ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Osservate
le
forme
e
con
gli
effetti
che
le
seguenti
disposizioni
stabiliscono
,
può
esser
dichiarato
che
è
presunta
la
morte
di
una
persona
per
causa
dipendente
dalla
guerra
nei
casi
seguenti
:
1°
quando
sia
scomparsa
in
seguito
ad
operazioni
militari
cui
abbia
partecipato
in
qualsiasi
qualità
:
e
funzione
,
ovvero
in
seguito
a
un
fatto
di
guerra
o
dipendente
dalla
guerra
cui
siasi
comunque
trovata
presente
,
e
sia
trascorso
almeno
un
anno
dalla
cessazione
delle
ostilità
,
anche
per
armistizio
,
senza
che
siasi
avuta
notizia
della
sua
sopravvivenza
;
2°
quando
sia
scomparsa
in
seguito
a
naufragio
o
altro
infortunio
marittimo
,
prodotto
da
azione
dei
nemico
o
da
causa
diversa
,
nota
od
ignota
,
e
sia
trascorso
un
anno
dall
'
accertamento
ufficiale
del
naufragio
o
infortunio
,
senza
che
siasi
avuta
notizia
della
sua
sopravvivenza
;
3°
quando
la
persona
sia
stata
fatta
prigioniera
di
guerra
o
sia
stata
dal
nemico
internata
o
comunque
trasportata
dal
nemico
in
territorio
straniero
e
siano
trascorsi
due
anni
dalla
data
in
cui
fu
pattuito
l
'
obbligo
della
liberazione
dei
prigionieri
o
del
rimpatrio
degli
internati
o
comunque
trasportati
fuori
della
patria
,
senza
che
siasi
avuta
notizia
della
sua
sopravvivenza
.
Le
disposizioni
di
quest
'
articolo
e
dei
seguenti
si
applicano
anche
a
coloro
che
appartenevano
ai
territori
che
saranno
annessi
al
Regno
in
seguito
e
per
conseguenza
della
guerra
.
2
.
La
dichiarazione
della
morte
presunta
può
essere
domandata
dagli
eredi
legittimi
,
dal
coniuge
,
da
qualsiasi
congiunto
o
affine
in
linea
retta
,
dai
congiunti
o
affini
in
linea
collaterale
,
fino
al
quarto
grado
incluso
;
o
da
chi
dimostri
avervi
legittimo
interesse
,
o
anche
.
dal
procuratore
del
Re
presso
il
tribunale
indicato
nell
'
articolo
seguente
.
3
.
La
domanda
è
proposta
mediante
ricorso
al
tribunale
del
luogo
dove
lo
scomparso
ebbe
l
'
ultimo
domicilio
civile
,
o
,
in
difetto
di
questo
,
l
'
ultima
dimora
.
Se
non
si
conoscono
né
l
'
ultimo
domicilio
né
l
'
ultima
dimora
,
è
competente
il
tribunale
del
luogo
di
nascita
.
Al
ricorso
devono
essere
uniti
i
documenti
necessari
per
stabilire
lo
stato
di
famiglia
,
il
fatto
e
il
tempo
della
scomparsa
.
4
.
Il
cancelliere
presenta
immediatamente
il
ricorso
al
presidente
del
tribunale
,
il
quale
,
esaminati
gli
atti
,
ne
ordina
la
notificazione
a
norma
dell
'
articolo
seguente
e
stabilisce
il
giorno
in
cui
le
parti
dovranno
,
comparire
avanti
il
tribunale
per
dare
informazioni
e
proporre
le
contestazioni
di
loro
interesse
.
5
.
Il
ricorso
è
notificato
,
nel
termine
stabilito
dal
presidente
,
al
coniuge
,
agli
ascendenti
ed
ai
.
discendenti
che
non
siano
attori
,
od
in
loro
mancanza
agli
affini
in
linea
retta
ed
ai
parenti
in
linea
collaterale
fino
al
quarto
grado
,
ed
in
ogni
caso
al
pubblico
ministero
,
se
non
sia
attore
.
Mancando
qualsiasi
congiunto
nei
gradi
predetti
,
basta
la
notificazione
al
pubblico
ministero
.
6
.
Il
tribunale
,
udite
le
parti
comparse
ed
esaminati
gli
atti
,
può
ordinare
d
'
ufficio
le
investigazioni
che
reputi
necessarie
:
queste
sono
eseguite
con
la
maggiore
celerità
e
senza
formalità
di
procedura
dal
pubblico
ministero
,
che
ne
rende
conto
in
conclusioni
scritte
presentate
nel
termine
fissato
dal
tribunale
.
Il
provvedimento
è
dato
con
ordinanza
non
soggetta
a
impugnazione
;
con
la
medesima
possono
essere
impartite
disposizioni
a
scopo
conservativo
in
analogia
alle
norme
stabilite
per
l
'
assenza
.
7
.
Quando
ne
concorrano
le
condizioni
,
la
parte
istante
può
essere
ammessa
al
gratuito
patrocinio
anche
con
decreto
del
presidente
del
tribunale
.
8
.
Nella
sentenza
che
dichiara
presunta
la
morte
della
persona
scomparsa
,
il
tribunale
stabilisce
la
data
in
cui
si
presume
avvenuta
la
morte
;
se
non
vi
siano
altri
elementi
per
stabilirla
,
il
tribunale
la
determina
nel
giorno
anteriore
alla
data
della
prima
citazione
.
9
.
Quando
sia
possibile
determinare
il
giorno
e
non
l
'
ora
della
morte
presunta
,
questa
è
fissata
alla
mezzanotte
del
giorno
determinato
.
10
.
