ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
SEZIONE
AUTONOMA
DI
CREDITO
COMUNALE
O
PROVINCIALE
CAPO
I
:
AMMINISTRAZIONE
DELLA
SEZIONE
1
.
La
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
è
legalmente
rappresentata
dal
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Il
suo
personale
fa
parte
di
quello
dell
amministrazione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
.
Il
consiglio
permanente
d
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
e
la
commissione
parlamentare
di
vigilanza
esercitano
le
loro
funzioni
anche
per
la
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
.
L
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
presso
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
estende
le
sue
funzioni
alla
sezione
medesima
.
2
.
La
sezione
di
credito
ha
la
gestione
dei
prestiti
concessi
e
di
quelli
da
concedere
mediante
emissione
di
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
ed
ha
il
servizio
delle
relative
cartelle
.
3
.
In
relazione
al
secondo
comma
dell
art
.
6
della
parte
seconda
,
del
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
543
,
non
più
tardi
del
30
settembre
di
ogni
anno
,
l
amministrazione
presenta
al
Ministro
del
tesoro
la
situazione
finanziaria
della
sezione
alla
fine
dell
anno
solare
precedente
,
desunta
dalle
risultanze
del
rendiconto
che
,
come
per
le
altre
gestioni
,
è
tenuta
a
presentare
annualmente
con
apposita
relazione
alla
commissione
parlamentale
di
vigilanza
.
CAPO
II
:
SPESE
DI
AMMINISTRAZIONE
E
CONTABILITÀ
4
.
Nel
mese
di
novembre
di
ogni
anno
l
amministratore
generale
sottopone
alle
deliberazioni
del
consiglio
permanente
di
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
il
bilancio
di
previsione
delle
spese
di
amministrazione
della
sezione
di
credito
per
l
anno
successivo
.
5
.
Gli
stipendi
degli
impiegati
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
sono
rimborsati
al
tesoro
dello
Stato
dalla
sezione
stessa
mediante
versamento
della
corrispondente
annualità
stanziata
nel
rispettivo
bilancio
.
In
detto
bilancio
è
pure
compresa
una
quota
da
determinarsi
annualmente
e
da
versarsi
al
tesoro
per
aliquota
della
spesa
per
le
pensioni
degli
impiegati
predetti
e
per
concorso
nella
spesa
relativa
al
servizio
della
sezione
autonoma
presso
altri
uffici
.
6
II
bilancio
di
previsione
delle
spese
di
amministrazione
,
corredato
della
deliberazione
del
consiglio
permanente
,
è
presentato
entro
il
mese
di
novembre
alla
commissione
parlamentare
di
vigilanza
;
e
quindi
coll
avvviso
di
essa
viene
rimesso
all
approvazione
del
Ministro
del
tesoro
.
Il
decreto
ministeriale
di
approvazione
è
sottoposto
alla
registrazione
della
Corte
dei
conti
.
7
.
Il
conto
consuntivo
delle
spese
di
amministrazione
,
compreso
nel
rendiconto
generale
dell
esercizio
,
è
sottoposto
alle
deliberazioni
del
consiglio
permanente
entro
il
mese
di
maggio
dell
anno
successivo
all
esercizio
e
trasmesso
alla
commissione
parlamentare
di
vigilanza
con
le
deliberazioni
del
consiglio
medesimo
.
8
.
Allorché
dai
conti
consuntivi
delle
spese
di
amministrazione
risultino
,
sulle
somme
stanziate
nel
bilancio
,
dei
residui
non
impegnati
,
questi
vengono
annullati
.
Le
somme
impegnate
si
trasportano
al
nuovo
esercizio
.
9
.
La
ragioneria
della
sezione
autonoma
di
credito
tiene
separate
scritture
,
con
le
quali
segue
il
movimento
delle
ragioni
di
debito
e
di
credito
per
tutte
le
operazioni
della
sezione
stessa
e
tiene
in
particolare
evidenza
la
situazione
del
conto
corrente
tra
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
la
sezione
autonoma
di
credito
,
la
situazione
del
fondo
di
riserva
e
quella
delle
cartelle
in
circolazione
e
dei
mutui
vigenti
.
Tiene
lo
scadenziere
e
il
prontuario
generale
delle
delegazioni
rilasciate
sugli
agenti
della
riscossione
,
nonché
il
conto
corrente
di
ciascun
prestito
.
Tiene
la
contabilità
,
regolata
per
mese
e
distinta
per
scadenza
dei
pagamenti
degli
interessi
sui
titoli
di
credito
e
del
rimborso
del
capitale
.
Prepara
il
bilancio
di
previsione
delle
spese
di
amministrazione
,
le
situazioni
contabili
e
il
rendiconto
consuntivo
annuale
della
gestione
.
CAPO
III
:
PRESTITI
DELLA
SEZIONE
DI
CREDITO
10
.
Ai
prestiti
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
,
ai
quali
si
riferisce
l
art
.
1
della
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
da
farsi
mediante
emissione
di
cartelle
,
nei
casi
,
alle
condizioni
e
per
gli
usi
contemplati
dall
articolo
stesso
e
dal
successivo
,
sono
applicabili
le
disposizioni
vigenti
per
i
prestiti
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
salvo
il
disposto
dei
seguenti
artt
.
11
e
12
.
11
.
L
ente
mutuatario
deve
,
senza
sconto
,
corrispondere
alla
sezione
di
credito
ratealmente
,
in
analogia
a
quanto
è
disposto
per
i
prestiti
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
e
rilasciando
all
uopo
le
prescritte
delegazioni
,
l
annualità
necessaria
per
ammortizzare
il
mutuo
nel
periodo
di
anni
per
il
quale
venne
concesso
,
aumentata
detta
annualità
,
a
titolo
di
compenso
per
le
spese
di
amministrazione
dipendenti
dal
servizio
dei
prestiti
,
della
provvigione
stabilita
dall
art
.
7
della
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
Le
somme
che
,
dopo
trascorso
interamente
l
anno
successivo
a
quello
in
cui
è
principiato
l
ammortamento
dei
prestiti
in
cartelle
per
dimissione
di
debiti
,
rimangono
disponibili
sul
ricavato
dall
alienazione
delle
cartelle
,
divengono
infruttifere
.
Per
i
prestiti
da
concedersi
per
esecuzione
di
opere
è
esteso
ad
un
quinquennio
,
a
cominciare
dall
anno
in
cui
è
principiato
l
ammortamento
,
il
periodo
durante
il
quale
sono
fruttifere
le
somme
ricavate
dall
alienazione
delle
cartelle
.
È
autorizzata
la
sezione
di
credito
ad
intestare
al
proprio
nome
le
cartelle
corrispondenti
alla
parte
del
prestito
che
non
sia
subito
somministrata
e
per
la
quale
dovrà
rimborsare
gli
interessi
al
mutuatario
.
12
.
