ProsaGiuridica ,
Il
Duce
della
Repubblica
Sociale
Italiana
Capo
del
Governo
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
provvedere
;
Visto
il
decreto
-
legge
17
novembre
1938
,
n
.
1728
,
contenente
provvedimenti
per
la
difesa
della
razza
italiana
;
Visto
il
decreto
-
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
126
,
convertito
con
modificazioni
,
nella
legge
2
giugno
1939
,
n
.
739
,
riguardante
norme
di
attuazione
ed
integrazione
delle
disposizioni
di
cui
all
'
art
.
10
del
D
.
L
.
17
novembre
1938
,
n
.
1728
,
relative
ai
limiti
di
proprietà
immobiliare
e
di
attività
industriale
e
commerciale
per
i
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Decreta
:
Art
.
1
.
I
Cittadini
italiani
di
razza
ebraica
o
considerati
come
tali
ai
sensi
dell
'
art
.
8
del
decreto
legge
17
novembre
1938
,
n
.
1728
,
ancorché
abbiano
ottenuto
il
provvedimento
di
discriminazione
di
cui
all
'
art
.
14
dello
stesso
decreto
-
legge
,
nonché
le
persone
straniere
di
razza
ebraica
,
anche
se
non
residenti
in
Italia
,
non
possono
nel
territorio
dello
Stato
:
a
)
essere
proprietari
,
in
tutto
o
in
parte
,
o
gestori
,
a
qualsiasi
titolo
,
di
aziende
di
qualunque
natura
,
né
avere
di
dette
aziende
la
direzione
,
né
assumervi
comunque
l
'
ufficio
di
amministratore
o
di
sindaco
;
b
)
essere
proprietari
di
terreni
,
né
di
fabbricati
e
loro
pertinenze
;
c
)
possedere
titoli
,
valori
,
crediti
e
diritti
di
compartecipazione
di
qualsiasi
specie
,
né
essere
proprietari
di
altri
beni
mobiliari
di
qualsiasi
natura
.
Art
.
2
.
I
debitori
di
persone
di
razza
ebraica
,
ed
i
detentori
di
beni
di
qualsiasi
natura
appartenenti
,
in
tutto
o
in
parte
,
a
persone
di
razza
ebraica
,
devono
presentare
al
Capo
della
Provincia
competente
per
territorio
,
in
ordine
ai
singoli
beni
,
denuncia
scritta
sulla
quale
risultino
:
l
'
importo
dei
debiti
,
il
nome
del
creditore
o
del
proprietario
,
la
natura
e
l
'
ammontare
dei
titoli
e
dei
valori
e
la
sommaria
descrizione
dei
beni
.
La
denuncia
deve
essere
fatta
entro
30
(
trenta
)
giorni
dalla
data
di
applicazione
del
presente
decreto
e
,
per
le
obbligazioni
sopravvenute
,
entro
trenta
giorni
dalla
data
in
cui
queste
siano
sorte
o
divenute
liquide
.
Sono
tenuti
alla
denuncia
di
cui
sopra
le
persone
fisiche
di
nazionalità
italiana
,
che
hanno
la
residenza
o
il
domicilio
nel
territorio
dello
Stato
e
tutti
gli
enti
di
natura
privata
ivi
comprese
le
società
commerciali
,
le
associazioni
e
gli
enti
di
fatto
di
nazionalità
italiana
,
che
hanno
la
loro
sede
principale
nel
territorio
dello
Stato
.
Sono
inoltre
tenuti
alla
stessa
denuncia
,
anche
quando
non
ricorrono
le
condizioni
prevedute
nel
comma
precedente
,
le
persone
fisiche
o
giuridiche
qualunque
sia
la
loro
nazionalità
,
per
i
beni
appartenenti
a
persone
di
razza
ebraica
,
da
esse
detenuti
nel
territorio
dello
Stato
,
e
per
i
debiti
verso
dette
persone
,
afferenti
ad
attività
commerciale
da
essi
ivi
esercitate
.
Art
.
3
.
Le
Amministrazioni
dello
Stato
e
degli
enti
pubblici
che
siano
debitori
di
persone
di
razza
ebraica
e
che
detengano
beni
appartenenti
a
persona
di
razza
ebraica
e
qualunque
autorità
che
comunque
debba
disporre
a
favore
delle
persone
stesse
il
pagamento
di
somme
o
la
consegna
di
beni
,
debbono
darne
immediata
comunicazione
scritta
al
capo
della
provincia
competente
ai
sensi
dell
'
art
.
2
,
e
tenere
in
sospeso
i
pagamenti
e
le
consegne
in
attesa
del
provvedimento
da
parte
dello
stesso
capo
della
provincia
.
