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ProsaGiuridica ,
LIBRO I . Disposizioni generali TITOLO I . Delle azioni che hanno causa nel reato CAPO I . Dell ' azione penale . 1 . Dal reato sorge l ' azione penale . L ' azione penale è pubblica ed è esercitata dal pubblico ministero . Essa è esercitata d ' ufficio quando non sia necessaria querela o richiesta ( casi in cui è necessaria la querela , v . Cod . pen . 141 , 156 al . , 157 , 164 , 336 , 344 , 348 , 372 , 375.1° , 400 , 405 , 417 , 420 , 424 , 426 , 430 ) . Quando è necessaria l ' autorizzazione a procedere , si osservano nell ’ esercizio dell ' azione penale le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge ( 183 s . ) . 2 . Per i delitti di supposizione e soppressione di stato (c.p . 361 s . ) , l ' esercizio dell ' azione penale è sospeso fino alla decisione del giudice civile sulla questione di stato , divenuta definitiva a norma dell ' art . 4 . Il giudizio civile può essere promosso dal procuratore del Re , avanti il giudice competente , in contradittorio di tutte le parti interessate ( 4 ) . 3 . Qualora la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile , il giudice ha facoltà di rinviare tale risoluzione al giudizio civile , assegnando un termine , durante il quale è sospeso il giudizio penale . Se nel termine stabilito non sia definita la controversia civile per causa che si riconosca non imputabile alla parte , il termine può essere prorogato . Se non sia il caso di concedere la proroga , o se nel termine prorogato la controversia civile non sia definitiva , il giudice penale decide sulla imputazione ( 4 ) . 4 . Nei casi contemplati nei due precedenti articoli la sentenza civile ha autorità di cosa giudicata nel giudizio penale quando contro la sentenza Medesima non possa essere più proposto ricorso per cassazione ( 500 ) , o il ricorso sia stato rigettato . In ogni altro caso , una sentenza civile che sia definitiva nel senso sopra indicato , pronunciata fra coloro che partecipano al procedimento penale in qualità di imputato , querelante , o danneggiato ha autorità di cosa giudicata nello stesso procedimento , se la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla decisione data sulla controversia civile . In tutti i casi predetti , se trovisi pendente contro la sentenza civile istanza per revocazione od opposizione di terzo (c.p.c . 474 s . , 494 s . ) , il giudice penale può provvedere a norma dell ' art . 3 . 5 . Qualora nel corso di un giudizio civile apparisca alcun fatto in cui si creda ravvisare gli estremi di un reato per il quale si debba procedere d ' ufficio , il giudizio medesimo è sospeso se la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile . Nel modo stesso si provvede se nel fatto appariscano gli estremi di un reato per il quale si debba procedere ad istanza di parte , purché sia dimostrato che l ' istanza fu proposta . 6 . Una sentenza di condanna divenuta irrevocabile ha autorità di cosa giudicata quanto alla esistenza e agli effetti del reato , nella controversia civile relativa a un diritto che dipenda dall ' accertamento del reato . CAPO II . Dell ' azione civile . 7 . Il reato può produrre azione civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni . I delitti contro la persona (c.p . 364 s . ) e quelli che offendono la libertà individuale (c.p . 145 s ) , l ' onore della persona o della famiglia (c.p . 393 s . ) , la inviolabilità del domicilio o dei segreti (c.p . 157 s . , 159 s . ) , anche se non abbiano cagionato danno , possono produrre azione civile per riparazione pecuniaria . L ' azione appartiene al danneggiato od offeso , o a chi lo rappresenti , ed altresì agli eredi del danneggiato od offeso , e può essere esercitata contro l ' autore del reato , contro chi ha concorso nel medesimo , e , quando ne sia il caso , anche contro la persona civilmente responsabile ( 65 al . ) . 8 . L ' azione civile non può essere esercitata congiuntamente all ' azione penale ( 1 ) ; per altro il giudice penale non deve conoscere di essa quando l ' azione penale sia estinta , ovvero non possa essere promossa o proseguita . 9 . L ' azione civile non può essere promossa o proseguita avanti il giudice civile mentre è in corso l ' azione penale e fino alla sentenza irrevocabile su questa , salvo che la legge disponga diversamente . 10 . Nei reati per i quali si procede d ' ufficio , l ' azione civile promossa prima dell ' azione penale può essere portata avanti il giudice penale , se su di essa non sia ancora stata pronunciata alcuna sentenza in primo grado . L ' uso di tale facoltà produce di diritto la rinunzia dell ' attore al giudizio civile , in quanto questo ha per oggetto la domanda portata nel giudizio penale . Circa le spese anteriori alla rinunzia provvede , ad istanza delle parti , il giudice penale . 11 . Nei reati per i quali è richiesta querela di parte , non è ammessa a presentare la querela la parte che abbia promosso giudizio civile di danno o sul danno abbia fatto rinunzia o transazione . 12 . L ' azione civile contro l ' imputato o contro la persona civilmente responsabile ( 65 ) non può essere promossa , proseguita , o riproposta , avanti il giudice civile , neppure per ragione di colpa civile ( c . civ . 1151 s . ) , quando , in seguito a giudizio , con sentenza o verdetto irrevocabile , sia stato dichiarato che il fatto non sussiste , o che l ' imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso , ovvero sia stato dichiarato che non sono sufficienti le prove che il fatto sussista , o che l ' imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso . 13 . Nel giudizio civile per il risarcimento del danno , promosso o proseguito dopo la sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile , questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento . Per altro il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza . Se la persona civilmente responsabile ( 65 al . ) non abbia partecipato al giudizio penale , rimane impregiudicata la questione se a norma delle leggi civili ( cod . civ . 1153 s . ) debba essa rispondere per l ' imputato del danno cagionato dal reato . TITOLO II . Del giudice . CAPO I . Della competenza . SEZIONE I . Della competenza per materia . 14 . Appartiene alla corte d ' assise la cognizione : l ° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell ' ergastolo , ovvero altra pena restrittiva della libertà personale , non inferiore nel minimo a cinque anni , o superiore nel massimo a dieci anni , quando non sia stabilita per singole specie di delitti la competenza di altro giudice ; 2° dei delitti contro la sicurezza dello Stato , ancorché commessi col mezzo della stampa , salvo che il Senato sia costituito in alta corte ( li giustizia ai termini dell ' art . 36 dello Statuto ; 3° dei delitti preveduti nell ' art . 122 del testo un . della legge elettorale politica 30 giugno 1912 , n . 666 , nell ' art . 104 del testo un . della legge comunale e provinciale approvato col r.d. 21 maggio 1908 , n . 269 , e nell ' art . 139 del codice penale ; 4° dei delitti preveduti negli art . 14 , 15 , 16 e dal 18 al 24 dell ' editto 26 marzo 1848 sulla stampa , e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle provincie napoletane e siciliane ; 5° dei delitti commessi col mezzo della stampa , preveduti nella L . 19 luglio 1894 , n . 315 , sull ' istigazione a delinquere e sull ' apologia di reati ; 6° dei delitti contro la libertà , contro la pubblica amministrazione e contro l ' ordine pubblico preveduti rispettivamente negli art . 147 , 149 , 158 , 182 , 183 , 187 , 188 , 189 , 252 , 253 , 254 e 255 del codice penale ; 7° del delitto contro la persona preveduto nell ' art . 369 dello stesso codice : 8° del delitto di incitamento all ' odio fra le classi sociali preveduto nell ' art . 247 del codice penale ; 9° di ogni altro delitto preveduto nell ' art . stesso , o nel precedente art . 246 , quando esso si riferisca a delitto di competenza della corte di assise . 15 . Appartiene al tribunale la cognizione : 1° dei delitti di bancarotta semplice o fraudolenta ( c . co . 856 s . ) , di supposizione e soppressione di stato (c.p . 361 s . ) ; 2° dei delitti commessi per imprudenza , negligenza , imperizia nella propria arte o professione , o per inosservanza di regolamenti , ordini o discipline , e dei delitti contro la fede pubblica (c.p . 256 s . ) , eccetto quelli per la cognizione dei quali è competente il pretore (16.3°); 3° dei delitti e delle contravvenzioni attribuiti alla sua competenza dalla legge elettorale politica e dalla legge comunale e provinciale , e dei reati di stampa che non sono di competenza della corte di assise ; 4° dei delitti che non sono di competenza della corte di assise , per i quali è stabilita la interdizione dai pubblici uffici in aggiunta a qualsiasi pena restrittiva della libertà personale ; 5° dei reati che le leggi speciali attribuiscono alla sua competenza ; 6° dei reati che non sono menzionati negli art . 14 e 16 . 16 . Appartiene al pretore , quando non sia stabilita la competenza di altro giudice , la cognizione ; 1° delle contravvenzioni prevedute nel codice penale (c.p . 434 s . ) , e di ogni altra per la quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni , od una pena pecuniaria , sola o congiunta a detta pena , non superiore nel massimo a lire duemila ; 2° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione , non superiore nel massimo a sei mesi , ovvero del confino non superiore nel massimo ad un anno , od una pena pecuniaria , sola o congiunta ad una di dette pene , non superiore nel massimo a lire duemila ; 3° dei reati indicati nel num . 2 dell ' art . precedente e di ogni altro non indicato nei num . 1 , 3 , 4 e 5 dello stesso articolo e non attribuito alla speciale competenza della corte di assise , quando la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni e nel minimo a sei mesi , ovvero una pena pecuniaria , sola o congiunta a detta pena , ed il giudice istruttore o la sezione d ' accusa , su conforme richiesta del pubblico ministero in caso d ' istruzione formale ( 187 s . ) , o in ogni altro caso il procuratore del Re , riconosca che per le cause le quali diminuiscono la imputabilità o la pena , escluse le circostanze attenuanti prevedute nell ' art . 59 del codice penale , ovvero per la tenuità del reato , si possano applicare le pene rispettivamente indicate nei num . 1 e 2 di questo articolo . 17 . Per determinare la competenza non si tiene conto dell ' aumento di pena dipendente dal concorso di reati e di pene (c.p . 67 s . ) , dalla continuazione (c.p . 79 ) o dalla recidiva (c.p . 80 s . ) , né delle cause che diminuiscono la imputabilità ( c . peri . 44 s . ) , salvo quanto è disposto nel num . 3 dell ' art . precedente . Delle diminuzioni per ragione di età è tenuto conto , ma non nei casi in cui la competenza è determinata dalla legge in considerazione del titolo del reato . SEZIONE II . Della competenza per territorio . 18 . La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato fu consumato . Se si tratta di tentativo (c.p . 61 s . ) , è competente il giudice del luogo dove fu compiuto l ' ultimo atto di esecuzione ; se di reato continuato o permanente (c.p . 79 ) , il giudice del luogo dove cessò la continuazione o la permanenza . 19 . Se non si conosce il luogo per determinare la competenza a norma del precedente articolo , è competente il giudice di quello ove fu compiuto un atto del procedimento ; e , in mancanza , di quello dell ' arresto . Se siano stati compiuti in più luoghi atti di procedimento , è competente il giudice avanti il quale l ' imputato sia stato direttamente tradotto per il giudizio a norma degli art . 290 e 294; e , in mancanza , il giudice che abbia spedito un mandato ( 310 s . ) o un decreto di citazione ( 353 s . ) . Se l ' imputato non sia stato direttamente tradotto per il giudizio e non sia stato spedito mandato o decreto di citazione , fra i giudici di più luoghi ove siano stati compiuti atti di procedimento la competenza è determinata gradatamente dalla residenza , dalla dimora o dal domicilio dell ' imputato . Se la competenza non può essere determinata in base alle predette designazioni , è competente il giudice del luogo ove fu compiuto il primo atto di procedimento . In caso di contemporaneità di atti , la competenza è determinata dal giudice immediatamente superiore secondo la norma stabilita nel secondo capoverso dell ' art . 25 . 20 . In ogni stato dell ' istruzione o del giudizio , l ' autorità che riconosca la propria incompetenza deve trasmettere gli atti a quella che è competente secondo le nonne dei due articoli precedenti . Durante l ' istruzione , l ' autorità , ancorché incompetente , prima e durante la trasmissione degli atti all ' autorità competente , procede agli atti urgenti . 21 . Se durante l ' istruzione sia opposta da una delle parti l ' eccezione d ' incompetenza per territorio , le ragioni di essa devono essere dichiarate in atto scritto che il giudice istruttore , sentito l ' avviso del pubblico ministero , trasmette con le proprie osservazioni alla sezione d ' accusa , senza sospendere il procedimento . La sezione d ' accusa decide senza ritardo . La dichiarazione d ' incompetenza non annulla gli atti d ' istruzione compiuti . La decisione della sezione d ' accusa non è soggetta a impugnazione . 22 . Per i delitti commessi in territorio estero , per i quali a norma degli art . 4 , 5 e 6 e del capoverso dell ' art . 7 del codice penale , si debba procedere nel Regno , la competenza è determinata gradatamente dal luogo della residenza , della dimora o del domicilio , o da quello dell ' arresto o della consegna dell ' imputato . Nondimeno la corte di cassazione può , a richiesta del pubblico ministero o ad istanza dell ' imputato , rimettere l ' istruzione o il giudizio ad un giudice più vicino al luogo in cui il delitto fu commesso . Il giudice può valersi degli atti dell ' autorità straniera sia ai fini del procedimento penale , sia per provvedere alle restituzioni e al risarcimento dei danni (c.p . 37 ) quando per il reato commesso in territorio estero non si procede nel Regno . Per un delitto commesso in territorio estero , per il quale il giudice debba procedere a norma degli art . 5 e 6 del codice penale , egli può compiere gli atti occorrenti a stabilire e conservare le prove anche se l ' imputato non si trovi nel territorio dello Stato . SEZIONE III . Della competenza per : connessione . 23 . La competenza è determinata dalla connessione dei reati nei casi seguenti : 1° se furono commessi nello stesso tempo da più persone riunite , o da diverse persone ma per effetto di precedente concerto , ancorché in tempi e luoghi diversi ; 2° se gli uni furono commessi per eseguire o per occultare gli altri , o in occasione degli stessi , ovvero per conseguirne o assicurarne a sé o ad altri il profitto o la impunità ; 3° se una persona sia imputata di più reati . 24 . La competenza per tutti i reati connessi , imputati a una o più persone , spetta alla corte di assise se alcuno di tali reati è nella sua competenza ; negli altri casi spetta al tribunale se alcuno dei reati è nella sua competenza . Nondimeno appartiene separatamente alla corte di assise e al tribunale la cognizione dei reati per i quali la rispettiva competenza sia determinata dalla legge in considerazione del titolo del reato . Le norme per l ' istruzione e il giudizio da osservarsi avanti il giudice competente per connessione si applicano per tutti i reati connessi . Quando per effetto della connessione sarebbe competente la corte di assise , la sezione d ' accusa può disporre che la cognizione abbia luogo separatamente secondo le norme ordinarie della competenza , in considerazione della qualità e del numero dei reati , o per ragioni di convenienza o per , altre circostanze . Eguale facoltà è esercitata dal giudice istruttore quando per effetto della connessione sarebbe competente per tutti i reati il tribunale . 25 . La cognizione dei reati connessi soggetti per materia a competenza di giudici diversi avvenuti in diverse circoscrizioni di corti , tribunali , o pretori , appartiene al giudice della circoscrizione nella quale fu commesso il reato , o il maggior numero di reati , di competenza della corte d ' assise ; o , se nessuno dei reati è di competenza della corte di assise , il reato o il maggior numero di reati di competenza del tribunale . Quando il giudizio su tutti i reati sia di competenza della corte di assise , del tribunale , o del pretore , la cognizione appartiene alla corte , al tribunale , o al pretore della circoscrizione nella quale fu commesso il maggior numero di reati . Se i reati soggetti ad una stessa competenza siano stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse , il giudice che ne deve conoscere è designato da quello immediatamente superiore da cui dipendono tutte le predette circoscrizioni In questo caso gli uffici del pubblico ministero trasmettono col loro parere gli atti al giudice superiore , il quale , in conformità del primo e del terzo capoverso dell ' art . precedente , può anche ordinare la separazione dei giudizi e rinviarne la cognizione ai giudici rispettivamente competenti . 26 . Se i reati connessi appartengono alcuni alla competenza dell ' autorità giudiziaria ordinaria e altri alla competenza di autorità diversa , la cognizione di tutti i reati appartiene all ' autorità ordinaria , eccetto che il Senato sia costituito in alta corte di giustizia ( Stat . 36 ) . CAPO II . Dei conflitti di competenza . 27 . La corte di cassazione decide sul conflitto fra due o più giudici i quali contemporaneamente abbiano preso , o ritenuto di non poter prendere , cognizione dello stesso reato . Egualmente essa decide sui conflitti positivi o negativi fra l ' autorità giudiziaria ordinaria , e altri tribunali ( 533 ) . L ' autorità che eleva il conflitto rimette agli atti alla corte di cassazione . 28 . Il conflitto può essere denunziato dall ' imputato , dalla parte civile ( 53 ) , o dal pubblico ministero , ed anche dal procuratore generale presso la corte di cassazione . La denunzia è presentata nella cancelleria della corte di cassazione con dichiarazione motivata ; alla quale sono uniti i relativi documenti . In questo caso gli atti dei procedimenti sono richiamati d ' ufficio dal procuratore generale . 29 . Il conflitto può cessare in virtù di dichiarazione emessa da una delle autorità , anche ad istanza di parte . 30 . La corte di cassazione , nel risolvere il conflitto , determina se in qualche parte debbano conservare validità gli atti formati dall ' autorità che essa dichiara incompetente . 31 . La decisione della corte di cassazione sulla competenza costituisce giudicato irrevocabile . A cura del procuratore generale essa è comunicata alle autorità giudiziarie in conflitto e al pubblico ministero , e notificata alle parti . CAPO III . Della rimessione dei procedimenti . 32 . In ogni stato del procedimento , per gravi motivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto , sulla richiesta del pubblico ministero ( 33 ) , la corte di cassazione può rimettere l ' istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice istruttore , pretore , o tribunale , o da una ad altra corte . L ’ imputato può proporre l ' istanza di rimessione per legittimo sospetto ( 33 al . ) ; tale facoltà non si estende alla persona civilmente responsabile ( 65 al . ) . 33 . La richiesta del pubblico ministero , a pena d ' inammissibilità , deve essere notificata all ' imputato e alle altre parti . L ' istanza dell ' imputato , parimenti a pena d ' inammissibilità , dev ' essere sottoscritta da esso o da un avvocato munito di mandato speciale , contenere i motivi , essere presentata coi documenti nella cancelleria del giudice del luogo dove si fa l ' istruzione o dove pende il giudizio , e notificata al pubblico ministero e alle altre parti , che possono presentare nella stessa cancelleria deduzioni e documenti entro otto giorni dalla notificazione . Indi è trasmessa senza ritardo al procuratore generale presso la corte di cassazione , il quale compie le indagini ritenute opportune , e propone alla corte le proprie conclusioni . La richiesta di rimessione , fatta dal pubblico ministero presso il tribunale o la corte d ' appello , deve essere inviata direttamente al procuratore generale anzidetto , al quale , nel termine stabilito nel precedente capoverso , le parti possono far pervenire deduzioni e documenti . 34 . L ' istruzione o il giudizio non possono essere sospesi se non per ordinanza della corte di cassazione , salva , anche nel caso di sospensione , la facoltà di procedere agli atti urgenti . 35 . La corte di cassazione pronuncia in camera di consiglio : prima di accogliere o rigettare l ' istanza , può chiedere le informazioni che ritenga necessarie . 36 . La sentenza della corte di cassazione che accoglie l ' istanza , designa il giudice che deve istruire o giudicare , fra quelli compresi nel distretto della stessa corte d ' appello a cui appartiene il giudice competente , ovvero eccezionalmente nel distretto di una corte di appello vicina . La corte di cassazione dichiara se e in qual parte gli atti già compiuti debbano essere conservati . 37 . La sentenza della corte di cassazione non è motivata ; essa è trasmessa insieme con gli atti al giudice designato per la istruzione o per il giudizio , e a cura del pubblico ministero è notificata alle parti . 38 . Dopo il rigetto della domanda di rimessione una nuova domanda può essere proposta soltanto se sia fondata su fatti avvenuti posteriormente . 39 . I giudizi di competenza del tribunale , o deferiti in grado di appello al tribunale o alla corte , per reati rispettivamente commessi da un giudice del tribunale o della corte , o da un funzionario del pubblico ministero , nel territorio in cui esercitano il rispettivo ufficio , o da altri in loro danno , nello stesso territorio , sono dalla corte di cassazione rimessi ad altro tribunale o ad altra corte . I reati di competenza del pretore , commessi dal pretore o dal vicepretore , nel territorio in cui essi esercitano le rispettive funzioni , o da altri in loro danno nello stesso territorio , sono giudicati in primo grado da un tribunale del distretto , designato dalla corte d ' appello . CAPO IV . Dell ' incompatibilità , dell ' astensione e della ricusazione . 40 . Il presidente , il giudice di una corte o di un tribunale , o il pretore , che abbia pronunciato sentenza in un procedimento , non può partecipare al giudizio sulla impugnazione ( 477 s . ) in qualsiasi grado , eccettuato il caso di opposizione a condanna in contumacia ( 497 s . ) , o di purgazione di contumacia ; e non può nemmeno partecipare al giudizio in sede di rinvio . Non può partecipare al giudizio il giudice che abbia compiuta la istruzione formale o abbia concorso a deliberare il rinvio al giudizio medesimo . Egualmente non vi può partecipare il giudice che abbia proceduto , a norma dell ' art . 279 , alle ricognizioni , all ' esame dei testimoni , ovvero all ' interrogatorio dell ' imputato . Chi abbia esercitato le funzioni del pubblico ministero in un procedimento , non può compiervi ufficio di giudice ; chi abbia prestato in esso il patrocinio , non può esercitarvi ufficio di giudice o di pubblico ministero . 41 . Non possono esercitare funzioni , anche separate o diverse , nello stesso procedimento , magistrati che siano fra loro prossimi congiunti . La denominazione di « prossimi congiunti » in questa e in ogni altra disposizione successiva , comprende le persone indicate nell ' art . 191 del codice penale . 42 . Il presidente , i giudici della corte o del tribunale , e il pretore , quando conoscano esistere un motivo di ricusazione ( 43 ) , ancorché non proposto , han dovere di astenersi . Il tribunale o la corte competente a decidere sulla astensione ( 46 ) può ammetterla anche per ragioni di convenienza non annoverate dalla legge fra i motivi di ricusazione . 43 . Il presidente , il giudice della corte o del tribunale , o il pretore , può esser ricusato : 1° se abbia interesse nel procedimento , o se una delle parti sia debitrice o creditrice di lui , della moglie , o dei figli ; 2° se abbia dato consiglio o manifestato il proprio parere sull ' oggetto del procedimento ; 3° se siavi inimicizia grave tra lui , o alcuno dei suoi prossimi congiunti ( 41 al . ) e una delle parti ; 4° se alcuno dei prossimi congiunti ( 41 al . ) di lui o della moglie sia danneggiato od offeso , querelante , imputato , ovvero persona civilmente responsabile ( 65 al . ) ; 5° se il procuratore o difensore di una delle parti sia prossimo congiunto ( 41 al . ) di lui o della moglie . Morta la moglie , le cause di ricusazione menzionate nei num . 4° e 50 sussistono se siavi prole superstite o si tratti di suocero , genero o cognato . 44 . La ricusazione ( 45 ) può essere proposta dal pubblico ministero , dall ' imputato , ovvero dalla parte civile regolarmente costituita ( 54 ) . 45 . La ricusazione è proposta con atto ricevuto nella cancelleria del giudice che fa la istruzione o avanti il quale pende il giudizio ; l ' istanza deve , a pena di inammissibilità , enunciare i motivi e indicare le prove . Se sia fatta per mezzo di avvocato o procuratore , la procura deve essere speciale , indicando , a pena di inammissibilità , il motivo della ricusazione . L ' istanza non è più ammessa se non è proposta almeno dieci giorni prima dell ' apertura del dibattimento nei giudizi di corte di assise , e in ogni altro caso prima che siano compiute le formalità stabilite nell ' art . 379 . Il magistrato contro il quale è proposta la ricusazione , può dichiarare che intende astenersi . 46 . Sull ' astensione del pretore decide il tribunale ; su quella del presidente , dei giudici del tribunale o della corte , decide , senza loro intervento , il collegio a cui appartengono . Se il numero dei componenti il collegio non resti sufficiente , la decisione salta astensione è deferita all ' autorità superiore a norma dell ' art . seguente . 47 . Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale ; su quella dei giudici di un tribunale decide la corte d ' appello ; su quella dei giudici di una corte d ' appello , della corte di assise , o della corte di cassazione , decide la corte di cassazione . Se per effetto della ricusazione non resti , in una sezione della corte di cassazione , il numero sufficiente di giudici , il primo presidente provvede alla formazione del collegio che deve pronunciare sulla ricusazione . Contro questo collegio o i suoi singoli componenti non è ammessa ricusazione . 48 . La corte , o il tribunale , pronuncia sull ' astensione e sulla ricusazione in camera di consiglio . Se riconosca ammissibile l ' istanza di ricusazione , ordina che ne sia avvertito il magistrato , il quale può , entro tre giorni dall ' avviso , esaminare gli atti e i documenti in cancelleria e presentare per iscritto la risposta sulla sussistenza dei motivi di ricusazione . Il magistrato ricusato , avuta notizia dell ' istanza , può compiere soltanto atti urgenti d ' istruzione . La corte , o il tribunale , ha facoltà di ordinare la prova sui motivi della ricusazione , per mezzo di testimoni , delegando all ’ uopo uno dei proprii giudici . Contro la sentenza della corte d ' appello o del tribunale sulla ricusazione è ammesso ricorso per cassazione . 49 . La corte , o il tribunale , nel caso di astensione o ricusazione di un pretore o di un giudice istruttore , designa a surrogarli rispettivamente un pretore fra i più vicini o un altro giudice dello stesso tribunale o , in difetto , di un tribunale vicino . Qualora per ricusazione o astensione manchi in un collegio il numero legale , la corte rimette il procedimento ad altra sezione , o ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto , o ad una corte di appello limitrofa . La sentenza determina se ed in qual parte gli atti compiuti dal magistrato astenutosi o ricusato , o col suo concorso , debbano essere conservati . 50 . Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta l ' istanza per ricusazione , la parte che l ' ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma non inferiore a cento lire e non superiore a mille , a favore dell ' erario dello Stato , senza pregiudizio di ogni azione penale o civile . Il magistrato ricusato non può promuovere tali azioni , o parteciparvi nel proprio interesse , se non siasi astenuto . 51 . La sentenza con la quale è accolta o rigettata l ’ istanza di ricusazione , è notificata , a cura del pubblico ministero , al magistrato ricusato , all ' imputato e alle altre parti . 52 . Le disposizioni precedenti , eccetto quella dell ' art . 43 , n . 2 , si applicano ai rappresentanti del pubblico ministero . L ' istanza di ricusazione contro i medesimi è proposta nella cancelleria della corte , del tribunale , o della pretura dove il pubblico ministero esercita le sue funzioni . TITOLO III . Delle parti e dei difensori . CAPO I . Della parte civile . 53 . L ' azione civile , di cui nell ' art . 7 , è esercitata nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile . Per costituirsi parte civile non è necessario avere presentato o presentare querela ( 153 s . ) . La costituzione di parte civile non equivale a querela . Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti non possono costituirsi parte civile se non sono autorizzate ed assistite , o rappresentate , nelle forme prescritte per l ' esercizio delle azioni civili . 54 . Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione mediante processo verbale ricevuto dal cancelliere della corte , del tribunale , o della pretura , dove è in corso l ' istruzione o si tratta il giudizio . La dichiarazione , eccettuato il caso preveduto nell ’ art . 356 , può essere fatta in ogni stato del procedimento ed anche nel dibattimento fino a che non sia compiuta l ' assunzione delle prove . La costituzione della parte civile non è ammessa per la prima volta nel giudizio d ' appello , neppure se in primo grado fosse stata respinta nel corso dell ' istruzione . Le disposizioni che precedono si applicano anche al caso preveduto nell ' art . 10 . 55 . La costituzione e ogni istanza della parte civile , avvenuta o proposta prima del dibattimento , produce effetto dalla notificazione fattane , a cura dell ' interessato , al pubblico ministero e all ' imputato . Le istanze proposte dopo la citazione o l ' intervento della persona civilmente responsabile devono essere notificate anche ad essa . 56 . Chi si costituisce parte civile deve dichiarare od eleggere il domicilio nel comune dove si fa l ' istruzione o il giudizio con la stessa dichiarazione di cui nell ' art . 54 , o con la notificazione prescritta nell ' art . 55; in difetto di dichiarazione o elezione sono valide le notificazioni fattegli nella cancelleria . Alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio che ne faccia domanda , il giudice istruttore , il pretore , il presidente della corte o del tribunale , avanti i quali rispettivamente è in corso l ’ istruzione o il giudizio , nomina un difensore . 57 . Nei reati di competenza del pretore la costituzione della parte civile può essere respinta di ufficio , durante la istruzione , quando apparisca manifestamente illegittima ; e può altresì farvi opposizione l ' imputato . Nei reati di competenza del tribunale e della corte d ' assise può farvi opposizione , durante la istruzione , il pubblico ministero o l ' imputato . Nel termine perentorio di tre giorni dalla notificazione prescritta nell ' art . 55 la opposizione motivata è , a cura di chi la propone , notificata alla parte civile , la quale può presentare le sue deduzioni in eguale termine perentorio successivo . L ' opposizione e le deduzioni si presentano per mezzo della cancelleria rispettivamente al pretore o al giudice istruttore ; si presentano nello stesso modo alla sezione di accusa se gli atti siano stati rimessi al procuratore generale dopo la istruzione formale , o la sezione abbia a sé avocato la istruzione , o se il procuratore generale proceda alla istruzione sommaria . Il pretore , il giudice istruttore , o la sezione di accusa , decide senza ritardo , salvo che ritenga differire la decisione per raccogliere nuovi elementi nel corso ulteriore della istruzione . 58 . Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l ' istruzione può essere fatta opposizione nel dibattimento anche per gli stessi motivi rigettati durante l ' istruzione . 59 . Contro la costituzione della parte civile che si effettui dopo l ' atto d ' accusa o la sentenza di rinvio a giudizio , o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal procuratore del Re , e contro quella che si effettui a norma dell ' art . 356 , può essere fatta opposizione nel dibattimento . 60 . La costituzione della parte civile respinta durante l ' istruzione può essere riproposta dopo il decreto di citazione ( 353 s . ) del pretore , dopo la richiesta di citazione del procuratore del Re , dopo l ' atto di accusa o la sentenza di rinvio , perché ne decida il giudice nel dibattimento . 61 . Contro le decisioni che ammettono o respingono la costituzione della parte civile non si può proporre alcun mezzo di impugnazione ( 128 s . ) . Salvo quanto è disposto negli art . 9 e 12 , le decisioni che respingono la costituzione di parte civile non impediscono il successivo esercizio dell ’ azione in giudizio civile e non hanno in questo autorità di cosa giudicata . 62 . La costituzione della parte civile può essere revocata con le forme stabilite nella prima parte dell ' art . 54 , in qualsiasi stato del procedimento ; se la revocazione precede il dibattimento , deve essere notificata al pubblico ministero e all ' imputato e , quando occorra , alla persona civilmente responsabile ( 65 al ) . La parte civile non è obbligata alle spese di atti posteriori a tale notificazione . La dichiarazione s ' intende revocata se la parte civile regolarmente citata al dibattimento non comparisce , o si allontana dall ’ udienza senza avere presentato le conclusioni menzionate nell ' art . 411 . La parte civile che ha revocato in qualsiasi modo la sua costituzione non può far valere azione in giudizio civile , neppure per il rimborso delle spese , a meno che abbia fatta una espressa riserva nell ' atto di revocazione . Se l ' intervento della parte civile ha cagionato danni o spese all ' imputato o alla persona civilmente responsabile ( 65 ) , la revocazione anche tacita non toglie l ' azione per ripeterli in giudizio civile . 63 . La parte civile può proporre mezzi di prova per accertare i fatti e stabilire i danni . Il pubblico ministero può far valere i mezzi di prova proposti da chi non sia stato ammesso a costituirsi parte civile o abbia revocato la propria costituzione . 64 . Le istanze indicate nell ' art . 7 possono essere proposte dal pubblico ministero nell ' interesse del danneggiato od offeso non costituito parte civile , e che non abbia legalmente manifestato né manifesti volontà contraria , quando egli sia minorenne , o incapace di provvedere a sé stesso per malattia di mente o di corpo . CAPO II . Dell ' imputato e della persona civilmente responsabile . 65 . È imputato colui contro il quale nel giudizio si esercita l ' azione penale ( 1 . s . ) ; durante la istruzione , si considera imputato colui contro il quale si ordina , per tale qualità , perquisizione o sequestro ( 233 s . ) , si spedisce un mandato ( 310 s . ) e si procede ad arresto o alla notificazione menzionata negli art . 282 e 287 . È civilmente responsabile la persona che a norma delle leggi civili ( c . civ . 1153 s . ) deve rispondere per l ' imputato del danno cagionato dal reato . 66 . La citazione della persona civilmente responsabile può essere fatta ad istanza della parte civile ; copia di essa deve essere notificata al pubblico ministero e all ' imputato . La citazione può essere fatta dal pubblico ministero nei casi preveduti nell ' art . 64 , ed è notificata anche allo stesso danneggiato od offeso e all ' imputato . La citazione è notificata nelle forme stabilite negli art . 110 e seguenti . 67 . La citazione della persona civilmente responsabile consiste nell ' invito di provvedere in tale qualità alla propria difesa nel procedimento , con l ' indicazione delle istanze che si propongono contro di essa . La citazione medesima , eccettuato il caso preveduto nell ' art . 356 , può essere fatta in ogni stato del procedimento e al più tardi per l ' udienza in cui deve aver luogo il dibattimento , osservato , rispetto a questa , il termine stabilito nel capoverso dell ' art . 358 . L ' originale della citazione è depositato in cancelleria e unito agli atti del procedimento . 68 . Quando vi sia costituzione della parte civile , e nei casi preveduti nell ' art . 61 , la persona civilmente responsabile può anche intervenire volontariamente nei termini e modi stabiliti negli art . 54 e 56 . L ' intervento anteriore al dibattimento deve essere notificato al pubblico ministero , all ’ imputato e alla parte civile e produce effetto dalla data della notificazione . La citazione e l ' intervento della persona civilmente responsabile rimangono senza effetto se la parte civile revochi la sua costituzione o se il danneggiato od offeso , a norma dell ’ art . 64 , manifesti volontà contraria all ' istanza del pubblico ministero . 69 . Contro la citazione della persona civilmente responsabile avvenuta nell ’ istruzione può essere proposta opposizione dalla persona stessa , dal pubblico ministero , o dall ’ imputato nel termine perentorio di tre giorni dalla notificazione preveduta nell ' art . 67 . Contro l ' intervento volontario proposto nella istruzione possono fare opposizione nel termine perentorio di tre giorni dalla notificazione prescritta nell ' art . precedente il pubblico ministero , la parte civile e l ' imputato . Se la citazione della persona civilmente responsabile è fatta per l ' udienza in cui ha luogo il dibattimento , o il suo intervento è proposto nell ’ udienza medesima , le opposizioni sono decise all ' udienza in conformità della prima parte dell ’ art . 387 . Sono comuni alla citazione e all ' intervento volontario della persona civilmente responsabile le disposizioni degli art . 57 , secondo e terzo capoverso , 58 , 59 e 60 . La citazione e l ' intervento della persona civilmente responsabile non possono essere proposti per la prima volta nel giudizio di appello , neppure se in primo grado fossero stati respinti durante l ' istruzione . 70 . Contro le decisioni pronunciate sulla citazione o l ' intervento della persona civilmente responsabile non si può proporre alcun mezzo di impugnazione . Salvo quanto è disposto negli art . 9 e 12 , le decisioni predette non pregiudicano la questione se a norma delle leggi civili la persona civilmente responsabile ( 65 al . ) debba rispondere per l ' imputato del danno cagionato dal reato . Nondimeno se l ' intervento è respinto in seguito ad opposizione della parte civile , questa non è più ammessa a far valere contro la stessa persona alcuna pretesa giudiziaria per ragione della responsabilità civile . 71 . Alla persona civilmente responsabile , negli atti successivi alla sua chiamata o al suo intervento nella istruzione o nel giudizio , sono comuni , per ciò che riguarda l ' interesse civile , e in quanto non sia altrimenti stabilito , tutti i diritti e le garanzie conceduti all ' imputato per esercitare la difesa , i mezzi di impugnazione e le relative norme di procedura . Per altro ll ' intervento , assistenza o rappresentanza della persona civilmente responsabile non si applica la sanzione dell ' art . 136 . CAPO III . Dei difensori . 72 . Durante l ' istruzione , negli atti per i quali è consentita l ' assistenza della difesa ( 198 ) , l ' imputato può farsi assistere da un solo difensore , che sia avvocato o procuratore ammesso all ' esercizio nei modi determinati dalla legge . La parte civile ( 53 s . ) e la persona civilmente responsabile ( 65 al . ) possono rispettivamente farsi assistere durante l ' istruzione da un solo difensore , che sia un avvocato o un procuratore ammesso all ' esercizio della difesa penale , e possono soltanto dal medesimo farsi rappresentare mediante mandato speciale . Il pretore può permettere in singoli casi che nell ' istruzione o nel giudizio , quando non vi siano nel luogo avvocati , o procuratori , o patrocinatori legalmente abilitati , la difesa sia assunta da chi possieda taluno dei requisiti richiesti per l ' ammissione al patrocinio legale avanti la pretura . 73 . Nel giudizio l ' imputato deve essere assistito da un difensore , a pena di nullità , a meno che si tratti di contravvenzione per cui la legge stabilisca una pena massima , restrittiva della libertà personale , o pecuniaria , non superiore rispettivamente a cinque giorni o a centocinquanta lire , nei quali casi non è necessaria l ' assistenza predetta . Nel giudizio per reato che la legge punisce solo con pena pecuniaria l ' imputato può farsi rappresentare dal suo difensore mediante mandato speciale ; il giudice tuttavia ha facoltà di prescrivere la comparizione personale . L ' imputato non può essere assistito nel giudizio da più di due difensori . La parte civile e la persona civilmente responsabile , nei giudizi di competenza del pretore ( 16 ) , possono comparire personalmente o essere rappresentate mediante mandato speciale dal rispettivo difensore . Nei giudizi di competenza dei tribunali ( 15 ) o delle corti ( 14 s . ) devono essere rispettivamente assistite da un solo avvocato o procuratore ammesso all ' esercizio della difesa penale e soltanto dal medesimo avvocato o procuratore possono anche farsi rappresentare mediante mandato speciale . Per sostituire , nei casi accertati di legittimo impedimento , il difensore o i difensori da loro nominati , le parti possono designare preventivamente un altro difensore autorizzato ad intervenire al dibattimento soltanto per il tempo in cui si verifichi il bisogno della sostituzione . 74 . Quando l ' imputato deve essere assistito dal difensore ( 73 ) , e non l ' ha nominato o ne rimane privo , la nomina è fatta d ' ufficio dal presidente , dal giudice istruttore , o dal pretore , ed è comunicata immediatamente dal cancelliere al difensore nominato ; essa s ' intende revocata tosto che l ' imputato sia assistito o rappresentato da un difensore di fiducia . Quando non siavi incompatibilità , la difesa di più imputati può essere affidata anche d ' ufficio ad un difensore comune . 75 . Durante l ' istruzione e terminato l ' interrogatorio , il difensore può conferire coll ’ imputato detenuto , purché ne sia autorizzato dal giudice . Dopo l ' atto d ' accusa , o il deposito degli atti a norma dell ' art . 267 , o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero , il difensore può conferire liberamente coll ' imputato . 76 . Gli avvocati e i procuratori , ammessi all ’ esercizio della difesa penale presso le corti e i tribunali , devono prestare il loro patrocinio agli imputati , sia che questi li scelgano per difensori sia che vengano nominati d ' ufficio . La destinazione a difensore d ' ufficio ha luogo per turno , secondo l ' ordine ( li anzianità d ' iscrizione , quando le circostanze non richiedano altrimenti . Il presidente , il giudice istruttore , il pretore , possono , per giusta causa , sostituire un altro difensore a quello nominato d ' ufficio . Nei casi nei quali è prescritta l ' assistenza della difesa , il difensore di fiducia , che l ' abbia espressamente accettata , può pure per giusta causa essere sostituito con un altro difensore nominato d ' ufficio . 77 . Il difensore non può abbandonare il proprio ufficio , né allontanarsi dall ' udienza , neppure adducendo che siano stati violati i diritti della difesa : ma egli può far valere questo motivo per l ' impugnazione della sentenza , quando ne abbia fatta riserva nel processo verbale ( 7882 ) . 78 . Se il difensore contravviene al divieto dell ' art . precedente , il presidente , il giudice , o il pretore , ne fa immediato rapporto alla sezione d ' accusa , e invita frattanto l ' imputato , che sia rimasto senza difesa , a sostituire il difensore , che egli avesse precedentemente nominato . Se l ' imputato rimasto senza difesa non nomina un altro difensore , o se il precedente difensore era stato nominato d ' ufficio , il presidente , il giudice , o il pretore , provvede d ’ ufficio alla sostituzione . Qualora il difensore nominato dalla parte o d ’ ufficio non assuma la difesa , è nominato d ' ufficio il presidente del consiglio dell ' ordine degli avvocati , il quale deve assumerla personalmente o per mezzo di un suo delegato . Al difensore nominato o delegato può essere conceduto un termine , a norma dell ’ art . 380 , per lo studio degli atti , ma il dibattimento non può essere rimandato . 79 . Il difensore che trasgredisca i divieti dell ’ art . 77 è punito con la sospensione dall ’ esercizio della professione da uno a sei mesi . Il difensore nominato d ' ufficio , o delegato , che senza giusta causa ricusi l ' incarico , anche nei casi preveduti nel primo capoverso dell ' art . precedente , è punito con la sospensione dall ' esercizio della professione da uno a tre mesi . Le spese cagionate dal fatto illecito del difensore sono a carico di lui ( 80 ) . 80 . La sospensione e la condanna nelle spese , di cui nell ' art . precedente , sono pronunciate dalla sezione d ' accusa , citato il difensore a comparire in persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale . Contro la sentenza della sezione d ’ accusa compete al procuratore generale e al difensore il ricorso alla corte di cassazione anche per il merito . 81 . Le disposizioni degli art . 78 e seg . si applicano solamente ai difensori dell ' imputato . L ’ abbandono della difesa di altre parti non impedisce l ' immediata continuazione del procedimento e non interrompe l ' udienza . 82 . In ogni caso non contemplato negli art . 78 a 80 l ' azione disciplinare contro i difensori è regolata dalle leggi sull ' esercizio delle professioni d ' avvocato e procuratore e sul patrocinio avanti le preture TITOLO IV . Degli atti processuali . CAPO I . Dei rapporti e processi verbali . 83 . Il rapporto è atto col quale un pubblico ufficiale riferisce un fatto che può dare causa a procedimento penale . Esso è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo redige e indica le circostanze di tempo , luogo e persone , dando notizia inoltre degli elementi di prova raccolti e , quando sia possibile , del nome , del cognome e di quanto altro sia utile a identificare la persona che è creduta imputabile e dei testimoni . 84 . Il processo verbale è atto compilato da un pubblico ufficiale per fare fede delle operazioni compiute nell ’ esercizio delle sue funzioni . Esso contiene la data in cui è incominciato e chiuso , i nomi delle persone che vi hanno assistito , i motivi che abbiano impedito l ' intervento di persone obbligate ad assistervi e la indicazione delle operazioni a cui ha preso parte ciascuno degli intervenuti . Nel processo verbale deve essere indicato se una dichiarazione , in esso inserita , fu fatta spontaneamente o su domanda ; se fu dettata dal dichiarante , ne è fatta menzione . Il processo verbale , previa lettura , è firmato in fine e in ciascun foglio dalle persone intervenute , anche quando la continuazione delle operazioni sia rimessa ad altro giorno . Se alcuno degli intervenuti non possa o non voglia sottoscrivere , ne è fatta menzione . 85 . Non possono assistere come testimoni agli atti processuali : 1° i minori degli anni quattordici e le persone che sono notoriamente affette da vizio di mente : presumesi la capacità fino a prova contraria ; 2° i prossimi congiunti ( 41 al . ) del pubblico ufficiale che procede all ' atto , dell ' imputato , della persona civilmente responsabile , della parte lesa o querelante . 86 . L ' imputato e la parte lesa possono fare istanze e dichiarazioni personalmente o per mezzo di mandatario speciale . L ' ufficiale pubblico che riceve l ' istanza o la dichiarazione ne redige processo verbale , se è proposta oralmente ; in ogni caso ne rilascia certificato alla parte che lo richieda . CAPO II . Del giuramento dei testimoni , interpreti e periti . 87 . Il giuramento dei testimoni , dei periti e degli interpreti si presta stando in piedi al cospetto del giudice , previa ammonizione sull ' importanza morale e religiosa dell ' atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio (c.p . 214 s . ) . 88 . Il testimonio , dopo avere dichiarato nome , cognome , età , e altre qualità personali , e prima di deporre , giura : « Giuro di dire tutta la verità , null ’ altro che la verità » . Il testimonio muto , che sappia scrivere , giura scrivendo e firmando la formula ; se non sappia scrivere , giura con l ' assistenza di un interprete . Al testimonio che non debba prestare giuramento ( 89 ) , il giudice rammenta l ' obbligo di dire tutta la verità , nulli altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio ( 93; c.p. 214 s . ) . 89 . Non è ammesso a prestare giuramento : l ° colui che nel momento in cui depone non ha compiuto quattordici anni ; 2° la parte lesa o querelante , e il denunziante che abbia interesse personale nel fatto . 90 . Il perito , prima di prestare il proprio ufficio , giura : « Giuro di bene e fedelmente procedere nelle operazioni a rase affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità » ( 93 ) . 91 . L ' interprete , prima di prestare il proprio ufficio , giura : « Giuro di spiegare fedelmente le domande alla persona che deve essere col mio mezzo interrogata e di riferire fedelmente le risposte . Se trattisi d ' interpretare un atto o documento , l ' interprete giura con la formula stabilita per il perito ( 90 , 93 ) . 92 . I testimoni prestano giuramento nei dibattimento . Nell ' istruzione essi prestano giuramento solo nei casi stabiliti dalla legge ( 93 ) . I testimoni che abbiano giurato e i periti o interpreti che abbiano prestato il loro ufficio nella istruzione , non devono nuovamente giurare nel dibattimento ; il giudice rammenta loro il giuramento già prestato e le relative sanzioni . Questa disposizione si applica altresì quando i testimoni , periti , interpreti , siano richiamati durante l ’ istruzione o il dibattimento . 93 . Le disposizioni degli art . 88 , 90 , 91 e 92 , prima parte , si osservano a pena di nullità . CAPO III . Degli atti e provvedimenti del giudice . 94 . Ogni giudice o rappresentante del pubblico ministero , nell ' esercizio delle sue funzioni , può chiedere direttamente l ' intervento della forza pubblica . 95 . A qualsiasi giudice o rappresentante del pubblico ministero , quando eserciti atti del proprio ufficio , appartengono le facoltà che la legge conferisce al presidente e al pretore per la polizia delle udienze ( 382 s . ) . 96 . Il giudice in tutti gli atti ai quali procede è assistito dal cancelliere , se la legge non dispone altrimenti ( 101 ) . 97 . Il numero dei giudici e dei giurati per la validità delle udienze e delle deliberazioni delle corti e dei tribunali è determinato nelle leggi relative all ' ordinamento giudiziario . 98 . I provvedimenti del giudice sono dati con sentenza , ordinanza o decreto . Sentenza è la decisione che definisce la istruzione o il giudizio . La sentenza è pronunciata in nome del Re . Ordinanza è la decisione pronunciata su istanza incidentale o d ' ufficio , nel corso dell ' istruzione , o del giudizio , o in sede di esecuzione . È dato mediante decreto ogni provvedimento pronunciato in serie d ' istruzione , di giudizio , o di esecuzione , fuori dei casi preindicati , o per il quale sia particolarmente stabilita questa forma . 99 . Ogni provvedimento deve essere motivato a meno che la legge disponga diversamente . Quando le corti e i tribunali deliberano i loro provvedimenti in camera di consiglio , il pubblico ministero ed il cancelliere non vi assistono ( 101 ) . 100 . Le ordinanze e le sentenze nel dibattimento sono precedute dalle conclusioni orali del pubblico ministero e dei difensori ; e , prima che siano pronunciate , l ' imputato e il suo difensore devono avere per ultimi la parola , se la domandano . Le ordinanze e le sentenze , non pronunciate nel dibattimento , debbono essere precedute dalle conclusioni scritte del pubblico ministero , salvo che la legge disponga diversamente . Il pubblico ministero propone le sue conclusioni in forma concreta , e non può rimettersi alla decisione del giudice . Se il giudice rigetta una conclusione pregiudiziale o incidentale , non può decidere nel merito senza che il pubblico ministero abbia proposto le relative conclusioni ( 101 ) . 101 . Le disposizioni degli art . 96 , 99 e 100 si osservano a pena di nullità . 102 . I difensori possono presentare memorie scritte nell ’ istruzione , o prima che sia chiuso il dibattimento , senza ritardare in verun caso la decisione . Le memorie devono essere preventivamente comunicate al pubblico ministero e alle altre parti . 103 . Le corti e i tribunali deliberano , di regola , in camera di consiglio su relazione di uno dei loro componenti . Per i provvedimenti speciali in camera di consiglio e nei giudizi nei quali non si richiede l ' intervento dei giurati , la corte di assise si compone , durante la sessione , del presidente e di due giudici appartenenti al tribunale locale o ad uno vicino , designati dal primo presidente della corte d ' appello . Chiusa la sessione , i provvedimenti in camera di consiglio sono deliberati dalla sezione penale della corte d ' appello . CAPO IV . Della rinnovazione e pubblicazione , e delle copie degli atti . 104 . Quando per qualsivoglia causa siano distrutti , smarriti , o sottratti gli originali di sentenze di condanna non ancora eseguite , ovvero di atti di un procedimento tuttora in corso , o di altri atti giudiziari dei quali occorra fare uso , e non sia stato possibile ricuperarli , la copia autentica ha valore di atto originale , ed è posta nel luogo in cui questo dovrebbe trovarsi . A tale fine , il giudice ordina a chi detenga la copia di consegnarla alla cancelleria con diritto di averne copia autentica gratuitamente . Al trasgressore si applicano le sanzioni stabilite nel codice penale (c.p . 434 ) . 105 . Il pubblico ministero e le parti possono presentare prove per accertare la preesistenza e il tenore degli atti mancanti a norma dell ' art . precedente , di cui non esiste copia autentica . Il giudice , dopo assunte le prove , stabilisce con ordinanza se , e in quali termini , l ' atto mancante debba essere ricostituito . Qualora non si possa provvedere alla surrogazione dell ' atto mancante in uno dei modi indicati , il giudice determina se ne sia necessaria la rinnovazione , prescrivendone il modo ; quando occorra , stabilisce inoltre quali altri atti dell ' istruzione o del giudizio debbano essere rinnovati insieme con quello mancante . 106 . Non possono essere pubblicati in qualsiasi modo nemmeno in parte , né per riassunto , gli atti e i documenti del procedimento , o i risultati di prove dell ' istruzione , fino a che questa non sia chiusa con sentenza di proscioglimento , ovvero fino a che dell ' atto , documento , o verbale di prova , non siasi data lettura pubblica nel dibattimento . In nessun caso si possono pubblicare atti relativi ad una istruzione chiusa per insufficienza di prove . E ’ vietata in ogni tempo la pubblicazione fatta in qualsiasi modo totale o parziale , anche per riassunto , di qualsiasi atto e documento d ' istruzione o di giudizio , del risultato delle prove , o del contenuto delle discussioni , se il dibattimento fu tenuto a porte chiuse . E ’ vietata in ogni tempo la pubblicazione dei nomi dei giurati o dei giudici con indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscano nei verdetti o nelle sentenze ( 107 ) . 107 . Chi trasgredisce alle disposizioni dell ' art . precedente è punito con ammenda non inferiore a lire mille , raddoppiata per ogni nuova pubblicazione che avvenga per mezzo della stampa anche se relativa al medesimo procedimento , esclusa la limitazione stabilita nella prima parte dell ’ art . 75 del codice penale e l ' applicazione dell ’ art . 79 del codice stesso , oltre la soppressione dello stampato e l ' applicazione , quando sia il caso , dei capoverso dell ' art . 1 della L . 28 giugno 1906 , n . 278 , sul sequestro preventivo dei giornali . Le pene suindicate sono sempre inflitte anche all ' editore , o , in sua mancanza , al tipografo ; e , se si tratti di pubblicazioni periodiche , anche al gerente . 108 . Il pretore che procede all ' istruzione o l ' ha definita con sentenza di proscioglimento , il giudice istruttore presso il tribunale dove si fa l ' istruzione o dove questa è stata definita con sentenza di proscioglimento , il presidente della corte o del tribunale o il pretore , durante il giudizio e dopo la sua definizione , possono consentire la spedizione di copia o estratto di singoli atti a chi dimostri di avere un legittimo interesse ad ottenerli . Nel decreto deve essere proibita la pubblicazione degli atti , quando la pubblicità possa nuocere alla morale , all ' ordine o interesse pubblico , o quando si tratti di atti relativi ad una istruzione chiusa per insufficienza di prove . Il trasgressore è punito a norma dell ' art . precedente . CAPO V . Delle notificazioni . 109 . La notificazione ( 110 ) di un atto , salvo che sia disposto altrimenti , è eseguita , per ordine del pubblico ministero , o del giudice , o a richiesta di parte , dall ’ ufficiale giudiziario , mediante consegna della copia dell ' intero atto , con la data della notificazione e la sottoscrizione dell ' ufficiale medesimo . Se l ' atto debba essere notificato a più persone , ne è consegnata a ciascuna una copia . 110 . Le notificazioni alle parti sono rispettivamente eseguite mediante consegna di una copia dell ' atto alla persona . Quando una parte , nei casi in cui la legge lo prescrive o lo consente , ha costituito un rappresentante con mandato speciale , o ha dichiarato od eletto un domicilio , la notificazione è validamente eseguita anche mediante consegna della copia dell ' atto al rappresentante , ovvero nel domicilio dichiarato od eletto . La notificazione al pubblico ministero è eseguita mediante consegna della copia in ufficio al segretario del procuratore del Re o del procuratore generale . 111 . La notificazione all ' imputato , al quale non sia possibile consegnare la copia in persona o nel modo indicato nel primo capoverso del precedente articolo , è eseguita nella residenza , o , se la residenza non sia conosciuta , nella dimora , mediante consegna della copia ad uno della famiglia , o addetto alla casa o al servizio dell ' imputato , che non sia incapace di fare testimonianza in conformità dell ' art . 85 , n . 1 . Mancando queste persone , l ' ufficiale giudiziario consegna la copia al sindaco del Comune , o a chi ne fa le veci , che avrà cura di farla pervenire , qualora sia possibile , all ' imputato , avvisandone l ’ autorità giudiziaria e a questa dando notizia del luogo ove la persona sia stata trovata . La notificazione produce il suo effetto dal momento in cui l ' ufficiale giudiziario l ' ha eseguita . La notificazione all ' imputato detenuto non è eseguita altrimenti che mediante consegna alla persona . 112 . La notificazione di un atto all ' imputato , del quale non sia nota la residenza né la dimora nel Regno , è eseguita mediante affissione della copia alla porta esterna della casa comunale del luogo di sua nascita e a quella della casa ove l ' imputato ebbe l ' ultima dimora ; se questa non sia conosciuta , l ' affissione si fa alla porta esterna della corte , del tribunale , o della pretura , ove si procede , o si è proceduto , alla istruzione o al giudizio . 113 . Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo ove dimora all ' estero un imputato di delitto , il pubblico ministero o il pretore gli trasmette , mediante lettera raccomandata , avviso del procedimento iniziato a suo carico , con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel Comune in cui ha luogo il procedimento medesimo . Questa formalità non sospende né ritarda il procedimento . Fino a che l ' imputato non abbia dichiarato od eletto il domicilio , le ulteriori notificazioni sono eseguite a norma dell ’ art . precedente . 114 . Le notificazioni alla parte lesa , fuori dei casi preveduti nel primo capoverso dell ’ art . 110 , e quelle ai periti , agli interpreti e ai testimoni . sono eseguite secondo le norme contenute nella prima parte e nel primo capo verso dell ' art . 111 . 115 . All ' imputato detenuto la notificazione dell ' appello e del ricorso per cassazione del pubblico ministero , e , quando occorra , della sentenza , è eseguita dal cancelliere della pretura , del tribunale o della corte che ha pronunciata la sentenza . All ' imputato detenuto in luogo diverso , la notificazione è eseguita dal cancelliere della pretura del mandamento nel quale si trova . Nel processo verbale della notificazione il cancelliere può ricevere la dichiarazione dell ' imputato che voglia valersi di un mezzo di impugnazione ( 128 s . ) o scegliere un difensore ( 72 s . ) . 116 . Di ogni notificazione l ' ufficiale giudiziario scrive in fine dell ' atto la relazione , in cui indica le ricerche fatte , la data , il nome , il cognome e le qualità personali di colui al quale ha consegnata la copia . Nei casi preveduti nell ' art . 112 presenta la relazione al pretore o al sindaco del Comune , o a chi ne fa le veci , il quale vi appone il visto . Se la citazione della parte lesa , del perito , dell ' interprete , o del testimonio , non abbia potuto essere notificata in uno dei modi menzionati nell ' art . 114 , l ' ufficiale giudiziario si fa rilasciare dal sindaco un certificato che ne indichi o ne dichiari ignota la dimora , ovvero , se sia il caso , ne attesti l ' assenza dal Regno , o la morte . 117 . Le notificazioni nel Regno si provano con la relazione dell ' ufficiale giudiziario o col processo verbale del cancelliere . Le regole stabilite per le notificazioni nel Regno si osservano anche per quelle che occorra eseguire nelle colonie o in altri territori soggetti alla sovranità dello Stato dove non siano in vigore norme speciali . In mancanza del pretore , del sindaco , del cancelliere o dell ' ufficiale giudiziario , le rispettive attribuzioni sono adempiute da chi ne esercita rispettivamente la funzione . 118 . L ' originale dell ' atto notificato , la relazione , o il verbale , e le carte annesse , sono uniti al processo . Nel caso di difformità fra copie e originale , fa fede per ciascun interessato la copia che ha ricevuto . Gli avvisi , che nel corso della istruzione o del giudizio sono dati dal giudice verbalmente all ' interessato , sostituiscono le notificazioni purché ne sia fatta menzione nel processo verbale . 119 . La notificazione è nulla : se manchi la sottoscrizione dell ' ufficiale giudiziario ; se siano violate le disposizioni stabilite circa la persona a cui deve essere consegnata la copia o il luogo in cui deve essere affissa ; se per inosservanza di altre fra le regole precedenti vi sia incertezza assoluta sulla data della notificazione , o sulla persona che la richiede , o su quella alla quale è diretta . 120 . Con norme regolamentari potranno essere autorizzate le notificazioni degli atti e la consegna delle copie per mezzo del servizio postale . CAPO VI . Dei termini . 121 . I termini processuali sono stabiliti a ore , a giorni , a mesi ; il mese è di trenta giorni . I termini a ore si computano in base all ' indicazione dell ' ora inserita nell ’ atto da cui hanno inizio . Nel computo dei termini non si comprende l ' ora o il giorno da cui ne è iniziata la decorrenza . Questa regola si applica anche quando la legge stabilisce che una formalità debba compiersi nel termine che precede una udienza o altra formalità . 122 . Il termine per presentare e depositare documenti o per compiere atti giudiziarii in un pubblico ufficio scade nel momento in cui , secondo i regolamenti , l ' ufficio viene chiuso al pubblico . 123 . I termini perentorii non possono essere prorogati dall ' autorità giudiziaria , salvo i casi eccettuati dalla legge . 124 . La parte , a favore della quale è stabilito un termine , può con atto ricevuto dal cancelliere consentirne l ' abbreviazione . 125 . Per l ' imputato di cui sia conosciuta la residenza o la dimora , il termine a comparire è aumentato del numero di giorni necessari per il viaggio fino al luogo della comparizione . L ' aumento non può essere minore di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza . Queste disposizioni non si applicano : 1° se l ' imputato dimora all ' estero , quando siano trascorsi i quindici giorni dalla trasmissione dell ’ avviso menzionato nell ’ art . 113 , se egli si trova in Europa , e quaranta giorni negli altri casi ; 2° se l ' imputato siasi allontanato dal Regno , dalle colonie o da altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato , dopo avere avuta legale notizia del procedimento . 126 . Può essere conceduta restituzione nel termine così al pubblico ministero come alle parti , ma rispettivamente una sola volta nel corso di un procedimento , qualora si dimostri che l ’ impossibilità di esercitare un diritto nel termine perentorio stabilito dalla legge sia derivata esclusivamente da forza maggiore . E ’ equiparato a caso di forza maggiore quello in cui l ' imputato provi di non avere avuta notizia , per un fatto avvenuto senza sua colpa o negligenza , della notificazione da cui il termine cominciò a decorrere , quando la notificazione sia stata eseguita nei luoghi e modi indicati nella prima parte dell ' art . 111 ( 127 ) . 127 . La domanda per la restituzione in termine deve essere presentata , a pena di decadenza , entro dieci giorni , a decorrere dal giorno in cui cessò il fatto costituente forza maggiore . Nel caso contemplato nel capoverso dell ' art . precedente i dieci giorni decorrono dalla data della notificazione di un successivo atto legalmente fatta all ' interessato . Al termine per domandare la restituzione e a quello restituito non si applica il beneficio della restituzione . Sulla domanda decide , con ordinanza non soggetta a impugnazione , il giudice che è competente per la cognizione nel caso che la restituzione in termine sia ammessa . La restituzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito . La domanda non sospende la esecuzione della condanna ; ma il giudice può ordinare la sospensione . CAPO VII . Dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giudiziarii . 128 . Il marito per la moglie , i genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà e il tutore per chi è soggetto a tutela , possono , senza che abbiano diritto alla notificazione dei provvedimento , proporre i mezzi di impugnazione conceduti all ’ imputato . L ' appello e il ricorso per cassazione possono anche essere proposti dal difensore che ha assistito l ' imputato , ma questi può sempre , con la propria dichiarazione contraria , togliere effetto a tali impugnazioni . 129 . La impugnazione si propone con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la ordinanza o la sentenza . L ' imputato e la parte civile possono anche proporla nella cancelleria della pretura , del tribunale , o della corte del luogo in cui si trovano quando è loro notificato il provvedimento , o avanti un regio agente consolare all ' estero , nelle forme e nei termini stabiliti in questo capo ( 130 s . ) . Nei casi suddetti , il pubblico ufficiale che riceve l ’ atto deve trasmetterlo immediatamente alla cancelleria del giudice che pronunciò la decisione impugnata . Il pubblico ministero non può rinunciare ai mezzi di impugnazione che abbia proposto . Le altre parti vi possono rinunciare con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la ordinanza o sentenza impugnata , o che deve giudicare sulla impugnazione , od anche nel processo verbale dell ' udienza prima che incominci la relazione del procedimento . La dichiarazione d ’ impugnazione o la rinuncia può farsi per mezzo di un mandatario speciale . 130 . Il termine perentorio per la impugnazione è di tre giorni , salvo che la legge stabilisca un termine particolare ; esso decorre dal giorno in cui è pronunciata la sentenza e l ’ ordinanza . Per l ' imputato contumace decorre dal giorno della notificazione . Se si tratta di provvedimenti in camera di consiglio il termine decorre dal giorno della comunicazione per il pubblico ministero , e da quello della notificazione per l ' imputato e la parte civile . Il termine è di venti giorni per la impugnazione del procuratore del Re contro i provvedimenti del pretore , e di quaranta giorni per la impugnazione del procuratore generale contro i provvedimenti del giudice istruttore o del tribunale . 131 . Salvo che sia disposto diversamente dalla legge , i motivi di impugnazione sono enunciati nella dichiarazione , ovvero sono presentati nel termine perentorio di otto giorni successivi , con atto sottoscritto dal pubblico ministero o dal difensore , nella cancelleria in cui fu ricevuta la dichiarazione . La dichiarazione fatta e i motivi addotti da una delle persone imputate di concorso in uno stesso reato (c.p . 63 s . ) giovano di diritto alle altre . Parimenti , nei casi di connessione di reati ( 23 s . ) , o di unione di giudizi , i motivi di nullità opposti da uno fra più imputati , giovano a tutti gli altri , a meno che si riferiscano personalmente a chi propone l ’ impugnazione . La dichiarazione fatta e i motivi addotti dalla persona civilmente responsabile ( 65 al . ) giovano di diritto all ' imputato quando con essi si impugni che il fatto sussista , o che costituisca reato , o che l ' azione penale sia estinta , o che l ' imputato abbia commesso il fatto o vi abbia concorso . 132 . La dichiarazione fatta dal pubblico ministero deve essere a pena di decadenza notificata all ' imputato nel termine di cinque giorni . Di ogni dichiarazione d ' impugnazione fatta dalle parti il cancelliere deve dare avviso al pubblico ministero nello stesso giorno in cui la riceve o gli perviene . 133 . Durante il termine per impugnare una sentenza di rinvio alla corte di assise o una sentenza di condanna , e durante il giudizio sulla impugnazione , l ' esecuzione è sospesa , salvo che la legge disponga altrimenti . 134 . In ogni stato e grado del procedimento il giudice il quale riconosca che il fatto non costituisce reato , o che l ' azione penale è estinta o non può essere promossa o proseguita , deve dichiararlo d ' ufficio . CAPO VIII . Delle nullità . 135 . Sono nulli gli atti nei quali non siano state osservate le disposizioni prescritte a pena di nullità . Le nullità possono essere sanate nei modi stabiliti dalla legge . 136 . La osservanza delle disposizioni che concernono la costituzione del giudice , l ' intervento e la rappresentanza del pubblico ministero , l ' intervento , l ' assistenza e la rappresentanza dell ' imputato , nei casi e nelle forme che la legge stabilisce , si intende sempre prescritta a pena di nullità . Tale nullità non può essere sanata in alcun modo , può essere dedotta in ogni stato e grado del procedimento e deve anche essere pronunciata di ufficio . 137 . Ogni illegale divieto al pubblico ministero e alle parti di valersi di una facoltà conceduta per l ' esercizio della loro attività processuale , e ogni illegale omissione o rifiuto di decidere sopra una domanda diretta a tale esercizio , è causa di nullità , purché immediatamente o nel primo atto successivo alla notizia avutane sia fatta espressa riserva di dedurre la eccezione relativa .. 138 . La nullità di un atto della istruzione , quando ad esso il difensore sia intervenuto , o quella di un atto del giudizio , è sanata se il pubblico ministero o il difensore non abbia chiesto l ' osservanza della disposizione di legge che si doveva applicare . 139 . La nullità di un atto che sia compiuto anche di propria iniziativa dal giudice , nella istruzione o negli atti preliminari al dibattimento , senza intervento del pubblico ministero o del difensore , è sanata se non sia opposta immediatamente dopo l ' apertura del dibattimento da chi , non essendo stato presente all ' atto , ha interesse alla osservanza della relativa disposizione di legge ( 387 ) . 140 . La nullità della richiesta e del decreto di citazione ( 353 s . ) e di una notificazione s ’ intende sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa o in altro modo abbia accettato gli effetti dell ’ atto . 141 . Fuori dei casi preveduti nell ' art . 136 , le parti non possono opporre la nullità alla quale abbiano dato causa , o relativa a disposizioni alla cui osservanza non abbiano interesse . 142 . La nullità di un atto , quando sia dichiarata , rende nulli quelli consecutivi che ne dipendono . Il giudice , nel pronunciare la nullità , stabilisce altresì a quali atti anteriori essa si comunichi per connessione causale necessaria . Il giudice che dichiara la nullità può ordinare la rinnovazione degli atti , disponendo altresì che sia eseguita a spese del cancelliere o dell ’ ufficiale giudiziario quando ad essi la nullità sia imputabile per rifiuto o negligenza grave nell ' adempimento di un dovere d ' ufficio . Così nel caso del precedente capoverso , come se la irregolarità dell ' atto non ne determini la nullità , o questa sia sanata , il cancelliere o l ' ufficiale giudiziario può essere condannato , a favore dell ' erario dello Stato , al pagamento di una somma non superiore a lire cento , senza pregiudizio della pena da applicarsi se il fatto costituisce reato . La condanna è pronunciata dal giudice che procede all ' istruzione , o dal giudice che procede o deve procedere al giudizio . CAPO IX . Degli incidenti di falso . 143 . Il pubblico ministero e le parti possono impugnare per falsità un atto o documento del processo , in qualunque stato e grado della causa . Durante l ’ istruzione formale ( 187 s . ) l ' incidente di falso è proposto avanti il giudice che vi procede , il quale ne fa redigere processo verbale separato ( 84 ) . Se vi è citazione diretta ( 277 s . ) per il dibattimento , o è stata pronunciata la sentenza di rinvio , ovvero è pendente il ricorso per cassazione , l ' incidente può essere proposto prima dell ' udienza , con processo verbale ricevuto dal cancelliere dell ' autorità competente per il giudizio , ovvero anche all ' udienza ; in quest ' ultimo caso il presidente o il pretore ne fa redigere separato processo verbale ( 84 ) . 144 . La dichiarazione deve esprimere se si intende di impugnare l ' intero atto o documento , ovvero qualche parte di esso specificatamente determinata ; deve contenere i motivi della falsità , indicare i fatti , le circostanze e le prove che si adducono per stabilirla . 145 . Se la parte propone l ' incidente per mezzo di procuratore , questo deve essere munito di mandato speciale che contenga quanto è menzionato nell ' art . precedente . 146 . Proposto l ' incidente di falso avanti un giudice non competente per la relativa cognizione , questi deve assicurare la identità e la custodia dell ' atto o documento impugnato , per trasmetterlo con le carte che vi hanno riferimento e col verbale dell ' impugnazione al procuratore del Re presso il tribunale competente a decidere sulla falsità . 147 . Il giudice stesso decide anzitutto , in ogni caso , se debbasi continuare ovvero sospendere la istruzione o il giudizio . Se pronuncia la sospensione , manda a procedere sul falso incidente con le forme ordinarie del giudizio di falsità in atti , osservate le regole della competenza per materia , e ordina la trasmissione degli atti al procuratore del Re . Nel caso contrario prosegue nell ' istruzione o nel giudizio , senza avere riguardo all ' atto o documento impugnato per falso , che è tuttavia trasmesso al procuratore del Re . 148 . Con la sentenza che dichiara non sussistere la falsità , la parte che ha proposto l ' incidente può essere condannata al pagamento , a favore dell ' erario dello Stato , di una somara non inferiore a cento e non superiore a cinquecento lire , e al risarcimento del danno verso chi di ragione . LIBRO II . Dell ’ istruzione TITOLO I . Degli atti iniziali . CAPO I . Delle denunzie . 149 . Ogni persona che si pretenda lesa da un reato per cui si debba procedere d ' ufficio , o che ne abbia notizia , può farne denunzia anche verbale al procuratore del Re , al pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria ( 164 ) , indicando le prove che siano a sua conoscenza . La denunzia è ricevuta nel modo stabilito nei capoverso dell ' art . 86 . 150 . Ogni pubblico ufficiale che nell ' esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato per il quale si debba procedere di ufficio , deve farne denunzia mediante rapporto ( 83 ) . 151 . Quando nel corso di un giudizio civile appariscano fatti nei quali si creda ravvisare gli estremi di un reato per cui si debba procedere di ufficio , il giudice deve darne notizia al procuratore del Re , comunicandogli informazioni ed atti . 152 . Chi ha obbligo di referto ai termini dell ' art . 439 del codice penale , deve presentarlo entro ventiquattro ore , o , se vi sia grave pericolo , immediatamente , al pretore , al procuratore del Re , al giudice istruttore o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria ( 164 ) del luogo dove ha prestato la propria assistenza , e in mancanza di tutti questi all ' ufficiale di polizia giudiziaria più vicino . Nel referto deve essere indicato il luogo in cui trovasi l ' offeso , e , inoltre , se sia possibile , il nonne e cognome di lui , le designazioni personali atte ad identificarlo , tutte le circostanze che valgano a stabilire la causa e la natura della lesione , l ' istrumento con cui fu cagionata e gli effetti che abbia prodotto o possa produrre . CAPO II . Delle querele . 153 . Ogni persona che si pretenda lesa da un reato per cui non si debba procedere d ' ufficio , può presentare querela all ' autorità alla quale può farsene denunzia ( 149 ) , nelle forme per questa stabilite . Fuori del caso preveduto nell ' art . 356 del codice penale , possono anche presentare querela il marito in rappresentanza della moglie , il genitore o il tutore in rappresentanza della persona soggetta alla patria potestà o alla tutela . La querela dev ' essere presentata personalmente o per mezzo di mandatario specialmente autorizzato . La querela si estende di diritto a tutti coloro che concorsero nel reato . 154 . Nei reati per i quali si procede a querela di parte , se la persona lesa sia minore o altrimenti incapace , o se non possa , per malattia di mente o di corpo , provvedere a sé stessa , e non vi sia chi eserciti la patria potestà o la tutela , ovvero chi la esercita si trovi con la persona medesima in conflitto d ' interessi , il procuratore del Re può promuovere d ' urgenza dal presidente del tribunale la nomina di un curatore speciale che avrà la facoltà di presentare querela a norma del primo capoverso dell ' art . precedente , e che rappresenterà la parte lesa nel procedimento anche per l ' esercizio dell ' azione civile . La nomina può essere fatta dal pretore anche d ' ufficio se il reato sia stato commesso fuori della sede del tribunale . 155 . Il giudice o il funzionario del pubblico ministero a cui perviene una querela , provvede quando occorra all ' identificazione del querelante e gli rammenta la facoltà che egli ha di fare remissione (c.p . 88 s . ) , il termine per farla e le conseguenze legali della querela e della remissione ( 156 s . ) . 156 . La remissione è fatta e può essere accettata nelle forme della querela ( 153 ) avanti la stessa autorità che procede all ' istruzione o al giudizio , o avanti una di quelle indicate nell ’ art . 149 . In questo ultimo caso l ' atto è trasmesso immediatamente all ’ autorità giudiziaria presso la quale si fa l ' istruzione o pende il giudizio . L ' accettazione può anche essere tacita . 157 . La remissione non può essere accompagnata da espressa riserva dell ' azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni , o per la riparazione . 158 . La remissione della persona sottoposta a potestà patria o a tutela non produce effetto se non l ’ approvi chi esercita la potestà patria o la tutela , o il curatore nominato a norma dell ' art . 154 . 159 . La remissione , salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge , può essere fatta fino a che la condanna non sia divenuta irrevocabile . 160 . La querela non è ammessa dopo che tra l ' offensore e l ' offeso siano intervenuti fatti di riconciliazione manifestamente incompatibili con la istanza pel procedimento penale . Tali fatti , se siano successivi alla presentazione della querela , hanno efficacia di remissione . 161 . Il giudice che dichiara estinta l ' azione penale per remissione , condanna il remittente alle spese del procedimento . Le spese sono a carico del querelato quando questi abbia assunto l ' obbligo del pagamento , rimanendo tuttavia sempre obbligato in solido verso l ' erario anche il querelante per il rimborso delle spese stesse . Le parti sono parimenti obbligate in solido alle spese verso l ' erario , quando l ' estinzione dell ' azione penale sia dichiarata per fatti di riconciliazione aventi efficacia di remissione . CAPO III . Degli atti di polizia giudiziaria . 162 . La polizia giudiziaria ha per ufficio di ricercare i reati , di raccogliere le prove , di fornire all ' autorità giudiziaria le cognizioni che possono condurre alla scoperta e alla identificazione dei colpevoli . 163 . Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ( 164 ) esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione e alla dipendenza del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore del Re , osservate da ciascuno , in rapporto alla gerarchia e al loro ordine rispettivo , le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali . Debbono anche eseguire gli ordini del pretore e del giudice istruttore . 164 . Sono ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali dei carabinieri reali , i commissari , i vicecommissari e i delegati di pubblica sicurezza , gli ufficiali delle guardie di città , i sottufficiali dei carabinieri reali e delle guardie di città e , nei Comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza , il sindaco o chi ne fa le veci . Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri reali e le guardie di città . Sono pure ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali e i sottufficiali . delle guardie di finanza e i sottufficiali delle guardie forestali ; e sono agenti di polizia giudiziaria le guardie di finanza , le guardie forestali , le guardie carcerarie , gli agenti daziari , le guardie campestri , e le altre guardie delle provincie o dei Comuni costituite in forza dei regolamenti deliberati e approvati nelle forme di legge . Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio a cui sono destinati , e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi , tutte le altre persone incaricate di ricevere e accertare determinate specie di reati . Quando per circostanze di tempo o di luogo non sia possibile l ' intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria per gli atti menzionati negli art . seguenti , gli atti medesimi sono compiuti dagli agenti intervenuti . 165 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria curano che il corpo e le tracce del reato si conservino e che lo stato delle cose non sia mutato prima che giunga sul luogo l ' autorità giudiziaria . Se vi sia fondata ragione di temere che frattanto le cose e le tracce suddette si alterino o si disperdano , essi possono procedere ad accertamento con perizia , senza far prestare giuramento al perito . 166 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrano ( 237 s . ) le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato , quelle che ne sono il prodotto , e tutto ciò che possa essere utile all ' accertamento della verità . Nelle loro operazioni possono procedere , se sia il caso , anche a rilievi tecnici e fotografici . 167 . Nella flagranza di reato ( 168 ) gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale e domiciliare ( 233 s . ) in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino cose da sottoporre a sequestro ( 237 s . ) , o tracce che possano essere cancellate o disperse , ovvero che l ' imputato inseguito o evaso si sia rifugiato . Questa disposizione si applica senza pregiudizio di ciò che e stabilito in altre leggi . 168 . È flagrante il reato che si commette attualmente o che è stato poco prima commesso . È in istato di flagranza chiunque sia còlto nell ' atto di commettere il reato . Si considera pure in flagranza chiunque , immediatamente dopo il reato , sia inseguito dalla forza pubblica , o dalla parte lesa , o dal pubblico clamore , o sia sorpreso con cose o tracce le quali facciano presumere che abbia commesso il reato o vi abbia concorso . 169 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria , in caso di flagranza ( 168 ) o quando siavi urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce , possono procedere a sommario interrogatorio dell ' imputato , a sommarie informazioni testimoniali , e ai necessari atti di ricognizione , di ispezione e di confronto . 170 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria nel procedere a sequestro non possono aprire carte sigillate , lettere , pieghi , pacchi , telegrammi , o documenti , ma debbono trasmetterli intatti all ' autorità giudiziaria . Nei casi in cui sia ammesso dalla legge il sequestro , nell ' ufficio delle poste e dei telegrafi , di lettere , pieghi , pacchi , valori , telegrammi o altra corrispondenza , e sia urgente procedervi , ne fanno immediato rapporto all ’ autorità giudiziaria , e possono ordinare a chi è preposto al servizio di trattenerli fino al provvedimento giudiziario . Gli ufficiali suddetti possono anche , per i fini del loro servizio , accedere agli uffici telefonici per intercettare o impedire comunicazioni , od assumerne cognizione . 171 . Nel procedere alle perquisizioni , ai sequestri e alle ricognizioni gli ufficiali della polizia giudiziaria si . attengono , se le circostanze lo consentono , alle formalità stabilite per gli analoghi atti nei capi IV , V e VII del titolo secondo ( 172 , 233 s . , 237 s . , 257 s . ) . 172 . Negli atti menzionati nell ' art . precedente , gli ufficiali di polizia giudiziaria si fanno assistere da due testimoni , quando possano procurarne immediatamente la presenza . I testimoni non prestano giuramento . Il sindaco può essere assistito , invece , dal segretario o da altro ufficiale della segreteria comunale . 173 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono subito , o al più tardi entro ventiquattro ore , al pretore o al procuratore del Re , gli atti compilati e le cose sequestrate . Debbono inoltre riferire all ' autorità giudiziaria ogni notizia che loro successivamente pervenga , senza per altro sospendere gli atti necessari alla assicurazione delle prove . 174 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della libertà personale , debbono trasferirsi senza ritardo sul luogo ; se non sia dimostrato un motivo legale di detenzione , debbono porre in libertà la persona detenuta o sequestrata . Se si tratti di minorenne o altro incapace , lo consegnano a chi esercita la patria potestà o la tutela , o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona , facendone , in ogni caso , rapporto . Se sia addotto un motivo legale , debbono far tradurre innanzi al pretore o al procuratore del Re la persona detenuta e quella che la detiene . 175 . Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria , che nell ' esercizio delle loro funzioni trasgrediscono alle disposizioni della legge per le quali non sia stabilita una sanzione speciale , sono puniti con la censura , o col pagamento di una somma da lire cinquanta a cinquecento a favore dell ' erario dello Stato , senza pregiudizio dell ' azione penale quando sia il caso . Le dette sanzioni si applicano , su richiesta del procuratore generale , dalla sezione di accusa . Il trasgressore è citato a comparire per discolparsi . CAPO IV . Degli atti del pretore , del procuratore del Re e del procuratore generale del Re presso la corte di appello . 176 . Il pretore nei reati di propria competenza , dopo l ' istruzione sommaria che reputi necessaria , procede per citazione diretta , o per decreto , ovvero per citazione direttissima , secondo le norme stabilite dalla legge ( 277 s . ) . 177 . Il pretore , nell ' informare immediatamente il procuratore del Re di ogni reato di competenza del tribunale o della corte d ' assise commesso nel suo mandamento , gli trasmette le denunzie , i rapporti , le querele , i processi verbali e qualsiasi atto od oggetto che vi si riferisca . Procede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e assicurazione delle prove , dando di questo sollecito avviso al procuratore del Re ( 178 ) . 178 . Nel caso preveduto nell ' art . precedente , se la legge autorizzi il mandato di cattura ( 313 ) , il pretore può provvisoriamente spedire mandato di arresto contro l ' imputato che si sia dato o sia per darsi alla fuga . 179 . Il procuratore del Re promuove ed esercita l ' azione penale , secondo le norme stabilite dalla legge , o richiedendo la istruzione formale ( 187 s . ) , o procedendo per citazione diretta dopo la istruzione sommaria che reputi necessaria ( 277 s . ) , ovvero per citazione direttissima ( 290 s . ) . Se reputi che per il fatto non si debba promuovere azione penale , richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto . Se creda che la competenza spetti al pretore , anche in relazione al n . 3 dell ' art . 16 , gli restituisce o trasmette gli atti . Se creda che la cognizione del fatto non appartenga all ' autorità giudiziaria ordinaria , trasmette gli atti all ' autorità competente . 180 . Prima di richiedere l ' istruzione formale , il procuratore del Re , anche col concorso della forza pubblica , può procedere ad atti di polizia giudiziaria ( 162 s . ) direttamente , con la assistenza del segretario se occorra redigere processi verbali , ovvero per mezzo degli ufficiali di polizia . giudiziaria . 