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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato : Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Capo I DISPOSIZIONI SULLA AUTORIZZAZIONE ALL ' APERTURA E ALL ' ESERCIZIO DELLE FARMACIE Art . 1 . - L ' esercizio della farmacia è subordinato alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge . Art . 2 . - L ' autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data con decreto del prefetto sentito il Consiglio provinciale di sanità , e sotto l ' osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli . La concessione delle autorizzazioni deve essere fatta dovunque in ragione delle necessità dell ' assistenza farmaceutica locale . Il numero delle concessioni , però , in ciascuna località , salvo quanto è detto nelle disposizioni transitorie , sarà stabilito come appresso : 1 ) . Nei comuni di 40.000 abitanti ed oltre , il numero delle concessioni sarà fissato in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti ; 2 ) . Nei comuni aventi più di 5.000 e meno di 40.000 abitanti , oltre a tenersi conto delle necessità dell ' assistenza farmaceutica locale , potrà stabilirsi o un limite di popolazione in guisa che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti , ovvero , ed in sostituzione di tale criterio , un limite di distanza nei casi in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali , per il quale ogni nuova farmacia sia lontana da quelle già esistenti almeno 500 metri ; 3 ) . Nei comuni fino a 5.000 abitanti il numero delle concessioni sarà stabilito non solo con riguardo alle necessità dell ' assistenza farmaceutica , ma anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità , e con l ' osservanza del limite di distanza di cui al precedente n . 2 . Inoltre , nei comuni indicati sotto i nn . 2 e 3 , il numero delle concessioni future , quando vi saranno domande , potrà estendersi al numero delle farmacie esistenti e non dichiarate illegittime , ai sensi della presente legge , ed al momento della sua pubblicazione . Chiunque apra od eserciti una farmacia senza l ' autorizzazione anzidetta , è punito con ammenda non minore di L . 500 e con l ' arresto fino a 1 mese , oltre alla chiusura dell ' esercizio , a ' termini dell ' art . 22 della presente legge . Art . 3 . - L ' autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia , fatta eccezione per quelle sole indicate negli art . 12 e 13 , non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli , bandito dal prefetto , e giudicato da apposita Commissione permanente , presieduta dal vice - prefetto e composta , oltre che dal medico provinciale , di un legale , di un farmacista e di un chimico , nominati a principio di ogni anno dal Consiglio provinciale di sanità . Il procedimento da osservarsi nel concorso sarà stabilito nel regolamento . Art . 4 . - L ' ammissione al concorso , di cui al precedente articolo , non può essere consentita se non a chi : sia cittadino italiano , maggiore di età , e nel possesso dei diritti civili ; sia iscritto nell ' albo di un ordine provinciale di farmacisti ; dimostri di possedere i mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia ; e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi . Saranno pure ammesse al concorso le società cooperative italiane di consumo o di previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo a condizione che il loro statuto sia stato approvato dal prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità . Art . 5 . - A giudizio complessivo , da parte della Commissione di parità nei titoli , esclusa da questi l ' anzianità , dovranno essere preferiti , nella concessione dell ' autorizzazione , in primo luogo il figlio e in secondo luogo la vedova del farmacista precedente titolare della farmacia che siano iscritti nell ' albo di uno degli ordini dei farmacisti . Art . 6 . - Il rilascio del decreto di autorizzazione all ' apertura e all ' esercizio di una farmacia è vincolato al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella A annessa alla presente legge . Il pagamento avviene in tre rate annuali , la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell ' apertura della farmacia . Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dalla concessione . Sono esenti dalla tassa le farmacie indicate nell ' art . 13 , quelle municipalizzate , quelle esercitate da istituzioni pubbliche di beneficenza , e quelle concesse a società cooperative . In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute . Art . 7 . - Nel decreto di autorizzazione , di cui all ' art . 