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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Veduta la legge 22 maggio 1913 , n . 468; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato ; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro , segretario di Stato per gli affari dell ' interno , presidente del Consiglio dei ministri ; Abbiamo decretato e decretiamo : Articolo unico . - È approvato l ' unito regolamento , che sarà vidimato e sottoscritto , d ' ordine Nostro , dal ministro proponente , per l ' esecuzione della legge sull ' esercizio delle farmacie 22 maggio 1913 , n . 468 . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 13 luglio 1914 . VITTORIO EMANUELE SALANDRA Registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1914 . Reg . 106 . Atti del Governo a f . 18 . A . RUGGERI . Luogo del Sigillo . V . Il Guardasigilli : L . DARI . REGOLAMENTO Capo I Disposizioni sull ' autorizzazione all ' apertura e all ' esercizio delle farmacie Art . 1 . - Nel mese di gennaio di ciascun anno il Consiglio provinciale sanità nomina i componenti della Commissione di cui all ' art . 3 della legge , e provvede anche alla nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi . La votazione ha luogo a scrutinio segreto . Il farmacista componente effettivo e quello supplente devono essere iscritti nell ' albo di uno degli ordini del Regno . Non possono far parte di una stessa Commissione permanente i parenti e gli affini fino al 4° grado civile . Art . 2 . - La Commissione è convocata dal presidente presso la prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione . L ' adunanza non è valida se non intervengono tutti i componenti la Commissione . Nel caso di legittimo impedimento o di incompatibilità di un membro effettivo , lo sostituisce il membro supplente della stessa categoria . Il vice - prefetto è supplito da un consigliere di prefettura , il medico provinciale da un medico provinciale aggiunto , designati dal prefetto . Non possono prendere parte ai lavori di un determinato concorso i componenti la Commissione che siano legati con vincolo di parentela o affinità sino al 4° grado civile con uno dei concorrenti . Le votazioni hanno luogo in modo palese ed incominciano dal meno anziano di età ; in ultimo vota il presidente . Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un consigliere aggiunto della prefettura , designato dal prefetto . Di ogni seduta viene compilato dal segretario processo verbale che è firmato da tutti i commissari . Art . 3 . - Il concorso per la concessione . dell ' autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia deve essere bandito , quando non si provveda diversamente , entro quindici giorni da quello in cui il prefetto della Provincia ebbe notizia dell ' avvenuta vacanza di un esercizio farmaceutico . Il bando di concorso deve essere pubblicato nell ' albo della prefettura , nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed all ' albo del Comune ove ha o dovrà aver sede la farmacia , e indicare : a ) il Comune e la località ove ha o dovrà avere sede la farmacia , e , quando si applichi il criterio della distanza , l ' ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa , misurata da soglia a soglia seguendo la via più breve ; b ) il termine , non minore di un mese né maggiore di due , entro il quale debbono essere presentate le domande ed i titoli da coloro che intendono prendere parte al concorso ; c ) l ' ammontare della tassa di concessione , tenendo conto che le farmacie comprese nelle categorie I e II della tabella A annessa alla legge e che trovansi in Comuni aperti vanno considerate come poste fuori cinta ; d ) la specifica indicazione dei titoli e documenti richiesti per l ' ammissione al concorso in conformità al disposto dell ' art . 4 del presente regolamento . Deve anche contenere un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 5 , 6 , 8 , 10 e 12 ( 1° comma ) della legge , oltre le indicazioni che caso per caso siano ritenute utili e convenienti . Art . 4 . - Le domande di ammissione al concorso debbono , se presentate da farmacisti , contenere l ' indicazione del domicilio dei concorrenti ed essere corredate dai seguenti titoli e documenti : a ) certificato di cittadinanza italiana ; b ) atto di nascita ; c ) certificato di non essere interdetto , fallito od inabilitato ; d ) laurea in chimica e farmacia ovvero diploma in farmacia conseguiti in Università , Istituto o Scuola a ciò autorizzati nel Regno , ovvero conseguiti all ' estero e riconosciuti ; e ) certificato attestante l ' inscrizione nell ' albo di un ordine provinciale di farmacisti ai sensi e per gli effetti degli articoli della legge 10 luglio 1910 , n . 455 e 53 , terzo comma , del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636; f ) certificato penale ; g ) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di dimora e , ove il concorrente dimori nel Comune da meno di un biennio , dai sindaci delle precedenti dimore ; h ) titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia . I documenti di cui alle lettere c ) , f ) , e g ) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell ' avviso ; quelli di cui alle lettere a ) , b ) e g ) devono essere debitamente legalizzati . Le domande di ammissione al concorso , presentate da Società cooperative , debbono essere corredate dai documenti seguenti : a ) atto costitutivo , statuto approvato dal prefetto e altri documenti comprovanti la legale costituzione ; b ) titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia . I documenti e titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica e devono , come le domande , essere conformi alla legge sul bollo . Art . 5 . - Non possono essere approvati dal prefetto , agli effetti dell ' ultimo comma dell ' art . 4 della legge , gli statuti di Società cooperative che non contengano disposizioni dalle quali esplicitamente risulti : a ) l ' accessibilità a chiunque , avendo capacità giuridica , non abbia interessi contrari alla Società ; b ) il numero minimo dei soci , non inferiore a 300 nei Comuni con popolazione oltre i 150.000 abitanti ; non inferiore a 150 nei Comuni con popolazione oltre i 40.000 abitanti ; non inferiore a 100 nei Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti ; non inferiore a 50 negli altri Comuni ; c ) l ' obbligo , quando si tratti di cooperative non esercenti il solo ramo farmaceutico , di tenere , per quest ' ultimo bilancio , contabilità e locali distinti ; d ) il modo di ripartizione degli utili in guisa che al capitale non sia conferito un dividendo maggiore del 5% né superiore in complesso alla metà degli utili totali depurati dalla quota di riserva di cui all ' art . 