ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
L
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
ha
il
compito
di
provvedere
all
'
acquisto
,
alla
gestione
,
alla
trasformazione
ed
alla
vendita
di
beni
immobiliari
,
con
le
loro
pertinenze
di
beni
mobiliari
,
nonché
di
aziende
industriali
e
commerciali
,
nell
'
interesse
o
d
'
incarico
dello
Stato
.
L
'
Ente
ha
personalità
giuridica
.
Esso
ha
un
fondo
di
dotazione
di
20
milioni
,
da
stanziare
con
provvedimento
del
Ministro
per
le
Finanze
,
sul
bilancio
del
Ministero
stesso
.
Per
l
'
assistenza
,
la
rappresentanza
e
la
difesa
in
giudizio
,
l
'
Ente
si
avvale
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
L
'
Ente
potrà
inoltre
,
con
la
preventiva
autorizzazione
del
Ministro
per
le
Finanze
,
contrarre
mutui
ed
ottenere
sovvenzioni
dagli
Istituti
all
'
uopo
autorizzati
per
il
fabbisogno
finanziario
dipendente
dalla
propria
attività
.
L
'
Ente
ha
la
sua
sede
legale
in
Roma
,
temporaneamente
trasferita
a
San
Pellegrino
Terme
.
Art
.
2
.
L
'E.G.E.L.I
.
compie
tutte
le
operazioni
necessarie
per
il
conseguimento
dei
propri
fini
.
Art
.
3
.
Sono
organi
dell
'
Ente
:
il
Presidente
,
il
Consiglio
di
Amministrazione
,
la
Giunta
esecutiva
.
Art
.
4
.
Il
Presidente
è
nominato
con
decreto
del
Ministro
delle
Finanze
,
per
un
triennio
,
e
può
essere
confermato
.
Egli
è
a
capo
dell
'
Amministrazione
dell
'
Ente
ed
ha
la
legale
rappresentanza
dell
'
Ente
stesso
.
Convoca
e
presiede
le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
della
Giunta
esecutiva
,
e
cura
la
esecuzione
delle
deliberazioni
del
Consiglio
e
della
giunta
stessi
.
Il
Presidente
ha
facoltà
di
conferire
procure
speciali
per
determinati
atti
e
per
determinate
specie
di
atti
.
In
caso
di
urgenza
il
Presidente
prende
tutti
i
provvedimenti
di
competenza
della
Giunta
esecutiva
e
ne
riferisce
a
questa
nella
prima
seduta
successiva
per
la
relativa
ratifica
.
Art
.
5
.
Uno
dei
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione
è
annualmente
designato
dal
Consiglio
stesso
a
fungere
da
vice
presidente
.
Il
Presidente
è
coadiuvato
dal
vice
presidente
che
lo
sostituisce
in
caso
di
assenza
o
di
legittimo
impedimento
.
Art
.
6
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
composto
dal
presidente
e
di
otto
membri
nominati
dal
Ministro
per
le
Finanze
e
cioè
:
-
2
consiglieri
scelti
tra
i
funzionari
di
grado
non
inferiore
al
VI
del
Ministero
delle
Finanze
;
-
1
consigliere
scelto
tra
i
funzionari
dell
'
Ispettorato
per
la
Difesa
del
Risparmio
e
l
'
Esercizio
del
Credito
;
-
1
consigliere
in
rappresentanza
dell
'
Ispettorato
per
demografia
e
razza
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Segretario
del
Partito
Fascista
Repubblicano
,
Ministro
segretario
di
Stato
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
la
Giustizia
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
Agricoltura
e
le
Foreste
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
Economia
corporativa
.
I
consiglieri
rimangono
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
nella
carica
stessa
.
Con
il
decreto
del
Ministro
per
le
Finanze
sono
determinate
le
indennità
assegnate
al
Presidente
ed
ai
componenti
il
Consiglio
di
Amministrazione
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
il
Segretario
.
Art
.
7
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
ha
tutti
i
poteri
per
il
funzionamento
dell
'
Ente
.
