ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
:
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Capo
I
DISPOSIZIONI
SULLA
AUTORIZZAZIONE
ALL
'
APERTURA
E
ALL
'
ESERCIZIO
DELLE
FARMACIE
Art
.
1
.
-
L
'
esercizio
della
farmacia
è
subordinato
alla
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nella
presente
legge
.
Art
.
2
.
-
L
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
è
data
con
decreto
del
prefetto
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
e
sotto
l
'
osservanza
delle
norme
contenute
nei
seguenti
articoli
.
La
concessione
delle
autorizzazioni
deve
essere
fatta
dovunque
in
ragione
delle
necessità
dell
'
assistenza
farmaceutica
locale
.
Il
numero
delle
concessioni
,
però
,
in
ciascuna
località
,
salvo
quanto
è
detto
nelle
disposizioni
transitorie
,
sarà
stabilito
come
appresso
:
1
)
.
Nei
comuni
di
40.000
abitanti
ed
oltre
,
il
numero
delle
concessioni
sarà
fissato
in
modo
che
non
vi
sia
più
di
una
farmacia
ogni
5.000
abitanti
;
2
)
.
Nei
comuni
aventi
più
di
5.000
e
meno
di
40.000
abitanti
,
oltre
a
tenersi
conto
delle
necessità
dell
'
assistenza
farmaceutica
locale
,
potrà
stabilirsi
o
un
limite
di
popolazione
in
guisa
che
non
vi
sia
più
di
una
farmacia
ogni
5.000
abitanti
,
ovvero
,
ed
in
sostituzione
di
tale
criterio
,
un
limite
di
distanza
nei
casi
in
cui
ciò
sia
richiesto
dalle
condizioni
locali
,
per
il
quale
ogni
nuova
farmacia
sia
lontana
da
quelle
già
esistenti
almeno
500
metri
;
3
)
.
Nei
comuni
fino
a
5.000
abitanti
il
numero
delle
concessioni
sarà
stabilito
non
solo
con
riguardo
alle
necessità
dell
'
assistenza
farmaceutica
,
ma
anche
in
rapporto
alle
condizioni
topografiche
e
di
viabilità
,
e
con
l
'
osservanza
del
limite
di
distanza
di
cui
al
precedente
n
.
2
.
Inoltre
,
nei
comuni
indicati
sotto
i
nn
.
2
e
3
,
il
numero
delle
concessioni
future
,
quando
vi
saranno
domande
,
potrà
estendersi
al
numero
delle
farmacie
esistenti
e
non
dichiarate
illegittime
,
ai
sensi
della
presente
legge
,
ed
al
momento
della
sua
pubblicazione
.
Chiunque
apra
od
eserciti
una
farmacia
senza
l
'
autorizzazione
anzidetta
,
è
punito
con
ammenda
non
minore
di
L
.
500
e
con
l
'
arresto
fino
a
1
mese
,
oltre
alla
chiusura
dell
'
esercizio
,
a
'
termini
dell
'
art
.
22
della
presente
legge
.
Art
.
3
.
-
L
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
,
fatta
eccezione
per
quelle
sole
indicate
negli
art
.
12
e
13
,
non
può
essere
concessa
che
al
vincitore
di
pubblico
concorso
per
titoli
,
bandito
dal
prefetto
,
e
giudicato
da
apposita
Commissione
permanente
,
presieduta
dal
vice
-
prefetto
e
composta
,
oltre
che
dal
medico
provinciale
,
di
un
legale
,
di
un
farmacista
e
di
un
chimico
,
nominati
a
principio
di
ogni
anno
dal
Consiglio
provinciale
di
sanità
.
Il
procedimento
da
osservarsi
nel
concorso
sarà
stabilito
nel
regolamento
.
Art
.
4
.
-
L
'
ammissione
al
concorso
,
di
cui
al
precedente
articolo
,
non
può
essere
consentita
se
non
a
chi
:
sia
cittadino
italiano
,
maggiore
di
età
,
e
nel
possesso
dei
diritti
civili
;
sia
iscritto
nell
'
albo
di
un
ordine
provinciale
di
farmacisti
;
dimostri
di
possedere
i
mezzi
sufficienti
per
il
regolare
e
completo
esercizio
della
farmacia
;
e
ciò
anche
mediante
fideiussione
o
versamento
di
corrispondenti
somme
da
parte
di
terzi
.
Saranno
pure
ammesse
al
concorso
le
società
cooperative
italiane
di
consumo
o
di
previdenza
esercitanti
il
ramo
cooperativo
di
consumo
a
condizione
che
il
loro
statuto
sia
stato
approvato
dal
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
.
Art
.
5
.