182 dei Codice di commercio ; e ) la limitazione della compartecipazione agli utili netti da parte degli amministratori in modo che questi non possano complessivamente parteciparvi in misura eccedente il 5%; f ) i criteri per la determinazione del numero del personale stipendiato , in modo da contenerlo nei limiti dello stretto necessario , e le condizioni fatte al personale direttivo , compresi i limiti delle eventuali partecipazioni agli utili ; g ) le norme per la nomina del direttore ; h ) l ' obbligo di comunicare annualmente al prefetto i bilanci e di fornirgli tutti i documenti giustificativi che dimostrino il rigoroso adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e del presente regolamento . Fra le condizioni di ammissibilità a socio non vi può essere l ' obbligo di sottoscrivere più azioni , quando l ' importo complessivo superi le lire cento . Art . 6 . - Non sono ammesse per qualsiasi ragione le domande che pervengono dopo la scadenza del termine fissato dall ' avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti di rito . Scaduto il termine stesso o , se del caso , quello maggiore consentito dal successivo art . 19 , il presidente convoca la Commissione . Questa giudica innanzi tutto dell ' ammissibilità dei concorrenti ; poscia stabilisce le norme e i criteri per la valutazione dei titoli ; infine procede all ' esame delle istanze . Compiuto il giudizio sulle singole domande , la Commissione forma la graduatoria degli ammessi al concorso . A parità di giudizio nei titoli e salvo il disposto di cui all ' art . 5 della legge è titolo di preferenza l ' anzianità , determinata , per i farmacisti , in conformità dell ' art . 8 del regolamento approvato con R . decreto 12 agosto 1911 , n . 1022 per l ' esecuzione della legge 10 luglio 1910 , n . 455 , sugli ordini dei sanitari e , per le Società cooperative , dalla data di approvazione dello statuto . Art . 7 . - Dall ' esito del concorso il prefetto avverte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i concorrenti , invitando il vincitore a far pervenire entro dieci giorni dalla data della ricevuta della lettera stessa la eventuale sua rinuncia a termini del terzo comma , dell ' art . 10 della legge , nonché a far conoscere entro trenta giorni dalla medesima data il locale dove sarà aperta la farmacia e , quando non si tratti di cooperativa , a trasmettere anche la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione , nella misura di un terzo dell ' ammontare della tassa medesima . Il mancato invio della notizia e , se del caso , della bolletta equivale a rinuncia all ' autorizzazione , senza pregiudizio degli effetti conseguenti alla mancanza della rinunzia esplicita di cui al comma precedente . Di ciò il prefetto fa esplicito avvertimento nella comunicazione nella quale indica altresì il termine , non minore di un mese né maggiore di due dalla scadenza dei trenta giorni suindicati , entro il quale avrà luogo l ' ispezione di cui all ' art . 9 della legge . Se il concorso è vinto da una Società cooperativa , questa deve far pervenire al prefetto entro il termine stabilito per l ' ispezione l ' atto di nomina del direttore , regolarmente inscritto nell ' albo di un ordine di farmacisti del Regno . Art . 8 . - In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del vincitore il prefetto ne dà comunicazione al secondo graduato negli stessi modi e con le stesse avvertenze fatte al primo graduato e così di seguito , salvo il disposto dell ' art . 15 del presente regolamento . Art . 9 . - Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui all ' art . 7 , il prefetto emette il decreto di autorizzazione . Questo deve indicare , se trattasi di farmacista : a ) il cognome , il nome , la paternità del farmacista autorizzato , la data e il luogo di nascita , la data e la Università o Scuola nelle quali egli conseguì il diploma o la laurea ; b ) l ' ammontare della tassa di concessione , l ' importo della quota pagata , la data ed il numero della relativa quietanza e l ' ufficio del registro che l ' ha rilasciata , nonché la data di scadenza per il pagamento delle rimanenti rate , ai termini dell ' art . 10 del presente regolamento ; c ) il Comune e la sede della farmacia , nonché il locale in cui sarà tenuto l ' esercizio farmaceutico . Copia del provvedimento è trasmessa all ' Intendenza di finanza . Se trattasi di Società cooperative , il decreto deve indicare : a ) la denominazione della Società , la data di legale costituzione e quella dell ' approvazione dello statuto da parte del prefetto ; b ) il Comune e la sede della farmacia , nonché il locale in cui sarà tenuto l ' esercizio farmaceutico . Art . 10 . - Il rimanente importo della tassa di concessione , oltre la prima rata già pagata ai termini dell ' art . 7 del presente regolamento , è corrisposto in rate uguali da versarsi nei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione , all ' ufficio del registro nel cui distretto trovasi la farmacia . Entro dieci giorni dalle relative scadenze l ' interessato deve far pervenire al prefetto le corrispondenti bollette attestanti il pagamento . La decadenza dall ' autorizzazione per il mancato pagamento di una delle rate è dichiarata con decreto del prefetto , in seguito a diffida regolarmente notificata , di pagare entro dieci giorni l ' importo della rata non pagata . Art . 11 . - Chi intende trasferire una farmacia da uno ad altro locale nell ' ambito della sede per la quale fu concessa l ' autorizzazione deve farne domanda al prefetto , corredata , ove occorra , della prova dell ' osservanza dei prescritti limiti di distanza . La domanda dev ' essere pubblicata per quindici giorni consecutivi all ' albo della prefettura e del Comune . Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà tenuto l ' esercizio farmaceutico . Art . 12 . - Nel caso di contestazione sul prezzo degli arredi , delle provviste e delle dotazioni della farmacia , sarà a cura di una o di tutte e due le parti interessate richiesto il giudizio della Commissione di cui all ' art . 