Dal
conto
corrente
,
di
cui
all
art
.
3
della
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
potranno
essere
prelevati
i
fondi
necessari
per
il
pagamento
dei
prestiti
che
si
somministrano
prima
dell
alienazione
delle
rispettive
cartelle
.
13
(
)
.
CAPO
IV
:
CARTELLE
DI
CREDITO
COMUNALE
E
PROVINCIALE
E
OPERAZIONI
SULLE
MEDESIME
§
1
.
Emissione
e
circolazione
delle
cartelle
e
loro
collocamento
.
14
.
L
emissione
delle
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
ha
luogo
in
corrispondenza
alla
concessione
dei
prestiti
e
per
un
valore
nominale
eguale
all
ammontare
dei
prestiti
stessi
.
La
decorrenza
degli
interessi
delle
cartelle
coincide
colla
decorrenza
dell
ammortamento
dei
prestiti
.
Quando
però
l
ammortamento
del
prestito
sia
già
incominciato
,
la
sezione
può
emettere
le
cartelle
con
decorrenza
posteriore
a
quella
portata
dalle
annualità
;
in
tal
caso
,
per
le
quote
di
capitale
comprese
nelle
annualità
scadute
,
sarà
nel
prossimo
sorteggio
estratta
in
più
una
quantità
di
cartelle
sufficienti
a
mettere
in
perfetta
corrispondenza
il
rimborso
delle
cartelle
con
l
ammortamento
dei
mutui
,
regolando
le
dipendenti
ragioni
di
debito
e
credito
con
l
ente
mutuatario
.
15
.
Le
cartelle
ordinarie
4
per
cento
hanno
una
propria
numerazione
continuativa
e
sono
rappresentate
nella
circolazione
da
titoli
al
portatore
o
da
titoli
nominativi
,
e
questi
possono
essere
emessi
per
un
numero
indefinito
di
cartelle
.
Finché
non
saranno
emessi
i
titoli
nominativi
ne
faranno
le
veci
le
dichiarazioni
provvisorie
,
sulle
quali
si
possono
eseguire
tutte
le
operazioni
ammesse
per
i
titoli
nominativi
.
I
titoli
al
portatore
4
per
cento
sono
da
una
cartella
,
da
5
e
da
25
cartelle
e
hanno
essi
pure
una
numerazione
progressiva
propria
,
distinta
per
serie
.
Le
dichiarazioni
provvisorie
hanno
pure
una
numerazione
progressiva
propria
.
Tanto
i
titoli
al
portatore
quanto
quelli
nominativi
,
o
in
loro
vece
le
dichiarazioni
provvisorie
,
portano
l
indicazione
dei
numeri
delle
cartelle
che
rappresentano
.
16
.
Le
cartelle
ordinarie
3,75
per
cento
sono
rappresentate
nella
circolazione
da
titoli
al
portatore
unitari
e
da
titoli
comprendenti
5
o
10
cartelle
,
e
le
cartelle
speciali
3,75
per
cento
sono
rappresentate
da
titoli
al
portatore
unitari
e
da
titoli
comprendenti
5
,
20
o
40
cartelle
.
In
luogo
dei
titoli
al
portatore
3,75
per
cento
,
ordinari
o
speciali
,
possono
essere
emessi
certificati
nominativi
comprendenti
un
numero
illimitato
di
titoli
.
I
titoli
al
portatore
3,75
per
cento
hanno
una
numerazione
progressiva
distinta
per
ciascuna
categoria
di
cartelle
,
ordinarie
o
speciali
,
e
per
serie
;
i
certificati
nominativi
hanno
pure
una
numerazione
progressiva
propria
,
distinta
per
ognuna
delle
due
categorie
di
cartelle
,
e
portano
l
indicazione
dei
numeri
e
della
serie
dei
titoli
che
rappresentano
.
17
.
I
titoli
al
portatore
,
i
certificati
nominativi
e
le
dichiarazioni
provvisorie
sono
stampati
su
carta
filigranata
a
spese
della
sezione
di
credito
.
I
titoli
al
portatore
sono
stampati
dall
officina
governativa
delle
carte
valori
e
sono
ricevuti
e
custoditi
dal
tesoriere
centrale
,
cassiere
della
Cassa
depositi
e
prestiti
.
Le
matrici
dei
titoli
al
portatore
emessi
sono
conservate
dalla
sezione
,
rilegate
in
volumi
.
I
certificati
nominativi
e
le
dichiarazioni
provvisorie
sono
custoditi
dall
economo
della
Cassa
depositi
e
prestiti
.
La
forma
,
le
leggende
e
i
segni
caratteristici
dei
titoli
al
portatore
e
dei
certificati
nominativi
sono
determinati
con
regio
decreto
promosso
dal
Ministro
del
tesoro
.
Tanto
i
titoli
al
portatore
che
quelli
nominativi
sono
muniti
del
timbro
a
secco
e
del
bollo
demaniale
.
A
ciascun
titolo
al
portatore
sono
unite
40
cedole
per
il
pagamento
a
semestre
maturato
degli
interessi
.
Quando
le
cedole
siano
esaurite
,
la
sezione
di
credito
ha
facoltà
di
rinnovare
il
titolo
o
di
aggiungere
al
medesimo
un
nuovo
foglio
di
cedole
.
I
certificati
e
le
dichiarazioni
provvisorie
contengono
una
tabella
a
caselle
semestrali
per
segnarvi
i
pagamenti
delle
singole
rate
di
interessi
,
e
vari
compartimenti
per
le
riduzioni
.
Esaurite
le
caselle
o
i
compartimenti
,
la
sezione
può
rinnovare
i
certificati
e
le
dichiarazioni
provvisorie
o
aggiungervi
un
foglio
con
altre
caselle
o
compartimenti
.
I
titoli
sono
firmati
dal
direttore
generale
della
Cassa
o
per
esso
dall
ispettore
generale
o
,
per
speciale
delegazione
,
dal
capo
di
divisione
che
dirige
la
sezione
di
credito
.
Portano
inoltre
la
firma
del
direttore
della
ragioneria
e
del
rappresentante
l
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
.
È
in
facoltà
dell
amministrazione
,
sentito
l
ufficio
di
riscontro
,
di
far
munire
i
titoli
delle
firme
a
stampa
,
impresse
con
marchio
a
fac
-
simile
.
La
sezione
di
credito
tiene
i
registri
di
iscrizione
dei
titoli
;
un
duplicato
dei
medesimi
è
depositato
presso
la
Corte
dei
conti
.
18
.
Per
le
iscrizioni
vincolate
di
usufrutto
si
rilascia
,
oltre
al
certificato
di
nuda
proprietà
,
un
certificato
di
usufrutto
avente
la
forma
,
le
leggende
e
i
segni
caratteristici
eguali
al
certificato
emesso
per
la
nuda
proprietà
,
ma
portante
l
indicazione
,
nella
prima
pagina
,
di
certificato
di
usufrutto
.
