ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
È
cittadino
per
nascita
:
l
°
il
figlio
di
padre
cittadino
;
2°
il
figlio
di
madre
cittadina
se
il
padre
è
ignoto
o
non
ha
la
cittadinanza
italiana
,
né
quella
di
altro
Stato
,
ovvero
se
il
figlio
non
segue
la
cittadinanza
del
padre
straniero
secondo
la
legge
dello
Stato
al
quale
questi
appartiene
;
3°
chi
è
nato
nel
Regno
,
se
entrambi
i
genitori
o
sono
ignoti
o
non
hanno
la
cittadinanza
italiana
,
né
quella
di
altro
Stato
,
ovvero
se
il
figlio
non
segue
la
cittadinanza
dei
genitori
stranieri
secondo
la
legge
dello
Stato
al
quale
questi
appartengono
.
Il
figlio
di
ignoti
trovato
in
Italia
si
presume
,
fino
a
prova
in
contrario
,
nato
nel
Regno
.
2
.
Il
riconoscimento
o
la
dichiarazione
giudiziale
della
filiazione
durante
la
minore
età
del
figlio
che
non
sia
emancipato
,
ne
determina
la
cittadinanza
secondo
le
norme
della
presente
legge
.
È
a
tale
effetto
prevalente
la
cittadinanza
del
padre
,
anche
se
la
paternità
sia
riconosciuta
o
dichiarata
posteriormente
alla
maternità
.
Se
il
figlio
riconosciuto
o
dichiarato
è
maggiorenne
o
emancipato
,
conserva
il
proprio
stato
di
cittadinanza
ma
può
entro
l
'
anno
dal
riconoscimento
,
o
dalla
dichiarazione
giudiziale
,
dichiarare
di
eleggere
la
cittadinanza
determinata
dalla
filiazione
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
,
anche
ai
figli
la
cui
paternità
o
maternità
consti
in
uno
dei
modi
dell
'
art
.
193
del
Codice
civile
.
3
.
Lo
straniero
nato
nel
Regno
o
figlio
di
genitori
quivi
residenti
da
almeno
dieci
anni
al
tempo
della
sua
nascita
diviene
cittadino
:
1°
se
presta
servizio
militare
nel
Regno
o
accetta
un
impiego
nello
Stato
;
2°
se
compiuto
il
21°
anno
risiede
nel
Regno
e
dichiara
entro
il
22°
anno
di
eleggere
la
cittadinanza
italiana
;
3°
se
risiede
nel
Regno
da
almeno
dieci
anni
e
non
dichiara
nel
termine
di
cui
al
n
.
2
di
voler
conservare
la
cittadinanza
straniera
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
anche
allo
straniero
del
quale
il
padre
o
la
madre
o
l
'
avo
paterno
siano
stati
cittadini
per
nascita
.
4
.
La
cittadinanza
,
italiana
,
comprendente
il
godimento
dei
diritti
politici
,
può
essere
concessa
per
decreto
reale
,
previo
parere
favorevole
del
Consiglio
di
Stato
:
1°
allo
straniero
che
abbia
prestato
servizio
per
tre
anni
allo
Stato
italiano
,
anche
all
'
estero
;
2°
allo
straniero
che
risieda
da
almeno
cinque
anni
nel
Regno
;
3°
allo
straniero
che
risieda
da
tre
anni
nel
Regno
ed
abbia
reso
notevoli
servigi
all
'
Italia
od
abbia
contratto
matrimonio
con
una
cittadina
italiana
;
4°
dopo
un
anno
di
residenza
a
chi
avrebbe
potuto
diventare
cittadino
italiano
per
beneficio
di
legge
,
se
non
avesse
omesso
di
farne
in
tempo
utile
espressa
dichiarazione
.
5
.
Il
decreto
reale
di
concessione
non
avrà
effetto
se
la
persona
a
cui
la
cittadinanza
è
conceduta
non
presti
giuramento
di
essere
fedele
al
Re
e
di
osservare
lo
Statuto
e
le
altre
leggi
dello
Stato
.
6
.
La
cittadinanza
può
essere
conceduta
con
legge
speciale
a
chi
abbia
reso
all
'
Italia
servigi
di
eccezionale
importanza
.
7
.
Salve
speciali
disposizioni
da
stipulare
con
trattati
internazionali
,
il
cittadino
italiano
nato
e
residente
in
uno
Stato
estero
,
dal
quale
sia
ritenuto
proprio
cittadino
per
nascita
,
conserva
la
cittadinanza
italiana
,
ma
divenuto
maggiorenne
o
emancipato
,
può
rinunziarvi
.
8
.
Perde
la
cittadinanza
:
1°
chi
spontaneamente
acquista
una
cittadinanza
straniera
e
stabilisce
o
ha
stabilito
all
'
estero
la
propria
residenza
;
2°
chi
,
avendo
acquistata
senza
concorso
di
volontà
propria
una
cittadinanza
straniera
,
dichiari
di
rinunziare
alla
cittadinanza
italiana
,
e
stabilisca
o
abbia
stabilito
all
'
estero
la
propria
residenza
.
Può
il
Governo
nei
casi
indicati
ai
numeri
1
e
2
dispensare
dalla
condizione
del
trasferimento
della
residenza
all
'
estero
;
3°
chi
,
avendo
accettato
impiego
da
un
Governo
estero
od
essendo
entrato
al
servizio
militare
di
potenza
estera
,
vi
persista
nonostante
l
'
intimazione
del
Governo
italiano
di
abbandonare
entro
un
termine
fissato
l
'
impiego
o
il
servizio
.
La
perdita
della
cittadinanza
nei
casi
preveduti
da
questo
articolo
non
esime
dagli
obblighi
del
servizio
militare
,
salve
le
facilitazioni
concesse
dalle
leggi
speciali
.
9
.
Chi
ha
perduta
la
cittadinanza
a
norma
degli
articoli
7
e
8
la
riacquista
:
1°
se
presti
servizio
militare
nel
Regno
o
accetti
un
impiego
dallo
Stato
;
2°
se
dichiari
di
rinunziare
alla
cittadinanza
dallo
Stato
a
cui
appartiene
o
provi
di
avere
rinunziato
all
'
impiego
o
al
servizio
militare
all
'
estero
esercitati
nonostante
il
divieto
del
Governo
italiano
,
ed
in
entrambi
i
casi
abbia
stabilito
o
stabilisca
entro
l
'
anno
dalla
rinuncia
la
propria
residenza
nel
Regno
;
3°
dopo
due
anni
di
residenza
nel
Regno
se
la
perdita
della
cittadinanza
era
derivata
da
acquisto
di
cittadinanza
straniera
.
Tuttavia
nei
casi
indicati
ai
numeri
2
e
3
sarà
inefficace
il
riacquisto
della
cittadinanza
se
il
Governo
lo
inibisca
.
Tale
facoltà
potrà
esercitarsi
dal
Governo
per
ragioni
gravi
o
su
conforme
parere
del
Consiglio
di
Stato
entro
il
termine
di
tre
mesi
dal
compimento
delle
condizioni
stabilite
nei
detti
numeri
2
e
3
se
l
'
ultima
cittadinanza
straniera
sia
di
uno
Stato
europeo
,
ed
altrimenti
entro
il
termine
di
sei
mesi
.
È
ammesso
il
riacquisto
della
cittadinanza
senz
'
obbligo
di
stabilire
la
residenza
nel
Regno
,
in
favore
di
chi
abbia
da
oltre
due
anni
abbandonata
la
residenza
nello
Stato
a
cui
apparteneva
,
per
trasferirla
in
altro
Stato
estero
di
cui
non
assuma
la
cittadinanza
.
In
tale
caso
però
è
necessaria
la
preventiva
permissione
del
riacquisto
da
parte
del
Governo
.
10
.
La
donna
maritata
non
può
assumere
una
cittadinanza
diversa
da
quella
del
marito
,
anche
se
esista
separazione
personale
fra
coniugi
.
La
donna
straniera
che
si
marita
ad
un
cittadino
acquista
la
cittadinanza
italiana
.
La
conserva
anche
vedova
salvoché
,
ritenendo
o
trasportando
al
l
'
estero
la
sua
residenza
,
riacquisti
la
cittadinanza
di
origine
.
La
donna
cittadina
che
si
marita
a
uno
straniero
perde
la
cittadinanza
italiana
,
sempreché
il
marito
possieda
una
cittadinanza
che
pel
fatto
del
matrimonio
a
lei
si
comunichi
.
In
caso
di
scioglimento
del
matrimonio
ritorna
cittadina
se
risieda
nel
Regno
o
vi
rientri
,
e
dichiari
in
ambedue
i
casi
di
voler
riacquistare
la
cittadinanza
.
Alla
dichiarazione
equivarrà
il
fatto
della
residenza
nel
Regno
protratta
oltre
un
biennio
dallo
scioglimento
,
qualora
non
vi
siano
figli
nati
dal
matrimonio
predetto
.
11
.
Se
il
marito
cittadino
diviene
straniero
la
moglie
che
mantenga
comune
con
lui
la
residenza
,
perde
la
cittadinanza
italiana
,
sempreché
acquisti
quella
del
marito
;
ma
può
riacquistarla
secondo
le
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
.
Se
il
marito
straniero
diviene
cittadino
,
la
moglie
acquista
la
cittadinanza
quando
mantenga
comune
con
lui
la
residenza
.
Se
però
i
coniugi
siano
legalmente
separati
e
non
esistano
figli
del
loro
matrimonio
i
quali
,
a
termini
dell
'
articolo
successivo
,
acquistino
la
nuova
cittadinanza
del
padre
,
può
la
moglie
dichiarare
di
voler
conservare
la
cittadinanza
propria
.
12
.
I
figli
minori
non
emancipati
di
chi
acquista
o
ricupera
la
cittadinanza
divengono
cittadini
,
salvo
elle
risiedendo
all
'
estero
conservino
,
secondo
la
legge
dello
Stato
a
cui
appartengono
,
la
cittadinanza
straniera
.
Il
figlio
però
dello
straniero
per
nascita
,
divenuto
cittadino
,
può
,
entro
l
'
anno
dal
raggiungimento
della
maggiore
età
o
dalla
conseguita
emancipazione
,
dichiarare
di
eleggere
la
cittadinanza
di
origine
.
I
figli
minori
non
emancipati
di
chi
perde
la
cittadinanza
divengono
stranieri
,
quando
abbiano
comune
la
residenza
col
genitore
esercente
la
patria
potestà
o
la
tutela
legale
,
e
acquistino
la
cittadinanza
di
uno
Stato
straniero
.
Saranno
però
loro
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
3
e
9
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
anche
nel
caso
che
la
madre
esercente
la
patria
potestà
o
la
tutela
legale
sui
figli
abbia
una
cittadinanza
diversa
da
quella
del
padre
premorto
.
Non
si
applicano
invece
al
caso
in
cui
la
madre
esercente
la
patria
potestà
muti
cittadinanza
in
conseguenza
del
passaggio
a
nuove
,
nozze
,
rimanendo
allora
inalterata
la
cittadinanza
di
tutti
i
figli
di
primo
letto
.
13
.
L
'
acquisto
o
il
riacquisto
della
cittadinanza
in
tutti
i
casi
precedentemente
espressi
,
non
ha
effetto
se
non
dal
giorno
successivo
a
quello
in
cui
furono
adempiute
le
condizioni
e
formalità
stabilite
.
Le
domande
e
dichiarazioni
di
acquisto
o
riacquisto
sono
esenti
da
qualsiasi
tassa
e
spesa
.
14
.
Chiunque
risieda
nel
Regno
,
e
non
abbia
la
cittadinanza
italiana
,
né
quella
di
un
altro
Stato
,
è
soggetto
alla
legge
italiana
per
quanto
si
riferisce
all
'
esercizio
dei
diritti
civili
e
agli
obblighi
del
servizio
militare
.
15
.
È
equiparato
al
territorio
del
Regno
,
per
gli
effetti
della
presente
legge
,
il
territorio
delle
Colonie
italiane
,
salvo
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
che
le
riguardano
.
16
.
Le
dichiarazioni
prevedute
nella
presente
legge
possono
essere
fatte
all
'
ufficiale
di
stato
civile
del
comune
,
dove
il
dichiarante
ha
stabilito
o
intende
stabilire
la
propria
residenza
,
o
ad
un
regio
agente
diplomatico
o
consolare
all
'
estero
.
La
facoltà
di
ricevere
le
dichiarazioni
potrà
essere
estesa
dal
Governo
del
Re
ad
altri
pubblici
ufficiali
.
Disposizioni
transitorie
.
17
.
Con
l
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
sono
abrogati
gli
articoli
4
a
15
del
Codice
civile
,
l
'
art
.
36
della
legge
sull
'
emigrazione
31
gennaio
1901
,
n
.
23
,
la
legge
17
maggio
1906
,
n
.
217
,
e
tutte
le
altre
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
Nulla
però
è
innovato
alle
leggi
esistenti
riguardo
alla
concessione
per
decreto
reale
della
cittadinanza
comprendente
il
pieno
godimento
di
diritti
politici
agli
italiani
che
non
appartengono
al
Regno
.
Restano
salve
le
disposizioni
delle
convenzioni
internazionali
.
18
.
Coloro
che
abbiano
ottenuto
la
cittadinanza
anteriormente
alla
presente
legge
senza
il
godimento
dei
diritti
politici
,
potranno
conseguirla
per
decreto
reale
,
previo
parere
favorevole
del
Consiglio
di
Stato
,
quando
concorrano
le
condizioni
previste
nell
'
art
.
4
.
19
.
Lo
stato
di
cittadinanza
acquisito
anteriormente
alla
presente
legge
non
si
modifica
,
se
non
pei
fatti
posteriori
all
'
entrata
in
vigore
di
questa
.
Ma
coloro
che
,
al
momento
dell
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
hanno
uno
stato
di
cittadinanza
diverso
da
quello
che
loro
competerebbe
secondo
le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
,
potranno
entro
l
'
anno
dichiarare
di
eleggere
la
qualità
di
cittadino
o
di
straniero
,
che
sarebbe
loro
spettata
secondo
le
disposizioni
medesime
.
Coloro
a
cui
le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
attribuiscono
il
diritto
di
eleggere
la
qualità
di
cittadino
o
di
straniero
,
potranno
farne
la
dichiarazione
entro
un
anno
dal
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
anche
se
i
termini
siano
scaduti
,
salvo
che
,
potendo
fare
una
dichiarazione
analoga
in
forza
della
legge
anteriore
,
abbiano
omesso
di
farla
.
20
.
Il
Governo
stabilirà
con
decreto
reale
,
udito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
le
norme
per
l
'
applicazione
della
presente
legge
,
che
entrerà
in
vigore
il
1°
luglio
1912
.