2 , sarà stabilita la località nella quale la farmacia dovrà avere la sua sede , tenendosi conto delle necessità dell ' assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell ' art . 2 . L ' autorizzazione sarà valevole solo per la detta sede . Ogni trasferimento dell ' esercizio , entro i limiti della sede stessa è subordinato all ' approvazione del prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità . Art . 8 . - L ' autorizzazione all ' esercizio di una farmacia che non sia di nuova istituzione , implica l ' obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi , le provviste e le dotazioni attinenti all ' esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia o in locali annessi . Ove nasca contestazione sul prezzo , questo sarà determinato in base alla perizia che ne verrà fatta , tanto per la quantità e qualità del materiale , che deve essere rilevato , quanto per il valore venale di esso , a cura della Commissione permanente indicata nell ' art . 3 della presente legge . Tale perizia costituisce decisione definitiva e inappellabile : però i proprietari , ove non si accontentino del complessivo prezzo di stima , avranno facoltà di asportare arredi , provviste e dotazioni . Art . 9 . - L ' autorizzazione all ' apertura ed all ' esercizio di una farmacia non potrà avere effetto , se non dopo che sarà stata eseguita con risultato soddisfacente una ispezione disposta dal prefetto al fine di accertare che i locali , gli arredi , le provviste , la qualità e la quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio . Autorizzato così l ' esercizio , restano sciolte e svincolate le cauzioni eventualmente prestate . Se il risultato dell ' ispezione non sarà stato soddisfacente , il titolare autorizzato verrà diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio , decorso il quale infruttuosamente , il prefetto pronunzierà la decadenza dall ' autorizzazione . Art . 10 . - L ' autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri . È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona od ente , salvo il disposto dell ' art . 12 , comma 2° e 4° , e quello dell ' art . 4 relativo alle cooperative . Chi sia già autorizzato all ' esercizio di una farmacia può concorrere per l ' esercizio di un ' altra ; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione , ove , ottenuta la seconda , non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso . Nel caso di rinunzia , la concessione sarà fatta ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria : e , in mancanza , sarà bandito un nuovo concorso . Art . 11 . - La decadenza dalla autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia si verifica , oltre che nei casi previsti dagli articoli 6 e 9 : a ) per la morte dell ' autorizzato ; b ) per la dichiarazione di fallimento dell ' autorizzato non seguita , entro 15 mesi , da sentenza di omologazione di concordato divenuta esecutiva secondo l ' art . 841 del Codice di commercio ; c ) per rifiuto dell ' autorizzato ad ottemperare al disposto dell ' art . 8; d ) per volontaria rinunzia dell ' autorizzato ; e ) per chiusura dell ' esercizio durata oltre 15 giorni che non sia stata previamente notificata al prefetto , o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione ; f ) per constatata recidiva di abituale negligenza ed irregolarità nell ' esercizio della farmacia , o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato , dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica ; g ) per condanna penale , passata in giudicato , per effetto della quale l ' autorizzato sia stato punito con la sospensione dall ' esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese ; h ) per la definitiva cancellazione dall ' albo dell ' ordine provinciale dei farmacisti pronunciata a norma dell ' art 5 , lettere a ) e b ) del regolamento approvato con R . decreto 12 agosto 1911 , n . 1022; i ) per la perdita della cittadinanza italiana . La decadenza dall ' autorizzazione , escluso il caso indicato sotto la lettera a , è pronunciata con decreto del prefetto , sentito il consiglio provinciale di sanità . Art . 12 . - Le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale , salvi i diritti acquisiti all ' andata in vigore della presente legge , possono essere autorizzate , con le approvazioni per esse prescritte , ad aprire ed esercitare farmacie , nel caso in cui tale esercizio sia consentito dai fini della istituzione . I Comuni che intendono assumere l ' esercizio di una o più farmacie a ' termini della legge 29 marzo 1903 , n . 103 sono tenuti ad osservare anche le disposizioni della presente legge . I Comuni di popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono essere autorizzati dal prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità , all ' apertura di una farmacia , in eccedenza al numero stabilito a norma dell ' art . 