Nel
certificato
di
nuda
proprietà
,
devono
essere
annullati
i
compartimenti
relativi
al
pagamento
degli
interessi
semestrali
,
e
nella
prima
pagina
deve
essere
posta
la
indicazione
di
certificato
per
la
proprietà
.
19
.
La
somministrazione
dei
prestiti
ha
luogo
di
regola
mediante
pagamento
in
contanti
,
provvedendosi
dalla
sezione
di
credito
al
collocamento
delle
cartelle
all
atto
stesso
della
loro
emissione
,
osservate
le
norme
contenute
nel
R
.
D
.
di
cui
al
primo
capoverso
dell
art
.
2
,
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
Eccezionalmente
,
e
dietro
autorizzazione
del
Ministro
del
tesoro
può
essere
fatta
anche
mediante
consegna
delle
cartelle
al
valore
nominale
.
§
2
.
Operazioni
sulle
iscrizioni
e
sui
relativi
titoli
rappresentativi
delle
cartelle
di
credito
.
20
.
Sono
applicabili
al
servizio
dei
titoli
di
credito
comunale
e
provinciale
le
norme
regolamentari
stabilite
per
i
titoli
di
debito
pubblico
,
in
quanto
non
sia
provveduto
specificamente
col
presente
regolamento
ed
in
quanto
la
diversa
natura
degli
uni
e
degli
altri
lo
permetta
.
21
.
I
titoli
al
portatore
possono
essere
tramutati
in
titoli
nominativi
per
un
numero
indefinito
di
cartelle
sopra
semplice
domanda
degli
interessati
.
I
titoli
nominativi
si
emettono
al
nome
di
una
sola
persona
o
società
o
di
un
solo
stabilimento
od
ente
morale
legalmente
costituito
.
Possono
però
iscriversi
al
nome
di
più
minori
o
di
più
amministrati
,
sempre
che
una
sia
la
tutela
,
la
curatela
o
l
amministrazione
;
come
pure
possono
iscriversi
al
nome
della
massa
dei
creditori
del
fallito
,
o
degli
aventi
diritto
ad
una
determinata
successione
,
al
nome
di
più
eredi
o
donatari
indivisi
,
o
della
prole
nascitura
da
determinata
persona
,
a
condizione
che
sia
indicata
la
provenienza
dei
titoli
e
sia
specificato
a
chi
i
medesimi
debbano
devolversi
nel
caso
in
cui
la
prole
non
sopravvenga
.
L
intestazione
dei
titolo
nominativo
deve
contenere
il
nome
e
cognome
,
il
nome
del
padre
e
il
domicilio
del
titolare
,
e
tutte
le
altre
indicazioni
che
siano
opportune
per
meglio
identificare
la
persona
e
lo
stato
giuridico
di
esso
titolare
.
22
.
I
titoli
nominativi
possono
,
semprechè
se
ne
abbia
la
libera
disponibilità
e
non
esistano
opposizioni
od
altri
impedimenti
,
essere
sottoposti
a
vincolo
o
ad
ipoteca
e
trasferirsi
sotto
altri
nomi
o
sotto
altra
designazione
di
ente
morale
,
società
,
ecc
.
,
oppure
tramutarsi
al
portatore
a
richiesta
del
titolare
od
altri
aventi
ragione
.
In
quest
ultimo
caso
si
fa
luogo
alla
emissione
di
titoli
al
portatore
per
i
medesimi
numeri
di
iscrizione
delle
cartelle
.
Non
sono
ammesse
riunioni
o
divisioni
dei
titoli
al
portatore
.
23
.
È
ammessa
la
cessione
dei
titoli
nominativi
fatta
per
atto
pubblico
notarile
o
giudiziale
o
amministrativo
,
o
per
scrittura
privata
autenticata
a
termini
dell
art
.
1323
del
codice
civile
(
2-bis
)
,
o
per
dichiarazione
di
cessione
fatta
a
tergo
del
titolo
dal
solo
titolare
iscritto
,
con
firma
autenticata
da
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
di
debito
pubblico
o
da
notaio
.
L
ufficiale
che
roga
l
atto
di
cessione
od
eseguisce
l
autenticazione
delle
firme
deve
certificare
anche
la
identità
personale
e
la
capacità
giuridica
dei
firmatari
.
Ove
i
titoli
dalla
loro
intestazione
o
dai
documenti
esibiti
risultino
spettare
a
persone
incapaci
,
a
società
od
enti
morali
,
la
traslazione
o
il
tramutamento
al
portatore
dei
titoli
stessi
non
potrà
aver
luogo
se
non
si
provi
che
siano
intervenute
le
autorizzazioni
prescritte
,
secondo
i
casi
,
dalle
leggi
,
dai
regolamenti
o
dagli
statuti
.
24
.
La
traslazione
o
il
tramutamento
al
portatore
dei
titoli
nominativi
si
esegue
su
domanda
del
titolare
o
del
suo
legittimo
rappresentante
o
dei
suoi
aventi
causa
,
corredata
dei
titoli
di
credito
e
dei
documenti
necessari
per
giustificare
la
domanda
stessa
,
nonché
la
identità
personale
e
la
qualità
dei
richiedenti
.
Dette
operazioni
possono
essere
eseguite
anche
in
base
alla
sola
domanda
;
ma
in
tal
caso
questa
deve
essere
autenticata
a
termini
dell
art
.
1323
del
codice
civile
(
2-bis
)
,
e
il
notaio
deve
anche
accertare
la
identità
e
la
capacità
giuridica
dei
richiedenti
.
La
cessione
dei
titoli
nominativi
o
la
delegazione
al
ritiro
dei
nuovi
titoli
non
possono
essere
fatte
a
favore
del
notaio
rogante
o
dell
ufficiale
che
autentica
la
firma
dei
cedenti
o
degli
istanti
.
25
.
In
caso
di
morte
del
titolare
del
titolo
nominativo
,
la
traslazione
di
questo
agli
eredi
o
legatari
ha
luogo
su
domanda
corredata
dei
documenti
che
giustificano
la
successione
nei
modi
stabiliti
dall
art
.
2
dell
allegato
D
alla
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
nonché
di
un
attestazione
comprovante
il
pagamento
della
relativa
tassa
di
successione
,
da
rilasciarsi
dall
ufficio
del
registro
competente
ai
termini
dell
art
.
21
della
L
.
23
aprile
1911
,
n
.
509
.
Quando
si
tratti
di
titoli
il
cui
valore
capitale
non
sia
superiore
a
lire
duemila
,
in
luogo
del
titolo
legale
,
quale
è
richiesto
dal
succitato
art
.
2
dell
allegato
D
alla
L
.
