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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Gli orfani di guerra iscritti nell ' elenco generale prescritto dalla legge 18 luglio 1917 , n . 11433 , , possono essere adottati in età inferiore ai diciotto anni ; col procedimento e con gli effetti stabiliti nel Codice civile e nelle seguenti disposizioni , in quanto esse derogano a quelle del Codice . La facoltà di adottare gli orfani predetti è consentita a chi abbia compiuto gli anni quaranta . 2 . Per gli orfani minori di anni diciotto e privi di entrambi i genitori , il consenso è prestato dal Comitato provinciale competente , a norma dell ' art . 9 della legge 18 luglio 1917 , n . 1143 , su relazione del giudice delle tutele , il quale sentirà il parere della persona o dell ' ente che esercita la tutela e quello del consiglio di famiglia o di tutela , nei casi dell ' art . 209 del Codice civile . Il giudice delle tutele compirà le indagini più accurate per accertarsi che l ' adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa all ' orfano ed economicamente non pregiudizievole , dovendosi escludere l ' adozione da parte di chi sia in condizioni di trarre personale profitto dalla pensione spettante all ' orfano o dal patrimonio che egli possieda . Il Comitato provinciale delegherà il giudice delle tutele o altro dei propri membri a prestare il consenso per l ' adozione avanti la Corte d ' appello . 3 . Per gli orfani minori di anni diciotto soggetti a patria potestà , il consenso è prestato dal genitore . 4 . Nei casi dei due articoli precedenti dovrà sempre essere sentito lo stesso minore quando abbia compiuto l ' età di dieci anni . 5 . L ' adozione di un orfano di guerra privo di entrambi i genitori conferisce all ' adottante , o al padre adottivo , nel caso contemplato dall ' art . 204 del Codice civile , i poteri e i doveri attribuiti al tutore dalle disposizioni della citata legge 18 luglio 1917 , senza però il concorso del consiglio di famiglia o di tutela , ferme restando le disposizioni degli articoli 210 e 211 del Codice civile . La precedente disposizione si applica anche all ' orfano di guerra soggetto a patria potestà , se questa venga a cessare dopo l ' adozione e durante l ' età minore per qualunque causa . 6 . I genitori adottivi degli orfani di guerra sono sottoposti alla vigilanza e ai controlli stabiliti per i genitori e per i tutori dalla legge l 8 luglio 1917 , n . 1143 . 7 . Qualora l ' adottante incorra nei casi in cui , a norma degli articoli 18 e 19 della predetta legge , si può far luogo a provvedimenti contro il genitore o il tutore , il Comitato provinciale , sentito il giudice delle tutele o su proposta del medesimo , può chiedere alla Corte d ' appello la revoca dell ' adozione provvedendo per la tutela dell ' orfano nei modi ordinari . La revoca non pregiudica i diritti agli alimenti e i diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo . 8 . Le disposizioni degli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli procreati fuori di matrimonio nel periodo della guerra e nati entro il 31 dicembre 1919 , non contemplati nell ' art . 3 della legge 18 luglio 1917 , dei quali la filiazione non sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata . L ' assenso per essi all ' adozione , con le cautele stabilite nell ' art . 2 , e con l ' osservanza dell ' art . 205 del codice civile , è prestato dal tutore previa approvazione del consiglio di tutela nei casi preveduti nell ' art . 261 del detto Codice , o dal tutore , previa approvazione dell ' amministrazione dell ' ospizio nei casi proveduti dall ' art . 262 . Qualora si tratti di fanciulli non ammessi in un ospizio , o per i quali non sia stato costituito consiglio di tutela , l ' assenso è prestato dal giudice delle tutele del luogo dove risiede l ' adottante , osservate sempre le cautele sopra indicate . Nei casi regolati nel presente articolo , quando contro l ' adottante si verificano le ipotesi prevedute negli articoli 18 e 19 della legge 18 luglio 1917 , n . 1143 , il giudice delle tutele può chiedere alla Corte di appello la revoca dell ' adozione , la quale avrà effetto senza pregiudizio dei diritti agli.alimenti e dei diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo . 9 . Le disposizioni precedenti , in quanto derogano a quelle del Codice civile , noti si applicano agli orfani di guerra , o alle persone nate fuori di matrimonio durante la guerra , che abbiano compiuto l ' età di anni diciotto .