181 . Il procuratore del Re informa il procuratore generale delle denunzie ( 149 s . ) , dei rapporti ( 83 ) e delle querele ( 153 s . ) che gli pervengono , di ogni altra notizia che abbia avuto intorno a reati , e dei provvedimenti dati . 182 . Il procuratore generale trasmette al procuratore del Re le denunzie , le querele e i rapporti che gli vengono presentati , quando non creda di esercitare egli stesso la facoltà attribuita al procuratore del Re nell ' art . 180 . In qualsiasi caso , prima della sentenza che dichiari non doversi procedere , o che rinvii a giudizio , o prima del decreto di citazione ( 353 s . ) , egli può richiedere la sezione d ' accusa perché avochi a sé l ' istruzione . CAPO V . Dell ' autorizzazione a procedere . 183 . Nei procedimenti per i quali sia necessaria una speciale autorizzazione questa si richiede dal pubblico ministero , prima che sia spedito alcun mandato . 184 . L ' autorizzazione è richiesta immediatamente se l ' imputato sia stato arrestato in flagranza ; finché non sia dato il provvedimento relativo , l ' imputato rimane provvisoriamente in carcere , salvo che debba essere posto in libertà a norma dell ' art . 323 , o gli possa essere conceduta la libertà provvisoria . 185 . Fuori dei casi preveduti negli art . 197 e 400 del codice penale , la richiesta di autorizzazione , insieme con gli atti che occorrono per giustificarla , è trasmessa nella via gerarchica al ministro della giustizia . 186 . Il pretore , il giudice istruttore , il tribunale , o la corte , che durante la istruzione o il giudizio ravvisi necessaria per il procedimento una speciale autorizzazione , trasmette gli atti al pubblico ministero affinché la richieda . TITOLO II . Dell ' istruzione formale . CAPO I . Disposizioni generali . 187 . Nei reati di competenza della corte di assise ( 14 ) , si procede , a pena di nullità , con istruzione formale , fatta eccezione per quanto è disposto nell ' art . 277 . 188 . L ’ istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore . Per gli atti da compiere fuori del Comune ove risiede , il giudice può delegare il pretore . Per quelli da compiere nella circoscrizione di altro tribunale richiede il giudice istruttore o il pretore del luogo , eccetto che per ragione d ' urgenza od altro grave motivo decida di procedervi personalmente , nel qual caso deve darne avviso senza ritardo al giudice istruttore del luogo . 189 . Quando la sezione di accusa avoca a sé l ' istruzione , conferisce le funzioni di giudice istruttore a uno dei suoi componenti ; questi può delegare per gli atti da compiere fuori della circoscrizione della corte il giudice istruttore del luogo , salvo l ' esercizio della facoltà indicata nell ' ultima parte dell ' art . precedente . Il consigliere delegato dalla sezione di accusa ha le attribuzioni del giudice istruttore e deve osservare le norme per questo stabilite . 190 . Il giudice istruttore ha il dovere di compiere tutti gli atti che conducano all ’ accertamento della verità , e deve altresì ricercare quale danno il reato abbia prodotto , ancorché il danneggiato non sia costituito parte civile . Se durante l ' istruzione venga a conoscenza di altro reato per il quale debbasi procedere d ' ufficio , trasmette gli atti e le informazioni che vi hanno riferimento al procuratore del Re . 191 . In qualunque momento dell ’ istruzione il giudice istruttore riconosca che il fatto non costituisce reato , o che l ' azione penale è estinta , o non può essere promossa o proseguita , pronuncia sentenza a norma dell ’ art . 274 o provvede a norma dell ' art . 265 se ritiene che il procedimento sia di competenza della corte di assise . 192 . Prima di spedire un mandato , il giudice può sentire il denunziante o il querelante , anche in contradittorio del denunziato o querelato . 193 . Le risposte di qualsiasi persona esaminata o interrogata sono date oralmente . Nel processo verbale ( 84 ) , che è compilato dal cancelliere , si raccolgono le domande e le risposte e si fa menzione della facoltà che il giudice abbia conceduto al rispondente di servirsi di qualche nota scritta . Le domande sono dettate dal giudice . Le risposte sono dettate dal giudice o dall ' interrogato a cui il giudice ne abbia dato permesso del quale si fa menzione nel processo verbale . 194 . Per interrogare o esaminare un sordo , un muto o un sordomuto : al sordo si presentano per iscritto le domande e le osservazioni dell ' autorità che esamina , ed egli dà le sue risposte oralmente ; al muto si fanno oralmente le domande e le osservazioni , ed egli risponde in iscritto ; al sordomuto si fanno le domande e le osservazioni in iscritto , ed egli risponde in iscritto . Se il sordo , il muto , il sordomuto , non sappia leggere o scrivere , l ' autorità che esamina nomina uno o più interpreti , scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui , osservando nel resto le disposizioni relative agli interpreti ( 228 s . ) . 195 . Il pubblico ministero può fare richieste , assistere agli atti d ' istruzione e prenderne visione in ogni stato del procedimento . Il giudice istruttore , prima di procedere agli atti ai quali il pubblico ministero abbia manifestato di voler assistere , lo avverte per mezzo del cancelliere , senza ritardare le operazioni . Nel caso in cui sia richiesto o delegato altro giudice , il procuratore generale o il procuratore del Re possono farsi rappresentare da un funzionario del pubblico ministero del luogo . 196 . Il giudice nel primo interrogatorio , o anche prima di questo , qualora si debbano compiere atti ai quali il difensore abbia diritto di assistere , invita l ' imputato a scegliere un difensore , e lo nomina d ' ufficio , a pena di nullità , se l ' imputato non lo scelga , o se quello scelto non accetti l ' incarico . 197 . L ' imputato , la parte civile e i rispettivi difensori possono fare le istanze che ritengano opportune . Prima della notificazione dell ' estratto delle requisitorie del pubblico ministero , i difensori possono esaminare in cancelleria soltanto gli atti relativi alle operazioni alle quali sono autorizzati ad assistere ( 198 ) , e il processo verbale di sequestro , d ' ispezione o di perquisizione personale , e hanno facoltà di estrarne copie o riassunti . Il difensore dell ' imputato ha anche diritto di avere copia del mandato notificato o eseguito , e di leggere il processo verbale dell ' interrogatorio . Ciascuno di tali atti è depositato in cancelleria nel termine di cinque giorni da quello in cui è terminato , perché possa essere esaminato dai difensori . Il giudice stabilisce la durata del deposito . Il giudice , d ' ufficio o a richiesta del pubblico ministero , può disporre per gravi motivi che il deposito del processo verbale dell ' interrogatorio sia ritardato , senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore . 198 . I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari ( 202 s . ) , alle perizie ( 208 s . ) , alle perquisizioni domiciliari ( 233 s . ) e alle ricognizioni ( 257 s . ) , salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge . Il giudice può autorizzare anche l ' assistenza dell ’ imputato o della parte lesa agli atti suddetti , se il pubblico ministero o i difensori ne facciano richiesta o la qualità dell ' atto lo renda necessario . È vietato a coloro che intervengono a questi atti di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenni ai periti , ai testimoni o alle parti ( 199 ) . 199 . Il pubblico ministero e i difensori , mentre assistono ad uno degli atti menzionati nell ' art . precedente , possono presentare al giudice istanze , osservazioni , riserve , delle quali si fa menzione nel processo verbale con l ' indicazione del provvedimento dato . 200 . Il giudice , prima di provvedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere ( 198 ) , avverte , a pena di nullità , per mezzo del cancelliere il pubblico ministero e i difensori di presentarsi nel luogo designato assegnando un termine non minore di ventiquattro ore dall ' avvertimento . Per le perquisizioni domiciliari l ' avvertimento non occorre , salvo il diritto delle parti di fare assistere a tali atti i difensori o altre persone di fiducia . Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono , il giudice procede senza il loro intervento . Nei casi di assoluta urgenza può procedere anche senza dare l ' avvertimento , o prima del termine fissato . Nel processo verbale si fa menzione , a pena di nullità , dei motivi per i quali si è derogato alle formalità ordinarie . 201 . Ogni qual volta per decidere sulla esistenza di un reato si debba accertare la esistenza di una convenzione , la prova di questa , tanto nell ' istruzione formale che nella sommaria , è regolata dalla legge civile e commerciale a cui è soggetta . CAPO II . Delle ispezioni e degli esperimenti giudiziari . 202 . Il giudice istruttore accerta con la ispezione delle persone ( 203 ) , dei luoghi ( 204 ) e delle cose , le tracce che il reato abbia lasciato . Se il reato non abbia lasciato tracce da potersi accertare , o queste siano sparite , o siano state in qualsiasi modo cancellate o disperse , alterate o rimosse , il giudice descrive lo stato attuale e , in quanto sia possibile , verifica quello preesistente . Se siano venute meno per qualsiasi motivo le tracce , o siano state alterate , ne accerta il modo , il tempo e le cause . 203 . L ' ispezione corporale dell ’ imputato non è ammessa nei casi in cui il pudore della persona possa essere offeso , se non concorrano gravi motivi per eseguirla , oppure non sia necessaria per la identificazione dell ' imputato medesimo . L ' ispezione corporale di altra persona può essere ordinata solo nei casi di assoluta necessità . L ' ispezione corporale può essere eseguita dal giudice personalmente o per mezzo di perito . Nessuno ha diritto di assistere all ' operazione , eccettuata una persona di fiducia di colui che vi è sottoposto , qualora egli ne faccia richiesta . Il giudice deve avvertirlo , a pena di nullità , che egli può esercitare questo diritto . Il giudice può astenersi dall ' assistere all ' operazione quando ne abbia incaricato un perito . 204 . Il giudice nel procedere all ' ispezione dei luoghi può disporre che taluno non si allontani prima della chiusura del processo verbale , e che il trasgressore sia ricondotto sul luogo dagli agenti della forza pubblica , senza pregiudizio di quanto è disposto nell ' art . 434 del codice penale . 205 . Per accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo , il giudice , nei soli casi di assoluta utilità , può procedere a esperimento , curando che il l ' atto si riproduca , per quanto è possibile , nelle condizioni e circostanze in cui lo ritiene avvenuto . 206.I testimoni che negli atti di ispezione o negli esperimenti di fatto sono esaminati per stabilire la identità di persone , di luoghi o di cose , prestano giuramento a pena di nullità . 207 . Per gli accertamenti , di cui negli art . precedenti , il giudice procede , se sia il caso , a rilievi tecnici e fotografici , e può valersi per tali operazioni anche degli ufficiali di polizia giudiziaria ( 164 ) . CAPO III . Dei periti e degli interpreti . 208 . Quando occorra una perizia essa è ordinata d ' ufficio . Se non sia stata ordinata , il pubblico ministero o una delle parti può proporne istanza al giudice istruttore . In ogni caso il perito è scelto e nominato d ' ufficio ( 209 s . ) . 209 . Le perizie medico - chirurgiche , le chimiche , e tutte le altre di carattere tecnico - scientifico , sono affidate a persone rispettivamente abilitate all ' esercizio della medicina e chirurgia , della chimica o della speciale disciplina di cui è richiesta cognizione professionale ; è data preferenza , quando sia possibile , ai direttori di istituti di medicina legale , ai loro assistenti , o a medici particolarmente esperti in questa disciplina . Le perizie psichiatriche sono affidate a direttori di cliniche speciali o di manicomi , o ai loro assistenti , o a medici particolarniente esperti nella psichiatria . Il giudice , di ufficio o sulla istanza dei periti , procede a tutte le investigazioni che siano considerate necessarie , o autorizza i periti a procedervi , e ordina , salvo casi eccezionali , che l ' imputato sia ricevuto in un pubblico manicomio , o in una speciale clinica universitaria , per le opportune osservazioni e per l ’ esecuzione della perizia in conformità dell ' art . 217 . 210 . Nei delitti di falsità in monete o in carte di pubblico eredito (c.p . 256 s . ) , di falsità in sigilli , bolli e loro impronte (c.p . 264 s . ) , il perito nominato dal giudice , a norma dell ' art . 208 , è scelto fra gli ufficiali addetti alle regie zecche o agli uffici tecnici . Qualora la perizia debba essere eseguita in luogo diverso da quello dove si fa l ' istruzione , si applica la disposizione dell ' art . 217 . 211 . La nomina fatta dal giudice in conformità dell ' art . 208 , con la indicazione del nome del perito , è notificata , a pena di nullità , all ' imputato , o a quelli fra gli imputati che vi abbiano interesse , con avvertimento che hanno diritto di scegliere un secondo perito , o farlo scegliere a mezzo del rispettivo difensore , nel termine perentorio che sarà stabilito ( 212 s . ) . Se fra più imputati vi sia dissenso nella scelta , questa è fatta dal giudice fra i periti indicati da loro . 212 . Anche il secondo perito è nominato dal giudice , a pena di nullità , nel caso in cui l ’ autore del reato sia ignoto , o non sia presente all ' istruzione , e in quello in cui l ' imputato o il difensore , nel termine stabilito , non scelgano il perito , o non sia fatto il deposito di cui nel capoverso dell ' art . 214 , ovvero il perito scelto non si presenti . La scelta del secondo perito , nel termine menzionato nel precedente art . , può essere fatta dalla persona civilmente responsabile ( 65 al . ) , citata o intervenuta , quando non la faccia l ' imputato , o questi non sia presente all ' istruzione . I periti , così nell ' istruzione come nel giudizio , non possono essere più di due , salvo quanto è disposto nell ' art . 221 . 213 . La nomina del secondo perito può essere omessa nei casi urgenti , o quando per la semplicità della indagine o per la tenuità del reato il giudice non la ritenga necessaria . In tali casi deve , a pena di nullità , essere notificato all ' imputato che la perizia fu eseguita e che esso ha diritto di esaminarla per mezzo di un perito di sua scelta , perché esprima il proprio parere ( 218 ) . Il giudice stabilisce il termine perentorio per la nomina del perito , e quello entro il quale deve essere adempiuto l ' incarico . Questa disposizione non si applica fino a che l ' imputato non è presente nell ' istruzione . 214 . I periti , tranne nel caso preveduto nel precedente articolo , procedono insieme alle operazioni . Gli onorari dei periti sono liquidati dal giudice , il quale può ordinare che l ' imputato non ammesso al gratuito patrocinio depositi preventivamente una somma per l ' onorario al perito da lui scelto . 215 . Il giudice assiste alla perizia e la dirige . Quando si tratti di perizia sulla persona è applicabile la norma del terzo capoverso dell ' art . 203 . Nel caso di perizia psichiatrica debbono sempre essere invitati i periti a giudicare , qualora riconoscano essere l ' imputato infermo di mente , se la sua libertà possa essere pericolosa a lui o agli altri . 216 . Il giudice , se i periti dichiarino di non poter dare il parere senza notizia delle prove raccolte sul punto che forma oggetto della perizia , può loro permettere di esaminare in tutto o in parte , nel suo ufficio , gli atti e i documenti , facendone menzione nel processo verbale , e può altresì eseguire o ordinare ulteriori indagini . Quando lo riconosca necessario , il giudice può disporre che i periti assistano agli interrogatorii dell ' imputato o all ' esame di testimoni , escluso anche in questo caso l ' intervento dei difensori . 217 . Il giudice , presi i provvedimenti per la conservazione totale o parziale delle cose che formano oggetto della perizia , e per assicurare la sincerità delle operazioni , può ordinare che queste si facciano in un laboratorio o istituto scientifico senza l ' assistenza sua , del pubblico ministero e delle parti . Di ogni divergenza sul modo di condurre le operazioni è informato il giudice che provvede senza ritardo . 218 . Nel caso preveduto nel capoverso dell ' art . 213 il secondo perito può chiedere , se occorra e sia possibile , che siano rinnovate in tutto o in parte le operazioni eseguite prima del suo intervento ; ogni altra operazione che manchi per ultimare la perizia , o che il giudice riconosca utile a scopo di schiarimento , deve essere eseguita dai due periti congiuntamente . 219.I periti espongono parere motivato che è trascritto immediatamente nel processo verbale . 220 . Quando la perizia non possa compiersi che dopo lunghe operazioni , ovvero per la natura o per la difficoltà delle indagini non possa il parere essere dato immediatamente , e tutte le volte che sia ordinata una perizia psichiatrica , il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione , e può prorogarlo per giusta causa . 221 . Se i periti non si accordino , ne riferiscono immediatamente , e in ogni caso prima della scadenza del termine menzionato nel precedente art . , al giudice , il quale promuove dal presidente del tribunale , o della sezione di accusa nel caso preveduto all ' art . 189 , la nomina di un terzo perito . 222 . Nominato il terzo perito , le operazioni eseguite sono , se occorra e sia possibile , rinnovate , e ogni altra operazione ritenuta utile è eseguita congiuntamente dai tre periti , osservate le regole dei precedenti articoli . Il terzo perito assume l ' ufficio di relatore , eccetto che i periti a maggioranza abbiano designato a tale ufficio un altro di loro . 223 . Il perito relatore redige enpresenta al giudice nel termine stabilito la relazione motivata . Il perito dissenziente deve presentare contemporaneamente la propria relazione nella quale spiega i motivi del dissenso . 224 . Il perito che si trovi nell ' impossibilità di continuare le operazioni , è surrogato . Se trattisi di perito scelto dalla parte , la surrogazione si fa a norma degli art . 211 e 212 . 225 . Il perito che trasgredisce alle disposizioni date dal giudice , o è negligente nell ' adempimento del proprio ufficio , può essere sostituito con altro perito . Se il perito sia quello scelto dalla parte , è a questa fissato un termine perentorio per la sostituzione ; nel caso che la parte non lo scelga , provvede il giudice . Il trasgressore è condannato dal giudice al pagamento di una somma da lire cinquanta a cinquecento a favore dell ' erario , dopo essere stato citato per discolparsi , senza che ciò ritardi il provvedimento di sostituzione . 226 . Nei delitti di falsità in atti (c.p . 275 s . ) , il giudice ordina che siano presentate le scritture di comparazione , se queste si trovino presso pubblici depositari . Si applica , in caso di rifiuto , la disposizione della prima parte dell ' art . 178 del codice penale . Le scritture private possono essere ammesse come scritture di comparazione , se le parti interessate le abbiano riconosciute . Se le scritture di comparazione riconosciute siano presso un privato , che non sia tra le persone indicate nell ' art . 247 , il giudice lo invita a presentarle . In caso di rifiuto , si applica la disposizione dell ' art . 434 del codice penale . Le scritture di comparazione sono certificate con sottoscrizione del giudice , del cancelliere , e di colui che le esibisce e col sigillo dell ' ufficio . 227 . Il giudice può ordinare che l ' imputato presenti uno scritto di propria mano o che scriva sotto sua dettatura . Se l ' imputato ricusi , ne è fatta menzione nel processo verbale . 228 . Per interpretare una dichiarazione , un atto o un documento , in lingua straniera , ovvero in un dialetto non facilmente intelligibile , il giudice nomina un interprete . Chi fa la dichiarazione può scriverla ed essa viene inserita nel processo verbale con la interpretazione fattane . 229 . Per le operazioni che richiedono un lavoro di lunga durata il giudice può fissare all ' interprete un termine per presentare la relazione scritta , e per giusta causa può prorogarlo . Se l ' interprete non presenti la relazione entro il termine , il giudice lo dichiara decaduto , nominando un altro interprete , e lo condanna a pagare una somma a favore dell ' erario da lire venti a cento . 230 . Le funzioni di perito e di interprete non possono , a pena di nullità , essere esercitate nel procedimento dalla stessa persona . Non può , a pena di nullità , prestare ufficio di perito o d ' interprete : l ° chi non ha compiuto i sedici anni ; 2° chi non può essere assunto come testimonio o ha facoltà di astenersi dal deporre nel procedimento ( 247 s . ) ; 3° chi fu condannato all ’ interdizione dai pubblici uffici , ovvero alla sospensione dall ' esercizio della professione o dell ' arte , durante il tempo dell ' interdizione o della sospensione . Non può nemmeno prestare ufficio di interprete chi è chiamato a deporre come testimonio . 231 . Il perito nominato dal giudice , o l ' interprete , può , prima che cominci a prestare il proprio ufficio , essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti per i motivi indicati nell ' art . 43 . Il pubblico ministero può per gli stessi motivi ricusare il perito nominato dalla parte . Sulla ricusazione decide il giudice che procede all ' istruzione o al giudizio , sentiti la parte istante , il perito e il pubblico ministero . Se la ricusazione sia rigettata , si applicano le disposizioni dell ' art . 50 . 232 . Quando vi sia urgenza , il perito o l ' interprete può essere chiamato dal giudice con invito verbale . Se il perito o l ' interprete non comparisce senza dimostrare un legittimo impedimento , il giudice lo condanna al pagamento di una somma da lire venti a trecento a favore dell ' erario . L ' ordinanza di condanna è notificata al perito od interprete ; essa è revocata se nel termine di tre giorni dalla notificazione il perito o l ' interprete giustifichi il legittimo impedimento per il quale non è comparso . Nei casi preveduti nell ' art . 210 del codice penale il giudice fa redigere processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero , dopo avere , se trattisi di rifiuto , avvertito il perito o l ' interprete delle pene stabilite dalla legge . CAPO IV . Delle perquisizioni . 233 . Se vi siano gravi indizi che taluno detenga , o che in un luogo si trovino , cose soggette a sequestro , ovvero che possa eseguirsi l ' arresto dell ’ imputato o di persona che , legalmente arrestata , sia evasa , il giudice istruttore ordina perquisizione personale o domiciliare , e vi procede con l ' assistenza di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ( 161 ) , e , se occorre , della forza pubblica . Nei casi urgenti delega a procedervi un ufficiale di polizia giudiziaria , con l ' osservanza delle regole seguenti . 234 . Non si può incominciare la perquisizione in un ' abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa , prima della levata né dopo il tramonto del sole . Nondimeno nei casi urgenti il giudice può decretare che la perquisizione sia incominciata in ore notturne . 235 . All ' imputato e a chi abita o possiede il locale in cui è eseguita una perquisizione , è consegnata copia del decreto del giudice con invito , anche verbale , di assistere o farsi rappresentare . Se nessuno di costoro sia presente sul luogo , la copia è consegnata e l ' invito è fatto ad un congiunto , domestico o vicino rispettivo , se vi si trova , e purché capace di fare testimonianza . Se le dette formalità non possono essere compiute , ne è inserita menzione nel processo verbale . E ’ applicabile la disposizione dell ' art . 204 . 236 . Se si procede a perquisizione sulla persona di una donna , essa è fatta eseguire , salvo il caso di materiale impossibilità , da altra donna . CAPO V . Del sequestro . 237 . Il giudice istruttore può ordinare il sequestro delle cose indicate nell ' art . 166 , e vi procede , quando è possibile , in presenza di due testimoni , e , se occorre , con l ' assistenza della forza pubblica . Nei casi urgenti delega a procedervi un ufficiale di polizia giudiziaria ( 164 ) , con l ' osservanza delle regole seguenti . 238 . Il giudice può ordinare negli uffici postali e telegrafici il sequestro di lettere , pieghi , pacchi , valori , telegrammi , o di altra corrispondenza , che abbia ragione di credere spediti dall ' imputato , o a lui diretti anche sotto nome diverso , o comunque attinenti al reato . Per procedere al sequestro può delegare ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ( 164 ) ; ma l ' apertura delle corrispondenze sequestrate non può essere operata che dal giudice . Il giudice può accedere agli uffici telefonici per intercettare o impedire comunicazioni , o assumerne cognizione . 239 . Presso il difensore non si può procedere al sequestro delle carte o dei documenti che egli abbia ricevuto in consegna per l ’ adempimento del proprio ufficio . 240 . I pubblici ufficiali e le altre persone indicate nell ' art . 248 devono consentire la presentazione all ' autorità giudiziaria , in originale o in copia , di atti , documenti , o di altra cosa esistente presso di loro , quando la detta autorità ne faccia richiesta , eccetto che trattisi di segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato , ovvero di segreto d ' ufficio o professionale che il pubblico ufficiale o la persona richiesta dichiari per iscritto di dover mantenere . La richiesta non può essere fatta alle persone indicate nell ' art . 247 . 241 . Il giudice può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati restituendo gli originali , e , quando mantenga il sequestro di questi , può autorizzare il cancelliere a spedirne copie autentiche ai pubblici ufficiali o ai privati che li avevano in deposito . I pubblici ufficiali possono spedire copie dei documenti loro restituiti dal giudice in originale o in copia , ma devono farvi menzione del sequestro esistente . In ogni caso la persona , o l ' ufficio , presso cui fu eseguito il sequestro , ha diritto di averne dal giudice un certificato . Se il documento sequestrato fa parte di un volume o registro , da cui non possa essere separato , e il giudice non creda di estrarne copia , l ' intero volume o registro rimane in deposito giudiziario . Il cancelliere , con l ' autorizzazione del giudice , spedisce agli interessati , che lo richiedano , estratti o copie autentiche delle singole parti del medesimo , facendovi menzione del sequestro parziale . Al depositarlo o detentore è consegnata in questo caso . una copia autentica del processo verbale di sequestro . 242 . Le cose sequestrate sono date in custodia al cancelliere ; se il giudice riconosca che non convenga custodirle in cancelleria , può nominare altro custode con obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell ' autorità giudiziaria . Può anche imporre al custode una cauzione ( 611 ) . 243 . Le cose sequestrate si assicurano col sigillo dell ' ufficio e con le sottoscrizioni del giudice , del cancelliere e di coloro che assistono al sequestro . Chi non sappia scrivere può apporre un segno . Il giudice fa estrarre copie dei documenti e fa eseguire riproduzioni fotografiche delle cose sequestrate che possono alterarsi , o sono di difficile custodia : le unisce agli atti , e fa custodire in cancelleria gli originali dei documenti , disponendo , quanto alle cose , in conformità dell ' art . precedente . 244 . Il giudice procede alla rimozione dei sigilli in presenza , quando sia possibile , dei testimoni che assistettero all ' apposizione di essi ; e , in mancanza di uno o di entrambi , provvede per la sostituzione . I testimoni prestano giuramento a pena di nullità , e verificano insieme col giudice l ' integrità dei sigilli e delle cose assicurate ; se abbiano assistito all ' apposizione , accertano pure la identità delle cose . CAPO VI . Dei testimoni . 245 . Il giudice deve esaminare i testimoni informati del fatto e che ritenga utili alla scoperta della verità . Salvo le eccezioni stabilite dalla legge ( 247 , 248 ) , nessuno può ricusare di deporre . 246.I testimoni devono essere interrogati su fatti determinati ; non possono essere interrogati sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti , né sulla moralità in genere delle parti o di testimoni , né su notizie o comunicazioni avute dalle persone menzionate nell ' art . 248 in relazione ai fatti contemplati nello stesso articolo . I pubblici ufficiali non debbono esporre notizie raccolte da persone i cui nomi non credano di manifestare al giudice . 247 . I prossimi congiunti ( 41 al . ) dell ' imputato o di qualsiasi degli imputati del medesimo reato , qualora non siano denunzianti o querelanti , possono astenersi dal deporre . Di tale facoltà il giudice deve , a pena di nullità , avvertire le dette persone . Dell ' avvertimento è fatta menzione nel processo verbale . 248 . Non possono , a pena di nullità , essere obbligati a deporre su ciò che a loro sia confidato , o sia pervenuto a loro conoscenza , per ragione del proprio stato o ufficio , o della propria professione : 1° i ministri di un culto ammesso nello Stato ; 2° i notai , gli avvocati e i procuratori ; 3° i medici e i chirurghi , i farmacisti , le levatrici e ogni altro ufficiale sanitario , salvo i casi nei quali la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica autorità (c.p . 439 ) . I pubblici ufficiali non possono essere obbligati a deporre su ciò che è stato loro confidato per ragioni d ' ufficio , salvo i casi in cui la legge li obbliga espressamente a informarne la pubblica autorità , e non possono essere interrogati sui segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato . 249 . Per l ' esame dei testimoni il giudice spedisce decreto di citazione , in cui sono indicati : 1° nome , cognome , età , ed altre qualità personali di ciascun testimonio , ovvero i contrassegni che valgano a identificarlo ; 2° il giorno , l ' ora e il luogo della comparizione , e l ' autorità avanti la quale devono presentarsi ; 3° la pena in cui incorrono se non si presentino . 250 . Nei casi urgenti , i testimoni possono essere chiamati anche verbalmente . I testimoni possono altresì presentarsi spontaneamente , di che è fatta menzione nel processo verbale . 251 . Il giudice che cita un testimonio contro il quale sia stato spedito mandato di arresto o di cattura , può nel decreto di citazione avvertirlo della facoltà di chiedere un salvacondotto , e , se il testimonio lo domanda , glielo concede . Copia autentica del salvacondotto , munita del sigillo dell ' ufficio d ' istruzione , è notificata o consegnata al testimonio . 252 . Se un principe reale o un grande ufficiale dello Stato debba essere sentito come testimonio , il giudice , presi gli opportuni accordi , si reca col cancelliere alla sua abitazione per riceverne la deposizione ; se per l ' esame è richiesto altro giudice , sono indicati nella richiesta i fatti e si procede con l ' osservanza delle forme predette . Se debba essere sentito come testimonio un regio agente diplomatico o un incaricato di una missione all ' estero , durante la sua residenza fuori del Regno , la richiesta per l ' esame è trasmessa , per mezzo del ministro della giustizia , all ' autorità consolare del luogo che procede all ' esame nel modo stabilito nella prima parte di questo articolo . Nondimeno , nei procedimenti per delitti , se il giudice ritenga necessaria , per eseguire un atto di ricognizione o di confronto , la comparizione di alcuna delle persone sopra indicate , procede con le forme ordinarie . 253 . Per ricevere le deposizioni di un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero , sono osservate le convenzioni e gli usi internazionali . 254 . Ciascun testimonio è esaminato separatamente . Il giudice ammonisce ciascun testimonio a norma dell ’ art . 87 . Indi lo interroga sul suo nome , cognome , età e altre qualità personali , e intorno a qualsiasi vincolo di parentela , di interessi , o altro onde possa valutarsi la sua credibilità . Il giudice può ricevere con giuramento la deposizione di un testimonio che preveda non possa , per infermità o altro grave impedimento , comparire in giudizio ( 369 ) . 255 . Il testimonio legalmente citato , che non sia comparso per legittimo impedimento , può essere esaminato nel luogo in cui si trova , anche mediante delegazione o richiesta . Se non sia dimostrato un legittimo impedimento , il giudice lo condanna al pagamento di una somma a favore dell ' erario da lire dieci a cento e delle spese cagionate dalla mancata comparizione , e può ordinare che sia accompagnato dagli agenti della forza pubblica . L ' ordinanza di condanna è notificata al testimonio ed è revocata se egli , nel termine di tre giorni dalla notificazione , giustifica il legittimo impedimento per il quale non è comparso . E ’ applicabile inoltre la disposizione dell ' ultimo capoverso dell ' art . 232 . 256 . Se il giudice ha motivo di ritenere che un testimonio abbia affermato il falso , o negato il vero , o taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è stato interrogato , fa redigere processo verbale in presenza , o previa citazione , di lui e lo trasmette al pubblico ministero . Non si procede contro il testimonio sino a quando , a norma della disposizione dell ' art . 216 del codice penale , può essere fatta la ritrattazione . Queste disposizioni si applicano anche al perito e all ' interprete ( 208 s . ) se apparisca che abbiano dati pareri , informazioni o interpretazioni mendaci . CAPO VII . Delle ricognizioni e dei confronti . 257 . Per la ricognizione di una persona il giudice istruttore procura la presenza di altre due o più persone che abbiano somiglianza con quella che è oggetto dell ' esperimento . Dopo che questa abbia scelto il posto che crede , colui che deve eseguire la ricognizione è introdotto , e il giudice lo invita a dichiarare se fra i presenti riconosca la persona , e , in caso affermativo , a indicarla . Prima della ricognizione di una cosa , il giudice invita la persona che deve eseguirla a farne un ' esatta descrizione . 258 . Nel caso in cui siano chiamate a eseguire la ricognizione più persone , si procede con atti separati . Il testimonio prima dell ' atto di ricognizione presta giuramento , a pena di nullità . 259 . Il giudice non può procedere a confronto che fra persone già esaminate , o interrogate , e quando siavi disaccordo fra loro su fatti e circostanze importanti . CAPO VIII . Dell ' interrogatorio dell ' imputato . 260 . Il giudice istruttore invita l ’ imputato a dichiarare il nome , il cognome , l ' età e il luogo di nascita , il nome del padre e della madre , lo stato o la professione , ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi dichiara false generalità . Nel processo verbale il giudice può far precedere all ' interrogatorio la indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l ' imputato , la descrizione della persona di lui e i connotati o contrassegni particolari . 261 . Il giudice contesta in forma chiara e precisa all ' imputato il fatto che gli è attribuito , gli fa noti gli indizi esistenti contro di lui , e , se non possa derivarne pregiudizio all ’ istruzione , gli indica anche le fonti di essi . Il giudice invita quindi l ' imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore , avvertendolo che , se anche non risponda , si procederà oltre nella istruzione . 262 . Il giudice deve investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l ’ imputato abbia addotto nell ’ interrogatorio , in quanto possano condurre all ' accertamento della verità . 263 . L ' imputato in istato di arresto è presentato libero nella persona al giudice , con le cautele necessarie a impedirne la fuga . 264 . Il giudice provvede nel modo stabilito nel capoverso dell ' art . 209 se sorga dubbio sullo stato di mente dell ' imputato . CAPO IX . Della chiusura della istruzione . 265 . Il giudice istruttore , compiuta la istruzione formale , comunica gli atti al procuratore del Re . Il procuratore del Re , se ritiene che la cognizione del reato contestato all ' imputato negli interrogatori , o per cui fu spedito un mandato rimasto senza effetto , appartenga alla corte di assise , trasmette gli atti al procuratore generale con una relazione motivata . In ogni altro caso presenta le sue requisitorie al giudice istruttore . Il procuratore generale presenta le sue requisitorie alla sezione di accusa . 266 . Le requisitorie con le quali il procuratore del Re e il procuratore generale chiedono che la istruzione sia chiusa , sono notificate alla parte civile e all ' imputato per estratto , che contiene : 1° nome , cognome e altre qualità che valgano a identificare l ' imputato e , se sia il caso , della parte civile e della persona civilmente responsabile , con ogni altra indicazione che valga ad identificarli ; 2° il titolo del reato , le circostanze aggravatiti , l ’ enunciazione degli articoli di legge che lo prevedono , e la formula terminativa delle conclusioni . 267 . I volumi del processo e le cose sequestrate rimangono depositati in cancelleria . Il giudice può ordinare , per motivi particolari , che le cose sequestrate rimangano nel luogo ove si trovano custodite . Il cancelliere avverte i difensori delle parti , i quali , durante il termine di cinque giorni citino notificazione dell ’ avviso , possono prendere visione di ogni cosa , estrarre copie degli atti e dei documenti e presentare le istanze che ritengono opportune . Il giudice istruttore e il presidente della sezione di accusa possono , per giusta causa , su domanda dei difensori , prorogare per una sola volta il termine . 268 . Il giudice istruttore , o la sezione di accusa , se risulti che la cognizione del fatto non appartenga alla competenza della autorità giudiziaria ordinaria , pronuncia sentenza con la quale ordina la trasmissione degli atti all ' autorità competente . 269 . Se il pubblico ministero ha richiesto che la istruzione sia proseguita e il giudice istruttore , o la sezione di accusa , la ritenga invece compiuta , provvede mediante ordinanza alla restituzione degli atti al pubblico ministero per le requisitorie definitive . La stessa norma si applica nel caso in cui il giudice istruttore , o la sezione di accusa , ritenga che la cognizione del fatto spetti all ' autorità giudiziaria ordinaria , e il pubblico ministero abbia chiesto la trasmissione degli atti ad altra autorità . 270 . Il giudice istruttore , se riconosca che la istruzione non è compiuta . la prosegue e comunica gli atti nuovamente al procuratore del Re . Se ritenga competere alla corte di assise la cognizione del reato contestato all ' imputato negli interrogatori , o per cui fu rilasciato un mandato rimasto senza effetto , trasmette gli atti al procuratore generale con ordinanza motivata . 271 . La sezione di accusa , prima di deliberare sul merito , può ordinare una più ampia istruzione , alla quale si procede secondo le norme dell ' art . 189 . Se riconosca che vi sono prove sufficienti di reità a carico dell ' imputato e che il fatto costituisce un delitto di competenza della corte di assise , ordina con sentenza il rinvio avanti la corte competente . 272 . Il giudice istruttore o la sezione di accusa , se riconosca che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale o del pretore , e per quest ' ultimo anche in relazione al num . 3 dell ' art . 16 , e che vi sono prove sufficienti di reità a carico dell ' imputato , ordina con sentenza ( 275 ) il rinvio dell ' imputato avanti il tribunale o il pretore competente . 273 . Il giudice istruttore e la sezione di accusa non possono , a pena di nullità , ordinare il rinvio dell ' imputato a giudizio , né dichiarare non doversi procedere ; per insufficienza di prove , se l ' imputato stesso non sia stato interrogato sul fatto costituente l ' oggetto dell ' imputazione , ovvero se tale fatto non sia stato enunciato in un mandato anche se rimasto senza effetto . 274 . Il giudice istruttore , o la sezione di accusa , nella rispettiva sentenza , dichiara non doversi procedere , enunciandone espressamente la causa nel dispositivo , se riconosca che il fatto non sussiste , o che l ' imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso , o che il fatto non costituisce un reato , o che l ' azione penale è prescritta o altrimenti estinta , o che non può essere promossa o proseguita . Se non risultano sufficienti prove che il fatto sussista , o che l ' imputato lo abbia commesso , o che vi abbia concorso , o non risultano sufficienti le prove della sua colpevolezza , o se sono ignoti gli autori , si dichiara nella sentenza non doversi procedere per insufficienza di prove . Nei casi in cui la legge penale dispone che l ’ imputato non è punibile , o non soggiace a pena , o ne va esente , si dichiara nella sentenza non doversi procedere , enunciandone espressamente la causa nel dispositivo . Se il prosciolto è detenuto o soggetto a vincoli di libertà provvisoria , la sentenza ne ordina la liberazione , se non debba rimanere detenuto per altra causa . Se il proscioglimento sia motivato da accertata infermità di mente , o quando occorra applicare la prima parte dell ' art . 54 o la prima parte dell ' art . 58 del codice penale , si provvede a norma dell ' art . 594 . Con la sentenza che dichiara non doversi procedere , il giudice provvede sulle spese indicate nel capoverso dell ’ art . 10 , e , se si tratta di reato per il quale si procede a querela a parte , condanna il querelante al rimborso delle spese anticipate dall ’ erario , applicando , quando occorra , le disposizioni dell ' art . 161 . 275 . La sentenza del giudice istruttore o della sezione di accusa contiene : 1° nome , cognome , età e altre qualità personali che valgano a identificare l ' imputato , la persona civilmente responsabile e la parte civile ; 2° il titolo del reato , come è definito nella sentenza , con le circostanze aggravanti , e l ' indicazione degli articoli di legge elle lo prevedono ; 3° l ' indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti ; 4° i motivi in fatto e in diritto della decisione ; 5° il dispositivo ; 6° l ’ indicazione del giorno , mese ed anno in cui è pronunciata ; 7° le sottoscrizioni dei giudici che l ’ hanno pronunciata e del cancelliere . La sentenza è nulla se manchi dei requisiti indicati ai num . 2 , 4 , 5 , 7 , o se , per inosservanza delle altre formalità prescritte , vi sia incertezza assoluta sulle persone , sulle istanze e richieste , o sulla data stella pronuncia . Nella mancanza di altri requisiti , che non produca nullità , il giudice che ha pronunciato la sentenza , sulla domanda della parte interessata , o del pubblico ministero , ne ordina la rettificazione con le forme stabilite nell ' art . 434 . 276 . La sentenza di rinvio alla corte di assise è notificata all ' imputato , per ordine del presidente della sezione di accusa , con atto del cancelliere , se è detenuto , e negli altri casi con atto dell ’ ufficiale giudiziario . L ' atto di notificazione deve contenere l ' avviso all ' imputato che egli ha diritto di proporre ricorso per cassazione nel termine di tre giorni e di far esaminare nello stesso termine dal suo difensore gli atti , i documenti e le cose sequestrate . Queste disposizioni devono essere osservate a pena di nullità . TITOLO III . Della istruzione sommaria . 277 . Per i reati di competenza della corte di assise indicati nei numeri 3 , 4 e 5 dell ' art . 14 , e per quelli preveduti negli art . 147 , 149 , 158 , 182 , 183 , 187 , 188 , 189 del codice penale , menzionati nel num . 6 dello stesso art . 14 , si procede con citazione diretta . Si può procedere con citazione diretta per ogni altro delitto di competenza della corte di assise se l ' imputato sia stato arrestato nell ' atto di commetterlo , o immediatamente dopo di averlo commesso , mentre era inseguito dalla forza pubblica , o dalla parte lesa , o dal pubblico clamore , e abbia nell ’ interrogatorio confessato di essere autore del fatto per il quale si procede . Per i reati di competenza del tribunale e del pretore si procede con citazione diretta o direttissima , eccettuati i casi nei quali la legge espressamente dispone la istruzione formale ( 187 s . ) o il procedimento per decreto ( 298 s . ) . 278 . Nei procedimenti per citazione diretta di competenza del tribunale , il procuratore del Re può ricercare direttamente le prove ; si attiene alle norme stabilite per l ' istruzione formale per ciò che riguarda le ispezioni ( 202 s . ) , le perquisizioni personali ( 233 s . ) e i sequestri ( 237 s ) ; può richiedere il pretore , e per singoli atti anche quello della sua residenza . Occorrendo redigere processi verbali , il procuratore del Re è assistito dal segretario e il pretore dal cancelliere . Il procuratore del Re può altresì valersi dell ' opera degli ufficiali di polizia giudiziaria ( 161 ) . 