11
agosto
1870
,
l
amministrazione
potrà
ammettere
la
prova
diretta
della
successione
col
deposito
presso
di
essa
dell
atto
di
morte
,
del
testamento
,
se
esista
,
e
di
un
atto
giudiziale
di
notorietà
,
il
quale
deve
essere
formato
innanzi
al
pretore
del
luogo
in
cui
è
aperta
la
successione
,
sulla
dichiarazione
giurata
di
quattro
testimoni
idonei
,
a
norma
di
legge
.
Per
le
successioni
testamentarie
,
nell
atto
di
notorietà
dovrà
essere
dichiarato
che
il
testamento
che
si
presenta
è
l
ultimo
,
incontestato
e
valido
,
e
che
oltre
gli
eredi
chiamati
nel
testamento
non
vi
sono
altri
eredi
necessari
,
ai
quali
la
legge
riservi
una
quota
ereditaria
.
Per
le
successioni
ab
intestato
,
dovrà
essere
dichiarato
che
non
esistono
disposizioni
testamentarie
e
indicato
quali
siano
le
persone
chiamate
alla
successione
intestata
del
titolare
del
titolo
nominativo
.
§
3
.
Delle
opposizioni
.
26
.
Le
iscrizioni
nominative
non
sono
soggette
ad
opposizione
,
sequestro
od
esecuzione
forzata
che
in
caso
:
a
)
di
perdita
o
smarrimento
del
titolo
d
iscrizione
;
b
)
di
controversie
sul
diritto
a
succedere
;
c
)
di
fallimento
del
titolare
;
d
)
di
esecuzione
per
effetto
di
ipoteca
.
Le
opposizioni
,
i
sequestri
o
altri
impedimenti
devono
essere
intimati
,
in
questi
casi
in
cui
sono
ammessi
,
esclusivamente
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
amministratrice
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
,
e
devono
contenere
sempre
l
elezione
ai
domicilio
in
Roma
.
27
.
Nessun
sequestro
,
impedimento
od
opposizione
e
ammesso
sulle
iscrizioni
al
portatore
e
la
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
non
riconosce
altro
proprietario
dei
titoli
che
le
rappresentano
,
che
il
portatore
dei
medesimi
.
28
.
In
caso
di
perdita
o
di
smarrimento
di
un
titolo
nominativo
,
il
titolare
o
il
suo
legittimo
rappresentante
o
il
suo
erede
o
legatario
specifico
,
può
ottenere
la
sospensione
del
pagamento
delle
rate
semestrali
di
interesse
ed
il
rilascio
d
un
nuovo
titolo
,
presentandone
domanda
con
firma
debitamente
autenticata
da
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
di
debito
pubblico
o
da
notaio
.
Il
legittimo
rappresentante
,
l
erede
o
il
legatario
del
titolare
della
iscrizione
deve
inoltre
provare
con
documenti
autentici
il
diritto
che
a
lui
compete
sul
titolo
nominativo
di
cui
dichiara
la
perdita
o
lo
smarrimento
.
Uguale
facoltà
hanno
:
il
cessionario
,
quando
provi
,
con
l
atto
di
cessione
o
con
atto
successivo
,
di
aver
avuto
la
tradizione
del
titolo
,
salvo
che
il
cedente
abbia
dichiarato
o
dichiari
di
averlo
egli
stesso
smarrito
;
l
aggiudicatario
per
sentenza
,
quando
provi
,
con
documenti
autentici
di
essere
venuto
legittimamente
in
possesso
del
titolo
.
Per
i
corpi
morali
e
pubblici
stabilimenti
la
firma
del
rappresentante
dei
medesimi
deve
essere
autenticata
dalla
competente
autorità
.
Nella
domanda
devonsi
indicare
i
semestri
di
interesse
,
maturati
sul
titolo
e
non
riscossi
,
pei
quali
si
chiede
la
sospensione
,
e
deve
sempre
eleggersi
domicilio
in
Roma
.
29
.
L
amministrazione
,
in
seguito
alla
denunzia
di
perdita
o
di
smarrimento
di
un
titolo
nominativo
,
fa
pubblicare
apposito
avviso
per
tre
volte
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
e
nelle
borse
di
commercio
,
disponendo
contemporaneamente
per
la
sospensione
del
pagamento
delle
rate
semestrali
scadute
e
da
scadere
.
La
pubblicazione
dell
avviso
di
perdita
o
di
smarrimento
del
titolo
d
iscrizione
è
fatta
con
dichiarazione
che
,
trascorsi
sei
mesi
dalla
prima
delle
tre
pubblicazioni
senza
che
siano
intervenute
opposizioni
od
altri
impedimenti
,
si
fa
luogo
a
nuova
iscrizione
e
alla
spedizione
del
nuovo
titolo
.
Tali
pubblicazioni
si
fanno
per
elenchi
mensili
.
30
.
Chi
intende
di
fare
opposizione
alla
nuova
iscrizione
e
al
rilascio
d
un
nuovo
titolo
in
sostituzione
di
quello
perduto
o
smarrito
,
deve
:
1
)
notificare
l
opposizione
per
atto
di
usciere
a
chi
dichiarò
la
perdita
o
lo
smarrimento
del
titolo
,
con
elezione
di
domicilio
in
Roma
;
2
)
rimettere
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
l
atto
di
notificazione
di
cui
sopra
e
il
titolo
dichiarato
perduto
o
smarrito
,
allegati
ad
apposito
memoriale
.
L
amministrazione
,
ricevuti
i
documenti
di
cui
al
n
.
2
,
sospende
le
pubblicazioni
che
ancora
fossero
da
farsi
e
non
procede
ad
altra
operazione
sino
a
che
non
sia
intervenuto
accordo
fra
gli
interessati
o
siasi
pronunciata
fra
i
medesimi
decisione
del
giudice
e
sia
questa
passata
in
cosa
giudicata
.
Se
l
opposizione
provenga
non
dal
possessore
del
titolo
,
ma
da
chi
pretenda
solo
aver
ragioni
sugli
interessi
,
non
si
sospendono
le
pubblicazioni
che
ancora
restassero
a
fare
,
ma
compiute
le
medesime
e
trascorso
il
termine
stabilito
,
non
si
procede
ad
operazione
alcuna
se
non
col
consenso
di
tutti
gli
interessati
od
in
forza
di
decisione
del
giudice
passata
in
cosa
giudicata
.
31
.
Gli
uffici
delle
Camere
di
commercio
sono
tenuti
a
curare
presso
le
rispettive
borse
di
commercio
la
pubblicazione
degli
avvisi
di
perdita
o
smarrimento
loro
inviati
ed
a
trasmettere
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
relativa
attestazione
entro
15
giorni
da
quello
in
cui
essa
ebbe
luogo
.
32
.
Trascorso
il
termine
di
sei
mesi
senza
che
sia
intervenuta
alcuna
opposizione
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
annulla
la
precedente
iscrizione
e
ne
fa
una
nuova
,
rilasciando
il
nuovo
titolo
.
