Tipi di Ricerca: Ricerca per parole
Trova:
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . La cittadinanza italiana può essere concessa per decreto reale , su proposta del ministro degli affari esteri , senza l ' osservanza delle condizioni stabilite dall ' art . 4 della legge 13 giugno 1912 , n . 555 , ai maggiorenni od emancipati celibi , monogami o vedovi , anche , non residenti nel Regno , che si trovino in uno dei seguenti casi : 1° appartengano a famiglie di origine italiana , le quali abbiano perduto la cittadinanza originaria ; 2° godano la protezione italiana , o l ' abbiano goduta anteriormente e non siano attualmente protetti da alcun altro Stato ; 3° abbiano dato prova non dubbia di sentimenti di italianità ed offrano serie garanzie di contribuire al mantenimento del buon nome e del prestigio italiano . 2 . La persona alla quale la cittadinanza è concessa dovrà prestare giuramento nei modi e nelle forme di cui all ' art . 5 della legge 13 giugno 1912 , n . 555 . La consegna del decreto di cittadinanza dovrà risultare da apposito verbale redatto dall ' autorità italiana all ' uopo incaricata , e dalla data di tale verbale decorrerà il termine di sei mesi per prestare giuramento . 3 . La cittadinanza ottenuta a norma dell ' art . 1 non comprende il godimento dei diritti politici , né l ' obbligo del servizio militare . 4 . La domanda d ' acquisto della cittadinanza da parte delle persone di cui all ' art . 1 , n . 2 , deve essere fatta entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge . Coloro che non avranno chiesto la cittadinanza entro tale termine e la di cui domanda sarà stata respinta perderanno ogni titolo alla protezione italiana . 5 . Il presente decreto entrerà in vigore al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge .