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LIBRO I Dell ’ amministrazione in generale . 1 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , articoli 1 e 2; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; R . D . 26 dicembre 1877 , numero 4219 ( serie 2a ) , art . 4; R . D . 15 maggio 1898 , n . 161 , art . 1 e L . 13 luglio 1910 , numero 431 ) . L ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è ripartita in due Direzioni generali , una per i servizi propri di Cassa dei depositi e prestiti e per quelle delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale ; l ’ altra per gli istituti di previdenza già affidati in amministrazione alla Cassa medesima , entrambe alla dipendenza di un amministratore generale ( ora entrambe alla dipendenza del Ministro del Tesoro ) Le disposizioni correlative al riparto di cui sopra , anche nei riguardi della spesa fra le varie gestioni , nonché pel controllo della Corte dei conti sono state date con decreto reale su proposta del ministro del tesoro . L ’ amministrazione è posta sotto la guarentigia dello Stato e la dipendenza del ministro del tesoro . 2 . ( L . 17 maggio 1862 , n . 1270 , art . 3; L . 8 luglio 1897 , n . 252 , art . 8; L . 6 marzo 1901 , n . 88 , art . 30; L . 19 luglio 1906 , n . 364 , art . 8; leggi 12 dicembre 1907 , numeri 754 e 755 , art . 18; L . 13 luglio 1910 , numero 431 , artt . 1 e 2 ) . Presso l ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza , è stabilito un consiglio permanente di amministrazione . Il Consiglio è costituito da un presidente , nella persona dell ’ amministratore generale , da due direttori generali , membri di diritto , da cinque rappresentanti del ministero del tesoro , da due rappresentanti del ministero dell ’ interno , da un rappresentante per ciascuno dei ministeri dei lavori pubblici , delle poste , dei telegrafi e telefoni , dell ’ istruzione pubblica , di grazia e giustizia e dei culti e di agricoltura , industria e commercio . I rappresentanti dei ministeri anzidetti sono nominati con decreto reale , sopra proposta del ministro del tesoro , d ’ accordo rispettivamente coi ministri dell ’ interno , dei lavori pubblici , delle poste , dei telegrafi e telefoni , dell ’ istruzione pubblica , di grazia e giustizia e dei culti di agricoltura , industria e commercio . I rappresentanti stessi dovranno essere sostituiti o confermati di triennio in triennio . Il consiglio nomina i suoi rappresentanti scegliendoli tra i funzionari di ognuna delle due direzioni generali dell ’ amministrazione . 3 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 6; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 , dell ’ allegato D ; L . 13 luglio 1910 , n . 421 , art . 1 ) . L ’ amministrazione dello Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è posta sotto la vigilanza di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati , scelti dalle rispettive Camere , di tre consiglieri di Stato a nomina del Presidente del Consiglio di Stato e di un consigliere della Corte dei conti , eletto dal presidente della medesima . La commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno ; essa nominerà il suo presidente fra i membri che la compongono . Nell ’ intervallo delle sessioni e legislature i deputati continueranno a far parte della commissione fino a nuova elezione . 4 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , articoli 30 , 31 , 32 e 33; L . 11 agosto 1870 , numero 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . Si formerà alla fine di ogni quadrimestre la situazione contabile delle varie aziende componenti l ’ amministrazione e si sottoporrà al Ministro del Tesoro e alla commissione di vigilanza . Questa situazione sarà fatta di pubblica ragione . Ogni anno il presidente della commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale dell ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . 5 . ( L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 1 ) . Spetta alla commissione di vigilanza sull ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza l ’ approvazione dei rendiconti consuntivi della Cassa medesima , delle gestioni annessevi e degli istituti di previdenza , i quali rendiconti , parificati dalla Corte dei conti , saranno presentati in allegato alla relazione della commissione medesima al Parlamento , entro l ’ anno successivo a quello cui essi si riferiscono . 6 . ( L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2a . ) , art . 26 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . L ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è soggetta alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato , eccettuate quelle relative all ’ ingerenza della ragioneria generale dello Stato , alla formazione ed approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi , come pure alle entrate e spese dello Stato . 7 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 28; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; R . D . 26 dicembre 1877 , n . 4219 ( serie 2a ) , art . 4 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . Le spese di amministrazione saranno ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro del tesoro , sopra proposta dell ’ amministrazione generale , sentiti il consiglio permanente e la commissione di vigilanza . Gli stipendi degli impiegati verranno anticipati dal tesoro dello Stato , il quale ne sarà rimborsato dalla Cassa dei depositi e prestiti , dalle gestioni annessevi e dagli Istituti di previdenza . 8 . ( relativo al personale dell ’ amministrazione ) . 9 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 11; L 11 agosto 1870 . n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 a ) , art . 5; R . D . 26 dicembre 1877 , n . 4219 ( serie 2 a ) , art . 4; L . 8 agosto 1895 , n . 486 , art . 24; testo unico 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 3 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro del tesoro , sopra proposta dell ’ amministratore generale e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza , determinerà la ragione di interesse da corrispondersi per le somme che nell ’ anno seguente si depositeranno a frutto nella Cassa dei depositi e prestiti e , udito anche il consiglio permanente d ’ amministrazione , fisserà l ’ interesse per le somme che saranno date a prestito nell ’ anno successivo e , di concerto inoltre coi ministri d ’ agricoltura , industria e commercio e delle poste , dei telegrafi e telefoni determinerà la ragione dell ’ interesse da corrispondersi sulle somme versate a titolo di risparmio . Il Ministro del tesoro di concerto col Ministro d ’ agricoltura , industria e commercio e col Ministro delle poste , dei telegrafi e dei telefoni , avrà facoltà di mutare , anche semestralmente , la ragione dell ’ interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio , quando lo esigano le condizioni del mercato . LIBRO II Della Cassa dei depositi e prestiti , delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale . PARTE PRIMA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , artt . 11 ( 1° comma ) e 36 ( 1° comma ) ; R . D . 15 maggio 1898 , n . 161 , art . 1°; L . 13 luglio 1910 , numero 431 , art . 1° ) . La Cassa dei depositi e prestiti , istituita presso la direzione generale del Debito pubblico con l ’ articolo 1 della L . 17 maggio 1863 , n . 270 , succedendo , in virtù dell ’ art . 36 della legge stessa , a quelle istituzioni governative che , sotto la denominazione di casse dei depositi e prestiti , o sotto altre denominazioni , erano destinate a fare operazioni identiche alle sue , e poscia costituita in direzione generale con il R . D . 15 maggio 1898 , n . 161 , fa parte dell ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in forza dell ’ articolo 1 della L . 13 luglio 1910 , n . 431 . 2 . ( L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 2 ) . La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse , spettano al direttore generale della Cassa medesima . TITOLO II Dei depositi 3 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 7; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; L . 8 luglio 1904 , n . 320 , art . 2; R . D . 11 luglio 1904 , n . 337 , art . 5; testo unico 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 26 ) . La Cassa riceve in deposito : a ) denaro ; b ) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile ; c ) titoli garantiti dallo Stato ; d ) buoni del tesoro ordinari e poliennali ; e ) buoni postali fruttiferi ; f ) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti ; g ) titoli fondiari ed equiparati . ed obbligazioni di comuni , province e pubblici stabilimenti . 4 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 8; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1° dell ’ allegato D e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , articoli 3 e 4 ) . I depositi prescritti da legge , da regolamenti , o in qualunque caso dall ’ autorità giudiziaria o dall ’ autorità amministrativa , debbono farsi nella Cassa dei depositi e prestiti direttamente presso la direzione generale o per mezzo delle intendenze di finanza nelle provincie . Debbono farsi nella stessa Cassa anche i depositi che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato . I depositi giudiziari dovranno farsi presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o presso quella intendenza di finanza eccettuata l ’ intendenza di finanza di Roma , che per legge o per provvedimento di giudice sarà destinata a riceverli . 5 . ( L . 7 maggio 1863 , n . 1270 , art . 9; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1° dell ’ allegato D e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , articoli 3 e 4 ) . La Cassa riceve , direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza nelle provincie , i depositi volontari che si fanno per impiego di capitale dai privati , dai corpi morali , dagli stabilimenti o dalle amministrazioni pubbliche , dalle casse di risparmi dalle società commerciali o da qualunque tra persona giuridica . 6 . ( L . 11 giugno 1896 , n . 461 , art . 6 , T . U . 17 luglio 1910 , n . 536 , art . 8 ) . La Cassa dei depositi e prestiti , direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza nelle provincie , potrà ricevere a scopo di custodia , depositi volontari di titoli al portatore di consolidato italiano , incaricandosi della riscossione delle relative cedole semestrali o trimestrali . Qualora entro il termine di 10 giorni dopo la scadenza , le somme riscosse dalla Cassa non siano state ritirate in tutto od in parte dal depositante , o questi non abbia dichiarato di volere ritirare , la Cassa resta incaricata dei detti consolidati a cumulo dei depositi dai quali provengono . La custodia di tali depositi volontari coi relativi cumuli di titoli provenienti dai rinvestimenti delle rate semestrali o trimestrali d ’ interessi è delegata alla Tesoreria centrale del regno per quelli fatti nella provincia di Roma , ed alle sezioni di regia tesoreria provinciale per quelli fatti nelle provincie . 7 . ( L . 11 giugno 1896 , n . 461 , artt . 6 e 7 ) . La Cassa , direttamente o per mezzo delle delegazioni del tesoro nelle provincie , potrà pure incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate semestrali o trimestrali d ’ interessi sulle rendite semestrali nominative dei consolidati italiani per conto dei loro titolari , a condizione di essere insieme incaricata d ’ investirne l ’ importo totale in nuovi titoli dei detti consolidati da iscriversi a nome dei titolari stessi . I limiti massimi e minimi dei depositi volontari in titoli al portatore di cui al precedente art . 6 e le norme pel loro eseguimento , per la determinazione dei compensi da pagarsi alla Cassa e per l ’ acquisto di nuovi titoli , nonché le norme ed i limiti delle riscossioni e relativi investimenti , di cui al precedente comma di questo articolo , sono determinati con R . D . , sentito il Consiglio di Stato . 8 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 10; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; L . 29 giugno 1882 , n . 835 ( serie 3 a ) , e art . 8 e L . 10 aprile 1892 , n . 191 , art . 7 ) . ? Gli stabilimenti pubblici , e coloro che per ragioni di ufficio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatori o volontari , dovranno , entro il termine di un mese , fare il versamento del denaro o la consegua dei titoli alla Cassa dei depositi e prestiti . Trascorso questo termine saranno responsabili non solo degli interessi che dopo il trentesimo giorno la Cassa avrebbe pagati , ma pur anche di ogni evento , a cui potesse andare soggetto il capitale , e ciò indipendentemente dalle pene che avessero incorse . I depositi di denaro o di più titoli di credito che , secondo le disposizioni vigenti , sono farsi presso le cancellerie giudiziarie sono eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nella Cassa dei depositi salvo per i depositi in denaro quanto dispone l ’ art . 34 della parte prima , libro II , di questa legge . La polizza o ricevuta della Cassa suddetta si presenta in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per tutti gli effetti legali . Le somme od i valori ricevuti dai cancellieri sono da questi nel giorno stesso o al più tardi nel giorno successivo , consegnati alla Cassa dei depositi e prestiti , salvo per i depositi in denaro il disposto del successivo art . 34 sopra citato . 9 . ( L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2ª art . 23 ) . Per l ’ affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano 15 marzo 1860 , n . 145 , e dalla legge 24 gennaio 1864 , n . 1636 , quando la rendita che giusta la liquidazione dell ’ annualità e degli accessori , si deve inscrivere sul Gran libro del Debito pubblico , a nome dell ’ ente morale , ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del consolidato , l ’ affrancante dovrà depositare nella Cassa del depositi e prestiti , per conto dell ’ ente morale , il capitale della frazione di rendita non iscrivibile , calcolato al valore di borsa del giorno del versamento . Tale deposito , sebbene inferiore a lire 200 , sarà fruttifero , ma ne rimarrà sospeso il pagamento degli interessi , finché mediante il cumulo degli interessi decorsi od altrimenti possa provvedere al rinvestimento in rendita consolidata del 3,50 o del 3 per cento a prezzo di borsa . 10 . ( L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 24 ) . Sulle iscrizioni d ’ annualità per azione di rendita minore del minimo stabilito per l ’ iscrizione sul gran libro , le quali ai termini dei regi decreti del 26 giugno 1862 , n . 677 , e 31 maggio 1864 n . 1725 , si trovano esistenti sui registri della Cassa dei depositi e prestiti , rimane sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che non venga regolarmente autorizzato il riscatto , o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o con l ’ unione delle iscrizioni , od altrimenti non possano essere sostituite da iscrizioni di rendita consolidata del 3,50 o del 3 per cento inferiori al loro ammontare . La sospensione dei pagamenti degli interessi di cui sopra e al precedente art . 9 non si applica agli enti morali che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) hanno fatto o faranno dichiarazione formale di non assentirvi . In tal caso la somma sarà rilasciata all ’ ente morale verso quietanza . 11 . ( L . 7 aprile 1892 , n . 111 , art . 4 e L . 7 luglio 1901 , n . 323 , art . 6; L . 8 luglio 1904 , n . 320 , art . 2 e R . D . Lg . 11 luglio 1904 , n . 337 , art . 5; L . 25 giugno 1905 , n . 261 , art . 2 , L . 22 dicembre 1905 , n . 592 , art . 17; L . 23 dicembre 1906 , n . 638 , artt . 3 e 5; T . U . 5 settembre 1907 , n . 571 , art . 26; L . 5 luglio 1908 , n . 407 , art . 3; R . D . 5 novembre 1909 , n . 722 , art . 9 convertito in legge con la L . 21 luglio 1910 , n . 579 , art . 1; L . 11 dicembre 1910 , numero 855 , art . 3 e L . 4 aprile 1912 , n . 305 , art . 29 , 1° comma e 2° comma , n . 2 ) . Agli effetti dell ’ art . 145 del codice di commercio e dell ’ art . 55 del regolamento per l ’ esecuzione del codice stesso , approvato con R . D . 27 dicembre 1882 , n . 1139 ( serie 3ª ) sono equiparati ai titoli del debito consolidato i titoli di rendita redimibile emessi e da emettere in conformità delle L . 24 dicembre 1908 , n . 731 e 15 maggio 1910 , n . 228 . Sono equiparati ai titoli del debito consolidato anche i buoni del tesoro a lunga scadenza , i titoli rappresentanti cartelle ordinarie e cartelle speciali di credito comunale e provinciale ; i certificati ferroviari 3,65 e 3,50 per cento , le cartelle di credito fondiario , le obbligazioni della Banca di credito minerario per la Sicilia , e le obbligazioni del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908 . I depositi in cartelle fondiarie ed in obbligazioni del Consorzio non possono eccedere un quarto della complessiva somma da depositare , ai termini dell ’ art . 145 del codice di commercio . Con decreto reale promosso dal Ministero del tesoro , di concerto con quello di agricoltura , industria e commercio , potrà autorizzarsi di volta in volta l ’ impiego in altri titoli di Stato , non appartenenti al debito consolidato delle somme da depositarsi agli effetti dell ’ art . 145 del codice di commercio . Le compagnie e le imprese nazionali ed estere che alla data del 31 dicembre 1911 esercitavano legalmente nel regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e che , ai sensi dell ’ art . 29 della L . 4 aprile 1912 , n . 305 , siano autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo all ’ entrata in vigore della legge predetta , devono impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato , o garantiti dallo Stato , vincolati presso la Cassa dei depositi e prestiti , la metà dei premi riscossi in corrispondenza ai rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi . 12 . ( L . 11 febbraio 1910 , n . 855 , art . 2 ) . I depositi prescritti dalla legge , da regolamento o in qualunque caso dall ’ autorità giudiziaria o dall ’ autorità amministrativa e quelli che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato , i quali , in forza del precedente art . 4 di questa parte prima del libro II , debbono , salve speciali eccezioni previste da leggi e regolamenti , farsi nella Cassa dei depositi e prestiti , saranno eseguiti e mantenuti tassativamente nelle condizioni in cui sono ordinati dalle leggi , dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità competenti . La conversione dei depositi di numerario in depositi di titoli e quella di depositi di titoli in depositi di numerario o di titoli d ’ altra specie , e la sostituzione di depositi agli stessi effetti , sono ammesse , quando la legge o il regolamento non prescriva tassativamente la natura del deposito , sopra disposizioni dell ’ autorità competente , oppure , quando non sia necessario l ’ intervento dell ’ autorità , sopra consenso di tutti gli interessati . A richiesta degli interessati la Cassa dei depositi e prestiti provvederà all ’ esecuzione dell ’ operazione . 13 . ( L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) art . 21 e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 3 ) . I depositi che corrispondono ad una somma o capitale nominale , non superiore alle lire 1.000.000 , sono ricevuti per mezzo delle rispettive sezioni di regia tesoreria provinciale , amministrati e restituiti dalle intendenze di finanza in rappresentanza e secondo le istruzioni emanate dalla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti . L ’ ordine di restituzione dei depositi , di cui al precedente comma , è proposto e firmato da un funzionario dell ’ intendenza , specialmente delegato a questo ufficio , e controfirmato dall ’ intendente o da chi per lui . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti tiene la gestione dei fondi raccolti , l ’ amministrazione dei depositi della provincia di Roma , ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi esistenti presso le intendenze . 14 . ( L . 11 giugno 1896 , n . 461 , art . 8 ( 2 ª comma ) e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 4 ) . Anche i depositi eccedenti i limiti di cui all ’ antecedente art . 13 possono essere ricevuti presso le sezioni di regia tesoreria provinciale . ed amministrati dalle intendenze ; ma le operazioni che li riguardano , eccedenti la semplice amministrazione , non si faranno che dietro ordine della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti . Le intendenze di finanza hanno la facoltà di provvedere alla restituzione dei depositi volontari , sia in titoli , sia in numerario , per qualsiasi somma , senza bisogno dell ’ autorizzazione della direzione generale , salvo le norme da stabilirsi per casi speciali col regolamento esecutivo della presente legge . 15 . ( L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 8 ) . Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti , consiste in un decreto pronunziato , in camera di consiglio , dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta . Per le successioni aperte all ’ estero , tale decreto sarà pronunciato , parimenti in camera di consiglio , dalla corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l ’ ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito . Quando però si tratta di somma non superiore a lire centomila , o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma , la successione si prova nei modi stabiliti dagli artt . 298 e 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato , approvato con R . D . 23 maggio 1924 , n . 827 . I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici , per l ’ applicazione delle norme stabilite nel primo , nel secondo e nel terzo comma dell ’ art . 299 del citato regolamento 23 maggio 1924 , n . 827 , sono rispettivamente elevati a lire ventimila , a lire diecimila , a lire quattromila . Ove però sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti , dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma del presente articolo . 16 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , artt . 11 e 13; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 23; R . D . 26 dicembre 1877 , n . 4219 ( serie 2 ª ) , art . 4 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . l ) . Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro del tesoro determinerà , come è stabilito dall ’ art . 9 del libro I , la ragione di interesse da corrispondersi per le somme che nell ’ anno seguente si depositeranno a frutto nella Cassa . L ’ interesse sulle somme depositate a frutto non comincerà a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del depositante . Non saranno dovuti interessi sulle somme depositate inferiori a lire 5000 , salvo la eccezione di cui al precedente art . 9 di questa prima parte del libro II . 17 ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 12; L . 8 luglio 1897 , n . 252 , art . 7; L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 9; L . 7 aprile 1892 , n . 111 , art . 3 e L . 7 luglio 1901 , n . 323 , art . 6; T . U . 31 gennaio 1904 , n . 51 , art . 35; T . U . 30 maggio 1907 , n . 376 , art . 4 e T . U . 22 aprile 1909 , n . 229 , art . 4 ) . 18 ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 14 e T . U . 30 maggio 1907 , n . 376 , art . 8 , lett . c ) . Gli interessi del denaro depositato , i quali non siano reclamati entro cinque anni dal giorno della scadenza , saranno prescritti . Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa iscrizione di deposito se non saranno reclamati per trent ’ anni continui né il capitale , né gli interessi . La prescrizione di trent ’ anni è applicabile ai valori non ritirati . Il capitale dei depositi prescritti è devoluto alla Cassa Nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai ( ora Ist . naz . Previdenza sociale ) . 19 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 15 ) . Il regolamento ( riportato infra ) stabilirà le norme relative alla effettuazione dei depositi ed ai termini e modi della restituzione di essi . TITOLO III DELLE GESTIONI ANNESSE E DEI CONTI CORRENTI CAPO I 20 . ( ) . CAPO II : Del risparmio postale 21 . ( L . 27 . maggio 1875 , n . ( serie 2 ª ) , ( artt . 1 e 2 ) . Gli uffici o postali del regno gradatamente designati dal Governo , operano come succursali di una cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti ( v . Casse di risparmio statali ) . L ’ amministrazione postale tiene le scritture relative ai depositi per risparmio e rappresenta lo Stato nei suoi rapporti col depositante . Nei termini prescritti dal regolamento trasmette alla Cassa dei depositi il riepilogo dei conti coi depositanti e versa i fondi raccolti disponibili o richiede gli occorrenti . 22 . ( L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) . artt . 3 e 11; L . 17 luglio 1890 , n . 6972 ( serie 3 ª ) , art . 23; T . U . 4 luglio 1897 , n . 414 , art . 22 , § 29 e art . 27 , § 15; T . U . 20 maggio 1897 , n . 217 , art . 148; § 10; L . 1° febbraio 1901 , n . 24 , art . 3 e L . 8 luglio 1909 , n . 445 , art . 3 ) . Sarà aperto presso l ’ amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo , comune , provincia , istituzione pubblica di beneficenza od ente morale costituito e riconosciuto giuridicamente , nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio postale , e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto , in cui saranno iscritte dagli ufficiali designati dal regolamento le somme versate , le restituite e gli interessi maturati . Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore . In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato , previa l ’ osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento . Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate , tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori , tutori o mariti . È vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all ’ ammontare dei depositi . È fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore , quando e dove lo creda opportuno . Il libretto si dà gratuitamente ed è esente da bollo a tenore dell ’ art . 22 , § 29 , del testo unico approvato con R . D . 4 luglio 1897 , numero 414 . Sono anche esenti dal bollo e dal registro e procure speciali che possono occorrere pel ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi . Sono esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dagli emigranti all ’ estero con le casse postali di risparmio . 23 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , artt . 13 e 14; legge 17 luglio 1890 , numero 6972 ( serie 3 ª ) , art . 23; legge 1°febbraio 1901 , n . 24 , art . 3 e legge 8 luglio 1909 , n . 445 , articoli 1 , 2 e 3 ) . I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo , non potranno essere inferiori a 5 lire . I depositi stessi non potranno essere fatti che per cifre di lire intere , esclusi , quindi , i centesimi . Il disposto del precedente comma non si applica ai depositi giudiziari , né a quelli che rappresentano rate di interesse su certificati di rendita nominativa riscosse dalle poste . Le somme versate in eccedenza alle lire 100.000 non produrranno interessi . Sono fruttiferi , senza limite di somme , i depositi ordinati dalla autorità giudiziaria nell ’ interesse di minorenni , di incapaci e di assenti ; quelli fatti nell ’ interesse di comuni , provincie , istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente , nonché quelli fatti ai termini dell ’ art . 26 della prima parte del libro II di questa legge . Per i depositi provenienti dall ’ estero alle casse postali di risparmio , fatti in conformità del R . D . 7 novembre 1889 , n . 6540 , il limite massimo del credito fruttifero è di lire 100.000 . 24 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2ª ) , art . 5; legge 19 luglio 1880 , n . 5536 , art . 2 dell ’ allegato E ; legge 8 agosto 1895 , n . 486 , art . 24; legge 3 luglio 1902 , n . 280 , art . 2 e legge 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 5 ) . Sulle somme versate a titolo di risparmio è corrisposto un interesse , la cui . ragione è determinata , nel modo stabilito dall ’ art . 9 libro I , per ciascun anno ed anche semestralmente , quando lo esigano le condizioni del mercato , col Ministro del tesoro e col Ministro delle poste e dei telegrafi . L ’ interesse decorre dal 16 del mese in corso , per i versamenti eseguiti tra il primo e il 15 del mese stesso ; e dal 1° del mese successivo per i versamenti eseguiti fra il 16 ed il 31 . L ’ interesse cessa dal 1° del mese in corso per i rimborsi eseguiti dal 16 al 31 . Alla fine dell ’ anno , l ’ interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero . Nella somma che rappresenta interessi da capitalizzare alla chiusura dei conti correnti , si computano i centesimi soltanto per cifre indicanti decine , e non se ne calcolano le unita . Le frazioni di lira non portano interesse . Negli uffici postali sarà mantenuto affisso apposito avviso indicante il saggio di interesse annuo dovuto ai depositanti del risparmio postale , nel suo importo netto dalla imposta di ricchezza mobile . È obbligatoria , per parte degli interessati , la presentazione annuale dei libretti , perché siano confrontati con le scritture del Ministero delle poste e dei telegrafi , e vi siano inscritti gli interessi maturati . L ’ inosservanza della prescrizione di cui al precedente comma , oltre agli effetti di cui al successivo art . 29 di questa prima parte del libro II , libera l ’ amministrazione da ogni responsabilità in caso di errori o di frodi , verificatisi nel tempo successivo all ’ ultima presentazione del libretto . 25 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2ª ) articoli 8 e 9 ) . Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto . Il rimborso si farà al più tardi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a lire 100 , entro venti giorni sino a lire 200 , entro un mese sino a lire 1.000 , entro due mesi per somme maggiori . Nei termini sopraccennati non si rimborserà maggior somma , qualunque sia il numero di domande , che nell ’ intervallo si ripetessero sullo stesso libretto . Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio , senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico . 26 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2ª ) , articoli 13 e 14; legge 20 gennaio 1880 , n . 5253 , art . 5 e legge 19 luglio 1880 n . 5530 , art . 2 dell ’ allegato E ) . Potrà farsi per mezzo delle casse di risparmio postali il pagamento delle rate per prestazioni affrancate inferiori alle annue lire 50 , ai sensi della legge 20 gennaio 1880 , n . 5253 , e del relativo regolamento , nonché , a richiesta del portatore del biglietto , il pagamento delle vincite al lotto non superiori a lire 1000 . L ’ interesse su questi ultimi depositi decorrerà dal giorno in cui sarà stato richiesto il libretto . 27 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 7; legge 19 luglio 1906 , n . 364 , art . 10; legge 11 dicembre 1910 , n . 855 , articoli 5 e 6 e legge 18 giugno 1911 , n . 543 , articolo 6 ) . A richiesta del depositante , il deposito sarà impiegato in acquisto di consolidato e di rendite 3,50 e 3 per cento redimibili , create con le leggi 24 dicembre 1908 , n . 731 , e 15 maggio 1910 , n . 228 , mediante rimborso delle sole spese d ’ acquisto . Il credito del depositante può anche , a sua richiesta , essere convertito in deposito volontario a sensi del precedente art . 5 di questa prima parte del libro II . