ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
provvedere
;
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
n
.
100;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
contenente
provvedimenti
per
la
difesa
della
razza
italiana
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
di
concerto
con
i
Ministri
per
l
'
interno
,
per
la
grazia
e
la
giustizia
e
per
le
corporazioni
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Titolo
I
-
Limitazioni
della
proprietà
immobiliare
Capo
I
.
Disposizioni
generali
Art
.
1
.
Le
limitazioni
della
proprietà
immobiliare
,
stabilite
dall
'
art
.
10
,
lettere
a
)
ed
e
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
si
determinano
cumulando
separatamente
i
terreni
ed
i
fabbricati
urbani
siti
nel
territorio
del
Regno
e
costituenti
il
patrimonio
immobiliare
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Art
.
2
.
Si
comprendono
nel
patrimonio
immobiliare
,
soggetto
alle
limitazioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
i
beni
posseduti
:
a
)
a
titolo
di
proprietà
piena
e
di
proprietà
nuda
;
b
)
a
titolo
di
concessione
enfiteutica
.
Non
è
computato
il
diritto
del
concedente
enfiteutico
,
salvo
il
caso
della
devoluzione
previsto
alla
lettera
b
)
del
primo
comma
dell
'
art
.
45
.
Art
.
3
.
Non
si
comprendono
nel
patrimonio
immobiliare
di
cui
all
'
art
.
1
:
a
)
gli
immobili
adibiti
ad
uso
industriale
e
commerciale
quando
il
proprietario
o
enfiteuta
sia
anche
il
titolare
dell
'
azienda
alla
quale
gli
immobili
stessi
sono
destinati
;
b
)
i
fabbricati
appartenenti
ad
imprenditori
edili
e
costruiti
a
scopo
di
vendita
;
c
)
i
beni
per
i
quali
alla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
vi
siano
in
corso
procedure
di
esecuzione
immobiliare
.
Ai
beni
menzionati
nelle
lettere
a
)
e
b
)
del
precedente
comma
si
applicano
le
norme
del
titolo
II
.
Art
.
4
.
La
parte
di
patrimonio
immobiliare
eccedente
i
limiti
consentiti
ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
deve
essere
trasferita
all
'
Ente
indicato
nell
'
art
.
11
in
conformità
delle
disposizioni
di
questo
decreto
.
Art
.
5
.
Fino
alla
determinazione
definitiva
dei
beni
immobili
compresi
nei
limiti
di
cui
all
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
i
cittadini
di
razza
ebraica
non
possono
compiere
alcun
atto
di
alienazione
a
titolo
gratuito
od
oneroso
o
di
costituzione
di
ipoteca
,
relativamente
ai
beni
immobiliari
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
2
.
Se
però
ricorrono
esigenze
o
circostanze
particolari
,
il
Ministro
per
le
finanze
può
autorizzare
il
compimento
degli
atti
predetti
,
prescrivendo
le
opportune
cautele
.
Degli
immobili
eventualmente
alienati
con
l
'
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
sarà
tenuto
conto
,
per
quanto
è
possibile
,
nella
formazione
della
quota
consentita
.
Gli
atti
compiuti
in
violazione
del
disposto
del
primo
comma
,
sono
improduttivi
di
effetti
,
rispetto
ai
beni
che
risulteranno
eccedenti
la
quota
di
patrimonio
immobiliare
consentita
dal
citato
decreto
del
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Le
locazioni
stipulate
in
ordine
ai
beni
medesimi
,
posteriormente
alla
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
e
senza
la
preventiva
autorizzazione
dell
'
Ente
di
cui
all
'
art
.
11
,
avranno
validità
limitatamente
all
'
anno
in
corso
al
momento
dell
'
acquisto
del
bene
locato
da
parte
dell
'
Ente
predetto
ed
osservate
in
ogni
caso
,
quanto
ai
termini
di
disdetta
,
le
consuetudini
locali
.
Art
.
6
.
In
deroga
alle
disposizione
degli
articoli
4
e
5
,
il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
può
fare
donazione
dei
beni
ai
discendenti
non
considerati
di
razza
ebraica
,
ovvero
ad
Enti
od
Istituti
che
abbiano
fini
di
educazione
od
assistenza
.
La
donazione
di
questi
beni
può
essere
fatta
anche
al
coniuge
che
non
sia
considerato
di
razza
ebraica
.
Le
donazioni
devono
essere
fatte
nel
termine
perentorio
di
centottanta
giorni
dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Le
donazioni
stesse
perdono
ogni
efficacia
se
non
sono
state
accettate
entro
novanta
giorni
dall
'
atto
di
donazione
.
Art
.
7
.
Le
procedure
esecutive
immobiliari
iniziate
contro
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
saranno
proseguite
con
le
norme
vigenti
secondo
la
natura
del
credito
.
Art
.
8
.
Dalla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
le
azioni
esecutive
immobiliari
contro
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
potranno
essere
iniziate
e
definite
con
le
norme
vigenti
secondo
la
natura
del
credito
su
ogni
bene
del
patrimonio
immobiliare
del
debitore
:
a
)
per
tributi
dovuti
allo
Stato
,
alle
provincie
ed
ai
comuni
;
b
)
per
contributi
esigibili
con
le
norme
stabilite
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
;
c
)
per
crediti
ipotecari
iscritti
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
;
d
)
per
crediti
di
data
certa
anteriore
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
aventi
privilegio
speciale
sull
'
immobile
.
In
ogni
altro
caso
,
dalla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
e
fino
alla
definitiva
determinazione
dei
beni
compresi
nella
quota
consentita
e
in
quella
eccedente
,
l
'
autorizzazione
alla
vendita
non
potrà
essere
concessa
,
rimanendo
in
conseguenza
sospesi
,
fino
a
tale
determinazione
,
i
procedimenti
esecutivi
iniziati
.
Avvenuta
la
definitiva
ripartizione
dei
beni
nelle
due
quote
anzidette
,
cesserà
di
diritto
,
in
ordine
ai
beni
compresi
nella
quota
eccedente
,
ogni
effetto
giuridico
dei
procedimenti
esecutivi
.
Per
i
beni
compresi
nella
quota
consentita
,
le
azioni
esecutive
si
svolgeranno
in
base
alle
norme
vigenti
,
secondo
la
natura
del
credito
.
Per
l
'
accertamento
della
qualità
di
ebreo
del
debitore
si
osserveranno
le
norme
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
9
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
di
quanto
è
disposto
nel
secondo
comma
e
seguenti
dell
'
articolo
precedente
,
il
creditore
istante
,
nei
procedimenti
esecutivi
iniziati
dopo
l
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
deve
presentare
un
'
attestazione
del
competente
ufficio
di
stato
civile
dalla
quale
risulti
se
vi
sia
o
no
nei
riguardi
del
debitore
,
annotazione
di
appartenenza
alla
razza
ebraica
o
annotazione
di
provvedimento
di
discriminazione
.
Nel
caso
che
non
risulti
dall
'
attestazione
anzidetta
l
'
appartenenza
del
debitore
alla
razza
ebraica
,
il
procedimento
esecutivo
è
proseguito
e
definito
,
senz
'
altre
indagini
,
con
le
norme
vigenti
secondo
la
natura
del
credito
;
egualmente
è
definito
con
le
norme
ordinarie
nel
caso
di
avvenuta
discriminazione
.
Art
.
10
.
Alle
procedure
fallimentari
contro
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
si
applicano
le
norme
ordinarie
anche
per
quanto
riguarda
la
vendita
dei
beni
immobili
e
cessa
,
dalla
data
della
dichiarazione
del
fallimento
,
l
'
applicazione
della
disposizione
dell
'
art
.
4
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
45
,
primo
comma
,
lettera
d
)
.
Capo
II
.
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
Art
.
11
.
È
istituito
un
Ente
denominato
"
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
"
avente
sede
in
Roma
,
col
compito
di
provvedere
all
'
acquisto
,
alla
gestione
e
alla
vendita
dei
beni
di
cui
all
'
art
.
4
.
All
'
Ente
anzidetto
è
assegnata
una
dotazione
di
venti
milioni
da
stanziarsi
con
provvedimenti
del
Ministro
per
le
finanze
sul
bilancio
del
Ministero
stesso
.