279 . Per gli esperimenti giudiziari ( 202 s . ) , le perizie ( 208 s . ) , le perquisizioni domiciliari ( 233 s . ) , le ricognizioni ( 257 s . ) , e l ' esame dei testimoni nei casi indicati nel capov . ult . dell ' art . 251 , la spedizione di un mandato e il successivo interrogatorio dell ' imputato , il procuratore del Re richiede il giudice istruttore . Fuori della propria residenza , o se in essa non vi sia il giudice istruttore , può richiedere il pretore . Agli atti suddetti si procede con le norme stabilite per la istruzione formale , osservata la disposizione dell ' art . 196 . 280 . Il procuratore del Re che al termine di dieci giorni dall ' arresto dell ' imputato non abbia fatta la richiesta del decreto di citazione ( 353 s ) , deve comunicare gli atti al giudice istruttore . Il giudice pronuncia ordinanza : se manchino prove sufficienti o si tratti di reato per il quale la legge non autorizzi il mandato di cattura , ordina la scarcerazione dell ' imputato ; altrimenti stabilisce un nuovo termine non superiore a dieci giorni , o rilascia l ' imputato in libertà provvisoria . La istruzione deve essere proseguita in via formale , se il giudice non ritenga di dover dare alcuno dei suddetti provvedimenti , e così pure nel caso in cui , alla scadenza del nuovo termine da lui stabilito , non sia fatta la richiesta pel decreto di citazione , o per la sentenza di proscioglimento , e l ’ imputato non sia rilasciato in libertà provvisoria . 281 . Se il procuratore del Re crede che non si debba procedere , anche solo per taluno fra più imputati , presenta analoga richiesta al giudice istruttore , il quale pronuncia sentenza conforme , o altrimenti , mediante ordinanza , dispone che la istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati . Simile ordinanza è pronunciata qualora il giudice istruttore non accolga la richiesta del procuratore del Re menzionata nel primo capoverso dell ' art . 179 . Non può essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per insufficienza di prove se l ' imputato non sia stato interrogato sul fatto costituente l ' oggetto dell ' imputazione ovvero se tale lutto non sia stato enunciato in un mandato anche se rimasto senza effetto . 282 . Eccettuati i casi preveduti nei due art . precedenti , il procuratore del Re , compiuta la istruzione sommaria , fa notificare all ’ imputato che non sia stato interrogato e contro il quale non sia stato spedito un mandato rimasto senza effetto , il titolo della imputazione , con una sommaria enunciazione del fatto per cui intende citarlo a giudizio , avvertendolo che ha facoltà di presentarsi entro cinque giorni al giudice istruttore , o al pretore , per dare schiarimenti . Se l ' imputato si presenta , il giudice istruttore , o il pretore , ne raccoglie le dichiarazioni e trasmette immediatamente al procuratore del Re il processo verbale . Il procuratore del Re fa richiesta del decreto di citazione e depone la richiesta con gli atti nella cancelleria , se l ’ imputato non si presenti , o se in seguito alle sue dichiarazioni egli non creda di procedere a nuove indagini , ovvero di chiedere sentenza in conformità alla prima parte dell ' art . 281 . 283 . Nei procedimenti per citazione diretta di competenza della corte di assise , il procuratore del Re provvede , occorrendo , in conformità alle disposizioni degli art . 278 e 279 , e trasmette gli atti al procuratore generale . Se l ' imputato sia detenuto , la trasmissione deve farsi nel termine di giorni dieci dall ' arresto . 284 . Il procuratore generale , qualora creda che non si debba procedere anche per taluno fra più imputati , richiede la sezione di accusa per la pronuncia della sentenza . Si applica anche nei procedimenti per citazione diretta di competenza della corte di assise la disposizione dell ' ult . capoverso dell ' art . 281 . Se la sezione di accusa non accolga tale richiesta , essa pronuncia ordinanza con la quale dispone che la istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati . Alle sentenze menzionate nell ' art . 281 e nel presente si applicano le regole degli art . 274 e 275 . Nell ’ ipotesi del primo capoverso dell ’ art . 277 il procuratore generale può disporre che si proceda con istruzione formale e restituisce gli atti al procuratore del Re . 285 . Il procuratore generale nei reati di competenza della corte di assise per i quali è ammessa la citazione diretta può procedere direttamente agli atti di istruzione sommaria secondo le norme indicate nell ' art . 278 . Per gli atti indicati nell ' art . 279 richiede il presidente della sezione di accusa che può delegare un consigliere a procedervi con le facoltà di cui nel capoverso dell ' art . 189 . Per gli atti che si debbono compiere fuori della sede della corte di appello , il procuratore generale , il presidente o il consigliere delegato , può richiedere o delegare il procuratore del Re e il giudice istruttore del luogo , od anche il pretore . 286 . Il procuratore generale che procede a istruzione sommaria , se nel termine di venti giorni dall ' arresto dell ' imputato non abbia formulato l ' atto di accusa , deve comunicare gli atti alla sezione di accusa . La sezione di accusa pronuncia ordinanza con la quale , in conformità del capoverso dell ' art . 280 , provvede sulla detenzione , o concede una proroga non superiore a venti giorni , o dispone la istruzione in via formale . 287 . Fuori dei casi preveduti negli art . 284 e 286 , il procuratore generale redige l ' atto di accusa ( 288 ) e lo depone insieme con gli atti nella cancelleria . Prima di formulare l ' atto di accusa , provvede alla notificazione e all ' avvertimento , in conformità e per gli effetti dell ' art . 282 , a meno che l ' imputato sia stato interrogato , ovvero contro di lui sia stato spedito un mandato rimasto senza effetto . 288 . L ' atto d ' accusa contiene : 1° nome , cognome , età e altre qualità personali dell ' imputato e della persona civilmente responsabile ( 65 ) , e tutte le indicazioni che valgano a identificarli ; 2° l ' enunciazione del fatto e del titolo del reato con la indicazione delle circostanze aggravanti e degli articoli di legge applicabili ; 3° la data e la sottoscrizione . 289 . Non può essere , a pena di nullità , formulato l ' atto di accusa o richiesta la citazione dell ' imputato se egli non sia stato interrogato sul fatto costituente l ' oggetto dell ' imputazione ovvero se tale fatto non sia enunciato in un mandato , anche se rimasto senza effetto , o nell ' atto notificato a norma degli art . 282 e 287 . 290 . Il procuratore del Re può far citare in via direttissima a comparire avanti il tribunale , nell ' udienza successiva al giorno in cui gli sia pervenuta la denunzia o querela , chiunque sia stato colto nell ' atto di commettere un reato , ovvero immediatamente dopo averlo commesso , mentre era inseguito dalla forza pubblica o dalla parte lesa o dal pubblico clamore . Se l ' imputato si trovi in arresto , il procuratore del Re può farlo presentare all ' udienza anche immediatamente , dopo averlo interrogato . In tal caso non si applica la disposizione dell ' art . 307 . La citazione direttissima si fa , inoltre , nei casi particolarmente determinati dalla legge . 291 . Nei procedimenti per citazione direttissima la parte lesa e i testimoni possono essere citati anche verbalmente da ogni ufficiale giudiziario o agente della forza pubblica . Il pubblico ministero e le parti possono presentare testimoni senza citazione , e anche periti per operazioni di semplice e pronta esecuzione , rimanendo salva al giudice la facoltà disposta dell ' art . 399 . 292 . Il pubblico ministero e le parti , nel procedimento per citazione direttissima , prima che il dibattimento sia chiuso , possono chiedere un termine non superiore a dieci giorni per presentare nuove prove . Non può esser negato all ' imputato per questo scopo un termine minimo di tre giorni . Chiuso il dibattimento , il tribunale può ordinare che si proceda a istruzione in via formale . Se la citazione direttissima è eseguita fuori dei casi preveduti nell ' art . 290 , il tribunale rimette gli atti al procuratore del Re perché proceda nei modi di legge . Verificandosi quanto è preveduto nei due capoversi precedenti , l ' arrestato è posto in libertà se la legge non autorizzi il mandato di cattura ( 313 ) . 293 . Nei procedimenti per citazione diretta di competenza dei pretori ( 16 ) , quando occorra ricerca di prove , questa è fatta dal pretore , ovvero possono essere da lui richiesti gli ufficiali della polizia giudiziaria ( 164 ) . In ogni caso egli può spedire un mandato contro l ' imputato , sentire il denunziante o il querelante in contradittorio del denunziato o querelato , e può procedere con le norme della istruzione formale agli atti indicati nell ' art . 279 e alle ispezioni , perquisizioni personali e ai sequestri , osservata la disposizione dell ' art . 196 . Qualora , in seguito agli atti compiuti , il pretore riconosca non doversi procedere , pronuncia sentenza a norma degli art . 271 e 275; altrimenti spedisce decreto di citazione ( 353 s . ) . 294 . Il pretore , se l ' imputato si trovi in arresto , provvede dopo l ’ interrogatorio a norma delle disposizioni dell ' art . 307 , ovvero procede per citazione direttissima in conformità dell ' ari . 290 . In quest ' ultima ipotesi il pretore esercita i poteri dati al procuratore del Re e al tribunale negli art . 290 , 291 e 292 . TITOLO IV . Della riapertura della istruzione . 295 . L ' imputato riguardo al quale sia stata chiusa l ' istruzione con sentenza che dichiari non doversi procedere , può essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto soltanto quando siano sopravvenute nuove prove a suo carico . Quando sia stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove , l ' imputato , quando non sia estinta l ' azione penale (c.p . 85 s . ) , ha diritto di chiedere la riapertura della istruzione allegando nuove prove sopraggiunte in suo favore . Sono considerate nuove prove le deposizioni di nuovi testimoni , i nuovi accertamenti periziali , i documenti o processi verbali che non abbiano potuto essere sottoposti all ' esame del giudice , quando valgano ad integrare le prove già esaminate o somministrino nuovi mezzi per la scoperta della verità . 296 . La riapertura dell ' istruzione è proposta dal pubblico ministero o domandata dall ' interessato , ed è ordinata dal giudice di primo o di secondo grado che ha pronunciato la sentenza di proscioglimento . Nel caso preveduto nella prima parte dell ' art . 295 il pretore può provvedere d ' ufficio per i reati di sua competenza . 297 . Prima di ordinare la riapertura dell ’ istruzione il giudice può interrogare l ' imputato . Se la legge autorizza il mandato di cattura ( 313 ) , e l ' imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga , il pretore per i reati di sua competenza , e per gli altri il giudice istruttore a richiesta del pubblico ministero può spedire mandato di arresto . Contro l ' ordinanza che accoglie o respinge la domanda di riapertura dell ’ istruzione , si può proporre soltanto ricorso per cassazione ( 500 s . ) . TITOLO V . Del decreto penale . 298 . Nei procedimenti per le contravvenzioni di sua competenza ( 16 . l ° ) , il pretore che , in seguito all ’ esame degli atti e alle investigazioni compiute , ritenga di dovere infliggere l ' ammenda non superiore a lire cento , pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento , mediante decreto ( 299 ) , ponendo altresì a carico del contravventore le spese del procedimento , e nei casi determinati dalla legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate . Può anche disporre la sospensione dell ’ esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli art . 423 e 424 , omesso l ' ammonimento di cui nell ' art . 425 . 299 . Il decreto contiene : 1° nome , cognome , età e altre qualità personali che valgano a identificare l ' imputato ; 2° i motivi di fatto e di diritto su cui è fondata l ' imputazione ; 3° la condanna , con la indicazione degli articoli di legge applicati ; 4° la data e le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere . 300 . Copia del decreto è notificata all ’ imputato , con avvertenza che , se entro cinque giorni dalla notificazione egli non lo impugni presentandosi nella cancelleria in persona o per mezzo di un procuratore per chiedere il dibattimento , il decreto diventerà esecutivo . Nell ’ atto in cui è ricevuta la domanda per il dibattimento il pretore fissa il giorno per il medesimo e fa risultare la comunicazione verbale datane al richiedente , la quale ha effetto di citazione . Nello stesso atto , quando occorra , è nominato il difensore . 301 . Ordinato il dibattimento , se l ’ imputato si presenta all ’ udienza , il decreto si ha come non pronunciato ; con la sentenza il pretore può revocare l ’ ordine di sospensione della esecuzione della condanna e anche infliggere , entro la misura stabilita dalla legge , una pena maggiore . Se l ’ imputato non si presenta all ’ udienza , senza giustificare un legittimo impedimento , il pretore ordina l ' esecuzione del decreto nel modo stabilito per l ’ esecuzione delle condanne ( 561 s . ) , pone a carico del condannato le spese ulteriori e , quando l ' avesse conceduta , revoca la sospensione della esecuzione della condanna . 302 . Contro il decreto divenuto esecutivo in conformità alle disposizioni dei due art . precedenti , o contro l ' ordinanza di esecuzione contemplata nel capoverso dell ’ art . precedente , non è dato alcun mezzo d ’ impugnazione . Nondimeno , se il procuratore del Re abbia notizia che per un delitto , o per una contravvenzione la quale ecceda la competenza del pretore , sia stata pronunciata condanna mediante decreto , può in ogni tempo promuovere l ' azione penale col procedimento ordinario , dandone immediato avviso al pretore . Il giudice che decide su tale azione pronuncia altresì , come di diritto , la revoca del decreto e degli atti di esecuzione del medesimo , dando i provvedimenti che occorrano per regolare le conseguenze della esecuzione che fosse avvenuta , sia all ’ effetto della restituzione delle somme pagate , che a quello del computo della pena in relazione all ’ art . 40 del codice penale . TITOLO VI . Della libertà personale dell ’ imputato . CAPO I . Dei modi di presentazione dell ’ imputato . SEZIONE I . Dell ’ arresto . 303 . Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica ( 164 ) devono arrestare chi è colto in flagranza ( 168 ) di un delitto per il quale la legge stabilisca la pena della detenzione per durata superiore nel massimo a tre mesi , o una pena più grave . Se si tratti di delitto perseguibile soltanto a querela di parte e soggetto a tali pene , l ' arresto in flagranza deve essere eseguito qualora la querela sia proposta anche verbalmente all ' ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica . Sono inoltre autorizzati ad arrestare chi è colto in flagranza di contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti prevedute nel codice penale (c.p . 460 s . ) o nella legge sulla pubblica sicurezza , o di quelle prevedute negli art . 454 , 456 , 492 del codice stesso , e nell ’ art . 110 e in altri della legge sulla pubblica sicurezza . In tutti i suindicati casi il procuratore del Re o il pretore può ordinare l ’ arresto , e anche ogni altra persona è autorizzata a procedervi , ma deve senza indugio consegnare l ' arrestato ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica ( 164 , 305 ) . Il procuratore del Re , il pretore e gli ufficiali della polizia giudiziaria devono parimenti ordinare e fare eseguire l ' arresto degli oziosi , dei vagabondi , dei mendicanti , di coloro che si trovano sottoposti alla vigilanza speciale dell ' autorità di pubblica sicurezza , e delle persone indicate negli art . 95 e 96 della legge sulla pubblica sicurezza , ogni volta che sovra essi cada qualche indizio che abbiano commesso un reato . 304 . Gli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica ( 164 ) che senza mandato abbiano arrestato un individuo , o che l ’ abbiano ricevuto in consegna a norma del secondo capoverso del precedente art . , debbono presentarlo immediatamente , e in ogni caso non oltre ventiquattro ore , al pretore o al procuratore del Re del luogo del commesso reato , o del luogo dell ' arresto , salvo che il procuratore del Re , informato dell ' arresto , riconosca necessaria una dilazione maggiore ( 305 ) . 305 . Chiunque abbia proceduto ad un arresto a norma di legge , se non effettua in conformità degli art . precedenti la consegna o la presentazione dell ’ arrestato , e non giustifica di essere stato impedito da forza maggiore , è punito con multa fino a lire millecinquecento , ed è soggetto , quando sia il caso , alle sanzioni stabilite nel codice penale (c.p . 147 s . ) . 306 . Il pretore o il procuratore del Re procede all ' interrogatorio appena l ' imputato è presentato . Se vi sia giusta causa per ritardarlo , l ' interrogatorio ha luogo entro ventiquattro ore e il motivo del ritardo è dichiarato nel processo verbale . Se l ' imputato non possa essere presentato per infermità , il pretore o il procuratore del Re , tosto che abbia notizia dell ’ arresto , si reca a interrogarlo ; e , quando non debba ordinarne la liberazione , prescrive la custodia di lui nel luogo ove si trova , a mezzo degli agenti della forza pubblica , ovvero il ricovero in un ospedale sotto la stessa custodia , quando apparisca necessario , fino a che possa essere trasferito al carcere . Se la legge autorizza il mandato di cattura ( 313 ) ma l ' arrestato non ha compiuto quattordici anni , può essere ordinato , con provvedimento revocabile , il ricovero in un riformatorio , ovvero la consegna a una società di assistenza per i minorenni o per i liberati dal carcere . Simile provvedimento può essere dato per l ' arrestato che abbia compiuto quattordici anni , ma non ancora diciotto , e che in precedenza non sia stato condannato per delitto . 307 . Dopo l ' interrogatorio il giudice ordina che l ' arrestato sia posto in libertà se il fatto non costituisca reato , ovvero se per il reato la legge non autorizzi mandato di cattura ( 313 ) , anche se l ’ arresto sia avvenuto in flagranza ( 168 ) . Negli altri casi è tradotto in carcere a disposizione del pretore o del procuratore del Re competente per il procedimento , e a questo ne è data immediata notizia . 308 . Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica che abbiano proceduto a un arresto per mandato , debbono condurre l ' imputato in carcere e trasmettere il processo verbale d ' arresto , secondo le norme e con le sanzioni degli art . 304 e 305 , al giudice che ha spedito il mandato , ovvero al pretore o al giudice istruttore del luogo dell ' arresto . L ' interrogatorio e gli altri provvedimenti del caso si fanno in conformità dell ' art . 306 . 309 . Quando sia assolutamente certo che vi è errore nella persona , l ' arrestato deve essere posto in libertà , anche dagli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria . Il provvedimento è sempre comunicato al procuratore del Re del luogo del commesso reato , e , quando vi è mandato , al giudice che lo ha spedito . SEZIONE II . Della presentazione spontanea e dei mandati . 310 . Chiunque abbia notizia che a suo carico sia iniziato un procedimento , ha facoltà di presentarsi al giudice che lo istruisce , o al pubblico ministero , per esporre le proprie discolpe . La presentazione spontanea non dispensa il giudice dallo spedire mandato di cattura o di comparizione ( 311 ) , secondo le circostanze . 311 . Col mandato di comparizione il pretore , o il giudice istruttore , ordina che l ' imputato si presenti al suo cospetto ; col mandato di arresto e col mandato di cattura , che l ' imputato sia condotto in carcere ; col mandato di accompagnamento , che sia condotto alla sua presenza , anche con la forza nel caso di rifiuto . Il mandato di arresto cessa di avere effetto se entro cinque giorni dall ' esecuzione non sia spedito mandato di cattura . L ’ imputato contro il quale sia stato spedito mandato accompagnamento non può essere privato della libertà , in forza di questo mandato , oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo dove si trova il giudice ( 312 , 320 s . ) . 312 . Per poter spedire un mandato è necessario che concorrano sufficienti indizi . 313 . Il mandato di cattura può essere spedito contro gli imputati : 1° di violenza o resistenza all ' autorità prevedute negli art . 187 a 190 del codice penale ; di oltraggio a pubblico ufficiale preveduto negli art . 194 , 195 , 197 del codice penale ; 2° di associazione per delinquere (c.p . 248 s . ) ; 3° di falsità in monete preveduta nell ' art . 257 del codice penale ; 4° del delitto di lenocinio (c.p . 345 s . ) ; degli altri delitti contro il buon costume e l ' ordine della famiglia (c.p . 331 s . ) commessi da ascendenti , da affini in linea retta ascendente , dal padre o dalla madre adottivi , dal marito o dal tutore della persona offesa , o , se questa sia minore , pure da altra persona a cui sia affidata per ragione di cura , educazione , istruzione , vigilanza o custodia , anche temporanea ; 5° di ogni lesione personale preveduta nella prima parte e nel n . 1 del primo capoverso dell ' art . 372 del codice penale , qualora concorrano le circostanze indicate nel successivo art . 373; 6° di furto (c.p . 402 s . ) , truffa (c.p . 413 ) , di altre frodi (c.p . 414 s . ) , o di appropriazioni indebite ( c . 417 s . ) , quando la legge stabilisca per tali reati la pena dell ' ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a tre anni ; 7° di rapina , estorsione o ricatto (c.p . 406-411 ) ; 8° di ogni delitto per il quale la legge stabilisca la pena dell ' ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni ( 316 ) . 314 . Contro gli imputati che siano sottoposti all ’ ammonizione o alla vigilanza speciale dell ' autorità di pubblica sicurezza , o che non abbiano domicilio o residenza fissa nel Regno , o che siano stati più di due volte condannati per delitti , ovvero siano stati altra volta condannati per delitto della stessa indole di quello per cui si procede , si spedisce sempre mandato di cattura per i reati menzionati nell ' art . precedente . Può essere spedito mandato di cattura contro le suddette persone , se trattisi di altri delitti per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione o della detenzione superiore nel massimo a tre mesi ( 316 ) . 315 . Contro l ' imputato che non abbia compiuto quattordici anni non può essere spedito mandato di cattura , ma può essere dato uno dei provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell ' art . 306 ( 324 ) . 316 . Nel computo della pena , per gli effetti degli art . 313 e 314 , si tiene conto delle circostanze che la aggravano e delle diminuzioni per ragione di età (c.p . 54 s . ) . 317 . Fuori dei casi preveduti negli art . 313 e 314 , si spedisce mandato di comparizione ( 311 ) . Il mandato di comparizione può essere convertito in quello di accompagnamento ( 311 al . ult . ) , se l ’ imputato non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento . 318 . In ogni stato dell ’ istruzione , quando vengano a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura , il giudice deve revocarlo . Fuori del caso preveduto nella prima parte dell ' art . 314 , il giudice può , in ogni stato e secondo le necessità dell ’ istruzione , convertire il mandato di cattura in mandato di comparizione o di accompagnamento ( 311 ) . Il mandato di comparizione o di accompagnamento può essere convertito in mandato di cattura , se dall ’ interrogatorio o dagli atti successivi sorgano indizi che rendano legittima la cattura . Il mandato di cattura può essere nuovamente spedito dopo che sia stato revocato o convertito . 319 . Qualsiasi mandato può essere spedito , oltre che dal giudice istruttore o dal pretore , dalle altre autorità giudiziarie che ne hanno espressa facoltà per particolare disposizioni di legge , o alle quali sono attribuiti dalla legge i poteri del giudice istruttore . Tanto il giudice istruttore quanto queste autorità devono sempre sentire il pubblico ministero prima di ordinare la spedizione o la revoca del mandato di cattura , o la conversione di un mandato di comparizione o di accompagnamento . Il giudice istruttore , che compie atti fuori niella propria residenza e senza l ' intervento del pubblico ministero , può , nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura , spedire provvisoriamente mandato di arresto , e lo converte , quando occorra , in mandato di cattura , sentito il pubblico ministero . 320 . Ogni mandato contiene : 1° nome , cognome , età e altre qualità personali che valgano a identificare l ' imputato ; 2° un cenno sommario del fatto con la indicazione degli articoli di legge che lo puniscono ; 3° la data e la sottoscrizione dell ' autorità che lo spedisce e del cancelliere . Nel mandato di comparizione o di accompagnamento è indicata altresì l ' autorità avanti la quale si deve comparire e il luogo , il giorno e l ’ ora della comparizione . Nel mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni , salvo quanto è disposto nell ' art . 125; il giudice può ordinare l ' abbreviazione del termine per motivo d ' urgenza . Le disposizioni dei num . 2 e 3 del primo capoverso si osservano a pena di nullità . 321 . Il mandato di comparizione è notificato all ' imputato . I mandati di accompagnamento , di arresto e di cattura sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica , i quali consegnano all ’ imputato copia del mandato e compilano un sommario processo verbale della esecuzione . Se non trovino l ' imputato , dopo avere esaurite le ricerche opportune , redigono processo verbale negativo . Il processo verbale è trasmesso all ’ autorità che ha spedito il mandato . 322 . Senza permesso scritto dell ’ autorità che ha spedito il mandato , o del giudice istruttore o pretore del luogo in cui deve essere eseguito , gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica non possono , per eseguirlo , introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse , prima della levata o dopo il tramonto del sole . CAPO II . Della custodia preventiva . 323 . Durante l ’ istruzione e dopo l ’ interrogatorio , il giudice istruttore , sentito il pubblico ministero , o il pretore d ' ufficio nei reati di sua competenza , ordina in qualsiasi tempo la scarcerazione dell ’ imputato arrestato per mandato , se vengano a mancare a suo carico indizi sufficienti o se non risulti che si tratti di reato per il quale la legge autorizza il mandato di cattura ( 313 s ) . La stessa facoltà compete al giudice istruttore durante l ' istruzione formale , anche quando si sia proceduto all ’ arresto senza mandato . La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero e dall ' imputato . Se sia ordinata la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti , può essere imposto all ’ imputato uno o più fra gli obblighi indicati nell ' art . 335 per la libertà provvisoria . 324 . Quando si venga a conoscere dopo l ’ arresto che l ’ imputato non ha ancora compiuto quattordici anni ( 315 ) , il giudice istruttore o il pretore può dare uno dei provvedimenti indicati nel penultimo capoverso dell ' art . 306 . Un simile provvedimento può essere dato anche per un imputato che abbia compiuto quattordici ma non ancora diciotto anni , se in precedenza non sia mai stato condannato per delitto . 325 . Per i reati di competenza del pretore , dopo venti giorni dall ’ arresto dell ’ imputato nei casi in cui è ammissibile la libertà provvisoria ( 332 s . ) , e dopo trenta giorni nei casi in cui essa non è ammissibile , l ' imputato , al quale non sia stato notificato il decreto di citazione ( 353 s . ) , deve essere scarcerato . Per i reati di competenza del tribunale e della corte di assise , nei casi in cui è ammissibile la libertà provvisoria ( 332 s . ) , rispettivamente dopo cinquanta e novanta giorni dall ' arresto , l ' imputato al quale non sia stato notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio , deve essere scarcerato . Questi termini possono essere prorogati rispettivamente fino al doppio nelle forme e nei modi che si indicano nel seguente articolo ( 326 , 328 ) . 326 . Se la istruzione presenti difficoltà di indagini , la proroga , prima della scadenza dei termini indicati nel capoverso del precedente art . , può essere chiesta alla sezione di accusa dal giudice istruttore , dal presidente , o dal consigliere o giudice delegato della sezione di accusa nei casi preveduti nell ’ art . 189 , o quando gli atti siano stati rimessi al procuratore generale . La richiesta è notificata all ’ imputato e al suo difensore che ha facoltà di presentare una memoria . La sezione di accusa decide , sentito il pubblico ministero , senza ritardo . L ' ordinanza indica i motivi specifici della proroga e non è soggetta ad alcuna impugnazione . Trascorso il termine ordinario o prorogato senza che all ’ imputato sia stato notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio , egli deve essere scarcerato . Nella ordinanza di scarcerazione il giudice può imporre all ' imputato le prescrizioni del primo capoverso dell ' art . 335 per gli effetti stabiliti nell ' art . 340 . Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate . 327 . Per i reati di competenza del tribunale o della corte di assise , nei casi in cui non è ammissibile la libertà provvisoria , qualora nel termine rispettivo di cento o centottanta giorni dall ' arresto dell ' imputato non sia stato a lui notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio , può essere , nelle forme e nei modi indicati nel precedente art . , chiesta e conceduta una proroga , la quale non deve avere durata maggiore di un anno dalla data del provvedimento che la concede , e non deve in alcun caso portare la durata complessiva della custodia oltre un periodo corrispondente al quarto del massimo della pena restrittiva della libertà che sia stabilita per il reato per cui si procede ( 328 ) . Trascorso il termine ordinario o prorogato senza che all ’ imputato sia stato notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio , egli deve essere scarcerato . Nella ordinanza di scarcerazione il giudice può imporre all ' imputato l ’ obbligo di dimorare in un determinato comune , lontano dai luoghi dove fu commesso il reato , o nei quali i denunzianti , o querelanti , o danneggiati , o alcuno dei loro prossimi congiunti ( 41 al . ) , e lo stesso imputato , hanno residenza ; può vietargli di dimorare in un dato luogo , o prescrivergli che ne rimanga lontano . Deve imporgli taluna o più fra le seguenti prescrizioni : che non abbandoni l ' abitazione senza permissione del giudice ; che non ritenga né porti armi od altri strumenti atti ad offendere ; che non frequenti pubbliche riunioni , spettacoli o trattenimenti pubblici ; che tenga buona condotta . Le prescrizioni imposte possono dal giudice essere modificate . Se l ' imputato trasgredisca alle prescrizioni impostegli , il giudice spedisce contro di lui mandato di cattura ; se è colto nell ' atto della trasgressione , può essere arrestato senza mandato . 328 . I termini stabiliti negli art . 325 e 327 rimangono sospesi durante il tempo in cui l ’ imputato sia sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica . 329 . La sentenza che rinvia a giudizio per un reato per il quale la legge non autorizzi il mandato di cattura ( 313 s . ) , ordina la liberazione dell ' imputato detenuto o soggetto a vincoli di libertà provvisoria ( 332 s . ) . Anche dopo ordinata la scarcerazione o concessa la libertà provvisoria , il mandato di cattura può essere spedito , in qualsiasi momento , dal pretore o dal giudice istruttore , secondo la rispettiva competenza , se l ’ imputato si sia dato o stia per darsi alla fuga . 330 . Il giudice istruttore , o la sezione di accusa , con la sentenza di rinvio a giudizio , pronuncia ordine di cattura , se trattisi di delitto per il quale è stabilita la pena dell ' ergastolo , o altra restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni , e l ' imputato non si trovi detenuto per il reato per il quale si procede , né contro lui sia stato spedito un mandato di cattura rimasto senza effetto e non revocato . Contemporaneamente ingiunge all ' imputato di costituirsi in carcere entro il termine di ventiquattro ore , decorso il quale l ' ordine di cattura diventa esecutivo . Tale ordine è spedito con le forme e con gli effetti del mandato di cattura ( 311 , 320 s . ) , ed è sottoscritto dal presidente della sezione di accusa , o dal giudice istruttore e dal rispettivo cancelliere . Parimenti è spedito ordine di cattura dal presidente della sezione di accusa o dal giudice istruttore , su richiesta del pubblico ministero , quando , per uno dei delitti indicati nella prima parte di questo articolo , esso depone in cancelleria la richiesta di citazione o l ' atto di accusa a norma degli art . 282 e 287 . 331 . Le istanze e dichiarazioni autorizzate dalla legge , che siano proposte da persone detenute , e le impugnazioni di ordinanze o sentenze a loro carico pronunciate , possono essere ricevute in apposito registro dello stabilimento carcerario ed hanno efficacia come se dirette al giudice o ricevute nella cancelleria . CAPO III . Della libertà provvisoria . 332 . Nei procedimenti per reati che la legge punisce con pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo a cinque anni , può essere conceduta la libertà provvisoria , eccetto che trattisi delle persone indicate nell ' art . 314 . 333 . La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato dell ’ istruzione o grado del giudizio , anche di ufficio . Non può concedersi , dopo la sentenza di rinvio al giudizio , l ' atto d ’ accusa , o la richiesta di citazione , se il delitto è punito con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni . 334 . Per i reati di competenza del pretore ( 16 ) decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede all ' istruzione o che ha decretata la citazione . Per quelli di competenza del tribunale ( 15 ) , durante l ' istruzione decide il giudice istruttore ; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento decide in camera di consiglio il tribunale o la corte di appello . Per i reati di competenza della corte di assise ( 14 ) decide nel corso degli atti preliminari al giudizio la sezione di accusa , e durante il dibattimento il presidente . Se la domanda è proposta nelle conclusioni menzionate negli art . 411 e 467 , provvede nella sentenza il pretore , il tribunale , la corte di appello o il presidente della corte di assise . Se la domanda è proposta successivamente in pendenza del ricorso per cassazione , decide il pretore , il tribunale , o la corte di appello che ha pronunciata la sentenza ; nel caso di sentenza della corte di assise , decide la sezione di accusa . 335 . Con l ' ordinanza che concede la libertà provvisoria , o con altra successiva , l ’ imputato può essere sottoposto a cauzione o malleveria ( 336 s . ) . Può anche essergli vietato di dimorare in un dato luogo ovvero imposto l ’ obbligo di dimorare in un determinato comune , lontano dai luoghi ove fu commesso il reato , o nei quali il denunziante , o querelante , o danneggiato , o alcuno dei loro prossimi congiunti ( 41 al . ) , o lo stesso imputato , ha residenza . Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate . 336 . La cauzione e la malleveria hanno per oggetto di assicurare che l ' imputato adempia agli obblighi di cui nell ' art . precedente e si presenti a tutti gli atti dell ' istruzione e del giudizio , o per la esecuzione della sentenza , tosto che ne riceva ordine . La cauzione consiste nel deposito di una somma in danaro o in titoli garantiti dallo Stato ( 337 ) , ovvero nella iscrizione di ipoteca su immobili idonei a garantire il doppio della somma inscritta . Con l ' ordinanza che prescrive la cauzione può essere consentito che questa sia prestata per l ' imputato da altra persona . La malleveria consiste nell ' obbligazione che l ' imputato assume col concorso , quando il giudice l ' abbia imposto , di uno o più fideiussori idonei e solidali , di pagare una somma stabilita ( 337 ) . 337 . Nel fissare la somma della cauzione o della malleveria , si ha riguardo alla qualità del delitto , al danno da esso prodotto e alla condizione economica dell ' imputato . Se questi sia povero e risultino favorevoli le informazioni della sua moralità , può essere dispensato da cauzione o malleveria . 338 . Il giudice che concede la libertà provvisoria decide intorno all ' idoneità della cauzione o dei fideiussori . La cauzione , o la malleveria , è ricevuta mediante processo verbale redatto dal cancelliere a ciò particolarmente delegato nel provvedimento che concede la libertà provvisoria , o in quello che riconosce la idoneità della cauzione o dei fideiussori . L ' imputato è posto in libertà dopo la compilazione del processo verbale e dopo presentata la prova del deposito della cauzione o della malleveria , o la nota della inscrizione ipotecaria , quando ne sia il caso . 339 . Con lo stesso o con separato processo verbale , l ' imputato deve assumere , prima di essere posto in libertà , gli obblighi indicati nell ' art . 335 . Nel processo verbale l ' imputato e i fideiussori devono dichiarare o eleggere il domicilio nel comune in cui si fa l ' istruzione o pende il giudizio ; in tale domicilio si eseguiscono le notificazioni indicate nella prima parte dell ' art . 336 . Se la dichiarazione o elezione è omessa , le notificazioni sono fatte validamente nella cancelleria . Ogni citazione all ' imputato per presentarsi avanti l ' autorità giudiziaria è notificata anche ai fideiussori per notizia . 340 . Contro l ' imputato che trasgredisca agli obblighi impostigli con l ' ordinanza di scarcerazione o di libertà provvisoria , o assunti nel verbale di cauzione o malleveria , è spedito mandato di cattura dal giudice che ha autorizzalo la libertà provvisoria . Se l ' imputato è sottoposto all ' obbligo della malleveria o della cauzione , lo stesso giudice pronuncia contemporanea condanna al pagamento della cauzione , o della somma fissata per la malleveria e ordina che sia devoluta all ' erario dello Stato . L ’ ordinanza del giudice vale come titolo esecutivo (c.p.c . 554 s . ) per l ' espropriazione dei beni ipotecati . Quando il condannato non si presenti per l ' espiazione della pena , il provvedimento suddetto circa la cauzione o la malleveria è dato dal giudice che ha pronunciato la sentenza . La condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria diventa esecutiva con la notificazione all ' imputato e ai fideiussori a norma dell ' art . 339 , e non è soggetta a impugnazione . La detta condanna è revocata se l ' imputato si presenti in tempo utile e provi di essersi trovato per causa di forza maggiore nella impossibilità di presentarsi nel giorno assegnato . 341 . La cauzione non è restituita e il fideiussore non è liberato se non quando l ' imputato abbia ottemperato a tutti gli obblighi indicati nella prima parte dell ' art . 336 , senza distinzione se sia stato condannato o assolto . TITOLO VII . Dei mezzi di impugnazione . 342 . L ' imputato può appellare contro l ' ordinanza che rigetta l ' istanza di scarcerazione o di libertà provvisoria ovvero impone gli obblighi menzionati nel primo capoverso dell ' art . 335 , o dichiara non idonea la cauzione o la fideiussione ( 344 ) . 343 . Il procuratore generale , o il procuratore del Re , può appellare contro le sentenze con le quali il giudice istruttore o il pretore abbia dichiarato non doversi procedere , e contro qualsiasi ordinanza con la quale abbia provveduto sulla libertà personale dell ' imputato . Il procuratore del Re può appellare anche contro ogni altra ordinanza , pronunciata in primo grado dal giudice istruttore , quando non sia diversamente disposto . Contro l ' ordinanza del giudice istruttore che respinge l ' istanza menzionata nell ' art . 208 può appellare la parte che ha domandato la perizia ( 344 ) . 344 . Le appellazioni menzionate nei due precedenti art . , se proposte contro ordinanze o sentenze del pretore , sono decise dal giudice istruttore ; se proposte contro ordinanze o sentenze del giudice istruttore , o contro ordinanze del consigliere o giudice delegato a norma dell ' art . 189 , sono decise dalla sezione di accusa . 345 . Contro la sentenza di rinvio alla corte di assise possono proporre ricorso per cassazione tanto il procuratore generale quanto l ' imputato per incompetenza , violazione , o erronea applicazione della legge , per eccesso di potere , omissione o violazione di forme prescritte a pena di nullità in cui siasi incorso o nella sentenza stessa o negli atti che la hanno preceduta . Il termine per proporre il ricorso decorre dalla notificazione della sentenza all ' imputato . Se il ricorso non sia stato proposto o sia dichiarato inammissibile , possono essere opposte nel giudizio soltanto le violazioni di legge che riflettono la esistenza o il titolo del reato . Le altre violazioni di legge , o le nullità relative agli atti anteriori , non possono più essere opposte in alcun tempo successivo . 346 . Il pubblico ministero e l ' imputato possono proporre il ricorso per cassazione , per incompetenza o violazione di legge , contro le ordinanze che provvedono sulla libertà personale pronunciate dalla sezione di accusa , e su quelle relative allo stesso oggetto pronunciate in grado d ' appello dal giudice istruttore . 347 . Il procuratore generale può per gli stessi motivi indicati nell ' art . precedente domandare la cassazione della sentenza con la quale la sezione di accusa abbia dichiarato non doversi procedere . Il procuratore del Re può egualmente proporre ricorso contro la sentenza che dichiari non doversi procedere pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore . 348 . Le norme relative al ricorso per cassazione in sede di giudizio ( 500 s . ) si osservano anche per quello preveduto negli art . precedenti , in quanto siano applicabili . 349 . L ' ordinanza contro la quale è ammesso un mezzo di impugnazione è notificata per intero . Non sono notificate le dichiarazioni di appello del pubblico ministero contro ordinanze concernenti gli atti di istruzione , la spedizione del mandato di cattura , ovvero la conversione del mandato di comparizione o di accompagnamento in quello di cattura ( 310 s . ) . 350 . La impugnazione non sospende l ' esecuzione dell ’ ordinanza né la istruzione . Durante il termine per l ' appello o per il ricorso del pubblico ministero , la scarcerazione dell ' imputato è sospesa , eccetto che il pubblico ministero la consenta . LIBRO III . Del giudizio . TITOLO I . Degli atti preliminari . 351 . Dopo che sia ordinata dal primo presidente della corte di appello l ' apertura della sessione della corte di assise , il presidente di questa determina con decreto l ' udienza assegnata per ciascun dibattimento . Il decreto è pronunciato , nei procedimenti per citazione diretta ( 277 s . ) , dopo che sia deposto in cancelleria l ' atto di accusa , e negli altri dopo trascorso il termine per ricorrere alla corte di cassazione contro la sentenza di rinvio della sezione di accusa , o dopo respinto il ricorso . Nei procedimenti per citazione diretta , il presidente della corte di assise , dopo il deposito dell ' atto di accusa , nomina d ' ufficio un difensore , se l ' imputato non lo abbia nominato . A tal uopo il cancelliere presenta senza ritardo gli atti al presidente e cura la immediata partecipazione della nomina al difensore . 352 . Il presidente della corte di assise , anche d ' ufficio , prima di stabilire il giorno del dibattimento ( 360 ) , e non ostante la pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio , o del termine per proporlo , può procedere agli atti di istruzione che consideri opportuni . Il pubblico ministero e i difensori hanno facoltà di assistere agli atti predetti con le limitazioni e norme degli art . 198 e 200 . 353 . La citazione avanti il tribunale è ordinata con decreto del presidente , su richiesta del procuratore del Re . Il pretore ordina la citazione d ' ufficio . 354 . Nei delitti di diffamazione o di ingiuria (c.p . 393 s . ) la persona offesa può presentare istanza ( 356 ) al presidente del tribunale o al pretore per la citazione dell ' imputato . Questa istanza vale anche come querela . La citazione è ordinata con decreto ( 358 s . ) . 355 . La richiesta del procuratore del Re per il decreto di citazione è deposta in cancelleria con gli atti del procedimento ; essa contiene : l ° nome , cognome , età e altre qualità personali dell ' imputato , e , se sia il caso , della persona civilmente responsabile , che valgano a identificarli ; 2° l ' enunciazione del fatto , del titolo del reato con le circostanze aggravanti , e degli articoli di legge dei quali si chiede la applicazione ; 3° la data della richiesta e la sottoscrizione del procuratore del Re . 356 . L ’ istanza menzionata nell ' art . 