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a tenere in titoli al portatore tanta rendita consolidata e tanta rendita del debito redimibile 3 per cento , di quelle appartenenti al fondo di riserva delle casse postali di risparmio , quando è necessario per il funzionamento del servizio di cui al primo comma di questo articolo . La Cassa dei depositi e prestiti cederà giornalmente ai depositanti , in base al prezzo medio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno precedente , la rendita consolidata e quella redimibile da essi richieste , prelevandole da quelle predette dal fondo di riserva e provvedere alla reintegrazione del fondo stesso , mediante periodici acquisti , con le norme che saranno stabilite dal Ministro del tesoro . 28 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 12 ) . Il libretto non è soggetto a sequestro , pignoramento o vincolo , ne sono ammesse opposizioni al rimborso di esso , tranne i casi di controversia sui diritti a succedere , o quelli di cui al secondo e terzo , comma del precedente articolo 22 di questa prima parte del libro II . L ’ opposizione per essere valida deve essere fatta all ’ ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile . 29 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 , art 16; legge 3 luglio 1902 , n . 280 , art . 1 , e testo unico 20 maggio 1907 , n . 376 , art . 7 , lett . b ) . Sono prescritti a favore del bilancio autonomo delle aziende delle poste e dei telegrafi i crediti dei libretti nominativi ordinari ed al portatore delle casse di risparmio postali col decorso : a ) di un anno , quando non siano superiori a lire cinque fra capitale e interessi ; b ) di tre anni , quando non siano superiori a lire dieci fra capitale e interessi ; c ) di cinque anni quando non siano superiori a lire venti fra capitale ed interessi o quando sono costituiti da un capitale non superiore a lire due e da interessi da iscrivere oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere dopo l ’ ultima operazione per effetto della quale tutto il credito liquido inscritto era stato ritirato dal libretto ; d ) di trenta anni quando si tratti di eredità di qualsiasi altra specie ed importo . I detti periodi di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal 1° giorno dell ’ anno successivo all ’ ultima operazione di versamento o domanda di rimborso o presentazione del libretto ai sensi del penultimo comma del precedente art . 24 di questa prima parte del libro secondo . Per i libretti rilasciati in custodia al ministero la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione . Per i libretti appartenenti ai minorenni , i termini non decorrono finché i titolari non abbiano raggiunto la maggiore età . Per i libretti caduti in successione , e per i quali sia sorta controversia sui diritti a succedere nonché per quelli colpiti da opposizione , i termini decorrono dal giorno in cui la controversia sia stata legalmente definita , o altrimenti rimossa . Le prescrizioni di cui alle lett . a ) , b ) e c ) , del presente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziario . Le prescrizioni cominciate prima dell ’ attuazione della presente legge , per il compimento delle quali , secondo le leggi anteriori , si richiederebbe un tempo maggiore di quello fissato dal presente articolo , si compiono col decorso del più breve tempo in questo indicato . Il decorso della prescrizione resterà tuttavia sospeso a favore di coloro i quali , entro il 31 gennaio 1931 , eseguiranno operazioni sui libretti a sensi del citato art . 24 della legge 2 gennaio 1913 , n . 453 . 30 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 15 e legge 2 febbraio 1911 , n . 76 , articoli 4 e 5 ) . Le spese pel servizio delle casse postali di risparmio sono per intero , e compresa anche la spettante aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati , a carico della cassa dei depositi e prestiti ( ) . 31 . ( Legge 8 luglio 1897 , n . 252 , articoli 1e 2; legge 30 maggio 1909 , n . 445 . art . 4 . e testo unico 30 maggio 1907 . n . 376 , art . 9 ) . [ Sugli utili annuali delle casse postali di risparmio potranno assegnarsi , in una somma complessiva di lire 50000 , premi al personale delle poste , escluso quello dell ’ amministrazione centrale , ai direttori scolastici e agli insegnanti che siansi adoperati per diffondere il risparmio postale ] . La somma degli utili netti annuali è devoluta per due decimi al fondo di riserva delle casse postali di risparmio e per otto decimi al tesoro dello Stato . Sulla somma spettante alla Cassa nazionale predetta la Cassa dei depositi corrisponderà l ’ interesse normale a cominciare dal 1° gennaio dell ’ anno successivo a quello a cui si riferiscono gli utili netti e sino a quando la somma stessa non sia investita nei modi indicati nel testo unico di legge del 30 maggio 1907 , n . 376 ( ora legge sull ’ Ist . naz . di Previd . sociale ) . 32 . ( Legge 8 luglio 1897 , n . 252 , articoli 1 e 3; legge 8 luglio 1904 , n . 320 , art . 2; R . D . 11 luglio 1904 , n . 337 , art . 5; legge 9 luglio 1905 n . 386 , articoli 1 e 2; legge 19 luglio 1905 n . 361 . art . 10; testo unico 5 settembre 1907 , n . 751 art . 26; legge 11 dicembre 1910 , n . 855 , articoli 4 , 5 e 6; legge 18 giugno 1911 , n . 453 , art . 6; legge 2 febbraio 1911 , n . 76 , articoli 1 e 6; testo unico 17 luglio 1910 , n . 636 , art . 8 ) . Il fondo di riserva di cui all ’ articolo precedente , alimentato oltrechè di tre decimi degli utili netti annuali delle casse di risparmio postali , anche degli interessi del fondo stesso , è investito in titoli dei consolidati italiani ed in qualunque specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato , nonché in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali , da intestarsi alla Cassa dei depositi e prestiti col vincolo al fondo stesso , a cumulo del quale sono impiegate le relative rate di interesse , alle singole scadenze . Una parte del fondo di riserva potrà essere investita in titoli al portatore agli effetti dell ’ ultimo comma del precedente articolo 27 di questa parte del libro II ( ) . 33 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) art . 19 ) . L ’ esecuzione delle disposizioni di legge riguardanti le casse postali di risparmio è posta sotto la vigilanza della commissione di cui all ’ art . 3 del libro I di questa legge . La commissione nella sua relazione annua al parlamento darà conto dello sviluppo del risparmio e degli impieghi dei fondi . CAPO III : Dei depositi giudiziari presso gli uffici postali 34 . ( Legge 29 giugno 1882 , n . 835 ( serie 3 ª ) , art . 8 e legge 10 aprile 1892 , n . 191 , articolo 7 ) . I depositi di denaro che , secondo le disposizioni vigenti , possono farsi presso le cancellerie giudiziarie , sono eseguiti direttamente dalle parti e dai loro procuratori oltre nella Cassa dei depositi e prestiti , ai termini del precedente art . 8 di questa parte prima del libro II , anche in quelle di risparmio postale , secondo le norme stabilite dal relativo regolamento ( v . Casse di risp . postali ) . Le somme ricevute dai cancellieri sono in egual modo depositate nel giorno stesso o al più tardi nel successivo . 35 . ( Legge 8 luglio 1897 , n . 252 , art . 2 e 4 e T . U . 30 maggio 1907 , n . 376 , art . 9 ) . La somma degli utili netti , annualmente accertati , della gestione dei depositi giudiziari di cui al precedente articolo , sarà ripartita per metà al tesoro dello Stato e per metà alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai . La quota annuale devoluta al tesoro sarà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione dell ’ entrata dell ’ esercizio in cui scade la chiusura dei conti annuali delle casse postali di risparmio . Alla quota devoluta alla Cassa nazionale predetta si applica la disposizione dell ’ ultimo comma del precedente art . 31 di questa parte prima del libro II . CAPI IV - XXV 36-66 . ( ) . CAPO XXVI : Anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti contro deposito dei titoli 67 . ( Legge 17 maggio 1803 , n . 1270 , articoli 19 e 25; L . 8 luglio 1897 , n . 252 , articolo 5 e L . 31 dicembre 1907 , n . 804 , articolo 6 ed art . 5 del relativo allegato B ) . La Cassa dei depositi e prestiti , sentito il consiglio permanente di amministrazione , avrà facoltà di chiedere agli istituti di credito nazionali ed esteri anticipazioni contro deposito di titoli da essa posseduti . Le anticipazioni predette che la Cassa dei depositi e prestiti ha facoltà di chiedere agli istituto di emissione saranno fatte a saggio non superiore al 3 per cento e saranno esenti dalla tassa speciale sulle anticipazioni di cui all ’ art . 1 dell ’ all . C alla legge 31 dicembre 1907 , n . 804 . Le domande di anticipazione della cassa dei depositi e prestiti agli istituti di emissione dovranno essere autorizzate dal Ministro del tesoro , il quale , volta per volta , ne fisserà i limiti . Per eventuali occorrenze della Cassa dei depositi e prestiti la Banca d ’ Italia è obbligata a fornirle , su domanda del Ministro del tesoro e sino a concorrenza di una somma non superiore a 50 milioni , anticipazioni contro depositi di titoli di Stato o garantiti dallo Stato , verso corresponsione di un interesse non eccedente il 3 per cento l ’ anno . Il Ministro del tesoro , udita la commissione di vigilanza , potrà anche far eseguire anticipazioni dal tesoro dello Stato alla cassa dei depositi e prestiti fino alla somma di dodici milioni di lire , per far fronte alle domande di prestiti . TITOLO IV DEI PRESTITI E DEGLI ALTRI IMPIEGHI DELLE SOMME DISPONIBILI CAPO I : DEGLI IMPIEGHI IN GENERALE 68 . L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , articoli 16 , 22 , 23 e 24; L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 16; L . 26 luglio 1888 , n . 5588 ( serie 3 ª ) , art . 3; L . 8 agosto 1895 , n . 486 , articolo 23; L . 8 luglio 1904 , n . 320 , art . 2 e D . Lgv . 11 luglio 1904 , n . 337 , art . 5; L . 25 giugno 1905 , n . 261 , art . 1 e 2; L . 23 dicembre 1906 , n . 638 , art . 3 e 5; T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 2 ( 1° comma ) , 4 ( 3° comma ) e 26 R . D . 5 novembre 1909 , n . 722 , art . 9 , convertito in legge con la L . 21 luglio 1910 , n . 579 , art . 1 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , articolo 1 ) . I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno impiegati , con l ’ assenso del Ministro del tesoro : a ) in prestiti ai comuni , alle provincie , consorzi di scolo , di bonificazione , di irrigazione , di derivazione ed uso di acqua a scopo industriale ed ai consorzi per opere idrauliche ; b ) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ; c ) in buoni del tesoro ; d ) in conto corrente al Tesoro dello Stato ; e ) in cartelle di credito fondiario ; f ) in cartelle di credito agrario ; g ) in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali ; h ) in obbligazioni del consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908; i ) in altri modi stabiliti da apposite leggi . Le rendite dovranno essere intestate alla Cassa dei depositi e prestiti in generale , e l ’ alienazione delle medesime potrà farsi sulla proposta dell ’ amministratore generale , per ordine del Ministro del tesoro . I fondi della cassa non saranno considerati come eccedenti i bisogni del servizio , se non in quanto siano restituite le somme anticipate dal tesoro ai termini dell ’ ultimo comma del precedente art . 67 . 69 . ( L . 8 agosto 1895 , n . 486 , art . 23 ) . Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti , provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari , saranno impiegati per non meno di una metà in titoli di Stato , o garantiti dallo Stato , e pel resto in prestiti alle province , ai comuni e ai consorzi , ai termini della presente legge o in conto corrente col tesoro . 70 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 1 ( 1° comma , lettera c ) , e 2° comma ) e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . Possono essere impiegati in prestiti i fondi disponibili degli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale omonima . Possono anche essere impiegati in prestiti per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti ; a ) i fondi della Cassa nazionale di previdenza per l ’ invalidità e per la vecchiaia degli operai ; b ) i fondi delle Casse per gli invalidi della marina mercantile ; c ) il deposito della somma occorrente pel rimborso delle obbligazioni ed il servizio dei premi della prima serie del prestito - lotteria concesso alla Cassa nazionale di previdenza per l ’ invalidità e per la vecchiaia degli operai ed alla Società « Dante Alighieri » . 71 ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 26 ) . Tanto sulle somme somministrate alla Cassa dei depositi e prestiti dal Tesoro dello Stato a titolo di anticipazione , quanto per quelle di cui la stessa Cassa fosse creditrice del medesimo in conto corrente , sarà corrisposta la media dell ’ interesse stabilito per i buoni del tesoro . CAPO II : DEI PRESTITI A COMUNI , PROVINCIE E CONSORZI Sezione I : Disposizioni generali in materia di prestiti . § 1 . Mutuatari , oggetto dei prestiti e saggio d ’ interesse . 72 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 2 ) . I prestiti possono essere concessi agli enti , di cui alla lett . a ) del precedente art . 68 di questa parte prima del libro II : a ) per il riscatto dei debiti contratti dai detti enti in qualsiasi epoca ; b ) per l ’ esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate . Le province , i comuni ed i loro consorzi possono ottenere prestiti anche per l ’ acquisto di stabili per pubblico servizio . Le domande di mutui a favore di provincie e comuni dichiarati insolventi , ai termini della L . 17 maggio 1900 , n . 173 , non possono essere deferite alla Cassa dei depositi e prestiti se non con il previo parere favorevole della commissione reale per il credito comunale e provinciale istituita presso il Ministero dell ’ interno . Tale divieto cessa con la scadenza del periodo quinquennale di vigilanza della commissione stessa , il quale decorre dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale . 73 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 3 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro del tesoro , fisserà , come è stabilito dall ’ articolo 9 del libro I , l ’ interesse per le somme che saranno date a prestito nell ’ anno successivo . § 2 . Concessione dei prestiti . 74 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 4; L . 13 luglio 1910 , n . 421 , art . 1 e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 2 ) . Al Ministro delle finanze sono presentati dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti , per la approvazione , gli elenchi dei prestiti deliberati dal consiglio di amministrazione . In base a tali elenchi approvati , il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui mediante deliberazioni , le quali , a tutti gli effetti , compreso quello del pagamento della tassa di circolazione governativa , valgono come decreto di concessione . § 3 . Garanzia . 75 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 5 ) . . Le annualità sono garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali , rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuoterle . Possono accettarsi in garanzia dei prestiti anche le delegazioni sul tesoro dello Stato , per riscuotere interessi , annualità , contributi , consorzi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari , purché concorrano le seguenti condizioni : a ) che il debito dello Stato sia liquido ; b ) che non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi , contributi o altro ; c ) che non sia altrimenti vincolato l ’ uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute . Può essere data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato , o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti . 76 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 6; L . 23 gennaio 1902 , n . 25 , allegato A , art . 2 e L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 11 ) . Allorquando l ’ aliquota della sovrimposta comunale raggiunga o superi il limite legale , salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo , e insieme con le altre garanzie ammesse dal 2° e 3° comma dell ’ articolo precedente , non basti a coprire le annualità dei prestiti per riscatto di debiti e per l ’ esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate , le relative delegazioni a garanzia possono essere tratte , per la parte eccedente , la sovrimposta disponibile portata al limite legale , anche sul provento del dazio consumo , a condizione : a ) che l ’ importo delle delegazioni non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull ’ introito medio dell ’ ultimo triennio ; b ) che per tutto il periodo dell ’ ammortamento l ’ esazione del dazio rimanga affidata agli agenti di riscossione delle imposte , o d a mezzo di appalto con vincolo di non variare , senza il consenso del governo , le aliquote o le tariffe in vigore , né il sistema di esazione per tutto il periodo suddetto ; c ) che non ne derivi inasprimento né di tariffa , né di numero di voci . Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti concessi ai comuni della Calabria potranno essere fatte , per la parte eccedente la sovrimposta disponibile , anche sul provento del dazio consumo , osservate le condizioni di cui alle precedenti lett . a ) , b ) e c ) . I comuni che hanno debiti verso la Cassa dei depositi e prestiti per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziari , dovranno sostituire od aggiungere , per la continuazione del mutuo , altre delegazioni su quelle somme delle quali i comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato , per effetto degli art . 3 , 15 e 22 della L . 23 gennaio 1902 , n . 25 , all . A . 77 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 7 ) . L ’ ente mutuatario nel deliberare sulla emissione delle delegazioni dovrà pur deliberare per tutti gli anni cui queste si riferiscono l ’ imposizione e l ’ applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte dei terreni e dei fabbricati o delle tasse consorziali , ovvero del dazio consumo nella misura sufficiente ad eseguire l ’ intiero pagamento delle delegazioni stesse . La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni ai quali si estendono le delegazioni , a meno che l ’ ente mutuatario non saldi il suo debito prima della loro scadenza . 78 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 8 ) . Alla riscossione delle annualità garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali , di cui negli articoli precedenti , sono estese le norme e i privilegi dell ’ imposta fondiaria . Alle delegazioni sul dazio consumo sono estesi i privilegi della L . 20 aprile 1871 , n . 192 , sulla riscossione delle imposte dirette . Per i consorzi di bonificazione , di irrigazione e idraulici di 3ª categoria , le obbligazioni dei consorziati a garanzia di mutui sulla Cassa dei depositi e prestiti costituiscono un peso reale sui fondi vincolati al consorzio e le contribuzioni dell ’ anno in corso e del precedente godono privilegio a fronte di qualunque altro credito dopo il tributo fondiario , anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà . Qualora le amministrazioni dei consorzi omettano , per qualsiasi motivo o causa , di stanziare nei propri bilanci le annualità per l ’ estinzione dei prestiti loro concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti e di compilare i relativi ruoli , la giunta provinciale amministrativa stanzierà d ’ ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio , ed i relativi ruoli saranno pure d ’ ufficio compilati e pubblicati dal prefetto , il quale provvederà per la riscossione col mezzo dell ’ esattore consorziale , e , ove occorra , col mezzo degli esattori comunali , o di un esattore speciale , mettendo le spese occorrenti a carico del consorzio . 79 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 9 ) . ? Le somme riscosse a titolo di sovrimposte o di tasse consorziali oppure di dazio consumo saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate alla Cassa dei depositi e prestiti , man mano che giungano le scadenze pei versamenti delle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati , e sino alla estinzione delle delegazioni per l ’ anno rispettivo . Prima che questa estinzione sia seguita , gli enti mutuatari non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovrimposte o dalle tasse consorziali , oppure dal dazio consumo . 80 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 10 ) . L ’ agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali , del dazio consumo e delle tasse consorziali , destinate alla estinzione di delegazioni , è responsabile personalmente della esecuzione del precedente art . 79 . e non può coi proventi delegati fare alcun pagamento od altro impiego prima che sia estinta la delegazione dell ’ anno rispettivo . Se , ciò nonostante , venisse a mancare l ’ integrale estinzione di un ’ obbligazione e non fosse saldata altrimenti alla scadenza , la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro gli enti mutuatali , come è prescritto pei casi di mora dei comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo , salva qualunque altra via legale per essere soddisfatta . 81 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 11 ) . Sulle delegazioni rilasciate per l ’ ammortamento dei prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri , opposizioni o altro impedimento qualsiasi . § 4 . Somministrazione dei prestiti . 82 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 12 ) . I prestiti per riscatto di debiti e per la esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate sono in una o più volte , secondo il bisogno , somministrati agli enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto , che emette gli ordinativi in base ai quali la Cassa dei depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati . § 5 . Modo e periodo d ’ ammortamento . 83 . T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 13 ) . I prestiti sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che . in caso di provata necessità , può estendersi fino a 50 anni , eccettuati quelli per l ’ acquisto di stabili per pubblico servizio , per i quali il periodo d ’ ammortamento non può essere superiore ai 35 anni . 84 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 14 ) . I prestiti sono di due tipi : a ) ad annualità costante , comprensiva degli interessi e del rimborso ; b ) ad annualità decrescente , comprensiva di rimborso in somma costante e di interessi degressivi . Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme . Dovrà applicarsi . a giudizio della giunta provinciale amministrativa , il sistema dell ’ annualità decrescente , quando la potenzialità finanziaria o economica dell ’ ente mutuatario lo consenta . 85 . ( T . U . 5 settembre 1907 . n . 751 , articolo 151 . La decorrenza dell ’ ammortamento dei prestiti comincia dall ’ anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata . Nel caso in cui l ’ ente mutuatario abbia compiuto entro il mese di dicembre tutti gli adempimenti per il vincolo della sovrimposta e del provento del dazio consumo , e rilasciate le relative delegazioni , può il periodo di ammortamento cominciare dall ’ anno immediatamente successivo , anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione . 86 ( T . U . 5 settembre 1907 . n . 751 . articolo 16 . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti e anche il rimborso parziale , ove l ’ importo corrisponda a una o più delegazioni intere successive a quella in corso ; ha però facoltà di esigere un preavviso fino a tre mesi dalla fatta domanda al ricevimento della somma . § 6 . Trasformazione di prestiti . 87 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 17 e L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 10 ) . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in un periodo che , in caso di provata necessità , può estendersi fino a 50 anni , i mutui da essa concessi a tutto il 1906 , eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento , tenuto conto del concorso governativo . Questa eccezione non è applicabile ai prestiti contratti per l ’ esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili , ai sensi degli artt . 116 , 117 e 119 della presente legge . La trasformazione di tali prestiti avrà luogo mantenendo fermo l ’ originario periodo d ’ ammortamento . La Cassa medesima è anche autorizzata a trasformare i mutui di favore da essa concessi in base a leggi speciali a determinati comuni e provincie , in altri mutui ammortizzabili in 50 anni dal giorno della trasformazione , mantenendo fermi i saggi e le altre condizioni della concessione originaria ; e ciò per quei soli mutui anteriori alla L . 24 aprile 1898 . n . 132 , pei quali non furono autorizzate trasformazioni con leggi precedenti , e quando al pagamento delle annualità non concorra lo Stato in virtù di disposizioni generali di legge . Alle domande di trasformazione di prestiti a favore di provincie e comuni dichiarati insolventi , ai termini della L . 17 maggio 1900 . n . 173 , è applicabile la disposizione dell ’ ultimo comma dell ’ art . 72 di questa prima parte del libro II . 5 7 . Insequestrabilità ed intransigibilità dei prestiti . 88 . (T.U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 18 ) . Sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri , opposizioni od altro impedimento qualsiasi . I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione . Sezione II : Disposizioni riguardanti prestiti per determinati scopi . § 1 . Per assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni . 89 . (T.U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 55 e T . U . 1 maggio 1908 , n . 269 , art . 179 ) . Quando manchino di altre risorse , i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l ’ assunzione diretta dei pubblici servizi , ai sensi della L . 29 marzo 1903 , n . 103 , contraendo mutui con la Cassa dei depositi e prestiti . Gl ’ interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal 1° comma dell ’ art . 179 della legge comunale e provinciale . § 2 . Per case popolari ed economiche . 90-92 . ( ) . § 3 . Per edifici scolastici . SCUOLE ELEMENTARI , SECONDARIE E NORMALI 93 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 29 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 25 , 3° comma ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 18 luglio 1878 , n . 4460 ( serie 2ª ) ai comuni del regno per provvedere alla costruzione , all ’ ampliamento ed ai risarcimenti degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni , all ’ interesse normale secondo il precedente articolo 73 ( parte a carico dei comuni e parte a carico dello Stato ) ridotto dal 1° gennaio 1911 al saggio del 4 per cento . I comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi con rate annue eguali , calcolate in ragione del tempo concordato per l ’ ammortamento e dell ’ interesse del 2 , 2,50 e 3 per cento ridotto dal 1° gennaio 1911 al 0,50 , 0,75 , 1 . 1,25 , 1,50 1,75 e 2 per cento a seconda che il saggio dell ’ interesse normale di originaria concessione sia stato del 3,50 , del 5,25 , oppure del 5 per cento . Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l ’ interesse pagato dai comuni e quello normale di cui sopra . L ’ onere assunto dal governo per le concessioni di mutui ad interesse ridotto , fatti in ciascun anno , non eccede le L . 50.000 . La somma risultante a debito dello Stato è inscritta nel bilancio del Ministero dell ’ istruzione pubblica . 94 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 30 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 25 , 3° comma ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 8 luglio 1888 , n . 5561 ( serie 3ª ) , ai comuni del regno per provvedere alla costruzione , all ’ ampliamento ed ai restauri di edifici , o parte degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell ’ infanzia dichiarati corpo morale , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni all ’ interesse normale fissato secondo il precedente articolo 73 ( parte a carico dei comuni e parte a carico dello Stato ) , ridotto dal 1° gennaio 1911 al saggio del 4 per cento . I comuni devono estinguere i debiti cosi creati e pagarne gli interessi con rate annue eguali , calcolate in ragione del tempo concordato per l ’ ammortamento e dell ’ interesse ridotto fino al 2 per cento per le somme non superiori alle lire 50.000 , al due per cento per le somme superiori a L . 100.000 . I detti saggi dal 1° gennaio 1911 sono stati rispettivamente diminuiti all’1,50 e 2 per cento . È applicabile ai mutui di cui nel presente articolo la disposizione del 3° comma del precedente art . 93 . Per i mutui destinati a favore di enti morali i comuni , che ne ebbero la concessione , rimangono garanti del prestito . L ’ onere assunto dallo Stato per le concessioni del mutui a interesse ridotto di cui al presente articolo , fatte in ciascun anno , per le scuole elementari e per gli asili , cumulativamente non eccede le L . 80.000 , ed è inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione . 95 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 31 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 25 , 3° comma ) . Le disposizioni del 1° , 2° , 3° e 4° comma del precedente art . 94 , sono applicabili ai mutui autorizzati , ai sensi della L . 8 luglio 1888 , n . 5516 ( serie 3ª ) , alle provincie ed ai comuni per l ’ adempimento dell ’ obbligo di provvedere agli edifici per l ’ istruzione secondaria e normale e pei convitti . Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati in casi eccezionali ai sensi della citata legge , ai comuni ed alle provincie per le scuole e convitti mantenuti a loro spese e dichiarati pareggiati . La somma corrispondente all ’ onere assunto dallo Stato per la differenza d ’ interesse da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo , non eccedente in ciascun anno le L . 50 mila , è iscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione . 96 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articoli 32 e 34; articolo unico ; L . 26 dicembre 1909 , n . 812 e 17 luglio 1910 , n . 501 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 25 , 3° comma ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi delle L . 15 luglio 1900 , n . 260 , 26 dicembre 1909 , n . 812 e 17 luglio 1910 , n . 501 , ai comuni del regno per provvedere all ’ acquisto dei terreni , alla costruzione , all ’ ampliamento e ai restauri degli edifici o di parti di edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell ’ infanzia , dei ciechi e dei sordo - muti , dichiarati corpi morali , nel limite massimo di L . 70.000 per ogni mutuo e per ogni edificio , è stabilito in un periodo di tempo non maggiore di 35 anni , all ’ interesse normale secondo il precedente art . 73 , ridotto dal 1° gennaio 1911 alla misura del 4 per cento . Il concorso dello Stato , nel pagamento degli interessi , concesso con decreto del ministro della istruzione pubblica , per un periodo di tempo corrispondente a quello di estinzione dei mutui , è stabilito per tutto il periodo stesso in una quota annua costante , corrispondente alla differenza fra il saggio normale dell ’ interesse di originaria concessione e quello del 2 per cento . L ’ onere assunto dallo Stato per il concorso di cui sopra , non eccedente L . 