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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . È istituita una Cassa di maternità con lo scopo di sussidiare le operaie contemplate dalla legge ( testo unico ) 10 novembre 1907 , n . 818 , sul lavoro delle donne e dei fanciulli in occasione di parto o di aborto . La Cassa ha sede in Roma . Essa è amministrata dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai , come sezione autonoma della Cassa nazionale medesima , e gode di tutti i benefici ( salvo le dotazioni e le entrate di cui al titolo II della legge , testo unico , 30 maggio 1907 , n . 376 ) , privilegi ed esenzioni tributarie a quest ' ultima concessi . I certificati , gli atti di notorietà , le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti perché le operaie possano fruire dei benefici della Cassa sono esenti dalle tasse di bollo e registro e devono essere rilasciati senza spesa . Art . 2 . Le entrate della Cassa di maternità sono costituite : 1° da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura : di L . 1 per ogni operaia in età dai 15 ai 20 anni ; di L . 2 per ogni operaia in età dai 20 ai 50 anni ; 2° dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa , e dalle somme versate dall ' imprenditore o industriale ai termini del capoverso dell ' art . 7 della presente legge ; 3° dai lasciti e dalle donazioni fatti alla Cassa da enti morali o da privati o da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa . Il contributo annuale obbligatorio di cui al n . 1 è per metà a carico dell ' operaia e per metà a carico dell ' imprenditore o industriale . La parte del contributo a carico dell ' operaia sarà trattenuta sul salario di essa dall ' imprenditore o dall ' industriale , al quale è vietato di trattenere , per tale titolo , somme superiori per qualsiasi motivo o pretesto , sotto pena di un ' ammenda da 50 a 500 lire . Art . 3 . La Cassa corrisponde ad ogni operaia , in occasione di parto o di aborto , un sussidio di L . 30 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto , preveduto nell ' art . 381 del Codice penale , per il quale il sussidio non è dovuto . Il sussidio dovrà essere pagato alla operaia - madre , almeno per metà , nella prima settimana del puerperio , secondo le norme che saranno fissate dal regolamento ; questo potrà pure stabilire che il sussidio debba essere , in tutto od in parte , anticipato dall ' imprenditore o industriale , salvo rimborso da parte della Cassa di maternità . Il regolamento determinerà inoltre in quali forme all ' imprenditore o all ' industriale dovrà essere notificato , ai fini della disposizione contenuta nel capoverso precedente , la notizia del parto o dell ' aborto . Art . 4 . Il sussidio di cui all ' articolo precedente viene elevato a L . 40 per puerperio mediante la quota di L . 10 conferita dallo Stato . Art . 5 . Il contributo di cui all ' art . 2 sarà pagato a rate nei periodi da determinarsi nel regolamento e il pagamento sarà effettuato a cura dell ' imprenditore o industriale , nella forma e con le modalità che verranno stabilite nel regolamento medesimo . Art . 6 . Il credito del sussidio non può essere ceduto , né pignorato , né sequestrato . Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento dei sussidi o scemarne la misura stabilita con la disposizione dell ' art . 3 è nullo . Art . 7 . L ' azione per conseguire il sussidio di cui agli articoli 3 e 4 si prescrive nel termine di un anno computabile dal giorno del parto o dell ' aborto ; salvo quando si proceda per procurato aborto ; nel qual caso la prescrizione si intende sospesa fino a sentenza definitiva . L ' operaia ha diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso il pagamento dell ' intero ammontare o di parte dell ' ammontare dei contributi dovuti ai termini dell ' art . 2 . Chi siasi reso colpevole di tale omissione è punibile con una ammenda da L . 50 a 500 , e in tal caso l ' imprenditore o l ' industriale è anche obbligato a versare alla Cassa di maternità una somma corrispondente al decuplo di quella per la quale fu omesso il pagamento . Art . 8 . Il Consiglio d ' amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai provvederà all ' amministrazione della Cassa di maternità mediante un Comitato da esso nominato . Il Comitato predetto sarà costituito per un terzo da rappresentanti degl ' industriali e imprenditori e per un terzo da rappresentanti delle operaie da scegliersi dal ministro di agricoltura , industria e commercio , i primi fra gli industriali e i secondi fra gli operai facenti parte di Collegi di probi - viri per le industrie che occupano donne . Art . 9 . La riscossione delle somme dovute alla Cassa di maternità in dipendenza e per effetto della presente legge , sarà fatta dall ' Amministrazione di essa con le forme , coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette . Art . 10 . La presente legge non si applica allo Stato per le operaie dei suoi stabilimenti alle quali da leggi e regolamenti speciali sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente legge . Art . 11 . Con regolamento da approvarsi con R . decreto entro sei mesi dall ' approvazione della presente legge e sentito il Consiglio superiore del lavoro , il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato , saranno stabilite le norme per il funzionamento e l ' amministrazione della Cassa , come pure le penalità per la inosservanza delle norme stesse . Art . 12 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio presenterà ogni anno al Parlamento la relazione e il resoconto della Cassa con un rapporto sulla revisione tecnica dell ' andamento della stessa . Art . 13 . La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchia degli operai anticiperà i fondi occorrenti per l ' impianto della Cassa di maternità e per la gestione e il funzionamento di questa durante il primo anno di esercizio . Le somme così anticipate saranno rimborsate , con l ' interesse del 4 per cento , in cinque annualità sulle entrate dei primi cinque anni d ' esercizio della Cassa di maternità . Art . 14 . La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del regolamento di cui all ' art . 11 .