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Il Duce della Repubblica Sociale Italiana Visto il decreto 7 giugno 1937-XV , n . 1128 , con cui venne istituito presso il Ministero dell ' Interno l ' ufficio centrale demografico ; Visto il decreto 5 settembre 1938-XVI , n . 1531 , con cui l ' ufficio centrale demografico viene trasformato in Direzione Generale per la demografia e la razza ; Visto il decreto - legge 5 settembre 1938-XVII , n . 1539 , convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII , n . 26 , con cui venne istituito presso il ministero dell ' Interno il Consiglio Superiore per la demografia e la razza ; Visto il decreto - legge 9 febbraio 1939-XVII , n . 126 , con cui venne istituito l ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ; Visto il teso unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia , approvato con decreto 24 dicembre 1934-XII , n . 2316; Vista la legge 13 luglio 1939-XVII , n . 1024 , relativa al tribunale della razza ; Visto il decreto 16 aprile 1944-XXII , n . 136 , concernente la direzione della demografia e la razza , creando a tal fine un organismo autonomo ; D ' intesa con i Ministri dell ' Interno , della Giustizia , delle Finanze e della Cultura Popolare ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Decreta : Art . 1 . È istituito l ' Ispettorato Generale per la razza , posto alle dirette dipendenze del duce Capo del Governo . Ad esso è preposto un Ispettore Generale nominato con Decreto del duce Capo del Governo . Art . 2 . Tutte le attribuzioni concernenti la razza attualmente devoluta alla direzione generale demografia e razza del Ministero dell ' Interno e all ' ufficio Studi e Propaganda sulla razza del Ministero della Cultura Popolare sono trasferite all ' Ispettorato generale per la razza . Art . 3 . Il personale di ruolo dei Ministeri dell ' Interno e della Cultura popolare che ricopre posti , rispettivamente , alla Direzione generale demografia e razza e all ' ufficio Studi e propaganda della Razza del Ministero della Cultura Popolare può essere comandato presso l ' Ispettorato Generale razza . Il personale avventizio alle dipendenze degli uffici di cui al precedente comma può essere trasferito in tutto o in parte all ' Ispettorato Generale per la razza . Art . 4 . La commissione della razza prevista dalla legge 13 luglio 1939-XVII , n . 1024 ha sede presso l ' Ispettorato Generale per la razza . Art . 5 . Il Consiglio superiore per la demografia e la razza presso il Ministero dell ' Interno è soppresso . Art . 6 . Presso l ' Ispettorato Generale per la razza esercita funzioni consultive e di collegamento un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell ' Interno , della Giustizia , delle Finanze e della Cultura Popolare , designato dalla rispettiva amministrazione . Art . 7 . Rimangono ferme le attribuzioni del Ministero delle Finanze relative all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare istituito con decreto - legge 9 febbraio 1939-XVII , n . 126 . Art . 8 . L ' Ispettore Generale può assistere alle riunioni del Consiglio dei Ministri quando vi si trattino argomenti interessanti la razza . Art . 9 . Con decreto del Ministro delle Finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l ' attuazione del presente decreto . Art . 10 . Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d ' Italia e , munito del sigillo dello Stato , verrà inserto nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti . Dal Quartier Generale , addì 18 aprile 1944-XXII . Mussolini Pellegrini , Pisenti , Mezzasoma V . Il Guardasigilli : Pisenti