3 della legge con apposita domanda alla Commissione stessa . La domanda dovrà contenere l ' indicazione dell ' ammontare del prezzo offerto . La Commissione richiede alle parti un congruo deposito per le spese e , entro quindici giorni da quello in cui ebbe la domanda , sentite le parti , prende la sua decisione , che a cura del prefetto è notificata agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno . Se entro dieci giorni il proprietario non si avvale della facoltà di cui all ' ultimo comma dell ' art . 8 della legge , si intende aver accettata la decisione della Commissione ed il nuovo titolare viene immesso nel possesso degli arredi , delle dotazioni e delle provviste , fatta , se del caso , offerta reale del prezzo risultante dalla decisione stessa . Qualora il nuovo titolare lasci decorrere dieci giorni dalla scadenza del termine sopraindicato senza versare il prezzo viene dichiarato decaduto a termini dell ' art . 11 , lett . c ) , della legge . Art . 13 . - Le spese occorse per la decisione della Commissione sono a carico del precedente titolare o dei suoi eredi , qualora la decisione importi una somma inferiore a quella offerta dal nuovo titolare . Sono invece a carico del nuovo titolare quando la decisione importi una differenza in più , in confronto del prezzo offerto , maggiore del decimo . Si dividono , infine , per metà fra le parti quando la differenza fra il prezzo offerto e quello risultante dalla decisione non sia maggiore del decimo . La nota delle spese è resa esecutoria dal prefetto e notificata agli interessati . Art . 14 . - Nel termine di cui al penultimo comma del precedente art . 7 , il medico provinciale esegue l ' ispezione di cui all ' art . 9 della legge coll ' assistenza di un farmacista iscritto in un ordine provinciale designato volta per volta dal prefetto , ed alla presenza del titolare autorizzato ed , in caso di cooperativa , del direttore . Dell ' esito della ispezione il medico provinciale riferisce al prefetto , il quale , nel caso dell ' ultimo comma dell ' art . 9 della legge , assegna , con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , un termine non maggiore di trenta giorni per mettersi in regola , decorso il quale infruttuosamente pronuncia la decadenza . Art . 15 . - Lo svincolo delle cauzioni prestate è ordinato dal prefetto su domanda degli interessati . Se la domanda è fatta entro i trenta giorni assegnati al vincitore del concorso a norma dell ' art . 7 del presente regolamento , equivale a rinuncia dell ' istante al diritto di surroga di cui all ' ultimo comma dell ' art . 10 della legge . Art . 16 . - Debbono comunicarsi al prefetto della Provincia , nella quale la relativa farmacia ha sede : a ) dal sindaco , la dichiarazione di morte di un titolare autorizzato , entro tre giorni dalla dichiarazione stessa , e la perdita della cittadinanza , entro tre giorni dalla eseguita annotazione ; b ) dal cancelliere del tribunale che l ' ha pronunciato , la sentenza di interdizione o inabilitazione , quella di dichiarazione di fallimento e quella di omologazione di concordato , entro tre giorni dalla pubblicazione ; c ) a cura del pubblico ministero , la sentenza passata in giudicato in base alla quale il titolare autorizzato sia punito con la sospensione dall ' esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese ; d ) dal presidente dell ' ordine , la cancellazione dall ' albo pronunziata a norma dell ' art . 5 , lett . a ) e b ) , del regolamento approvato con R . decreto 12 agosto 1911 , n . 1022 . Art . 17 . - Nei casi di cui alle lettere b ) , c ) , e ) , ed f ) dell ' art . 11 della legge , il prefetto notifica all ' interessato la causa di decadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , prefiggendo il termine di dieci giorni per le eventuali giustificazioni . Trascorso detto termine e sentito il Consiglio provinciale di sanità , il prefetto provvede con decreto motivato , che notifica in via amministrativa all ' interessato e fa eseguire la immediata chiusura della farmacia . Art . 18 . - Alle autorizzazioni concesse a Società cooperative , oltre la causa di decadenza prevista dall ' art . 9 , si applicano quelle dell ' art . 11 lettere b ) e c ) e dell ' art . 12 della legge . Fra le cause stesse si comprende anche la inosservanza delle disposizioni dello statuto di cui all ' art . 5 del presente regolamento . La decadenza , esclusi i casi indicati alle lettere a ) e b ) dell ' articolo 12 della legge , è pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente articolo . Art . 19 . - Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le altre istituzioni erette in ente morale che intendono aprire ed esercitare una farmacia a termini del primo comma dell ' art . 12 della legge , debbono farne domanda al prefetto indicando la sede della farmacia e presentando le deliberazioni debitamente approvate nelle forme per esse prescritte , nonché il regolamento contenente le norme per la nomina del direttore della farmacia e per la gestione di questa . Alla domanda deve unirsi , quando non trattasi di istituzioni pubbliche di benificenza , la bolletta comprovante il pagamento del terzo della tassa di concessione . Se la domanda è presentata prima della pubblicazione dell ' avviso di concorso , il prefetto decide su di essa entro il termine di cui al primo comma dell ' art . 3 del presente regolamento . Se è presentata dopo non può essere presa in considerazione se non perviene al prefetto entro il termine prefisso dall ' avviso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso . Il prefetto provvede entro cinque giorni con decreto motivato , da eseguirsi nonostante ricorso . Nel caso di reiezione dell ' istanza si proseguono le operazioni di concorso . Art . 20 . - Il decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo deve indicare l ' ente interessato , la data delle relative deliberazioni e delle approvazioni intervenute , il Comune e la sede della farmacia , nonché il locale in cui sarà tenuto l ' esercizio farmaceutico . Quando non trattasi di istituzione di beneficenza , esso deve altresì contenere l ' indicazione dell ' ammontare della tassa di concessione , dell ' importo della quota pagata , la data e il numero della relativa quietanza e l ' ufficio del registro che l ' ha rilasciata , e l ' indicazione della scadenza delle successive rate a mente dell ' articolo 10 del presente regolamento : in tal caso copia del provvedimento è trasmessa all ' intendenza di finanza . Nella comunicazione relativa il prefetto indica all ' ente il termine , non minore di un mese né maggiore di due , entro il quale avrà luogo l ' ispezione di cui all ' art . 