L
'
Ente
è
amministrato
da
un
Consiglio
composto
dal
presidente
e
da
altri
9
componenti
,
nominati
con
decreto
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
.
Il
presidente
ed
uno
degli
altri
componenti
sono
nominati
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
.
Gli
altri
componenti
sono
proposti
rispettivamente
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
dal
segretario
del
P.N.F.
Ministro
Segretario
di
Stato
e
dai
Ministri
per
la
grazia
e
giustizia
,
per
l
'
agricoltura
e
foreste
e
per
le
corporazioni
,
dall
'
ispettorato
del
credito
,
dalla
Confederazione
fascista
degli
industriali
.
Con
decreto
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
sono
nominati
tre
sindaci
effettivi
,
uno
scelto
tra
i
magistrati
della
Corte
dei
conti
,
con
funzioni
di
presidente
,
uno
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
ed
uno
su
proposta
del
Ministro
per
le
corporazioni
.
Con
lo
stesso
decreto
,
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
sono
pure
nominati
due
sindaci
supplenti
.
L
'
Ente
è
retto
da
uno
statuto
,
da
approvarsi
con
decreto
Reale
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
di
concerto
con
i
Ministri
per
l
'
interno
,
per
la
grazia
e
giustizia
e
per
le
corporazioni
con
le
forme
di
cui
all
'
art
.
1
e
3
,
della
legge
31
gennaio
1926
,
n
.
100
.
Il
bilancio
sarà
alla
fine
di
ciascun
esercizio
annuale
sottoposto
all
'
approvazione
del
Ministro
per
le
finanze
.
Per
l
'
assistenza
,
rappresentanza
e
difesa
in
giudizio
,
l
'
Ente
si
avvale
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
Art
.
12
.
Con
decreto
del
DUCE
,
sentito
il
Comitato
dei
Ministri
per
la
difesa
del
risparmio
e
l
'
esercizio
del
credito
,
saranno
determinati
gli
Istituti
di
credito
fondiario
ai
quali
l
'
Ente
di
cui
al
precedente
art
.
11
potrà
delegare
la
gestione
e
la
vendita
degli
immobili
ad
esso
trasferiti
.
Gli
Istituti
di
credito
suddetti
potranno
costituire
,
anche
in
deroga
alle
disposizioni
di
legge
o
dello
statuto
,
speciali
sezioni
immobiliari
.
Nell
'
adempimento
dei
compiti
anzidetti
gli
Istituti
avranno
l
'
assistenza
,
la
rappresentanza
e
la
difesa
in
giudizio
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
Capo
III
.
Accertamento
e
valutazione
del
patrimonio
immobiliare
Art
.
13
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
dovranno
,
entro
novanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
denunziare
all
'
ufficio
distrettuale
delle
imposte
,
nella
cui
circoscrizione
hanno
domicilio
fiscale
,
gli
immobili
di
loro
pertinenza
alla
data
stessa
,
a
titolo
di
proprietà
o
di
concessione
enfiteutica
.
Se
siano
residenti
all
'
estero
,
la
denunzia
dovrà
essere
presentata
al
R
.
Consolato
nel
termine
di
giorni
centottanta
ed
in
questo
caso
il
denunziante
potrà
,
nella
denunzia
stessa
,
eleggere
domicilio
presso
persona
residente
nel
Regno
.
Il
R
.
Consolato
cui
la
denunzia
sia
stata
presentata
,
ne
curerà
l
'
invio
in
Italia
,
all
'
Ufficio
distrettuale
delle
imposte
nella
cui
circoscrizione
il
denunziante
ha
il
domicilio
di
origine
nel
Regno
ed
in
mancanza
all
'
Ufficio
distrettuale
delle
imposte
di
Roma
.
La
denunzia
dovrà
essere
fatta
secondo
il
modulo
annesso
al
presente
decreto
.
Nei
riguardi
delle
persone
incapaci
,
l
'
obbligo
della
denunzia
incombe
a
coloro
che
ne
hanno
la
rappresentanza
legale
.
Nei
casi
di
mancata
denunzia
il
Ministero
delle
finanze
provvede
di
ufficio
all
'
accertamento
.
Art
.
14
.
Il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
che
si
sia
avvalso
o
che
intenda
avvalersi
della
facoltà
di
fare
donazione
a
norma
dell
'
art
.
6
,
deve
farne
dichiarazione
nella
denunzia
di
cui
al
precedente
articolo
,
indicando
di
quali
beni
egli
abbia
fatto
o
intenda
fare
donazione
.
Art
.
15
.
Colui
che
,
essendo
obbligato
a
presentare
denunzia
a
norma
dell
'
art
.
13
,
omette
di
farla
nel
termine
prescritto
o
la
presenta
con
indicazioni
inesatte
o
incomplete
in
modo
da
determinare
incertezza
su
di
un
immobile
denunziato
ovvero
sulla
natura
del
diritto
spettante
,
è
punito
con
l
'
ammenda
da
lire
cinquecento
a
lire
diecimila
.
Art
.
16
.
L
'
Ufficio
distrettuale
delle
imposte
,
compie
gli
accertamenti
necessari
e
trasmette
la
denuncia
stessa
all
'
Ufficio
tecnico
erariale
nella
cui
circoscrizione
il
denunziante
ha
il
domicilio
fiscale
od
in
mancanza
all
'
Ufficio
tecnico
erariale
di
Roma
.
Art
.
17
.
L
'
estimo
dei
terreni
e
l
'
imponibile
dei
fabbricati
si
determinano
in
base
ai
ruoli
delle
imposte
sui
terreni
o
sui
fabbricati
per
l
'
anno
1939
e
,
in
difetto
,
in
base
agli
accertamenti
eseguiti
ai
fini
dell
'
applicazione
dell
'
imposta
straordinaria
sulla
proprietà
immobiliare
di
cui
al
R
.
decreto
-
legge
5
ottobre
1936-XIV
,
n
.
1743
.
In
mancanza
degli
elementi
di
cui
al
comma
precedente
,
l
'
estimo
o
l
'
imponibile
sono
determinati
,
agli
effetti
dell
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
e
del
presente
decreto
,
dall
'
Ufficio
tecnico
erariale
.
Nei
particolari
casi
appresso
indicati
,
si
osservano
le
norme
seguenti
:
a
)
l
'
estimo
o
imponibile
dell
'
immobile
,
applicando
il
criterio
di
ripartizione
tra
nuda
proprietà
ed
usufrutto
di
cui
all
'
art
.
19
del
R
.
decreto
30
dicembre
1923
,
n
.
3269
,
sulle
tasse
di
registro
;
b
)
la
ripartizione
dell
'
estimo
o
dell
'
imponibile
fra
il
concedente
e
l
'
enfiteuta
,
se
non
risulta
già
in
catasto
,
è
fatta
,
ai
fini
dell
'
applicazione
della
disposizione
di
cui
alla
lettere
b
)
dell
'
art
.
2
,
dall
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
tenuto
conto
del
canone
dovuto
dall
'
enfiteuta
al
concedente
;
c
)
l
'
estimo
delle
aree
fabbricabili
è
determinato
in
base
al
valore
attuale
delle
aree
indipendentemente
da
quella
risultante
dai
registri
catastali
.
Art
.
18
.
L
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
se
il
patrimonio
rientra
nei
limiti
consentiti
,
invia
gli
atti
all
'
intendente
di
finanza
,
il
quale
rilascia
all
'
interessato
una
attestazione
contenente
la
indicazione
dei
singoli
beni
.
Di
tali
beni
l
'
avente
diritto
riacquista
la
piena
disponibilità
L
'
attestazione
è
trascritta
.
Art
.
19
.
Se
il
patrimonio
eccede
i
limiti
consentiti
,
l
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
tenuto
conto
della
eventuale
facoltà
di
cui
all
'
art
.
6
e
del
termine
per
esercitarla
stabilito
nello
stesso
articolo
,
ripartisce
i
beni
fra
la
quota
consentita
e
quella
eccedente
tenendo
conto
,
nei
limiti
del
possibile
,
delle
preferenze
manifestate
dagli
interessati
nella
denunzia
o
in
altra
dichiarazione
successiva
presentata
in
tempo
utile
.
