ProsaGiuridica ,
Il
Ministro
delle
Finanze
Visti
gli
articoli
16
e
17
dello
Statuto
e
regolamento
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
approvato
con
Decreto
legislativo
in
data
31
marzo
1944-XXII
,
n
.
109;
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
in
relazione
all
'
attuale
situazione
di
consentire
un
adeguato
trattamento
tributario
a
favore
di
tutti
i
beni
del
predetto
Ente
,
tanto
se
da
esso
gestiti
,
quanto
se
attribuitigli
in
proprietà
Visto
l
'
art
.
2
-
terzo
comma
-
del
citato
decreto
legislativo
;
Decreta
:
Art
.
1
.
Il
3°
comma
dell
'
art
.
16
dello
Statuto
dell
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
approvato
con
Decreto
legislativo
del
Duce
31
marzo
1944-XXII
,
n
.
109
,
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
numero
81
del
6
aprile
1944-XXII
,
è
modificato
come
appresso
:
«
Le
imposte
di
registro
per
gli
atti
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
in
proprietà
o
in
gestione
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
sono
ridotte
come
segue
:
a
)
all
'
aliquota
fissa
dell'1,50%
fino
al
valore
di
L
.
5.000;
b
)
all
'
aliquota
del
10%
oltre
il
valore
di
L
.
5.000
La
imposta
di
trascrizione
,
i
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
in
proprietà
o
in
gestione
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
sono
ridotti
alla
metà
dell
'
ordinario
ammontare
quando
non
trovino
applicazione
disposizioni
più
favorevoli
.
»
Art
.
2
.
Le
disposizioni
del
presente
decreto
si
applicano
anche
agli
atti
in
forma
pubblica
ed
alle
scritture
private
rispettivamente
stipulate
o
registrate
dopo
il
5
aprile
1944-XII
.
Il
presente
decreto
che
sarà
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
,
previa
registrazione
alla
Corte
dei
Conti
,
verrà
inserto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
nella
Raccolta
Ufficiale
delle
Leggi
e
dei
Decreti
ed
entrerà
in
vigore
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
1
,
il
giorno
successivo
a
quello
della
sua
pubblicazione
.
Dalla
Sede
del
Governo
,
addì
15
settembre
1944-XXII
Il
Ministro
delle
Finanze
:
Pellegrino