ProsaGiuridica ,
LIBRO
I
.
Disposizioni
generali
TITOLO
I
.
Delle
azioni
che
hanno
causa
nel
reato
CAPO
I
.
Dell
'
azione
penale
.
1
.
Dal
reato
sorge
l
'
azione
penale
.
L
'
azione
penale
è
pubblica
ed
è
esercitata
dal
pubblico
ministero
.
Essa
è
esercitata
d
'
ufficio
quando
non
sia
necessaria
querela
o
richiesta
(
casi
in
cui
è
necessaria
la
querela
,
v
.
Cod
.
pen
.
141
,
156
al
.
,
157
,
164
,
336
,
344
,
348
,
372
,
375.1°
,
400
,
405
,
417
,
420
,
424
,
426
,
430
)
.
Quando
è
necessaria
l
'
autorizzazione
a
procedere
,
si
osservano
nell
esercizio
dell
'
azione
penale
le
condizioni
e
i
limiti
stabiliti
dalla
legge
(
183
s
.
)
.
2
.
Per
i
delitti
di
supposizione
e
soppressione
di
stato
(c.p
.
361
s
.
)
,
l
'
esercizio
dell
'
azione
penale
è
sospeso
fino
alla
decisione
del
giudice
civile
sulla
questione
di
stato
,
divenuta
definitiva
a
norma
dell
'
art
.
4
.
Il
giudizio
civile
può
essere
promosso
dal
procuratore
del
Re
,
avanti
il
giudice
competente
,
in
contradittorio
di
tutte
le
parti
interessate
(
4
)
.
3
.
Qualora
la
decisione
sulla
esistenza
del
reato
dipenda
dalla
risoluzione
di
una
controversia
civile
,
il
giudice
ha
facoltà
di
rinviare
tale
risoluzione
al
giudizio
civile
,
assegnando
un
termine
,
durante
il
quale
è
sospeso
il
giudizio
penale
.
Se
nel
termine
stabilito
non
sia
definita
la
controversia
civile
per
causa
che
si
riconosca
non
imputabile
alla
parte
,
il
termine
può
essere
prorogato
.
Se
non
sia
il
caso
di
concedere
la
proroga
,
o
se
nel
termine
prorogato
la
controversia
civile
non
sia
definitiva
,
il
giudice
penale
decide
sulla
imputazione
(
4
)
.
4
.
Nei
casi
contemplati
nei
due
precedenti
articoli
la
sentenza
civile
ha
autorità
di
cosa
giudicata
nel
giudizio
penale
quando
contro
la
sentenza
Medesima
non
possa
essere
più
proposto
ricorso
per
cassazione
(
500
)
,
o
il
ricorso
sia
stato
rigettato
.
In
ogni
altro
caso
,
una
sentenza
civile
che
sia
definitiva
nel
senso
sopra
indicato
,
pronunciata
fra
coloro
che
partecipano
al
procedimento
penale
in
qualità
di
imputato
,
querelante
,
o
danneggiato
ha
autorità
di
cosa
giudicata
nello
stesso
procedimento
,
se
la
decisione
sulla
esistenza
del
reato
dipenda
dalla
decisione
data
sulla
controversia
civile
.
In
tutti
i
casi
predetti
,
se
trovisi
pendente
contro
la
sentenza
civile
istanza
per
revocazione
od
opposizione
di
terzo
(c.p.c
.
474
s
.
,
494
s
.
)
,
il
giudice
penale
può
provvedere
a
norma
dell
'
art
.
3
.
5
.
Qualora
nel
corso
di
un
giudizio
civile
apparisca
alcun
fatto
in
cui
si
creda
ravvisare
gli
estremi
di
un
reato
per
il
quale
si
debba
procedere
d
'
ufficio
,
il
giudizio
medesimo
è
sospeso
se
la
cognizione
del
reato
influisce
sulla
decisione
della
controversia
civile
.
Nel
modo
stesso
si
provvede
se
nel
fatto
appariscano
gli
estremi
di
un
reato
per
il
quale
si
debba
procedere
ad
istanza
di
parte
,
purché
sia
dimostrato
che
l
'
istanza
fu
proposta
.
6
.
Una
sentenza
di
condanna
divenuta
irrevocabile
ha
autorità
di
cosa
giudicata
quanto
alla
esistenza
e
agli
effetti
del
reato
,
nella
controversia
civile
relativa
a
un
diritto
che
dipenda
dall
'
accertamento
del
reato
.
CAPO
II
.
Dell
'
azione
civile
.
7
.
Il
reato
può
produrre
azione
civile
per
il
risarcimento
del
danno
e
per
le
restituzioni
.
I
delitti
contro
la
persona
(c.p
.
364
s
.
)
e
quelli
che
offendono
la
libertà
individuale
(c.p
.
145
s
)
,
l
'
onore
della
persona
o
della
famiglia
(c.p
.
393
s
.
)
,
la
inviolabilità
del
domicilio
o
dei
segreti
(c.p
.
157
s
.
,
159
s
.
)
,
anche
se
non
abbiano
cagionato
danno
,
possono
produrre
azione
civile
per
riparazione
pecuniaria
.
L
'
azione
appartiene
al
danneggiato
od
offeso
,
o
a
chi
lo
rappresenti
,
ed
altresì
agli
eredi
del
danneggiato
od
offeso
,
e
può
essere
esercitata
contro
l
'
autore
del
reato
,
contro
chi
ha
concorso
nel
medesimo
,
e
,
quando
ne
sia
il
caso
,
anche
contro
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
.
8
.
L
'
azione
civile
non
può
essere
esercitata
congiuntamente
all
'
azione
penale
(
1
)
;
per
altro
il
giudice
penale
non
deve
conoscere
di
essa
quando
l
'
azione
penale
sia
estinta
,
ovvero
non
possa
essere
promossa
o
proseguita
.
9
.
L
'
azione
civile
non
può
essere
promossa
o
proseguita
avanti
il
giudice
civile
mentre
è
in
corso
l
'
azione
penale
e
fino
alla
sentenza
irrevocabile
su
questa
,
salvo
che
la
legge
disponga
diversamente
.
10
.
Nei
reati
per
i
quali
si
procede
d
'
ufficio
,
l
'
azione
civile
promossa
prima
dell
'
azione
penale
può
essere
portata
avanti
il
giudice
penale
,
se
su
di
essa
non
sia
ancora
stata
pronunciata
alcuna
sentenza
in
primo
grado
.
L
'
uso
di
tale
facoltà
produce
di
diritto
la
rinunzia
dell
'
attore
al
giudizio
civile
,
in
quanto
questo
ha
per
oggetto
la
domanda
portata
nel
giudizio
penale
.
Circa
le
spese
anteriori
alla
rinunzia
provvede
,
ad
istanza
delle
parti
,
il
giudice
penale
.
11
.
Nei
reati
per
i
quali
è
richiesta
querela
di
parte
,
non
è
ammessa
a
presentare
la
querela
la
parte
che
abbia
promosso
giudizio
civile
di
danno
o
sul
danno
abbia
fatto
rinunzia
o
transazione
.
12
.
L
'
azione
civile
contro
l
'
imputato
o
contro
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
)
non
può
essere
promossa
,
proseguita
,
o
riproposta
,
avanti
il
giudice
civile
,
neppure
per
ragione
di
colpa
civile
(
c
.
civ
.
1151
s
.
)
,
quando
,
in
seguito
a
giudizio
,
con
sentenza
o
verdetto
irrevocabile
,
sia
stato
dichiarato
che
il
fatto
non
sussiste
,
o
che
l
'
imputato
non
lo
ha
commesso
o
non
vi
ha
concorso
,
ovvero
sia
stato
dichiarato
che
non
sono
sufficienti
le
prove
che
il
fatto
sussista
,
o
che
l
'
imputato
lo
abbia
commesso
o
vi
abbia
concorso
.
13
.
Nel
giudizio
civile
per
il
risarcimento
del
danno
,
promosso
o
proseguito
dopo
la
sentenza
di
condanna
penale
divenuta
irrevocabile
,
questa
ha
autorità
di
cosa
giudicata
quanto
alla
sussistenza
del
fatto
e
al
titolo
del
risarcimento
.
Per
altro
il
giudice
civile
può
conoscere
anche
degli
effetti
dannosi
posteriori
alla
sentenza
.
Se
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
non
abbia
partecipato
al
giudizio
penale
,
rimane
impregiudicata
la
questione
se
a
norma
delle
leggi
civili
(
cod
.
civ
.
1153
s
.
)
debba
essa
rispondere
per
l
'
imputato
del
danno
cagionato
dal
reato
.
TITOLO
II
.
Del
giudice
.
CAPO
I
.
Della
competenza
.
SEZIONE
I
.
Della
competenza
per
materia
.
14
.
Appartiene
alla
corte
d
'
assise
la
cognizione
:
l
°
dei
delitti
per
i
quali
la
legge
stabilisce
la
pena
dell
'
ergastolo
,
ovvero
altra
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
non
inferiore
nel
minimo
a
cinque
anni
,
o
superiore
nel
massimo
a
dieci
anni
,
quando
non
sia
stabilita
per
singole
specie
di
delitti
la
competenza
di
altro
giudice
;
2°
dei
delitti
contro
la
sicurezza
dello
Stato
,
ancorché
commessi
col
mezzo
della
stampa
,
salvo
che
il
Senato
sia
costituito
in
alta
corte
(
li
giustizia
ai
termini
dell
'
art
.
36
dello
Statuto
;
3°
dei
delitti
preveduti
nell
'
art
.
122
del
testo
un
.
della
legge
elettorale
politica
30
giugno
1912
,
n
.
666
,
nell
'
art
.
104
del
testo
un
.
della
legge
comunale
e
provinciale
approvato
col
r.d.
21
maggio
1908
,
n
.
269
,
e
nell
'
art
.
139
del
codice
penale
;
4°
dei
delitti
preveduti
negli
art
.
14
,
15
,
16
e
dal
18
al
24
dell
'
editto
26
marzo
1848
sulla
stampa
,
e
negli
articoli
corrispondenti
delle
leggi
sulla
stampa
pubblicate
nelle
provincie
napoletane
e
siciliane
;
5°
dei
delitti
commessi
col
mezzo
della
stampa
,
preveduti
nella
L
.
19
luglio
1894
,
n
.
315
,
sull
'
istigazione
a
delinquere
e
sull
'
apologia
di
reati
;
6°
dei
delitti
contro
la
libertà
,
contro
la
pubblica
amministrazione
e
contro
l
'
ordine
pubblico
preveduti
rispettivamente
negli
art
.
147
,
149
,
158
,
182
,
183
,
187
,
188
,
189
,
252
,
253
,
254
e
255
del
codice
penale
;
7°
del
delitto
contro
la
persona
preveduto
nell
'
art
.
369
dello
stesso
codice
:
8°
del
delitto
di
incitamento
all
'
odio
fra
le
classi
sociali
preveduto
nell
'
art
.
247
del
codice
penale
;
9°
di
ogni
altro
delitto
preveduto
nell
'
art
.
stesso
,
o
nel
precedente
art
.
246
,
quando
esso
si
riferisca
a
delitto
di
competenza
della
corte
di
assise
.
15
.
Appartiene
al
tribunale
la
cognizione
:
1°
dei
delitti
di
bancarotta
semplice
o
fraudolenta
(
c
.
co
.
856
s
.
)
,
di
supposizione
e
soppressione
di
stato
(c.p
.
361
s
.
)
;
2°
dei
delitti
commessi
per
imprudenza
,
negligenza
,
imperizia
nella
propria
arte
o
professione
,
o
per
inosservanza
di
regolamenti
,
ordini
o
discipline
,
e
dei
delitti
contro
la
fede
pubblica
(c.p
.
256
s
.
)
,
eccetto
quelli
per
la
cognizione
dei
quali
è
competente
il
pretore
(16.3°);
3°
dei
delitti
e
delle
contravvenzioni
attribuiti
alla
sua
competenza
dalla
legge
elettorale
politica
e
dalla
legge
comunale
e
provinciale
,
e
dei
reati
di
stampa
che
non
sono
di
competenza
della
corte
di
assise
;
4°
dei
delitti
che
non
sono
di
competenza
della
corte
di
assise
,
per
i
quali
è
stabilita
la
interdizione
dai
pubblici
uffici
in
aggiunta
a
qualsiasi
pena
restrittiva
della
libertà
personale
;
5°
dei
reati
che
le
leggi
speciali
attribuiscono
alla
sua
competenza
;
6°
dei
reati
che
non
sono
menzionati
negli
art
.
14
e
16
.
16
.
Appartiene
al
pretore
,
quando
non
sia
stabilita
la
competenza
di
altro
giudice
,
la
cognizione
;
1°
delle
contravvenzioni
prevedute
nel
codice
penale
(c.p
.
434
s
.
)
,
e
di
ogni
altra
per
la
quale
sia
stabilita
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
superiore
nel
massimo
a
due
anni
,
od
una
pena
pecuniaria
,
sola
o
congiunta
a
detta
pena
,
non
superiore
nel
massimo
a
lire
duemila
;
2°
dei
delitti
per
i
quali
la
legge
stabilisce
la
pena
della
reclusione
o
della
detenzione
,
non
superiore
nel
massimo
a
sei
mesi
,
ovvero
del
confino
non
superiore
nel
massimo
ad
un
anno
,
od
una
pena
pecuniaria
,
sola
o
congiunta
ad
una
di
dette
pene
,
non
superiore
nel
massimo
a
lire
duemila
;
3°
dei
reati
indicati
nel
num
.
2
dell
'
art
.
precedente
e
di
ogni
altro
non
indicato
nei
num
.
1
,
3
,
4
e
5
dello
stesso
articolo
e
non
attribuito
alla
speciale
competenza
della
corte
di
assise
,
quando
la
legge
stabilisca
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
superiore
nel
massimo
a
tre
anni
e
nel
minimo
a
sei
mesi
,
ovvero
una
pena
pecuniaria
,
sola
o
congiunta
a
detta
pena
,
ed
il
giudice
istruttore
o
la
sezione
d
'
accusa
,
su
conforme
richiesta
del
pubblico
ministero
in
caso
d
'
istruzione
formale
(
187
s
.
)
,
o
in
ogni
altro
caso
il
procuratore
del
Re
,
riconosca
che
per
le
cause
le
quali
diminuiscono
la
imputabilità
o
la
pena
,
escluse
le
circostanze
attenuanti
prevedute
nell
'
art
.
59
del
codice
penale
,
ovvero
per
la
tenuità
del
reato
,
si
possano
applicare
le
pene
rispettivamente
indicate
nei
num
.
1
e
2
di
questo
articolo
.
17
.
Per
determinare
la
competenza
non
si
tiene
conto
dell
'
aumento
di
pena
dipendente
dal
concorso
di
reati
e
di
pene
(c.p
.
67
s
.
)
,
dalla
continuazione
(c.p
.
79
)
o
dalla
recidiva
(c.p
.
80
s
.
)
,
né
delle
cause
che
diminuiscono
la
imputabilità
(
c
.
peri
.
44
s
.
)
,
salvo
quanto
è
disposto
nel
num
.
3
dell
'
art
.
precedente
.
Delle
diminuzioni
per
ragione
di
età
è
tenuto
conto
,
ma
non
nei
casi
in
cui
la
competenza
è
determinata
dalla
legge
in
considerazione
del
titolo
del
reato
.
SEZIONE
II
.
Della
competenza
per
territorio
.
18
.
La
competenza
per
territorio
è
determinata
dal
luogo
dove
il
reato
fu
consumato
.
Se
si
tratta
di
tentativo
(c.p
.
61
s
.
)
,
è
competente
il
giudice
del
luogo
dove
fu
compiuto
l
'
ultimo
atto
di
esecuzione
;
se
di
reato
continuato
o
permanente
(c.p
.
79
)
,
il
giudice
del
luogo
dove
cessò
la
continuazione
o
la
permanenza
.
19
.
Se
non
si
conosce
il
luogo
per
determinare
la
competenza
a
norma
del
precedente
articolo
,
è
competente
il
giudice
di
quello
ove
fu
compiuto
un
atto
del
procedimento
;
e
,
in
mancanza
,
di
quello
dell
'
arresto
.
Se
siano
stati
compiuti
in
più
luoghi
atti
di
procedimento
,
è
competente
il
giudice
avanti
il
quale
l
'
imputato
sia
stato
direttamente
tradotto
per
il
giudizio
a
norma
degli
art
.
290
e
294;
e
,
in
mancanza
,
il
giudice
che
abbia
spedito
un
mandato
(
310
s
.
)
o
un
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
.
Se
l
'
imputato
non
sia
stato
direttamente
tradotto
per
il
giudizio
e
non
sia
stato
spedito
mandato
o
decreto
di
citazione
,
fra
i
giudici
di
più
luoghi
ove
siano
stati
compiuti
atti
di
procedimento
la
competenza
è
determinata
gradatamente
dalla
residenza
,
dalla
dimora
o
dal
domicilio
dell
'
imputato
.
Se
la
competenza
non
può
essere
determinata
in
base
alle
predette
designazioni
,
è
competente
il
giudice
del
luogo
ove
fu
compiuto
il
primo
atto
di
procedimento
.
In
caso
di
contemporaneità
di
atti
,
la
competenza
è
determinata
dal
giudice
immediatamente
superiore
secondo
la
norma
stabilita
nel
secondo
capoverso
dell
'
art
.
25
.
20
.
In
ogni
stato
dell
'
istruzione
o
del
giudizio
,
l
'
autorità
che
riconosca
la
propria
incompetenza
deve
trasmettere
gli
atti
a
quella
che
è
competente
secondo
le
nonne
dei
due
articoli
precedenti
.
Durante
l
'
istruzione
,
l
'
autorità
,
ancorché
incompetente
,
prima
e
durante
la
trasmissione
degli
atti
all
'
autorità
competente
,
procede
agli
atti
urgenti
.
21
.
Se
durante
l
'
istruzione
sia
opposta
da
una
delle
parti
l
'
eccezione
d
'
incompetenza
per
territorio
,
le
ragioni
di
essa
devono
essere
dichiarate
in
atto
scritto
che
il
giudice
istruttore
,
sentito
l
'
avviso
del
pubblico
ministero
,
trasmette
con
le
proprie
osservazioni
alla
sezione
d
'
accusa
,
senza
sospendere
il
procedimento
.
La
sezione
d
'
accusa
decide
senza
ritardo
.
La
dichiarazione
d
'
incompetenza
non
annulla
gli
atti
d
'
istruzione
compiuti
.
La
decisione
della
sezione
d
'
accusa
non
è
soggetta
a
impugnazione
.
22
.
Per
i
delitti
commessi
in
territorio
estero
,
per
i
quali
a
norma
degli
art
.
4
,
5
e
6
e
del
capoverso
dell
'
art
.
7
del
codice
penale
,
si
debba
procedere
nel
Regno
,
la
competenza
è
determinata
gradatamente
dal
luogo
della
residenza
,
della
dimora
o
del
domicilio
,
o
da
quello
dell
'
arresto
o
della
consegna
dell
'
imputato
.
Nondimeno
la
corte
di
cassazione
può
,
a
richiesta
del
pubblico
ministero
o
ad
istanza
dell
'
imputato
,
rimettere
l
'
istruzione
o
il
giudizio
ad
un
giudice
più
vicino
al
luogo
in
cui
il
delitto
fu
commesso
.
Il
giudice
può
valersi
degli
atti
dell
'
autorità
straniera
sia
ai
fini
del
procedimento
penale
,
sia
per
provvedere
alle
restituzioni
e
al
risarcimento
dei
danni
(c.p
.
37
)
quando
per
il
reato
commesso
in
territorio
estero
non
si
procede
nel
Regno
.
Per
un
delitto
commesso
in
territorio
estero
,
per
il
quale
il
giudice
debba
procedere
a
norma
degli
art
.
5
e
6
del
codice
penale
,
egli
può
compiere
gli
atti
occorrenti
a
stabilire
e
conservare
le
prove
anche
se
l
'
imputato
non
si
trovi
nel
territorio
dello
Stato
.
SEZIONE
III
.
Della
competenza
per
:
connessione
.
23
.
La
competenza
è
determinata
dalla
connessione
dei
reati
nei
casi
seguenti
:
1°
se
furono
commessi
nello
stesso
tempo
da
più
persone
riunite
,
o
da
diverse
persone
ma
per
effetto
di
precedente
concerto
,
ancorché
in
tempi
e
luoghi
diversi
;
2°
se
gli
uni
furono
commessi
per
eseguire
o
per
occultare
gli
altri
,
o
in
occasione
degli
stessi
,
ovvero
per
conseguirne
o
assicurarne
a
sé
o
ad
altri
il
profitto
o
la
impunità
;
3°
se
una
persona
sia
imputata
di
più
reati
.
24
.
La
competenza
per
tutti
i
reati
connessi
,
imputati
a
una
o
più
persone
,
spetta
alla
corte
di
assise
se
alcuno
di
tali
reati
è
nella
sua
competenza
;
negli
altri
casi
spetta
al
tribunale
se
alcuno
dei
reati
è
nella
sua
competenza
.
Nondimeno
appartiene
separatamente
alla
corte
di
assise
e
al
tribunale
la
cognizione
dei
reati
per
i
quali
la
rispettiva
competenza
sia
determinata
dalla
legge
in
considerazione
del
titolo
del
reato
.
Le
norme
per
l
'
istruzione
e
il
giudizio
da
osservarsi
avanti
il
giudice
competente
per
connessione
si
applicano
per
tutti
i
reati
connessi
.
Quando
per
effetto
della
connessione
sarebbe
competente
la
corte
di
assise
,
la
sezione
d
'
accusa
può
disporre
che
la
cognizione
abbia
luogo
separatamente
secondo
le
norme
ordinarie
della
competenza
,
in
considerazione
della
qualità
e
del
numero
dei
reati
,
o
per
ragioni
di
convenienza
o
per
,
altre
circostanze
.
Eguale
facoltà
è
esercitata
dal
giudice
istruttore
quando
per
effetto
della
connessione
sarebbe
competente
per
tutti
i
reati
il
tribunale
.
25
.
La
cognizione
dei
reati
connessi
soggetti
per
materia
a
competenza
di
giudici
diversi
avvenuti
in
diverse
circoscrizioni
di
corti
,
tribunali
,
o
pretori
,
appartiene
al
giudice
della
circoscrizione
nella
quale
fu
commesso
il
reato
,
o
il
maggior
numero
di
reati
,
di
competenza
della
corte
d
'
assise
;
o
,
se
nessuno
dei
reati
è
di
competenza
della
corte
di
assise
,
il
reato
o
il
maggior
numero
di
reati
di
competenza
del
tribunale
.
Quando
il
giudizio
su
tutti
i
reati
sia
di
competenza
della
corte
di
assise
,
del
tribunale
,
o
del
pretore
,
la
cognizione
appartiene
alla
corte
,
al
tribunale
,
o
al
pretore
della
circoscrizione
nella
quale
fu
commesso
il
maggior
numero
di
reati
.
Se
i
reati
soggetti
ad
una
stessa
competenza
siano
stati
commessi
in
pari
numero
in
circoscrizioni
diverse
,
il
giudice
che
ne
deve
conoscere
è
designato
da
quello
immediatamente
superiore
da
cui
dipendono
tutte
le
predette
circoscrizioni
In
questo
caso
gli
uffici
del
pubblico
ministero
trasmettono
col
loro
parere
gli
atti
al
giudice
superiore
,
il
quale
,
in
conformità
del
primo
e
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
precedente
,
può
anche
ordinare
la
separazione
dei
giudizi
e
rinviarne
la
cognizione
ai
giudici
rispettivamente
competenti
.
26
.
Se
i
reati
connessi
appartengono
alcuni
alla
competenza
dell
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
e
altri
alla
competenza
di
autorità
diversa
,
la
cognizione
di
tutti
i
reati
appartiene
all
'
autorità
ordinaria
,
eccetto
che
il
Senato
sia
costituito
in
alta
corte
di
giustizia
(
Stat
.
36
)
.
CAPO
II
.
Dei
conflitti
di
competenza
.
27
.
La
corte
di
cassazione
decide
sul
conflitto
fra
due
o
più
giudici
i
quali
contemporaneamente
abbiano
preso
,
o
ritenuto
di
non
poter
prendere
,
cognizione
dello
stesso
reato
.
Egualmente
essa
decide
sui
conflitti
positivi
o
negativi
fra
l
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
,
e
altri
tribunali
(
533
)
.
L
'
autorità
che
eleva
il
conflitto
rimette
agli
atti
alla
corte
di
cassazione
.
28
.
Il
conflitto
può
essere
denunziato
dall
'
imputato
,
dalla
parte
civile
(
53
)
,
o
dal
pubblico
ministero
,
ed
anche
dal
procuratore
generale
presso
la
corte
di
cassazione
.
La
denunzia
è
presentata
nella
cancelleria
della
corte
di
cassazione
con
dichiarazione
motivata
;
alla
quale
sono
uniti
i
relativi
documenti
.
In
questo
caso
gli
atti
dei
procedimenti
sono
richiamati
d
'
ufficio
dal
procuratore
generale
.
29
.
Il
conflitto
può
cessare
in
virtù
di
dichiarazione
emessa
da
una
delle
autorità
,
anche
ad
istanza
di
parte
.
30
.
La
corte
di
cassazione
,
nel
risolvere
il
conflitto
,
determina
se
in
qualche
parte
debbano
conservare
validità
gli
atti
formati
dall
'
autorità
che
essa
dichiara
incompetente
.
31
.
La
decisione
della
corte
di
cassazione
sulla
competenza
costituisce
giudicato
irrevocabile
.
A
cura
del
procuratore
generale
essa
è
comunicata
alle
autorità
giudiziarie
in
conflitto
e
al
pubblico
ministero
,
e
notificata
alle
parti
.
CAPO
III
.
Della
rimessione
dei
procedimenti
.
32
.
In
ogni
stato
del
procedimento
,
per
gravi
motivi
di
pubblica
sicurezza
o
di
legittimo
sospetto
,
sulla
richiesta
del
pubblico
ministero
(
33
)
,
la
corte
di
cassazione
può
rimettere
l
'
istruzione
o
il
giudizio
da
uno
ad
altro
giudice
istruttore
,
pretore
,
o
tribunale
,
o
da
una
ad
altra
corte
.
L
imputato
può
proporre
l
'
istanza
di
rimessione
per
legittimo
sospetto
(
33
al
.
)
;
tale
facoltà
non
si
estende
alla
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
.
33
.
La
richiesta
del
pubblico
ministero
,
a
pena
d
'
inammissibilità
,
deve
essere
notificata
all
'
imputato
e
alle
altre
parti
.
L
'
istanza
dell
'
imputato
,
parimenti
a
pena
d
'
inammissibilità
,
dev
'
essere
sottoscritta
da
esso
o
da
un
avvocato
munito
di
mandato
speciale
,
contenere
i
motivi
,
essere
presentata
coi
documenti
nella
cancelleria
del
giudice
del
luogo
dove
si
fa
l
'
istruzione
o
dove
pende
il
giudizio
,
e
notificata
al
pubblico
ministero
e
alle
altre
parti
,
che
possono
presentare
nella
stessa
cancelleria
deduzioni
e
documenti
entro
otto
giorni
dalla
notificazione
.
Indi
è
trasmessa
senza
ritardo
al
procuratore
generale
presso
la
corte
di
cassazione
,
il
quale
compie
le
indagini
ritenute
opportune
,
e
propone
alla
corte
le
proprie
conclusioni
.
La
richiesta
di
rimessione
,
fatta
dal
pubblico
ministero
presso
il
tribunale
o
la
corte
d
'
appello
,
deve
essere
inviata
direttamente
al
procuratore
generale
anzidetto
,
al
quale
,
nel
termine
stabilito
nel
precedente
capoverso
,
le
parti
possono
far
pervenire
deduzioni
e
documenti
.
34
.
L
'
istruzione
o
il
giudizio
non
possono
essere
sospesi
se
non
per
ordinanza
della
corte
di
cassazione
,
salva
,
anche
nel
caso
di
sospensione
,
la
facoltà
di
procedere
agli
atti
urgenti
.
35
.
La
corte
di
cassazione
pronuncia
in
camera
di
consiglio
:
prima
di
accogliere
o
rigettare
l
'
istanza
,
può
chiedere
le
informazioni
che
ritenga
necessarie
.
36
.
La
sentenza
della
corte
di
cassazione
che
accoglie
l
'
istanza
,
designa
il
giudice
che
deve
istruire
o
giudicare
,
fra
quelli
compresi
nel
distretto
della
stessa
corte
d
'
appello
a
cui
appartiene
il
giudice
competente
,
ovvero
eccezionalmente
nel
distretto
di
una
corte
di
appello
vicina
.
La
corte
di
cassazione
dichiara
se
e
in
qual
parte
gli
atti
già
compiuti
debbano
essere
conservati
.
37
.
La
sentenza
della
corte
di
cassazione
non
è
motivata
;
essa
è
trasmessa
insieme
con
gli
atti
al
giudice
designato
per
la
istruzione
o
per
il
giudizio
,
e
a
cura
del
pubblico
ministero
è
notificata
alle
parti
.
38
.
Dopo
il
rigetto
della
domanda
di
rimessione
una
nuova
domanda
può
essere
proposta
soltanto
se
sia
fondata
su
fatti
avvenuti
posteriormente
.
39
.
I
giudizi
di
competenza
del
tribunale
,
o
deferiti
in
grado
di
appello
al
tribunale
o
alla
corte
,
per
reati
rispettivamente
commessi
da
un
giudice
del
tribunale
o
della
corte
,
o
da
un
funzionario
del
pubblico
ministero
,
nel
territorio
in
cui
esercitano
il
rispettivo
ufficio
,
o
da
altri
in
loro
danno
,
nello
stesso
territorio
,
sono
dalla
corte
di
cassazione
rimessi
ad
altro
tribunale
o
ad
altra
corte
.
I
reati
di
competenza
del
pretore
,
commessi
dal
pretore
o
dal
vicepretore
,
nel
territorio
in
cui
essi
esercitano
le
rispettive
funzioni
,
o
da
altri
in
loro
danno
nello
stesso
territorio
,
sono
giudicati
in
primo
grado
da
un
tribunale
del
distretto
,
designato
dalla
corte
d
'
appello
.
CAPO
IV
.
Dell
'
incompatibilità
,
dell
'
astensione
e
della
ricusazione
.
40
.
Il
presidente
,
il
giudice
di
una
corte
o
di
un
tribunale
,
o
il
pretore
,
che
abbia
pronunciato
sentenza
in
un
procedimento
,
non
può
partecipare
al
giudizio
sulla
impugnazione
(
477
s
.
)
in
qualsiasi
grado
,
eccettuato
il
caso
di
opposizione
a
condanna
in
contumacia
(
497
s
.
)
,
o
di
purgazione
di
contumacia
;
e
non
può
nemmeno
partecipare
al
giudizio
in
sede
di
rinvio
.
Non
può
partecipare
al
giudizio
il
giudice
che
abbia
compiuta
la
istruzione
formale
o
abbia
concorso
a
deliberare
il
rinvio
al
giudizio
medesimo
.
Egualmente
non
vi
può
partecipare
il
giudice
che
abbia
proceduto
,
a
norma
dell
'
art
.
279
,
alle
ricognizioni
,
all
'
esame
dei
testimoni
,
ovvero
all
'
interrogatorio
dell
'
imputato
.
Chi
abbia
esercitato
le
funzioni
del
pubblico
ministero
in
un
procedimento
,
non
può
compiervi
ufficio
di
giudice
;
chi
abbia
prestato
in
esso
il
patrocinio
,
non
può
esercitarvi
ufficio
di
giudice
o
di
pubblico
ministero
.
41
.
Non
possono
esercitare
funzioni
,
anche
separate
o
diverse
,
nello
stesso
procedimento
,
magistrati
che
siano
fra
loro
prossimi
congiunti
.
La
denominazione
di
«
prossimi
congiunti
»
in
questa
e
in
ogni
altra
disposizione
successiva
,
comprende
le
persone
indicate
nell
'
art
.
191
del
codice
penale
.
42
.
Il
presidente
,
i
giudici
della
corte
o
del
tribunale
,
e
il
pretore
,
quando
conoscano
esistere
un
motivo
di
ricusazione
(
43
)
,
ancorché
non
proposto
,
han
dovere
di
astenersi
.
Il
tribunale
o
la
corte
competente
a
decidere
sulla
astensione
(
46
)
può
ammetterla
anche
per
ragioni
di
convenienza
non
annoverate
dalla
legge
fra
i
motivi
di
ricusazione
.
43
.
Il
presidente
,
il
giudice
della
corte
o
del
tribunale
,
o
il
pretore
,
può
esser
ricusato
:
1°
se
abbia
interesse
nel
procedimento
,
o
se
una
delle
parti
sia
debitrice
o
creditrice
di
lui
,
della
moglie
,
o
dei
figli
;
2°
se
abbia
dato
consiglio
o
manifestato
il
proprio
parere
sull
'
oggetto
del
procedimento
;
3°
se
siavi
inimicizia
grave
tra
lui
,
o
alcuno
dei
suoi
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
e
una
delle
parti
;
4°
se
alcuno
dei
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
di
lui
o
della
moglie
sia
danneggiato
od
offeso
,
querelante
,
imputato
,
ovvero
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
;
5°
se
il
procuratore
o
difensore
di
una
delle
parti
sia
prossimo
congiunto
(
41
al
.
)
di
lui
o
della
moglie
.
Morta
la
moglie
,
le
cause
di
ricusazione
menzionate
nei
num
.
4°
e
50
sussistono
se
siavi
prole
superstite
o
si
tratti
di
suocero
,
genero
o
cognato
.
44
.
La
ricusazione
(
45
)
può
essere
proposta
dal
pubblico
ministero
,
dall
'
imputato
,
ovvero
dalla
parte
civile
regolarmente
costituita
(
54
)
.
45
.
La
ricusazione
è
proposta
con
atto
ricevuto
nella
cancelleria
del
giudice
che
fa
la
istruzione
o
avanti
il
quale
pende
il
giudizio
;
l
'
istanza
deve
,
a
pena
di
inammissibilità
,
enunciare
i
motivi
e
indicare
le
prove
.
Se
sia
fatta
per
mezzo
di
avvocato
o
procuratore
,
la
procura
deve
essere
speciale
,
indicando
,
a
pena
di
inammissibilità
,
il
motivo
della
ricusazione
.
L
'
istanza
non
è
più
ammessa
se
non
è
proposta
almeno
dieci
giorni
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
nei
giudizi
di
corte
di
assise
,
e
in
ogni
altro
caso
prima
che
siano
compiute
le
formalità
stabilite
nell
'
art
.
379
.
Il
magistrato
contro
il
quale
è
proposta
la
ricusazione
,
può
dichiarare
che
intende
astenersi
.
46
.
Sull
'
astensione
del
pretore
decide
il
tribunale
;
su
quella
del
presidente
,
dei
giudici
del
tribunale
o
della
corte
,
decide
,
senza
loro
intervento
,
il
collegio
a
cui
appartengono
.
Se
il
numero
dei
componenti
il
collegio
non
resti
sufficiente
,
la
decisione
salta
astensione
è
deferita
all
'
autorità
superiore
a
norma
dell
'
art
.
seguente
.
47
.
Sulla
ricusazione
del
pretore
decide
il
tribunale
;
su
quella
dei
giudici
di
un
tribunale
decide
la
corte
d
'
appello
;
su
quella
dei
giudici
di
una
corte
d
'
appello
,
della
corte
di
assise
,
o
della
corte
di
cassazione
,
decide
la
corte
di
cassazione
.
Se
per
effetto
della
ricusazione
non
resti
,
in
una
sezione
della
corte
di
cassazione
,
il
numero
sufficiente
di
giudici
,
il
primo
presidente
provvede
alla
formazione
del
collegio
che
deve
pronunciare
sulla
ricusazione
.
Contro
questo
collegio
o
i
suoi
singoli
componenti
non
è
ammessa
ricusazione
.
48
.
La
corte
,
o
il
tribunale
,
pronuncia
sull
'
astensione
e
sulla
ricusazione
in
camera
di
consiglio
.
Se
riconosca
ammissibile
l
'
istanza
di
ricusazione
,
ordina
che
ne
sia
avvertito
il
magistrato
,
il
quale
può
,
entro
tre
giorni
dall
'
avviso
,
esaminare
gli
atti
e
i
documenti
in
cancelleria
e
presentare
per
iscritto
la
risposta
sulla
sussistenza
dei
motivi
di
ricusazione
.
Il
magistrato
ricusato
,
avuta
notizia
dell
'
istanza
,
può
compiere
soltanto
atti
urgenti
d
'
istruzione
.
La
corte
,
o
il
tribunale
,
ha
facoltà
di
ordinare
la
prova
sui
motivi
della
ricusazione
,
per
mezzo
di
testimoni
,
delegando
all
uopo
uno
dei
proprii
giudici
.
Contro
la
sentenza
della
corte
d
'
appello
o
del
tribunale
sulla
ricusazione
è
ammesso
ricorso
per
cassazione
.
49
.
La
corte
,
o
il
tribunale
,
nel
caso
di
astensione
o
ricusazione
di
un
pretore
o
di
un
giudice
istruttore
,
designa
a
surrogarli
rispettivamente
un
pretore
fra
i
più
vicini
o
un
altro
giudice
dello
stesso
tribunale
o
,
in
difetto
,
di
un
tribunale
vicino
.
Qualora
per
ricusazione
o
astensione
manchi
in
un
collegio
il
numero
legale
,
la
corte
rimette
il
procedimento
ad
altra
sezione
,
o
ad
un
tribunale
limitrofo
dello
stesso
distretto
,
o
ad
una
corte
di
appello
limitrofa
.
La
sentenza
determina
se
ed
in
qual
parte
gli
atti
compiuti
dal
magistrato
astenutosi
o
ricusato
,
o
col
suo
concorso
,
debbano
essere
conservati
.
50
.
Con
la
sentenza
che
dichiara
inammissibile
o
rigetta
l
'
istanza
per
ricusazione
,
la
parte
che
l
'
ha
proposta
può
essere
condannata
al
pagamento
di
una
somma
non
inferiore
a
cento
lire
e
non
superiore
a
mille
,
a
favore
dell
'
erario
dello
Stato
,
senza
pregiudizio
di
ogni
azione
penale
o
civile
.
Il
magistrato
ricusato
non
può
promuovere
tali
azioni
,
o
parteciparvi
nel
proprio
interesse
,
se
non
siasi
astenuto
.
51
.
La
sentenza
con
la
quale
è
accolta
o
rigettata
l
istanza
di
ricusazione
,
è
notificata
,
a
cura
del
pubblico
ministero
,
al
magistrato
ricusato
,
all
'
imputato
e
alle
altre
parti
.
52
.
Le
disposizioni
precedenti
,
eccetto
quella
dell
'
art
.
43
,
n
.
2
,
si
applicano
ai
rappresentanti
del
pubblico
ministero
.
L
'
istanza
di
ricusazione
contro
i
medesimi
è
proposta
nella
cancelleria
della
corte
,
del
tribunale
,
o
della
pretura
dove
il
pubblico
ministero
esercita
le
sue
funzioni
.
TITOLO
III
.
Delle
parti
e
dei
difensori
.
CAPO
I
.
Della
parte
civile
.
53
.
L
'
azione
civile
,
di
cui
nell
'
art
.
7
,
è
esercitata
nel
procedimento
penale
mediante
la
costituzione
di
parte
civile
.
Per
costituirsi
parte
civile
non
è
necessario
avere
presentato
o
presentare
querela
(
153
s
.
)
.
La
costituzione
di
parte
civile
non
equivale
a
querela
.
Le
persone
che
non
hanno
il
libero
esercizio
dei
loro
diritti
non
possono
costituirsi
parte
civile
se
non
sono
autorizzate
ed
assistite
,
o
rappresentate
,
nelle
forme
prescritte
per
l
'
esercizio
delle
azioni
civili
.
54
.
Chi
intende
costituirsi
parte
civile
deve
farne
dichiarazione
mediante
processo
verbale
ricevuto
dal
cancelliere
della
corte
,
del
tribunale
,
o
della
pretura
,
dove
è
in
corso
l
'
istruzione
o
si
tratta
il
giudizio
.
La
dichiarazione
,
eccettuato
il
caso
preveduto
nell
art
.
356
,
può
essere
fatta
in
ogni
stato
del
procedimento
ed
anche
nel
dibattimento
fino
a
che
non
sia
compiuta
l
'
assunzione
delle
prove
.
La
costituzione
della
parte
civile
non
è
ammessa
per
la
prima
volta
nel
giudizio
d
'
appello
,
neppure
se
in
primo
grado
fosse
stata
respinta
nel
corso
dell
'
istruzione
.
Le
disposizioni
che
precedono
si
applicano
anche
al
caso
preveduto
nell
'
art
.
10
.
55
.
La
costituzione
e
ogni
istanza
della
parte
civile
,
avvenuta
o
proposta
prima
del
dibattimento
,
produce
effetto
dalla
notificazione
fattane
,
a
cura
dell
'
interessato
,
al
pubblico
ministero
e
all
'
imputato
.
Le
istanze
proposte
dopo
la
citazione
o
l
'
intervento
della
persona
civilmente
responsabile
devono
essere
notificate
anche
ad
essa
.
56
.
Chi
si
costituisce
parte
civile
deve
dichiarare
od
eleggere
il
domicilio
nel
comune
dove
si
fa
l
'
istruzione
o
il
giudizio
con
la
stessa
dichiarazione
di
cui
nell
'
art
.
54
,
o
con
la
notificazione
prescritta
nell
'
art
.
55;
in
difetto
di
dichiarazione
o
elezione
sono
valide
le
notificazioni
fattegli
nella
cancelleria
.
Alla
parte
civile
ammessa
al
gratuito
patrocinio
che
ne
faccia
domanda
,
il
giudice
istruttore
,
il
pretore
,
il
presidente
della
corte
o
del
tribunale
,
avanti
i
quali
rispettivamente
è
in
corso
l
istruzione
o
il
giudizio
,
nomina
un
difensore
.
57
.
Nei
reati
di
competenza
del
pretore
la
costituzione
della
parte
civile
può
essere
respinta
di
ufficio
,
durante
la
istruzione
,
quando
apparisca
manifestamente
illegittima
;
e
può
altresì
farvi
opposizione
l
'
imputato
.
Nei
reati
di
competenza
del
tribunale
e
della
corte
d
'
assise
può
farvi
opposizione
,
durante
la
istruzione
,
il
pubblico
ministero
o
l
'
imputato
.
Nel
termine
perentorio
di
tre
giorni
dalla
notificazione
prescritta
nell
'
art
.
55
la
opposizione
motivata
è
,
a
cura
di
chi
la
propone
,
notificata
alla
parte
civile
,
la
quale
può
presentare
le
sue
deduzioni
in
eguale
termine
perentorio
successivo
.
L
'
opposizione
e
le
deduzioni
si
presentano
per
mezzo
della
cancelleria
rispettivamente
al
pretore
o
al
giudice
istruttore
;
si
presentano
nello
stesso
modo
alla
sezione
di
accusa
se
gli
atti
siano
stati
rimessi
al
procuratore
generale
dopo
la
istruzione
formale
,
o
la
sezione
abbia
a
sé
avocato
la
istruzione
,
o
se
il
procuratore
generale
proceda
alla
istruzione
sommaria
.
Il
pretore
,
il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
decide
senza
ritardo
,
salvo
che
ritenga
differire
la
decisione
per
raccogliere
nuovi
elementi
nel
corso
ulteriore
della
istruzione
.
58
.
Contro
la
costituzione
della
parte
civile
ammessa
durante
l
'
istruzione
può
essere
fatta
opposizione
nel
dibattimento
anche
per
gli
stessi
motivi
rigettati
durante
l
'
istruzione
.
59
.
Contro
la
costituzione
della
parte
civile
che
si
effettui
dopo
l
'
atto
d
'
accusa
o
la
sentenza
di
rinvio
a
giudizio
,
o
dopo
che
la
citazione
fu
ordinata
dal
pretore
o
richiesta
dal
procuratore
del
Re
,
e
contro
quella
che
si
effettui
a
norma
dell
'
art
.
356
,
può
essere
fatta
opposizione
nel
dibattimento
.
60
.
La
costituzione
della
parte
civile
respinta
durante
l
'
istruzione
può
essere
riproposta
dopo
il
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
del
pretore
,
dopo
la
richiesta
di
citazione
del
procuratore
del
Re
,
dopo
l
'
atto
di
accusa
o
la
sentenza
di
rinvio
,
perché
ne
decida
il
giudice
nel
dibattimento
.
61
.
Contro
le
decisioni
che
ammettono
o
respingono
la
costituzione
della
parte
civile
non
si
può
proporre
alcun
mezzo
di
impugnazione
(
128
s
.
)
.
Salvo
quanto
è
disposto
negli
art
.
9
e
12
,
le
decisioni
che
respingono
la
costituzione
di
parte
civile
non
impediscono
il
successivo
esercizio
dell
azione
in
giudizio
civile
e
non
hanno
in
questo
autorità
di
cosa
giudicata
.
62
.
La
costituzione
della
parte
civile
può
essere
revocata
con
le
forme
stabilite
nella
prima
parte
dell
'
art
.
54
,
in
qualsiasi
stato
del
procedimento
;
se
la
revocazione
precede
il
dibattimento
,
deve
essere
notificata
al
pubblico
ministero
e
all
'
imputato
e
,
quando
occorra
,
alla
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
)
.
La
parte
civile
non
è
obbligata
alle
spese
di
atti
posteriori
a
tale
notificazione
.
La
dichiarazione
s
'
intende
revocata
se
la
parte
civile
regolarmente
citata
al
dibattimento
non
comparisce
,
o
si
allontana
dall
udienza
senza
avere
presentato
le
conclusioni
menzionate
nell
'
art
.
411
.
La
parte
civile
che
ha
revocato
in
qualsiasi
modo
la
sua
costituzione
non
può
far
valere
azione
in
giudizio
civile
,
neppure
per
il
rimborso
delle
spese
,
a
meno
che
abbia
fatta
una
espressa
riserva
nell
'
atto
di
revocazione
.
Se
l
'
intervento
della
parte
civile
ha
cagionato
danni
o
spese
all
'
imputato
o
alla
persona
civilmente
responsabile
(
65
)
,
la
revocazione
anche
tacita
non
toglie
l
'
azione
per
ripeterli
in
giudizio
civile
.
63
.
La
parte
civile
può
proporre
mezzi
di
prova
per
accertare
i
fatti
e
stabilire
i
danni
.
Il
pubblico
ministero
può
far
valere
i
mezzi
di
prova
proposti
da
chi
non
sia
stato
ammesso
a
costituirsi
parte
civile
o
abbia
revocato
la
propria
costituzione
.
64
.
Le
istanze
indicate
nell
'
art
.
7
possono
essere
proposte
dal
pubblico
ministero
nell
'
interesse
del
danneggiato
od
offeso
non
costituito
parte
civile
,
e
che
non
abbia
legalmente
manifestato
né
manifesti
volontà
contraria
,
quando
egli
sia
minorenne
,
o
incapace
di
provvedere
a
sé
stesso
per
malattia
di
mente
o
di
corpo
.
CAPO
II
.
Dell
'
imputato
e
della
persona
civilmente
responsabile
.
65
.
È
imputato
colui
contro
il
quale
nel
giudizio
si
esercita
l
'
azione
penale
(
1
.
s
.
)
;
durante
la
istruzione
,
si
considera
imputato
colui
contro
il
quale
si
ordina
,
per
tale
qualità
,
perquisizione
o
sequestro
(
233
s
.
)
,
si
spedisce
un
mandato
(
310
s
.
)
e
si
procede
ad
arresto
o
alla
notificazione
menzionata
negli
art
.
282
e
287
.
È
civilmente
responsabile
la
persona
che
a
norma
delle
leggi
civili
(
c
.
civ
.
1153
s
.
)
deve
rispondere
per
l
'
imputato
del
danno
cagionato
dal
reato
.
66
.
La
citazione
della
persona
civilmente
responsabile
può
essere
fatta
ad
istanza
della
parte
civile
;
copia
di
essa
deve
essere
notificata
al
pubblico
ministero
e
all
'
imputato
.
La
citazione
può
essere
fatta
dal
pubblico
ministero
nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
64
,
ed
è
notificata
anche
allo
stesso
danneggiato
od
offeso
e
all
'
imputato
.
La
citazione
è
notificata
nelle
forme
stabilite
negli
art
.
110
e
seguenti
.
67
.
La
citazione
della
persona
civilmente
responsabile
consiste
nell
'
invito
di
provvedere
in
tale
qualità
alla
propria
difesa
nel
procedimento
,
con
l
'
indicazione
delle
istanze
che
si
propongono
contro
di
essa
.
La
citazione
medesima
,
eccettuato
il
caso
preveduto
nell
'
art
.
356
,
può
essere
fatta
in
ogni
stato
del
procedimento
e
al
più
tardi
per
l
'
udienza
in
cui
deve
aver
luogo
il
dibattimento
,
osservato
,
rispetto
a
questa
,
il
termine
stabilito
nel
capoverso
dell
'
art
.
358
.
L
'
originale
della
citazione
è
depositato
in
cancelleria
e
unito
agli
atti
del
procedimento
.
68
.
Quando
vi
sia
costituzione
della
parte
civile
,
e
nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
61
,
la
persona
civilmente
responsabile
può
anche
intervenire
volontariamente
nei
termini
e
modi
stabiliti
negli
art
.
54
e
56
.
L
'
intervento
anteriore
al
dibattimento
deve
essere
notificato
al
pubblico
ministero
,
all
imputato
e
alla
parte
civile
e
produce
effetto
dalla
data
della
notificazione
.
La
citazione
e
l
'
intervento
della
persona
civilmente
responsabile
rimangono
senza
effetto
se
la
parte
civile
revochi
la
sua
costituzione
o
se
il
danneggiato
od
offeso
,
a
norma
dell
art
.
64
,
manifesti
volontà
contraria
all
'
istanza
del
pubblico
ministero
.
69
.
Contro
la
citazione
della
persona
civilmente
responsabile
avvenuta
nell
istruzione
può
essere
proposta
opposizione
dalla
persona
stessa
,
dal
pubblico
ministero
,
o
dall
imputato
nel
termine
perentorio
di
tre
giorni
dalla
notificazione
preveduta
nell
'
art
.
67
.
Contro
l
'
intervento
volontario
proposto
nella
istruzione
possono
fare
opposizione
nel
termine
perentorio
di
tre
giorni
dalla
notificazione
prescritta
nell
'
art
.
precedente
il
pubblico
ministero
,
la
parte
civile
e
l
'
imputato
.
Se
la
citazione
della
persona
civilmente
responsabile
è
fatta
per
l
'
udienza
in
cui
ha
luogo
il
dibattimento
,
o
il
suo
intervento
è
proposto
nell
udienza
medesima
,
le
opposizioni
sono
decise
all
'
udienza
in
conformità
della
prima
parte
dell
art
.
387
.
Sono
comuni
alla
citazione
e
all
'
intervento
volontario
della
persona
civilmente
responsabile
le
disposizioni
degli
art
.
57
,
secondo
e
terzo
capoverso
,
58
,
59
e
60
.
La
citazione
e
l
'
intervento
della
persona
civilmente
responsabile
non
possono
essere
proposti
per
la
prima
volta
nel
giudizio
di
appello
,
neppure
se
in
primo
grado
fossero
stati
respinti
durante
l
'
istruzione
.
70
.
Contro
le
decisioni
pronunciate
sulla
citazione
o
l
'
intervento
della
persona
civilmente
responsabile
non
si
può
proporre
alcun
mezzo
di
impugnazione
.
Salvo
quanto
è
disposto
negli
art
.
9
e
12
,
le
decisioni
predette
non
pregiudicano
la
questione
se
a
norma
delle
leggi
civili
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
debba
rispondere
per
l
'
imputato
del
danno
cagionato
dal
reato
.
Nondimeno
se
l
'
intervento
è
respinto
in
seguito
ad
opposizione
della
parte
civile
,
questa
non
è
più
ammessa
a
far
valere
contro
la
stessa
persona
alcuna
pretesa
giudiziaria
per
ragione
della
responsabilità
civile
.
71
.
Alla
persona
civilmente
responsabile
,
negli
atti
successivi
alla
sua
chiamata
o
al
suo
intervento
nella
istruzione
o
nel
giudizio
,
sono
comuni
,
per
ciò
che
riguarda
l
'
interesse
civile
,
e
in
quanto
non
sia
altrimenti
stabilito
,
tutti
i
diritti
e
le
garanzie
conceduti
all
'
imputato
per
esercitare
la
difesa
,
i
mezzi
di
impugnazione
e
le
relative
norme
di
procedura
.
Per
altro
ll
'
intervento
,
assistenza
o
rappresentanza
della
persona
civilmente
responsabile
non
si
applica
la
sanzione
dell
'
art
.
136
.
CAPO
III
.
Dei
difensori
.
72
.
Durante
l
'
istruzione
,
negli
atti
per
i
quali
è
consentita
l
'
assistenza
della
difesa
(
198
)
,
l
'
imputato
può
farsi
assistere
da
un
solo
difensore
,
che
sia
avvocato
o
procuratore
ammesso
all
'
esercizio
nei
modi
determinati
dalla
legge
.
La
parte
civile
(
53
s
.
)
e
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
possono
rispettivamente
farsi
assistere
durante
l
'
istruzione
da
un
solo
difensore
,
che
sia
un
avvocato
o
un
procuratore
ammesso
all
'
esercizio
della
difesa
penale
,
e
possono
soltanto
dal
medesimo
farsi
rappresentare
mediante
mandato
speciale
.
Il
pretore
può
permettere
in
singoli
casi
che
nell
'
istruzione
o
nel
giudizio
,
quando
non
vi
siano
nel
luogo
avvocati
,
o
procuratori
,
o
patrocinatori
legalmente
abilitati
,
la
difesa
sia
assunta
da
chi
possieda
taluno
dei
requisiti
richiesti
per
l
'
ammissione
al
patrocinio
legale
avanti
la
pretura
.
73
.
Nel
giudizio
l
'
imputato
deve
essere
assistito
da
un
difensore
,
a
pena
di
nullità
,
a
meno
che
si
tratti
di
contravvenzione
per
cui
la
legge
stabilisca
una
pena
massima
,
restrittiva
della
libertà
personale
,
o
pecuniaria
,
non
superiore
rispettivamente
a
cinque
giorni
o
a
centocinquanta
lire
,
nei
quali
casi
non
è
necessaria
l
'
assistenza
predetta
.
Nel
giudizio
per
reato
che
la
legge
punisce
solo
con
pena
pecuniaria
l
'
imputato
può
farsi
rappresentare
dal
suo
difensore
mediante
mandato
speciale
;
il
giudice
tuttavia
ha
facoltà
di
prescrivere
la
comparizione
personale
.
L
'
imputato
non
può
essere
assistito
nel
giudizio
da
più
di
due
difensori
.
La
parte
civile
e
la
persona
civilmente
responsabile
,
nei
giudizi
di
competenza
del
pretore
(
16
)
,
possono
comparire
personalmente
o
essere
rappresentate
mediante
mandato
speciale
dal
rispettivo
difensore
.
Nei
giudizi
di
competenza
dei
tribunali
(
15
)
o
delle
corti
(
14
s
.
)
devono
essere
rispettivamente
assistite
da
un
solo
avvocato
o
procuratore
ammesso
all
'
esercizio
della
difesa
penale
e
soltanto
dal
medesimo
avvocato
o
procuratore
possono
anche
farsi
rappresentare
mediante
mandato
speciale
.
Per
sostituire
,
nei
casi
accertati
di
legittimo
impedimento
,
il
difensore
o
i
difensori
da
loro
nominati
,
le
parti
possono
designare
preventivamente
un
altro
difensore
autorizzato
ad
intervenire
al
dibattimento
soltanto
per
il
tempo
in
cui
si
verifichi
il
bisogno
della
sostituzione
.
74
.
Quando
l
'
imputato
deve
essere
assistito
dal
difensore
(
73
)
,
e
non
l
'
ha
nominato
o
ne
rimane
privo
,
la
nomina
è
fatta
d
'
ufficio
dal
presidente
,
dal
giudice
istruttore
,
o
dal
pretore
,
ed
è
comunicata
immediatamente
dal
cancelliere
al
difensore
nominato
;
essa
s
'
intende
revocata
tosto
che
l
'
imputato
sia
assistito
o
rappresentato
da
un
difensore
di
fiducia
.
Quando
non
siavi
incompatibilità
,
la
difesa
di
più
imputati
può
essere
affidata
anche
d
'
ufficio
ad
un
difensore
comune
.
75
.
Durante
l
'
istruzione
e
terminato
l
'
interrogatorio
,
il
difensore
può
conferire
coll
imputato
detenuto
,
purché
ne
sia
autorizzato
dal
giudice
.
Dopo
l
'
atto
d
'
accusa
,
o
il
deposito
degli
atti
a
norma
dell
'
art
.
267
,
o
dopo
che
la
citazione
fu
ordinata
dal
pretore
o
richiesta
dal
pubblico
ministero
,
il
difensore
può
conferire
liberamente
coll
'
imputato
.
76
.
Gli
avvocati
e
i
procuratori
,
ammessi
all
esercizio
della
difesa
penale
presso
le
corti
e
i
tribunali
,
devono
prestare
il
loro
patrocinio
agli
imputati
,
sia
che
questi
li
scelgano
per
difensori
sia
che
vengano
nominati
d
'
ufficio
.
La
destinazione
a
difensore
d
'
ufficio
ha
luogo
per
turno
,
secondo
l
'
ordine
(
li
anzianità
d
'
iscrizione
,
quando
le
circostanze
non
richiedano
altrimenti
.
Il
presidente
,
il
giudice
istruttore
,
il
pretore
,
possono
,
per
giusta
causa
,
sostituire
un
altro
difensore
a
quello
nominato
d
'
ufficio
.
Nei
casi
nei
quali
è
prescritta
l
'
assistenza
della
difesa
,
il
difensore
di
fiducia
,
che
l
'
abbia
espressamente
accettata
,
può
pure
per
giusta
causa
essere
sostituito
con
un
altro
difensore
nominato
d
'
ufficio
.
77
.
Il
difensore
non
può
abbandonare
il
proprio
ufficio
,
né
allontanarsi
dall
'
udienza
,
neppure
adducendo
che
siano
stati
violati
i
diritti
della
difesa
:
ma
egli
può
far
valere
questo
motivo
per
l
'
impugnazione
della
sentenza
,
quando
ne
abbia
fatta
riserva
nel
processo
verbale
(
7882
)
.
78
.
Se
il
difensore
contravviene
al
divieto
dell
'
art
.
precedente
,
il
presidente
,
il
giudice
,
o
il
pretore
,
ne
fa
immediato
rapporto
alla
sezione
d
'
accusa
,
e
invita
frattanto
l
'
imputato
,
che
sia
rimasto
senza
difesa
,
a
sostituire
il
difensore
,
che
egli
avesse
precedentemente
nominato
.
Se
l
'
imputato
rimasto
senza
difesa
non
nomina
un
altro
difensore
,
o
se
il
precedente
difensore
era
stato
nominato
d
'
ufficio
,
il
presidente
,
il
giudice
,
o
il
pretore
,
provvede
d
ufficio
alla
sostituzione
.
Qualora
il
difensore
nominato
dalla
parte
o
d
ufficio
non
assuma
la
difesa
,
è
nominato
d
'
ufficio
il
presidente
del
consiglio
dell
'
ordine
degli
avvocati
,
il
quale
deve
assumerla
personalmente
o
per
mezzo
di
un
suo
delegato
.
Al
difensore
nominato
o
delegato
può
essere
conceduto
un
termine
,
a
norma
dell
art
.
380
,
per
lo
studio
degli
atti
,
ma
il
dibattimento
non
può
essere
rimandato
.
79
.
Il
difensore
che
trasgredisca
i
divieti
dell
art
.