-
A
giudizio
complessivo
,
da
parte
della
Commissione
di
parità
nei
titoli
,
esclusa
da
questi
l
'
anzianità
,
dovranno
essere
preferiti
,
nella
concessione
dell
'
autorizzazione
,
in
primo
luogo
il
figlio
e
in
secondo
luogo
la
vedova
del
farmacista
precedente
titolare
della
farmacia
che
siano
iscritti
nell
'
albo
di
uno
degli
ordini
dei
farmacisti
.
Art
.
6
.
-
Il
rilascio
del
decreto
di
autorizzazione
all
'
apertura
e
all
'
esercizio
di
una
farmacia
è
vincolato
al
pagamento
della
tassa
speciale
di
concessione
indicata
nella
tabella
A
annessa
alla
presente
legge
.
Il
pagamento
avviene
in
tre
rate
annuali
,
la
prima
delle
quali
deve
essere
corrisposta
prima
dell
'
apertura
della
farmacia
.
Il
mancato
pagamento
delle
altre
rate
importa
la
decadenza
dalla
concessione
.
Sono
esenti
dalla
tassa
le
farmacie
indicate
nell
'
art
.
13
,
quelle
municipalizzate
,
quelle
esercitate
da
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
,
e
quelle
concesse
a
società
cooperative
.
In
caso
di
morte
del
farmacista
le
rate
non
scadute
non
sono
più
dovute
.
Art
.
7
.
-
Nel
decreto
di
autorizzazione
,
di
cui
all
'
art
.
2
,
sarà
stabilita
la
località
nella
quale
la
farmacia
dovrà
avere
la
sua
sede
,
tenendosi
conto
delle
necessità
dell
'
assistenza
farmaceutica
locale
e
delle
altre
disposizioni
contenute
nell
'
art
.
2
.
L
'
autorizzazione
sarà
valevole
solo
per
la
detta
sede
.
Ogni
trasferimento
dell
'
esercizio
,
entro
i
limiti
della
sede
stessa
è
subordinato
all
'
approvazione
del
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
.
Art
.
8
.
-
L
'
autorizzazione
all
'
esercizio
di
una
farmacia
che
non
sia
di
nuova
istituzione
,
implica
l
'
obbligo
nel
concessionario
di
rilevare
dal
precedente
titolare
o
dagli
eredi
di
esso
gli
arredi
,
le
provviste
e
le
dotazioni
attinenti
all
'
esercizio
farmaceutico
contenuti
nella
farmacia
o
in
locali
annessi
.
Ove
nasca
contestazione
sul
prezzo
,
questo
sarà
determinato
in
base
alla
perizia
che
ne
verrà
fatta
,
tanto
per
la
quantità
e
qualità
del
materiale
,
che
deve
essere
rilevato
,
quanto
per
il
valore
venale
di
esso
,
a
cura
della
Commissione
permanente
indicata
nell
'
art
.
3
della
presente
legge
.
Tale
perizia
costituisce
decisione
definitiva
e
inappellabile
:
però
i
proprietari
,
ove
non
si
accontentino
del
complessivo
prezzo
di
stima
,
avranno
facoltà
di
asportare
arredi
,
provviste
e
dotazioni
.
Art
.
9
.
-
L
'
autorizzazione
all
'
apertura
ed
all
'
esercizio
di
una
farmacia
non
potrà
avere
effetto
,
se
non
dopo
che
sarà
stata
eseguita
con
risultato
soddisfacente
una
ispezione
disposta
dal
prefetto
al
fine
di
accertare
che
i
locali
,
gli
arredi
,
le
provviste
,
la
qualità
e
la
quantità
dei
medicinali
sono
regolari
e
tali
da
offrire
piena
garanzia
di
buon
esercizio
.
Autorizzato
così
l
'
esercizio
,
restano
sciolte
e
svincolate
le
cauzioni
eventualmente
prestate
.
Se
il
risultato
dell
'
ispezione
non
sarà
stato
soddisfacente
,
il
titolare
autorizzato
verrà
diffidato
a
mettersi
in
regola
entro
un
termine
perentorio
,
decorso
il
quale
infruttuosamente
,
il
prefetto
pronunzierà
la
decadenza
dall
'
autorizzazione
.
Art
.
10
.
-
L
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
è
strettamente
personale
e
non
può
essere
ceduta
o
trasferita
ad
altri
.
È
vietato
il
cumulo
di
due
o
più
autorizzazioni
in
una
sola
persona
od
ente
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
12
,
comma
2°
e
4°
,
e
quello
dell
'
art
.
4
relativo
alle
cooperative
.
Chi
sia
già
autorizzato
all
'
esercizio
di
una
farmacia
può
concorrere
per
l
'
esercizio
di
un
'
altra
;
ma
decade
di
diritto
dalla
prima
autorizzazione
,
ove
,
ottenuta
la
seconda
,
non
vi
rinunzi
con
dichiarazione
notificata
al
prefetto
entro
dieci
giorni
dalla
partecipazione
del
risultato
del
concorso
.
