ProsaGiuridica ,
LIBRO
I
Dell
amministrazione
in
generale
.
1
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
articoli
1
e
2;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
R
.
D
.
26
dicembre
1877
,
numero
4219
(
serie
2a
)
,
art
.
4;
R
.
D
.
15
maggio
1898
,
n
.
161
,
art
.
1
e
L
.
13
luglio
1910
,
numero
431
)
.
L
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
ripartita
in
due
Direzioni
generali
,
una
per
i
servizi
propri
di
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
per
quelle
delle
gestioni
annesse
e
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
;
l
altra
per
gli
istituti
di
previdenza
già
affidati
in
amministrazione
alla
Cassa
medesima
,
entrambe
alla
dipendenza
di
un
amministratore
generale
(
ora
entrambe
alla
dipendenza
del
Ministro
del
Tesoro
)
Le
disposizioni
correlative
al
riparto
di
cui
sopra
,
anche
nei
riguardi
della
spesa
fra
le
varie
gestioni
,
nonché
pel
controllo
della
Corte
dei
conti
sono
state
date
con
decreto
reale
su
proposta
del
ministro
del
tesoro
.
L
amministrazione
è
posta
sotto
la
guarentigia
dello
Stato
e
la
dipendenza
del
ministro
del
tesoro
.
2
.
(
L
.
17
maggio
1862
,
n
.
1270
,
art
.
3;
L
.
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
art
.
8;
L
.
6
marzo
1901
,
n
.
88
,
art
.
30;
L
.
19
luglio
1906
,
n
.
364
,
art
.
8;
leggi
12
dicembre
1907
,
numeri
754
e
755
,
art
.
18;
L
.
13
luglio
1910
,
numero
431
,
artt
.
1
e
2
)
.
Presso
l
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
,
è
stabilito
un
consiglio
permanente
di
amministrazione
.
Il
Consiglio
è
costituito
da
un
presidente
,
nella
persona
dell
amministratore
generale
,
da
due
direttori
generali
,
membri
di
diritto
,
da
cinque
rappresentanti
del
ministero
del
tesoro
,
da
due
rappresentanti
del
ministero
dell
interno
,
da
un
rappresentante
per
ciascuno
dei
ministeri
dei
lavori
pubblici
,
delle
poste
,
dei
telegrafi
e
telefoni
,
dell
istruzione
pubblica
,
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
e
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
I
rappresentanti
dei
ministeri
anzidetti
sono
nominati
con
decreto
reale
,
sopra
proposta
del
ministro
del
tesoro
,
d
accordo
rispettivamente
coi
ministri
dell
interno
,
dei
lavori
pubblici
,
delle
poste
,
dei
telegrafi
e
telefoni
,
dell
istruzione
pubblica
,
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
I
rappresentanti
stessi
dovranno
essere
sostituiti
o
confermati
di
triennio
in
triennio
.
Il
consiglio
nomina
i
suoi
rappresentanti
scegliendoli
tra
i
funzionari
di
ognuna
delle
due
direzioni
generali
dell
amministrazione
.
3
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
6;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
,
dell
allegato
D
;
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
421
,
art
.
1
)
.
L
amministrazione
dello
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
è
posta
sotto
la
vigilanza
di
una
commissione
composta
di
tre
senatori
e
di
tre
deputati
,
scelti
dalle
rispettive
Camere
,
di
tre
consiglieri
di
Stato
a
nomina
del
Presidente
del
Consiglio
di
Stato
e
di
un
consigliere
della
Corte
dei
conti
,
eletto
dal
presidente
della
medesima
.
La
commissione
di
vigilanza
sarà
rinnovata
ogni
anno
;
essa
nominerà
il
suo
presidente
fra
i
membri
che
la
compongono
.
Nell
intervallo
delle
sessioni
e
legislature
i
deputati
continueranno
a
far
parte
della
commissione
fino
a
nuova
elezione
.
4
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
articoli
30
,
31
,
32
e
33;
L
.
11
agosto
1870
,
numero
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
Si
formerà
alla
fine
di
ogni
quadrimestre
la
situazione
contabile
delle
varie
aziende
componenti
l
amministrazione
e
si
sottoporrà
al
Ministro
del
Tesoro
e
alla
commissione
di
vigilanza
.
Questa
situazione
sarà
fatta
di
pubblica
ragione
.
Ogni
anno
il
presidente
della
commissione
di
vigilanza
presenterà
al
Parlamento
una
relazione
sulla
direzione
morale
e
sulla
situazione
materiale
dell
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
Istituti
di
previdenza
.
5
.
(
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
1
)
.
Spetta
alla
commissione
di
vigilanza
sull
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
l
approvazione
dei
rendiconti
consuntivi
della
Cassa
medesima
,
delle
gestioni
annessevi
e
degli
istituti
di
previdenza
,
i
quali
rendiconti
,
parificati
dalla
Corte
dei
conti
,
saranno
presentati
in
allegato
alla
relazione
della
commissione
medesima
al
Parlamento
,
entro
l
anno
successivo
a
quello
cui
essi
si
riferiscono
.
6
.
(
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2a
.
)
,
art
.
26
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
L
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
è
soggetta
alle
disposizioni
della
legge
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
,
eccettuate
quelle
relative
all
ingerenza
della
ragioneria
generale
dello
Stato
,
alla
formazione
ed
approvazione
dei
bilanci
e
dei
conti
consuntivi
,
come
pure
alle
entrate
e
spese
dello
Stato
.
7
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
28;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
R
.
D
.
26
dicembre
1877
,
n
.
4219
(
serie
2a
)
,
art
.
4
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
Le
spese
di
amministrazione
saranno
ogni
anno
preventivamente
stabilite
con
decreto
del
Ministro
del
tesoro
,
sopra
proposta
dell
amministrazione
generale
,
sentiti
il
consiglio
permanente
e
la
commissione
di
vigilanza
.
Gli
stipendi
degli
impiegati
verranno
anticipati
dal
tesoro
dello
Stato
,
il
quale
ne
sarà
rimborsato
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
dalle
gestioni
annessevi
e
dagli
Istituti
di
previdenza
.
8
.
(
relativo
al
personale
dell
amministrazione
)
.
9
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
11;
L
11
agosto
1870
.
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
a
)
,
art
.
5;
R
.
D
.
26
dicembre
1877
,
n
.
4219
(
serie
2
a
)
,
art
.
4;
L
.
8
agosto
1895
,
n
.
486
,
art
.
24;
testo
unico
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
3
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
Nel
mese
di
dicembre
di
ogni
anno
il
Ministro
del
tesoro
,
sopra
proposta
dell
amministratore
generale
e
sentito
il
parere
della
commissione
parlamentare
di
vigilanza
,
determinerà
la
ragione
di
interesse
da
corrispondersi
per
le
somme
che
nell
anno
seguente
si
depositeranno
a
frutto
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
,
udito
anche
il
consiglio
permanente
d
amministrazione
,
fisserà
l
interesse
per
le
somme
che
saranno
date
a
prestito
nell
anno
successivo
e
,
di
concerto
inoltre
coi
ministri
d
agricoltura
,
industria
e
commercio
e
delle
poste
,
dei
telegrafi
e
telefoni
determinerà
la
ragione
dell
interesse
da
corrispondersi
sulle
somme
versate
a
titolo
di
risparmio
.
Il
Ministro
del
tesoro
di
concerto
col
Ministro
d
agricoltura
,
industria
e
commercio
e
col
Ministro
delle
poste
,
dei
telegrafi
e
dei
telefoni
,
avrà
facoltà
di
mutare
,
anche
semestralmente
,
la
ragione
dell
interesse
sulle
somme
depositate
a
titolo
di
risparmio
,
quando
lo
esigano
le
condizioni
del
mercato
.
LIBRO
II
Della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
delle
gestioni
annesse
e
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
.
PARTE
PRIMA
DELLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
E
DELLE
GESTIONI
ANNESSE
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
1
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
artt
.
11
(
1°
comma
)
e
36
(
1°
comma
)
;
R
.
D
.
15
maggio
1898
,
n
.
161
,
art
.
1°;
L
.
13
luglio
1910
,
numero
431
,
art
.
1°
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
istituita
presso
la
direzione
generale
del
Debito
pubblico
con
l
articolo
1
della
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
270
,
succedendo
,
in
virtù
dell
art
.
36
della
legge
stessa
,
a
quelle
istituzioni
governative
che
,
sotto
la
denominazione
di
casse
dei
depositi
e
prestiti
,
o
sotto
altre
denominazioni
,
erano
destinate
a
fare
operazioni
identiche
alle
sue
,
e
poscia
costituita
in
direzione
generale
con
il
R
.
D
.
15
maggio
1898
,
n
.
161
,
fa
parte
dell
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
in
forza
dell
articolo
1
della
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
.
2
.
(
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
2
)
.
La
rappresentanza
legale
e
la
responsabilità
di
gestione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
delle
gestioni
annesse
,
spettano
al
direttore
generale
della
Cassa
medesima
.
TITOLO
II
Dei
depositi
3
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
7;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
320
,
art
.
2;
R
.
D
.
11
luglio
1904
,
n
.
337
,
art
.
5;
testo
unico
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
26
)
.
La
Cassa
riceve
in
deposito
:
a
)
denaro
;
b
)
titoli
dello
Stato
dei
debiti
consolidato
e
redimibile
;
c
)
titoli
garantiti
dallo
Stato
;
d
)
buoni
del
tesoro
ordinari
e
poliennali
;
e
)
buoni
postali
fruttiferi
;
f
)
buoni
fruttiferi
della
Cassa
depositi
e
prestiti
;
g
)
titoli
fondiari
ed
equiparati
.
ed
obbligazioni
di
comuni
,
province
e
pubblici
stabilimenti
.
4
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
8;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1°
dell
allegato
D
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
articoli
3
e
4
)
.
I
depositi
prescritti
da
legge
,
da
regolamenti
,
o
in
qualunque
caso
dall
autorità
giudiziaria
o
dall
autorità
amministrativa
,
debbono
farsi
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
direttamente
presso
la
direzione
generale
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
nelle
provincie
.
Debbono
farsi
nella
stessa
Cassa
anche
i
depositi
che
la
legge
ammette
a
fine
di
ottenere
un
effetto
giuridico
determinato
.
I
depositi
giudiziari
dovranno
farsi
presso
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
o
presso
quella
intendenza
di
finanza
eccettuata
l
intendenza
di
finanza
di
Roma
,
che
per
legge
o
per
provvedimento
di
giudice
sarà
destinata
a
riceverli
.
5
.
(
L
.
7
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
9;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1°
dell
allegato
D
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
articoli
3
e
4
)
.
La
Cassa
riceve
,
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
nelle
provincie
,
i
depositi
volontari
che
si
fanno
per
impiego
di
capitale
dai
privati
,
dai
corpi
morali
,
dagli
stabilimenti
o
dalle
amministrazioni
pubbliche
,
dalle
casse
di
risparmi
dalle
società
commerciali
o
da
qualunque
tra
persona
giuridica
.
6
.
(
L
.
11
giugno
1896
,
n
.
461
,
art
.
6
,
T
.
U
.
17
luglio
1910
,
n
.
536
,
art
.
8
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
nelle
provincie
,
potrà
ricevere
a
scopo
di
custodia
,
depositi
volontari
di
titoli
al
portatore
di
consolidato
italiano
,
incaricandosi
della
riscossione
delle
relative
cedole
semestrali
o
trimestrali
.
Qualora
entro
il
termine
di
10
giorni
dopo
la
scadenza
,
le
somme
riscosse
dalla
Cassa
non
siano
state
ritirate
in
tutto
od
in
parte
dal
depositante
,
o
questi
non
abbia
dichiarato
di
volere
ritirare
,
la
Cassa
resta
incaricata
dei
detti
consolidati
a
cumulo
dei
depositi
dai
quali
provengono
.
La
custodia
di
tali
depositi
volontari
coi
relativi
cumuli
di
titoli
provenienti
dai
rinvestimenti
delle
rate
semestrali
o
trimestrali
d
interessi
è
delegata
alla
Tesoreria
centrale
del
regno
per
quelli
fatti
nella
provincia
di
Roma
,
ed
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
per
quelli
fatti
nelle
provincie
.
7
.
(
L
.
11
giugno
1896
,
n
.
461
,
artt
.
6
e
7
)
.
La
Cassa
,
direttamente
o
per
mezzo
delle
delegazioni
del
tesoro
nelle
provincie
,
potrà
pure
incaricarsi
della
riscossione
alle
rispettive
scadenze
delle
rate
semestrali
o
trimestrali
d
interessi
sulle
rendite
semestrali
nominative
dei
consolidati
italiani
per
conto
dei
loro
titolari
,
a
condizione
di
essere
insieme
incaricata
d
investirne
l
importo
totale
in
nuovi
titoli
dei
detti
consolidati
da
iscriversi
a
nome
dei
titolari
stessi
.
I
limiti
massimi
e
minimi
dei
depositi
volontari
in
titoli
al
portatore
di
cui
al
precedente
art
.
6
e
le
norme
pel
loro
eseguimento
,
per
la
determinazione
dei
compensi
da
pagarsi
alla
Cassa
e
per
l
acquisto
di
nuovi
titoli
,
nonché
le
norme
ed
i
limiti
delle
riscossioni
e
relativi
investimenti
,
di
cui
al
precedente
comma
di
questo
articolo
,
sono
determinati
con
R
.
D
.
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
.
8
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
10;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
L
.
29
giugno
1882
,
n
.
835
(
serie
3
a
)
,
e
art
.
8
e
L
.
10
aprile
1892
,
n
.
191
,
art
.
7
)
.
?
Gli
stabilimenti
pubblici
,
e
coloro
che
per
ragioni
di
ufficio
hanno
ricevuto
o
riceveranno
depositi
obbligatori
o
volontari
,
dovranno
,
entro
il
termine
di
un
mese
,
fare
il
versamento
del
denaro
o
la
consegua
dei
titoli
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Trascorso
questo
termine
saranno
responsabili
non
solo
degli
interessi
che
dopo
il
trentesimo
giorno
la
Cassa
avrebbe
pagati
,
ma
pur
anche
di
ogni
evento
,
a
cui
potesse
andare
soggetto
il
capitale
,
e
ciò
indipendentemente
dalle
pene
che
avessero
incorse
.
I
depositi
di
denaro
o
di
più
titoli
di
credito
che
,
secondo
le
disposizioni
vigenti
,
sono
farsi
presso
le
cancellerie
giudiziarie
sono
eseguiti
direttamente
dalle
parti
o
dai
loro
procuratori
nella
Cassa
dei
depositi
salvo
per
i
depositi
in
denaro
quanto
dispone
l
art
.
34
della
parte
prima
,
libro
II
,
di
questa
legge
.
La
polizza
o
ricevuta
della
Cassa
suddetta
si
presenta
in
cancelleria
e
vale
come
deposito
fatto
nella
medesima
per
tutti
gli
effetti
legali
.
Le
somme
od
i
valori
ricevuti
dai
cancellieri
sono
da
questi
nel
giorno
stesso
o
al
più
tardi
nel
giorno
successivo
,
consegnati
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
salvo
per
i
depositi
in
denaro
il
disposto
del
successivo
art
.
34
sopra
citato
.
9
.
(
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2ª
art
.
23
)
.
Per
l
affrancazione
dei
canoni
enfiteutici
e
delle
altre
prestazioni
contemplate
dal
decreto
del
Governo
toscano
15
marzo
1860
,
n
.
145
,
e
dalla
legge
24
gennaio
1864
,
n
.
1636
,
quando
la
rendita
che
giusta
la
liquidazione
dell
annualità
e
degli
accessori
,
si
deve
inscrivere
sul
Gran
libro
del
Debito
pubblico
,
a
nome
dell
ente
morale
,
ascende
a
somma
non
esattamente
contenuta
nei
minimi
o
nei
multipli
rispettivi
del
consolidato
,
l
affrancante
dovrà
depositare
nella
Cassa
del
depositi
e
prestiti
,
per
conto
dell
ente
morale
,
il
capitale
della
frazione
di
rendita
non
iscrivibile
,
calcolato
al
valore
di
borsa
del
giorno
del
versamento
.
Tale
deposito
,
sebbene
inferiore
a
lire
200
,
sarà
fruttifero
,
ma
ne
rimarrà
sospeso
il
pagamento
degli
interessi
,
finché
mediante
il
cumulo
degli
interessi
decorsi
od
altrimenti
possa
provvedere
al
rinvestimento
in
rendita
consolidata
del
3,50
o
del
3
per
cento
a
prezzo
di
borsa
.
10
.
(
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
24
)
.
Sulle
iscrizioni
d
annualità
per
azione
di
rendita
minore
del
minimo
stabilito
per
l
iscrizione
sul
gran
libro
,
le
quali
ai
termini
dei
regi
decreti
del
26
giugno
1862
,
n
.
677
,
e
31
maggio
1864
n
.
1725
,
si
trovano
esistenti
sui
registri
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
rimane
sospeso
il
pagamento
delle
rate
semestrali
fino
a
che
non
venga
regolarmente
autorizzato
il
riscatto
,
o
fino
a
che
col
cumulo
delle
rate
semestrali
scadute
o
con
l
unione
delle
iscrizioni
,
od
altrimenti
non
possano
essere
sostituite
da
iscrizioni
di
rendita
consolidata
del
3,50
o
del
3
per
cento
inferiori
al
loro
ammontare
.
La
sospensione
dei
pagamenti
degli
interessi
di
cui
sopra
e
al
precedente
art
.
9
non
si
applica
agli
enti
morali
che
nel
trimestre
consecutivo
alla
pubblicazione
della
legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
hanno
fatto
o
faranno
dichiarazione
formale
di
non
assentirvi
.
In
tal
caso
la
somma
sarà
rilasciata
all
ente
morale
verso
quietanza
.
11
.
(
L
.
7
aprile
1892
,
n
.
111
,
art
.
4
e
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
323
,
art
.
6;
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
320
,
art
.
2
e
R
.
D
.
Lg
.
11
luglio
1904
,
n
.
337
,
art
.
5;
L
.
25
giugno
1905
,
n
.
261
,
art
.
2
,
L
.
22
dicembre
1905
,
n
.
592
,
art
.
17;
L
.
23
dicembre
1906
,
n
.
638
,
artt
.
3
e
5;
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
571
,
art
.
26;
L
.
5
luglio
1908
,
n
.
407
,
art
.
3;
R
.
D
.
5
novembre
1909
,
n
.
722
,
art
.
9
convertito
in
legge
con
la
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
579
,
art
.
1;
L
.
11
dicembre
1910
,
numero
855
,
art
.
3
e
L
.
4
aprile
1912
,
n
.
305
,
art
.
29
,
1°
comma
e
2°
comma
,
n
.
2
)
.
Agli
effetti
dell
art
.
145
del
codice
di
commercio
e
dell
art
.
55
del
regolamento
per
l
esecuzione
del
codice
stesso
,
approvato
con
R
.
D
.
27
dicembre
1882
,
n
.
1139
(
serie
3ª
)
sono
equiparati
ai
titoli
del
debito
consolidato
i
titoli
di
rendita
redimibile
emessi
e
da
emettere
in
conformità
delle
L
.
24
dicembre
1908
,
n
.
731
e
15
maggio
1910
,
n
.
228
.
Sono
equiparati
ai
titoli
del
debito
consolidato
anche
i
buoni
del
tesoro
a
lunga
scadenza
,
i
titoli
rappresentanti
cartelle
ordinarie
e
cartelle
speciali
di
credito
comunale
e
provinciale
;
i
certificati
ferroviari
3,65
e
3,50
per
cento
,
le
cartelle
di
credito
fondiario
,
le
obbligazioni
della
Banca
di
credito
minerario
per
la
Sicilia
,
e
le
obbligazioni
del
Consorzio
per
la
concessione
di
mutui
ai
danneggiati
del
terremoto
del
28
dicembre
1908
.