2 . L ' autorizzazione può essere accordata per un numero maggiore di farmacie , quando ciò sia richiesto dalle necessità del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri . La decadenza dalla relativa autorizzazione si verifica : a ) per la fine dell ' ente o della istituzione ; b ) per volontaria rinunzia ; c ) per chiusura dell ' esercizio durata oltre 15 giorni , che non sia stata previamente notificata al prefetto , o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione ; d ) per abituale negligenza od irregolarità nell ' esercizio della farmacia , accertate posteriormente a diffida del prefetto alla legale rappresentanza . La decadenza è pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente art . 11 . Art . 13 . - Salvo il disposto dell ' art . 12 , i Comuni rurali , nei quali non esista farmacia e siano andati deserti i concorsi aperti per la istituzione e l ' esercizio di una farmacia , possono essere autorizzati dal prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità ed osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale , ad aprire ed esercitare , sia isolatamente , sia in consorzio con altri Comuni finitimi , una farmacia municipale mediante un farmacista condotto . La stessa autorizzazione possono ottenere i Comuni , anche non rurali , per le frazioni staccate . La istituzione della farmacia municipale , comunale o consorziale , può essere resa obbligatoria con decreto del prefetto , sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa , nei comuni nei quali , per le condizioni locali , per la speciale posizione topografica , per la difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza dalle farmacie più vicine , sia altrimenti impossibile di provvedere all ' assistenza farmaceutica locale . Ai farmacisti condotti sono applicabili le disposizioni degli articoli 30 , 31 , 32 , 33 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie , eccezione fatta per quanto riguarda la Commissione giudicatrice del concorso di nomina , che è quella indicata nell ' articolo 3 della presente legge . Capo II DISPOSIZIONI SULL ' ESERCIZIO DELLA FARMACIA Art . 14 . - Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa , ed ha l ' obbligo di mantenerlo ininterrottamente , secondo le norme e gli orari che , per ciascuna provincia , sono stabiliti dal prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità , con speciale riguardo alle esigenze dell ' assistenza farmaceutica nelle varie località , e tenuto conto del riposo settimanale . Egli può farsi sostituire temporaneamente nell ' esercizio da un farmacista laureato , o diplomato , dandone avviso al prefetto . Il titolare di una farmacia , che intenda sospendere o farne cessare l ' esercizio , è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima . La contravvenzione a queste disposizioni è punita con ammenda non inferiore a L . 200 . Art . 15 . - Le farmacie contemplate nell ' art . 12 della presente legge , e quelle delle Società cooperative previste dall ' art . 4 , devono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell ' albo di un ordine provinciale , che vi risieda in permanenza , sotto l ' osservanza delle norme e degli orari indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 14 . Le deliberazioni o gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all ' approvazione del prefetto . La contravvenzione a questa disposizione è punita con ammenda non inferiore a L . 200 . Anche alle farmacie non destinate alla vendita al pubblico , e adibite invece ad esclusivo servizio interno di pubblici Istituti civili e militari , deve essere preposto come direttore responsabile un farmacista legalmente approvato . Art . 16 . - I titolari delle farmacie autorizzate e le istituzioni , gli enti e i Comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione , nella misura risultante dalla tabella A annessa alla presente legge . La riscossione della tassa avrà luogo con le forme ed i mezzi stabiliti dalle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette in base agli elenchi compilati annualmente , entro il mese di novembre , dalle agenzie delle imposte dirette , e resi esecutori dal prefetto . Art . 17 . - Ogni cinque anni sarà , a cura del Ministero dell ' interno , riveduta e pubblicata la farmacopea ufficiale . Ad essa saranno allegati : a ) l ' elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea stessa , la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizioni ; b ) l ' elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea , che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l ' osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento , con l ' indicazione delle quantità minime di vendita . Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a L . 100 . Ogni due anni , a cura del Ministero dell ' interno , saranno pubblicate : 1° la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico ; 2° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall ' art . 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 . Art . 18 . - All ' art . 57 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 n . 636; è sostituito il seguente : " La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti , e deve effettuarsi nella farmacia , sotto la responsabilità del titolare dell ' esercizio " . " Sono considerati come medicinali a dose o forma di medicamento , per gli effetti della vendita al pubblico , anche i medicamenti composti e le specialità medicinali messi in commercio , già preparati e condizionati secondo la formula prestabilita dal produttore . Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull ' etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti colla indicazione delle dosi ; e la denominazione dovrà essere quella usale della pratica medica , escluse le formule chimiche " . " Chiunque contravvenga alle disposizioni precedenti è punito con ammenda non inferiore a L . 500 , oltre al sequestro , del prodotto : e , in caso di recidiva , anche con la sospensione dall ' esercizio professionale " . " Chiunque venda o distribuisca o faccia vendere o distribuire rimedi e medicamenti composti o specialità medicinali , attribuendovi nelle etichette o negli annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno , o indicazioni terapeutiche speciali non corrispondenti alla loro reale composizione , è punito con ammenda non minore di L . 500 , oltre al sequestro del prodotto , e in caso di recidiva , con la detenzione fino a tre mesi . Il Ministero dell ' interno può inoltre , indipendentemente dal procedimento penale , ed anche in pendenza di questo , sentito il Consiglio superiore di sanità , proibire la vendita al pubblico del prodotto , facendo procedere al temporaneo sequestro di esso " . Art . 19 . - All ' art . 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 , è aggiunto il seguente comma : " Le officine indicate nel presente articolo sono sottoposte a vigilanza sanitaria da esercitarsi nei modi e colle forme stabilite dal regolamento " . Nel regolamento saranno contenute , oltre alle disposizioni per l ' esecuzione degli articoli 17 e 18 della presente legge , anche quelle per l ' applicazione dell ' art . 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata con R . decreto 21 novembre 1895 , n . 679 ( testo unico ) . Art . 20 . - Per la vigilanza sull ' esercizio farmaceutico sono istituiti due posti di ispettore presso la Direzione generale della sanità pubblica ed una apposita sezione presso il laboratorio chimico della sanità pubblica , secondo le indicazioni contenute nella tabelle B , annessa alla presente legge . Art . 21 . - Il provento annuo complessivo delle tasse previste dagli articoli 6 e 16 della presente legge e delle pene pecuniarie previste dagli articoli 2 , 14 , 15 , 17 e 18 della presente legge e dagli articoli 58 , 59 , 60 , 61 , 62 e 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 , è destinato : a ) a far fronte alle spese per la istituzione del servizio speciale di vigilanza sull ' esercizio farmaceutico previsto dal precedente art . 20 , ed entro il limite risultante dalla tabella B , annessa alla presente legge ; b ) alle spese per le ispezioni ordinarie delle farmacie a ' termini dell ' art . 63 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636; c ) per tutta la rimanente parte , alla spesa per i sussidi alle condotte farmaceutiche indicate nell ' art . 13 , e con preferenza alle condotte delle quali sia stata dichiarata l ' obbligatorietà , a sensi di detto articolo . In corrispondenza a siffatte destinazioni saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio dell ' entrata e nel bilancio della spesa del Ministero dell ' interno . Art . 22 . - In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico , dipendenti da qualsiasi causa , e dalle quali sia derivato o stia per derivare nocumento all ' assistenza farmaceutica locale , il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza . Se , essendo il titolare stato dichiarato fallito , il curatore , durante i 15 mesi previsti per la eventuale decadenza dell ' art . 