Nel
caso
di
rinunzia
,
la
concessione
sarà
fatta
ai
concorrenti
successivi
in
ordine
di
graduatoria
:
e
,
in
mancanza
,
sarà
bandito
un
nuovo
concorso
.
Art
.
11
.
-
La
decadenza
dalla
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
si
verifica
,
oltre
che
nei
casi
previsti
dagli
articoli
6
e
9
:
a
)
per
la
morte
dell
'
autorizzato
;
b
)
per
la
dichiarazione
di
fallimento
dell
'
autorizzato
non
seguita
,
entro
15
mesi
,
da
sentenza
di
omologazione
di
concordato
divenuta
esecutiva
secondo
l
'
art
.
841
del
Codice
di
commercio
;
c
)
per
rifiuto
dell
'
autorizzato
ad
ottemperare
al
disposto
dell
'
art
.
8;
d
)
per
volontaria
rinunzia
dell
'
autorizzato
;
e
)
per
chiusura
dell
'
esercizio
durata
oltre
15
giorni
che
non
sia
stata
previamente
notificata
al
prefetto
,
o
alla
quale
il
prefetto
non
abbia
consentito
in
seguito
alla
notificazione
;
f
)
per
constatata
recidiva
di
abituale
negligenza
ed
irregolarità
nell
'
esercizio
della
farmacia
,
o
per
altri
fatti
imputabili
al
titolare
autorizzato
,
dai
quali
sia
derivato
grave
danno
alla
incolumità
individuale
o
alla
salute
pubblica
;
g
)
per
condanna
penale
,
passata
in
giudicato
,
per
effetto
della
quale
l
'
autorizzato
sia
stato
punito
con
la
sospensione
dall
'
esercizio
professionale
per
un
tempo
maggiore
di
un
mese
;
h
)
per
la
definitiva
cancellazione
dall
'
albo
dell
'
ordine
provinciale
dei
farmacisti
pronunciata
a
norma
dell
'
art
5
,
lettere
a
)
e
b
)
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
12
agosto
1911
,
n
.
1022;
i
)
per
la
perdita
della
cittadinanza
italiana
.
La
decadenza
dall
'
autorizzazione
,
escluso
il
caso
indicato
sotto
la
lettera
a
,
è
pronunciata
con
decreto
del
prefetto
,
sentito
il
consiglio
provinciale
di
sanità
.
Art
.
12
.
-
Le
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
ed
altre
istituzioni
erette
in
ente
morale
,
salvi
i
diritti
acquisiti
all
'
andata
in
vigore
della
presente
legge
,
possono
essere
autorizzate
,
con
le
approvazioni
per
esse
prescritte
,
ad
aprire
ed
esercitare
farmacie
,
nel
caso
in
cui
tale
esercizio
sia
consentito
dai
fini
della
istituzione
.
I
Comuni
che
intendono
assumere
l
'
esercizio
di
una
o
più
farmacie
a
'
termini
della
legge
29
marzo
1903
,
n
.
103
sono
tenuti
ad
osservare
anche
le
disposizioni
della
presente
legge
.
I
Comuni
di
popolazione
superiore
ai
10.000
abitanti
possono
essere
autorizzati
dal
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
all
'
apertura
di
una
farmacia
,
in
eccedenza
al
numero
stabilito
a
norma
dell
'
art
.
2
.
L
'
autorizzazione
può
essere
accordata
per
un
numero
maggiore
di
farmacie
,
quando
ciò
sia
richiesto
dalle
necessità
del
servizio
di
somministrazione
dei
medicinali
ai
poveri
.
La
decadenza
dalla
relativa
autorizzazione
si
verifica
:
a
)
per
la
fine
dell
'
ente
o
della
istituzione
;
b
)
per
volontaria
rinunzia
;
c
)
per
chiusura
dell
'
esercizio
durata
oltre
15
giorni
,
che
non
sia
stata
previamente
notificata
al
prefetto
,
o
alla
quale
il
prefetto
non
abbia
consentito
in
seguito
alla
notificazione
;
d
)
per
abituale
negligenza
od
irregolarità
nell
'
esercizio
della
farmacia
,
accertate
posteriormente
a
diffida
del
prefetto
alla
legale
rappresentanza
.
La
decadenza
è
pronunziata
nei
modi
e
nelle
forme
stabilite
dal
precedente
art
.
11
.
Art
.
13
.
-
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
12
,
i
Comuni
rurali
,
nei
quali
non
esista
farmacia
e
siano
andati
deserti
i
concorsi
aperti
per
la
istituzione
e
l
'
esercizio
di
una
farmacia
,
possono
essere
autorizzati
dal
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
ed
osservate
le
disposizioni
della
legge
comunale
e
provinciale
,
ad
aprire
ed
esercitare
,
sia
isolatamente
,
sia
in
consorzio
con
altri
Comuni
finitimi
,
una
farmacia
municipale
mediante
un
farmacista
condotto
.