354 è presentata in cancelleria . Se non è sottoscritta personalmente dalla parte , deve esservi unito il mandato speciale all ' avvocato o procuratore , o patrocinatore , che la rappresenta a norma dell ' art . 72 . L ' istanza , oltre le indicazioni espresse al n . 1 del precedente art . , contiene la enunciazione del fatto , col titolo del reato , l ' indicazione degli articoli di legge di cui si domanda l ' applicazione , la proposta delle prove , la dichiarazione od elezione di domicilio nel comune in cui deve aver luogo il dibattimento . La data della presentazione è accertata dal cancelliere in fine dell ' istanza stessa . Il richiedente che intenda costituirsi parte civile ( 53 s . ) , deve farne dichiarazione nella istanza , aggiungendo se intenda chiedere la citazione di persona civilmente responsabile . Deve altresì dichiarare se voglia estendere il giudizio all ' accertamento dei fatti , a norma dell ' art . 391 , n . 3 , del codice penale . Queste dichiarazioni non possono essere fatte con atti posteriori ; esse devono essere menzionate espressamente nel mandato speciale . Alla costituzione della parte civile si applicano anche in questo caso le regole della prima parte dell ' art . 61 e degli art . 62 e 63 . Per le opposizioni alla citazione e all ' intervento della persona civilmente responsabile si applicano il secondo e l ' ultimo capoverso dell ' art . 69 . 357 . Chi ha presentato querela non può , per lo stesso fatto , richiedere la citazione a norma del precedente articolo . Se sia tuttavia pendente , o si inizi posteriormente , un procedimento nelle forme ordinarie , connesso a quello che è oggetto della istanza , il giudice decide , con ordinanza non soggetta a impugnazione , se debbasi unirla al detto procedimento perché abbia effetto di querela o se su di essa si debba procedere separatamente . 358 . Il decreto di citazione contiene : l ° nome , cognome , età e altre qualità personali dell ' imputato e , se sia il caso , della persona civilmente responsabile , che valgano a identificarli ; 2° la indicazione del luogo , del giorno e dell ' ora della comparizione e l ' avvertimento all ' imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia ; 3° la nomina del difensore se l ' imputato ne sia privo , quando la legge ne prescrive l ' assistenza ; 4° l ' avvertimento che durante il termine per comparire il difensore , o l ' imputato quando può difendersi personalmente ( 73 ) , ha facoltà di riscontrare , nel luogo dove si trovano , le cose sequestrate , di esaminare in cancelleria gli atti e documenti e ivi estrarne copia ; 5° l ' indicazione del termine utile per proporre le prove a difesa ; 6° la data e le sottoscrizioni del presidente , o pretore , e del cancelliere . Il termine per comparire avanti il pretore non può essere minore di cinque giorni ; avanti il tribunale , di otto giorni ; avanti la corte di assise , di quindici giorni . 359 . Il decreto di citazione , con la richiesta del procuratore del Re , o con la istanza della parte privata , è notificato all ' imputato , e , quando occorra , alla persona civilmente responsabile ( 65 ) . Se la richiesta è fatta dal procuratore del Re , la citazione è notificata anche alla parte civile , con avvertimento che la non comparizione varrà come revoca della costituzione . Spettano alla parte civile le facoltà menzionate nel n . 4 del precedente articolo . Se non vi è parte civile , la parte lesa o querelante è citata a comparire al dibattimento indicandosi , secondo che il procuratore del Re avrà richiesto , se la comparizione sia obbligatoria o facoltativa . Il pretore provvede d ’ ufficio o sulla istanza contemplata nell ' art . 354 , enunciando altresì nel decreto di citazione il fatto e il titolo del reato con le circostanze aggravanti e gli articoli di legge relativi . 360 . Il decreto col quale il presidente della corte di assise stabilisce il giorno del dibattimento , è redatto in conformità dell ' art . 358 e notificato in conformità dell ' art . 359 . Quando si procede per citazione diretta , deve essere notificato l ' atto d ' accusa insieme col decreto . 361 . Il giudizio contro l ' imputato detenuto deve essere fissato senza ritardo , subito dopo il deposito della richiesta di citazione e con precedenza su ogni altro relativo a imputati non detenuti . Per i giudizi della corte di assise , quando vi sono imputati detenuti , il decreto di apertura della sessione deve essere pronunciato non oltre sessanta giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di rinvio . 362 . Il cancelliere partecipa senza ritardo ai difensori il giorno fissato per il dibattimento . Durante il termine per comparire , le cose sequestrate , gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria , salva per le cose sequestrate la facoltà del presidente , o pretore , di prescrivere che rimangano nel luogo ove ne fu stabilita la custodia , fino a nuova disposizione . 363 . La citazione è nulla se , per inosservanza degli art . 355 e seg . , vi sia incertezza assoluta sulle persone , sul titolo del reato , sui fatti che determinano l ' imputazione , o sull ' autorità da cui emanano gli atti e i provvedimenti , o avanti la quale si deve comparire ; ovvero se siano state violate le disposizioni relative al termine per comparire , alla nomina dei difensori , al deposito e alla comunicazione degli atti e documenti . La nullità della notificazione all ' imputato , a norma dell ' art . 119 , rende nulla la citazione . 364 . Il presidente , o il pretore , può ordinare , anche d ' ufficio , l ' unione dei giudizi se si tratti di reati connessi ( 23 s . ) , ovvero se per lo stesso reato attribuito a più imputati si siano pronunciate più sentenze di rinvio , formulati più atti di accusa , o richiesti o spediti più decreti di citazione , e i procedimenti siano tutti in istato di essere definiti . L ' unione dei giudizi può essere ordinata , sentiti il pubblico ministero e le parti , in ogni altro caso in cui il presidente , o il pretore , ne riconosca la convenienza . 365 . Se la sentenza di rinvio , l ' atto di accusa , o la richiesta di citazione , abbia per oggetto più reati , attribuiti ad uno o a più imputati , la divisione dei giudizi può essere ordinata solo al principio del dibattimento , a norma dell ' art . 387 , sentiti il pubblico ministero e le parti . 366 . Nel disporre le prove per il dibattimento in conformità degli art . seguenti , il pretore , e rispettivamente il pubblico ministero , debbono provvedere per la citazione dei testimoni uditi negli atti d ' istruzione , tanto a carico che a discarico dell ' imputato , che si reputano utili alla scoperta della verità , salvo quanto è stabilito negli art . 371 e 396 . Il pretore indica nel decreto di citazione i testimoni che dovranno essere sentiti . 367 . Le liste dei testimoni che il pubblico ministero e le parti intendono far sentire , debbono , a pena di decadenza , essere deposte nella cancelleria in tempo perché la citazione dei testimoni possa essere eseguita , e almeno tre giorni prima del dibattimento avanti la corte di assise o il tribunale . Nel dibattimento avanti il pretore le liste debbono essere presentate due giorni prima del dibattimento . Il pubblico ministero e le parti possono nondimeno presentare i loro testimoni anche senza citazione . Nei termini precedentemente indicati il pubblico ministero e le parti possono chiedere che siano richiamati documenti , e siano citati a dare schiarimenti i periti sentiti nell ' istruzione , se il loro parere non sia stato unanime ; ma riguardo agli accertamenti che formarono oggetto di perizia nell ' istruzione non è ammesso l ' intervento di altri periti . Il pretore può dare i detti provvedimenti anche d ' ufficio ; le parti non possono presentare periti senza averne chiesta la citazione . Se i testimoni non sono stati sentiti nella istruzione , i fatti e le circostanze su cui ne è richiesto l ' esame debbono essere particolareggiatamente indicati e dedotti . Il pubblico ministero e le parti , nella rispettiva lista , possono indicare nomi di testimoni esaminati dal giudice con le norme dell ' istruzione formale , con o senza giuramento , e chiedere solamente che sia data lettura nel dibattimento delle loro deposizioni . Le altre parti e il pubblico ministero , rispettivamente , possono tuttavia nelle proprie liste proporre la citazione anche di questi testimoni ; il giudice può valersi rispetto ad essi , in ogni caso , della facoltà che gli è consentita nel secondo capoverso dell ' art . 400 . 368 . Nel termine indicato nell ' art . precedente , il pubblico ministero , o alcuna delle parti , può domandare al presidente o al pretore che si proceda a un determinato accertamento , il quale non abbia antecedentemente formato oggetto di perizia . Se la domanda sia accolta , il dibattimento può essere rimandato , e , salvo quanto è disposto nel seguente capoverso , si osservano le regole dell ' istruzione formale . Il presidente richiede il giudice istruttore per gli . atti e provvedimenti relativi all ' esecuzione della perizia . Quando si tratta di indagine facile e breve , il presidente o il pretore nomina un solo perito affinché proceda all ' operazione richiesta e ne riferisca al dibattimento . 369 . Nelle circostanze prevedute nell ' ultimo capoverso dell ' art . 254 , il presidente , o il pretore , può esaminare un testimonio anche prima dell ' apertura del dibattimento , con le norme stabilite nell ' art . 396 . 370 . Le parti non ammesse al gratuito patrocinio debbono anticipare le spese per la citazione e per gli onorari e le indennità al perito , o interprete , e ai testimoni di cui abbiano chiesto la citazione . 371 . Il presidente ordina la riduzione delle liste soverchiamente estese e la eliminazione delle testimonianze non ammissibili per legge o non pertinenti all ' oggetto del giudizio , invitando chi ha presentato la lista a modificarla secondo le norme date . Se a questo invito non si ottemperi , il presidente provvede mediante decreto , in opposizione al quale è salva la facoltà di proporre istanze nel dibattimento . Analogamente si procede nel giudizio avanti il pretore . 372 . Deve essere osservata anche nel dibattimento la disposizione dell ' art . 201 . TITOLO II . Del giudizio di prima cognizione . CAPO I . Del dibattimento . SEZIONE I . Delle udienze . 373 . Le udienze nei dibattimenti avanti le corti di assise , i tribunali e i pretori sono pubbliche , a pena di nullità . Se la pubblicità , a cagione della natura dei fatti , possa nuocere alla morale , all ' ordine o all ' interesse pubblico , il presidente della corte di assise , il tribunale , e il pretore , può disporre , anche d ' ufficio , con ordinanza non soggetta a impugnazione , che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse ( 374 ) . Il dibattimento ha sempre luogo a porte chiuse se l ' imputato presente non abbia compiuto diciotto anni e non vi sia , o non sia presente , alcun coimputato di età superiore . Nei dibattimenti che hanno luogo a porte chiuse per nessun motivo può essere ammessa nella sala d ' udienza alcun ' altra persona , tranne i testimoni , gli interpreti e i periti , secondo l ' ordine in cui sono chiamati . 374 . L ' ordinanza con la quale si prescrive che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse è pronunciata in pubblica udienza ; essa è revocata quando siano cessati i motivi del provvedimento . Le porte sono riaperte al pubblico dopo la revoca . Eccettuato il caso contemplato nel secondo capoverso dell ’ art . precedente , la lettura della sentenza , a norma dell ' art . 412 , ha sempre luogo in udienza pubblica , a pena di nullità . 375 . Deve essere impedito l ’ ingresso nelle sale di udienza a chi sia noto come ammonito , vigilato speciale , ozioso o vagabondo . Deve essere parimenti impedito l ' ingresso a chi apparisca in età inferiore a diciotto anni . Se un minore di diciotto anni debba intervenire all ' udienza pubblica , come parte , testimonio , perito , o interprete , sarà fatto allontanare tosto che la sua presenza non si ritenga più necessaria . Nelle sale di udienza non possono essere riservati posti speciali , salvo quelli che il presidente ha facoltà di assegnare ai rappresentanti della stampa . 376 . L ' imputato in istato di arresto assiste all ' udienza libero nella persona , con le cautele necessarie per impedirne la fuga . Se in qualsiasi momento rifiuti di assistervi , senza che concorra alcuna delle circostanze prevedute nell ' art . 471 , il giudice ordina che si proceda come se fosse presente l ' imputato , il quale , per tutti gli effetti del contradittorio , è rappresentato dal difensore ( 378 ) . 377 . Se l ' imputato che non è in istato di arresto si allontana dall ' udienza , o si astiene dal comparire in qualsiasi momento posteriore all ' interrogatorio , si applica il capoverso dell ' art . precedente . Se si allontana prima dell ’ interrogatorio , è giudicato in contumacia . In entrambi i casi , nondimeno , se il giudice riconosca che concorrono giusti motivi , può sospendere o rimandare il dibattimento . 378 . Nei casi preveduti nel capoverso dell ' art . 376 , se occorra procedere ad atti di ricognizione o di confronto ( 257259 ) , il presidente , o il pretore , ordina che l ' imputato sia condotto in udienza dalla forza pubblica . Se l ' imputato non sia in istato di arresto e non sia presente , può spedire contro di lui mandato di accompagnamento ( 311 al . ult . ) . 379 . Il presidente , o il pretore , apre il dibattimento , enunciando la costituzione delle parti , la presenza o mancanza dei testimoni , periti e interpreti , il deposito in cancelleria dei documenti , la esistenza ed il modo di custodia delle cose poste sotto sequestro , e facendo dar lettura della imputazione . 380 . Se il dibattimento non può essere ultimato nell ' udienza in cui incomincia , è proseguito nel seguente giorno non festivo , salvo che il presidente ravvisi necessario differirlo ad altro giorno prossimo per dare riposo ai magistrati e alle persone che vi partecipano . Esso può essere sospeso in uno o più intervalli , per ragioni di necessità o convenienza del giudizio , per un termine massimo complessivo di quindici giorni , non computati i festivi . Ciascuna sospensione , con l ' indicazione del giorno della nuova udienza , è annunziata dal presidente o dal pretore e annotata nel processo verbale . Se alla scadenza il giudice accerti che la causa della sospensione perduri , e non sia sufficiente prorogare di dieci giorni al più il termine massimo della sospensione , il dibattimento è rimandato , eccettuato il caso preveduto nell ' ult . capoverso dell ' art . 78; nel quale caso potrà essere conceduto un termine massimo speciale e improrogabile di venti giorni al nuovo difensore . Il giudice e il rappresentante del pubblico ministero , nel tempo della sospensione , oltre a poter compiere qualsiasi atto del rispettivo ufficio , hanno anche facoltà di partecipare ad altri giudizi . Non possono partecipare ad altri giudizi i giurati che debbono deliberare nel dibattimento sospeso . 381 . Nei casi in cui la legge lo autorizza espressamente , o quando se ne verifichi necessità imprescindibile , il giudice può ordinare , sentiti il pubblico ministero e le parti , che il dibattimento sia rimandato . Il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito , e la citazione è eseguita , in conformità alle disposizioni degli art . 351 e seguenti . 382 . La polizia e la disciplina delle udienze spettano al presidente , o al pretore ; tutto ciò che essi prescrivono per il mantenimento dell ' ordine deve essere immediatamente eseguito . Nel tempo in cui il giudice non si trova in udienza la polizia e la disciplina sono affidate al pubblico ministero . 383 . Coloro che assistono all ' udienza stanno a capo scoperto , con rispetto e in silenzio . E ’ vietato di fare tumulto , cagionare disturbo e di fare in qualsiasi modo segni di approvazione o disapprovazione . Per ordine di chi esercita la polizia dell ’ udienza il trasgressore è espulso dalla sala con divieto di assistere al seguito del dibattimento . L ' allontanamento dell ' imputato per taluno dei motivi suindicati , perché non serbi il contegno voluto dal decoro del giudizio , non può , a pena di nullità , essere ordinato che dal presidente della corte di assise , dal tribunale , o dal pretore , e solamente per l ' udienza nella quale è disposto . In tale caso l ' imputato è considerato presente ed è per ogni effetto rappresentato dal difensore . Per il tempo in cui il giudice non si trova in udienza , la facoltà suddetta spetta al pubblico ministero , salvo ulteriore provvedimentodel giudice , quando rientri in udienza . 384 . Per i reati commessi in udienza , chi esercita la polizia della medesima fa redigere dal cancelliere il relativo processo verbale , e può ordinare l ' arresto dell ' incolpato . Il pretore , il presidente , o un giudice delegato , raccoglie immediatamente le sue dichiarazioni e quelle delle persone presenti al fatto . Gli atti sono trasmessi al procuratore del Re , quando non si tratti di reato avvenuto all ’ udienza del pretore e di sua competenza . SEZIONE II . Dell ’ interrogatorio , delle prove e della discussione . 385 . La direzione del dibattimento spetta al presidente o al pretore . Il presidente , o il pretore , interroga ed esamina le parti , i testimoni , i periti , gli interpreti ; fa a ciascuno gli avvertimenti e le ammonizioni che la legge prescrive ; reprime le intimidazioni e le interruzioni ; vieta le domande suggestive o inopportune e impedisce che vi si risponda ; modera le discussioni e fa i richiami che ravvisa necessari contro ogni manifestazione in sostegno di accuse o di difese , valendosi del potere attribuitogli nell ' art . 382 . 386 . Le ordinanze con le quali il presidente della corte di assise , il tribunale , o il pretore , decide sugli incidenti , sono pubblicate mediante lettura in udienza . Non è ammessa impugnazione contro un ' ordinanza , se non ne sia fatta riserva nel processo verbale immediatamente dopo la pubblicazione , salvo quanto è disposto nell ' art . 136 . 387 . La questione sulla costituzione delle parti , che sia proposta all ' inizio del dibattimento , è trattata prima di ogni altra . Le questioni sulla competenza per territorio , sull ' esercizio dell ' azione penale , sulla unione o divisione di giudizi , sull ’ ammissibilità di testimoni , periti , o interpreti , o sulla mancata comparizione di essi , sulla presentazione o richiesta di documenti , sulle eccezioni di nullità indicate nell ' art . 139 , sono proposte e trattate a pena di decadenza con unica discussione , immediatamente dopo compiute le formalità stabilite nell ' art . 379 . Nondimeno il presidente , o il pretore , può consentire che le questioni menzionate nel prece dente capoverso siano discusse l ' una dopo l ' altra come egli prescriva , ovvero che la discussione di taluna di esse sia differita . E ’ riserbata al presidente , o al pretore , la facoltà di restituire in termine il pubblico ministero e le parti , prima che sia chiuso il dibattimento , se siano giustificate le cause per cui fu impossibile proporre alcuna delle questioni in conformità alle disposizioni che precedono . 388 . Adempiuto a quanto è prescritto nel precedente art . , e qualora in seguito ai provvedimenti pronunciati il giudizio debba proseguire , chi dirige la udienza procede all ’ interrogatorio dell ’ imputato . All ’ uopo gli domanda il nome , il cognome , l ’ età e altre qualità personali ; indi gli contesta in forma chiara il fatto che gli è attribuito e lo invita a esporre le discolpe , e tutto ciò che ritenga utile alla propria difesa , avvertendolo che , anche se non risponda , il dibattimento sarà continuato . All ' imputato possono essere rivolte in qualsiasi momento interrogazioni su singoli fatti o circostanze . 389 . Nel corso del dibattimento l ' imputato ha diritto di conferire col suo difensore ; ma gli è vietato di consultarlo durante l ' interrogatorio , o prima di rispondere a singole domande . 390 . Se vi sono più imputati , il presidente , o il pretore , può in ogni stato del dibattimento interrogarne uno o più separatamente , facendo allontanare gli altri dalla sala di udienza ; dopo gli interrogatori separati il dibattimento non può , a pena di nullità , essere continuato se ciascuno degli imputati non sia informato intorno a quanto fu fatto in sua assenza . 391 . Il presidente , o il pretore , dopo l ' interrogatorio dell ' imputato , procede all ' esame dei testimoni , dando la precedenza a quelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile ; può anche sentirli con ordine diverso . I testimoni , prima di essere esaminati , non possono comunicare con alcuno degli interessati , né vedere o udire ciò che si fa nella sala d ' udienza . 392 . I periti sono sentiti , di regola , dopo compiuto l ' esame del testimoni . Il giudice ha facoltà di prescrivere che i periti assistano al dibattimento , o a parte di esso , prima di esporre il loro parere , o gli schiarimenti per i quali siano stati citati , 393 . Quando un perito , testimonio , o interprete , del quale fu ordinata la citazione , non sia comparso , il giudice , sentiti il pubblico ministero e le parti , può decidere che il dibattimento sia continuato , ma può in seguito disporre diversamente qualora ne riconosca necessaria la comparizione . 394 . Il testimonio , perito , o interprete , non comparso , che non abbia dimostrato un legittimo impedimento , può essere , per ordine del giudice , accompagnato all ' udienza dagli agenti della forza pubblica , e in ogni caso condannato a pagare all ' erario una somma da venti a cento lire ; inoltre è sempre condannato nelle spese della sospensione a cui abbia dato causa . Le condanne possono essere revocate se il testimonio , perito , o interprete , comparisca al dibattimento , o se , entro tre giorni dalla notificazione dell ' ordinanza di condanna , presentandosi al presidente o al pretore , dimostri un legittimo impedimento continuato per tutta la durata del dibattimento , 395 . Il perito , o il testimonio , non comparso per legittimo impedimento può essere esaminato , nel luogo in cui si trova , dalla corte di assise , dal tribunale o dal pretore , ovvero , per delegazione rispettiva , dal pretore dello stesso luogo . Il tribunale può delegare all ' esame uno dei giudici ; il presidente della corte di assise , o il tribunale , può richiedere il presidente della corte di appello o del tribunale del luogo in cui il perito o il testimonio si trova , per la delegazione di un giudice che debba esaminarlo . Queste regole si applicano altresì quando occorra esaminare le persone indicate nella prima parte dell ' art . 252 . Per l ' esame dei regi agenti diplomatici , o incaricati di missione all ' estero , si applica la disposizione del primo capoverso dell ' art . 252; per gli agenti diplomatici e consolari degli Stati esteri si applica la disposizione dell ' art . 253 ( 396 ) , 396 . All ' esame di cui nell ' art . precedente si procede senza la presenza del pubblico , e con l ' intervento di un rappresentante il pubblico ministero . L ' imputato e la parte civile hanno facoltà di farsi rappresentare dai rispettivi difensori , o da altri difensori specialmente incaricati ; il presidente o pretore può permettere che intervengano anche in persona . Il pubblico ministero e i difensori sono , a pena di nullità , avvertiti del giorno , dell ' ora e del luogo dell ' esame . Se il giudice delegato verifica non sussistere o non essere legittimo l ' impedimento addotto dal perito o testimonio , ne informa tosto l ' autorità delegante , la quale può ordinare i provvedimenti stabiliti nella prima parte dell ' art . 394 , ponendo inoltre a carico del perito o testimonio le spese del trasferimento del giudice , del cancelliere , e delle altre persone intervenute in conformità del presente articolo . Tali provvedimenti sono dati senza dilazione dal presidente della corte di assise , dal tribunale , o dal pretore che conosce del giudizio , qualora si siano trasferiti sul luogo . Nei casi suindicati , e in quello di rifiuto a fare testimonianza , o a prestare ufficio di perito o interprete , si applica altresì la disposizione del secondo capoverso dell ' art . 232 . 397 . I testimoni sono esaminati separatamente l ’ uno dopo l ' altro e in modo che nessuno di essi prima di deporre assista all ' esame degli altri . I testimoni , i periti e gli interpreti prestano giuramento a norma degli art . 88 , 90 e 91 . Chiunque sia esaminato o interrogato , deve rispondere parlando ; può il presidente o il pretore permettergli , facendone menzione nel processo verbale , di consultare note in aiuto della memoria , avuto riguardo alla qualità della persona o alla natura dei fatti . Tale permesso deve essere dato ai periti che ne facciano domanda . Per l ' esame del sordo , del muto e del sordomuto si applicano le norme dell ' art . 194 . Le disposizioni dell ' art . presente devono essere osservate a pena di nullità . 398 . Si osservano per l ' esame dei testimoni le disposizioni degli art . 245 , 246 e 248 . I funzionari dell ' ordine giudiziario che hanno avuto parte , per ragione del loro ufficio , negli atti del procedimento , non possono essere sentiti come testimoni . I prossimi congiunti ( 41 al . ) dell ' imputato , o , quando vi siano più imputati di un medesimo reato , i prossimi congiunti di taluno fra loro , non possono essere citati né esaminati come testimoni , a meno che siano denunzianti o querelanti . È tuttavia permesso di sentire come testimoni le persone indicate nel precedente capoverso , se il reato sia stato commesso in danno di altro prossimo congiunto dell ' imputato o di uno degli imputati , e la prova del reato o delle circostanze del medesimo non si possa altrimenti ottenere o integrare . Il giudice , a pena di nullità , deve avvertire tali persone , qualora non siano denunzianti o querelanti , che hanno facoltà di astenersi dal deporre . Dell ' avvertimento è fatta menzione nel processo verbale . 399 . Se dal dibattimento apparisca la necessità di una indagine sullo stato di mente dell ' imputato o su altro oggetto per cui non vi sia stata precedente perizia , il giudice ordina , anche d ' ufficio , che si provveda in conformità dell ' art . 368 . Se risultino circostanze presumibilmente atte a modificare le conclusioni di una precedente perizia , o se il giudice reputi necessario chiedere schiarimenti sulla perizia stessa , ordina , anche d ' ufficio , che compariscano i periti già sentiti ( 401 ) . 400 . Il giudice può , anche d ' ufficio , purché risulti assolutamente necessario per la dimostrazione della verità , disporre il proprio accesso sul luogo in cui fu commesso il reato , osservando le norme stabilite per l ' intervento del pubblico ministero e delle parti nell ' art . 396 . Se nel corso del dibattimento si acquista conoscenza di nuovi mezzi di prova manifestamente influenti , il giudice può anche di ufficio ordinare la citazione di testimoni , chiedere e ricevere nuovi documenti , e prescrivere che si proceda all ' esame di testimoni anche in conformità degli art . 395 e 396 ( 401 ) . 401 . Nei casi preveduti nei due art . precedenti può essere dato , secondo la necessità , uno dei provvedimenti indicati negli art . 380 e 381 . 402 . Se apparisca dai risultati del dibattimento che un perito , o un interprete , abbia dato parere , informazioni o interpretazioni mendaci , oppure che un testimonio abbia affermato il falso o negato il vero , o taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali fu esaminato , il giudice , anche d ' ufficio , fa redigere processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero ; può anche ordinare l ' arresto e prescrivere che , pendente il procedimento sulla falsità , il dibattimento sia rimandato . Non si procede per le falsità , e l ' ordine di arresto è revocato , se il perito , l ' interprete , o il testimonio , ritratti , o palesi la verità , prima che il dibattimento sia chiuso o rimandato . 403 . I documenti e le cose che possono servire a convinzione o a discolpa sono presentati alle parti e ai testimoni con invito a dichiarare se li riconoscano . 404 . Le deposizioni di testimoni esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale ( 245 s . ) , purché siano compresi nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione , possono essere lette se il pubblico ministero e le parti vi consentano . Possono sempre essere lette le deposizioni ricevute a norma degli art . 206 , 244 , 252 , 253 , 258 , 395 , o nei casi preveduti nel secondo capoverso dell ’ art . 22 , nell ’ ult . capoverso dell ’ art . 254 , nell ' ult . capoverso dell ' art . 367 , nell ' art . 369 e nel capoverso dell ' art . 400; e si può leggere ogni altra deposizione ricevuta nella istruzione quando si debbano far risultare contraddizioni o variazioni nelle deposizioni al dibattimento . Possono essere lette altresì le deposizioni di testimoni esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale , morti , o assenti dal Regno , o di ignota dimora , o divenuti inabili a deporre per infermità di mente o per altra causa , o sentiti all ’ estero mediante rogatoria , sempre che siano compresi nelle liste , anche se essi non siano stati citati validamente . 405 . I processi verbali di ispezioni , esperimenti giudiziali , perizie , perquisizioni , sequestri e ricognizioni , possono essere letti al dibattimento se gli atti siano stati compiuti con intervento del giudice in conformità dei titoli II e III del libro secondo . Egualmente possono essere letti gli atti compiuti dal procuratore del Re e dal procuratore generale , a norma degli art . 278 e 285 . Se gli atti suindicati siano stati compiuti da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ( 164 ) , ne è permessa la lettura , a meno che il pubblico ministero o le parti abbiano chiesto la citazione dei predetti ufficiali od agenti . Se l ' ufficiale od agente , di cui fu ordinata la citazione , non comparisca , la lettura è permessa soltanto a condizione che il giudice riconosca giustificata da legittimo impedimento la non comparizione . Questa disposizione deve essere osservata a pena di nullità . 406 . E ’ vietato , a pena di nullità , leggere le deposizioni di testimoni non esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale , o in ogni caso quelle di persone che hanno facoltà di astenersi dal deporre all ' udienza ( 247 ) . E ’ parimenti vietata , a pena di nullità , la lettura degli interrogatori di imputati prosciolti se non siano compresi nelle liste dei testimoni e non ne sia stata ordinata la citazione . E ’ inoltre vietata , a pena di nullità , la lettura di informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel procedimento , ovvero sulla moralità in genere delle parti o dei testimoni , fatta eccezione per i certificati del casellario giudiziale . 407 . Salve le disposizioni dei tre precedenti art . , il presidente , o il pretore , anche d ' ufficio , fa dare lettura dei rapporti , delle denuncie o querele e di ogni altro atto o documento del procedimento , ovvero presentato dal pubblico ministero o dalle parti , quando ne riconosca la pertinenza e la utilità . 408 . Dopo l ' esame , il presidente , o il pretore , sentiti il pubblico ministero e le parti , può licenziare il perito , l ' interprete o il testimonio , con riserva di richiamarlo quando occorra . Può vietargli di rimanere in udienza , e anche ordinare che si ritiri nella camera assegnata ai periti e ai testimoni in attesa di altri ordini . Chi trasgredisce tali prescrizioni è punito a norma della prima parte dell ' art . 394 . 409 . Il pubblico ministero , i difensori , i giudici del tribunale e i giurati , durante il dibattimento , possono , per mezzo del presidente o del pretore , fare domande , oltre che all ' imputato , alla parte lesa , ai testimoni e ai periti . 410 . Le regole stabilite per la istruzione formale relativamente alle ispezioni , agli esperimenti giudiziali ( 202 s . ) , alle perquisizioni ( 233 s . ) , ai sequestri ( 237 s . ) , alle ricognizioni , ai confronti ( 257 s . ) , ai testimoni ( 245 s . ) , ai periti , agli interpreti ( 208 s . ) , e ai mezzi di prova in generale , si osservano per compiere simili atti nel giudizio , in quanto siano applicabili e non sia altrimenti disposto . 411 . Ultimate le prove , la parte civile legge e svolge le sue conclusioni , il pubblico ministero pronuncia la requisitoria e successivamente il difensore dell ' imputato propone la difesa . La parte civile , il pubblico ministero e il difensore dell ' imputato possono replicare ; la replica è ammessa una sola volta . CAPO II . Della sentenza e delle spese . 412 . Il dibattimento avanti il tribunale o il pretore è chiuso tosto che sia finita la discussione , e senza interruzione è deliberata la sentenza ( 414 ) ; essa è pubblicata immediatamente all ' udienza dal presidente o pretore , mediante lettura del dispositivo ( 414 , 5° ) . Queste prescrizioni si osservano a pena di nullità ( 433 ) . 413 . Nel deliberare la sentenza , il presidente del tribunale sottopone separatamente a decisione le questioni di fatto , e quindi , se occorra , quella sull ' applicazione della legge . Tutti i giudici votano sopra quest ' ultima questione , qualunque sia stato il loro voto su quest ' ultimo fatto . Il presidente raccoglie i voti cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di nomina , e vota per ultimo . Se i giudici , presenti al dibattimento , eccedono il numero legale , i meno anziani non possono partecipare alla votazione a pena di nullità , salvo che uno di essi sia stato relatore all ' udienza , nel quale caso egli prende il posto del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare . Qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni , i giudici che hanno votato per la pena più grave si riuniscono a quelli che hanno votato per la pena minore gradatamente più prossima alla più grave , perché venga a risultare la maggioranza . Il dispositivo è scritto e sottoscritto dal presidente . 414 . La sentenza contiene : 1° nome , cognome , età e altre qualità personali dell ’ imputato che servirono nel procedimento per identificarlo , con analoghe indicazioni per la parte civile e la persona civilmente responsabile , quando vi siano ; 2° la enunciazione dei fatti che formano l ' oggetto dell ' imputazione ; 3° i motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata ; 4° la indicazione degli articoli di legge applicati ; 5° il dispositivo ; 6° la data e le sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere . Se , per impedimento sopraggiunto dopo la pubblicazione della sentenza del tribunale , uno dei giudici non possa sottoscriverla , ne è fatta menzione prima della sottoscrizione degli altri giudici . La sentenza è nulla se la persona dell ' imputato non sia stata sufficientemente indicata , o se manchi alcuno dei requisiti prescritti ai num . 2 , 3 , 5 e 6 , salvo quanto è disposto nel capoverso precedente . Nella mancanza di altri requisiti , non producente nullità , il giudice che ha pronunciato la sentenza , sulla domanda della parte interessata o del pubblico ministero , ne ordina la rettificazione con le forme stabilite nell ' art . 434 . 415 . Il pubblico ministero procede a norma di legge se dal dibattimento risulti a carico dell ' imputato alcun altro fatto costituente reato diverso da quello enunciato nella richiesta o istanza di citazione , o nell ' atto di accusa , o nella sentenza di rinvio , eccetto che si tratti di reati ai quali si applica la disposizione dell ' art . seguente . Se l ' imputato che trovasi detenuto sia prosciolto , e per il fatto nuovo risultato dal dibattimento la legge autorizzi il mandato di cattura , il presidente , o il pretore , può , sull ' istanza del pubblico ministero , sospenderne la liberazione e spedire mandato di arresto . 416 . Qualora nel dibattimento risulti un reato concorrente , o la continuazione di reato , nei sensi degli art . 77 , 78 e 79 del codice penale , ovvero una circostanza aggravante , e non ve ne sia stata specifica menzione nella sentenza di rinvio , nell ’ atto di accusa , nella richiesta , nella istanza , o nel decreto di citazione , il presidente a domanda del pubblico ministero , o il pretore anche di ufficio , purché la cognizione non ecceda la competenza del giudice , li contesta , a pena di nullità , all ' imputato , inserendone menzione nel processo verbale , e , salvo che si tratti dell ' aggravante della recidiva , lo avverte che ha diritto a chiedere un termine per la difesa . Se l ' imputato esercita questo diritto , il giudice sospende o rimanda il dibattimento , con facoltà al pubblico ministero , all ' imputato e alle altre parti di presentare nuove prove . Se l ' imputato non esercita questo diritto , o se si tratta di recidiva , il reato concorrente , la continuazione , o la circostanza aggravante , restano compresi nella imputazione e nel giudizio . 417 . Il giudice può definire il fatto in modo diverso da quello enunciato nella richiesta , nella istanza , o nel decreto di citazione , o nell ' atto di accusa , o nella sentenza di rinvio , e infliggere la pena corrispondente , quantunque più grave , purché la cognizione del reato non ecceda la sua competenza . Se risulta dal dibattimento che il fatto è diverso da quello enunciato nella richiesta , o nella istanza , o nel decreto di citazione , o nell ' atto di accusa , o nella sentenza di rinvio , fuori dei casi contemplati nell ' art . precedente e nel primo capoverso dell ' art . seguente , trasmette con ordinanza motivata gli atti al pubblico ministero . 418 . Se il giudice creda che , per diversa definizione di reato , il fatto del quale conosce in seguito a sentenza di rinvio ecceda la propria competenza , trasmette , con ordinanza motivata , gli atti alla corte di cassazione , la quale decide sul conflitto . Se il giudice creda che il reato ecceda la propria competenza perché il fatto nel dibattimento risulta diverso da quello enunciato nella sentenza di rinvio , trasmette , con ordinanza motivata , gli atti al pubblico ministero . Altrettanto dispone in ogni diverso caso in cui al dibattimento sorga motivo per attribuire il procedimento ad una competenza superiore . Se il fatto costituisce un reato di competenza del pretore , e se l ' imputato , il pubblico ministero , o la parte civile , non ha chiesto la dichiarazione d ' incompetenza , il tribunale giudica nel merito con sentenza inappellabile . 419 . La dichiarazione d ’ incompetenza può essere pronunciata in ogni stato del giudizio . Nel dichiarare la propria incompetenza , se la legge autorizzi il mandato di cattura , il tribunale o il pretore può spedire il mandato di arresto . 420 . Quando il giudice ritenga non appartenere la cognizione del fatto alla competenza ordinaria , trasmette gli atti all ' autorità competente . 421 . Se esiste una causa per la quale l ' imputato non è punibile o non soggiace a pena , se il fatto non costituisce reato , ovvero se la sussistenza del fatto è esclusa , se l ' imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso , se l ' azione penale è prescritta od in altro modo estinta , o non può essere promossa o proseguita , il tribunale , o il pretore , pronuncia l ’ assoluzione enunciandone espressamente la causa nel dispositivo . Se non risultano sufficienti prove che il fatto sussista , o che l ' imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso , o non risultino sufficienti le prove della sua colpevolezza , si pronuncia sentenza assolutoria per insufficienza di prove . Nei casi in cui la legge dispone che l ' imputato va esente da pena , ne è fatta dichiarazione , enunciandone espressamente la causa nel dispositivo . Se il prosciolto si trovi detenuto , o soggetto a vincoli di libertà provvisoria , il tribunale , o il pretore , ne ordina la liberazione , se egli non debba rimanere detenuto per altra causa . Quando occorra applicare il capoverso dell ' art , 46 , . o la prima parte dell ' art . 54 , o la prima parte dell ' art . 58 del codice penale , si provvede a norma dell ' art . 594 . 422 . Il tribunale , o il pretore , se il fatto costituisce un reato e la reità dell ' imputato è provata , pronuncia la condanna e infligge la pena . 423 . Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione , alla detenzione , al confino , o all ' arresto per durata non superiore a sei mesi , o ad una pena pecuniaria , che , sola o congiunta a pena restrittiva dèlla libertà personale , e convertita a norma di legge , priverebbe della libertà personale per un tempo nel complesso non superiore a sei mesi , contro persona che non abbia riportalo mai condanna alla reclusione , il giudice , salvo che sia altrimenti stabilito in leggi speciali , e purché l ' imputato sia presente , può ordinare che l ' esecuzione della condanna rimanga sospesa per il termine di cinque anni , trattandosi di condanna per delitto , o , se trattisi di condanna per contravvenzione , per un termine inferiore a quello stabilito per la prescrizione della pena ( 424 s . ) . La misura della pena per cui può darsi questo provvedimento , è doppia per le donne , per i minori di anni diciotto e per coloro che abbiano compiuto anni settanta . La disposizione di questo art . non si applica nei casi di assenza o allontanamento volontario dal giudizio preveduti negli art . 376 e 371 . 424 . La sospensione può essere subordinata al risarcimento del danno liquidato nella sentenza , ovvero al pagamento , entro il termine prefisso nella medesima , di una somma da imputare nella liquidazione definitiva , o assegnata a titolo di riparazione , e in ciascuno di questi casi può anche essere subordinata al pagamento delle spese del procedimento . 425 . I1 presidente , o il pretore , letta la sentenza , richiama il condannato , in udienza , sulla importanza del beneficio concedutogli , e lo ammonisce che se entro il termine stabilito commetta un delitto , o non ottemperi agli obblighi imposti , dovrà espiare la pena a norma di legge . 426 . La sospensione non può essere conceduta più di una volta , neppure se sia intervenuta riabilitazione ( 629 s . ) ; ma per gli effetti di questa disposizione non si tiene conto della sospensione conceduta con decreto a norma dell ’ art . 298 . 427 . Se con una prima condanna sia inflitta pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila , o pena restrittiva della libertà personale per durata non maggiore di tre anni , il giudice può , valutati i precedenti del condannato e le circostanze del fatto , ordinare che si sospenda la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ( 618 s . , 623 . 3° ) , fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto . 428 . Se la condanna alla pubblicazione della sentenza sia espressamente preveduta dalla legge , il giudice ordina la pubblicazione a spese del condannato e , quando sia il caso , anche a spese della persona civilmente responsabile ( 65 al . ) . Se in altri casi il giudice ritenga che il provvedimento sia giustificato dall ' indole del fatto e serva a riparare il danno , o a integrarne la riparazione , ordina che la sentenza sia pubblicata , a spese della parte istante , per una o due volte , in giornali che designa , in numero non maggiore di tre . Nel caso di proscioglimento , il giudice , sull ' istanza dell ' imputato , qualora ravvisi concorrere a riguardo di lui condizioni analoghe a quelle indicate nel precedente capoverso , può ordinare che la sentenza sia pubblicata a spese della parte civile . 429 . In virtù della sentenza di condanna lo Stato ha diritto al pagamento delle spese del procedimento a carico del condannato o dei condannati , a norma dell ’ art . 39 del codice penale . La persona civilmente responsabile ( 65 al . ) che sia stata citata o sia intervenuta nel giudizio è obbligata al pagamento in solido col condannato , se la sua responsabilità sia dichiarata nella sentenza . Se l ' imputato sia assolto e si tratti di reato per il quale si procede a querela di parte il querelante è condannato alle spese del procedimento . Non vi è condannato quando l ' assoluzione sia pronunciata per essere estinta l ' azione penale in forza di prescrizione e questa non fosse compiuta nel giorno in cui fu presentata la querela . Se l ’ azione penale è dichiarata estinta per remissione ( 155 s . , c.p. 88 ) , si applicano le disposizioni dell ' art . 161 ( 470 ) . 430 . Con la sentenza di condanna l ' imputato è pure condannato al risarcimento dei danni cagionati dal reato , e alle restituzioni in favore del danneggiato , anche se non costituito parte civile . Può essere condannato altresì al pagamento della riparazione in somma determinata nella sentenza , purché l ' offeso costituito parte civile ne abbia fatto domanda . Quando la persona civilmente responsabile fu citata o intervenne nel giudizio , tali condanne sono pronunciate anche contro di essa , in solido , se la sua responsabilità sia dichiarata nella sentenza . La liquidazione dei danni è pronunciata nella sentenza se ne sia fatta domanda dalla parte civile e gli atti ne forniscano gli elementi ; in ogni altro caso la domanda per la liquidazione è proposta avanti il giudice civile competente in primo grado per valore , nel luogo dove fu trattato in prima cognizione il giudizio penale . Nella sentenza può essere assegnata al danneggiato una somma da imputare nella liquidazione definitiva . L ' imputato e la persona civilmente responsabile sono in ogni caso condannati in solido alle spese in favore della parte civile . Il giudice provvede altresì . sulle spese indicate nel capoverso dell ’ art . 