77
è
punito
con
la
sospensione
dall
esercizio
della
professione
da
uno
a
sei
mesi
.
Il
difensore
nominato
d
'
ufficio
,
o
delegato
,
che
senza
giusta
causa
ricusi
l
'
incarico
,
anche
nei
casi
preveduti
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
precedente
,
è
punito
con
la
sospensione
dall
'
esercizio
della
professione
da
uno
a
tre
mesi
.
Le
spese
cagionate
dal
fatto
illecito
del
difensore
sono
a
carico
di
lui
(
80
)
.
80
.
La
sospensione
e
la
condanna
nelle
spese
,
di
cui
nell
'
art
.
precedente
,
sono
pronunciate
dalla
sezione
d
'
accusa
,
citato
il
difensore
a
comparire
in
persona
per
presentare
le
sue
discolpe
e
sentito
il
procuratore
generale
.
Contro
la
sentenza
della
sezione
d
accusa
compete
al
procuratore
generale
e
al
difensore
il
ricorso
alla
corte
di
cassazione
anche
per
il
merito
.
81
.
Le
disposizioni
degli
art
.
78
e
seg
.
si
applicano
solamente
ai
difensori
dell
'
imputato
.
L
abbandono
della
difesa
di
altre
parti
non
impedisce
l
'
immediata
continuazione
del
procedimento
e
non
interrompe
l
'
udienza
.
82
.
In
ogni
caso
non
contemplato
negli
art
.
78
a
80
l
'
azione
disciplinare
contro
i
difensori
è
regolata
dalle
leggi
sull
'
esercizio
delle
professioni
d
'
avvocato
e
procuratore
e
sul
patrocinio
avanti
le
preture
TITOLO
IV
.
Degli
atti
processuali
.
CAPO
I
.
Dei
rapporti
e
processi
verbali
.
83
.
Il
rapporto
è
atto
col
quale
un
pubblico
ufficiale
riferisce
un
fatto
che
può
dare
causa
a
procedimento
penale
.
Esso
è
sottoscritto
dal
pubblico
ufficiale
che
lo
redige
e
indica
le
circostanze
di
tempo
,
luogo
e
persone
,
dando
notizia
inoltre
degli
elementi
di
prova
raccolti
e
,
quando
sia
possibile
,
del
nome
,
del
cognome
e
di
quanto
altro
sia
utile
a
identificare
la
persona
che
è
creduta
imputabile
e
dei
testimoni
.
84
.
Il
processo
verbale
è
atto
compilato
da
un
pubblico
ufficiale
per
fare
fede
delle
operazioni
compiute
nell
esercizio
delle
sue
funzioni
.
Esso
contiene
la
data
in
cui
è
incominciato
e
chiuso
,
i
nomi
delle
persone
che
vi
hanno
assistito
,
i
motivi
che
abbiano
impedito
l
'
intervento
di
persone
obbligate
ad
assistervi
e
la
indicazione
delle
operazioni
a
cui
ha
preso
parte
ciascuno
degli
intervenuti
.
Nel
processo
verbale
deve
essere
indicato
se
una
dichiarazione
,
in
esso
inserita
,
fu
fatta
spontaneamente
o
su
domanda
;
se
fu
dettata
dal
dichiarante
,
ne
è
fatta
menzione
.
Il
processo
verbale
,
previa
lettura
,
è
firmato
in
fine
e
in
ciascun
foglio
dalle
persone
intervenute
,
anche
quando
la
continuazione
delle
operazioni
sia
rimessa
ad
altro
giorno
.
Se
alcuno
degli
intervenuti
non
possa
o
non
voglia
sottoscrivere
,
ne
è
fatta
menzione
.
85
.
Non
possono
assistere
come
testimoni
agli
atti
processuali
:
1°
i
minori
degli
anni
quattordici
e
le
persone
che
sono
notoriamente
affette
da
vizio
di
mente
:
presumesi
la
capacità
fino
a
prova
contraria
;
2°
i
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
del
pubblico
ufficiale
che
procede
all
'
atto
,
dell
'
imputato
,
della
persona
civilmente
responsabile
,
della
parte
lesa
o
querelante
.
86
.
L
'
imputato
e
la
parte
lesa
possono
fare
istanze
e
dichiarazioni
personalmente
o
per
mezzo
di
mandatario
speciale
.
L
'
ufficiale
pubblico
che
riceve
l
'
istanza
o
la
dichiarazione
ne
redige
processo
verbale
,
se
è
proposta
oralmente
;
in
ogni
caso
ne
rilascia
certificato
alla
parte
che
lo
richieda
.
CAPO
II
.
Del
giuramento
dei
testimoni
,
interpreti
e
periti
.
87
.
Il
giuramento
dei
testimoni
,
dei
periti
e
degli
interpreti
si
presta
stando
in
piedi
al
cospetto
del
giudice
,
previa
ammonizione
sull
'
importanza
morale
e
religiosa
dell
'
atto
e
sulle
pene
stabilite
contro
i
colpevoli
di
falsità
in
giudizio
(c.p
.
214
s
.
)
.
88
.
Il
testimonio
,
dopo
avere
dichiarato
nome
,
cognome
,
età
,
e
altre
qualità
personali
,
e
prima
di
deporre
,
giura
:
«
Giuro
di
dire
tutta
la
verità
,
null
altro
che
la
verità
»
.
Il
testimonio
muto
,
che
sappia
scrivere
,
giura
scrivendo
e
firmando
la
formula
;
se
non
sappia
scrivere
,
giura
con
l
'
assistenza
di
un
interprete
.
Al
testimonio
che
non
debba
prestare
giuramento
(
89
)
,
il
giudice
rammenta
l
'
obbligo
di
dire
tutta
la
verità
,
nulli
altro
che
la
verità
e
le
pene
stabilite
contro
i
colpevoli
di
falsità
in
giudizio
(
93;
c.p.
214
s
.
)
.
89
.
Non
è
ammesso
a
prestare
giuramento
:
l
°
colui
che
nel
momento
in
cui
depone
non
ha
compiuto
quattordici
anni
;
2°
la
parte
lesa
o
querelante
,
e
il
denunziante
che
abbia
interesse
personale
nel
fatto
.
90
.
Il
perito
,
prima
di
prestare
il
proprio
ufficio
,
giura
:
«
Giuro
di
bene
e
fedelmente
procedere
nelle
operazioni
a
rase
affidate
e
di
non
avere
altro
scopo
che
quello
di
far
conoscere
al
giudice
la
verità
»
(
93
)
.
91
.
L
'
interprete
,
prima
di
prestare
il
proprio
ufficio
,
giura
:
«
Giuro
di
spiegare
fedelmente
le
domande
alla
persona
che
deve
essere
col
mio
mezzo
interrogata
e
di
riferire
fedelmente
le
risposte
.
Se
trattisi
d
'
interpretare
un
atto
o
documento
,
l
'
interprete
giura
con
la
formula
stabilita
per
il
perito
(
90
,
93
)
.
92
.
I
testimoni
prestano
giuramento
nei
dibattimento
.
Nell
'
istruzione
essi
prestano
giuramento
solo
nei
casi
stabiliti
dalla
legge
(
93
)
.
I
testimoni
che
abbiano
giurato
e
i
periti
o
interpreti
che
abbiano
prestato
il
loro
ufficio
nella
istruzione
,
non
devono
nuovamente
giurare
nel
dibattimento
;
il
giudice
rammenta
loro
il
giuramento
già
prestato
e
le
relative
sanzioni
.
Questa
disposizione
si
applica
altresì
quando
i
testimoni
,
periti
,
interpreti
,
siano
richiamati
durante
l
istruzione
o
il
dibattimento
.
93
.
Le
disposizioni
degli
art
.
88
,
90
,
91
e
92
,
prima
parte
,
si
osservano
a
pena
di
nullità
.
CAPO
III
.
Degli
atti
e
provvedimenti
del
giudice
.
94
.
Ogni
giudice
o
rappresentante
del
pubblico
ministero
,
nell
'
esercizio
delle
sue
funzioni
,
può
chiedere
direttamente
l
'
intervento
della
forza
pubblica
.
95
.
A
qualsiasi
giudice
o
rappresentante
del
pubblico
ministero
,
quando
eserciti
atti
del
proprio
ufficio
,
appartengono
le
facoltà
che
la
legge
conferisce
al
presidente
e
al
pretore
per
la
polizia
delle
udienze
(
382
s
.
)
.
96
.
Il
giudice
in
tutti
gli
atti
ai
quali
procede
è
assistito
dal
cancelliere
,
se
la
legge
non
dispone
altrimenti
(
101
)
.
97
.
Il
numero
dei
giudici
e
dei
giurati
per
la
validità
delle
udienze
e
delle
deliberazioni
delle
corti
e
dei
tribunali
è
determinato
nelle
leggi
relative
all
'
ordinamento
giudiziario
.
98
.
I
provvedimenti
del
giudice
sono
dati
con
sentenza
,
ordinanza
o
decreto
.
Sentenza
è
la
decisione
che
definisce
la
istruzione
o
il
giudizio
.
La
sentenza
è
pronunciata
in
nome
del
Re
.
Ordinanza
è
la
decisione
pronunciata
su
istanza
incidentale
o
d
'
ufficio
,
nel
corso
dell
'
istruzione
,
o
del
giudizio
,
o
in
sede
di
esecuzione
.
È
dato
mediante
decreto
ogni
provvedimento
pronunciato
in
serie
d
'
istruzione
,
di
giudizio
,
o
di
esecuzione
,
fuori
dei
casi
preindicati
,
o
per
il
quale
sia
particolarmente
stabilita
questa
forma
.
99
.
Ogni
provvedimento
deve
essere
motivato
a
meno
che
la
legge
disponga
diversamente
.
Quando
le
corti
e
i
tribunali
deliberano
i
loro
provvedimenti
in
camera
di
consiglio
,
il
pubblico
ministero
ed
il
cancelliere
non
vi
assistono
(
101
)
.
100
.
Le
ordinanze
e
le
sentenze
nel
dibattimento
sono
precedute
dalle
conclusioni
orali
del
pubblico
ministero
e
dei
difensori
;
e
,
prima
che
siano
pronunciate
,
l
'
imputato
e
il
suo
difensore
devono
avere
per
ultimi
la
parola
,
se
la
domandano
.
Le
ordinanze
e
le
sentenze
,
non
pronunciate
nel
dibattimento
,
debbono
essere
precedute
dalle
conclusioni
scritte
del
pubblico
ministero
,
salvo
che
la
legge
disponga
diversamente
.
Il
pubblico
ministero
propone
le
sue
conclusioni
in
forma
concreta
,
e
non
può
rimettersi
alla
decisione
del
giudice
.
Se
il
giudice
rigetta
una
conclusione
pregiudiziale
o
incidentale
,
non
può
decidere
nel
merito
senza
che
il
pubblico
ministero
abbia
proposto
le
relative
conclusioni
(
101
)
.
101
.
Le
disposizioni
degli
art
.
96
,
99
e
100
si
osservano
a
pena
di
nullità
.
102
.
I
difensori
possono
presentare
memorie
scritte
nell
istruzione
,
o
prima
che
sia
chiuso
il
dibattimento
,
senza
ritardare
in
verun
caso
la
decisione
.
Le
memorie
devono
essere
preventivamente
comunicate
al
pubblico
ministero
e
alle
altre
parti
.
103
.
Le
corti
e
i
tribunali
deliberano
,
di
regola
,
in
camera
di
consiglio
su
relazione
di
uno
dei
loro
componenti
.
Per
i
provvedimenti
speciali
in
camera
di
consiglio
e
nei
giudizi
nei
quali
non
si
richiede
l
'
intervento
dei
giurati
,
la
corte
di
assise
si
compone
,
durante
la
sessione
,
del
presidente
e
di
due
giudici
appartenenti
al
tribunale
locale
o
ad
uno
vicino
,
designati
dal
primo
presidente
della
corte
d
'
appello
.
Chiusa
la
sessione
,
i
provvedimenti
in
camera
di
consiglio
sono
deliberati
dalla
sezione
penale
della
corte
d
'
appello
.
CAPO
IV
.
Della
rinnovazione
e
pubblicazione
,
e
delle
copie
degli
atti
.
104
.
Quando
per
qualsivoglia
causa
siano
distrutti
,
smarriti
,
o
sottratti
gli
originali
di
sentenze
di
condanna
non
ancora
eseguite
,
ovvero
di
atti
di
un
procedimento
tuttora
in
corso
,
o
di
altri
atti
giudiziari
dei
quali
occorra
fare
uso
,
e
non
sia
stato
possibile
ricuperarli
,
la
copia
autentica
ha
valore
di
atto
originale
,
ed
è
posta
nel
luogo
in
cui
questo
dovrebbe
trovarsi
.
A
tale
fine
,
il
giudice
ordina
a
chi
detenga
la
copia
di
consegnarla
alla
cancelleria
con
diritto
di
averne
copia
autentica
gratuitamente
.
Al
trasgressore
si
applicano
le
sanzioni
stabilite
nel
codice
penale
(c.p
.
434
)
.
105
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
presentare
prove
per
accertare
la
preesistenza
e
il
tenore
degli
atti
mancanti
a
norma
dell
'
art
.
precedente
,
di
cui
non
esiste
copia
autentica
.
Il
giudice
,
dopo
assunte
le
prove
,
stabilisce
con
ordinanza
se
,
e
in
quali
termini
,
l
'
atto
mancante
debba
essere
ricostituito
.
Qualora
non
si
possa
provvedere
alla
surrogazione
dell
'
atto
mancante
in
uno
dei
modi
indicati
,
il
giudice
determina
se
ne
sia
necessaria
la
rinnovazione
,
prescrivendone
il
modo
;
quando
occorra
,
stabilisce
inoltre
quali
altri
atti
dell
'
istruzione
o
del
giudizio
debbano
essere
rinnovati
insieme
con
quello
mancante
.
106
.
Non
possono
essere
pubblicati
in
qualsiasi
modo
nemmeno
in
parte
,
né
per
riassunto
,
gli
atti
e
i
documenti
del
procedimento
,
o
i
risultati
di
prove
dell
'
istruzione
,
fino
a
che
questa
non
sia
chiusa
con
sentenza
di
proscioglimento
,
ovvero
fino
a
che
dell
'
atto
,
documento
,
o
verbale
di
prova
,
non
siasi
data
lettura
pubblica
nel
dibattimento
.
In
nessun
caso
si
possono
pubblicare
atti
relativi
ad
una
istruzione
chiusa
per
insufficienza
di
prove
.
E
vietata
in
ogni
tempo
la
pubblicazione
fatta
in
qualsiasi
modo
totale
o
parziale
,
anche
per
riassunto
,
di
qualsiasi
atto
e
documento
d
'
istruzione
o
di
giudizio
,
del
risultato
delle
prove
,
o
del
contenuto
delle
discussioni
,
se
il
dibattimento
fu
tenuto
a
porte
chiuse
.
E
vietata
in
ogni
tempo
la
pubblicazione
dei
nomi
dei
giurati
o
dei
giudici
con
indicazione
dei
voti
individuali
che
ad
essi
si
attribuiscano
nei
verdetti
o
nelle
sentenze
(
107
)
.
107
.
Chi
trasgredisce
alle
disposizioni
dell
'
art
.
precedente
è
punito
con
ammenda
non
inferiore
a
lire
mille
,
raddoppiata
per
ogni
nuova
pubblicazione
che
avvenga
per
mezzo
della
stampa
anche
se
relativa
al
medesimo
procedimento
,
esclusa
la
limitazione
stabilita
nella
prima
parte
dell
art
.
75
del
codice
penale
e
l
'
applicazione
dell
art
.
79
del
codice
stesso
,
oltre
la
soppressione
dello
stampato
e
l
'
applicazione
,
quando
sia
il
caso
,
dei
capoverso
dell
'
art
.
1
della
L
.
28
giugno
1906
,
n
.
278
,
sul
sequestro
preventivo
dei
giornali
.
Le
pene
suindicate
sono
sempre
inflitte
anche
all
'
editore
,
o
,
in
sua
mancanza
,
al
tipografo
;
e
,
se
si
tratti
di
pubblicazioni
periodiche
,
anche
al
gerente
.
108
.
Il
pretore
che
procede
all
'
istruzione
o
l
'
ha
definita
con
sentenza
di
proscioglimento
,
il
giudice
istruttore
presso
il
tribunale
dove
si
fa
l
'
istruzione
o
dove
questa
è
stata
definita
con
sentenza
di
proscioglimento
,
il
presidente
della
corte
o
del
tribunale
o
il
pretore
,
durante
il
giudizio
e
dopo
la
sua
definizione
,
possono
consentire
la
spedizione
di
copia
o
estratto
di
singoli
atti
a
chi
dimostri
di
avere
un
legittimo
interesse
ad
ottenerli
.
Nel
decreto
deve
essere
proibita
la
pubblicazione
degli
atti
,
quando
la
pubblicità
possa
nuocere
alla
morale
,
all
'
ordine
o
interesse
pubblico
,
o
quando
si
tratti
di
atti
relativi
ad
una
istruzione
chiusa
per
insufficienza
di
prove
.
Il
trasgressore
è
punito
a
norma
dell
'
art
.
precedente
.
CAPO
V
.
Delle
notificazioni
.
109
.
La
notificazione
(
110
)
di
un
atto
,
salvo
che
sia
disposto
altrimenti
,
è
eseguita
,
per
ordine
del
pubblico
ministero
,
o
del
giudice
,
o
a
richiesta
di
parte
,
dall
ufficiale
giudiziario
,
mediante
consegna
della
copia
dell
'
intero
atto
,
con
la
data
della
notificazione
e
la
sottoscrizione
dell
'
ufficiale
medesimo
.
Se
l
'
atto
debba
essere
notificato
a
più
persone
,
ne
è
consegnata
a
ciascuna
una
copia
.
110
.
Le
notificazioni
alle
parti
sono
rispettivamente
eseguite
mediante
consegna
di
una
copia
dell
'
atto
alla
persona
.
Quando
una
parte
,
nei
casi
in
cui
la
legge
lo
prescrive
o
lo
consente
,
ha
costituito
un
rappresentante
con
mandato
speciale
,
o
ha
dichiarato
od
eletto
un
domicilio
,
la
notificazione
è
validamente
eseguita
anche
mediante
consegna
della
copia
dell
'
atto
al
rappresentante
,
ovvero
nel
domicilio
dichiarato
od
eletto
.
La
notificazione
al
pubblico
ministero
è
eseguita
mediante
consegna
della
copia
in
ufficio
al
segretario
del
procuratore
del
Re
o
del
procuratore
generale
.
111
.
La
notificazione
all
'
imputato
,
al
quale
non
sia
possibile
consegnare
la
copia
in
persona
o
nel
modo
indicato
nel
primo
capoverso
del
precedente
articolo
,
è
eseguita
nella
residenza
,
o
,
se
la
residenza
non
sia
conosciuta
,
nella
dimora
,
mediante
consegna
della
copia
ad
uno
della
famiglia
,
o
addetto
alla
casa
o
al
servizio
dell
'
imputato
,
che
non
sia
incapace
di
fare
testimonianza
in
conformità
dell
'
art
.
85
,
n
.
1
.
Mancando
queste
persone
,
l
'
ufficiale
giudiziario
consegna
la
copia
al
sindaco
del
Comune
,
o
a
chi
ne
fa
le
veci
,
che
avrà
cura
di
farla
pervenire
,
qualora
sia
possibile
,
all
'
imputato
,
avvisandone
l
autorità
giudiziaria
e
a
questa
dando
notizia
del
luogo
ove
la
persona
sia
stata
trovata
.
La
notificazione
produce
il
suo
effetto
dal
momento
in
cui
l
'
ufficiale
giudiziario
l
'
ha
eseguita
.
La
notificazione
all
'
imputato
detenuto
non
è
eseguita
altrimenti
che
mediante
consegna
alla
persona
.
112
.
La
notificazione
di
un
atto
all
'
imputato
,
del
quale
non
sia
nota
la
residenza
né
la
dimora
nel
Regno
,
è
eseguita
mediante
affissione
della
copia
alla
porta
esterna
della
casa
comunale
del
luogo
di
sua
nascita
e
a
quella
della
casa
ove
l
'
imputato
ebbe
l
'
ultima
dimora
;
se
questa
non
sia
conosciuta
,
l
'
affissione
si
fa
alla
porta
esterna
della
corte
,
del
tribunale
,
o
della
pretura
,
ove
si
procede
,
o
si
è
proceduto
,
alla
istruzione
o
al
giudizio
.
113
.
Se
risulta
dagli
atti
del
procedimento
notizia
precisa
del
luogo
ove
dimora
all
'
estero
un
imputato
di
delitto
,
il
pubblico
ministero
o
il
pretore
gli
trasmette
,
mediante
lettera
raccomandata
,
avviso
del
procedimento
iniziato
a
suo
carico
,
con
invito
a
dichiarare
o
eleggere
domicilio
per
la
notificazione
degli
atti
nel
Comune
in
cui
ha
luogo
il
procedimento
medesimo
.
Questa
formalità
non
sospende
né
ritarda
il
procedimento
.
Fino
a
che
l
'
imputato
non
abbia
dichiarato
od
eletto
il
domicilio
,
le
ulteriori
notificazioni
sono
eseguite
a
norma
dell
art
.
precedente
.
114
.
Le
notificazioni
alla
parte
lesa
,
fuori
dei
casi
preveduti
nel
primo
capoverso
dell
art
.
110
,
e
quelle
ai
periti
,
agli
interpreti
e
ai
testimoni
.
sono
eseguite
secondo
le
norme
contenute
nella
prima
parte
e
nel
primo
capo
verso
dell
'
art
.
111
.
115
.
All
'
imputato
detenuto
la
notificazione
dell
'
appello
e
del
ricorso
per
cassazione
del
pubblico
ministero
,
e
,
quando
occorra
,
della
sentenza
,
è
eseguita
dal
cancelliere
della
pretura
,
del
tribunale
o
della
corte
che
ha
pronunciata
la
sentenza
.
All
'
imputato
detenuto
in
luogo
diverso
,
la
notificazione
è
eseguita
dal
cancelliere
della
pretura
del
mandamento
nel
quale
si
trova
.
Nel
processo
verbale
della
notificazione
il
cancelliere
può
ricevere
la
dichiarazione
dell
'
imputato
che
voglia
valersi
di
un
mezzo
di
impugnazione
(
128
s
.
)
o
scegliere
un
difensore
(
72
s
.
)
.
116
.
Di
ogni
notificazione
l
'
ufficiale
giudiziario
scrive
in
fine
dell
'
atto
la
relazione
,
in
cui
indica
le
ricerche
fatte
,
la
data
,
il
nome
,
il
cognome
e
le
qualità
personali
di
colui
al
quale
ha
consegnata
la
copia
.
Nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
112
presenta
la
relazione
al
pretore
o
al
sindaco
del
Comune
,
o
a
chi
ne
fa
le
veci
,
il
quale
vi
appone
il
visto
.
Se
la
citazione
della
parte
lesa
,
del
perito
,
dell
'
interprete
,
o
del
testimonio
,
non
abbia
potuto
essere
notificata
in
uno
dei
modi
menzionati
nell
'
art
.
114
,
l
'
ufficiale
giudiziario
si
fa
rilasciare
dal
sindaco
un
certificato
che
ne
indichi
o
ne
dichiari
ignota
la
dimora
,
ovvero
,
se
sia
il
caso
,
ne
attesti
l
'
assenza
dal
Regno
,
o
la
morte
.
117
.
Le
notificazioni
nel
Regno
si
provano
con
la
relazione
dell
'
ufficiale
giudiziario
o
col
processo
verbale
del
cancelliere
.
Le
regole
stabilite
per
le
notificazioni
nel
Regno
si
osservano
anche
per
quelle
che
occorra
eseguire
nelle
colonie
o
in
altri
territori
soggetti
alla
sovranità
dello
Stato
dove
non
siano
in
vigore
norme
speciali
.
In
mancanza
del
pretore
,
del
sindaco
,
del
cancelliere
o
dell
'
ufficiale
giudiziario
,
le
rispettive
attribuzioni
sono
adempiute
da
chi
ne
esercita
rispettivamente
la
funzione
.
118
.
L
'
originale
dell
'
atto
notificato
,
la
relazione
,
o
il
verbale
,
e
le
carte
annesse
,
sono
uniti
al
processo
.
Nel
caso
di
difformità
fra
copie
e
originale
,
fa
fede
per
ciascun
interessato
la
copia
che
ha
ricevuto
.
Gli
avvisi
,
che
nel
corso
della
istruzione
o
del
giudizio
sono
dati
dal
giudice
verbalmente
all
'
interessato
,
sostituiscono
le
notificazioni
purché
ne
sia
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
119
.
La
notificazione
è
nulla
:
se
manchi
la
sottoscrizione
dell
'
ufficiale
giudiziario
;
se
siano
violate
le
disposizioni
stabilite
circa
la
persona
a
cui
deve
essere
consegnata
la
copia
o
il
luogo
in
cui
deve
essere
affissa
;
se
per
inosservanza
di
altre
fra
le
regole
precedenti
vi
sia
incertezza
assoluta
sulla
data
della
notificazione
,
o
sulla
persona
che
la
richiede
,
o
su
quella
alla
quale
è
diretta
.
120
.
Con
norme
regolamentari
potranno
essere
autorizzate
le
notificazioni
degli
atti
e
la
consegna
delle
copie
per
mezzo
del
servizio
postale
.
CAPO
VI
.
Dei
termini
.
121
.
I
termini
processuali
sono
stabiliti
a
ore
,
a
giorni
,
a
mesi
;
il
mese
è
di
trenta
giorni
.
I
termini
a
ore
si
computano
in
base
all
'
indicazione
dell
'
ora
inserita
nell
atto
da
cui
hanno
inizio
.
Nel
computo
dei
termini
non
si
comprende
l
'
ora
o
il
giorno
da
cui
ne
è
iniziata
la
decorrenza
.
Questa
regola
si
applica
anche
quando
la
legge
stabilisce
che
una
formalità
debba
compiersi
nel
termine
che
precede
una
udienza
o
altra
formalità
.
122
.
Il
termine
per
presentare
e
depositare
documenti
o
per
compiere
atti
giudiziarii
in
un
pubblico
ufficio
scade
nel
momento
in
cui
,
secondo
i
regolamenti
,
l
'
ufficio
viene
chiuso
al
pubblico
.
123
.
I
termini
perentorii
non
possono
essere
prorogati
dall
'
autorità
giudiziaria
,
salvo
i
casi
eccettuati
dalla
legge
.
124
.
La
parte
,
a
favore
della
quale
è
stabilito
un
termine
,
può
con
atto
ricevuto
dal
cancelliere
consentirne
l
'
abbreviazione
.
125
.
Per
l
'
imputato
di
cui
sia
conosciuta
la
residenza
o
la
dimora
,
il
termine
a
comparire
è
aumentato
del
numero
di
giorni
necessari
per
il
viaggio
fino
al
luogo
della
comparizione
.
L
'
aumento
non
può
essere
minore
di
un
giorno
per
ogni
duecento
chilometri
di
distanza
.
Queste
disposizioni
non
si
applicano
:
1°
se
l
'
imputato
dimora
all
'
estero
,
quando
siano
trascorsi
i
quindici
giorni
dalla
trasmissione
dell
avviso
menzionato
nell
art
.
113
,
se
egli
si
trova
in
Europa
,
e
quaranta
giorni
negli
altri
casi
;
2°
se
l
'
imputato
siasi
allontanato
dal
Regno
,
dalle
colonie
o
da
altro
territorio
soggetto
alla
sovranità
dello
Stato
,
dopo
avere
avuta
legale
notizia
del
procedimento
.
126
.
Può
essere
conceduta
restituzione
nel
termine
così
al
pubblico
ministero
come
alle
parti
,
ma
rispettivamente
una
sola
volta
nel
corso
di
un
procedimento
,
qualora
si
dimostri
che
l
impossibilità
di
esercitare
un
diritto
nel
termine
perentorio
stabilito
dalla
legge
sia
derivata
esclusivamente
da
forza
maggiore
.
E
equiparato
a
caso
di
forza
maggiore
quello
in
cui
l
'
imputato
provi
di
non
avere
avuta
notizia
,
per
un
fatto
avvenuto
senza
sua
colpa
o
negligenza
,
della
notificazione
da
cui
il
termine
cominciò
a
decorrere
,
quando
la
notificazione
sia
stata
eseguita
nei
luoghi
e
modi
indicati
nella
prima
parte
dell
'
art
.
111
(
127
)
.
127
.
La
domanda
per
la
restituzione
in
termine
deve
essere
presentata
,
a
pena
di
decadenza
,
entro
dieci
giorni
,
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
cessò
il
fatto
costituente
forza
maggiore
.
Nel
caso
contemplato
nel
capoverso
dell
'
art
.
precedente
i
dieci
giorni
decorrono
dalla
data
della
notificazione
di
un
successivo
atto
legalmente
fatta
all
'
interessato
.
Al
termine
per
domandare
la
restituzione
e
a
quello
restituito
non
si
applica
il
beneficio
della
restituzione
.
Sulla
domanda
decide
,
con
ordinanza
non
soggetta
a
impugnazione
,
il
giudice
che
è
competente
per
la
cognizione
nel
caso
che
la
restituzione
in
termine
sia
ammessa
.
La
restituzione
in
termine
ha
per
effetto
la
rinnovazione
degli
atti
compiuti
dopo
il
termine
restituito
.
La
domanda
non
sospende
la
esecuzione
della
condanna
;
ma
il
giudice
può
ordinare
la
sospensione
.
CAPO
VII
.
Dei
mezzi
di
impugnazione
dei
provvedimenti
giudiziarii
.
128
.
Il
marito
per
la
moglie
,
i
genitori
per
i
figli
minori
sottoposti
alla
loro
potestà
e
il
tutore
per
chi
è
soggetto
a
tutela
,
possono
,
senza
che
abbiano
diritto
alla
notificazione
dei
provvedimento
,
proporre
i
mezzi
di
impugnazione
conceduti
all
imputato
.
L
'
appello
e
il
ricorso
per
cassazione
possono
anche
essere
proposti
dal
difensore
che
ha
assistito
l
'
imputato
,
ma
questi
può
sempre
,
con
la
propria
dichiarazione
contraria
,
togliere
effetto
a
tali
impugnazioni
.
129
.
La
impugnazione
si
propone
con
dichiarazione
ricevuta
nella
cancelleria
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
ordinanza
o
la
sentenza
.
L
'
imputato
e
la
parte
civile
possono
anche
proporla
nella
cancelleria
della
pretura
,
del
tribunale
,
o
della
corte
del
luogo
in
cui
si
trovano
quando
è
loro
notificato
il
provvedimento
,
o
avanti
un
regio
agente
consolare
all
'
estero
,
nelle
forme
e
nei
termini
stabiliti
in
questo
capo
(
130
s
.
)
.
Nei
casi
suddetti
,
il
pubblico
ufficiale
che
riceve
l
atto
deve
trasmetterlo
immediatamente
alla
cancelleria
del
giudice
che
pronunciò
la
decisione
impugnata
.
Il
pubblico
ministero
non
può
rinunciare
ai
mezzi
di
impugnazione
che
abbia
proposto
.
Le
altre
parti
vi
possono
rinunciare
con
dichiarazione
ricevuta
nella
cancelleria
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
ordinanza
o
sentenza
impugnata
,
o
che
deve
giudicare
sulla
impugnazione
,
od
anche
nel
processo
verbale
dell
'
udienza
prima
che
incominci
la
relazione
del
procedimento
.
La
dichiarazione
d
impugnazione
o
la
rinuncia
può
farsi
per
mezzo
di
un
mandatario
speciale
.
130
.
Il
termine
perentorio
per
la
impugnazione
è
di
tre
giorni
,
salvo
che
la
legge
stabilisca
un
termine
particolare
;
esso
decorre
dal
giorno
in
cui
è
pronunciata
la
sentenza
e
l
ordinanza
.
Per
l
'
imputato
contumace
decorre
dal
giorno
della
notificazione
.
Se
si
tratta
di
provvedimenti
in
camera
di
consiglio
il
termine
decorre
dal
giorno
della
comunicazione
per
il
pubblico
ministero
,
e
da
quello
della
notificazione
per
l
'
imputato
e
la
parte
civile
.
Il
termine
è
di
venti
giorni
per
la
impugnazione
del
procuratore
del
Re
contro
i
provvedimenti
del
pretore
,
e
di
quaranta
giorni
per
la
impugnazione
del
procuratore
generale
contro
i
provvedimenti
del
giudice
istruttore
o
del
tribunale
.
131
.
Salvo
che
sia
disposto
diversamente
dalla
legge
,
i
motivi
di
impugnazione
sono
enunciati
nella
dichiarazione
,
ovvero
sono
presentati
nel
termine
perentorio
di
otto
giorni
successivi
,
con
atto
sottoscritto
dal
pubblico
ministero
o
dal
difensore
,
nella
cancelleria
in
cui
fu
ricevuta
la
dichiarazione
.
La
dichiarazione
fatta
e
i
motivi
addotti
da
una
delle
persone
imputate
di
concorso
in
uno
stesso
reato
(c.p
.
63
s
.
)
giovano
di
diritto
alle
altre
.
Parimenti
,
nei
casi
di
connessione
di
reati
(
23
s
.
)
,
o
di
unione
di
giudizi
,
i
motivi
di
nullità
opposti
da
uno
fra
più
imputati
,
giovano
a
tutti
gli
altri
,
a
meno
che
si
riferiscano
personalmente
a
chi
propone
l
impugnazione
.
La
dichiarazione
fatta
e
i
motivi
addotti
dalla
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
giovano
di
diritto
all
'
imputato
quando
con
essi
si
impugni
che
il
fatto
sussista
,
o
che
costituisca
reato
,
o
che
l
'
azione
penale
sia
estinta
,
o
che
l
'
imputato
abbia
commesso
il
fatto
o
vi
abbia
concorso
.
132
.
La
dichiarazione
fatta
dal
pubblico
ministero
deve
essere
a
pena
di
decadenza
notificata
all
'
imputato
nel
termine
di
cinque
giorni
.
Di
ogni
dichiarazione
d
'
impugnazione
fatta
dalle
parti
il
cancelliere
deve
dare
avviso
al
pubblico
ministero
nello
stesso
giorno
in
cui
la
riceve
o
gli
perviene
.
133
.
Durante
il
termine
per
impugnare
una
sentenza
di
rinvio
alla
corte
di
assise
o
una
sentenza
di
condanna
,
e
durante
il
giudizio
sulla
impugnazione
,
l
'
esecuzione
è
sospesa
,
salvo
che
la
legge
disponga
altrimenti
.
134
.
In
ogni
stato
e
grado
del
procedimento
il
giudice
il
quale
riconosca
che
il
fatto
non
costituisce
reato
,
o
che
l
'
azione
penale
è
estinta
o
non
può
essere
promossa
o
proseguita
,
deve
dichiararlo
d
'
ufficio
.
CAPO
VIII
.
Delle
nullità
.
135
.
Sono
nulli
gli
atti
nei
quali
non
siano
state
osservate
le
disposizioni
prescritte
a
pena
di
nullità
.
Le
nullità
possono
essere
sanate
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
.
136
.
La
osservanza
delle
disposizioni
che
concernono
la
costituzione
del
giudice
,
l
'
intervento
e
la
rappresentanza
del
pubblico
ministero
,
l
'
intervento
,
l
'
assistenza
e
la
rappresentanza
dell
'
imputato
,
nei
casi
e
nelle
forme
che
la
legge
stabilisce
,
si
intende
sempre
prescritta
a
pena
di
nullità
.
Tale
nullità
non
può
essere
sanata
in
alcun
modo
,
può
essere
dedotta
in
ogni
stato
e
grado
del
procedimento
e
deve
anche
essere
pronunciata
di
ufficio
.
137
.
Ogni
illegale
divieto
al
pubblico
ministero
e
alle
parti
di
valersi
di
una
facoltà
conceduta
per
l
'
esercizio
della
loro
attività
processuale
,
e
ogni
illegale
omissione
o
rifiuto
di
decidere
sopra
una
domanda
diretta
a
tale
esercizio
,
è
causa
di
nullità
,
purché
immediatamente
o
nel
primo
atto
successivo
alla
notizia
avutane
sia
fatta
espressa
riserva
di
dedurre
la
eccezione
relativa
..
138
.
La
nullità
di
un
atto
della
istruzione
,
quando
ad
esso
il
difensore
sia
intervenuto
,
o
quella
di
un
atto
del
giudizio
,
è
sanata
se
il
pubblico
ministero
o
il
difensore
non
abbia
chiesto
l
'
osservanza
della
disposizione
di
legge
che
si
doveva
applicare
.
139
.
La
nullità
di
un
atto
che
sia
compiuto
anche
di
propria
iniziativa
dal
giudice
,
nella
istruzione
o
negli
atti
preliminari
al
dibattimento
,
senza
intervento
del
pubblico
ministero
o
del
difensore
,
è
sanata
se
non
sia
opposta
immediatamente
dopo
l
'
apertura
del
dibattimento
da
chi
,
non
essendo
stato
presente
all
'
atto
,
ha
interesse
alla
osservanza
della
relativa
disposizione
di
legge
(
387
)
.
140
.
La
nullità
della
richiesta
e
del
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
e
di
una
notificazione
s
intende
sanata
dal
fatto
che
la
parte
interessata
sia
comparsa
o
in
altro
modo
abbia
accettato
gli
effetti
dell
atto
.
141
.
Fuori
dei
casi
preveduti
nell
'
art
.
136
,
le
parti
non
possono
opporre
la
nullità
alla
quale
abbiano
dato
causa
,
o
relativa
a
disposizioni
alla
cui
osservanza
non
abbiano
interesse
.
142
.
La
nullità
di
un
atto
,
quando
sia
dichiarata
,
rende
nulli
quelli
consecutivi
che
ne
dipendono
.
Il
giudice
,
nel
pronunciare
la
nullità
,
stabilisce
altresì
a
quali
atti
anteriori
essa
si
comunichi
per
connessione
causale
necessaria
.
Il
giudice
che
dichiara
la
nullità
può
ordinare
la
rinnovazione
degli
atti
,
disponendo
altresì
che
sia
eseguita
a
spese
del
cancelliere
o
dell
ufficiale
giudiziario
quando
ad
essi
la
nullità
sia
imputabile
per
rifiuto
o
negligenza
grave
nell
'
adempimento
di
un
dovere
d
'
ufficio
.
Così
nel
caso
del
precedente
capoverso
,
come
se
la
irregolarità
dell
'
atto
non
ne
determini
la
nullità
,
o
questa
sia
sanata
,
il
cancelliere
o
l
'
ufficiale
giudiziario
può
essere
condannato
,
a
favore
dell
'
erario
dello
Stato
,
al
pagamento
di
una
somma
non
superiore
a
lire
cento
,
senza
pregiudizio
della
pena
da
applicarsi
se
il
fatto
costituisce
reato
.
La
condanna
è
pronunciata
dal
giudice
che
procede
all
'
istruzione
,
o
dal
giudice
che
procede
o
deve
procedere
al
giudizio
.
CAPO
IX
.
Degli
incidenti
di
falso
.
143
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
impugnare
per
falsità
un
atto
o
documento
del
processo
,
in
qualunque
stato
e
grado
della
causa
.
Durante
l
istruzione
formale
(
187
s
.
)
l
'
incidente
di
falso
è
proposto
avanti
il
giudice
che
vi
procede
,
il
quale
ne
fa
redigere
processo
verbale
separato
(
84
)
.
Se
vi
è
citazione
diretta
(
277
s
.
)
per
il
dibattimento
,
o
è
stata
pronunciata
la
sentenza
di
rinvio
,
ovvero
è
pendente
il
ricorso
per
cassazione
,
l
'
incidente
può
essere
proposto
prima
dell
'
udienza
,
con
processo
verbale
ricevuto
dal
cancelliere
dell
'
autorità
competente
per
il
giudizio
,
ovvero
anche
all
'
udienza
;
in
quest
'
ultimo
caso
il
presidente
o
il
pretore
ne
fa
redigere
separato
processo
verbale
(
84
)
.
144
.
La
dichiarazione
deve
esprimere
se
si
intende
di
impugnare
l
'
intero
atto
o
documento
,
ovvero
qualche
parte
di
esso
specificatamente
determinata
;
deve
contenere
i
motivi
della
falsità
,
indicare
i
fatti
,
le
circostanze
e
le
prove
che
si
adducono
per
stabilirla
.
145
.
Se
la
parte
propone
l
'
incidente
per
mezzo
di
procuratore
,
questo
deve
essere
munito
di
mandato
speciale
che
contenga
quanto
è
menzionato
nell
'
art
.
precedente
.
146
.
Proposto
l
'
incidente
di
falso
avanti
un
giudice
non
competente
per
la
relativa
cognizione
,
questi
deve
assicurare
la
identità
e
la
custodia
dell
'
atto
o
documento
impugnato
,
per
trasmetterlo
con
le
carte
che
vi
hanno
riferimento
e
col
verbale
dell
'
impugnazione
al
procuratore
del
Re
presso
il
tribunale
competente
a
decidere
sulla
falsità
.
147
.
Il
giudice
stesso
decide
anzitutto
,
in
ogni
caso
,
se
debbasi
continuare
ovvero
sospendere
la
istruzione
o
il
giudizio
.
Se
pronuncia
la
sospensione
,
manda
a
procedere
sul
falso
incidente
con
le
forme
ordinarie
del
giudizio
di
falsità
in
atti
,
osservate
le
regole
della
competenza
per
materia
,
e
ordina
la
trasmissione
degli
atti
al
procuratore
del
Re
.
Nel
caso
contrario
prosegue
nell
'
istruzione
o
nel
giudizio
,
senza
avere
riguardo
all
'
atto
o
documento
impugnato
per
falso
,
che
è
tuttavia
trasmesso
al
procuratore
del
Re
.
148
.
Con
la
sentenza
che
dichiara
non
sussistere
la
falsità
,
la
parte
che
ha
proposto
l
'
incidente
può
essere
condannata
al
pagamento
,
a
favore
dell
'
erario
dello
Stato
,
di
una
somara
non
inferiore
a
cento
e
non
superiore
a
cinquecento
lire
,
e
al
risarcimento
del
danno
verso
chi
di
ragione
.
LIBRO
II
.
Dell
istruzione
TITOLO
I
.
Degli
atti
iniziali
.
CAPO
I
.
Delle
denunzie
.
149
.
Ogni
persona
che
si
pretenda
lesa
da
un
reato
per
cui
si
debba
procedere
d
'
ufficio
,
o
che
ne
abbia
notizia
,
può
farne
denunzia
anche
verbale
al
procuratore
del
Re
,
al
pretore
o
ad
un
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
,
indicando
le
prove
che
siano
a
sua
conoscenza
.
La
denunzia
è
ricevuta
nel
modo
stabilito
nei
capoverso
dell
'
art
.
86
.
150
.
Ogni
pubblico
ufficiale
che
nell
'
esercizio
delle
sue
funzioni
abbia
notizia
di
un
reato
per
il
quale
si
debba
procedere
di
ufficio
,
deve
farne
denunzia
mediante
rapporto
(
83
)
.
151
.
Quando
nel
corso
di
un
giudizio
civile
appariscano
fatti
nei
quali
si
creda
ravvisare
gli
estremi
di
un
reato
per
cui
si
debba
procedere
di
ufficio
,
il
giudice
deve
darne
notizia
al
procuratore
del
Re
,
comunicandogli
informazioni
ed
atti
.
152
.
Chi
ha
obbligo
di
referto
ai
termini
dell
'
art
.
439
del
codice
penale
,
deve
presentarlo
entro
ventiquattro
ore
,
o
,
se
vi
sia
grave
pericolo
,
immediatamente
,
al
pretore
,
al
procuratore
del
Re
,
al
giudice
istruttore
o
a
qualsiasi
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
del
luogo
dove
ha
prestato
la
propria
assistenza
,
e
in
mancanza
di
tutti
questi
all
'
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
più
vicino
.
Nel
referto
deve
essere
indicato
il
luogo
in
cui
trovasi
l
'
offeso
,
e
,
inoltre
,
se
sia
possibile
,
il
nonne
e
cognome
di
lui
,
le
designazioni
personali
atte
ad
identificarlo
,
tutte
le
circostanze
che
valgano
a
stabilire
la
causa
e
la
natura
della
lesione
,
l
'
istrumento
con
cui
fu
cagionata
e
gli
effetti
che
abbia
prodotto
o
possa
produrre
.
CAPO
II
.
Delle
querele
.
153
.
Ogni
persona
che
si
pretenda
lesa
da
un
reato
per
cui
non
si
debba
procedere
d
'
ufficio
,
può
presentare
querela
all
'
autorità
alla
quale
può
farsene
denunzia
(
149
)
,
nelle
forme
per
questa
stabilite
.
Fuori
del
caso
preveduto
nell
'
art
.
356
del
codice
penale
,
possono
anche
presentare
querela
il
marito
in
rappresentanza
della
moglie
,
il
genitore
o
il
tutore
in
rappresentanza
della
persona
soggetta
alla
patria
potestà
o
alla
tutela
.
La
querela
dev
'
essere
presentata
personalmente
o
per
mezzo
di
mandatario
specialmente
autorizzato
.
La
querela
si
estende
di
diritto
a
tutti
coloro
che
concorsero
nel
reato
.
154
.
Nei
reati
per
i
quali
si
procede
a
querela
di
parte
,
se
la
persona
lesa
sia
minore
o
altrimenti
incapace
,
o
se
non
possa
,
per
malattia
di
mente
o
di
corpo
,
provvedere
a
sé
stessa
,
e
non
vi
sia
chi
eserciti
la
patria
potestà
o
la
tutela
,
ovvero
chi
la
esercita
si
trovi
con
la
persona
medesima
in
conflitto
d
'
interessi
,
il
procuratore
del
Re
può
promuovere
d
'
urgenza
dal
presidente
del
tribunale
la
nomina
di
un
curatore
speciale
che
avrà
la
facoltà
di
presentare
querela
a
norma
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
precedente
,
e
che
rappresenterà
la
parte
lesa
nel
procedimento
anche
per
l
'
esercizio
dell
'
azione
civile
.
La
nomina
può
essere
fatta
dal
pretore
anche
d
'
ufficio
se
il
reato
sia
stato
commesso
fuori
della
sede
del
tribunale
.
155
.
Il
giudice
o
il
funzionario
del
pubblico
ministero
a
cui
perviene
una
querela
,
provvede
quando
occorra
all
'
identificazione
del
querelante
e
gli
rammenta
la
facoltà
che
egli
ha
di
fare
remissione
(c.p
.
88
s
.
)
,
il
termine
per
farla
e
le
conseguenze
legali
della
querela
e
della
remissione
(
156
s
.
)
.
156
.
La
remissione
è
fatta
e
può
essere
accettata
nelle
forme
della
querela
(
153
)
avanti
la
stessa
autorità
che
procede
all
'
istruzione
o
al
giudizio
,
o
avanti
una
di
quelle
indicate
nell
art
.
149
.
In
questo
ultimo
caso
l
'
atto
è
trasmesso
immediatamente
all
autorità
giudiziaria
presso
la
quale
si
fa
l
'
istruzione
o
pende
il
giudizio
.
L
'
accettazione
può
anche
essere
tacita
.
157
.
La
remissione
non
può
essere
accompagnata
da
espressa
riserva
dell
'
azione
civile
per
le
restituzioni
e
il
risarcimento
dei
danni
,
o
per
la
riparazione
.
158
.
La
remissione
della
persona
sottoposta
a
potestà
patria
o
a
tutela
non
produce
effetto
se
non
l
approvi
chi
esercita
la
potestà
patria
o
la
tutela
,
o
il
curatore
nominato
a
norma
dell
'
art
.
154
.
159
.
La
remissione
,
salvo
le
eccezioni
espressamente
stabilite
dalla
legge
,
può
essere
fatta
fino
a
che
la
condanna
non
sia
divenuta
irrevocabile
.
160
.
La
querela
non
è
ammessa
dopo
che
tra
l
'
offensore
e
l
'
offeso
siano
intervenuti
fatti
di
riconciliazione
manifestamente
incompatibili
con
la
istanza
pel
procedimento
penale
.
Tali
fatti
,
se
siano
successivi
alla
presentazione
della
querela
,
hanno
efficacia
di
remissione
.
161
.
Il
giudice
che
dichiara
estinta
l
'
azione
penale
per
remissione
,
condanna
il
remittente
alle
spese
del
procedimento
.
Le
spese
sono
a
carico
del
querelato
quando
questi
abbia
assunto
l
'
obbligo
del
pagamento
,
rimanendo
tuttavia
sempre
obbligato
in
solido
verso
l
'
erario
anche
il
querelante
per
il
rimborso
delle
spese
stesse
.
Le
parti
sono
parimenti
obbligate
in
solido
alle
spese
verso
l
'
erario
,
quando
l
'
estinzione
dell
'
azione
penale
sia
dichiarata
per
fatti
di
riconciliazione
aventi
efficacia
di
remissione
.
CAPO
III
.
Degli
atti
di
polizia
giudiziaria
.
162
.
La
polizia
giudiziaria
ha
per
ufficio
di
ricercare
i
reati
,
di
raccogliere
le
prove
,
di
fornire
all
'
autorità
giudiziaria
le
cognizioni
che
possono
condurre
alla
scoperta
e
alla
identificazione
dei
colpevoli
.
163
.
Gli
ufficiali
e
gli
agenti
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
esercitano
le
loro
attribuzioni
sotto
la
direzione
e
alla
dipendenza
del
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
e
del
procuratore
del
Re
,
osservate
da
ciascuno
,
in
rapporto
alla
gerarchia
e
al
loro
ordine
rispettivo
,
le
disposizioni
delle
leggi
e
dei
regolamenti
speciali
.
Debbono
anche
eseguire
gli
ordini
del
pretore
e
del
giudice
istruttore
.
164
.
Sono
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
gli
ufficiali
dei
carabinieri
reali
,
i
commissari
,
i
vicecommissari
e
i
delegati
di
pubblica
sicurezza
,
gli
ufficiali
delle
guardie
di
città
,
i
sottufficiali
dei
carabinieri
reali
e
delle
guardie
di
città
e
,
nei
Comuni
ove
non
sia
un
ufficiale
di
pubblica
sicurezza
,
il
sindaco
o
chi
ne
fa
le
veci
.
Sono
agenti
di
polizia
giudiziaria
i
carabinieri
reali
e
le
guardie
di
città
.
Sono
pure
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
gli
ufficiali
e
i
sottufficiali
.
delle
guardie
di
finanza
e
i
sottufficiali
delle
guardie
forestali
;
e
sono
agenti
di
polizia
giudiziaria
le
guardie
di
finanza
,
le
guardie
forestali
,
le
guardie
carcerarie
,
gli
agenti
daziari
,
le
guardie
campestri
,
e
le
altre
guardie
delle
provincie
o
dei
Comuni
costituite
in
forza
dei
regolamenti
deliberati
e
approvati
nelle
forme
di
legge
.
Sono
ufficiali
od
agenti
di
polizia
giudiziaria
nei
limiti
del
servizio
a
cui
sono
destinati
,
e
secondo
le
attribuzioni
ad
essi
conferite
dalle
leggi
,
tutte
le
altre
persone
incaricate
di
ricevere
e
accertare
determinate
specie
di
reati
.
Quando
per
circostanze
di
tempo
o
di
luogo
non
sia
possibile
l
'
intervento
di
un
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
per
gli
atti
menzionati
negli
art
.
seguenti
,
gli
atti
medesimi
sono
compiuti
dagli
agenti
intervenuti
.
165
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
curano
che
il
corpo
e
le
tracce
del
reato
si
conservino
e
che
lo
stato
delle
cose
non
sia
mutato
prima
che
giunga
sul
luogo
l
'
autorità
giudiziaria
.
Se
vi
sia
fondata
ragione
di
temere
che
frattanto
le
cose
e
le
tracce
suddette
si
alterino
o
si
disperdano
,
essi
possono
procedere
ad
accertamento
con
perizia
,
senza
far
prestare
giuramento
al
perito
.
166
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
sequestrano
(
237
s
.
)
le
cose
che
servirono
o
furono
destinate
a
commettere
il
reato
,
quelle
che
ne
sono
il
prodotto
,
e
tutto
ciò
che
possa
essere
utile
all
'
accertamento
della
verità
.
Nelle
loro
operazioni
possono
procedere
,
se
sia
il
caso
,
anche
a
rilievi
tecnici
e
fotografici
.
167
.
Nella
flagranza
di
reato
(
168
)
gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
possono
procedere
a
perquisizione
personale
e
domiciliare
(
233
s
.
)
in
qualsiasi
luogo
abbiano
fondato
motivo
di
ritenere
che
si
trovino
cose
da
sottoporre
a
sequestro
(
237
s
.
)
,
o
tracce
che
possano
essere
cancellate
o
disperse
,
ovvero
che
l
'
imputato
inseguito
o
evaso
si
sia
rifugiato
.
Questa
disposizione
si
applica
senza
pregiudizio
di
ciò
che
e
stabilito
in
altre
leggi
.
168
.
È
flagrante
il
reato
che
si
commette
attualmente
o
che
è
stato
poco
prima
commesso
.
È
in
istato
di
flagranza
chiunque
sia
còlto
nell
'
atto
di
commettere
il
reato
.
Si
considera
pure
in
flagranza
chiunque
,
immediatamente
dopo
il
reato
,
sia
inseguito
dalla
forza
pubblica
,
o
dalla
parte
lesa
,
o
dal
pubblico
clamore
,
o
sia
sorpreso
con
cose
o
tracce
le
quali
facciano
presumere
che
abbia
commesso
il
reato
o
vi
abbia
concorso
.
169
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
,
in
caso
di
flagranza
(
168
)
o
quando
siavi
urgenza
di
raccogliere
le
prove
del
reato
o
di
conservarne
le
tracce
,
possono
procedere
a
sommario
interrogatorio
dell
'
imputato
,
a
sommarie
informazioni
testimoniali
,
e
ai
necessari
atti
di
ricognizione
,
di
ispezione
e
di
confronto
.
170
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
nel
procedere
a
sequestro
non
possono
aprire
carte
sigillate
,
lettere
,
pieghi
,
pacchi
,
telegrammi
,
o
documenti
,
ma
debbono
trasmetterli
intatti
all
'
autorità
giudiziaria
.
Nei
casi
in
cui
sia
ammesso
dalla
legge
il
sequestro
,
nell
'
ufficio
delle
poste
e
dei
telegrafi
,
di
lettere
,
pieghi
,
pacchi
,
valori
,
telegrammi
o
altra
corrispondenza
,
e
sia
urgente
procedervi
,
ne
fanno
immediato
rapporto
all
autorità
giudiziaria
,
e
possono
ordinare
a
chi
è
preposto
al
servizio
di
trattenerli
fino
al
provvedimento
giudiziario
.
Gli
ufficiali
suddetti
possono
anche
,
per
i
fini
del
loro
servizio
,
accedere
agli
uffici
telefonici
per
intercettare
o
impedire
comunicazioni
,
od
assumerne
cognizione
.
171
.
Nel
procedere
alle
perquisizioni
,
ai
sequestri
e
alle
ricognizioni
gli
ufficiali
della
polizia
giudiziaria
si
.
attengono
,
se
le
circostanze
lo
consentono
,
alle
formalità
stabilite
per
gli
analoghi
atti
nei
capi
IV
,
V
e
VII
del
titolo
secondo
(
172
,
233
s
.
,
237
s
.
,
257
s
.
)
.
172
.
Negli
atti
menzionati
nell
'
art
.
precedente
,
gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
si
fanno
assistere
da
due
testimoni
,
quando
possano
procurarne
immediatamente
la
presenza
.
I
testimoni
non
prestano
giuramento
.
Il
sindaco
può
essere
assistito
,
invece
,
dal
segretario
o
da
altro
ufficiale
della
segreteria
comunale
.
173
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
trasmettono
subito
,
o
al
più
tardi
entro
ventiquattro
ore
,
al
pretore
o
al
procuratore
del
Re
,
gli
atti
compilati
e
le
cose
sequestrate
.
Debbono
inoltre
riferire
all
'
autorità
giudiziaria
ogni
notizia
che
loro
successivamente
pervenga
,
senza
per
altro
sospendere
gli
atti
necessari
alla
assicurazione
delle
prove
.
174
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
i
quali
abbiano
notizia
che
alcuno
sia
illegittimamente
privato
della
libertà
personale
,
debbono
trasferirsi
senza
ritardo
sul
luogo
;
se
non
sia
dimostrato
un
motivo
legale
di
detenzione
,
debbono
porre
in
libertà
la
persona
detenuta
o
sequestrata
.
Se
si
tratti
di
minorenne
o
altro
incapace
,
lo
consegnano
a
chi
esercita
la
patria
potestà
o
la
tutela
,
o
provvedono
altrimenti
alla
sicura
protezione
della
persona
,
facendone
,
in
ogni
caso
,
rapporto
.
Se
sia
addotto
un
motivo
legale
,
debbono
far
tradurre
innanzi
al
pretore
o
al
procuratore
del
Re
la
persona
detenuta
e
quella
che
la
detiene
.
175
.
Gli
ufficiali
e
gli
agenti
di
polizia
giudiziaria
,
che
nell
'
esercizio
delle
loro
funzioni
trasgrediscono
alle
disposizioni
della
legge
per
le
quali
non
sia
stabilita
una
sanzione
speciale
,
sono
puniti
con
la
censura
,
o
col
pagamento
di
una
somma
da
lire
cinquanta
a
cinquecento
a
favore
dell
'
erario
dello
Stato
,
senza
pregiudizio
dell
'
azione
penale
quando
sia
il
caso
.
Le
dette
sanzioni
si
applicano
,
su
richiesta
del
procuratore
generale
,
dalla
sezione
di
accusa
.
Il
trasgressore
è
citato
a
comparire
per
discolparsi
.
CAPO
IV
.
Degli
atti
del
pretore
,
del
procuratore
del
Re
e
del
procuratore
generale
del
Re
presso
la
corte
di
appello
.
176
.
Il
pretore
nei
reati
di
propria
competenza
,
dopo
l
'
istruzione
sommaria
che
reputi
necessaria
,
procede
per
citazione
diretta
,
o
per
decreto
,
ovvero
per
citazione
direttissima
,
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
(
277
s
.
)
.
177
.
Il
pretore
,
nell
'
informare
immediatamente
il
procuratore
del
Re
di
ogni
reato
di
competenza
del
tribunale
o
della
corte
d
'
assise
commesso
nel
suo
mandamento
,
gli
trasmette
le
denunzie
,
i
rapporti
,
le
querele
,
i
processi
verbali
e
qualsiasi
atto
od
oggetto
che
vi
si
riferisca
.
Procede
tuttavia
agli
atti
urgenti
di
accertamento
e
assicurazione
delle
prove
,
dando
di
questo
sollecito
avviso
al
procuratore
del
Re
(
178
)
.
178
.
Nel
caso
preveduto
nell
'
art
.
precedente
,
se
la
legge
autorizzi
il
mandato
di
cattura
(
313
)
,
il
pretore
può
provvisoriamente
spedire
mandato
di
arresto
contro
l
'
imputato
che
si
sia
dato
o
sia
per
darsi
alla
fuga
.
179
.
Il
procuratore
del
Re
promuove
ed
esercita
l
'
azione
penale
,
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
,
o
richiedendo
la
istruzione
formale
(
187
s
.
)
,
o
procedendo
per
citazione
diretta
dopo
la
istruzione
sommaria
che
reputi
necessaria
(
277
s
.
)
,
ovvero
per
citazione
direttissima
(
290
s
.
)
.
Se
reputi
che
per
il
fatto
non
si
debba
promuovere
azione
penale
,
richiede
il
giudice
istruttore
di
pronunciare
decreto
.
Se
creda
che
la
competenza
spetti
al
pretore
,
anche
in
relazione
al
n
.
3
dell
'
art
.