La
stessa
autorizzazione
possono
ottenere
i
Comuni
,
anche
non
rurali
,
per
le
frazioni
staccate
.
La
istituzione
della
farmacia
municipale
,
comunale
o
consorziale
,
può
essere
resa
obbligatoria
con
decreto
del
prefetto
,
sentiti
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
e
la
Giunta
provinciale
amministrativa
,
nei
comuni
nei
quali
,
per
le
condizioni
locali
,
per
la
speciale
posizione
topografica
,
per
la
difficoltà
delle
comunicazioni
e
per
la
lontananza
dalle
farmacie
più
vicine
,
sia
altrimenti
impossibile
di
provvedere
all
'
assistenza
farmaceutica
locale
.
Ai
farmacisti
condotti
sono
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
30
,
31
,
32
,
33
e
34
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
,
eccezione
fatta
per
quanto
riguarda
la
Commissione
giudicatrice
del
concorso
di
nomina
,
che
è
quella
indicata
nell
'
articolo
3
della
presente
legge
.
Capo
II
DISPOSIZIONI
SULL
'
ESERCIZIO
DELLA
FARMACIA
Art
.
14
.
-
Il
titolare
autorizzato
di
ciascuna
farmacia
è
personalmente
responsabile
del
regolare
esercizio
della
farmacia
stessa
,
ed
ha
l
'
obbligo
di
mantenerlo
ininterrottamente
,
secondo
le
norme
e
gli
orari
che
,
per
ciascuna
provincia
,
sono
stabiliti
dal
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
con
speciale
riguardo
alle
esigenze
dell
'
assistenza
farmaceutica
nelle
varie
località
,
e
tenuto
conto
del
riposo
settimanale
.
Egli
può
farsi
sostituire
temporaneamente
nell
'
esercizio
da
un
farmacista
laureato
,
o
diplomato
,
dandone
avviso
al
prefetto
.
Il
titolare
di
una
farmacia
,
che
intenda
sospendere
o
farne
cessare
l
'
esercizio
,
è
tenuto
a
darne
notificazione
al
prefetto
almeno
un
mese
prima
.
La
contravvenzione
a
queste
disposizioni
è
punita
con
ammenda
non
inferiore
a
L
.
200
.
Art
.
15
.
-
Le
farmacie
contemplate
nell
'
art
.
12
della
presente
legge
,
e
quelle
delle
Società
cooperative
previste
dall
'
art
.
4
,
devono
avere
per
direttore
responsabile
un
farmacista
iscritto
nell
'
albo
di
un
ordine
provinciale
,
che
vi
risieda
in
permanenza
,
sotto
l
'
osservanza
delle
norme
e
degli
orari
indicati
nel
primo
e
secondo
comma
del
precedente
articolo
14
.
Le
deliberazioni
o
gli
atti
di
nomina
e
di
sostituzione
dei
farmacisti
direttori
sono
soggetti
all
'
approvazione
del
prefetto
.
La
contravvenzione
a
questa
disposizione
è
punita
con
ammenda
non
inferiore
a
L
.
200
.
Anche
alle
farmacie
non
destinate
alla
vendita
al
pubblico
,
e
adibite
invece
ad
esclusivo
servizio
interno
di
pubblici
Istituti
civili
e
militari
,
deve
essere
preposto
come
direttore
responsabile
un
farmacista
legalmente
approvato
.
Art
.
16
.
-
I
titolari
delle
farmacie
autorizzate
e
le
istituzioni
,
gli
enti
e
i
Comuni
proprietari
delle
farmacie
indicate
negli
articoli
4
e
12
sono
tenuti
al
pagamento
di
una
tassa
annuale
di
ispezione
,
nella
misura
risultante
dalla
tabella
A
annessa
alla
presente
legge
.
La
riscossione
della
tassa
avrà
luogo
con
le
forme
ed
i
mezzi
stabiliti
dalle
norme
vigenti
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
in
base
agli
elenchi
compilati
annualmente
,
entro
il
mese
di
novembre
,
dalle
agenzie
delle
imposte
dirette
,
e
resi
esecutori
dal
prefetto
.
Art
.
17
.
-
Ogni
cinque
anni
sarà
,
a
cura
del
Ministero
dell
'
interno
,
riveduta
e
pubblicata
la
farmacopea
ufficiale
.
Ad
essa
saranno
allegati
:
a
)
l
'
elenco
dei
prodotti
inscritti
nella
farmacopea
stessa
,
la
vendita
dei
quali
è
libera
a
tutti
senza
restrizioni
;
b
)
l
'
elenco
dei
prodotti
inscritti
nella
farmacopea
,
che
i
non
farmacisti
sono
autorizzati
a
vendere
al
pubblico
sotto
l
'
osservanza
delle
speciali
condizioni
e
restrizioni
da
determinarsi
nel
regolamento
,
con
l
'
indicazione
delle
quantità
minime
di
vendita
.