10 ( 470 ) . 431 . Con la sentenza di proscioglimento , il giudice , se si tratti di reato per il quale si procede a querela di parte condanna il querelante al rimborso delle spese in favore dell ’ imputato , e , se il querelante sia costituito parte civile , anche in favore della persona civilmente responsabile , citata o intervenuta , eccetto che concorrano giusti motivi per compensarle in tutto o in parte , o sia pronunciato il proscioglimento per prescrizione non ancora compiuta nel giorno in cui fu presentala la querela ; può altresì condannare il querelante a risarcire i danni all ' imputato , e , quando sia il caso , alla persona civilmente responsabile , se gli interessati ne propongano istanza . Se si tratta di reato per il quale si procede d ' ufficio , il giudice può , sull ’ istanza medesima , condannare la parte civile alle spese e ai danni in favore dell ' imputato e della persona civilmente responsabile citata o intervenuta nel giudizio , e provvede altresì sulle spese indicate nel capoverso dell ' art . 10 ( 432 , 470 ) . 432 . Sulle domande per spese e per risarcimento di danni , di cui nell ' art . precedente , non può pronunciare che il giudice penale nella sentenza di proscioglimento . Il giudizio di liquidazione è proposto avanti il giudice civile competente in primo grado in conformità del primo capoverso dell ' art . 430 . 433 . La sentenza del tribunale , debitamente compilata e sottoscritta , deve essere deposta in cancelleria non oltre quindici giorni dalla pubblicazione fattane in udienza a norma dell ’ art . 412 , e quella del pretore non oltre dieci giorni . La sentenza si ha come notificata alle parti che siano state presenti in persona al dibattimento , anche se non siano presenti alla pubblicazione . 434 . La correzione degli errori materiali delle sentenze , delle ordinanze e dei decreti , quando tali errori non producano nullità , è ordinata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento , sentito il pubblico ministero , previa citazione delle parti in camera di consiglio ; delle deduzioni di esse è fatta menzione nel processo verbale . Nell ’ originale della sentenza , dell ' ordinanza , o del decreto , è fatta annotazione dell ’ ordinanza di correzione . Si procede nello stesso modo quando occorra rettificare , in una sentenza , il nome o cognome dell ’ imputato . 435 . L ' imputato assolto , anche in contumacia , con sentenza divenuta irrevocabile , non può essere di nuovo sottoposto a procedimento per quel medesimo fatto , neppure se esso venga diversamente definito per titolo , grado o quantità di reato . Si può invece in ogni caso procedere contro l ' imputato assolto per mancanza di querela o richiesta , se l ’ una o l ' altra venga in seguito proposta . CAPO III . Del processo verbale . 436 . Di ogni dibattimento il cancelliere redige processo verbale nel quale enuncia : l ° il luogo , l ’ anno , il mese e il giorno in cui è tenuta l ' udienza , l ' ora dell ’ apertura e quella della chiusura di essa ; 2° nome , cognome , età e altre qualità personali dell ’ imputato ; 3° nome e cognome dei giudici , del rappresentante del pubblico ministero , delle parti che intervengono al dibattimento , dei loro rappresentanti e difensori ; 4° nome , cognome , età e altre qualità personali dei testimoni , dei periti , degli interpreti , e la prestazione del rispettivo giuramento ; 5° le istanze e le conclusioni del pubblico ministero o delle parti , e quanto il giudice , d ’ ufficio o a richiesta del pubblico ministero o di una delle parti , ordini che vi sia inserito . Il processo verbale è sottoscritto dal presidente , o dal pretore , e dal cancelliere , ed è unito agli atti del procedimento . Se il presidente del tribunale sia impedito , sottoscrive per lui il giudice anziano ; in caso d ' impedimento del presidente della corte di assise , o del pretore , basta che sottoscriva il cancelliere . Degli impedimenti e delle loro cause deve farsi espressa menzione prima delle sottoscrizioni . Le ordinanze pubblicate durante il dibattimento sono inserite , a pena di nullità , nel processo verbale . 437 . Nel dibattimento avanti la corte di assise il cancelliere non deve enunciare nel processo verbale le deposizioni dei testimoni e le dichiarazioni dei periti , salvo quanto è disposto nel num . 5 dell ' art . precedente . Nel dibattimento avanti il tribunale o il pretore , e nel giudizio in contumacia avanti la corte di assise , il cancelliere deve riassumere le deposizioni dei testimoni , le dichiarazioni dei periti , le conferme , variazioni o aggiunte alle deposizioni o alle dichiarazioni antecedenti , e ogni altra circostanza che risulti dal rispettivo esame . Se l ’ imputato è presente , il cancelliere deve pure riassumere le risposte . Il presidente , o il pretore , può dettare le disposizioni dei testimoni e le dichiarazioni dei periti , e può invitare questi ultimi a dettarle , facendo di tali circostanze inserire menzione nel processo verbale . CAPO IV . Disposizioni speciali per il giudizio avanti la corte di assise . 438 . Il presidente , composta la giuria in conformità stella legge , e ammesso il pubblico nella sala di udienza , espone concisamente ai giurati i fatti e legge l ' imputazione , senza accennare alle prove . Indi seriamente li ammonisce dell ’ obbligo di non comunicare con alcuno intorno alle accuse e di non manifestare in alcun modo la propria opinione intorno ad esse , prima del verdetto , e rammenta le sanzioni stabilite nell ’ art . 441 . 439 . Se l ' azione penale sia estinta , ovvero non possa essere promossa o proseguita , il presidente , anche di ufficio , sentiti il pubblico ministero , l ' imputato e i difensori , pronuncia non doversi procedere per il motivo che indica espressamente nel dispositivo della sentenza . Questa è deliberata senza l ' intervento dei giurati , anche dopo 1’apertura del dibattimento . Nel procedimento per citazione diretta ( 277 s . ) , il presidente decide nella stessa forma sull ' eccezione d ' incompetenza della corte di assise . Qualora riconosca fondata la eccezione , pronuncia sentenza di rinvio al tribunale o al pretore . 440 . Interrogato l ' imputato sul nome , cognome e sulle altre qualità personali , il presidente invita i giurati ad alzarsi ; e , stando in piedi egli stesso , legge la seguente formula di giuramento : « Con la ferma volontà di compiere , da uomini d ’ onore , tutto il vostro dovere , e coscienti della suprema importanza morale e civile dell ’ ufficio che la Legge vi affida , giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità , in questo procedimento , le prove e le ragioni dell ' accusa e della difesa , di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità , e di tenere lontano dall ' animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore , perché il verdetto riesca , quale la società lo attende da voi , affermazione sincera di vertici e di giustizia » . I giurati sono chiamati ad uno ad uno ; e ciascuno di essi risponde affermando : « Lo giuro » ( 465 ) . 441 . Il giurato che , prima del verdetto , comunicando con altri , o in altro modo , manifesti la propria opinione sulle accuse , è escluso dalla giuria ed è condannato dal presidente al pagamento di una ammenda non inferiore a lire trecento e non superiore a mille , e alle spese della sospensione che sia resa necessaria dalla sua esclusione . 442 . Dopo l ' interrogatorio dell ' imputato il presidente avverte i giurati della facoltà che hanno , durante il dibattimento , di rivolgere per mezzo di lui all ' imputato , alla parte lesa , ai testimoni o ai periti le domande che ritengano utili all ' accertamento della verità ( 465 ) . 443 . Esaurite le prove , il presidente invita il pubblico ministero e le parti a presentare le rispettive richieste circa le questioni da proporre ai giurati ( 444 s . ) ; indi egli formula le questioni e ne dà lettura ( 465 ) . 444 . Le questioni sul fatto principale e sulle circostanze aggravanti sono proposte in conformità alla sentenza di rinvio , o all ' atto d ' accusa . Anche nel giudizio avanti la corte di assise si applica la disposizione dell ’ art . 416 e le questioni sono proposte in conformità alla contestazione fatta dal presidente a norma del medesimo articolo ( 465 ) . 445 . Il pubblico ministero e l ' imputato possono chiedere che siano proposte questioni o domande sulle cause che secondo la legge escludono o diminuiscono l ' imputabilità o la pena , o per le quali deve dichiararsi la esenzione da pena , ed anche questioni o domande subordinate che modifichino la questione principale dando luogo a conseguenze di diritto diverse a favore dell ’ imputato . Il presidente deve proporre le dette questioni o domande , qualora non ostino motivi di diritto , e può proporle anche d ' ufficio ( 465 ) . 446 . La questione sul fatto principale come fu indicato nella sentenza di rinvio o nell ’ atto di accusa , con l ’ enunciazione degli elementi costitutivi del reato , senza dare loro alcuna denominazione giuridica e con riferimento alla colpevolezza dell ’ imputato , deve essere divisa nelle seguenti domande : 1° se sussista il fatto materiale ; 2° se l ' imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso ; 3° se l ' imputato sia colpevole . Nella domanda sulla colpevolezza si enuncia , quando sia indicato nella legge , anche il fine specifico ( 449 , 465 ) . 447 . La questione subordinata contiene gli elementi che la costituiscono come modificazione della principale . Se in essa non debbano essere enunciati elementi di un fatto materiale diverso , o elementi costitutivi di un reato diverso , è inserita nella questione principale come domanda subordinata alla risposta data alla seconda o alla terza domanda della questione stessa . Se nella questione subordinata debbano essere enunciati elementi di un fatto materiale diverso , o elementi costitutivi di un reato diverso , tale questione è proposta subordinatamente alla principale e divisa nel modo indicato nell ' art . precedente ( 465 ) . 448 . Le domande , e rispettivamente le questioni , sulle cause che escludono o diminuiscono la imputabilità (c.p . 44 s . ) o la pena , su quelle per le quali deve dichiararsi la esenzione da pena , e sulle circostanze aggravanti , contengono l ' enunciazione degli elementi che le costituiscono , fatta eccezione per quella relativa alle circostanze attenuanti prevedute nell ’ art . 59 del codice penale ( 465 ) . 449 . La domanda su una causa che esclude l ’ imputabilità fa parte della questione sul fatto principale . Tale domanda precede quella indicata al n . 3 dell ' art . 446; e quest ' ultima deve essere formulata subordinatamente alla risposta negativa sulla causa da cui è esclusa l ’ imputabilità . La questione su una causa che diminuisce l ' imputabilità o la pena è proposta in seguito alla questione sul fatto principale , e subordinatamente alla risposta affermativa sulle tre domande indicate nell ' art . 446 ( 465 ) . 450 . Se l ' imputato sia sordomuto , o se nel momento in cui fu commesso il fatto avesse avuto meno di quattordici anni , ovvero , trattandosi di reato di stampa preveduto nel n . 4 dell ’ art . 14 , avesse avuto meno di sedici anni , il presidente domanda ai giurati con speciale questione se egli abbia agito con discernimento ( 465 ) . 451 . La questione sul fatto principale è proposta prima di ogni altra ; la questione sulle circostanze attenuanti è proposta per ultima : le altre sono proposte con l ' ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione , salvo quanto è disposto nel capoverso dell ’ art . 449 . Le domande sul fatto principale e sulle questioni subordinate sono proposte con la formula : 1 ) « Sussiste il fatto .... ( enunciandolo in conformità agli art . 444 e 446 ) ? » 2 ) « Ha l ’ imputato ... commesso il fatto ( o « Ha concorso nel fatto » , indicando gli elementi del concorso ) ? » ; 3 ) « È l ' imputato colpevole per avere commesso il fatto ( o per avere concorso nel fatto ) volontariamente ? » ( e se la legge designa un fine specifico si dica , per esempio : « a fine di uccidere , per trarre profitto , per fine di lucro , di libidine , per influire … » ? ) ; oppure : « È l ' imputato colpevole di avere cagionato il fatto per imprudenza , per negligenza ? » ( come nelle varie ipotesi dalla legge indicate ) . Le questioni o domande sulle cause che escludono o diminuiscono la imputabilità o la pena , quelle sulle circostanze aggravanti e quelle sulle cause che esimono da pena sono proposte con la formula : « Sussiste a favore ( o a carico ) dell ' imputato che egli abbia commesso il fatto , trovandosi nello stato o con la circostanza o per esservi stato costretto o nell ’ atto di ... usando di ... con abuso di ... col mezzo di ... con violenza , con armi ... ( come nei varii casi dalla legge indicati ) . La questione sulle circostanze attenuanti è proposta con la formula : « Concorrono in favore dell ' imputato circostanze attenuanti ? » ( 465 ) . 452 . Le questioni , e le domande in cui siano divise , si formulano distintamente per ciascun imputato , per ciascun fatto principale o subordinato , e per ciascuna delle cause o circostanze suddette . Ciascuna questione e ciascuna domanda è formulata in modo che si possa rispondere con sì o con no ; e vi è fatta menzione , quando occorra , del legame di dipendenza dell ' una dall ' altra . Se più sono gli imputati per un medesimo fatto , la domanda sulla sussistenza del fatto materiale specificata nel num . 1 dell ’ art . 446 è proposta una sola volta ( 465 ) . 453 . Il pubblico ministero e le parti hanno facoltà di chiedere che le questioni siano formulate , o disposte , in modo ed ordine diverso . Il presidente decide sulle istanze predette . 454 . Stabilite le questioni definitivamente secondo le nonne degli art . precedenti e sottoscritte dal presidente e dal cancelliere , si procede alla discussione in conformità dell ’ art . 411 . Nessuna modificazione od aggiunta può essere fatta alle questioni , se non sopraggiungano nuovi elementi di prova che ne impongano la necessità . La decisione del presidente su questo oggetto non può essere in alcun modo impugnata ( 465 ) . 455 . Terminata la discussione , il presidente dichiara chiuso il dibattimento , che non può essere riaperto ; e si procede nella sala d ' udienza alla deliberazione del verdetto , restando presenti , insieme coi giurati , il presidente , il pubblico ministero , il cancelliere , e un difensore per ciascuno degli imputati . Per gli imputati per i quali il presidente dichiari non esistere incompatibilità di difesa , assiste un solo difensore designato da essi o , in caso di disaccordo , dal presidente . I giurati supplenti sono licenziati : ogni altra persona , compreso il difensore della persona civilmente responsabile , è fatta allontanare dalla sala dell ' udienza . Il presidente provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica alla custodia degli ingressi . È assoluto dovere del pubblico ministero e del difensore di mantenersi in silenzio e astenersi da qualsiasi atto elle possa turbare la libertà e la tranquillità della votazione del verdetto e dello spoglio dei voti . Il presidente fa allontanare dalla sala di udienza il trasgressore , e lo denunzia per i provvedimenti disciplinari , senza pregiudizio dell ' azione penale quando ne sia il caso , e salvo l ’ obbligo di ripresentarsi all ’ udienza dopo la deliberazione dei giurati . La deliberazione continua in assenza del trasgressore e senza che questi sia surrogato . Le disposizioni date dal presidente in esecuzione di questo articolo non sono soggette ad alcuna impugnazione ( 457 , 459 , 465 ) . 456 . Finché non sia ultimata la deliberazione , la quale in nessun caso può essere interrotta , nessuno può prendere la parola se non per espressa facoltà datagli dal presidente ; e nessuno può entrare nella sala d ’ udienza , od uscirne , eccetto che per ordine scritto del presidente ( 457 , 459 , 465 ) . 457 . Chiunque trasgredisce alle disposizioni dei due art . precedenti , ovvero , essendo obbligato a darvi esecuzione , non le fa eseguire , è condannato dal presidente a pagare all ' erario una somma da trecento a cinquecento lire , senza pregiudizio dell ' azione penale che possa sorgere dal fatto ( 459 ) . 458 . Il presidente richiama i giurati sulla importanza del giuramento da loro prestato e sulla gravità dell ' ufficio che si accingono a compiere ; dà lettura delle questioni nell ' ordine in cui sono state formulate ; le spiega singolarmente nel loro significato e nelle rispettive relazioni , indicando le conseguenze penali delle risposte , senza riassumere i risultati del dibattimento né ripetere o apprezzare le prove , o le ragioni , addotte per l ' accusa o per la difesa , Ciascun giurato ha facoltà di chiedere schiarimenti anche prima della votazione di una singola questione o domanda ( 459 al . ult . , 465 ) . 459 . Il presidente spiega ai giurati l ’ effetto delle schede non contenenti alcun voto , o giudicate non leggibili ( 460 , 465 ) . Prima che si proceda alla votazione il presidente rammenta a tutti i presenti le disposizioni degli art . 455 , 456 e 457 , ed invita a prestarvi scrupolosa obbedienza . Nel processo verbale è fatta menzione dell ' osservanza di questo articolo e del precedente . 460 . Intorno alle spiegazioni date dal presidente ai giurati è vietata qualsiasi discussione . L ' errore di diritto rilevato nelle spiegazioni può essere fatto valere come motivo di annullamento a norma dell ’ art . 500 , mediante il ricorso per cassazione , qualora , a richiesta del pubblico ministero , o del difensore , il presidente non l ' abbia rettificato . Nel processo verbale si fa menzione della richiesta di rettificazione e della dichiarazione del presidente . 461 . Il presidente fa consegnare dal cancelliere a ciascun giurato , per ogni questione o domanda , una scheda col bollo della corte di assise . La scheda reca stampata o scritta la formula della questione o domanda ; e di fianco a questa reca stampato : « Sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è .... » . Il giurato scrive , sotto le dette parole , la parola sì o no ; e piega la scheda . Su ogni singola questione o domanda tutti i giurati devono votare simultaneamente . Le schede piegate relative alla domanda o questione votata sono raccolte dal cancelliere . La votazione deve essere effettuata in modo che nessuno possa prendere cognizione del voto individuale di ciascun giurato ( 465 ) . 462 . Il presidente assistito esclusivamente dal cancelliere fa lo spoglio delle schede , ne annunzia il risultato per ogni singola questione o domanda e lo scrive immediatamente in margine alla questione o domanda , dichiarando il numero dei voti soltanto nel caso in cui la risposta affermativa sul fatto principale , o sulla circostanza aggravante , sia data a semplice maggioranza di sei voti . Se qualche scheda non contenga alcun voto , o , sul dubbio proposto dal presidente , sia giudicata non leggibile almeno da cinque giurati , è considerata favorevole all ' imputato . Tutte le schede , subito dopo lo spoglio , sono bruciate ( 465 ) . 463 . La decisione dei giurati deve risultare dalla maggioranza di sei voti almeno . Quando i voti sono egualmente divisi , prevale l ' opinione favorevole all ' imputato ( 465 ) . 464 . Deliberato il verdetto , il presidente , sempre in presenza dei giurati , del pubblico ministero e del difensore , lo sottoscrive insieme al cancelliere ( 465 ) . 465 . Le disposizioni dell ' art . 440 , degli art . 442 a 452 , 454 a 456 , 458 , 459 prima parte , 461 a 464 , si osservano a pena di nullità . 466 . Quando il verdetto sia stato affermativo su taluna delle domande relative al fatto principale alla semplice maggioranza di sei voti , il presidente può rimandare il giudizio ad altra sessione con altri giurati . La decisione del presidente non è motivata e nessuno ha diritto di provocarla . Se il verdetto affermativo concerne più reati , la norma suddetta si applica al reato per il quale la decisione del presidente è pronunciata . Se per altri imputati del medesimo reato il verdetto sia stato affermativo con maggioranza superiore a sei voti , il presidente ha facoltà di estendere anche a questi imputati l ' effetto della sua decisione . 467 . Sottoscritto il verdetto , il presidente riapre l ' udienza e ordina che sia ricondotto nella sala l ' imputato . Il cancelliere dà lettura del verdetto . Il pubblico ministero e i difensori delle parti propongono le rispettive richieste , conclusioni , od istanze ; immediatamente dopo , a pena di nullità , il presidente redige la sentenza e la pubblica mediante lettura della medesima in udienza . 468 . Se i giurati hanno negato che il fatto materiale sussista , o hanno negato che l ' imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso , o che ne sia colpevole , ovvero se hanno risposto affermativamente alla domanda sopra la causa che esclude la imputabilità , o per la quale la legge penale dispone che l ' imputato non è punibile , o non soggiace a pena , il presidente lo dichiara assolto . Se il fatto di cui l ' imputato è dichiarato colpevole non costituisce reato , il presidente lo assolve dichiarandone espressamente il motivo . Nei casi in cui la legge penale dispone che l ' imputato va esente da pena , il presidente lo dichiara espressamente nel dispositivo . In ciascuno dei casi predetti , qualora il prosciolto si trovi detenuto , o soggetto a vincoli di libertà provvisoria , il presidente ne ordina la liberazione salvo che costui non debba rimanere detenuto per altra causa . Quando occorra applicare il capoverso dell ' art . 46 , o la prima parte dell ' art . 54 , o la prima parte dell ' art . 58 del codice penale , si provvede a norma dell ' art . 594 . 469 . Se il fatto di cui , secondo il verdetto , l ' imputato fu ritenuto colpevole costituisce reato , il presidente pronuncia la condanna e infligge la pena . 470 . I1 presidente , nella sentenza di condanna o di proscioglimento , pronuncia sulle spese , sulle restituzioni , sui danni e sulle domande per riparazione , in conformità degli art . 429 , 430 e 431 . CAPO V . Del giudizio in contumacia . 471 . Quando l ' imputato , anche se detenuto , non si presenti all ' udienza , e sia dimostrato che si trovi nell ' impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento , ovvero se per infermità di mente sia nell ’ impossibilità di provvedere alla propria difesa , il presidente della corte di assise , il tribunale , o il pretore , anche d ' ufficio , sospende o rimanda il dibattimento secondo le circostanze ; prescrive , quando occorra , che il provvedimento sia notificato all ' imputato ; può autorizzare altresì il danneggiato , che ne faccia istanza , a promuovere o proseguire l ' azione per i danni avanti il giudice civile indipendentemente dal procedimento penale , e non ostante che siavi stata costituzione di parte civile . L ' istanza può essere proposta dal pubblico ministero nel caso preveduto nell ' art . 64 . Se il dibattimento sia tenuto successivamente , la parte civile può valersi della facoltà disposta nell ' art . 10 . 472 . Fuori dei casi indicati nell ' art . precedente e di quello preveduto nel capoverso dell ' art . 376 , se l ' imputato non si presenti all ' udienza , il presidente , o il pretore , ordina al cancelliere di dare lettura dell ' atto di notificazione della sentenza di rinvio , se ne sia il caso , e dell ' atto di notificazione del decreto di citazione , o di quello indicato nell ' art . 360 . Il giudice , dopo ciò , sentiti il pubblico ministero e i difensori , quando risulti che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati , prescrive con ordinanza che il giudizio sia trattato in contumacia ; altrimenti ordina la rinnovazione degli atti dei quali siasi accertata la nullità . 473 . I1 giudizio in contumacia , in prima istanza , come in appello , è trattato con le forme ordinarie ; la corte di assise procede senza intervento di giurati . La difesa non può presentare prove a discolpa ; il giudice può valersi delle facoltà disposte negli art . 399 , 400 e 493 , meno che per l ' esame di testimoni . Salvo quanto è disposto nello art . 476 , la sentenza contiene i provvedimenti sulle spese e gli altri menzionati negli art . 429 , 430 e 431 . La corte di assise , nel pronunciare condanna a pena restrittiva della libertà personale , spedisce , contro il contumace , ordine di cattura , a norma del primo capoverso dell ' art . 330 , sottoscritto dal presidente e dal cancelliere . 474 . Avanti la corte di appello , il tribunale , o il pretore , il contumace può comparire nel corso del dibattimento . Il presidente , o il pretore , lo informa sommariamente di quanto è stato fatto prima della sua comparizione e lo invita a esporre le discolpe . Se la comparizione avviene prima che siano incominciate le arringhe per la discussione , l ' imputato può presentare documenti e indicare altre prove a sua difesa . Il giudice , sentiti il pubblico ministero e le altre parti presenti , può valersi rispetto alla prova testimoniale e alla perizia delle facoltà disposte nell ' art . 400 . Avanti la corte di assise , la comparizione dell ' imputato contumace , in qualsiasi momento del giudizio trattato in conformità della prima parte dell ' art . 473 , purché avvenga prima della chiusura del dibattimento , determina la rinnovazione di questo nelle forme ordinarie . Nondimeno , se l ' imputato comparisce volontariamente nel dibattimento in corso avanti i giurati contro altri coimputati , si applicano le regole della prima parte e del primo capoverso di questo articolo , purché il comparente sia assistito da difensore di fiducia e non chieda che il dibattimento sia sospeso o rimandato . 475 . Il condannato in contumacia dalla corte di assise alla pena dell ' ergastolo , o ad altra pena restrittiva della libertà personale di durata superiore a cinque anni , ovvero all ' interdizione perpetua dai pubblici uffici , in qualunque tempo si presenti volontariamente , o si costituisca in carcere , o pervenga in potere della giustizia , prima che l ' azione penale sia prescritta , è sottoposto a nuovo giudizio con le forme ordinarie e la sentenza si ha come non avvenuta . Se la sentenza di rinvio o l ' atto di accusa non fossero stati notificati all ' imputato in persona , la notificazione deve essere nuovamente eseguita insieme con quella del decreto indicato nell ' art . 360 . Se il condannato presentatosi volontariamente , e non arrestato , non comparisca nel dibattimento , e non giustifichi uno dei motivi indicati nell ' art . 471 , la corte , senza intervento di giurati , ordina l ' esecuzione della condanna , con sentenza soggetta solamente a ricorso per cassazione ( 476 , 500 s . ) . 476 . Con le sentenze menzionate nella prima parte e nell ' ult . capoverso dell ' art . precedente la corte di assise non pronuncia sulle istanze per restituzioni , risarcimento di danni o riparazione , proposte a norma dell ' art . 7; e ne è attribuita la cognizione al giudice civile . L ' azione avanti il giudice civile può essere promossa o proseguita subito dopo la condanna in contumacia . E ’ applicabile la disposizione dell ' art . 10 , qualora , dopo promossa la detta azione , l ' imputato sia sottoposto al nuovo giudizio preveduto nella prima parte dell ' art . precedente . TITOLO III . Del giudizio sulle impugnazioni . CAPO I . Dell ’ appello . 477 . Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale : 1° l ' imputato , nel caso di condanna , o quando è stato assolto per insufficienza di prove , se si tratta di delitto ; e , se si tratta di contravvenzione , nel caso di condanna alla pena dell ' arresto , ovvero a pena pecuniaria superiore a lire centocinquanta , o alla sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ' arte per tempo superiore ad un mese ; 2° il pubblico ministero presso il pretore , o il procuratore del Re , allorché si tratta di delitto , ovvero allorché , trattandosi di contravvenzione , in caso di condanna fu inflitta , o , in caso di proscioglimento era stabilita dalla legge , una delle pene indicate nel numero precedente . 478 . Contro le sentenze del tribunale , salvo quanto è disposto nell ' ult . capoverso dell ' art . 418 , possono appellare alla corte di appello : 1° l ' imputato di delitto nel caso di condanna , o quando è stato assolto per insufficienza di prove , eccetto che la legge stabilisca una pena pecuniaria non congiunta ad altra pena e non superiore a lire mille , e la sentenza abbia applicato la pena in questi limiti ; 2° l ' imputato di contravvenzione nel caso di condanna all ' arresto o a uria pena pecuniaria superiore a lire mille , o alla sospensione dall ' esercizio di una professione o di un ' arte per un tempo superiore a tre mesi ; 3° il procuratore del Re e il procuratore generale , nel caso di condanna per delitto , o di proscioglimento , quando la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale , o una pena pecuniaria superiore a lire mille , e nel caso di condanna per contravvenzione , o di proscioglimento , allorché la legge stabilisca alcuna delle pene indicate nel n . 2 . Il procuratore del Re e il procuratore generale possono appellare qualunque sia stata in udienza la conclusione del rappresentante del pubblico ministero , e nonostante l ' appello dell ' ufficio del pubblico ministero di grado inferiore , ovvero il silenzio e l ' acquiescenza di questo all ' esecuzione della sentenza . 479 . La sentenza pronunciata su reati connessi ( 23 s . ) è appellabile per tutti i capi quando l ' appello è ammesso per taluno dei reati . 480 . L ' appello del pubblico ministero attribuisce al giudice superiore la piena cognizione del procedimento e l ' imputato può addurre tutti i suoi mezzi di difesa . Sull ' appello dell ' imputato , o di alcuna fra le persone indicate nell ' art . 128 , allorché non abbia appellato il pubblico ministero , la sentenza non può essere riformata , nella qualità e misura della pena , a danno dell ' imputato . Peraltro , il giudice di appello che ritenga doversi dare ai reato diversa definizione , anche più grave , nei limiti della competenza del giudice di primo grado , può stabilire la nuova definizione , pronunciando in conformità ad essa il dispositivo della sentenza . 481 . L ' imputato assolto può appellare contro le disposizioni della sentenza relative alle istanze da lui proposte per il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese . L ' imputato condannato può appellare soltanto contro le disposizioni della sentenza relative al risarcimento dei danni o alla riparazione , perché si tratti di sentenza appellabile secondo le norme degli art . 477 e 478 ( 484 ) . 482 . La persona civilmente responsabile ( 65 al . ) può appellare contro i capi o le disposizioni che concernono i suoi interessi civili , nei casi in cui l ' appello compete all ' imputato , non ostante il silenzio di quest ' ultimo , o la rinunzia all ' appello da lui proposto ( 484 ) . 433 . La parte civile può appellare , nel caso di condanna dell ' imputato , contro i capi o le disposizioni che concernono i suoi interessi civili ; e , nel caso di proscioglimento , contro la condanna alle spese e al risarcimento dei danni ( 484 ) . 484 . Nei casi preveduti nei tre articoli precedenti l ' appellante , a pena di decadenza , fa notificare nel termine di tre giorni la dichiarazione d ' appello al pubblico ministero e alle altre parti . L ' appello per i soli interessi civili è proposto , trattato e deciso nella forma ordinaria del giudizio penale . 485 . L ' appello contro le ordinanze è proposto congiuntamente all ' appello contro la sentenza . Può essere proposto immediatamente , ma senza effetto sospensivo del giudizio , contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell ' imputato che siano pronunciate nel corso degli atti preliminari . 486 . I motivi d ' impugnazione , quando non siano stati proposti in conformità dell ' art . 131 , possono essere presentati dal difensore nel termine perentorio di giorni tre , se trattisi di appello da sentenza del pretore , e di giorni cinque , se trattisi di appello da sentenza del tribunale , a decorrere dalla notificazione della citazione per il dibattimento in appello . Questa disposizione vale anche per il pubblico ministero . Se i motivi siano stati presentati a norma dell ' art . 131 . possono esserne aggiunti altri , fino a cinque giorni prima dell ' udienza in cui si discute l ' appello . 487 . Nei casi in cui l ' appello sia proposto oltre il termine , o siavi rinunzia ad esso , il giudice che ha pronunciato la sentenza ne ordina in camera di consiglio la esecuzione . L ' ordinanza è notificata all ' appellante , il quale può impugnarla col ricorso per cassazione . 488 . Fuori dei casi preveduti nell ' art . precedente , il cancelliere della pretura o del tribunale trasmette tutti gli atti del procedimento , insieme alla copia della sentenza e alla dichiarazione di appello , con i motivi presentati , alla cancelleria del tribunale o della corte . 489 . Il presidente ordina la citazione dell ' imputato e della parte civile ; ordina pure quella dell ' imputato elle non abbia appellato , nei casi contemplati nei capoversi dell ' art . 131 . La citazione è notificata alle parti suddette , a pena di nullità . Il termine minimo per comparire è di dieci giorni avanti il tribunale e di quindici avanti la corte . 490 . Si osserva nel giudizio di appello la disposizione dell ' art . 362 , per gli effetti indicati al n . 4 dell ' art 358 . 491 . Nel giudizio di appello si osservano le norme del giudizio in primo grado , avanti il tribunale , anche relativamente alla pubblicità e alla polizia dell ' udienza e alla direzione della discussione , in quanto siano applicabili e non sia diversamente stabilito . Il presidente , o un giudice da lui delegato , prima che si proceda all ' interrogatorio dell ' imputato , fa relazione del procedimento e dei fatti che lo hanno determinato . La lettura degli atti è limitata a quelli per i quali ne sia riconosciuta la necessità , ed è ordinata dal presidente d ' ufficio , ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero , o sulla istanza delle parti . Non si procede all ' esame di periti o testimoni . Nella discussione la parola spetta per primo all ' appellante ; la parte civile è ammessa alla discussione e può concludere , ancorché non sia appellante . Nel processo verbale , redatto a norma dell ' art . 436 , è fatta menzione dell ' adempimento delle formalità suindicate . Le disposizioni degli art . 412 , 413 , 414 , 433 , relative alla sentenza del tribunale , sono comuni anche alla sentenza della corte di appello ; per la correzione o la rettificazione si osserva la norma dell ' art . 434 . 492 . Quando l ' appello sia proposto da persona che non ne aveva diritto , o contro decisione inappellabile , o i motivi non siano stati presentati in termine , ovvero in alcuno dei casi contemplati nell ' art . 487 non vi sia stato il provvedimento ivi stabilito , il giudice d ’ appello ordina la esecuzione della sentenza e condanna l ' appellante nelle spese . 493 . Il pubblico ministero e le parti possono fare nuove produzioni , istanze e deduzioni in relazione ai motivi di appello già proposti . Se il giudice ritenga di non essere in grado di pronunciare allo stato degli atti , può anche di ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti , la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento , l ' esame , anche su nuove circostanze , dei testimoni e periti del primo giudizio , o altre nuove prove . In questi casi si osservano le norme del giudizio di primo grado , avanti il tribunale , relativamente alle prove ; e il processo verbale del dibattimento è redatto con osservanza dei capoversi primo e secondo dell ' art . 437 . 494 . Se il giudice di appello riconosca erronea la dichiarazione d ' incompetenza pronunciata dal primo giudice , annulla la sentenza e gli rinvia gli atti per il giudizio in merito . Se il tribunale riconosca che il pretore giustamente si dichiarò incompetente , o che pur essendo incompetente decise in merito , ritiene il giudizio e decide in merito qualora il fatto rientri nella sua competenza di primo grado ; altrimenti ordina il rinvio degli atti al giudice competente . Quando il tribunale , pronunciando sulla questione di competenza menzionata nell ' ult . capoverso dell ' art . 418 , si sia ritenuto competente decidendo in merito , la corte di appello non può annullare per incompetenza la sentenza del tribunale ; e pronuncia in merito , in secondo grado , a meno che si tratti di decisione contro la quale non è ammesso l ' appello a norma dell ' art . 477 . Quando il giudice di appello riconosca incompetente quello di primo grado , in seguito a diversa definizione del reato , o per l ' accertamento di un fatto diverso , o perché il fatto appartenga alla competenza di altra autorità , provvede nei vagii casi in conformità degli art . 418 a 420 . Quando il giudice di primo grado sia riconosciuto incompetente per territorio , è ordinato il rinvio degli atti al giudice competente per la rinnovazione del dibattimento . 495 . Se nel giudizio di primo grado siasi verificata alcuna delle nullità indicate nell ' art . 136 , il giudice di appello , ritenendo il giudizio , ordina la rinnovazione del dibattimento . Se trattisi di altre nullità che non siano state sanate nei modi di legge , può ordinare la rinnovazione degli atti nulli , o anche , dichiarata la nullità , decidere in merito qualora riconosca che l ' atto nullo non presta elementi concludenti al giudizio . 496 . Fuori dei casi considerati nei due articoli precedenti , il giudice decide in merito confermando o riformando la sentenza appellata ; se conferma , o se modifica solamente la pena o la misura di essa , rinvia gli atti al primo giudice per la esecuzione . CAPO II . Dell ' opposizione . 497 . Il condannato in contumacia ( 471 s . ) con sentenza inappellabile può fare opposizione avanti il tribunale o il pretore che l ' ha pronunciata . Può fare opposizione avanti la corte di assise il condannato in contumacia a pena diversa da quelle indicate nell ' art . 475 . 498 . Il presidente , o il pretore , fissa il giorno del dibattimento con decreto , che , a pena di nullità , è notificato al condannato . Se il condannato non si presenti al dibattimento , e non sia dimostrato che trovisi nelle condizioni prevedute nell ' art . 471 , ovvero , dopo essersi presentato , si allontani prima dell ' interrogatorio , o se l ' opposizione risulti fatta oltre il termine , il giudice ordina l ' esecuzione della sentenza . Questa seconda sentenza non è soggetta a opposizione . Nei giudizi di competenza della corte di assise essa è pronunciata senza intervento di giurati . In ogni altro caso , per effetto dell ' opposizione la condanna si ha come non avvenuta , e si procede a muovo giudizio . 499 . La sentenza pronunciata in contumacia non può essere riformata nella qualità e misura della pena a danno del condannato , ma il giudice dell ' opposizione può esercitare la facoltà stabilita nel capoverso dell ’ art . 480 . Qualora il giudice riconosca , in seguito al nuovo dibattimento , la propria incompetenza , provvede nei varii casi in conformità agli art . 418-420 . CAPO III . Del ricorso per cassazione . SEZIONE I . Dei casi nei quali si può ricorrere . 500 . Il ricorso per cassazione , oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni di legge , può essere proposto contro le sentenze pronunciate in giudizio , inappellabilmente o in grado di appello , dall ’ autorità giudiziaria ordinaria , per violazione o erronea applicazione della legge , per eccesso di potere o incompetenza per materia , ovvero per omissioni o violazioni di forme nella sentenza , nel verdetto o negli atti che hanno preceduto , quando producano nullità e questa non sia stata sanata nei modi stabiliti dalla legge . Contro le sentenze di condanna penale di qualsiasi altra autorità , eccetto quelle del Senato costituito in alta corte di giustizia , può essere in ogni tempo proposto il ricorso per difetto di legittima costituzione , incompetenza , od eccesso di potere , qualora non possano essere altrimenti impugnate . Il ricorso non ha effetto sospensivo . 501 . Il ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello non può essere fondato sulle nullità di forma degli atti processuali o della sentenza di primo grado , o sul motivo della incompetenza per territorio , se tali questioni non siano state proposte nel giudizio di appello . Questa disposizione non si applica alle nullità indicate nell ' art . 136 . 502 . L ' imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e contro quella di assoluzione per insufficienza di prove . Può anche ricorrere solamente contro le disposizioni della sentenza di condanna relative al risarcimento dei danni , alla riparazione e alle spese ; può altresì ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che abbiano respinto le domande da lui proposte per risarcimento dei danni o rimborso delle spese . Il silenzio dell ' imputato , la dichiarazione di non voler ricorrere , o la rinunzia al ricorso , non pregiudicano il diritto di impugnazione della persona civilmente responsabile ( 65 al . ) . 503 . Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere , a norma dell ' art . 500 , contro la sentenza di condanna pronunciata dalla corte di assise per chiederne l ' annullamento nell ' interesse dell ' imputato . Può chiederne l ' annullamento in pregiudizio dell ' imputato solamente se sia stata inflitta una pena non corrispondente a quella stabilita dalla legge per il reato ritenuto dalla sentenza in base al verdetto , o se sia stata conceduta la sospensione della esecuzione della condanna in caso non consentito dalla legge . Lo stesso procuratore generale può ricorrere , per i motivi indicati nell ' art . 500 , contro la sentenza di proscioglimento pronunciata a norma dell ' art . 439 . Contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dopo il verdetto , il procuratore generale può ricorrere : l ° se la sentenza abbia pronunciato l ' assoluzione o l ' esenzione da pena per erronea applicazione di legge ; 2° se in base al verdetto avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di condanna ; 3° se la sentenza sia stata pronunciata senza che tutte le questioni e domande volute dalla legge siano state votate . Nei casi menzionati nei due capoversi precedenti la scarcerazione è sospesa se per il delitto enunciato nella sentenza di rinvio e nell ' atto di accusa la legge stabilisca la pena dell ' ergastolo , o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a cinque anni , e la dichiarazione di ricorrere sia fatta immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza . 504 . Contro la sentenza in contumacia della corte di assise , revocabile secondo la disposizione dell ' art . 475 , può ricorrere per cassazione soltanto il procuratore generale presso la corte di appello . 505 . Il procuratore generale presso la corte di appello può anche ricorrere per la cassazione delle sentenze di condanna , o di proscioglimento , pronunciate dal tribunale inappellabilmente , e dalla corte o dal tribunale in grado di appello . 506 . Il procuratore del Re può ricorrere per la cassazione delle sentenze di condanna , o di proscioglimento , pronunciate dal tribunale o dal pretore inappellabilmente , e dal tribunale in grado di appello . 507 . La parte civile può ricorrere , nel caso di condanna dell ' imputato , contro le disposizioni della sentenza che concernono l ' azione civile proposta a norma dell ' art . 7; e , nel caso di proscioglimento , contro la condanna alle spese e al risarcimento dei danni . Il ricorso è proposto , trattato e deciso con le forme del giudizio penale , salvo quanto è disposto nell ' art . 511 . 508.Il ricorso contro le ordinanze pronunciate nel giudizio è proposto congiuntamente a quello contro la sentenza . Può essere proposto immediatamente , ma senza effetto sospensivo del giudizio , contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell ' imputato che siano pronunciate nel corso degli atti preliminari . 509 . Il procuratore generale presso la corte di cassazione può in ogni tempo ricorrere nell ' interesse della legge contro qualunque sentenza o ordinanza che sia divenuta irrevocabile per non essere stato proposto ricorso , o per esservi stata rinunzia al medesimo , o perché il ricorso proposto sia stato dichiarato inammissibile ( 534 ) . SEZIONE II . Del ricorso e del procedimento relativo . 510 . Nella dichiarazione di ricorso deve essere indicata la sentenza od ordinanza contro cui è proposto ; e , salvo i casi preveduti nell ' art . 