I
depositi
in
cartelle
fondiarie
ed
in
obbligazioni
del
Consorzio
non
possono
eccedere
un
quarto
della
complessiva
somma
da
depositare
,
ai
termini
dell
art
.
145
del
codice
di
commercio
.
Con
decreto
reale
promosso
dal
Ministero
del
tesoro
,
di
concerto
con
quello
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
potrà
autorizzarsi
di
volta
in
volta
l
impiego
in
altri
titoli
di
Stato
,
non
appartenenti
al
debito
consolidato
delle
somme
da
depositarsi
agli
effetti
dell
art
.
145
del
codice
di
commercio
.
Le
compagnie
e
le
imprese
nazionali
ed
estere
che
alla
data
del
31
dicembre
1911
esercitavano
legalmente
nel
regno
le
assicurazioni
sulla
durata
della
vita
umana
e
che
,
ai
sensi
dell
art
.
29
della
L
.
4
aprile
1912
,
n
.
305
,
siano
autorizzate
a
continuare
le
loro
operazioni
per
non
oltre
dieci
anni
a
partire
dal
novantesimo
giorno
successivo
all
entrata
in
vigore
della
legge
predetta
,
devono
impiegare
in
titoli
del
debito
pubblico
dello
Stato
,
o
garantiti
dallo
Stato
,
vincolati
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
la
metà
dei
premi
riscossi
in
corrispondenza
ai
rischi
assunti
e
i
frutti
ottenuti
dai
titoli
medesimi
.
12
.
(
L
.
11
febbraio
1910
,
n
.
855
,
art
.
2
)
.
I
depositi
prescritti
dalla
legge
,
da
regolamento
o
in
qualunque
caso
dall
autorità
giudiziaria
o
dall
autorità
amministrativa
e
quelli
che
la
legge
ammette
a
fine
di
ottenere
un
effetto
giuridico
determinato
,
i
quali
,
in
forza
del
precedente
art
.
4
di
questa
parte
prima
del
libro
II
,
debbono
,
salve
speciali
eccezioni
previste
da
leggi
e
regolamenti
,
farsi
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
saranno
eseguiti
e
mantenuti
tassativamente
nelle
condizioni
in
cui
sono
ordinati
dalle
leggi
,
dai
regolamenti
e
dalle
disposizioni
delle
autorità
competenti
.
La
conversione
dei
depositi
di
numerario
in
depositi
di
titoli
e
quella
di
depositi
di
titoli
in
depositi
di
numerario
o
di
titoli
d
altra
specie
,
e
la
sostituzione
di
depositi
agli
stessi
effetti
,
sono
ammesse
,
quando
la
legge
o
il
regolamento
non
prescriva
tassativamente
la
natura
del
deposito
,
sopra
disposizioni
dell
autorità
competente
,
oppure
,
quando
non
sia
necessario
l
intervento
dell
autorità
,
sopra
consenso
di
tutti
gli
interessati
.
A
richiesta
degli
interessati
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
provvederà
all
esecuzione
dell
operazione
.
13
.
(
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
art
.
21
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
3
)
.
I
depositi
che
corrispondono
ad
una
somma
o
capitale
nominale
,
non
superiore
alle
lire
1.000.000
,
sono
ricevuti
per
mezzo
delle
rispettive
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
,
amministrati
e
restituiti
dalle
intendenze
di
finanza
in
rappresentanza
e
secondo
le
istruzioni
emanate
dalla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
L
ordine
di
restituzione
dei
depositi
,
di
cui
al
precedente
comma
,
è
proposto
e
firmato
da
un
funzionario
dell
intendenza
,
specialmente
delegato
a
questo
ufficio
,
e
controfirmato
dall
intendente
o
da
chi
per
lui
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
tiene
la
gestione
dei
fondi
raccolti
,
l
amministrazione
dei
depositi
della
provincia
di
Roma
,
ed
il
riepilogo
della
contabilità
generale
dei
depositi
esistenti
presso
le
intendenze
.
14
.
(
L
.
11
giugno
1896
,
n
.
461
,
art
.
8
(
2
ª
comma
)
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
4
)
.
Anche
i
depositi
eccedenti
i
limiti
di
cui
all
antecedente
art
.
13
possono
essere
ricevuti
presso
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
ed
amministrati
dalle
intendenze
;
ma
le
operazioni
che
li
riguardano
,
eccedenti
la
semplice
amministrazione
,
non
si
faranno
che
dietro
ordine
della
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Le
intendenze
di
finanza
hanno
la
facoltà
di
provvedere
alla
restituzione
dei
depositi
volontari
,
sia
in
titoli
,
sia
in
numerario
,
per
qualsiasi
somma
,
senza
bisogno
dell
autorizzazione
della
direzione
generale
,
salvo
le
norme
da
stabilirsi
per
casi
speciali
col
regolamento
esecutivo
della
presente
legge
.
15
.
(
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
8
)
.
Il
titolo
legale
a
possedere
necessario
a
giustificare
le
successioni
riguardanti
i
depositi
di
qualsiasi
specie
iscritti
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
consiste
in
un
decreto
pronunziato
,
in
camera
di
consiglio
,
dal
tribunale
civile
del
luogo
in
cui
la
successione
si
è
aperta
.
Per
le
successioni
aperte
all
estero
,
tale
decreto
sarà
pronunciato
,
parimenti
in
camera
di
consiglio
,
dalla
corte
di
appello
nella
cui
giurisdizione
ha
sede
l
ufficio
presso
cui
trovasi
iscritto
il
deposito
.
Quando
però
si
tratta
di
somma
non
superiore
a
lire
centomila
,
o
di
effetti
pubblici
il
cui
valore
nominale
non
superi
detta
somma
,
la
successione
si
prova
nei
modi
stabiliti
dagli
artt
.
298
e
299
del
regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
,
approvato
con
R
.
D
.
23
maggio
1924
,
n
.
827
.
I
limiti
della
somma
e
del
capitale
nominale
degli
effetti
pubblici
,
per
l
applicazione
delle
norme
stabilite
nel
primo
,
nel
secondo
e
nel
terzo
comma
dell
art
.
299
del
citato
regolamento
23
maggio
1924
,
n
.
827
,
sono
rispettivamente
elevati
a
lire
ventimila
,
a
lire
diecimila
,
a
lire
quattromila
.
Ove
però
sorga
qualche
dubbio
in
ordine
alla
successione
od
ai
rapporti
da
essa
dipendenti
,
dovrà
il
richiedente
fornire
la
prova
della
successione
nel
modo
indicato
nel
primo
e
secondo
comma
del
presente
articolo
.
16
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
artt
.
11
e
13;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
23;
R
.
D
.
26
dicembre
1877
,
n
.
4219
(
serie
2
ª
)
,
art
.
4
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
l
)
.
Nel
mese
di
dicembre
di
ogni
anno
il
Ministro
del
tesoro
determinerà
,
come
è
stabilito
dall
art
.
9
del
libro
I
,
la
ragione
di
interesse
da
corrispondersi
per
le
somme
che
nell
anno
seguente
si
depositeranno
a
frutto
nella
Cassa
.
L
interesse
sulle
somme
depositate
a
frutto
non
comincerà
a
decorrere
che
dal
trentunesimo
giorno
dopo
il
versamento
eseguito
da
parte
del
depositante
.
Non
saranno
dovuti
interessi
sulle
somme
depositate
inferiori
a
lire
5000
,
salvo
la
eccezione
di
cui
al
precedente
art
.
9
di
questa
prima
parte
del
libro
II
.
17
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
12;
L
.
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
art
.
7;
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
9;
L
.
7
aprile
1892
,
n
.
111
,
art
.
3
e
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
323
,
art
.
6;
T
.
U
.
31
gennaio
1904
,
n
.
51
,
art
.
35;
T
.
U
.
30
maggio
1907
,
n
.
376
,
art
.
4
e
T
.
U
.
22
aprile
1909
,
n
.
229
,
art
.
4
)
.
18
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
14
e
T
.
U
.
30
maggio
1907
,
n
.
376
,
art
.
8
,
lett
.
c
)
.
Gli
interessi
del
denaro
depositato
,
i
quali
non
siano
reclamati
entro
cinque
anni
dal
giorno
della
scadenza
,
saranno
prescritti
.
Il
capitale
sarà
prescritto
ed
annullata
la
relativa
iscrizione
di
deposito
se
non
saranno
reclamati
per
trent
anni
continui
né
il
capitale
,
né
gli
interessi
.
La
prescrizione
di
trent
anni
è
applicabile
ai
valori
non
ritirati
.
Il
capitale
dei
depositi
prescritti
è
devoluto
alla
Cassa
Nazionale
per
la
invalidità
e
la
vecchiaia
degli
operai
(
ora
Ist
.
naz
.
Previdenza
sociale
)
.
19
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
15
)
.
Il
regolamento
(
riportato
infra
)
stabilirà
le
norme
relative
alla
effettuazione
dei
depositi
ed
ai
termini
e
modi
della
restituzione
di
essi
.
TITOLO
III
DELLE
GESTIONI
ANNESSE
E
DEI
CONTI
CORRENTI
CAPO
I
20
.
(
)
.
CAPO
II
:
Del
risparmio
postale
21
.
(
L
.
27
.
maggio
1875
,
n
.
(
serie
2
ª
)
,
(
artt
.
1
e
2
)
.
Gli
uffici
o
postali
del
regno
gradatamente
designati
dal
Governo
,
operano
come
succursali
di
una
cassa
di
risparmio
centrale
sotto
la
guarentigia
dello
Stato
e
compenetrata
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
(
v
.
Casse
di
risparmio
statali
)
.
L
amministrazione
postale
tiene
le
scritture
relative
ai
depositi
per
risparmio
e
rappresenta
lo
Stato
nei
suoi
rapporti
col
depositante
.
Nei
termini
prescritti
dal
regolamento
trasmette
alla
Cassa
dei
depositi
il
riepilogo
dei
conti
coi
depositanti
e
versa
i
fondi
raccolti
disponibili
o
richiede
gli
occorrenti
.
22
.
(
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
.
artt
.
3
e
11;
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
(
serie
3
ª
)
,
art
.
23;
T
.
U
.
4
luglio
1897
,
n
.
414
,
art
.
22
,
§
29
e
art
.
27
,
§
15;
T
.
U
.
20
maggio
1897
,
n
.
217
,
art
.
148;
§
10;
L
.
1°
febbraio
1901
,
n
.
24
,
art
.
3
e
L
.
8
luglio
1909
,
n
.
445
,
art
.
3
)
.
Sarà
aperto
presso
l
amministrazione
delle
poste
un
conto
corrente
a
favore
di
ciascun
individuo
,
comune
,
provincia
,
istituzione
pubblica
di
beneficenza
od
ente
morale
costituito
e
riconosciuto
giuridicamente
,
nel
cui
nome
si
verseranno
somme
a
titolo
di
risparmio
postale
,
e
sarà
al
medesimo
rilasciato
apposito
libretto
,
in
cui
saranno
iscritte
dagli
ufficiali
designati
dal
regolamento
le
somme
versate
,
le
restituite
e
gli
interessi
maturati
.
Il
libretto
è
nominativo
e
contiene
le
indicazioni
necessarie
a
riconoscere
la
identità
del
creditore
.
In
caso
di
smarrimento
potrà
darsene
un
duplicato
,
previa
l
osservanza
delle
cautele
che
saranno
stabilite
con
regolamento
.
Potrà
darsi
e
pagarsi
il
libretto
ai
minori
ed
alle
donne
maritate
,
tranne
il
caso
di
opposizione
dei
rispettivi
genitori
,
tutori
o
mariti
.
È
vietato
agli
impiegati
dare
ad
altri
che
ai
loro
superiori
qualunque
indicazione
intorno
ai
nomi
dei
depositanti
ed
all
ammontare
dei
depositi
.
È
fatta
facoltà
al
Governo
di
emettere
anche
libretti
al
portatore
,
quando
e
dove
lo
creda
opportuno
.
Il
libretto
si
dà
gratuitamente
ed
è
esente
da
bollo
a
tenore
dell
art
.
22
,
§
29
,
del
testo
unico
approvato
con
R
.
D
.
4
luglio
1897
,
numero
414
.
Sono
anche
esenti
dal
bollo
e
dal
registro
e
procure
speciali
che
possono
occorrere
pel
ritiro
delle
somme
iscritte
nei
libretti
nominativi
.
Sono
esenti
dalla
tassa
di
bollo
e
di
legalizzazione
gli
atti
consolari
concernenti
le
operazioni
fatte
dagli
emigranti
all
estero
con
le
casse
postali
di
risparmio
.
23
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
artt
.
13
e
14;
legge
17
luglio
1890
,
numero
6972
(
serie
3
ª
)
,
art
.
23;
legge
1°febbraio
1901
,
n
.
24
,
art
.
3
e
legge
8
luglio
1909
,
n
.
445
,
articoli
1
,
2
e
3
)
.
I
versamenti
che
si
riceveranno
negli
uffici
postali
come
risparmio
per
conto
dello
stesso
individuo
,
non
potranno
essere
inferiori
a
5
lire
.
I
depositi
stessi
non
potranno
essere
fatti
che
per
cifre
di
lire
intere
,
esclusi
,
quindi
,
i
centesimi
.
Il
disposto
del
precedente
comma
non
si
applica
ai
depositi
giudiziari
,
né
a
quelli
che
rappresentano
rate
di
interesse
su
certificati
di
rendita
nominativa
riscosse
dalle
poste
.
Le
somme
versate
in
eccedenza
alle
lire
100.000
non
produrranno
interessi
.
Sono
fruttiferi
,
senza
limite
di
somme
,
i
depositi
ordinati
dalla
autorità
giudiziaria
nell
interesse
di
minorenni
,
di
incapaci
e
di
assenti
;
quelli
fatti
nell
interesse
di
comuni
,
provincie
,
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
e
di
altri
enti
morali
costituiti
e
riconosciuti
giuridicamente
,
nonché
quelli
fatti
ai
termini
dell
art
.
26
della
prima
parte
del
libro
II
di
questa
legge
.
Per
i
depositi
provenienti
dall
estero
alle
casse
postali
di
risparmio
,
fatti
in
conformità
del
R
.
D
.
7
novembre
1889
,
n
.
6540
,
il
limite
massimo
del
credito
fruttifero
è
di
lire
100.000
.
24
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2ª
)
,
art
.
5;
legge
19
luglio
1880
,
n
.
5536
,
art
.
2
dell
allegato
E
;
legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
,
art
.
24;
legge
3
luglio
1902
,
n
.
280
,
art
.
2
e
legge
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
5
)
.
Sulle
somme
versate
a
titolo
di
risparmio
è
corrisposto
un
interesse
,
la
cui
.
ragione
è
determinata
,
nel
modo
stabilito
dall
art
.
9
libro
I
,
per
ciascun
anno
ed
anche
semestralmente
,
quando
lo
esigano
le
condizioni
del
mercato
,
col
Ministro
del
tesoro
e
col
Ministro
delle
poste
e
dei
telegrafi
.
L
interesse
decorre
dal
16
del
mese
in
corso
,
per
i
versamenti
eseguiti
tra
il
primo
e
il
15
del
mese
stesso
;
e
dal
1°
del
mese
successivo
per
i
versamenti
eseguiti
fra
il
16
ed
il
31
.
L
interesse
cessa
dal
1°
del
mese
in
corso
per
i
rimborsi
eseguiti
dal
16
al
31
.
Alla
fine
dell
anno
,
l
interesse
maturato
si
aggiunge
al
capitale
versato
e
diventa
fruttifero
.
Nella
somma
che
rappresenta
interessi
da
capitalizzare
alla
chiusura
dei
conti
correnti
,
si
computano
i
centesimi
soltanto
per
cifre
indicanti
decine
,
e
non
se
ne
calcolano
le
unita
.
Le
frazioni
di
lira
non
portano
interesse
.
Negli
uffici
postali
sarà
mantenuto
affisso
apposito
avviso
indicante
il
saggio
di
interesse
annuo
dovuto
ai
depositanti
del
risparmio
postale
,
nel
suo
importo
netto
dalla
imposta
di
ricchezza
mobile
.
È
obbligatoria
,
per
parte
degli
interessati
,
la
presentazione
annuale
dei
libretti
,
perché
siano
confrontati
con
le
scritture
del
Ministero
delle
poste
e
dei
telegrafi
,
e
vi
siano
inscritti
gli
interessi
maturati
.
L
inosservanza
della
prescrizione
di
cui
al
precedente
comma
,
oltre
agli
effetti
di
cui
al
successivo
art
.
29
di
questa
prima
parte
del
libro
II
,
libera
l
amministrazione
da
ogni
responsabilità
in
caso
di
errori
o
di
frodi
,
verificatisi
nel
tempo
successivo
all
ultima
presentazione
del
libretto
.
25
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2ª
)
articoli
8
e
9
)
.
Il
rimborso
di
tutte
o
di
parte
delle
somme
versate
a
titolo
di
risparmio
si
otterrà
dal
titolare
del
libretto
o
dal
suo
legittimo
rappresentante
mediante
esibizione
del
libretto
.
Il
rimborso
si
farà
al
più
tardi
entro
dieci
giorni
dalla
domanda
per
somme
non
superiori
a
lire
100
,
entro
venti
giorni
sino
a
lire
200
,
entro
un
mese
sino
a
lire
1.000
,
entro
due
mesi
per
somme
maggiori
.
Nei
termini
sopraccennati
non
si
rimborserà
maggior
somma
,
qualunque
sia
il
numero
di
domande
,
che
nell
intervallo
si
ripetessero
sullo
stesso
libretto
.
Il
depositante
potrà
ottenere
il
rimborso
delle
somme
versate
in
altro
ufficio
,
senza
che
ciò
dia
luogo
a
spesa
a
suo
carico
.
26
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2ª
)
,
articoli
13
e
14;
legge
20
gennaio
1880
,
n
.
5253
,
art
.
5
e
legge
19
luglio
1880
n
.
5530
,
art
.
2
dell
allegato
E
)
.
Potrà
farsi
per
mezzo
delle
casse
di
risparmio
postali
il
pagamento
delle
rate
per
prestazioni
affrancate
inferiori
alle
annue
lire
50
,
ai
sensi
della
legge
20
gennaio
1880
,
n
.
5253
,
e
del
relativo
regolamento
,
nonché
,
a
richiesta
del
portatore
del
biglietto
,
il
pagamento
delle
vincite
al
lotto
non
superiori
a
lire
1000
.
L
interesse
su
questi
ultimi
depositi
decorrerà
dal
giorno
in
cui
sarà
stato
richiesto
il
libretto
.
27
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
7;
legge
19
luglio
1906
,
n
.
364
,
art
.
10;
legge
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
articoli
5
e
6
e
legge
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
articolo
6
)
.
A
richiesta
del
depositante
,
il
deposito
sarà
impiegato
in
acquisto
di
consolidato
e
di
rendite
3,50
e
3
per
cento
redimibili
,
create
con
le
leggi
24
dicembre
1908
,
n
.
731
,
e
15
maggio
1910
,
n
.
228
,
mediante
rimborso
delle
sole
spese
d
acquisto
.
Il
credito
del
depositante
può
anche
,
a
sua
richiesta
,
essere
convertito
in
deposito
volontario
a
sensi
del
precedente
art
.
5
di
questa
prima
parte
del
libro
II
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
tenere
in
titoli
al
portatore
tanta
rendita
consolidata
e
tanta
rendita
del
debito
redimibile
3
per
cento
,
di
quelle
appartenenti
al
fondo
di
riserva
delle
casse
postali
di
risparmio
,
quando
è
necessario
per
il
funzionamento
del
servizio
di
cui
al
primo
comma
di
questo
articolo
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
cederà
giornalmente
ai
depositanti
,
in
base
al
prezzo
medio
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
giorno
precedente
,
la
rendita
consolidata
e
quella
redimibile
da
essi
richieste
,
prelevandole
da
quelle
predette
dal
fondo
di
riserva
e
provvedere
alla
reintegrazione
del
fondo
stesso
,
mediante
periodici
acquisti
,
con
le
norme
che
saranno
stabilite
dal
Ministro
del
tesoro
.