50.000 annue , è iscritto nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica . Il concorso viene dal Ministero dell ’ istruzione pubblica corrisposto annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti , la quale lo paga ai comuni mutuatari . Qualora gli edifici costruiti , ampliati o restaurati con prestiti di favore , fossero destinati a uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto , il Ministero dell ’ istruzione pubblica , ove non consenta al mutamento di destinazione , avrà diritto di revocare il concorso , rivalendosi contro il comune per le somme già pagate , e cessando dal corrispondere il contributo alla Cassa dei depositi e prestiti , a cominciare dall ’ anno successivo a quello in cui la revoca fu decretata . 97 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 35; L . 26 dicembre 1909 , n . 905 , art . 7; articolo unico L . 26 dicembre 1909 , n . 812 e 17 luglio 1910 , n . 501 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 25 , 3° comma ) . Le disposizioni del 1° , 2° e 4° comma del precedente art . 96 , sono applicabili ai mutui autorizzati , ai sensi delle L . 15 luglio 1900 , n . 260 , 26 dicembre 1909 , n . 805 e 812 e 17 luglio 1910 , n . 501 , alle province ed ai comuni per l ’ adempimento dell ’ obbligo di provvedere agli edifici destinati all ’ istruzione secondaria classica , tecnica e normale , alle palestre ed ai campi di giuochi annessi agli edifici medesimi . Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati ai sensi delle citate leggi , in casi eccezionali ed uditi il Consiglio di Stato e il consiglio superiore di pubblica istruzione , alle province ed ai comuni per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese , che siano pareggiate ai governativi . L ’ onere a carico dello Stato per gli edifici menzionati in questo articolo , non eccedente L . 25.000 annue , è iscritto nel bilancio del Ministero dell ’ istruzione pubblica . 98 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 36 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 27 ) . I comuni delle provincie meridionali , continentali , della Sicilia e della Sardegna , per la costruzione , per l ’ ampliamento e il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari , potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui di favore alle condizioni seguenti : a ) la spesa per la costruzione degli edifici scolastici agli effetti del concorso e dei mutui di cui nelle lettere b ) e c ) non potrà eccedere la somma di L . 100.000 per ogni comune ; b ) il concorso dello Stato sarà sempre di un terzo della spesa ; c ) i mutui di favore potranno raggiungere i due terzi della spesa , essere concessi a tutto l ’ anno 1916 , e l ’ interesse a carico del comune sarà ridotto all ’ uno per cento nei comuni che hanno meno di 5000 abitanti e all ’ uno e mezzo per gli altri ; d ) i due benefici nei concorso della spesa e nel pagamento degli interessi di cui alle lettere b ) e c ) possono essere cumulati a favore dello stesso comune e per la costruzione dello stesso edificio . La differenza tra il detto interesse di favore e quello normale sarà dal Ministero della pubblica istruzione corrisposta irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti gli anni di ammortamento del prestito , che potrà essere consentito sino al limite massimo di 50 anni . Per le somme rappresentanti il costo degli edifici scolastici , eccedenti le L . 100.000 si applicheranno le disposizioni dei seguenti artt . 101 e 104 . 99 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 37 ) . Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il concorso dello Stato , di cui al precedente articolo 98 , lettera a ) , sarà iscritta per un decennio , in apposito capitolo , la somma di un milione . Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio potranno essere erogate pel medesimo fine negli esercizi successivi . La quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore , concessi per l ’ art . 98 ai comuni , sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione , in aumento alla somma di cui al comma 3 dell ’ art . 96 . 100 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 571 , articolo 38 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , artt . 27 e 92 ) . Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma annua di L . 530.000 allo scopo anche di estendere le disposizioni dei precedenti artt . 98 e 99 alle province di Ancona , Ascoli Piceno , Macerata , Pesaro e Urbino , Perugia e Roma e alle isole d ’ Elba , Capraia e Giglio , eccettuato il comune di Roma . 101 . R . D . giugno 1911 , n . 487 , art . 24 ) . ? Per provvedere all ’ acquisto delle aree , alla costruzione od acquisto , all ’ adattamento e al restauro e all ’ arredamento principale relativo ( banchi e cattedre ) degli edifizi scolastici e per le scuole elementari e pei giardini e asili dell ’ infanzia , la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a concedere al comuni o ad enti morali che provvedano a scuole elementari e popolari , o giardini od asili di infanzia , la somma di L . 240.000.000 in dodici anni a far tempo dal 1° gennaio 1911 . La concessione sarà fatta nella somma di L . 20.000.000 all ’ anno . La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi . La concessione ai comuni ed agli enti morali sarà garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti . Per gli enti morali , e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall ’ amministrazione comunale , sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo . La concessione dei mutui è fatta per un periodo massimo di 50 anni , oppure di 30 anni , quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato . 102 . ( L . 4 giugno 1911 , n . 487 , artt . 26 e 98 ) . Sulla quota di concessione annua di L . 20.000.000 per gli edifici scolastici , sarà assegnata in ciascun esercizio a ciascuna provincia una quota , stabilita per decreto reale , tenuto conto della popolazione , delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell ’ istruzione obbligatoria . Nel limite di tale quota , la delegazione governativa , sulla proposta del consiglio scolastico , stabilirà quali siano gli edifici al quali si debba per il carattere di urgenza provvedere nell ’ anno , e ne darà comunicazione ai comuni interessati per provvedimenti di loro competenza . La costruzione o l ’ acquisto , l ’ adattamento , il restauro , l ’ arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari e popolari , nei limiti e secondo le norme della L . 4 giugno 1911 , n . 487 , sono obbligatori per i comuni contro i quali , in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza , si provvederà d ’ ufficio , sentita la Cassa depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui . Negli edifici per scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile sarà obbligatoria anche la costruzione dell ’ alloggio per l ’ insegnante . La disposizione del precedente comma si applica anche agli edifici per le scuole urbane nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 , finché difettino case di abitazione civile . 104 . ( L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 27 e 28 ) . I mutui saranno concessi su richiesta del Ministro dell ’ istruzione e con decreto reale su proposta del Ministro del tesoro . I progetti per la costruzione o l ’ acquisto , l ’ adattamento e il restauro degli edifici scolastici compilati a norma delle disposizioni ministeriali , sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell ’ ufficio del genio civile , del medico provinciale e della delegazione governativa , ai sensi dell ’ art . 13 della L . 4 giugno 1911 , n . 487 . L ’ approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 . Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli artt . 12 e 13 della L . 15 gennaio 1885 , n . 2892 , per il risanamento della città di Napoli . Nel decreto di approvazione saranno stabiliti termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori . Tutti gli atti e contratti relativi all ’ acquisto delle aree e alla costruzione , all ’ adattamento e di restauro degli edifici di cui ai precedenti artt . 98 , 100 , 101 e 103 saranno registrati col diritto fisso di una lira . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai mutui di cui agli artt . 98 e 100 . 105 . ( L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 67 ) . Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per il restauro e l ’ ampliamento degli edifici esistenti , i comuni godranno le stesse facilitazioni concesse dai precedenti artt . 101 al 104 , per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari . La somma occorrente sarà concessa in mutuo ai comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all ’ art . 101 . 106 . ( Legge 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 31 ) . Le provincie ed i comuni potranno valersi delle disposizioni dei precedenti artt . 101 , 102 e 104 , di questa parte prima , del libro II per le palestre di ginnastica e per gli edifici destinati all ’ istruzione secondaria classica e tecnica , ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere . L ’ onere da assumersi dallo Stato per gli edifici menzionati in questo articolo non potrà eccedere L . 50.000 annue , e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell ’ istruzione pubblica . La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi . 107 ( Legge 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 29 ) . Gli effetti delle disposizioni dei precedenti art . 101 a 106 si intendono estesi finche a quei comuni , che al momento dell ’ attuazione della L . 4 giugno 1911 , n . 487 , avevano presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui per edifici scolastici . SCUOLE AGRARIE 108 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 39 ) . Le disposizioni del 1° , 2° e 3° comma del precedente art . 93 sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi della L . 6 giugno 1885 , n . 3141 ( serie 3ª ) , per le scuole pratiche e speciali di agricoltura istituite dal governo , eccettuato quanto riguarda la riduzione dell ’ interesse normale di concessione alla misura del 4 per cento , nonché la riduzione dell ’ interesse di favore . L ’ onere dello Stato per tali concessioni non eccede L . 50.000 annue . Le disposizioni del 1° , 2° , 3° e 4° comma del precedente art . 94 sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 30 giugno 1896 , n . 250 , per gli scopi di cui al 1° comma del presente articolo , fermo rimanendo che l ’ onere dello Stato non ecceda le L . 50.000 all ’ anno ed eccettuato quanto riguarda la riduzione dell ’ interesse normale di concessione alla misura del 4 per cento , nonché la riduzione dell ’ interesse di favore . 109 . ( T . U . 5 settembre 1907 . n . 751 , articolo 40 ) . Per provvedere all ’ acquisto dei terreni , alla costruzione , all ’ ampliamento o al restauro degli edifici , esclusivamente destinati alle scuole agrarie regolate dalla L . 6 giugno 1885 , n . 3141 , le provincie e i comuni , nell ’ interesse proprio o di altri enti ai quali per tale legge spetta di fornire i terreni e i fabbricati stessi , potranno ottenere dallo Stato un concorso nel pagamento degli interessi per i mutui loro concessi entro dieci anni dal 29 luglio 1907 dalla Cassa del depositi e prestiti alle condizioni prescritte nei precedenti articoli dal 72 all’88 . I prestiti saranno accordati sulle proposte del Ministro di agricoltura , industria e commercio a quello del tesoro . Il concorso dello Stato verrà concesso con decreto del Ministero di agricoltura , industria e commercio per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni , e per tutto il periodo stesso sarà stabilito in una quota costante corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell ’ interesse e quello del 2 per cento sui prestiti non eccedenti le lire 50.000; del 2,50 per cento per i prestiti non eccedenti le L . 100.000 e del 3 per cento per i prestiti eccedenti le L . 100.000 . Nella determinazione del concorso sarà tenuto conto dei prestiti precedentemente concessi in base al precedente art . 108 . 110 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 41 ) . II Ministero di agricoltura , industria e commercio corrisponderà annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza tra l ’ interesse di favore e quello normale per prestiti di cui nel precedente articolo . L ’ onere assunto dallo Stato per il concorso sopradetto , iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura , industria e commercio , non potrà eccedere la somma di lire 50.000 annue , compresa la somma che già figura nel capitolo 38 del bilancio per l ’ esercizio 1906-1907 . 111 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 42 ) . Qualora i terreni e i fabbricati acquistati , costruiti , ampliati e restaurati con i prestiti contratti in base ai precedenti artt . 109 e 110 , abbiano destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu concesso , senza che tale mutamento sia consentito dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , questo avrà diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all ’ ente mutuatario e potrà rivalersi contro l ’ ente stesso tanto per la somma pagata , quanto per l ’ onere assunto pel servizio del prestito verso la Cassa di depositi e prestiti . SCUOLE FORESTALI 112 . ( L . 14 luglio 1912 , n . 834 , art . 24 ) . Per provvedere alla costruzione ed all ’ ampliamento degli edifici per l ’ istituto superiore forestale nazionale e per le scuole contemplate nella L . 14 luglio 1912 , n . 834 , gli enti locali potranno ottenere mutui di favore secondo il disposto dei precedenti articoli 109 , 110 e 111 . L ’ onere che a questo titolo potrà assumere lo Stato non eccederà la somma annua di L . 10.000 , e andrà a carico dell ’ amministrazione dell ’ azienda del demanio forestale dello Stato . 113 . ( L . 14 luglio 1912 , n . 834 , art . 10 , 1° comma ) . Le disposizioni dei precedenti artt . 109 , 110 e 111 sono estese a favore degli enti tenuti a fornire i locali per le scuole professionali , a norma dell ’ art . 2 della L . 30 giugno 1907 , n . 414 , e dell ’ art . 5 del RD . 22 marzo 1908 , n . 187 . § 4 . Per opere riguardanti la pubblica igiene . DISPOSIZIONI GENERALI 114 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 43 ) . L ’ ammortamento dei mutui , ciascuno non superiore a L . 20.000 , autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 14 luglio 1887 , n . 479 ( serie 3ª ) , a favore dei comuni del regno al disotto di 10.000 abitanti , al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e all ’ interesse del 3 per cento . I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi in rate annue eguali , calcolate in ragione del tempo concordato per l ’ ammortamento . Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza tra l ’ interesse posto a carico dei comuni e quello stabilito per i prestiti a scopo igienico , e la somma risultante a debito dello Stato è inscritta nel bilancio del Ministero dell ’ interno . L ’ onere dello Stato per la concessione del mutui di cui al presente articolo , fatti in ciascun anno , non eccede le L . 50.000 . 115 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 44 ) . Le disposizioni del 1° , 2° e 3° comma del precedente art . 114 sono applicabili ai mutui con ammortamento non eccedente i 35 anni , autorizzati sulla cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 8 febbraio 1890 , n . 50 , a favore dei comuni del regno al disotto di 10.000 abitanti , secondo il censimento del 1881 , al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene . L ’ onere dello Stato per la concessione di mutui ad interesse ridotto fatti , in ciascun anno , ai termini del presente articolo , non eccede le L . 50.000 . 116 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 45 ) . Il concorso dello Stato , concesso per tempo non maggiore di 35 anni , ai sensi della L . 