La
nuova
iscrizione
porta
la
menzione
del
numero
d
ordine
di
quella
da
cui
deriva
e
del
fatto
dell
avvenuta
perdita
o
smarrimento
del
corrispondente
titolo
.
Contemporaneamente
al
rilascio
del
nuovo
titolo
l
amministrazione
provvede
al
pagamento
delle
rate
semestrali
scadute
rimaste
in
sospeso
.
Operata
la
nuova
iscrizione
ed
emesso
il
relativo
titolo
,
resta
di
niun
valore
il
titolo
precedente
,
benché
regolarmente
ceduto
,
e
non
sono
più
ammesse
opposizioni
.
33
.
Se
il
titolo
nominativo
non
sia
stato
smarrito
,
ma
il
titolare
,
o
per
esso
chi
altri
abbia
diritto
a
denunciarne
lo
smarrimento
,
ne
sia
stato
indebitamente
spossessato
deve
notificarsi
alla
persona
che
lo
detenga
regolare
atto
,
per
diffidarla
a
consegnare
il
titolo
stesso
entro
il
termine
di
sei
mesi
dalla
pubblicazione
da
farsi
come
appresso
,
e
per
avvertirla
che
,
trascorso
tale
termine
senza
la
consegna
e
senza
regolari
opposizioni
,
sarà
proceduto
a
nuova
iscrizione
ed
alla
emissione
di
un
nuovo
corrispondente
titolo
.
L
atto
di
diffida
,
con
la
relazione
della
eseguita
notificazione
,
dovrà
essere
depositato
presso
l
amministrazione
con
apposita
istanza
a
firma
autenticata
.
In
base
a
tale
istanza
l
amministrazione
provvede
come
agli
artt
.
29
e
32
.
34
.
Nel
caso
di
controversia
sul
diritto
a
succedere
e
in
caso
di
fallimento
,
la
opposizione
è
ammessa
tanto
per
la
sospensione
del
pagamento
delle
rate
semestrali
quanto
per
la
traslazione
o
tramutamento
delle
iscrizioni
,
purché
sia
autorizzata
con
provvedimento
del
giudice
competente
.
La
decisione
del
giudice
,
nel
caso
di
opposizione
,
deve
essere
presentata
all
amministrazione
,
accompagnata
da
apposito
ricorso
nelle
forme
di
legge
,
in
conformità
del
disposto
dell
art
.
26
.
35
.
Le
opposizioni
devono
essere
risolute
dal
giudice
.
Esse
però
possono
anche
revocarsi
con
atto
pubblico
notarile
o
giudiziale
,
o
con
atto
privato
debitamente
autenticato
nelle
forme
prescritte
dall
art
.
1323
del
codice
civile
,
od
infine
con
semplice
domanda
munita
di
firma
autenticata
da
notaio
o
da
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
di
debito
pubblico
.
36
.
In
caso
di
fallimento
il
giudice
può
ordinare
l
alienazione
totale
del
titolo
nominativo
o
la
sua
traslazione
a
favore
della
massa
dei
creditori
indivisamente
o
il
tramutamento
in
titoli
al
portatore
.
Qualora
i
creditori
non
posseggano
il
titolo
primitivo
l
operazione
è
ordinata
dal
giudice
sull
esibizione
di
una
dichiarazione
che
si
rilascia
dalla
sezione
di
credito
per
provare
l
esistenza
dell
iscrizione
.
La
traslazione
o
il
tramutamento
non
può
eseguirsi
se
non
dopo
adempiute
le
formalità
prescritte
dai
precedenti
artt
.
28
e
29
nei
casi
di
perdita
o
smarrimento
del
titolo
,
e
cioè
sei
mesi
dopo
la
prima
pubblicazione
nel
giornale
ufficiale
del
regno
,
e
quando
non
siano
intervenute
opposizioni
per
parte
del
possessore
del
titolo
.
37
.
Durante
il
giudizio
di
espropriazione
di
cartelle
nominative
per
effetto
dell
ipoteca
,
il
creditore
può
ottenere
dal
giudice
il
sequestro
delle
rate
di
interessi
.
La
decisione
del
giudice
per
l
espropriazione
deve
,
di
norma
,
essere
pronunziata
sulla
esibizione
del
titolo
annotato
dell
ipoteca
.
Quando
il
creditore
non
possegga
il
certificato
,
la
decisione
è
pronunziata
sopra
una
dichiarazione
rilasciata
dall
amministrazione
attestante
l
esistenza
della
iscrizione
ipotecaria
.
CAPO
V
:
SORTEGGI
,
RIMBORSO
E
ANNULLAMENTO
DELLE
CARTELLE
,
LORO
VERSAMENTO
IN
ESTINZIONE
ANTICIPATA
DEI
MUTUI
38
.
Le
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
sono
ammortizzabili
per
sorteggio
in
corrispondenza
al
rimborso
dei
mutui
pei
quali
sono
emesse
.
Il
sorteggio
ha
luogo
nei
mesi
di
maggio
e
di
novembre
di
ogni
anno
per
le
cartelle
ordinarie
4
per
cento
,
nel
mese
di
ottobre
per
le
cartelle
ordinarie
3,75
per
cento
e
nel
mese
di
febbraio
per
le
cartelle
speciali
3,75
per
cento
.
Le
cartelle
ordinarie
4
per
cento
sono
rappresentate
da
schede
e
le
schede
sono
racchiuse
in
urne
.
I
titoli
rappresentativi
delle
cartelle
ordinarie
e
speciali
3.75
per
cento
sono
pure
rappresentati
da
schede
e
le
schede
vengono
racchiuse
in
urne
distinte
per
tipo
di
cartelle
e
per
serie
di
titoli
.
Il
sorteggio
per
ciascun
serie
ha
luogo
in
proporzione
dei
titoli
emessi
.
Prima
di
procedere
all
estrazione
sono
introdotte
nelle
urne
le
schede
recanti
i
numeri
dei
titoli
emessi
dopo
la
precedente
estrazione
.
39
.
Le
estrazioni
a
sorte
si
eseguono
in
un
locale
aperto
al
pubblico
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
alla
presenza
del
direttore
generale
della
Cassa
stessa
,
del
direttore
capo
della
ragioneria
della
sezione
di
credito
,
o
di
un
loro
delegato
,
e
del
rappresentante
l
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
,
i
quali
stendono
e
sottoscrivono
apposito
processo
verbale
.
Compiute
le
operazioni
di
sorteggio
,
le
urne
vengono
chiuse
e
suggellate
mediante
tre
differenti
suggelli
rispettivamente
dai
tre
funzionari
presenti
all
operazione
.
Le
stesse
impronte
di
suggelli
si
applicano
al
processo
verbale
,
affinché
prima
di
principiare
la
successiva
estrazione
,
si
faccia
la
constatazione
che
le
urne
sono
rimaste
intatte
.