16
,
gli
restituisce
o
trasmette
gli
atti
.
Se
creda
che
la
cognizione
del
fatto
non
appartenga
all
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
,
trasmette
gli
atti
all
'
autorità
competente
.
180
.
Prima
di
richiedere
l
'
istruzione
formale
,
il
procuratore
del
Re
,
anche
col
concorso
della
forza
pubblica
,
può
procedere
ad
atti
di
polizia
giudiziaria
(
162
s
.
)
direttamente
,
con
la
assistenza
del
segretario
se
occorra
redigere
processi
verbali
,
ovvero
per
mezzo
degli
ufficiali
di
polizia
.
giudiziaria
.
181
.
Il
procuratore
del
Re
informa
il
procuratore
generale
delle
denunzie
(
149
s
.
)
,
dei
rapporti
(
83
)
e
delle
querele
(
153
s
.
)
che
gli
pervengono
,
di
ogni
altra
notizia
che
abbia
avuto
intorno
a
reati
,
e
dei
provvedimenti
dati
.
182
.
Il
procuratore
generale
trasmette
al
procuratore
del
Re
le
denunzie
,
le
querele
e
i
rapporti
che
gli
vengono
presentati
,
quando
non
creda
di
esercitare
egli
stesso
la
facoltà
attribuita
al
procuratore
del
Re
nell
'
art
.
180
.
In
qualsiasi
caso
,
prima
della
sentenza
che
dichiari
non
doversi
procedere
,
o
che
rinvii
a
giudizio
,
o
prima
del
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
,
egli
può
richiedere
la
sezione
d
'
accusa
perché
avochi
a
sé
l
'
istruzione
.
CAPO
V
.
Dell
'
autorizzazione
a
procedere
.
183
.
Nei
procedimenti
per
i
quali
sia
necessaria
una
speciale
autorizzazione
questa
si
richiede
dal
pubblico
ministero
,
prima
che
sia
spedito
alcun
mandato
.
184
.
L
'
autorizzazione
è
richiesta
immediatamente
se
l
'
imputato
sia
stato
arrestato
in
flagranza
;
finché
non
sia
dato
il
provvedimento
relativo
,
l
'
imputato
rimane
provvisoriamente
in
carcere
,
salvo
che
debba
essere
posto
in
libertà
a
norma
dell
'
art
.
323
,
o
gli
possa
essere
conceduta
la
libertà
provvisoria
.
185
.
Fuori
dei
casi
preveduti
negli
art
.
197
e
400
del
codice
penale
,
la
richiesta
di
autorizzazione
,
insieme
con
gli
atti
che
occorrono
per
giustificarla
,
è
trasmessa
nella
via
gerarchica
al
ministro
della
giustizia
.
186
.
Il
pretore
,
il
giudice
istruttore
,
il
tribunale
,
o
la
corte
,
che
durante
la
istruzione
o
il
giudizio
ravvisi
necessaria
per
il
procedimento
una
speciale
autorizzazione
,
trasmette
gli
atti
al
pubblico
ministero
affinché
la
richieda
.
TITOLO
II
.
Dell
'
istruzione
formale
.
CAPO
I
.
Disposizioni
generali
.
187
.
Nei
reati
di
competenza
della
corte
di
assise
(
14
)
,
si
procede
,
a
pena
di
nullità
,
con
istruzione
formale
,
fatta
eccezione
per
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
277
.
188
.
L
istruzione
formale
è
compiuta
dal
giudice
istruttore
.
Per
gli
atti
da
compiere
fuori
del
Comune
ove
risiede
,
il
giudice
può
delegare
il
pretore
.
Per
quelli
da
compiere
nella
circoscrizione
di
altro
tribunale
richiede
il
giudice
istruttore
o
il
pretore
del
luogo
,
eccetto
che
per
ragione
d
'
urgenza
od
altro
grave
motivo
decida
di
procedervi
personalmente
,
nel
qual
caso
deve
darne
avviso
senza
ritardo
al
giudice
istruttore
del
luogo
.
189
.
Quando
la
sezione
di
accusa
avoca
a
sé
l
'
istruzione
,
conferisce
le
funzioni
di
giudice
istruttore
a
uno
dei
suoi
componenti
;
questi
può
delegare
per
gli
atti
da
compiere
fuori
della
circoscrizione
della
corte
il
giudice
istruttore
del
luogo
,
salvo
l
'
esercizio
della
facoltà
indicata
nell
'
ultima
parte
dell
'
art
.
precedente
.
Il
consigliere
delegato
dalla
sezione
di
accusa
ha
le
attribuzioni
del
giudice
istruttore
e
deve
osservare
le
norme
per
questo
stabilite
.
190
.
Il
giudice
istruttore
ha
il
dovere
di
compiere
tutti
gli
atti
che
conducano
all
accertamento
della
verità
,
e
deve
altresì
ricercare
quale
danno
il
reato
abbia
prodotto
,
ancorché
il
danneggiato
non
sia
costituito
parte
civile
.
Se
durante
l
'
istruzione
venga
a
conoscenza
di
altro
reato
per
il
quale
debbasi
procedere
d
'
ufficio
,
trasmette
gli
atti
e
le
informazioni
che
vi
hanno
riferimento
al
procuratore
del
Re
.
191
.
In
qualunque
momento
dell
istruzione
il
giudice
istruttore
riconosca
che
il
fatto
non
costituisce
reato
,
o
che
l
'
azione
penale
è
estinta
,
o
non
può
essere
promossa
o
proseguita
,
pronuncia
sentenza
a
norma
dell
art
.
274
o
provvede
a
norma
dell
'
art
.
265
se
ritiene
che
il
procedimento
sia
di
competenza
della
corte
di
assise
.
192
.
Prima
di
spedire
un
mandato
,
il
giudice
può
sentire
il
denunziante
o
il
querelante
,
anche
in
contradittorio
del
denunziato
o
querelato
.
193
.
Le
risposte
di
qualsiasi
persona
esaminata
o
interrogata
sono
date
oralmente
.
Nel
processo
verbale
(
84
)
,
che
è
compilato
dal
cancelliere
,
si
raccolgono
le
domande
e
le
risposte
e
si
fa
menzione
della
facoltà
che
il
giudice
abbia
conceduto
al
rispondente
di
servirsi
di
qualche
nota
scritta
.
Le
domande
sono
dettate
dal
giudice
.
Le
risposte
sono
dettate
dal
giudice
o
dall
'
interrogato
a
cui
il
giudice
ne
abbia
dato
permesso
del
quale
si
fa
menzione
nel
processo
verbale
.
194
.
Per
interrogare
o
esaminare
un
sordo
,
un
muto
o
un
sordomuto
:
al
sordo
si
presentano
per
iscritto
le
domande
e
le
osservazioni
dell
'
autorità
che
esamina
,
ed
egli
dà
le
sue
risposte
oralmente
;
al
muto
si
fanno
oralmente
le
domande
e
le
osservazioni
,
ed
egli
risponde
in
iscritto
;
al
sordomuto
si
fanno
le
domande
e
le
osservazioni
in
iscritto
,
ed
egli
risponde
in
iscritto
.
Se
il
sordo
,
il
muto
,
il
sordomuto
,
non
sappia
leggere
o
scrivere
,
l
'
autorità
che
esamina
nomina
uno
o
più
interpreti
,
scelti
di
preferenza
tra
le
persone
abituate
a
trattare
con
lui
,
osservando
nel
resto
le
disposizioni
relative
agli
interpreti
(
228
s
.
)
.
195
.
Il
pubblico
ministero
può
fare
richieste
,
assistere
agli
atti
d
'
istruzione
e
prenderne
visione
in
ogni
stato
del
procedimento
.
Il
giudice
istruttore
,
prima
di
procedere
agli
atti
ai
quali
il
pubblico
ministero
abbia
manifestato
di
voler
assistere
,
lo
avverte
per
mezzo
del
cancelliere
,
senza
ritardare
le
operazioni
.
Nel
caso
in
cui
sia
richiesto
o
delegato
altro
giudice
,
il
procuratore
generale
o
il
procuratore
del
Re
possono
farsi
rappresentare
da
un
funzionario
del
pubblico
ministero
del
luogo
.
196
.
Il
giudice
nel
primo
interrogatorio
,
o
anche
prima
di
questo
,
qualora
si
debbano
compiere
atti
ai
quali
il
difensore
abbia
diritto
di
assistere
,
invita
l
'
imputato
a
scegliere
un
difensore
,
e
lo
nomina
d
'
ufficio
,
a
pena
di
nullità
,
se
l
'
imputato
non
lo
scelga
,
o
se
quello
scelto
non
accetti
l
'
incarico
.
197
.
L
'
imputato
,
la
parte
civile
e
i
rispettivi
difensori
possono
fare
le
istanze
che
ritengano
opportune
.
Prima
della
notificazione
dell
'
estratto
delle
requisitorie
del
pubblico
ministero
,
i
difensori
possono
esaminare
in
cancelleria
soltanto
gli
atti
relativi
alle
operazioni
alle
quali
sono
autorizzati
ad
assistere
(
198
)
,
e
il
processo
verbale
di
sequestro
,
d
'
ispezione
o
di
perquisizione
personale
,
e
hanno
facoltà
di
estrarne
copie
o
riassunti
.
Il
difensore
dell
'
imputato
ha
anche
diritto
di
avere
copia
del
mandato
notificato
o
eseguito
,
e
di
leggere
il
processo
verbale
dell
'
interrogatorio
.
Ciascuno
di
tali
atti
è
depositato
in
cancelleria
nel
termine
di
cinque
giorni
da
quello
in
cui
è
terminato
,
perché
possa
essere
esaminato
dai
difensori
.
Il
giudice
stabilisce
la
durata
del
deposito
.
Il
giudice
,
d
'
ufficio
o
a
richiesta
del
pubblico
ministero
,
può
disporre
per
gravi
motivi
che
il
deposito
del
processo
verbale
dell
'
interrogatorio
sia
ritardato
,
senza
pregiudizio
di
ogni
altro
diritto
del
difensore
.
198
.
I
difensori
delle
parti
hanno
diritto
di
assistere
agli
esperimenti
giudiziari
(
202
s
.
)
,
alle
perizie
(
208
s
.
)
,
alle
perquisizioni
domiciliari
(
233
s
.
)
e
alle
ricognizioni
(
257
s
.
)
,
salvo
le
eccezioni
espressamente
stabilite
dalla
legge
.
Il
giudice
può
autorizzare
anche
l
'
assistenza
dell
imputato
o
della
parte
lesa
agli
atti
suddetti
,
se
il
pubblico
ministero
o
i
difensori
ne
facciano
richiesta
o
la
qualità
dell
'
atto
lo
renda
necessario
.
È
vietato
a
coloro
che
intervengono
a
questi
atti
di
fare
segni
di
approvazione
o
disapprovazione
e
di
rivolgere
la
parola
o
far
cenni
ai
periti
,
ai
testimoni
o
alle
parti
(
199
)
.
199
.
Il
pubblico
ministero
e
i
difensori
,
mentre
assistono
ad
uno
degli
atti
menzionati
nell
'
art
.
precedente
,
possono
presentare
al
giudice
istanze
,
osservazioni
,
riserve
,
delle
quali
si
fa
menzione
nel
processo
verbale
con
l
'
indicazione
del
provvedimento
dato
.
200
.
Il
giudice
,
prima
di
provvedere
ad
alcuno
degli
atti
ai
quali
i
difensori
hanno
diritto
di
assistere
(
198
)
,
avverte
,
a
pena
di
nullità
,
per
mezzo
del
cancelliere
il
pubblico
ministero
e
i
difensori
di
presentarsi
nel
luogo
designato
assegnando
un
termine
non
minore
di
ventiquattro
ore
dall
'
avvertimento
.
Per
le
perquisizioni
domiciliari
l
'
avvertimento
non
occorre
,
salvo
il
diritto
delle
parti
di
fare
assistere
a
tali
atti
i
difensori
o
altre
persone
di
fiducia
.
Se
il
pubblico
ministero
o
i
difensori
non
compariscono
,
il
giudice
procede
senza
il
loro
intervento
.
Nei
casi
di
assoluta
urgenza
può
procedere
anche
senza
dare
l
'
avvertimento
,
o
prima
del
termine
fissato
.
Nel
processo
verbale
si
fa
menzione
,
a
pena
di
nullità
,
dei
motivi
per
i
quali
si
è
derogato
alle
formalità
ordinarie
.
201
.
Ogni
qual
volta
per
decidere
sulla
esistenza
di
un
reato
si
debba
accertare
la
esistenza
di
una
convenzione
,
la
prova
di
questa
,
tanto
nell
'
istruzione
formale
che
nella
sommaria
,
è
regolata
dalla
legge
civile
e
commerciale
a
cui
è
soggetta
.
CAPO
II
.
Delle
ispezioni
e
degli
esperimenti
giudiziari
.
202
.
Il
giudice
istruttore
accerta
con
la
ispezione
delle
persone
(
203
)
,
dei
luoghi
(
204
)
e
delle
cose
,
le
tracce
che
il
reato
abbia
lasciato
.
Se
il
reato
non
abbia
lasciato
tracce
da
potersi
accertare
,
o
queste
siano
sparite
,
o
siano
state
in
qualsiasi
modo
cancellate
o
disperse
,
alterate
o
rimosse
,
il
giudice
descrive
lo
stato
attuale
e
,
in
quanto
sia
possibile
,
verifica
quello
preesistente
.
Se
siano
venute
meno
per
qualsiasi
motivo
le
tracce
,
o
siano
state
alterate
,
ne
accerta
il
modo
,
il
tempo
e
le
cause
.
203
.
L
'
ispezione
corporale
dell
imputato
non
è
ammessa
nei
casi
in
cui
il
pudore
della
persona
possa
essere
offeso
,
se
non
concorrano
gravi
motivi
per
eseguirla
,
oppure
non
sia
necessaria
per
la
identificazione
dell
'
imputato
medesimo
.
L
'
ispezione
corporale
di
altra
persona
può
essere
ordinata
solo
nei
casi
di
assoluta
necessità
.
L
'
ispezione
corporale
può
essere
eseguita
dal
giudice
personalmente
o
per
mezzo
di
perito
.
Nessuno
ha
diritto
di
assistere
all
'
operazione
,
eccettuata
una
persona
di
fiducia
di
colui
che
vi
è
sottoposto
,
qualora
egli
ne
faccia
richiesta
.
Il
giudice
deve
avvertirlo
,
a
pena
di
nullità
,
che
egli
può
esercitare
questo
diritto
.
Il
giudice
può
astenersi
dall
'
assistere
all
'
operazione
quando
ne
abbia
incaricato
un
perito
.
204
.
Il
giudice
nel
procedere
all
'
ispezione
dei
luoghi
può
disporre
che
taluno
non
si
allontani
prima
della
chiusura
del
processo
verbale
,
e
che
il
trasgressore
sia
ricondotto
sul
luogo
dagli
agenti
della
forza
pubblica
,
senza
pregiudizio
di
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
434
del
codice
penale
.
205
.
Per
accertare
se
un
fatto
sia
o
possa
essere
avvenuto
in
un
determinato
modo
,
il
giudice
,
nei
soli
casi
di
assoluta
utilità
,
può
procedere
a
esperimento
,
curando
che
il
l
'
atto
si
riproduca
,
per
quanto
è
possibile
,
nelle
condizioni
e
circostanze
in
cui
lo
ritiene
avvenuto
.
206.I
testimoni
che
negli
atti
di
ispezione
o
negli
esperimenti
di
fatto
sono
esaminati
per
stabilire
la
identità
di
persone
,
di
luoghi
o
di
cose
,
prestano
giuramento
a
pena
di
nullità
.
207
.
Per
gli
accertamenti
,
di
cui
negli
art
.
precedenti
,
il
giudice
procede
,
se
sia
il
caso
,
a
rilievi
tecnici
e
fotografici
,
e
può
valersi
per
tali
operazioni
anche
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
.
CAPO
III
.
Dei
periti
e
degli
interpreti
.
208
.
Quando
occorra
una
perizia
essa
è
ordinata
d
'
ufficio
.
Se
non
sia
stata
ordinata
,
il
pubblico
ministero
o
una
delle
parti
può
proporne
istanza
al
giudice
istruttore
.
In
ogni
caso
il
perito
è
scelto
e
nominato
d
'
ufficio
(
209
s
.
)
.
209
.
Le
perizie
medico
-
chirurgiche
,
le
chimiche
,
e
tutte
le
altre
di
carattere
tecnico
-
scientifico
,
sono
affidate
a
persone
rispettivamente
abilitate
all
'
esercizio
della
medicina
e
chirurgia
,
della
chimica
o
della
speciale
disciplina
di
cui
è
richiesta
cognizione
professionale
;
è
data
preferenza
,
quando
sia
possibile
,
ai
direttori
di
istituti
di
medicina
legale
,
ai
loro
assistenti
,
o
a
medici
particolarmente
esperti
in
questa
disciplina
.
Le
perizie
psichiatriche
sono
affidate
a
direttori
di
cliniche
speciali
o
di
manicomi
,
o
ai
loro
assistenti
,
o
a
medici
particolarniente
esperti
nella
psichiatria
.
Il
giudice
,
di
ufficio
o
sulla
istanza
dei
periti
,
procede
a
tutte
le
investigazioni
che
siano
considerate
necessarie
,
o
autorizza
i
periti
a
procedervi
,
e
ordina
,
salvo
casi
eccezionali
,
che
l
'
imputato
sia
ricevuto
in
un
pubblico
manicomio
,
o
in
una
speciale
clinica
universitaria
,
per
le
opportune
osservazioni
e
per
l
esecuzione
della
perizia
in
conformità
dell
'
art
.
217
.
210
.
Nei
delitti
di
falsità
in
monete
o
in
carte
di
pubblico
eredito
(c.p
.
256
s
.
)
,
di
falsità
in
sigilli
,
bolli
e
loro
impronte
(c.p
.
264
s
.
)
,
il
perito
nominato
dal
giudice
,
a
norma
dell
'
art
.
208
,
è
scelto
fra
gli
ufficiali
addetti
alle
regie
zecche
o
agli
uffici
tecnici
.
Qualora
la
perizia
debba
essere
eseguita
in
luogo
diverso
da
quello
dove
si
fa
l
'
istruzione
,
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
217
.
211
.
La
nomina
fatta
dal
giudice
in
conformità
dell
'
art
.
208
,
con
la
indicazione
del
nome
del
perito
,
è
notificata
,
a
pena
di
nullità
,
all
'
imputato
,
o
a
quelli
fra
gli
imputati
che
vi
abbiano
interesse
,
con
avvertimento
che
hanno
diritto
di
scegliere
un
secondo
perito
,
o
farlo
scegliere
a
mezzo
del
rispettivo
difensore
,
nel
termine
perentorio
che
sarà
stabilito
(
212
s
.
)
.
Se
fra
più
imputati
vi
sia
dissenso
nella
scelta
,
questa
è
fatta
dal
giudice
fra
i
periti
indicati
da
loro
.
212
.
Anche
il
secondo
perito
è
nominato
dal
giudice
,
a
pena
di
nullità
,
nel
caso
in
cui
l
autore
del
reato
sia
ignoto
,
o
non
sia
presente
all
'
istruzione
,
e
in
quello
in
cui
l
'
imputato
o
il
difensore
,
nel
termine
stabilito
,
non
scelgano
il
perito
,
o
non
sia
fatto
il
deposito
di
cui
nel
capoverso
dell
'
art
.
214
,
ovvero
il
perito
scelto
non
si
presenti
.
La
scelta
del
secondo
perito
,
nel
termine
menzionato
nel
precedente
art
.
,
può
essere
fatta
dalla
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
,
citata
o
intervenuta
,
quando
non
la
faccia
l
'
imputato
,
o
questi
non
sia
presente
all
'
istruzione
.
I
periti
,
così
nell
'
istruzione
come
nel
giudizio
,
non
possono
essere
più
di
due
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
221
.
213
.
La
nomina
del
secondo
perito
può
essere
omessa
nei
casi
urgenti
,
o
quando
per
la
semplicità
della
indagine
o
per
la
tenuità
del
reato
il
giudice
non
la
ritenga
necessaria
.
In
tali
casi
deve
,
a
pena
di
nullità
,
essere
notificato
all
'
imputato
che
la
perizia
fu
eseguita
e
che
esso
ha
diritto
di
esaminarla
per
mezzo
di
un
perito
di
sua
scelta
,
perché
esprima
il
proprio
parere
(
218
)
.
Il
giudice
stabilisce
il
termine
perentorio
per
la
nomina
del
perito
,
e
quello
entro
il
quale
deve
essere
adempiuto
l
'
incarico
.
Questa
disposizione
non
si
applica
fino
a
che
l
'
imputato
non
è
presente
nell
'
istruzione
.
214
.
I
periti
,
tranne
nel
caso
preveduto
nel
precedente
articolo
,
procedono
insieme
alle
operazioni
.
Gli
onorari
dei
periti
sono
liquidati
dal
giudice
,
il
quale
può
ordinare
che
l
'
imputato
non
ammesso
al
gratuito
patrocinio
depositi
preventivamente
una
somma
per
l
'
onorario
al
perito
da
lui
scelto
.
215
.
Il
giudice
assiste
alla
perizia
e
la
dirige
.
Quando
si
tratti
di
perizia
sulla
persona
è
applicabile
la
norma
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
203
.
Nel
caso
di
perizia
psichiatrica
debbono
sempre
essere
invitati
i
periti
a
giudicare
,
qualora
riconoscano
essere
l
'
imputato
infermo
di
mente
,
se
la
sua
libertà
possa
essere
pericolosa
a
lui
o
agli
altri
.
216
.
Il
giudice
,
se
i
periti
dichiarino
di
non
poter
dare
il
parere
senza
notizia
delle
prove
raccolte
sul
punto
che
forma
oggetto
della
perizia
,
può
loro
permettere
di
esaminare
in
tutto
o
in
parte
,
nel
suo
ufficio
,
gli
atti
e
i
documenti
,
facendone
menzione
nel
processo
verbale
,
e
può
altresì
eseguire
o
ordinare
ulteriori
indagini
.
Quando
lo
riconosca
necessario
,
il
giudice
può
disporre
che
i
periti
assistano
agli
interrogatorii
dell
'
imputato
o
all
'
esame
di
testimoni
,
escluso
anche
in
questo
caso
l
'
intervento
dei
difensori
.
217
.
Il
giudice
,
presi
i
provvedimenti
per
la
conservazione
totale
o
parziale
delle
cose
che
formano
oggetto
della
perizia
,
e
per
assicurare
la
sincerità
delle
operazioni
,
può
ordinare
che
queste
si
facciano
in
un
laboratorio
o
istituto
scientifico
senza
l
'
assistenza
sua
,
del
pubblico
ministero
e
delle
parti
.
Di
ogni
divergenza
sul
modo
di
condurre
le
operazioni
è
informato
il
giudice
che
provvede
senza
ritardo
.
218
.
Nel
caso
preveduto
nel
capoverso
dell
'
art
.
213
il
secondo
perito
può
chiedere
,
se
occorra
e
sia
possibile
,
che
siano
rinnovate
in
tutto
o
in
parte
le
operazioni
eseguite
prima
del
suo
intervento
;
ogni
altra
operazione
che
manchi
per
ultimare
la
perizia
,
o
che
il
giudice
riconosca
utile
a
scopo
di
schiarimento
,
deve
essere
eseguita
dai
due
periti
congiuntamente
.
219.I
periti
espongono
parere
motivato
che
è
trascritto
immediatamente
nel
processo
verbale
.
220
.
Quando
la
perizia
non
possa
compiersi
che
dopo
lunghe
operazioni
,
ovvero
per
la
natura
o
per
la
difficoltà
delle
indagini
non
possa
il
parere
essere
dato
immediatamente
,
e
tutte
le
volte
che
sia
ordinata
una
perizia
psichiatrica
,
il
giudice
stabilisce
un
termine
per
la
presentazione
in
iscritto
della
relazione
,
e
può
prorogarlo
per
giusta
causa
.
221
.
Se
i
periti
non
si
accordino
,
ne
riferiscono
immediatamente
,
e
in
ogni
caso
prima
della
scadenza
del
termine
menzionato
nel
precedente
art
.
,
al
giudice
,
il
quale
promuove
dal
presidente
del
tribunale
,
o
della
sezione
di
accusa
nel
caso
preveduto
all
'
art
.
189
,
la
nomina
di
un
terzo
perito
.
222
.
Nominato
il
terzo
perito
,
le
operazioni
eseguite
sono
,
se
occorra
e
sia
possibile
,
rinnovate
,
e
ogni
altra
operazione
ritenuta
utile
è
eseguita
congiuntamente
dai
tre
periti
,
osservate
le
regole
dei
precedenti
articoli
.
Il
terzo
perito
assume
l
'
ufficio
di
relatore
,
eccetto
che
i
periti
a
maggioranza
abbiano
designato
a
tale
ufficio
un
altro
di
loro
.
223
.
Il
perito
relatore
redige
enpresenta
al
giudice
nel
termine
stabilito
la
relazione
motivata
.
Il
perito
dissenziente
deve
presentare
contemporaneamente
la
propria
relazione
nella
quale
spiega
i
motivi
del
dissenso
.
224
.
Il
perito
che
si
trovi
nell
'
impossibilità
di
continuare
le
operazioni
,
è
surrogato
.
Se
trattisi
di
perito
scelto
dalla
parte
,
la
surrogazione
si
fa
a
norma
degli
art
.
211
e
212
.
225
.
Il
perito
che
trasgredisce
alle
disposizioni
date
dal
giudice
,
o
è
negligente
nell
'
adempimento
del
proprio
ufficio
,
può
essere
sostituito
con
altro
perito
.
Se
il
perito
sia
quello
scelto
dalla
parte
,
è
a
questa
fissato
un
termine
perentorio
per
la
sostituzione
;
nel
caso
che
la
parte
non
lo
scelga
,
provvede
il
giudice
.
Il
trasgressore
è
condannato
dal
giudice
al
pagamento
di
una
somma
da
lire
cinquanta
a
cinquecento
a
favore
dell
'
erario
,
dopo
essere
stato
citato
per
discolparsi
,
senza
che
ciò
ritardi
il
provvedimento
di
sostituzione
.
226
.
Nei
delitti
di
falsità
in
atti
(c.p
.
275
s
.
)
,
il
giudice
ordina
che
siano
presentate
le
scritture
di
comparazione
,
se
queste
si
trovino
presso
pubblici
depositari
.
Si
applica
,
in
caso
di
rifiuto
,
la
disposizione
della
prima
parte
dell
'
art
.
178
del
codice
penale
.
Le
scritture
private
possono
essere
ammesse
come
scritture
di
comparazione
,
se
le
parti
interessate
le
abbiano
riconosciute
.
Se
le
scritture
di
comparazione
riconosciute
siano
presso
un
privato
,
che
non
sia
tra
le
persone
indicate
nell
'
art
.
247
,
il
giudice
lo
invita
a
presentarle
.
In
caso
di
rifiuto
,
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
434
del
codice
penale
.
Le
scritture
di
comparazione
sono
certificate
con
sottoscrizione
del
giudice
,
del
cancelliere
,
e
di
colui
che
le
esibisce
e
col
sigillo
dell
'
ufficio
.
227
.
Il
giudice
può
ordinare
che
l
'
imputato
presenti
uno
scritto
di
propria
mano
o
che
scriva
sotto
sua
dettatura
.
Se
l
'
imputato
ricusi
,
ne
è
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
228
.
Per
interpretare
una
dichiarazione
,
un
atto
o
un
documento
,
in
lingua
straniera
,
ovvero
in
un
dialetto
non
facilmente
intelligibile
,
il
giudice
nomina
un
interprete
.
Chi
fa
la
dichiarazione
può
scriverla
ed
essa
viene
inserita
nel
processo
verbale
con
la
interpretazione
fattane
.
229
.
Per
le
operazioni
che
richiedono
un
lavoro
di
lunga
durata
il
giudice
può
fissare
all
'
interprete
un
termine
per
presentare
la
relazione
scritta
,
e
per
giusta
causa
può
prorogarlo
.
Se
l
'
interprete
non
presenti
la
relazione
entro
il
termine
,
il
giudice
lo
dichiara
decaduto
,
nominando
un
altro
interprete
,
e
lo
condanna
a
pagare
una
somma
a
favore
dell
'
erario
da
lire
venti
a
cento
.
230
.
Le
funzioni
di
perito
e
di
interprete
non
possono
,
a
pena
di
nullità
,
essere
esercitate
nel
procedimento
dalla
stessa
persona
.
Non
può
,
a
pena
di
nullità
,
prestare
ufficio
di
perito
o
d
'
interprete
:
l
°
chi
non
ha
compiuto
i
sedici
anni
;
2°
chi
non
può
essere
assunto
come
testimonio
o
ha
facoltà
di
astenersi
dal
deporre
nel
procedimento
(
247
s
.
)
;
3°
chi
fu
condannato
all
interdizione
dai
pubblici
uffici
,
ovvero
alla
sospensione
dall
'
esercizio
della
professione
o
dell
'
arte
,
durante
il
tempo
dell
'
interdizione
o
della
sospensione
.
Non
può
nemmeno
prestare
ufficio
di
interprete
chi
è
chiamato
a
deporre
come
testimonio
.
231
.
Il
perito
nominato
dal
giudice
,
o
l
'
interprete
,
può
,
prima
che
cominci
a
prestare
il
proprio
ufficio
,
essere
ricusato
dal
pubblico
ministero
o
dalle
parti
per
i
motivi
indicati
nell
'
art
.
43
.
Il
pubblico
ministero
può
per
gli
stessi
motivi
ricusare
il
perito
nominato
dalla
parte
.
Sulla
ricusazione
decide
il
giudice
che
procede
all
'
istruzione
o
al
giudizio
,
sentiti
la
parte
istante
,
il
perito
e
il
pubblico
ministero
.
Se
la
ricusazione
sia
rigettata
,
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
50
.
232
.
Quando
vi
sia
urgenza
,
il
perito
o
l
'
interprete
può
essere
chiamato
dal
giudice
con
invito
verbale
.
Se
il
perito
o
l
'
interprete
non
comparisce
senza
dimostrare
un
legittimo
impedimento
,
il
giudice
lo
condanna
al
pagamento
di
una
somma
da
lire
venti
a
trecento
a
favore
dell
'
erario
.
L
'
ordinanza
di
condanna
è
notificata
al
perito
od
interprete
;
essa
è
revocata
se
nel
termine
di
tre
giorni
dalla
notificazione
il
perito
o
l
'
interprete
giustifichi
il
legittimo
impedimento
per
il
quale
non
è
comparso
.
Nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
210
del
codice
penale
il
giudice
fa
redigere
processo
verbale
e
lo
trasmette
al
pubblico
ministero
,
dopo
avere
,
se
trattisi
di
rifiuto
,
avvertito
il
perito
o
l
'
interprete
delle
pene
stabilite
dalla
legge
.
CAPO
IV
.
Delle
perquisizioni
.
233
.
Se
vi
siano
gravi
indizi
che
taluno
detenga
,
o
che
in
un
luogo
si
trovino
,
cose
soggette
a
sequestro
,
ovvero
che
possa
eseguirsi
l
'
arresto
dell
imputato
o
di
persona
che
,
legalmente
arrestata
,
sia
evasa
,
il
giudice
istruttore
ordina
perquisizione
personale
o
domiciliare
,
e
vi
procede
con
l
'
assistenza
di
ufficiali
o
agenti
di
polizia
giudiziaria
(
161
)
,
e
,
se
occorre
,
della
forza
pubblica
.
Nei
casi
urgenti
delega
a
procedervi
un
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
,
con
l
'
osservanza
delle
regole
seguenti
.
234
.
Non
si
può
incominciare
la
perquisizione
in
un
'
abitazione
o
nei
luoghi
chiusi
adiacenti
ad
essa
,
prima
della
levata
né
dopo
il
tramonto
del
sole
.
Nondimeno
nei
casi
urgenti
il
giudice
può
decretare
che
la
perquisizione
sia
incominciata
in
ore
notturne
.
235
.
All
'
imputato
e
a
chi
abita
o
possiede
il
locale
in
cui
è
eseguita
una
perquisizione
,
è
consegnata
copia
del
decreto
del
giudice
con
invito
,
anche
verbale
,
di
assistere
o
farsi
rappresentare
.
Se
nessuno
di
costoro
sia
presente
sul
luogo
,
la
copia
è
consegnata
e
l
'
invito
è
fatto
ad
un
congiunto
,
domestico
o
vicino
rispettivo
,
se
vi
si
trova
,
e
purché
capace
di
fare
testimonianza
.
Se
le
dette
formalità
non
possono
essere
compiute
,
ne
è
inserita
menzione
nel
processo
verbale
.
E
applicabile
la
disposizione
dell
'
art
.
204
.
236
.
Se
si
procede
a
perquisizione
sulla
persona
di
una
donna
,
essa
è
fatta
eseguire
,
salvo
il
caso
di
materiale
impossibilità
,
da
altra
donna
.
CAPO
V
.
Del
sequestro
.
237
.
Il
giudice
istruttore
può
ordinare
il
sequestro
delle
cose
indicate
nell
'
art
.
166
,
e
vi
procede
,
quando
è
possibile
,
in
presenza
di
due
testimoni
,
e
,
se
occorre
,
con
l
'
assistenza
della
forza
pubblica
.
Nei
casi
urgenti
delega
a
procedervi
un
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
,
con
l
'
osservanza
delle
regole
seguenti
.
238
.
Il
giudice
può
ordinare
negli
uffici
postali
e
telegrafici
il
sequestro
di
lettere
,
pieghi
,
pacchi
,
valori
,
telegrammi
,
o
di
altra
corrispondenza
,
che
abbia
ragione
di
credere
spediti
dall
'
imputato
,
o
a
lui
diretti
anche
sotto
nome
diverso
,
o
comunque
attinenti
al
reato
.
Per
procedere
al
sequestro
può
delegare
ufficiali
o
agenti
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
;
ma
l
'
apertura
delle
corrispondenze
sequestrate
non
può
essere
operata
che
dal
giudice
.
Il
giudice
può
accedere
agli
uffici
telefonici
per
intercettare
o
impedire
comunicazioni
,
o
assumerne
cognizione
.
239
.
Presso
il
difensore
non
si
può
procedere
al
sequestro
delle
carte
o
dei
documenti
che
egli
abbia
ricevuto
in
consegna
per
l
adempimento
del
proprio
ufficio
.
240
.
I
pubblici
ufficiali
e
le
altre
persone
indicate
nell
'
art
.
248
devono
consentire
la
presentazione
all
'
autorità
giudiziaria
,
in
originale
o
in
copia
,
di
atti
,
documenti
,
o
di
altra
cosa
esistente
presso
di
loro
,
quando
la
detta
autorità
ne
faccia
richiesta
,
eccetto
che
trattisi
di
segreti
politici
o
militari
concernenti
la
sicurezza
dello
Stato
,
ovvero
di
segreto
d
'
ufficio
o
professionale
che
il
pubblico
ufficiale
o
la
persona
richiesta
dichiari
per
iscritto
di
dover
mantenere
.
La
richiesta
non
può
essere
fatta
alle
persone
indicate
nell
'
art
.
247
.
241
.
Il
giudice
può
fare
estrarre
copia
degli
atti
e
dei
documenti
sequestrati
restituendo
gli
originali
,
e
,
quando
mantenga
il
sequestro
di
questi
,
può
autorizzare
il
cancelliere
a
spedirne
copie
autentiche
ai
pubblici
ufficiali
o
ai
privati
che
li
avevano
in
deposito
.
I
pubblici
ufficiali
possono
spedire
copie
dei
documenti
loro
restituiti
dal
giudice
in
originale
o
in
copia
,
ma
devono
farvi
menzione
del
sequestro
esistente
.
In
ogni
caso
la
persona
,
o
l
'
ufficio
,
presso
cui
fu
eseguito
il
sequestro
,
ha
diritto
di
averne
dal
giudice
un
certificato
.
Se
il
documento
sequestrato
fa
parte
di
un
volume
o
registro
,
da
cui
non
possa
essere
separato
,
e
il
giudice
non
creda
di
estrarne
copia
,
l
'
intero
volume
o
registro
rimane
in
deposito
giudiziario
.
Il
cancelliere
,
con
l
'
autorizzazione
del
giudice
,
spedisce
agli
interessati
,
che
lo
richiedano
,
estratti
o
copie
autentiche
delle
singole
parti
del
medesimo
,
facendovi
menzione
del
sequestro
parziale
.
Al
depositarlo
o
detentore
è
consegnata
in
questo
caso
.
una
copia
autentica
del
processo
verbale
di
sequestro
.
242
.
Le
cose
sequestrate
sono
date
in
custodia
al
cancelliere
;
se
il
giudice
riconosca
che
non
convenga
custodirle
in
cancelleria
,
può
nominare
altro
custode
con
obbligo
di
conservare
e
di
presentare
le
cose
a
ogni
richiesta
dell
'
autorità
giudiziaria
.
Può
anche
imporre
al
custode
una
cauzione
(
611
)
.
243
.
Le
cose
sequestrate
si
assicurano
col
sigillo
dell
'
ufficio
e
con
le
sottoscrizioni
del
giudice
,
del
cancelliere
e
di
coloro
che
assistono
al
sequestro
.
Chi
non
sappia
scrivere
può
apporre
un
segno
.
Il
giudice
fa
estrarre
copie
dei
documenti
e
fa
eseguire
riproduzioni
fotografiche
delle
cose
sequestrate
che
possono
alterarsi
,
o
sono
di
difficile
custodia
:
le
unisce
agli
atti
,
e
fa
custodire
in
cancelleria
gli
originali
dei
documenti
,
disponendo
,
quanto
alle
cose
,
in
conformità
dell
'
art
.
precedente
.
244
.
Il
giudice
procede
alla
rimozione
dei
sigilli
in
presenza
,
quando
sia
possibile
,
dei
testimoni
che
assistettero
all
'
apposizione
di
essi
;
e
,
in
mancanza
di
uno
o
di
entrambi
,
provvede
per
la
sostituzione
.
I
testimoni
prestano
giuramento
a
pena
di
nullità
,
e
verificano
insieme
col
giudice
l
'
integrità
dei
sigilli
e
delle
cose
assicurate
;
se
abbiano
assistito
all
'
apposizione
,
accertano
pure
la
identità
delle
cose
.
CAPO
VI
.
Dei
testimoni
.
245
.
Il
giudice
deve
esaminare
i
testimoni
informati
del
fatto
e
che
ritenga
utili
alla
scoperta
della
verità
.
Salvo
le
eccezioni
stabilite
dalla
legge
(
247
,
248
)
,
nessuno
può
ricusare
di
deporre
.
246.I
testimoni
devono
essere
interrogati
su
fatti
determinati
;
non
possono
essere
interrogati
sulle
voci
correnti
nel
pubblico
intorno
ai
fatti
,
né
sulla
moralità
in
genere
delle
parti
o
di
testimoni
,
né
su
notizie
o
comunicazioni
avute
dalle
persone
menzionate
nell
'
art
.
248
in
relazione
ai
fatti
contemplati
nello
stesso
articolo
.
I
pubblici
ufficiali
non
debbono
esporre
notizie
raccolte
da
persone
i
cui
nomi
non
credano
di
manifestare
al
giudice
.
247
.
I
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
dell
'
imputato
o
di
qualsiasi
degli
imputati
del
medesimo
reato
,
qualora
non
siano
denunzianti
o
querelanti
,
possono
astenersi
dal
deporre
.
Di
tale
facoltà
il
giudice
deve
,
a
pena
di
nullità
,
avvertire
le
dette
persone
.
Dell
'
avvertimento
è
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
248
.
Non
possono
,
a
pena
di
nullità
,
essere
obbligati
a
deporre
su
ciò
che
a
loro
sia
confidato
,
o
sia
pervenuto
a
loro
conoscenza
,
per
ragione
del
proprio
stato
o
ufficio
,
o
della
propria
professione
:
1°
i
ministri
di
un
culto
ammesso
nello
Stato
;
2°
i
notai
,
gli
avvocati
e
i
procuratori
;
3°
i
medici
e
i
chirurghi
,
i
farmacisti
,
le
levatrici
e
ogni
altro
ufficiale
sanitario
,
salvo
i
casi
nei
quali
la
legge
li
obbliga
espressamente
ad
informarne
la
pubblica
autorità
(c.p
.
439
)
.
I
pubblici
ufficiali
non
possono
essere
obbligati
a
deporre
su
ciò
che
è
stato
loro
confidato
per
ragioni
d
'
ufficio
,
salvo
i
casi
in
cui
la
legge
li
obbliga
espressamente
a
informarne
la
pubblica
autorità
,
e
non
possono
essere
interrogati
sui
segreti
politici
o
militari
concernenti
la
sicurezza
dello
Stato
.
249
.
Per
l
'
esame
dei
testimoni
il
giudice
spedisce
decreto
di
citazione
,
in
cui
sono
indicati
:
1°
nome
,
cognome
,
età
,
ed
altre
qualità
personali
di
ciascun
testimonio
,
ovvero
i
contrassegni
che
valgano
a
identificarlo
;
2°
il
giorno
,
l
'
ora
e
il
luogo
della
comparizione
,
e
l
'
autorità
avanti
la
quale
devono
presentarsi
;
3°
la
pena
in
cui
incorrono
se
non
si
presentino
.
250
.
Nei
casi
urgenti
,
i
testimoni
possono
essere
chiamati
anche
verbalmente
.
I
testimoni
possono
altresì
presentarsi
spontaneamente
,
di
che
è
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
251
.
Il
giudice
che
cita
un
testimonio
contro
il
quale
sia
stato
spedito
mandato
di
arresto
o
di
cattura
,
può
nel
decreto
di
citazione
avvertirlo
della
facoltà
di
chiedere
un
salvacondotto
,
e
,
se
il
testimonio
lo
domanda
,
glielo
concede
.
Copia
autentica
del
salvacondotto
,
munita
del
sigillo
dell
'
ufficio
d
'
istruzione
,
è
notificata
o
consegnata
al
testimonio
.
252
.
Se
un
principe
reale
o
un
grande
ufficiale
dello
Stato
debba
essere
sentito
come
testimonio
,
il
giudice
,
presi
gli
opportuni
accordi
,
si
reca
col
cancelliere
alla
sua
abitazione
per
riceverne
la
deposizione
;
se
per
l
'
esame
è
richiesto
altro
giudice
,
sono
indicati
nella
richiesta
i
fatti
e
si
procede
con
l
'
osservanza
delle
forme
predette
.
Se
debba
essere
sentito
come
testimonio
un
regio
agente
diplomatico
o
un
incaricato
di
una
missione
all
'
estero
,
durante
la
sua
residenza
fuori
del
Regno
,
la
richiesta
per
l
'
esame
è
trasmessa
,
per
mezzo
del
ministro
della
giustizia
,
all
'
autorità
consolare
del
luogo
che
procede
all
'
esame
nel
modo
stabilito
nella
prima
parte
di
questo
articolo
.
Nondimeno
,
nei
procedimenti
per
delitti
,
se
il
giudice
ritenga
necessaria
,
per
eseguire
un
atto
di
ricognizione
o
di
confronto
,
la
comparizione
di
alcuna
delle
persone
sopra
indicate
,
procede
con
le
forme
ordinarie
.
253
.
Per
ricevere
le
deposizioni
di
un
agente
diplomatico
o
consolare
di
uno
Stato
estero
,
sono
osservate
le
convenzioni
e
gli
usi
internazionali
.
254
.
Ciascun
testimonio
è
esaminato
separatamente
.
Il
giudice
ammonisce
ciascun
testimonio
a
norma
dell
art
.
87
.
Indi
lo
interroga
sul
suo
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
,
e
intorno
a
qualsiasi
vincolo
di
parentela
,
di
interessi
,
o
altro
onde
possa
valutarsi
la
sua
credibilità
.
Il
giudice
può
ricevere
con
giuramento
la
deposizione
di
un
testimonio
che
preveda
non
possa
,
per
infermità
o
altro
grave
impedimento
,
comparire
in
giudizio
(
369
)
.
255
.
Il
testimonio
legalmente
citato
,
che
non
sia
comparso
per
legittimo
impedimento
,
può
essere
esaminato
nel
luogo
in
cui
si
trova
,
anche
mediante
delegazione
o
richiesta
.
Se
non
sia
dimostrato
un
legittimo
impedimento
,
il
giudice
lo
condanna
al
pagamento
di
una
somma
a
favore
dell
'
erario
da
lire
dieci
a
cento
e
delle
spese
cagionate
dalla
mancata
comparizione
,
e
può
ordinare
che
sia
accompagnato
dagli
agenti
della
forza
pubblica
.
L
'
ordinanza
di
condanna
è
notificata
al
testimonio
ed
è
revocata
se
egli
,
nel
termine
di
tre
giorni
dalla
notificazione
,
giustifica
il
legittimo
impedimento
per
il
quale
non
è
comparso
.
E
applicabile
inoltre
la
disposizione
dell
'
ultimo
capoverso
dell
'
art
.
232
.
256
.
Se
il
giudice
ha
motivo
di
ritenere
che
un
testimonio
abbia
affermato
il
falso
,
o
negato
il
vero
,
o
taciuto
in
tutto
o
in
parte
ciò
che
sa
intorno
ai
fatti
sui
quali
è
stato
interrogato
,
fa
redigere
processo
verbale
in
presenza
,
o
previa
citazione
,
di
lui
e
lo
trasmette
al
pubblico
ministero
.
Non
si
procede
contro
il
testimonio
sino
a
quando
,
a
norma
della
disposizione
dell
'
art
.
216
del
codice
penale
,
può
essere
fatta
la
ritrattazione
.
Queste
disposizioni
si
applicano
anche
al
perito
e
all
'
interprete
(
208
s
.
)
se
apparisca
che
abbiano
dati
pareri
,
informazioni
o
interpretazioni
mendaci
.
CAPO
VII
.
Delle
ricognizioni
e
dei
confronti
.
257
.
Per
la
ricognizione
di
una
persona
il
giudice
istruttore
procura
la
presenza
di
altre
due
o
più
persone
che
abbiano
somiglianza
con
quella
che
è
oggetto
dell
'
esperimento
.
Dopo
che
questa
abbia
scelto
il
posto
che
crede
,
colui
che
deve
eseguire
la
ricognizione
è
introdotto
,
e
il
giudice
lo
invita
a
dichiarare
se
fra
i
presenti
riconosca
la
persona
,
e
,
in
caso
affermativo
,
a
indicarla
.
Prima
della
ricognizione
di
una
cosa
,
il
giudice
invita
la
persona
che
deve
eseguirla
a
farne
un
'
esatta
descrizione
.
258
.
Nel
caso
in
cui
siano
chiamate
a
eseguire
la
ricognizione
più
persone
,
si
procede
con
atti
separati
.
Il
testimonio
prima
dell
'
atto
di
ricognizione
presta
giuramento
,
a
pena
di
nullità
.
259
.
Il
giudice
non
può
procedere
a
confronto
che
fra
persone
già
esaminate
,
o
interrogate
,
e
quando
siavi
disaccordo
fra
loro
su
fatti
e
circostanze
importanti
.
CAPO
VIII
.
Dell
'
interrogatorio
dell
'
imputato
.
260
.
Il
giudice
istruttore
invita
l
imputato
a
dichiarare
il
nome
,
il
cognome
,
l
'
età
e
il
luogo
di
nascita
,
il
nome
del
padre
e
della
madre
,
lo
stato
o
la
professione
,
ammonendolo
delle
conseguenze
a
cui
si
espone
chi
dichiara
false
generalità
.
Nel
processo
verbale
il
giudice
può
far
precedere
all
'
interrogatorio
la
indicazione
delle
ricerche
che
egli
abbia
fatto
per
identificare
l
'
imputato
,
la
descrizione
della
persona
di
lui
e
i
connotati
o
contrassegni
particolari
.
261
.
Il
giudice
contesta
in
forma
chiara
e
precisa
all
'
imputato
il
fatto
che
gli
è
attribuito
,
gli
fa
noti
gli
indizi
esistenti
contro
di
lui
,
e
,
se
non
possa
derivarne
pregiudizio
all
istruzione
,
gli
indica
anche
le
fonti
di
essi
.
Il
giudice
invita
quindi
l
'
imputato
a
discolparsi
e
a
indicare
le
prove
in
suo
favore
,
avvertendolo
che
,
se
anche
non
risponda
,
si
procederà
oltre
nella
istruzione
.
262
.
Il
giudice
deve
investigare
su
tutti
i
fatti
e
su
tutte
le
circostanze
che
l
imputato
abbia
addotto
nell
interrogatorio
,
in
quanto
possano
condurre
all
'
accertamento
della
verità
.
263
.
L
'
imputato
in
istato
di
arresto
è
presentato
libero
nella
persona
al
giudice
,
con
le
cautele
necessarie
a
impedirne
la
fuga
.
264
.
Il
giudice
provvede
nel
modo
stabilito
nel
capoverso
dell
'
art
.
209
se
sorga
dubbio
sullo
stato
di
mente
dell
'
imputato
.
CAPO
IX
.
Della
chiusura
della
istruzione
.
265
.
Il
giudice
istruttore
,
compiuta
la
istruzione
formale
,
comunica
gli
atti
al
procuratore
del
Re
.
Il
procuratore
del
Re
,
se
ritiene
che
la
cognizione
del
reato
contestato
all
'
imputato
negli
interrogatori
,
o
per
cui
fu
spedito
un
mandato
rimasto
senza
effetto
,
appartenga
alla
corte
di
assise
,
trasmette
gli
atti
al
procuratore
generale
con
una
relazione
motivata
.
In
ogni
altro
caso
presenta
le
sue
requisitorie
al
giudice
istruttore
.
Il
procuratore
generale
presenta
le
sue
requisitorie
alla
sezione
di
accusa
.
266
.
Le
requisitorie
con
le
quali
il
procuratore
del
Re
e
il
procuratore
generale
chiedono
che
la
istruzione
sia
chiusa
,
sono
notificate
alla
parte
civile
e
all
'
imputato
per
estratto
,
che
contiene
:
1°
nome
,
cognome
e
altre
qualità
che
valgano
a
identificare
l
'
imputato
e
,
se
sia
il
caso
,
della
parte
civile
e
della
persona
civilmente
responsabile
,
con
ogni
altra
indicazione
che
valga
ad
identificarli
;
2°
il
titolo
del
reato
,
le
circostanze
aggravatiti
,
l
enunciazione
degli
articoli
di
legge
che
lo
prevedono
,
e
la
formula
terminativa
delle
conclusioni
.
267
.
I
volumi
del
processo
e
le
cose
sequestrate
rimangono
depositati
in
cancelleria
.
Il
giudice
può
ordinare
,
per
motivi
particolari
,
che
le
cose
sequestrate
rimangano
nel
luogo
ove
si
trovano
custodite
.
Il
cancelliere
avverte
i
difensori
delle
parti
,
i
quali
,
durante
il
termine
di
cinque
giorni
citino
notificazione
dell
avviso
,
possono
prendere
visione
di
ogni
cosa
,
estrarre
copie
degli
atti
e
dei
documenti
e
presentare
le
istanze
che
ritengono
opportune
.
Il
giudice
istruttore
e
il
presidente
della
sezione
di
accusa
possono
,
per
giusta
causa
,
su
domanda
dei
difensori
,
prorogare
per
una
sola
volta
il
termine
.
268
.
Il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
se
risulti
che
la
cognizione
del
fatto
non
appartenga
alla
competenza
della
autorità
giudiziaria
ordinaria
,
pronuncia
sentenza
con
la
quale
ordina
la
trasmissione
degli
atti
all
'
autorità
competente
.
269
.
Se
il
pubblico
ministero
ha
richiesto
che
la
istruzione
sia
proseguita
e
il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
la
ritenga
invece
compiuta
,
provvede
mediante
ordinanza
alla
restituzione
degli
atti
al
pubblico
ministero
per
le
requisitorie
definitive
.
La
stessa
norma
si
applica
nel
caso
in
cui
il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
ritenga
che
la
cognizione
del
fatto
spetti
all
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
,
e
il
pubblico
ministero
abbia
chiesto
la
trasmissione
degli
atti
ad
altra
autorità
.
270
.
Il
giudice
istruttore
,
se
riconosca
che
la
istruzione
non
è
compiuta
.
la
prosegue
e
comunica
gli
atti
nuovamente
al
procuratore
del
Re
.
Se
ritenga
competere
alla
corte
di
assise
la
cognizione
del
reato
contestato
all
'
imputato
negli
interrogatori
,
o
per
cui
fu
rilasciato
un
mandato
rimasto
senza
effetto
,
trasmette
gli
atti
al
procuratore
generale
con
ordinanza
motivata
.
271
.
La
sezione
di
accusa
,
prima
di
deliberare
sul
merito
,
può
ordinare
una
più
ampia
istruzione
,
alla
quale
si
procede
secondo
le
norme
dell
'
art
.
189
.
Se
riconosca
che
vi
sono
prove
sufficienti
di
reità
a
carico
dell
'
imputato
e
che
il
fatto
costituisce
un
delitto
di
competenza
della
corte
di
assise
,
ordina
con
sentenza
il
rinvio
avanti
la
corte
competente
.
272
.
Il
giudice
istruttore
o
la
sezione
di
accusa
,
se
riconosca
che
il
fatto
costituisce
un
reato
di
competenza
del
tribunale
o
del
pretore
,
e
per
quest
'
ultimo
anche
in
relazione
al
num
.
3
dell
'
art
.
16
,
e
che
vi
sono
prove
sufficienti
di
reità
a
carico
dell
'
imputato
,
ordina
con
sentenza
(
275
)
il
rinvio
dell
'
imputato
avanti
il
tribunale
o
il
pretore
competente
.
273
.
Il
giudice
istruttore
e
la
sezione
di
accusa
non
possono
,
a
pena
di
nullità
,
ordinare
il
rinvio
dell
'
imputato
a
giudizio
,
né
dichiarare
non
doversi
procedere
;
per
insufficienza
di
prove
,
se
l
'
imputato
stesso
non
sia
stato
interrogato
sul
fatto
costituente
l
'
oggetto
dell
'
imputazione
,
ovvero
se
tale
fatto
non
sia
stato
enunciato
in
un
mandato
anche
se
rimasto
senza
effetto
.
274
.
Il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
nella
rispettiva
sentenza
,
dichiara
non
doversi
procedere
,
enunciandone
espressamente
la
causa
nel
dispositivo
,
se
riconosca
che
il
fatto
non
sussiste
,
o
che
l
'
imputato
non
lo
ha
commesso
o
non
vi
ha
concorso
,
o
che
il
fatto
non
costituisce
un
reato
,
o
che
l
'
azione
penale
è
prescritta
o
altrimenti
estinta
,
o
che
non
può
essere
promossa
o
proseguita
.
Se
non
risultano
sufficienti
prove
che
il
fatto
sussista
,
o
che
l
'
imputato
lo
abbia
commesso
,
o
che
vi
abbia
concorso
,
o
non
risultano
sufficienti
le
prove
della
sua
colpevolezza
,
o
se
sono
ignoti
gli
autori
,
si
dichiara
nella
sentenza
non
doversi
procedere
per
insufficienza
di
prove
.
Nei
casi
in
cui
la
legge
penale
dispone
che
l
imputato
non
è
punibile
,
o
non
soggiace
a
pena
,
o
ne
va
esente
,
si
dichiara
nella
sentenza
non
doversi
procedere
,
enunciandone
espressamente
la
causa
nel
dispositivo
.
Se
il
prosciolto
è
detenuto
o
soggetto
a
vincoli
di
libertà
provvisoria
,
la
sentenza
ne
ordina
la
liberazione
,
se
non
debba
rimanere
detenuto
per
altra
causa
.
Se
il
proscioglimento
sia
motivato
da
accertata
infermità
di
mente
,
o
quando
occorra
applicare
la
prima
parte
dell
'
art
.
54
o
la
prima
parte
dell
'
art
.
58
del
codice
penale
,
si
provvede
a
norma
dell
'
art
.
594
.
Con
la
sentenza
che
dichiara
non
doversi
procedere
,
il
giudice
provvede
sulle
spese
indicate
nel
capoverso
dell
art
.
10
,
e
,
se
si
tratta
di
reato
per
il
quale
si
procede
a
querela
a
parte
,
condanna
il
querelante
al
rimborso
delle
spese
anticipate
dall
erario
,
applicando
,
quando
occorra
,
le
disposizioni
dell
'
art
.
161
.
275
.
La
sentenza
del
giudice
istruttore
o
della
sezione
di
accusa
contiene
:
1°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
che
valgano
a
identificare
l
'
imputato
,
la
persona
civilmente
responsabile
e
la
parte
civile
;
2°
il
titolo
del
reato
,
come
è
definito
nella
sentenza
,
con
le
circostanze
aggravanti
,
e
l
'
indicazione
degli
articoli
di
legge
elle
lo
prevedono
;
3°
l
'
indicazione
sommaria
delle
richieste
del
pubblico
ministero
e
delle
istanze
proposte
dalle
parti
;
4°
i
motivi
in
fatto
e
in
diritto
della
decisione
;
5°
il
dispositivo
;
6°
l
indicazione
del
giorno
,
mese
ed
anno
in
cui
è
pronunciata
;
7°
le
sottoscrizioni
dei
giudici
che
l
hanno
pronunciata
e
del
cancelliere
.
La
sentenza
è
nulla
se
manchi
dei
requisiti
indicati
ai
num
.
2
,
4
,
5
,
7
,
o
se
,
per
inosservanza
delle
altre
formalità
prescritte
,
vi
sia
incertezza
assoluta
sulle
persone
,
sulle
istanze
e
richieste
,
o
sulla
data
stella
pronuncia
.
Nella
mancanza
di
altri
requisiti
,
che
non
produca
nullità
,
il
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
,
sulla
domanda
della
parte
interessata
,
o
del
pubblico
ministero
,
ne
ordina
la
rettificazione
con
le
forme
stabilite
nell
'
art
.
434
.
276
.
La
sentenza
di
rinvio
alla
corte
di
assise
è
notificata
all
'
imputato
,
per
ordine
del
presidente
della
sezione
di
accusa
,
con
atto
del
cancelliere
,
se
è
detenuto
,
e
negli
altri
casi
con
atto
dell
ufficiale
giudiziario
.
L
'
atto
di
notificazione
deve
contenere
l
'
avviso
all
'
imputato
che
egli
ha
diritto
di
proporre
ricorso
per
cassazione
nel
termine
di
tre
giorni
e
di
far
esaminare
nello
stesso
termine
dal
suo
difensore
gli
atti
,
i
documenti
e
le
cose
sequestrate
.
Queste
disposizioni
devono
essere
osservate
a
pena
di
nullità
.
TITOLO
III
.
Della
istruzione
sommaria
.
277
.
Per
i
reati
di
competenza
della
corte
di
assise
indicati
nei
numeri
3
,
4
e
5
dell
'
art
.
14
,
e
per
quelli
preveduti
negli
art
.
147
,
149
,
158
,
182
,
183
,
187
,
188
,
189
del
codice
penale
,
menzionati
nel
num
.
6
dello
stesso
art
.
14
,
si
procede
con
citazione
diretta
.
Si
può
procedere
con
citazione
diretta
per
ogni
altro
delitto
di
competenza
della
corte
di
assise
se
l
'
imputato
sia
stato
arrestato
nell
'
atto
di
commetterlo
,
o
immediatamente
dopo
di
averlo
commesso
,
mentre
era
inseguito
dalla
forza
pubblica
,
o
dalla
parte
lesa
,
o
dal
pubblico
clamore
,
e
abbia
nell
interrogatorio
confessato
di
essere
autore
del
fatto
per
il
quale
si
procede
.
Per
i
reati
di
competenza
del
tribunale
e
del
pretore
si
procede
con
citazione
diretta
o
direttissima
,
eccettuati
i
casi
nei
quali
la
legge
espressamente
dispone
la
istruzione
formale
(
187
s
.
)
o
il
procedimento
per
decreto
(
298
s
.