136 , anche ogni ordinanza della quale , insieme con la sentenza , si chiede l ' annullamento . Se nella dichiarazione non siano esposti i motivi , il ricorrente deve presentarli non oltre i venti giorni successivi . Se i motivi siano stati presentati in termine , possono esserne aggiunti altri , fino a otto giorni prima dell ' udienza in cui si discute il ricorso . I termini stabiliti nei due precedenti capoversi sono perentorii . I motivi devono essere esposti specificatamente e sottoscritti dall ' avvocato che difese il ricorrente , o da un avvocato a cui sia stato conferito regolare mandato nella dichiarazione di ricorso , o con atto ricevuto o autenticato da notaio , o ricevuto dal cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza . 511 . Chi domanda la cassazione della sentenza per i soli interessi civili , deve far notificare la dichiarazione di ricorso , a pena di decadenza , entro tre giorni , al pubblico ministero e alle altre parti . Il giudizio ha luogo avanti la sezione penale , secondo le norme ordinarie ; la dichiarazione di ricorso e la sua notificazione , la presentazione dei motivi , e tutti gli altri atti del ricorrente debbono essere eseguiti a sue spese , salvo le disposizioni sul gratuito patrocinio . 512 . Il ricorso contro sentenza di condanna , anche in contumacia , a pena restrittiva della libertà personale per durata non inferiore a un anno di reclusione o di detenzione , deve essere dichiarato inammissibile se il condannato non sia costituito in carcere , a meno che abbia ottenuto libertà provvisoria nei casi in cui la legge la consente , in conformità alle disposizioni dell ' ult . capoverso dell ' art . 334 e degli , articoli successivi ( 513 , 520 ) . 513 . Nei casi indicati nell ' art . precedente , il ricorrente che trovandosi detenuto per altra causa debba in relazione a questa essere scarcerato , rimane in carcere fino alla sentenza della corte di cassazione , qualora non ottenga libertà provvisoria . 514 . Il giudice che pronunciò la sentenza impugnata ne ordina in camera di consiglio la esecuzione , se la domanda e i motivi non siano stati presentati nei termini prescritti e con l ' osservanza dell ' ult . capoverso dell ' art . 510 , o non siano state eseguite le notificazioni prescritte a pena di decadenza , o vi sia stata rinunzia al ricorso . Questa ordinanza deve essere notificata al ricorrente , il quale può impugnarla col ricorso per cassazione ( 515 , 520 ) . 515 . Non verificandosi il caso preveduto nell ' art . precedente , e spirati i termini per l ’ adempimento di tutte le predette formalità , il cancelliere della corte , del tribunale , o del pretore , trasmette alla cancelleria della corte di cassazione tutti gli atti del procedimento , la dichiarazione di ricorso con i motivi , i documenti che il ricorrente abbia depositato , e la copia della sentenza impugnata . 516 . I ricorsi contro le sentenze e ordinanze delle corti di appello , dei tribunali e dei pretori che hanno pronunciato su reati preveduti da leggi speciali , ancorché impugnate pure in quanto hanno pronunciato su reati preveduti dal codice penale , e i ricorsi contro le sentenze e ordinanze delle sezioni di accusa e delle corti di assise , anche quando siano proposti per i fini della revisione , sono deferiti al giudizio della prima sezione penale della corte di cassazione . La stessa sezione giudica sui conflitti di competenza , sulla astensione o ricusazione dei giudici , sulla rimessione per motivi di sicurezza pubblica o legittimo sospetto , e sui ricorsi in materia di esecuzione ( 560 , 590 al . ult . ) e di estradizione considerati nel libro quarto ( 647 ) . La seconda sezione penale della detta corte giudica di ogni altro ricorso , affare od istanza in materia penale . I conflitti di competenza , i ricorsi contro ordinanze , quelli in materia di astensione o ricusazione , di rimessione di cause , e quelli contro le sentenze delle sezioni di accusa o pronunciate in camera di consiglio , sono giudicati dalla corte di cassazione in camera di consiglio , senza formalità di dibattimento . 517 . La nomina del difensore avanti la corte di cassazione è fatta dalla parte ricorrente nell ' atto della dichiarazione . Nondimeno l ' imputato può sempre farsi rappresentare all ' udienza da un difensore di fiducia , nominato posteriormente con mandato o con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza . 518 . All ' imputato o condannato che non abbia nominato un difensore , il presidente della corte di cassazione lo nomina di ufficio nel decreto stesso che stabilisce l ' udienza per la discussione . Se l ' imputato ha fatto ricorso per i soli interessi civili , ovvero se il ricorso sia proposto dalla persona civilmente responsabile o dalla parte civile , il presidente nomina un difensore al ricorrente che ne faccia domanda e presenti i documenti richiesti per l ’ ammissione al gratuito patrocinio . I difensori rappresentano le parti in tutti gli atti che occorrono avanti la corte . Per tali atti , il domicilio delle parti si intende eletto presso i rispettivi difensori . 519 . Il cancelliere della corte di cassazione , immediatamente dopo che gli atti sono pervenuti in cancelleria , ne avverte il difensore che dai medesimi apparisca nominato . Il difensore , durante il termine di dieci giorni dalla notificazione dell ' avvertimento , può esaminare in cancelleria gli atti , e presentare nuovi documenti ( 521 ) . 520 . Se sia impugnato un provvedimento non soggetto a ricorso , se non sia stato provveduto in conformità dell ' art . 514 nei casi ivi preveduti , o se il ricorrente non abbia ottemperato alla disposizione dell ' art . 512 , la corte di cassazione in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero , senza dibattimento né intervento di difensori , dichiara inammissibile il ricorso mediante ordinanza inserita nel processo verbale . Sul ricorso contro l ' ordinanza contemplata nel capoverso del predetto art . 514 la corte delibera nella forma suindicata ; qualora annulli l ' ordinanza , dispone che si proceda nei modi ordinari alla discussione del ricorso contro la sentenza . 521 . Per i ricorsi da discutere in udienza pubblica , spirato il termine stabilito nel capoverso dell ' art . 519 , il presidente fissa l ' udienza e nomina il relatore . Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale , che deve restituirli almeno cinque giorni prima dell ' udienza . Il cancelliere dà avviso del giorno stabilito per l ' udienza ai difensori delle parti , almeno dieci giorni prima . 522 . Le regole stabilite circa la pubblicità e la polizia dell ' udienza e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado ( 382 s . , 491 ) si osservano avanti la corte di cassazione per quanto siano applicabili . Le parti compariscono solamente per mezzo dei difensori ; possono depositare , e rispettivamente comunicarsi , almeno tre giorni prima dell ' udienza in cui si discute il ricorso , memorie sottoscritte da un avvocato . Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale . Nell ' udienza stabilita , il presidente , o il consigliere da lui delegato , fa la relazione della causa . Dopo la relazione parla il difensore , o l ' avvocato che ha sottoscritto la memoria , se l ' uno o l ' altro sia presente , e il pubblico ministero . Il difensore della parte che ricorre , se è presente , ha per primo la parola ; il pubblico ministero pronuncia la sua arringa per ultimo , quando non sia ricorrente . SEZIONE III . Della sentenza . 523 . La corte , dopo la discussione , delibera la sentenza che è pubblicata dal presidente , mediante lettura del dispositivo , nella stessa udienza in cui è discusso il ricorso . La sentenza compilata e sottoscritta nei modi di legge deve essere deposta in cancelleria nel termine di quindici giorni successivi alla pubblicazione . Si osservano , in quanto sono applicabili , le disposizioni degli art . 413 e 414 . 524 . L ' annullamento parziale o totale senza rinvio per nuovo giudizio o provvedimento è pronunciato nei casi seguenti : 1° se il fatto non presenta gli estremi di alcun reato , o ha cessato di essere punibile , o l ' azione penale non è stata o non poteva essere promossa o proseguita , o è estinta ; 2° se il reato non è di competenza della giurisdizione ordinaria ; 3° se la sentenza o l ' ordinanza contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione ordinaria ; 4° se vi è contraddizione fra la sentenza od ordinanza annullata e altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto pronunciata dallo stesso o da altro giudice penale ; 5° se la sentenza annullata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l ' appello ; 6° se l ' annullamento deve essere pronunciato senza rinvio per effetto di una particolare disposizione di legge ; 7° se la sentenza ha conceduto la sospensione della esecuzione della condanna in caso non consentito dalla legge . Nella circostanza preveduta al num . 4 la corte di cassazione annulla la seconda sentenza od ordinanza , e ordina la esecuzione della prima ; in quella preveduta al num . 5 ordina la esecuzione della sentenza di primo grado ; in quella preveduta al num . 6 dà il provvedimento richiesto dalla particolare disposizione di legge ; e in quella preveduta al num . 7 ordina la esecuzione della condanna . Se sia stata violata la disposizione del capoverso dell ' art . 417 , decidendo su un fatto diverso da quello enunciato nella richiesta , o nella istanza , o nel decreto di citazione , o nell ' atto di accusa , o nella sentenza di rinvio , la sentenza di annullamento ordina il rinvio degli atti all ' ufficio competente del pubblico ministero . In ogni altro caso di annullamento deve essere ordinato il rinvio a norma degli articoli seguenti . 525 . Se la corte di cassazione annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che concernono l ' azione civile , proposta a norma dell ' art . 7 , rinvia la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello , anche se l ’ annullamento abbia per oggetto una sentenza della corte di assise . 526 . Se l ' annullamento della sentenza o dell ' ordinanza è pronunciato pel motivo dell ' incompetenza del giudice che ha deciso , o al quale con la sentenza impugnata fu rinviato il giudizio , la corte di cassazione rinvia il giudizio o gli atti al giudice competente , che designa . La decisione sulla competenza ha autorità di giudicato irrevocabile anche per quanto riguarda la definizione del reato , in relazione all ' atto stabilito con la sentenza impugnata . Non si pronuncia l ' annullamento per motivo di incompetenza non opposta nei gradi di giudizio precedenti , se la corte di cassazione riconosce che il tribunale abbia deciso su un reato che sarebbe stato di competenza del pretore o che la corte di assise abbia deciso su un reato che sarebbe stato di competenza del tribunale o del pretore . Nondimeno , se la sentenza debba essere annullata per altri motivi , la corte di cassazione rinvia il giudizio all ' autorità competente per la cognizione a norma della legge . 527 . In ogni altro caso di annullamento di ordinanza o sentenza , pronunciata da una corte di appello , da un tribunale , da un pretore , o da una sezione di accusa : 1° se è annullata un ' ordinanza , la corte di cassazione rinvia gli atti al giudice che l ' ha pronunciata , il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento ; 2° se è annullata la sentenza di una corte di appello , il giudizio è rinviato ad altra sezione della stessa corte di appello o ad altra corte di appello fra le più vicine ; 3° se è annullata la sentenza di un tribunale o di un pretore , il giudizio è rinviato ad altra sezione dello stesso tribunale o ad altro tribunale , o rispettivamente ad altro pretore , nel distretto della stessa corte di appello ; 4° se è annullata la sentenza di una sezione di accusa , gli atti sono rinviati per nuova deliberazione alla stessa sezione di accusa , che deve essere composta di giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata . Peraltro , se è annullata una sentenza che dichiarò non farsi luogo a procedere , e la cognizione del fatto spetti al tribunale o al pretore , la corte di cassazione rinvia per il giudizio al tribunale o al pretore competente ; 5° se è annullata la sentenza del giudice istruttore menzionata nel capoverso dell ' art . 347 , gli atti sono rinviati al giudice competente per il giudizio . Se il giudizio è di competenza della corte d ' assise , gli atti sono invece rinviati alla sezione di accusa . 528 . Quando annulla una sentenza della corte di assise , la corte di cassazione rinvia il giudizio ad altra corte di assise dello stesso distretto , o ad una fra le più vicine . Se la sentenza sia annullata per essere stato erroneamente dichiarato che il fatto di cui l ' imputato fu ritenuto colpevole non costituisce reato , o che l ' azione penale è estinta , ovvero per essere stata inflitta pena diversa in qualità o misura da quella stabilita dalla legge , o perché sia stata fatta erronea applicazione della legge circa la esenzione da pena , la corte di assise , senza intervento di giurati , pronuncia la nuova sentenza in base al verdetto già deliberato . Se la sentenza sia annullata per altro motivo , si procede a nuovo giudizio nelle forme ordinarie . Non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento al giudice di rinvio . 529 . L ' annullamento pronunciato su ricorso del pubblico ministero giova di diritto al condannato , il quale può proporre nel giudizio di rinvio nuovi mezzi di difesa . Il giudice di rinvio può sempre esercitare la facoltà disposta nel capoverso dell ' art . 480 , ma può condannare a pena più grave di quella precedentemente inflitta solo quando l ' annullamento sia stato pronunciato su ricorso del pubblico ministero . 530 . Quando l ' annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza , questa rimane in vigore nella parte o nei capi che non abbiano connessione causale necessaria col capo annullato , o dipendenza da esso . La corte di cassazione dichiara nel dispositivo , quando occorra , quale parte o quali capi della sentenza rimangono in vigore . La omissione di tale dichiarazione è riparata , a richiesta del pubblico ministero o della parte interessata , con deliberazione in camera di consiglio , la quale è trascritta a margine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente spedita . La detta deliberazione può essere anche promossa d ' ufficio con ordinanza del giudice di rinvio non soggetta ad alcuna impugnazione . Se , fra più condannati per lo stesso reato , taluno non abbia proposto ricorso , l ' annullamento pronunciato rispetto ad uno giova di diritto agii altri , eccetto che il motivo di annullamento concerna esclusivamente la persona che lo ha proposto . 531 . Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non danno causa all ' annullamento della sentenza se non abbiano avuto influenza sul dispositivo . Peraltro le censure e rettificazioni occorrenti devono essere specificate nella sentenza della corte di cassazione . Il presidente le comunica al giudice che pronunciò la sentenza impugnata . Quando si debba rettificare semplicemente la durata stella pena per errore di computo nella sentenza impugnata , la rettificazione può essere stabilita dalla corte di cassazione senza pronunciare annullamento ( 536 ) . 532 . La corte di cassazione pronuncia a sezioni unite quando , dopo l ' annullamento , la sentenza del giudice di rinvio sia impugnata per gli stessi motivi proposti col primo ricorso . Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per quali fu annullata la prima , la sentenza di annullamento ha autorità di giudicato irrevocabile sul punto di diritto deciso . La corte pronuncia altresì a sezioni unite sui ricorsi proposti contro le sentenze menzionate nel capoverso dell ' art . 500 . Le sezioni unite sono convocate con decreto del primo presidente che designa ad intervenirvi un egual numero di giudici di ciascuna delle due sezioni penali . L ' udienza è presieduta dal primo presidente o da un presidente di sezione da lui delegato . 533 . La corte di cassazione a sezioni unite delibera in camera di consiglio , senza dibattimento né intervento di difensori , sui conflitti di competenza preveduti nel primo capoverso dell ' art . 27 . Delibera inoltre sul dubbio fra la competenza di una o dell ' altra delle sezioni penali , e fra quella di una sezione o delle sezioni unite , nei casi seguenti : se il dubbio sia proposto dal procuratore generale ; se sia proposto d ' ufficio dalla sezione investita del ricorso ; se sia proposto da una delle parti e la sezione lo ritenga abbastanza fondato . Non si segue questo procedimento per i ricorsi portati alla cognizione delle sezioni unite a norma dell ' art . precedente . Se le sezioni unite ritengono che il ricorso spetti alla competenza di una delle sezioni , la sentenza sul ricorso è pronunciata di seguito all ' ordinanza sulla competenza , dai giudici della sezione competente intervenuti all ' udienza . 534 . Nel caso contemplato nell ’ art . 509 : se la corte di cassazione annulla la sentenza perché il fatto non costituisce reato , o perché ha cessato di essere punibile , o perché l ' azione penale è estinta , questa decisione deve essere eseguita senza che si faccia altro giudizio ; se annulla la sentenza perché fu inflitta una pena superiore a quella stabilita per il reato , e la condanna non è ancora interamente espiata , designa il giudice di rinvio per l ' applicazione della pena nella qualità o misura legale , ferma rimanendo la dichiarazione di reità a carico del condannato ; se annulla la sentenza per omissione o violazione di forme che producono nullità , la decisione della corte è notificata al condannato a richiesta del procuratore generale entro giorni venti dalla notificazione del termine stabilito nell ' ult . capoverso dell ' art . 536 , con l ' avvertimento che egli ha diritto ad un nuovo giudizio se non preferisce sottoporsi all ’ esecuzione della sentenza annullata . La richiesta del nuovo giudizio deve essere fatta nel termine di due mesi , con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata , o presentata direttamente alla corte di cassazione . In difetto della dichiarazione , la condanna è eseguita . Se la dichiarazione sia fatta , la corte di cassazione designa con ordinanza il giudice di rinvio . Se è annullata nell ' interesse della legge un ' ordinanza relativa alla libertà personale e l ' effetto dell ' annullamento possa essere favorevole all ' imputato , la decisione della corte di cassazione è comunicata all ' autorità competente per provvedere alla esecuzione . 535 . Con la sentenza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso , la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese del procedimento . E ’ condannata inoltre con la stessa sentenza a pagare all ' erario la somma di lire centocinquanta se la sentenza impugnata fu pronunciata da una corte , di lire settantacinque se fu pronunciata da un tribunale , e la metà di questa somma se fu pronunciata da un pretore . Tale pagamento non è ordinato se la sentenza impugnata abbia pronunciato condanna alle pene dell ' ergastolo , della interdizione perpetua dai pubblici uffici , o della reclusione o detenzione per un tempo maggiore di cinque anni . 536 . In ogni caso di annullamento , e in quello preveduto nel capoverso dell ' art . 531 , il procuratore generale trasmette copia della sentenza della corte di cassazione al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha pronunciato la sentenza od ordinanza annullata , e se la sentenza od ordinanza fu pronunciata dal pretore , al procuratore del Re presso il tribunale da cui esso dipende . Il pubblico ministero la comunica immediatamente al primo presidente della corte , od al presidente del tribunale , od al pretore , e lo invita a farne eseguire dal cancelliere annotazione in fine od in margine della sentenza od ordinanza annullata , accertandosi dell ' adempimento . Se il computo della pena fu rettificato a norma del capoverso dell ' art . 531 , il procuratore generale trasmette inoltre una copia della sentenza della corte all ' autorità competente per l ’ esecuzione . Se l ' annullamento fu pronunciato con rinvio , il procuratore generale trasmette inoltre gli atti del procedimento con la copia della sentenza al pubblico ministero presso il giudice di rinvio , o al pretore che deve procedere al giudizio di rinvio , affinché questo giudizio segua senza ritardo . Per l ' osservanza delle precedenti disposizioni il cancelliere della corte di cassazione deve rimettere le necessarie copie della sentenza al procuratore generale nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel primo capoverso dell ' art . 523; in caso di trasgressione è sottoposto al procedimento disciplinare . 537 . Quando per effetto della sentenza della corte di cassazione debba cessare , per qualsiasi titolo , la detenzione dell ' imputato , il procuratore generale della corte di cassazione nello stesso giorno in cui la sentenza è pronunciata , o al più tardi nel giorno successivo , comunica mediante telegramma il dispositivo al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che pronunciò la sentenza impugnata , o al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il pretore che pronunciò tale sentenza , affinché provveda alla scarcerazione , se la detenzione non debba mantenersi per altra causa . CAPO IV . Della revisione . 538 . La revisione di una sentenza di condanna per delitto , pronunciata dall ' autorità giudiziaria ordinaria e divenuta irrevocabile , è in ogni tempo ammessa a favore del condannato nei casi seguenti : 1° se i fatti stabiliti a fondamento della condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile dell ' autorità giudiziaria ordinaria o di altra autorità , eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in alta corte di giustizia ( 543 ) ; 2° se , dopo la condanna , sopravvengano o si scoprano fatti , o nuovi elementi di prova , che , soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento , rendano evidente che il fatto non sussiste , ovvero che il condannato non lo ha commesso e non vi ha concorso ( 544 ) ; 3° se sia dimostrato che il giudicato sulla sussistenza del fatto o sulla prova che il condannato lo abbia commesso , o vi abbia concorso , fu effetto di falsità in atti o in giudizio , o di corruzione di giudice ( 544 al . ) . 539 . Possono domandare la revisione : 1° il condannato , o un suo prossimo congiunto ( 41 al . ) , ovvero la persona che abbia sul condannato l ' autorità tutoria , e , se il condannato sia morto , l ' erede o un prossimo congiunto ; 2° il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna , o il procuratore generale presso la corte di cassazione , di ufficio o a richiesta del ministro della giustizia : la parte interessata può unire la propria istanza a quella del pubblico ministero . 540 . L ' istanza di revisione è presentata alla corte di cassazione ; si osservano le regole di procedimento stabilite nel capo precedente ( 500 s . ) , in quanto siano applicabili . Prima di provvedere , la corte può disporre le indagini e gli atti che creda utili e può delegarvi uno dei consiglieri . Spettano rispettivamente alla corte e al consigliere , in questo caso , i poteri della sezione di accusa e del giudice istruttore . 541 . La corte di cassazione delibera a sezioni unite sul ricorso , quando la istanza di revisione sia proposta per il motivo della inconciliabilità della sentenza di condanna impugnata con altra sentenza di condanna di un ' autorità non investita della giurisdizione ordinaria ( 543 ) . 542 . Non è ammessa altra prova della falsità o della corruzione , addotte come motivo di revisione , che la sentenza irrevocabile di condanna per falsità o corruzione . Nondimeno , se l ' azione penale per tali reati sia prescritta o altrimenti estinta , e i fatti denunziati siano verosimili e gravi , la corte di cassazione può ammettere altre prove e assumerle o farle assumere in conformità del capoverso dell ' art . 540 . 543 . Se la corte di cassazione riconosca che si debba ammette • re la revisione per i motivi indicati nel num . 1 dell ' art . 538 , e la inconciliabilità sussista fra due sentenze di condanna , le annulla entrambe e rinvia pel giudizio di revisione ad altro giudice di grado eguale a quello dei giudici che hanno pronunciato le sentenze annullate , o , se siano di grado diverso , eguale a quello del giudice di grado superiore . Nel caso menzionato nell ' art . 541 , rinvia ad un giudice di grado eguale a quello che pronunciò la sentenza dell ' autorità giudiziaria ordinaria . Se la inconciliabilità sussista , invece , fra la sentenza di condanna e una di proscioglimento , annulla la prima senza rinvio . 544 . Qualora la domanda di revisione proposta in base al num . 2 dell ' art . 538 sia ammessa per essersi scoperto o per essere sopravvenuto un fatto dal quale apparisca evidente la insussistenza del fatto materiale che diede causa alla condanna , e il nuovo fatto sia indubitabilmente accertato , la corte pronuncia l ' annullamento senza rinvio . Negli altri casi menzionati nel num . 2 del citato articolo e in quelli menzionati nel successivo num . 3 , la corte annulla la sentenza e rinvia per il giudizio di revisione ad altro giudice di grado eguale a quello che pronunciò la condanna . 545 . Nel giudizio di revisione non sono esaminati i testimoni , i periti , o gli interpreti , condannati per falsità commessa nel giudizio anteriore . 546 . La revisione è ammessa ancorché l ' azione penale , o la condanna , sia estinta , ovvero sia cessata l ' esecuzione della condanna . Se il condannato sia morto , la corte di cassazione nomina un curatore che ne esercita tutti i diritti ; il giudice , quando sia il caso , ne dichiara l ' innocenza , riabilitandone lai memoria . Se l ' istanza è proposta , in vita del condannato , da un prossimo congiunto ( 41 al . ) , questi è curatore di diritto . 547 . Nel caso in cui la corte di cassazione ordini la revisione , il condannato che abbia cominciato a scontare la pena restrittiva della libertà personale , si considera in istato di custodia preventiva e la corte di cassazione può disporne , anche d ' ufficio , la scarcerazione provvisoria . 548 . La corte di cassazione , quando annulla la condanna senza rinvio , o il giudice della revisione quando pronuncia sentenza di proscioglimento , provvede altresì , se occorra , alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna , per le pene pecuniarie , per le spese del procedimento e per il risarcimento dei danni o le riparazioni . 549 . Se la corte di cassazione rigetti l ' istanza , ovvero nel giudizio di revisione non sia pronunciata sentenza di proscioglimento , la parte che ha domandato la revisione è condannata nelle spese del procedimento , e può essere condannata , inoltre , a pagare all ' erario una somma non inferiore a lire trecento e non superiore a tremila . 550 . Il sunto della sentenza di annullamento della condanna senza rinvio , o di quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di revisione , è stampato a cura del cancelliere , ed è fatto affiggere nei luoghi a ciò destinati nel comune in cui è stata pronunciata e in quello di attuale o di ultima residenza della persona prosciolta . L ' ufficiale giudiziario depone in cancelleria il certificato dell ' affissione . 551 . L ’ imputato assolto per effetto del giudizio di revisione , se abbia subìto per tre anni , o più , una pena restrittiva della libertà personale , può ottenere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria a titolo di soccorso , qualora sia riconosciuto che per le sue condizioni economiche ne abbia bisogno . La domanda non è ammessa : 1° se è proposta dopo trascorsi tre mesi dall ' affissione prescritta nell ' art . precedente ( 552 ) ; 2° se il richiedente abbia riportato altre due condanne alla reclusione ; 3° se abbia , con dolo o colpa grave , dato causa all ' errore del giudice ; 4° se nel giudizio di revisione sia stato assolto per insufficienza di prove . 552 . Se l ' imputato muore dopo l ' assoluzione , l ' istanza per la riparazione pecuniaria può essere proposta , nel termine indicato al n . 1 dell ' art . precedente , o proseguita , dagli ascendenti , dal coniuge , dai discendenti che siano minori di età o incapaci per infermità di mente o di corpo di provvedere al proprio sostentamento , qualora tali congiunti per le loro condizioni economiche abbiano bisogno di soccorso . 553 . Sulla ammissibilità della domanda e sulla somma da assegnare pronuncia in camera di consiglio , sentiti il pubblico ministero e la parte istante , la sezione penale della code di appello del distretto nel quale fu pronunciata la sentenza di proscioglimento , o quella che è designata sulla istanza della parte dalla corte di cassazione , nel caso di annullamento della condanna senza rinvio . Contro la sentenza è ammesso il ricorso per cassazione del pubblico ministero e della parte . LIBRO IV Della esecuzione e di alcuni provvedimenti speciali TITOLO I . Regole generali sulla esecuzione . CAPO I . Disposizioni preliminari . 554 . Le sentenze , le ordinanze e i decreti dell ' autorità giudiziaria in materia penale , hanno forza esecutiva in tutto il Regno , nelle colonie e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato . 555 . Le sentenze di condanna si eseguiscono entro cinque giorni da quello in cui sono divenute irrevocabili . Se vi è ricorso per cassazione il termine decorre dal giorno in cui sia divenuta irrevocabile l ’ ordinanza che lo dichiara inammissibile , nel caso preveduto nell ’ art . 514 , e negli altri casi dal giorno in cui l ' ordinanza o la sentenza della corte di cassazione , che lo dichiara inammissibile , o lo rigetta , perviene a notizia dell ' autorità incaricata della esecuzione . Per questo effetto , il cancelliere della corte di cassazione , nel giorno successivo a quello in cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile o rigettato , comunica il dispositivo della decisione , con lettera raccomandata , all ' autorità indicata nell ' art . seguente , sotto la sanzione stabilita nell ’ ult . capoverso dell ' art . 536 . Se la corte di cassazione ha rettificato il computo della pena a norma del capoverso dell ' art . 531 , si osserva la disposizione del primo capoverso dell ' art . 536 . 556 . Il pubblico ministero promuove l ' esecuzione delle condanne penali pronunciate dalla corte o dal tribunale a cui rispettivamente è addetto , e ne fa eseguire le ordinanze e i decreti . Ciascun pretore fa eseguire i decreti , le ordinanze e le sentenze da lui pronunciate . 557 . Eccettuati i casi preveduti negli art . 589 e 590 , se la condanna è prescritta o altrimenti estinta , il tribunale , o la corte , che l ' ha pronunciata , dichiara in camera di consiglio , a richiesta del pubblico ministero o ad istanza della parte , essere la condanna medesima estinta , revoca l ' ordine di cattura e ordina la liberazione del condannato che sia stato arrestato . Per le condanne pronunciate dalla corte di assise il provvedimento è dato dalla sezione penale della corte di appello . Il pretore può provvedere anche di ufficio . CAPO II . Degli incidenti di esecuzione . 558 . Il giudice che ha pronunciato la sentenza , l ' ordinanza o il decreto , è competente a deliberare mediante ordinanza , in camera di consiglio , su tutti gli incidenti che concernono l ' esecuzione , salvo che la legge disponga diversamente . La deliberazione è promossa dal pubblico ministero o dalla parte interessata ( 559 ) . Per gli incidenti relativi all ' esecuzione di sentenze della corte di assise si applica il primo capoverso dell ' art . 557 . Il pretore può provvedere anche d ' ufficio . 559 . In seguito alla domanda di cui nell ' art . precedente , il presidente della corte o del tribunale fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa dare avviso al pubblico ministero e alla parte interessata non meno di cinque giorni prima di quello stabilito . Nel giorno della deliberazione il pubblico ministero presenta requisitorie scritte ; la parte interessata , che lo abbia chiesto , è udita personalmente o per mezzo di difensore ; non comparendo , essa può presentare una memoria . L ’ ordinanza è notificata nel termine di tre giorni alla parte interessata e comunicata al pubblico ministero . Il pretore deve comunicarne una copia al procuratore del Re . 560 . Contro l ' ordinanza con la quale si provvede su un incidente di esecuzione compete al pubblico ministero e alle parti soltanto il ricorso per cassazione . Il ricorso non sospende la esecuzione , ma la sospensione , in pendenza del ricorso , può essere autorizzata dal giudice che ha pronunciato l ' ordinanza . TITOLO II . Della esecuzione per gli effetti penali . CAPO I . Della esecuzione delle condanne penali . 561 . L ' autorità competente per l ' esecuzione di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale , trasmette agli agenti della forza pubblica l ' ordine di cattura del condannato , contenente nome , cognome , età e altre qualità personali che valgano a identificarlo , e l ' indicazione della sentenza di condanna e della pena . Se non si abbia sospetto di fuga , e la durata della pena non sia superiore a sei mesi , prima di spedire l ' ordine di cattura la predetta autorità può far notificare al condannato l ’ ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni . 562 . Il giudice che ha pronunciato contro la stessa persona due o più condanne divenute irrevocabili , determina quale pena debba essere espiata in osservanza delle norme sul concorso delle pene (c.p . 67 s . ) ; se si tratta di condanne inflitte da giudici diversi , provvede la corte di appello del distretto in cui fu pronunciata l ' ultima condanna . 563 . Se dopo l ' arresto di una persona condannata o evasa , sorge dubbio sulla identità della medesima , il pretore o il giudice istruttore del luogo dell ’ arresto la interroga e compie ogni altra indagine utile all ’ identificazione , anche per mezzo della polizia giudiziaria . Se riconosca che l ' arrestato non è il condannato o l ' evaso , ne ordina la scarcerazione ; altrimenti rimette l ' accertamento dell ' identità personale al giudice competente per gli incidenti di esecuzione . 564 . L ' ammissione a uno stabilimento penitenziario , agricolo o industriale , o al lavoro in opere pubbliche o private fuori dello stabilimento penale , secondo l ' art . 14 del codice penale , è decretata dal ministro dell ’ interno , sulla proposta motivata del consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato sconta la pena . Le stesse norme si osservano per revocare l ’ ammissione suddetta . 565 . Presso gli stabilimenti carcerari destinati alle pene della reclusione e della detenzione , e presso le case di custodia , è istituito un consiglio di sorveglianza . Esso è unico per ciascuna circoscrizione di tribunale ed è composto : del procuratore del Re del circondario in cui esiste lo stabilimento , del presidente della società di patronato dei liberati dal carcere , o , in mancanza , di un cittadino scelto dal consiglio dell ' ordine degli avvocati , e del direttore di ogni singolo stabilimento , il quale ha le funzioni di relatore per gli affari che concernono lo stabilimento stesso , ma non partecipa alla trattazione di quelli relativi ad altri stabilimenti . Dove esistono stabilimenti di pena per le femmine fa parte del consiglio anche una donna , designata dal presidente del tribunale . 566 . Nel caso di condanna alla pena del confino (c.p . 18 ) , l ' autorità competente per l ' esecuzione fa notificare al condannato l ' ingiunzione di trasferirsi , entro un termine non maggiore di quindici giorni , nel comune indicato nella sentenza e di presentarsi ivi all ' autorità di pubblica sicurezza , con la comminatoria dell ' arresto e del trasferimento mediante la pubblica forza . 567 . Nel caso di trasgressione all ' osservanza del confino , l ' autorità di pubblica sicurezza ne fa rapporto al giudice che ha pronunciato la sentenza e procede all ' arresto del condannato . Il giudice può ordinare la conversione della pena , udito il condannato per le eventuali discolpe qualora sia stato arrestato . 568 . Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti . L ' insolvibilità del condannato si prova con certificato del sindaco e dell ' agente delle imposte . 569 . Quando siano accertate la mancanza del pagamento e la insolvibilità del condannato , l ' autorità competente per la esecuzione dispone la conversione della pena pecuniaria (c.p . 19 , 24 ) . A tale effetto trasmette al comandante dei carabinieri reali la richiesta per l ’ arresto del condannato e può far eseguire la notificazione indicata nel capoverso dell ' art . 561 . La richiesta enuncia : nome , cognome , età e altre qualità personali che valgano a identificare il condannato ; la sentenza di condanna ; l ' ammontare della multa o dell ' ammenda con l ' indicazione dell ' ufficio finanziario incaricato della riscossione ; l ’ insolvibilità del condannato ; la durata della pena convertita e il luogo destinato per espiarla . Quando sia stata notificata l ' ingiunzione menzionata nel precedente capoverso , si aggiunge nella richiesta l ' indicazione del termine dopo il quale l ' arresto deve essere eseguito . I carabinieri reali , nel procedere all ' arresto dei condannato , gli dànno notizia e visione della richiesta , lo presentano all ' ufficio del pubblico ministero , o al pretore richiedente , per l ’ accertamento della identità , quando occorra , indi lo trasferiscono nel luogo destinato per scontare la pena . 570 . Le condanne a pagamento di somme in favore dell ' erario , pronunciate dal giudice in applicazione delle sanzioni stabilite a carico di pubblici ufficiali , di parti , di difensori , periti , testimoni , interpreti , o di qualsiasi altra persona , non sono soggette a impugnazione . Esse diventano esecutive immediatamente , o appena compiuto il tempo entro il quale la legge consente che la condanna possa essere revocata . L ' esecuzione si fa con le norme stabilite per le pene pecuniarie , escluse quelle relative alla conversione della pena ( 569 ) . 571 . La condanna in contumacia all ’ interdizione perpetua dai pubblici uffici , pronunciata dalla corte di assise con sentenza revocabile , produce effetto dopo tre mesi dalla notificazione della sentenza . Il condannato che posteriormente si presenti , o sia arrestato rientra nell ' esercizio dei suoi diritti nell ' attesa del nuovo giudizio ; ma rimangono fermi gli effetti della interdizione per il tempo decorso fino alla presentazione o all ' arresto . 572 . Se da una condanna in contumacia pronunciata con sentenza revocabile dalla corte di assise derivi la interdizione legale del condannato , questo effetto si produce dopo trascorsi cinque anni dalla data della sentenza . Durante i cinque anni , i beni del condannato sono amministrati , e le sue ragioni promosse , come per gli assenti presunti ( c . civ . , 20 s . ) . Se il condannato si presenti , o sia arrestato , dopo il termine suddetto , si applica la disposizione del capoverso dell ' art . precedente . 573 . La sentenza che condanna alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza (c.p . 28 ) è trasmessa per esecuzione , in estratto , dal procuratore generale o dal procuratore del Re all ' autorità di pubblica sicurezza del luogo dove fu pronunciata . Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale deve fare la dichiarazione del comune in cui stabilisce la propria residenza all ' autorità di pubblica sicurezza del luogo ove ha finito di scontare la pena , o di quello in cui è stato autorizzato a recarsi . 574 . I1 giudice che ha pronunciato la condanna provvede , nelle forme degli incidenti di esecuzione , quando si tratti di far cessare o limitare , tanto nella durata quanto negli effetti , la vigilanza speciale dell ’ autorità di pubblica sicurezza . 575 . Nei casi preveduti nell ' art . 33 del codice penale , il pubblico ministero competente per la esecuzione della sentenza di condanna promuove , tosto che essa sia divenuta irrevocabile , i provvedimenti necessari per la costituzione della tutela . 576 . Nei procedimenti per falsità in atti (c.p . 275 s . ) , qualora la falsità sia accertata , deve essere dichiarata nella sentenza , anche se , per qualsiasi motivo , non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna . La sentenza che dichiara falso un atto , in tutto o in parte , ne ordina , secondo le circostanze , la cancellazione totale o parziale , e , quando sia il caso , la ripristinazione , rinnovazione o riforma , nel senso nella medesima stabilito . La sentenza , non appena sia divenuta irrevocabile , è eseguita per questa parte o capo da un giudice delegato dal presidente del tribunale o della corte , con l ' intervento del pubblico ministero o con l ' assistenza del cancelliere che ne redige processo verbale . La cancellazione totale di un atto si effettua mediante annotazione della sentenza in margine di ciascuna pagina del medesimo e mediante redazione del processo verbale in cui si attesta questo adempimento con la dichiarazione che l ' atto non può avere alcun effetto legale . L ' atto rimane allegato al processo verbale , e una copia di questo è trasmessa , in sostituzione dell ' atto , a chi lo possedeva o lo aveva in deposito . Negli altri casi , il testo dell ' atto , quale risulta stabilito in seguito alla cancellazione parziale , o alla ripristinazione , rinnovazione o riforma , è inserito per intiero nel processo verbale . Se l ' atto era in deposito pubblico , è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del processo verbale a cui deve rimanere annesso . Se l ' atto era posseduto da un privato , il cancelliere lo conserva annesso al processo verbale e rilascia copia autentica di questo all ’ interessato . Tale copia tiene le veci dell ' atto , per ogni effetto legale . Nel processo verbale il giudice dà le disposizioni occorrenti per l ' osservanza di quanto è stabilito nei due capoversi precedenti . CAPO II . Della prestazione d ’ opera e di altre forme di sostituzione della pena . 577 . L ' autorità competente per l ' esecuzione della sentenza , qualora accolga l ' istanza di sostituzione della prestazione d ' opera alla detenzione o allo arresto , fa notificare il provvedimento al condannato ( 578 ) . 578 . Nei casi dell ' art . precedente , o quando la sentenza abbia ordinato che l ’ arresto sia scontato in una casa di lavoro , o mediante prestazione d ' opera in lavori di pubblica utilità , l ' autorità competente per la esecuzione determina la durata del lavoro , fissa sul salario giornaliero la quota da concedere al condannato per il sostentamento , indica il giorno , l ' ora e il luogo in cui il condannato deve presentarsi per prestare l ' opera , e designa l ' autorità che deve vigilarne la prestazione ( 579 ) . 579 . L ' autorità designata a vigilare la prestazione dell ' opera è tenuta a riferire prontamente se il condannato non si presenti , ovvero rifiuti l ' opera o la interrompa . L ' autorità competente per l ’ esecuzione della sentenza fa chiamare il condannato perché si discolpi , e , se non si presenta o non dimostri alcun legittimo impedimento , ordina che la pena o la parte residua di essa sia scontata nei modi ordinari . 580 . L ' abitazione nella quale il giudice dispone che la donna , o il minorenne , sconti l ' arresto , è indicata nella sentenza di condanna , ma per giusti motivi può essere variata dall ' autorità competente per la esecuzione . La sentenza e il provvedimento successivo , se vi sia stato , sono comunicati all ' autorità di pubblica sicurezza , la quale invigila che il condannato non esca dalla abitazione designata ; in caso di trasgressione ne redige processo verbale e lo trasmette al pretore del luogo . Il pretore , citato il condannato per udirne le discolpe , prescrive che il trasgressore sconti la pena nei modi ordinari e rimette copia del provvedimento motivato al giudice che ha disposto l ' arresto in casa . 581 . Quando alla pena sia sostituita la riprensione giudiziale (c.p . 2627 ) , il presidente della corte o del tribunale , o il pretore , che pronunciò la condanna , entro tre giorni da quello da cui la sentenza è divenuta irrevocabile , fissa la pubblica udienza nella quale il condannato deve comparire per assumere gli obblighi determinati nella sentenza , presentare , quando sia il caso , il fideiussore , e ricevere la riprensione . Il decreto è notificato al condannato con osservanza del termine per comparire . Le obbligazioni del condannato e quella del fideiussore sono ricevute dal cancelliere mediante processo verbale , nella udienza fissata per la riprensione . Il giudice decide sulla idoneità della fideiussione . Si applica la pena stabilita nella sentenza , anche nel caso in cui sia stata sostituita la riprensione giudiziale obbligatoria , se il condannalo non si presenti all ’ udienza fissata per la riprensione , o non l ' accolga con rispetto . 