Esso
delibera
un
apposito
regolamento
interno
da
approvarsi
dal
Ministro
per
le
Finanze
,
per
stabilire
le
norme
di
assunzione
e
di
stato
giuridico
ed
il
trattamento
economico
,
a
qualsiasi
titolo
,
di
attività
e
di
quiescenza
del
personale
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
convocato
dal
Presidente
il
quale
ne
da
tempestivo
avviso
ai
Consiglieri
ed
ai
Sindaci
effettivi
.
Per
la
validità
delle
deliberazioni
occorre
l
'
intervento
di
almeno
5
componenti
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
nel
suo
seno
la
Giunta
esecutiva
,
determinandone
le
attribuzioni
e
i
poteri
.
La
Giunta
è
composta
di
tre
membri
fra
i
quali
il
Presidente
.
Funge
da
Segretario
della
Giunta
esecutiva
il
segretario
del
Consiglio
di
amministrazione
.
La
Giunta
esecutiva
è
convocata
dal
Presidente
,
il
quale
dà
tempestivo
avviso
ai
membri
ed
ai
sindaci
effettivi
.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
assoluta
di
voti
.
Art
.
9
.
La
Giunta
esecutiva
delibera
sulle
operazioni
per
le
quali
sia
stata
delegata
dal
Consiglio
di
amministrazione
e
dentro
i
limiti
della
delegazione
stessa
.
Non
possono
essere
delegate
alla
Giunta
le
deliberazioni
:
a
)
sulla
formazione
del
bilancio
;
b
)
sul
conferimento
di
deleghe
alle
mansioni
dell
'
Ente
ad
Istituti
od
a
privati
.
Le
deliberazioni
della
Giunta
sono
comunicate
al
Consiglio
nella
prima
seduta
successiva
.
Art
.
10
.
Le
deliberazioni
del
Consiglio
di
amministrazione
e
della
Giunta
esecutiva
sono
inserite
in
appostiti
registri
di
verbali
e
vengono
autenticate
con
la
firma
del
Presidente
e
del
Segretario
.
Le
deliberazioni
prese
dal
Presidente
in
via
di
urgenza
a
norma
dell
'
art
.
4
sono
trascritte
in
apposito
registro
e
firmate
dal
Presidente
.
Dei
verbali
relativi
alle
deliberazioni
di
cui
al
presente
articolo
e
delle
deliberazioni
del
Presidente
,
il
Segretario
del
Consiglio
di
amministrazione
può
,
con
l
'
autorizzazione
del
Presidente
,
rilasciare
copia
od
estratti
.
Art
.
11
.
Il
Collegio
dei
sindaci
è
composto
di
tre
membri
effettivi
e
di
due
supplenti
,
nominati
con
decreto
del
Ministro
delle
Finanze
.
Uno
dei
sindaci
effettivi
è
scelto
fra
i
Magistrati
della
Corte
dei
Conti
.
La
Presidenza
è
affidata
dal
Ministro
delle
Finanze
ad
un
funzionario
dipendente
da
esso
incluso
nei
tre
membri
effettivi
.
I
sindaci
effettivi
ed
i
supplenti
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Con
decreto
del
Ministro
per
le
Finanze
sono
fissate
le
retribuzioni
spettanti
ai
sindaci
.
I
sindaci
esercitano
il
controllo
sulla
gestione
dell
'
Ente
e
sulla
osservanza
delle
disposizioni
di
legge
e
dello
statuto
:
assistono
alle
riunioni
del
Consiglio
di
amministrazione
e
della
Giunta
esecutiva
ed
hanno
in
generale
i
poteri
e
gli
obblighi
che
la
legge
attribuisce
ai
sindaci
delle
società
commerciali
,
in
quanto
applicabili
.
Il
Collegio
dei
sindaci
presenta
al
Ministro
per
le
Finanze
una
relazione
annuale
in
accompagnamento
del
bilancio
della
gestione
dell
'
Ente
.
Art
.
12
.
L
'
esercizio
finanziario
dell
'
Ente
si
riferisce
all
'
anno
solare
.
Entro
il
31
marzo
di
ogni
anno
,
il
Consiglio
di
amministrazione
sottopone
all
'
approvazione
del
Ministro
delle
Finanze
il
bilancio
dell
'
Ente
,
accompagnandolo
con
particolareggiata
relazione
sulla
attività
svolta
.
Art
.
13
.