)
.
278
.
Nei
procedimenti
per
citazione
diretta
di
competenza
del
tribunale
,
il
procuratore
del
Re
può
ricercare
direttamente
le
prove
;
si
attiene
alle
norme
stabilite
per
l
'
istruzione
formale
per
ciò
che
riguarda
le
ispezioni
(
202
s
.
)
,
le
perquisizioni
personali
(
233
s
.
)
e
i
sequestri
(
237
s
)
;
può
richiedere
il
pretore
,
e
per
singoli
atti
anche
quello
della
sua
residenza
.
Occorrendo
redigere
processi
verbali
,
il
procuratore
del
Re
è
assistito
dal
segretario
e
il
pretore
dal
cancelliere
.
Il
procuratore
del
Re
può
altresì
valersi
dell
'
opera
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
(
161
)
.
279
.
Per
gli
esperimenti
giudiziari
(
202
s
.
)
,
le
perizie
(
208
s
.
)
,
le
perquisizioni
domiciliari
(
233
s
.
)
,
le
ricognizioni
(
257
s
.
)
,
e
l
'
esame
dei
testimoni
nei
casi
indicati
nel
capov
.
ult
.
dell
'
art
.
251
,
la
spedizione
di
un
mandato
e
il
successivo
interrogatorio
dell
'
imputato
,
il
procuratore
del
Re
richiede
il
giudice
istruttore
.
Fuori
della
propria
residenza
,
o
se
in
essa
non
vi
sia
il
giudice
istruttore
,
può
richiedere
il
pretore
.
Agli
atti
suddetti
si
procede
con
le
norme
stabilite
per
la
istruzione
formale
,
osservata
la
disposizione
dell
'
art
.
196
.
280
.
Il
procuratore
del
Re
che
al
termine
di
dieci
giorni
dall
'
arresto
dell
'
imputato
non
abbia
fatta
la
richiesta
del
decreto
di
citazione
(
353
s
)
,
deve
comunicare
gli
atti
al
giudice
istruttore
.
Il
giudice
pronuncia
ordinanza
:
se
manchino
prove
sufficienti
o
si
tratti
di
reato
per
il
quale
la
legge
non
autorizzi
il
mandato
di
cattura
,
ordina
la
scarcerazione
dell
'
imputato
;
altrimenti
stabilisce
un
nuovo
termine
non
superiore
a
dieci
giorni
,
o
rilascia
l
'
imputato
in
libertà
provvisoria
.
La
istruzione
deve
essere
proseguita
in
via
formale
,
se
il
giudice
non
ritenga
di
dover
dare
alcuno
dei
suddetti
provvedimenti
,
e
così
pure
nel
caso
in
cui
,
alla
scadenza
del
nuovo
termine
da
lui
stabilito
,
non
sia
fatta
la
richiesta
pel
decreto
di
citazione
,
o
per
la
sentenza
di
proscioglimento
,
e
l
imputato
non
sia
rilasciato
in
libertà
provvisoria
.
281
.
Se
il
procuratore
del
Re
crede
che
non
si
debba
procedere
,
anche
solo
per
taluno
fra
più
imputati
,
presenta
analoga
richiesta
al
giudice
istruttore
,
il
quale
pronuncia
sentenza
conforme
,
o
altrimenti
,
mediante
ordinanza
,
dispone
che
la
istruzione
sia
proseguita
in
via
formale
contro
tutti
gli
imputati
.
Simile
ordinanza
è
pronunciata
qualora
il
giudice
istruttore
non
accolga
la
richiesta
del
procuratore
del
Re
menzionata
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
179
.
Non
può
essere
pronunciata
sentenza
di
non
doversi
procedere
per
insufficienza
di
prove
se
l
'
imputato
non
sia
stato
interrogato
sul
fatto
costituente
l
'
oggetto
dell
'
imputazione
ovvero
se
tale
lutto
non
sia
stato
enunciato
in
un
mandato
anche
se
rimasto
senza
effetto
.
282
.
Eccettuati
i
casi
preveduti
nei
due
art
.
precedenti
,
il
procuratore
del
Re
,
compiuta
la
istruzione
sommaria
,
fa
notificare
all
imputato
che
non
sia
stato
interrogato
e
contro
il
quale
non
sia
stato
spedito
un
mandato
rimasto
senza
effetto
,
il
titolo
della
imputazione
,
con
una
sommaria
enunciazione
del
fatto
per
cui
intende
citarlo
a
giudizio
,
avvertendolo
che
ha
facoltà
di
presentarsi
entro
cinque
giorni
al
giudice
istruttore
,
o
al
pretore
,
per
dare
schiarimenti
.
Se
l
'
imputato
si
presenta
,
il
giudice
istruttore
,
o
il
pretore
,
ne
raccoglie
le
dichiarazioni
e
trasmette
immediatamente
al
procuratore
del
Re
il
processo
verbale
.
Il
procuratore
del
Re
fa
richiesta
del
decreto
di
citazione
e
depone
la
richiesta
con
gli
atti
nella
cancelleria
,
se
l
imputato
non
si
presenti
,
o
se
in
seguito
alle
sue
dichiarazioni
egli
non
creda
di
procedere
a
nuove
indagini
,
ovvero
di
chiedere
sentenza
in
conformità
alla
prima
parte
dell
'
art
.
281
.
283
.
Nei
procedimenti
per
citazione
diretta
di
competenza
della
corte
di
assise
,
il
procuratore
del
Re
provvede
,
occorrendo
,
in
conformità
alle
disposizioni
degli
art
.
278
e
279
,
e
trasmette
gli
atti
al
procuratore
generale
.
Se
l
'
imputato
sia
detenuto
,
la
trasmissione
deve
farsi
nel
termine
di
giorni
dieci
dall
'
arresto
.
284
.
Il
procuratore
generale
,
qualora
creda
che
non
si
debba
procedere
anche
per
taluno
fra
più
imputati
,
richiede
la
sezione
di
accusa
per
la
pronuncia
della
sentenza
.
Si
applica
anche
nei
procedimenti
per
citazione
diretta
di
competenza
della
corte
di
assise
la
disposizione
dell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
281
.
Se
la
sezione
di
accusa
non
accolga
tale
richiesta
,
essa
pronuncia
ordinanza
con
la
quale
dispone
che
la
istruzione
sia
proseguita
in
via
formale
contro
tutti
gli
imputati
.
Alle
sentenze
menzionate
nell
'
art
.
281
e
nel
presente
si
applicano
le
regole
degli
art
.
274
e
275
.
Nell
ipotesi
del
primo
capoverso
dell
art
.
277
il
procuratore
generale
può
disporre
che
si
proceda
con
istruzione
formale
e
restituisce
gli
atti
al
procuratore
del
Re
.
285
.
Il
procuratore
generale
nei
reati
di
competenza
della
corte
di
assise
per
i
quali
è
ammessa
la
citazione
diretta
può
procedere
direttamente
agli
atti
di
istruzione
sommaria
secondo
le
norme
indicate
nell
'
art
.
278
.
Per
gli
atti
indicati
nell
'
art
.
279
richiede
il
presidente
della
sezione
di
accusa
che
può
delegare
un
consigliere
a
procedervi
con
le
facoltà
di
cui
nel
capoverso
dell
'
art
.
189
.
Per
gli
atti
che
si
debbono
compiere
fuori
della
sede
della
corte
di
appello
,
il
procuratore
generale
,
il
presidente
o
il
consigliere
delegato
,
può
richiedere
o
delegare
il
procuratore
del
Re
e
il
giudice
istruttore
del
luogo
,
od
anche
il
pretore
.
286
.
Il
procuratore
generale
che
procede
a
istruzione
sommaria
,
se
nel
termine
di
venti
giorni
dall
'
arresto
dell
'
imputato
non
abbia
formulato
l
'
atto
di
accusa
,
deve
comunicare
gli
atti
alla
sezione
di
accusa
.
La
sezione
di
accusa
pronuncia
ordinanza
con
la
quale
,
in
conformità
del
capoverso
dell
'
art
.
280
,
provvede
sulla
detenzione
,
o
concede
una
proroga
non
superiore
a
venti
giorni
,
o
dispone
la
istruzione
in
via
formale
.
287
.
Fuori
dei
casi
preveduti
negli
art
.
284
e
286
,
il
procuratore
generale
redige
l
'
atto
di
accusa
(
288
)
e
lo
depone
insieme
con
gli
atti
nella
cancelleria
.
Prima
di
formulare
l
'
atto
di
accusa
,
provvede
alla
notificazione
e
all
'
avvertimento
,
in
conformità
e
per
gli
effetti
dell
'
art
.
282
,
a
meno
che
l
'
imputato
sia
stato
interrogato
,
ovvero
contro
di
lui
sia
stato
spedito
un
mandato
rimasto
senza
effetto
.
288
.
L
'
atto
d
'
accusa
contiene
:
1°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dell
'
imputato
e
della
persona
civilmente
responsabile
(
65
)
,
e
tutte
le
indicazioni
che
valgano
a
identificarli
;
2°
l
'
enunciazione
del
fatto
e
del
titolo
del
reato
con
la
indicazione
delle
circostanze
aggravanti
e
degli
articoli
di
legge
applicabili
;
3°
la
data
e
la
sottoscrizione
.
289
.
Non
può
essere
,
a
pena
di
nullità
,
formulato
l
'
atto
di
accusa
o
richiesta
la
citazione
dell
'
imputato
se
egli
non
sia
stato
interrogato
sul
fatto
costituente
l
'
oggetto
dell
'
imputazione
ovvero
se
tale
fatto
non
sia
enunciato
in
un
mandato
,
anche
se
rimasto
senza
effetto
,
o
nell
'
atto
notificato
a
norma
degli
art
.
282
e
287
.
290
.
Il
procuratore
del
Re
può
far
citare
in
via
direttissima
a
comparire
avanti
il
tribunale
,
nell
'
udienza
successiva
al
giorno
in
cui
gli
sia
pervenuta
la
denunzia
o
querela
,
chiunque
sia
stato
colto
nell
'
atto
di
commettere
un
reato
,
ovvero
immediatamente
dopo
averlo
commesso
,
mentre
era
inseguito
dalla
forza
pubblica
o
dalla
parte
lesa
o
dal
pubblico
clamore
.
Se
l
'
imputato
si
trovi
in
arresto
,
il
procuratore
del
Re
può
farlo
presentare
all
'
udienza
anche
immediatamente
,
dopo
averlo
interrogato
.
In
tal
caso
non
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
307
.
La
citazione
direttissima
si
fa
,
inoltre
,
nei
casi
particolarmente
determinati
dalla
legge
.
291
.
Nei
procedimenti
per
citazione
direttissima
la
parte
lesa
e
i
testimoni
possono
essere
citati
anche
verbalmente
da
ogni
ufficiale
giudiziario
o
agente
della
forza
pubblica
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
presentare
testimoni
senza
citazione
,
e
anche
periti
per
operazioni
di
semplice
e
pronta
esecuzione
,
rimanendo
salva
al
giudice
la
facoltà
disposta
dell
'
art
.
399
.
292
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
nel
procedimento
per
citazione
direttissima
,
prima
che
il
dibattimento
sia
chiuso
,
possono
chiedere
un
termine
non
superiore
a
dieci
giorni
per
presentare
nuove
prove
.
Non
può
esser
negato
all
'
imputato
per
questo
scopo
un
termine
minimo
di
tre
giorni
.
Chiuso
il
dibattimento
,
il
tribunale
può
ordinare
che
si
proceda
a
istruzione
in
via
formale
.
Se
la
citazione
direttissima
è
eseguita
fuori
dei
casi
preveduti
nell
'
art
.
290
,
il
tribunale
rimette
gli
atti
al
procuratore
del
Re
perché
proceda
nei
modi
di
legge
.
Verificandosi
quanto
è
preveduto
nei
due
capoversi
precedenti
,
l
'
arrestato
è
posto
in
libertà
se
la
legge
non
autorizzi
il
mandato
di
cattura
(
313
)
.
293
.
Nei
procedimenti
per
citazione
diretta
di
competenza
dei
pretori
(
16
)
,
quando
occorra
ricerca
di
prove
,
questa
è
fatta
dal
pretore
,
ovvero
possono
essere
da
lui
richiesti
gli
ufficiali
della
polizia
giudiziaria
(
164
)
.
In
ogni
caso
egli
può
spedire
un
mandato
contro
l
'
imputato
,
sentire
il
denunziante
o
il
querelante
in
contradittorio
del
denunziato
o
querelato
,
e
può
procedere
con
le
norme
della
istruzione
formale
agli
atti
indicati
nell
'
art
.
279
e
alle
ispezioni
,
perquisizioni
personali
e
ai
sequestri
,
osservata
la
disposizione
dell
'
art
.
196
.
Qualora
,
in
seguito
agli
atti
compiuti
,
il
pretore
riconosca
non
doversi
procedere
,
pronuncia
sentenza
a
norma
degli
art
.
271
e
275;
altrimenti
spedisce
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
.
294
.
Il
pretore
,
se
l
'
imputato
si
trovi
in
arresto
,
provvede
dopo
l
interrogatorio
a
norma
delle
disposizioni
dell
'
art
.
307
,
ovvero
procede
per
citazione
direttissima
in
conformità
dell
'
ari
.
290
.
In
quest
'
ultima
ipotesi
il
pretore
esercita
i
poteri
dati
al
procuratore
del
Re
e
al
tribunale
negli
art
.
290
,
291
e
292
.
TITOLO
IV
.
Della
riapertura
della
istruzione
.
295
.
L
'
imputato
riguardo
al
quale
sia
stata
chiusa
l
'
istruzione
con
sentenza
che
dichiari
non
doversi
procedere
,
può
essere
sottoposto
a
procedimento
per
il
medesimo
fatto
soltanto
quando
siano
sopravvenute
nuove
prove
a
suo
carico
.
Quando
sia
stato
dichiarato
non
doversi
procedere
per
insufficienza
di
prove
,
l
'
imputato
,
quando
non
sia
estinta
l
'
azione
penale
(c.p
.
85
s
.
)
,
ha
diritto
di
chiedere
la
riapertura
della
istruzione
allegando
nuove
prove
sopraggiunte
in
suo
favore
.
Sono
considerate
nuove
prove
le
deposizioni
di
nuovi
testimoni
,
i
nuovi
accertamenti
periziali
,
i
documenti
o
processi
verbali
che
non
abbiano
potuto
essere
sottoposti
all
'
esame
del
giudice
,
quando
valgano
ad
integrare
le
prove
già
esaminate
o
somministrino
nuovi
mezzi
per
la
scoperta
della
verità
.
296
.
La
riapertura
dell
'
istruzione
è
proposta
dal
pubblico
ministero
o
domandata
dall
'
interessato
,
ed
è
ordinata
dal
giudice
di
primo
o
di
secondo
grado
che
ha
pronunciato
la
sentenza
di
proscioglimento
.
Nel
caso
preveduto
nella
prima
parte
dell
'
art
.
295
il
pretore
può
provvedere
d
'
ufficio
per
i
reati
di
sua
competenza
.
297
.
Prima
di
ordinare
la
riapertura
dell
istruzione
il
giudice
può
interrogare
l
'
imputato
.
Se
la
legge
autorizza
il
mandato
di
cattura
(
313
)
,
e
l
'
imputato
si
sia
dato
o
sia
per
darsi
alla
fuga
,
il
pretore
per
i
reati
di
sua
competenza
,
e
per
gli
altri
il
giudice
istruttore
a
richiesta
del
pubblico
ministero
può
spedire
mandato
di
arresto
.
Contro
l
'
ordinanza
che
accoglie
o
respinge
la
domanda
di
riapertura
dell
istruzione
,
si
può
proporre
soltanto
ricorso
per
cassazione
(
500
s
.
)
.
TITOLO
V
.
Del
decreto
penale
.
298
.
Nei
procedimenti
per
le
contravvenzioni
di
sua
competenza
(
16
.
l
°
)
,
il
pretore
che
,
in
seguito
all
esame
degli
atti
e
alle
investigazioni
compiute
,
ritenga
di
dovere
infliggere
l
'
ammenda
non
superiore
a
lire
cento
,
pronuncia
la
condanna
senza
procedere
al
dibattimento
,
mediante
decreto
(
299
)
,
ponendo
altresì
a
carico
del
contravventore
le
spese
del
procedimento
,
e
nei
casi
determinati
dalla
legge
ordina
la
confisca
o
la
restituzione
delle
cose
sequestrate
.
Può
anche
disporre
la
sospensione
dell
esecuzione
della
condanna
a
norma
e
con
gli
effetti
degli
art
.
423
e
424
,
omesso
l
'
ammonimento
di
cui
nell
'
art
.
425
.
299
.
Il
decreto
contiene
:
1°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
che
valgano
a
identificare
l
'
imputato
;
2°
i
motivi
di
fatto
e
di
diritto
su
cui
è
fondata
l
'
imputazione
;
3°
la
condanna
,
con
la
indicazione
degli
articoli
di
legge
applicati
;
4°
la
data
e
le
sottoscrizioni
del
pretore
e
del
cancelliere
.
300
.
Copia
del
decreto
è
notificata
all
imputato
,
con
avvertenza
che
,
se
entro
cinque
giorni
dalla
notificazione
egli
non
lo
impugni
presentandosi
nella
cancelleria
in
persona
o
per
mezzo
di
un
procuratore
per
chiedere
il
dibattimento
,
il
decreto
diventerà
esecutivo
.
Nell
atto
in
cui
è
ricevuta
la
domanda
per
il
dibattimento
il
pretore
fissa
il
giorno
per
il
medesimo
e
fa
risultare
la
comunicazione
verbale
datane
al
richiedente
,
la
quale
ha
effetto
di
citazione
.
Nello
stesso
atto
,
quando
occorra
,
è
nominato
il
difensore
.
301
.
Ordinato
il
dibattimento
,
se
l
imputato
si
presenta
all
udienza
,
il
decreto
si
ha
come
non
pronunciato
;
con
la
sentenza
il
pretore
può
revocare
l
ordine
di
sospensione
della
esecuzione
della
condanna
e
anche
infliggere
,
entro
la
misura
stabilita
dalla
legge
,
una
pena
maggiore
.
Se
l
imputato
non
si
presenta
all
udienza
,
senza
giustificare
un
legittimo
impedimento
,
il
pretore
ordina
l
'
esecuzione
del
decreto
nel
modo
stabilito
per
l
esecuzione
delle
condanne
(
561
s
.
)
,
pone
a
carico
del
condannato
le
spese
ulteriori
e
,
quando
l
'
avesse
conceduta
,
revoca
la
sospensione
della
esecuzione
della
condanna
.
302
.
Contro
il
decreto
divenuto
esecutivo
in
conformità
alle
disposizioni
dei
due
art
.
precedenti
,
o
contro
l
'
ordinanza
di
esecuzione
contemplata
nel
capoverso
dell
art
.
precedente
,
non
è
dato
alcun
mezzo
d
impugnazione
.
Nondimeno
,
se
il
procuratore
del
Re
abbia
notizia
che
per
un
delitto
,
o
per
una
contravvenzione
la
quale
ecceda
la
competenza
del
pretore
,
sia
stata
pronunciata
condanna
mediante
decreto
,
può
in
ogni
tempo
promuovere
l
'
azione
penale
col
procedimento
ordinario
,
dandone
immediato
avviso
al
pretore
.
Il
giudice
che
decide
su
tale
azione
pronuncia
altresì
,
come
di
diritto
,
la
revoca
del
decreto
e
degli
atti
di
esecuzione
del
medesimo
,
dando
i
provvedimenti
che
occorrano
per
regolare
le
conseguenze
della
esecuzione
che
fosse
avvenuta
,
sia
all
effetto
della
restituzione
delle
somme
pagate
,
che
a
quello
del
computo
della
pena
in
relazione
all
art
.
40
del
codice
penale
.
TITOLO
VI
.
Della
libertà
personale
dell
imputato
.
CAPO
I
.
Dei
modi
di
presentazione
dell
imputato
.
SEZIONE
I
.
Dell
arresto
.
303
.
Gli
ufficiali
e
agenti
della
polizia
giudiziaria
e
della
forza
pubblica
(
164
)
devono
arrestare
chi
è
colto
in
flagranza
(
168
)
di
un
delitto
per
il
quale
la
legge
stabilisca
la
pena
della
detenzione
per
durata
superiore
nel
massimo
a
tre
mesi
,
o
una
pena
più
grave
.
Se
si
tratti
di
delitto
perseguibile
soltanto
a
querela
di
parte
e
soggetto
a
tali
pene
,
l
'
arresto
in
flagranza
deve
essere
eseguito
qualora
la
querela
sia
proposta
anche
verbalmente
all
'
ufficiale
od
agente
della
polizia
giudiziaria
o
della
forza
pubblica
.
Sono
inoltre
autorizzati
ad
arrestare
chi
è
colto
in
flagranza
di
contravvenzioni
concernenti
le
armi
o
le
materie
esplodenti
prevedute
nel
codice
penale
(c.p
.
460
s
.
)
o
nella
legge
sulla
pubblica
sicurezza
,
o
di
quelle
prevedute
negli
art
.
454
,
456
,
492
del
codice
stesso
,
e
nell
art
.
110
e
in
altri
della
legge
sulla
pubblica
sicurezza
.
In
tutti
i
suindicati
casi
il
procuratore
del
Re
o
il
pretore
può
ordinare
l
arresto
,
e
anche
ogni
altra
persona
è
autorizzata
a
procedervi
,
ma
deve
senza
indugio
consegnare
l
'
arrestato
ad
un
ufficiale
o
agente
di
polizia
giudiziaria
o
della
forza
pubblica
(
164
,
305
)
.
Il
procuratore
del
Re
,
il
pretore
e
gli
ufficiali
della
polizia
giudiziaria
devono
parimenti
ordinare
e
fare
eseguire
l
'
arresto
degli
oziosi
,
dei
vagabondi
,
dei
mendicanti
,
di
coloro
che
si
trovano
sottoposti
alla
vigilanza
speciale
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
e
delle
persone
indicate
negli
art
.
95
e
96
della
legge
sulla
pubblica
sicurezza
,
ogni
volta
che
sovra
essi
cada
qualche
indizio
che
abbiano
commesso
un
reato
.
304
.
Gli
ufficiali
o
agenti
della
polizia
giudiziaria
o
della
forza
pubblica
(
164
)
che
senza
mandato
abbiano
arrestato
un
individuo
,
o
che
l
abbiano
ricevuto
in
consegna
a
norma
del
secondo
capoverso
del
precedente
art
.
,
debbono
presentarlo
immediatamente
,
e
in
ogni
caso
non
oltre
ventiquattro
ore
,
al
pretore
o
al
procuratore
del
Re
del
luogo
del
commesso
reato
,
o
del
luogo
dell
'
arresto
,
salvo
che
il
procuratore
del
Re
,
informato
dell
'
arresto
,
riconosca
necessaria
una
dilazione
maggiore
(
305
)
.
305
.
Chiunque
abbia
proceduto
ad
un
arresto
a
norma
di
legge
,
se
non
effettua
in
conformità
degli
art
.
precedenti
la
consegna
o
la
presentazione
dell
arrestato
,
e
non
giustifica
di
essere
stato
impedito
da
forza
maggiore
,
è
punito
con
multa
fino
a
lire
millecinquecento
,
ed
è
soggetto
,
quando
sia
il
caso
,
alle
sanzioni
stabilite
nel
codice
penale
(c.p
.
147
s
.
)
.
306
.
Il
pretore
o
il
procuratore
del
Re
procede
all
'
interrogatorio
appena
l
'
imputato
è
presentato
.
Se
vi
sia
giusta
causa
per
ritardarlo
,
l
'
interrogatorio
ha
luogo
entro
ventiquattro
ore
e
il
motivo
del
ritardo
è
dichiarato
nel
processo
verbale
.
Se
l
'
imputato
non
possa
essere
presentato
per
infermità
,
il
pretore
o
il
procuratore
del
Re
,
tosto
che
abbia
notizia
dell
arresto
,
si
reca
a
interrogarlo
;
e
,
quando
non
debba
ordinarne
la
liberazione
,
prescrive
la
custodia
di
lui
nel
luogo
ove
si
trova
,
a
mezzo
degli
agenti
della
forza
pubblica
,
ovvero
il
ricovero
in
un
ospedale
sotto
la
stessa
custodia
,
quando
apparisca
necessario
,
fino
a
che
possa
essere
trasferito
al
carcere
.
Se
la
legge
autorizza
il
mandato
di
cattura
(
313
)
ma
l
'
arrestato
non
ha
compiuto
quattordici
anni
,
può
essere
ordinato
,
con
provvedimento
revocabile
,
il
ricovero
in
un
riformatorio
,
ovvero
la
consegna
a
una
società
di
assistenza
per
i
minorenni
o
per
i
liberati
dal
carcere
.
Simile
provvedimento
può
essere
dato
per
l
'
arrestato
che
abbia
compiuto
quattordici
anni
,
ma
non
ancora
diciotto
,
e
che
in
precedenza
non
sia
stato
condannato
per
delitto
.
307
.
Dopo
l
'
interrogatorio
il
giudice
ordina
che
l
'
arrestato
sia
posto
in
libertà
se
il
fatto
non
costituisca
reato
,
ovvero
se
per
il
reato
la
legge
non
autorizzi
mandato
di
cattura
(
313
)
,
anche
se
l
arresto
sia
avvenuto
in
flagranza
(
168
)
.
Negli
altri
casi
è
tradotto
in
carcere
a
disposizione
del
pretore
o
del
procuratore
del
Re
competente
per
il
procedimento
,
e
a
questo
ne
è
data
immediata
notizia
.
308
.
Gli
ufficiali
e
gli
agenti
di
polizia
giudiziaria
o
della
forza
pubblica
che
abbiano
proceduto
a
un
arresto
per
mandato
,
debbono
condurre
l
'
imputato
in
carcere
e
trasmettere
il
processo
verbale
d
'
arresto
,
secondo
le
norme
e
con
le
sanzioni
degli
art
.
304
e
305
,
al
giudice
che
ha
spedito
il
mandato
,
ovvero
al
pretore
o
al
giudice
istruttore
del
luogo
dell
'
arresto
.
L
'
interrogatorio
e
gli
altri
provvedimenti
del
caso
si
fanno
in
conformità
dell
'
art
.
306
.
309
.
Quando
sia
assolutamente
certo
che
vi
è
errore
nella
persona
,
l
'
arrestato
deve
essere
posto
in
libertà
,
anche
dagli
ufficiali
o
agenti
della
polizia
giudiziaria
.
Il
provvedimento
è
sempre
comunicato
al
procuratore
del
Re
del
luogo
del
commesso
reato
,
e
,
quando
vi
è
mandato
,
al
giudice
che
lo
ha
spedito
.
SEZIONE
II
.
Della
presentazione
spontanea
e
dei
mandati
.
310
.
Chiunque
abbia
notizia
che
a
suo
carico
sia
iniziato
un
procedimento
,
ha
facoltà
di
presentarsi
al
giudice
che
lo
istruisce
,
o
al
pubblico
ministero
,
per
esporre
le
proprie
discolpe
.
La
presentazione
spontanea
non
dispensa
il
giudice
dallo
spedire
mandato
di
cattura
o
di
comparizione
(
311
)
,
secondo
le
circostanze
.
311
.
Col
mandato
di
comparizione
il
pretore
,
o
il
giudice
istruttore
,
ordina
che
l
'
imputato
si
presenti
al
suo
cospetto
;
col
mandato
di
arresto
e
col
mandato
di
cattura
,
che
l
'
imputato
sia
condotto
in
carcere
;
col
mandato
di
accompagnamento
,
che
sia
condotto
alla
sua
presenza
,
anche
con
la
forza
nel
caso
di
rifiuto
.
Il
mandato
di
arresto
cessa
di
avere
effetto
se
entro
cinque
giorni
dall
'
esecuzione
non
sia
spedito
mandato
di
cattura
.
L
imputato
contro
il
quale
sia
stato
spedito
mandato
accompagnamento
non
può
essere
privato
della
libertà
,
in
forza
di
questo
mandato
,
oltre
il
giorno
successivo
a
quello
del
suo
arrivo
nel
luogo
dove
si
trova
il
giudice
(
312
,
320
s
.
)
.
312
.
Per
poter
spedire
un
mandato
è
necessario
che
concorrano
sufficienti
indizi
.
313
.
Il
mandato
di
cattura
può
essere
spedito
contro
gli
imputati
:
1°
di
violenza
o
resistenza
all
'
autorità
prevedute
negli
art
.
187
a
190
del
codice
penale
;
di
oltraggio
a
pubblico
ufficiale
preveduto
negli
art
.
194
,
195
,
197
del
codice
penale
;
2°
di
associazione
per
delinquere
(c.p
.
248
s
.
)
;
3°
di
falsità
in
monete
preveduta
nell
'
art
.
257
del
codice
penale
;
4°
del
delitto
di
lenocinio
(c.p
.
345
s
.
)
;
degli
altri
delitti
contro
il
buon
costume
e
l
'
ordine
della
famiglia
(c.p
.
331
s
.
)
commessi
da
ascendenti
,
da
affini
in
linea
retta
ascendente
,
dal
padre
o
dalla
madre
adottivi
,
dal
marito
o
dal
tutore
della
persona
offesa
,
o
,
se
questa
sia
minore
,
pure
da
altra
persona
a
cui
sia
affidata
per
ragione
di
cura
,
educazione
,
istruzione
,
vigilanza
o
custodia
,
anche
temporanea
;
5°
di
ogni
lesione
personale
preveduta
nella
prima
parte
e
nel
n
.
1
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
372
del
codice
penale
,
qualora
concorrano
le
circostanze
indicate
nel
successivo
art
.
373;
6°
di
furto
(c.p
.
402
s
.
)
,
truffa
(c.p
.
413
)
,
di
altre
frodi
(c.p
.
414
s
.
)
,
o
di
appropriazioni
indebite
(
c
.
417
s
.
)
,
quando
la
legge
stabilisca
per
tali
reati
la
pena
dell
'
ergastolo
o
altra
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
massimo
a
tre
anni
;
7°
di
rapina
,
estorsione
o
ricatto
(c.p
.
406-411
)
;
8°
di
ogni
delitto
per
il
quale
la
legge
stabilisca
la
pena
dell
'
ergastolo
o
altra
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
minimo
a
tre
anni
(
316
)
.
314
.
Contro
gli
imputati
che
siano
sottoposti
all
ammonizione
o
alla
vigilanza
speciale
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
o
che
non
abbiano
domicilio
o
residenza
fissa
nel
Regno
,
o
che
siano
stati
più
di
due
volte
condannati
per
delitti
,
ovvero
siano
stati
altra
volta
condannati
per
delitto
della
stessa
indole
di
quello
per
cui
si
procede
,
si
spedisce
sempre
mandato
di
cattura
per
i
reati
menzionati
nell
'
art
.
precedente
.
Può
essere
spedito
mandato
di
cattura
contro
le
suddette
persone
,
se
trattisi
di
altri
delitti
per
i
quali
la
legge
stabilisca
la
pena
della
reclusione
o
della
detenzione
superiore
nel
massimo
a
tre
mesi
(
316
)
.
315
.
Contro
l
'
imputato
che
non
abbia
compiuto
quattordici
anni
non
può
essere
spedito
mandato
di
cattura
,
ma
può
essere
dato
uno
dei
provvedimenti
indicati
nel
secondo
capoverso
dell
'
art
.
306
(
324
)
.
316
.
Nel
computo
della
pena
,
per
gli
effetti
degli
art
.
313
e
314
,
si
tiene
conto
delle
circostanze
che
la
aggravano
e
delle
diminuzioni
per
ragione
di
età
(c.p
.
54
s
.
)
.
317
.
Fuori
dei
casi
preveduti
negli
art
.
313
e
314
,
si
spedisce
mandato
di
comparizione
(
311
)
.
Il
mandato
di
comparizione
può
essere
convertito
in
quello
di
accompagnamento
(
311
al
.
ult
.
)
,
se
l
imputato
non
si
presenti
senza
giustificare
un
legittimo
impedimento
.
318
.
In
ogni
stato
dell
istruzione
,
quando
vengano
a
mancare
le
condizioni
che
legittimano
il
mandato
di
cattura
,
il
giudice
deve
revocarlo
.
Fuori
del
caso
preveduto
nella
prima
parte
dell
'
art
.
314
,
il
giudice
può
,
in
ogni
stato
e
secondo
le
necessità
dell
istruzione
,
convertire
il
mandato
di
cattura
in
mandato
di
comparizione
o
di
accompagnamento
(
311
)
.
Il
mandato
di
comparizione
o
di
accompagnamento
può
essere
convertito
in
mandato
di
cattura
,
se
dall
interrogatorio
o
dagli
atti
successivi
sorgano
indizi
che
rendano
legittima
la
cattura
.
Il
mandato
di
cattura
può
essere
nuovamente
spedito
dopo
che
sia
stato
revocato
o
convertito
.
319
.
Qualsiasi
mandato
può
essere
spedito
,
oltre
che
dal
giudice
istruttore
o
dal
pretore
,
dalle
altre
autorità
giudiziarie
che
ne
hanno
espressa
facoltà
per
particolare
disposizioni
di
legge
,
o
alle
quali
sono
attribuiti
dalla
legge
i
poteri
del
giudice
istruttore
.
Tanto
il
giudice
istruttore
quanto
queste
autorità
devono
sempre
sentire
il
pubblico
ministero
prima
di
ordinare
la
spedizione
o
la
revoca
del
mandato
di
cattura
,
o
la
conversione
di
un
mandato
di
comparizione
o
di
accompagnamento
.
Il
giudice
istruttore
,
che
compie
atti
fuori
niella
propria
residenza
e
senza
l
'
intervento
del
pubblico
ministero
,
può
,
nei
casi
in
cui
la
legge
autorizza
il
mandato
di
cattura
,
spedire
provvisoriamente
mandato
di
arresto
,
e
lo
converte
,
quando
occorra
,
in
mandato
di
cattura
,
sentito
il
pubblico
ministero
.
320
.
Ogni
mandato
contiene
:
1°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
che
valgano
a
identificare
l
'
imputato
;
2°
un
cenno
sommario
del
fatto
con
la
indicazione
degli
articoli
di
legge
che
lo
puniscono
;
3°
la
data
e
la
sottoscrizione
dell
'
autorità
che
lo
spedisce
e
del
cancelliere
.
Nel
mandato
di
comparizione
o
di
accompagnamento
è
indicata
altresì
l
'
autorità
avanti
la
quale
si
deve
comparire
e
il
luogo
,
il
giorno
e
l
ora
della
comparizione
.
Nel
mandato
di
comparizione
il
termine
per
comparire
è
di
tre
giorni
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
125;
il
giudice
può
ordinare
l
'
abbreviazione
del
termine
per
motivo
d
'
urgenza
.
Le
disposizioni
dei
num
.
2
e
3
del
primo
capoverso
si
osservano
a
pena
di
nullità
.
321
.
Il
mandato
di
comparizione
è
notificato
all
'
imputato
.
I
mandati
di
accompagnamento
,
di
arresto
e
di
cattura
sono
eseguiti
dagli
ufficiali
od
agenti
della
polizia
giudiziaria
o
della
forza
pubblica
,
i
quali
consegnano
all
imputato
copia
del
mandato
e
compilano
un
sommario
processo
verbale
della
esecuzione
.
Se
non
trovino
l
'
imputato
,
dopo
avere
esaurite
le
ricerche
opportune
,
redigono
processo
verbale
negativo
.
Il
processo
verbale
è
trasmesso
all
autorità
che
ha
spedito
il
mandato
.
322
.
Senza
permesso
scritto
dell
autorità
che
ha
spedito
il
mandato
,
o
del
giudice
istruttore
o
pretore
del
luogo
in
cui
deve
essere
eseguito
,
gli
ufficiali
e
gli
agenti
della
polizia
giudiziaria
e
della
forza
pubblica
non
possono
,
per
eseguirlo
,
introdursi
nelle
abitazioni
o
nei
luoghi
chiusi
adiacenti
ad
esse
,
prima
della
levata
o
dopo
il
tramonto
del
sole
.
CAPO
II
.
Della
custodia
preventiva
.
323
.
Durante
l
istruzione
e
dopo
l
interrogatorio
,
il
giudice
istruttore
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
o
il
pretore
d
'
ufficio
nei
reati
di
sua
competenza
,
ordina
in
qualsiasi
tempo
la
scarcerazione
dell
imputato
arrestato
per
mandato
,
se
vengano
a
mancare
a
suo
carico
indizi
sufficienti
o
se
non
risulti
che
si
tratti
di
reato
per
il
quale
la
legge
autorizza
il
mandato
di
cattura
(
313
s
)
.
La
stessa
facoltà
compete
al
giudice
istruttore
durante
l
'
istruzione
formale
,
anche
quando
si
sia
proceduto
all
arresto
senza
mandato
.
La
scarcerazione
può
essere
chiesta
dal
pubblico
ministero
e
dall
'
imputato
.
Se
sia
ordinata
la
scarcerazione
per
mancanza
di
indizi
sufficienti
,
può
essere
imposto
all
imputato
uno
o
più
fra
gli
obblighi
indicati
nell
'
art
.
335
per
la
libertà
provvisoria
.
324
.
Quando
si
venga
a
conoscere
dopo
l
arresto
che
l
imputato
non
ha
ancora
compiuto
quattordici
anni
(
315
)
,
il
giudice
istruttore
o
il
pretore
può
dare
uno
dei
provvedimenti
indicati
nel
penultimo
capoverso
dell
'
art
.
306
.
Un
simile
provvedimento
può
essere
dato
anche
per
un
imputato
che
abbia
compiuto
quattordici
ma
non
ancora
diciotto
anni
,
se
in
precedenza
non
sia
mai
stato
condannato
per
delitto
.
325
.
Per
i
reati
di
competenza
del
pretore
,
dopo
venti
giorni
dall
arresto
dell
imputato
nei
casi
in
cui
è
ammissibile
la
libertà
provvisoria
(
332
s
.
)
,
e
dopo
trenta
giorni
nei
casi
in
cui
essa
non
è
ammissibile
,
l
'
imputato
,
al
quale
non
sia
stato
notificato
il
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
,
deve
essere
scarcerato
.
Per
i
reati
di
competenza
del
tribunale
e
della
corte
di
assise
,
nei
casi
in
cui
è
ammissibile
la
libertà
provvisoria
(
332
s
.
)
,
rispettivamente
dopo
cinquanta
e
novanta
giorni
dall
'
arresto
,
l
'
imputato
al
quale
non
sia
stato
notificato
il
decreto
di
citazione
o
la
sentenza
di
rinvio
,
deve
essere
scarcerato
.
Questi
termini
possono
essere
prorogati
rispettivamente
fino
al
doppio
nelle
forme
e
nei
modi
che
si
indicano
nel
seguente
articolo
(
326
,
328
)
.
326
.
Se
la
istruzione
presenti
difficoltà
di
indagini
,
la
proroga
,
prima
della
scadenza
dei
termini
indicati
nel
capoverso
del
precedente
art
.
,
può
essere
chiesta
alla
sezione
di
accusa
dal
giudice
istruttore
,
dal
presidente
,
o
dal
consigliere
o
giudice
delegato
della
sezione
di
accusa
nei
casi
preveduti
nell
art
.
189
,
o
quando
gli
atti
siano
stati
rimessi
al
procuratore
generale
.
La
richiesta
è
notificata
all
imputato
e
al
suo
difensore
che
ha
facoltà
di
presentare
una
memoria
.
La
sezione
di
accusa
decide
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
senza
ritardo
.
L
'
ordinanza
indica
i
motivi
specifici
della
proroga
e
non
è
soggetta
ad
alcuna
impugnazione
.
Trascorso
il
termine
ordinario
o
prorogato
senza
che
all
imputato
sia
stato
notificato
il
decreto
di
citazione
o
la
sentenza
di
rinvio
,
egli
deve
essere
scarcerato
.
Nella
ordinanza
di
scarcerazione
il
giudice
può
imporre
all
'
imputato
le
prescrizioni
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
335
per
gli
effetti
stabiliti
nell
'
art
.
340
.
Queste
prescrizioni
possono
essere
revocate
o
modificate
.
327
.
Per
i
reati
di
competenza
del
tribunale
o
della
corte
di
assise
,
nei
casi
in
cui
non
è
ammissibile
la
libertà
provvisoria
,
qualora
nel
termine
rispettivo
di
cento
o
centottanta
giorni
dall
'
arresto
dell
'
imputato
non
sia
stato
a
lui
notificato
il
decreto
di
citazione
o
la
sentenza
di
rinvio
,
può
essere
,
nelle
forme
e
nei
modi
indicati
nel
precedente
art
.
,
chiesta
e
conceduta
una
proroga
,
la
quale
non
deve
avere
durata
maggiore
di
un
anno
dalla
data
del
provvedimento
che
la
concede
,
e
non
deve
in
alcun
caso
portare
la
durata
complessiva
della
custodia
oltre
un
periodo
corrispondente
al
quarto
del
massimo
della
pena
restrittiva
della
libertà
che
sia
stabilita
per
il
reato
per
cui
si
procede
(
328
)
.
Trascorso
il
termine
ordinario
o
prorogato
senza
che
all
imputato
sia
stato
notificato
il
decreto
di
citazione
o
la
sentenza
di
rinvio
,
egli
deve
essere
scarcerato
.
Nella
ordinanza
di
scarcerazione
il
giudice
può
imporre
all
'
imputato
l
obbligo
di
dimorare
in
un
determinato
comune
,
lontano
dai
luoghi
dove
fu
commesso
il
reato
,
o
nei
quali
i
denunzianti
,
o
querelanti
,
o
danneggiati
,
o
alcuno
dei
loro
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
,
e
lo
stesso
imputato
,
hanno
residenza
;
può
vietargli
di
dimorare
in
un
dato
luogo
,
o
prescrivergli
che
ne
rimanga
lontano
.
Deve
imporgli
taluna
o
più
fra
le
seguenti
prescrizioni
:
che
non
abbandoni
l
'
abitazione
senza
permissione
del
giudice
;
che
non
ritenga
né
porti
armi
od
altri
strumenti
atti
ad
offendere
;
che
non
frequenti
pubbliche
riunioni
,
spettacoli
o
trattenimenti
pubblici
;
che
tenga
buona
condotta
.
Le
prescrizioni
imposte
possono
dal
giudice
essere
modificate
.
Se
l
'
imputato
trasgredisca
alle
prescrizioni
impostegli
,
il
giudice
spedisce
contro
di
lui
mandato
di
cattura
;
se
è
colto
nell
'
atto
della
trasgressione
,
può
essere
arrestato
senza
mandato
.
328
.
I
termini
stabiliti
negli
art
.
325
e
327
rimangono
sospesi
durante
il
tempo
in
cui
l
imputato
sia
sottoposto
ad
osservazione
per
perizia
psichiatrica
.
329
.
La
sentenza
che
rinvia
a
giudizio
per
un
reato
per
il
quale
la
legge
non
autorizzi
il
mandato
di
cattura
(
313
s
.
)
,
ordina
la
liberazione
dell
'
imputato
detenuto
o
soggetto
a
vincoli
di
libertà
provvisoria
(
332
s
.
)
.
Anche
dopo
ordinata
la
scarcerazione
o
concessa
la
libertà
provvisoria
,
il
mandato
di
cattura
può
essere
spedito
,
in
qualsiasi
momento
,
dal
pretore
o
dal
giudice
istruttore
,
secondo
la
rispettiva
competenza
,
se
l
imputato
si
sia
dato
o
stia
per
darsi
alla
fuga
.
330
.
Il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
con
la
sentenza
di
rinvio
a
giudizio
,
pronuncia
ordine
di
cattura
,
se
trattisi
di
delitto
per
il
quale
è
stabilita
la
pena
dell
'
ergastolo
,
o
altra
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
minimo
a
tre
anni
,
e
l
'
imputato
non
si
trovi
detenuto
per
il
reato
per
il
quale
si
procede
,
né
contro
lui
sia
stato
spedito
un
mandato
di
cattura
rimasto
senza
effetto
e
non
revocato
.
Contemporaneamente
ingiunge
all
'
imputato
di
costituirsi
in
carcere
entro
il
termine
di
ventiquattro
ore
,
decorso
il
quale
l
'
ordine
di
cattura
diventa
esecutivo
.
Tale
ordine
è
spedito
con
le
forme
e
con
gli
effetti
del
mandato
di
cattura
(
311
,
320
s
.
)
,
ed
è
sottoscritto
dal
presidente
della
sezione
di
accusa
,
o
dal
giudice
istruttore
e
dal
rispettivo
cancelliere
.
Parimenti
è
spedito
ordine
di
cattura
dal
presidente
della
sezione
di
accusa
o
dal
giudice
istruttore
,
su
richiesta
del
pubblico
ministero
,
quando
,
per
uno
dei
delitti
indicati
nella
prima
parte
di
questo
articolo
,
esso
depone
in
cancelleria
la
richiesta
di
citazione
o
l
'
atto
di
accusa
a
norma
degli
art
.
282
e
287
.
331
.
Le
istanze
e
dichiarazioni
autorizzate
dalla
legge
,
che
siano
proposte
da
persone
detenute
,
e
le
impugnazioni
di
ordinanze
o
sentenze
a
loro
carico
pronunciate
,
possono
essere
ricevute
in
apposito
registro
dello
stabilimento
carcerario
ed
hanno
efficacia
come
se
dirette
al
giudice
o
ricevute
nella
cancelleria
.
CAPO
III
.
Della
libertà
provvisoria
.
332
.
Nei
procedimenti
per
reati
che
la
legge
punisce
con
pena
restrittiva
della
libertà
personale
inferiore
nel
minimo
a
cinque
anni
,
può
essere
conceduta
la
libertà
provvisoria
,
eccetto
che
trattisi
delle
persone
indicate
nell
'
art
.
314
.
333
.
La
libertà
provvisoria
può
essere
conceduta
in
ogni
stato
dell
istruzione
o
grado
del
giudizio
,
anche
di
ufficio
.
Non
può
concedersi
,
dopo
la
sentenza
di
rinvio
al
giudizio
,
l
'
atto
d
accusa
,
o
la
richiesta
di
citazione
,
se
il
delitto
è
punito
con
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
minimo
a
tre
anni
.
334
.
Per
i
reati
di
competenza
del
pretore
(
16
)
decide
sulla
domanda
di
libertà
provvisoria
il
pretore
che
procede
all
'
istruzione
o
che
ha
decretata
la
citazione
.
Per
quelli
di
competenza
del
tribunale
(
15
)
,
durante
l
'
istruzione
decide
il
giudice
istruttore
;
nel
corso
degli
atti
preliminari
al
giudizio
o
durante
il
dibattimento
decide
in
camera
di
consiglio
il
tribunale
o
la
corte
di
appello
.
Per
i
reati
di
competenza
della
corte
di
assise
(
14
)
decide
nel
corso
degli
atti
preliminari
al
giudizio
la
sezione
di
accusa
,
e
durante
il
dibattimento
il
presidente
.
Se
la
domanda
è
proposta
nelle
conclusioni
menzionate
negli
art
.
411
e
467
,
provvede
nella
sentenza
il
pretore
,
il
tribunale
,
la
corte
di
appello
o
il
presidente
della
corte
di
assise
.
Se
la
domanda
è
proposta
successivamente
in
pendenza
del
ricorso
per
cassazione
,
decide
il
pretore
,
il
tribunale
,
o
la
corte
di
appello
che
ha
pronunciata
la
sentenza
;
nel
caso
di
sentenza
della
corte
di
assise
,
decide
la
sezione
di
accusa
.
335
.
Con
l
'
ordinanza
che
concede
la
libertà
provvisoria
,
o
con
altra
successiva
,
l
imputato
può
essere
sottoposto
a
cauzione
o
malleveria
(
336
s
.
)
.
Può
anche
essergli
vietato
di
dimorare
in
un
dato
luogo
ovvero
imposto
l
obbligo
di
dimorare
in
un
determinato
comune
,
lontano
dai
luoghi
ove
fu
commesso
il
reato
,
o
nei
quali
il
denunziante
,
o
querelante
,
o
danneggiato
,
o
alcuno
dei
loro
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
,
o
lo
stesso
imputato
,
ha
residenza
.
Queste
prescrizioni
possono
essere
revocate
o
modificate
.
336
.
La
cauzione
e
la
malleveria
hanno
per
oggetto
di
assicurare
che
l
'
imputato
adempia
agli
obblighi
di
cui
nell
'
art
.
precedente
e
si
presenti
a
tutti
gli
atti
dell
'
istruzione
e
del
giudizio
,
o
per
la
esecuzione
della
sentenza
,
tosto
che
ne
riceva
ordine
.
La
cauzione
consiste
nel
deposito
di
una
somma
in
danaro
o
in
titoli
garantiti
dallo
Stato
(
337
)
,
ovvero
nella
iscrizione
di
ipoteca
su
immobili
idonei
a
garantire
il
doppio
della
somma
inscritta
.
Con
l
'
ordinanza
che
prescrive
la
cauzione
può
essere
consentito
che
questa
sia
prestata
per
l
'
imputato
da
altra
persona
.
La
malleveria
consiste
nell
'
obbligazione
che
l
'
imputato
assume
col
concorso
,
quando
il
giudice
l
'
abbia
imposto
,
di
uno
o
più
fideiussori
idonei
e
solidali
,
di
pagare
una
somma
stabilita
(
337
)
.
337
.
Nel
fissare
la
somma
della
cauzione
o
della
malleveria
,
si
ha
riguardo
alla
qualità
del
delitto
,
al
danno
da
esso
prodotto
e
alla
condizione
economica
dell
'
imputato
.
Se
questi
sia
povero
e
risultino
favorevoli
le
informazioni
della
sua
moralità
,
può
essere
dispensato
da
cauzione
o
malleveria
.
338
.
Il
giudice
che
concede
la
libertà
provvisoria
decide
intorno
all
'
idoneità
della
cauzione
o
dei
fideiussori
.
La
cauzione
,
o
la
malleveria
,
è
ricevuta
mediante
processo
verbale
redatto
dal
cancelliere
a
ciò
particolarmente
delegato
nel
provvedimento
che
concede
la
libertà
provvisoria
,
o
in
quello
che
riconosce
la
idoneità
della
cauzione
o
dei
fideiussori
.
L
'
imputato
è
posto
in
libertà
dopo
la
compilazione
del
processo
verbale
e
dopo
presentata
la
prova
del
deposito
della
cauzione
o
della
malleveria
,
o
la
nota
della
inscrizione
ipotecaria
,
quando
ne
sia
il
caso
.
339
.
Con
lo
stesso
o
con
separato
processo
verbale
,
l
'
imputato
deve
assumere
,
prima
di
essere
posto
in
libertà
,
gli
obblighi
indicati
nell
'
art
.
335
.
Nel
processo
verbale
l
'
imputato
e
i
fideiussori
devono
dichiarare
o
eleggere
il
domicilio
nel
comune
in
cui
si
fa
l
'
istruzione
o
pende
il
giudizio
;
in
tale
domicilio
si
eseguiscono
le
notificazioni
indicate
nella
prima
parte
dell
'
art
.
336
.
Se
la
dichiarazione
o
elezione
è
omessa
,
le
notificazioni
sono
fatte
validamente
nella
cancelleria
.
Ogni
citazione
all
'
imputato
per
presentarsi
avanti
l
'
autorità
giudiziaria
è
notificata
anche
ai
fideiussori
per
notizia
.
340
.
Contro
l
'
imputato
che
trasgredisca
agli
obblighi
impostigli
con
l
'
ordinanza
di
scarcerazione
o
di
libertà
provvisoria
,
o
assunti
nel
verbale
di
cauzione
o
malleveria
,
è
spedito
mandato
di
cattura
dal
giudice
che
ha
autorizzalo
la
libertà
provvisoria
.
Se
l
'
imputato
è
sottoposto
all
'
obbligo
della
malleveria
o
della
cauzione
,
lo
stesso
giudice
pronuncia
contemporanea
condanna
al
pagamento
della
cauzione
,
o
della
somma
fissata
per
la
malleveria
e
ordina
che
sia
devoluta
all
'
erario
dello
Stato
.
L
ordinanza
del
giudice
vale
come
titolo
esecutivo
(c.p.c
.
554
s
.
)
per
l
'
espropriazione
dei
beni
ipotecati
.
Quando
il
condannato
non
si
presenti
per
l
'
espiazione
della
pena
,
il
provvedimento
suddetto
circa
la
cauzione
o
la
malleveria
è
dato
dal
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
.
La
condanna
al
pagamento
della
cauzione
o
della
somma
fissata
per
la
malleveria
diventa
esecutiva
con
la
notificazione
all
'
imputato
e
ai
fideiussori
a
norma
dell
'
art
.
339
,
e
non
è
soggetta
a
impugnazione
.
La
detta
condanna
è
revocata
se
l
'
imputato
si
presenti
in
tempo
utile
e
provi
di
essersi
trovato
per
causa
di
forza
maggiore
nella
impossibilità
di
presentarsi
nel
giorno
assegnato
.
341
.
La
cauzione
non
è
restituita
e
il
fideiussore
non
è
liberato
se
non
quando
l
'
imputato
abbia
ottemperato
a
tutti
gli
obblighi
indicati
nella
prima
parte
dell
'
art
.
336
,
senza
distinzione
se
sia
stato
condannato
o
assolto
.
TITOLO
VII
.
Dei
mezzi
di
impugnazione
.
342
.
L
'
imputato
può
appellare
contro
l
'
ordinanza
che
rigetta
l
'
istanza
di
scarcerazione
o
di
libertà
provvisoria
ovvero
impone
gli
obblighi
menzionati
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
335
,
o
dichiara
non
idonea
la
cauzione
o
la
fideiussione
(
344
)
.
343
.
Il
procuratore
generale
,
o
il
procuratore
del
Re
,
può
appellare
contro
le
sentenze
con
le
quali
il
giudice
istruttore
o
il
pretore
abbia
dichiarato
non
doversi
procedere
,
e
contro
qualsiasi
ordinanza
con
la
quale
abbia
provveduto
sulla
libertà
personale
dell
'
imputato
.
Il
procuratore
del
Re
può
appellare
anche
contro
ogni
altra
ordinanza
,
pronunciata
in
primo
grado
dal
giudice
istruttore
,
quando
non
sia
diversamente
disposto
.
Contro
l
'
ordinanza
del
giudice
istruttore
che
respinge
l
'
istanza
menzionata
nell
'
art
.
208
può
appellare
la
parte
che
ha
domandato
la
perizia
(
344
)
.
344
.
Le
appellazioni
menzionate
nei
due
precedenti
art
.
,
se
proposte
contro
ordinanze
o
sentenze
del
pretore
,
sono
decise
dal
giudice
istruttore
;
se
proposte
contro
ordinanze
o
sentenze
del
giudice
istruttore
,
o
contro
ordinanze
del
consigliere
o
giudice
delegato
a
norma
dell
'
art
.
189
,
sono
decise
dalla
sezione
di
accusa
.
345
.
Contro
la
sentenza
di
rinvio
alla
corte
di
assise
possono
proporre
ricorso
per
cassazione
tanto
il
procuratore
generale
quanto
l
'
imputato
per
incompetenza
,
violazione
,
o
erronea
applicazione
della
legge
,
per
eccesso
di
potere
,
omissione
o
violazione
di
forme
prescritte
a
pena
di
nullità
in
cui
siasi
incorso
o
nella
sentenza
stessa
o
negli
atti
che
la
hanno
preceduta
.
Il
termine
per
proporre
il
ricorso
decorre
dalla
notificazione
della
sentenza
all
'
imputato
.
Se
il
ricorso
non
sia
stato
proposto
o
sia
dichiarato
inammissibile
,
possono
essere
opposte
nel
giudizio
soltanto
le
violazioni
di
legge
che
riflettono
la
esistenza
o
il
titolo
del
reato
.
Le
altre
violazioni
di
legge
,
o
le
nullità
relative
agli
atti
anteriori
,
non
possono
più
essere
opposte
in
alcun
tempo
successivo
.
346
.
Il
pubblico
ministero
e
l
'
imputato
possono
proporre
il
ricorso
per
cassazione
,
per
incompetenza
o
violazione
di
legge
,
contro
le
ordinanze
che
provvedono
sulla
libertà
personale
pronunciate
dalla
sezione
di
accusa
,
e
su
quelle
relative
allo
stesso
oggetto
pronunciate
in
grado
d
'
appello
dal
giudice
istruttore
.
347
.
Il
procuratore
generale
può
per
gli
stessi
motivi
indicati
nell
'
art
.
precedente
domandare
la
cassazione
della
sentenza
con
la
quale
la
sezione
di
accusa
abbia
dichiarato
non
doversi
procedere
.
Il
procuratore
del
Re
può
egualmente
proporre
ricorso
contro
la
sentenza
che
dichiari
non
doversi
procedere
pronunciata
in
grado
di
appello
dal
giudice
istruttore
.
348
.
Le
norme
relative
al
ricorso
per
cassazione
in
sede
di
giudizio
(
500
s
.
)
si
osservano
anche
per
quello
preveduto
negli
art
.
precedenti
,
in
quanto
siano
applicabili
.
349
.
L
'
ordinanza
contro
la
quale
è
ammesso
un
mezzo
di
impugnazione
è
notificata
per
intero
.
Non
sono
notificate
le
dichiarazioni
di
appello
del
pubblico
ministero
contro
ordinanze
concernenti
gli
atti
di
istruzione
,
la
spedizione
del
mandato
di
cattura
,
ovvero
la
conversione
del
mandato
di
comparizione
o
di
accompagnamento
in
quello
di
cattura
(
310
s
.
)
.
350
.
La
impugnazione
non
sospende
l
'
esecuzione
dell
ordinanza
né
la
istruzione
.
Durante
il
termine
per
l
'
appello
o
per
il
ricorso
del
pubblico
ministero
,
la
scarcerazione
dell
'
imputato
è
sospesa
,
eccetto
che
il
pubblico
ministero
la
consenta
.
LIBRO
III
.
Del
giudizio
.
TITOLO
I
.
Degli
atti
preliminari
.
351
.
Dopo
che
sia
ordinata
dal
primo
presidente
della
corte
di
appello
l
'
apertura
della
sessione
della
corte
di
assise
,
il
presidente
di
questa
determina
con
decreto
l
'
udienza
assegnata
per
ciascun
dibattimento
.
Il
decreto
è
pronunciato
,
nei
procedimenti
per
citazione
diretta
(
277
s
.
)
,
dopo
che
sia
deposto
in
cancelleria
l
'
atto
di
accusa
,
e
negli
altri
dopo
trascorso
il
termine
per
ricorrere
alla
corte
di
cassazione
contro
la
sentenza
di
rinvio
della
sezione
di
accusa
,
o
dopo
respinto
il
ricorso
.
Nei
procedimenti
per
citazione
diretta
,
il
presidente
della
corte
di
assise
,
dopo
il
deposito
dell
'
atto
di
accusa
,
nomina
d
'
ufficio
un
difensore
,
se
l
'
imputato
non
lo
abbia
nominato
.
A
tal
uopo
il
cancelliere
presenta
senza
ritardo
gli
atti
al
presidente
e
cura
la
immediata
partecipazione
della
nomina
al
difensore
.
352
.
Il
presidente
della
corte
di
assise
,
anche
d
'
ufficio
,
prima
di
stabilire
il
giorno
del
dibattimento
(
360
)
,
e
non
ostante
la
pendenza
del
ricorso
per
cassazione
contro
la
sentenza
di
rinvio
,
o
del
termine
per
proporlo
,
può
procedere
agli
atti
di
istruzione
che
consideri
opportuni
.
Il
pubblico
ministero
e
i
difensori
hanno
facoltà
di
assistere
agli
atti
predetti
con
le
limitazioni
e
norme
degli
art
.
198
e
200
.
353
.
La
citazione
avanti
il
tribunale
è
ordinata
con
decreto
del
presidente
,
su
richiesta
del
procuratore
del
Re
.
Il
pretore
ordina
la
citazione
d
'
ufficio
.