I
beni
ipotecati
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
saranno
,
ove
sia
possibile
,
compresi
nella
quota
eccedente
.
Quando
sia
necessario
evitare
un
dannoso
frazionamento
degli
immobili
,
è
ammessa
,
nella
determinazione
della
quota
consentita
e
della
quota
eccedente
,
una
differenza
del
10%
in
più
o
in
meno
rispetto
ai
limiti
stabili
dalla
legge
.
Se
per
la
formazione
delle
quote
sia
necessario
procedere
alla
divisione
di
un
immobile
e
questa
divisione
non
possa
effettuarsi
o
per
la
natura
del
bene
o
senza
grave
pregiudizio
economico
,
l
'
intero
immobile
viene
compreso
nella
quota
eccedente
.
Art
.
20
.
L
'
Ufficio
tecnico
erariale
determina
il
valore
dei
beni
compresi
nella
quota
eccedente
,
moltiplicando
per
ottanta
l
'
estimo
dei
terreni
,
comprese
le
aree
fabbricabili
,
e
per
venti
l
'
imponibile
dei
fabbricati
.
Le
scorte
vive
e
quella
parte
di
scorte
morte
,
la
quale
non
sia
da
considerare
come
dotazione
normale
dei
fondi
secondo
le
consuetudini
locali
,
sono
valutate
in
base
ai
prezzi
medi
dell
'
ultimo
quinquennio
e
il
valore
delle
stesse
è
computato
in
aggiunta
al
valore
del
fondo
di
cui
ai
commi
precedenti
.
Art
.
21
.
L
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
compiuta
la
determinazione
delle
quote
e
la
valutazione
della
quota
eccedente
o
dell
'
intero
immobile
indivisibile
,
ne
da
notizia
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
al
quale
trasmette
la
relativa
denunzia
.
Ai
fini
della
determinazione
del
corrispettivo
che
dovrà
essere
attribuito
al
denunziante
per
il
trasferimento
della
quota
di
patrimonio
eccedente
il
limite
consentito
,
l
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
detrae
,
dal
valore
determinato
dall
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
le
passività
gravanti
sugli
immobili
per
crediti
ipotecari
o
privilegiati
,
i
tributi
o
contributi
scaduti
e
non
pagati
e
le
rate
di
affitto
riscosse
in
anticipo
.
L
'
importo
dei
crediti
ipotecari
e
privilegiati
oggetto
di
controversia
,
è
trattenuto
dall
'
Ente
per
essere
corrisposto
a
chi
di
ragione
dopo
che
sia
intervenuta
una
sentenza
definitiva
.
Art
.
22
.
L
'
Ente
dopo
aver
effettuato
le
operazioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
notifica
al
denunziante
,
a
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
,
con
le
modalità
stabilite
per
la
notifica
delle
citazioni
:
a
)
la
indicazione
dei
beni
costituenti
la
quota
consentita
;
b
)
la
indicazione
dei
beni
eccedenti
e
del
relativo
valore
,
nonché
delle
detrazioni
da
effettuarsi
per
la
determinazione
del
corrispettivo
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
;
c
)
nel
caso
di
immobile
indivisibile
,
la
indicazione
del
valore
complessivo
e
delle
relative
detrazioni
,
a
termini
della
precedente
lettera
b
)
.
Capo
IV
.
Contestazioni
in
ordine
alla
formazione
della
quota
consentita
e
della
quota
eccedente
e
in
ordine
alla
valutazione
dei
beni
.
Art
.
23
.
In
ogni
capoluogo
di
provincia
è
costituita
una
Commissione
per
la
risoluzione
dei
ricorsi
indicati
nell
'
articolo
seguente
.
La
Commissione
è
nominata
con
decreto
del
Ministro
per
le
finanze
ed
è
composta
:
2
)
da
un
ingegnere
dell
'
Ufficio
tecnico
erariale
;
3
)
da
un
ingegnere
designato
dal
Sindacato
fascista
degli
ingegneri
.
I
membri
di
cui
ai
numeri
2
)
e
3
)
sono
sostituiti
,
in
caso
di
giustificato
impedimento
,
da
membri
supplenti
nominati
nello
stesso
modo
.
Alla
Commissione
possono
essere
aggregati
per
singole
controversie
,
con
determinazione
del
presidente
,
due
esperti
.
I
componenti
della
Commissione
,
di
cui
ai
numeri
2
)
e
3
)
del
secondo
comma
di
questo
articolo
e
i
supplenti
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Le
funzioni
di
segretario
sono
affidate
ad
un
funzionario
dell
'
Amministrazione
finanziaria
nominato
col
decreto
Ministeriale
anzidetto
.
Le
spese
occorrenti
al
funzionamento
della
Commissione
sono
a
carico
del
reclamante
.
Esse
sono
liquidate
con
provvedimento
del
presidente
,
non
soggetto
ad
impugnazione
.
Art
.
24
.
Entro
30
giorni
dalla
notificazione
di
cui
all
'
art
.
22
,
per
i
cittadini
residenti
nel
Regno
,
ed
entro
90
giorni
dalla
stessa
data
,
per
i
cittadini
residenti
all
'
estero
,
il
denunziante
può
ricorrere
alla
Commissione
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
nella
cui
circoscrizione
il
ricorrente
ha
il
domicilio
fiscale
ed
in
mancanza
alla
Commissione
di
Roma
,
avverso
:
a
)
la
determinazione
del
valore
dei
beni
costituenti
la
quota
eccedente
;
b
)
la
scelta
dei
beni
attribuiti
alla
quota
eccedente
o
avverso
la
decisione
dell
'
Ufficio
tecnico
erariale
sulla
indivisibilità
di
un
immobile
;
c
)
la
determinazione
dell
'
estimo
o
dell
'
imponibile
,
ai
fini
del
computo
delle
quote
consentite
e
di
quelle
eccedenti
.
Il
ricorso
è
notificato
all
'
Ente
per
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
.
Nel
caso
di
cui
alla
precedente
lettera
a
)
la
Commissione
procede
alla
stima
diretta
degli
immobili
con
riguardo
alla
media
dei
prezzi
dell
'
ultimo
quinquennio
,
depurata
dall
'
aliquota
del
20%
.
La
decisione
della
Commissione
deve
essere
motivata
ed
è
notificata
,
a
cura
della
segreteria
,
al
ricorrente
e
all
'
Ente
per
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
.
Avverso
tale
decisione
è
ammesso
solo
ricorso
per
revocazione
nel
caso
previsto
dall
'
art
.
494
,
n
.
4
del
C.P.C.
,
entro
trenta
giorni
dalla
notifica
.
Art
.
25
.
Entro
quindici
giorni
dalla
notificazione
del
ricorso
il
ricorrente
deve
depositarlo
presso
la
segreteria
della
Commissione
.
Il
presidente
della
Commissione
,
con
decreto
in
calce
al
ricorso
,
stabilisce
la
misura
del
deposito
per
spese
da
effettuarsi
dal
ricorrente
e
fissa
l
'
udienza
di
comparizione
delle
parti
.
Dell
'
udienza
fissata
è
dato
tempestivo
avviso
alle
parti
a
cura
della
segreteria
della
Commissione
.
Nel
caso
di
mancato
deposito
del
ricorso
nel
termine
di
cui
al
primo
comma
o
di
mancato
deposito
della
somma
stabilita
dal
presidente
prima
dell
'
udienza
fissata
per
la
comparizione
,
il
ricorso
decade
.
Sono
ammesse
avanti
la
Commissione
la
rappresentanza
e
la
difesa
di
procuratori
legali
e
di
avvocati
.
Capo
V
.
Trasferimento
degli
immobili
compresi
nella
quota
di
eccedenza
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
Art
.
26
.
Divenuta
definitiva
la
determinazione
dei
beni
costituenti
la
quota
eccedente
,
l
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
richiede
all
'
Intendenza
di
finanza
,
competente
per
territorio
in
ordine
ai
singoli
beni
,
decreto
di
trasferimento
dei
diritti
spettanti
sui
beni
medesimi
al
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
.