Le
contravvenzioni
alle
indicazioni
di
tale
elenco
e
alle
norme
che
saranno
in
proposito
stabilite
dal
regolamento
verranno
punite
con
ammenda
fino
a
L
.
100
.
Ogni
due
anni
,
a
cura
del
Ministero
dell
'
interno
,
saranno
pubblicate
:
1°
la
tariffa
dei
medicinali
per
la
vendita
al
pubblico
;
2°
la
tariffa
dei
medicinali
per
la
somministrazione
ai
poveri
prevista
dall
'
art
.
36
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Art
.
18
.
-
All
'
art
.
57
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
n
.
636;
è
sostituito
il
seguente
:
"
La
vendita
al
pubblico
di
medicinali
a
dose
o
forma
di
medicamento
non
è
permessa
che
ai
farmacisti
,
e
deve
effettuarsi
nella
farmacia
,
sotto
la
responsabilità
del
titolare
dell
'
esercizio
"
.
"
Sono
considerati
come
medicinali
a
dose
o
forma
di
medicamento
,
per
gli
effetti
della
vendita
al
pubblico
,
anche
i
medicamenti
composti
e
le
specialità
medicinali
messi
in
commercio
,
già
preparati
e
condizionati
secondo
la
formula
prestabilita
dal
produttore
.
Tali
medicamenti
composti
e
specialità
medicinali
debbono
portare
sull
'
etichetta
applicata
a
ciascun
recipiente
la
denominazione
esatta
dei
componenti
colla
indicazione
delle
dosi
;
e
la
denominazione
dovrà
essere
quella
usale
della
pratica
medica
,
escluse
le
formule
chimiche
"
.
"
Chiunque
contravvenga
alle
disposizioni
precedenti
è
punito
con
ammenda
non
inferiore
a
L
.
500
,
oltre
al
sequestro
,
del
prodotto
:
e
,
in
caso
di
recidiva
,
anche
con
la
sospensione
dall
'
esercizio
professionale
"
.
"
Chiunque
venda
o
distribuisca
o
faccia
vendere
o
distribuire
rimedi
e
medicamenti
composti
o
specialità
medicinali
,
attribuendovi
nelle
etichette
o
negli
annunzi
al
pubblico
composizione
diversa
da
quella
che
hanno
,
o
indicazioni
terapeutiche
speciali
non
corrispondenti
alla
loro
reale
composizione
,
è
punito
con
ammenda
non
minore
di
L
.
500
,
oltre
al
sequestro
del
prodotto
,
e
in
caso
di
recidiva
,
con
la
detenzione
fino
a
tre
mesi
.
Il
Ministero
dell
'
interno
può
inoltre
,
indipendentemente
dal
procedimento
penale
,
ed
anche
in
pendenza
di
questo
,
sentito
il
Consiglio
superiore
di
sanità
,
proibire
la
vendita
al
pubblico
del
prodotto
,
facendo
procedere
al
temporaneo
sequestro
di
esso
"
.
Art
.
19
.
-
All
'
art
.
64
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
,
è
aggiunto
il
seguente
comma
:
"
Le
officine
indicate
nel
presente
articolo
sono
sottoposte
a
vigilanza
sanitaria
da
esercitarsi
nei
modi
e
colle
forme
stabilite
dal
regolamento
"
.
Nel
regolamento
saranno
contenute
,
oltre
alle
disposizioni
per
l
'
esecuzione
degli
articoli
17
e
18
della
presente
legge
,
anche
quelle
per
l
'
applicazione
dell
'
art
.
14
delle
disposizioni
preliminari
alla
tariffa
doganale
approvata
con
R
.
decreto
21
novembre
1895
,
n
.
679
(
testo
unico
)
.
Art
.
20
.
-
Per
la
vigilanza
sull
'
esercizio
farmaceutico
sono
istituiti
due
posti
di
ispettore
presso
la
Direzione
generale
della
sanità
pubblica
ed
una
apposita
sezione
presso
il
laboratorio
chimico
della
sanità
pubblica
,
secondo
le
indicazioni
contenute
nella
tabelle
B
,
annessa
alla
presente
legge
.
Art
.
21
.
-
Il
provento
annuo
complessivo
delle
tasse
previste
dagli
articoli
6
e
16
della
presente
legge
e
delle
pene
pecuniarie
previste
dagli
articoli
2
,
14
,
15
,
17
e
18
della
presente
legge
e
dagli
articoli
58
,
59
,
60
,
61
,
62
e
64
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
,
è
destinato
:
a
)
a
far
fronte
alle
spese
per
la
istituzione
del
servizio
speciale
di
vigilanza
sull
'
esercizio
farmaceutico
previsto
dal
precedente
art
.