Art
.
4
.
Gli
Istituti
e
le
aziende
di
credito
che
hanno
scomparti
in
impianti
fissi
di
sicurezza
,
dati
in
locazione
a
persone
di
razza
ebraica
,
sono
tenuti
a
darne
immediata
notizia
al
Capo
della
provincia
entro
trenta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
anche
ad
ogni
specie
di
deposito
chiuso
esistente
presso
istituti
o
aziende
di
credito
ed
intestato
a
persone
di
razza
ebraica
.
Dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
l
'
apertura
degli
scomparti
locati
presso
Istituti
o
aziende
di
credito
di
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
come
il
ritiro
o
l
'
apertura
degli
altri
depositi
chiusi
intestati
ai
cittadini
stessi
,
non
può
farsi
se
non
nei
modi
stabiliti
dal
successivo
art
.
10
.
Art
.
5
.
È
vietato
alle
persone
di
nazionalità
italiana
,
le
quali
siano
debitrici
,
a
qualunque
titolo
,
di
somme
di
denaro
verso
persone
di
razza
ebraica
,
ovunque
queste
si
trovino
,
ovvero
siano
tenute
alla
consegna
,
a
favore
di
dette
persone
,
di
titoli
,
valori
,
ogni
modo
di
adempimento
delle
obbligazioni
,
in
attesa
del
provvedimento
di
cui
all
'
art
.
8
del
presente
decreto
.
È
vietata
del
pari
alle
persone
di
nazionalità
italiana
la
consegna
di
beni
,
da
essi
detenuti
appartenenti
a
persone
di
razza
ebraica
,
salva
la
disposizione
di
cui
al
citato
articolo
8
.
Eguale
divieto
si
applica
agli
stranieri
per
i
beni
appartenenti
a
persone
di
razza
ebraica
,
da
essi
detenuti
nel
territorio
dello
Stato
.
In
attesa
dei
provvedimenti
di
cui
all
'
art
.
10
del
presente
decreto
è
inoltre
vietato
di
procedere
all
'
apertura
degli
scomparti
in
impianti
fissi
di
sicurezza
dati
in
locazione
a
persone
di
razza
ebraica
presso
Istituti
od
aziende
di
credito
.
Art
.
6
.
È
nullo
qualsiasi
atto
concluso
posteriormente
alla
data
del
30
novembre
1943
,
che
abbia
per
effetto
il
trasferimento
di
proprietà
dei
beni
appartenenti
a
persone
di
razza
ebraica
,
ovvero
la
costituzione
sui
beni
stessi
di
diritti
reali
,
od
anche
la
locazione
di
tali
beni
con
pagamento
anticipato
del
canone
per
oltre
un
anno
.
Questa
disposizione
non
si
applica
per
gli
atti
compiuti
dall
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
né
per
i
trasferimenti
a
causa
di
morte
per
successioni
apertesi
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
né
per
quelli
effettuati
per
ordine
dell
'
Autorità
.
Su
proposta
dell
'
Intendente
di
Finanza
,
il
Capo
della
provincia
può
dichiarare
nulle
,
con
apposito
decreto
,
le
donazioni
avvenute
ai
sensi
dell
'
art
.
6
del
decreto
legge
3
febbraio
1939
,
n
.
126
,
nonché
gli
atti
di
trasferimento
di
beni
di
pertinenza
ebraica
conclusi
anteriormente
al
1
dicembre
1943
,
qualora
,
da
fondati
elementi
,
le
donazioni
ed
i
trasferimenti
risultino
fittizi
e
fatti
al
solo
scopo
di
sottrarre
i
beni
ai
provvedimenti
razziali
.
Avverso
il
Capo
della
provincia
è
ammesso
ricorso
al
Ministro
dell
'
Interno
entro
trenta
giorni
da
quello
della
notifica
del
decreto
stesso
.
Sui
ricorsi
della
specie
decide
il
Ministro
dell
'
Interno
d
'
intesa
con
quello
delle
Finanze
con
provvedimento
non
soggetto
ad
alcun
gravame
,
né
in
via
amministrativa
,
né
in
via
giurisdizionale
.
Art
.
7
.
I
beni
immobiliari
e
le
loro
pertinenze
,
i
beni
mobiliari
,
le
aziende
industriali
e
commerciali
e
ogni
altro
cespite
esistente
nel
territorio
dello
Stato
,
di
proprietà
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
o
considerati
come
tali
ai
sensi
della
legge
17
novembre
1938
,
n
.
1728
,
ancorché
i
cittadini
stessi
abbiano
ottenuto
il
provvedimento
di
discriminazione
di
cui
all
'
art
.