I
proventi
della
gestione
dei
beni
di
proprietà
dell
'
Ente
,
gli
oneri
dell
'
esercizio
e
le
spese
generali
di
amministrazione
,
sono
registrate
nel
conto
spese
e
proventi
.
Il
saldo
di
tale
conto
è
versato
annualmente
al
bilancio
delle
entrate
dello
Stato
dopo
l
'
approvazione
del
bilancio
.
I
proventi
dei
beni
di
cui
l
'
Ente
ha
la
gestione
nell
'
interesse
o
per
conto
dello
Stato
nonché
gli
introiti
effettuati
per
riscossioni
di
capitali
o
alienazioni
riguardanti
tali
beni
,
sono
versati
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti
dalle
relative
disposizioni
.
Art
.
14
.
La
qualità
di
funzionario
o
impiegato
dell
'
Ente
è
incompatibile
con
qualsiasi
impiego
privato
o
pubblico
o
con
l
'
esercizio
di
qualsiasi
professione
,
commercio
o
industria
.
I
funzionari
e
gli
impiegati
non
possono
coprire
cariche
di
consiglieri
di
amministrazione
,
di
liquidatori
o
sindaci
di
società
,
salvo
espressa
autorizzazione
del
Consiglio
di
amministrazione
.
Art
.
15
.
È
fatto
divieto
ai
consiglieri
di
amministrazione
,
ai
sindaci
,
ai
funzionari
di
direzione
ed
agli
impiegati
dell
'
Ente
di
acquistare
beni
dell
'
Ente
e
comunque
di
contrarre
obbligazioni
di
qualsiasi
natura
,
dirette
o
indirette
con
l
'
Ente
,
ovvero
con
acquirenti
di
beni
immobili
di
proprietà
dell
'
Ente
.
I
funzionari
e
gli
impiegati
dell
'
Ente
sono
obbligati
al
segreto
d
'
ufficio
.
Art
.
16
.
L
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
è
parificato
ad
ogni
effetto
nel
trattamento
tributario
,
all
'
Amministrazione
dello
Stato
;
per
la
notificazione
ad
istanza
dell
'
Ente
medesimo
per
le
copie
degli
atti
ad
esso
rilasciati
e
per
le
misure
ipotecarie
,
come
pure
per
i
certificati
delle
iscrizioni
e
trascrizioni
,
nonché
per
i
certificati
catastali
storici
rilasciati
nell
'
interesse
dell
'
Ente
,
si
osservano
le
disposizioni
vigenti
per
tali
adempimenti
quando
sono
richiesti
dallo
Stato
.
Agli
effetti
delle
imposte
dirette
la
equiparazione
dell
'
Ente
alle
amministrazioni
dello
Stato
nel
trattamento
tributario
,
riguarda
esclusivamente
i
redditi
propri
dell
'
Ente
.
Le
tasse
di
registro
per
gli
atti
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
sono
ridotte
come
segue
:
a
)
alla
aliquota
fissa
dell'1,50%
fino
al
valore
di
L
.
5.000;
b
)
alla
aliquota
fissa
del
10%
oltre
il
valore
di
L
.
5.000
.
La
tassa
di
trascrizione
,
i
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
per
atti
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
sono
ridotti
alla
metà
dell
'
ordinario
ammontare
,
quando
non
trovino
applicazione
disposizioni
più
favorevoli
.
Art
.
17
.
Gli
atti
costitutivi
di
società
che
dovessero
essere
formate
con
il
consenso
del
Ministro
per
le
Finanze
,
per
rilevare
aziende
industriali
e
commerciali
attribuite
in
proprietà
o
in
gestione
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
sono
esenti
da
tasse
di
bollo
e
registro
.
Gli
atti
con
i
quali
società
anonime
regolarmente
costituite
rilevano
aziende
attribuite
ovvero
gestite
dall
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
sono
registrati
e
trascritti
con
la
tassa
di
L
.
40
ai
sensi
dell
'
art
.
13
del
decreto
legge
19
agosto
1943
,
n
.
737
.
I
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
per
gli
atti
medesimi
sono
ridotti
al
quarto
.
Mussolini
Il
Ministro
delle
Finanze
:
Pellegrini
V.Il
Guardasigilli
:
Pisenti