20
,
ed
entro
il
limite
risultante
dalla
tabella
B
,
annessa
alla
presente
legge
;
b
)
alle
spese
per
le
ispezioni
ordinarie
delle
farmacie
a
'
termini
dell
'
art
.
63
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636;
c
)
per
tutta
la
rimanente
parte
,
alla
spesa
per
i
sussidi
alle
condotte
farmaceutiche
indicate
nell
'
art
.
13
,
e
con
preferenza
alle
condotte
delle
quali
sia
stata
dichiarata
l
'
obbligatorietà
,
a
sensi
di
detto
articolo
.
In
corrispondenza
a
siffatte
destinazioni
saranno
fatti
appositi
stanziamenti
nel
bilancio
dell
'
entrata
e
nel
bilancio
della
spesa
del
Ministero
dell
'
interno
.
Art
.
22
.
-
In
caso
di
sospensione
o
di
interruzione
di
un
esercizio
farmaceutico
,
dipendenti
da
qualsiasi
causa
,
e
dalle
quali
sia
derivato
o
stia
per
derivare
nocumento
all
'
assistenza
farmaceutica
locale
,
il
prefetto
adotta
i
provvedimenti
di
urgenza
per
assicurare
tale
assistenza
.
Se
,
essendo
il
titolare
stato
dichiarato
fallito
,
il
curatore
,
durante
i
15
mesi
previsti
per
la
eventuale
decadenza
dell
'
art
.
11
,
lettera
b
,
sia
stato
autorizzato
all
'
esercizio
provvisorio
secondo
gli
articoli
750
,
794
e
796
del
Codice
di
commercio
,
ed
all
'
esercizio
non
sia
preposto
lo
stesso
fallito
titolare
,
la
nomina
di
un
sostituto
,
che
avrà
la
responsabilità
del
servizio
,
è
soggetta
all
'
approvazione
del
prefetto
.
Spetta
pure
al
prefetto
di
fare
eseguire
la
chiusura
delle
farmacie
aperte
senza
autorizzazione
,
o
per
le
quali
l
'
autorizzazione
sia
stata
dichiarata
decaduta
,
senza
pregiudizio
della
competenza
dell
'
autorità
giudiziaria
per
l
'
applicazione
delle
pene
portate
da
questa
o
da
altre
leggi
.
Art
.
23
.
-
Contro
i
provvedimenti
del
prefetto
indicati
nella
presente
legge
è
ammesso
,
nei
30
giorni
dalla
notificazione
,
ricorso
al
Ministero
dell
'
interno
,
che
decide
definitivamente
,
sentiti
il
Consiglio
superiore
di
sanità
ed
il
Consiglio
di
Stato
.
Capo
III
DISPOSIZIONI
GENERALI
E
TRANSITORIE
Art
.
24
.
-
Devono
essere
chiuse
:
a
)
le
farmacie
aperte
dopo
il
primo
luglio
1909
,
e
che
,
per
le
disposizioni
vigenti
anteriormente
alla
legge
22
dicembre
1888
,
nei
luoghi
in
cui
si
trovano
,
non
potevano
essere
aperte
;
b
)
le
farmacie
pèr
le
quali
esiste
,
alla
data
della
pubblicazione
della
presente
legge
,
sentenza
giudiziaria
esecutiva
o
provvedimento
definitivo
dell
'
autorità
amministrativa
,
che
ne
dichiari
illegittimo
l
'
esercizio
,
o
ne
ordini
la
chiusura
;
c
)
le
farmacie
aperte
anteriormente
al
l
°
luglio
1909
,
che
saranno
dichiarate
illegittime
,
in
esito
a
giudizi
pendenti
alla
data
della
pubblicazione
della
presente
legge
,
e
iniziati
prima
del
1°
gennaio
1913
.
Art
.
25
.
-
Sono
considerate
legittime
,
nella
loro
sede
alla
data
della
pubblicazione
della
presente
legge
,
le
farmacie
autorizzate
secondo
le
norme
anteriori
alla
legge
22
dicembre
1888
,
n
.
5849
.
Sono
parimenti
considerate
legittime
le
farmacie
delle
quali
non
sia
stata
dalla
competente
autorità
amministrativa
autorizzata
la
apertura
nelle
località
ove
tale
autorizzazione
era
richiesta
dalle
norme
anteriori
alla
legge
22
dicembre
1888
,
n
.
5849
,
ma
che
,
secondo
tali
norme
,
potevano
essere
autorizzate
,
a
condizione
che
gli
aventi
diritto
,
nei
tre
mesi
consecutivi
alla
data
della
pubblicazione
della
presente
legge
,
facciano
denunzia
al
prefetto
della
persona
che
deve
essere
considerata
come
titolare
autorizzato
ad
esercitare
la
farmacia
per
gli
effetti
dei
precedenti
articoli
2
,
7
,
10
,
12
,
14
,
15
e
16
.