14
della
legge
citata
nonché
quelli
di
proprietà
di
persone
straniere
di
razza
ebraica
,
anche
se
non
residenti
in
Italia
,
sono
confiscati
a
favore
dello
Stato
e
dati
in
amministrazione
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
.
Art
.
8
.
Il
decreto
di
confisca
è
emesso
dal
Capo
della
provincia
competente
per
territorio
in
ordine
ai
singoli
beni
.
Detto
decreto
conterrà
la
formula
esecutiva
di
cui
all
'
art
.
475
C.P.C.
colla
indicazione
che
esso
è
immediatamente
eseguibile
,
e
sarà
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
a
cura
del
Capo
della
provincia
,
il
quale
provvederà
alla
trascrizione
del
decreto
stesso
presso
la
competente
Conservatoria
delle
Ipoteche
qualora
esso
si
riferisca
anche
solo
in
parte
a
beni
o
diritti
capaci
di
ipoteca
.
La
trascrizione
non
è
soggetta
a
tassa
o
altra
spesa
.
Il
decreto
di
trasferimento
sarà
trasmesso
in
copia
autentica
esecutiva
dal
Capo
della
provincia
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
.
Altra
copia
del
decreto
,
con
le
corrispondenti
denuncie
,
è
rimessa
dal
Capo
della
provincia
al
Ministero
delle
Finanze
.
Detto
decreto
è
titolo
esecutivo
per
il
rilascio
immediato
da
parte
dell
'
ebreo
espropriato
o
dei
terzi
detentori
dei
beni
in
esso
compresi
,
senza
che
sia
necessaria
la
notificazione
del
decreto
stesso
,
né
di
precetto
.
Il
decreto
è
immediatamente
eseguibile
anche
nei
confronti
degli
eredi
-
ebrei
,
ancorché
discriminati
e
di
nazionalità
straniera
dell
'
espropriato
.
Il
rilascio
avverrà
a
richiesta
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
od
in
nome
e
per
conto
dell
'
Ente
stesso
a
richiesta
di
uno
degli
istituti
di
Credito
Fondiario
delegati
dall
'
Ente
di
cui
al
successivo
art
.
13
,
a
mezzo
di
Ufficiale
Giudiziario
nei
modi
stabiliti
dall
'
art
.
608
C.P.C.
e
senza
preavviso
di
cui
al
primo
capoverso
dello
stesso
articolo
.
Contro
il
decreto
di
trasferimento
emanato
dal
Capo
della
provincia
non
sono
ammesse
opposizioni
al
rilascio
,
né
in
via
amministrativa
,
né
in
via
giudiziaria
.
Qualora
fossero
proposte
opposizioni
giudiziali
,
queste
non
potranno
sospendere
il
rilascio
dei
beni
confiscati
.
Avverso
il
decreto
di
confisca
emesso
dal
Capo
della
Provincia
,
gli
interessati
possono
ricorrere
al
Ministero
dell
'
Interno
,
entro
sessanta
giorni
da
quello
della
pubblicazione
del
decreto
stesso
sulla
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
.
Il
Ministro
dell
'
Interno
decide
,
d
'
intesa
con
quello
delle
Finanze
,
con
provvedimento
non
soggetto
ad
alcun
gravame
,
né
in
via
amministrativa
,
né
in
via
giurisdizionale
.
Il
ricorso
di
cui
al
presente
articolo
non
sospende
il
rilascio
dei
beni
confiscati
.
Art
.
9
.
I
beni
ed
i
diritti
immobiliari
passano
in
gestione
all
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
con
le
ipoteche
e
gli
oneri
reali
di
cui
sono
gravati
.
I
terzi
creditori
delle
persone
di
razza
ebraica
potranno
far
valere
i
loro
diritti
con
le
norme
ordinarie
nei
confronti
dell
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
purché
si
tratti
di
crediti
di
data
certa
ed
anteriore
al
primo
dicembre
1943
.