28
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
12
)
.
Il
libretto
non
è
soggetto
a
sequestro
,
pignoramento
o
vincolo
,
ne
sono
ammesse
opposizioni
al
rimborso
di
esso
,
tranne
i
casi
di
controversia
sui
diritti
a
succedere
,
o
quelli
di
cui
al
secondo
e
terzo
,
comma
del
precedente
articolo
22
di
questa
prima
parte
del
libro
II
.
L
opposizione
per
essere
valida
deve
essere
fatta
all
ufficio
postale
presso
cui
il
libretto
è
rimborsabile
.
29
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
,
art
16;
legge
3
luglio
1902
,
n
.
280
,
art
.
1
,
e
testo
unico
20
maggio
1907
,
n
.
376
,
art
.
7
,
lett
.
b
)
.
Sono
prescritti
a
favore
del
bilancio
autonomo
delle
aziende
delle
poste
e
dei
telegrafi
i
crediti
dei
libretti
nominativi
ordinari
ed
al
portatore
delle
casse
di
risparmio
postali
col
decorso
:
a
)
di
un
anno
,
quando
non
siano
superiori
a
lire
cinque
fra
capitale
e
interessi
;
b
)
di
tre
anni
,
quando
non
siano
superiori
a
lire
dieci
fra
capitale
e
interessi
;
c
)
di
cinque
anni
quando
non
siano
superiori
a
lire
venti
fra
capitale
ed
interessi
o
quando
sono
costituiti
da
un
capitale
non
superiore
a
lire
due
e
da
interessi
da
iscrivere
oppure
rappresentino
soltanto
interessi
da
iscrivere
dopo
l
ultima
operazione
per
effetto
della
quale
tutto
il
credito
liquido
inscritto
era
stato
ritirato
dal
libretto
;
d
)
di
trenta
anni
quando
si
tratti
di
eredità
di
qualsiasi
altra
specie
ed
importo
.
I
detti
periodi
di
prescrizione
si
computano
per
interi
anni
solari
a
decorrere
dal
1°
giorno
dell
anno
successivo
all
ultima
operazione
di
versamento
o
domanda
di
rimborso
o
presentazione
del
libretto
ai
sensi
del
penultimo
comma
del
precedente
art
.
24
di
questa
prima
parte
del
libro
secondo
.
Per
i
libretti
rilasciati
in
custodia
al
ministero
la
sola
iscrizione
degli
interessi
maturati
non
è
valida
ad
interrompere
il
corso
della
prescrizione
.
Per
i
libretti
appartenenti
ai
minorenni
,
i
termini
non
decorrono
finché
i
titolari
non
abbiano
raggiunto
la
maggiore
età
.
Per
i
libretti
caduti
in
successione
,
e
per
i
quali
sia
sorta
controversia
sui
diritti
a
succedere
nonché
per
quelli
colpiti
da
opposizione
,
i
termini
decorrono
dal
giorno
in
cui
la
controversia
sia
stata
legalmente
definita
,
o
altrimenti
rimossa
.
Le
prescrizioni
di
cui
alle
lett
.
a
)
,
b
)
e
c
)
,
del
presente
articolo
non
si
applicano
alle
somme
versate
a
titolo
di
deposito
giudiziario
.
Le
prescrizioni
cominciate
prima
dell
attuazione
della
presente
legge
,
per
il
compimento
delle
quali
,
secondo
le
leggi
anteriori
,
si
richiederebbe
un
tempo
maggiore
di
quello
fissato
dal
presente
articolo
,
si
compiono
col
decorso
del
più
breve
tempo
in
questo
indicato
.
Il
decorso
della
prescrizione
resterà
tuttavia
sospeso
a
favore
di
coloro
i
quali
,
entro
il
31
gennaio
1931
,
eseguiranno
operazioni
sui
libretti
a
sensi
del
citato
art
.
24
della
legge
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
30
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
15
e
legge
2
febbraio
1911
,
n
.
76
,
articoli
4
e
5
)
.
Le
spese
pel
servizio
delle
casse
postali
di
risparmio
sono
per
intero
,
e
compresa
anche
la
spettante
aliquota
della
spesa
per
le
pensioni
degli
impiegati
,
a
carico
della
cassa
dei
depositi
e
prestiti
(
)
.
31
.
(
Legge
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
articoli
1e
2;
legge
30
maggio
1909
,
n
.
445
.
art
.
4
.
e
testo
unico
30
maggio
1907
.
n
.
376
,
art
.
9
)
.
[
Sugli
utili
annuali
delle
casse
postali
di
risparmio
potranno
assegnarsi
,
in
una
somma
complessiva
di
lire
50000
,
premi
al
personale
delle
poste
,
escluso
quello
dell
amministrazione
centrale
,
ai
direttori
scolastici
e
agli
insegnanti
che
siansi
adoperati
per
diffondere
il
risparmio
postale
]
.
La
somma
degli
utili
netti
annuali
è
devoluta
per
due
decimi
al
fondo
di
riserva
delle
casse
postali
di
risparmio
e
per
otto
decimi
al
tesoro
dello
Stato
.
Sulla
somma
spettante
alla
Cassa
nazionale
predetta
la
Cassa
dei
depositi
corrisponderà
l
interesse
normale
a
cominciare
dal
1°
gennaio
dell
anno
successivo
a
quello
a
cui
si
riferiscono
gli
utili
netti
e
sino
a
quando
la
somma
stessa
non
sia
investita
nei
modi
indicati
nel
testo
unico
di
legge
del
30
maggio
1907
,
n
.
376
(
ora
legge
sull
Ist
.
naz
.
di
Previd
.
sociale
)
.
32
.
(
Legge
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
articoli
1
e
3;
legge
8
luglio
1904
,
n
.
320
,
art
.
2;
R
.
D
.
11
luglio
1904
,
n
.
337
,
art
.
5;
legge
9
luglio
1905
n
.
386
,
articoli
1
e
2;
legge
19
luglio
1905
n
.
361
.
art
.
10;
testo
unico
5
settembre
1907
,
n
.
751
art
.
26;
legge
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
articoli
4
,
5
e
6;
legge
18
giugno
1911
,
n
.
453
,
art
.
6;
legge
2
febbraio
1911
,
n
.
76
,
articoli
1
e
6;
testo
unico
17
luglio
1910
,
n
.
636
,
art
.
8
)
.
Il
fondo
di
riserva
di
cui
all
articolo
precedente
,
alimentato
oltrechè
di
tre
decimi
degli
utili
netti
annuali
delle
casse
di
risparmio
postali
,
anche
degli
interessi
del
fondo
stesso
,
è
investito
in
titoli
dei
consolidati
italiani
ed
in
qualunque
specie
di
titoli
emessi
o
garantiti
dallo
Stato
,
nonché
in
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
ordinarie
e
speciali
,
da
intestarsi
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
col
vincolo
al
fondo
stesso
,
a
cumulo
del
quale
sono
impiegate
le
relative
rate
di
interesse
,
alle
singole
scadenze
.
Una
parte
del
fondo
di
riserva
potrà
essere
investita
in
titoli
al
portatore
agli
effetti
dell
ultimo
comma
del
precedente
articolo
27
di
questa
parte
del
libro
II
(
)
.
33
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
art
.
19
)
.
L
esecuzione
delle
disposizioni
di
legge
riguardanti
le
casse
postali
di
risparmio
è
posta
sotto
la
vigilanza
della
commissione
di
cui
all
art
.
3
del
libro
I
di
questa
legge
.
La
commissione
nella
sua
relazione
annua
al
parlamento
darà
conto
dello
sviluppo
del
risparmio
e
degli
impieghi
dei
fondi
.
CAPO
III
:
Dei
depositi
giudiziari
presso
gli
uffici
postali
34
.
(
Legge
29
giugno
1882
,
n
.
835
(
serie
3
ª
)
,
art
.
8
e
legge
10
aprile
1892
,
n
.
191
,
articolo
7
)
.
I
depositi
di
denaro
che
,
secondo
le
disposizioni
vigenti
,
possono
farsi
presso
le
cancellerie
giudiziarie
,
sono
eseguiti
direttamente
dalle
parti
e
dai
loro
procuratori
oltre
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
termini
del
precedente
art
.
8
di
questa
parte
prima
del
libro
II
,
anche
in
quelle
di
risparmio
postale
,
secondo
le
norme
stabilite
dal
relativo
regolamento
(
v
.
Casse
di
risp
.
postali
)
.
Le
somme
ricevute
dai
cancellieri
sono
in
egual
modo
depositate
nel
giorno
stesso
o
al
più
tardi
nel
successivo
.
35
.
(
Legge
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
art
.
2
e
4
e
T
.
U
.
30
maggio
1907
,
n
.
376
,
art
.
9
)
.
La
somma
degli
utili
netti
,
annualmente
accertati
,
della
gestione
dei
depositi
giudiziari
di
cui
al
precedente
articolo
,
sarà
ripartita
per
metà
al
tesoro
dello
Stato
e
per
metà
alla
Cassa
nazionale
per
la
invalidità
e
la
vecchiaia
degli
operai
.
La
quota
annuale
devoluta
al
tesoro
sarà
iscritta
nella
parte
ordinaria
dello
stato
di
previsione
dell
entrata
dell
esercizio
in
cui
scade
la
chiusura
dei
conti
annuali
delle
casse
postali
di
risparmio
.
Alla
quota
devoluta
alla
Cassa
nazionale
predetta
si
applica
la
disposizione
dell
ultimo
comma
del
precedente
art
.
31
di
questa
parte
prima
del
libro
II
.
CAPI
IV
-
XXV
36-66
.
(
)
.
CAPO
XXVI
:
Anticipazioni
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
contro
deposito
dei
titoli
67
.
(
Legge
17
maggio
1803
,
n
.
1270
,
articoli
19
e
25;
L
.
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
articolo
5
e
L
.
31
dicembre
1907
,
n
.
804
,
articolo
6
ed
art
.
5
del
relativo
allegato
B
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
sentito
il
consiglio
permanente
di
amministrazione
,
avrà
facoltà
di
chiedere
agli
istituti
di
credito
nazionali
ed
esteri
anticipazioni
contro
deposito
di
titoli
da
essa
posseduti
.
Le
anticipazioni
predette
che
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
ha
facoltà
di
chiedere
agli
istituto
di
emissione
saranno
fatte
a
saggio
non
superiore
al
3
per
cento
e
saranno
esenti
dalla
tassa
speciale
sulle
anticipazioni
di
cui
all
art
.
1
dell
all
.
C
alla
legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
.
Le
domande
di
anticipazione
della
cassa
dei
depositi
e
prestiti
agli
istituti
di
emissione
dovranno
essere
autorizzate
dal
Ministro
del
tesoro
,
il
quale
,
volta
per
volta
,
ne
fisserà
i
limiti
.
Per
eventuali
occorrenze
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
Banca
d
Italia
è
obbligata
a
fornirle
,
su
domanda
del
Ministro
del
tesoro
e
sino
a
concorrenza
di
una
somma
non
superiore
a
50
milioni
,
anticipazioni
contro
depositi
di
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
,
verso
corresponsione
di
un
interesse
non
eccedente
il
3
per
cento
l
anno
.
Il
Ministro
del
tesoro
,
udita
la
commissione
di
vigilanza
,
potrà
anche
far
eseguire
anticipazioni
dal
tesoro
dello
Stato
alla
cassa
dei
depositi
e
prestiti
fino
alla
somma
di
dodici
milioni
di
lire
,
per
far
fronte
alle
domande
di
prestiti
.
TITOLO
IV
DEI
PRESTITI
E
DEGLI
ALTRI
IMPIEGHI
DELLE
SOMME
DISPONIBILI
CAPO
I
:
DEGLI
IMPIEGHI
IN
GENERALE
68
.
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
articoli
16
,
22
,
23
e
24;
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
16;
L
.
26
luglio
1888
,
n
.
5588
(
serie
3
ª
)
,
art
.
3;
L
.
8
agosto
1895
,
n
.
486
,
articolo
23;
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
320
,
art
.
2
e
D
.
Lgv
.
11
luglio
1904
,
n
.
337
,
art
.
5;
L
.
25
giugno
1905
,
n
.
261
,
art
.
1
e
2;
L
.
23
dicembre
1906
,
n
.
638
,
art
.
3
e
5;
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
2
(
1°
comma
)
,
4
(
3°
comma
)
e
26
R
.
D
.
5
novembre
1909
,
n
.
722
,
art
.
9
,
convertito
in
legge
con
la
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
579
,
art
.
1
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
articolo
1
)
.
I
fondi
tutti
eccedenti
i
bisogni
del
servizio
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
saranno
impiegati
,
con
l
assenso
del
Ministro
del
tesoro
:
a
)
in
prestiti
ai
comuni
,
alle
provincie
,
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
di
irrigazione
,
di
derivazione
ed
uso
di
acqua
a
scopo
industriale
ed
ai
consorzi
per
opere
idrauliche
;
b
)
in
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
;
c
)
in
buoni
del
tesoro
;
d
)
in
conto
corrente
al
Tesoro
dello
Stato
;
e
)
in
cartelle
di
credito
fondiario
;
f
)
in
cartelle
di
credito
agrario
;
g
)
in
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
ordinarie
e
speciali
;
h
)
in
obbligazioni
del
consorzio
per
la
concessione
di
mutui
ai
danneggiati
dal
terremoto
del
28
dicembre
1908;
i
)
in
altri
modi
stabiliti
da
apposite
leggi
.
Le
rendite
dovranno
essere
intestate
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
in
generale
,
e
l
alienazione
delle
medesime
potrà
farsi
sulla
proposta
dell
amministratore
generale
,
per
ordine
del
Ministro
del
tesoro
.
I
fondi
della
cassa
non
saranno
considerati
come
eccedenti
i
bisogni
del
servizio
,
se
non
in
quanto
siano
restituite
le
somme
anticipate
dal
tesoro
ai
termini
dell
ultimo
comma
del
precedente
art
.
67
.
69
.
(
L
.
8
agosto
1895
,
n
.
486
,
art
.
23
)
.
Tutti
i
fondi
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
provenienti
dal
risparmio
postale
e
dai
depositi
volontari
,
saranno
impiegati
per
non
meno
di
una
metà
in
titoli
di
Stato
,
o
garantiti
dallo
Stato
,
e
pel
resto
in
prestiti
alle
province
,
ai
comuni
e
ai
consorzi
,
ai
termini
della
presente
legge
o
in
conto
corrente
col
tesoro
.
70
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
1
(
1°
comma
,
lettera
c
)
,
e
2°
comma
)
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
Possono
essere
impiegati
in
prestiti
i
fondi
disponibili
degli
istituti
di
previdenza
amministrati
dalla
direzione
generale
omonima
.
Possono
anche
essere
impiegati
in
prestiti
per
mezzo
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
;
a
)
i
fondi
della
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
l
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
;
b
)
i
fondi
delle
Casse
per
gli
invalidi
della
marina
mercantile
;
c
)
il
deposito
della
somma
occorrente
pel
rimborso
delle
obbligazioni
ed
il
servizio
dei
premi
della
prima
serie
del
prestito
-
lotteria
concesso
alla
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
l
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
ed
alla
Società
«
Dante
Alighieri
»
.
71
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
26
)
.
Tanto
sulle
somme
somministrate
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
dal
Tesoro
dello
Stato
a
titolo
di
anticipazione
,
quanto
per
quelle
di
cui
la
stessa
Cassa
fosse
creditrice
del
medesimo
in
conto
corrente
,
sarà
corrisposta
la
media
dell
interesse
stabilito
per
i
buoni
del
tesoro
.
CAPO
II
:
DEI
PRESTITI
A
COMUNI
,
PROVINCIE
E
CONSORZI
Sezione
I
:
Disposizioni
generali
in
materia
di
prestiti
.
§
1
.
Mutuatari
,
oggetto
dei
prestiti
e
saggio
d
interesse
.
72
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
2
)
.
I
prestiti
possono
essere
concessi
agli
enti
,
di
cui
alla
lett
.
a
)
del
precedente
art
.
68
di
questa
parte
prima
del
libro
II
:
a
)
per
il
riscatto
dei
debiti
contratti
dai
detti
enti
in
qualsiasi
epoca
;
b
)
per
l
esecuzione
di
opere
pubbliche
debitamente
autorizzate
.
Le
province
,
i
comuni
ed
i
loro
consorzi
possono
ottenere
prestiti
anche
per
l
acquisto
di
stabili
per
pubblico
servizio
.
Le
domande
di
mutui
a
favore
di
provincie
e
comuni
dichiarati
insolventi
,
ai
termini
della
L
.
17
maggio
1900
,
n
.
173
,
non
possono
essere
deferite
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
se
non
con
il
previo
parere
favorevole
della
commissione
reale
per
il
credito
comunale
e
provinciale
istituita
presso
il
Ministero
dell
interno
.
Tale
divieto
cessa
con
la
scadenza
del
periodo
quinquennale
di
vigilanza
della
commissione
stessa
,
il
quale
decorre
dalla
data
di
approvazione
definitiva
del
bilancio
normale
.
73
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
3
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
Nel
mese
di
dicembre
di
ogni
anno
il
Ministro
del
tesoro
,
fisserà
,
come
è
stabilito
dall
articolo
9
del
libro
I
,
l
interesse
per
le
somme
che
saranno
date
a
prestito
nell
anno
successivo
.
§
2
.
Concessione
dei
prestiti
.
74
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
4;
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
421
,
art
.
1
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
2
)
.
Al
Ministro
delle
finanze
sono
presentati
dal
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
per
la
approvazione
,
gli
elenchi
dei
prestiti
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
.
In
base
a
tali
elenchi
approvati
,
il
direttore
generale
provvede
alla
formale
concessione
dei
singoli
mutui
mediante
deliberazioni
,
le
quali
,
a
tutti
gli
effetti
,
compreso
quello
del
pagamento
della
tassa
di
circolazione
governativa
,
valgono
come
decreto
di
concessione
.
§
3
.
Garanzia
.
75
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
5
)
.
.
Le
annualità
sono
garantite
con
delegazioni
sulla
sovrimposta
fondiaria
o
sulle
tasse
consorziali
,
rilasciate
dagli
enti
mutuatari
sugli
agenti
incaricati
di
riscuoterle
.
Possono
accettarsi
in
garanzia
dei
prestiti
anche
le
delegazioni
sul
tesoro
dello
Stato
,
per
riscuotere
interessi
,
annualità
,
contributi
,
consorzi
o
canoni
da
esso
dovuti
agli
enti
locali
mutuatari
,
purché
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
il
debito
dello
Stato
sia
liquido
;
b
)
che
non
vi
siano
crediti
dello
Stato
verso
gli
stessi
enti
per
rimborsi
,
contributi
o
altro
;
c
)
che
non
sia
altrimenti
vincolato
l
uso
che
dovrà
farsi
dagli
enti
suddetti
delle
somme
dallo
Stato
dovute
.
Può
essere
data
garanzia
anche
mediante
vincolo
di
usufrutto
di
rendita
consolidata
dello
Stato
,
o
con
deposito
di
detta
rendita
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
76
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
6;
L
.
23
gennaio
1902
,
n
.
25
,
allegato
A
,
art
.
2
e
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
11
)
.