Quindici
giorni
prima
dell
estrazione
se
ne
da
avviso
al
pubblico
mediante
apposita
inserzione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
;
i
numeri
sorteggiati
sono
pubblicati
nella
Gazzetta
stessa
.
40
.
Il
rimborso
delle
cartelle
ordinarie
4
per
cento
ha
luogo
a
cominciare
dal
primo
giorno
del
semestre
successivo
a
ciascuna
estrazione
:
il
rimborso
delle
cartelle
ordinarie
e
speciali
3,75
por
cento
ha
luogo
a
cominciare
rispettivamente
dal
1°
gennaio
e
1°
aprile
successivi
a
ciascuna
estrazione
.
Il
rimborso
dei
titoli
al
portatore
si
effettua
su
semplice
domanda
sottoscritta
dall
esibitore
di
essi
mediante
mandati
da
emettersi
sulle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
e
,
all
occorrenza
,
anche
sulla
tesoreria
centrale
del
regno
.
Il
rimborso
dei
titoli
nominativi
si
esegue
su
domanda
scritta
del
titolare
o
del
suo
rappresentante
o
avente
causa
che
giustifichi
la
sua
qualità
con
i
documenti
richiesti
dagli
artt
.
23
,
24
e
25
per
le
operazioni
di
trascrizione
e
di
tramutamento
.
La
firma
del
richiedente
dev
essere
autenticata
da
notaio
,
che
deve
anche
accertare
la
identità
e
la
capacità
giuridica
del
richiedente
medesimo
.
Non
occorre
però
l
autenticazione
delle
firme
sulle
domande
prodotte
dai
procuratori
dei
titolari
o
dai
rappresentanti
di
enti
o
di
società
,
quando
la
facoltà
di
chiedere
ed
ottenere
il
rimborso
risultino
dall
atto
di
procura
o
dalla
deliberazione
con
la
quale
l
assemblea
,
il
consiglio
,
o
in
generale
l
organo
competente
abbia
autorizzato
l
operazione
,
oppure
in
altro
modo
risulti
la
qualità
del
richiedente
e
la
facoltà
ad
esso
conferita
di
riscuotere
per
conto
del
titolare
l
importo
dei
titoli
sorteggiati
.
Basta
poi
la
sola
domanda
qualora
con
la
stessa
si
dia
incarico
all
amministrazione
di
operare
essa
medesima
,
direttamente
o
per
mezzo
del
contabile
del
portafoglio
,
il
rinvestimento
dell
intero
capitale
da
rimborsare
.
I
titoli
al
portatore
devono
essere
muniti
di
tutte
le
cedole
dei
semestri
d
interessi
non
ancora
maturati
,
successivi
a
quello
in
cui
ha
avuto
luogo
la
relativa
estrazione
;
altrimenti
l
ammontare
delle
cedole
mancanti
viene
trattenuto
sul
capitale
da
rimborsare
.
I
rimborsi
nel
regno
sono
fatti
in
valuta
avente
corso
legale
.
I
rimborsi
all
estero
,
per
quei
titoli
rappresentanti
cartelle
speciali
3,75
per
cento
muniti
del
bollo
di
cui
all
art
.
17
della
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
sono
invece
fatti
in
oro
dalle
casse
e
banche
all
uopo
autorizzate
.
41
.
I
titoli
al
portatore
rimborsati
vengono
distrutti
mediante
abbruciamento
;
i
titoli
al
portatore
4
per
cento
rimborsati
in
parte
vengono
pure
distrutti
e
sostituiti
con
altri
titoli
per
la
parte
di
cartelle
non
sorteggiate
.
I
titoli
nominativi
colpiti
in
parte
da
sorteggio
vengono
ridotti
del
capitale
rimborsato
;
e
quelli
che
per
effetto
dei
rimborsi
rimangono
estinti
vengono
annullati
e
conservati
in
atti
.
L
abbruciamento
dei
titoli
al
portatore
viene
eseguito
in
occasione
della
prima
estrazione
immediatamente
successiva
al
loro
rimborso
,
e
nel
processo
verbale
è
fatto
constare
del
numero
e
della
serie
dei
titoli
bruciati
,
nonché
delle
cedole
annesse
ai
medesimi
.
42
.
L
ente
mutuatario
ha
facoltà
,
osservato
il
disposto
degli
artt
.
86
della
parte
prima
e
7
della
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
di
estinguere
completamente
ed
in
ogni
tempo
il
suo
debito
o
di
affrettarne
soltanto
l
estinzione
.
L
estinzione
anticipata
ha
luogo
mediante
versamento
in
contanti
o
mediante
restituzione
di
cartelle
di
credito
al
valore
nominale
,
ma
le
singole
anticipazioni
devono
corrispondere
all
intero
ammontare
di
una
o
più
di
tutte
le
delegazioni
scontate
al
saggio
di
interesse
delle
cartelle
.
Sul
capitale
anticipato
verrà
calcolata
la
provvigione
per
un
solo
anno
.
Nel
primo
caso
in
corrispondenza
alle
somme
anticipate
si
dovranno
sorteggiare
nella
prima
estrazione
semestrale
,
in
più
della
quota
normale
,
tante
cartelle
quante
al
valore
nominale
equivalgano
alla
somma
capitale
anticipata
;
nel
secondo
caso
le
cartelle
vengono
immediatamente
annullate
,
e
se
ne
effettua
poi
l
abbruciamento
nell
occasione
della
prossima
estrazione
semestrale
.
Sullo
scadenziere
verranno
detratte
le
delegazioni
estinte
anticipatamente
,
agli
effetti
del
preciso
accertamento
delle
quote
di
capitale
da
ammortizzarsi
nelle
singole
estrazioni
.
Se
nel
sorteggio
vengono
compresi
i
numeri
corrispondenti
alle
cartelle
come
sopra
annullate
,
di
essi
non
si
tien
conto
agli
effetti
della
quantità
da
estrarsi
.
Le
cartelle
,
che
allo
scadere
del
periodo
di
ammortamento
del
prestito
pel
quale
furono
emesse
non
risultassero
estratte
,
si
dovranno
ritenere
come
comprese
nell
ultima
delle
estrazioni
nelle
quali
sono
state
rappresentate
nelle
urne
,
e
di
conseguenza
l
estrazione
stessa
avrà
luogo
per
il
rimanente
numero
di
cartelle
a
compiere
la
quota
di
ammortamento
.
In
tale
estrazione
e
nelle
susseguenti
i
numeri
delle
cartelle
stesse
che
venissero
sorteggiati
,
saranno
considerati
nulli
o
di
niun
effetto
,
nel
modo
stesso
che
si
pratica
dal
debito
pubblico
per
i
titoli
redimibili
sorteggiati
,
già
convertiti
in
rendita
consolidata
.