8 febbraio 1900 , n . 50 , ai comuni del regno aventi una popolazione non maggiore di 20.000 abitanti , secondo il censimento del 1881 , ed ai loro consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile , è stabilito in una quota d ’ interesse annuo , in misura non superiore all ’ uno e mezzo per cento , sulle somme che entro i limiti del progetto presentato al governo per ottenere il concorso , risultassero effettivamente impiegate alla esecuzione delle opere strettamente necessarie . Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , sulle opere pubbliche ed il pagamento della prima quota d ’ interesse annuo sarà tatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo . I concorsi di cui al presente articolo , concessi in ciascun esercizio per somma non eccedente le L . 50.000 , sono iscritti nel bilancio del Ministero dell ’ interno . Ai prestiti di cui al presente articolo è applicabile la disposizione del 2° comma del precedente art . 114 . 117 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 40 ) Il primo comma del precedente art . 116 è applicabile al concorso dello Stato assegnato , ai sensi della L . 28 dicembre 1902 , n . 560 , ai comuni , anche eccedenti i 20.000 abitanti , ma non oltre i 50.000 , in base al censimento del 1901 , i quali intrapresero la esecuzione di opere riguardanti la provvista d ’ acqua potabile dopo il 28 dicembre 1902 . L ’ onere dello Stato in ciascun esercizio è fissato per questo concorso in L . 30.000 , il quale fondo è stanziato nel bilancio del Ministero dell ’ interno , congiuntamente all ’ altro indicato nel 3° comma dell ’ art . 116 . 118 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articoli 47 e 48 ) . L ’ ammortamento dei mutui , ciascuno non superiore a L . 40.000 , autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 13 luglio 1905 , n . 399 , a favore dei comuni del regno al disotto di 15.000 abitanti , secondo il censimento ilei 1901 , al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 50 anni e all ’ interesse del 3 per cento . I comuni devono estinguere i prestiti di cui al precedente comma e pagarne l ’ interesse in rate annue eguali , calcolate in ragione del tempo concordato per l ’ ammortamento , osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti . Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l ’ interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito pei prestiti . L ’ onere dello Stato per la concessione dei mutui di cui al presente articolo , fatti in ciascun anno , non eccede la somma di lire 50.000 . La somma risultante a debito dello Stato è iscritta nel bilancio del Ministero dell ’ interno . 119 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articoli 49 e 50 ) . Il concorso dello Stato , concesso per tempo non maggiore di 50 anni ai sensi delle L . 13 luglio 1905 , n . 399 e 14 luglio 1907 , n . 544 , ai comuni del regno aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti , secondo il censimento del 1901 , ed ai loro consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili è stabilito in una quota d ’ interesse annuo , in misura non superiore all ’ uno e mezzo per cento , sulle somme che , entro i limiti del progetto presentato al governo per ottenere il concorso , risultassero effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie . I comuni devono estinguere i debiti contratti per l ’ esecuzione delle predette opere pagarne gli interessi in rate uguali calcolate in ragione del tempo accordato per l ’ ammontare e garantite anche con la sovrimposta provinciale , in caso di insufficienza di quella comunale . Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , sulle opere pubbliche ed il pagamento della prima quota d ’ interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo . Il concorso complessivo dello Stato , tenuto conto del rateale ammortamento annuo del capitale da parte dei comuni , sarà pagato in rate annue costanti . L ’ onere dello Stato per i concorsi di cui al presente articolo , concessi in ciascun esercizio , non può eccedere la somma di lire 120.000 . I relativi stanziamenti sono iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell ’ interno . 120 . ( L . 25 giugno 1911 , n . 586 , art . 7 ) . Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene , la Cassa dei depositi e prestiti 6 autorizzata a concedere , sino al disotto di 25.000 abitanti , secondo il censimento del 1901 , con la precedenza in favore dei comuni di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti , mutui all ’ interesse del due per cento , estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e , soltanto in caso di assoluta necessità , giustificata dalle condizioni economiche del comune , in 50 anni . Ogni singolo prestito all ’ interesse ridotto non potrà eccedere la somma di L . 50.000 e sarà accordato secondo le norme vigenti , in seguito a decreto del Ministero dell ’ interno . 121 . ( L . 25 giugno 1911 , n . 586 , art . 8 ) . Le disposizioni dell ’ articolo precedente sono applicabili anche a quei comuni aventi una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti , secondo il censimento del 1901 , che intendano costruire o sistemare ospedali comunali o consorziali . 122 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 48 [ 1° e 2° comma ] e L . 25 giugno 1911 , n . 586 , artt . 9 e 15 ) . I comuni dovranno estinguere i prestiti di cui ai precedenti artt . 120 e 121 e pagarne l ’ interesse in rate annue eguali , calcolate in ragione del tempo concordato per l ’ ammortamento , osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sulla Cassa dei depositi e prestiti . Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l ’ interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito pei prestiti . Nel bilancio del Ministero dell ’ interno sarà stanziata , per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi , la somma di L . 80.000 per i prestiti indicati nel precedente art . 120 , e di L . 40.000 per i prestiti di cui al successivo art . 121 . 123 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751; articolo 40 [ 3° e 5° comma ] e L . 25 giugno 1911 , n . 586 , artt . 1 , 2 e 15 ) . Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili , la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni del regno , isolati od uniti in consorzio , per la somma complessiva di L . 250 milioni , In ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913 , 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919 , 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923 . La parte delle dette quote che non venisse mutuata in un anno , dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi . I mutui saranno estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e , soltanto in caso di assoluta necessità , giustificata dalle condizioni economiche del Comune , potranno essere restituiti in 50 anni . I mutui saranno garantiti secondo le disposizioni legislative in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti . Per i comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti potrà la Cassa dei depositi accettare , per la somma necessaria ad integrare le rispettive annualità , una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale . Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla L . 20 marzo 1865 , n . 2248 . sulle opere pubbliche . 124 . ( L . 25 giugno 1911 , n . 586 , art . 2 ) . Per gli effetti del precedente articolo i comuni con popolazione non superiore a 100 mila abitanti sono divisi in quattro categorie in base alla rispettiva popolazione , secondo il censimento del 1901 , e cioè : l ª ) comuni con popolazione fra 50.001 e 100.000 abitanti ; 2ª ) comuni con popolazione fra 25.001 e 50.000 abitanti ; 3ª ) comuni con popolazione fra 10.001 e 25.000 abitanti ; 4ª ) comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti . I comuni con popolazione fra i 50001 e 100.000 abitanti garantiranno alla Cassa dei depositi e prestiti e pagheranno l ’ annualità costante , comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi , al saggio di favore del 2 per cento , e lo Stato corrisponderà alla Cassa stessa , in quote annue costanti , la differenza fra l ’ interesse posto a carico dei comuni e quello normale . Per i comuni della 1ª categoria la Cassa accantonerà il decimo della somma totale di 250 milioni di cui al precedente art . 123 . Sono a carico dello Stato gli interessi dei mutui che si concederanno nel limite dei nove decimi dell ’ anzidetta somma , cioè 225 milioni ai comuni delle categorie 2ª , 3ª e 4ª . Lo Stato corrisponderà detti interessi direttamente e irrevocabilmente alla Cassa del depositi e prestiti in quote annue eguali , quanti sono gli anni di ammortamento dei mutuo . La quota di 225 milioni di lire , pari al nove decimi della somma complessiva dei mutui destinati alla provvista di acque potabili , spettanti ai comuni delle categorie 2ª , 3ª e 4ª , sarà devoluta a preferenza ai comuni della 4ª , e ai comuni della 3ª su quelli della somma complessiva dei mutui destinati alla provvista di acque potabili , spettanti ai comuni delle categorie 2ª , 3ª e 4ª , sarà devoluta a preferenza ai comuni della 4ª , e ai comuni della 3ª su quelli della 2ª . L ’ ammontare di ciascun mutuo non potrà eccedere la spesa strettamente necessaria ai fini indicati nell ’ art . 123 , esclusa qualsiasi spesa per opere ornamentali , e tale condizione dovrà essere riconosciuta nei progetti tecnici approvati dal genio civile . Nella sua relazione al progetto il genio civile dovrà esaminare e riferire anche sul sistema più economico , sia isolatamente , sia in consorzio con altri enti locali . In caso di rifiuto degli enti interessati alla costituzione dei consorzi suggeriti dal genio civile , si potranno applicare le disposizioni del successivo art . 127 . Il concorso dello Stato , tanto per i mutui senza carico d ’ interesse , quanto per i mutui all ’ interesse del 2 per cento , è consentito con decreto del Ministro dell ’ interno . 125 . ( L . 25 giugno 1911 , n . 586 , art . 3 ) . I comuni e i consorzi che si costituiscono in base alle disposizioni dei precedenti articoli 123 e 124 potranno , mediante particolari convenzioni , associarsi ai privati che abbiano interesse alla provvista dell ’ acqua potabile . In tal caso la spesa occorrente alla esecuzione dell ’ opera dovrà ripartirsi tra i comuni o i consorzi e i privati in ragione del rispettivo grado di interesse . Il mutuo sarà accordato solamente per la parte di spesa che debba andare a carico dei comuni e consorzi . Nel regolamento di cui all ’ art . 16 della L . 25 giugno 1911 , n . 586 , saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette che saranno soggette all ’ approvazione della giunta provinciale amministrativa . 126 . ( ) . 127 ( L . 25 giugno 1911 . n . 586 , articoli 6 e 16 ) . ? Il Ministero dell ’ interno , sentiti la Cassa dei depositi e prestiti per la garanzia dei mutui , il consiglio provinciale sanitario , la giunta provinciale amministrativa , può dichiarare obbligatoria , anche nei riguardi delle frazioni , l ’ esecuzione delle opere di cui all ’ art . 123 , nonché dei lavori suppletivi per conservazione , miglioramenti e aggiunte ad opere di approvvigionamento idrico già esistenti . Nello stesso modo può essere dichiarata obbligatoria la costituzione del consorzio . In caso di rifiuto da parte del comune o degli enti consorziali ad adottare i provvedimenti necessari per la contrattazione dei mutui e per l ’ esecuzione delle opere , il prefetto provvedere d ’ ufficio ai termini delle vigenti leggi e del regolamento di cui all ’ articolo 16 della L . 25 giugno 1911 , n . 586 . I provvedimenti indicati nel presente articolo sono definitivi . 128 . ( L 25 giugno 1911 , n . 586 , articoli 10 e 11 ) . ? L ’ approvazione dei progetti delle opere contemplate negli articoli 120 , 121 , 123 e 130 della presente legge equivale , nei riguardi delle espropriazioni , a dichiarazione di pubblica utilità . I termini stabiliti dalla L . 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni , potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto , da pubblicarsi a norma di legge . Salvi gli obblighi nascenti dalle disposizioni in vigore sulla polizia stradale a carico di chi abbia ottenuto concessioni di occupare e attraversare strade per condutture di acqua potabile , qualsiasi controversia circa le misure del canone che gli enti , cui le strade appartengono , vogliano stabilire in corrispettivo di tali concessioni , è risoluta dal prefetto della provincia dov ’ è la strada attraversata od occupata , udite le parti interessate . Contro la decisione del prefetto non è ammesso gravame né in sede amministrativa , né in via giudiziaria . 129 . ( L . 25 giugno 1911 , n . 586 , art . 14 ) . I benefici dei precedenti articoli 123 a 128 si intendono applicabili anche : 1 ) a quei comuni che hanno già in corso lavori per provvista d ’ acqua potabile , ma non abbiano ancora ottenuto il mutuo a norma della L . 13 luglio 1905 , n . 399; 2 ) a quei comuni che , pur avendo ottenuto e accettato il mutuo , non abbiano ancora ricevuto alcuna somministrazione e facciano la dichiarazione di rinuncia allo scopo di rinnovare il mutuo ; 3 ) a quei comuni , che , pur avendo accettato il mutuo ed anche conseguita la somministrazione , abbiano compiuto o si propongano di eseguire lavori suppletivi per 1 quali occorra un nuovo mutuo ; nel qual caso il beneficio dell ’ art . 124 riguarderà il solo mutuo suppletivo , ancorché sia stato già concesso , purché non sia già stata iniziata la somministrazione ; 4 ) alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910 , sui mutui già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti o da altri istituti o da privati col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi dei precedenti articoli 116 e 119 di questa legge . All ’ uopo verrà dal Ministero dell ’ Interno , con effetto dal 1912 . integrato il concorso stesso e pagato direttamente agli enti mutuatari . 130 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 . art . 51; T . U . 21 maggio 1908 , n . 269 , art . 179 e L . 25 giugno 1911 . n . 586 , art . 15 ) . Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati negli articoli 120 , 121 e 123 sarà data la preferenza a quei comuni nei quali sia più elevata la misura delle imposte , siano più difficili le condizioni economiche , e pia maggiore l ’ urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene . Nei casi degli articoli 120 , 121 e 124 ( 2° comma ) il limite di cui al 1° comma dell ’ art . 179 della legge comunale e provinciale , testo unico , approvato con R . D . 21 maggio 1908 , n . 269 , sarà del terzo anziché del quinto delle entrate ordinarie . Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa , sia per lavori nuovi non previsti in progetto ed indispensabili per il compimento dell ’ opera stessa o pel notevole suo miglioramento , sia per lavori dipendenti da causa di forza maggiore , il ministero potrà autorizzare un supplemento di mutuo od accordare un concorso sul nuovo prestito . Tali concessioni non potranno in ogni caso aver luogo che per una somma non maggiore del quinto di quella contemplata dal progetto già presentato al Ministero . DISPOSIZIONI SPECIALI 131-139 . ( ) . § 5 . Per opere stradali e per opere nei porti di 4ª classe . Strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti . 140 . ( T . U . 0 settembre 1907 , n . 751 , art . 52 e L . 21 luglio 1910 , n . 580 . art . 