354
.
Nei
delitti
di
diffamazione
o
di
ingiuria
(c.p
.
393
s
.
)
la
persona
offesa
può
presentare
istanza
(
356
)
al
presidente
del
tribunale
o
al
pretore
per
la
citazione
dell
'
imputato
.
Questa
istanza
vale
anche
come
querela
.
La
citazione
è
ordinata
con
decreto
(
358
s
.
)
.
355
.
La
richiesta
del
procuratore
del
Re
per
il
decreto
di
citazione
è
deposta
in
cancelleria
con
gli
atti
del
procedimento
;
essa
contiene
:
l
°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dell
'
imputato
,
e
,
se
sia
il
caso
,
della
persona
civilmente
responsabile
,
che
valgano
a
identificarli
;
2°
l
'
enunciazione
del
fatto
,
del
titolo
del
reato
con
le
circostanze
aggravanti
,
e
degli
articoli
di
legge
dei
quali
si
chiede
la
applicazione
;
3°
la
data
della
richiesta
e
la
sottoscrizione
del
procuratore
del
Re
.
356
.
L
istanza
menzionata
nell
'
art
.
354
è
presentata
in
cancelleria
.
Se
non
è
sottoscritta
personalmente
dalla
parte
,
deve
esservi
unito
il
mandato
speciale
all
'
avvocato
o
procuratore
,
o
patrocinatore
,
che
la
rappresenta
a
norma
dell
'
art
.
72
.
L
'
istanza
,
oltre
le
indicazioni
espresse
al
n
.
1
del
precedente
art
.
,
contiene
la
enunciazione
del
fatto
,
col
titolo
del
reato
,
l
'
indicazione
degli
articoli
di
legge
di
cui
si
domanda
l
'
applicazione
,
la
proposta
delle
prove
,
la
dichiarazione
od
elezione
di
domicilio
nel
comune
in
cui
deve
aver
luogo
il
dibattimento
.
La
data
della
presentazione
è
accertata
dal
cancelliere
in
fine
dell
'
istanza
stessa
.
Il
richiedente
che
intenda
costituirsi
parte
civile
(
53
s
.
)
,
deve
farne
dichiarazione
nella
istanza
,
aggiungendo
se
intenda
chiedere
la
citazione
di
persona
civilmente
responsabile
.
Deve
altresì
dichiarare
se
voglia
estendere
il
giudizio
all
'
accertamento
dei
fatti
,
a
norma
dell
'
art
.
391
,
n
.
3
,
del
codice
penale
.
Queste
dichiarazioni
non
possono
essere
fatte
con
atti
posteriori
;
esse
devono
essere
menzionate
espressamente
nel
mandato
speciale
.
Alla
costituzione
della
parte
civile
si
applicano
anche
in
questo
caso
le
regole
della
prima
parte
dell
'
art
.
61
e
degli
art
.
62
e
63
.
Per
le
opposizioni
alla
citazione
e
all
'
intervento
della
persona
civilmente
responsabile
si
applicano
il
secondo
e
l
'
ultimo
capoverso
dell
'
art
.
69
.
357
.
Chi
ha
presentato
querela
non
può
,
per
lo
stesso
fatto
,
richiedere
la
citazione
a
norma
del
precedente
articolo
.
Se
sia
tuttavia
pendente
,
o
si
inizi
posteriormente
,
un
procedimento
nelle
forme
ordinarie
,
connesso
a
quello
che
è
oggetto
della
istanza
,
il
giudice
decide
,
con
ordinanza
non
soggetta
a
impugnazione
,
se
debbasi
unirla
al
detto
procedimento
perché
abbia
effetto
di
querela
o
se
su
di
essa
si
debba
procedere
separatamente
.
358
.
Il
decreto
di
citazione
contiene
:
l
°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dell
'
imputato
e
,
se
sia
il
caso
,
della
persona
civilmente
responsabile
,
che
valgano
a
identificarli
;
2°
la
indicazione
del
luogo
,
del
giorno
e
dell
'
ora
della
comparizione
e
l
'
avvertimento
all
'
imputato
che
non
comparendo
sarà
giudicato
in
contumacia
;
3°
la
nomina
del
difensore
se
l
'
imputato
ne
sia
privo
,
quando
la
legge
ne
prescrive
l
'
assistenza
;
4°
l
'
avvertimento
che
durante
il
termine
per
comparire
il
difensore
,
o
l
'
imputato
quando
può
difendersi
personalmente
(
73
)
,
ha
facoltà
di
riscontrare
,
nel
luogo
dove
si
trovano
,
le
cose
sequestrate
,
di
esaminare
in
cancelleria
gli
atti
e
documenti
e
ivi
estrarne
copia
;
5°
l
'
indicazione
del
termine
utile
per
proporre
le
prove
a
difesa
;
6°
la
data
e
le
sottoscrizioni
del
presidente
,
o
pretore
,
e
del
cancelliere
.
Il
termine
per
comparire
avanti
il
pretore
non
può
essere
minore
di
cinque
giorni
;
avanti
il
tribunale
,
di
otto
giorni
;
avanti
la
corte
di
assise
,
di
quindici
giorni
.
359
.
Il
decreto
di
citazione
,
con
la
richiesta
del
procuratore
del
Re
,
o
con
la
istanza
della
parte
privata
,
è
notificato
all
'
imputato
,
e
,
quando
occorra
,
alla
persona
civilmente
responsabile
(
65
)
.
Se
la
richiesta
è
fatta
dal
procuratore
del
Re
,
la
citazione
è
notificata
anche
alla
parte
civile
,
con
avvertimento
che
la
non
comparizione
varrà
come
revoca
della
costituzione
.
Spettano
alla
parte
civile
le
facoltà
menzionate
nel
n
.
4
del
precedente
articolo
.
Se
non
vi
è
parte
civile
,
la
parte
lesa
o
querelante
è
citata
a
comparire
al
dibattimento
indicandosi
,
secondo
che
il
procuratore
del
Re
avrà
richiesto
,
se
la
comparizione
sia
obbligatoria
o
facoltativa
.
Il
pretore
provvede
d
ufficio
o
sulla
istanza
contemplata
nell
'
art
.
354
,
enunciando
altresì
nel
decreto
di
citazione
il
fatto
e
il
titolo
del
reato
con
le
circostanze
aggravanti
e
gli
articoli
di
legge
relativi
.
360
.
Il
decreto
col
quale
il
presidente
della
corte
di
assise
stabilisce
il
giorno
del
dibattimento
,
è
redatto
in
conformità
dell
'
art
.
358
e
notificato
in
conformità
dell
'
art
.
359
.
Quando
si
procede
per
citazione
diretta
,
deve
essere
notificato
l
'
atto
d
'
accusa
insieme
col
decreto
.
361
.
Il
giudizio
contro
l
'
imputato
detenuto
deve
essere
fissato
senza
ritardo
,
subito
dopo
il
deposito
della
richiesta
di
citazione
e
con
precedenza
su
ogni
altro
relativo
a
imputati
non
detenuti
.
Per
i
giudizi
della
corte
di
assise
,
quando
vi
sono
imputati
detenuti
,
il
decreto
di
apertura
della
sessione
deve
essere
pronunciato
non
oltre
sessanta
giorni
da
quello
in
cui
è
divenuta
irrevocabile
la
sentenza
di
rinvio
.
362
.
Il
cancelliere
partecipa
senza
ritardo
ai
difensori
il
giorno
fissato
per
il
dibattimento
.
Durante
il
termine
per
comparire
,
le
cose
sequestrate
,
gli
atti
e
i
documenti
rimangono
depositati
in
cancelleria
,
salva
per
le
cose
sequestrate
la
facoltà
del
presidente
,
o
pretore
,
di
prescrivere
che
rimangano
nel
luogo
ove
ne
fu
stabilita
la
custodia
,
fino
a
nuova
disposizione
.
363
.
La
citazione
è
nulla
se
,
per
inosservanza
degli
art
.
355
e
seg
.
,
vi
sia
incertezza
assoluta
sulle
persone
,
sul
titolo
del
reato
,
sui
fatti
che
determinano
l
'
imputazione
,
o
sull
'
autorità
da
cui
emanano
gli
atti
e
i
provvedimenti
,
o
avanti
la
quale
si
deve
comparire
;
ovvero
se
siano
state
violate
le
disposizioni
relative
al
termine
per
comparire
,
alla
nomina
dei
difensori
,
al
deposito
e
alla
comunicazione
degli
atti
e
documenti
.
La
nullità
della
notificazione
all
'
imputato
,
a
norma
dell
'
art
.
119
,
rende
nulla
la
citazione
.
364
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
ordinare
,
anche
d
'
ufficio
,
l
'
unione
dei
giudizi
se
si
tratti
di
reati
connessi
(
23
s
.
)
,
ovvero
se
per
lo
stesso
reato
attribuito
a
più
imputati
si
siano
pronunciate
più
sentenze
di
rinvio
,
formulati
più
atti
di
accusa
,
o
richiesti
o
spediti
più
decreti
di
citazione
,
e
i
procedimenti
siano
tutti
in
istato
di
essere
definiti
.
L
'
unione
dei
giudizi
può
essere
ordinata
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
in
ogni
altro
caso
in
cui
il
presidente
,
o
il
pretore
,
ne
riconosca
la
convenienza
.
365
.
Se
la
sentenza
di
rinvio
,
l
'
atto
di
accusa
,
o
la
richiesta
di
citazione
,
abbia
per
oggetto
più
reati
,
attribuiti
ad
uno
o
a
più
imputati
,
la
divisione
dei
giudizi
può
essere
ordinata
solo
al
principio
del
dibattimento
,
a
norma
dell
'
art
.
387
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
.
366
.
Nel
disporre
le
prove
per
il
dibattimento
in
conformità
degli
art
.
seguenti
,
il
pretore
,
e
rispettivamente
il
pubblico
ministero
,
debbono
provvedere
per
la
citazione
dei
testimoni
uditi
negli
atti
d
'
istruzione
,
tanto
a
carico
che
a
discarico
dell
'
imputato
,
che
si
reputano
utili
alla
scoperta
della
verità
,
salvo
quanto
è
stabilito
negli
art
.
371
e
396
.
Il
pretore
indica
nel
decreto
di
citazione
i
testimoni
che
dovranno
essere
sentiti
.
367
.
Le
liste
dei
testimoni
che
il
pubblico
ministero
e
le
parti
intendono
far
sentire
,
debbono
,
a
pena
di
decadenza
,
essere
deposte
nella
cancelleria
in
tempo
perché
la
citazione
dei
testimoni
possa
essere
eseguita
,
e
almeno
tre
giorni
prima
del
dibattimento
avanti
la
corte
di
assise
o
il
tribunale
.
Nel
dibattimento
avanti
il
pretore
le
liste
debbono
essere
presentate
due
giorni
prima
del
dibattimento
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
nondimeno
presentare
i
loro
testimoni
anche
senza
citazione
.
Nei
termini
precedentemente
indicati
il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
chiedere
che
siano
richiamati
documenti
,
e
siano
citati
a
dare
schiarimenti
i
periti
sentiti
nell
'
istruzione
,
se
il
loro
parere
non
sia
stato
unanime
;
ma
riguardo
agli
accertamenti
che
formarono
oggetto
di
perizia
nell
'
istruzione
non
è
ammesso
l
'
intervento
di
altri
periti
.
Il
pretore
può
dare
i
detti
provvedimenti
anche
d
'
ufficio
;
le
parti
non
possono
presentare
periti
senza
averne
chiesta
la
citazione
.
Se
i
testimoni
non
sono
stati
sentiti
nella
istruzione
,
i
fatti
e
le
circostanze
su
cui
ne
è
richiesto
l
'
esame
debbono
essere
particolareggiatamente
indicati
e
dedotti
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
nella
rispettiva
lista
,
possono
indicare
nomi
di
testimoni
esaminati
dal
giudice
con
le
norme
dell
'
istruzione
formale
,
con
o
senza
giuramento
,
e
chiedere
solamente
che
sia
data
lettura
nel
dibattimento
delle
loro
deposizioni
.
Le
altre
parti
e
il
pubblico
ministero
,
rispettivamente
,
possono
tuttavia
nelle
proprie
liste
proporre
la
citazione
anche
di
questi
testimoni
;
il
giudice
può
valersi
rispetto
ad
essi
,
in
ogni
caso
,
della
facoltà
che
gli
è
consentita
nel
secondo
capoverso
dell
'
art
.
400
.
368
.
Nel
termine
indicato
nell
'
art
.
precedente
,
il
pubblico
ministero
,
o
alcuna
delle
parti
,
può
domandare
al
presidente
o
al
pretore
che
si
proceda
a
un
determinato
accertamento
,
il
quale
non
abbia
antecedentemente
formato
oggetto
di
perizia
.
Se
la
domanda
sia
accolta
,
il
dibattimento
può
essere
rimandato
,
e
,
salvo
quanto
è
disposto
nel
seguente
capoverso
,
si
osservano
le
regole
dell
'
istruzione
formale
.
Il
presidente
richiede
il
giudice
istruttore
per
gli
.
atti
e
provvedimenti
relativi
all
'
esecuzione
della
perizia
.
Quando
si
tratta
di
indagine
facile
e
breve
,
il
presidente
o
il
pretore
nomina
un
solo
perito
affinché
proceda
all
'
operazione
richiesta
e
ne
riferisca
al
dibattimento
.
369
.
Nelle
circostanze
prevedute
nell
'
ultimo
capoverso
dell
'
art
.
254
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
esaminare
un
testimonio
anche
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
con
le
norme
stabilite
nell
'
art
.
396
.
370
.
Le
parti
non
ammesse
al
gratuito
patrocinio
debbono
anticipare
le
spese
per
la
citazione
e
per
gli
onorari
e
le
indennità
al
perito
,
o
interprete
,
e
ai
testimoni
di
cui
abbiano
chiesto
la
citazione
.
371
.
Il
presidente
ordina
la
riduzione
delle
liste
soverchiamente
estese
e
la
eliminazione
delle
testimonianze
non
ammissibili
per
legge
o
non
pertinenti
all
'
oggetto
del
giudizio
,
invitando
chi
ha
presentato
la
lista
a
modificarla
secondo
le
norme
date
.
Se
a
questo
invito
non
si
ottemperi
,
il
presidente
provvede
mediante
decreto
,
in
opposizione
al
quale
è
salva
la
facoltà
di
proporre
istanze
nel
dibattimento
.
Analogamente
si
procede
nel
giudizio
avanti
il
pretore
.
372
.
Deve
essere
osservata
anche
nel
dibattimento
la
disposizione
dell
'
art
.
201
.
TITOLO
II
.
Del
giudizio
di
prima
cognizione
.
CAPO
I
.
Del
dibattimento
.
SEZIONE
I
.
Delle
udienze
.
373
.
Le
udienze
nei
dibattimenti
avanti
le
corti
di
assise
,
i
tribunali
e
i
pretori
sono
pubbliche
,
a
pena
di
nullità
.
Se
la
pubblicità
,
a
cagione
della
natura
dei
fatti
,
possa
nuocere
alla
morale
,
all
'
ordine
o
all
'
interesse
pubblico
,
il
presidente
della
corte
di
assise
,
il
tribunale
,
e
il
pretore
,
può
disporre
,
anche
d
'
ufficio
,
con
ordinanza
non
soggetta
a
impugnazione
,
che
il
dibattimento
o
alcuni
atti
di
esso
abbiano
luogo
a
porte
chiuse
(
374
)
.
Il
dibattimento
ha
sempre
luogo
a
porte
chiuse
se
l
'
imputato
presente
non
abbia
compiuto
diciotto
anni
e
non
vi
sia
,
o
non
sia
presente
,
alcun
coimputato
di
età
superiore
.
Nei
dibattimenti
che
hanno
luogo
a
porte
chiuse
per
nessun
motivo
può
essere
ammessa
nella
sala
d
'
udienza
alcun
'
altra
persona
,
tranne
i
testimoni
,
gli
interpreti
e
i
periti
,
secondo
l
'
ordine
in
cui
sono
chiamati
.
374
.
L
'
ordinanza
con
la
quale
si
prescrive
che
il
dibattimento
o
alcuni
atti
di
esso
abbiano
luogo
a
porte
chiuse
è
pronunciata
in
pubblica
udienza
;
essa
è
revocata
quando
siano
cessati
i
motivi
del
provvedimento
.
Le
porte
sono
riaperte
al
pubblico
dopo
la
revoca
.
Eccettuato
il
caso
contemplato
nel
secondo
capoverso
dell
art
.
precedente
,
la
lettura
della
sentenza
,
a
norma
dell
'
art
.
412
,
ha
sempre
luogo
in
udienza
pubblica
,
a
pena
di
nullità
.
375
.
Deve
essere
impedito
l
ingresso
nelle
sale
di
udienza
a
chi
sia
noto
come
ammonito
,
vigilato
speciale
,
ozioso
o
vagabondo
.
Deve
essere
parimenti
impedito
l
'
ingresso
a
chi
apparisca
in
età
inferiore
a
diciotto
anni
.
Se
un
minore
di
diciotto
anni
debba
intervenire
all
'
udienza
pubblica
,
come
parte
,
testimonio
,
perito
,
o
interprete
,
sarà
fatto
allontanare
tosto
che
la
sua
presenza
non
si
ritenga
più
necessaria
.
Nelle
sale
di
udienza
non
possono
essere
riservati
posti
speciali
,
salvo
quelli
che
il
presidente
ha
facoltà
di
assegnare
ai
rappresentanti
della
stampa
.
376
.
L
'
imputato
in
istato
di
arresto
assiste
all
'
udienza
libero
nella
persona
,
con
le
cautele
necessarie
per
impedirne
la
fuga
.
Se
in
qualsiasi
momento
rifiuti
di
assistervi
,
senza
che
concorra
alcuna
delle
circostanze
prevedute
nell
'
art
.
471
,
il
giudice
ordina
che
si
proceda
come
se
fosse
presente
l
'
imputato
,
il
quale
,
per
tutti
gli
effetti
del
contradittorio
,
è
rappresentato
dal
difensore
(
378
)
.
377
.
Se
l
'
imputato
che
non
è
in
istato
di
arresto
si
allontana
dall
'
udienza
,
o
si
astiene
dal
comparire
in
qualsiasi
momento
posteriore
all
'
interrogatorio
,
si
applica
il
capoverso
dell
'
art
.
precedente
.
Se
si
allontana
prima
dell
interrogatorio
,
è
giudicato
in
contumacia
.
In
entrambi
i
casi
,
nondimeno
,
se
il
giudice
riconosca
che
concorrono
giusti
motivi
,
può
sospendere
o
rimandare
il
dibattimento
.
378
.
Nei
casi
preveduti
nel
capoverso
dell
'
art
.
376
,
se
occorra
procedere
ad
atti
di
ricognizione
o
di
confronto
(
257259
)
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
ordina
che
l
'
imputato
sia
condotto
in
udienza
dalla
forza
pubblica
.
Se
l
'
imputato
non
sia
in
istato
di
arresto
e
non
sia
presente
,
può
spedire
contro
di
lui
mandato
di
accompagnamento
(
311
al
.
ult
.
)
.
379
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
apre
il
dibattimento
,
enunciando
la
costituzione
delle
parti
,
la
presenza
o
mancanza
dei
testimoni
,
periti
e
interpreti
,
il
deposito
in
cancelleria
dei
documenti
,
la
esistenza
ed
il
modo
di
custodia
delle
cose
poste
sotto
sequestro
,
e
facendo
dar
lettura
della
imputazione
.
380
.
Se
il
dibattimento
non
può
essere
ultimato
nell
'
udienza
in
cui
incomincia
,
è
proseguito
nel
seguente
giorno
non
festivo
,
salvo
che
il
presidente
ravvisi
necessario
differirlo
ad
altro
giorno
prossimo
per
dare
riposo
ai
magistrati
e
alle
persone
che
vi
partecipano
.
Esso
può
essere
sospeso
in
uno
o
più
intervalli
,
per
ragioni
di
necessità
o
convenienza
del
giudizio
,
per
un
termine
massimo
complessivo
di
quindici
giorni
,
non
computati
i
festivi
.
Ciascuna
sospensione
,
con
l
'
indicazione
del
giorno
della
nuova
udienza
,
è
annunziata
dal
presidente
o
dal
pretore
e
annotata
nel
processo
verbale
.
Se
alla
scadenza
il
giudice
accerti
che
la
causa
della
sospensione
perduri
,
e
non
sia
sufficiente
prorogare
di
dieci
giorni
al
più
il
termine
massimo
della
sospensione
,
il
dibattimento
è
rimandato
,
eccettuato
il
caso
preveduto
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
78;
nel
quale
caso
potrà
essere
conceduto
un
termine
massimo
speciale
e
improrogabile
di
venti
giorni
al
nuovo
difensore
.
Il
giudice
e
il
rappresentante
del
pubblico
ministero
,
nel
tempo
della
sospensione
,
oltre
a
poter
compiere
qualsiasi
atto
del
rispettivo
ufficio
,
hanno
anche
facoltà
di
partecipare
ad
altri
giudizi
.
Non
possono
partecipare
ad
altri
giudizi
i
giurati
che
debbono
deliberare
nel
dibattimento
sospeso
.
381
.
Nei
casi
in
cui
la
legge
lo
autorizza
espressamente
,
o
quando
se
ne
verifichi
necessità
imprescindibile
,
il
giudice
può
ordinare
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
che
il
dibattimento
sia
rimandato
.
Il
nuovo
dibattimento
è
richiesto
e
stabilito
,
e
la
citazione
è
eseguita
,
in
conformità
alle
disposizioni
degli
art
.
351
e
seguenti
.
382
.
La
polizia
e
la
disciplina
delle
udienze
spettano
al
presidente
,
o
al
pretore
;
tutto
ciò
che
essi
prescrivono
per
il
mantenimento
dell
'
ordine
deve
essere
immediatamente
eseguito
.
Nel
tempo
in
cui
il
giudice
non
si
trova
in
udienza
la
polizia
e
la
disciplina
sono
affidate
al
pubblico
ministero
.
383
.
Coloro
che
assistono
all
'
udienza
stanno
a
capo
scoperto
,
con
rispetto
e
in
silenzio
.
E
vietato
di
fare
tumulto
,
cagionare
disturbo
e
di
fare
in
qualsiasi
modo
segni
di
approvazione
o
disapprovazione
.
Per
ordine
di
chi
esercita
la
polizia
dell
udienza
il
trasgressore
è
espulso
dalla
sala
con
divieto
di
assistere
al
seguito
del
dibattimento
.
L
'
allontanamento
dell
'
imputato
per
taluno
dei
motivi
suindicati
,
perché
non
serbi
il
contegno
voluto
dal
decoro
del
giudizio
,
non
può
,
a
pena
di
nullità
,
essere
ordinato
che
dal
presidente
della
corte
di
assise
,
dal
tribunale
,
o
dal
pretore
,
e
solamente
per
l
'
udienza
nella
quale
è
disposto
.
In
tale
caso
l
'
imputato
è
considerato
presente
ed
è
per
ogni
effetto
rappresentato
dal
difensore
.
Per
il
tempo
in
cui
il
giudice
non
si
trova
in
udienza
,
la
facoltà
suddetta
spetta
al
pubblico
ministero
,
salvo
ulteriore
provvedimentodel
giudice
,
quando
rientri
in
udienza
.
384
.
Per
i
reati
commessi
in
udienza
,
chi
esercita
la
polizia
della
medesima
fa
redigere
dal
cancelliere
il
relativo
processo
verbale
,
e
può
ordinare
l
'
arresto
dell
'
incolpato
.
Il
pretore
,
il
presidente
,
o
un
giudice
delegato
,
raccoglie
immediatamente
le
sue
dichiarazioni
e
quelle
delle
persone
presenti
al
fatto
.
Gli
atti
sono
trasmessi
al
procuratore
del
Re
,
quando
non
si
tratti
di
reato
avvenuto
all
udienza
del
pretore
e
di
sua
competenza
.
SEZIONE
II
.
Dell
interrogatorio
,
delle
prove
e
della
discussione
.
385
.
La
direzione
del
dibattimento
spetta
al
presidente
o
al
pretore
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
interroga
ed
esamina
le
parti
,
i
testimoni
,
i
periti
,
gli
interpreti
;
fa
a
ciascuno
gli
avvertimenti
e
le
ammonizioni
che
la
legge
prescrive
;
reprime
le
intimidazioni
e
le
interruzioni
;
vieta
le
domande
suggestive
o
inopportune
e
impedisce
che
vi
si
risponda
;
modera
le
discussioni
e
fa
i
richiami
che
ravvisa
necessari
contro
ogni
manifestazione
in
sostegno
di
accuse
o
di
difese
,
valendosi
del
potere
attribuitogli
nell
'
art
.
382
.
386
.
Le
ordinanze
con
le
quali
il
presidente
della
corte
di
assise
,
il
tribunale
,
o
il
pretore
,
decide
sugli
incidenti
,
sono
pubblicate
mediante
lettura
in
udienza
.
Non
è
ammessa
impugnazione
contro
un
'
ordinanza
,
se
non
ne
sia
fatta
riserva
nel
processo
verbale
immediatamente
dopo
la
pubblicazione
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
136
.
387
.
La
questione
sulla
costituzione
delle
parti
,
che
sia
proposta
all
'
inizio
del
dibattimento
,
è
trattata
prima
di
ogni
altra
.
Le
questioni
sulla
competenza
per
territorio
,
sull
'
esercizio
dell
'
azione
penale
,
sulla
unione
o
divisione
di
giudizi
,
sull
ammissibilità
di
testimoni
,
periti
,
o
interpreti
,
o
sulla
mancata
comparizione
di
essi
,
sulla
presentazione
o
richiesta
di
documenti
,
sulle
eccezioni
di
nullità
indicate
nell
'
art
.
139
,
sono
proposte
e
trattate
a
pena
di
decadenza
con
unica
discussione
,
immediatamente
dopo
compiute
le
formalità
stabilite
nell
'
art
.
379
.
Nondimeno
il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
consentire
che
le
questioni
menzionate
nel
prece
dente
capoverso
siano
discusse
l
'
una
dopo
l
'
altra
come
egli
prescriva
,
ovvero
che
la
discussione
di
taluna
di
esse
sia
differita
.
E
riserbata
al
presidente
,
o
al
pretore
,
la
facoltà
di
restituire
in
termine
il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
prima
che
sia
chiuso
il
dibattimento
,
se
siano
giustificate
le
cause
per
cui
fu
impossibile
proporre
alcuna
delle
questioni
in
conformità
alle
disposizioni
che
precedono
.
388
.
Adempiuto
a
quanto
è
prescritto
nel
precedente
art
.
,
e
qualora
in
seguito
ai
provvedimenti
pronunciati
il
giudizio
debba
proseguire
,
chi
dirige
la
udienza
procede
all
interrogatorio
dell
imputato
.
All
uopo
gli
domanda
il
nome
,
il
cognome
,
l
età
e
altre
qualità
personali
;
indi
gli
contesta
in
forma
chiara
il
fatto
che
gli
è
attribuito
e
lo
invita
a
esporre
le
discolpe
,
e
tutto
ciò
che
ritenga
utile
alla
propria
difesa
,
avvertendolo
che
,
anche
se
non
risponda
,
il
dibattimento
sarà
continuato
.
All
'
imputato
possono
essere
rivolte
in
qualsiasi
momento
interrogazioni
su
singoli
fatti
o
circostanze
.
389
.
Nel
corso
del
dibattimento
l
'
imputato
ha
diritto
di
conferire
col
suo
difensore
;
ma
gli
è
vietato
di
consultarlo
durante
l
'
interrogatorio
,
o
prima
di
rispondere
a
singole
domande
.
390
.
Se
vi
sono
più
imputati
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
in
ogni
stato
del
dibattimento
interrogarne
uno
o
più
separatamente
,
facendo
allontanare
gli
altri
dalla
sala
di
udienza
;
dopo
gli
interrogatori
separati
il
dibattimento
non
può
,
a
pena
di
nullità
,
essere
continuato
se
ciascuno
degli
imputati
non
sia
informato
intorno
a
quanto
fu
fatto
in
sua
assenza
.
391
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
dopo
l
'
interrogatorio
dell
'
imputato
,
procede
all
'
esame
dei
testimoni
,
dando
la
precedenza
a
quelli
proposti
dal
pubblico
ministero
e
dalla
parte
civile
;
può
anche
sentirli
con
ordine
diverso
.
I
testimoni
,
prima
di
essere
esaminati
,
non
possono
comunicare
con
alcuno
degli
interessati
,
né
vedere
o
udire
ciò
che
si
fa
nella
sala
d
'
udienza
.
392
.
I
periti
sono
sentiti
,
di
regola
,
dopo
compiuto
l
'
esame
del
testimoni
.
Il
giudice
ha
facoltà
di
prescrivere
che
i
periti
assistano
al
dibattimento
,
o
a
parte
di
esso
,
prima
di
esporre
il
loro
parere
,
o
gli
schiarimenti
per
i
quali
siano
stati
citati
,
393
.
Quando
un
perito
,
testimonio
,
o
interprete
,
del
quale
fu
ordinata
la
citazione
,
non
sia
comparso
,
il
giudice
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
può
decidere
che
il
dibattimento
sia
continuato
,
ma
può
in
seguito
disporre
diversamente
qualora
ne
riconosca
necessaria
la
comparizione
.
394
.
Il
testimonio
,
perito
,
o
interprete
,
non
comparso
,
che
non
abbia
dimostrato
un
legittimo
impedimento
,
può
essere
,
per
ordine
del
giudice
,
accompagnato
all
'
udienza
dagli
agenti
della
forza
pubblica
,
e
in
ogni
caso
condannato
a
pagare
all
'
erario
una
somma
da
venti
a
cento
lire
;
inoltre
è
sempre
condannato
nelle
spese
della
sospensione
a
cui
abbia
dato
causa
.
Le
condanne
possono
essere
revocate
se
il
testimonio
,
perito
,
o
interprete
,
comparisca
al
dibattimento
,
o
se
,
entro
tre
giorni
dalla
notificazione
dell
'
ordinanza
di
condanna
,
presentandosi
al
presidente
o
al
pretore
,
dimostri
un
legittimo
impedimento
continuato
per
tutta
la
durata
del
dibattimento
,
395
.
Il
perito
,
o
il
testimonio
,
non
comparso
per
legittimo
impedimento
può
essere
esaminato
,
nel
luogo
in
cui
si
trova
,
dalla
corte
di
assise
,
dal
tribunale
o
dal
pretore
,
ovvero
,
per
delegazione
rispettiva
,
dal
pretore
dello
stesso
luogo
.
Il
tribunale
può
delegare
all
'
esame
uno
dei
giudici
;
il
presidente
della
corte
di
assise
,
o
il
tribunale
,
può
richiedere
il
presidente
della
corte
di
appello
o
del
tribunale
del
luogo
in
cui
il
perito
o
il
testimonio
si
trova
,
per
la
delegazione
di
un
giudice
che
debba
esaminarlo
.
Queste
regole
si
applicano
altresì
quando
occorra
esaminare
le
persone
indicate
nella
prima
parte
dell
'
art
.
252
.
Per
l
'
esame
dei
regi
agenti
diplomatici
,
o
incaricati
di
missione
all
'
estero
,
si
applica
la
disposizione
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
252;
per
gli
agenti
diplomatici
e
consolari
degli
Stati
esteri
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
253
(
396
)
,
396
.
All
'
esame
di
cui
nell
'
art
.
precedente
si
procede
senza
la
presenza
del
pubblico
,
e
con
l
'
intervento
di
un
rappresentante
il
pubblico
ministero
.
L
'
imputato
e
la
parte
civile
hanno
facoltà
di
farsi
rappresentare
dai
rispettivi
difensori
,
o
da
altri
difensori
specialmente
incaricati
;
il
presidente
o
pretore
può
permettere
che
intervengano
anche
in
persona
.
Il
pubblico
ministero
e
i
difensori
sono
,
a
pena
di
nullità
,
avvertiti
del
giorno
,
dell
'
ora
e
del
luogo
dell
'
esame
.
Se
il
giudice
delegato
verifica
non
sussistere
o
non
essere
legittimo
l
'
impedimento
addotto
dal
perito
o
testimonio
,
ne
informa
tosto
l
'
autorità
delegante
,
la
quale
può
ordinare
i
provvedimenti
stabiliti
nella
prima
parte
dell
'
art
.
394
,
ponendo
inoltre
a
carico
del
perito
o
testimonio
le
spese
del
trasferimento
del
giudice
,
del
cancelliere
,
e
delle
altre
persone
intervenute
in
conformità
del
presente
articolo
.
Tali
provvedimenti
sono
dati
senza
dilazione
dal
presidente
della
corte
di
assise
,
dal
tribunale
,
o
dal
pretore
che
conosce
del
giudizio
,
qualora
si
siano
trasferiti
sul
luogo
.
Nei
casi
suindicati
,
e
in
quello
di
rifiuto
a
fare
testimonianza
,
o
a
prestare
ufficio
di
perito
o
interprete
,
si
applica
altresì
la
disposizione
del
secondo
capoverso
dell
'
art
.
232
.
397
.
I
testimoni
sono
esaminati
separatamente
l
uno
dopo
l
'
altro
e
in
modo
che
nessuno
di
essi
prima
di
deporre
assista
all
'
esame
degli
altri
.
I
testimoni
,
i
periti
e
gli
interpreti
prestano
giuramento
a
norma
degli
art
.
88
,
90
e
91
.
Chiunque
sia
esaminato
o
interrogato
,
deve
rispondere
parlando
;
può
il
presidente
o
il
pretore
permettergli
,
facendone
menzione
nel
processo
verbale
,
di
consultare
note
in
aiuto
della
memoria
,
avuto
riguardo
alla
qualità
della
persona
o
alla
natura
dei
fatti
.
Tale
permesso
deve
essere
dato
ai
periti
che
ne
facciano
domanda
.
Per
l
'
esame
del
sordo
,
del
muto
e
del
sordomuto
si
applicano
le
norme
dell
'
art
.
194
.
Le
disposizioni
dell
'
art
.
presente
devono
essere
osservate
a
pena
di
nullità
.
398
.
Si
osservano
per
l
'
esame
dei
testimoni
le
disposizioni
degli
art
.
245
,
246
e
248
.
I
funzionari
dell
'
ordine
giudiziario
che
hanno
avuto
parte
,
per
ragione
del
loro
ufficio
,
negli
atti
del
procedimento
,
non
possono
essere
sentiti
come
testimoni
.
I
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
dell
'
imputato
,
o
,
quando
vi
siano
più
imputati
di
un
medesimo
reato
,
i
prossimi
congiunti
di
taluno
fra
loro
,
non
possono
essere
citati
né
esaminati
come
testimoni
,
a
meno
che
siano
denunzianti
o
querelanti
.
È
tuttavia
permesso
di
sentire
come
testimoni
le
persone
indicate
nel
precedente
capoverso
,
se
il
reato
sia
stato
commesso
in
danno
di
altro
prossimo
congiunto
dell
'
imputato
o
di
uno
degli
imputati
,
e
la
prova
del
reato
o
delle
circostanze
del
medesimo
non
si
possa
altrimenti
ottenere
o
integrare
.
Il
giudice
,
a
pena
di
nullità
,
deve
avvertire
tali
persone
,
qualora
non
siano
denunzianti
o
querelanti
,
che
hanno
facoltà
di
astenersi
dal
deporre
.
Dell
'
avvertimento
è
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
399
.
Se
dal
dibattimento
apparisca
la
necessità
di
una
indagine
sullo
stato
di
mente
dell
'
imputato
o
su
altro
oggetto
per
cui
non
vi
sia
stata
precedente
perizia
,
il
giudice
ordina
,
anche
d
'
ufficio
,
che
si
provveda
in
conformità
dell
'
art
.
368
.
Se
risultino
circostanze
presumibilmente
atte
a
modificare
le
conclusioni
di
una
precedente
perizia
,
o
se
il
giudice
reputi
necessario
chiedere
schiarimenti
sulla
perizia
stessa
,
ordina
,
anche
d
'
ufficio
,
che
compariscano
i
periti
già
sentiti
(
401
)
.
400
.
Il
giudice
può
,
anche
d
'
ufficio
,
purché
risulti
assolutamente
necessario
per
la
dimostrazione
della
verità
,
disporre
il
proprio
accesso
sul
luogo
in
cui
fu
commesso
il
reato
,
osservando
le
norme
stabilite
per
l
'
intervento
del
pubblico
ministero
e
delle
parti
nell
'
art
.
396
.
Se
nel
corso
del
dibattimento
si
acquista
conoscenza
di
nuovi
mezzi
di
prova
manifestamente
influenti
,
il
giudice
può
anche
di
ufficio
ordinare
la
citazione
di
testimoni
,
chiedere
e
ricevere
nuovi
documenti
,
e
prescrivere
che
si
proceda
all
'
esame
di
testimoni
anche
in
conformità
degli
art
.
395
e
396
(
401
)
.
401
.
Nei
casi
preveduti
nei
due
art
.
precedenti
può
essere
dato
,
secondo
la
necessità
,
uno
dei
provvedimenti
indicati
negli
art
.
380
e
381
.
402
.
Se
apparisca
dai
risultati
del
dibattimento
che
un
perito
,
o
un
interprete
,
abbia
dato
parere
,
informazioni
o
interpretazioni
mendaci
,
oppure
che
un
testimonio
abbia
affermato
il
falso
o
negato
il
vero
,
o
taciuto
in
tutto
o
in
parte
ciò
che
sa
intorno
ai
fatti
sui
quali
fu
esaminato
,
il
giudice
,
anche
d
'
ufficio
,
fa
redigere
processo
verbale
e
lo
trasmette
al
pubblico
ministero
;
può
anche
ordinare
l
'
arresto
e
prescrivere
che
,
pendente
il
procedimento
sulla
falsità
,
il
dibattimento
sia
rimandato
.
Non
si
procede
per
le
falsità
,
e
l
'
ordine
di
arresto
è
revocato
,
se
il
perito
,
l
'
interprete
,
o
il
testimonio
,
ritratti
,
o
palesi
la
verità
,
prima
che
il
dibattimento
sia
chiuso
o
rimandato
.
403
.
I
documenti
e
le
cose
che
possono
servire
a
convinzione
o
a
discolpa
sono
presentati
alle
parti
e
ai
testimoni
con
invito
a
dichiarare
se
li
riconoscano
.
404
.
Le
deposizioni
di
testimoni
esaminati
dal
giudice
con
le
norme
della
istruzione
formale
(
245
s
.
)
,
purché
siano
compresi
nelle
liste
e
ne
sia
stata
ordinata
la
citazione
,
possono
essere
lette
se
il
pubblico
ministero
e
le
parti
vi
consentano
.
Possono
sempre
essere
lette
le
deposizioni
ricevute
a
norma
degli
art
.
206
,
244
,
252
,
253
,
258
,
395
,
o
nei
casi
preveduti
nel
secondo
capoverso
dell
art
.
22
,
nell
ult
.
capoverso
dell
art
.
254
,
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
367
,
nell
'
art
.
369
e
nel
capoverso
dell
'
art
.
400;
e
si
può
leggere
ogni
altra
deposizione
ricevuta
nella
istruzione
quando
si
debbano
far
risultare
contraddizioni
o
variazioni
nelle
deposizioni
al
dibattimento
.
Possono
essere
lette
altresì
le
deposizioni
di
testimoni
esaminati
dal
giudice
con
le
norme
della
istruzione
formale
,
morti
,
o
assenti
dal
Regno
,
o
di
ignota
dimora
,
o
divenuti
inabili
a
deporre
per
infermità
di
mente
o
per
altra
causa
,
o
sentiti
all
estero
mediante
rogatoria
,
sempre
che
siano
compresi
nelle
liste
,
anche
se
essi
non
siano
stati
citati
validamente
.
405
.
I
processi
verbali
di
ispezioni
,
esperimenti
giudiziali
,
perizie
,
perquisizioni
,
sequestri
e
ricognizioni
,
possono
essere
letti
al
dibattimento
se
gli
atti
siano
stati
compiuti
con
intervento
del
giudice
in
conformità
dei
titoli
II
e
III
del
libro
secondo
.
Egualmente
possono
essere
letti
gli
atti
compiuti
dal
procuratore
del
Re
e
dal
procuratore
generale
,
a
norma
degli
art
.
278
e
285
.
Se
gli
atti
suindicati
siano
stati
compiuti
da
ufficiali
o
agenti
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
,
ne
è
permessa
la
lettura
,
a
meno
che
il
pubblico
ministero
o
le
parti
abbiano
chiesto
la
citazione
dei
predetti
ufficiali
od
agenti
.
Se
l
'
ufficiale
od
agente
,
di
cui
fu
ordinata
la
citazione
,
non
comparisca
,
la
lettura
è
permessa
soltanto
a
condizione
che
il
giudice
riconosca
giustificata
da
legittimo
impedimento
la
non
comparizione
.
Questa
disposizione
deve
essere
osservata
a
pena
di
nullità
.
406
.
E
vietato
,
a
pena
di
nullità
,
leggere
le
deposizioni
di
testimoni
non
esaminati
dal
giudice
con
le
norme
della
istruzione
formale
,
o
in
ogni
caso
quelle
di
persone
che
hanno
facoltà
di
astenersi
dal
deporre
all
'
udienza
(
247
)
.
E
parimenti
vietata
,
a
pena
di
nullità
,
la
lettura
degli
interrogatori
di
imputati
prosciolti
se
non
siano
compresi
nelle
liste
dei
testimoni
e
non
ne
sia
stata
ordinata
la
citazione
.
E
inoltre
vietata
,
a
pena
di
nullità
,
la
lettura
di
informazioni
sulle
voci
correnti
nel
pubblico
intorno
ai
fatti
di
cui
si
tratta
nel
procedimento
,
ovvero
sulla
moralità
in
genere
delle
parti
o
dei
testimoni
,
fatta
eccezione
per
i
certificati
del
casellario
giudiziale
.
407
.
Salve
le
disposizioni
dei
tre
precedenti
art
.
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
anche
d
'
ufficio
,
fa
dare
lettura
dei
rapporti
,
delle
denuncie
o
querele
e
di
ogni
altro
atto
o
documento
del
procedimento
,
ovvero
presentato
dal
pubblico
ministero
o
dalle
parti
,
quando
ne
riconosca
la
pertinenza
e
la
utilità
.
408
.
Dopo
l
'
esame
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
può
licenziare
il
perito
,
l
'
interprete
o
il
testimonio
,
con
riserva
di
richiamarlo
quando
occorra
.
Può
vietargli
di
rimanere
in
udienza
,
e
anche
ordinare
che
si
ritiri
nella
camera
assegnata
ai
periti
e
ai
testimoni
in
attesa
di
altri
ordini
.
Chi
trasgredisce
tali
prescrizioni
è
punito
a
norma
della
prima
parte
dell
'
art
.
394
.
409
.
Il
pubblico
ministero
,
i
difensori
,
i
giudici
del
tribunale
e
i
giurati
,
durante
il
dibattimento
,
possono
,
per
mezzo
del
presidente
o
del
pretore
,
fare
domande
,
oltre
che
all
'
imputato
,
alla
parte
lesa
,
ai
testimoni
e
ai
periti
.
410
.
Le
regole
stabilite
per
la
istruzione
formale
relativamente
alle
ispezioni
,
agli
esperimenti
giudiziali
(
202
s
.
)
,
alle
perquisizioni
(
233
s
.
)
,
ai
sequestri
(
237
s
.
)
,
alle
ricognizioni
,
ai
confronti
(
257
s
.
)
,
ai
testimoni
(
245
s
.
)
,
ai
periti
,
agli
interpreti
(
208
s
.
)
,
e
ai
mezzi
di
prova
in
generale
,
si
osservano
per
compiere
simili
atti
nel
giudizio
,
in
quanto
siano
applicabili
e
non
sia
altrimenti
disposto
.
411
.
Ultimate
le
prove
,
la
parte
civile
legge
e
svolge
le
sue
conclusioni
,
il
pubblico
ministero
pronuncia
la
requisitoria
e
successivamente
il
difensore
dell
'
imputato
propone
la
difesa
.
La
parte
civile
,
il
pubblico
ministero
e
il
difensore
dell
'
imputato
possono
replicare
;
la
replica
è
ammessa
una
sola
volta
.
CAPO
II
.
Della
sentenza
e
delle
spese
.
412
.
Il
dibattimento
avanti
il
tribunale
o
il
pretore
è
chiuso
tosto
che
sia
finita
la
discussione
,
e
senza
interruzione
è
deliberata
la
sentenza
(
414
)
;
essa
è
pubblicata
immediatamente
all
'
udienza
dal
presidente
o
pretore
,
mediante
lettura
del
dispositivo
(
414
,
5°
)
.
Queste
prescrizioni
si
osservano
a
pena
di
nullità
(
433
)
.
413
.
Nel
deliberare
la
sentenza
,
il
presidente
del
tribunale
sottopone
separatamente
a
decisione
le
questioni
di
fatto
,
e
quindi
,
se
occorra
,
quella
sull
'
applicazione
della
legge
.
Tutti
i
giudici
votano
sopra
quest
'
ultima
questione
,
qualunque
sia
stato
il
loro
voto
su
quest
'
ultimo
fatto
.
Il
presidente
raccoglie
i
voti
cominciando
dal
meno
anziano
dei
giudici
in
ordine
di
nomina
,
e
vota
per
ultimo
.
Se
i
giudici
,
presenti
al
dibattimento
,
eccedono
il
numero
legale
,
i
meno
anziani
non
possono
partecipare
alla
votazione
a
pena
di
nullità
,
salvo
che
uno
di
essi
sia
stato
relatore
all
'
udienza
,
nel
quale
caso
egli
prende
il
posto
del
meno
anziano
fra
coloro
che
avrebbero
dovuto
votare
.
Qualora
nella
votazione
si
manifestino
più
di
due
opinioni
,
i
giudici
che
hanno
votato
per
la
pena
più
grave
si
riuniscono
a
quelli
che
hanno
votato
per
la
pena
minore
gradatamente
più
prossima
alla
più
grave
,
perché
venga
a
risultare
la
maggioranza
.
Il
dispositivo
è
scritto
e
sottoscritto
dal
presidente
.
414
.
La
sentenza
contiene
:
1°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dell
imputato
che
servirono
nel
procedimento
per
identificarlo
,
con
analoghe
indicazioni
per
la
parte
civile
e
la
persona
civilmente
responsabile
,
quando
vi
siano
;
2°
la
enunciazione
dei
fatti
che
formano
l
'
oggetto
dell
'
imputazione
;
3°
i
motivi
di
fatto
e
di
diritto
su
cui
la
sentenza
è
fondata
;
4°
la
indicazione
degli
articoli
di
legge
applicati
;
5°
il
dispositivo
;
6°
la
data
e
le
sottoscrizioni
dei
giudici
e
del
cancelliere
.
Se
,
per
impedimento
sopraggiunto
dopo
la
pubblicazione
della
sentenza
del
tribunale
,
uno
dei
giudici
non
possa
sottoscriverla
,
ne
è
fatta
menzione
prima
della
sottoscrizione
degli
altri
giudici
.
La
sentenza
è
nulla
se
la
persona
dell
'
imputato
non
sia
stata
sufficientemente
indicata
,
o
se
manchi
alcuno
dei
requisiti
prescritti
ai
num
.
2
,
3
,
5
e
6
,
salvo
quanto
è
disposto
nel
capoverso
precedente
.
Nella
mancanza
di
altri
requisiti
,
non
producente
nullità
,
il
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
,
sulla
domanda
della
parte
interessata
o
del
pubblico
ministero
,
ne
ordina
la
rettificazione
con
le
forme
stabilite
nell
'
art
.
434
.
415
.
Il
pubblico
ministero
procede
a
norma
di
legge
se
dal
dibattimento
risulti
a
carico
dell
'
imputato
alcun
altro
fatto
costituente
reato
diverso
da
quello
enunciato
nella
richiesta
o
istanza
di
citazione
,
o
nell
'
atto
di
accusa
,
o
nella
sentenza
di
rinvio
,
eccetto
che
si
tratti
di
reati
ai
quali
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
seguente
.
Se
l
'
imputato
che
trovasi
detenuto
sia
prosciolto
,
e
per
il
fatto
nuovo
risultato
dal
dibattimento
la
legge
autorizzi
il
mandato
di
cattura
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
,
sull
'
istanza
del
pubblico
ministero
,
sospenderne
la
liberazione
e
spedire
mandato
di
arresto
.
416
.
Qualora
nel
dibattimento
risulti
un
reato
concorrente
,
o
la
continuazione
di
reato
,
nei
sensi
degli
art
.
77
,
78
e
79
del
codice
penale
,
ovvero
una
circostanza
aggravante
,
e
non
ve
ne
sia
stata
specifica
menzione
nella
sentenza
di
rinvio
,
nell
atto
di
accusa
,
nella
richiesta
,
nella
istanza
,
o
nel
decreto
di
citazione
,
il
presidente
a
domanda
del
pubblico
ministero
,
o
il
pretore
anche
di
ufficio
,
purché
la
cognizione
non
ecceda
la
competenza
del
giudice
,
li
contesta
,
a
pena
di
nullità
,
all
'
imputato
,
inserendone
menzione
nel
processo
verbale
,
e
,
salvo
che
si
tratti
dell
'
aggravante
della
recidiva
,
lo
avverte
che
ha
diritto
a
chiedere
un
termine
per
la
difesa
.
Se
l
'
imputato
esercita
questo
diritto
,
il
giudice
sospende
o
rimanda
il
dibattimento
,
con
facoltà
al
pubblico
ministero
,
all
'
imputato
e
alle
altre
parti
di
presentare
nuove
prove
.
Se
l
'
imputato
non
esercita
questo
diritto
,
o
se
si
tratta
di
recidiva
,
il
reato
concorrente
,
la
continuazione
,
o
la
circostanza
aggravante
,
restano
compresi
nella
imputazione
e
nel
giudizio
.
417
.
Il
giudice
può
definire
il
fatto
in
modo
diverso
da
quello
enunciato
nella
richiesta
,
nella
istanza
,
o
nel
decreto
di
citazione
,
o
nell
'
atto
di
accusa
,
o
nella
sentenza
di
rinvio
,
e
infliggere
la
pena
corrispondente
,
quantunque
più
grave
,
purché
la
cognizione
del
reato
non
ecceda
la
sua
competenza
.
Se
risulta
dal
dibattimento
che
il
fatto
è
diverso
da
quello
enunciato
nella
richiesta
,
o
nella
istanza
,
o
nel
decreto
di
citazione
,
o
nell
'
atto
di
accusa
,
o
nella
sentenza
di
rinvio
,
fuori
dei
casi
contemplati
nell
'
art
.
precedente
e
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
seguente
,
trasmette
con
ordinanza
motivata
gli
atti
al
pubblico
ministero
.
418
.
Se
il
giudice
creda
che
,
per
diversa
definizione
di
reato
,
il
fatto
del
quale
conosce
in
seguito
a
sentenza
di
rinvio
ecceda
la
propria
competenza
,
trasmette
,
con
ordinanza
motivata
,
gli
atti
alla
corte
di
cassazione
,
la
quale
decide
sul
conflitto
.
Se
il
giudice
creda
che
il
reato
ecceda
la
propria
competenza
perché
il
fatto
nel
dibattimento
risulta
diverso
da
quello
enunciato
nella
sentenza
di
rinvio
,
trasmette
,
con
ordinanza
motivata
,
gli
atti
al
pubblico
ministero
.
Altrettanto
dispone
in
ogni
diverso
caso
in
cui
al
dibattimento
sorga
motivo
per
attribuire
il
procedimento
ad
una
competenza
superiore
.
Se
il
fatto
costituisce
un
reato
di
competenza
del
pretore
,
e
se
l
'
imputato
,
il
pubblico
ministero
,
o
la
parte
civile
,
non
ha
chiesto
la
dichiarazione
d
'
incompetenza
,
il
tribunale
giudica
nel
merito
con
sentenza
inappellabile
.
419
.
La
dichiarazione
d
incompetenza
può
essere
pronunciata
in
ogni
stato
del
giudizio
.
Nel
dichiarare
la
propria
incompetenza
,
se
la
legge
autorizzi
il
mandato
di
cattura
,
il
tribunale
o
il
pretore
può
spedire
il
mandato
di
arresto
.
420
.
Quando
il
giudice
ritenga
non
appartenere
la
cognizione
del
fatto
alla
competenza
ordinaria
,
trasmette
gli
atti
all
'
autorità
competente
.
421
.
Se
esiste
una
causa
per
la
quale
l
'
imputato
non
è
punibile
o
non
soggiace
a
pena
,
se
il
fatto
non
costituisce
reato
,
ovvero
se
la
sussistenza
del
fatto
è
esclusa
,
se
l
'
imputato
non
lo
ha
commesso
o
non
vi
ha
concorso
,
se
l
'
azione
penale
è
prescritta
od
in
altro
modo
estinta
,
o
non
può
essere
promossa
o
proseguita
,
il
tribunale
,
o
il
pretore
,
pronuncia
l
assoluzione
enunciandone
espressamente
la
causa
nel
dispositivo
.
Se
non
risultano
sufficienti
prove
che
il
fatto
sussista
,
o
che
l
'
imputato
lo
abbia
commesso
o
vi
abbia
concorso
,
o
non
risultino
sufficienti
le
prove
della
sua
colpevolezza
,
si
pronuncia
sentenza
assolutoria
per
insufficienza
di
prove
.
Nei
casi
in
cui
la
legge
dispone
che
l
'
imputato
va
esente
da
pena
,
ne
è
fatta
dichiarazione
,
enunciandone
espressamente
la
causa
nel
dispositivo
.
Se
il
prosciolto
si
trovi
detenuto
,
o
soggetto
a
vincoli
di
libertà
provvisoria
,
il
tribunale
,
o
il
pretore
,
ne
ordina
la
liberazione
,
se
egli
non
debba
rimanere
detenuto
per
altra
causa
.
Quando
occorra
applicare
il
capoverso
dell
'
art
,
46
,
.
o
la
prima
parte
dell
'
art
.
54
,
o
la
prima
parte
dell
'
art
.
58
del
codice
penale
,
si
provvede
a
norma
dell
'
art
.
594
.
422
.
Il
tribunale
,
o
il
pretore
,
se
il
fatto
costituisce
un
reato
e
la
reità
dell
'
imputato
è
provata
,
pronuncia
la
condanna
e
infligge
la
pena
.
423
.
Nel
pronunciare
sentenza
di
condanna
alla
reclusione
,
alla
detenzione
,
al
confino
,
o
all
'
arresto
per
durata
non
superiore
a
sei
mesi
,
o
ad
una
pena
pecuniaria
,
che
,
sola
o
congiunta
a
pena
restrittiva
dèlla
libertà
personale
,
e
convertita
a
norma
di
legge
,
priverebbe
della
libertà
personale
per
un
tempo
nel
complesso
non
superiore
a
sei
mesi
,
contro
persona
che
non
abbia
riportalo
mai
condanna
alla
reclusione
,
il
giudice
,
salvo
che
sia
altrimenti
stabilito
in
leggi
speciali
,
e
purché
l
'
imputato
sia
presente
,
può
ordinare
che
l
'
esecuzione
della
condanna
rimanga
sospesa
per
il
termine
di
cinque
anni
,
trattandosi
di
condanna
per
delitto
,
o
,
se
trattisi
di
condanna
per
contravvenzione
,
per
un
termine
inferiore
a
quello
stabilito
per
la
prescrizione
della
pena
(
424
s
.
)
.
La
misura
della
pena
per
cui
può
darsi
questo
provvedimento
,
è
doppia
per
le
donne
,
per
i
minori
di
anni
diciotto
e
per
coloro
che
abbiano
compiuto
anni
settanta
.
La
disposizione
di
questo
art
.
non
si
applica
nei
casi
di
assenza
o
allontanamento
volontario
dal
giudizio
preveduti
negli
art
.
376
e
371
.
424
.
La
sospensione
può
essere
subordinata
al
risarcimento
del
danno
liquidato
nella
sentenza
,
ovvero
al
pagamento
,
entro
il
termine
prefisso
nella
medesima
,
di
una
somma
da
imputare
nella
liquidazione
definitiva
,
o
assegnata
a
titolo
di
riparazione
,
e
in
ciascuno
di
questi
casi
può
anche
essere
subordinata
al
pagamento
delle
spese
del
procedimento
.
425
.
I1
presidente
,
o
il
pretore
,
letta
la
sentenza
,
richiama
il
condannato
,
in
udienza
,
sulla
importanza
del
beneficio
concedutogli
,
e
lo
ammonisce
che
se
entro
il
termine
stabilito
commetta
un
delitto
,
o
non
ottemperi
agli
obblighi
imposti
,
dovrà
espiare
la
pena
a
norma
di
legge
.
426
.
La
sospensione
non
può
essere
conceduta
più
di
una
volta
,
neppure
se
sia
intervenuta
riabilitazione
(
629
s
.
)
;
ma
per
gli
effetti
di
questa
disposizione
non
si
tiene
conto
della
sospensione
conceduta
con
decreto
a
norma
dell
art
.
298
.
427
.
Se
con
una
prima
condanna
sia
inflitta
pena
pecuniaria
non
superiore
a
lire
cinquemila
,
o
pena
restrittiva
della
libertà
personale
per
durata
non
maggiore
di
tre
anni
,
il
giudice
può
,
valutati
i
precedenti
del
condannato
e
le
circostanze
del
fatto
,
ordinare
che
si
sospenda
la
menzione
della
condanna
nel
certificato
del
casellario
giudiziale
(
618
s
.
,
623
.
3°
)
,
fino
a
che
il
condannato
non
commetta
altro
fatto
costituente
delitto
.
428
.
Se
la
condanna
alla
pubblicazione
della
sentenza
sia
espressamente
preveduta
dalla
legge
,
il
giudice
ordina
la
pubblicazione
a
spese
del
condannato
e
,
quando
sia
il
caso
,
anche
a
spese
della
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
.
Se
in
altri
casi
il
giudice
ritenga
che
il
provvedimento
sia
giustificato
dall
'
indole
del
fatto
e
serva
a
riparare
il
danno
,
o
a
integrarne
la
riparazione
,
ordina
che
la
sentenza
sia
pubblicata
,
a
spese
della
parte
istante
,
per
una
o
due
volte
,
in
giornali
che
designa
,
in
numero
non
maggiore
di
tre
.
Nel
caso
di
proscioglimento
,
il
giudice
,
sull
'
istanza
dell
'
imputato
,
qualora
ravvisi
concorrere
a
riguardo
di
lui
condizioni
analoghe
a
quelle
indicate
nel
precedente
capoverso
,
può
ordinare
che
la
sentenza
sia
pubblicata
a
spese
della
parte
civile
.
429
.
In
virtù
della
sentenza
di
condanna
lo
Stato
ha
diritto
al
pagamento
delle
spese
del
procedimento
a
carico
del
condannato
o
dei
condannati
,
a
norma
dell
art
.
39
del
codice
penale
.
La
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
che
sia
stata
citata
o
sia
intervenuta
nel
giudizio
è
obbligata
al
pagamento
in
solido
col
condannato
,
se
la
sua
responsabilità
sia
dichiarata
nella
sentenza
.
Se
l
'
imputato
sia
assolto
e
si
tratti
di
reato
per
il
quale
si
procede
a
querela
di
parte
il
querelante
è
condannato
alle
spese
del
procedimento
.
Non
vi
è
condannato
quando
l
'
assoluzione
sia
pronunciata
per
essere
estinta
l
'
azione
penale
in
forza
di
prescrizione
e
questa
non
fosse
compiuta
nel
giorno
in
cui
fu
presentata
la
querela
.
Se
l
azione
penale
è
dichiarata
estinta
per
remissione
(
155
s
.
,
c.p.
88
)
,
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
161
(
470
)
.
430
.
Con
la
sentenza
di
condanna
l
'
imputato
è
pure
condannato
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
dal
reato
,
e
alle
restituzioni
in
favore
del
danneggiato
,
anche
se
non
costituito
parte
civile
.