CAPO
VI
:
DEGLI
INTERESSI
SEMESTRALI
43
.
Gli
interessi
sulle
cartelle
4
per
cento
e
sulle
cartelle
3,75
per
cento
ordinarie
scadono
il
1°
gennaio
e
il
1°
luglio
di
ogni
anno
;
gli
interessi
sulle
cartelle
3,75
per
cento
speciali
scadono
il
1°
aprile
e
il
1°
ottobre
di
ciascun
anno
.
Il
loro
pagamento
si
esegue
:
a
)
nel
regno
:
dalle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
e
,
all
occorrenza
,
anche
dalla
tesoreria
centrale
;
b
b
)
all
estero
:
dalle
casse
e
banche
all
uopo
incaricate
,
per
quei
titoli
al
portatore
,
rappresentanti
cartelle
3,75
per
cento
speciali
,
muniti
del
bollo
di
cui
all
art
.
17
della
parte
seconda
,
libro
II
,
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
44
.
Il
pagamento
degli
interessi
sui
titoli
al
portatore
viene
eseguito
,
alle
scadenze
stabilite
,
verso
consegna
delle
cedole
semestrali
scadute
.
I
possessori
delle
cedole
,
per
ottenere
il
pagamento
,
devono
descriverle
in
apposita
distinta
(
da
compilarsi
separatamente
per
le
cedole
di
ciascun
tipo
di
cartelle
)
sulla
quale
,
insieme
colla
firma
,
devono
apporre
la
data
e
l
indicazione
del
domicilio
.
Il
pagamento
delle
rate
semestrali
di
interessi
sulle
dichiarazioni
provvisorie
e
sui
certificati
nominativi
si
fa
agli
esibitori
delle
dichiarazioni
o
dei
certificati
contro
ricevuta
stesa
dai
medesimi
su
appositi
moduli
di
quietanza
preparati
dalla
sezione
di
credito
,
portanti
il
timbro
a
secco
dell
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
e
rimessi
alle
casse
sulle
quali
è
assegnato
il
pagamento
.
All
atto
del
pagamento
,
nel
compartimento
della
dichiarazione
o
del
certificato
,
relativo
alla
rata
pagata
,
viene
impresso
un
bollo
a
calendario
con
la
leggenda
pagato
,
e
con
la
indicazione
della
città
dove
ha
luogo
il
pagamento
.
45
.
Il
pagamento
degli
interessi
semestrali
sui
titoli
nominativi
,
quando
sia
sottoposto
a
speciali
condizioni
,
annotate
sui
titoli
e
sulle
relative
iscrizioni
,
non
può
aver
luogo
senza
che
consti
dell
adempimento
delle
condizioni
medesime
.
Per
gli
interessi
vincolati
di
usufrutto
nessun
pagamento
può
essere
fatto
sul
titolo
comprovante
la
nuda
proprietà
.
46
.
Per
il
pagamento
degli
interessi
sulle
dichiarazioni
provvisorie
e
sui
certificati
nominativi
,
la
sezione
di
credito
forma
un
ruolo
generale
delle
iscrizioni
,
distintamente
per
ciascun
tipo
di
cartelle
.
In
corrispondenza
ad
esso
forma
inoltre
tanti
fogli
di
ruolo
quante
sono
le
iscrizioni
e
li
spedisce
alle
casse
presso
le
quali
il
pagamento
si
trova
assegnato
.
I
fogli
di
ruolo
sono
firmati
dal
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
dal
direttore
capo
della
ragioneria
della
sezione
di
credito
,
o
da
chi
per
essi
,
e
dal
rappresentante
l
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
Conti
,
e
contengono
ciascuno
un
solo
articolo
di
credito
,
indicante
il
numero
d
iscrizione
della
dichiarazione
o
del
certificato
,
la
relativa
intestazione
,
il
capitale
nominale
,
l
importo
annuo
e
la
rata
semestrale
da
pagare
,
nonché
uno
spazio
con
apposite
caselle
per
le
riduzioni
da
farsi
per
effetto
dei
sorteggi
.
Sono
riportate
inoltre
le
speciali
condizioni
alle
quali
il
pagamento
sia
eventualmente
sottoposto
,
ed
a
tergo
sono
indicate
le
rate
d
interessi
per
cui
ciascun
foglio
deve
servire
,
con
appositi
spazi
di
contro
ad
esse
,
nei
quali
le
casse
pagatrici
debbono
annotare
la
data
del
pagamento
ed
il
nome
e
cognome
del
percipiente
.
47
.
Nei
casi
in
cui
per
smarrimento
del
titolo
nominativo
,
o
per
altre
ragioni
,
il
pagamento
di
qualche
rata
semestrale
non
si
possa
eseguire
sulla
presentazione
alle
casse
pagatrici
del
titolo
nominativo
o
della
cedola
del
titolo
al
portatore
,
si
farà
luogo
,
salvo
il
disposto
degli
articoli
precedenti
,
al
pagamento
stesso
mediante
mandati
a
favore
di
chi
di
diritto
.
48
.
La
tesoreria
centrale
,
per
mezzo
dell
ufficio
di
controllo
e
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
,
per
mezzo
delle
delegazioni
del
tesoro
,
devono
entro
il
giorno
5
di
ogni
mese
,
compilare
ed
inviare
alla
sezione
di
credito
le
contabilità
dei
pagamenti
d
interessi
eseguiti
nel
mese
precedente
,
corredate
delle
cedole
,
quietanze
,
mandati
ed
altri
recapiti
estinti
.
I
titoli
estinti
devono
essere
annullati
mediante
perforazione
e
muniti
di
timbro
di
pagamento
a
calendario
,
in
modo
però
da
non
distruggere
e
rendere
illeggibile
il
numero
di
iscrizione
,
l
indicazione
del
semestre
e
l
importo
del
titolo
.
Le
contabilità
degli
interessi
sono
tenute
distinte
per
scadenze
semestrali
e
per
tipo
di
cartelle
.
Sono
applicabili
al
servizio
dei
pagamenti
riguardanti
i
titoli
della
sezione
di
credito
tutte
le
altre
disposizioni
d
ordine
generale
che
regolano
il
servizio
di
regia
tesoreria
provinciale
per
il
pagamento
del
titoli
di
debito
pubblico
.
CAPO
VII
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
SULLE
CARTELLE
49
.
Gli
atti
e
documenti
,
in
forza
dei
quali
la
sezione
di
credito
ha
dato
corso
ad
operazioni
da
cui
possa
rimanere
impegnata
la
sua
responsabilità
,
rimangono
presso
la
sezione
stessa
a
giustificazione
delle
fatte
operazioni
.
50
.