582 . La riprensione giudiziale può essere inflitta al condannato subito dopo pronunciata la sentenza qualora egli si dichiari pronto ad adempiere immediatamente alle condizioni prescritte . CAPO III . Della sospensione dell ' esecuzione e della remissione di pena . 583 . L ' esecuzione di una sentenza di condanna può essere sospesa soltanto nei casi seguenti : 1° se sia presentata domanda di grazia ( 592-3 ) ; 2° se una pena restrittiva della libertà personale debba essere espiata da persona che , secondo il giudizio di uno o più periti nominati d ' ufficio , si trovi in tali condizioni d ' infermità di mente o di corpo da rendere necessaria la sospensione ; 3° se debba essere espiata da donna che sia incinta o abbia partorito da meno di tre mesi ; 4° se per circostanze eccezionali il condannato o la famiglia di lui , in conseguenza dell ' esecuzione , possano trovarsi esposti ad un grave pregiudizio . In questo caso la esecuzione non può essere sospesa per oltre sei mesi , né più di una volta . In considerazione dello stato economico del condannato o della famiglia , può essere conceduto che la pena pecuniaria sia scontata in più rate , con le norme della tariffa penale . La sospensione può essere ordinata nel caso del n . 1 dal ministro della giustizia e per un periodo non superiore complessivamente a sei mesi ; negli altri casi dalla autorità competente per la esecuzione della sentenza . Quando cessano le condizioni prevedute ai num . 2 e 3 , la sentenza di condanna è immediatamente eseguita . 584 . I parenti ed affini in linea retta , ed i fratelli e le sorelle del condannato possono rimettere metà di una pena restrittiva della libertà personale non superiore a cinque anni , e qualsiasi pena pecuniaria inflitta per reati da lui commessi a loro danno , ancorché siasi proceduto d ' ufficio . La stessa facoltà compete rispettivamente all ' adottante e all ’ adottato , e al genitore e al figlio naturale quando la filiazione sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata . Compete altresì al coniuge per i reati commessi a suo danno dall ' altro coniuge , ancorché la condanna sia anteriore al matrimonio , e senza deroga a quanto è disposto nell ' art . 358 del codice penale . La remissione della pena dopo la condanna è ricevuta , mediante processo verbale , dal cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza e si provvede su di essa con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione . CAPO IV . Della condanna condizionale e della liberazione condizionale . 585 . Nei casi preveduti negli art . 298 , 423 e 424 , se il condannato non abbia commesso , nei termini stabiliti , alcun delitto , e provi di avere adempiuto a tutte le condizioni imposte nella sentenza , la condanna si ha come non avvenuta . In caso diverso , la sospensione dell ' esecuzione della condanna è revocata di diritto , e la pena deve essere espiata secondo le norme dell ' art . 76 del codice penale . La sospensione è altresì revocata di diritto se l ' imputato , durante i termini suddetti , sia condannato alla reclusione per un delitto commesso prima della condanna per la quale ottenne il beneficio della sospensione . La revoca è dichiarata con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione dal giudice che ha pronunciato la condanna condizionale , se non vi fu in seguito altra condanna , e , in caso contrario , da quello che ha pronunciato l ' ultima condanna . 586 . La sospensione dell ’ esecuzione della condanna ha per oggetto solamente l ’ espiazione della pena inflitta e impedisce il corso della prescrizione di essa ; non si estende né influisce su qualsiasi altro effetto penale e civile della condanna . Gli effetti penali cessano quando , in conformità della prima parte dell ' art . precedente , la condanna si abbia come non avvenuta . 587 . La liberazione condizionale (c.p . 1617 ) è conceduta con decreto del ministro della giustizia . Il condannato presenta la sua istanza al direttore dello stabilimento in cui sconta la pena , che la trasmette al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna , con le proprie osservazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condannato e col parere motivato del consiglio di sorveglianza . Il procuratore generale indaga sulle condizioni economiche del condannato ; ricerca se egli , potendolo , abbia in tutto o in parte soddisfatto alle sue obbligazioni verso la parte lesa e abbia dimostrato di essersi ravveduto ; e quale impressione la concessione del beneficio produrrebbe nel luogo del commesso delitto e sulle persone che ne furono danneggiate od offese . Promuove quindi con le sue conclusioni il parere della sezione d ' accusa , e lo trasmette , insieme con l ' istanza e coi documenti , al ministro della giustizia . Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell ' autorità di pubblica sicurezza (c.p . 28 ) che sono determinate nel decreto di liberazione . 588 . La liberazione condizionale , nei casi indicati nell ' art . 17 del codice penale , è revocata con decreto del ministro della giustizia . La proposta di revoca è fatta dall ' autorità di pubblica sicurezza al procuratore generale presso la corte d ' appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna . Il procuratore generale , dopo avere promosso , con le sue conclusioni , il parere della sezione di accusa , trasmette la proposta e gli atti al ministro della giustizia . Se la proposta ha motivo dall ' inadempimento delle condizioni stabilite nel decreto di liberazione , il procuratore generale , prima di presentare le sue conclusioni , Invita il condannato a esporgli quanto crede che valga a giustificarlo . La liberazione condizionale in questo caso non può essere revocata se la sezione di accusa non abbia dato parere conforme . L ' autorità di pubblica sicurezza , contemporaneamente alla proposta di revoca per inadempimento delle condizioni , può procedere all ' arresto . Se la sezione di accusa dia parere contrario alla proposta , il procuratore generale ordina l ' immediata scarcerazione . CAPO V . Dell ' amnistia , dell ' indulto e della grazia . 589 . L ’ amnistia è conceduta con decreto reale su proposta del ministro della giustizia , sentito il consiglio dei ministri . Il decreto di amnistia , qualora non prescriva all ' imputato o condannato condizioni , od obblighi , produce il suo effetto di pieno diritto ed è applicato immediatamente dal giudice avanti il quale è in corso l ’ istruzione o il giudizio ; e se l ' istruzione è chiusa , dal giudice competente per il giudizio . In quest ’ ultimo caso può essere applicato prima dell ' apertura del dibattimento con decisione in camera di consiglio . Per i condannati l ' applicazione del decreto è promossa dal pubblico ministero con la richiesta della relativa declaratoria . Il pubblico ministero provvede senza ritardo alla scarcerazione provvisoria dei condannati che si trovino detenuti . La declaratoria è deliberata in camera di consiglio dal giudice che pronunciò la condanna , tanto se questa è divenuta irrevocabile quanto se non sia ancora stata impugnata . Se fu proposta impugnazione , la declaratoria è pronunciata dal giudice che sarebbe competente a decidere dell ' impugnazione . Quando per la declaratoria è competente il pretore , egli la pronuncia d ' ufficio , e provvede alla scarcerazione dei detenuti . Se dagli atti dell ’ istruzione o del giudizio non apparisca sufficientemente stabilito che il fatto per il quale si procede sia compreso nell ' amnistia , questa si applica dopo nuovi accertamenti che valgano a giustificarla . Se non è stato provveduto in alcuno dei modi sopra indicati , chi crede avere diritto all ’ applicazione dell ' amnistia ne può proporre istanza al giudice competente per la declaratoria . 590 . L ' indulto è conceduto nella forma stabilita per l ’ amnistia . Nel decreto reale sono determinati i reati e le pene a cui l ' indulto si riferisce e sono stabilite le condizioni per l ' ammissione . La competenza per applicare l ’ indulto spetta al giudice avanti il quale pende il giudizio in primo grado o in appello , o a quello che pronunciò la sentenza divenuta irrevocabile . La declaratoria per le pene già inflitte è promossa dal pubblico ministero avanti il tribunale o la corte di appello . Il pretore la pronuncia d ' ufficio . Quando per effetto dell ’ indulto debba avvenire la liberazione immediata di condannati detenuti , il pubblico ministero , o il pretore , la ordina senza ritardo . Se non è stato provveduto in alcuno dei modi sopra indicati , chi crede avere diritto all ’ applicazione dell ' indulto può proporre istanza al giudice competente per la declaratoria . Contro i provvedimenti indicati in questo articolo e nel precedente è ammesso il ricorso per cassazione . 591 . L ' efficacia del decreto di amnistia o d ' indulto si estende ai reati in esso preveduti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto medesimo , salvo che questo stabilisca una data diversa . Nel caso di concorso di reati e di pene (c.p . 67 s . ) l ’ amnistia si applica singolarmente al reato per il quale è conceduta e l ' indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene , secondo le norme stabilite negli art . 67 e seg . del codice penale . 592 . La domanda di grazia è presentata al ministro della giustizia e deve essere sottoscritta dal condannato , da un suo prossimo congiunto ( 41 al . ) , o dalla persona che esercita sul condannato la tutela o la cura , ovvero da un avvocato o procuratore esercente . E trasmessa al ministro della giustizia la proposta di grazia deliberata dal consiglio di disciplina di uno stabilimento carcerario . Il pubblico ministero presso la corte , o il tribunale , che ha pronunciato la condanna , o rispettivamente il pretore per le condanne da lui pronunciate , cura l ' esecuzione del decreto di grazia , ordinando , quando sia il caso , la scarcerazione del condannato che si trovi detenuto , e provvedendo affinché senza ritardo sia fatta annotazione del decreto medesimo in margine della sentenza . 593 . Se l ' amnistia , l ' indulto o la grazia , sono decretati con condizioni sospensive od obblighi , colui che aspira a goderne deve dimostrare al giudice competente di avere adempiuto alle condizioni o agli obblighi nel termine stabilito nel decreto reale , o se il termine non fu stabilito , entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di amnistia o di indulto , o dalla comunicazione di quello di grazia . CAPO VI . Della esecuzione di provvedimenti speciali . 594 . Nel caso preveduto nel capoverso dell ’ art . 46 del codice penale , il presidente della corte di assise , con la sentenza di proscioglimento , e le altre autorità giudiziarie con la sentenza pronunciata nell ' istruzione o nel giudizio , ordinano il ricovero dell ' imputato in un manicomio . Nello stesso modo si procede nei casi indicati nella prima parte dell ’ art . 54 e nella prima parte dell ' art . 58 del codice penale , dandosi dalle predette autorità i provvedimenti indicati in quelle disposizioni . Si osservano , in quanto siano applicabili , per la cura della persona e dei beni dell ’ infermo di mente le disposizioni della L . 14 febbr . 1904 , n . 36 , sui manicomi e sugli alienati . 595 . Quando vi sia richiesta per il licenziamento dal manicomio di una persona ricoverata in conformità dell ' art . precedente , il presidente del tribunale la comunica immediatamente al pubblico ministero presso l ’ autorità giudiziaria che ha ordinato il ricovero . Il pubblico ministero trasmette ogni informazione sul procedimento , sulle circostanze del reato e sulla persona del ricoverato , che possa essere utile per decidere intorno al licenziamento . Ricevute queste informazioni , il presidente , udito il pubblico ministero , se non creda di rifiutare senz ’ altro il licenziamento , nomina uno o più periti diversi da quelli che hanno dato parere nel procedimento e non appartenenti al personale sanitario dell ' istituto di ricovero , perché , presa cognizione degli atti del procedimento , se occorra , e compiuto l ’ esame della persona e ogni altra indagine opportuna , riferiscano sullo stato mentale del ricoverato e sul pericolo che possa far temere la sua liberazione . 596 . La revoca del provvedimento indicato nel capoverso dell ' art . 47 del codice penale è ordinata dal tribunale del circondario in cui fu pronunciata la condanna , sulla proposta del consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento nel quale il condannato si trova , sentito il pubblico ministero . 597 . La revoca del provvedimento col quale fu ordinato il ricovero del minorenne o del sordomuto in un istituto di educazione e di correzione , in conformità alla prima parte dell ’ art . 54 o alla prima parte dell ’ art . 58 del codice penale , può essere disposta , sentito il pubblico ministero , dal presidente del tribunale del circondario in cui fu pronunciata la sentenza . Relativamente al sordomuto che abbia compiuto l ’ età di ventiquattro anni e del quale sia stato ordinato il ricovero con sentenza divenuta irrevocabile , il suddetto presidente può in ogni tempo consentire che sia consegnato a persona la quale chieda di assumerne la custodia , se questa dia sufficiente garanzia di provvedervi . 598 . I provvedimenti menzionati in questo capo sono dati anche d ' ufficio e non sono soggetti a impugnazione . TITOLO III . Della esecuzione per gli effetti civili . CAPO I . Delle spese . 599 . Nei reati per i quali si procede di ufficio le spese del procedimento sono anticipate dall ' erario dello Stato . La parte civile deve anticipare quelle degli atti che si fanno a sua istanza ( 601 ) . 600 . Nei reati per i quali si procede a querela di parte , il querelante che sia costituito parte civile anticipa le spese . Se il querelante non è costituito parte civile , le spese sono anticipate dall ' erario ( 601 ) . 601 . Le spese di esecuzione delle condanne a pene restrittive della libertà personale sono a carico dell ’ erario , senza diritto a rimborso . Il ricupero delle spese menzionate nei due art . precedenti in conformità alle decisioni prevedute negli art . 274 , 429 e 431 , si fa con le norme all ’ uopo stabilite . 602 . Il gerente di un giornale deve pubblicare , senza diritto a rimborso di spesa , non più tardi di due giorni dopo che ne abbia ricevuto intimazione dall ' autorità competente per l ' esecuzione , la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui e della quale il giudice abbia ordinata la pubblicazione . Fuori di questo caso la pubblicazione di una sentenza , da eseguirsi a norma del capoverso dell ' art . 399 del codice penale , è fatta a richiesta del querelante , che anticipa la spesa , salvo il diritto a rimborso contro il condannato . La pubblicazione può farsi anche in foglio di supplemento , dello stesso formato del giornale , da unirsi a ciascun esemplare di questo , e deve essere eseguita in un unico contesto . La controversia circa la liquidazione della spesa di pubblicazione , fra la parte richiedente e il gerente , o fra la parte richiedente e il condannato al rimborso della spesa , è decisa con ordinanza del presidente del tribunale del luogo in cui è stampato il giornale , sentite le parti se compariscano . Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo e non è soggetta a impugnazione . Quando il giudice abbia ordinata la pubblicazione della sentenza a norma del primo o del secondo capoverso dell ' art . 428 , la pubblicazione deve essere fatta a richiesta della parte interessata che anticipa la spesa , salvo il diritto a rimborso contro chi fu condannato alla pubblicazione . Il gerente del giornale , che contravvenga alle precedenti disposizioni , è punito con ammenda da lire cento a cinquecento . CAPO II . Delle garanzie di esecuzione per gli effetti civili . 603 . L ' ipoteca legale sui beni del condannato , stabilita nell ' art . 1909 , n . 5 , del codice civile , garantisce anche le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all ' erario , il valore delle restituzioni ordinate con la sentenza e la somma dovuta a titolo di riparazione (c.p . 38 ) o di risarcimento di danni (c.p . 37 ) per cui sia pronunciata condanna dal giudice penale , anche se non vi sia stata costituzione di parte civile . 604 . L ’ ipoteca legale può essere sempre inscritta a richiesta del pretore nei procedimenti di sua competenza ; negli altri casi è inscritta a richiesta del pubblico ministero dopo qualsiasi sentenza di rinvio a giudizio , e anche dopo spedito un mandato o dopo l ' arresto dell ’ imputato in flagranza , a meno che sia ordinata la scarcerazione . Se si proceda con citazione diretta o direttissima ( 277 s . ) e non sia stato spedito alcun mandato , il pubblico ministero può essere autorizzato a chiedere l ’ inscrizione mediante decreto del presidente della corte o del tribunale , che deve procedere al giudizio ( 607 ) . 605 . L ' ipoteca legale può anche essere inscritta a richiesta della parte lesa costituitasi parte civile , previa l ' autorizzazione del giudice istruttore presso il tribunale ove si fa la istruzione , o del presidente della sezione di accusa dopo che gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale , o del pretore , o del presidente del tribunale o della corte , che deve procedere al giudizio ( 607 ) . 606 . Il pubblico ministero , la parte civile , o il difensore dell ’ imputato , se vi sia fondata ragione di temere che manchino o si perdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa la ipoteca legale , può domandare al giudice istruttore presso il tribunale dove si fa la istruzione , o al presidente della corte , o del tribunale , dove pende il giudizio o fu pronunciata la sentenza non ancora irrevocabile , il sequestro dei beni mobili dell ' imputato o condannato . Il sequestro può anche essere ordinalo di ufficio , o a istanza della parte civile , dal pretore per i reati di sua competenza . Esso è eseguito dall ’ ufficiale giudiziario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento dei beni mobili ( 697; c.p.c. 593 s . ) 607 . La inscrizione dell ’ ipoteca e il sequestro possono essere impugnati , con atto ricevuto in cancelleria , da chiunque vi abbia interesse . Sulla impugnazione decidono , nelle forme stabilite per gli incidenti di esecuzione ( 558 s . ) , la corte di appello se l ' inscrizione della ipoteca fu chiesta dal procuratore generale , o se la medesima fu autorizzata , o se il sequestro fu ordinato dal presidente della corte di assise o di appello , e il tribunale in ogni altro caso . La cancellazione della ipoteca , o la revoca del sequestro , possono essere ordinate assoggettando , se occorra , l ’ imputato o il condannato a malleveria o cauzione . La corte , o il tribunale , nel caso di contestazione sulla proprietà , rinvia la risoluzione della controversia al magistrato civile competente in primo grado . 608 . Gli effetti dell ’ ipoteca e del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento . L ' ipoteca è cancellata e la liberazione del sequestro è effettuata a cura e col consenso del pubblico ministero , o del pretore , o della parte , che aveva chiesto , ordinato , o ottenuto il provvedimento . Per le inscrizioni , le riduzioni e le cancellazioni delle ipoteche chieste dal pubblico ministero o dal pretore , l ’ ufficio delle ipoteche non riscuote alcuna tassa o diritto , salva ogni azione contro il condannato , ovvero , in caso di proscioglimento , contro la parte civile a richiesta della quale l ' ipoteca sia stata inscritta . 609 . Sul prezzo degli immobili e dei mobili del condannato , sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute all ' erario a norma dell ' art . 340 , sono pagate nell ' ordine seguente : 1° le spese per la cura della parte lesa , comprese quelle degli alimenti somministrati da un pubblico istituto sanitario durante la infermità ; 2° le restituzioni che non possono essere effettuate nella specie dovuta , i danni e la riparazione per cui sia stata pronunciata condanna , purché tali pagamenti siano chiesti , anche mediante la domanda di liquidazione , entro un anno dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile ; 3° le spese e gli onorari per la difesa ; 4° le spese anticipate dall ' erario , e i diritti dovuti ai funzionari e agli ufficiali giudiziari e le spese della parte civile ; 5° le multe , le ammende e le altre condanne pecuniarie pronunciate a favore dell ' erario dello Stato . La ripartizione suddetta si opera senza pregiudizio del diritto di tutte le parti interessate e dell ' erario dello Stato di ottenere con le ordinarie forme dell ' azione civile il pagamento delle somare che rimangano ancora dovute . Trascorso il termine stabilito al n . 2 , i crediti ivi indicati sono pagati sul prezzo che avanza dopo soddisfatti , secondo il loro ordine , quelli menzionati successivamente , salva in ogni caso l ' azione di cui nel precedente capoverso . Se sia in corso per i detti crediti un giudizio di liquidazione , potrà essere ordinato il deposito nella cassa dei depositi e prestiti di una somma approssimativamente congrua , e potrà essere prescritta cauzione per il pagamento dei erediti indicati al n . 3 . 610 . Le precedenti disposizioni si applicano anche contro la persona civilmente responsabile ( 65 al . ) ; la ipoteca legale potrà essere inscritta sui beni della medesima quando sussistano a carico dell ' imputato le condizioni per la inscrizione . CAPO III . Delle cose poste sotto sequestro . 611 . Le disposizioni dell ’ art . 242 si applicano anche alla custodia delle cose poste sotto sequestro in conformità a quanto è preveduto negli art . 166 e 233 . L ’ autorità giudiziaria può , secondo le circostanze , ordinare che la custodia avvenga in luogo e modo particolarmente determinati e stabilire norme per la retribuzione relativa . 612 . Le cose che siano il prodotto del reato , o abbiano in qualsiasi modo relazione col medesimo , sono mantenute sotto sequestro fino a che il procedimento lo richieda ; esaurito il procedimento , quando non siano soggette a confisca (c.p . 36 ) , sono restituite a chi ne abbia diritto . Se vi è stata condanna , la restituzione non è fatta , se non quando l ' avente diritto provi che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile . Quando lo stato del procedimento lo permetta , le cose suddette possono essere , anche prima della sentenza , restituite a chi vi abbia diritto e ne faccia istanza . L ' autorità giudiziaria può imporgli urta cauzione e anche prescrivergli di presentare , ad ogni richiesta , le cose restituite . 613 . Le cose diverse da quelle indicate nell ' art . precedente sono restituite senza spesa a colui che giustifica di averne diritto . Nondimeno la restituzione delle cose appartenenti all ’ imputato non è conceduta , e il sequestro continua per gli effetti regolati negli art . 606 e 609 , a meno che l ' imputato presti cauzione o malleveria , o la restituzione sia consentita dal pubblico ministero , dalla parte civile e dal difensore . 614 . La restituzione è ordinata anche d ’ ufficio dal giudice competente per l ' istruzione o per il giudizio , o da quello che ha pronunciato la sentenza di condanna . Il giudice , se trovi qualche apparenza di fondamento nelle contestazioni contro il diritto alla restituzione , rinvia la risoluzione della controversia al magistrato civile competente in primo grado . 615 . Trascorsi due anni dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile , se nessuno è comparso per chiedere la restituzione delle cose sequestrate , o se non fu giustificato il diritto a ottenerla . il giudice ordina la vendita all ' asta pubblica , secondo le norme prescritte dal codice di procedura civile sull ’ esecuzione forzata dei beni mobili (c.p.c . 577 s . ) . Può disporre invece che siano consegnate a istituti d ' istruzione quelle cose che hanno importanza scientifica , artistica o storica . Il termine anzidetto può essere abbreviato e la vendita può effettuarsi anche immediatamente dopo il sequestro , se le cose siano di tenue valore , o di tale natura da non potere essere custodite senza pericolo di deterioramento , o senza rilevante dispendio . Il prezzo , dedotte le spese indicate nell ’ art . seguente , è versato nella cassa dei depositi e prestiti , e , dopo cinque anni , se nessuno abbia giustificato di avervi ragioni , si devolve di diritto all ' erario dello Stato . 616 . Le spese necessarie alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate sono anticipate dall ' erario , salvo il diritto di rimborso a preferenza di ogni altro creditore sul prezzo delle cose medesime . Se le cose debbano essere restituite a chi giustifica averne diritto , la restituzione è sempre subordinata al pagamento di tali spese . 617 . Le regole degli art . precedenti circa la competenza del giudice per i provvedimenti di restituzione o di vendita delle cose sequestrate si applicano anche dopo ultimato il procedimento penale . TITOLO IV . Del casellario giudiziale e della riabilitazione dei condannati . CAPO I . Del casellario giudiziale . 618 . Presso ciascun tribunale , sotto la direzione e vigilanza immediata del procuratore del Re , un ufficio di casellario raccoglie e conserva l ' estratto delle decisioni enumerate nell ' articolo seguente , concernenti i cittadini italiani nati nel circondario del tribunale . Gli estratti delle decisioni concernenti stranieri , anche se abbiano ottenuto la cittadinanza italiana , o concernenti cittadini nati all ' estero , o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel Regno , si conservano nell ’ ufficio del casellario presso il tribunale di Roma . 619 . Nel casellario giudiziale si inscrivono per estratto : l ° nella materia penale : le sentenze e i decreti di condanna , e le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere pronunciate in sede di istruzione o di giudizio , tosto che siano divenute irrevocabili ; le sentenze di condanna pronunciate in contumacia dalla corte di assise non soggette ad opposizione ; i provvedimenti circa infermi di urente , minorenni e sordomuti , menzionati negli art . 46 , 53 e 57 del codice penale ; 2° nella materia civile : le sentenze passate in giudicato che pronunciano l ' interdizione o l ' inabilitazione ( c . civ . 324 s . , 339 s . ) ; 3° nella materia commerciale : le sentenze e i provvedimenti coi quali il commerciante è dichiarato o considerato fallito ( c . co . 683 s . ) . Le decisioni suddette sono inscritte nel casellario qualunque sia la autorità giudiziaria italiana , ordinaria o speciale , che le abbia pronunciate ; quando ne sia data comunicazione ufficiale , sono pure inscritte le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere contro cittadini italiani . Nel casellario si inscrive altresì , se trattasi di condanna penale , la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata , ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per effetto della sospensione conceduta a norma degli art . 298 , 423 e 424 , o per amnistia , indulto , grazia , liberazione condizionale o per altra causa ; deve inoltre esservi inscritto il provvedimento di riabilitazione ( 629 s . , 634 ) . Nel casellario si inscrive anche la revoca dei provvedimenti in materia civile e commerciale indicati ai ente . 2 e 3 . 620 . Le inscrizioni nel casellario sono eliminate tosto che si abbia notizia ufficiale della morte della persona alla quale si riferiscono . Sono inoltre eliminate le inscrizioni : 1° di condanne per delitto , trascorso un termine equivalente a quello per cui la persona inscritta avrebbe raggiunta l ' età di ottant ’ anni ; 2° di altre sentenze in procedimenti per delitto , trascorsi dieci anni dalla data in cui sono divenute irrevocabili , salvo che l ' azione penale non sia ancora prescritta , nel qual caso si procede alla eliminazione nel compiersi della prescrizione ; 3° di condanne per contravvenzioni , trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta ; 4° di altre sentenze in procedimenti per contravvenzioni , trascorsi cinque anni dalla data in cui sono divenute irrevocabili ; 5° dei decreti revocati a norma dell ' ult . capoverso dell ' art . 302; 6° dei provvedimenti impartiti a norma degli art . 46 , 53 e 57 del codice penale , e di quelli in materia civile o commerciale , trascorsi cinque anni dalla data della loro revocazione . 621 . L ' autorità giudiziaria ordinaria o speciale , per ragione di giustizia penale , ha diritto di richiedere ed avere il certificato di tutte le inscrizioni esistenti al nome di una persona designata . Qualunque autorità civile o militare a cui spetti di provvedere per il conferimento , la sospensione o la revoca di un diritto , ufficio , servizio o impiego pubblico , grado , titolo , dignità , qualità , insegna onorifica , pensione o beneficenza , ha diritto di chiedere ed avere il certificato di tutte le inscrizioni relative ad una persona designala , quando , per disposizione di legge o di regolamento , il conferimento , la sospensione o la revoca , abbia per condizione la inesistenza , o esistenza , di decisioni comprese fra quelle che devono essere inscritte nel casellario giudiziale . 622 . Il certificato è spedito altresì su domanda non motivata della persona a cui si riferisce . Il certificato relativo ad altra persona può essere chiesto da un privato solamente per produrlo in giudizio penale o civile , ovvero per ragioni di elettorato politico o amministrativo ( 624 ) , o di conferimento o esercizio di pubblici uffici ; nella domanda deve essere specificato lo scopo ( 623 , 625 , 628 ) . 623 . Nei certificati spediti a richiesta dei privati , salvo quanto è disposto nell ' art . seguente , non si fa menzione : 1° delle decisioni di proscioglimento , e delle condanne seguite da proscioglimento per effetto di giudizio di revisione ; 2° delle condanne i cui effetti si debbono ritenere cessati a norma degli art . 352 e 358 del codice penale ; 3° della condanna della quale sia stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato , nei casi menzionati nell ' art . 427; 4° di una prima condanna a pena pecuniaria , o a pena restrittiva della libertà personale sola o congiunta ad altra pena , non superiore a tre mesi di reclusione , o a sei mesi di detenzione , o a un anno di arresto , inflitta a persona minore di diciotto anni , se non risulta a suo carico alcuna altra condanna posteriore a pena restrittiva della libertà personale : 5° della condanna che per essersi verificate le condizioni imposte con la sentenza si ha come non avvenuta a norma della prima parte dell ' art . 585 , e della sentenza elle abbia convertito la perla nella riprensione giudiziale ( 581-2; c.p. 26 , 27 ) ; 6° delle condanne estinte per amnistia , e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione ; 7° delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare reati , o che non sono considerati tali dalle leggi del Regno , se la condanna fu pronunciata all ' estero ; 8° dei provvedimenti speciali circa gli infermi di mente , minorenni e sordomuti , di cui al num . 1 dell ' art . 619; 9° dei provvedimenti in materia civile e commerciale , di cui ai num . 2 e 3 dello stesso articolo , quando siano stati revocati . 624 . Nei certificati spediti per ragione di elettorato politico o amministrativo , a richiesta di chiunque , o a norma dell ' art . 21 della legge elettorale politica 30 giugno 1912 , n . 666 , non si fa menzione delle decisioni indicate nei num . 1 , 6 , 7 , 8 , e 9 dell ' art . precedente , né delle condanne per contravvenzioni , o di quelle in cui la perla sia stata convertita nella riprensione giudiziale , salvo che si tratti di condanne per mendicità , oziosità , o vagabondaggio . 625 . Insorgendo questioni intorno alla esecuzione di quanto è disposto negli art . precedenti , o se siano chieste rettificazioni di inscrizioni o di certificati del casellario giudiziale , provvede , su richiesta del pubblico ministero o istanza della parte , con le forme degli incidenti di esecuzione , il presidente del tribunale nel casellario del quale sono o devono essere eseguite le inscrizioni secondo le norme dell ' art . 618 . 626 . Chi , dichiarando un falso nome o indicando falsamente l ' altrui nome in luogo del proprio , o con false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato , sia stato causa della mancata inscrizione di alcuno nel casellario giudiziale , è punito , salvo le maggiori pene in cui fosse incorso , con la reclusione da uno a trenta mesi . 627 . Chi , essendo a conoscenza delle inscrizioni contenute nel casellario , le pubblichi o palesi indebitamente ad altri , è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa sino a lire tremila . 628 . Chi riesca , con frode , ad ottenere un certificato penale relativo ad altra persona , ovvero se ne serva per tino scopo diverso da quello per cui fu domandato , è punito con la reclusione sino a sei pesi o con la multa sino a lire duemila . CAPO II . Della riabilitazione dei condannati . 629 . La riabilitazione è chiesta alla corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna ; se si tratti di più condanne pronunciate da autorità giudiziarie diverse , la domanda è proposta alla corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna più recente . Nel caso della dichiarazione preveduta nel capoverso dell ' art . 7 del codice penale , la riabilitazione è chiesta alla corte di appello che l ' ha pronunciata . Alla domanda è allegata copia della sentenza , o delle sentenze , di condanna e sono uniti documenti i quali dimostrino che siano trascorsi i termini stabiliti nell ' art . 100 del codice penale per poter proporre l ' istanza e che il condannato : 1° abbia scontato , quando ne sia il caso , la pena principale , o tutte le pene , o ne abbia ottenuto il condono in tutto o in parte ; 2° abbia adempiuto a tutti gli obblighi dipendenti dalla condanna , o dalle condanne , anche in confronto della parte lesa , o giustifichi la causa che ha reso e rende impossibile l ' adempimento ; 3° non abbia riportato nuove condanne per delitto , eccettuati i delitti colposi , successivamente a quelle cui si riferisce la domanda ; 4° abbia dato prove effettive e costanti del suo ravvedimento nel tempo successivo all ' ultima liberazione , o all ' estinzione dell ' ultima condanna . 630 . La corte di appello può far assumere le informazioni che reputi opportune , e decide in camera di consiglio sulla requisitoria scritta e motivata del procuratore generale . Contro la decisione della corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione ( 500 s . ) . 631 . Nel caso che la riabilitazione sia conceduta , ne è fatta annotazione nella sentenza , o nelle sentenze , di condanna in seguito a comunicazione d ' ufficio . L ' annotazione può essere domandata anche dall ' interessato . Se la riabilitazione sia negata , l ' istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso , dalla data della decisione divenuta irrevocabile , un nuovo termine eguale a quello stabilito per la presentazione della prima istanza . Se peraltro la riabilitazione sia negata per difetto o irregolarità di qualche documento , la nuova istanza può essere proposta in qualsiasi tempo . 632 . Chi , non avendo riportato alcuna precedente condanna per delitto , sia stato condannato alla pena della multa , o a pena restrittiva della libertà personale , sola o accompagnata da altra pena , che non superi cinque anni di reclusione o dieci di detenzione , è riabilitato di diritto trascorsi quindici anni dal giorno in cui la pena fu scontata senza che nel frattempo egli abbia commesso alcun delitto . Se la pena non superi cinque mila lire di multa , ovvero un anno di reclusione , o due anni di detenzione , la riabilitazione di diritto si effettua col decorso di otto anni . 633 . Gli effetti delle decisioni di proscioglimento , in quanto la legge ne faccia dipendere il non conferimento , la sospensione o la perdita di diritti , uffici o impieghi , gradi , titoli , dignità , qualità , o insegne onorifiche , ovvero l ' applicazione di determinati provvedimenti delle autorità giudiziarie , cessano con il decorso di un tempo equivalente alla prescrizione dell ' azione penale per il reato corrispondente . 634 . Il tribunale del luogo il cui casellario deve contenere gli estratti delle sentenze enumerate nell ' art . 619 , a richiesta del pubblico ministero o ad istanza della parte , deliberando in camera di consiglio , accerta e dichiara la riabilitazione di diritto e la cessazione degli effetti delle decisioni indicate nell ' art . precedente . TITOLO V . Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere . CAPO I . Disposizione preliminare . 635 . Per quanto concerne le rogatorie , la estradizione , gli effetti di condanne pronunciate all ' estero , e altri rapporti relativi all ' amministrazione della giustizia in materia penale , con le autorità di altri Stati , si osservano le convenzioni e gli usi internazionali ; a quanto non sia per tal modo provveduto , si applicano le seguenti disposizioni . CAPO II . Delle rogatorie . 636 . Le rogatorie delle autorità giudiziarie italiane alle autorità estere per citazione ed esame di testimoni , o in genere per atti d ' istruzione o per esecuzione di provvedimenti d ' istruzione sono trasmesse per via diplomatica . 637 . Per gli atti indicati nell ' art . precedente , da compiere nel territorio dello Stato , i provvedimenti delle autorità giudiziarie estere sono resi esecutivi , salvo quanto è disposto nell ' art . seguente , dalla corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti medesimi . Nell ' ordinare l ’ esecuzione , la corte delega uno dei suoi membri , ovvero il giudice istruttore o il pretore . I testimoni , se l ' autorità giudiziaria estera ne abbia fatta richiesta , sono sentiti con giuramento . 638 . La citazione dei testimoni , residenti o dimoranti nel territorio dello Stato , richiesta da una autorità giudiziaria estera , è trasmessa al procuratore del Re del luogo in cui deve essere eseguita , il quale provvede per la notificazione . 639 . L ' esecuzione delle rogatorie è promossa in ogni caso dal pubblico ministero . CAPO III . Della estradizione . 640 . La deliberazione relativa all ' offerta o al consenso per l ' estradizione , a norma del secondo capoverso dell ’ art . 9 del codice penale , è pronunciata , in seguito a richiesta del procuratore generale , dalla sezione di accusa del distretto in cui si trova lo straniero . 641 . La sezione di accusa esamina : 1° se l ' imputato o il condannato sia cittadino italiano ; 2° se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla straniera ; 3° se trattisi di delitto politico o di reato a questo connesso ; 4° se l ' estradizione sia vietata da trattati o da leggi ; 5° se per la legge italiana e la straniera l ' azione penale possa essere esercitata , o l ' azione o la condanna sia estinta , ovvero se il condannato abbia scontato la pena ; 6° se , trattandosi di imputato , gli atti del procedimento offrano indizi sufficienti di reità . 642 . Alla domanda del governo estero debbono essere uniti , in originale o in copia autentica , gli atti processuali occorrenti a stabilire gli indizi di reità , o l ' avvenuta condanna . 643 . L ' arresto provvisorio dello straniero , da ordinarsi su domanda o offerta di estradizione , a norma dell ' ultimo capoverso dell ' art . 9 del codice penale , è eseguito mediante mandato di cattura rilasciato dal consigliere della sezione di accusa a ciò delegato . L ' arresto provvisorio può essere eseguito senza mandato , se lo straniero sia per darsi alla fuga , o se , nel caso di domanda del governo estero , questo attesti che esiste contro di lui una sentenza di condanna o di rinvio al giudizio , o un mandato di cattura , o altro atto equivalente dell ' autorità giudiziaria . Il ministro della giustizia deve essere immediatamente avvertito dell ' arresto eseguito . 644 . L ' arrestato è senza ritardo presentato al giudice istruttore o al pretore del luogo in cui fu eseguito l ' arresto . Il giudice istruttore , o il pretore , dopo averne accertata la identità personale , lo informa della domanda o dell ' offerta di estradizione e provvede in conformità dell ' art . 74 alla nomina del difensore . Se la domanda di estradizione proviene dallo Stato cui appartiene l ’ arrestato , e non vi sia richiesta di estradizione da parte di altri Stati , l ' arrestato , assistito dal difensore , ha facoltà di domandare di essere consegnato al governo richiedente ; in tale caso non si fa luogo al giudizio della sezione di . accusa . 645 . L ' arrestato è posto in libertà , qualora , entro trenta giorni dall ' arresto se il governo richiedente sia in Europa , o entro novanta giorni se sia fuori di Europa , non siano pervenuti i documenti sui quali si fonda la domanda . 646 . Nel procedimento si osservano , in quanto sono applicabili , le disposizioni degli art . 75 e 267 . Prima di deliberare definitivamente , la sezione di accusa sente il pubblico ministero e il difensore e può chiedere le informazioni che ritenga necessarie . Essa delibera altresì se debbano essere consegnate , in tutto o in parte , al governo straniero le cose sequestrate , e ordina la restituzione di quelle estranee all ' atto per il quale fu chiesta od è offerta l ' estradizione . 647 . Contro la sentenza della sezione di accusa l ’ imputato o condannato e il procuratore generale possono ricorrere alla corte di cassazione anche per il merito . Il termine per la dichiarazione di ricorso è di un giorno e decorre per il procuratore generale dalla comunicazione della sentenza che il cancelliere deve fargli nello stesso giorno in cui è sottoscritta ; per l ' imputato o condannato dalla notificazione della medesima . La corte di cassazione , deliberando in camera di consiglio , entro dieci giorni da quello in cui le è pervenuto il ricorso , pronuncia la conferma o la riforma della decisione , impugnata . 648 . L ' estradizione è offerta o consentita con decreto del ministrie della giustizia in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri . Nel decreto è aggiunta la condizione che lo straniero non sia assoggettato a pena per condanna diversa da quella per cui l ' estradizione è offerta o consentita , né sottoposto a procedimento per fatto diverso anteriore all ' estradizione , a meno che il governo , su nuova domanda , presti il suo consenso . 649 . Il procuratore generale ordina che l ' arrestato sia posto in libertà se l ' autorità giudiziaria , con sentenza irrevocabile , abbia deliberato che non sia offerta o consentita l ' estradizione , e ne avverte immediatamente il ministro della giustizia . 650 . Per la estradizione di un imputato o condannato che trovisi all ' estero , il procuratore generale presso la corte di appello presenta al ministro della giustizia la richiesta coi relativi documenti . L ' estradizione può essere chiesta direttamente anche dal governo . CAPO IV . Degli effetti delle condanne pronunciate all ' estero . 651 . La dichiarazione preveduta nel capoverso dell ' art . 7 del codice penale , è pronunciata dalla corte di appello , sezione penale , osservate le regole per il giudizio di appello dalle sentenze del tribunale ( 478 s . ) , in quanto siano applicabili . La competenza della corte di appello è determinata dalla residenza o , se questa sia ignota , dalla dimora del condannato . Se non si conosca né la residenza , né la dimora del condannato , la competenza spetta alla corte di appello avanti la quale il procuratore generale promuove prima il giudizio . 652 . La richiesta del procuratore generale per l ' esecuzione della condanna è notificata al condannato . Qualora il condannato non abbia chiesto , con atto ricevuto nella cancelleria della corte entro dieci giorni dalla notificazione , se si trovi nel Regno , o entro trenta giorni se non vi si trovi , che sia rinnovato il giudizio fatto all ' estero , la corte provvede sulla richiesta del procuratore generale e l ’ accoglie quando riconosca : 1° che non si tratta di delitto pel quale secondo la disposizione del primo capoverso dell ’ art . 9 del codice penale è vietata l ' estradizione ; 2° che il condannato è stato legalmente citato a comparire in giudizio e , se comparso , è stato assistito o rappresentato da un difensore ; 3° che la sentenza di condanna fu pronunciata da un ' autorità giudiziaria competente ; 4° che per le leggi dello Stato , in cui fu pronunciata , la sentenza medesima è divenuta irrevocabile ; 5° che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all ' ordine pubblico o al diritto pubblico del Regno . Per accertare le condizioni prescritte nei num . 3 e 4 , è sufficiente una dichiarazione dell ' autorità competente dello Stato in cui venne pronunciata la sentenza . 653 . Il riconoscimento e la forza esecutiva agli effetti civili stella sentenza penale pronunciata all ’ estero possono essere conceduti con la stessa sentenza menzionata nel precedente articolo . Altrimenti delibera intorno ad essi la sezione civile della corte di appello nella giurisdizione della quale la sentenza straniera deve essere eseguita ad istanza di chi vi ha interesse , premesso l ' accertamento dei requisiti indicati nell ' art . precedente .