Allorquando
l
aliquota
della
sovrimposta
comunale
raggiunga
o
superi
il
limite
legale
,
salvo
il
disposto
del
penultimo
comma
del
presente
articolo
,
e
insieme
con
le
altre
garanzie
ammesse
dal
2°
e
3°
comma
dell
articolo
precedente
,
non
basti
a
coprire
le
annualità
dei
prestiti
per
riscatto
di
debiti
e
per
l
esecuzione
di
opere
pubbliche
debitamente
autorizzate
,
le
relative
delegazioni
a
garanzia
possono
essere
tratte
,
per
la
parte
eccedente
,
la
sovrimposta
disponibile
portata
al
limite
legale
,
anche
sul
provento
del
dazio
consumo
,
a
condizione
:
a
)
che
l
importo
delle
delegazioni
non
ecceda
i
tre
quinti
della
previsione
calcolata
sull
introito
medio
dell
ultimo
triennio
;
b
)
che
per
tutto
il
periodo
dell
ammortamento
l
esazione
del
dazio
rimanga
affidata
agli
agenti
di
riscossione
delle
imposte
,
o
d
a
mezzo
di
appalto
con
vincolo
di
non
variare
,
senza
il
consenso
del
governo
,
le
aliquote
o
le
tariffe
in
vigore
,
né
il
sistema
di
esazione
per
tutto
il
periodo
suddetto
;
c
)
che
non
ne
derivi
inasprimento
né
di
tariffa
,
né
di
numero
di
voci
.
Le
delegazioni
da
rilasciarsi
in
corrispondenza
alle
annualità
dei
prestiti
concessi
ai
comuni
della
Calabria
potranno
essere
fatte
,
per
la
parte
eccedente
la
sovrimposta
disponibile
,
anche
sul
provento
del
dazio
consumo
,
osservate
le
condizioni
di
cui
alle
precedenti
lett
.
a
)
,
b
)
e
c
)
.
I
comuni
che
hanno
debiti
verso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
mutui
contratti
con
delegazioni
sugli
introiti
daziari
,
dovranno
sostituire
od
aggiungere
,
per
la
continuazione
del
mutuo
,
altre
delegazioni
su
quelle
somme
delle
quali
i
comuni
medesimi
rimanessero
creditori
verso
lo
Stato
,
per
effetto
degli
art
.
3
,
15
e
22
della
L
.
23
gennaio
1902
,
n
.
25
,
all
.
A
.
77
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
7
)
.
L
ente
mutuatario
nel
deliberare
sulla
emissione
delle
delegazioni
dovrà
pur
deliberare
per
tutti
gli
anni
cui
queste
si
riferiscono
l
imposizione
e
l
applicazione
delle
sovrimposte
comunali
e
provinciali
alle
imposte
dei
terreni
e
dei
fabbricati
o
delle
tasse
consorziali
,
ovvero
del
dazio
consumo
nella
misura
sufficiente
ad
eseguire
l
intiero
pagamento
delle
delegazioni
stesse
.
La
deliberazione
di
cui
sopra
è
irrevocabile
per
tutti
gli
anni
ai
quali
si
estendono
le
delegazioni
,
a
meno
che
l
ente
mutuatario
non
saldi
il
suo
debito
prima
della
loro
scadenza
.
78
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
8
)
.
Alla
riscossione
delle
annualità
garantite
con
delegazioni
sulla
sovrimposta
fondiaria
o
sulle
tasse
consorziali
,
di
cui
negli
articoli
precedenti
,
sono
estese
le
norme
e
i
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
Alle
delegazioni
sul
dazio
consumo
sono
estesi
i
privilegi
della
L
.
20
aprile
1871
,
n
.
192
,
sulla
riscossione
delle
imposte
dirette
.
Per
i
consorzi
di
bonificazione
,
di
irrigazione
e
idraulici
di
3ª
categoria
,
le
obbligazioni
dei
consorziati
a
garanzia
di
mutui
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
costituiscono
un
peso
reale
sui
fondi
vincolati
al
consorzio
e
le
contribuzioni
dell
anno
in
corso
e
del
precedente
godono
privilegio
a
fronte
di
qualunque
altro
credito
dopo
il
tributo
fondiario
,
anche
per
fatti
anteriori
al
trapasso
della
proprietà
.
Qualora
le
amministrazioni
dei
consorzi
omettano
,
per
qualsiasi
motivo
o
causa
,
di
stanziare
nei
propri
bilanci
le
annualità
per
l
estinzione
dei
prestiti
loro
concessi
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
di
compilare
i
relativi
ruoli
,
la
giunta
provinciale
amministrativa
stanzierà
d
ufficio
la
somma
corrispondente
nel
bilancio
del
consorzio
,
ed
i
relativi
ruoli
saranno
pure
d
ufficio
compilati
e
pubblicati
dal
prefetto
,
il
quale
provvederà
per
la
riscossione
col
mezzo
dell
esattore
consorziale
,
e
,
ove
occorra
,
col
mezzo
degli
esattori
comunali
,
o
di
un
esattore
speciale
,
mettendo
le
spese
occorrenti
a
carico
del
consorzio
.
79
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
9
)
.
?
Le
somme
riscosse
a
titolo
di
sovrimposte
o
di
tasse
consorziali
oppure
di
dazio
consumo
saranno
dagli
agenti
incaricati
della
riscossione
versate
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
man
mano
che
giungano
le
scadenze
pei
versamenti
delle
imposte
dirette
sui
terreni
e
sui
fabbricati
,
e
sino
alla
estinzione
delle
delegazioni
per
l
anno
rispettivo
.
Prima
che
questa
estinzione
sia
seguita
,
gli
enti
mutuatari
non
potranno
destinare
ad
altri
usi
alcuna
somma
che
provenga
dalle
sovrimposte
o
dalle
tasse
consorziali
,
oppure
dal
dazio
consumo
.
80
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
10
)
.
L
agente
incaricato
della
riscossione
delle
sovrimposte
comunali
e
provinciali
,
del
dazio
consumo
e
delle
tasse
consorziali
,
destinate
alla
estinzione
di
delegazioni
,
è
responsabile
personalmente
della
esecuzione
del
precedente
art
.
79
.
e
non
può
coi
proventi
delegati
fare
alcun
pagamento
od
altro
impiego
prima
che
sia
estinta
la
delegazione
dell
anno
rispettivo
.
Se
,
ciò
nonostante
,
venisse
a
mancare
l
integrale
estinzione
di
un
obbligazione
e
non
fosse
saldata
altrimenti
alla
scadenza
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
potrà
procedere
contro
gli
enti
mutuatali
,
come
è
prescritto
pei
casi
di
mora
dei
comuni
al
pagamento
dei
canoni
del
dazio
consumo
,
salva
qualunque
altra
via
legale
per
essere
soddisfatta
.
81
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
11
)
.
Sulle
delegazioni
rilasciate
per
l
ammortamento
dei
prestiti
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
non
sono
ammessi
sequestri
,
opposizioni
o
altro
impedimento
qualsiasi
.
§
4
.
Somministrazione
dei
prestiti
.
82
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
12
)
.
I
prestiti
per
riscatto
di
debiti
e
per
la
esecuzione
di
opere
pubbliche
debitamente
autorizzate
sono
in
una
o
più
volte
,
secondo
il
bisogno
,
somministrati
agli
enti
mutuatari
col
concorso
e
la
vigilanza
del
prefetto
,
che
emette
gli
ordinativi
in
base
ai
quali
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
rilascia
i
rispettivi
mandati
.
§
5
.
Modo
e
periodo
d
ammortamento
.
83
.
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
13
)
.
I
prestiti
sono
ammortizzabili
ad
annualità
in
un
periodo
che
.
in
caso
di
provata
necessità
,
può
estendersi
fino
a
50
anni
,
eccettuati
quelli
per
l
acquisto
di
stabili
per
pubblico
servizio
,
per
i
quali
il
periodo
d
ammortamento
non
può
essere
superiore
ai
35
anni
.
84
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
14
)
.
I
prestiti
sono
di
due
tipi
:
a
)
ad
annualità
costante
,
comprensiva
degli
interessi
e
del
rimborso
;
b
)
ad
annualità
decrescente
,
comprensiva
di
rimborso
in
somma
costante
e
di
interessi
degressivi
.
Le
operazioni
riguardanti
uno
stesso
ente
possono
essere
effettuate
sotto
una
sola
o
sotto
ambedue
le
forme
.
Dovrà
applicarsi
.
a
giudizio
della
giunta
provinciale
amministrativa
,
il
sistema
dell
annualità
decrescente
,
quando
la
potenzialità
finanziaria
o
economica
dell
ente
mutuatario
lo
consenta
.
85
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
.
n
.
751
,
articolo
151
.
La
decorrenza
dell
ammortamento
dei
prestiti
comincia
dall
anno
successivo
a
quello
in
cui
ha
luogo
la
parziale
o
integrale
somministrazione
della
somma
mutuata
.
Nel
caso
in
cui
l
ente
mutuatario
abbia
compiuto
entro
il
mese
di
dicembre
tutti
gli
adempimenti
per
il
vincolo
della
sovrimposta
e
del
provento
del
dazio
consumo
,
e
rilasciate
le
relative
delegazioni
,
può
il
periodo
di
ammortamento
cominciare
dall
anno
immediatamente
successivo
,
anche
se
non
abbia
avuto
luogo
la
parziale
o
integrale
somministrazione
.
86
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
.
n
.
751
.
articolo
16
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
ricevere
in
anticipazione
il
rimborso
integrale
dei
prestiti
e
anche
il
rimborso
parziale
,
ove
l
importo
corrisponda
a
una
o
più
delegazioni
intere
successive
a
quella
in
corso
;
ha
però
facoltà
di
esigere
un
preavviso
fino
a
tre
mesi
dalla
fatta
domanda
al
ricevimento
della
somma
.
§
6
.
Trasformazione
di
prestiti
.
87
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
17
e
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
10
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
trasformare
in
nuovi
prestiti
ammortizzabili
in
un
periodo
che
,
in
caso
di
provata
necessità
,
può
estendersi
fino
a
50
anni
,
i
mutui
da
essa
concessi
a
tutto
il
1906
,
eccettuati
quelli
per
i
quali
i
mutuatari
pagano
un
interesse
inferiore
al
4
per
cento
,
tenuto
conto
del
concorso
governativo
.
Questa
eccezione
non
è
applicabile
ai
prestiti
contratti
per
l
esecuzione
di
opere
riguardanti
la
provvista
di
acque
potabili
,
ai
sensi
degli
artt
.
116
,
117
e
119
della
presente
legge
.
La
trasformazione
di
tali
prestiti
avrà
luogo
mantenendo
fermo
l
originario
periodo
d
ammortamento
.
La
Cassa
medesima
è
anche
autorizzata
a
trasformare
i
mutui
di
favore
da
essa
concessi
in
base
a
leggi
speciali
a
determinati
comuni
e
provincie
,
in
altri
mutui
ammortizzabili
in
50
anni
dal
giorno
della
trasformazione
,
mantenendo
fermi
i
saggi
e
le
altre
condizioni
della
concessione
originaria
;
e
ciò
per
quei
soli
mutui
anteriori
alla
L
.
24
aprile
1898
.
n
.
132
,
pei
quali
non
furono
autorizzate
trasformazioni
con
leggi
precedenti
,
e
quando
al
pagamento
delle
annualità
non
concorra
lo
Stato
in
virtù
di
disposizioni
generali
di
legge
.
Alle
domande
di
trasformazione
di
prestiti
a
favore
di
provincie
e
comuni
dichiarati
insolventi
,
ai
termini
della
L
.
17
maggio
1900
.
n
.
173
,
è
applicabile
la
disposizione
dell
ultimo
comma
dell
art
.
72
di
questa
prima
parte
del
libro
II
.
5
7
.
Insequestrabilità
ed
intransigibilità
dei
prestiti
.
88
.
(T.U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
18
)
.
Sui
prestiti
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
non
sono
ammessi
sequestri
,
opposizioni
od
altro
impedimento
qualsiasi
.
I
detti
prestiti
non
possono
mai
essere
ridotti
per
transazione
.
Sezione
II
:
Disposizioni
riguardanti
prestiti
per
determinati
scopi
.
§
1
.
Per
assunzione
diretta
dei
pubblici
servizi
da
parte
dei
comuni
.
89
.
(T.U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
55
e
T
.
U
.
1
maggio
1908
,
n
.
269
,
art
.
179
)
.
Quando
manchino
di
altre
risorse
,
i
comuni
possono
procurarsi
i
mezzi
necessari
per
l
assunzione
diretta
dei
pubblici
servizi
,
ai
sensi
della
L
.
29
marzo
1903
,
n
.
103
,
contraendo
mutui
con
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Gl
interessi
di
questi
mutui
non
si
computano
agli
effetti
della
limitazione
stabilita
dal
1°
comma
dell
art
.
179
della
legge
comunale
e
provinciale
.
§
2
.
Per
case
popolari
ed
economiche
.
90-92
.
(
)
.
§
3
.
Per
edifici
scolastici
.
SCUOLE
ELEMENTARI
,
SECONDARIE
E
NORMALI
93
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
29
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
25
,
3°
comma
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
18
luglio
1878
,
n
.
4460
(
serie
2ª
)
ai
comuni
del
regno
per
provvedere
alla
costruzione
,
all
ampliamento
ed
ai
risarcimenti
degli
edifici
esclusivamente
destinati
ad
uso
delle
scuole
elementari
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
30
anni
,
all
interesse
normale
secondo
il
precedente
articolo
73
(
parte
a
carico
dei
comuni
e
parte
a
carico
dello
Stato
)
ridotto
dal
1°
gennaio
1911
al
saggio
del
4
per
cento
.
I
comuni
devono
estinguere
i
debiti
così
creati
e
pagarne
gli
interessi
con
rate
annue
eguali
,
calcolate
in
ragione
del
tempo
concordato
per
l
ammortamento
e
dell
interesse
del
2
,
2,50
e
3
per
cento
ridotto
dal
1°
gennaio
1911
al
0,50
,
0,75
,
1
.
1,25
,
1,50
1,75
e
2
per
cento
a
seconda
che
il
saggio
dell
interesse
normale
di
originaria
concessione
sia
stato
del
3,50
,
del
5,25
,
oppure
del
5
per
cento
.
Lo
Stato
corrisponde
alla
Cassa
la
differenza
fra
l
interesse
pagato
dai
comuni
e
quello
normale
di
cui
sopra
.
L
onere
assunto
dal
governo
per
le
concessioni
di
mutui
ad
interesse
ridotto
,
fatti
in
ciascun
anno
,
non
eccede
le
L
.
50.000
.
La
somma
risultante
a
debito
dello
Stato
è
inscritta
nel
bilancio
del
Ministero
dell
istruzione
pubblica
.
94
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
30
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
25
,
3°
comma
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
8
luglio
1888
,
n
.
5561
(
serie
3ª
)
,
ai
comuni
del
regno
per
provvedere
alla
costruzione
,
all
ampliamento
ed
ai
restauri
di
edifici
,
o
parte
degli
edifici
esclusivamente
destinati
ad
uso
delle
scuole
elementari
e
degli
istituti
educativi
dell
infanzia
dichiarati
corpo
morale
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
30
anni
all
interesse
normale
fissato
secondo
il
precedente
articolo
73
(
parte
a
carico
dei
comuni
e
parte
a
carico
dello
Stato
)
,
ridotto
dal
1°
gennaio
1911
al
saggio
del
4
per
cento
.
I
comuni
devono
estinguere
i
debiti
cosi
creati
e
pagarne
gli
interessi
con
rate
annue
eguali
,
calcolate
in
ragione
del
tempo
concordato
per
l
ammortamento
e
dell
interesse
ridotto
fino
al
2
per
cento
per
le
somme
non
superiori
alle
lire
50.000
,
al
due
per
cento
per
le
somme
superiori
a
L
.
100.000
.
I
detti
saggi
dal
1°
gennaio
1911
sono
stati
rispettivamente
diminuiti
all1,50
e
2
per
cento
.
È
applicabile
ai
mutui
di
cui
nel
presente
articolo
la
disposizione
del
3°
comma
del
precedente
art
.
93
.
Per
i
mutui
destinati
a
favore
di
enti
morali
i
comuni
,
che
ne
ebbero
la
concessione
,
rimangono
garanti
del
prestito
.
L
onere
assunto
dallo
Stato
per
le
concessioni
del
mutui
a
interesse
ridotto
di
cui
al
presente
articolo
,
fatte
in
ciascun
anno
,
per
le
scuole
elementari
e
per
gli
asili
,
cumulativamente
non
eccede
le
L
.
80.000
,
ed
è
inscritto
nel
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
.
95
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
31
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
25
,
3°
comma
)
.
Le
disposizioni
del
1°
,
2°
,
3°
e
4°
comma
del
precedente
art
.
94
,
sono
applicabili
ai
mutui
autorizzati
,
ai
sensi
della
L
.
8
luglio
1888
,
n
.
5516
(
serie
3ª
)
,
alle
provincie
ed
ai
comuni
per
l
adempimento
dell
obbligo
di
provvedere
agli
edifici
per
l
istruzione
secondaria
e
normale
e
pei
convitti
.
Le
disposizioni
stesse
sono
applicabili
anche
ai
prestiti
autorizzati
in
casi
eccezionali
ai
sensi
della
citata
legge
,
ai
comuni
ed
alle
provincie
per
le
scuole
e
convitti
mantenuti
a
loro
spese
e
dichiarati
pareggiati
.
La
somma
corrispondente
all
onere
assunto
dallo
Stato
per
la
differenza
d
interesse
da
pagarsi
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
pei
mutui
cui
si
riferisce
il
presente
articolo
,
non
eccedente
in
ciascun
anno
le
L
.
50
mila
,
è
iscritta
in
un
capitolo
speciale
nel
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
.
96
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articoli
32
e
34;
articolo
unico
;
L
.
26
dicembre
1909
,
n
.
812
e
17
luglio
1910
,
n
.
501
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
25
,
3°
comma
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
delle
L
.
15
luglio
1900
,
n
.
260
,
26
dicembre
1909
,
n
.
812
e
17
luglio
1910
,
n
.
501
,
ai
comuni
del
regno
per
provvedere
all
acquisto
dei
terreni
,
alla
costruzione
,
all
ampliamento
e
ai
restauri
degli
edifici
o
di
parti
di
edifici
esclusivamente
destinati
ad
uso
delle
scuole
elementari
e
degli
istituti
educativi
dell
infanzia
,
dei
ciechi
e
dei
sordo
-
muti
,
dichiarati
corpi
morali
,
nel
limite
massimo
di
L
.
70.000
per
ogni
mutuo
e
per
ogni
edificio
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
maggiore
di
35
anni
,
all
interesse
normale
secondo
il
precedente
art
.
73
,
ridotto
dal
1°
gennaio
1911
alla
misura
del
4
per
cento
.
Il
concorso
dello
Stato
,
nel
pagamento
degli
interessi
,
concesso
con
decreto
del
ministro
della
istruzione
pubblica
,
per
un
periodo
di
tempo
corrispondente
a
quello
di
estinzione
dei
mutui
,
è
stabilito
per
tutto
il
periodo
stesso
in
una
quota
annua
costante
,
corrispondente
alla
differenza
fra
il
saggio
normale
dell
interesse
di
originaria
concessione
e
quello
del
2
per
cento
.
L
onere
assunto
dallo
Stato
per
il
concorso
di
cui
sopra
,
non
eccedente
L
.
50.000
annue
,
è
iscritto
nel
bilancio
del
Ministero
della
istruzione
pubblica
.
Il
concorso
viene
dal
Ministero
dell
istruzione
pubblica
corrisposto
annualmente
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
la
quale
lo
paga
ai
comuni
mutuatari
.
Qualora
gli
edifici
costruiti
,
ampliati
o
restaurati
con
prestiti
di
favore
,
fossero
destinati
a
uso
diverso
da
quello
per
il
quale
il
mutuo
fu
conceduto
,
il
Ministero
dell
istruzione
pubblica
,
ove
non
consenta
al
mutamento
di
destinazione
,
avrà
diritto
di
revocare
il
concorso
,
rivalendosi
contro
il
comune
per
le
somme
già
pagate
,
e
cessando
dal
corrispondere
il
contributo
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
a
cominciare
dall
anno
successivo
a
quello
in
cui
la
revoca
fu
decretata
.
97
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
35;
L
.
26
dicembre
1909
,
n
.
905
,
art
.
7;
articolo
unico
L
.
26
dicembre
1909
,
n
.
