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ProsaGiuridica ,
Il Ministro dell ' Interno Visto l ' art . 11 del decreto legge 9 febbraio 1939 , n . 126 convertito nella legge 2 giugno 1939 , n . 739 , sul trattamento dei beni ebraici ; Visto il decreto 27 marzo 1939 , n . 665 , che ha approvato lo Statuto dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ; Vista la legge 19 dicembre 1940 , n . 1994 , riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici ; Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944 , n . 2 , contenente modifiche alle disposizione riguardanti i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939 , n . 126; Visto l ' art . 17 della legge 16 giugno 1939 , n . 942 , riguardante la requisizione dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto ; Visto il decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII , n . 109 , che approva lo Statuto e il regolamento dell ' Ente ; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1944 , n . 685 , relativo all ' adeguamento del trattamento tributario per i beni gestiti dall ' Ente ; Ritenuta la necessità di modificare lo statuto dell ' Ente per disporre l ' istituzione del posto di Direttore Generale onde meglio assicurare il funzionamento dell ' Ente ; Visto il decreto legislativo del Duce 8 ottobre 1943-XXII e 18 gennaio 1944-XXII , N ; 41 , relativi alla sfera di competenza ed al funzionamento degli organi di Governo ; Decreta : Art . 1 . Lo Statuto dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare in seno al decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII , n . 109 , è sostituito da quello annesso al presente provvedimento , composto di numero 18 articoli . Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d ' Italia e sarà previa registrazione alla Corte dei Conti ratificato dal Consiglio dei Ministri ed inserto , munito del sigillo dello Stato , nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti . Posta Civile 316 , addì 30 dicembre 1944-XXIII . Il Ministro : Pellegrini V . Il Guardasigilli : Pisenti – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Statuto dell ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare [ … ] Art . 7 . Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell ' Ente . Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le Finanze , per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico , a qualsiasi titolo , di attività e di quiescenza del personale . Designa al Ministro per le Finanze , per la nomina , il Direttore Generale dell ' Ente e ne fissa la retribuzione . Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne da tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi . Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed è tenuto ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale . Per la validità delle deliberazioni occorre l ' intervento di almeno 5 componenti . Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti : in caso di parità prevale il voto del Presidente . Art . 8 . Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva , determinandone le attribuzioni e i poteri . La Giunta è composta di cinque membri fra i quali il Presidente . Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta con voto consultivo ed è tenuto ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale . Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di Amministrazione . La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente , il quale dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi . Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri compreso fra essi il Presidente e , in caso di assenza o legittimo impedimento , il Vice Presidente . Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti . Art . 9 . La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa . Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni : a ) sulla formazione del bilancio ; b ) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell ' Ente quando le deleghe non sono limitate a singole gestioni , specificatamente indicate , di determinati beni o aziende , ma si riferiscono , invece , a mansioni che vengono genericamente affidate ad un delegato per intere circoscrizioni territoriali . Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva . [ … ] Art . 14 . Il Direttore Generale che dura in carica tre anni e può essere anche riconfermato , regge gli uffici dell ' Ente e ne ha la responsabilità verso il Presidente . Esercita pertanto tutti i necessari controlli e propone al Presidente i provvedimenti da adottare nei confronti del personale e dell ' andamento del servizio . [ … ] [n.d.r . gli articoli del precedente regolamento dal n.14 al 17 restano invariati ma vengono rinumerati da 15 a 18 ] Il Ministro per le Finanze : Pellegrini