Le
domande
per
ottenere
il
rimborso
del
capitale
dei
titoli
estratti
,
per
dichiarazione
di
perdita
o
di
smarrimento
,
per
il
trasferimento
del
pagamento
delle
rate
semestrali
sui
titoli
nominativi
da
una
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
a
un
altra
,
e
in
genere
per
qualsiasi
operazione
consentita
,
possono
essere
presentate
direttamente
all
ufficio
di
ricevimento
delle
domande
presso
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
eccettuata
quella
di
Roma
.
Esse
devono
essere
stese
su
competente
carta
da
bollo
,
salvo
le
esenzioni
di
cui
all
art
.
67
del
T.U.
delle
leggi
sul
debito
pubblico
,
approvato
con
R
.
D
.
17
luglio
1910
,
n
.
536
,
ed
essere
datate
e
sottoscritte
col
nome
,
cognome
e
paternità
del
richiedente
e
con
la
indicazione
del
suo
domicilio
.
Nelle
domande
si
devono
descrivere
esattamente
i
titoli
che
si
accompagnano
o
di
cui
si
dichiara
la
perdita
o
lo
smarrimento
,
per
numero
d
iscrizione
,
per
ammontare
capitale
,
per
decorrenza
degli
interessi
,
per
intestazione
,
nonché
i
documenti
che
si
uniscono
a
corredo
,
specificando
chiaramente
l
operazione
che
si
richiede
.
51
.
Sulle
domande
devono
essere
applicate
le
marche
occorrenti
in
anticipazione
della
tassa
di
bollo
dovuta
per
ogni
titolo
da
emettersi
in
dipendenza
della
operazione
richiesta
,
nonché
le
marche
(
atti
amministrativi
)
per
i
titoli
depositati
,
sempre
che
non
ricorrano
le
esenzioni
di
cui
agli
artt
.
67
e
68
del
T.U.
delle
leggi
sul
debito
pubblico
,
approvato
con
R
.
D
.
17
luglio
1910
,
n
.
536
,
e
salva
la
restituzione
delle
tasse
soddisfatte
per
le
operazioni
chieste
e
non
eseguite
.
Le
marche
sono
subito
annullate
col
timbro
dell
ufficio
che
riceve
la
domanda
,
alla
presenza
dell
esibitore
.
Il
pagamento
delle
tasse
di
cui
sopra
può
anche
risultare
da
apposita
dichiarazione
del
ricevitore
del
registro
,
stesa
in
calce
alla
domanda
.
Le
tasse
di
bollo
dovute
sui
nuovi
titoli
nominativi
,
da
emettersi
per
effetto
delle
operazioni
richieste
,
devono
però
in
ogni
caso
essere
anticipate
mediante
l
invio
di
corrispondenti
marche
non
annullate
,
o
mediante
vaglia
del
tesoro
a
favore
della
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
.
È
tenuto
un
apposito
conto
corrente
di
debito
e
di
credito
delle
tasse
di
bollo
sui
titoli
.
52
.
L
ufficio
di
ricevimento
delle
domande
presso
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
le
intendenze
di
finanza
,
eccettuata
quella
di
Roma
,
sono
tenuti
a
ricevere
,
istruire
e
trasmettere
alla
sezione
di
credito
le
domande
e
i
documenti
per
operazioni
sul
titoli
di
credito
comunale
e
provinciale
e
i
titoli
stessi
,
previo
annullamento
di
quelli
al
portatore
mediante
perforazione
e
con
apposita
stampiglia
,
da
apporsi
nel
corpo
del
titolo
,
portante
dichiarazione
di
annullamento
,
e
con
apposito
bollo
portante
la
dichiarazione
annullato
da
apporsi
anche
sopra
ciascuna
cedola
.
L
esibitore
,
dopo
che
il
titolo
sia
stato
annullato
,
deve
apporre
la
firma
alla
dichiarazione
dì
annullamento
di
cui
sopra
,
senza
di
che
l
ufficio
di
ricevimento
e
le
intendenze
non
devono
dar
corso
alla
operazione
.
I
titoli
al
portatore
sempre
,
e
quelli
nominali
quando
le
circostanze
speciali
lo
esigono
,
si
trasmettono
in
piego
assicurato
.
Dell
invio
di
titoli
in
piego
assicurato
si
stende
processo
verbale
redatto
in
doppio
esemplare
,
nei
modi
stabiliti
per
il
servizio
del
debito
pubblico
.
53
.
Per
ogni
domanda
che
contenga
documenti
o
titoli
di
credito
l
ufficio
di
ricevimento
della
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
o
le
intendenze
di
finanza
debbono
rilasciare
una
ricevuta
staccata
dal
registro
a
matrice
,
dopo
che
è
stata
riconosciuta
la
corrispondenza
della
domanda
coi
titoli
e
coi
documenti
che
si
presentano
.
L
esibitore
dei
titoli
di
credito
è
tenuto
a
riscontrare
le
indicazioni
riportate
nella
ricevuta
che
gli
si
consegna
,
ed
in
caso
di
irregolarità
,
a
chiederne
senza
indugio
la
rettificazione
.
Se
nella
domanda
si
richiedono
semplici
riscontri
o
dichiarazioni
,
si
rilascia
un
bollettino
coll
indicazione
dell
affare
e
del
nome
e
cognome
del
richiedente
.
54
.
La
consegna
in
Roma
ai
rispettivi
aventi
diritto
dei
titoli
di
credito
comunale
e
provinciale
è
fatta
dalla
sezione
di
credito
a
mezzo
della
tesoreria
centrale
del
regno
.
I
titoli
che
devono
essere
consegnati
in
provincia
ai
rispettivi
aventi
diritto
sono
dalla
sezione
di
credito
,
per
mezzo
della
tesoreria
centrale
del
regno
,
spediti
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
,
cui
spetta
eseguirne
la
consegna
,
in
piego
assicurato
se
trattasi
di
titoli
al
portatore
e
si
osservano
al
riguardo
le
norme
vigenti
sul
movimento
degli
effetti
pubblici
costituenti
i
depositi
fatti
anteriormente
al
1°
gennaio
1876
.
La
consegna
ha
luogo
al
seguito
della
restituzione
della
ricevuta
di
cui
all
articolo
precedente
.
In
caso
di
perdita
della
ricevuta
stessa
il
richiedente
deve
farne
dichiarazione
con
apposita
domanda
con
firma
autenticata
.
La
dichiarazione
di
perdita
o
di
smarrimento
della
ricevuta
è
pubblicata
per
tre
volte
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
a
dieci
giorni
di
intervallo
;
quando
non
intervengano
opposizioni
ha
luogo
la
consegna
dei
titoli
corrispondenti
.
55
.
La
sezione
di
credito
non
rilascia
dichiarazioni
se
non
per
constatare
l
esistenza
di
iscrizioni
nominative
,
per
dar
notizie
di
pagamenti
di
interessi
o
del
rimborso
di
capitale
,
e
solo
quando
si
giustifichi
esservi
legittimo
interesse
per
parte
del
richiedente
.