9 della legge . In tale termine deve farsi pervenire al prefetto l ' atto di nomina del direttore responsabile . Art . 21 . - L ' autorizzazione ad aprire ed esercitare le farmacie , di cui al secondo comma dell ' art . 12 della legge , è concessa dal prefetto con l ' osservanza delle disposizioni del primo , terzo e quarto comma dell ' articolo precedente . Art . 22 . - I Comuni i quali intendono aprire la farmacia di cui al terzo comma dell ' art . 12 della legge , debbono farne domanda al prefetto unendo le relative deliberazioni , debitamente approvate , e il regolamento contenente le norme per la nomina del direttore e per la gestione della farmacia . Le stesse formalità devono osservarsi dai Comuni che intendono valersi della facoltà di cui al quarto comma del predetto articolo ; le relative deliberazioni motivate devono dimostrare il concorso delle condizioni tassativamente richieste dalla legge . Il prefetto provvede , sentito il Consiglio provinciale di sanità , con apposito decreto in conformità dell ' articolo precedente . Art . 23 . - Nei casi indicati alle lett . c ) e d ) dell ' art . 12 della legge si applica , nei riguardi delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 20 , 21 e 22 , il procedimento stabilito dall ' art . 17 del presente regolamento . Art . 24 . - L ' autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia municipale mediante un farmacista condotto , a termini dell ' art . 13 della legge , può essere concessa quando per due volte consecutive sia andato deserto il concorso . I Comuni che , sia isolatamente , sia in consorzio , intendono istituire ed esercitare una di tali farmacie debbono farne domanda al prefetto , inviando le relative deliberazioni debitamente approvate e il capitolato di servizio . Quando si tratti di farmacia consorziale il prefetto provvede con unico decreto all ' autorizzazione di essa , alla costituzione del consorzio ed all ' approvazione della relativa convenzione regolatrice . Ai consorzi per le condotte farmaceutiche sono estese , in quanto applicabili , le disposizioni relative ai consorzi medici , contenute negli articoli 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 e 14 del regolamento approvato con R . decreto 19 luglio 1906 , n . 466 . Art . 25 . - Nei casi nei quali il prefetto dichiara la obbligatorietà della istituzione di una farmacia , municipale o consorziale , assegna nel relativo decreto un termine per la compilazione del capitolato di servizio , decorso il quale infruttuosamente , la Giunta provinciale amministrativa provvede di ufficio . Art . 26 . - I capitolati per le condotte farmaceutiche comunali o consorziali sono deliberati volta per volta dal Consiglio comunale o dall ' assemblea consorziale e sottoposti all ' approvazione della Giunta provinciale amministrativa che decide , udito il parere del Consiglio provinciale di sanità . Essi debbono contenere : a ) brevi cenni sulla conformazione topografica del territorio della condotta e dei centri abitati che comprende , ed il numero complessivo della sua popolazione agglomerata e sparsa ; b ) le modalità del concorso , da eseguirsi sempre esclusivamente per titoli , e le condizioni di ammissione dei concorrenti ; c ) l ' enunciazione degli obblighi del farmacista condotto e le altre disposizioni inerenti al regolare adempimento del servizio , come quelle per la gestione e conservazione del materiale , per la resa dei conti , per il versamento degli introiti giornalieri , per l ' assunzione in consegna delle suppellettili e della dotazione della farmacia , delle quali sarà amministratore e contabile giusta le norme vigenti di contabilità comunale ; d ) l ' ammontare dello stipendio assegnato al farmacista condotto e le eventuali disposizioni relative agli aumenti sessennali ; e ) le disposizioni concernenti le licenze , i congedi , le supplenze in caso di malattia , quelle eventuali circa le aspettative per motivi di famiglia e di salute , le dimissioni . Agli effetti della lettera b ) del presente articolo , tra i documenti di rito per l ' ammissione al concorso dovranno sempre figurare il certificato di cittadinanza italiana , il certificato penale di data non anteriore a tre mesi dall ' apertura del concorso , il certificato di iscrizione nell ' albo di un ordine provinciale di farmacisti . Non deve essere apposta condizione di limite massimo di età per i concorrenti che abbiano già prestato o prestino servizio in altre condotte farmaceutiche , salvo l ' accertamento dell ' idoneità fisica dei concorrenti stessi . Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Governo del Re . Art . 27 . - Ai farmacisti condotti sono estese , per quanto applicabili le disposizioni degli articoli 32 e 35 nonché quelle degli articoli dal 27 al 44 del regolamento approvato con R . decreto 19 luglio 1906 numero 466 . Capo II DISPOSIZIONE SULL ' ESERCIZIO DELLE FARMACIE Art . 28 . - Il prefetto , sentiti le Giunte comunali ed il Consiglio provinciale di sanità , stabilisce le norme e gli orari per il regolare esercizio della farmacia nella Provincia , a termini del primo comma dell ' art . 14 della legge , tenendo conto anche delle necessità del servizio farmaceutico notturno e della convenienza di concedere , ove sia possibile , la chiusura domenicale , e provvede alla loro inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia . Copia degli orari e delle norme dev ' essere tenuta esposta al pubblico in ciascuna farmacia . Art . 29 . - Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia che intenda farsi sostituire temporaneamente nell ' esercizio , nel darne avviso al prefetto indica quale sia la persona che lo sostituirà . Le stesse norme valgono per la temporanea sostituzione del direttore responsabile nelle farmacie che ne sono provviste a termini di legge . Art . 30 . - Presso ogni prefettura deve essere tenuto al corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun Comune della Provincia , comprese quelle autorizzate in eccedenza alla pianta organica a norma del terzo e quarto comma dell ' art . 12 della legge . In separato elenco sono indicate le farmacie municipali di cui all ' art . 