Il
decreto
,
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
è
trascritto
ed
è
titolo
esecutivo
per
il
rilascio
dell
'
immobile
.
L
'
intendente
di
finanza
rilascia
all
'
Ente
copia
autentica
del
decreto
.
Il
decreto
è
notificato
,
nella
forma
delle
citazioni
,
alle
persone
nei
cui
diritti
l
'
Ente
è
sostituito
.
Art
.
27
.
I
ricorsi
,
che
non
riguardano
la
formazione
della
quota
consentita
e
della
quota
eccedente
non
sospendono
né
l
'
attribuzione
degli
immobili
all
'
Ente
,
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
né
il
pagamento
del
corrispettivo
al
ricorrente
nella
misura
già
indicata
nell
'
atto
di
cui
all
'
art
.
22
,
salvo
il
successivo
pagamento
del
supplemento
del
corrispettivo
,
che
eventualmente
la
Commissione
di
cui
all
'
art
.
23
giudicherà
dovuto
.
Art
.
28
.
Dopo
il
decreto
di
attribuzione
dei
beni
all
'
Ente
,
l
'
avente
diritto
riacquista
la
piena
disponibilità
di
quelli
compresi
nella
quota
consentita
con
l
'
osservanza
delle
norme
dell
'
art
.
18
.
Art
.
29
.
I
beni
passano
all
'
Ente
con
le
ipoteche
e
gli
oneri
reali
di
cui
sono
gravati
.
Gli
eventuali
vincoli
dotali
sono
trasferiti
sui
titoli
attribuiti
,
a
norma
dell
'
art
.
32
,
in
corrispettivo
dei
beni
che
vi
erano
soggetti
.
Art
.
30
.
Se
i
beni
denunziati
pervengono
in
eredità
prima
del
trasferimento
dei
beni
stessi
all
'
Ente
,
a
persona
non
considerata
di
razza
ebraica
,
cessa
l
'
applicazione
della
disposizione
dell
'
art
.
4
.
Art
.
31
.
Nel
caso
che
sui
beni
trasferiti
all
'
Ente
gravi
un
diritto
di
usufrutto
a
favore
di
un
cittadino
di
razza
ebraica
,
l
'
Ente
potrà
estinguere
l
'
usufrutto
stesso
mediante
il
pagamento
in
contanti
di
una
adeguata
indennità
.
Capo
VI
.
Pagamento
del
corrispettivo
e
diritti
dei
creditori
Sezione
I
-
Certificati
speciali
Art
.
32
.
Il
pagamento
del
corrispettivo
degli
immobili
trasferiti
all
'
Ente
a
norma
dell
'
art
.
26
,
è
fatto
con
speciali
certificati
trentennali
,
che
l
'
Ente
è
autorizzato
ad
emettere
a
tal
fine
.
I
certificati
frutteranno
l
'
interesse
del
4%
annuo
pagabile
in
due
semestralità
posticipate
al
1°
gennaio
ed
al
1°
luglio
.
Il
pagamento
degli
interessi
avviene
presso
gli
istituti
incaricati
dal
Consiglio
di
amministrazione
dell
'
Ente
dietro
presentazione
dei
certificati
e
con
fondi
somministrati
dal
Tesoro
su
appositi
stanziamenti
nel
bilancio
dello
Stato
.
Art
.
33
.
I
titoli
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sono
nominativi
e
possono
essere
trasferiti
a
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
.
La
cessione
dei
certificati
a
persone
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
per
atto
tra
vivi
,
potrà
essere
fatta
solo
per
costituzione
di
dote
o
per
l
'
adempimento
di
una
obbligazione
di
data
certa
e
anteriore
a
quella
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
ovvero
derivante
da
fatto
illecito
.
Nel
caso
di
trasferimento
del
titolo
a
persona
non
considerata
di
razza
ebraica
,
quando
ciò
sia
consentito
,
il
certificato
è
sostituito
con
uno
speciale
titolo
obbligazionario
al
portatore
da
emettersi
dall
'
Ente
secondo
le
disposizioni
che
saranno
emanate
con
le
norme
di
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
34
.
L
'
Ente
ha
facoltà
:
a
)
di
effettuare
,
in
casi
di
comprovata
necessità
,
operazioni
di
anticipazione
sui
certificati
speciali
a
condizioni
da
determinarsi
annualmente
dal
Consiglio
di
amministrazione
con
deliberazione
da
approvarsi
dal
Ministro
per
le
finanze
;
b
)
di
riscattare
i
certificati
speciali
previa
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
e
con
le
modalità
da
questo
stabilite
.
Art
.
35
.
Decorsi
i
trenta
anni
dall
'
emissione
dei
certificati
di
cui
all
'
art
.
32
,
questi
verranno
ritirati
,
annullati
e
sostituiti
con
titoli
nominativi
di
debito
pubblico
consolidato
.
Sezione
II
-
Pagamento
del
corrispettivo
e
ragioni
creditorie
dei
terzi
.
Art
.
36
.
Il
pagamento
del
corrispettivo
deve
essere
fatto
dopo
novanta
giorni
dalla
pubblicazione
,
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
del
decreto
di
attribuzione
dei
beni
all
'
Ente
.
Gli
interessi
del
4%
a
favore
dell
'
avente
diritto
decorrono
dal
giorno
del
rilascio
dell
'
immobile
all
'
Ente
.
Art
.
37
.
Nel
caso
di
trasferimento
all
'
Ente
di
un
immobile
indivisibile
,
a
norma
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
19
,
la
parte
di
corrispettivo
relativa
alla
quota
consentita
è
pagata
in
contanti
.
L
'
Ente
potrà
anche
dare
all
'
avente
diritto
,
in
permuta
un
immobile
.
Art
.
38
.
Nel
termine
di
novanta
giorni
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
36
,
i
creditori
del
denunziante
potranno
fare
valere
,
con
le
norme
ordinarie
,
le
loro
ragioni
sul
corrispettivo
dovuto
dall
'
Ente
,
soltanto
:
a
)
per
crediti
di
data
certa
ed
anteriore
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
;
b
)
per
obbligazioni
derivanti
da
fatto
illecito
.
Il
relativo
pagamento
è
fatto
in
contanti
.
Capo
VII
.
Gestione
e
vendita
dei
beni
trasferiti
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
Art
.
39
.
La
vendita
degli
immobili
trasferiti
all
'
Ente
è
fatta
secondo
un
piano
graduale
e
in
base
a
progetti
annuali
da
approvarsi
dal
Ministro
per
le
finanze
.
Il
Ministro
per
le
finanze
potrà
inoltre
autorizzare
la
vendita
di
determinati
immobili
,
stabilendone
le
modalità
.
Art
.
40
.
I
redditi
ed
il
ricavo
della
vendita
degli
immobili
indicati
nell
'
articolo
precedente
al
netto
delle
spese
di
gestione
e
delle
passività
inerenti
gli
immobili
stessi
e
degli
altri
oneri
a
carico
dell
'
Ente
affluiranno
al
tesoro
dello
Stato
.
I
redditi
saranno
versati
al
bilancio
dello
Stato
;
il
ricavo
delle
vendite
sarà
versato
in
un
conto
speciale
presso
la
Tesoreria
centrale
.
Art
.
41
.
Le
disponibilità
del
conto
di
cui
all
'
articolo
precedente
saranno
man
mano
investite
,
a
mezzo
del
contabile
del
portafoglio
,
in
titoli
del
Debito
pubblico
.
Tali
titoli
,
di
pertinenza
del
Tesoro
,
che
ne
riscuoterà
i
relativi
interessi
versandoli
al
bilancio
dello
Stato
,
saranno
custoditi
presso
la
Tesoreria
centrale
del
Regno
a
garanzia
dei
certificati
speciali
emessi
dall
'
Ente
.
Capo
VIII
.
Restituzione
degli
immobili
Art
.
42
.
Il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
che
abbia
ottenuto
il
provvedimento
di
discriminazione
a
norma
dell
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
ha
diritto
alla
restituzione
dell
'
immobile
trasferito
a
norma
dell
'
art
.
26
,
purché
non
sia
stato
venduto
dall
'
Ente
.