17 ) . I comuni che costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima o all ’ approdo omonimo del piroscafo postale avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva , e ad un sussidio della provincia in ragione di un quarto , e , quando per tale costruzione assumessero somme a mutuo dalla Cassa dei depositi e prestiti , potranno dare in delegazione alla stessa il sussidio dello Stato . Potrà essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della provincia . Le disposizioni del precedente comma sono applicabili anche : a ) ai comuni che costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria , ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilometri , compresa quella delle strade esistenti , qualora ad esse si debba collegare ; b ) ai comuni che procedono all ’ ultimazione delle strade rimaste in sospeso per la L . 19 luglio 1894 , n . 338 , e destinate a raccordare frazioni o borgate con la stazione centrale ferroviaria dello stesso comune ; c ) per i porti marittimi e lacuali pareggiati ai marittimi di I , II e III classe per la loro congiunzione col comune omonimo o coi comuni viciniori a distanza massima di 15 chilometri . 141 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 731 , art . 53 ) . I comuni , i quali entro dieci anni dal 23 luglio 1903 completeranno le strade per essi obbligatorie , in base alla L . 30 agosto 1868 , n . 4613 , rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della L . 19 luglio 1894 , n . 338 , avranno diritto al sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa che da essi a tale scopo sarà sostenuta . Tale sussidio potrà darsi in delegazione alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia di mutui che i comuni anzidetti assumessero per lo scopo di cui al precedente articolo . 142 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 54 ) . Per le strade interessanti più comuni , costruite per oltre la metà della loro lunghezza e per quelle ancorché costruite per meno della metà , per le quali il comune o i comuni , nel cui territorio la strada si svolge , deliberino la continuazione fino a raggiungere la metà del percorso , potrà essere dichiarata l ’ obbligatorietà con decreto reale , sentito il Consiglio di Stato , qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa . m L ’ obbligatorietà avrà effetto anche per i comuni che avessero rifiutato di continuare la costruzione della strada o non avessero aderito all ’ invito loro fatto per deliberarla . Alle strade indicate nel presente articolo sono applicabili le disposizioni della L . 30 agosto 1868 , n . 4613 , e il secondo comma dell ’ art . 141 . Agli effetti delle disposizioni del presente e dei precedenti articoli 140 e 141 , sarà mantenuto in vigore l ’ art . 4 della L . 19 luglio 1894 , n . 338 , in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell ’ annua somma di lire 1.500.000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai comuni . OPERE NEI PORTI DI 4ª CLASSE 143 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 56 ) . Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4ª classe , ai termini della L . 14 luglio 1907 , n . 542 , i comuni potranno ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all ’ intiero ammontare della spesa a loro carico , secondo i progetti debitamente approvati . Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle provincie che sono obbligate ad una quota di concorso per l ’ esecuzione delle dette opere . Il concorso straordinario dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa per le opere di cui al presente articolo , sarà corrisposto ai comuni in proporzione dell ’ avanzamento dei lavori in base ai relativi certificati . COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI 144 . ( L . 2 gennaio 1910 , n . 5 , articoli 1 , 2 , 3 e 5 ) . Ai comuni , eccettuati quelli della Basilicata e della Calabria che intendano di anticipare la costruzione o la ricostruzione delle loro strade di allacciamento , inscritte nel piano regolatore della rispettiva provincia e che non possano essere dallo Stato appaltate nel primo triennio dal 17 gennaio 1910 , lo Stato rimborserà una somma corrispondente all ’ importo del progetto approvato , ivi compresa la quota per lavori imprevisti , salvo il ricupero spettante dei contributi a carico delle provincie e dei comuni interessati . Tale somma sarà accresciuta della spesa occorrente per la compilazione del progetto e per la direzione e sorveglianza dei lavori , calcolandolo in ragione del decimo dell ’ ammontare dei lavori e delle espropriazioni e non potrà subire variazioni qualunque abbia a risultare l ’ effettivo importo della costruzione , la quale avrà luogo sotto l ’ alta vigilanza dei competenti uffici del genio civile . Con decreto del Ministero dei lavori pubblici , di concerto col Ministro del tesoro , saranno stabiliti , nei limiti degli stanziamenti di cui all ’ art . 1 della L . 2 gennaio 1910 , i modi e i termini di tale rimborso , il quale non potrà mai iniziarsi prima del settimo anno dalla data di detto decreto . Nel caso previsto nei precedenti comma , la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni un mutuo non superiore all ’ importo del progetto approvato . La somma mutuata verrà rimborsata alla Cassa predetta dallo Stato , nei modi e nei termini stabiliti dal suddetto decreto del Ministro dei lavori pubblici . Gli interessi dovuti alla Cassa mutuante , tanto nel periodo che precede l ’ ammortamento dei prestiti , quanto durante l ’ ammortamento medesimo , saranno determinati in una somma annua costante e staranno per metà a carico dello Stato , che preleverà le somme occorrenti dal fondo complessivo in lire 39 milioni e 500.000 di cui all ’ art . 1 della citata L . 2 gennaio 1910 , n . 5 . 145 . ( L . 2 gennaio 1910 , n . 5 , art . 7 ) . Le disposizioni dell ’ articolo precedente saranno pure applicabili alle amministrazioni provinciali , le quali si sostituiscono ai comuni per l ’ anticipata costruzione o ricostruzione delle strade comprese nel piano regolatore provinciale approvato . 146 . ( L . 2 gennaio 1910 , n . 5 , art . 8 ) . Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 144 e 145 della presente legge sono applicabili ai comuni isolati delle province di Basilicata e della Calabria , compresi nella tabella D della L . 31 marzo 1904 , n . 140 . e nella tabella C della L . 25 giugno 1906 , n . 255 . Il rimborso delle somme che da essi saranno anticipate , per la costruzione delle rispettive strade di allacciamento all ’ esistente rete stradale , sarà effettuato nei modi e nei termini da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro , senza riferimento al limite massimo di sette anni di cui al citato articolo 144 . Il contributo governativo nel pagamento degli interessi sui mutui di cui allo stesso art . 144 . sarà pagato con i fondi autorizzati in favore della Basilicata e della Calabria per la costruzione delle strade sovraccennate . § 6 . Provvedimenti riguardanti i danni causati da infortuni straordinari . PRESTITI PER SOSPENSIONE DI SOVRIMPOSTA SUI TERRENI 147 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 57 ) . Nei compartimenti catastali , nei quali , secondo le norme in essi vigenti , sia già riconosciuto in caso di infortuni straordinari il diritto alla sospensione ed all ’ abbuono dell ’ imposta erariale sui terreni , potranno le province ed i comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte nella stessa misura proporzionale stabilita nella verifica agli effetti dell ’ abbuono dell ’ imposta erariale . Durante le pratiche per la liquidazione degli abbuoni , i comuni e le provincie potranno acconsentire alla sospensione della riscossine delle rispettive sovrimposte . Le stesse disposizioni si estendono anche a quelle provincie ove vige il nuovo catasto a termini però e con le norme dell ’ art . 38 della L . 1° marzo 1886 , n . 3682 . Le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali messe in tolleranza o sospese e non comprese negli sgravi definitivi , saranno ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere dopo la liquidazione degli sgravi suddetti . Le quote delle sovrimposte abbuonate o sospese a termini del precedente articolo , se trovansi vincolate verso la Cassa dei depositi e prestiti o verso la sezione autonoma di credito comunale o provinciale a garanzia di mutui , saranno ripartite , col carico dei relativi interessi , in non più di sessanta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall ’ anno successivo a quello del concesso sgravio . Alle provincie ed ai comuni , ai quali in conseguenza dell ’ esonero o della sospensione della sovrimposta sui terreni , di cui sopra , venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie , la Cassa dei depositi e prestiti è , per tale oggetto , autorizzata a concedere mutui alle condizioni stabilite dai precedenti articoli 72 all’88 . ALLUVIONI E FRANE 147 . ( L . 7 luglio 1901 , n . 341 , articoli 1 , 10 ( 1° , 2° , 3° . 6° e 7° comma , 11 ( ultimo comma ) e 12 , e L . 8 luglio 1903 . n . 311 , art . 11 ) . 148 . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L 7 luglio 1901 , n . 341 , a favore dei consorzi di comuni per la riparazione e la ricostruzione strade e fabbricati ed opere pubbliche consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 1900 e ° semestre 1901 , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni . Al pagamento delle annualità di tali prestiti lo Stato contribuisce in ragione di lire 2 per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato . Questi contributi fanno carico ad una somma annua iscritta , ai termini della citata L . 7 luglio 1901 , n . 341 , nel bilancio del Ministero d ’ agricoltura , industria e commercio in lire 20.000 per la durata di 35 anni , e all ’ altra somma annua di lire 25.000 iscritta , ai sensi della L . 8 luglio 1903 . n . 311 , in aumento alla prima , nel bilancio stesso , anche per 35 anni . Le eventuali eccedenze sulle predette somme annue da inscriversi nel bilancio del predetto Ministero , rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed Istituti sovventori per i capitali e per gli accessori . La somma consentita a mutuo , se i lavori di riparazione o di ricostruzione risultano già interamente eseguiti all ’ atto della domanda , può essere dalla Cassa dei depositi e prestiti somministrata su presentazione di un certificato del competente ufficio del genio civile , che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione . Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all ’ atto della domanda , la somma consentita a mutuo può essere dalla Cassa dei depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo , e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente ufficio del genio civile . Nel caso della somministrazione del mutuo a rate , il contributo dello Stato è commisurato alle somme effettivamente anticipate . L ’ ammortamento di tali prestiti comincia dall ’ anno successivo della somministrazione della prima rata . Tutti gli atti occorrenti all ’ esecuzione di quanto sopra sono stesi su carta libera , rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici uffici . 149 . ( L . 3 luglio 1902 , n . 298 , articoli 6 e 8 e L . 7 luglio 1901 , n . 341 , art . 12 ) . Sono estese ai consorzi di comuni ed ai comuni danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901 , le disposizioni del 1° e 2° comma del precedente art . 148 . Il contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di lire 150.000 iscritta , per la durata di 35 anni , nel bilancio del Ministero d ’ agricoltura , industria e commercio . Alle eventuali eccedenze sulla predetta somma si estende la disposizione del 4° comma del precedente art . 148 . 150 . ( L . 8 luglio 1903 , n . 311 , articoli 7 , 9 e 10 ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 8 luglio 1903 , n . 311 , a favore delle provincie , dei consorzi di comuni e di comuni , per la riparazione e ricostruzione di strade , fabbricati ed opere pubbliche provinciali , consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1902 , è stabilito in un periodo di 35 anni . Il contributo dello Stato per i mutui di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua iscritta nel bilancio del Ministero d ’ agricoltura , industria e commercio in lire 170.000 per la durata di 35 anni . Sono estese a tali prestiti le disposizioni dell ’ art . 148 meno i comma 1° e 3° . 151 . ( L . 3 luglio 1904 , n . 313 . articoli 7 , 8 e 10 ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , al sensi della L . 3 luglio 1904 , n . 313 , a favore delle provincie , dei consorzi di comuni e di comuni , per riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche e fabbricati provinciali , consorziali e comunali , danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903 , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni . Il contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di lire 40.000 iscritta , per la durata di 35 anni , nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici , a decorrere dall ’ esercizio finanziario 1904-1905 . Sono applicabili a tali prestiti le disposizioni dell ’ art . 148 , meno i comma 1° e 3° . 152 . ( L . 13 luglio 1905 , n . 400 , articoli 9 e 20 e L . 28 giugno 1906 , n . 271 , art . 2 ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi dell ’ art . 9 della L . 13 luglio 1905 , n . 400 , a provincie , comuni e loro consorzi ed ai consorzi di scolo , di bonificazione , di irrigazione , di derivazione e di uso di acqua a scopo industriale , e dai consorzi per opere idrauliche , contemplate dal testo unico approvato con R . D . 25 luglio 1904 , n . 523 , per la riparazione e la ricostruzione di opere pubbliche , provinciali , consorziali e comunali , danneggiate dalle alluvioni del primo semestre 1903 , è stabilito in un periodo di 35 anni estensibile , nei casi di comprovata necessita nei modi di legge , fino a 50 anni . I mutui autorizzati sulla Cassa predetta alle provincie e ai comuni , che accordarono la sospensione delle sovrimposte ripartendole in sessanta rate eguali bimestrali , ai termini dell ’ art . 19 della L . 13 luglio 1905 , n . 400 , sono garantiti da delegazioni rilasciate dalle province e dai comuni suddetti sulle sessanta rate bimestrali destinate al pagamento delle sovrimposte sospese , e , per la differenza , sulle rate delle sovrimposte normali . Per i mutui di cui al presente articolo è fissato l ’ interesse del 4 per cento netto . Al pagamento di tali interessi lo Stato contribuisce in ragione di un terzo , al quale intento è inscritta la somma di lire 60.000 nel bilancio del Ministero di agricoltura , industria e commercio a cominciare dall ’ esercizio 1905-1906 . 153 . ( L . 29 dicembre 1907 , n . 810 , articoli 14 e 15 ) . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti ammortizzabili in 35 annualità e nei casi di provata necessità di 50 anni , a favore delle provincie , dei comuni , dei consorzi di comuni e dei consorzi idraulici per la spesa risultante a loro carico , detratto l ’ eventuale sussidio governativo , e relativa tanto alla riparazione di danni arrecati dalle frane dopo il 31 dicembre 1903 e dalle alluvioni dopo il 30 giugno 1905 , ad opere pubbliche stradali ed idrauliche e ad abitati di comuni e frazioni , quanto all ’ esecuzione di lavori di consolidamento e di difesa per ovviare a nuovi danni nelle opere e negli abitati medesimi . Al pagamento degli interessi sui mutui che saranno concessi in base al presente articolo alle provincie , comuni e consorzi di comuni , lo Stato contribuirà in ragione della metà degli interessi medesimi versandone l ’ importo alla Cassa depositi e prestiti in annualità ridotte costanti per tutto il periodo di ammortamento dei mutui . A tale scopo sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ( parte straordinaria ) , per tutta la durata degli anzidetti mutui , la somma corrispondente al contributo dello Stato . 154 . ( L . 7 luglio 1901 , n . 341 , art . 14; L . 