 14 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , il Ministro per l ' interno su istanza dell ' interessato può ordinare , con suo decreto , la sospensione della vendita dei beni trasferiti all ' Ente . Capo IX . Aumenti di patrimonio immobiliare Art . 44 . I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denunzia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio verificatisi , per successivi acquisti , a qualsiasi titolo , dopo la data di entrata in vigore del presente decreto . La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l ' aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se residente all ' estero . Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano , alla data in cui l ' acquisto si verifichi , una eccedenza dai limiti consentiti , i beni stessi sono trasferibili all ' Ente limitatamente alla parte eccedente , con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo , in quanto applicabili , ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti . È ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all ' Ente sia trasferito , in sostituzione dell ' immobile successivamente acquistato , uno degli immobili rimasti in piena disponibilità . Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista dall ' art . 6 e da esercitarsi nel termine di giorni centottanta da quello in cui l ' aumento di patrimonio si è verificato . È applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell ' ultimo comma dell ' art . 6 . A coloro che non adempiono , nel termine prescritto , all ' obbligo della denunzia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali dell ' art . 15 . Art . 45 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo precedente , sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare : a ) il consolidamento dell ' usufrutto con la nuda proprietà b ) la devoluzione del fondo enfiteutico ; c ) le nuove costruzioni edilizie ; d ) la cessazione dello stato di fallimento , qualora non sia stato liquidato , nel fallimento stesso , tutto il patrimonio immobiliare e l ' abbandono di procedure esecutive immobiliari ; e ) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili . Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti dell ' estimo o d ' imponibile verificatasi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge . Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il consolidamento dell ' usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico , non sono computati , ai fini della determinazione della quota consentita e di quella eccedente , gli eventuali aumenti d ' estimo o d ' imponibile rispetto agli estimi o gl ' imponibili di cui al primo comma dell ' art . 17 . Art . 46 . Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette , che riceveranno la denunzia di cui all ' art . 44 , ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali . Titolo II - Limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commerciali Capo I . Denunzia delle aziende Art . 47 . I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali , esistenti nel Regno alla data stessa : a ) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo ; b ) appartenenti a società non azionarie , regolari o irregolari , nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata . Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli Artigiani . Art . 48 . La denunzia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l ' azienda e , nel caso di denunzia di più aziende , al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l ' azienda che ha un numero di dipendenti maggiore . La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto . Capo II . Accertamento delle aziende e formazione degli elenchi relativi Art . 49 . Il Consiglio provinciale delle corporazioni , in base a rilievi d ' ufficio , completa o rettifica , ove ne sia il caso , le denunzie presentate dagli interessati . Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d ' ufficio . Art . 50 . Colui che , essendo obbligato a presentare denunzia , a norma dell ' art . 47 , omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa , è punito con l ' ammenda da lire cinquecento a diecimila . Art . 51 . Agli effetti del presente decreto e dell ' art . 10 , lettera c ) , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , si ha riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è interessato come proprietario , gestore o socio a responsabilità illimitata il cittadino italiano di razza ebraica . Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto . Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso dell ' anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell ' azienda nel medesimo anno , si tiene conto del numero maggiore , salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell ' azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale . Art . 52 . Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo : a ) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione ; b ) le aziende , di qualunque altra natura , che per il numero del personale , calcolato con i criteri dell ' art . 51 , eccedono i limiti stabiliti dall ' art . 10 , lettera c ) , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728; c ) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie . Nella categoria di cui alla lettera c ) sono comprese possibilmente le aziende che l ' interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare . Gli elenchi di cui alle lettere a ) e b ) sono trasmessi in copia si Ministeri delle finanze e delle corporazioni . Gli elenchi di cui alla lettera c ) sono conservati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni , che ne cura gli opportuni aggiornamenti . Nel caso di denunzie di più aziende , il Consiglio provinciale delle corporazioni , che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti , ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni , nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi . Art . 53 . Gli elenchi di cui all ' art . 52 sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere a ) e b ) gli interessati possono presentare ricorso al Ministero per le corporazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta . Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile . Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Capo III . Inalienabilità delle aziende e delle quote sociali durante il periodo di accertamento e classificazione Art . 54 . Dalla data dell ' entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell ' art . 53 , i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse né cedere le quote sociali . Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all ' attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche sugli immobili . Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere a ) e b ) dell ' art . 52; rimangono fermi gli effetti dell ' acquisto di singole cose mobili , da parte dei terzi di buona fede . Art . 55 . In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54 , il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell ' intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell ' art . 6 , salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica . Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63 . Capo IV . Vigilanza , amministrazione e liquidazione delle aziende Art . 56 . Divenuta definitiva l ' assegnazione di un ' azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere a ) e b ) dell ' art . 52 , è nominato con decreto del Ministro per le finanze , di concerto col Ministro per le corporazioni , un commissario di vigilanza , scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell ' albo dei revisori dei conti . Della nomina , sostituzione o cessazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario , la gestione dell ' azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso . Art . 57 . Il commissario di vigilanza procede immediatamente , con l ' intervento del titolare dell ' azienda o di un suo rappresentante , alla verifica della cassa , dei libri e dei documenti e alla formazione dell ' inventario . In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette , il pretore , su istanza del commissario , designa un notaio per assistervi . Il commissario vigila sulle operazioni aziendali , cura la formazione dell ' elenco dei creditori , riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell ' azienda . Il Ministro può , con proprio decreto , disporre che ne sia sospesa l ' esecuzione , dare le altre provvidenze del caso e può anche , con provvedimento insindacabile , disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell ' azienda , anche prima che sia decorso il termine indicato nell ' ultimo comma dell ' art . 56 . Il commissario di vigilanza ha , a tutti gli effetti , qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria perl ' esercizio delle proprie funzioni . Art . 58 . Il titolare di un azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria , cittadini italiani di razza ebraica , entro il periodo di tempo di cui all ' ultimo comma dell ' art . 56 , possono , con l ' autorizzazione del Ministero delle finanze , alienare l ' azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite . I trasferimenti debbono , a pena di nullità , essere fatti per atto pubblico . Il prezzo di alienazione è investito , a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante , in titoli nominativi di consolidato . Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo , l ' ammontare di questo è depositato , a cura del notaio , presso la Cassa depositi e prestiti . I titoli nominativi non sono trasferibili , per atto tra vivi , che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze . Nel caso che i titoli pervengano , in seguito a trasferimento autorizzato o per successione , a persona non considerata di razza ebraica , può , a richiesta dell ' interessato , il tramutamento in titoli al portatore . Nel caso di alienazione di un ' azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata , non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario od i soci non siano considerati di razza ebraica . Art . 59 . Per la cessione dei diritti spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all ' articolo precedente . La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica . Art . 60 . Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Art . 61 . Nei casi di cui all ' art . 60 , il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale del regno , e provvede alla cessione dell ' azienda alle società di cui all ' articolo stesso , promuovendone , se del caso , la costituzione . Concordate le condizioni del rilievo , ed approvate dal Ministro per le finanze , il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società rilevataria . Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell ' azienda , può proporre opposizione , notificandola entro quindici giorni tanto al commissario , quanto alla società rilevataria . Sull ' opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri , nominati uno dal proprietario , uno dall ' ente rilevatario e il terzo , con funzioni di presidente , dal Ministro per le finanze . Nell ' atto di opposizione deve , a pena dell ' inammissibilità , essere nominato l ' arbitro scelto a norma del comma precedente . Il Collegio decide anche sulle spese . Art . 62 . Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell ' articolo precedente , il commissario di vigilanza trasferisce l ' azienda alla società rilevataria . Per la stipulazione dell ' atto e per l ' impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell ' art . 58 . Il trasferimento dell ' aziende può essere attuato , con l ' autorizzazione del Ministro per le finanze , anche prima della decisione sull ' opposizione al prezzo offerto , in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario di vigilanza , salvo il successivo pagamento del supplemento del prezzo , che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all ' articolo precedente giudicherà dovuto . Consegnata l ' azienda alla società rilevataria ed assicurato l ' impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata , il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni . Art . 63 . Il commissario di vigilanza di una azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell ' art . 60 , deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l ' azienda stessa . Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina , per tali aziende , un liquidatore ; può però , ove lo ravvisi opportuno , disporre la gestione temporanea , nominando un amministratore . La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni . Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato , ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno . Durante tale periodo l ' alienazione dell ' azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall ' amministratore , col consenso del titolare , previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell ' art . 58 per la stipulazione dell ' atto e l ' impiego o il deposito del prezzo . Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea , la azienda è posta in liquidazione . Della nomina del liquidatore e dell ' amministratore è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Art . 64 . La liquidazione di cui all ' articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l ' osservanza , anche per le aziende individuali , delle disposizioni del codice di commercio , in quanto applicabili , ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto . Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme stabilite dall ' art . 58 . Art . 65 . L ' amministratore o il liquidatore di cui all ' art . 63 , con l ' assistenza del commissario di vigilanza e con l ' intervento del titolare dell ' azienda o di un suo rappresentante , procede alla ricognizione dell ' inventario , riceve la consegna dei libri , dei documenti e delle attività sociali , forma il bilancio , dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell ' azienda , osservato , in quanto applicabile , il disposto dell ' art . 57 , 2° comma . Compiute dette operazioni , cessano le funzioni del commissario di vigilanza . L ' amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l ' amministrazione dell ' azienda ; con l ' autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa . Art . 