812
e
17
luglio
1910
,
n
.
501
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
25
,
3°
comma
)
.
Le
disposizioni
del
1°
,
2°
e
4°
comma
del
precedente
art
.
96
,
sono
applicabili
ai
mutui
autorizzati
,
ai
sensi
delle
L
.
15
luglio
1900
,
n
.
260
,
26
dicembre
1909
,
n
.
805
e
812
e
17
luglio
1910
,
n
.
501
,
alle
province
ed
ai
comuni
per
l
adempimento
dell
obbligo
di
provvedere
agli
edifici
destinati
all
istruzione
secondaria
classica
,
tecnica
e
normale
,
alle
palestre
ed
ai
campi
di
giuochi
annessi
agli
edifici
medesimi
.
Le
disposizioni
stesse
sono
applicabili
anche
ai
prestiti
autorizzati
ai
sensi
delle
citate
leggi
,
in
casi
eccezionali
ed
uditi
il
Consiglio
di
Stato
e
il
consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
,
alle
province
ed
ai
comuni
per
altre
scuole
e
convitti
mantenuti
a
loro
spese
,
che
siano
pareggiate
ai
governativi
.
L
onere
a
carico
dello
Stato
per
gli
edifici
menzionati
in
questo
articolo
,
non
eccedente
L
.
25.000
annue
,
è
iscritto
nel
bilancio
del
Ministero
dell
istruzione
pubblica
.
98
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
36
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
27
)
.
I
comuni
delle
provincie
meridionali
,
continentali
,
della
Sicilia
e
della
Sardegna
,
per
la
costruzione
,
per
l
ampliamento
e
il
restauro
degli
edifici
destinati
alle
scuole
elementari
,
potranno
ottenere
dalla
Cassa
depositi
e
prestiti
mutui
di
favore
alle
condizioni
seguenti
:
a
)
la
spesa
per
la
costruzione
degli
edifici
scolastici
agli
effetti
del
concorso
e
dei
mutui
di
cui
nelle
lettere
b
)
e
c
)
non
potrà
eccedere
la
somma
di
L
.
100.000
per
ogni
comune
;
b
)
il
concorso
dello
Stato
sarà
sempre
di
un
terzo
della
spesa
;
c
)
i
mutui
di
favore
potranno
raggiungere
i
due
terzi
della
spesa
,
essere
concessi
a
tutto
l
anno
1916
,
e
l
interesse
a
carico
del
comune
sarà
ridotto
all
uno
per
cento
nei
comuni
che
hanno
meno
di
5000
abitanti
e
all
uno
e
mezzo
per
gli
altri
;
d
)
i
due
benefici
nei
concorso
della
spesa
e
nel
pagamento
degli
interessi
di
cui
alle
lettere
b
)
e
c
)
possono
essere
cumulati
a
favore
dello
stesso
comune
e
per
la
costruzione
dello
stesso
edificio
.
La
differenza
tra
il
detto
interesse
di
favore
e
quello
normale
sarà
dal
Ministero
della
pubblica
istruzione
corrisposta
irrevocabilmente
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
tutti
gli
anni
di
ammortamento
del
prestito
,
che
potrà
essere
consentito
sino
al
limite
massimo
di
50
anni
.
Per
le
somme
rappresentanti
il
costo
degli
edifici
scolastici
,
eccedenti
le
L
.
100.000
si
applicheranno
le
disposizioni
dei
seguenti
artt
.
101
e
104
.
99
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
37
)
.
Nello
stato
di
previsione
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
per
il
concorso
dello
Stato
,
di
cui
al
precedente
articolo
98
,
lettera
a
)
,
sarà
iscritta
per
un
decennio
,
in
apposito
capitolo
,
la
somma
di
un
milione
.
Le
somme
non
impegnate
alla
fine
di
ciascun
esercizio
potranno
essere
erogate
pel
medesimo
fine
negli
esercizi
successivi
.
La
quota
a
carico
dello
Stato
per
il
pagamento
degli
interessi
dei
mutui
di
favore
,
concessi
per
l
art
.
98
ai
comuni
,
sarà
iscritta
nello
stato
di
previsione
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
in
aumento
alla
somma
di
cui
al
comma
3
dell
art
.
96
.
100
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
571
,
articolo
38
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
artt
.
27
e
92
)
.
Nel
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
sarà
iscritta
la
somma
annua
di
L
.
530.000
allo
scopo
anche
di
estendere
le
disposizioni
dei
precedenti
artt
.
98
e
99
alle
province
di
Ancona
,
Ascoli
Piceno
,
Macerata
,
Pesaro
e
Urbino
,
Perugia
e
Roma
e
alle
isole
d
Elba
,
Capraia
e
Giglio
,
eccettuato
il
comune
di
Roma
.
101
.
R
.
D
.
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
24
)
.
?
Per
provvedere
all
acquisto
delle
aree
,
alla
costruzione
od
acquisto
,
all
adattamento
e
al
restauro
e
all
arredamento
principale
relativo
(
banchi
e
cattedre
)
degli
edifizi
scolastici
e
per
le
scuole
elementari
e
pei
giardini
e
asili
dell
infanzia
,
la
Cassa
depositi
e
prestiti
e
autorizzata
a
concedere
al
comuni
o
ad
enti
morali
che
provvedano
a
scuole
elementari
e
popolari
,
o
giardini
od
asili
di
infanzia
,
la
somma
di
L
.
240.000.000
in
dodici
anni
a
far
tempo
dal
1°
gennaio
1911
.
La
concessione
sarà
fatta
nella
somma
di
L
.
20.000.000
all
anno
.
La
somma
non
impegnata
in
ciascun
anno
si
cumulerà
con
quella
degli
anni
successivi
.
La
concessione
ai
comuni
ed
agli
enti
morali
sarà
garantita
secondo
le
norme
che
regolano
la
concessione
dei
mutui
da
parte
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Per
gli
enti
morali
,
e
quando
la
concessione
del
mutuo
non
sia
garantita
dall
amministrazione
comunale
,
sarà
accettata
in
garanzia
rendita
su
titoli
dello
Stato
vincolati
per
tutta
la
durata
del
mutuo
.
La
concessione
dei
mutui
è
fatta
per
un
periodo
massimo
di
50
anni
,
oppure
di
30
anni
,
quando
la
garanzia
sia
costituita
con
vincoli
su
rendita
consolidata
dello
Stato
.
102
.
(
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
artt
.
26
e
98
)
.
Sulla
quota
di
concessione
annua
di
L
.
20.000.000
per
gli
edifici
scolastici
,
sarà
assegnata
in
ciascun
esercizio
a
ciascuna
provincia
una
quota
,
stabilita
per
decreto
reale
,
tenuto
conto
della
popolazione
,
delle
particolari
condizioni
dei
locali
scolastici
e
del
numero
delle
scuole
da
istituire
per
i
bisogni
dell
istruzione
obbligatoria
.
Nel
limite
di
tale
quota
,
la
delegazione
governativa
,
sulla
proposta
del
consiglio
scolastico
,
stabilirà
quali
siano
gli
edifici
al
quali
si
debba
per
il
carattere
di
urgenza
provvedere
nell
anno
,
e
ne
darà
comunicazione
ai
comuni
interessati
per
provvedimenti
di
loro
competenza
.
La
costruzione
o
l
acquisto
,
l
adattamento
,
il
restauro
,
l
arredamento
principale
degli
edifici
scolastici
per
le
scuole
elementari
e
popolari
,
nei
limiti
e
secondo
le
norme
della
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
sono
obbligatori
per
i
comuni
contro
i
quali
,
in
caso
di
ritardo
o
di
rifiuto
a
prendere
i
provvedimenti
necessari
per
la
sollecita
contrattazione
dei
mutui
e
per
tutti
gli
altri
atti
di
loro
competenza
,
si
provvederà
d
ufficio
,
sentita
la
Cassa
depositi
e
prestiti
nei
riguardi
della
garanzia
dei
mutui
.
Negli
edifici
per
scuole
rurali
in
località
ove
difettino
case
di
abitazione
civile
sarà
obbligatoria
anche
la
costruzione
dell
alloggio
per
l
insegnante
.
La
disposizione
del
precedente
comma
si
applica
anche
agli
edifici
per
le
scuole
urbane
nei
comuni
colpiti
dal
terremoto
del
28
dicembre
1908
,
finché
difettino
case
di
abitazione
civile
.
104
.
(
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
27
e
28
)
.
I
mutui
saranno
concessi
su
richiesta
del
Ministro
dell
istruzione
e
con
decreto
reale
su
proposta
del
Ministro
del
tesoro
.
I
progetti
per
la
costruzione
o
l
acquisto
,
l
adattamento
e
il
restauro
degli
edifici
scolastici
compilati
a
norma
delle
disposizioni
ministeriali
,
sono
approvati
con
decreto
del
prefetto
su
conforme
parere
dell
ufficio
del
genio
civile
,
del
medico
provinciale
e
della
delegazione
governativa
,
ai
sensi
dell
art
.
13
della
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
.
L
approvazione
del
progetto
equivale
a
dichiarazione
di
pubblica
utilità
agli
effetti
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
.
Alle
espropriazioni
occorrenti
si
applicheranno
le
norme
degli
artt
.
12
e
13
della
L
.
15
gennaio
1885
,
n
.
2892
,
per
il
risanamento
della
città
di
Napoli
.
Nel
decreto
di
approvazione
saranno
stabiliti
termini
entro
i
quali
dovranno
incominciarsi
e
compiersi
le
espropriazioni
ed
i
lavori
.
Tutti
gli
atti
e
contratti
relativi
all
acquisto
delle
aree
e
alla
costruzione
,
all
adattamento
e
di
restauro
degli
edifici
di
cui
ai
precedenti
artt
.
98
,
100
,
101
e
103
saranno
registrati
col
diritto
fisso
di
una
lira
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
anche
ai
mutui
di
cui
agli
artt
.
98
e
100
.
105
.
(
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
67
)
.
Per
la
costruzione
di
nuovi
edifici
destinati
alle
scuole
normali
e
per
il
restauro
e
l
ampliamento
degli
edifici
esistenti
,
i
comuni
godranno
le
stesse
facilitazioni
concesse
dai
precedenti
artt
.
101
al
104
,
per
quanto
riguarda
gli
edifici
delle
scuole
elementari
.
La
somma
occorrente
sarà
concessa
in
mutuo
ai
comuni
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
in
aumento
alla
somma
stabilita
all
art
.
101
.
106
.
(
Legge
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
31
)
.
Le
provincie
ed
i
comuni
potranno
valersi
delle
disposizioni
dei
precedenti
artt
.
101
,
102
e
104
,
di
questa
parte
prima
,
del
libro
II
per
le
palestre
di
ginnastica
e
per
gli
edifici
destinati
all
istruzione
secondaria
classica
e
tecnica
,
ai
quali
essi
abbiano
per
legge
obbligo
di
provvedere
.
L
onere
da
assumersi
dallo
Stato
per
gli
edifici
menzionati
in
questo
articolo
non
potrà
eccedere
L
.
50.000
annue
,
e
i
relativi
stanziamenti
saranno
iscritti
nel
bilancio
del
Ministero
dell
istruzione
pubblica
.
La
somma
non
impegnata
in
ciascun
anno
si
cumulerà
con
quella
degli
anni
successivi
.
107
(
Legge
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
29
)
.
Gli
effetti
delle
disposizioni
dei
precedenti
art
.
101
a
106
si
intendono
estesi
finche
a
quei
comuni
,
che
al
momento
dell
attuazione
della
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
avevano
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
procedimenti
non
ancora
definiti
in
ordine
alla
concessione
dei
mutui
per
edifici
scolastici
.
SCUOLE
AGRARIE
108
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
39
)
.
Le
disposizioni
del
1°
,
2°
e
3°
comma
del
precedente
art
.
93
sono
applicabili
ai
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
ai
sensi
della
L
.
6
giugno
1885
,
n
.
3141
(
serie
3ª
)
,
per
le
scuole
pratiche
e
speciali
di
agricoltura
istituite
dal
governo
,
eccettuato
quanto
riguarda
la
riduzione
dell
interesse
normale
di
concessione
alla
misura
del
4
per
cento
,
nonché
la
riduzione
dell
interesse
di
favore
.
L
onere
dello
Stato
per
tali
concessioni
non
eccede
L
.
50.000
annue
.
Le
disposizioni
del
1°
,
2°
,
3°
e
4°
comma
del
precedente
art
.
94
sono
applicabili
ai
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
30
giugno
1896
,
n
.
250
,
per
gli
scopi
di
cui
al
1°
comma
del
presente
articolo
,
fermo
rimanendo
che
l
onere
dello
Stato
non
ecceda
le
L
.
50.000
all
anno
ed
eccettuato
quanto
riguarda
la
riduzione
dell
interesse
normale
di
concessione
alla
misura
del
4
per
cento
,
nonché
la
riduzione
dell
interesse
di
favore
.
109
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
.
n
.
751
,
articolo
40
)
.
Per
provvedere
all
acquisto
dei
terreni
,
alla
costruzione
,
all
ampliamento
o
al
restauro
degli
edifici
,
esclusivamente
destinati
alle
scuole
agrarie
regolate
dalla
L
.
6
giugno
1885
,
n
.
3141
,
le
provincie
e
i
comuni
,
nell
interesse
proprio
o
di
altri
enti
ai
quali
per
tale
legge
spetta
di
fornire
i
terreni
e
i
fabbricati
stessi
,
potranno
ottenere
dallo
Stato
un
concorso
nel
pagamento
degli
interessi
per
i
mutui
loro
concessi
entro
dieci
anni
dal
29
luglio
1907
dalla
Cassa
del
depositi
e
prestiti
alle
condizioni
prescritte
nei
precedenti
articoli
dal
72
all88
.
I
prestiti
saranno
accordati
sulle
proposte
del
Ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
a
quello
del
tesoro
.
Il
concorso
dello
Stato
verrà
concesso
con
decreto
del
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
per
un
periodo
di
tempo
non
maggiore
di
35
anni
,
e
per
tutto
il
periodo
stesso
sarà
stabilito
in
una
quota
costante
corrispondente
alla
differenza
tra
il
saggio
normale
dell
interesse
e
quello
del
2
per
cento
sui
prestiti
non
eccedenti
le
lire
50.000;
del
2,50
per
cento
per
i
prestiti
non
eccedenti
le
L
.
100.000
e
del
3
per
cento
per
i
prestiti
eccedenti
le
L
.
100.000
.
Nella
determinazione
del
concorso
sarà
tenuto
conto
dei
prestiti
precedentemente
concessi
in
base
al
precedente
art
.
108
.
110
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
41
)
.
II
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
corrisponderà
annualmente
ed
irrevocabilmente
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
differenza
tra
l
interesse
di
favore
e
quello
normale
per
prestiti
di
cui
nel
precedente
articolo
.
L
onere
assunto
dallo
Stato
per
il
concorso
sopradetto
,
iscritto
nel
bilancio
del
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
non
potrà
eccedere
la
somma
di
lire
50.000
annue
,
compresa
la
somma
che
già
figura
nel
capitolo
38
del
bilancio
per
l
esercizio
1906-1907
.
111
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
42
)
.
Qualora
i
terreni
e
i
fabbricati
acquistati
,
costruiti
,
ampliati
e
restaurati
con
i
prestiti
contratti
in
base
ai
precedenti
artt
.
109
e
110
,
abbiano
destinazione
diversa
da
quella
per
la
quale
il
mutuo
fu
concesso
,
senza
che
tale
mutamento
sia
consentito
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
questo
avrà
diritto
di
revocare
il
proprio
concorso
in
rapporto
all
ente
mutuatario
e
potrà
rivalersi
contro
l
ente
stesso
tanto
per
la
somma
pagata
,
quanto
per
l
onere
assunto
pel
servizio
del
prestito
verso
la
Cassa
di
depositi
e
prestiti
.
SCUOLE
FORESTALI
112
.
(
L
.
14
luglio
1912
,
n
.
834
,
art
.
24
)
.
Per
provvedere
alla
costruzione
ed
all
ampliamento
degli
edifici
per
l
istituto
superiore
forestale
nazionale
e
per
le
scuole
contemplate
nella
L
.
14
luglio
1912
,
n
.
834
,
gli
enti
locali
potranno
ottenere
mutui
di
favore
secondo
il
disposto
dei
precedenti
articoli
109
,
110
e
111
.
L
onere
che
a
questo
titolo
potrà
assumere
lo
Stato
non
eccederà
la
somma
annua
di
L
.
10.000
,
e
andrà
a
carico
dell
amministrazione
dell
azienda
del
demanio
forestale
dello
Stato
.
113
.
(
L
.
14
luglio
1912
,
n
.
834
,
art
.
10
,
1°
comma
)
.
Le
disposizioni
dei
precedenti
artt
.
109
,
110
e
111
sono
estese
a
favore
degli
enti
tenuti
a
fornire
i
locali
per
le
scuole
professionali
,
a
norma
dell
art
.
2
della
L
.
30
giugno
1907
,
n
.
414
,
e
dell
art
.
5
del
RD
.
22
marzo
1908
,
n
.
187
.
§
4
.
Per
opere
riguardanti
la
pubblica
igiene
.
DISPOSIZIONI
GENERALI
114
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
43
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
,
ciascuno
non
superiore
a
L
.
20.000
,
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
14
luglio
1887
,
n
.
479
(
serie
3ª
)
,
a
favore
dei
comuni
del
regno
al
disotto
di
10.000
abitanti
,
al
fine
di
provvedere
alle
opere
riguardanti
la
pubblica
igiene
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
30
anni
e
all
interesse
del
3
per
cento
.
I
Comuni
devono
estinguere
i
debiti
così
creati
e
pagarne
gli
interessi
in
rate
annue
eguali
,
calcolate
in
ragione
del
tempo
concordato
per
l
ammortamento
.
Lo
Stato
corrisponde
alla
Cassa
la
differenza
tra
l
interesse
posto
a
carico
dei
comuni
e
quello
stabilito
per
i
prestiti
a
scopo
igienico
,
e
la
somma
risultante
a
debito
dello
Stato
è
inscritta
nel
bilancio
del
Ministero
dell
interno
.
L
onere
dello
Stato
per
la
concessione
del
mutui
di
cui
al
presente
articolo
,
fatti
in
ciascun
anno
,
non
eccede
le
L
.
50.000
.
115
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
44
)
.
Le
disposizioni
del
1°
,
2°
e
3°
comma
del
precedente
art
.
114
sono
applicabili
ai
mutui
con
ammortamento
non
eccedente
i
35
anni
,
autorizzati
sulla
cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
8
febbraio
1890
,
n
.
50
,
a
favore
dei
comuni
del
regno
al
disotto
di
10.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
del
1881
,
al
fine
di
provvedere
alle
opere
riguardanti
la
pubblica
igiene
.
L
onere
dello
Stato
per
la
concessione
di
mutui
ad
interesse
ridotto
fatti
,
in
ciascun
anno
,
ai
termini
del
presente
articolo
,
non
eccede
le
L
.
50.000
.
116
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
45
)
.
Il
concorso
dello
Stato
,
concesso
per
tempo
non
maggiore
di
35
anni
,
ai
sensi
della
L
.
8
febbraio
1900
,
n
.
50
,
ai
comuni
del
regno
aventi
una
popolazione
non
maggiore
di
20.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
del
1881
,
ed
ai
loro
consorzi
per
la
esecuzione
di
opere
riguardanti
la
provvista
di
acqua
potabile
,
è
stabilito
in
una
quota
d
interesse
annuo
,
in
misura
non
superiore
all
uno
e
mezzo
per
cento
,
sulle
somme
che
entro
i
limiti
del
progetto
presentato
al
governo
per
ottenere
il
concorso
,
risultassero
effettivamente
impiegate
alla
esecuzione
delle
opere
strettamente
necessarie
.