Può
essere
condannato
altresì
al
pagamento
della
riparazione
in
somma
determinata
nella
sentenza
,
purché
l
'
offeso
costituito
parte
civile
ne
abbia
fatto
domanda
.
Quando
la
persona
civilmente
responsabile
fu
citata
o
intervenne
nel
giudizio
,
tali
condanne
sono
pronunciate
anche
contro
di
essa
,
in
solido
,
se
la
sua
responsabilità
sia
dichiarata
nella
sentenza
.
La
liquidazione
dei
danni
è
pronunciata
nella
sentenza
se
ne
sia
fatta
domanda
dalla
parte
civile
e
gli
atti
ne
forniscano
gli
elementi
;
in
ogni
altro
caso
la
domanda
per
la
liquidazione
è
proposta
avanti
il
giudice
civile
competente
in
primo
grado
per
valore
,
nel
luogo
dove
fu
trattato
in
prima
cognizione
il
giudizio
penale
.
Nella
sentenza
può
essere
assegnata
al
danneggiato
una
somma
da
imputare
nella
liquidazione
definitiva
.
L
'
imputato
e
la
persona
civilmente
responsabile
sono
in
ogni
caso
condannati
in
solido
alle
spese
in
favore
della
parte
civile
.
Il
giudice
provvede
altresì
.
sulle
spese
indicate
nel
capoverso
dell
art
.
10
(
470
)
.
431
.
Con
la
sentenza
di
proscioglimento
,
il
giudice
,
se
si
tratti
di
reato
per
il
quale
si
procede
a
querela
di
parte
condanna
il
querelante
al
rimborso
delle
spese
in
favore
dell
imputato
,
e
,
se
il
querelante
sia
costituito
parte
civile
,
anche
in
favore
della
persona
civilmente
responsabile
,
citata
o
intervenuta
,
eccetto
che
concorrano
giusti
motivi
per
compensarle
in
tutto
o
in
parte
,
o
sia
pronunciato
il
proscioglimento
per
prescrizione
non
ancora
compiuta
nel
giorno
in
cui
fu
presentala
la
querela
;
può
altresì
condannare
il
querelante
a
risarcire
i
danni
all
'
imputato
,
e
,
quando
sia
il
caso
,
alla
persona
civilmente
responsabile
,
se
gli
interessati
ne
propongano
istanza
.
Se
si
tratta
di
reato
per
il
quale
si
procede
d
'
ufficio
,
il
giudice
può
,
sull
istanza
medesima
,
condannare
la
parte
civile
alle
spese
e
ai
danni
in
favore
dell
'
imputato
e
della
persona
civilmente
responsabile
citata
o
intervenuta
nel
giudizio
,
e
provvede
altresì
sulle
spese
indicate
nel
capoverso
dell
'
art
.
10
(
432
,
470
)
.
432
.
Sulle
domande
per
spese
e
per
risarcimento
di
danni
,
di
cui
nell
'
art
.
precedente
,
non
può
pronunciare
che
il
giudice
penale
nella
sentenza
di
proscioglimento
.
Il
giudizio
di
liquidazione
è
proposto
avanti
il
giudice
civile
competente
in
primo
grado
in
conformità
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
430
.
433
.
La
sentenza
del
tribunale
,
debitamente
compilata
e
sottoscritta
,
deve
essere
deposta
in
cancelleria
non
oltre
quindici
giorni
dalla
pubblicazione
fattane
in
udienza
a
norma
dell
art
.
412
,
e
quella
del
pretore
non
oltre
dieci
giorni
.
La
sentenza
si
ha
come
notificata
alle
parti
che
siano
state
presenti
in
persona
al
dibattimento
,
anche
se
non
siano
presenti
alla
pubblicazione
.
434
.
La
correzione
degli
errori
materiali
delle
sentenze
,
delle
ordinanze
e
dei
decreti
,
quando
tali
errori
non
producano
nullità
,
è
ordinata
dal
giudice
che
ha
pronunciato
il
provvedimento
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
previa
citazione
delle
parti
in
camera
di
consiglio
;
delle
deduzioni
di
esse
è
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
Nell
originale
della
sentenza
,
dell
'
ordinanza
,
o
del
decreto
,
è
fatta
annotazione
dell
ordinanza
di
correzione
.
Si
procede
nello
stesso
modo
quando
occorra
rettificare
,
in
una
sentenza
,
il
nome
o
cognome
dell
imputato
.
435
.
L
'
imputato
assolto
,
anche
in
contumacia
,
con
sentenza
divenuta
irrevocabile
,
non
può
essere
di
nuovo
sottoposto
a
procedimento
per
quel
medesimo
fatto
,
neppure
se
esso
venga
diversamente
definito
per
titolo
,
grado
o
quantità
di
reato
.
Si
può
invece
in
ogni
caso
procedere
contro
l
'
imputato
assolto
per
mancanza
di
querela
o
richiesta
,
se
l
una
o
l
'
altra
venga
in
seguito
proposta
.
CAPO
III
.
Del
processo
verbale
.
436
.
Di
ogni
dibattimento
il
cancelliere
redige
processo
verbale
nel
quale
enuncia
:
l
°
il
luogo
,
l
anno
,
il
mese
e
il
giorno
in
cui
è
tenuta
l
'
udienza
,
l
'
ora
dell
apertura
e
quella
della
chiusura
di
essa
;
2°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dell
imputato
;
3°
nome
e
cognome
dei
giudici
,
del
rappresentante
del
pubblico
ministero
,
delle
parti
che
intervengono
al
dibattimento
,
dei
loro
rappresentanti
e
difensori
;
4°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dei
testimoni
,
dei
periti
,
degli
interpreti
,
e
la
prestazione
del
rispettivo
giuramento
;
5°
le
istanze
e
le
conclusioni
del
pubblico
ministero
o
delle
parti
,
e
quanto
il
giudice
,
d
ufficio
o
a
richiesta
del
pubblico
ministero
o
di
una
delle
parti
,
ordini
che
vi
sia
inserito
.
Il
processo
verbale
è
sottoscritto
dal
presidente
,
o
dal
pretore
,
e
dal
cancelliere
,
ed
è
unito
agli
atti
del
procedimento
.
Se
il
presidente
del
tribunale
sia
impedito
,
sottoscrive
per
lui
il
giudice
anziano
;
in
caso
d
'
impedimento
del
presidente
della
corte
di
assise
,
o
del
pretore
,
basta
che
sottoscriva
il
cancelliere
.
Degli
impedimenti
e
delle
loro
cause
deve
farsi
espressa
menzione
prima
delle
sottoscrizioni
.
Le
ordinanze
pubblicate
durante
il
dibattimento
sono
inserite
,
a
pena
di
nullità
,
nel
processo
verbale
.
437
.
Nel
dibattimento
avanti
la
corte
di
assise
il
cancelliere
non
deve
enunciare
nel
processo
verbale
le
deposizioni
dei
testimoni
e
le
dichiarazioni
dei
periti
,
salvo
quanto
è
disposto
nel
num
.
5
dell
'
art
.
precedente
.
Nel
dibattimento
avanti
il
tribunale
o
il
pretore
,
e
nel
giudizio
in
contumacia
avanti
la
corte
di
assise
,
il
cancelliere
deve
riassumere
le
deposizioni
dei
testimoni
,
le
dichiarazioni
dei
periti
,
le
conferme
,
variazioni
o
aggiunte
alle
deposizioni
o
alle
dichiarazioni
antecedenti
,
e
ogni
altra
circostanza
che
risulti
dal
rispettivo
esame
.
Se
l
imputato
è
presente
,
il
cancelliere
deve
pure
riassumere
le
risposte
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
dettare
le
disposizioni
dei
testimoni
e
le
dichiarazioni
dei
periti
,
e
può
invitare
questi
ultimi
a
dettarle
,
facendo
di
tali
circostanze
inserire
menzione
nel
processo
verbale
.
CAPO
IV
.
Disposizioni
speciali
per
il
giudizio
avanti
la
corte
di
assise
.
438
.
Il
presidente
,
composta
la
giuria
in
conformità
stella
legge
,
e
ammesso
il
pubblico
nella
sala
di
udienza
,
espone
concisamente
ai
giurati
i
fatti
e
legge
l
'
imputazione
,
senza
accennare
alle
prove
.
Indi
seriamente
li
ammonisce
dell
obbligo
di
non
comunicare
con
alcuno
intorno
alle
accuse
e
di
non
manifestare
in
alcun
modo
la
propria
opinione
intorno
ad
esse
,
prima
del
verdetto
,
e
rammenta
le
sanzioni
stabilite
nell
art
.
441
.
439
.
Se
l
'
azione
penale
sia
estinta
,
ovvero
non
possa
essere
promossa
o
proseguita
,
il
presidente
,
anche
di
ufficio
,
sentiti
il
pubblico
ministero
,
l
'
imputato
e
i
difensori
,
pronuncia
non
doversi
procedere
per
il
motivo
che
indica
espressamente
nel
dispositivo
della
sentenza
.
Questa
è
deliberata
senza
l
'
intervento
dei
giurati
,
anche
dopo
1apertura
del
dibattimento
.
Nel
procedimento
per
citazione
diretta
(
277
s
.
)
,
il
presidente
decide
nella
stessa
forma
sull
'
eccezione
d
'
incompetenza
della
corte
di
assise
.
Qualora
riconosca
fondata
la
eccezione
,
pronuncia
sentenza
di
rinvio
al
tribunale
o
al
pretore
.
440
.
Interrogato
l
'
imputato
sul
nome
,
cognome
e
sulle
altre
qualità
personali
,
il
presidente
invita
i
giurati
ad
alzarsi
;
e
,
stando
in
piedi
egli
stesso
,
legge
la
seguente
formula
di
giuramento
:
«
Con
la
ferma
volontà
di
compiere
,
da
uomini
d
onore
,
tutto
il
vostro
dovere
,
e
coscienti
della
suprema
importanza
morale
e
civile
dell
ufficio
che
la
Legge
vi
affida
,
giurate
e
promettete
di
ascoltare
con
diligenza
ed
esaminare
con
serenità
,
in
questo
procedimento
,
le
prove
e
le
ragioni
dell
'
accusa
e
della
difesa
,
di
formare
la
vostra
intima
convinzione
valutandole
con
rettitudine
ed
imparzialità
,
e
di
tenere
lontano
dall
'
animo
vostro
ogni
sentimento
di
avversione
o
di
favore
,
perché
il
verdetto
riesca
,
quale
la
società
lo
attende
da
voi
,
affermazione
sincera
di
vertici
e
di
giustizia
»
.
I
giurati
sono
chiamati
ad
uno
ad
uno
;
e
ciascuno
di
essi
risponde
affermando
:
«
Lo
giuro
»
(
465
)
.
441
.
Il
giurato
che
,
prima
del
verdetto
,
comunicando
con
altri
,
o
in
altro
modo
,
manifesti
la
propria
opinione
sulle
accuse
,
è
escluso
dalla
giuria
ed
è
condannato
dal
presidente
al
pagamento
di
una
ammenda
non
inferiore
a
lire
trecento
e
non
superiore
a
mille
,
e
alle
spese
della
sospensione
che
sia
resa
necessaria
dalla
sua
esclusione
.
442
.
Dopo
l
'
interrogatorio
dell
'
imputato
il
presidente
avverte
i
giurati
della
facoltà
che
hanno
,
durante
il
dibattimento
,
di
rivolgere
per
mezzo
di
lui
all
'
imputato
,
alla
parte
lesa
,
ai
testimoni
o
ai
periti
le
domande
che
ritengano
utili
all
'
accertamento
della
verità
(
465
)
.
443
.
Esaurite
le
prove
,
il
presidente
invita
il
pubblico
ministero
e
le
parti
a
presentare
le
rispettive
richieste
circa
le
questioni
da
proporre
ai
giurati
(
444
s
.
)
;
indi
egli
formula
le
questioni
e
ne
dà
lettura
(
465
)
.
444
.
Le
questioni
sul
fatto
principale
e
sulle
circostanze
aggravanti
sono
proposte
in
conformità
alla
sentenza
di
rinvio
,
o
all
'
atto
d
'
accusa
.
Anche
nel
giudizio
avanti
la
corte
di
assise
si
applica
la
disposizione
dell
art
.
416
e
le
questioni
sono
proposte
in
conformità
alla
contestazione
fatta
dal
presidente
a
norma
del
medesimo
articolo
(
465
)
.
445
.
Il
pubblico
ministero
e
l
'
imputato
possono
chiedere
che
siano
proposte
questioni
o
domande
sulle
cause
che
secondo
la
legge
escludono
o
diminuiscono
l
'
imputabilità
o
la
pena
,
o
per
le
quali
deve
dichiararsi
la
esenzione
da
pena
,
ed
anche
questioni
o
domande
subordinate
che
modifichino
la
questione
principale
dando
luogo
a
conseguenze
di
diritto
diverse
a
favore
dell
imputato
.
Il
presidente
deve
proporre
le
dette
questioni
o
domande
,
qualora
non
ostino
motivi
di
diritto
,
e
può
proporle
anche
d
'
ufficio
(
465
)
.
446
.
La
questione
sul
fatto
principale
come
fu
indicato
nella
sentenza
di
rinvio
o
nell
atto
di
accusa
,
con
l
enunciazione
degli
elementi
costitutivi
del
reato
,
senza
dare
loro
alcuna
denominazione
giuridica
e
con
riferimento
alla
colpevolezza
dell
imputato
,
deve
essere
divisa
nelle
seguenti
domande
:
1°
se
sussista
il
fatto
materiale
;
2°
se
l
'
imputato
lo
abbia
commesso
o
vi
abbia
concorso
;
3°
se
l
'
imputato
sia
colpevole
.
Nella
domanda
sulla
colpevolezza
si
enuncia
,
quando
sia
indicato
nella
legge
,
anche
il
fine
specifico
(
449
,
465
)
.
447
.
La
questione
subordinata
contiene
gli
elementi
che
la
costituiscono
come
modificazione
della
principale
.
Se
in
essa
non
debbano
essere
enunciati
elementi
di
un
fatto
materiale
diverso
,
o
elementi
costitutivi
di
un
reato
diverso
,
è
inserita
nella
questione
principale
come
domanda
subordinata
alla
risposta
data
alla
seconda
o
alla
terza
domanda
della
questione
stessa
.
Se
nella
questione
subordinata
debbano
essere
enunciati
elementi
di
un
fatto
materiale
diverso
,
o
elementi
costitutivi
di
un
reato
diverso
,
tale
questione
è
proposta
subordinatamente
alla
principale
e
divisa
nel
modo
indicato
nell
'
art
.
precedente
(
465
)
.
448
.
Le
domande
,
e
rispettivamente
le
questioni
,
sulle
cause
che
escludono
o
diminuiscono
la
imputabilità
(c.p
.
44
s
.
)
o
la
pena
,
su
quelle
per
le
quali
deve
dichiararsi
la
esenzione
da
pena
,
e
sulle
circostanze
aggravanti
,
contengono
l
'
enunciazione
degli
elementi
che
le
costituiscono
,
fatta
eccezione
per
quella
relativa
alle
circostanze
attenuanti
prevedute
nell
art
.
59
del
codice
penale
(
465
)
.
449
.
La
domanda
su
una
causa
che
esclude
l
imputabilità
fa
parte
della
questione
sul
fatto
principale
.
Tale
domanda
precede
quella
indicata
al
n
.
3
dell
'
art
.
446;
e
quest
'
ultima
deve
essere
formulata
subordinatamente
alla
risposta
negativa
sulla
causa
da
cui
è
esclusa
l
imputabilità
.
La
questione
su
una
causa
che
diminuisce
l
'
imputabilità
o
la
pena
è
proposta
in
seguito
alla
questione
sul
fatto
principale
,
e
subordinatamente
alla
risposta
affermativa
sulle
tre
domande
indicate
nell
'
art
.
446
(
465
)
.
450
.
Se
l
'
imputato
sia
sordomuto
,
o
se
nel
momento
in
cui
fu
commesso
il
fatto
avesse
avuto
meno
di
quattordici
anni
,
ovvero
,
trattandosi
di
reato
di
stampa
preveduto
nel
n
.
4
dell
art
.
14
,
avesse
avuto
meno
di
sedici
anni
,
il
presidente
domanda
ai
giurati
con
speciale
questione
se
egli
abbia
agito
con
discernimento
(
465
)
.
451
.
La
questione
sul
fatto
principale
è
proposta
prima
di
ogni
altra
;
la
questione
sulle
circostanze
attenuanti
è
proposta
per
ultima
:
le
altre
sono
proposte
con
l
'
ordine
che
il
presidente
ritiene
logico
e
conveniente
alla
votazione
,
salvo
quanto
è
disposto
nel
capoverso
dell
art
.
449
.
Le
domande
sul
fatto
principale
e
sulle
questioni
subordinate
sono
proposte
con
la
formula
:
1
)
«
Sussiste
il
fatto
....
(
enunciandolo
in
conformità
agli
art
.
444
e
446
)
?
»
2
)
«
Ha
l
imputato
...
commesso
il
fatto
(
o
«
Ha
concorso
nel
fatto
»
,
indicando
gli
elementi
del
concorso
)
?
»
;
3
)
«
È
l
'
imputato
colpevole
per
avere
commesso
il
fatto
(
o
per
avere
concorso
nel
fatto
)
volontariamente
?
»
(
e
se
la
legge
designa
un
fine
specifico
si
dica
,
per
esempio
:
«
a
fine
di
uccidere
,
per
trarre
profitto
,
per
fine
di
lucro
,
di
libidine
,
per
influire
»
?
)
;
oppure
:
«
È
l
'
imputato
colpevole
di
avere
cagionato
il
fatto
per
imprudenza
,
per
negligenza
?
»
(
come
nelle
varie
ipotesi
dalla
legge
indicate
)
.
Le
questioni
o
domande
sulle
cause
che
escludono
o
diminuiscono
la
imputabilità
o
la
pena
,
quelle
sulle
circostanze
aggravanti
e
quelle
sulle
cause
che
esimono
da
pena
sono
proposte
con
la
formula
:
«
Sussiste
a
favore
(
o
a
carico
)
dell
'
imputato
che
egli
abbia
commesso
il
fatto
,
trovandosi
nello
stato
o
con
la
circostanza
o
per
esservi
stato
costretto
o
nell
atto
di
...
usando
di
...
con
abuso
di
...
col
mezzo
di
...
con
violenza
,
con
armi
...
(
come
nei
varii
casi
dalla
legge
indicati
)
.
La
questione
sulle
circostanze
attenuanti
è
proposta
con
la
formula
:
«
Concorrono
in
favore
dell
'
imputato
circostanze
attenuanti
?
»
(
465
)
.
452
.
Le
questioni
,
e
le
domande
in
cui
siano
divise
,
si
formulano
distintamente
per
ciascun
imputato
,
per
ciascun
fatto
principale
o
subordinato
,
e
per
ciascuna
delle
cause
o
circostanze
suddette
.
Ciascuna
questione
e
ciascuna
domanda
è
formulata
in
modo
che
si
possa
rispondere
con
sì
o
con
no
;
e
vi
è
fatta
menzione
,
quando
occorra
,
del
legame
di
dipendenza
dell
'
una
dall
'
altra
.
Se
più
sono
gli
imputati
per
un
medesimo
fatto
,
la
domanda
sulla
sussistenza
del
fatto
materiale
specificata
nel
num
.
1
dell
art
.
446
è
proposta
una
sola
volta
(
465
)
.
453
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
hanno
facoltà
di
chiedere
che
le
questioni
siano
formulate
,
o
disposte
,
in
modo
ed
ordine
diverso
.
Il
presidente
decide
sulle
istanze
predette
.
454
.
Stabilite
le
questioni
definitivamente
secondo
le
nonne
degli
art
.
precedenti
e
sottoscritte
dal
presidente
e
dal
cancelliere
,
si
procede
alla
discussione
in
conformità
dell
art
.
411
.
Nessuna
modificazione
od
aggiunta
può
essere
fatta
alle
questioni
,
se
non
sopraggiungano
nuovi
elementi
di
prova
che
ne
impongano
la
necessità
.
La
decisione
del
presidente
su
questo
oggetto
non
può
essere
in
alcun
modo
impugnata
(
465
)
.
455
.
Terminata
la
discussione
,
il
presidente
dichiara
chiuso
il
dibattimento
,
che
non
può
essere
riaperto
;
e
si
procede
nella
sala
d
'
udienza
alla
deliberazione
del
verdetto
,
restando
presenti
,
insieme
coi
giurati
,
il
presidente
,
il
pubblico
ministero
,
il
cancelliere
,
e
un
difensore
per
ciascuno
degli
imputati
.
Per
gli
imputati
per
i
quali
il
presidente
dichiari
non
esistere
incompatibilità
di
difesa
,
assiste
un
solo
difensore
designato
da
essi
o
,
in
caso
di
disaccordo
,
dal
presidente
.
I
giurati
supplenti
sono
licenziati
:
ogni
altra
persona
,
compreso
il
difensore
della
persona
civilmente
responsabile
,
è
fatta
allontanare
dalla
sala
dell
'
udienza
.
Il
presidente
provvede
per
mezzo
degli
agenti
della
forza
pubblica
alla
custodia
degli
ingressi
.
È
assoluto
dovere
del
pubblico
ministero
e
del
difensore
di
mantenersi
in
silenzio
e
astenersi
da
qualsiasi
atto
elle
possa
turbare
la
libertà
e
la
tranquillità
della
votazione
del
verdetto
e
dello
spoglio
dei
voti
.
Il
presidente
fa
allontanare
dalla
sala
di
udienza
il
trasgressore
,
e
lo
denunzia
per
i
provvedimenti
disciplinari
,
senza
pregiudizio
dell
'
azione
penale
quando
ne
sia
il
caso
,
e
salvo
l
obbligo
di
ripresentarsi
all
udienza
dopo
la
deliberazione
dei
giurati
.
La
deliberazione
continua
in
assenza
del
trasgressore
e
senza
che
questi
sia
surrogato
.
Le
disposizioni
date
dal
presidente
in
esecuzione
di
questo
articolo
non
sono
soggette
ad
alcuna
impugnazione
(
457
,
459
,
465
)
.
456
.
Finché
non
sia
ultimata
la
deliberazione
,
la
quale
in
nessun
caso
può
essere
interrotta
,
nessuno
può
prendere
la
parola
se
non
per
espressa
facoltà
datagli
dal
presidente
;
e
nessuno
può
entrare
nella
sala
d
udienza
,
od
uscirne
,
eccetto
che
per
ordine
scritto
del
presidente
(
457
,
459
,
465
)
.
457
.
Chiunque
trasgredisce
alle
disposizioni
dei
due
art
.
precedenti
,
ovvero
,
essendo
obbligato
a
darvi
esecuzione
,
non
le
fa
eseguire
,
è
condannato
dal
presidente
a
pagare
all
'
erario
una
somma
da
trecento
a
cinquecento
lire
,
senza
pregiudizio
dell
'
azione
penale
che
possa
sorgere
dal
fatto
(
459
)
.
458
.
Il
presidente
richiama
i
giurati
sulla
importanza
del
giuramento
da
loro
prestato
e
sulla
gravità
dell
'
ufficio
che
si
accingono
a
compiere
;
dà
lettura
delle
questioni
nell
'
ordine
in
cui
sono
state
formulate
;
le
spiega
singolarmente
nel
loro
significato
e
nelle
rispettive
relazioni
,
indicando
le
conseguenze
penali
delle
risposte
,
senza
riassumere
i
risultati
del
dibattimento
né
ripetere
o
apprezzare
le
prove
,
o
le
ragioni
,
addotte
per
l
'
accusa
o
per
la
difesa
,
Ciascun
giurato
ha
facoltà
di
chiedere
schiarimenti
anche
prima
della
votazione
di
una
singola
questione
o
domanda
(
459
al
.
ult
.
,
465
)
.
459
.
Il
presidente
spiega
ai
giurati
l
effetto
delle
schede
non
contenenti
alcun
voto
,
o
giudicate
non
leggibili
(
460
,
465
)
.
Prima
che
si
proceda
alla
votazione
il
presidente
rammenta
a
tutti
i
presenti
le
disposizioni
degli
art
.
455
,
456
e
457
,
ed
invita
a
prestarvi
scrupolosa
obbedienza
.
Nel
processo
verbale
è
fatta
menzione
dell
'
osservanza
di
questo
articolo
e
del
precedente
.
460
.
Intorno
alle
spiegazioni
date
dal
presidente
ai
giurati
è
vietata
qualsiasi
discussione
.
L
'
errore
di
diritto
rilevato
nelle
spiegazioni
può
essere
fatto
valere
come
motivo
di
annullamento
a
norma
dell
art
.
500
,
mediante
il
ricorso
per
cassazione
,
qualora
,
a
richiesta
del
pubblico
ministero
,
o
del
difensore
,
il
presidente
non
l
'
abbia
rettificato
.
Nel
processo
verbale
si
fa
menzione
della
richiesta
di
rettificazione
e
della
dichiarazione
del
presidente
.
461
.
Il
presidente
fa
consegnare
dal
cancelliere
a
ciascun
giurato
,
per
ogni
questione
o
domanda
,
una
scheda
col
bollo
della
corte
di
assise
.
La
scheda
reca
stampata
o
scritta
la
formula
della
questione
o
domanda
;
e
di
fianco
a
questa
reca
stampato
:
«
Sul
mio
onore
e
sulla
mia
coscienza
il
mio
voto
è
....
»
.
Il
giurato
scrive
,
sotto
le
dette
parole
,
la
parola
sì
o
no
;
e
piega
la
scheda
.
Su
ogni
singola
questione
o
domanda
tutti
i
giurati
devono
votare
simultaneamente
.
Le
schede
piegate
relative
alla
domanda
o
questione
votata
sono
raccolte
dal
cancelliere
.
La
votazione
deve
essere
effettuata
in
modo
che
nessuno
possa
prendere
cognizione
del
voto
individuale
di
ciascun
giurato
(
465
)
.
462
.
Il
presidente
assistito
esclusivamente
dal
cancelliere
fa
lo
spoglio
delle
schede
,
ne
annunzia
il
risultato
per
ogni
singola
questione
o
domanda
e
lo
scrive
immediatamente
in
margine
alla
questione
o
domanda
,
dichiarando
il
numero
dei
voti
soltanto
nel
caso
in
cui
la
risposta
affermativa
sul
fatto
principale
,
o
sulla
circostanza
aggravante
,
sia
data
a
semplice
maggioranza
di
sei
voti
.
Se
qualche
scheda
non
contenga
alcun
voto
,
o
,
sul
dubbio
proposto
dal
presidente
,
sia
giudicata
non
leggibile
almeno
da
cinque
giurati
,
è
considerata
favorevole
all
'
imputato
.
Tutte
le
schede
,
subito
dopo
lo
spoglio
,
sono
bruciate
(
465
)
.
463
.
La
decisione
dei
giurati
deve
risultare
dalla
maggioranza
di
sei
voti
almeno
.
Quando
i
voti
sono
egualmente
divisi
,
prevale
l
'
opinione
favorevole
all
'
imputato
(
465
)
.
464
.
Deliberato
il
verdetto
,
il
presidente
,
sempre
in
presenza
dei
giurati
,
del
pubblico
ministero
e
del
difensore
,
lo
sottoscrive
insieme
al
cancelliere
(
465
)
.
465
.
Le
disposizioni
dell
'
art
.
440
,
degli
art
.
442
a
452
,
454
a
456
,
458
,
459
prima
parte
,
461
a
464
,
si
osservano
a
pena
di
nullità
.
466
.
Quando
il
verdetto
sia
stato
affermativo
su
taluna
delle
domande
relative
al
fatto
principale
alla
semplice
maggioranza
di
sei
voti
,
il
presidente
può
rimandare
il
giudizio
ad
altra
sessione
con
altri
giurati
.
La
decisione
del
presidente
non
è
motivata
e
nessuno
ha
diritto
di
provocarla
.
Se
il
verdetto
affermativo
concerne
più
reati
,
la
norma
suddetta
si
applica
al
reato
per
il
quale
la
decisione
del
presidente
è
pronunciata
.
Se
per
altri
imputati
del
medesimo
reato
il
verdetto
sia
stato
affermativo
con
maggioranza
superiore
a
sei
voti
,
il
presidente
ha
facoltà
di
estendere
anche
a
questi
imputati
l
'
effetto
della
sua
decisione
.
467
.
Sottoscritto
il
verdetto
,
il
presidente
riapre
l
'
udienza
e
ordina
che
sia
ricondotto
nella
sala
l
'
imputato
.
Il
cancelliere
dà
lettura
del
verdetto
.
Il
pubblico
ministero
e
i
difensori
delle
parti
propongono
le
rispettive
richieste
,
conclusioni
,
od
istanze
;
immediatamente
dopo
,
a
pena
di
nullità
,
il
presidente
redige
la
sentenza
e
la
pubblica
mediante
lettura
della
medesima
in
udienza
.
468
.
Se
i
giurati
hanno
negato
che
il
fatto
materiale
sussista
,
o
hanno
negato
che
l
'
imputato
lo
abbia
commesso
o
vi
abbia
concorso
,
o
che
ne
sia
colpevole
,
ovvero
se
hanno
risposto
affermativamente
alla
domanda
sopra
la
causa
che
esclude
la
imputabilità
,
o
per
la
quale
la
legge
penale
dispone
che
l
'
imputato
non
è
punibile
,
o
non
soggiace
a
pena
,
il
presidente
lo
dichiara
assolto
.
Se
il
fatto
di
cui
l
'
imputato
è
dichiarato
colpevole
non
costituisce
reato
,
il
presidente
lo
assolve
dichiarandone
espressamente
il
motivo
.
Nei
casi
in
cui
la
legge
penale
dispone
che
l
'
imputato
va
esente
da
pena
,
il
presidente
lo
dichiara
espressamente
nel
dispositivo
.
In
ciascuno
dei
casi
predetti
,
qualora
il
prosciolto
si
trovi
detenuto
,
o
soggetto
a
vincoli
di
libertà
provvisoria
,
il
presidente
ne
ordina
la
liberazione
salvo
che
costui
non
debba
rimanere
detenuto
per
altra
causa
.
Quando
occorra
applicare
il
capoverso
dell
'
art
.
46
,
o
la
prima
parte
dell
'
art
.
54
,
o
la
prima
parte
dell
'
art
.
58
del
codice
penale
,
si
provvede
a
norma
dell
'
art
.
594
.
469
.
Se
il
fatto
di
cui
,
secondo
il
verdetto
,
l
'
imputato
fu
ritenuto
colpevole
costituisce
reato
,
il
presidente
pronuncia
la
condanna
e
infligge
la
pena
.
470
.
I1
presidente
,
nella
sentenza
di
condanna
o
di
proscioglimento
,
pronuncia
sulle
spese
,
sulle
restituzioni
,
sui
danni
e
sulle
domande
per
riparazione
,
in
conformità
degli
art
.
429
,
430
e
431
.
CAPO
V
.
Del
giudizio
in
contumacia
.
471
.
Quando
l
'
imputato
,
anche
se
detenuto
,
non
si
presenti
all
'
udienza
,
e
sia
dimostrato
che
si
trovi
nell
'
impossibilità
di
comparire
per
legittimo
e
grave
impedimento
,
ovvero
se
per
infermità
di
mente
sia
nell
impossibilità
di
provvedere
alla
propria
difesa
,
il
presidente
della
corte
di
assise
,
il
tribunale
,
o
il
pretore
,
anche
d
'
ufficio
,
sospende
o
rimanda
il
dibattimento
secondo
le
circostanze
;
prescrive
,
quando
occorra
,
che
il
provvedimento
sia
notificato
all
'
imputato
;
può
autorizzare
altresì
il
danneggiato
,
che
ne
faccia
istanza
,
a
promuovere
o
proseguire
l
'
azione
per
i
danni
avanti
il
giudice
civile
indipendentemente
dal
procedimento
penale
,
e
non
ostante
che
siavi
stata
costituzione
di
parte
civile
.
L
'
istanza
può
essere
proposta
dal
pubblico
ministero
nel
caso
preveduto
nell
'
art
.
64
.
Se
il
dibattimento
sia
tenuto
successivamente
,
la
parte
civile
può
valersi
della
facoltà
disposta
nell
'
art
.
10
.
472
.
Fuori
dei
casi
indicati
nell
'
art
.
precedente
e
di
quello
preveduto
nel
capoverso
dell
'
art
.
376
,
se
l
'
imputato
non
si
presenti
all
'
udienza
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
ordina
al
cancelliere
di
dare
lettura
dell
'
atto
di
notificazione
della
sentenza
di
rinvio
,
se
ne
sia
il
caso
,
e
dell
'
atto
di
notificazione
del
decreto
di
citazione
,
o
di
quello
indicato
nell
'
art
.
360
.
Il
giudice
,
dopo
ciò
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
i
difensori
,
quando
risulti
che
le
notificazioni
furono
legalmente
eseguite
e
i
termini
osservati
,
prescrive
con
ordinanza
che
il
giudizio
sia
trattato
in
contumacia
;
altrimenti
ordina
la
rinnovazione
degli
atti
dei
quali
siasi
accertata
la
nullità
.
473
.
I1
giudizio
in
contumacia
,
in
prima
istanza
,
come
in
appello
,
è
trattato
con
le
forme
ordinarie
;
la
corte
di
assise
procede
senza
intervento
di
giurati
.
La
difesa
non
può
presentare
prove
a
discolpa
;
il
giudice
può
valersi
delle
facoltà
disposte
negli
art
.
399
,
400
e
493
,
meno
che
per
l
'
esame
di
testimoni
.
Salvo
quanto
è
disposto
nello
art
.
476
,
la
sentenza
contiene
i
provvedimenti
sulle
spese
e
gli
altri
menzionati
negli
art
.
429
,
430
e
431
.
La
corte
di
assise
,
nel
pronunciare
condanna
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
spedisce
,
contro
il
contumace
,
ordine
di
cattura
,
a
norma
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
330
,
sottoscritto
dal
presidente
e
dal
cancelliere
.
474
.
Avanti
la
corte
di
appello
,
il
tribunale
,
o
il
pretore
,
il
contumace
può
comparire
nel
corso
del
dibattimento
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
lo
informa
sommariamente
di
quanto
è
stato
fatto
prima
della
sua
comparizione
e
lo
invita
a
esporre
le
discolpe
.
Se
la
comparizione
avviene
prima
che
siano
incominciate
le
arringhe
per
la
discussione
,
l
'
imputato
può
presentare
documenti
e
indicare
altre
prove
a
sua
difesa
.
Il
giudice
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
altre
parti
presenti
,
può
valersi
rispetto
alla
prova
testimoniale
e
alla
perizia
delle
facoltà
disposte
nell
'
art
.
400
.
Avanti
la
corte
di
assise
,
la
comparizione
dell
'
imputato
contumace
,
in
qualsiasi
momento
del
giudizio
trattato
in
conformità
della
prima
parte
dell
'
art
.
473
,
purché
avvenga
prima
della
chiusura
del
dibattimento
,
determina
la
rinnovazione
di
questo
nelle
forme
ordinarie
.
Nondimeno
,
se
l
'
imputato
comparisce
volontariamente
nel
dibattimento
in
corso
avanti
i
giurati
contro
altri
coimputati
,
si
applicano
le
regole
della
prima
parte
e
del
primo
capoverso
di
questo
articolo
,
purché
il
comparente
sia
assistito
da
difensore
di
fiducia
e
non
chieda
che
il
dibattimento
sia
sospeso
o
rimandato
.
475
.
Il
condannato
in
contumacia
dalla
corte
di
assise
alla
pena
dell
'
ergastolo
,
o
ad
altra
pena
restrittiva
della
libertà
personale
di
durata
superiore
a
cinque
anni
,
ovvero
all
'
interdizione
perpetua
dai
pubblici
uffici
,
in
qualunque
tempo
si
presenti
volontariamente
,
o
si
costituisca
in
carcere
,
o
pervenga
in
potere
della
giustizia
,
prima
che
l
'
azione
penale
sia
prescritta
,
è
sottoposto
a
nuovo
giudizio
con
le
forme
ordinarie
e
la
sentenza
si
ha
come
non
avvenuta
.
Se
la
sentenza
di
rinvio
o
l
'
atto
di
accusa
non
fossero
stati
notificati
all
'
imputato
in
persona
,
la
notificazione
deve
essere
nuovamente
eseguita
insieme
con
quella
del
decreto
indicato
nell
'
art
.
360
.
Se
il
condannato
presentatosi
volontariamente
,
e
non
arrestato
,
non
comparisca
nel
dibattimento
,
e
non
giustifichi
uno
dei
motivi
indicati
nell
'
art
.
471
,
la
corte
,
senza
intervento
di
giurati
,
ordina
l
'
esecuzione
della
condanna
,
con
sentenza
soggetta
solamente
a
ricorso
per
cassazione
(
476
,
500
s
.
)
.
476
.
Con
le
sentenze
menzionate
nella
prima
parte
e
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
precedente
la
corte
di
assise
non
pronuncia
sulle
istanze
per
restituzioni
,
risarcimento
di
danni
o
riparazione
,
proposte
a
norma
dell
'
art
.
7;
e
ne
è
attribuita
la
cognizione
al
giudice
civile
.
L
'
azione
avanti
il
giudice
civile
può
essere
promossa
o
proseguita
subito
dopo
la
condanna
in
contumacia
.
E
applicabile
la
disposizione
dell
'
art
.
10
,
qualora
,
dopo
promossa
la
detta
azione
,
l
'
imputato
sia
sottoposto
al
nuovo
giudizio
preveduto
nella
prima
parte
dell
'
art
.
precedente
.
TITOLO
III
.
Del
giudizio
sulle
impugnazioni
.
CAPO
I
.
Dell
appello
.
477
.
Contro
le
sentenze
del
pretore
possono
appellare
al
tribunale
:
1°
l
'
imputato
,
nel
caso
di
condanna
,
o
quando
è
stato
assolto
per
insufficienza
di
prove
,
se
si
tratta
di
delitto
;
e
,
se
si
tratta
di
contravvenzione
,
nel
caso
di
condanna
alla
pena
dell
'
arresto
,
ovvero
a
pena
pecuniaria
superiore
a
lire
centocinquanta
,
o
alla
sospensione
dall
esercizio
di
una
professione
o
di
un
'
arte
per
tempo
superiore
ad
un
mese
;
2°
il
pubblico
ministero
presso
il
pretore
,
o
il
procuratore
del
Re
,
allorché
si
tratta
di
delitto
,
ovvero
allorché
,
trattandosi
di
contravvenzione
,
in
caso
di
condanna
fu
inflitta
,
o
,
in
caso
di
proscioglimento
era
stabilita
dalla
legge
,
una
delle
pene
indicate
nel
numero
precedente
.
478
.
Contro
le
sentenze
del
tribunale
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
418
,
possono
appellare
alla
corte
di
appello
:
1°
l
'
imputato
di
delitto
nel
caso
di
condanna
,
o
quando
è
stato
assolto
per
insufficienza
di
prove
,
eccetto
che
la
legge
stabilisca
una
pena
pecuniaria
non
congiunta
ad
altra
pena
e
non
superiore
a
lire
mille
,
e
la
sentenza
abbia
applicato
la
pena
in
questi
limiti
;
2°
l
'
imputato
di
contravvenzione
nel
caso
di
condanna
all
'
arresto
o
a
uria
pena
pecuniaria
superiore
a
lire
mille
,
o
alla
sospensione
dall
'
esercizio
di
una
professione
o
di
un
'
arte
per
un
tempo
superiore
a
tre
mesi
;
3°
il
procuratore
del
Re
e
il
procuratore
generale
,
nel
caso
di
condanna
per
delitto
,
o
di
proscioglimento
,
quando
la
legge
stabilisca
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
o
una
pena
pecuniaria
superiore
a
lire
mille
,
e
nel
caso
di
condanna
per
contravvenzione
,
o
di
proscioglimento
,
allorché
la
legge
stabilisca
alcuna
delle
pene
indicate
nel
n
.
2
.
Il
procuratore
del
Re
e
il
procuratore
generale
possono
appellare
qualunque
sia
stata
in
udienza
la
conclusione
del
rappresentante
del
pubblico
ministero
,
e
nonostante
l
'
appello
dell
'
ufficio
del
pubblico
ministero
di
grado
inferiore
,
ovvero
il
silenzio
e
l
'
acquiescenza
di
questo
all
'
esecuzione
della
sentenza
.
479
.
La
sentenza
pronunciata
su
reati
connessi
(
23
s
.
)
è
appellabile
per
tutti
i
capi
quando
l
'
appello
è
ammesso
per
taluno
dei
reati
.
480
.
L
'
appello
del
pubblico
ministero
attribuisce
al
giudice
superiore
la
piena
cognizione
del
procedimento
e
l
'
imputato
può
addurre
tutti
i
suoi
mezzi
di
difesa
.
Sull
'
appello
dell
'
imputato
,
o
di
alcuna
fra
le
persone
indicate
nell
'
art
.
128
,
allorché
non
abbia
appellato
il
pubblico
ministero
,
la
sentenza
non
può
essere
riformata
,
nella
qualità
e
misura
della
pena
,
a
danno
dell
'
imputato
.
Peraltro
,
il
giudice
di
appello
che
ritenga
doversi
dare
ai
reato
diversa
definizione
,
anche
più
grave
,
nei
limiti
della
competenza
del
giudice
di
primo
grado
,
può
stabilire
la
nuova
definizione
,
pronunciando
in
conformità
ad
essa
il
dispositivo
della
sentenza
.
481
.
L
'
imputato
assolto
può
appellare
contro
le
disposizioni
della
sentenza
relative
alle
istanze
da
lui
proposte
per
il
risarcimento
dei
danni
e
il
rimborso
delle
spese
.
L
'
imputato
condannato
può
appellare
soltanto
contro
le
disposizioni
della
sentenza
relative
al
risarcimento
dei
danni
o
alla
riparazione
,
perché
si
tratti
di
sentenza
appellabile
secondo
le
norme
degli
art
.
477
e
478
(
484
)
.
482
.
La
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
può
appellare
contro
i
capi
o
le
disposizioni
che
concernono
i
suoi
interessi
civili
,
nei
casi
in
cui
l
'
appello
compete
all
'
imputato
,
non
ostante
il
silenzio
di
quest
'
ultimo
,
o
la
rinunzia
all
'
appello
da
lui
proposto
(
484
)
.
433
.
La
parte
civile
può
appellare
,
nel
caso
di
condanna
dell
'
imputato
,
contro
i
capi
o
le
disposizioni
che
concernono
i
suoi
interessi
civili
;
e
,
nel
caso
di
proscioglimento
,
contro
la
condanna
alle
spese
e
al
risarcimento
dei
danni
(
484
)
.
484
.
Nei
casi
preveduti
nei
tre
articoli
precedenti
l
'
appellante
,
a
pena
di
decadenza
,
fa
notificare
nel
termine
di
tre
giorni
la
dichiarazione
d
'
appello
al
pubblico
ministero
e
alle
altre
parti
.
L
'
appello
per
i
soli
interessi
civili
è
proposto
,
trattato
e
deciso
nella
forma
ordinaria
del
giudizio
penale
.
485
.
L
'
appello
contro
le
ordinanze
è
proposto
congiuntamente
all
'
appello
contro
la
sentenza
.
Può
essere
proposto
immediatamente
,
ma
senza
effetto
sospensivo
del
giudizio
,
contro
le
ordinanze
concernenti
la
libertà
personale
dell
'
imputato
che
siano
pronunciate
nel
corso
degli
atti
preliminari
.
486
.
I
motivi
d
'
impugnazione
,
quando
non
siano
stati
proposti
in
conformità
dell
'
art
.
131
,
possono
essere
presentati
dal
difensore
nel
termine
perentorio
di
giorni
tre
,
se
trattisi
di
appello
da
sentenza
del
pretore
,
e
di
giorni
cinque
,
se
trattisi
di
appello
da
sentenza
del
tribunale
,
a
decorrere
dalla
notificazione
della
citazione
per
il
dibattimento
in
appello
.
Questa
disposizione
vale
anche
per
il
pubblico
ministero
.
Se
i
motivi
siano
stati
presentati
a
norma
dell
'
art
.
131
.
possono
esserne
aggiunti
altri
,
fino
a
cinque
giorni
prima
dell
'
udienza
in
cui
si
discute
l
'
appello
.
487
.
Nei
casi
in
cui
l
'
appello
sia
proposto
oltre
il
termine
,
o
siavi
rinunzia
ad
esso
,
il
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
ne
ordina
in
camera
di
consiglio
la
esecuzione
.
L
'
ordinanza
è
notificata
all
'
appellante
,
il
quale
può
impugnarla
col
ricorso
per
cassazione
.
488
.
Fuori
dei
casi
preveduti
nell
'
art
.
precedente
,
il
cancelliere
della
pretura
o
del
tribunale
trasmette
tutti
gli
atti
del
procedimento
,
insieme
alla
copia
della
sentenza
e
alla
dichiarazione
di
appello
,
con
i
motivi
presentati
,
alla
cancelleria
del
tribunale
o
della
corte
.
489
.
Il
presidente
ordina
la
citazione
dell
'
imputato
e
della
parte
civile
;
ordina
pure
quella
dell
'
imputato
elle
non
abbia
appellato
,
nei
casi
contemplati
nei
capoversi
dell
'
art
.
131
.
La
citazione
è
notificata
alle
parti
suddette
,
a
pena
di
nullità
.
Il
termine
minimo
per
comparire
è
di
dieci
giorni
avanti
il
tribunale
e
di
quindici
avanti
la
corte
.
490
.
Si
osserva
nel
giudizio
di
appello
la
disposizione
dell
'
art
.
362
,
per
gli
effetti
indicati
al
n
.
4
dell
'
art
358
.
491
.
Nel
giudizio
di
appello
si
osservano
le
norme
del
giudizio
in
primo
grado
,
avanti
il
tribunale
,
anche
relativamente
alla
pubblicità
e
alla
polizia
dell
'
udienza
e
alla
direzione
della
discussione
,
in
quanto
siano
applicabili
e
non
sia
diversamente
stabilito
.
Il
presidente
,
o
un
giudice
da
lui
delegato
,
prima
che
si
proceda
all
'
interrogatorio
dell
'
imputato
,
fa
relazione
del
procedimento
e
dei
fatti
che
lo
hanno
determinato
.
La
lettura
degli
atti
è
limitata
a
quelli
per
i
quali
ne
sia
riconosciuta
la
necessità
,
ed
è
ordinata
dal
presidente
d
'
ufficio
,
ovvero
a
richiesta
dei
giudici
o
del
pubblico
ministero
,
o
sulla
istanza
delle
parti
.
Non
si
procede
all
'
esame
di
periti
o
testimoni
.
Nella
discussione
la
parola
spetta
per
primo
all
'
appellante
;
la
parte
civile
è
ammessa
alla
discussione
e
può
concludere
,
ancorché
non
sia
appellante
.
Nel
processo
verbale
,
redatto
a
norma
dell
'
art
.
436
,
è
fatta
menzione
dell
'
adempimento
delle
formalità
suindicate
.
Le
disposizioni
degli
art
.
412
,
413
,
414
,
433
,
relative
alla
sentenza
del
tribunale
,
sono
comuni
anche
alla
sentenza
della
corte
di
appello
;
per
la
correzione
o
la
rettificazione
si
osserva
la
norma
dell
'
art
.
434
.
492
.
Quando
l
'
appello
sia
proposto
da
persona
che
non
ne
aveva
diritto
,
o
contro
decisione
inappellabile
,
o
i
motivi
non
siano
stati
presentati
in
termine
,
ovvero
in
alcuno
dei
casi
contemplati
nell
'
art
.
487
non
vi
sia
stato
il
provvedimento
ivi
stabilito
,
il
giudice
d
appello
ordina
la
esecuzione
della
sentenza
e
condanna
l
'
appellante
nelle
spese
.
493
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
fare
nuove
produzioni
,
istanze
e
deduzioni
in
relazione
ai
motivi
di
appello
già
proposti
.
Se
il
giudice
ritenga
di
non
essere
in
grado
di
pronunciare
allo
stato
degli
atti
,
può
anche
di
ufficio
ordinare
la
presentazione
di
nuovi
documenti
,
la
rinnovazione
in
tutto
o
in
parte
del
dibattimento
,
l
'
esame
,
anche
su
nuove
circostanze
,
dei
testimoni
e
periti
del
primo
giudizio
,
o
altre
nuove
prove
.
In
questi
casi
si
osservano
le
norme
del
giudizio
di
primo
grado
,
avanti
il
tribunale
,
relativamente
alle
prove
;
e
il
processo
verbale
del
dibattimento
è
redatto
con
osservanza
dei
capoversi
primo
e
secondo
dell
'
art
.
437
.
494
.
Se
il
giudice
di
appello
riconosca
erronea
la
dichiarazione
d
'
incompetenza
pronunciata
dal
primo
giudice
,
annulla
la
sentenza
e
gli
rinvia
gli
atti
per
il
giudizio
in
merito
.
Se
il
tribunale
riconosca
che
il
pretore
giustamente
si
dichiarò
incompetente
,
o
che
pur
essendo
incompetente
decise
in
merito
,
ritiene
il
giudizio
e
decide
in
merito
qualora
il
fatto
rientri
nella
sua
competenza
di
primo
grado
;
altrimenti
ordina
il
rinvio
degli
atti
al
giudice
competente
.
Quando
il
tribunale
,
pronunciando
sulla
questione
di
competenza
menzionata
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
418
,
si
sia
ritenuto
competente
decidendo
in
merito
,
la
corte
di
appello
non
può
annullare
per
incompetenza
la
sentenza
del
tribunale
;
e
pronuncia
in
merito
,
in
secondo
grado
,
a
meno
che
si
tratti
di
decisione
contro
la
quale
non
è
ammesso
l
'
appello
a
norma
dell
'
art
.
477
.
Quando
il
giudice
di
appello
riconosca
incompetente
quello
di
primo
grado
,
in
seguito
a
diversa
definizione
del
reato
,
o
per
l
'
accertamento
di
un
fatto
diverso
,
o
perché
il
fatto
appartenga
alla
competenza
di
altra
autorità
,
provvede
nei
vagii
casi
in
conformità
degli
art
.
418
a
420
.
Quando
il
giudice
di
primo
grado
sia
riconosciuto
incompetente
per
territorio
,
è
ordinato
il
rinvio
degli
atti
al
giudice
competente
per
la
rinnovazione
del
dibattimento
.
495
.
Se
nel
giudizio
di
primo
grado
siasi
verificata
alcuna
delle
nullità
indicate
nell
'
art
.
136
,
il
giudice
di
appello
,
ritenendo
il
giudizio
,
ordina
la
rinnovazione
del
dibattimento
.
Se
trattisi
di
altre
nullità
che
non
siano
state
sanate
nei
modi
di
legge
,
può
ordinare
la
rinnovazione
degli
atti
nulli
,
o
anche
,
dichiarata
la
nullità
,
decidere
in
merito
qualora
riconosca
che
l
'
atto
nullo
non
presta
elementi
concludenti
al
giudizio
.
496
.
Fuori
dei
casi
considerati
nei
due
articoli
precedenti
,
il
giudice
decide
in
merito
confermando
o
riformando
la
sentenza
appellata
;
se
conferma
,
o
se
modifica
solamente
la
pena
o
la
misura
di
essa
,
rinvia
gli
atti
al
primo
giudice
per
la
esecuzione
.
CAPO
II
.
Dell
'
opposizione
.
497
.
Il
condannato
in
contumacia
(
471
s
.
)
con
sentenza
inappellabile
può
fare
opposizione
avanti
il
tribunale
o
il
pretore
che
l
'
ha
pronunciata
.
Può
fare
opposizione
avanti
la
corte
di
assise
il
condannato
in
contumacia
a
pena
diversa
da
quelle
indicate
nell
'
art
.
475
.
498
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
fissa
il
giorno
del
dibattimento
con
decreto
,
che
,
a
pena
di
nullità
,
è
notificato
al
condannato
.
Se
il
condannato
non
si
presenti
al
dibattimento
,
e
non
sia
dimostrato
che
trovisi
nelle
condizioni
prevedute
nell
'
art
.
471
,
ovvero
,
dopo
essersi
presentato
,
si
allontani
prima
dell
'
interrogatorio
,
o
se
l
'
opposizione
risulti
fatta
oltre
il
termine
,
il
giudice
ordina
l
'
esecuzione
della
sentenza
.
Questa
seconda
sentenza
non
è
soggetta
a
opposizione
.
Nei
giudizi
di
competenza
della
corte
di
assise
essa
è
pronunciata
senza
intervento
di
giurati
.
In
ogni
altro
caso
,
per
effetto
dell
'
opposizione
la
condanna
si
ha
come
non
avvenuta
,
e
si
procede
a
muovo
giudizio
.
499
.
La
sentenza
pronunciata
in
contumacia
non
può
essere
riformata
nella
qualità
e
misura
della
pena
a
danno
del
condannato
,
ma
il
giudice
dell
'
opposizione
può
esercitare
la
facoltà
stabilita
nel
capoverso
dell
art
.
480
.
Qualora
il
giudice
riconosca
,
in
seguito
al
nuovo
dibattimento
,
la
propria
incompetenza
,
provvede
nei
varii
casi
in
conformità
agli
art
.
418-420
.
CAPO
III
.
Del
ricorso
per
cassazione
.
SEZIONE
I
.
Dei
casi
nei
quali
si
può
ricorrere
.
500
.
Il
ricorso
per
cassazione
,
oltre
che
nei
casi
e
con
gli
effetti
determinati
da
particolari
disposizioni
di
legge
,
può
essere
proposto
contro
le
sentenze
pronunciate
in
giudizio
,
inappellabilmente
o
in
grado
di
appello
,
dall
autorità
giudiziaria
ordinaria
,
per
violazione
o
erronea
applicazione
della
legge
,
per
eccesso
di
potere
o
incompetenza
per
materia
,
ovvero
per
omissioni
o
violazioni
di
forme
nella
sentenza
,
nel
verdetto
o
negli
atti
che
hanno
preceduto
,
quando
producano
nullità
e
questa
non
sia
stata
sanata
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
.
Contro
le
sentenze
di
condanna
penale
di
qualsiasi
altra
autorità
,
eccetto
quelle
del
Senato
costituito
in
alta
corte
di
giustizia
,
può
essere
in
ogni
tempo
proposto
il
ricorso
per
difetto
di
legittima
costituzione
,
incompetenza
,
od
eccesso
di
potere
,
qualora
non
possano
essere
altrimenti
impugnate
.
Il
ricorso
non
ha
effetto
sospensivo
.
501
.
Il
ricorso
contro
la
sentenza
pronunciata
in
grado
di
appello
non
può
essere
fondato
sulle
nullità
di
forma
degli
atti
processuali
o
della
sentenza
di
primo
grado
,
o
sul
motivo
della
incompetenza
per
territorio
,
se
tali
questioni
non
siano
state
proposte
nel
giudizio
di
appello
.
Questa
disposizione
non
si
applica
alle
nullità
indicate
nell
'
art
.
136
.
502
.
L
'
imputato
può
ricorrere
per
cassazione
contro
la
sentenza
di
condanna
e
contro
quella
di
assoluzione
per
insufficienza
di
prove
.
Può
anche
ricorrere
solamente
contro
le
disposizioni
della
sentenza
di
condanna
relative
al
risarcimento
dei
danni
,
alla
riparazione
e
alle
spese
;
può
altresì
ricorrere
contro
le
disposizioni
della
sentenza
di
proscioglimento
che
abbiano
respinto
le
domande
da
lui
proposte
per
risarcimento
dei
danni
o
rimborso
delle
spese
.
Il
silenzio
dell
'
imputato
,
la
dichiarazione
di
non
voler
ricorrere
,
o
la
rinunzia
al
ricorso
,
non
pregiudicano
il
diritto
di
impugnazione
della
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
.
503
.
Il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
può
ricorrere
,
a
norma
dell
'
art
.
500
,
contro
la
sentenza
di
condanna
pronunciata
dalla
corte
di
assise
per
chiederne
l
'
annullamento
nell
'
interesse
dell
'
imputato
.
Può
chiederne
l
'
annullamento
in
pregiudizio
dell
'
imputato
solamente
se
sia
stata
inflitta
una
pena
non
corrispondente
a
quella
stabilita
dalla
legge
per
il
reato
ritenuto
dalla
sentenza
in
base
al
verdetto
,
o
se
sia
stata
conceduta
la
sospensione
della
esecuzione
della
condanna
in
caso
non
consentito
dalla
legge
.
Lo
stesso
procuratore
generale
può
ricorrere
,
per
i
motivi
indicati
nell
'
art
.
500
,
contro
la
sentenza
di
proscioglimento
pronunciata
a
norma
dell
'
art
.
439
.
Contro
la
sentenza
di
proscioglimento
pronunciata
dopo
il
verdetto
,
il
procuratore
generale
può
ricorrere
:
l
°
se
la
sentenza
abbia
pronunciato
l
'
assoluzione
o
l
'
esenzione
da
pena
per
erronea
applicazione
di
legge
;
2°
se
in
base
al
verdetto
avrebbe
dovuto
essere
pronunciata
sentenza
di
condanna
;
3°
se
la
sentenza
sia
stata
pronunciata
senza
che
tutte
le
questioni
e
domande
volute
dalla
legge
siano
state
votate
.
Nei
casi
menzionati
nei
due
capoversi
precedenti
la
scarcerazione
è
sospesa
se
per
il
delitto
enunciato
nella
sentenza
di
rinvio
e
nell
'
atto
di
accusa
la
legge
stabilisca
la
pena
dell
'
ergastolo
,
o
altra
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
minimo
a
cinque
anni
,
e
la
dichiarazione
di
ricorrere
sia
fatta
immediatamente
dopo
la
pubblicazione
della
sentenza
.
504
.
Contro
la
sentenza
in
contumacia
della
corte
di
assise
,
revocabile
secondo
la
disposizione
dell
'
art
.
475
,
può
ricorrere
per
cassazione
soltanto
il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
.
505
.
Il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
può
anche
ricorrere
per
la
cassazione
delle
sentenze
di
condanna
,
o
di
proscioglimento
,
pronunciate
dal
tribunale
inappellabilmente
,
e
dalla
corte
o
dal
tribunale
in
grado
di
appello
.
506
.
Il
procuratore
del
Re
può
ricorrere
per
la
cassazione
delle
sentenze
di
condanna
,
o
di
proscioglimento
,
pronunciate
dal
tribunale
o
dal
pretore
inappellabilmente
,
e
dal
tribunale
in
grado
di
appello
.
507
.
La
parte
civile
può
ricorrere
,
nel
caso
di
condanna
dell
'
imputato
,
contro
le
disposizioni
della
sentenza
che
concernono
l
'
azione
civile
proposta
a
norma
dell
'
art
.
7;
e
,
nel
caso
di
proscioglimento
,
contro
la
condanna
alle
spese
e
al
risarcimento
dei
danni
.
Il
ricorso
è
proposto
,
trattato
e
deciso
con
le
forme
del
giudizio
penale
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
511
.
508.Il
ricorso
contro
le
ordinanze
pronunciate
nel
giudizio
è
proposto
congiuntamente
a
quello
contro
la
sentenza
.
Può
essere
proposto
immediatamente
,
ma
senza
effetto
sospensivo
del
giudizio
,
contro
le
ordinanze
concernenti
la
libertà
personale
dell
'
imputato
che
siano
pronunciate
nel
corso
degli
atti
preliminari
.
509
.
Il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
cassazione
può
in
ogni
tempo
ricorrere
nell
'
interesse
della
legge
contro
qualunque
sentenza
o
ordinanza
che
sia
divenuta
irrevocabile
per
non
essere
stato
proposto
ricorso
,
o
per
esservi
stata
rinunzia
al
medesimo
,
o
perché
il
ricorso
proposto
sia
stato
dichiarato
inammissibile
(
534
)
.
SEZIONE
II
.
Del
ricorso
e
del
procedimento
relativo
.