Nel
caso
di
avvenuta
vendita
,
ha
diritto
ad
ottenere
in
contanti
il
prezzo
di
vendita
,
previa
restituzione
all
'
Ente
dei
certificati
avuti
in
pagamento
.
Eguali
diritti
spettano
:
a
)
alle
persone
indicate
nell
'
articolo
30
nel
caso
che
esse
non
abbiano
fatto
valere
tempestivamente
i
loro
diritti
;
b
)
al
denunziante
,
se
la
denunzia
è
stata
l
'
effetto
di
un
errore
di
fatto
in
ordine
alle
circostanze
previste
nell
'
art
.
8
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
o
ad
erronea
interpretazione
di
tale
testo
di
legge
ed
il
denunziante
non
debba
essere
considerato
appartenente
alla
razza
ebraica
,
a
norma
del
detto
art.8
.
Art
.
43
.
Durante
l
'
istruttoria
di
una
domanda
di
discriminazione
a
norma
dell
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
il
Ministro
per
l
'
interno
su
istanza
dell
'
interessato
può
ordinare
,
con
suo
decreto
,
la
sospensione
della
vendita
dei
beni
trasferiti
all
'
Ente
.
Capo
IX
.
Aumenti
di
patrimonio
immobiliare
Art
.
44
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
debbono
fare
denunzia
nei
modi
indicati
negli
articoli
13
e
14
degli
aumenti
di
patrimonio
verificatisi
,
per
successivi
acquisti
,
a
qualsiasi
titolo
,
dopo
la
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
La
denunzia
deve
essere
fatta
entro
90
giorni
da
quello
in
cui
l
'
aumento
si
è
verificato
se
si
tratta
di
persona
residente
nel
Regno
ed
entro
180
se
residente
all
'
estero
.
Qualora
i
beni
successivamente
acquistati
a
qualunque
titolo
determinano
,
alla
data
in
cui
l
'
acquisto
si
verifichi
,
una
eccedenza
dai
limiti
consentiti
,
i
beni
stessi
sono
trasferibili
all
'
Ente
limitatamente
alla
parte
eccedente
,
con
le
norme
di
cui
al
capo
primo
e
seguenti
di
questo
titolo
,
in
quanto
applicabili
,
ferma
restando
la
disponibilità
dei
beni
già
dichiarati
non
eccedenti
.
È
ammesso
il
ricorso
alla
Commissione
provinciale
per
ottenere
che
all
'
Ente
sia
trasferito
,
in
sostituzione
dell
'
immobile
successivamente
acquistato
,
uno
degli
immobili
rimasti
in
piena
disponibilità
.
Ogni
alienazione
diversamente
fatta
è
nulla
di
pieno
diritto
salva
la
facoltà
di
donare
prevista
dall
'
art
.
6
e
da
esercitarsi
nel
termine
di
giorni
centottanta
da
quello
in
cui
l
'
aumento
di
patrimonio
si
è
verificato
.
È
applicabile
alle
donazioni
di
cui
al
comma
precedente
la
disposizione
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
6
.
A
coloro
che
non
adempiono
,
nel
termine
prescritto
,
all
'
obbligo
della
denunzia
o
forniscono
indicazioni
inesatte
o
incomplete
si
applicano
le
disposizioni
penali
dell
'
art
.
15
.
Art
.
45
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
dell
'
articolo
precedente
,
sono
considerati
aumenti
di
patrimonio
immobiliare
:
a
)
il
consolidamento
dell
'
usufrutto
con
la
nuda
proprietà
b
)
la
devoluzione
del
fondo
enfiteutico
;
c
)
le
nuove
costruzioni
edilizie
;
d
)
la
cessazione
dello
stato
di
fallimento
,
qualora
non
sia
stato
liquidato
,
nel
fallimento
stesso
,
tutto
il
patrimonio
immobiliare
e
l
'
abbandono
di
procedure
esecutive
immobiliari
;
e
)
la
cessazione
di
destinazione
ad
uso
industriale
o
commerciale
degli
immobili
.
Non
sono
invece
considerati
incrementi
patrimoniali
gli
aumenti
dell
'
estimo
o
d
'
imponibile
verificatasi
in
ordine
ai
beni
già
dichiarati
non
eccedenti
i
limiti
di
legge
.
Per
i
beni
acquistati
successivamente
e
per
quelli
per
i
quali
sia
avvenuto
il
consolidamento
dell
'
usufrutto
o
la
devoluzione
del
fondo
enfiteutico
,
non
sono
computati
,
ai
fini
della
determinazione
della
quota
consentita
e
di
quella
eccedente
,
gli
eventuali
aumenti
d
'
estimo
o
d
'
imponibile
rispetto
agli
estimi
o
gl
'
imponibili
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
17
.
Art
.
46
.
Presso
ogni
Ufficio
tecnico
erariale
è
costituito
uno
speciale
elenco
descrittivo
dei
beni
appartenenti
a
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
.
Gli
Uffici
distrettuali
delle
imposte
dirette
,
che
riceveranno
la
denunzia
di
cui
all
'
art
.
44
,
ne
daranno
comunicazione
ai
detti
Uffici
tecnici
erariali
.
Titolo
II
-
Limitazioni
alla
partecipazione
in
aziende
industriali
e
commerciali
Capo
I
.
Denunzia
delle
aziende
Art
.
47
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
debbono
denunziare
entro
novanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
le
aziende
industriali
e
commerciali
,
esistenti
nel
Regno
alla
data
stessa
:
a
)
delle
quali
sono
proprietari
o
gestori
a
qualunque
titolo
;
b
)
appartenenti
a
società
non
azionarie
,
regolari
o
irregolari
,
nelle
quali
essi
sono
soci
a
responsabilità
illimitata
.
Sono
escluse
dalla
denunzia
le
aziende
artigiane
rappresentate
sindacalmente
dalla
Federazione
nazionale
fascista
degli
Artigiani
.
Art
.
48
.
La
denunzia
deve
essere
presentata
al
Consiglio
delle
corporazioni
nella
cui
circoscrizione
ha
sede
l
'
azienda
e
,
nel
caso
di
denunzia
di
più
aziende
,
al
Consiglio
delle
corporazioni
nella
cui
circoscrizione
ha
sede
l
'
azienda
che
ha
un
numero
di
dipendenti
maggiore
.
La
denunzia
è
redatta
in
conformità
del
modulo
annesso
al
presente
decreto
.
Capo
II
.
Accertamento
delle
aziende
e
formazione
degli
elenchi
relativi
Art
.
49
.
Il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
,
in
base
a
rilievi
d
'
ufficio
,
completa
o
rettifica
,
ove
ne
sia
il
caso
,
le
denunzie
presentate
dagli
interessati
.
Nei
casi
di
mancata
denunzia
procederà
ad
accertamenti
d
'
ufficio
.
Art
.
50
.
Colui
che
,
essendo
obbligato
a
presentare
denunzia
,
a
norma
dell
'
art
.
47
,
omette
di
farla
nel
termine
prescritto
o
la
presenta
con
indicazioni
inesatte
o
incomplete
in
modo
da
determinare
incertezza
in
ordine
agli
elementi
della
denunzia
stessa
,
è
punito
con
l
'
ammenda
da
lire
cinquecento
a
diecimila
.
Art
.
51
.
Agli
effetti
del
presente
decreto
e
dell
'
art
.
10
,
lettera
c
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
si
ha
riguardo
al
numero
complessivo
delle
persone
impiegate
da
tutte
le
aziende
nelle
quali
è
interessato
come
proprietario
,
gestore
o
socio
a
responsabilità
illimitata
il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
.
Il
numero
delle
persone
dipendenti
si
determina
in
base
al
personale
impiegato
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Se
questo
numero
risulta
inferiore
a
quello
stabilmente
impiegato
nel
corso
dell
'
anno
1938
o
nel
periodo
stagionale
di
attività
dell
'
azienda
nel
medesimo
anno
,
si
tiene
conto
del
numero
maggiore
,
salvo
che
la
diminuzione
di
personale
corrisponda
alle
esigenze
di
un
adeguato
funzionamento
dell
'
azienda
stessa
in
relazione
alla
sua
attrezzatura
industriale
ed
organizzazione
commerciale
.
