ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
È
istituita
una
Cassa
di
maternità
con
lo
scopo
di
sussidiare
le
operaie
contemplate
dalla
legge
(
testo
unico
)
10
novembre
1907
,
n
.
818
,
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
in
occasione
di
parto
o
di
aborto
.
La
Cassa
ha
sede
in
Roma
.
Essa
è
amministrata
dalla
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
,
come
sezione
autonoma
della
Cassa
nazionale
medesima
,
e
gode
di
tutti
i
benefici
(
salvo
le
dotazioni
e
le
entrate
di
cui
al
titolo
II
della
legge
,
testo
unico
,
30
maggio
1907
,
n
.
376
)
,
privilegi
ed
esenzioni
tributarie
a
quest
'
ultima
concessi
.
I
certificati
,
gli
atti
di
notorietà
,
le
quietanze
e
tutti
gli
altri
documenti
occorrenti
perché
le
operaie
possano
fruire
dei
benefici
della
Cassa
sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
e
registro
e
devono
essere
rilasciati
senza
spesa
.
Art
.
2
.
Le
entrate
della
Cassa
di
maternità
sono
costituite
:
1°
da
un
contributo
annuale
obbligatorio
da
pagarsi
nella
misura
:
di
L
.
1
per
ogni
operaia
in
età
dai
15
ai
20
anni
;
di
L
.
2
per
ogni
operaia
in
età
dai
20
ai
50
anni
;
2°
dai
proventi
delle
pene
pecuniarie
per
contravvenzioni
alla
presente
legge
e
al
regolamento
per
la
esecuzione
di
essa
,
e
dalle
somme
versate
dall
'
imprenditore
o
industriale
ai
termini
del
capoverso
dell
'
art
.
7
della
presente
legge
;
3°
dai
lasciti
e
dalle
donazioni
fatti
alla
Cassa
da
enti
morali
o
da
privati
o
da
ogni
altro
provento
che
sia
in
avvenire
destinato
alla
Cassa
.
Il
contributo
annuale
obbligatorio
di
cui
al
n
.
1
è
per
metà
a
carico
dell
'
operaia
e
per
metà
a
carico
dell
'
imprenditore
o
industriale
.
La
parte
del
contributo
a
carico
dell
'
operaia
sarà
trattenuta
sul
salario
di
essa
dall
'
imprenditore
o
dall
'
industriale
,
al
quale
è
vietato
di
trattenere
,
per
tale
titolo
,
somme
superiori
per
qualsiasi
motivo
o
pretesto
,
sotto
pena
di
un
'
ammenda
da
50
a
500
lire
.
Art
.
3
.
La
Cassa
corrisponde
ad
ogni
operaia
,
in
occasione
di
parto
o
di
aborto
,
un
sussidio
di
L
.
30
alle
condizioni
che
saranno
determinate
nel
regolamento
e
fatta
eccezione
per
il
procurato
aborto
,
preveduto
nell
'
art
.
381
del
Codice
penale
,
per
il
quale
il
sussidio
non
è
dovuto
.
Il
sussidio
dovrà
essere
pagato
alla
operaia
-
madre
,
almeno
per
metà
,
nella
prima
settimana
del
puerperio
,
secondo
le
norme
che
saranno
fissate
dal
regolamento
;
questo
potrà
pure
stabilire
che
il
sussidio
debba
essere
,
in
tutto
od
in
parte
,
anticipato
dall
'
imprenditore
o
industriale
,
salvo
rimborso
da
parte
della
Cassa
di
maternità
.
Il
regolamento
determinerà
inoltre
in
quali
forme
all
'
imprenditore
o
all
'
industriale
dovrà
essere
notificato
,
ai
fini
della
disposizione
contenuta
nel
capoverso
precedente
,
la
notizia
del
parto
o
dell
'
aborto
.
Art
.
4
.
Il
sussidio
di
cui
all
'
articolo
precedente
viene
elevato
a
L
.
40
per
puerperio
mediante
la
quota
di
L
.
10
conferita
dallo
Stato
.
Art
.
5
.
Il
contributo
di
cui
all
'
art
.
2
sarà
pagato
a
rate
nei
periodi
da
determinarsi
nel
regolamento
e
il
pagamento
sarà
effettuato
a
cura
dell
'
imprenditore
o
industriale
,
nella
forma
e
con
le
modalità
che
verranno
stabilite
nel
regolamento
medesimo
.
