ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Gli
orfani
di
guerra
iscritti
nell
'
elenco
generale
prescritto
dalla
legge
18
luglio
1917
,
n
.
11433
,
,
possono
essere
adottati
in
età
inferiore
ai
diciotto
anni
;
col
procedimento
e
con
gli
effetti
stabiliti
nel
Codice
civile
e
nelle
seguenti
disposizioni
,
in
quanto
esse
derogano
a
quelle
del
Codice
.
La
facoltà
di
adottare
gli
orfani
predetti
è
consentita
a
chi
abbia
compiuto
gli
anni
quaranta
.
2
.
Per
gli
orfani
minori
di
anni
diciotto
e
privi
di
entrambi
i
genitori
,
il
consenso
è
prestato
dal
Comitato
provinciale
competente
,
a
norma
dell
'
art
.
9
della
legge
18
luglio
1917
,
n
.
1143
,
su
relazione
del
giudice
delle
tutele
,
il
quale
sentirà
il
parere
della
persona
o
dell
'
ente
che
esercita
la
tutela
e
quello
del
consiglio
di
famiglia
o
di
tutela
,
nei
casi
dell
'
art
.
209
del
Codice
civile
.
Il
giudice
delle
tutele
compirà
le
indagini
più
accurate
per
accertarsi
che
l
'
adozione
sia
per
riuscire
moralmente
vantaggiosa
all
'
orfano
ed
economicamente
non
pregiudizievole
,
dovendosi
escludere
l
'
adozione
da
parte
di
chi
sia
in
condizioni
di
trarre
personale
profitto
dalla
pensione
spettante
all
'
orfano
o
dal
patrimonio
che
egli
possieda
.
Il
Comitato
provinciale
delegherà
il
giudice
delle
tutele
o
altro
dei
propri
membri
a
prestare
il
consenso
per
l
'
adozione
avanti
la
Corte
d
'
appello
.
3
.
Per
gli
orfani
minori
di
anni
diciotto
soggetti
a
patria
potestà
,
il
consenso
è
prestato
dal
genitore
.
4
.
Nei
casi
dei
due
articoli
precedenti
dovrà
sempre
essere
sentito
lo
stesso
minore
quando
abbia
compiuto
l
'
età
di
dieci
anni
.
5
.
L
'
adozione
di
un
orfano
di
guerra
privo
di
entrambi
i
genitori
conferisce
all
'
adottante
,
o
al
padre
adottivo
,
nel
caso
contemplato
dall
'
art
.
204
del
Codice
civile
,
i
poteri
e
i
doveri
attribuiti
al
tutore
dalle
disposizioni
della
citata
legge
18
luglio
1917
,
senza
però
il
concorso
del
consiglio
di
famiglia
o
di
tutela
,
ferme
restando
le
disposizioni
degli
articoli
210
e
211
del
Codice
civile
.
La
precedente
disposizione
si
applica
anche
all
'
orfano
di
guerra
soggetto
a
patria
potestà
,
se
questa
venga
a
cessare
dopo
l
'
adozione
e
durante
l
'
età
minore
per
qualunque
causa
.
6
.
I
genitori
adottivi
degli
orfani
di
guerra
sono
sottoposti
alla
vigilanza
e
ai
controlli
stabiliti
per
i
genitori
e
per
i
tutori
dalla
legge
l
8
luglio
1917
,
n
.
1143
.
7
.
Qualora
l
'
adottante
incorra
nei
casi
in
cui
,
a
norma
degli
articoli
18
e
19
della
predetta
legge
,
si
può
far
luogo
a
provvedimenti
contro
il
genitore
o
il
tutore
,
il
Comitato
provinciale
,
sentito
il
giudice
delle
tutele
o
su
proposta
del
medesimo
,
può
chiedere
alla
Corte
d
'
appello
la
revoca
dell
'
adozione
provvedendo
per
la
tutela
dell
'
orfano
nei
modi
ordinari
.
La
revoca
non
pregiudica
i
diritti
agli
alimenti
e
i
diritti
di
successione
ereditaria
spettanti
al
figlio
adottivo
.
8
.
Le
disposizioni
degli
articoli
1
e
5
sono
estese
ai
fanciulli
procreati
fuori
di
matrimonio
nel
periodo
della
guerra
e
nati
entro
il
31
dicembre
1919
,
non
contemplati
nell
'
art
.
3
della
legge
18
luglio
1917
,
dei
quali
la
filiazione
non
sia
stata
legalmente
riconosciuta
o
dichiarata
.
L
'
assenso
per
essi
all
'
adozione
,
con
le
cautele
stabilite
nell
'
art
.
2
,
e
con
l
'
osservanza
dell
'
art
.
205
del
codice
civile
,
è
prestato
dal
tutore
previa
approvazione
del
consiglio
di
tutela
nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
261
del
detto
Codice
,
o
dal
tutore
,
previa
approvazione
dell
'
amministrazione
dell
'
ospizio
nei
casi
proveduti
dall
'
art
.
262
.
Qualora
si
tratti
di
fanciulli
non
ammessi
in
un
ospizio
,
o
per
i
quali
non
sia
stato
costituito
consiglio
di
tutela
,
l
'
assenso
è
prestato
dal
giudice
delle
tutele
del
luogo
dove
risiede
l
'
adottante
,
osservate
sempre
le
cautele
sopra
indicate
.
Nei
casi
regolati
nel
presente
articolo
,
quando
contro
l
'
adottante
si
verificano
le
ipotesi
prevedute
negli
articoli
18
e
19
della
legge
18
luglio
1917
,
n
.
1143
,
il
giudice
delle
tutele
può
chiedere
alla
Corte
di
appello
la
revoca
dell
'
adozione
,
la
quale
avrà
effetto
senza
pregiudizio
dei
diritti
agli.alimenti
e
dei
diritti
di
successione
ereditaria
spettanti
al
figlio
adottivo
.
9
.
Le
disposizioni
precedenti
,
in
quanto
derogano
a
quelle
del
Codice
civile
,
noti
si
applicano
agli
orfani
di
guerra
,
o
alle
persone
nate
fuori
di
matrimonio
durante
la
guerra
,
che
abbiano
compiuto
l
'
età
di
anni
diciotto
.