11 , lettera b , sia stato autorizzato all ' esercizio provvisorio secondo gli articoli 750 , 794 e 796 del Codice di commercio , ed all ' esercizio non sia preposto lo stesso fallito titolare , la nomina di un sostituto , che avrà la responsabilità del servizio , è soggetta all ' approvazione del prefetto . Spetta pure al prefetto di fare eseguire la chiusura delle farmacie aperte senza autorizzazione , o per le quali l ' autorizzazione sia stata dichiarata decaduta , senza pregiudizio della competenza dell ' autorità giudiziaria per l ' applicazione delle pene portate da questa o da altre leggi . Art . 23 . - Contro i provvedimenti del prefetto indicati nella presente legge è ammesso , nei 30 giorni dalla notificazione , ricorso al Ministero dell ' interno , che decide definitivamente , sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato . Capo III DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE Art . 24 . - Devono essere chiuse : a ) le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909 , e che , per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888 , nei luoghi in cui si trovano , non potevano essere aperte ; b ) le farmacie pèr le quali esiste , alla data della pubblicazione della presente legge , sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell ' autorità amministrativa , che ne dichiari illegittimo l ' esercizio , o ne ordini la chiusura ; c ) le farmacie aperte anteriormente al l ° luglio 1909 , che saranno dichiarate illegittime , in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge , e iniziati prima del 1° gennaio 1913 . Art . 25 . - Sono considerate legittime , nella loro sede alla data della pubblicazione della presente legge , le farmacie autorizzate secondo le norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888 , n . 5849 . Sono parimenti considerate legittime le farmacie delle quali non sia stata dalla competente autorità amministrativa autorizzata la apertura nelle località ove tale autorizzazione era richiesta dalle norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888 , n . 5849 , ma che , secondo tali norme , potevano essere autorizzate , a condizione che gli aventi diritto , nei tre mesi consecutivi alla data della pubblicazione della presente legge , facciano denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia per gli effetti dei precedenti articoli 2 , 7 , 10 , 12 , 14 , 15 e 16 . Art . 26.- Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie , le quali , anche aperte dopo la legge 22 dicembre 1888 , n . 5849 , e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori , non siano illegittime giusta l ' art . 24 , purché gli aventi diritto facciano , entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge , la denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia , di cui al secondo comma dell ' articolo precedente . L ' inadempimento delle condizioni prescritte importa , per le farmacie indicate tanto in questo articolo quanto nel secondo comma dell ' articolo precedente , la decadenza dal diritto all ' esercizio , che è pronunciata a termini dell ' art . 11 . Art . 27 . - Le farmacie di cui all ' art . 24 e le altre per le quali sia stata pronunciata la decadenza giusta l ' ultimo comma del precedente articolo sono fatte chiudere dal prefetto , entro il termine da stabilirsi col regolamento , a norma dell ' art . 22 . Art . 28 . - Ai proprietari delle farmacie di antico diritto , considerate come privilegiate , giusta le disposizioni seguenti , è riconosciuto , in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge , per sé e i loro eredi ed aventi causa , il diritto all ' esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge scorso il quale termine , il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto . Rimane salvo ai proprietari che sieno farmacisti il diritto di continuare nell ' esercizio della farmacia fino al termine della loro vita . Frattanto , durante il detto termine , la eventuale apertura di nuove farmacie , nei Comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra , dovrà essere sempre disposta entro i limiti di popolazione indicati nell ' art . 2 . Sono considerate come privilegiate : a ) le antiche farmacie dell ' ex regno di Sardegna , per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata a titolo di proprietà trasmissibile , sia mediante il pagamento di un corrispettivo allo Stato , sia in rimunerazione di servizi resi ; b ) le antiche farmacie del Lombardo - Veneto indicate nella notificazione governativa 1° agosto 1838 , n . 28343-2535; c ) le antiche farmacie del Novarese fra la Sesia e il Ticino e quelle dell ' oltre Po pavese ( attuali circondari di Voghera e di Bobbio ) anteriori alla notificazione governativa 10 ottobre 1835; d ) le antiche farmacie degli ex - stati pontifici anteriori all ' ordinamento 15 novembre 1836 , n . 