Art
.
52
.
Il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
compila
appositi
elenchi
distinguendo
:
a
)
le
aziende
dichiarate
interessanti
la
difesa
della
Nazione
;
b
)
le
aziende
,
di
qualunque
altra
natura
,
che
per
il
numero
del
personale
,
calcolato
con
i
criteri
dell
'
art
.
51
,
eccedono
i
limiti
stabiliti
dall
'
art
.
10
,
lettera
c
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728;
c
)
le
aziende
non
rientranti
nelle
precedenti
categorie
.
Nella
categoria
di
cui
alla
lettera
c
)
sono
comprese
possibilmente
le
aziende
che
l
'
interessato
abbia
dichiarato
tempestivamente
di
voler
conservare
.
Gli
elenchi
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
sono
trasmessi
in
copia
si
Ministeri
delle
finanze
e
delle
corporazioni
.
Gli
elenchi
di
cui
alla
lettera
c
)
sono
conservati
presso
il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
,
che
ne
cura
gli
opportuni
aggiornamenti
.
Nel
caso
di
denunzie
di
più
aziende
,
il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
,
che
ha
ricevuto
la
denunzia
e
compilato
i
tre
elenchi
anzidetti
,
ne
invia
estratti
ai
Consigli
provinciali
delle
corporazioni
,
nelle
cui
circoscrizioni
hanno
sede
le
aziende
comprese
negli
elenchi
stessi
.
Art
.
53
.
Gli
elenchi
di
cui
all
'
art
.
52
sono
pubblicati
a
cura
del
Ministero
per
le
corporazioni
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Contro
le
risultanze
degli
elenchi
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
gli
interessati
possono
presentare
ricorso
al
Ministero
per
le
corporazioni
entro
il
termine
di
sessanta
giorni
dalla
pubblicazione
anzidetta
.
Il
Ministro
per
le
corporazioni
decide
i
ricorsi
con
provvedimento
insindacabile
.
Le
decisioni
sono
pubblicate
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Capo
III
.
Inalienabilità
delle
aziende
e
delle
quote
sociali
durante
il
periodo
di
accertamento
e
classificazione
Art
.
54
.
Dalla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
e
fino
alla
determinazione
delle
aziende
ai
sensi
dell
'
art
.
53
,
i
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
possono
alienare
le
aziende
stesse
né
cedere
le
quote
sociali
.
Non
possono
neanche
alienare
i
singoli
immobili
o
i
beni
mobili
destinati
all
'
attrezzatura
delle
aziende
medesime
né
costituire
ipoteche
sugli
immobili
.
Gli
atti
compiuti
in
trasgressione
delle
disposizioni
del
presente
articolo
non
producono
alcun
effetto
giuridico
rispetto
alle
aziende
che
vengano
comprese
nelle
categorie
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
art
.
52;
rimangono
fermi
gli
effetti
dell
'
acquisto
di
singole
cose
mobili
,
da
parte
dei
terzi
di
buona
fede
.
Art
.
55
.
In
deroga
alle
disposizioni
di
cui
al
precedente
articolo
54
,
il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
può
fare
donazione
dell
'
intera
azienda
o
della
quota
sociale
ai
propri
congiunti
indicati
nell
'
art
.
6
,
salvi
i
diritti
spettanti
per
legge
o
per
contratto
agli
altri
soci
non
considerati
di
razza
ebraica
.
Per
compiere
tali
donazioni
non
sono
richieste
le
autorizzazioni
di
cui
agli
articoli
58
e
63
.
Capo
IV
.
Vigilanza
,
amministrazione
e
liquidazione
delle
aziende
Art
.
56
.
Divenuta
definitiva
l
'
assegnazione
di
un
'
azienda
individuale
o
sociale
alle
categorie
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
art
.
52
,
è
nominato
con
decreto
del
Ministro
per
le
finanze
,
di
concerto
col
Ministro
per
le
corporazioni
,
un
commissario
di
vigilanza
,
scelto
nel
ruolo
degli
amministratori
giudiziari
o
nell
'
albo
dei
revisori
dei
conti
.
Della
nomina
,
sostituzione
o
cessazione
è
data
notizia
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Per
un
periodo
di
sei
mesi
a
decorrere
dalla
data
di
nomina
del
commissario
,
la
gestione
dell
'
azienda
è
sottoposta
alla
vigilanza
del
commissario
stesso
.
Art
.
57
.
Il
commissario
di
vigilanza
procede
immediatamente
,
con
l
'
intervento
del
titolare
dell
'
azienda
o
di
un
suo
rappresentante
,
alla
verifica
della
cassa
,
dei
libri
e
dei
documenti
e
alla
formazione
dell
'
inventario
.
In
mancanza
del
titolare
o
di
un
rappresentante
o
nel
caso
di
rifiuto
a
prendere
parte
alle
operazioni
anzidette
,
il
pretore
,
su
istanza
del
commissario
,
designa
un
notaio
per
assistervi
.
Il
commissario
vigila
sulle
operazioni
aziendali
,
cura
la
formazione
dell
'
elenco
dei
creditori
,
riferisce
al
Ministro
per
le
finanze
in
ordine
agli
atti
che
ritenga
pregiudizievoli
alla
consistenza
dell
'
azienda
.
Il
Ministro
può
,
con
proprio
decreto
,
disporre
che
ne
sia
sospesa
l
'
esecuzione
,
dare
le
altre
provvidenze
del
caso
e
può
anche
,
con
provvedimento
insindacabile
,
disporre
che
il
commissario
di
vigilanza
assuma
la
temporanea
gestione
dell
'
azienda
,
anche
prima
che
sia
decorso
il
termine
indicato
nell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
56
.
Il
commissario
di
vigilanza
ha
,
a
tutti
gli
effetti
,
qualità
di
pubblico
ufficiale
e
può
compiere
ogni
verifica
necessaria
perl
'
esercizio
delle
proprie
funzioni
.
Art
.
58
.
Il
titolare
di
un
azienda
individuale
o
i
soci
illimitatamente
responsabili
di
una
società
non
azionaria
,
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
entro
il
periodo
di
tempo
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
56
,
possono
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministero
delle
finanze
,
alienare
l
'
azienda
o
singoli
esercizi
od
opifici
della
stessa
o
la
quota
sociale
a
persone
non
considerate
di
razza
ebraica
o
a
società
commerciali
regolarmente
costituite
.
I
trasferimenti
debbono
,
a
pena
di
nullità
,
essere
fatti
per
atto
pubblico
.
Il
prezzo
di
alienazione
è
investito
,
a
cura
e
sotto
la
responsabilità
del
notaio
rogante
,
in
titoli
nominativi
di
consolidato
.
Nel
caso
di
contestazioni
o
di
sequestro
o
pignoramento
del
prezzo
,
l
'
ammontare
di
questo
è
depositato
,
a
cura
del
notaio
,
presso
la
Cassa
depositi
e
prestiti
.
I
titoli
nominativi
non
sono
trasferibili
,
per
atto
tra
vivi
,
che
dietro
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
.
Nel
caso
che
i
titoli
pervengano
,
in
seguito
a
trasferimento
autorizzato
o
per
successione
,
a
persona
non
considerata
di
razza
ebraica
,
può
,
a
richiesta
dell
'
interessato
,
il
tramutamento
in
titoli
al
portatore
.
Nel
caso
di
alienazione
di
un
'
azienda
gestita
da
un
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
non
proprietario
e
non
socio
a
responsabilità
illimitata
,
non
sono
applicabili
le
disposizioni
dei
tre
commi
precedenti
quando
il
proprietario
od
i
soci
non
siano
considerati
di
razza
ebraica
.
Art
.
59
.
Per
la
cessione
dei
diritti
spettanti
al
socio
ebreo
a
responsabilità
illimitata
in
società
nelle
quali
siano
altri
soci
non
considerati
di
razza
ebraica
si
applicano
le
norme
di
cui
all
'
articolo
precedente
.
La
cessione
avviene
rimanendo
salvi
i
diritti
spettanti
per
legge
o
per
contratto
agli
altri
soci
non
considerati
di
razza
ebraica
.