Art
.
26.-
Sono
del
pari
considerate
legittime
tutte
le
altre
farmacie
,
le
quali
,
anche
aperte
dopo
la
legge
22
dicembre
1888
,
n
.
5849
,
e
non
autorizzabili
secondo
le
disposizioni
anteriori
,
non
siano
illegittime
giusta
l
'
art
.
24
,
purché
gli
aventi
diritto
facciano
,
entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
,
la
denunzia
al
prefetto
della
persona
che
deve
essere
considerata
come
titolare
autorizzato
ad
esercitare
la
farmacia
,
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
L
'
inadempimento
delle
condizioni
prescritte
importa
,
per
le
farmacie
indicate
tanto
in
questo
articolo
quanto
nel
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
la
decadenza
dal
diritto
all
'
esercizio
,
che
è
pronunciata
a
termini
dell
'
art
.
11
.
Art
.
27
.
-
Le
farmacie
di
cui
all
'
art
.
24
e
le
altre
per
le
quali
sia
stata
pronunciata
la
decadenza
giusta
l
'
ultimo
comma
del
precedente
articolo
sono
fatte
chiudere
dal
prefetto
,
entro
il
termine
da
stabilirsi
col
regolamento
,
a
norma
dell
'
art
.
22
.
Art
.
28
.
-
Ai
proprietari
delle
farmacie
di
antico
diritto
,
considerate
come
privilegiate
,
giusta
le
disposizioni
seguenti
,
è
riconosciuto
,
in
eccezione
agli
articoli
10
e
11
della
presente
legge
,
per
sé
e
i
loro
eredi
ed
aventi
causa
,
il
diritto
all
'
esercizio
delle
farmacie
rispettive
per
la
durata
di
anni
30
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
scorso
il
quale
termine
,
il
privilegio
dei
detti
proprietari
si
intende
definitivamente
estinto
.
Rimane
salvo
ai
proprietari
che
sieno
farmacisti
il
diritto
di
continuare
nell
'
esercizio
della
farmacia
fino
al
termine
della
loro
vita
.
Frattanto
,
durante
il
detto
termine
,
la
eventuale
apertura
di
nuove
farmacie
,
nei
Comuni
nei
quali
si
trovano
quelle
privilegiate
come
sopra
,
dovrà
essere
sempre
disposta
entro
i
limiti
di
popolazione
indicati
nell
'
art
.
2
.
Sono
considerate
come
privilegiate
:
a
)
le
antiche
farmacie
dell
'
ex
regno
di
Sardegna
,
per
la
istituzione
di
ciascuna
delle
quali
fu
data
in
origine
una
concessione
privilegiata
a
titolo
di
proprietà
trasmissibile
,
sia
mediante
il
pagamento
di
un
corrispettivo
allo
Stato
,
sia
in
rimunerazione
di
servizi
resi
;
b
)
le
antiche
farmacie
del
Lombardo
-
Veneto
indicate
nella
notificazione
governativa
1°
agosto
1838
,
n
.
28343-2535;
c
)
le
antiche
farmacie
del
Novarese
fra
la
Sesia
e
il
Ticino
e
quelle
dell
'
oltre
Po
pavese
(
attuali
circondari
di
Voghera
e
di
Bobbio
)
anteriori
alla
notificazione
governativa
10
ottobre
1835;
d
)
le
antiche
farmacie
degli
ex
-
stati
pontifici
anteriori
all
'
ordinamento
15
novembre
1836
,
n
.
33;
e
)
tutte
le
altre
farmacie
di
qualsiasi
provincia
per
la
istituzione
di
ciascuna
delle
quali
fu
data
in
origine
una
concessione
privilegiata
perpetua
.
Il
riconoscimento
del
diritto
è
subordinato
alla
presentazione
al
prefetto
dei
titoli
comprovanti
la
concessione
privilegiata
,
da
seguire
entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
.
Il
prefetto
,
riconosciuta
regolare
la
esistenza
del
titolo
,
ne
dà
atto
agli
interessati
.
Le
contestazioni
che
possono
nascere
in
proposito
sono
di
competenza
dell
'
autorità
giudiziaria
.
L
'
esercizio
del
diritto
riconosciuto
nel
presente
articolo
è
subordinato
alla
presenza
di
un
direttore
responsabile
della
farmacia
nella
persona
di
un
farmacista
inscritto
nell
'
albo
di
uno
degli
ordini
dei
farmacisti
.
Art
.
29
.
-
Tutte
le
disposizioni
degli
antichi
Stati
,
riguardanti
vincoli
e
privilegi
nell
'
esercizio
della
farmacia
,
di
cui
all
'
art
.
215
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
(
art
.
