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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . È cittadino per nascita : l ° il figlio di padre cittadino ; 2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana , né quella di altro Stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene ; 3° chi è nato nel Regno , se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana , né quella di altro Stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono . Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume , fino a prova in contrario , nato nel Regno . 2 . Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato , ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge . È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre , anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità . Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato , conserva il proprio stato di cittadinanza ma può entro l ' anno dal riconoscimento , o dalla dichiarazione giudiziale , dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione . Le disposizioni del presente articolo si applicano , anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell ' art . 193 del Codice civile . 3 . Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino : 1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato ; 2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana ; 3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n . 2 di voler conservare la cittadinanza straniera . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l ' avo paterno siano stati cittadini per nascita . 4 . La cittadinanza , italiana , comprendente il godimento dei diritti politici , può essere concessa per decreto reale , previo parere favorevole del Consiglio di Stato : 1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano , anche all ' estero ; 2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno ; 3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all ' Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana ; 4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge , se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione . 5 . Il decreto reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è conceduta non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato . 6 . La cittadinanza può essere conceduta con legge speciale a chi abbia reso all ' Italia servigi di eccezionale importanza . 7 . Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali , il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero , dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita , conserva la cittadinanza italiana , ma divenuto maggiorenne o emancipato , può rinunziarvi . 8 . Perde la cittadinanza : 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all ' estero la propria residenza ; 2° chi , avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera , dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana , e stabilisca o abbia stabilito all ' estero la propria residenza . Può il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all ' estero ; 3° chi , avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera , vi persista nonostante l ' intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l ' impiego o il servizio . La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare , salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali . 9 . Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista : 1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dallo Stato ; 2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dallo Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all ' impiego o al servizio militare all ' estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano , ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l ' anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno ; 3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera . Tuttavia nei casi indicati ai numeri 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca . Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi o su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri 2 e 3 se l ' ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo , ed altrimenti entro il termine di sei mesi . È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz ' obbligo di stabilire la residenza nel Regno , in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva , per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza . In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo . 10 . La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito , anche se esista separazione personale fra coniugi . La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana . La conserva anche vedova salvoché , ritenendo o trasportando al l ' estero la sua residenza , riacquisti la cittadinanza di origine . La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana , sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi . In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri , e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza . Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento , qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto . 11 . Se il marito cittadino diviene straniero la moglie che mantenga comune con lui la residenza , perde la cittadinanza italiana , sempreché acquisti quella del marito ; ma può riacquistarla secondo le disposizioni dell ' articolo precedente . Se il marito straniero diviene cittadino , la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza . Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali , a termini dell ' articolo successivo , acquistino la nuova cittadinanza del padre , può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria . 12 . I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini , salvo elle risiedendo all ' estero conservino , secondo la legge dello Stato a cui appartengono , la cittadinanza straniera . Il figlio però dello straniero per nascita , divenuto cittadino , può , entro l ' anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione , dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine . I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri , quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale , e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero . Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9 . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto . Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove , nozze , rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto . 13 . L ' acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi , non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite . Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa . 14 . Chiunque risieda nel Regno , e non abbia la cittadinanza italiana , né quella di un altro Stato , è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all ' esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare . 15 . È equiparato al territorio del Regno , per gli effetti della presente legge , il territorio delle Colonie italiane , salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano . 16 . Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono essere fatte all ' ufficiale di stato civile del comune , dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza , o ad un regio agente diplomatico o consolare all ' estero . La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali . Disposizioni transitorie . 17 . Con l ' entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile , l ' art . 36 della legge sull ' emigrazione 31 gennaio 1901 , n . 23 , la legge 17 maggio 1906 , n . 217 , e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge . Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento di diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno . Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali . 18 . Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge senza il godimento dei diritti politici , potranno conseguirla per decreto reale , previo parere favorevole del Consiglio di Stato , quando concorrano le condizioni previste nell ' art . 4 . 19 . Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica , se non pei fatti posteriori all ' entrata in vigore di questa . Ma coloro che , al momento dell ' entrata in vigore della presente legge , hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti , potranno entro l ' anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero , che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime . Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero , potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell ' entrata in vigore della presente legge , anche se i termini siano scaduti , salvo che , potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore , abbiano omesso di farla . 20 . Il Governo stabilirà con decreto reale , udito il parere del Consiglio di Stato , le norme per l ' applicazione della presente legge , che entrerà in vigore il 1° luglio 1912 .