ProsaGiuridica ,
Il
Ministro
dell
'
Interno
Visto
l
'
art
.
11
del
decreto
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
126
convertito
nella
legge
2
giugno
1939
,
n
.
739
,
sul
trattamento
dei
beni
ebraici
;
Visto
il
decreto
27
marzo
1939
,
n
.
665
,
che
ha
approvato
lo
Statuto
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
;
Vista
la
legge
19
dicembre
1940
,
n
.
1994
,
riguardante
modifiche
alla
legge
di
guerra
in
materia
di
beni
appartenenti
a
sudditi
nemici
;
Visto
il
decreto
legislativo
in
data
4
gennaio
1944
,
n
.
2
,
contenente
modifiche
alle
disposizione
riguardanti
i
beni
e
le
aziende
ebraiche
di
cui
al
predetto
decreto
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
126;
Visto
l
'
art
.
17
della
legge
16
giugno
1939
,
n
.
942
,
riguardante
la
requisizione
dei
beni
espropriati
dalle
esattorie
e
rimasti
invenduti
al
secondo
incanto
;
Visto
il
decreto
legislativo
del
Duce
31
marzo
1944-XXII
,
n
.
109
,
che
approva
lo
Statuto
e
il
regolamento
dell
'
Ente
;
Visto
il
decreto
ministeriale
15
settembre
1944
,
n
.
685
,
relativo
all
'
adeguamento
del
trattamento
tributario
per
i
beni
gestiti
dall
'
Ente
;
Ritenuta
la
necessità
di
modificare
lo
statuto
dell
'
Ente
per
disporre
l
'
istituzione
del
posto
di
Direttore
Generale
onde
meglio
assicurare
il
funzionamento
dell
'
Ente
;
Visto
il
decreto
legislativo
del
Duce
8
ottobre
1943-XXII
e
18
gennaio
1944-XXII
,
N
;
41
,
relativi
alla
sfera
di
competenza
ed
al
funzionamento
degli
organi
di
Governo
;
Decreta
:
Art
.
1
.
Lo
Statuto
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
in
seno
al
decreto
legislativo
del
Duce
31
marzo
1944-XXII
,
n
.
109
,
è
sostituito
da
quello
annesso
al
presente
provvedimento
,
composto
di
numero
18
articoli
.
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
nel
giorno
successivo
a
quello
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
e
sarà
previa
registrazione
alla
Corte
dei
Conti
ratificato
dal
Consiglio
dei
Ministri
ed
inserto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
.
Posta
Civile
316
,
addì
30
dicembre
1944-XXIII
.
Il
Ministro
:
Pellegrini
V
.
Il
Guardasigilli
:
Pisenti
Statuto
dell
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
[
]
Art
.
7
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
ha
tutti
i
poteri
per
il
funzionamento
dell
'
Ente
.
Esso
delibera
un
apposito
regolamento
interno
da
approvarsi
dal
Ministro
per
le
Finanze
,
per
stabilire
le
norme
di
assunzione
e
di
stato
giuridico
ed
il
trattamento
economico
,
a
qualsiasi
titolo
,
di
attività
e
di
quiescenza
del
personale
.
Designa
al
Ministro
per
le
Finanze
,
per
la
nomina
,
il
Direttore
Generale
dell
'
Ente
e
ne
fissa
la
retribuzione
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
convocato
dal
Presidente
il
quale
ne
da
tempestivo
avviso
ai
Consiglieri
ed
ai
Sindaci
effettivi
.
Il
Direttore
Generale
assiste
alle
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
con
voto
consultivo
ed
è
tenuto
ad
esprimere
in
ogni
deliberazione
il
proprio
parere
che
deve
essere
trascritto
nel
relativo
verbale
.
Per
la
validità
delle
deliberazioni
occorre
l
'
intervento
di
almeno
5
componenti
.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
assoluta
di
voti
:
in
caso
di
parità
prevale
il
voto
del
Presidente
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
nel
suo
seno
la
Giunta
esecutiva
,
determinandone
le
attribuzioni
e
i
poteri
.
La
Giunta
è
composta
di
cinque
membri
fra
i
quali
il
Presidente
.
Il
Direttore
Generale
assiste
alle
riunioni
della
Giunta
con
voto
consultivo
ed
è
tenuto
ad
esprimere
in
ogni
deliberazione
il
proprio
parere
che
deve
essere
trascritto
nel
relativo
verbale
.
Funge
da
Segretario
della
Giunta
esecutiva
il
segretario
del
Consiglio
di
Amministrazione
.
La
Giunta
esecutiva
è
convocata
dal
Presidente
,
il
quale
dà
tempestivo
avviso
ai
membri
ed
ai
sindaci
effettivi
.
Per
la
validità
delle
sue
deliberazioni
occorre
la
presenza
di
almeno
tre
membri
compreso
fra
essi
il
Presidente
e
,
in
caso
di
assenza
o
legittimo
impedimento
,
il
Vice
Presidente
.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
assoluta
di
voti
.
Art
.
9
.
La
Giunta
esecutiva
delibera
sulle
operazioni
per
le
quali
sia
stata
delegata
dal
Consiglio
di
amministrazione
e
dentro
i
limiti
della
delegazione
stessa
.
Non
possono
essere
delegate
alla
Giunta
le
deliberazioni
:
a
)
sulla
formazione
del
bilancio
;
b
)
sul
conferimento
di
deleghe
alle
mansioni
dell
'
Ente
quando
le
deleghe
non
sono
limitate
a
singole
gestioni
,
specificatamente
indicate
,
di
determinati
beni
o
aziende
,
ma
si
riferiscono
,
invece
,
a
mansioni
che
vengono
genericamente
affidate
ad
un
delegato
per
intere
circoscrizioni
territoriali
.
Le
deliberazioni
della
Giunta
sono
comunicate
al
Consiglio
nella
prima
seduta
successiva
.
[
]
Art
.
14
.
Il
Direttore
Generale
che
dura
in
carica
tre
anni
e
può
essere
anche
riconfermato
,
regge
gli
uffici
dell
'
Ente
e
ne
ha
la
responsabilità
verso
il
Presidente
.
Esercita
pertanto
tutti
i
necessari
controlli
e
propone
al
Presidente
i
provvedimenti
da
adottare
nei
confronti
del
personale
e
dell
'
andamento
del
servizio
.
[
]
[n.d.r
.
gli
articoli
del
precedente
regolamento
dal
n.14
al
17
restano
invariati
ma
vengono
rinumerati
da
15
a
18
]
Il
Ministro
per
le
Finanze
:
Pellegrini