Le
opere
di
cui
sopra
verranno
collaudate
secondo
le
norme
stabilite
dalla
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
sulle
opere
pubbliche
ed
il
pagamento
della
prima
quota
d
interesse
annuo
sarà
tatto
dallo
Stato
un
anno
dopo
la
data
del
collaudo
.
I
concorsi
di
cui
al
presente
articolo
,
concessi
in
ciascun
esercizio
per
somma
non
eccedente
le
L
.
50.000
,
sono
iscritti
nel
bilancio
del
Ministero
dell
interno
.
Ai
prestiti
di
cui
al
presente
articolo
è
applicabile
la
disposizione
del
2°
comma
del
precedente
art
.
114
.
117
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
40
)
Il
primo
comma
del
precedente
art
.
116
è
applicabile
al
concorso
dello
Stato
assegnato
,
ai
sensi
della
L
.
28
dicembre
1902
,
n
.
560
,
ai
comuni
,
anche
eccedenti
i
20.000
abitanti
,
ma
non
oltre
i
50.000
,
in
base
al
censimento
del
1901
,
i
quali
intrapresero
la
esecuzione
di
opere
riguardanti
la
provvista
d
acqua
potabile
dopo
il
28
dicembre
1902
.
L
onere
dello
Stato
in
ciascun
esercizio
è
fissato
per
questo
concorso
in
L
.
30.000
,
il
quale
fondo
è
stanziato
nel
bilancio
del
Ministero
dell
interno
,
congiuntamente
all
altro
indicato
nel
3°
comma
dell
art
.
116
.
118
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articoli
47
e
48
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
,
ciascuno
non
superiore
a
L
.
40.000
,
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
399
,
a
favore
dei
comuni
del
regno
al
disotto
di
15.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
ilei
1901
,
al
fine
di
provvedere
alle
opere
riguardanti
la
pubblica
igiene
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
50
anni
e
all
interesse
del
3
per
cento
.
I
comuni
devono
estinguere
i
prestiti
di
cui
al
precedente
comma
e
pagarne
l
interesse
in
rate
annue
eguali
,
calcolate
in
ragione
del
tempo
concordato
per
l
ammortamento
,
osservate
tutte
le
altre
condizioni
prescritte
dalle
disposizioni
sulla
Cassa
depositi
e
prestiti
.
Lo
Stato
corrisponde
alla
Cassa
la
differenza
fra
l
interesse
posto
a
carico
dei
comuni
e
quello
normale
stabilito
pei
prestiti
.
L
onere
dello
Stato
per
la
concessione
dei
mutui
di
cui
al
presente
articolo
,
fatti
in
ciascun
anno
,
non
eccede
la
somma
di
lire
50.000
.
La
somma
risultante
a
debito
dello
Stato
è
iscritta
nel
bilancio
del
Ministero
dell
interno
.
119
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articoli
49
e
50
)
.
Il
concorso
dello
Stato
,
concesso
per
tempo
non
maggiore
di
50
anni
ai
sensi
delle
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
399
e
14
luglio
1907
,
n
.
544
,
ai
comuni
del
regno
aventi
una
popolazione
inferiore
ai
100.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
del
1901
,
ed
ai
loro
consorzi
per
la
esecuzione
di
opere
riguardanti
la
provvista
di
acque
potabili
è
stabilito
in
una
quota
d
interesse
annuo
,
in
misura
non
superiore
all
uno
e
mezzo
per
cento
,
sulle
somme
che
,
entro
i
limiti
del
progetto
presentato
al
governo
per
ottenere
il
concorso
,
risultassero
effettivamente
impiegate
nella
esecuzione
delle
opere
strettamente
necessarie
.
I
comuni
devono
estinguere
i
debiti
contratti
per
l
esecuzione
delle
predette
opere
pagarne
gli
interessi
in
rate
uguali
calcolate
in
ragione
del
tempo
accordato
per
l
ammontare
e
garantite
anche
con
la
sovrimposta
provinciale
,
in
caso
di
insufficienza
di
quella
comunale
.
Le
opere
di
cui
sopra
verranno
collaudate
secondo
le
norme
stabilite
dalla
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
sulle
opere
pubbliche
ed
il
pagamento
della
prima
quota
d
interesse
annuo
sarà
fatto
dallo
Stato
un
anno
dopo
la
data
del
collaudo
.
Il
concorso
complessivo
dello
Stato
,
tenuto
conto
del
rateale
ammortamento
annuo
del
capitale
da
parte
dei
comuni
,
sarà
pagato
in
rate
annue
costanti
.
L
onere
dello
Stato
per
i
concorsi
di
cui
al
presente
articolo
,
concessi
in
ciascun
esercizio
,
non
può
eccedere
la
somma
di
lire
120.000
.
I
relativi
stanziamenti
sono
iscritti
nella
parte
straordinaria
del
bilancio
del
Ministero
dell
interno
.
120
.
(
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
art
.
7
)
.
Al
fine
di
provvedere
alle
opere
riguardanti
la
pubblica
igiene
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
6
autorizzata
a
concedere
,
sino
al
disotto
di
25.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
del
1901
,
con
la
precedenza
in
favore
dei
comuni
di
popolazione
inferiore
ai
15.000
abitanti
,
mutui
all
interesse
del
due
per
cento
,
estinguibili
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
35
anni
e
,
soltanto
in
caso
di
assoluta
necessità
,
giustificata
dalle
condizioni
economiche
del
comune
,
in
50
anni
.
Ogni
singolo
prestito
all
interesse
ridotto
non
potrà
eccedere
la
somma
di
L
.
50.000
e
sarà
accordato
secondo
le
norme
vigenti
,
in
seguito
a
decreto
del
Ministero
dell
interno
.
121
.
(
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
art
.
8
)
.
Le
disposizioni
dell
articolo
precedente
sono
applicabili
anche
a
quei
comuni
aventi
una
popolazione
inferiore
ai
50.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
del
1901
,
che
intendano
costruire
o
sistemare
ospedali
comunali
o
consorziali
.
122
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
48
[
1°
e
2°
comma
]
e
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
artt
.
9
e
15
)
.
I
comuni
dovranno
estinguere
i
prestiti
di
cui
ai
precedenti
artt
.
120
e
121
e
pagarne
l
interesse
in
rate
annue
eguali
,
calcolate
in
ragione
del
tempo
concordato
per
l
ammortamento
,
osservate
tutte
le
altre
condizioni
prescritte
dalle
vigenti
disposizioni
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Lo
Stato
corrisponderà
alla
Cassa
la
differenza
fra
l
interesse
posto
a
carico
dei
comuni
e
quello
normale
stabilito
pei
prestiti
.
Nel
bilancio
del
Ministero
dell
interno
sarà
stanziata
,
per
il
concorso
dello
Stato
nel
pagamento
degli
interessi
,
la
somma
di
L
.
80.000
per
i
prestiti
indicati
nel
precedente
art
.
120
,
e
di
L
.
40.000
per
i
prestiti
di
cui
al
successivo
art
.
121
.
123
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751;
articolo
40
[
3°
e
5°
comma
]
e
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
artt
.
1
,
2
e
15
)
.
Al
fine
di
provvedere
alla
esecuzione
delle
opere
e
alle
spese
occorrenti
per
la
provvista
di
acque
potabili
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
concedere
mutui
ai
comuni
del
regno
,
isolati
od
uniti
in
consorzio
,
per
la
somma
complessiva
di
L
.
250
milioni
,
In
ragione
di
15
milioni
per
ognuno
degli
anni
solari
1912
e
1913
,
20
milioni
per
ognuno
degli
anni
dal
1914
al
1919
,
25
milioni
per
ognuno
degli
anni
dal
1920
al
1923
.
La
parte
delle
dette
quote
che
non
venisse
mutuata
in
un
anno
,
dovrà
andare
in
aumento
alle
quote
degli
anni
successivi
.
I
mutui
saranno
estinguibili
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
35
anni
e
,
soltanto
in
caso
di
assoluta
necessità
,
giustificata
dalle
condizioni
economiche
del
Comune
,
potranno
essere
restituiti
in
50
anni
.
I
mutui
saranno
garantiti
secondo
le
disposizioni
legislative
in
vigore
per
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Per
i
comuni
la
cui
sovrimposta
sia
insufficiente
a
garantire
i
prestiti
potrà
la
Cassa
dei
depositi
accettare
,
per
la
somma
necessaria
ad
integrare
le
rispettive
annualità
,
una
corrispondente
delegazione
della
sovrimposta
provinciale
.
Le
opere
di
cui
sopra
verranno
collaudate
secondo
le
norme
stabilite
dalla
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
.
sulle
opere
pubbliche
.
124
.
(
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
art
.
2
)
.
Per
gli
effetti
del
precedente
articolo
i
comuni
con
popolazione
non
superiore
a
100
mila
abitanti
sono
divisi
in
quattro
categorie
in
base
alla
rispettiva
popolazione
,
secondo
il
censimento
del
1901
,
e
cioè
:
l
ª
)
comuni
con
popolazione
fra
50.001
e
100.000
abitanti
;
2ª
)
comuni
con
popolazione
fra
25.001
e
50.000
abitanti
;
3ª
)
comuni
con
popolazione
fra
10.001
e
25.000
abitanti
;
4ª
)
comuni
con
popolazione
fino
a
10.000
abitanti
.
I
comuni
con
popolazione
fra
i
50001
e
100.000
abitanti
garantiranno
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
pagheranno
l
annualità
costante
,
comprensiva
della
quota
di
ammortamento
e
degli
interessi
,
al
saggio
di
favore
del
2
per
cento
,
e
lo
Stato
corrisponderà
alla
Cassa
stessa
,
in
quote
annue
costanti
,
la
differenza
fra
l
interesse
posto
a
carico
dei
comuni
e
quello
normale
.
Per
i
comuni
della
1ª
categoria
la
Cassa
accantonerà
il
decimo
della
somma
totale
di
250
milioni
di
cui
al
precedente
art
.
123
.
Sono
a
carico
dello
Stato
gli
interessi
dei
mutui
che
si
concederanno
nel
limite
dei
nove
decimi
dell
anzidetta
somma
,
cioè
225
milioni
ai
comuni
delle
categorie
2ª
,
3ª
e
4ª
.
Lo
Stato
corrisponderà
detti
interessi
direttamente
e
irrevocabilmente
alla
Cassa
del
depositi
e
prestiti
in
quote
annue
eguali
,
quanti
sono
gli
anni
di
ammortamento
dei
mutuo
.
La
quota
di
225
milioni
di
lire
,
pari
al
nove
decimi
della
somma
complessiva
dei
mutui
destinati
alla
provvista
di
acque
potabili
,
spettanti
ai
comuni
delle
categorie
2ª
,
3ª
e
4ª
,
sarà
devoluta
a
preferenza
ai
comuni
della
4ª
,
e
ai
comuni
della
3ª
su
quelli
della
somma
complessiva
dei
mutui
destinati
alla
provvista
di
acque
potabili
,
spettanti
ai
comuni
delle
categorie
2ª
,
3ª
e
4ª
,
sarà
devoluta
a
preferenza
ai
comuni
della
4ª
,
e
ai
comuni
della
3ª
su
quelli
della
2ª
.
L
ammontare
di
ciascun
mutuo
non
potrà
eccedere
la
spesa
strettamente
necessaria
ai
fini
indicati
nell
art
.
123
,
esclusa
qualsiasi
spesa
per
opere
ornamentali
,
e
tale
condizione
dovrà
essere
riconosciuta
nei
progetti
tecnici
approvati
dal
genio
civile
.
Nella
sua
relazione
al
progetto
il
genio
civile
dovrà
esaminare
e
riferire
anche
sul
sistema
più
economico
,
sia
isolatamente
,
sia
in
consorzio
con
altri
enti
locali
.
In
caso
di
rifiuto
degli
enti
interessati
alla
costituzione
dei
consorzi
suggeriti
dal
genio
civile
,
si
potranno
applicare
le
disposizioni
del
successivo
art
.
127
.
Il
concorso
dello
Stato
,
tanto
per
i
mutui
senza
carico
d
interesse
,
quanto
per
i
mutui
all
interesse
del
2
per
cento
,
è
consentito
con
decreto
del
Ministro
dell
interno
.
125
.
(
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
art
.
3
)
.
I
comuni
e
i
consorzi
che
si
costituiscono
in
base
alle
disposizioni
dei
precedenti
articoli
123
e
124
potranno
,
mediante
particolari
convenzioni
,
associarsi
ai
privati
che
abbiano
interesse
alla
provvista
dell
acqua
potabile
.
In
tal
caso
la
spesa
occorrente
alla
esecuzione
dell
opera
dovrà
ripartirsi
tra
i
comuni
o
i
consorzi
e
i
privati
in
ragione
del
rispettivo
grado
di
interesse
.
Il
mutuo
sarà
accordato
solamente
per
la
parte
di
spesa
che
debba
andare
a
carico
dei
comuni
e
consorzi
.
Nel
regolamento
di
cui
all
art
.
16
della
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
saranno
stabilite
le
norme
e
condizioni
per
la
validità
delle
convenzioni
anzidette
che
saranno
soggette
all
approvazione
della
giunta
provinciale
amministrativa
.
126
.
(
)
.
127
(
L
.
25
giugno
1911
.
n
.
586
,
articoli
6
e
16
)
.
?
Il
Ministero
dell
interno
,
sentiti
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
la
garanzia
dei
mutui
,
il
consiglio
provinciale
sanitario
,
la
giunta
provinciale
amministrativa
,
può
dichiarare
obbligatoria
,
anche
nei
riguardi
delle
frazioni
,
l
esecuzione
delle
opere
di
cui
all
art
.
123
,
nonché
dei
lavori
suppletivi
per
conservazione
,
miglioramenti
e
aggiunte
ad
opere
di
approvvigionamento
idrico
già
esistenti
.
Nello
stesso
modo
può
essere
dichiarata
obbligatoria
la
costituzione
del
consorzio
.
In
caso
di
rifiuto
da
parte
del
comune
o
degli
enti
consorziali
ad
adottare
i
provvedimenti
necessari
per
la
contrattazione
dei
mutui
e
per
l
esecuzione
delle
opere
,
il
prefetto
provvedere
d
ufficio
ai
termini
delle
vigenti
leggi
e
del
regolamento
di
cui
all
articolo
16
della
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
.
I
provvedimenti
indicati
nel
presente
articolo
sono
definitivi
.
128
.
(
L
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
articoli
10
e
11
)
.
?
L
approvazione
dei
progetti
delle
opere
contemplate
negli
articoli
120
,
121
,
123
e
130
della
presente
legge
equivale
,
nei
riguardi
delle
espropriazioni
,
a
dichiarazione
di
pubblica
utilità
.
I
termini
stabiliti
dalla
L
.
25
giugno
1865
per
la
procedura
delle
espropriazioni
,
potranno
essere
abbreviati
con
ordinanza
del
prefetto
,
da
pubblicarsi
a
norma
di
legge
.
Salvi
gli
obblighi
nascenti
dalle
disposizioni
in
vigore
sulla
polizia
stradale
a
carico
di
chi
abbia
ottenuto
concessioni
di
occupare
e
attraversare
strade
per
condutture
di
acqua
potabile
,
qualsiasi
controversia
circa
le
misure
del
canone
che
gli
enti
,
cui
le
strade
appartengono
,
vogliano
stabilire
in
corrispettivo
di
tali
concessioni
,
è
risoluta
dal
prefetto
della
provincia
dov
è
la
strada
attraversata
od
occupata
,
udite
le
parti
interessate
.
Contro
la
decisione
del
prefetto
non
è
ammesso
gravame
né
in
sede
amministrativa
,
né
in
via
giudiziaria
.
129
.
(
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
art
.
14
)
.
I
benefici
dei
precedenti
articoli
123
a
128
si
intendono
applicabili
anche
:
1
)
a
quei
comuni
che
hanno
già
in
corso
lavori
per
provvista
d
acqua
potabile
,
ma
non
abbiano
ancora
ottenuto
il
mutuo
a
norma
della
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
399;
2
)
a
quei
comuni
che
,
pur
avendo
ottenuto
e
accettato
il
mutuo
,
non
abbiano
ancora
ricevuto
alcuna
somministrazione
e
facciano
la
dichiarazione
di
rinuncia
allo
scopo
di
rinnovare
il
mutuo
;
3
)
a
quei
comuni
,
che
,
pur
avendo
accettato
il
mutuo
ed
anche
conseguita
la
somministrazione
,
abbiano
compiuto
o
si
propongano
di
eseguire
lavori
suppletivi
per
1
quali
occorra
un
nuovo
mutuo
;
nel
qual
caso
il
beneficio
dell
art
.
124
riguarderà
il
solo
mutuo
suppletivo
,
ancorché
sia
stato
già
concesso
,
purché
non
sia
già
stata
iniziata
la
somministrazione
;
4
)
alle
somme
rimaste
da
somministrare
nel
giorno
1°
luglio
1910
,
sui
mutui
già
concessi
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
o
da
altri
istituti
o
da
privati
col
concorso
dello
Stato
nel
pagamento
degli
interessi
ai
sensi
dei
precedenti
articoli
116
e
119
di
questa
legge
.
All
uopo
verrà
dal
Ministero
dell
Interno
,
con
effetto
dal
1912
.
integrato
il
concorso
stesso
e
pagato
direttamente
agli
enti
mutuatari
.
130
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
.
art
.
51;
T
.
U
.
21
maggio
1908
,
n
.
269
,
art
.
179
e
L
.
25
giugno
1911
.
n
.
586
,
art
.
15
)
.
Nella
concessione
dei
prestiti
e
dei
concorsi
contemplati
negli
articoli
120
,
121
e
123
sarà
data
la
preferenza
a
quei
comuni
nei
quali
sia
più
elevata
la
misura
delle
imposte
,
siano
più
difficili
le
condizioni
economiche
,
e
pia
maggiore
l
urgenza
delle
opere
nei
riguardi
della
pubblica
igiene
.
Nei
casi
degli
articoli
120
,
121
e
124
(
2°
comma
)
il
limite
di
cui
al
1°
comma
dell
art
.
179
della
legge
comunale
e
provinciale
,
testo
unico
,
approvato
con
R
.
D
.
21
maggio
1908
,
n
.
269
,
sarà
del
terzo
anziché
del
quinto
delle
entrate
ordinarie
.
Se
nella
esecuzione
delle
opere
di
cui
sopra
si
rendesse
necessaria
una
maggiore
spesa
,
sia
per
lavori
nuovi
non
previsti
in
progetto
ed
indispensabili
per
il
compimento
dell
opera
stessa
o
pel
notevole
suo
miglioramento
,
sia
per
lavori
dipendenti
da
causa
di
forza
maggiore
,
il
ministero
potrà
autorizzare
un
supplemento
di
mutuo
od
accordare
un
concorso
sul
nuovo
prestito
.
Tali
concessioni
non
potranno
in
ogni
caso
aver
luogo
che
per
una
somma
non
maggiore
del
quinto
di
quella
contemplata
dal
progetto
già
presentato
al
Ministero
.
DISPOSIZIONI
SPECIALI
131-139
.
(
)
.
§
5
.
Per
opere
stradali
e
per
opere
nei
porti
di
4ª
classe
.
Strade
di
accesso
alle
stazioni
ferroviarie
ed
ai
porti
.
140
.
(
T
.
U
.
0
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
52
e
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
.
art
.
17
)
.
I
comuni
che
costruiranno
la
strada
o
parte
della
strada
di
accesso
alla
stazione
ferroviaria
omonima
o
all
approdo
omonimo
del
piroscafo
postale
avranno
diritto
ad
un
sussidio
dello
Stato
in
ragione
della
metà
della
spesa
effettiva
,
e
ad
un
sussidio
della
provincia
in
ragione
di
un
quarto
,
e
,
quando
per
tale
costruzione
assumessero
somme
a
mutuo
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
potranno
dare
in
delegazione
alla
stessa
il
sussidio
dello
Stato
.
Potrà
essere
accettata
la
garanzia
della
sovrimposta
provinciale
per
la
parte
riferibile
al
sussidio
della
provincia
.