Art
.
6
.
Il
credito
del
sussidio
non
può
essere
ceduto
,
né
pignorato
,
né
sequestrato
.
Qualunque
patto
inteso
ad
eludere
il
pagamento
dei
sussidi
o
scemarne
la
misura
stabilita
con
la
disposizione
dell
'
art
.
3
è
nullo
.
Art
.
7
.
L
'
azione
per
conseguire
il
sussidio
di
cui
agli
articoli
3
e
4
si
prescrive
nel
termine
di
un
anno
computabile
dal
giorno
del
parto
o
dell
'
aborto
;
salvo
quando
si
proceda
per
procurato
aborto
;
nel
qual
caso
la
prescrizione
si
intende
sospesa
fino
a
sentenza
definitiva
.
L
'
operaia
ha
diritto
al
sussidio
predetto
anche
quando
sia
stato
omesso
il
pagamento
dell
'
intero
ammontare
o
di
parte
dell
'
ammontare
dei
contributi
dovuti
ai
termini
dell
'
art
.
2
.
Chi
siasi
reso
colpevole
di
tale
omissione
è
punibile
con
una
ammenda
da
L
.
50
a
500
,
e
in
tal
caso
l
'
imprenditore
o
l
'
industriale
è
anche
obbligato
a
versare
alla
Cassa
di
maternità
una
somma
corrispondente
al
decuplo
di
quella
per
la
quale
fu
omesso
il
pagamento
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
d
'
amministrazione
della
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
provvederà
all
'
amministrazione
della
Cassa
di
maternità
mediante
un
Comitato
da
esso
nominato
.
Il
Comitato
predetto
sarà
costituito
per
un
terzo
da
rappresentanti
degl
'
industriali
e
imprenditori
e
per
un
terzo
da
rappresentanti
delle
operaie
da
scegliersi
dal
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
i
primi
fra
gli
industriali
e
i
secondi
fra
gli
operai
facenti
parte
di
Collegi
di
probi
-
viri
per
le
industrie
che
occupano
donne
.
Art
.
9
.
La
riscossione
delle
somme
dovute
alla
Cassa
di
maternità
in
dipendenza
e
per
effetto
della
presente
legge
,
sarà
fatta
dall
'
Amministrazione
di
essa
con
le
forme
,
coi
privilegi
e
con
le
norme
tutte
in
vigore
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
.
Art
.
10
.
La
presente
legge
non
si
applica
allo
Stato
per
le
operaie
dei
suoi
stabilimenti
alle
quali
da
leggi
e
regolamenti
speciali
sia
assicurato
un
servizio
di
sussidi
di
puerperio
non
inferiore
a
quello
stabilito
dalla
presente
legge
.
Art
.
11
.
Con
regolamento
da
approvarsi
con
R
.
decreto
entro
sei
mesi
dall
'
approvazione
della
presente
legge
e
sentito
il
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
il
Consiglio
della
previdenza
e
delle
assicurazioni
sociali
e
il
Consiglio
di
Stato
,
saranno
stabilite
le
norme
per
il
funzionamento
e
l
'
amministrazione
della
Cassa
,
come
pure
le
penalità
per
la
inosservanza
delle
norme
stesse
.
Art
.
12
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
presenterà
ogni
anno
al
Parlamento
la
relazione
e
il
resoconto
della
Cassa
con
un
rapporto
sulla
revisione
tecnica
dell
'
andamento
della
stessa
.
Art
.
13
.
La
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
la
vecchia
degli
operai
anticiperà
i
fondi
occorrenti
per
l
'
impianto
della
Cassa
di
maternità
e
per
la
gestione
e
il
funzionamento
di
questa
durante
il
primo
anno
di
esercizio
.
Le
somme
così
anticipate
saranno
rimborsate
,
con
l
'
interesse
del
4
per
cento
,
in
cinque
annualità
sulle
entrate
dei
primi
cinque
anni
d
'
esercizio
della
Cassa
di
maternità
.
Art
.
14
.
La
presente
legge
entrerà
in
vigore
tre
mesi
dopo
la
pubblicazione
del
regolamento
di
cui
all
'
art
.
11
.