68
della
legge
22
dicembre
1888
,
n
.
5849
)
,
sono
abrogate
e
cessano
di
aver
vigore
con
la
pubblicazione
della
presente
legge
.
Art
.
30
.
-
Ai
proprietari
delle
farmacie
aperte
prima
o
dopo
la
legge
22
dicembre
1888
,
n
.
5849
,
e
autorizzate
secondo
le
norme
anteriori
alla
legge
stessa
in
vigore
nelle
diverse
località
,
e
delle
altre
farmacie
aperte
dopo
la
legge
22
dicembre
1988
,
le
quali
debbono
secondo
l
'
art
.
25
considerarsi
legittime
,
è
riconosciuto
,
per
sé
e
per
i
loro
eredi
ed
aventi
causa
,
e
per
la
durata
di
20
anni
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
,
il
diritto
all
'
esercizio
delle
farmacie
rispettive
,
sotto
l
'
osservanza
delle
norme
e
delle
condizioni
indicate
all
'
art
.
28
.
Rimane
però
sempre
fermo
nei
detti
proprietari
,
che
siano
farmacisti
,
il
diritto
di
esercitare
la
farmacia
per
tutta
la
loro
vita
,
e
senza
il
pagamento
di
tassa
di
concessione
.
Art
.
31
.
-
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
ad
ammettere
ad
un
nuovo
esame
pratico
gli
assistenti
già
muniti
di
"
patentino
"
,
all
'
effetto
di
conseguire
un
certificato
di
abilitazione
a
sostituire
il
titolare
nell
'
esercizio
della
farmacia
.
Le
norme
per
l
'
esame
saranno
stabilite
con
regolamento
.
Art
.
32
.
-
Nel
termine
di
18
mesi
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
il
prefetto
,
sentiti
i
comuni
interessati
,
la
Giunta
provinciale
amministrativa
ed
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
stabilisce
con
suo
decreto
la
pianta
organica
delle
farmacie
della
Provincia
,
agli
effetti
dell
'
art
.
2
.
Nello
stabilire
tale
pianta
devono
essere
computate
,
per
i
periodi
di
tempo
indicati
nei
precedenti
articoli
28
e
30
,
le
farmacie
previste
dagli
articoli
stessi
.
A
misura
che
le
singole
farmacie
indicate
dai
precedenti
articoli
25
e
26
e
salvo
quanto
disposto
negli
articoli
28
e
30
verranno
a
chiudersi
per
alcuna
delle
cause
indicate
nell
'
art
.
11
,
le
farmacie
stesse
non
potranno
essere
riaperte
che
entro
i
limiti
della
pianta
organica
indicata
nel
primo
comma
del
presente
articolo
,
e
sotto
la
osservanza
di
tutte
le
altre
condizioni
e
norme
previste
dalla
presente
legge
.
Saranno
però
esonerate
dal
pagamento
della
tassa
di
concessione
,
di
cui
all
'
art
.
6
,
con
diritto
a
rimborso
ove
il
pagamento
sia
già
stato
eseguito
,
i
farmacisti
esercenti
nei
centri
superiori
ai
40.000
abitanti
,
i
quali
chiudano
spontaneamente
la
loro
farmacia
in
detti
centri
,
per
trasferirla
in
alcuno
dei
Comuni
rurali
ancora
sforniti
di
esercizio
farmaceutico
alla
pubblicazione
della
pianta
organica
anzidetta
.
Essi
avranno
anche
il
diritto
alla
preferenza
nella
nomina
a
titolari
delle
condotte
farmaceutiche
che
verranno
istituite
nel
primo
quinquennio
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
.
Art
.
33
.
-
Sono
abrogati
gli
articoli
27
,
28
,
29
,
e
56
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
,
nonché
tutte
le
altre
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
Nulla
però
è
innovato
alle
disposizioni
vigenti
contro
la
malaria
e
sul
chinino
di
Stato
,
di
cui
al
titolo
V
del
testo
unico
anzidetto
.
Nel
termine
di
cinque
anni
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
sarà
provveduto
alla
soppressione
degli
armadi
farmaceutici
comunali
ed
alla
sostituzione
di
essi
con
regolare
servizio
farmaceutico
,
ai
termini
dell
'
art
.
13
della
presente
legge
.
Il
regolamento
stabilirà
le
norme
della
relativa
liquidazione
.
Art
.
34
.
-
Le
disposizioni
occorrenti
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
saranno
comprese
nel
regolamento
generale
sanitario
.
È
data
facoltà
al
Governo
del
Re
di
riunire
e
coordinare
le
disposizioni
della
presente
legge
con
quelle
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
22
maggio
1913
.
VITTORIO
EMANUELE
Luogo
del
Sigillo
.
V
.
Il
Guardasigilli
:
C
.
FINOCCHIARO
-
APRILE
.