33; e ) tutte le altre farmacie di qualsiasi provincia per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata perpetua . Il riconoscimento del diritto è subordinato alla presentazione al prefetto dei titoli comprovanti la concessione privilegiata , da seguire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge . Il prefetto , riconosciuta regolare la esistenza del titolo , ne dà atto agli interessati . Le contestazioni che possono nascere in proposito sono di competenza dell ' autorità giudiziaria . L ' esercizio del diritto riconosciuto nel presente articolo è subordinato alla presenza di un direttore responsabile della farmacia nella persona di un farmacista inscritto nell ' albo di uno degli ordini dei farmacisti . Art . 29 . - Tutte le disposizioni degli antichi Stati , riguardanti vincoli e privilegi nell ' esercizio della farmacia , di cui all ' art . 215 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 ( art . 68 della legge 22 dicembre 1888 , n . 5849 ) , sono abrogate e cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge . Art . 30 . - Ai proprietari delle farmacie aperte prima o dopo la legge 22 dicembre 1888 , n . 5849 , e autorizzate secondo le norme anteriori alla legge stessa in vigore nelle diverse località , e delle altre farmacie aperte dopo la legge 22 dicembre 1988 , le quali debbono secondo l ' art . 25 considerarsi legittime , è riconosciuto , per sé e per i loro eredi ed aventi causa , e per la durata di 20 anni dalla pubblicazione della presente legge , il diritto all ' esercizio delle farmacie rispettive , sotto l ' osservanza delle norme e delle condizioni indicate all ' art . 28 . Rimane però sempre fermo nei detti proprietari , che siano farmacisti , il diritto di esercitare la farmacia per tutta la loro vita , e senza il pagamento di tassa di concessione . Art . 31 . - Il Governo del Re è autorizzato ad ammettere ad un nuovo esame pratico gli assistenti già muniti di " patentino " , all ' effetto di conseguire un certificato di abilitazione a sostituire il titolare nell ' esercizio della farmacia . Le norme per l ' esame saranno stabilite con regolamento . Art . 32 . - Nel termine di 18 mesi dalla pubblicazione della presente legge il prefetto , sentiti i comuni interessati , la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale di sanità , stabilisce con suo decreto la pianta organica delle farmacie della Provincia , agli effetti dell ' art . 2 . Nello stabilire tale pianta devono essere computate , per i periodi di tempo indicati nei precedenti articoli 28 e 30 , le farmacie previste dagli articoli stessi . A misura che le singole farmacie indicate dai precedenti articoli 25 e 26 e salvo quanto disposto negli articoli 28 e 30 verranno a chiudersi per alcuna delle cause indicate nell ' art . 11 , le farmacie stesse non potranno essere riaperte che entro i limiti della pianta organica indicata nel primo comma del presente articolo , e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme previste dalla presente legge . Saranno però esonerate dal pagamento della tassa di concessione , di cui all ' art . 6 , con diritto a rimborso ove il pagamento sia già stato eseguito , i farmacisti esercenti nei centri superiori ai 40.000 abitanti , i quali chiudano spontaneamente la loro farmacia in detti centri , per trasferirla in alcuno dei Comuni rurali ancora sforniti di esercizio farmaceutico alla pubblicazione della pianta organica anzidetta . Essi avranno anche il diritto alla preferenza nella nomina a titolari delle condotte farmaceutiche che verranno istituite nel primo quinquennio dalla pubblicazione della presente legge . Art . 33 . - Sono abrogati gli articoli 27 , 28 , 29 , e 56 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 , nonché tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge . Nulla però è innovato alle disposizioni vigenti contro la malaria e sul chinino di Stato , di cui al titolo V del testo unico anzidetto . Nel termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla soppressione degli armadi farmaceutici comunali ed alla sostituzione di essi con regolare servizio farmaceutico , ai termini dell ' art . 13 della presente legge . Il regolamento stabilirà le norme della relativa liquidazione . Art . 34 . - Le disposizioni occorrenti per l ' esecuzione della presente legge saranno comprese nel regolamento generale sanitario . È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 22 maggio 1913 . VITTORIO EMANUELE Luogo del Sigillo . V . Il Guardasigilli : C . FINOCCHIARO - APRILE .