Le
disposizioni
del
precedente
comma
sono
applicabili
anche
:
a
)
ai
comuni
che
costruiranno
la
strada
di
accesso
alla
più
vicina
stazione
ferroviaria
,
ma
soltanto
nel
caso
in
cui
la
strada
misuri
una
lunghezza
non
maggiore
di
25
chilometri
,
compresa
quella
delle
strade
esistenti
,
qualora
ad
esse
si
debba
collegare
;
b
)
ai
comuni
che
procedono
all
ultimazione
delle
strade
rimaste
in
sospeso
per
la
L
.
19
luglio
1894
,
n
.
338
,
e
destinate
a
raccordare
frazioni
o
borgate
con
la
stazione
centrale
ferroviaria
dello
stesso
comune
;
c
)
per
i
porti
marittimi
e
lacuali
pareggiati
ai
marittimi
di
I
,
II
e
III
classe
per
la
loro
congiunzione
col
comune
omonimo
o
coi
comuni
viciniori
a
distanza
massima
di
15
chilometri
.
141
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
731
,
art
.
53
)
.
I
comuni
,
i
quali
entro
dieci
anni
dal
23
luglio
1903
completeranno
le
strade
per
essi
obbligatorie
,
in
base
alla
L
.
30
agosto
1868
,
n
.
4613
,
rimaste
incompiute
per
effetto
delle
disposizioni
della
L
.
19
luglio
1894
,
n
.
338
,
avranno
diritto
al
sussidio
dello
Stato
nella
misura
di
un
quarto
della
spesa
che
da
essi
a
tale
scopo
sarà
sostenuta
.
Tale
sussidio
potrà
darsi
in
delegazione
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
a
garanzia
di
mutui
che
i
comuni
anzidetti
assumessero
per
lo
scopo
di
cui
al
precedente
articolo
.
142
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
54
)
.
Per
le
strade
interessanti
più
comuni
,
costruite
per
oltre
la
metà
della
loro
lunghezza
e
per
quelle
ancorché
costruite
per
meno
della
metà
,
per
le
quali
il
comune
o
i
comuni
,
nel
cui
territorio
la
strada
si
svolge
,
deliberino
la
continuazione
fino
a
raggiungere
la
metà
del
percorso
,
potrà
essere
dichiarata
l
obbligatorietà
con
decreto
reale
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
qualora
la
Giunta
provinciale
amministrativa
abbia
accertato
che
i
bilanci
dei
comuni
interessati
potranno
sostenere
la
relativa
quota
di
spesa
.
m
L
obbligatorietà
avrà
effetto
anche
per
i
comuni
che
avessero
rifiutato
di
continuare
la
costruzione
della
strada
o
non
avessero
aderito
all
invito
loro
fatto
per
deliberarla
.
Alle
strade
indicate
nel
presente
articolo
sono
applicabili
le
disposizioni
della
L
.
30
agosto
1868
,
n
.
4613
,
e
il
secondo
comma
dell
art
.
141
.
Agli
effetti
delle
disposizioni
del
presente
e
dei
precedenti
articoli
140
e
141
,
sarà
mantenuto
in
vigore
l
art
.
4
della
L
.
19
luglio
1894
,
n
.
338
,
in
quanto
riguarda
lo
stanziamento
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
dell
annua
somma
di
lire
1.500.000
da
erogarsi
nel
pagamento
dei
sussidi
spettanti
ai
comuni
.
OPERE
NEI
PORTI
DI
4ª
CLASSE
143
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
56
)
.
Per
la
sollecita
esecuzione
delle
opere
nei
porti
di
4ª
classe
,
ai
termini
della
L
.
14
luglio
1907
,
n
.
542
,
i
comuni
potranno
ottenere
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
mutui
ammortizzabili
in
35
anni
fino
all
intiero
ammontare
della
spesa
a
loro
carico
,
secondo
i
progetti
debitamente
approvati
.
Eguale
autorizzazione
è
data
per
la
concessione
di
mutui
alle
provincie
che
sono
obbligate
ad
una
quota
di
concorso
per
l
esecuzione
delle
dette
opere
.
Il
concorso
straordinario
dello
Stato
nella
misura
del
50
per
cento
della
spesa
per
le
opere
di
cui
al
presente
articolo
,
sarà
corrisposto
ai
comuni
in
proporzione
dell
avanzamento
dei
lavori
in
base
ai
relativi
certificati
.
COSTRUZIONE
E
RICOSTRUZIONE
DELLE
STRADE
DI
ALLACCIAMENTO
PER
I
COMUNI
ISOLATI
144
.
(
L
.
2
gennaio
1910
,
n
.
5
,
articoli
1
,
2
,
3
e
5
)
.
Ai
comuni
,
eccettuati
quelli
della
Basilicata
e
della
Calabria
che
intendano
di
anticipare
la
costruzione
o
la
ricostruzione
delle
loro
strade
di
allacciamento
,
inscritte
nel
piano
regolatore
della
rispettiva
provincia
e
che
non
possano
essere
dallo
Stato
appaltate
nel
primo
triennio
dal
17
gennaio
1910
,
lo
Stato
rimborserà
una
somma
corrispondente
all
importo
del
progetto
approvato
,
ivi
compresa
la
quota
per
lavori
imprevisti
,
salvo
il
ricupero
spettante
dei
contributi
a
carico
delle
provincie
e
dei
comuni
interessati
.
Tale
somma
sarà
accresciuta
della
spesa
occorrente
per
la
compilazione
del
progetto
e
per
la
direzione
e
sorveglianza
dei
lavori
,
calcolandolo
in
ragione
del
decimo
dell
ammontare
dei
lavori
e
delle
espropriazioni
e
non
potrà
subire
variazioni
qualunque
abbia
a
risultare
l
effettivo
importo
della
costruzione
,
la
quale
avrà
luogo
sotto
l
alta
vigilanza
dei
competenti
uffici
del
genio
civile
.
Con
decreto
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
col
Ministro
del
tesoro
,
saranno
stabiliti
,
nei
limiti
degli
stanziamenti
di
cui
all
art
.
1
della
L
.
2
gennaio
1910
,
i
modi
e
i
termini
di
tale
rimborso
,
il
quale
non
potrà
mai
iniziarsi
prima
del
settimo
anno
dalla
data
di
detto
decreto
.
Nel
caso
previsto
nei
precedenti
comma
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
ad
accordare
ai
comuni
un
mutuo
non
superiore
all
importo
del
progetto
approvato
.
La
somma
mutuata
verrà
rimborsata
alla
Cassa
predetta
dallo
Stato
,
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti
dal
suddetto
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
Gli
interessi
dovuti
alla
Cassa
mutuante
,
tanto
nel
periodo
che
precede
l
ammortamento
dei
prestiti
,
quanto
durante
l
ammortamento
medesimo
,
saranno
determinati
in
una
somma
annua
costante
e
staranno
per
metà
a
carico
dello
Stato
,
che
preleverà
le
somme
occorrenti
dal
fondo
complessivo
in
lire
39
milioni
e
500.000
di
cui
all
art
.
1
della
citata
L
.
2
gennaio
1910
,
n
.
5
.
145
.
(
L
.
2
gennaio
1910
,
n
.
5
,
art
.
7
)
.
Le
disposizioni
dell
articolo
precedente
saranno
pure
applicabili
alle
amministrazioni
provinciali
,
le
quali
si
sostituiscono
ai
comuni
per
l
anticipata
costruzione
o
ricostruzione
delle
strade
comprese
nel
piano
regolatore
provinciale
approvato
.
146
.
(
L
.
2
gennaio
1910
,
n
.
5
,
art
.
8
)
.
Le
disposizioni
di
cui
ai
precedenti
articoli
144
e
145
della
presente
legge
sono
applicabili
ai
comuni
isolati
delle
province
di
Basilicata
e
della
Calabria
,
compresi
nella
tabella
D
della
L
.
31
marzo
1904
,
n
.
140
.
e
nella
tabella
C
della
L
.
25
giugno
1906
,
n
.
255
.
Il
rimborso
delle
somme
che
da
essi
saranno
anticipate
,
per
la
costruzione
delle
rispettive
strade
di
allacciamento
all
esistente
rete
stradale
,
sarà
effettuato
nei
modi
e
nei
termini
da
stabilirsi
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
di
concerto
col
Ministro
del
tesoro
,
senza
riferimento
al
limite
massimo
di
sette
anni
di
cui
al
citato
articolo
144
.
Il
contributo
governativo
nel
pagamento
degli
interessi
sui
mutui
di
cui
allo
stesso
art
.
144
.
sarà
pagato
con
i
fondi
autorizzati
in
favore
della
Basilicata
e
della
Calabria
per
la
costruzione
delle
strade
sovraccennate
.
§
6
.
Provvedimenti
riguardanti
i
danni
causati
da
infortuni
straordinari
.
PRESTITI
PER
SOSPENSIONE
DI
SOVRIMPOSTA
SUI
TERRENI
147
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
57
)
.
Nei
compartimenti
catastali
,
nei
quali
,
secondo
le
norme
in
essi
vigenti
,
sia
già
riconosciuto
in
caso
di
infortuni
straordinari
il
diritto
alla
sospensione
ed
all
abbuono
dell
imposta
erariale
sui
terreni
,
potranno
le
province
ed
i
comuni
concedere
ai
danneggiati
lo
sgravio
delle
rispettive
sovrimposte
nella
stessa
misura
proporzionale
stabilita
nella
verifica
agli
effetti
dell
abbuono
dell
imposta
erariale
.
Durante
le
pratiche
per
la
liquidazione
degli
abbuoni
,
i
comuni
e
le
provincie
potranno
acconsentire
alla
sospensione
della
riscossine
delle
rispettive
sovrimposte
.
Le
stesse
disposizioni
si
estendono
anche
a
quelle
provincie
ove
vige
il
nuovo
catasto
a
termini
però
e
con
le
norme
dell
art
.
38
della
L
.
1°
marzo
1886
,
n
.
3682
.
Le
imposte
erariali
e
le
sovrimposte
provinciali
e
comunali
messe
in
tolleranza
o
sospese
e
non
comprese
negli
sgravi
definitivi
,
saranno
ripartite
in
sei
rate
bimestrali
uguali
e
pagate
con
quelle
che
andranno
a
scadere
dopo
la
liquidazione
degli
sgravi
suddetti
.
Le
quote
delle
sovrimposte
abbuonate
o
sospese
a
termini
del
precedente
articolo
,
se
trovansi
vincolate
verso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
o
verso
la
sezione
autonoma
di
credito
comunale
o
provinciale
a
garanzia
di
mutui
,
saranno
ripartite
,
col
carico
dei
relativi
interessi
,
in
non
più
di
sessanta
rate
bimestrali
uguali
e
pagate
con
quelle
che
andranno
a
scadere
a
cominciare
dall
anno
successivo
a
quello
del
concesso
sgravio
.
Alle
provincie
ed
ai
comuni
,
ai
quali
in
conseguenza
dell
esonero
o
della
sospensione
della
sovrimposta
sui
terreni
,
di
cui
sopra
,
venissero
a
mancare
i
mezzi
necessari
per
provvedere
alle
spese
obbligatorie
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
,
per
tale
oggetto
,
autorizzata
a
concedere
mutui
alle
condizioni
stabilite
dai
precedenti
articoli
72
all88
.
ALLUVIONI
E
FRANE
147
.
(
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
341
,
articoli
1
,
10
(
1°
,
2°
,
3°
.
6°
e
7°
comma
,
11
(
ultimo
comma
)
e
12
,
e
L
.
8
luglio
1903
.
n
.
311
,
art
.
11
)
.
148
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
7
luglio
1901
,
n
.
341
,
a
favore
dei
consorzi
di
comuni
per
la
riparazione
e
la
ricostruzione
strade
e
fabbricati
ed
opere
pubbliche
consorziali
e
comunali
danneggiate
dalle
alluvioni
e
frane
del
1900
e
°
semestre
1901
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
35
anni
.
Al
pagamento
delle
annualità
di
tali
prestiti
lo
Stato
contribuisce
in
ragione
di
lire
2
per
cento
sopra
ogni
cento
lire
di
capitale
iniziale
mutuato
.
Questi
contributi
fanno
carico
ad
una
somma
annua
iscritta
,
ai
termini
della
citata
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
341
,
nel
bilancio
del
Ministero
d
agricoltura
,
industria
e
commercio
in
lire
20.000
per
la
durata
di
35
anni
,
e
all
altra
somma
annua
di
lire
25.000
iscritta
,
ai
sensi
della
L
.
8
luglio
1903
.
n
.
311
,
in
aumento
alla
prima
,
nel
bilancio
stesso
,
anche
per
35
anni
.
Le
eventuali
eccedenze
sulle
predette
somme
annue
da
inscriversi
nel
bilancio
del
predetto
Ministero
,
rimarranno
vincolate
fino
alla
completa
estinzione
dei
mutui
in
garanzia
e
pagamento
dei
crediti
degli
enti
ed
Istituti
sovventori
per
i
capitali
e
per
gli
accessori
.
La
somma
consentita
a
mutuo
,
se
i
lavori
di
riparazione
o
di
ricostruzione
risultano
già
interamente
eseguiti
all
atto
della
domanda
,
può
essere
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
somministrata
su
presentazione
di
un
certificato
del
competente
ufficio
del
genio
civile
,
che
attesti
la
completa
esecuzione
dei
lavori
di
riparazione
o
di
ricostruzione
.
Se
invece
si
tratta
di
lavori
da
iniziare
o
soltanto
in
parte
compiuti
all
atto
della
domanda
,
la
somma
consentita
a
mutuo
può
essere
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
versata
per
un
terzo
alla
data
del
contratto
di
mutuo
,
e
per
gli
altri
due
terzi
su
presentazione
del
predetto
certificato
del
competente
ufficio
del
genio
civile
.
Nel
caso
della
somministrazione
del
mutuo
a
rate
,
il
contributo
dello
Stato
è
commisurato
alle
somme
effettivamente
anticipate
.
L
ammortamento
di
tali
prestiti
comincia
dall
anno
successivo
della
somministrazione
della
prima
rata
.
Tutti
gli
atti
occorrenti
all
esecuzione
di
quanto
sopra
sono
stesi
su
carta
libera
,
rilasciati
e
compilati
gratuitamente
dai
pubblici
uffici
.
149
.
(
L
.
3
luglio
1902
,
n
.
298
,
articoli
6
e
8
e
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
341
,
art
.
12
)
.
Sono
estese
ai
consorzi
di
comuni
ed
ai
comuni
danneggiati
dalle
alluvioni
e
frane
del
secondo
semestre
1901
,
le
disposizioni
del
1°
e
2°
comma
del
precedente
art
.
148
.
Il
contributo
dello
Stato
per
i
prestiti
di
cui
al
presente
articolo
fa
carico
ad
una
somma
annua
di
lire
150.000
iscritta
,
per
la
durata
di
35
anni
,
nel
bilancio
del
Ministero
d
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Alle
eventuali
eccedenze
sulla
predetta
somma
si
estende
la
disposizione
del
4°
comma
del
precedente
art
.
148
.
150
.
(
L
.
8
luglio
1903
,
n
.
311
,
articoli
7
,
9
e
10
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
8
luglio
1903
,
n
.
311
,
a
favore
delle
provincie
,
dei
consorzi
di
comuni
e
di
comuni
,
per
la
riparazione
e
ricostruzione
di
strade
,
fabbricati
ed
opere
pubbliche
provinciali
,
consorziali
e
comunali
danneggiate
dalle
alluvioni
e
frane
del
secondo
semestre
1902
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
35
anni
.
Il
contributo
dello
Stato
per
i
mutui
di
cui
al
presente
articolo
fa
carico
ad
una
somma
annua
iscritta
nel
bilancio
del
Ministero
d
agricoltura
,
industria
e
commercio
in
lire
170.000
per
la
durata
di
35
anni
.
Sono
estese
a
tali
prestiti
le
disposizioni
dell
art
.
148
meno
i
comma
1°
e
3°
.
151
.
(
L
.
3
luglio
1904
,
n
.
313
.
articoli
7
,
8
e
10
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
al
sensi
della
L
.
3
luglio
1904
,
n
.
313
,
a
favore
delle
provincie
,
dei
consorzi
di
comuni
e
di
comuni
,
per
riparazioni
e
ricostruzioni
di
opere
pubbliche
e
fabbricati
provinciali
,
consorziali
e
comunali
,
danneggiati
dalle
alluvioni
e
frane
del
secondo
semestre
del
1903
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
35
anni
.
Il
contributo
dello
Stato
per
i
prestiti
di
cui
al
presente
articolo
fa
carico
ad
una
somma
annua
di
lire
40.000
iscritta
,
per
la
durata
di
35
anni
,
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
a
decorrere
dall
esercizio
finanziario
1904-1905
.
Sono
applicabili
a
tali
prestiti
le
disposizioni
dell
art
.
148
,
meno
i
comma
1°
e
3°
.
152
.
(
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
400
,
articoli
9
e
20
e
L
.
28
giugno
1906
,
n
.
271
,
art
.
2
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
ai
sensi
dell
art
.
9
della
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
400
,
a
provincie
,
comuni
e
loro
consorzi
ed
ai
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
di
irrigazione
,
di
derivazione
e
di
uso
di
acqua
a
scopo
industriale
,
e
dai
consorzi
per
opere
idrauliche
,
contemplate
dal
testo
unico
approvato
con
R
.
D
.
25
luglio
1904
,
n
.
523
,
per
la
riparazione
e
la
ricostruzione
di
opere
pubbliche
,
provinciali
,
consorziali
e
comunali
,
danneggiate
dalle
alluvioni
del
primo
semestre
1903
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
35
anni
estensibile
,
nei
casi
di
comprovata
necessita
nei
modi
di
legge
,
fino
a
50
anni
.
I
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
predetta
alle
provincie
e
ai
comuni
,
che
accordarono
la
sospensione
delle
sovrimposte
ripartendole
in
sessanta
rate
eguali
bimestrali
,
ai
termini
dell
art
.
19
della
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
400
,
sono
garantiti
da
delegazioni
rilasciate
dalle
province
e
dai
comuni
suddetti
sulle
sessanta
rate
bimestrali
destinate
al
pagamento
delle
sovrimposte
sospese
,
e
,
per
la
differenza
,
sulle
rate
delle
sovrimposte
normali
.
Per
i
mutui
di
cui
al
presente
articolo
è
fissato
l
interesse
del
4
per
cento
netto
.
Al
pagamento
di
tali
interessi
lo
Stato
contribuisce
in
ragione
di
un
terzo
,
al
quale
intento
è
inscritta
la
somma
di
lire
60.000
nel
bilancio
del
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
a
cominciare
dall
esercizio
1905-1906
.
153
.
(
L
.
29
dicembre
1907
,
n
.
810
,
articoli
14
e
15
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
fare
prestiti
ammortizzabili
in
35
annualità
e
nei
casi
di
provata
necessità
di
50
anni
,
a
favore
delle
provincie
,
dei
comuni
,
dei
consorzi
di
comuni
e
dei
consorzi
idraulici
per
la
spesa
risultante
a
loro
carico
,
detratto
l
eventuale
sussidio
governativo
,
e
relativa
tanto
alla
riparazione
di
danni
arrecati
dalle
frane
dopo
il
31
dicembre
1903
e
dalle
alluvioni
dopo
il
30
giugno
1905
,
ad
opere
pubbliche
stradali
ed
idrauliche
e
ad
abitati
di
comuni
e
frazioni
,
quanto
all
esecuzione
di
lavori
di
consolidamento
e
di
difesa
per
ovviare
a
nuovi
danni
nelle
opere
e
negli
abitati
medesimi
.
Al
pagamento
degli
interessi
sui
mutui
che
saranno
concessi
in
base
al
presente
articolo
alle
provincie
,
comuni
e
consorzi
di
comuni
,
lo
Stato
contribuirà
in
ragione
della
metà
degli
interessi
medesimi
versandone
l
importo
alla
Cassa
depositi
e
prestiti
in
annualità
ridotte
costanti
per
tutto
il
periodo
di
ammortamento
dei
mutui
.
A
tale
scopo
sarà
inscritta
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
(
parte
straordinaria
)
,
per
tutta
la
durata
degli
anzidetti
mutui
,
la
somma
corrispondente
al
contributo
dello
Stato
.
154
.
(
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
341
,
art
.
14;
L
.
3
luglio
1904
,
n
.
313
,
art
.
10
e
L
.
29
dicembre
1907
,
n
.
810
art
.
16
)
.
Le
domande
pel
conseguimento
del
concorso
governativo
nel
pagamento
degli
interessi
dovranno
essere
presentate
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
per
mezzo
delle
prefetture
,
nel
termine
perentorio
di
un
anno
dalla
data
dell
infortunio
.
Per
la
presentazione
e
documentazione
di
tali
domande
,
di
quelle
per
il
conseguimento
di
mutui
e
di
quelle
presentate
nel
termine
perentorio
di
un
anno
dal
25
gennaio
1908
per
danni
causati
da
frane
e
da
alluvioni
avvenute
anteriormente
alla
L
.
29
dicembre
1907
,
n
.
810
,
saranno
osservate
le
norme
stabilite
dal
regolamento
approvato
con
R
.
D
.
22
gennaio
1905
,
n
.
116
,
per
l
applicazione
della
L
.
3
luglio
1904
,
n
.
313
,
e
su
di
essa
sarà
sentita
la
commissione
reale
,
con
sede
iu
Roma
,
istituita
a
termini
dell
art
.
10
della
citata
L
.
3
luglio
1904
con
decreto
reale
e
composta
di
cinque
membri
,
i
cui
poteri
si
intendono
prorogati
agli
effetti
della
citata
legge
del
29
dicembre
1907
,
n
.
810
.
Il
Governo
del
re
è
autorizzato
ad
introdurre
,
ove
ne
riconosca
il
bisogno
,
modificazioni
ed
aggiunte
al
citato
regolamento
;
esse
saranno
approvate
con
regio
decreto
,
previo
parere
del
Consiglio
di
Stato
.
La
somministrazione
dei
mutui
verrà
autorizzata
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
in
corrispondenza
all
avanzamento
delle
opere
,
accertato
dal
competente
ufficio
del
genio
civile
mediante
appositi
certificati
.
155-161
.
Alluvioni
e
frane
(
disposizioni
speciali
)
.
(
)
.
162-180
.
Terremoti
ed
eruzioni
vulcaniche
.
(
)
.
§
7
.
Prestiti
vari
a
favore
di
determinate
province
e
comuni
.
181-208
.
(
)
.
CAPO
III
:
ANTICIPAZIONI
AL
TESORO
DELLO
STATO
209-248
.
(
)
.
CAPO
IV
:
ANTICIPAZIONI
AD
ALTRI
ENTI
249-250
.
(
)
.
TITOLO
V
RENDICONTI
E
PROFITTI
NETTI
ANNUALI
,
FONDO
DI
RISERVA
251
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
articoli
29
e
30
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
terrà
una
contabilità
generale
formata
dalla
riunione
delle
contabilità
speciali
.
Sarà
determinato
nel
regolamento
il
modo
nel
quale
si
dovranno
presentare
i
rendiconti
annuali
delle
operazioni
.
252
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
articoli
27
e
29;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
L
.
11
giugno
1896
,
n
.
461
,
art
.
5
e
L
.
17
luglio
1910
,
n
.
491
,
art
.
12
)
.
I
profitti
netti
annuali
della
gestione
propria
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
sono
devoluti
per
otto
decimi
al
tesoro
dello
Stato
,
per
un
decimo
in
aumento
del
fondo
di
riserva
della
Cassa
medesima
e
pel
rimanente
decimo
alla
Cassa
di
colonizzazione
dell
Agro
romano
istituita
in
sezione
speciale
,
avente
gestione
autonoma
,
presso
la
stessa
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
termini
della
L
.
17
luglio
1910
,
n
.
491
.
253
.
(
L
.
11
giugno
1896
,
n
.
461
,
art
.
5;
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
320
,
art
.
2
e
R
.
D
.
11
luglio
1904
,
n
.
337
,
art
.
5;
L
.
17
marzo
1907
,
n
.
74
,
art
.
2;
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
26;
L
.
30
maggio
1909
,
n
.
280
,
articolo
unico
e
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
4
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
alimenta
il
fondo
di
riserva
,
di
cui
all
articolo
precedente
,
degli
interessi
del
fondo
stesso
e
di
un
decimo
degli
utili
netti
della
propria
gestione
annuale
.
Il
fondo
di
riserva
è
investito
in
titoli
del
consolidato
italiano
ed
in
qualunque
specie
di
titoli
emessi
o
garantiti
dallo
Stato
nonché
in
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
ordinarie
e
speciali
.
Una
parte
del
fondo
di
riserva
,
sino
alla
concorrenza
di
quattro
milioni
,
è
destinata
a
provvedere
alle
spese
inerenti
alla
costruzione
in
Roma
dell
edificio
per
la
sede
della
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
.
La
detta
parte
del
fondo
di
riserva
rimarrà
impiegata
nel
valore
dello
stabile
;
e
la
relativa
pigione
,
da
determinarsi
e
ripartirsi
fra
la
Cassa
predetta
,
le
aziende
annessevi
e
gli
istituti
di
previdenza
,
con
deliberazione
del
consiglio
permanente
di
amministrazione
e
della
commissione
parlamentare
di
vigilanza
,
costituirà
,
al
netto
delle
spese
di
manutenzione
,
il
frutto
di
questo
speciale
impiego
.
PARTE
SECONDA
DELLA
SEZIONE
AUTONOMA
DI
CREDITO
COMUNALE
E
PROVINCIALE
TITOLO
I
ISTITUZIONE
,
CONCESSIONE
DI
PRESTITI
ED
EMISSIONE
DI
CARTELLE
1
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
19
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
513
,
art
.
2
)
.
La
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
,
istituita
con
gestione
propria
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
con
la
L
.
24
aprile
1898
,
n
.
132
,
è
autorizzata
a
far
prestiti
mediante
emissione
di
cartelle
agli
enti
indicati
nella
lett
.
a
)
dell
art
.
68
della
parte
prima
,
libro
II
,
della
presente
legge
,
per
riscatto
di
debiti
contratti
dagli
enti
stessi
in
qualsiasi
epoca
e
per
l
esecuzione
di
opere
pubbliche
debitamente
autorizzate
.
La
rappresentanza
legale
e
la
responsabilità
di
gestione
della
sezione
autonoma
di
credito
,
spettano
al
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
2
.
(
L
.
19
luglio
1906
,
n
.
364
,
art
.
t5
)
.
La
facoltà
della
emissione
di
cartelle
ordinarie
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
è
riservata
in
casi
di
importanti
operazioni
speciali
di
mutui
per
somme
eccedenti
le
disponibilità
normali
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
per
le
quali
fosse
necessario
il
concorso
delle
disponibilità
di
altri
istituti
di
credito
.
La
facoltà
è
data
e
regolata
di
volta
in
volta
,
mediante
decreto
reale
,
promosso
dal
Ministro
del
tesoro
,
sentito
il
consiglio
dei
ministri
e
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
.
Il
decreto
stesso
sarà
registrato
alla
Corte
dei
conti
.
3
.
(T.U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
20
e
legge
15
luglio
1911
,
n
.
755
,
art
.
2
,
4°
comma
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
ad
aprire
alla
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
un
credito
in
conto
corrente
fino
a
quattro
milioni
.
La
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
potrà
operare
versamenti
su
questo
conto
anche
sino
a
renderlo
attivo
a
proprio
favore
nel
limite
di
quattro
milioni
.
Il
saggio
dell
interesse
su
questo
conto
corrente
sarà
,
rispettivamente
,
di
mezzo
per
cento
superiore
o
eguale
a
quello
vigente
per
le
somme
versate
a
titolo
di
risparmio
postale
,
ai
termini
dell
art
.
24
(
1°
comma
)
della
parte
prima
di
questo
libro
II
,
secondo
che
sia
a
favore
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ovvero
della
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
.
4
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
21
,
e
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
4
)
.
L
utile
netto
derivante
dalle
operazioni
della
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
prelevatone
l
importo
dell
imposta
di
ricchezza
mobile
,
ai
termini
di
legge
,
è
per
intero
devoluto
alla
formazione
di
un
fondo
di
riserva
da
costituirsi
a
garanzia
delle
operazioni
fatte
.
I
capitali
compresi
nel
detto
fondo
di
riserva
saranno
impiegati
in
rendite
inscritte
a
debito
dello
Stato
,
in
buoni
del
tesoro
ed
anche
in
qualsiasi
specie
di
titoli
emessi
o
garantiti
dallo
Stato
.
5
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
22
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
La
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
è
assistita
dal
consiglio
di
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
,
ed
è
posta
sotto
la
sorveglianza
della
commissione
parlamentare
per
essa
istituita
.
Ogni
anno
insieme
al
bilancio
della
spesa
il
Ministro
del
tesoro
presenterà
la
situazione
finanziaria
della
sezione
alla
fine
dell
anno
solare
precedente
.
6
.
(
)
.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI
I
PRESTITI
CON
EMISSIONE
DI
CARTELLE
7
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
23;
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1;
L
.
24
dicembre
1896
,
n
.
551
,
allegato
A
,
art
.
3;
L
.
27
giugno
1897
,
n
.
227
,
art
.
3
,
lettera
b
)
e
L
.
24
aprile
1898
,
n
.
132
,
art
.
8
)
.
I
prestiti
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
,
sono
approvati
per
decreto
reale
,
promosso
dal
Ministro
del
tesoro
.
A
tali
prestiti
si
estendono
le
disposizioni
degli
artt
.
72
(
ultimo
comma
)
,
74
,
75
,
76
,
77
,
78
,
79
,
80
,
81
,
82
,
84
,
85
,
86
e
88
della
parte
prima
di
questo
libro
II
della
presente
legge
.
I
prestiti
stessi
sono
ammortizzabili
ad
annualità
in
un
periodo
che
in
caso
di
provata
necessità
,
può
estendersi
fino
a
50
anni
.
Le
annualità
calcolate
ad
un
interesse
egualee
a
quello
delle
cartelle
da
emettersi
,
sono
aumentate
,
a
titolo
di
compenso
per
spese
di
amministrazione
,
di
cent
.
15
,
qualora
si
tratti
di
prestiti
ad
annualità
costante
,
e
di
cent
.
10
,
qualora
si
tratti
di
prestiti
ad
annualità
decrescente
,
per
ogni
100
lire
di
capitale
che
rimane
a
mutuo
.
Per
i
prestiti
in
cartelle
concessi
in
base
alla
L
.
24
dicembre
1896
,
n
.
551
,
i
mutuatari
corrispondono
una
provvigione
di
centesimi
20
per
ogni
100
lire
del
capitale
iniziale
mutuato
,
mentre
per
quelli
concessi
in
base
alle
leggi
del
27
giugno
1897
,
n
.
227
e
24
aprile
1898
,
n
.
132
,
la
provvigione
è
di
cent
.
20
ogni
100
lire
del
capitale
che
rimane
a
mutuo
.
8
.
(
)
.
TITOLO
III
DELLE
CARTELLE
DI
CREDITO
COMUNALE
E
PROVINCIALE
CAPO
I
:
CARTELLE
ORDINARIE
4
PER
CENTO
9
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
artt
.
19
(
1°
comma
)
e
24
)
.
Le
cartelle
fruttanti
il
4
per
cento
netto
ed
esente
da
ritenuta
per
qualsiasi
imposta
presente
e
futura
,
sono
del
valore
nominale
di
L
.
200
,
vengono
emesse
per
un
ammontare
eguale
a
quello
dei
mutui
concessi
e
sono
ammortizzabili
per
sorteggio
semestrale
in
corrispondenza
al
rimborso
dei
mutui
pei
quali
sono
emesse
.
Gli
interessi
corrispondenti
alle
cartelle
sono
pagati
esclusivamente
nel
regno
dalle
pubbliche
casse
a
semestri
posticipati
,
scadenti
il
1°
luglio
ed
il
1°
gennaio
di
ciascun
anno
,
unitamente
al
capitale
dovuto
pei
titoli
sorteggiati
.
Le
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
sono
rappresentate
da
titoli
al
portatore
o
da
titoli
nominativi
,
i
quali
possono
essere
emessi
per
un
numero
indefinito
di
cartelle
.
I
titoli
al
portatore
possono
essere
unitari
,
oppure
raggruppare
5
,
20
e
25
cartelle
.
La
sezione
di
credito
,
quando
lo
creda
opportuno
e
ne
sia
richiesta
,
può
riscattare
all
atto
stesso
della
consegna
le
cartelle
emesse
in
corrispondenza
ai
prestiti
fatti
.
10
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
26
)
.
Alle
cartelle
della
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
ed
alle
loro
cedole
sono
applicabili
tutte
le
disposizioni
vigenti
pei
titoli
del
debito
pubblico
dello
Stato
,
meno
l
accettazione
in
pagamento
delle
imposte
dirette
.
Saranno
stabilite
nel
regolamento
le
disposizioni
per
la
loro
emissione
,
l
impiego
nel
pagamento
dei
mutui
,
la
circolazione
,
il
tramutamento
,
il
sorteggio
,
il
rimborso
e
l
annullamento
e
per
il
versamento
di
esse
in
rimborso
anticipato
dei
mutui
,
nonché
le
operazioni
che
potranno
farsi
sulle
cartelle
tanto
al
portatore
quanto
nominative
,
e
le
norme
per
eseguirle
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
la
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
vecchiaia
e
la
invalidità
degli
operai
,
gl
istituti
di
emissione
,
le
casse
di
risparmio
,
i
monti
di
pietà
,
e
le
istituzioni
pubbliche
di
beneficienza
sono
autorizzati
a
far
uso
delle
cartelle
per
tutte
le
operazioni
,
impieghi
ed
investimenti
per
i
quali
hanno
facoltà
di
valersi
dei
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
.
Possono
anche
valersene
gl
istituti
di
assicurazioni
in
adempimento
delle
disposizioni
contenute
nell
art
.
145
del
codice
di
commercio
.
11
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
27
)
.
I
prestiti
accordati
dalla
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
dovranno
servire
all
uso
per
cui
furono
concessi
,
e
non
è
ammesso
sequestro
od
opposizione
non
solo
sulle
cartelle
emesse
,
ma
neppure
sul
denaro
corrispondente
per
la
somministrazione
dei
prestiti
stessi
.
12
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
28
)
.
In
attesa
dell
allestimento
delle
cartelle
,
la
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
potrà
in
loro
sostituzione
rilasciare
agli
acquirenti
dichiarazioni
provvisorie
corrispondenti
alle
somme
complessive
degli
acquisti
fatti
.
A
queste
dichiarazioni
sono
applicabili
tutti
i
privilegi
e
le
garanzie
delle
cartelle
stesse
.
13
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
25
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
5
)
.
Il
Governo
del
re
,
quando
crederà
giunto
il
momento
opportuno
per
riscattare
al
valore
nominale
le
cartelle
al
4
per
cento
netto
,
mediante
cartelle
a
ragione
d
interesse
minore
potrà
autorizzare
la
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
a
effettuare
il
riscatto
mediante
cartelle
3,75
per
cento
del
tipo
e
dei
tagli
di
cui
al
seguente
capo
secondo
di
questo
titolo
,
e
con
le
norme
ivi
sancite
,
e
a
ridurre
la
provvigione
dovuta
pei
prestiti
ad
annualità
costante
alla
misura
uniforme
di
quindici
centesimi
per
ogni
100
lire
di
capitale
che
annualmente
rimane
a
mutuo
.
L
interesse
dei
mutui
corrispondenti
alle
cartelle
riscattate
sarà
ragguagliato
alla
ragione
d
interesse
delle
cartelle
nuove
.
CAPO
II
:
CARTELLE
ORDINARIE
3,7
PER
CENTO
14
.
(
R
.
D
.
2
febbraio
1908
,
n
.
47;
L
.
12
marzo
1911
,
n
.
258
,
art
.
9
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
5
)
.
Le
cartelle
ordinarie
del
valore
nominale
di
L
.
1000
ciascuna
,
fruttanti
l
interesse
3,75
per
cento
,
esente
da
ritenuta
per
qualsiasi
imposta
presente
e
futura
,
ed
emesse
per
un
ammontare
eguale
a
quello
dei
mutui
concessi
,
sono
ammortizzabili
per
sorteggio
in
corrispondenza
al
rimborso
dei
mutui
.
Il
sorteggio
avrà
luogo
in
ottobre
di
ogni
anno
ed
il
rimborso
alla
pari
dal
1°
gennaio
successivo
.
Gl
interessati
saranno
pagati
dal
le
pubbliche
casse
a
semestri
posticipati
scadenti
il
1°
gennaio
ed
il
1°
luglio
di
ogni
anno
.
Le
cartelle
saranno
rappresentate
da
titoli
unitari
e
da
titoli
comprendenti
5
e
10
ed
il
sorteggio
annuale
avrà
luogo
nelle
debite
proporzioni
per
ciascuna
delle
tre
serie
di
titoli
.
In
luogo
dei
titoli
al
portatore
potranno
essere
emessi
certificati
nominativi
comprendenti
un
numero
illimitato
di
titoli
.
15
.
(
R
.
D
.
2
febbraio
1908
,
n
.
47
,
art
.
2;
L
.
12
marzo
1911
,
n
.
258
,
art
.
9;
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
5
)
.
Le
cartelle
ordinarie
3,75
per
cento
non
potranno
essere
assoggettate
,
prima
del
1920
,
a
riscatto
per
conversione
in
altri
titoli
a
minore
interesse
.
Ciascuna
delle
tre
serie
dei
titoli
rappresentativi
delle
cartelle
stesse
avrà
una
numerazione
propria
.
A
ciascun
titolo
saranno
unite
40
cedole
pel
pagamento
,
a
semestri
maturati
,
degl
interessi
.
Quando
le
cedole
saranno
esaurite
,
la
sezione
autonoma
avrà
facoltà
di
rinnovare
il
titolo
o
aggiungere
al
medesimo
un
nuovo
foglio
di
cedole
.
I
titoli
saranno
staccati
da
matrici
e
le
matrici
conservate
dalla
sezione
di
credito
,
rilegate
in
volume
.
I
titoli
saranno
firmati
dal
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
gestioni
annesse
e
della
sezione
autonoma
di
credito
e
dal
direttore
della
ragioneria
,
o
da
chi
per
essi
,
e
dal
rappresentante
dell
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
.
16
.
(
R
.
D
.
2
febbraio
1908
,
n
.
47
,
art
.
3;
L
.
12
marzo
1911
,
n
.
258
,
art
.
9;
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
5
)
.
Non
è
ammessa
la
riunione
e
la
divisione
dei
titoli
al
portatore
rappresentativi
delle
cartelle
ordinarie
3,75
per
cento
.
Possono
però
essere
,
senza
limitazione
di
quantità
di
serie
,
sostituiti
nella
circolazione
da
certificati
nominativi
.
I
certificati
nominativi
possono
,
semprechè
se
ne
abbia
la
libera
disponibilità
e
non
esistano
opposizioni
od
altri
impedimenti
,
trasferirsi
ad
altre
persone
o
società
o
enti
giuridici
,
e
sostituirsi
coi
titoli
al
portatore
che
rappresentano
,
a
richiesta
dei
titolari
ed
altri
aventi
ragioni
.
Ai
titoli
delle
cartelle
sono
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
9
(
ultimo
comma
)
,
10
,
11
e
12
di
questa
parte
seconda
del
libro
II
della
presente
legge
.
CAPO
III
:
CARTELLE
SPECIALI
3,75
PER
CENTO
17-19
.
(
)
.
LIBRO
TERZO
(
)
.