510
.
Nella
dichiarazione
di
ricorso
deve
essere
indicata
la
sentenza
od
ordinanza
contro
cui
è
proposto
;
e
,
salvo
i
casi
preveduti
nell
'
art
.
136
,
anche
ogni
ordinanza
della
quale
,
insieme
con
la
sentenza
,
si
chiede
l
'
annullamento
.
Se
nella
dichiarazione
non
siano
esposti
i
motivi
,
il
ricorrente
deve
presentarli
non
oltre
i
venti
giorni
successivi
.
Se
i
motivi
siano
stati
presentati
in
termine
,
possono
esserne
aggiunti
altri
,
fino
a
otto
giorni
prima
dell
'
udienza
in
cui
si
discute
il
ricorso
.
I
termini
stabiliti
nei
due
precedenti
capoversi
sono
perentorii
.
I
motivi
devono
essere
esposti
specificatamente
e
sottoscritti
dall
'
avvocato
che
difese
il
ricorrente
,
o
da
un
avvocato
a
cui
sia
stato
conferito
regolare
mandato
nella
dichiarazione
di
ricorso
,
o
con
atto
ricevuto
o
autenticato
da
notaio
,
o
ricevuto
dal
cancelliere
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
.
511
.
Chi
domanda
la
cassazione
della
sentenza
per
i
soli
interessi
civili
,
deve
far
notificare
la
dichiarazione
di
ricorso
,
a
pena
di
decadenza
,
entro
tre
giorni
,
al
pubblico
ministero
e
alle
altre
parti
.
Il
giudizio
ha
luogo
avanti
la
sezione
penale
,
secondo
le
norme
ordinarie
;
la
dichiarazione
di
ricorso
e
la
sua
notificazione
,
la
presentazione
dei
motivi
,
e
tutti
gli
altri
atti
del
ricorrente
debbono
essere
eseguiti
a
sue
spese
,
salvo
le
disposizioni
sul
gratuito
patrocinio
.
512
.
Il
ricorso
contro
sentenza
di
condanna
,
anche
in
contumacia
,
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
per
durata
non
inferiore
a
un
anno
di
reclusione
o
di
detenzione
,
deve
essere
dichiarato
inammissibile
se
il
condannato
non
sia
costituito
in
carcere
,
a
meno
che
abbia
ottenuto
libertà
provvisoria
nei
casi
in
cui
la
legge
la
consente
,
in
conformità
alle
disposizioni
dell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
334
e
degli
,
articoli
successivi
(
513
,
520
)
.
513
.
Nei
casi
indicati
nell
'
art
.
precedente
,
il
ricorrente
che
trovandosi
detenuto
per
altra
causa
debba
in
relazione
a
questa
essere
scarcerato
,
rimane
in
carcere
fino
alla
sentenza
della
corte
di
cassazione
,
qualora
non
ottenga
libertà
provvisoria
.
514
.
Il
giudice
che
pronunciò
la
sentenza
impugnata
ne
ordina
in
camera
di
consiglio
la
esecuzione
,
se
la
domanda
e
i
motivi
non
siano
stati
presentati
nei
termini
prescritti
e
con
l
'
osservanza
dell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
510
,
o
non
siano
state
eseguite
le
notificazioni
prescritte
a
pena
di
decadenza
,
o
vi
sia
stata
rinunzia
al
ricorso
.
Questa
ordinanza
deve
essere
notificata
al
ricorrente
,
il
quale
può
impugnarla
col
ricorso
per
cassazione
(
515
,
520
)
.
515
.
Non
verificandosi
il
caso
preveduto
nell
'
art
.
precedente
,
e
spirati
i
termini
per
l
adempimento
di
tutte
le
predette
formalità
,
il
cancelliere
della
corte
,
del
tribunale
,
o
del
pretore
,
trasmette
alla
cancelleria
della
corte
di
cassazione
tutti
gli
atti
del
procedimento
,
la
dichiarazione
di
ricorso
con
i
motivi
,
i
documenti
che
il
ricorrente
abbia
depositato
,
e
la
copia
della
sentenza
impugnata
.
516
.
I
ricorsi
contro
le
sentenze
e
ordinanze
delle
corti
di
appello
,
dei
tribunali
e
dei
pretori
che
hanno
pronunciato
su
reati
preveduti
da
leggi
speciali
,
ancorché
impugnate
pure
in
quanto
hanno
pronunciato
su
reati
preveduti
dal
codice
penale
,
e
i
ricorsi
contro
le
sentenze
e
ordinanze
delle
sezioni
di
accusa
e
delle
corti
di
assise
,
anche
quando
siano
proposti
per
i
fini
della
revisione
,
sono
deferiti
al
giudizio
della
prima
sezione
penale
della
corte
di
cassazione
.
La
stessa
sezione
giudica
sui
conflitti
di
competenza
,
sulla
astensione
o
ricusazione
dei
giudici
,
sulla
rimessione
per
motivi
di
sicurezza
pubblica
o
legittimo
sospetto
,
e
sui
ricorsi
in
materia
di
esecuzione
(
560
,
590
al
.
ult
.
)
e
di
estradizione
considerati
nel
libro
quarto
(
647
)
.
La
seconda
sezione
penale
della
detta
corte
giudica
di
ogni
altro
ricorso
,
affare
od
istanza
in
materia
penale
.
I
conflitti
di
competenza
,
i
ricorsi
contro
ordinanze
,
quelli
in
materia
di
astensione
o
ricusazione
,
di
rimessione
di
cause
,
e
quelli
contro
le
sentenze
delle
sezioni
di
accusa
o
pronunciate
in
camera
di
consiglio
,
sono
giudicati
dalla
corte
di
cassazione
in
camera
di
consiglio
,
senza
formalità
di
dibattimento
.
517
.
La
nomina
del
difensore
avanti
la
corte
di
cassazione
è
fatta
dalla
parte
ricorrente
nell
'
atto
della
dichiarazione
.
Nondimeno
l
'
imputato
può
sempre
farsi
rappresentare
all
'
udienza
da
un
difensore
di
fiducia
,
nominato
posteriormente
con
mandato
o
con
dichiarazione
ricevuta
nella
cancelleria
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
.
518
.
All
'
imputato
o
condannato
che
non
abbia
nominato
un
difensore
,
il
presidente
della
corte
di
cassazione
lo
nomina
di
ufficio
nel
decreto
stesso
che
stabilisce
l
'
udienza
per
la
discussione
.
Se
l
'
imputato
ha
fatto
ricorso
per
i
soli
interessi
civili
,
ovvero
se
il
ricorso
sia
proposto
dalla
persona
civilmente
responsabile
o
dalla
parte
civile
,
il
presidente
nomina
un
difensore
al
ricorrente
che
ne
faccia
domanda
e
presenti
i
documenti
richiesti
per
l
ammissione
al
gratuito
patrocinio
.
I
difensori
rappresentano
le
parti
in
tutti
gli
atti
che
occorrono
avanti
la
corte
.
Per
tali
atti
,
il
domicilio
delle
parti
si
intende
eletto
presso
i
rispettivi
difensori
.
519
.
Il
cancelliere
della
corte
di
cassazione
,
immediatamente
dopo
che
gli
atti
sono
pervenuti
in
cancelleria
,
ne
avverte
il
difensore
che
dai
medesimi
apparisca
nominato
.
Il
difensore
,
durante
il
termine
di
dieci
giorni
dalla
notificazione
dell
'
avvertimento
,
può
esaminare
in
cancelleria
gli
atti
,
e
presentare
nuovi
documenti
(
521
)
.
520
.
Se
sia
impugnato
un
provvedimento
non
soggetto
a
ricorso
,
se
non
sia
stato
provveduto
in
conformità
dell
'
art
.
514
nei
casi
ivi
preveduti
,
o
se
il
ricorrente
non
abbia
ottemperato
alla
disposizione
dell
'
art
.
512
,
la
corte
di
cassazione
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
senza
dibattimento
né
intervento
di
difensori
,
dichiara
inammissibile
il
ricorso
mediante
ordinanza
inserita
nel
processo
verbale
.
Sul
ricorso
contro
l
'
ordinanza
contemplata
nel
capoverso
del
predetto
art
.
514
la
corte
delibera
nella
forma
suindicata
;
qualora
annulli
l
'
ordinanza
,
dispone
che
si
proceda
nei
modi
ordinari
alla
discussione
del
ricorso
contro
la
sentenza
.
521
.
Per
i
ricorsi
da
discutere
in
udienza
pubblica
,
spirato
il
termine
stabilito
nel
capoverso
dell
'
art
.
519
,
il
presidente
fissa
l
'
udienza
e
nomina
il
relatore
.
Il
cancelliere
comunica
immediatamente
gli
atti
al
procuratore
generale
,
che
deve
restituirli
almeno
cinque
giorni
prima
dell
'
udienza
.
Il
cancelliere
dà
avviso
del
giorno
stabilito
per
l
'
udienza
ai
difensori
delle
parti
,
almeno
dieci
giorni
prima
.
522
.
Le
regole
stabilite
circa
la
pubblicità
e
la
polizia
dell
'
udienza
e
la
direzione
della
discussione
per
i
giudizi
di
primo
e
di
secondo
grado
(
382
s
.
,
491
)
si
osservano
avanti
la
corte
di
cassazione
per
quanto
siano
applicabili
.
Le
parti
compariscono
solamente
per
mezzo
dei
difensori
;
possono
depositare
,
e
rispettivamente
comunicarsi
,
almeno
tre
giorni
prima
dell
'
udienza
in
cui
si
discute
il
ricorso
,
memorie
sottoscritte
da
un
avvocato
.
Tali
memorie
devono
essere
comunicate
nello
stesso
termine
anche
al
procuratore
generale
.
Nell
'
udienza
stabilita
,
il
presidente
,
o
il
consigliere
da
lui
delegato
,
fa
la
relazione
della
causa
.
Dopo
la
relazione
parla
il
difensore
,
o
l
'
avvocato
che
ha
sottoscritto
la
memoria
,
se
l
'
uno
o
l
'
altro
sia
presente
,
e
il
pubblico
ministero
.
Il
difensore
della
parte
che
ricorre
,
se
è
presente
,
ha
per
primo
la
parola
;
il
pubblico
ministero
pronuncia
la
sua
arringa
per
ultimo
,
quando
non
sia
ricorrente
.
SEZIONE
III
.
Della
sentenza
.
523
.
La
corte
,
dopo
la
discussione
,
delibera
la
sentenza
che
è
pubblicata
dal
presidente
,
mediante
lettura
del
dispositivo
,
nella
stessa
udienza
in
cui
è
discusso
il
ricorso
.
La
sentenza
compilata
e
sottoscritta
nei
modi
di
legge
deve
essere
deposta
in
cancelleria
nel
termine
di
quindici
giorni
successivi
alla
pubblicazione
.
Si
osservano
,
in
quanto
sono
applicabili
,
le
disposizioni
degli
art
.
413
e
414
.
524
.
L
'
annullamento
parziale
o
totale
senza
rinvio
per
nuovo
giudizio
o
provvedimento
è
pronunciato
nei
casi
seguenti
:
1°
se
il
fatto
non
presenta
gli
estremi
di
alcun
reato
,
o
ha
cessato
di
essere
punibile
,
o
l
'
azione
penale
non
è
stata
o
non
poteva
essere
promossa
o
proseguita
,
o
è
estinta
;
2°
se
il
reato
non
è
di
competenza
della
giurisdizione
ordinaria
;
3°
se
la
sentenza
o
l
'
ordinanza
contiene
disposizioni
che
eccedono
i
poteri
della
giurisdizione
ordinaria
;
4°
se
vi
è
contraddizione
fra
la
sentenza
od
ordinanza
annullata
e
altra
anteriore
concernente
la
stessa
persona
e
il
medesimo
oggetto
pronunciata
dallo
stesso
o
da
altro
giudice
penale
;
5°
se
la
sentenza
annullata
ha
deciso
in
secondo
grado
su
materia
per
la
quale
non
è
ammesso
l
'
appello
;
6°
se
l
'
annullamento
deve
essere
pronunciato
senza
rinvio
per
effetto
di
una
particolare
disposizione
di
legge
;
7°
se
la
sentenza
ha
conceduto
la
sospensione
della
esecuzione
della
condanna
in
caso
non
consentito
dalla
legge
.
Nella
circostanza
preveduta
al
num
.
4
la
corte
di
cassazione
annulla
la
seconda
sentenza
od
ordinanza
,
e
ordina
la
esecuzione
della
prima
;
in
quella
preveduta
al
num
.
5
ordina
la
esecuzione
della
sentenza
di
primo
grado
;
in
quella
preveduta
al
num
.
6
dà
il
provvedimento
richiesto
dalla
particolare
disposizione
di
legge
;
e
in
quella
preveduta
al
num
.
7
ordina
la
esecuzione
della
condanna
.
Se
sia
stata
violata
la
disposizione
del
capoverso
dell
'
art
.
417
,
decidendo
su
un
fatto
diverso
da
quello
enunciato
nella
richiesta
,
o
nella
istanza
,
o
nel
decreto
di
citazione
,
o
nell
'
atto
di
accusa
,
o
nella
sentenza
di
rinvio
,
la
sentenza
di
annullamento
ordina
il
rinvio
degli
atti
all
'
ufficio
competente
del
pubblico
ministero
.
In
ogni
altro
caso
di
annullamento
deve
essere
ordinato
il
rinvio
a
norma
degli
articoli
seguenti
.
525
.
Se
la
corte
di
cassazione
annulla
solamente
le
disposizioni
o
i
capi
della
sentenza
che
concernono
l
'
azione
civile
,
proposta
a
norma
dell
'
art
.
7
,
rinvia
la
causa
al
giudice
civile
competente
per
valore
in
grado
di
appello
,
anche
se
l
annullamento
abbia
per
oggetto
una
sentenza
della
corte
di
assise
.
526
.
Se
l
'
annullamento
della
sentenza
o
dell
'
ordinanza
è
pronunciato
pel
motivo
dell
'
incompetenza
del
giudice
che
ha
deciso
,
o
al
quale
con
la
sentenza
impugnata
fu
rinviato
il
giudizio
,
la
corte
di
cassazione
rinvia
il
giudizio
o
gli
atti
al
giudice
competente
,
che
designa
.
La
decisione
sulla
competenza
ha
autorità
di
giudicato
irrevocabile
anche
per
quanto
riguarda
la
definizione
del
reato
,
in
relazione
all
'
atto
stabilito
con
la
sentenza
impugnata
.
Non
si
pronuncia
l
'
annullamento
per
motivo
di
incompetenza
non
opposta
nei
gradi
di
giudizio
precedenti
,
se
la
corte
di
cassazione
riconosce
che
il
tribunale
abbia
deciso
su
un
reato
che
sarebbe
stato
di
competenza
del
pretore
o
che
la
corte
di
assise
abbia
deciso
su
un
reato
che
sarebbe
stato
di
competenza
del
tribunale
o
del
pretore
.
Nondimeno
,
se
la
sentenza
debba
essere
annullata
per
altri
motivi
,
la
corte
di
cassazione
rinvia
il
giudizio
all
'
autorità
competente
per
la
cognizione
a
norma
della
legge
.
527
.
In
ogni
altro
caso
di
annullamento
di
ordinanza
o
sentenza
,
pronunciata
da
una
corte
di
appello
,
da
un
tribunale
,
da
un
pretore
,
o
da
una
sezione
di
accusa
:
1°
se
è
annullata
un
'
ordinanza
,
la
corte
di
cassazione
rinvia
gli
atti
al
giudice
che
l
'
ha
pronunciata
,
il
quale
provvede
uniformandosi
alla
sentenza
di
annullamento
;
2°
se
è
annullata
la
sentenza
di
una
corte
di
appello
,
il
giudizio
è
rinviato
ad
altra
sezione
della
stessa
corte
di
appello
o
ad
altra
corte
di
appello
fra
le
più
vicine
;
3°
se
è
annullata
la
sentenza
di
un
tribunale
o
di
un
pretore
,
il
giudizio
è
rinviato
ad
altra
sezione
dello
stesso
tribunale
o
ad
altro
tribunale
,
o
rispettivamente
ad
altro
pretore
,
nel
distretto
della
stessa
corte
di
appello
;
4°
se
è
annullata
la
sentenza
di
una
sezione
di
accusa
,
gli
atti
sono
rinviati
per
nuova
deliberazione
alla
stessa
sezione
di
accusa
,
che
deve
essere
composta
di
giudici
diversi
da
quelli
che
pronunciarono
la
sentenza
annullata
.
Peraltro
,
se
è
annullata
una
sentenza
che
dichiarò
non
farsi
luogo
a
procedere
,
e
la
cognizione
del
fatto
spetti
al
tribunale
o
al
pretore
,
la
corte
di
cassazione
rinvia
per
il
giudizio
al
tribunale
o
al
pretore
competente
;
5°
se
è
annullata
la
sentenza
del
giudice
istruttore
menzionata
nel
capoverso
dell
'
art
.
347
,
gli
atti
sono
rinviati
al
giudice
competente
per
il
giudizio
.
Se
il
giudizio
è
di
competenza
della
corte
d
'
assise
,
gli
atti
sono
invece
rinviati
alla
sezione
di
accusa
.
528
.
Quando
annulla
una
sentenza
della
corte
di
assise
,
la
corte
di
cassazione
rinvia
il
giudizio
ad
altra
corte
di
assise
dello
stesso
distretto
,
o
ad
una
fra
le
più
vicine
.
Se
la
sentenza
sia
annullata
per
essere
stato
erroneamente
dichiarato
che
il
fatto
di
cui
l
'
imputato
fu
ritenuto
colpevole
non
costituisce
reato
,
o
che
l
'
azione
penale
è
estinta
,
ovvero
per
essere
stata
inflitta
pena
diversa
in
qualità
o
misura
da
quella
stabilita
dalla
legge
,
o
perché
sia
stata
fatta
erronea
applicazione
della
legge
circa
la
esenzione
da
pena
,
la
corte
di
assise
,
senza
intervento
di
giurati
,
pronuncia
la
nuova
sentenza
in
base
al
verdetto
già
deliberato
.
Se
la
sentenza
sia
annullata
per
altro
motivo
,
si
procede
a
nuovo
giudizio
nelle
forme
ordinarie
.
Non
è
ammessa
discussione
sulla
competenza
attribuita
con
la
sentenza
di
annullamento
al
giudice
di
rinvio
.
529
.
L
'
annullamento
pronunciato
su
ricorso
del
pubblico
ministero
giova
di
diritto
al
condannato
,
il
quale
può
proporre
nel
giudizio
di
rinvio
nuovi
mezzi
di
difesa
.
Il
giudice
di
rinvio
può
sempre
esercitare
la
facoltà
disposta
nel
capoverso
dell
'
art
.
480
,
ma
può
condannare
a
pena
più
grave
di
quella
precedentemente
inflitta
solo
quando
l
'
annullamento
sia
stato
pronunciato
su
ricorso
del
pubblico
ministero
.
530
.
Quando
l
'
annullamento
non
è
pronunciato
per
tutte
le
disposizioni
della
sentenza
,
questa
rimane
in
vigore
nella
parte
o
nei
capi
che
non
abbiano
connessione
causale
necessaria
col
capo
annullato
,
o
dipendenza
da
esso
.
La
corte
di
cassazione
dichiara
nel
dispositivo
,
quando
occorra
,
quale
parte
o
quali
capi
della
sentenza
rimangono
in
vigore
.
La
omissione
di
tale
dichiarazione
è
riparata
,
a
richiesta
del
pubblico
ministero
o
della
parte
interessata
,
con
deliberazione
in
camera
di
consiglio
,
la
quale
è
trascritta
a
margine
della
sentenza
e
di
ogni
copia
di
essa
posteriormente
spedita
.
La
detta
deliberazione
può
essere
anche
promossa
d
'
ufficio
con
ordinanza
del
giudice
di
rinvio
non
soggetta
ad
alcuna
impugnazione
.
Se
,
fra
più
condannati
per
lo
stesso
reato
,
taluno
non
abbia
proposto
ricorso
,
l
'
annullamento
pronunciato
rispetto
ad
uno
giova
di
diritto
agii
altri
,
eccetto
che
il
motivo
di
annullamento
concerna
esclusivamente
la
persona
che
lo
ha
proposto
.
531
.
Gli
errori
di
diritto
nella
motivazione
e
le
erronee
indicazioni
di
testi
di
legge
non
danno
causa
all
'
annullamento
della
sentenza
se
non
abbiano
avuto
influenza
sul
dispositivo
.
Peraltro
le
censure
e
rettificazioni
occorrenti
devono
essere
specificate
nella
sentenza
della
corte
di
cassazione
.
Il
presidente
le
comunica
al
giudice
che
pronunciò
la
sentenza
impugnata
.
Quando
si
debba
rettificare
semplicemente
la
durata
stella
pena
per
errore
di
computo
nella
sentenza
impugnata
,
la
rettificazione
può
essere
stabilita
dalla
corte
di
cassazione
senza
pronunciare
annullamento
(
536
)
.
532
.
La
corte
di
cassazione
pronuncia
a
sezioni
unite
quando
,
dopo
l
'
annullamento
,
la
sentenza
del
giudice
di
rinvio
sia
impugnata
per
gli
stessi
motivi
proposti
col
primo
ricorso
.
Se
la
seconda
sentenza
sia
annullata
per
gli
stessi
motivi
per
quali
fu
annullata
la
prima
,
la
sentenza
di
annullamento
ha
autorità
di
giudicato
irrevocabile
sul
punto
di
diritto
deciso
.
La
corte
pronuncia
altresì
a
sezioni
unite
sui
ricorsi
proposti
contro
le
sentenze
menzionate
nel
capoverso
dell
'
art
.
500
.
Le
sezioni
unite
sono
convocate
con
decreto
del
primo
presidente
che
designa
ad
intervenirvi
un
egual
numero
di
giudici
di
ciascuna
delle
due
sezioni
penali
.
L
'
udienza
è
presieduta
dal
primo
presidente
o
da
un
presidente
di
sezione
da
lui
delegato
.
533
.
La
corte
di
cassazione
a
sezioni
unite
delibera
in
camera
di
consiglio
,
senza
dibattimento
né
intervento
di
difensori
,
sui
conflitti
di
competenza
preveduti
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
27
.
Delibera
inoltre
sul
dubbio
fra
la
competenza
di
una
o
dell
'
altra
delle
sezioni
penali
,
e
fra
quella
di
una
sezione
o
delle
sezioni
unite
,
nei
casi
seguenti
:
se
il
dubbio
sia
proposto
dal
procuratore
generale
;
se
sia
proposto
d
'
ufficio
dalla
sezione
investita
del
ricorso
;
se
sia
proposto
da
una
delle
parti
e
la
sezione
lo
ritenga
abbastanza
fondato
.
Non
si
segue
questo
procedimento
per
i
ricorsi
portati
alla
cognizione
delle
sezioni
unite
a
norma
dell
'
art
.
precedente
.
Se
le
sezioni
unite
ritengono
che
il
ricorso
spetti
alla
competenza
di
una
delle
sezioni
,
la
sentenza
sul
ricorso
è
pronunciata
di
seguito
all
'
ordinanza
sulla
competenza
,
dai
giudici
della
sezione
competente
intervenuti
all
'
udienza
.
534
.
Nel
caso
contemplato
nell
art
.
509
:
se
la
corte
di
cassazione
annulla
la
sentenza
perché
il
fatto
non
costituisce
reato
,
o
perché
ha
cessato
di
essere
punibile
,
o
perché
l
'
azione
penale
è
estinta
,
questa
decisione
deve
essere
eseguita
senza
che
si
faccia
altro
giudizio
;
se
annulla
la
sentenza
perché
fu
inflitta
una
pena
superiore
a
quella
stabilita
per
il
reato
,
e
la
condanna
non
è
ancora
interamente
espiata
,
designa
il
giudice
di
rinvio
per
l
'
applicazione
della
pena
nella
qualità
o
misura
legale
,
ferma
rimanendo
la
dichiarazione
di
reità
a
carico
del
condannato
;
se
annulla
la
sentenza
per
omissione
o
violazione
di
forme
che
producono
nullità
,
la
decisione
della
corte
è
notificata
al
condannato
a
richiesta
del
procuratore
generale
entro
giorni
venti
dalla
notificazione
del
termine
stabilito
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
536
,
con
l
'
avvertimento
che
egli
ha
diritto
ad
un
nuovo
giudizio
se
non
preferisce
sottoporsi
all
esecuzione
della
sentenza
annullata
.
La
richiesta
del
nuovo
giudizio
deve
essere
fatta
nel
termine
di
due
mesi
,
con
dichiarazione
ricevuta
nella
cancelleria
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
annullata
,
o
presentata
direttamente
alla
corte
di
cassazione
.
In
difetto
della
dichiarazione
,
la
condanna
è
eseguita
.
Se
la
dichiarazione
sia
fatta
,
la
corte
di
cassazione
designa
con
ordinanza
il
giudice
di
rinvio
.
Se
è
annullata
nell
'
interesse
della
legge
un
'
ordinanza
relativa
alla
libertà
personale
e
l
'
effetto
dell
'
annullamento
possa
essere
favorevole
all
'
imputato
,
la
decisione
della
corte
di
cassazione
è
comunicata
all
'
autorità
competente
per
provvedere
alla
esecuzione
.
535
.
Con
la
sentenza
che
rigetta
o
dichiara
inammissibile
il
ricorso
,
la
parte
ricorrente
è
condannata
al
pagamento
delle
spese
del
procedimento
.
E
condannata
inoltre
con
la
stessa
sentenza
a
pagare
all
'
erario
la
somma
di
lire
centocinquanta
se
la
sentenza
impugnata
fu
pronunciata
da
una
corte
,
di
lire
settantacinque
se
fu
pronunciata
da
un
tribunale
,
e
la
metà
di
questa
somma
se
fu
pronunciata
da
un
pretore
.
Tale
pagamento
non
è
ordinato
se
la
sentenza
impugnata
abbia
pronunciato
condanna
alle
pene
dell
'
ergastolo
,
della
interdizione
perpetua
dai
pubblici
uffici
,
o
della
reclusione
o
detenzione
per
un
tempo
maggiore
di
cinque
anni
.
536
.
In
ogni
caso
di
annullamento
,
e
in
quello
preveduto
nel
capoverso
dell
'
art
.
531
,
il
procuratore
generale
trasmette
copia
della
sentenza
della
corte
di
cassazione
al
pubblico
ministero
presso
la
corte
o
il
tribunale
che
ha
pronunciato
la
sentenza
od
ordinanza
annullata
,
e
se
la
sentenza
od
ordinanza
fu
pronunciata
dal
pretore
,
al
procuratore
del
Re
presso
il
tribunale
da
cui
esso
dipende
.
Il
pubblico
ministero
la
comunica
immediatamente
al
primo
presidente
della
corte
,
od
al
presidente
del
tribunale
,
od
al
pretore
,
e
lo
invita
a
farne
eseguire
dal
cancelliere
annotazione
in
fine
od
in
margine
della
sentenza
od
ordinanza
annullata
,
accertandosi
dell
'
adempimento
.
Se
il
computo
della
pena
fu
rettificato
a
norma
del
capoverso
dell
'
art
.
531
,
il
procuratore
generale
trasmette
inoltre
una
copia
della
sentenza
della
corte
all
'
autorità
competente
per
l
esecuzione
.
Se
l
'
annullamento
fu
pronunciato
con
rinvio
,
il
procuratore
generale
trasmette
inoltre
gli
atti
del
procedimento
con
la
copia
della
sentenza
al
pubblico
ministero
presso
il
giudice
di
rinvio
,
o
al
pretore
che
deve
procedere
al
giudizio
di
rinvio
,
affinché
questo
giudizio
segua
senza
ritardo
.
Per
l
'
osservanza
delle
precedenti
disposizioni
il
cancelliere
della
corte
di
cassazione
deve
rimettere
le
necessarie
copie
della
sentenza
al
procuratore
generale
nei
tre
giorni
successivi
alla
scadenza
del
termine
stabilito
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
523;
in
caso
di
trasgressione
è
sottoposto
al
procedimento
disciplinare
.
537
.
Quando
per
effetto
della
sentenza
della
corte
di
cassazione
debba
cessare
,
per
qualsiasi
titolo
,
la
detenzione
dell
'
imputato
,
il
procuratore
generale
della
corte
di
cassazione
nello
stesso
giorno
in
cui
la
sentenza
è
pronunciata
,
o
al
più
tardi
nel
giorno
successivo
,
comunica
mediante
telegramma
il
dispositivo
al
pubblico
ministero
presso
la
corte
o
il
tribunale
che
pronunciò
la
sentenza
impugnata
,
o
al
procuratore
del
Re
presso
il
tribunale
da
cui
dipende
il
pretore
che
pronunciò
tale
sentenza
,
affinché
provveda
alla
scarcerazione
,
se
la
detenzione
non
debba
mantenersi
per
altra
causa
.
CAPO
IV
.
Della
revisione
.
538
.
La
revisione
di
una
sentenza
di
condanna
per
delitto
,
pronunciata
dall
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
e
divenuta
irrevocabile
,
è
in
ogni
tempo
ammessa
a
favore
del
condannato
nei
casi
seguenti
:
1°
se
i
fatti
stabiliti
a
fondamento
della
condanna
non
possano
conciliarsi
con
quelli
stabiliti
in
altra
sentenza
penale
irrevocabile
dell
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
o
di
altra
autorità
,
eccettuate
le
sentenze
di
condanna
pronunciate
dal
Senato
costituito
in
alta
corte
di
giustizia
(
543
)
;
2°
se
,
dopo
la
condanna
,
sopravvengano
o
si
scoprano
fatti
,
o
nuovi
elementi
di
prova
,
che
,
soli
o
uniti
a
quelli
già
esaminati
nel
procedimento
,
rendano
evidente
che
il
fatto
non
sussiste
,
ovvero
che
il
condannato
non
lo
ha
commesso
e
non
vi
ha
concorso
(
544
)
;
3°
se
sia
dimostrato
che
il
giudicato
sulla
sussistenza
del
fatto
o
sulla
prova
che
il
condannato
lo
abbia
commesso
,
o
vi
abbia
concorso
,
fu
effetto
di
falsità
in
atti
o
in
giudizio
,
o
di
corruzione
di
giudice
(
544
al
.
)
.
539
.
Possono
domandare
la
revisione
:
1°
il
condannato
,
o
un
suo
prossimo
congiunto
(
41
al
.
)
,
ovvero
la
persona
che
abbia
sul
condannato
l
'
autorità
tutoria
,
e
,
se
il
condannato
sia
morto
,
l
'
erede
o
un
prossimo
congiunto
;
2°
il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
nel
cui
distretto
fu
pronunciata
la
condanna
,
o
il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
cassazione
,
di
ufficio
o
a
richiesta
del
ministro
della
giustizia
:
la
parte
interessata
può
unire
la
propria
istanza
a
quella
del
pubblico
ministero
.
540
.
L
'
istanza
di
revisione
è
presentata
alla
corte
di
cassazione
;
si
osservano
le
regole
di
procedimento
stabilite
nel
capo
precedente
(
500
s
.
)
,
in
quanto
siano
applicabili
.
Prima
di
provvedere
,
la
corte
può
disporre
le
indagini
e
gli
atti
che
creda
utili
e
può
delegarvi
uno
dei
consiglieri
.
Spettano
rispettivamente
alla
corte
e
al
consigliere
,
in
questo
caso
,
i
poteri
della
sezione
di
accusa
e
del
giudice
istruttore
.
541
.
La
corte
di
cassazione
delibera
a
sezioni
unite
sul
ricorso
,
quando
la
istanza
di
revisione
sia
proposta
per
il
motivo
della
inconciliabilità
della
sentenza
di
condanna
impugnata
con
altra
sentenza
di
condanna
di
un
'
autorità
non
investita
della
giurisdizione
ordinaria
(
543
)
.
542
.
Non
è
ammessa
altra
prova
della
falsità
o
della
corruzione
,
addotte
come
motivo
di
revisione
,
che
la
sentenza
irrevocabile
di
condanna
per
falsità
o
corruzione
.
Nondimeno
,
se
l
'
azione
penale
per
tali
reati
sia
prescritta
o
altrimenti
estinta
,
e
i
fatti
denunziati
siano
verosimili
e
gravi
,
la
corte
di
cassazione
può
ammettere
altre
prove
e
assumerle
o
farle
assumere
in
conformità
del
capoverso
dell
'
art
.
540
.
543
.
Se
la
corte
di
cassazione
riconosca
che
si
debba
ammette
re
la
revisione
per
i
motivi
indicati
nel
num
.
1
dell
'
art
.
538
,
e
la
inconciliabilità
sussista
fra
due
sentenze
di
condanna
,
le
annulla
entrambe
e
rinvia
pel
giudizio
di
revisione
ad
altro
giudice
di
grado
eguale
a
quello
dei
giudici
che
hanno
pronunciato
le
sentenze
annullate
,
o
,
se
siano
di
grado
diverso
,
eguale
a
quello
del
giudice
di
grado
superiore
.
Nel
caso
menzionato
nell
'
art
.
541
,
rinvia
ad
un
giudice
di
grado
eguale
a
quello
che
pronunciò
la
sentenza
dell
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
.
Se
la
inconciliabilità
sussista
,
invece
,
fra
la
sentenza
di
condanna
e
una
di
proscioglimento
,
annulla
la
prima
senza
rinvio
.
544
.
Qualora
la
domanda
di
revisione
proposta
in
base
al
num
.
2
dell
'
art
.
538
sia
ammessa
per
essersi
scoperto
o
per
essere
sopravvenuto
un
fatto
dal
quale
apparisca
evidente
la
insussistenza
del
fatto
materiale
che
diede
causa
alla
condanna
,
e
il
nuovo
fatto
sia
indubitabilmente
accertato
,
la
corte
pronuncia
l
'
annullamento
senza
rinvio
.
Negli
altri
casi
menzionati
nel
num
.
2
del
citato
articolo
e
in
quelli
menzionati
nel
successivo
num
.
3
,
la
corte
annulla
la
sentenza
e
rinvia
per
il
giudizio
di
revisione
ad
altro
giudice
di
grado
eguale
a
quello
che
pronunciò
la
condanna
.
545
.
Nel
giudizio
di
revisione
non
sono
esaminati
i
testimoni
,
i
periti
,
o
gli
interpreti
,
condannati
per
falsità
commessa
nel
giudizio
anteriore
.
546
.
La
revisione
è
ammessa
ancorché
l
'
azione
penale
,
o
la
condanna
,
sia
estinta
,
ovvero
sia
cessata
l
'
esecuzione
della
condanna
.
Se
il
condannato
sia
morto
,
la
corte
di
cassazione
nomina
un
curatore
che
ne
esercita
tutti
i
diritti
;
il
giudice
,
quando
sia
il
caso
,
ne
dichiara
l
'
innocenza
,
riabilitandone
lai
memoria
.
Se
l
'
istanza
è
proposta
,
in
vita
del
condannato
,
da
un
prossimo
congiunto
(
41
al
.
)
,
questi
è
curatore
di
diritto
.
547
.
Nel
caso
in
cui
la
corte
di
cassazione
ordini
la
revisione
,
il
condannato
che
abbia
cominciato
a
scontare
la
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
si
considera
in
istato
di
custodia
preventiva
e
la
corte
di
cassazione
può
disporne
,
anche
d
'
ufficio
,
la
scarcerazione
provvisoria
.
548
.
La
corte
di
cassazione
,
quando
annulla
la
condanna
senza
rinvio
,
o
il
giudice
della
revisione
quando
pronuncia
sentenza
di
proscioglimento
,
provvede
altresì
,
se
occorra
,
alla
restituzione
delle
somme
pagate
in
esecuzione
della
condanna
,
per
le
pene
pecuniarie
,
per
le
spese
del
procedimento
e
per
il
risarcimento
dei
danni
o
le
riparazioni
.
549
.
Se
la
corte
di
cassazione
rigetti
l
'
istanza
,
ovvero
nel
giudizio
di
revisione
non
sia
pronunciata
sentenza
di
proscioglimento
,
la
parte
che
ha
domandato
la
revisione
è
condannata
nelle
spese
del
procedimento
,
e
può
essere
condannata
,
inoltre
,
a
pagare
all
'
erario
una
somma
non
inferiore
a
lire
trecento
e
non
superiore
a
tremila
.
550
.
Il
sunto
della
sentenza
di
annullamento
della
condanna
senza
rinvio
,
o
di
quella
di
proscioglimento
pronunciata
nel
giudizio
di
revisione
,
è
stampato
a
cura
del
cancelliere
,
ed
è
fatto
affiggere
nei
luoghi
a
ciò
destinati
nel
comune
in
cui
è
stata
pronunciata
e
in
quello
di
attuale
o
di
ultima
residenza
della
persona
prosciolta
.
L
'
ufficiale
giudiziario
depone
in
cancelleria
il
certificato
dell
'
affissione
.
551
.
L
imputato
assolto
per
effetto
del
giudizio
di
revisione
,
se
abbia
subìto
per
tre
anni
,
o
più
,
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
può
ottenere
a
carico
dello
Stato
una
riparazione
pecuniaria
a
titolo
di
soccorso
,
qualora
sia
riconosciuto
che
per
le
sue
condizioni
economiche
ne
abbia
bisogno
.
La
domanda
non
è
ammessa
:
1°
se
è
proposta
dopo
trascorsi
tre
mesi
dall
'
affissione
prescritta
nell
'
art
.
precedente
(
552
)
;
2°
se
il
richiedente
abbia
riportato
altre
due
condanne
alla
reclusione
;
3°
se
abbia
,
con
dolo
o
colpa
grave
,
dato
causa
all
'
errore
del
giudice
;
4°
se
nel
giudizio
di
revisione
sia
stato
assolto
per
insufficienza
di
prove
.
552
.
Se
l
'
imputato
muore
dopo
l
'
assoluzione
,
l
'
istanza
per
la
riparazione
pecuniaria
può
essere
proposta
,
nel
termine
indicato
al
n
.
1
dell
'
art
.
precedente
,
o
proseguita
,
dagli
ascendenti
,
dal
coniuge
,
dai
discendenti
che
siano
minori
di
età
o
incapaci
per
infermità
di
mente
o
di
corpo
di
provvedere
al
proprio
sostentamento
,
qualora
tali
congiunti
per
le
loro
condizioni
economiche
abbiano
bisogno
di
soccorso
.
553
.
Sulla
ammissibilità
della
domanda
e
sulla
somma
da
assegnare
pronuncia
in
camera
di
consiglio
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
la
parte
istante
,
la
sezione
penale
della
code
di
appello
del
distretto
nel
quale
fu
pronunciata
la
sentenza
di
proscioglimento
,
o
quella
che
è
designata
sulla
istanza
della
parte
dalla
corte
di
cassazione
,
nel
caso
di
annullamento
della
condanna
senza
rinvio
.
Contro
la
sentenza
è
ammesso
il
ricorso
per
cassazione
del
pubblico
ministero
e
della
parte
.
LIBRO
IV
Della
esecuzione
e
di
alcuni
provvedimenti
speciali
TITOLO
I
.
Regole
generali
sulla
esecuzione
.
CAPO
I
.
Disposizioni
preliminari
.
554
.
Le
sentenze
,
le
ordinanze
e
i
decreti
dell
'
autorità
giudiziaria
in
materia
penale
,
hanno
forza
esecutiva
in
tutto
il
Regno
,
nelle
colonie
e
negli
altri
territori
soggetti
alla
sovranità
dello
Stato
.
555
.
Le
sentenze
di
condanna
si
eseguiscono
entro
cinque
giorni
da
quello
in
cui
sono
divenute
irrevocabili
.
Se
vi
è
ricorso
per
cassazione
il
termine
decorre
dal
giorno
in
cui
sia
divenuta
irrevocabile
l
ordinanza
che
lo
dichiara
inammissibile
,
nel
caso
preveduto
nell
art
.
514
,
e
negli
altri
casi
dal
giorno
in
cui
l
'
ordinanza
o
la
sentenza
della
corte
di
cassazione
,
che
lo
dichiara
inammissibile
,
o
lo
rigetta
,
perviene
a
notizia
dell
'
autorità
incaricata
della
esecuzione
.
Per
questo
effetto
,
il
cancelliere
della
corte
di
cassazione
,
nel
giorno
successivo
a
quello
in
cui
il
ricorso
è
stato
dichiarato
inammissibile
o
rigettato
,
comunica
il
dispositivo
della
decisione
,
con
lettera
raccomandata
,
all
'
autorità
indicata
nell
'
art
.
seguente
,
sotto
la
sanzione
stabilita
nell
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
536
.
Se
la
corte
di
cassazione
ha
rettificato
il
computo
della
pena
a
norma
del
capoverso
dell
'
art
.
531
,
si
osserva
la
disposizione
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
536
.
556
.
Il
pubblico
ministero
promuove
l
'
esecuzione
delle
condanne
penali
pronunciate
dalla
corte
o
dal
tribunale
a
cui
rispettivamente
è
addetto
,
e
ne
fa
eseguire
le
ordinanze
e
i
decreti
.
Ciascun
pretore
fa
eseguire
i
decreti
,
le
ordinanze
e
le
sentenze
da
lui
pronunciate
.
557
.
Eccettuati
i
casi
preveduti
negli
art
.
589
e
590
,
se
la
condanna
è
prescritta
o
altrimenti
estinta
,
il
tribunale
,
o
la
corte
,
che
l
'
ha
pronunciata
,
dichiara
in
camera
di
consiglio
,
a
richiesta
del
pubblico
ministero
o
ad
istanza
della
parte
,
essere
la
condanna
medesima
estinta
,
revoca
l
'
ordine
di
cattura
e
ordina
la
liberazione
del
condannato
che
sia
stato
arrestato
.
Per
le
condanne
pronunciate
dalla
corte
di
assise
il
provvedimento
è
dato
dalla
sezione
penale
della
corte
di
appello
.
Il
pretore
può
provvedere
anche
di
ufficio
.
CAPO
II
.
Degli
incidenti
di
esecuzione
.
558
.
Il
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
,
l
'
ordinanza
o
il
decreto
,
è
competente
a
deliberare
mediante
ordinanza
,
in
camera
di
consiglio
,
su
tutti
gli
incidenti
che
concernono
l
'
esecuzione
,
salvo
che
la
legge
disponga
diversamente
.
La
deliberazione
è
promossa
dal
pubblico
ministero
o
dalla
parte
interessata
(
559
)
.
Per
gli
incidenti
relativi
all
'
esecuzione
di
sentenze
della
corte
di
assise
si
applica
il
primo
capoverso
dell
'
art
.
557
.
Il
pretore
può
provvedere
anche
d
'
ufficio
.
559
.
In
seguito
alla
domanda
di
cui
nell
'
art
.
precedente
,
il
presidente
della
corte
o
del
tribunale
fissa
con
decreto
il
giorno
della
deliberazione
e
ne
fa
dare
avviso
al
pubblico
ministero
e
alla
parte
interessata
non
meno
di
cinque
giorni
prima
di
quello
stabilito
.
Nel
giorno
della
deliberazione
il
pubblico
ministero
presenta
requisitorie
scritte
;
la
parte
interessata
,
che
lo
abbia
chiesto
,
è
udita
personalmente
o
per
mezzo
di
difensore
;
non
comparendo
,
essa
può
presentare
una
memoria
.
L
ordinanza
è
notificata
nel
termine
di
tre
giorni
alla
parte
interessata
e
comunicata
al
pubblico
ministero
.
Il
pretore
deve
comunicarne
una
copia
al
procuratore
del
Re
.
560
.
Contro
l
'
ordinanza
con
la
quale
si
provvede
su
un
incidente
di
esecuzione
compete
al
pubblico
ministero
e
alle
parti
soltanto
il
ricorso
per
cassazione
.
Il
ricorso
non
sospende
la
esecuzione
,
ma
la
sospensione
,
in
pendenza
del
ricorso
,
può
essere
autorizzata
dal
giudice
che
ha
pronunciato
l
'
ordinanza
.
TITOLO
II
.
Della
esecuzione
per
gli
effetti
penali
.
CAPO
I
.
Della
esecuzione
delle
condanne
penali
.
561
.
L
'
autorità
competente
per
l
'
esecuzione
di
una
sentenza
di
condanna
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
trasmette
agli
agenti
della
forza
pubblica
l
'
ordine
di
cattura
del
condannato
,
contenente
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
che
valgano
a
identificarlo
,
e
l
'
indicazione
della
sentenza
di
condanna
e
della
pena
.
Se
non
si
abbia
sospetto
di
fuga
,
e
la
durata
della
pena
non
sia
superiore
a
sei
mesi
,
prima
di
spedire
l
'
ordine
di
cattura
la
predetta
autorità
può
far
notificare
al
condannato
l
ingiunzione
di
costituirsi
in
carcere
entro
cinque
giorni
.
562
.
Il
giudice
che
ha
pronunciato
contro
la
stessa
persona
due
o
più
condanne
divenute
irrevocabili
,
determina
quale
pena
debba
essere
espiata
in
osservanza
delle
norme
sul
concorso
delle
pene
(c.p
.
67
s
.
)
;
se
si
tratta
di
condanne
inflitte
da
giudici
diversi
,
provvede
la
corte
di
appello
del
distretto
in
cui
fu
pronunciata
l
'
ultima
condanna
.
563
.
Se
dopo
l
'
arresto
di
una
persona
condannata
o
evasa
,
sorge
dubbio
sulla
identità
della
medesima
,
il
pretore
o
il
giudice
istruttore
del
luogo
dell
arresto
la
interroga
e
compie
ogni
altra
indagine
utile
all
identificazione
,
anche
per
mezzo
della
polizia
giudiziaria
.
Se
riconosca
che
l
'
arrestato
non
è
il
condannato
o
l
'
evaso
,
ne
ordina
la
scarcerazione
;
altrimenti
rimette
l
'
accertamento
dell
'
identità
personale
al
giudice
competente
per
gli
incidenti
di
esecuzione
.
564
.
L
'
ammissione
a
uno
stabilimento
penitenziario
,
agricolo
o
industriale
,
o
al
lavoro
in
opere
pubbliche
o
private
fuori
dello
stabilimento
penale
,
secondo
l
'
art
.
14
del
codice
penale
,
è
decretata
dal
ministro
dell
interno
,
sulla
proposta
motivata
del
consiglio
di
sorveglianza
presso
lo
stabilimento
in
cui
il
condannato
sconta
la
pena
.
Le
stesse
norme
si
osservano
per
revocare
l
ammissione
suddetta
.
565
.
Presso
gli
stabilimenti
carcerari
destinati
alle
pene
della
reclusione
e
della
detenzione
,
e
presso
le
case
di
custodia
,
è
istituito
un
consiglio
di
sorveglianza
.
Esso
è
unico
per
ciascuna
circoscrizione
di
tribunale
ed
è
composto
:
del
procuratore
del
Re
del
circondario
in
cui
esiste
lo
stabilimento
,
del
presidente
della
società
di
patronato
dei
liberati
dal
carcere
,
o
,
in
mancanza
,
di
un
cittadino
scelto
dal
consiglio
dell
'
ordine
degli
avvocati
,
e
del
direttore
di
ogni
singolo
stabilimento
,
il
quale
ha
le
funzioni
di
relatore
per
gli
affari
che
concernono
lo
stabilimento
stesso
,
ma
non
partecipa
alla
trattazione
di
quelli
relativi
ad
altri
stabilimenti
.
Dove
esistono
stabilimenti
di
pena
per
le
femmine
fa
parte
del
consiglio
anche
una
donna
,
designata
dal
presidente
del
tribunale
.
566
.
Nel
caso
di
condanna
alla
pena
del
confino
(c.p
.
18
)
,
l
'
autorità
competente
per
l
'
esecuzione
fa
notificare
al
condannato
l
'
ingiunzione
di
trasferirsi
,
entro
un
termine
non
maggiore
di
quindici
giorni
,
nel
comune
indicato
nella
sentenza
e
di
presentarsi
ivi
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
con
la
comminatoria
dell
'
arresto
e
del
trasferimento
mediante
la
pubblica
forza
.
567
.
Nel
caso
di
trasgressione
all
'
osservanza
del
confino
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ne
fa
rapporto
al
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
e
procede
all
'
arresto
del
condannato
.
Il
giudice
può
ordinare
la
conversione
della
pena
,
udito
il
condannato
per
le
eventuali
discolpe
qualora
sia
stato
arrestato
.
568
.
Le
condanne
a
pene
pecuniarie
sono
eseguite
nei
modi
stabiliti
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
.
L
'
insolvibilità
del
condannato
si
prova
con
certificato
del
sindaco
e
dell
'
agente
delle
imposte
.
569
.
Quando
siano
accertate
la
mancanza
del
pagamento
e
la
insolvibilità
del
condannato
,
l
'
autorità
competente
per
la
esecuzione
dispone
la
conversione
della
pena
pecuniaria
(c.p
.
19
,
24
)
.
A
tale
effetto
trasmette
al
comandante
dei
carabinieri
reali
la
richiesta
per
l
arresto
del
condannato
e
può
far
eseguire
la
notificazione
indicata
nel
capoverso
dell
'
art
.
561
.
La
richiesta
enuncia
:
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
che
valgano
a
identificare
il
condannato
;
la
sentenza
di
condanna
;
l
'
ammontare
della
multa
o
dell
'
ammenda
con
l
'
indicazione
dell
'
ufficio
finanziario
incaricato
della
riscossione
;
l
insolvibilità
del
condannato
;
la
durata
della
pena
convertita
e
il
luogo
destinato
per
espiarla
.
Quando
sia
stata
notificata
l
'
ingiunzione
menzionata
nel
precedente
capoverso
,
si
aggiunge
nella
richiesta
l
'
indicazione
del
termine
dopo
il
quale
l
'
arresto
deve
essere
eseguito
.
I
carabinieri
reali
,
nel
procedere
all
'
arresto
dei
condannato
,
gli
dànno
notizia
e
visione
della
richiesta
,
lo
presentano
all
'
ufficio
del
pubblico
ministero
,
o
al
pretore
richiedente
,
per
l
accertamento
della
identità
,
quando
occorra
,
indi
lo
trasferiscono
nel
luogo
destinato
per
scontare
la
pena
.
570
.
Le
condanne
a
pagamento
di
somme
in
favore
dell
'
erario
,
pronunciate
dal
giudice
in
applicazione
delle
sanzioni
stabilite
a
carico
di
pubblici
ufficiali
,
di
parti
,
di
difensori
,
periti
,
testimoni
,
interpreti
,
o
di
qualsiasi
altra
persona
,
non
sono
soggette
a
impugnazione
.
Esse
diventano
esecutive
immediatamente
,
o
appena
compiuto
il
tempo
entro
il
quale
la
legge
consente
che
la
condanna
possa
essere
revocata
.
L
'
esecuzione
si
fa
con
le
norme
stabilite
per
le
pene
pecuniarie
,
escluse
quelle
relative
alla
conversione
della
pena
(
569
)
.
571
.
La
condanna
in
contumacia
all
interdizione
perpetua
dai
pubblici
uffici
,
pronunciata
dalla
corte
di
assise
con
sentenza
revocabile
,
produce
effetto
dopo
tre
mesi
dalla
notificazione
della
sentenza
.
Il
condannato
che
posteriormente
si
presenti
,
o
sia
arrestato
rientra
nell
'
esercizio
dei
suoi
diritti
nell
'
attesa
del
nuovo
giudizio
;
ma
rimangono
fermi
gli
effetti
della
interdizione
per
il
tempo
decorso
fino
alla
presentazione
o
all
'
arresto
.
572
.
Se
da
una
condanna
in
contumacia
pronunciata
con
sentenza
revocabile
dalla
corte
di
assise
derivi
la
interdizione
legale
del
condannato
,
questo
effetto
si
produce
dopo
trascorsi
cinque
anni
dalla
data
della
sentenza
.
Durante
i
cinque
anni
,
i
beni
del
condannato
sono
amministrati
,
e
le
sue
ragioni
promosse
,
come
per
gli
assenti
presunti
(
c
.
civ
.
,
20
s
.
)
.
Se
il
condannato
si
presenti
,
o
sia
arrestato
,
dopo
il
termine
suddetto
,
si
applica
la
disposizione
del
capoverso
dell
'
art
.
precedente
.
573
.
La
sentenza
che
condanna
alla
vigilanza
speciale
della
pubblica
sicurezza
(c.p
.
28
)
è
trasmessa
per
esecuzione
,
in
estratto
,
dal
procuratore
generale
o
dal
procuratore
del
Re
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
luogo
dove
fu
pronunciata
.
Il
condannato
sottoposto
alla
vigilanza
speciale
deve
fare
la
dichiarazione
del
comune
in
cui
stabilisce
la
propria
residenza
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
luogo
ove
ha
finito
di
scontare
la
pena
,
o
di
quello
in
cui
è
stato
autorizzato
a
recarsi
.
574
.
I1
giudice
che
ha
pronunciato
la
condanna
provvede
,
nelle
forme
degli
incidenti
di
esecuzione
,
quando
si
tratti
di
far
cessare
o
limitare
,
tanto
nella
durata
quanto
negli
effetti
,
la
vigilanza
speciale
dell
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
575
.
Nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
33
del
codice
penale
,
il
pubblico
ministero
competente
per
la
esecuzione
della
sentenza
di
condanna
promuove
,
tosto
che
essa
sia
divenuta
irrevocabile
,
i
provvedimenti
necessari
per
la
costituzione
della
tutela
.
576
.
Nei
procedimenti
per
falsità
in
atti
(c.p
.
275
s
.
)
,
qualora
la
falsità
sia
accertata
,
deve
essere
dichiarata
nella
sentenza
,
anche
se
,
per
qualsiasi
motivo
,
non
si
debba
procedere
o
non
possa
essere
pronunciata
condanna
.
La
sentenza
che
dichiara
falso
un
atto
,
in
tutto
o
in
parte
,
ne
ordina
,
secondo
le
circostanze
,
la
cancellazione
totale
o
parziale
,
e
,
quando
sia
il
caso
,
la
ripristinazione
,
rinnovazione
o
riforma
,
nel
senso
nella
medesima
stabilito
.
La
sentenza
,
non
appena
sia
divenuta
irrevocabile
,
è
eseguita
per
questa
parte
o
capo
da
un
giudice
delegato
dal
presidente
del
tribunale
o
della
corte
,
con
l
'
intervento
del
pubblico
ministero
o
con
l
'
assistenza
del
cancelliere
che
ne
redige
processo
verbale
.
La
cancellazione
totale
di
un
atto
si
effettua
mediante
annotazione
della
sentenza
in
margine
di
ciascuna
pagina
del
medesimo
e
mediante
redazione
del
processo
verbale
in
cui
si
attesta
questo
adempimento
con
la
dichiarazione
che
l
'
atto
non
può
avere
alcun
effetto
legale
.
L
'
atto
rimane
allegato
al
processo
verbale
,
e
una
copia
di
questo
è
trasmessa
,
in
sostituzione
dell
'
atto
,
a
chi
lo
possedeva
o
lo
aveva
in
deposito
.
Negli
altri
casi
,
il
testo
dell
'
atto
,
quale
risulta
stabilito
in
seguito
alla
cancellazione
parziale
,
o
alla
ripristinazione
,
rinnovazione
o
riforma
,
è
inserito
per
intiero
nel
processo
verbale
.
Se
l
'
atto
era
in
deposito
pubblico
,
è
restituito
al
depositario
unitamente
a
una
copia
autentica
del
processo
verbale
a
cui
deve
rimanere
annesso
.
Se
l
'
atto
era
posseduto
da
un
privato
,
il
cancelliere
lo
conserva
annesso
al
processo
verbale
e
rilascia
copia
autentica
di
questo
all
interessato
.
Tale
copia
tiene
le
veci
dell
'
atto
,
per
ogni
effetto
legale
.
Nel
processo
verbale
il
giudice
dà
le
disposizioni
occorrenti
per
l
'
osservanza
di
quanto
è
stabilito
nei
due
capoversi
precedenti
.
CAPO
II
.
Della
prestazione
d
opera
e
di
altre
forme
di
sostituzione
della
pena
.
577
.
L
'
autorità
competente
per
l
'
esecuzione
della
sentenza
,
qualora
accolga
l
'
istanza
di
sostituzione
della
prestazione
d
'
opera
alla
detenzione
o
allo
arresto
,
fa
notificare
il
provvedimento
al
condannato
(
578
)
.
578
.
Nei
casi
dell
'
art
.
precedente
,
o
quando
la
sentenza
abbia
ordinato
che
l
arresto
sia
scontato
in
una
casa
di
lavoro
,
o
mediante
prestazione
d
'
opera
in
lavori
di
pubblica
utilità
,
l
'
autorità
competente
per
la
esecuzione
determina
la
durata
del
lavoro
,
fissa
sul
salario
giornaliero
la
quota
da
concedere
al
condannato
per
il
sostentamento
,
indica
il
giorno
,
l
'
ora
e
il
luogo
in
cui
il
condannato
deve
presentarsi
per
prestare
l
'
opera
,
e
designa
l
'
autorità
che
deve
vigilarne
la
prestazione
(
579
)
.
579
.
L
'
autorità
designata
a
vigilare
la
prestazione
dell
'
opera
è
tenuta
a
riferire
prontamente
se
il
condannato
non
si
presenti
,
ovvero
rifiuti
l
'
opera
o
la
interrompa
.
L
'
autorità
competente
per
l
esecuzione
della
sentenza
fa
chiamare
il
condannato
perché
si
discolpi
,
e
,
se
non
si
presenta
o
non
dimostri
alcun
legittimo
impedimento
,
ordina
che
la
pena
o
la
parte
residua
di
essa
sia
scontata
nei
modi
ordinari
.
580
.
L
'
abitazione
nella
quale
il
giudice
dispone
che
la
donna
,
o
il
minorenne
,
sconti
l
'
arresto
,
è
indicata
nella
sentenza
di
condanna
,
ma
per
giusti
motivi
può
essere
variata
dall
'
autorità
competente
per
la
esecuzione
.
La
sentenza
e
il
provvedimento
successivo
,
se
vi
sia
stato
,
sono
comunicati
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
la
quale
invigila
che
il
condannato
non
esca
dalla
abitazione
designata
;
in
caso
di
trasgressione
ne
redige
processo
verbale
e
lo
trasmette
al
pretore
del
luogo
.
Il
pretore
,
citato
il
condannato
per
udirne
le
discolpe
,
prescrive
che
il
trasgressore
sconti
la
pena
nei
modi
ordinari
e
rimette
copia
del
provvedimento
motivato
al
giudice
che
ha
disposto
l
'
arresto
in
casa
.
581
.
Quando
alla
pena
sia
sostituita
la
riprensione
giudiziale
(c.p
.
2627
)
,
il
presidente
della
corte
o
del
tribunale
,
o
il
pretore
,
che
pronunciò
la
condanna
,
entro
tre
giorni
da
quello
da
cui
la
sentenza
è
divenuta
irrevocabile
,
fissa
la
pubblica
udienza
nella
quale
il
condannato
deve
comparire
per
assumere
gli
obblighi
determinati
nella
sentenza
,
presentare
,
quando
sia
il
caso
,
il
fideiussore
,
e
ricevere
la
riprensione
.
Il
decreto
è
notificato
al
condannato
con
osservanza
del
termine
per
comparire
.
Le
obbligazioni
del
condannato
e
quella
del
fideiussore
sono
ricevute
dal
cancelliere
mediante
processo
verbale
,
nella
udienza
fissata
per
la
riprensione
.
Il
giudice
decide
sulla
idoneità
della
fideiussione
.
Si
applica
la
pena
stabilita
nella
sentenza
,
anche
nel
caso
in
cui
sia
stata
sostituita
la
riprensione
giudiziale
obbligatoria
,
se
il
condannalo
non
si
presenti
all
udienza
fissata
per
la
riprensione
,
o
non
l
'
accolga
con
rispetto
.
582
.
