ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
La
cittadinanza
italiana
può
essere
concessa
per
decreto
reale
,
su
proposta
del
ministro
degli
affari
esteri
,
senza
l
'
osservanza
delle
condizioni
stabilite
dall
'
art
.
4
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
,
ai
maggiorenni
od
emancipati
celibi
,
monogami
o
vedovi
,
anche
,
non
residenti
nel
Regno
,
che
si
trovino
in
uno
dei
seguenti
casi
:
1°
appartengano
a
famiglie
di
origine
italiana
,
le
quali
abbiano
perduto
la
cittadinanza
originaria
;
2°
godano
la
protezione
italiana
,
o
l
'
abbiano
goduta
anteriormente
e
non
siano
attualmente
protetti
da
alcun
altro
Stato
;
3°
abbiano
dato
prova
non
dubbia
di
sentimenti
di
italianità
ed
offrano
serie
garanzie
di
contribuire
al
mantenimento
del
buon
nome
e
del
prestigio
italiano
.
2
.
La
persona
alla
quale
la
cittadinanza
è
concessa
dovrà
prestare
giuramento
nei
modi
e
nelle
forme
di
cui
all
'
art
.
5
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
.
La
consegna
del
decreto
di
cittadinanza
dovrà
risultare
da
apposito
verbale
redatto
dall
'
autorità
italiana
all
'
uopo
incaricata
,
e
dalla
data
di
tale
verbale
decorrerà
il
termine
di
sei
mesi
per
prestare
giuramento
.
3
.
La
cittadinanza
ottenuta
a
norma
dell
'
art
.
1
non
comprende
il
godimento
dei
diritti
politici
,
né
l
'
obbligo
del
servizio
militare
.
4
.
La
domanda
d
'
acquisto
della
cittadinanza
da
parte
delle
persone
di
cui
all
'
art
.
1
,
n
.
2
,
deve
essere
fatta
entro
quattro
mesi
dalla
pubblicazione
della
legge
.
Coloro
che
non
avranno
chiesto
la
cittadinanza
entro
tale
termine
e
la
di
cui
domanda
sarà
stata
respinta
perderanno
ogni
titolo
alla
protezione
italiana
.
5
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
al
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.