Art
.
60
.
Il
decreto
è
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Art
.
61
.
Nei
casi
di
cui
all
'
art
.
60
,
il
commissario
di
vigilanza
assume
la
temporanea
gestione
delle
aziende
stesse
dandone
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
,
e
provvede
alla
cessione
dell
'
azienda
alle
società
di
cui
all
'
articolo
stesso
,
promuovendone
,
se
del
caso
,
la
costituzione
.
Concordate
le
condizioni
del
rilievo
,
ed
approvate
dal
Ministro
per
le
finanze
,
il
commissario
notifica
al
proprietario
il
corrispettivo
proposto
e
la
società
rilevataria
.
Ove
il
proprietario
ritenga
il
corrispettivo
inadeguato
al
valore
dell
'
azienda
,
può
proporre
opposizione
,
notificandola
entro
quindici
giorni
tanto
al
commissario
,
quanto
alla
società
rilevataria
.
Sull
'
opposizione
decide
insindacabilmente
un
Collegio
composto
di
tre
membri
,
nominati
uno
dal
proprietario
,
uno
dall
'
ente
rilevatario
e
il
terzo
,
con
funzioni
di
presidente
,
dal
Ministro
per
le
finanze
.
Nell
'
atto
di
opposizione
deve
,
a
pena
dell
'
inammissibilità
,
essere
nominato
l
'
arbitro
scelto
a
norma
del
comma
precedente
.
Il
Collegio
decide
anche
sulle
spese
.
Art
.
62
.
Divenuta
definitiva
la
misura
del
corrispettivo
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
il
commissario
di
vigilanza
trasferisce
l
'
azienda
alla
società
rilevataria
.
Per
la
stipulazione
dell
'
atto
e
per
l
'
impiego
o
il
deposito
del
prezzo
si
osservano
le
disposizioni
dell
'
art
.
58
.
Il
trasferimento
dell
'
aziende
può
essere
attuato
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
,
anche
prima
della
decisione
sull
'
opposizione
al
prezzo
offerto
,
in
quanto
la
società
rilevataria
versi
il
corrispettivo
concordato
col
commissario
di
vigilanza
,
salvo
il
successivo
pagamento
del
supplemento
del
prezzo
,
che
eventualmente
il
Collegio
arbitrale
di
cui
all
'
articolo
precedente
giudicherà
dovuto
.
Consegnata
l
'
azienda
alla
società
rilevataria
ed
assicurato
l
'
impiego
o
il
deposito
del
corrispettivo
nella
misura
definitiva
determinata
,
il
commissario
di
vigilanza
cessa
dalle
sue
funzioni
.
Art
.
63
.
Il
commissario
di
vigilanza
di
una
azienda
non
compresa
nel
decreto
Ministeriale
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
60
,
deve
darne
avviso
al
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
dove
ha
sede
l
'
azienda
stessa
.
Il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
nomina
,
per
tali
aziende
,
un
liquidatore
;
può
però
,
ove
lo
ravvisi
opportuno
,
disporre
la
gestione
temporanea
,
nominando
un
amministratore
.
La
gestione
si
svolge
sotto
la
vigilanza
e
secondo
le
istruzioni
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
.
Il
periodo
di
gestione
temporanea
di
cui
al
comma
precedente
può
anche
essere
prorogato
,
ma
non
può
nel
complesso
eccedere
lo
spazio
di
tempo
di
un
anno
.
Durante
tale
periodo
l
'
alienazione
dell
'
azienda
o
di
singoli
opifici
od
esercizi
della
stessa
è
fatta
dall
'
amministratore
,
col
consenso
del
titolare
,
previa
autorizzazione
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
e
con
le
norme
dell
'
art
.
58
per
la
stipulazione
dell
'
atto
e
l
'
impiego
o
il
deposito
del
prezzo
.
Decorso
il
periodo
anzidetto
di
gestione
temporanea
,
la
azienda
è
posta
in
liquidazione
.
Della
nomina
del
liquidatore
e
dell
'
amministratore
è
dato
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Art
.
64
.
La
liquidazione
di
cui
all
'
articolo
precedente
è
compiuta
sotto
la
vigilanza
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
e
con
l
'
osservanza
,
anche
per
le
aziende
individuali
,
delle
disposizioni
del
codice
di
commercio
,
in
quanto
applicabili
,
ed
in
conformità
delle
istruzioni
stabilite
dal
Consiglio
provinciale
predetto
.
Il
liquidatore
investe
le
somme
provenienti
dalla
liquidazione
nelle
forme
stabilite
dall
'
art
.
58
.
Art
.
65
.
L
'
amministratore
o
il
liquidatore
di
cui
all
'
art
.
63
,
con
l
'
assistenza
del
commissario
di
vigilanza
e
con
l
'
intervento
del
titolare
dell
'
azienda
o
di
un
suo
rappresentante
,
procede
alla
ricognizione
dell
'
inventario
,
riceve
la
consegna
dei
libri
,
dei
documenti
e
delle
attività
sociali
,
forma
il
bilancio
,
dal
quale
risulti
esattamente
lo
stato
attivo
e
passivo
dell
'
azienda
,
osservato
,
in
quanto
applicabile
,
il
disposto
dell
'
art
.
57
,
2°
comma
.
Compiute
dette
operazioni
,
cessano
le
funzioni
del
commissario
di
vigilanza
.
L
'
amministratore
ha
tutti
i
poteri
occorrenti
per
l
'
amministrazione
dell
'
azienda
;
con
l
'
autorizzazione
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
può
fare
assegnazione
di
somme
per
spese
di
famiglia
al
proprietario
o
socio
appartenente
alla
razza
ebraica
e
presenta
al
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
il
conto
della
propria
gestione
al
termine
di
essa
.
Art
.
66
.
La
retribuzione
dei
commissari
di
vigilanza
,
degli
amministratori
e
dei
liquidatori
è
a
carico
dell
'
azienda
e
viene
rispettivamente
liquidata
dal
Ministro
per
le
finanze
o
dal
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
.
Art
.
67
.
Cessa
l
'
applicazione
delle
norme
del
presente
decreto
relative
alle
aziende
indicate
nell
'
art
.
47
:
a
)
quando
in
un
'
azienda
non
appartenente
a
persone
di
razza
ebraica
,
gestita
da
un
cittadino
di
razza
ebraica
,
il
gestore
viene
sostituito
;
b
)
nel
caso
di
dichiarazione
di
fallimento
;
c
)
nel
caso
in
cui
il
titolare
,
gestore
o
socio
a
responsabilità
illimitata
ottenga
il
provvedimento
di
discriminazione
di
cui
all
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728;
d
)
nel
caso
che
l
'
azienda
pervenga
in
eredità
a
persona
non
appartenente
alla
razza
ebraica
.
Nel
caso
di
cui
alla
lettera
a
)
del
comma
precedente
,
la
cessazione
delle
funzioni
del
commissario
,
amministratore
o
liquidatore
è
disposta
dall
'
autorità
che
lo
ha
nominato
.
Nei
casi
di
cui
alle
lettere
c
)
e
d
)
del
comma
precedente
,
gli
aventi
diritto
hanno
la
disponibilità
dell
'
azienda
nello
stato
di
fatto
e
di
diritto
in
cui
si
trova
e
nel
caso
di
avvenuta
alienazione
o
liquidazione
cessano
le
limitazioni
stabilite
nel
penultimo
comma
dell
'
art
.
58
in
ordine
ai
titoli
avuti
in
corrispettivo
.
Capo
V
.
Disposizioni
varie
Art
.
68
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
che
abbiano
la
direzione
delle
aziende
indicate
nell
'
art
.
10
,
lettera
c
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
il
proprietario
delle
quali
non
sia
considerato
di
razza
ebraica
,
debbono
cessare
dalle
loro
funzioni
non
oltre
il
novantesimo
giorno
dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
salvo
la
liquidazione
dei
diritti
nascenti
dal
rapporto
d
'
impiego
.