Sui
beni
confiscati
potranno
inoltre
essere
soddisfatti
i
seguenti
creditori
,
ad
esclusione
di
qualsiasi
altro
,
e
ferme
le
cause
di
prelazione
fra
essi
stabilite
dalla
legge
:
1
)
L
'
ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
ed
i
suoi
delegati
per
spese
e
compensi
di
gestione
;
2
)
Lo
Stato
e
ogni
altro
Ente
pubblico
per
imposte
,
tasse
o
contributi
,
che
siano
loro
dovuti
;
3
)
Coloro
che
derivano
il
loro
titolo
da
obbligazioni
assunte
dall
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
nell
'
interesse
della
sua
gestione
;
4
)
Coloro
che
derivano
il
loro
titolo
da
obbligazioni
che
si
riferiscono
direttamente
ed
esclusivamente
ai
beni
confiscati
,
nella
misura
in
cui
dette
obbligazioni
abbiano
concorso
all
'
acquisto
,
alla
conservazione
o
al
miglioramento
dei
beni
stessi
;
5
)
Ogni
persona
il
cui
credito
abbia
data
certa
anteriore
al
provvedimento
di
confisca
,
purché
dimostri
che
,
al
momento
in
cui
il
credito
è
sorto
,
esso
non
conosceva
che
i
beni
del
debitore
potevano
essere
confiscati
a
favore
dello
Stato
.
Art
.
10
.
Ricevuta
la
comunicazione
di
cui
all
'
art
.
4
del
presente
decreto
,
il
Capo
della
provincia
disporrà
l
'
apertura
degli
scomparti
o
dei
depositi
chiusi
intestati
a
persona
di
razza
ebraica
presso
istituti
o
aziende
di
credito
.
L
'
apertura
dovrà
essere
presenziata
da
un
rappresentante
del
Capo
della
provincia
,
da
un
delegato
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
e
da
un
rappresentante
dell
'
Istituto
o
dell
'
azienda
di
credito
che
detiene
lo
scomparto
o
il
deposito
.
A
cura
del
rappresentante
del
capo
della
provincia
sarà
redatto
un
processo
verbale
dell
'
apertura
e
l
'
inventario
di
quanto
è
contenuto
nello
scomparto
o
nel
deposito
.
Tutto
quanto
compreso
nell
'
inventario
sarà
confiscato
a
favore
dello
Stato
e
dato
in
consegna
all
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
con
decreto
del
Capo
della
provincia
ai
sensi
dell
'
art
.
8
.
Tale
decreto
sarà
tosto
notificato
all
'
Istituto
o
all
'
azienda
di
credito
detentrice
dello
scomparto
o
del
deposito
.
Qualora
si
renda
necessaria
l
'
apertura
forzata
degli
scomparti
o
dei
depositi
chiusi
di
cui
al
presente
articolo
,
le
relative
spese
saranno
anticipate
dall
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
.
Art
.
11
.
L
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
è
autorizzato
a
delegare
agli
istituti
di
credito
fondiario
,
di
cui
al
decreto
del
Duce
9
giugno
1939
ed
alla
legge
24
febbraio
1941
,
n
.
158
,
l
'
esercizio
delle
mansioni
attribuitegli
dalla
presente
legge
.
Gli
Istituti
di
credito
fondiario
indicati
nel
comma
precedente
sono
autorizzati
ad
esercitare
funzioni
di
cui
al
comma
stesso
anche
in
deroga
ai
rispettivi
ordinamenti
e
statuti
.
Art
.
12
.
Fino
a
quando
non
ne
verrà
,
effettuata
la
vendita
ai
sensi
dell
'
art
.
13
,
i
beni
e
le
aziende
di
pertinenza
ebraica
di
cui
al
presente
decreto
saranno
amministrati
dall
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
sotto
la
vigilanza
e
con
le
modalità
che
saranno
determinate
dal
Ministro
delle
Finanze
.
Art
.
13
.
La
vendita
dei
beni
confiscati
ai
sensi
dell
'
art
.
7
sarà
fatta
a
cura
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
secondo
le
istruzioni
che
verranno
impartite
dal
Ministero
delle
Finanze
.
La
vendita
sarà
fatta
di
regola
per
atto
pubblico
con
contestuale
pagamento
dell
'
intero
prezzo
.
Le
vendite
stipulate
dall
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
saranno
impegnative
per
lo
Stato
soltanto
dopo
l
'
approvazione
del
Ministro
delle
Finanze
.
Art
.
14
.
I
crediti
,
le
somme
liquide
non
necessarie
ai
fini
della
gestione
e
il
ricavo
della
vendita
dei
beni
consegnati
all
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
ai
sensi
dell
'
art
.
7
,
al
netto
delle
spese
di
gestione
e
delle
passività
inerenti
ai
beni
stessi
e
degli
altri
oneri
a
carico
dell
'
Ente
medesimo
,
saranno
versati
nelle
casse
dello
Stato
,
con
imputazione
ad
apposito
capitolo
da
trascriversi
nel
bilancio
dell
'
entrata
.
Le
spese
di
gestione
,
sia
quelle
proprie
dell
'
Ente
,
sia
quelle
dei
suoi
delegati
,
saranno
regolate
con
determinazione
del
Ministro
delle
Finanze
.
Art
.
15
.
Le
somme
riscosse
ai
sensi
del
precedente
articolo
14
sono
versate
allo
Stato
a
parziale
ricupero
delle
spese
assunte
per
assistenza
,
sussidi
e
risanamento
di
danni
di
guerra
ai
sinistrati
delle
incursioni
aeree
nemiche
.
Art
.
16
.
Il
debitore
di
persone
di
razza
ebraica
o
detentore
di
cose
appartenenti
ad
essa
,
che
omette
di
fare
la
denuncia
prescritta
dall
'
art
.
2
,
nel
termine
ivi
stabilito
,
è
punito
con
l
'
arresto
sino
a
tre
mesi
e
con
l
'
ammenda
fino
a
L
.
30.000
(
trentamila
)
.
Chiunque
scrive
o
lascia
scrivere
false
indicazioni
in
una
denuncia
presentata
a
norma
dell
'
art
.
2
è
punito
con
la
reclusione
fino
a
mesi
sei
e
con
la
multa
fino
a
L
.
30.000
(
trentamila
)
,
sempre
che
il
fatto
non
costituisca
il
reato
preveduto
dalla
prima
parte
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
17
.
Chiunque
compie
atti
diretti
all
'
occultamento
,
alla
soppressione
,
alla
distruzione
,
alla
dispersione
,
al
deterioramento
o
alla
esportazione
dal
territorio
dello
Stato
di
cose
appartenenti
a
persone
di
razza
ebraica
,
al
fine
di
impedire
che
ne
sia
disposta
la
confisca
o
che
siano
poste
a
disposizione
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
è
punito
con
la
reclusione
fino
ad
un
anno
e
con
la
multa
da
L
.
3.000
(
tremila
)
a
L
.
30.000
(
trentamila
)
.
La
reclusione
è
fino
a
sei
mesi
,
se
il
fatto
è
commesso
dal
proprietario
della
cosa
soggetta
ad
esproprio
.
Art
.
18
.
Chiunque
compie
atti
ad
alienare
beni
di
proprietà
di
persone
di
razza
ebraica
esistenti
nel
territorio
dello
Stato
od
aggravarli
di
diritti
reali
di
qualsiasi
specie
,
al
fine
di
sottrarli
alla
confisca
o
di
diminuirne
il
valore
,
è
punito
con
la
reclusione
fino
a
sei
mesi
e
con
la
multa
da
L
.
3.000
(
tremila
)
a
L
.
30.000
(
trentamila
)
.
Chiunque
stipula
con
una
persona
di
razza
ebraica
alcuno
degli
atti
preveduti
dalla
prima
parte
del
presente
articolo
essendo
a
conoscenza
del
fine
cui
l
'
atto
stesso
è
diretto
,
è
punito
con
la
reclusione
fino
ad
un
anno
e
con
la
multa
da
L
.
3.000
(
tremila
)
a
L
.
30.000
(
trentamila
)
.
Il
pubblico
ufficiale
che
riceve
uno
degli
atti
suindicati
essendo
a
conoscenza
del
fine
cui
l
'
atto
stesso
è
diretto
,
è
punito
con
la
reclusione
fino
a
due
anni
e
con
la
multa
fino
a
L
.
50.000
(
cinquantamila
)
.
Chiunque
effettua
in
qualsiasi
modo
pagamenti
o
consegna
di
beni
a
favore
di
persone
di
razza
ebraica
in
violazione
delle
disposizioni
di
cui
all
'
art
.
5
,
ovvero
consenta
il
ritiro
di
valori
in
violazione
dell
'
art
.
10
,
è
punito
con
la
reclusione
fino
a
tre
anni
e
con
la
multa
pari
al
quintuplo
della
somma
pagata
o
dei
valori
consegnati
in
ogni
caso
non
inferiore
a
L
.
10.000
(
diecimila
)
.
Art
.
19
.
Le
norme
del
decreto
legge
17
novembre
1938
,
n
.
1728
e
del
decreto
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
739
,
che
contrastino
con
le
disposizioni
del
presente
decreto
sono
abrogate
.
Art
.
20
.
Il
Ministro
per
le
Finanze
è
autorizzato
ad
emanare
le
norme
necessarie
per
l
'
attuazione
del
presente
decreto
e
,
sempre
allo
stesso
fine
,
ad
introdurre
in
bilancio
,
con
propri
decreti
,
le
variazioni
occorrenti
.
Art
.
21
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
il
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
.
Dal
Quartier
Generale
,
addì
4
gennaio
1941-XXII
.
Mussolini
V
.
Il
Guardasigilli
:
Pisenti