La
sentenza
che
accoglie
o
rigetta
la
domanda
è
soggetta
ad
appello
,
che
può
essere
proposto
da
qualunque
delle
persone
indicate
nell
'
art
.
2
,
dal
pubblico
ministero
presso
il
tribunale
,
o
dal
pubblico
ministero
presso
la
Corte
d
'
appello
.
Quest
'
ultimo
deve
in
ogni
caso
intervenire
e
concludere
.
11
.
La
sentenza
che
dichiara
presunta
la
morte
è
notificata
,
a
cura
di
chi
ha
proposto
la
domanda
o
del
pubblico
ministero
,
a
tutte
le
persone
in
contradittorio
delle
quali
è
stata
pronunciata
.
Essa
è
anche
affissa
per
estratto
alla
porta
del
tribunale
o
della
Corte
di
appello
che
l
'
ha
pronunciata
.
12
.
Il
termine
per
l
'
appello
è
di
trenta
giorni
dalla
notificazione
.
Se
sono
state
eseguite
notificazioni
a
più
persone
,
il
termine
decorre
dalla
data
dell
'
ultima
.
13
.
Trascorso
il
termine
per
appellare
,
una
copia
autentica
della
sentenza
che
dichiari
presunta
la
morte
,
passata
in
giudicato
,
o
confermata
o
pronunciata
in
appello
,
è
trasmessa
,
a
cura
della
parte
diligente
o
del
pubblico
ministero
,
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
del
comune
in
cui
la
persona
scomparsa
ebbe
l
'
ultimo
domicilio
,
o
l
'
ultima
dimora
,
o
la
nascita
,
in
conformità
dell
'
art
.
3
.
Quest
'
ufficiale
la
trascrive
per
estratto
nei
registri
degli
atti
di
morte
,
allegandola
al
volume
dei
documenti
corrispondenti
,
e
ne
cura
l
'
annotazione
in
margine
all
'
atto
di
nascita
,
quando
occorra
.
all
'
ufficiale
competente
.
14
.
Gli
atti
compiuti
dal
pubblico
ministero
,
in
esecuzione
delle
precedenti
disposizioni
,
sono
esenti
da
ogni
spesa
,
e
non
si
fa
luogo
per
essi
a
ripetizione
di
tasse
giudiziarie
.
15
.
Non
ostante
la
presunzione
di
morte
,
è
ammessa
la
prova
della
esistenza
della
persona
scomparsa
o
della
avvenuta
sua
morte
in
data
diversa
da
quella
stabilita
dalla
sentenza
.
Si
osservano
in
questi
casi
le
forme
di
procedimento
stabilite
per
la
rettificazione
degli
atti
di
stato
civile
.
16
.
Avvenuta
la
registrazione
della
sentenza
prescritta
nell
'
art
.
13
,
il
coniuge
della
persona
scomparsa
ha
facoltà
di
contrarre
un
secondo
matrimonio
.
Se
la
persona
scomparsa
ritorna
posteriormente
nel
Regno
,
la
nullità
del
secondo
matrimonio
è
dichiarata
a
istanza
sua
in
contradittorio
dei
nuovi
coniugi
,
ovvero
a
istanza
di
uno
di
costoro
in
contradittorio
delle
altre
parti
suddette
.
È
competente
il
tribunale
che
ha
pronunziato
la
presunzione
di
morte
,
il
quale
con
la
sentenza
medesima
darà
i
provvedimenti
indicati
nell
'
articolo
precedente
.
Si
osservano
per
quanto
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
3
,
4
,
5
,
11
,
12
e
13
.
Sono
salvi
gli
effetti
civili
del
matrimonio
annullato
,
rispetto
alla
prole
nata
dal
medesimo
.
Il
tribunale
,
secondo
le
circostanze
,
potrà
dare
provvedimenti
nell
'
interesse
della
prole
nascitura
dal
matrimonio
annullato
,
prendendo
norma
dagli
articoli
57
e
224
del
Codice
civile
.
17
.
Se
,
dopo
la
sentenza
di
dichiarazione
di
morte
,
lo
scomparso
ritorna
nel
Regno
,
oltre
quanto
è
stabilito
nella
prima
parte
dell
'
articolo
seguente
si
applica
,
quanto
ai
beni
,
l
'
art
.
39
del
Codice
civile
.
18
.
Quando
risulti
provata
l
'
esistenza
dello
scomparso
,
chi
,
in
forza
della
sentenza
di
dichiarazione
della
morte
presunta
,
si
trova
in
possesso
dei
beni
,
è
considerato
come
possessore
di
buona
fede
,
ed
è
applicabile
la
disposizione
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
933
del
Codice
civile
.
Se
è
provato
il
tempo
preciso
della
morte
dello
scomparso
,
ed
esso
è
diverso
da
quello
stabilito
nella
sentenza
di
.
dichiarazione
di
morte
presunta
,
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
41
del
Codice
civile
rispetto
ai
beni
,
ma
non
ne
è
pregiudicata
la
validità
del
secondo
matrimonio
.
19
.
Le
disposizioni
precedenti
sono
applicabili
anche
alle
persone
scomparse
anteriormente
alla
data
di
questo
decreto
.
20
.
Le
norme
circa
la
compilazione
degli
atti
ufficiali
,
che
occorrono
per
il
rispettivo
accertamento
dei
fatti
menzionati
nell
'
art
.
1
,
saranno
stabilite
con
decreto
Reale
,
udito
il
Consiglio
dei
ministri
.
21
.
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
22
.
Nulla
è
innovato
quanto
alla
applicazione
dei
decreti
luogotenenziali
27
giugno
1915
,
n
.
1103
,
e
17
febbraio
1916
,
n
.
180
.