13 della legge stessa . Opportune norme verranno al riguardo dettate dal Ministero dell ' interno . Art . 31 . - La tassa di ispezione di cui all ' art . 16 della legge è corrisposta annualmente e la riscossione ne è affidata agli esattori delle imposte dirette , i quali rispondono del non riscosso per riscosso . Essi versano le somme dovute al ricevitore provinciale , il quale , a sua volta , ne cura il versamento in tesoreria . Art . 32 . - Il prefetto , valendosi del registro di cui al primo comma dell ' art . 30 del presente regolamento , prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione , distinguendoli per Comune , e indicando per ciascuno il nome , il cognome , la paternità , il domicilio e la farmacia . Per quanto riguarda gli enti sarà indicata la denominazione dell ' ente , la sede e la farmacia cui la tassa si riferisce . La matricola viene ogni anno , nel mese di gennaio , completata e rettificata con l ' aggiunta di coloro che furono omessi e con la cancellazione di quelli che , per qualsiasi causa , furono indebitamente inscritti o che , per motivi sopravvenuti , ne debbono essere esclusi . Essa deve essere depositata per quindici giorni durante il mese di febbraio nell ' ufficio comunale . Il sindaco , con avviso al pubblico , avverte del deposito di detta matricola , indicando i giorni e le ore in cui gl ' interessati potranno consultarla . Art . 33 . - Entro trenta giorni dall ' ultimo della pubblicazione della matricola , gli interessati possono reclamare al prefetto il quale provvede in primo grado . Entro un mese dalla notificazione della decisione del prefetto , possono produrre appello al ministro dell ' interno , che decide definitivamente . Le decisioni , tanto di primo quanto di secondo grado , sono notificate a mezzo del messo comunale . Art . 34 . - Non oltre il 31 luglio il prefetto trasmette la matricola rettificata in seguito alle decisioni amministrative pronunciate fino a quell ' epoca all ' intendente di finanza , il quale la invia alle agenzie delle imposte della Provincia , affinché ciascun ufficio ne tragga gli elementi necessari per la compilazione dei ruoli per i Comuni compresi nel proprio distretto . Non più tardi del 30 novembre gli agenti delle imposte trasmettono i ruoli all ' intendente di finanza , il quale , riconosciutili regolari in base alle rispettive matricole , li comunica al prefetto , che li rende esecutori e quindi li invia ai sindaci per la pubblicazione e la consegna agli esattori , ciò che deve coincidere con la pubblicazione e la consegna dei ruoli delle imposte dirette . Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo , i contribuenti possono fare opposizione per duplicazione o per errore materiale , ricorrendo al prefetto . Avverso la decisione del prefetto è ammesso appello al ministro dell ' interno entro trenta giorni dalla notifica della decisione di primo grado . Le decisioni sono notificate agli interessati a mezzo del messo comunale . I reclami non sospendono la riscossione della tassa . Art . 35 . - In qualunque epoca dell ' anno venga autorizzata l ' apertura della farmacia , la tassa di ispezione è dovuta per l ' intiero suo ammontare . Il pagamento è ripartito in due rate uguali che scadono il dieci aprile e il dieci ottobre di ogni anno . L ' aggio di riscossione spettante all ' esattore ed al ricevitore provinciale nella misura convenuta per le imposte dirette si aggiunge alla tassa . Per la riscossione gli esattori ed i ricevitori provinciali sono tenuti a prestare una cauzione uguale all ' importo di una rata del carico annuale . Per la costituzione e l ' approvazione di tale garanzia valgono le norme stabilite dal testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte , approvato con R . decreto 29 giugno 1912 , n . 281 e del relativo regolamento . Art . 36 . - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente regolamento , si applicano le norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette . Art . 37 . - Le visite biennali e straordinarie sono eseguite dal medico provinciale allo scopo di verificare se siano adempiuti tutti gli obblighi imposti per l ' esercizio della farmacia . Spetta al prefetto , su proposta del medico provinciale , di designare il farmacista inscritto nell ' albo di un ordine o il chimico che dovrà assistere alle dette visite in conformità dell ' art . 17 , linea G ) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Art . 38 . - Si procede alla visita con l ' intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia . Assiste in qualità di segretario un impiegato dell ' ufficio sanitario od il cancelliere della pretura , o , in mancanza , il segretario del Comune o chi per esso . Il verbale viene esteso in doppio originale , uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista è obbligato a tenere e l ' altro da trasmettersi al prefetto della Provincia . Ambedue gli originali devono essere firmati dal medico provinciale , dal farmacista o dal chimico che assiste , dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario . Qualora il titolare o il direttore si rifiutasse d ' intervenire o di firmare il verbale , deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto . Art , 39 . - Se all ' atto della visita fra le sostanze che il farmacista ritiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate , i visitatori procederanno all ' immediato loro disperdimento ; ove il titolare od il direttore si opponga , i visitatori ne faranno il sequestro , ritirandone sempre un saggio per promuovere l ' applicazione della pena comminata dall ' art . 59 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Quando si proceda al sequestro , le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del titolare o direttore responsabile , e , se questi si rifiuta di firmare , se ne farà menzione nel verbale con la indicazione dei motivi addotti . Al verbale da trasmettere al prefetto a norma dell ' articolo precedente , ove ne sia il caso , deve essere unito il campione delle sostanze medicinali trovate guaste od adulterate . Nel caso che dal verbale risulti qualche contravvenzione prevista dalla legge , il prefetto lo trasmetterà immediatamente all ' autorità giudiziaria . Art . 40 . - Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per uso ipodermico devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare un ' accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto . Art . 41 . - Gli ambulatori di cui all ' art . 85 del regolamento generale sanitario approvato con R . decreto 3 febbraio 1901 , n . 45 , devono sempre avere l ' ingresso diverso da quello della farmacia alla quale sono annessi . Art . 42 . - Dell ' avvenuta pubblicazione , così della Farmacopea ufficiale , come delle tariffe di cui all ' art . 17 della legge , il Ministero dell ' interno dà avviso per mezzo della Gazzetta ufficiale del Regno . Art . 43 . - Nella Farmacopea ufficiale sono indicate , con speciale contrassegno , le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l ' obbligo di essere provviste a termini dell ' art . 58 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Esse saranno anche riportate in apposito elenco . Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili indispensabili in ciascuna farmacia ; le sostanze che debbono essere tenute , con particolare contrassegno , in armadio chiuso a chiave a termini dell ' art . 60 del citato testo unico e le sostanze medicamentose che debbono essere tenute al riparo della luce . Saranno pure indicate le dosi dei medicamenti per l ' adulto , oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione salvo il caso di dichiarazione speciale del medico a termini dell ' art . 48 del presente regolamento . Sono inoltre aggiunte tutte le indicazioni che si riterranno opportune a meglio regolare l ' esercizio pratico della farmacia . In un separato elenco allegato alla Farmacopea ufficiale può dal Consiglio superiore di sanità essere autorizzata la iscrizione di specialità medicinali di produttori italiani . Questi debbono , nel caso , inviare al Ministero dell ' interno apposita domanda corredata dei documenti , delle indicazioni e di quanto altro sia stabilito dallo stesso Ministero . Art . 44 . - I prodotti inscritti nell ' elenco di cui alla lett . b ) del primo comma dell ' art . 17 della legge non possono essere venduti dai non farmacisti se non in quantità uguale o superiore a quella indicata nell ' elenco medesimo . Tali sostanze debbono essere tenute a parte in apposito scaffale ed i recipienti dovranno portare , in modo chiaro , l ' indicazione del contenuto . I non farmacisti che vendono tali prodotti debbono tenere registri di carico e di scarico , nei quali siano annotati , volta per volta , gli acquisti fatti e le vendite con la indicazione della quantità venduta per ciascun prodotto . Art . 45 . - Negli elenchi di cui alle lettere a ) e b ) del primo comma dell ' articolo 17 della legge sono indicate in modo speciale le sostanze velenose . Art . 46 - I prezzi indicati nella tariffa di cui al n . 1 , ultimo comma , dell ' art . 17 della legge non possono essere superati nella vendita al pubblico . Tale tariffa contiene , oltre l ' indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza , le norme per la sua applicazione , i diritti che competono al farmacista per le manipolazioni e la spedizione delle ricette e gli aumenti di prezzo per le somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia è chiusa , secondo le speciali disposizioni riguardo agli orari , stabilite dal prefetto a termini dell'art.14 della legge . Saranno pure indicati gli sconti proporzionali alla entità del servizio che potranno essere fatti per le forniture alle Amministrazioni pubbliche e a quelle private che abbiano carattere di opere di beneficenza . I prezzi della tariffa serviranno di norma per la risoluzione delle contestazioni e gli sconti non potranno essere oltrepassati . Art . 47 . - La tariffa di cui al n . 2 dell ' art . 17 della legge contiene , oltre prezzi delle sostanze medicinali indicate nella Farmacopea ufficiale , dei bendaggi , delle fasciature e degli altri presidi strettamente necessari a completare la cura a termini dell ' art . 62 del regolamento approvato con R . decreto 19 luglio 1906 , n . 466 , le norme per la sua applicazione e i diritti che competono al farmacista per le manipolazioni e la spedizione delle ricette . Vi sono pure indicati gli sconti , proporzionali alla entità del servizio , che possono essere fatti alle amministrazioni di Comuni , opere pie o altre fondazioni tenute alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri ; tali sconti non possono essere oltrepassati . La tariffa stessa serve per gli appalti del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri , così mediante licitazione come a trattativa privata , a termini dell ' art . 64 del citato regolamento 19 luglio 1906 , n . 466 . Art . 48 . - Le ricette cui si riferisce l ' art . 61 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 debbono essere firmate da un medico - chirurgo o veterinario e , quando contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dose devono quest ' ultime essere segnate in tutte le lettere . I farmacisti nello spedire le ricette debbono annotare su di esse la data della spedizione e il prezzo complessivo ; sull ' etichetta del recipiente che contiene il medicinale , debbono annotare la data della spedizione , i componenti del rimedio secondo la ricetta di dose e il prezzo complessivo . Debbono inoltre indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno od interno od ipodermico ; se deve essere adoperato a goccie ; e , quando si tratti di sostanze velenose , devono ciò rendere noto con adatto segno esterno molto visibile . Quando si tratti di rimedi per cura di animali , si scriverà su di un cartello attaccato all ' involucro od alla boccetta del medicinale " per uso veterinario " . Art . 49 . - Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di medici - chirurgici in conformità di quanto è disposto dall ' art . 61 del testo unico delle leggi sanitarie , riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose , deve esigere che il medico chirurgo dichiari per iscritto nella ricetta stessa che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire . Art . 50 . - I medicamenti composti e le specialità medicinali devono portare ben visibile anche all ' esterno , oltre il prezzo complessivo , la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi di ciascuno , secondo quanto è stabilito dall ' art . 18 della legge , ed il nome , cognome e domicilio del produttore . Art . 51 . - Salvo quanto fosse disposto da speciali accordi internazionali pel commercio reciproco dei prodotti medicinali , per ottenere l ' autorizzazione ad introdurre e smerciare nel Regno le specialità medicinali di fabbricazione estera , gli interessati debbono farne domanda al Ministero dell ' interno , indicando : l ° la formula qualitativa e quantitativa del prodotto medicinale ; 2° l ' Istituto o l ' officina farmaceutica in cui viene preparato ; 3° le virtù terapeutiche che si attribuiscono al prodotto . La domanda , inoltre , deve contenere un cenno , nelle sue linee generali , del metodo di preparazione ed una esplicita dichiarazione nel senso che il prodotto da importarsi è fabbricato dalle persone , negli Istituti o nelle officine farmaceutiche a ciò autorizzati in base alle norme vigenti nel paese estero di produzione . A corredo della domanda deve essere presentato un campione del prodotto e possono fornirsi tutte quelle notizie e quelle attestazioni , debitamente legalizzate , che valgano a meglio chiarire la diffusione assunta dallo smercio del prodotto stesso ed il suo valore terapeutico . La domanda con gli atti a corredo viene trasmessa al Consiglio superiore di sanità per il suo giudizio a termini dell ' art . 15 della tariffa doganale approvata con R . decreto 28 luglio 1910 , n . 577 . Del deliberato favorevole del Consiglio superiore di sanità il Ministero dell ' interno dà comunicazione al Ministero delle finanze per le opportune disposizioni alle dogane di confine . Il commercio delle specialità medicinali e dei prodotti composti introdotti dall ' estero è soggetto nel Regno alle stesse disposizioni stabilite per i prodotti di fabbrica nazionale . Art . 52.- Presso ciascuna prefettura dovranno annotarsi in apposito registro gli avvisi preventivi fatti in esecuzione dell ' art . 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Qualora la persona preposta alla direzione dell ' officina non abbia i titoli prescritti , il prefetto intima al proprietario il divieto di aprirla o l ' ordine di chiuderla quando già fosse aperta , ed in quest ' ultimo caso deferisce il contravventore all ' autorità giudiziaria . Ogni cambiamento nella direzione della officina deve essere notificato al prefetto il quale farà verificare dal medico provinciale i titoli del nuovo direttore . In caso di cessazione o di interruzione dell ' esercizio il proprietario deve , entro quindici giorni , darne avviso al prefetto per le necessarie annotazioni sul registro . Art . 53 . - Le officine di cui all ' art . 64 del testo unico delle leggi sanitarie sono visitate almeno una volta all ' anno dal medico provinciale assistito dal chimico e dal farmacista componenti del Consiglio provinciale di sanità , onde accertare se i locali e gli arredi corrispondono allo scopo e se i prodotti chimici usati in medicina ed i medicinali in genere corrispondono ai caratteri di bontà e di purezza necessari al loro scopo terapeutico . Le officine stesse debbono tener copia della Farmacopea ufficiale . Tali ispezioni , alle quali assiste il direttore dell ' officina , vengono eseguite secondo le norme stabilite per le visite alle farmacie , e qualora si trovassero medicinali guasti , imperfetti o nocivi , il prefetto trasmetterà il verbale all ' autorità giudiziaria per l ' applicazione delle pene previste dall ' art . 59 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Il ministro dell ' interno ed il prefetto possono ordinare anche ispezioni straordinarie . Art . 54 . - Quando dalle ispezioni risultino irregolarità il prefetto diffida il proprietario a mettersi in regola fissandogli allo scopo un termine . Per abituale negligenza od irregolarità nell ' esercizio dell ' officina , accertate posteriormente alla diffida , il prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità , può ordinare la chiusura dell ' officina stessa con le modalità stabilite per le farmacie dall ' art . 11 della legge e dall ' art . 17 del presente regolamento . Art . 55 . - Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal prefetto ai termini dell ' art . 22 della legge sono a carico del Comune , salvo rivalsa sui proventi dell ' azienda farmaceutica . Capo III DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE Art . 56 . - Gli statuti delle Società cooperative italiane di consumo o di previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo , le quali siano alla data della pubblicazione della legge titolari di una o più farmacie , possono essere approvati , agli effetti dell ' ultimo comma dell ' art . 4 della legge stessa ed in deroga dell ' art . 5 , lettera a ) , del presente regolamento , anche se l ' ammissione a socio sia subordinata al possesso di requisiti speciali , oltre che a quello della capacità giuridica e alla mancanza di interessi contrari alla Società . Quelle , fra le Società indicate nel comma precedente , che furono costituite anteriormente al vigente Codice di commercio possono in deroga dell ' art . 4 , seconda parte , lettera a ) , del presente regolamento , corredare la domanda di ammissione al concorso per l ' autorizzazione alla apertura e all ' esercizio di farmacie dello statuto approvato dal prefetto e dei documenti comprovanti l ' esistenza anteriore al 1° gennaio 1883 . Art . 57 . - I titolari delle farmacie contemplate dagli articoli 25 e 26 della legge decadono per le cause di cui all ' art . 11 della legge medesima solo in quanto queste siano ad essi applicabili , si verificano nei riguardi dei titolari stessi e salvi sempre i diritti acquisiti all ' andata in vigore della legge . Nel caso di abituale negligenza ed irregolarità nell ' esercizio della farmacia , la diffida del prefetto deve farsi al titolare autorizzato . Decorso infruttuosamente il termine perentorio , non inferiore a dieci giorni e non maggiore di trenta , che , insieme colla diffida , verrà prefisso , il prefetto pronuncerà la decadenza del titolare dal diritto all ' esercizio farmaceutico a norma dell ' art . 17 del presente regolamento . Art . 58 . - Devono comunicarsi al prefetto della Provincia in cui la farmacia ha sede e nel termine di cinque giorni : a ) dal successore , per qualsiasi titolo , del titolare di una delle farmacie di cui all ' art . 25 e del ricevitore del registro competente , ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse , seguito a norma degli articoli 28 e 30 della legge ; b ) dal titolare autorizzato di una delle farmacie indicate agli articoli 25 e 26 della legge , l ' assunzione o la surrogazione del direttore responsabile , per l ' approvazione a norma della prima parte dell ' art . 