3 luglio 1904 , n . 313 , art . 10 e L . 29 dicembre 1907 , n . 810 art . 16 ) . Le domande pel conseguimento del concorso governativo nel pagamento degli interessi dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici , per mezzo delle prefetture , nel termine perentorio di un anno dalla data dell ’ infortunio . Per la presentazione e documentazione di tali domande , di quelle per il conseguimento di mutui e di quelle presentate nel termine perentorio di un anno dal 25 gennaio 1908 per danni causati da frane e da alluvioni avvenute anteriormente alla L . 29 dicembre 1907 , n . 810 , saranno osservate le norme stabilite dal regolamento approvato con R . D . 22 gennaio 1905 , n . 116 , per l ’ applicazione della L . 3 luglio 1904 , n . 313 , e su di essa sarà sentita la commissione reale , con sede iu Roma , istituita a termini dell ’ art . 10 della citata L . 3 luglio 1904 con decreto reale e composta di cinque membri , i cui poteri si intendono prorogati agli effetti della citata legge del 29 dicembre 1907 , n . 810 . Il Governo del re è autorizzato ad introdurre , ove ne riconosca il bisogno , modificazioni ed aggiunte al citato regolamento ; esse saranno approvate con regio decreto , previo parere del Consiglio di Stato . La somministrazione dei mutui verrà autorizzata dal ministero dei lavori pubblici in corrispondenza all ’ avanzamento delle opere , accertato dal competente ufficio del genio civile mediante appositi certificati . 155-161 . Alluvioni e frane ( disposizioni speciali ) . ( ) . 162-180 . Terremoti ed eruzioni vulcaniche . ( ) . § 7 . Prestiti vari a favore di determinate province e comuni . 181-208 . ( ) . CAPO III : ANTICIPAZIONI AL TESORO DELLO STATO 209-248 . ( ) . CAPO IV : ANTICIPAZIONI AD ALTRI ENTI 249-250 . ( ) . TITOLO V RENDICONTI E PROFITTI NETTI ANNUALI , FONDO DI RISERVA 251 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , articoli 29 e 30 ) . La Cassa dei depositi e prestiti terrà una contabilità generale formata dalla riunione delle contabilità speciali . Sarà determinato nel regolamento il modo nel quale si dovranno presentare i rendiconti annuali delle operazioni . 252 ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , articoli 27 e 29; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; L . 11 giugno 1896 , n . 461 , art . 5 e L . 17 luglio 1910 , n . 491 , art . 12 ) . I profitti netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti sono devoluti per otto decimi al tesoro dello Stato , per un decimo in aumento del fondo di riserva della Cassa medesima e pel rimanente decimo alla Cassa di colonizzazione dell ’ Agro romano istituita in sezione speciale , avente gestione autonoma , presso la stessa Cassa dei depositi e prestiti , ai termini della L . 17 luglio 1910 , n . 491 . 253 . ( L . 11 giugno 1896 , n . 461 , art . 5; L . 8 luglio 1904 , n . 320 , art . 2 e R . D . 11 luglio 1904 , n . 337 , art . 5; L . 17 marzo 1907 , n . 74 , art . 2; T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 26; L . 30 maggio 1909 , n . 280 , articolo unico e L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 4 ) . La Cassa dei depositi e prestiti alimenta il fondo di riserva , di cui all ’ articolo precedente , degli interessi del fondo stesso e di un decimo degli utili netti della propria gestione annuale . Il fondo di riserva è investito in titoli del consolidato italiano ed in qualunque specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato nonché in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali . Una parte del fondo di riserva , sino alla concorrenza di quattro milioni , è destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione in Roma dell ’ edificio per la sede della amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza . La detta parte del fondo di riserva rimarrà impiegata nel valore dello stabile ; e la relativa pigione , da determinarsi e ripartirsi fra la Cassa predetta , le aziende annessevi e gli istituti di previdenza , con deliberazione del consiglio permanente di amministrazione e della commissione parlamentare di vigilanza , costituirà , al netto delle spese di manutenzione , il frutto di questo speciale impiego . PARTE SECONDA DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE TITOLO I ISTITUZIONE , CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONE DI CARTELLE 1 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 19 e L . 18 giugno 1911 , n . 513 , art . 2 ) . La sezione autonoma di credito comunale e provinciale , istituita con gestione propria presso la Cassa dei depositi e prestiti con la L . 24 aprile 1898 , n . 132 , è autorizzata a far prestiti mediante emissione di cartelle agli enti indicati nella lett . a ) dell ’ art . 68 della parte prima , libro II , della presente legge , per riscatto di debiti contratti dagli enti stessi in qualsiasi epoca e per l ’ esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate . La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della sezione autonoma di credito , spettano al direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti . 2 . ( L . 19 luglio 1906 , n . 364 , art . t5 ) . La facoltà della emissione di cartelle ordinarie della sezione autonoma di credito comunale e provinciale è riservata in casi di importanti operazioni speciali di mutui per somme eccedenti le disponibilità normali della Cassa dei depositi e prestiti e per le quali fosse necessario il concorso delle disponibilità di altri istituti di credito . La facoltà è data e regolata di volta in volta , mediante decreto reale , promosso dal Ministro del tesoro , sentito il consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato . Il decreto stesso sarà registrato alla Corte dei conti . 3 . (T.U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 20 e legge 15 luglio 1911 , n . 755 , art . 2 , 4° comma ) . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente fino a quattro milioni . La sezione di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto anche sino a renderlo attivo a proprio favore nel limite di quattro milioni . Il saggio dell ’ interesse su questo conto corrente sarà , rispettivamente , di mezzo per cento superiore o eguale a quello vigente per le somme versate a titolo di risparmio postale , ai termini dell ’ art . 24 ( 1° comma ) della parte prima di questo libro II , secondo che sia a favore della Cassa dei depositi e prestiti , ovvero della sezione di credito comunale e provinciale . 4 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 21 , e L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 4 ) . L ’ utile netto derivante dalle operazioni della sezione di credito comunale e provinciale prelevatone l ’ importo dell ’ imposta di ricchezza mobile , ai termini di legge , è per intero devoluto alla formazione di un fondo di riserva da costituirsi a garanzia delle operazioni fatte . I capitali compresi nel detto fondo di riserva saranno impiegati in rendite inscritte a debito dello Stato , in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato . 5 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 22 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . La sezione di credito comunale e provinciale è assistita dal consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza , ed è posta sotto la sorveglianza della commissione parlamentare per essa istituita . Ogni anno insieme al bilancio della spesa il Ministro del tesoro presenterà la situazione finanziaria della sezione alla fine dell ’ anno solare precedente . 6 . ( ) . TITOLO II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE 7 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 23; L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1; L . 24 dicembre 1896 , n . 551 , allegato A , art . 3; L . 27 giugno 1897 , n . 227 , art . 3 , lettera b ) e L . 24 aprile 1898 , n . 132 , art . 8 ) . I prestiti della sezione autonoma di credito comunale e provinciale deliberati dal consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza , sono approvati per decreto reale , promosso dal Ministro del tesoro . A tali prestiti si estendono le disposizioni degli artt . 72 ( ultimo comma ) , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 84 , 85 , 86 e 88 della parte prima di questo libro II della presente legge . I prestiti stessi sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che in caso di provata necessità , può estendersi fino a 50 anni . Le annualità calcolate ad un interesse egualee a quello delle cartelle da emettersi , sono aumentate , a titolo di compenso per spese di amministrazione , di cent . 15 , qualora si tratti di prestiti ad annualità costante , e di cent . 10 , qualora si tratti di prestiti ad annualità decrescente , per ogni 100 lire di capitale che rimane a mutuo . Per i prestiti in cartelle concessi in base alla L . 24 dicembre 1896 , n . 551 , i mutuatari corrispondono una provvigione di centesimi 20 per ogni 100 lire del capitale iniziale mutuato , mentre per quelli concessi in base alle leggi del 27 giugno 1897 , n . 227 e 24 aprile 1898 , n . 132 , la provvigione è di cent . 20 ogni 100 lire del capitale che rimane a mutuo . 8 . ( ) . TITOLO III DELLE CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE CAPO I : CARTELLE ORDINARIE 4 PER CENTO 9 ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , artt . 19 ( 1° comma ) e 24 ) . Le cartelle fruttanti il 4 per cento netto ed esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura , sono del valore nominale di L . 200 , vengono emesse per un ammontare eguale a quello dei mutui concessi e sono ammortizzabili per sorteggio semestrale in corrispondenza al rimborso dei mutui pei quali sono emesse . Gli interessi corrispondenti alle cartelle sono pagati esclusivamente nel regno dalle pubbliche casse a semestri posticipati , scadenti il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno , unitamente al capitale dovuto pei titoli sorteggiati . Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi , i quali possono essere emessi per un numero indefinito di cartelle . I titoli al portatore possono essere unitari , oppure raggruppare 5 , 20 e 25 cartelle . La sezione di credito , quando lo creda opportuno e ne sia richiesta , può riscattare all ’ atto stesso della consegna le cartelle emesse in corrispondenza ai prestiti fatti . 10 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 26 ) . Alle cartelle della sezione di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti pei titoli del debito pubblico dello Stato , meno l ’ accettazione in pagamento delle imposte dirette . Saranno stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione , l ’ impiego nel pagamento dei mutui , la circolazione , il tramutamento , il sorteggio , il rimborso e l ’ annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui , nonché le operazioni che potranno farsi sulle cartelle tanto al portatore quanto nominative , e le norme per eseguirle . La Cassa dei depositi e prestiti , la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai , gl ’ istituti di emissione , le casse di risparmio , i monti di pietà , e le istituzioni pubbliche di beneficienza sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni , impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato . Possono anche valersene gl ’ istituti di assicurazioni in adempimento delle disposizioni contenute nell ’ art . 145 del codice di commercio . 11 ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 27 ) . I prestiti accordati dalla sezione di credito comunale e provinciale dovranno servire all ’ uso per cui furono concessi , e non è ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle emesse , ma neppure sul denaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi . 12 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 28 ) . In attesa dell ’ allestimento delle cartelle , la sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti . A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse . 13 ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 25 e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 5 ) . Il Governo del re , quando crederà giunto il momento opportuno per riscattare al valore nominale le cartelle al 4 per cento netto , mediante cartelle a ragione d ’ interesse minore potrà autorizzare la sezione autonoma di credito comunale e provinciale a effettuare il riscatto mediante cartelle 3,75 per cento del tipo e dei tagli di cui al seguente capo secondo di questo titolo , e con le norme ivi sancite , e a ridurre la provvigione dovuta pei prestiti ad annualità costante alla misura uniforme di quindici centesimi per ogni 100 lire di capitale che annualmente rimane a mutuo . L ’ interesse dei mutui corrispondenti alle cartelle riscattate sarà ragguagliato alla ragione d ’ interesse delle cartelle nuove . CAPO II : CARTELLE ORDINARIE 3,7 PER CENTO 14 . ( R . D . 2 febbraio 1908 , n . 47; L . 12 marzo 1911 , n . 258 , art . 9 e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 5 ) . Le cartelle ordinarie del valore nominale di L . 1000 ciascuna , fruttanti l ’ interesse 3,75 per cento , esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura , ed emesse per un ammontare eguale a quello dei mutui concessi , sono ammortizzabili per sorteggio in corrispondenza al rimborso dei mutui . Il sorteggio avrà luogo in ottobre di ogni anno ed il rimborso alla pari dal 1° gennaio successivo . Gl ’ interessati saranno pagati dal le pubbliche casse a semestri posticipati scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno . Le cartelle saranno rappresentate da titoli unitari e da titoli comprendenti 5 e 10 ed il sorteggio annuale avrà luogo nelle debite proporzioni per ciascuna delle tre serie di titoli . In luogo dei titoli al portatore potranno essere emessi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato di titoli . 15 . ( R . D . 2 febbraio 1908 , n . 47 , art . 2; L . 12 marzo 1911 , n . 258 , art . 9; L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 5 ) . Le cartelle ordinarie 3,75 per cento non potranno essere assoggettate , prima del 1920 , a riscatto per conversione in altri titoli a minore interesse . Ciascuna delle tre serie dei titoli rappresentativi delle cartelle stesse avrà una numerazione propria . A ciascun titolo saranno unite 40 cedole pel pagamento , a semestri maturati , degl ’ interessi . Quando le cedole saranno esaurite , la sezione autonoma avrà facoltà di rinnovare il titolo o aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole . I titoli saranno staccati da matrici e le matrici conservate dalla sezione di credito , rilegate in volume . I titoli saranno firmati dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse e della sezione autonoma di credito e dal direttore della ragioneria , o da chi per essi , e dal rappresentante dell ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti . 16 . ( R . D . 2 febbraio 1908 , n . 47 , art . 3; L . 12 marzo 1911 , n . 258 , art . 9; L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 5 ) . Non è ammessa la riunione e la divisione dei titoli al portatore rappresentativi delle cartelle ordinarie 3,75 per cento . Possono però essere , senza limitazione di quantità di serie , sostituiti nella circolazione da certificati nominativi . I certificati nominativi possono , semprechè se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti , trasferirsi ad altre persone o società o enti giuridici , e sostituirsi coi titoli al portatore che rappresentano , a richiesta dei titolari ed altri aventi ragioni . Ai titoli delle cartelle sono applicabili le disposizioni degli articoli 9 ( ultimo comma ) , 10 , 11 e 12 di questa parte seconda del libro II della presente legge . CAPO III : CARTELLE SPECIALI 3,75 PER CENTO 17-19 . ( ) . LIBRO TERZO ( ) .