La
riprensione
giudiziale
può
essere
inflitta
al
condannato
subito
dopo
pronunciata
la
sentenza
qualora
egli
si
dichiari
pronto
ad
adempiere
immediatamente
alle
condizioni
prescritte
.
CAPO
III
.
Della
sospensione
dell
'
esecuzione
e
della
remissione
di
pena
.
583
.
L
'
esecuzione
di
una
sentenza
di
condanna
può
essere
sospesa
soltanto
nei
casi
seguenti
:
1°
se
sia
presentata
domanda
di
grazia
(
592-3
)
;
2°
se
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
debba
essere
espiata
da
persona
che
,
secondo
il
giudizio
di
uno
o
più
periti
nominati
d
'
ufficio
,
si
trovi
in
tali
condizioni
d
'
infermità
di
mente
o
di
corpo
da
rendere
necessaria
la
sospensione
;
3°
se
debba
essere
espiata
da
donna
che
sia
incinta
o
abbia
partorito
da
meno
di
tre
mesi
;
4°
se
per
circostanze
eccezionali
il
condannato
o
la
famiglia
di
lui
,
in
conseguenza
dell
'
esecuzione
,
possano
trovarsi
esposti
ad
un
grave
pregiudizio
.
In
questo
caso
la
esecuzione
non
può
essere
sospesa
per
oltre
sei
mesi
,
né
più
di
una
volta
.
In
considerazione
dello
stato
economico
del
condannato
o
della
famiglia
,
può
essere
conceduto
che
la
pena
pecuniaria
sia
scontata
in
più
rate
,
con
le
norme
della
tariffa
penale
.
La
sospensione
può
essere
ordinata
nel
caso
del
n
.
1
dal
ministro
della
giustizia
e
per
un
periodo
non
superiore
complessivamente
a
sei
mesi
;
negli
altri
casi
dalla
autorità
competente
per
la
esecuzione
della
sentenza
.
Quando
cessano
le
condizioni
prevedute
ai
num
.
2
e
3
,
la
sentenza
di
condanna
è
immediatamente
eseguita
.
584
.
I
parenti
ed
affini
in
linea
retta
,
ed
i
fratelli
e
le
sorelle
del
condannato
possono
rimettere
metà
di
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
superiore
a
cinque
anni
,
e
qualsiasi
pena
pecuniaria
inflitta
per
reati
da
lui
commessi
a
loro
danno
,
ancorché
siasi
proceduto
d
'
ufficio
.
La
stessa
facoltà
compete
rispettivamente
all
'
adottante
e
all
adottato
,
e
al
genitore
e
al
figlio
naturale
quando
la
filiazione
sia
stata
legalmente
riconosciuta
o
dichiarata
.
Compete
altresì
al
coniuge
per
i
reati
commessi
a
suo
danno
dall
'
altro
coniuge
,
ancorché
la
condanna
sia
anteriore
al
matrimonio
,
e
senza
deroga
a
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
358
del
codice
penale
.
La
remissione
della
pena
dopo
la
condanna
è
ricevuta
,
mediante
processo
verbale
,
dal
cancelliere
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
e
si
provvede
su
di
essa
con
le
forme
stabilite
per
gli
incidenti
di
esecuzione
.
CAPO
IV
.
Della
condanna
condizionale
e
della
liberazione
condizionale
.
585
.
Nei
casi
preveduti
negli
art
.
298
,
423
e
424
,
se
il
condannato
non
abbia
commesso
,
nei
termini
stabiliti
,
alcun
delitto
,
e
provi
di
avere
adempiuto
a
tutte
le
condizioni
imposte
nella
sentenza
,
la
condanna
si
ha
come
non
avvenuta
.
In
caso
diverso
,
la
sospensione
dell
'
esecuzione
della
condanna
è
revocata
di
diritto
,
e
la
pena
deve
essere
espiata
secondo
le
norme
dell
'
art
.
76
del
codice
penale
.
La
sospensione
è
altresì
revocata
di
diritto
se
l
'
imputato
,
durante
i
termini
suddetti
,
sia
condannato
alla
reclusione
per
un
delitto
commesso
prima
della
condanna
per
la
quale
ottenne
il
beneficio
della
sospensione
.
La
revoca
è
dichiarata
con
le
forme
stabilite
per
gli
incidenti
di
esecuzione
dal
giudice
che
ha
pronunciato
la
condanna
condizionale
,
se
non
vi
fu
in
seguito
altra
condanna
,
e
,
in
caso
contrario
,
da
quello
che
ha
pronunciato
l
'
ultima
condanna
.
586
.
La
sospensione
dell
esecuzione
della
condanna
ha
per
oggetto
solamente
l
espiazione
della
pena
inflitta
e
impedisce
il
corso
della
prescrizione
di
essa
;
non
si
estende
né
influisce
su
qualsiasi
altro
effetto
penale
e
civile
della
condanna
.
Gli
effetti
penali
cessano
quando
,
in
conformità
della
prima
parte
dell
'
art
.
precedente
,
la
condanna
si
abbia
come
non
avvenuta
.
587
.
La
liberazione
condizionale
(c.p
.
1617
)
è
conceduta
con
decreto
del
ministro
della
giustizia
.
Il
condannato
presenta
la
sua
istanza
al
direttore
dello
stabilimento
in
cui
sconta
la
pena
,
che
la
trasmette
al
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
del
distretto
in
cui
fu
pronunciata
la
condanna
,
con
le
proprie
osservazioni
sulla
condotta
e
sul
ravvedimento
del
condannato
e
col
parere
motivato
del
consiglio
di
sorveglianza
.
Il
procuratore
generale
indaga
sulle
condizioni
economiche
del
condannato
;
ricerca
se
egli
,
potendolo
,
abbia
in
tutto
o
in
parte
soddisfatto
alle
sue
obbligazioni
verso
la
parte
lesa
e
abbia
dimostrato
di
essersi
ravveduto
;
e
quale
impressione
la
concessione
del
beneficio
produrrebbe
nel
luogo
del
commesso
delitto
e
sulle
persone
che
ne
furono
danneggiate
od
offese
.
Promuove
quindi
con
le
sue
conclusioni
il
parere
della
sezione
d
'
accusa
,
e
lo
trasmette
,
insieme
con
l
'
istanza
e
coi
documenti
,
al
ministro
della
giustizia
.
Il
condannato
ammesso
alla
liberazione
condizionale
è
soggetto
a
quelle
disposizioni
stabilite
per
i
sottoposti
alla
vigilanza
speciale
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
(c.p
.
28
)
che
sono
determinate
nel
decreto
di
liberazione
.
588
.
La
liberazione
condizionale
,
nei
casi
indicati
nell
'
art
.
17
del
codice
penale
,
è
revocata
con
decreto
del
ministro
della
giustizia
.
La
proposta
di
revoca
è
fatta
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
al
procuratore
generale
presso
la
corte
d
'
appello
del
distretto
in
cui
fu
pronunciata
la
condanna
.
Il
procuratore
generale
,
dopo
avere
promosso
,
con
le
sue
conclusioni
,
il
parere
della
sezione
di
accusa
,
trasmette
la
proposta
e
gli
atti
al
ministro
della
giustizia
.
Se
la
proposta
ha
motivo
dall
'
inadempimento
delle
condizioni
stabilite
nel
decreto
di
liberazione
,
il
procuratore
generale
,
prima
di
presentare
le
sue
conclusioni
,
Invita
il
condannato
a
esporgli
quanto
crede
che
valga
a
giustificarlo
.
La
liberazione
condizionale
in
questo
caso
non
può
essere
revocata
se
la
sezione
di
accusa
non
abbia
dato
parere
conforme
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
contemporaneamente
alla
proposta
di
revoca
per
inadempimento
delle
condizioni
,
può
procedere
all
'
arresto
.
Se
la
sezione
di
accusa
dia
parere
contrario
alla
proposta
,
il
procuratore
generale
ordina
l
'
immediata
scarcerazione
.
CAPO
V
.
Dell
'
amnistia
,
dell
'
indulto
e
della
grazia
.
589
.
L
amnistia
è
conceduta
con
decreto
reale
su
proposta
del
ministro
della
giustizia
,
sentito
il
consiglio
dei
ministri
.
Il
decreto
di
amnistia
,
qualora
non
prescriva
all
'
imputato
o
condannato
condizioni
,
od
obblighi
,
produce
il
suo
effetto
di
pieno
diritto
ed
è
applicato
immediatamente
dal
giudice
avanti
il
quale
è
in
corso
l
istruzione
o
il
giudizio
;
e
se
l
'
istruzione
è
chiusa
,
dal
giudice
competente
per
il
giudizio
.
In
quest
ultimo
caso
può
essere
applicato
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
con
decisione
in
camera
di
consiglio
.
Per
i
condannati
l
'
applicazione
del
decreto
è
promossa
dal
pubblico
ministero
con
la
richiesta
della
relativa
declaratoria
.
Il
pubblico
ministero
provvede
senza
ritardo
alla
scarcerazione
provvisoria
dei
condannati
che
si
trovino
detenuti
.
La
declaratoria
è
deliberata
in
camera
di
consiglio
dal
giudice
che
pronunciò
la
condanna
,
tanto
se
questa
è
divenuta
irrevocabile
quanto
se
non
sia
ancora
stata
impugnata
.
Se
fu
proposta
impugnazione
,
la
declaratoria
è
pronunciata
dal
giudice
che
sarebbe
competente
a
decidere
dell
'
impugnazione
.
Quando
per
la
declaratoria
è
competente
il
pretore
,
egli
la
pronuncia
d
'
ufficio
,
e
provvede
alla
scarcerazione
dei
detenuti
.
Se
dagli
atti
dell
istruzione
o
del
giudizio
non
apparisca
sufficientemente
stabilito
che
il
fatto
per
il
quale
si
procede
sia
compreso
nell
'
amnistia
,
questa
si
applica
dopo
nuovi
accertamenti
che
valgano
a
giustificarla
.
Se
non
è
stato
provveduto
in
alcuno
dei
modi
sopra
indicati
,
chi
crede
avere
diritto
all
applicazione
dell
'
amnistia
ne
può
proporre
istanza
al
giudice
competente
per
la
declaratoria
.
590
.
L
'
indulto
è
conceduto
nella
forma
stabilita
per
l
amnistia
.
Nel
decreto
reale
sono
determinati
i
reati
e
le
pene
a
cui
l
'
indulto
si
riferisce
e
sono
stabilite
le
condizioni
per
l
'
ammissione
.
La
competenza
per
applicare
l
indulto
spetta
al
giudice
avanti
il
quale
pende
il
giudizio
in
primo
grado
o
in
appello
,
o
a
quello
che
pronunciò
la
sentenza
divenuta
irrevocabile
.
La
declaratoria
per
le
pene
già
inflitte
è
promossa
dal
pubblico
ministero
avanti
il
tribunale
o
la
corte
di
appello
.
Il
pretore
la
pronuncia
d
'
ufficio
.
Quando
per
effetto
dell
indulto
debba
avvenire
la
liberazione
immediata
di
condannati
detenuti
,
il
pubblico
ministero
,
o
il
pretore
,
la
ordina
senza
ritardo
.
Se
non
è
stato
provveduto
in
alcuno
dei
modi
sopra
indicati
,
chi
crede
avere
diritto
all
applicazione
dell
'
indulto
può
proporre
istanza
al
giudice
competente
per
la
declaratoria
.
Contro
i
provvedimenti
indicati
in
questo
articolo
e
nel
precedente
è
ammesso
il
ricorso
per
cassazione
.
591
.
L
'
efficacia
del
decreto
di
amnistia
o
d
'
indulto
si
estende
ai
reati
in
esso
preveduti
e
commessi
a
tutto
il
giorno
precedente
la
data
del
decreto
medesimo
,
salvo
che
questo
stabilisca
una
data
diversa
.
Nel
caso
di
concorso
di
reati
e
di
pene
(c.p
.
67
s
.
)
l
amnistia
si
applica
singolarmente
al
reato
per
il
quale
è
conceduta
e
l
'
indulto
si
applica
una
sola
volta
dopo
cumulate
le
pene
,
secondo
le
norme
stabilite
negli
art
.
67
e
seg
.
del
codice
penale
.
592
.
La
domanda
di
grazia
è
presentata
al
ministro
della
giustizia
e
deve
essere
sottoscritta
dal
condannato
,
da
un
suo
prossimo
congiunto
(
41
al
.
)
,
o
dalla
persona
che
esercita
sul
condannato
la
tutela
o
la
cura
,
ovvero
da
un
avvocato
o
procuratore
esercente
.
E
trasmessa
al
ministro
della
giustizia
la
proposta
di
grazia
deliberata
dal
consiglio
di
disciplina
di
uno
stabilimento
carcerario
.
Il
pubblico
ministero
presso
la
corte
,
o
il
tribunale
,
che
ha
pronunciato
la
condanna
,
o
rispettivamente
il
pretore
per
le
condanne
da
lui
pronunciate
,
cura
l
'
esecuzione
del
decreto
di
grazia
,
ordinando
,
quando
sia
il
caso
,
la
scarcerazione
del
condannato
che
si
trovi
detenuto
,
e
provvedendo
affinché
senza
ritardo
sia
fatta
annotazione
del
decreto
medesimo
in
margine
della
sentenza
.
593
.
Se
l
'
amnistia
,
l
'
indulto
o
la
grazia
,
sono
decretati
con
condizioni
sospensive
od
obblighi
,
colui
che
aspira
a
goderne
deve
dimostrare
al
giudice
competente
di
avere
adempiuto
alle
condizioni
o
agli
obblighi
nel
termine
stabilito
nel
decreto
reale
,
o
se
il
termine
non
fu
stabilito
,
entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
del
decreto
di
amnistia
o
di
indulto
,
o
dalla
comunicazione
di
quello
di
grazia
.
CAPO
VI
.
Della
esecuzione
di
provvedimenti
speciali
.
594
.
Nel
caso
preveduto
nel
capoverso
dell
art
.
46
del
codice
penale
,
il
presidente
della
corte
di
assise
,
con
la
sentenza
di
proscioglimento
,
e
le
altre
autorità
giudiziarie
con
la
sentenza
pronunciata
nell
'
istruzione
o
nel
giudizio
,
ordinano
il
ricovero
dell
'
imputato
in
un
manicomio
.
Nello
stesso
modo
si
procede
nei
casi
indicati
nella
prima
parte
dell
art
.
54
e
nella
prima
parte
dell
'
art
.
58
del
codice
penale
,
dandosi
dalle
predette
autorità
i
provvedimenti
indicati
in
quelle
disposizioni
.
Si
osservano
,
in
quanto
siano
applicabili
,
per
la
cura
della
persona
e
dei
beni
dell
infermo
di
mente
le
disposizioni
della
L
.
14
febbr
.
1904
,
n
.
36
,
sui
manicomi
e
sugli
alienati
.
595
.
Quando
vi
sia
richiesta
per
il
licenziamento
dal
manicomio
di
una
persona
ricoverata
in
conformità
dell
'
art
.
precedente
,
il
presidente
del
tribunale
la
comunica
immediatamente
al
pubblico
ministero
presso
l
autorità
giudiziaria
che
ha
ordinato
il
ricovero
.
Il
pubblico
ministero
trasmette
ogni
informazione
sul
procedimento
,
sulle
circostanze
del
reato
e
sulla
persona
del
ricoverato
,
che
possa
essere
utile
per
decidere
intorno
al
licenziamento
.
Ricevute
queste
informazioni
,
il
presidente
,
udito
il
pubblico
ministero
,
se
non
creda
di
rifiutare
senz
altro
il
licenziamento
,
nomina
uno
o
più
periti
diversi
da
quelli
che
hanno
dato
parere
nel
procedimento
e
non
appartenenti
al
personale
sanitario
dell
'
istituto
di
ricovero
,
perché
,
presa
cognizione
degli
atti
del
procedimento
,
se
occorra
,
e
compiuto
l
esame
della
persona
e
ogni
altra
indagine
opportuna
,
riferiscano
sullo
stato
mentale
del
ricoverato
e
sul
pericolo
che
possa
far
temere
la
sua
liberazione
.
596
.
La
revoca
del
provvedimento
indicato
nel
capoverso
dell
'
art
.
47
del
codice
penale
è
ordinata
dal
tribunale
del
circondario
in
cui
fu
pronunciata
la
condanna
,
sulla
proposta
del
consiglio
di
sorveglianza
presso
lo
stabilimento
nel
quale
il
condannato
si
trova
,
sentito
il
pubblico
ministero
.
597
.
La
revoca
del
provvedimento
col
quale
fu
ordinato
il
ricovero
del
minorenne
o
del
sordomuto
in
un
istituto
di
educazione
e
di
correzione
,
in
conformità
alla
prima
parte
dell
art
.
54
o
alla
prima
parte
dell
art
.
58
del
codice
penale
,
può
essere
disposta
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
dal
presidente
del
tribunale
del
circondario
in
cui
fu
pronunciata
la
sentenza
.
Relativamente
al
sordomuto
che
abbia
compiuto
l
età
di
ventiquattro
anni
e
del
quale
sia
stato
ordinato
il
ricovero
con
sentenza
divenuta
irrevocabile
,
il
suddetto
presidente
può
in
ogni
tempo
consentire
che
sia
consegnato
a
persona
la
quale
chieda
di
assumerne
la
custodia
,
se
questa
dia
sufficiente
garanzia
di
provvedervi
.
598
.
I
provvedimenti
menzionati
in
questo
capo
sono
dati
anche
d
'
ufficio
e
non
sono
soggetti
a
impugnazione
.
TITOLO
III
.
Della
esecuzione
per
gli
effetti
civili
.
CAPO
I
.
Delle
spese
.
599
.
Nei
reati
per
i
quali
si
procede
di
ufficio
le
spese
del
procedimento
sono
anticipate
dall
'
erario
dello
Stato
.
La
parte
civile
deve
anticipare
quelle
degli
atti
che
si
fanno
a
sua
istanza
(
601
)
.
600
.
Nei
reati
per
i
quali
si
procede
a
querela
di
parte
,
il
querelante
che
sia
costituito
parte
civile
anticipa
le
spese
.
Se
il
querelante
non
è
costituito
parte
civile
,
le
spese
sono
anticipate
dall
'
erario
(
601
)
.
601
.
Le
spese
di
esecuzione
delle
condanne
a
pene
restrittive
della
libertà
personale
sono
a
carico
dell
erario
,
senza
diritto
a
rimborso
.
Il
ricupero
delle
spese
menzionate
nei
due
art
.
precedenti
in
conformità
alle
decisioni
prevedute
negli
art
.
274
,
429
e
431
,
si
fa
con
le
norme
all
uopo
stabilite
.
602
.
Il
gerente
di
un
giornale
deve
pubblicare
,
senza
diritto
a
rimborso
di
spesa
,
non
più
tardi
di
due
giorni
dopo
che
ne
abbia
ricevuto
intimazione
dall
'
autorità
competente
per
l
'
esecuzione
,
la
sentenza
di
condanna
irrevocabile
pronunciata
contro
di
lui
e
della
quale
il
giudice
abbia
ordinata
la
pubblicazione
.
Fuori
di
questo
caso
la
pubblicazione
di
una
sentenza
,
da
eseguirsi
a
norma
del
capoverso
dell
'
art
.
399
del
codice
penale
,
è
fatta
a
richiesta
del
querelante
,
che
anticipa
la
spesa
,
salvo
il
diritto
a
rimborso
contro
il
condannato
.
La
pubblicazione
può
farsi
anche
in
foglio
di
supplemento
,
dello
stesso
formato
del
giornale
,
da
unirsi
a
ciascun
esemplare
di
questo
,
e
deve
essere
eseguita
in
un
unico
contesto
.
La
controversia
circa
la
liquidazione
della
spesa
di
pubblicazione
,
fra
la
parte
richiedente
e
il
gerente
,
o
fra
la
parte
richiedente
e
il
condannato
al
rimborso
della
spesa
,
è
decisa
con
ordinanza
del
presidente
del
tribunale
del
luogo
in
cui
è
stampato
il
giornale
,
sentite
le
parti
se
compariscano
.
Tale
ordinanza
ha
forza
di
titolo
esecutivo
e
non
è
soggetta
a
impugnazione
.
Quando
il
giudice
abbia
ordinata
la
pubblicazione
della
sentenza
a
norma
del
primo
o
del
secondo
capoverso
dell
'
art
.
428
,
la
pubblicazione
deve
essere
fatta
a
richiesta
della
parte
interessata
che
anticipa
la
spesa
,
salvo
il
diritto
a
rimborso
contro
chi
fu
condannato
alla
pubblicazione
.
Il
gerente
del
giornale
,
che
contravvenga
alle
precedenti
disposizioni
,
è
punito
con
ammenda
da
lire
cento
a
cinquecento
.
CAPO
II
.
Delle
garanzie
di
esecuzione
per
gli
effetti
civili
.
603
.
L
'
ipoteca
legale
sui
beni
del
condannato
,
stabilita
nell
'
art
.
1909
,
n
.
5
,
del
codice
civile
,
garantisce
anche
le
pene
pecuniarie
e
ogni
altra
somma
dovuta
all
'
erario
,
il
valore
delle
restituzioni
ordinate
con
la
sentenza
e
la
somma
dovuta
a
titolo
di
riparazione
(c.p
.
38
)
o
di
risarcimento
di
danni
(c.p
.
37
)
per
cui
sia
pronunciata
condanna
dal
giudice
penale
,
anche
se
non
vi
sia
stata
costituzione
di
parte
civile
.
604
.
L
ipoteca
legale
può
essere
sempre
inscritta
a
richiesta
del
pretore
nei
procedimenti
di
sua
competenza
;
negli
altri
casi
è
inscritta
a
richiesta
del
pubblico
ministero
dopo
qualsiasi
sentenza
di
rinvio
a
giudizio
,
e
anche
dopo
spedito
un
mandato
o
dopo
l
'
arresto
dell
imputato
in
flagranza
,
a
meno
che
sia
ordinata
la
scarcerazione
.
Se
si
proceda
con
citazione
diretta
o
direttissima
(
277
s
.
)
e
non
sia
stato
spedito
alcun
mandato
,
il
pubblico
ministero
può
essere
autorizzato
a
chiedere
l
inscrizione
mediante
decreto
del
presidente
della
corte
o
del
tribunale
,
che
deve
procedere
al
giudizio
(
607
)
.
605
.
L
'
ipoteca
legale
può
anche
essere
inscritta
a
richiesta
della
parte
lesa
costituitasi
parte
civile
,
previa
l
'
autorizzazione
del
giudice
istruttore
presso
il
tribunale
ove
si
fa
la
istruzione
,
o
del
presidente
della
sezione
di
accusa
dopo
che
gli
atti
sono
stati
trasmessi
al
procuratore
generale
,
o
del
pretore
,
o
del
presidente
del
tribunale
o
della
corte
,
che
deve
procedere
al
giudizio
(
607
)
.
606
.
Il
pubblico
ministero
,
la
parte
civile
,
o
il
difensore
dell
imputato
,
se
vi
sia
fondata
ragione
di
temere
che
manchino
o
si
perdano
le
garanzie
delle
obbligazioni
per
le
quali
è
ammessa
la
ipoteca
legale
,
può
domandare
al
giudice
istruttore
presso
il
tribunale
dove
si
fa
la
istruzione
,
o
al
presidente
della
corte
,
o
del
tribunale
,
dove
pende
il
giudizio
o
fu
pronunciata
la
sentenza
non
ancora
irrevocabile
,
il
sequestro
dei
beni
mobili
dell
'
imputato
o
condannato
.
Il
sequestro
può
anche
essere
ordinalo
di
ufficio
,
o
a
istanza
della
parte
civile
,
dal
pretore
per
i
reati
di
sua
competenza
.
Esso
è
eseguito
dall
ufficiale
giudiziario
nelle
forme
prescritte
dal
codice
di
procedura
civile
per
il
pignoramento
dei
beni
mobili
(
697;
c.p.c.
593
s
.
)
607
.
La
inscrizione
dell
ipoteca
e
il
sequestro
possono
essere
impugnati
,
con
atto
ricevuto
in
cancelleria
,
da
chiunque
vi
abbia
interesse
.
Sulla
impugnazione
decidono
,
nelle
forme
stabilite
per
gli
incidenti
di
esecuzione
(
558
s
.
)
,
la
corte
di
appello
se
l
'
inscrizione
della
ipoteca
fu
chiesta
dal
procuratore
generale
,
o
se
la
medesima
fu
autorizzata
,
o
se
il
sequestro
fu
ordinato
dal
presidente
della
corte
di
assise
o
di
appello
,
e
il
tribunale
in
ogni
altro
caso
.
La
cancellazione
della
ipoteca
,
o
la
revoca
del
sequestro
,
possono
essere
ordinate
assoggettando
,
se
occorra
,
l
imputato
o
il
condannato
a
malleveria
o
cauzione
.
La
corte
,
o
il
tribunale
,
nel
caso
di
contestazione
sulla
proprietà
,
rinvia
la
risoluzione
della
controversia
al
magistrato
civile
competente
in
primo
grado
.
608
.
Gli
effetti
dell
ipoteca
e
del
sequestro
cessano
con
la
sentenza
irrevocabile
di
proscioglimento
.
L
'
ipoteca
è
cancellata
e
la
liberazione
del
sequestro
è
effettuata
a
cura
e
col
consenso
del
pubblico
ministero
,
o
del
pretore
,
o
della
parte
,
che
aveva
chiesto
,
ordinato
,
o
ottenuto
il
provvedimento
.
Per
le
inscrizioni
,
le
riduzioni
e
le
cancellazioni
delle
ipoteche
chieste
dal
pubblico
ministero
o
dal
pretore
,
l
ufficio
delle
ipoteche
non
riscuote
alcuna
tassa
o
diritto
,
salva
ogni
azione
contro
il
condannato
,
ovvero
,
in
caso
di
proscioglimento
,
contro
la
parte
civile
a
richiesta
della
quale
l
'
ipoteca
sia
stata
inscritta
.
609
.
Sul
prezzo
degli
immobili
e
dei
mobili
del
condannato
,
sulle
somme
versate
a
titolo
di
cauzione
e
non
devolute
all
'
erario
a
norma
dell
'
art
.
340
,
sono
pagate
nell
'
ordine
seguente
:
1°
le
spese
per
la
cura
della
parte
lesa
,
comprese
quelle
degli
alimenti
somministrati
da
un
pubblico
istituto
sanitario
durante
la
infermità
;
2°
le
restituzioni
che
non
possono
essere
effettuate
nella
specie
dovuta
,
i
danni
e
la
riparazione
per
cui
sia
stata
pronunciata
condanna
,
purché
tali
pagamenti
siano
chiesti
,
anche
mediante
la
domanda
di
liquidazione
,
entro
un
anno
dal
giorno
in
cui
la
sentenza
sia
divenuta
irrevocabile
;
3°
le
spese
e
gli
onorari
per
la
difesa
;
4°
le
spese
anticipate
dall
'
erario
,
e
i
diritti
dovuti
ai
funzionari
e
agli
ufficiali
giudiziari
e
le
spese
della
parte
civile
;
5°
le
multe
,
le
ammende
e
le
altre
condanne
pecuniarie
pronunciate
a
favore
dell
'
erario
dello
Stato
.
La
ripartizione
suddetta
si
opera
senza
pregiudizio
del
diritto
di
tutte
le
parti
interessate
e
dell
'
erario
dello
Stato
di
ottenere
con
le
ordinarie
forme
dell
'
azione
civile
il
pagamento
delle
somare
che
rimangano
ancora
dovute
.
Trascorso
il
termine
stabilito
al
n
.
2
,
i
crediti
ivi
indicati
sono
pagati
sul
prezzo
che
avanza
dopo
soddisfatti
,
secondo
il
loro
ordine
,
quelli
menzionati
successivamente
,
salva
in
ogni
caso
l
'
azione
di
cui
nel
precedente
capoverso
.
Se
sia
in
corso
per
i
detti
crediti
un
giudizio
di
liquidazione
,
potrà
essere
ordinato
il
deposito
nella
cassa
dei
depositi
e
prestiti
di
una
somma
approssimativamente
congrua
,
e
potrà
essere
prescritta
cauzione
per
il
pagamento
dei
erediti
indicati
al
n
.
3
.
610
.
Le
precedenti
disposizioni
si
applicano
anche
contro
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
;
la
ipoteca
legale
potrà
essere
inscritta
sui
beni
della
medesima
quando
sussistano
a
carico
dell
'
imputato
le
condizioni
per
la
inscrizione
.
CAPO
III
.
Delle
cose
poste
sotto
sequestro
.
611
.
Le
disposizioni
dell
art
.
242
si
applicano
anche
alla
custodia
delle
cose
poste
sotto
sequestro
in
conformità
a
quanto
è
preveduto
negli
art
.
166
e
233
.
L
autorità
giudiziaria
può
,
secondo
le
circostanze
,
ordinare
che
la
custodia
avvenga
in
luogo
e
modo
particolarmente
determinati
e
stabilire
norme
per
la
retribuzione
relativa
.
612
.
Le
cose
che
siano
il
prodotto
del
reato
,
o
abbiano
in
qualsiasi
modo
relazione
col
medesimo
,
sono
mantenute
sotto
sequestro
fino
a
che
il
procedimento
lo
richieda
;
esaurito
il
procedimento
,
quando
non
siano
soggette
a
confisca
(c.p
.
36
)
,
sono
restituite
a
chi
ne
abbia
diritto
.
Se
vi
è
stata
condanna
,
la
restituzione
non
è
fatta
,
se
non
quando
l
'
avente
diritto
provi
che
la
sentenza
di
condanna
è
divenuta
irrevocabile
.
Quando
lo
stato
del
procedimento
lo
permetta
,
le
cose
suddette
possono
essere
,
anche
prima
della
sentenza
,
restituite
a
chi
vi
abbia
diritto
e
ne
faccia
istanza
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
imporgli
urta
cauzione
e
anche
prescrivergli
di
presentare
,
ad
ogni
richiesta
,
le
cose
restituite
.
613
.
Le
cose
diverse
da
quelle
indicate
nell
'
art
.
precedente
sono
restituite
senza
spesa
a
colui
che
giustifica
di
averne
diritto
.
Nondimeno
la
restituzione
delle
cose
appartenenti
all
imputato
non
è
conceduta
,
e
il
sequestro
continua
per
gli
effetti
regolati
negli
art
.
606
e
609
,
a
meno
che
l
'
imputato
presti
cauzione
o
malleveria
,
o
la
restituzione
sia
consentita
dal
pubblico
ministero
,
dalla
parte
civile
e
dal
difensore
.
614
.
La
restituzione
è
ordinata
anche
d
ufficio
dal
giudice
competente
per
l
'
istruzione
o
per
il
giudizio
,
o
da
quello
che
ha
pronunciato
la
sentenza
di
condanna
.
Il
giudice
,
se
trovi
qualche
apparenza
di
fondamento
nelle
contestazioni
contro
il
diritto
alla
restituzione
,
rinvia
la
risoluzione
della
controversia
al
magistrato
civile
competente
in
primo
grado
.
615
.
Trascorsi
due
anni
dal
giorno
in
cui
la
sentenza
sia
divenuta
irrevocabile
,
se
nessuno
è
comparso
per
chiedere
la
restituzione
delle
cose
sequestrate
,
o
se
non
fu
giustificato
il
diritto
a
ottenerla
.
il
giudice
ordina
la
vendita
all
'
asta
pubblica
,
secondo
le
norme
prescritte
dal
codice
di
procedura
civile
sull
esecuzione
forzata
dei
beni
mobili
(c.p.c
.
577
s
.
)
.
Può
disporre
invece
che
siano
consegnate
a
istituti
d
'
istruzione
quelle
cose
che
hanno
importanza
scientifica
,
artistica
o
storica
.
Il
termine
anzidetto
può
essere
abbreviato
e
la
vendita
può
effettuarsi
anche
immediatamente
dopo
il
sequestro
,
se
le
cose
siano
di
tenue
valore
,
o
di
tale
natura
da
non
potere
essere
custodite
senza
pericolo
di
deterioramento
,
o
senza
rilevante
dispendio
.
Il
prezzo
,
dedotte
le
spese
indicate
nell
art
.
seguente
,
è
versato
nella
cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
e
,
dopo
cinque
anni
,
se
nessuno
abbia
giustificato
di
avervi
ragioni
,
si
devolve
di
diritto
all
'
erario
dello
Stato
.
616
.
Le
spese
necessarie
alla
custodia
e
alla
conservazione
delle
cose
sequestrate
sono
anticipate
dall
'
erario
,
salvo
il
diritto
di
rimborso
a
preferenza
di
ogni
altro
creditore
sul
prezzo
delle
cose
medesime
.
Se
le
cose
debbano
essere
restituite
a
chi
giustifica
averne
diritto
,
la
restituzione
è
sempre
subordinata
al
pagamento
di
tali
spese
.
617
.
Le
regole
degli
art
.
precedenti
circa
la
competenza
del
giudice
per
i
provvedimenti
di
restituzione
o
di
vendita
delle
cose
sequestrate
si
applicano
anche
dopo
ultimato
il
procedimento
penale
.
TITOLO
IV
.
Del
casellario
giudiziale
e
della
riabilitazione
dei
condannati
.
CAPO
I
.
Del
casellario
giudiziale
.
618
.
Presso
ciascun
tribunale
,
sotto
la
direzione
e
vigilanza
immediata
del
procuratore
del
Re
,
un
ufficio
di
casellario
raccoglie
e
conserva
l
'
estratto
delle
decisioni
enumerate
nell
'
articolo
seguente
,
concernenti
i
cittadini
italiani
nati
nel
circondario
del
tribunale
.
Gli
estratti
delle
decisioni
concernenti
stranieri
,
anche
se
abbiano
ottenuto
la
cittadinanza
italiana
,
o
concernenti
cittadini
nati
all
'
estero
,
o
dei
quali
non
si
sia
potuto
accertare
il
luogo
di
nascita
nel
Regno
,
si
conservano
nell
ufficio
del
casellario
presso
il
tribunale
di
Roma
.
619
.
Nel
casellario
giudiziale
si
inscrivono
per
estratto
:
l
°
nella
materia
penale
:
le
sentenze
e
i
decreti
di
condanna
,
e
le
sentenze
di
assoluzione
o
di
non
doversi
procedere
pronunciate
in
sede
di
istruzione
o
di
giudizio
,
tosto
che
siano
divenute
irrevocabili
;
le
sentenze
di
condanna
pronunciate
in
contumacia
dalla
corte
di
assise
non
soggette
ad
opposizione
;
i
provvedimenti
circa
infermi
di
urente
,
minorenni
e
sordomuti
,
menzionati
negli
art
.
46
,
53
e
57
del
codice
penale
;
2°
nella
materia
civile
:
le
sentenze
passate
in
giudicato
che
pronunciano
l
'
interdizione
o
l
'
inabilitazione
(
c
.
civ
.
324
s
.
,
339
s
.
)
;
3°
nella
materia
commerciale
:
le
sentenze
e
i
provvedimenti
coi
quali
il
commerciante
è
dichiarato
o
considerato
fallito
(
c
.
co
.
683
s
.
)
.
Le
decisioni
suddette
sono
inscritte
nel
casellario
qualunque
sia
la
autorità
giudiziaria
italiana
,
ordinaria
o
speciale
,
che
le
abbia
pronunciate
;
quando
ne
sia
data
comunicazione
ufficiale
,
sono
pure
inscritte
le
sentenze
pronunciate
da
autorità
giudiziarie
straniere
contro
cittadini
italiani
.
Nel
casellario
si
inscrive
altresì
,
se
trattasi
di
condanna
penale
,
la
menzione
del
luogo
e
del
tempo
in
cui
la
pena
fu
scontata
,
ovvero
la
menzione
che
non
fu
in
tutto
o
in
parte
scontata
per
effetto
della
sospensione
conceduta
a
norma
degli
art
.
298
,
423
e
424
,
o
per
amnistia
,
indulto
,
grazia
,
liberazione
condizionale
o
per
altra
causa
;
deve
inoltre
esservi
inscritto
il
provvedimento
di
riabilitazione
(
629
s
.
,
634
)
.
Nel
casellario
si
inscrive
anche
la
revoca
dei
provvedimenti
in
materia
civile
e
commerciale
indicati
ai
ente
.
2
e
3
.
620
.
Le
inscrizioni
nel
casellario
sono
eliminate
tosto
che
si
abbia
notizia
ufficiale
della
morte
della
persona
alla
quale
si
riferiscono
.
Sono
inoltre
eliminate
le
inscrizioni
:
1°
di
condanne
per
delitto
,
trascorso
un
termine
equivalente
a
quello
per
cui
la
persona
inscritta
avrebbe
raggiunta
l
'
età
di
ottant
anni
;
2°
di
altre
sentenze
in
procedimenti
per
delitto
,
trascorsi
dieci
anni
dalla
data
in
cui
sono
divenute
irrevocabili
,
salvo
che
l
'
azione
penale
non
sia
ancora
prescritta
,
nel
qual
caso
si
procede
alla
eliminazione
nel
compiersi
della
prescrizione
;
3°
di
condanne
per
contravvenzioni
,
trascorsi
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
la
pena
fu
scontata
o
la
condanna
estinta
;
4°
di
altre
sentenze
in
procedimenti
per
contravvenzioni
,
trascorsi
cinque
anni
dalla
data
in
cui
sono
divenute
irrevocabili
;
5°
dei
decreti
revocati
a
norma
dell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
302;
6°
dei
provvedimenti
impartiti
a
norma
degli
art
.
46
,
53
e
57
del
codice
penale
,
e
di
quelli
in
materia
civile
o
commerciale
,
trascorsi
cinque
anni
dalla
data
della
loro
revocazione
.
621
.
L
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
o
speciale
,
per
ragione
di
giustizia
penale
,
ha
diritto
di
richiedere
ed
avere
il
certificato
di
tutte
le
inscrizioni
esistenti
al
nome
di
una
persona
designata
.
Qualunque
autorità
civile
o
militare
a
cui
spetti
di
provvedere
per
il
conferimento
,
la
sospensione
o
la
revoca
di
un
diritto
,
ufficio
,
servizio
o
impiego
pubblico
,
grado
,
titolo
,
dignità
,
qualità
,
insegna
onorifica
,
pensione
o
beneficenza
,
ha
diritto
di
chiedere
ed
avere
il
certificato
di
tutte
le
inscrizioni
relative
ad
una
persona
designala
,
quando
,
per
disposizione
di
legge
o
di
regolamento
,
il
conferimento
,
la
sospensione
o
la
revoca
,
abbia
per
condizione
la
inesistenza
,
o
esistenza
,
di
decisioni
comprese
fra
quelle
che
devono
essere
inscritte
nel
casellario
giudiziale
.
622
.
Il
certificato
è
spedito
altresì
su
domanda
non
motivata
della
persona
a
cui
si
riferisce
.
Il
certificato
relativo
ad
altra
persona
può
essere
chiesto
da
un
privato
solamente
per
produrlo
in
giudizio
penale
o
civile
,
ovvero
per
ragioni
di
elettorato
politico
o
amministrativo
(
624
)
,
o
di
conferimento
o
esercizio
di
pubblici
uffici
;
nella
domanda
deve
essere
specificato
lo
scopo
(
623
,
625
,
628
)
.
623
.
Nei
certificati
spediti
a
richiesta
dei
privati
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
seguente
,
non
si
fa
menzione
:
1°
delle
decisioni
di
proscioglimento
,
e
delle
condanne
seguite
da
proscioglimento
per
effetto
di
giudizio
di
revisione
;
2°
delle
condanne
i
cui
effetti
si
debbono
ritenere
cessati
a
norma
degli
art
.
352
e
358
del
codice
penale
;
3°
della
condanna
della
quale
sia
stato
ordinato
che
non
si
faccia
menzione
nel
certificato
,
nei
casi
menzionati
nell
'
art
.
427;
4°
di
una
prima
condanna
a
pena
pecuniaria
,
o
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
sola
o
congiunta
ad
altra
pena
,
non
superiore
a
tre
mesi
di
reclusione
,
o
a
sei
mesi
di
detenzione
,
o
a
un
anno
di
arresto
,
inflitta
a
persona
minore
di
diciotto
anni
,
se
non
risulta
a
suo
carico
alcuna
altra
condanna
posteriore
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
:
5°
della
condanna
che
per
essersi
verificate
le
condizioni
imposte
con
la
sentenza
si
ha
come
non
avvenuta
a
norma
della
prima
parte
dell
'
art
.
585
,
e
della
sentenza
elle
abbia
convertito
la
perla
nella
riprensione
giudiziale
(
581-2;
c.p.
26
,
27
)
;
6°
delle
condanne
estinte
per
amnistia
,
e
di
quelle
per
le
quali
siasi
verificata
la
riabilitazione
;
7°
delle
condanne
per
fatti
che
la
legge
ha
cessato
di
considerare
reati
,
o
che
non
sono
considerati
tali
dalle
leggi
del
Regno
,
se
la
condanna
fu
pronunciata
all
'
estero
;
8°
dei
provvedimenti
speciali
circa
gli
infermi
di
mente
,
minorenni
e
sordomuti
,
di
cui
al
num
.
1
dell
'
art
.
619;
9°
dei
provvedimenti
in
materia
civile
e
commerciale
,
di
cui
ai
num
.
2
e
3
dello
stesso
articolo
,
quando
siano
stati
revocati
.
624
.
Nei
certificati
spediti
per
ragione
di
elettorato
politico
o
amministrativo
,
a
richiesta
di
chiunque
,
o
a
norma
dell
'
art
.
21
della
legge
elettorale
politica
30
giugno
1912
,
n
.
666
,
non
si
fa
menzione
delle
decisioni
indicate
nei
num
.
1
,
6
,
7
,
8
,
e
9
dell
'
art
.
precedente
,
né
delle
condanne
per
contravvenzioni
,
o
di
quelle
in
cui
la
perla
sia
stata
convertita
nella
riprensione
giudiziale
,
salvo
che
si
tratti
di
condanne
per
mendicità
,
oziosità
,
o
vagabondaggio
.
625
.
Insorgendo
questioni
intorno
alla
esecuzione
di
quanto
è
disposto
negli
art
.
precedenti
,
o
se
siano
chieste
rettificazioni
di
inscrizioni
o
di
certificati
del
casellario
giudiziale
,
provvede
,
su
richiesta
del
pubblico
ministero
o
istanza
della
parte
,
con
le
forme
degli
incidenti
di
esecuzione
,
il
presidente
del
tribunale
nel
casellario
del
quale
sono
o
devono
essere
eseguite
le
inscrizioni
secondo
le
norme
dell
'
art
.
618
.
626
.
Chi
,
dichiarando
un
falso
nome
o
indicando
falsamente
l
'
altrui
nome
in
luogo
del
proprio
,
o
con
false
dichiarazioni
sullo
stato
civile
di
un
imputato
,
sia
stato
causa
della
mancata
inscrizione
di
alcuno
nel
casellario
giudiziale
,
è
punito
,
salvo
le
maggiori
pene
in
cui
fosse
incorso
,
con
la
reclusione
da
uno
a
trenta
mesi
.
627
.
Chi
,
essendo
a
conoscenza
delle
inscrizioni
contenute
nel
casellario
,
le
pubblichi
o
palesi
indebitamente
ad
altri
,
è
punito
con
la
detenzione
sino
a
un
anno
o
con
la
multa
sino
a
lire
tremila
.
628
.
Chi
riesca
,
con
frode
,
ad
ottenere
un
certificato
penale
relativo
ad
altra
persona
,
ovvero
se
ne
serva
per
tino
scopo
diverso
da
quello
per
cui
fu
domandato
,
è
punito
con
la
reclusione
sino
a
sei
pesi
o
con
la
multa
sino
a
lire
duemila
.
CAPO
II
.
Della
riabilitazione
dei
condannati
.
629
.
La
riabilitazione
è
chiesta
alla
corte
di
appello
del
distretto
in
cui
fu
pronunciata
la
condanna
;
se
si
tratti
di
più
condanne
pronunciate
da
autorità
giudiziarie
diverse
,
la
domanda
è
proposta
alla
corte
di
appello
del
distretto
in
cui
fu
pronunciata
la
condanna
più
recente
.
Nel
caso
della
dichiarazione
preveduta
nel
capoverso
dell
'
art
.
7
del
codice
penale
,
la
riabilitazione
è
chiesta
alla
corte
di
appello
che
l
'
ha
pronunciata
.
Alla
domanda
è
allegata
copia
della
sentenza
,
o
delle
sentenze
,
di
condanna
e
sono
uniti
documenti
i
quali
dimostrino
che
siano
trascorsi
i
termini
stabiliti
nell
'
art
.
100
del
codice
penale
per
poter
proporre
l
'
istanza
e
che
il
condannato
:
1°
abbia
scontato
,
quando
ne
sia
il
caso
,
la
pena
principale
,
o
tutte
le
pene
,
o
ne
abbia
ottenuto
il
condono
in
tutto
o
in
parte
;
2°
abbia
adempiuto
a
tutti
gli
obblighi
dipendenti
dalla
condanna
,
o
dalle
condanne
,
anche
in
confronto
della
parte
lesa
,
o
giustifichi
la
causa
che
ha
reso
e
rende
impossibile
l
'
adempimento
;
3°
non
abbia
riportato
nuove
condanne
per
delitto
,
eccettuati
i
delitti
colposi
,
successivamente
a
quelle
cui
si
riferisce
la
domanda
;
4°
abbia
dato
prove
effettive
e
costanti
del
suo
ravvedimento
nel
tempo
successivo
all
'
ultima
liberazione
,
o
all
'
estinzione
dell
'
ultima
condanna
.
630
.
La
corte
di
appello
può
far
assumere
le
informazioni
che
reputi
opportune
,
e
decide
in
camera
di
consiglio
sulla
requisitoria
scritta
e
motivata
del
procuratore
generale
.
Contro
la
decisione
della
corte
di
appello
è
ammesso
il
ricorso
per
cassazione
(
500
s
.
)
.
631
.
Nel
caso
che
la
riabilitazione
sia
conceduta
,
ne
è
fatta
annotazione
nella
sentenza
,
o
nelle
sentenze
,
di
condanna
in
seguito
a
comunicazione
d
'
ufficio
.
L
'
annotazione
può
essere
domandata
anche
dall
'
interessato
.
Se
la
riabilitazione
sia
negata
,
l
'
istanza
non
può
essere
rinnovata
che
dopo
trascorso
,
dalla
data
della
decisione
divenuta
irrevocabile
,
un
nuovo
termine
eguale
a
quello
stabilito
per
la
presentazione
della
prima
istanza
.
Se
peraltro
la
riabilitazione
sia
negata
per
difetto
o
irregolarità
di
qualche
documento
,
la
nuova
istanza
può
essere
proposta
in
qualsiasi
tempo
.
632
.
Chi
,
non
avendo
riportato
alcuna
precedente
condanna
per
delitto
,
sia
stato
condannato
alla
pena
della
multa
,
o
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
sola
o
accompagnata
da
altra
pena
,
che
non
superi
cinque
anni
di
reclusione
o
dieci
di
detenzione
,
è
riabilitato
di
diritto
trascorsi
quindici
anni
dal
giorno
in
cui
la
pena
fu
scontata
senza
che
nel
frattempo
egli
abbia
commesso
alcun
delitto
.
Se
la
pena
non
superi
cinque
mila
lire
di
multa
,
ovvero
un
anno
di
reclusione
,
o
due
anni
di
detenzione
,
la
riabilitazione
di
diritto
si
effettua
col
decorso
di
otto
anni
.
633
.
Gli
effetti
delle
decisioni
di
proscioglimento
,
in
quanto
la
legge
ne
faccia
dipendere
il
non
conferimento
,
la
sospensione
o
la
perdita
di
diritti
,
uffici
o
impieghi
,
gradi
,
titoli
,
dignità
,
qualità
,
o
insegne
onorifiche
,
ovvero
l
'
applicazione
di
determinati
provvedimenti
delle
autorità
giudiziarie
,
cessano
con
il
decorso
di
un
tempo
equivalente
alla
prescrizione
dell
'
azione
penale
per
il
reato
corrispondente
.
634
.
Il
tribunale
del
luogo
il
cui
casellario
deve
contenere
gli
estratti
delle
sentenze
enumerate
nell
'
art
.
619
,
a
richiesta
del
pubblico
ministero
o
ad
istanza
della
parte
,
deliberando
in
camera
di
consiglio
,
accerta
e
dichiara
la
riabilitazione
di
diritto
e
la
cessazione
degli
effetti
delle
decisioni
indicate
nell
'
art
.
precedente
.
TITOLO
V
.
Dei
rapporti
giurisdizionali
tra
le
autorità
italiane
e
le
straniere
.
CAPO
I
.
Disposizione
preliminare
.
635
.
Per
quanto
concerne
le
rogatorie
,
la
estradizione
,
gli
effetti
di
condanne
pronunciate
all
'
estero
,
e
altri
rapporti
relativi
all
'
amministrazione
della
giustizia
in
materia
penale
,
con
le
autorità
di
altri
Stati
,
si
osservano
le
convenzioni
e
gli
usi
internazionali
;
a
quanto
non
sia
per
tal
modo
provveduto
,
si
applicano
le
seguenti
disposizioni
.
CAPO
II
.
Delle
rogatorie
.
636
.
Le
rogatorie
delle
autorità
giudiziarie
italiane
alle
autorità
estere
per
citazione
ed
esame
di
testimoni
,
o
in
genere
per
atti
d
'
istruzione
o
per
esecuzione
di
provvedimenti
d
'
istruzione
sono
trasmesse
per
via
diplomatica
.
637
.
Per
gli
atti
indicati
nell
'
art
.
precedente
,
da
compiere
nel
territorio
dello
Stato
,
i
provvedimenti
delle
autorità
giudiziarie
estere
sono
resi
esecutivi
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
seguente
,
dalla
corte
di
appello
del
luogo
in
cui
deve
procedersi
agli
atti
medesimi
.
Nell
'
ordinare
l
esecuzione
,
la
corte
delega
uno
dei
suoi
membri
,
ovvero
il
giudice
istruttore
o
il
pretore
.
I
testimoni
,
se
l
'
autorità
giudiziaria
estera
ne
abbia
fatta
richiesta
,
sono
sentiti
con
giuramento
.
638
.
La
citazione
dei
testimoni
,
residenti
o
dimoranti
nel
territorio
dello
Stato
,
richiesta
da
una
autorità
giudiziaria
estera
,
è
trasmessa
al
procuratore
del
Re
del
luogo
in
cui
deve
essere
eseguita
,
il
quale
provvede
per
la
notificazione
.
639
.
L
'
esecuzione
delle
rogatorie
è
promossa
in
ogni
caso
dal
pubblico
ministero
.
CAPO
III
.
Della
estradizione
.
640
.
La
deliberazione
relativa
all
'
offerta
o
al
consenso
per
l
'
estradizione
,
a
norma
del
secondo
capoverso
dell
art
.
9
del
codice
penale
,
è
pronunciata
,
in
seguito
a
richiesta
del
procuratore
generale
,
dalla
sezione
di
accusa
del
distretto
in
cui
si
trova
lo
straniero
.
641
.
La
sezione
di
accusa
esamina
:
1°
se
l
'
imputato
o
il
condannato
sia
cittadino
italiano
;
2°
se
il
fatto
che
forma
oggetto
della
domanda
di
estradizione
sia
preveduto
come
reato
dalla
legge
italiana
e
dalla
straniera
;
3°
se
trattisi
di
delitto
politico
o
di
reato
a
questo
connesso
;
4°
se
l
'
estradizione
sia
vietata
da
trattati
o
da
leggi
;
5°
se
per
la
legge
italiana
e
la
straniera
l
'
azione
penale
possa
essere
esercitata
,
o
l
'
azione
o
la
condanna
sia
estinta
,
ovvero
se
il
condannato
abbia
scontato
la
pena
;
6°
se
,
trattandosi
di
imputato
,
gli
atti
del
procedimento
offrano
indizi
sufficienti
di
reità
.
642
.
Alla
domanda
del
governo
estero
debbono
essere
uniti
,
in
originale
o
in
copia
autentica
,
gli
atti
processuali
occorrenti
a
stabilire
gli
indizi
di
reità
,
o
l
'
avvenuta
condanna
.
643
.
L
'
arresto
provvisorio
dello
straniero
,
da
ordinarsi
su
domanda
o
offerta
di
estradizione
,
a
norma
dell
'
ultimo
capoverso
dell
'
art
.
9
del
codice
penale
,
è
eseguito
mediante
mandato
di
cattura
rilasciato
dal
consigliere
della
sezione
di
accusa
a
ciò
delegato
.
L
'
arresto
provvisorio
può
essere
eseguito
senza
mandato
,
se
lo
straniero
sia
per
darsi
alla
fuga
,
o
se
,
nel
caso
di
domanda
del
governo
estero
,
questo
attesti
che
esiste
contro
di
lui
una
sentenza
di
condanna
o
di
rinvio
al
giudizio
,
o
un
mandato
di
cattura
,
o
altro
atto
equivalente
dell
'
autorità
giudiziaria
.
Il
ministro
della
giustizia
deve
essere
immediatamente
avvertito
dell
'
arresto
eseguito
.
644
.
L
'
arrestato
è
senza
ritardo
presentato
al
giudice
istruttore
o
al
pretore
del
luogo
in
cui
fu
eseguito
l
'
arresto
.
Il
giudice
istruttore
,
o
il
pretore
,
dopo
averne
accertata
la
identità
personale
,
lo
informa
della
domanda
o
dell
'
offerta
di
estradizione
e
provvede
in
conformità
dell
'
art
.
74
alla
nomina
del
difensore
.
Se
la
domanda
di
estradizione
proviene
dallo
Stato
cui
appartiene
l
arrestato
,
e
non
vi
sia
richiesta
di
estradizione
da
parte
di
altri
Stati
,
l
'
arrestato
,
assistito
dal
difensore
,
ha
facoltà
di
domandare
di
essere
consegnato
al
governo
richiedente
;
in
tale
caso
non
si
fa
luogo
al
giudizio
della
sezione
di
.
accusa
.
645
.
L
'
arrestato
è
posto
in
libertà
,
qualora
,
entro
trenta
giorni
dall
'
arresto
se
il
governo
richiedente
sia
in
Europa
,
o
entro
novanta
giorni
se
sia
fuori
di
Europa
,
non
siano
pervenuti
i
documenti
sui
quali
si
fonda
la
domanda
.
646
.
Nel
procedimento
si
osservano
,
in
quanto
sono
applicabili
,
le
disposizioni
degli
art
.
75
e
267
.
Prima
di
deliberare
definitivamente
,
la
sezione
di
accusa
sente
il
pubblico
ministero
e
il
difensore
e
può
chiedere
le
informazioni
che
ritenga
necessarie
.
Essa
delibera
altresì
se
debbano
essere
consegnate
,
in
tutto
o
in
parte
,
al
governo
straniero
le
cose
sequestrate
,
e
ordina
la
restituzione
di
quelle
estranee
all
'
atto
per
il
quale
fu
chiesta
od
è
offerta
l
'
estradizione
.
647
.
Contro
la
sentenza
della
sezione
di
accusa
l
imputato
o
condannato
e
il
procuratore
generale
possono
ricorrere
alla
corte
di
cassazione
anche
per
il
merito
.
Il
termine
per
la
dichiarazione
di
ricorso
è
di
un
giorno
e
decorre
per
il
procuratore
generale
dalla
comunicazione
della
sentenza
che
il
cancelliere
deve
fargli
nello
stesso
giorno
in
cui
è
sottoscritta
;
per
l
'
imputato
o
condannato
dalla
notificazione
della
medesima
.
La
corte
di
cassazione
,
deliberando
in
camera
di
consiglio
,
entro
dieci
giorni
da
quello
in
cui
le
è
pervenuto
il
ricorso
,
pronuncia
la
conferma
o
la
riforma
della
decisione
,
impugnata
.
648
.
L
'
estradizione
è
offerta
o
consentita
con
decreto
del
ministrie
della
giustizia
in
seguito
a
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
.
Nel
decreto
è
aggiunta
la
condizione
che
lo
straniero
non
sia
assoggettato
a
pena
per
condanna
diversa
da
quella
per
cui
l
'
estradizione
è
offerta
o
consentita
,
né
sottoposto
a
procedimento
per
fatto
diverso
anteriore
all
'
estradizione
,
a
meno
che
il
governo
,
su
nuova
domanda
,
presti
il
suo
consenso
.
649
.
Il
procuratore
generale
ordina
che
l
'
arrestato
sia
posto
in
libertà
se
l
'
autorità
giudiziaria
,
con
sentenza
irrevocabile
,
abbia
deliberato
che
non
sia
offerta
o
consentita
l
'
estradizione
,
e
ne
avverte
immediatamente
il
ministro
della
giustizia
.
650
.
Per
la
estradizione
di
un
imputato
o
condannato
che
trovisi
all
'
estero
,
il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
presenta
al
ministro
della
giustizia
la
richiesta
coi
relativi
documenti
.
L
'
estradizione
può
essere
chiesta
direttamente
anche
dal
governo
.
CAPO
IV
.
Degli
effetti
delle
condanne
pronunciate
all
'
estero
.
651
.
La
dichiarazione
preveduta
nel
capoverso
dell
'
art
.
7
del
codice
penale
,
è
pronunciata
dalla
corte
di
appello
,
sezione
penale
,
osservate
le
regole
per
il
giudizio
di
appello
dalle
sentenze
del
tribunale
(
478
s
.
)
,
in
quanto
siano
applicabili
.
La
competenza
della
corte
di
appello
è
determinata
dalla
residenza
o
,
se
questa
sia
ignota
,
dalla
dimora
del
condannato
.
Se
non
si
conosca
né
la
residenza
,
né
la
dimora
del
condannato
,
la
competenza
spetta
alla
corte
di
appello
avanti
la
quale
il
procuratore
generale
promuove
prima
il
giudizio
.
652
.
La
richiesta
del
procuratore
generale
per
l
'
esecuzione
della
condanna
è
notificata
al
condannato
.
Qualora
il
condannato
non
abbia
chiesto
,
con
atto
ricevuto
nella
cancelleria
della
corte
entro
dieci
giorni
dalla
notificazione
,
se
si
trovi
nel
Regno
,
o
entro
trenta
giorni
se
non
vi
si
trovi
,
che
sia
rinnovato
il
giudizio
fatto
all
'
estero
,
la
corte
provvede
sulla
richiesta
del
procuratore
generale
e
l
accoglie
quando
riconosca
:
1°
che
non
si
tratta
di
delitto
pel
quale
secondo
la
disposizione
del
primo
capoverso
dell
art
.
9
del
codice
penale
è
vietata
l
'
estradizione
;
2°
che
il
condannato
è
stato
legalmente
citato
a
comparire
in
giudizio
e
,
se
comparso
,
è
stato
assistito
o
rappresentato
da
un
difensore
;
3°
che
la
sentenza
di
condanna
fu
pronunciata
da
un
'
autorità
giudiziaria
competente
;
4°
che
per
le
leggi
dello
Stato
,
in
cui
fu
pronunciata
,
la
sentenza
medesima
è
divenuta
irrevocabile
;
5°
che
la
sentenza
non
contiene
disposizioni
contrarie
all
'
ordine
pubblico
o
al
diritto
pubblico
del
Regno
.
Per
accertare
le
condizioni
prescritte
nei
num
.
3
e
4
,
è
sufficiente
una
dichiarazione
dell
'
autorità
competente
dello
Stato
in
cui
venne
pronunciata
la
sentenza
.
653
.
Il
riconoscimento
e
la
forza
esecutiva
agli
effetti
civili
stella
sentenza
penale
pronunciata
all
estero
possono
essere
conceduti
con
la
stessa
sentenza
menzionata
nel
precedente
articolo
.
Altrimenti
delibera
intorno
ad
essi
la
sezione
civile
della
corte
di
appello
nella
giurisdizione
della
quale
la
sentenza
straniera
deve
essere
eseguita
ad
istanza
di
chi
vi
ha
interesse
,
premesso
l
'
accertamento
dei
requisiti
indicati
nell
'
art
.
precedente
.