Ove
essi
continuino
nelle
loro
funzioni
oltre
il
detto
termine
,
il
datore
di
lavoro
è
punito
con
l
'
ammenda
dal
lire
cinquecento
a
lire
diecimila
ed
in
caso
di
mancato
successivo
licenziamento
si
applicano
all
'
azienda
le
disposizioni
di
questo
decreto
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
che
siano
amministratori
o
sindaci
di
società
alle
quali
appartengono
le
aziende
indicate
nell
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
decadono
di
diritto
dalle
loro
rispettive
cariche
o
uffici
al
novantesimo
giorno
dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
La
disposizione
del
comma
precedente
non
si
applica
al
socio
a
responsabilità
illimitata
nelle
società
di
cui
all
'
art
.
47
.
Il
Ministro
per
l
'
interno
,
durante
l
'
istruttoria
di
una
domanda
di
discriminazione
a
norma
dell
'
art
.
14
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
può
,
su
istanza
dell
'
interessato
,
prorogare
,
con
suo
decreto
,
i
termini
di
cui
ai
commi
precedenti
fino
alla
decisione
in
ordine
alla
domanda
stessa
.
Art
.
69
.
Le
amministrazioni
civili
o
militari
dello
Stato
,
il
Partito
Nazionale
Fascista
e
le
Organizzazioni
da
questo
dipendenti
o
controllate
,
le
altre
Amministrazioni
indicate
nell
'
art
.
13
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
hanno
facoltà
di
revocare
le
concessioni
conferite
a
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
e
di
risolvere
d
'
autorità
i
contratti
d
'
appalto
per
lavori
o
forniture
stipulati
con
tali
persone
.
La
stessa
facoltà
è
data
per
le
concessioni
e
per
gli
appalti
a
società
non
azionarie
,
regolari
o
irregolari
,
nelle
quali
sono
soci
a
responsabilità
illimitata
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
oppure
a
ditte
gestite
dalle
persone
medesime
,
se
il
gestore
od
il
socio
non
venga
sostituito
,
nel
termine
che
sarà
assegnato
,
con
persona
non
di
razza
ebraica
e
di
gradimento
dell
'
Amministrazione
concedente
o
appaltante
.
Nei
casi
di
revoca
o
risoluzione
ai
sensi
del
presente
articolo
,
sarà
corrisposto
il
prezzo
o
il
saldo
delle
cose
fornite
e
dei
lavori
eseguiti
fino
al
giorno
della
comunicazione
del
provvedimento
di
revoca
o
di
risoluzione
,
in
base
alle
condizioni
contrattuali
,
ed
il
valore
dei
materiali
utili
esistenti
a
tale
data
in
cantiere
,
che
rimangono
acquisiti
all
'
Amministrazione
,
escluso
qualsiasi
altro
compenso
o
indennizzo
.
Art
.
70
.
Le
attribuzioni
deferite
dal
presente
decreto
al
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
sono
esercitate
dal
Comitato
di
presidenza
.
Per
l
'
esercizio
della
funzione
di
vigilanza
sulle
aziende
il
Comitato
di
presidenza
ha
facoltà
di
nominare
nel
proprio
seno
apposita
Commissione
con
facoltà
di
aggregare
ad
essa
uno
o
più
componenti
del
Consiglio
e
,
previa
autorizzazione
del
Ministro
per
le
corporazioni
,
anche
persone
estranee
di
particolare
competenza
.
Art
.
71
.
Se
le
aziende
comprese
nella
categoria
a
)
dell
'
art
.
52
,
per
aumento
del
personale
o
per
mutamento
dell
'
oggetto
,
vengano
a
cadere
nelle
limitazioni
dell
'
art
.
10
della
lettera
c
)
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
il
proprietario
,
gestore
o
socio
,
che
siano
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
debbono
denunziare
entro
novanta
giorni
le
avvenute
variazioni
.
Entro
lo
stesso
termine
i
detti
cittadini
di
razza
ebraica
debbono
denunziare
le
aziende
delle
quali
divengono
,
successivamente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
proprietari
,
gestori
o
soci
.
Nei
casi
di
cui
al
primo
e
secondo
comma
,
si
applicano
tutte
le
disposizioni
del
presente
titolo
.
Titolo
III
.
Disposizioni
generali
e
finali
Art
.
72
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
che
abbiano
ottenuto
il
provvedimento
di
discriminazione
di
cui
all
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
sono
equiparati
,
ad
ogni
effetto
del
presente
decreto
,
ai
cittadini
italiani
non
considerati
di
razza
ebraica
.
Art
.
73
.
Le
denuncie
e
le
istanze
previste
dal
presente
decreto
,
le
attestazioni
emesse
e
i
provvedimenti
emanati
in
esecuzione
del
decreto
medesimo
da
organi
od
uffici
dell
'
Amministrazione
dello
Stato
e
dai
Consigli
provinciali
delle
corporazioni
,
il
provvedimento
del
pretore
e
gli
inventari
di
cui
agli
articoli
57
e
65
,
sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
.
Gli
atti
e
i
provvedimenti
avanti
le
Commissioni
di
cui
all
'
art
.
22
ed
i
Collegi
arbitrali
di
cui
all
'
art
.
61
,
nonché
i
ricorsi
al
Ministro
per
le
corporazioni
ai
sensi
dell
'
art
.
53
,
la
relativa
documentazione
e
le
decisioni
sono
esenti
dal
pagamento
delle
tasse
di
bollo
,
di
registro
ed
ipotecarie
.
Le
notificazioni
e
le
pubblicazioni
prescritte
dal
presente
decreto
si
considerano
,
per
quanto
riflette
i
diritti
e
le
spese
di
notifica
e
d
'
iscrizione
,
come
fatte
nell
'
interesse
dello
Stato
.
Art
.
74
.
Gli
atti
di
donazione
di
cui
agli
articoli
6
e
55
sono
esenti
dalla
tassa
di
registro
per
trasferimento
a
titolo
gratuito
;
la
tassa
di
trascrizione
e
i
diritti
catastali
sono
ridotti
al
quarto
.
Sono
del
pari
ridotti
al
quarto
gli
onorari
notarili
.
Art
.
75
.
Gli
atti
di
retrocessione
dei
beni
immobili
dell
'
Ente
di
liquidazione
e
gestione
immobiliare
od
altro
ente
assegnatario
al
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
che
abbia
ottenuto
il
provvedimento
di
esenzione
previsto
dall
'
art
.
14
del
regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
sono
registrati
e
trascritti
col
pagamento
della
tassa
fissa
di
lire
20;
i
diritti
di
voltura
sono
ridotti
al
quarto
.
Art
.
76
.
L
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
è
parificato
ad
ogni
effetto
nel
trattamento
tributario
alle
Amministrazioni
dello
Stato
;
per
le
notificazioni
ad
istanza
dell
'
Ente
medesimo
,
per
le
copie
degli
atti
ad
esso
rilasciati
e
per
le
visure
ipotecarie
compiute
nel
suo
interesse
,
si
osservano
le
disposizioni
vigenti
per
tali
adempimenti
quando
sono
richiesti
dallo
Stato
.
Le
tasse
di
registro
e
trascrizione
,
i
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
per
gli
atti
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
,
sono
ridotti
alla
metà
dell
'
ordinario
ammontare
,
quando
non
trovino
applicazione
disposizioni
speciali
più
favorevoli
.
Art
.
77
.
Gli
atti
costitutivi
delle
società
di
cui
è
menzione
nell
'
art
.
60
,
in
quanto
il
Ministro
per
le
finanze
riconosca
il
pubblico
interesse
della
loro
costituzione
,
sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
e
di
registro
.
Gli
atti
con
i
quali
dette
società
rilevano
le
aziende
indicate
nel
predetto
articolo
sono
registrati
e
trascritti
con
la
tassa
fissa
di
lire
20;
i
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
per
gli
atti
medesimi
sono
ridotti
al
quarto
.
Art
.
78
.
Il
Ministro
per
le
finanze
è
autorizzato
ad
introdurre
in
bilancio
,
con
propri
decreti
,
le
variazioni
occorrenti
per
la
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
79
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
ad
emanare
le
norme
necessarie
per
l
'
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
80
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
il
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
per
le
finanze
,
proponente
,
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
9
febbraio
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Di
Revel
,
Solmi
,
Lantini
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi