ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Le
dichiarazioni
per
il
conseguimento
della
cittadinanza
a
norma
degli
articoli
4
e
seguenti
del
regio
decreto
30
dicembre
1920
,
n
.
1980
,
potranno
essere
fatte
entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
del
presente
decreto
.
2
.
In
taluni
casi
particolarmente
degni
di
considerazione
la
cittadinanza
italiana
potrà
essere
concessa
,
per
decreto
reale
,
a
norma
dell
'
art
.
8
del
regio
decreto
30
dicembre
1920
,
n
.
1890
,
previo
parere
favorevole
del
Consiglio
di
Stato
su
domanda
presentata
entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
del
presente
decreto
,
anche
quando
non
concorrano
tutte
le
condizioni
indicate
nel
predetto
articolo
.
Le
disposizioni
dell
'
art
.
4
del
Regio
decreto
28
dicembre
1919
,
n
.
2560
,
si
applicano
alla
concessione
ed
al
riacquisto
della
cittadinanza
,
a
norma
dell
'
art
.
8
del
regio
decreto
30
dicembre
1920
e
della
prima
parte
del
presente
articolo
.
3
.
Le
disposizioni
del
Regio
decreto
30
dicembre
1920
,
n
.
1890
,
si
applicano
anche
ai
casi
di
acquisto
della
cittadinanza
italiana
a
norma
del
presente
decreto
.
4
.
Coloro
che
hanno
conseguita
la
cittadinanza
ai
sensi
del
regio
decreto
30
dicembre
1920
,
n
.
1890
,
o
del
presente
decreto
,
saranno
considerati
pertinenti
al
comune
nel
quale
essi
o
i
loro
ascendenti
già
possedevano
un
diritto
di
pertinenza
,
o
a
quello
nel
quale
hanno
stabilito
o
intendono
stabilire
la
propria
residenza
o
il
proprio
domicilio
,
o
al
comune
di
nascita
o
,
non
avverandosi
alcune
delle
circostanze
predette
,
a
quello
che
sarà
loro
indicato
.
Coloro
che
avendo
conseguito
il
riconoscimento
della
cittadinanza
ai
sensi
dell
'
art
.
7
,
n
.
2
del
trattato
di
Rapallo
intendono
di
conservare
la
residenza
e
il
domicilio
nel
territorio
della
cessata
monarchia
austro
-
ungarica
facente
parte
del
Regno
dei
serbi
-
croati
-
sloveni
potranno
chiedere
il
diritto
di
pertinenza
,
se
della
Dalmazia
al
comune
di
Zara
,
se
dell
'
isola
di
Veglia
ai
comuni
di
Pola
o
di
Cherso
.
5
.
Nei
casi
preveduti
all
'
articolo
precedente
la
concessione
del
diritto
di
pertinenza
da
parte
dei
comuni
delle
provincie
annesse
sarà
obbligatoria
e
gratuita
.
Per
le
altre
provincie
del
Regno
la
dichiarazione
e
il
decreto
da
cui
deriva
il
conseguimento
della
cittadinanza
saranno
trascritti
a
cura
del
Ministero
dell
'
interno
nei
registri
di
cittadinanza
del
comune
a
cui
il
dichiarante
o
il
concessionario
appartengono
,
secondo
le
norme
stabilite
nell
'
articolo
precedente
.
6
.
Il
presidente
del
consiglio
dei
ministri
,
ministro
segretario
di
Stato
per
gli
affari
dell
'
interno
,
stabilirà
le
norme
per
l
'
applicazione
del
presente
decreto
.
7
.
Per
gli
effetti
finanziari
nulla
è
innovato
alle
norme
vigenti
.
8
.
Il
presente
decreto
e
il
R
.
D
.
30
dicembre
1920
,
n
.
1890
saranno
presentati
al
Parlamento
per
.
essere
convertiti
in
legge
.