66 . La retribuzione dei commissari di vigilanza , degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell ' azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni . Art . 67 . Cessa l ' applicazione delle norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell ' art . 47 : a ) quando in un ' azienda non appartenente a persone di razza ebraica , gestita da un cittadino di razza ebraica , il gestore viene sostituito ; b ) nel caso di dichiarazione di fallimento ; c ) nel caso in cui il titolare , gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all ' art . 14 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728; d ) nel caso che l ' azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica . Nel caso di cui alla lettera a ) del comma precedente , la cessazione delle funzioni del commissario , amministratore o liquidatore è disposta dall ' autorità che lo ha nominato . Nei casi di cui alle lettere c ) e d ) del comma precedente , gli aventi diritto hanno la disponibilità dell ' azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell ' art . 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo . Capo V . Disposizioni varie Art . 68 . I cittadini italiani di razza ebraica , che abbiano la direzione delle aziende indicate nell ' art . 10 , lettera c ) , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica , debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall ' entrata in vigore del presente decreto , salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d ' impiego . Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine , il datore di lavoro è punito con l ' ammenda dal lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all ' azienda le disposizioni di questo decreto . I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono le aziende indicate nell ' art . 10 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall ' entrata in vigore del presente decreto . La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità illimitata nelle società di cui all ' art . 47 . Il Ministro per l ' interno , durante l ' istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell ' art . 14 R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , può , su istanza dell ' interessato , prorogare , con suo decreto , i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa . Art . 69 . Le amministrazioni civili o militari dello Stato , il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate , le altre Amministrazioni indicate nell ' art . 13 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , hanno facoltà di revocare le concessioni conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d ' autorità i contratti d ' appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone . La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie , regolari o irregolari , nelle quali sono soci a responsabilità illimitata persone appartenenti alla razza ebraica , oppure a ditte gestite dalle persone medesime , se il gestore od il socio non venga sostituito , nel termine che sarà assegnato , con persona non di razza ebraica e di gradimento dell ' Amministrazione concedente o appaltante . Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo , sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione , in base alle condizioni contrattuali , ed il valore dei materiali utili esistenti a tale data in cantiere , che rimangono acquisiti all ' Amministrazione , escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo . Art . 70 . Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza . Per l ' esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e , previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni , anche persone estranee di particolare competenza . Art . 71 . Se le aziende comprese nella categoria a ) dell ' art . 52 , per aumento del personale o per mutamento dell ' oggetto , vengano a cadere nelle limitazioni dell ' art . 10 della lettera c ) del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , il proprietario , gestore o socio , che siano cittadini italiani di razza ebraica , debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute variazioni . Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare le aziende delle quali divengono , successivamente all ' entrata in vigore del presente decreto , proprietari , gestori o soci . Nei casi di cui al primo e secondo comma , si applicano tutte le disposizioni del presente titolo . Titolo III . Disposizioni generali e finali Art . 72 . I cittadini italiani di razza ebraica , che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all ' art . 14 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , sono equiparati , ad ogni effetto del presente decreto , ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica . Art . 73 . Le denuncie e le istanze previste dal presente decreto , le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesimo da organi od uffici dell ' Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni , il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65 , sono esenti dalle tasse di bollo . Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all ' art . 22 ed i Collegi arbitrali di cui all ' art . 61 , nonché i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell ' art . 53 , la relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo , di registro ed ipotecarie . Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano , per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e d ' iscrizione , come fatte nell ' interesse dello Stato . Art . 74 . Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito ; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto . Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili . Art . 75 . Gli atti di retrocessione dei beni immobili dell ' Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall ' art . 14 del regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto . Art . 76 . L ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato ; per le notificazioni ad istanza dell ' Ente medesimo , per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse , si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato . Le tasse di registro e trascrizione , i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare , sono ridotti alla metà dell ' ordinario ammontare , quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli . Art . 77 . Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell ' art . 60 , in quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione , sono esenti dalle tasse di bollo e di registro . Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto . Art . 78 . Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio , con propri decreti , le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto . Art . 79 . Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l ' attuazione del presente decreto . Art . 80 . Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Ministro per le finanze , proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 9 febbraio 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Di Revel , Solmi , Lantini Visto il Guardasigilli : Solmi