ProsaGiuridica ,
Il
Duce
della
Repubblica
Sociale
Italiana
Visto
il
decreto
7
giugno
1937-XV
,
n
.
1128
,
con
cui
venne
istituito
presso
il
Ministero
dell
'
Interno
l
'
ufficio
centrale
demografico
;
Visto
il
decreto
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1531
,
con
cui
l
'
ufficio
centrale
demografico
viene
trasformato
in
Direzione
Generale
per
la
demografia
e
la
razza
;
Visto
il
decreto
-
legge
5
settembre
1938-XVII
,
n
.
1539
,
convertito
in
legge
con
legge
5
gennaio
1939-XVII
,
n
.
26
,
con
cui
venne
istituito
presso
il
ministero
dell
'
Interno
il
Consiglio
Superiore
per
la
demografia
e
la
razza
;
Visto
il
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126
,
con
cui
venne
istituito
l
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
;
Visto
il
teso
unico
delle
leggi
sulla
protezione
ed
assistenza
della
maternità
ed
infanzia
,
approvato
con
decreto
24
dicembre
1934-XII
,
n
.
2316;
Vista
la
legge
13
luglio
1939-XVII
,
n
.
1024
,
relativa
al
tribunale
della
razza
;
Visto
il
decreto
16
aprile
1944-XXII
,
n
.
136
,
concernente
la
direzione
della
demografia
e
la
razza
,
creando
a
tal
fine
un
organismo
autonomo
;
D
'
intesa
con
i
Ministri
dell
'
Interno
,
della
Giustizia
,
delle
Finanze
e
della
Cultura
Popolare
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Decreta
:
Art
.
1
.
È
istituito
l
'
Ispettorato
Generale
per
la
razza
,
posto
alle
dirette
dipendenze
del
duce
Capo
del
Governo
.
Ad
esso
è
preposto
un
Ispettore
Generale
nominato
con
Decreto
del
duce
Capo
del
Governo
.
Art
.
2
.
Tutte
le
attribuzioni
concernenti
la
razza
attualmente
devoluta
alla
direzione
generale
demografia
e
razza
del
Ministero
dell
'
Interno
e
all
'
ufficio
Studi
e
Propaganda
sulla
razza
del
Ministero
della
Cultura
Popolare
sono
trasferite
all
'
Ispettorato
generale
per
la
razza
.
Art
.
3
.
Il
personale
di
ruolo
dei
Ministeri
dell
'
Interno
e
della
Cultura
popolare
che
ricopre
posti
,
rispettivamente
,
alla
Direzione
generale
demografia
e
razza
e
all
'
ufficio
Studi
e
propaganda
della
Razza
del
Ministero
della
Cultura
Popolare
può
essere
comandato
presso
l
'
Ispettorato
Generale
razza
.
Il
personale
avventizio
alle
dipendenze
degli
uffici
di
cui
al
precedente
comma
può
essere
trasferito
in
tutto
o
in
parte
all
'
Ispettorato
Generale
per
la
razza
.
Art
.
4
.
La
commissione
della
razza
prevista
dalla
legge
13
luglio
1939-XVII
,
n
.
1024
ha
sede
presso
l
'
Ispettorato
Generale
per
la
razza
.
Art
.
5
.
Il
Consiglio
superiore
per
la
demografia
e
la
razza
presso
il
Ministero
dell
'
Interno
è
soppresso
.
Art
.
6
.
Presso
l
'
Ispettorato
Generale
per
la
razza
esercita
funzioni
consultive
e
di
collegamento
un
rappresentante
per
ciascuno
dei
Ministeri
dell
'
Interno
,
della
Giustizia
,
delle
Finanze
e
della
Cultura
Popolare
,
designato
dalla
rispettiva
amministrazione
.
Art
.
7
.
Rimangono
ferme
le
attribuzioni
del
Ministero
delle
Finanze
relative
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
istituito
con
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126
.
Art
.
8
.
L
'
Ispettore
Generale
può
assistere
alle
riunioni
del
Consiglio
dei
Ministri
quando
vi
si
trattino
argomenti
interessanti
la
razza
.
Art
.
9
.
Con
decreto
del
Ministro
delle
Finanze
sarà
provveduto
alle
variazioni
di
bilancio
occorrenti
per
l
'
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
10
.
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
il
giorno
successivo
a
quello
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
e
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
verrà
inserto
nella
raccolta
ufficiali
delle
leggi
e
dei
decreti
.
Dal
Quartier
Generale
,
addì
18
aprile
1944-XXII
.
Mussolini
Pellegrini
,
Pisenti
,
Mezzasoma
V
.
Il
Guardasigilli
:
Pisenti