15 della legge . Art . 59 . - La chiusura delle farmacie di cui all ' art . 24 della 19ge e di quelle per le quali sia pronunciata la decadenza dal diritto all ' esercizio , giusta l ' ultimo comma dell ' art . 26 , deve effettuarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento , in seguito a decreto del prefetto da notificarsi all ' interessato in via amministrativa . Trascorsi quindici giorni dalla notifica del provvedimento senza che la farmacia sia stata chiusa , il prefetto farà procedere alla chiusura forzatamente . Il ricorso contro il provvedimento del prefetto non ha effetto sospensivo . Art . 60 . - Se dagli atti prodotti al prefetto a norma del terzultimo comma dell ' art . 28 della legge risulti che la farmacia è in comproprietà di due o più farmacisti , è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto di continuare a vita nell ' esercizio della farmacia a termini degli art . 28 e 30 della legge stessa . Art . 61 . - L ' esame pratico al quale saranno ammessi gli assistenti farmacisti già moniti di " patentino " per conseguire un certificato che li abiliti a sostituire temporaneamente il titolare ai sensi del secondo comma dell ' art . 14 della legge , potrà essere dato presso ciascuna delle Università del Regno con le seguenti norme : a ) la Commissione esaminatrice si comporrà di tre professori nominati dalla rispettiva scuola di farmacia che designerà , tra essi , il presidente ; b ) saranno estratti a sorte tre quesiti tra quelli enunciati nel programma di esame , sui quali due commissari interrogheranno il candidato , ciascuno quindici minuti ; c ) il terzo commissario interrogherà il candidato , pure quindici minuti , sulla spedizione delle ricette ; d ) ciascun commissario darà il suo voto sulla proposta di approvazione del candidato , che si intenderà approvato quando la proposta abbia ottenuto la maggioranza dei voti . Art . 62 . - Coloro che aspirano all ' esame di cui al precedente articolo debbono far pervenire la domanda , in carta bollata da lire una , al Ministero dell ' interno ( Direzione generale della sanità pubblica ) entro il 30 settembre 1914 o entro il 30 aprile 1915 a seconda della sessione cui intendono presentarsi . Art . 63 . - La domanda deve contenere il nome e il cognome , la paternità , il luogo di residenza dello aspirante , nonché la indicazione della Università prescelta . Alla domanda debbono unirsi i seguenti documenti : 1° " patentino " originale o , nel caso di smarrimento di esso , una dichiarazione ministeriale o prefettizia da cui risulti il conseguimento del detto titolo ; 2° certificato di buona condotta , debitamente legalizzato , rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato risiede , di data non anteriore a tre mesi ; 3° certificato penale di data non anteriore a tre mesi ; 4° fotografia legalmente autenticata . Art . 64 . - Il ministro dell ' interno decide sulla ammissibilità delle domande e trasmette quelle riconosciute regolari ai rettori delle Università prescelte dai candidati . Art . 65 . - Gli esami hanno luogo in due sessioni , contemporaneamente a quelle ordinarie stabilite nelle singole Università nell ' autunno dell ' anno 1914 e nell ' estate del 1915 . Per poter essere ammesso all ' esame l ' aspirante dovrà versare all ' economato dell ' Università la somma di L . 30 la quale sarà devoluta in parti uguali agli esaminatori a titolo di propina . Coloro i quali sono stati dichiarati idonei riceveranno il certificato di abilitazione secondo il modulo A annesso al presente regolamento . L ' esame verterà sulle materie del programma annesso al regolamento stesso . Art . 66 - Stabilita dal prefetto la pianta organica delle farmacie nei comuni della Provincia , essa verrà pubblicata nel Foglio degli annunzi legali . Essa è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale e straordinariamente quando le variazioni della popolazione residente , desunta dai registri di anagrafe regolarmente tenuti , si sono mantenute costanti per un quinquennio . Art . 67 . - La soppressione dell ' armadio farmaceutico , entro il termine di cui all ' art . 33 della legge , dovrà effettuarsi dopo che nel Comune dove si trova sia stato effettivamente istituito un regolare servizio farmaceutico . La liquidazione sarà fatta a cura della Giunta municipale o dell ' opera pia amministratrice con l ' intervento del medico condotto il quale , in base all ' inventario di cui all ' art . 51 del regolamento 19 luglio 1906 , n . 466 , dovrà consegnare gli arredi , gli utensili e i medicinali che ne costituiscono la dotazione . Qualora l ' esercizio farmaceutico sia assunto nel Comune da privati , questi dovranno rilevare la dotazione predetta . In tal caso si adotteranno le norme stabilite dal presente regolamento per la applicazione dell ' art . 8 della legge , anche per quanto concerne la competenza della Commissione permanente in caso di contestazione sul prezzo di rilievo . Art . 68 . - Ai componenti della Commissione permanente di cui all ' art . 3 della legge , quando prendono parte ai lavori , spetta l ' indennità giornaliera di lire quindici ; al segretario quella di lire dieci . Tali spese , eccetto il caso di cui al precedente art . 13 , sono a carico del Ministero dell ' interno . Art . 69 . - Per le ispezioni di cui all ' art . 9 della legge e per quelle ordinarie di cui all ' art . 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 , spetta al farmacista o al chimico che secondo i casi assiste il medico provinciale una indennità giornaliera di lire quindici oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio . Al medico provinciale ed eventualmente al segretario spettano le indennità inerenti al grado . Tali spese sono a carico del Ministero dell ' interno . Nella stessa misura si calcolano le spese per le ispezioni straordinarie di cui al secondo comma dell ' art . 63 del citato testo unico delle leggi sanitarie che il farmacista , ove sia convinto di contravvenzione , deve rimborsare a termini dell ' art . 201 , lett . d ) , del testo unico stesso . Art . 70 . - Per le ispezioni ordinarie e per quelle straordinarie ordinate dal prefetto alle officine di cui all ' art . 64 del testo unico delle leggi sanitarie spetta al medico provinciale e al chimico ed al farmacista che lo assistono la indennità giornaliera di lire quindici , oltre il rimborso di eventuali spese di viaggio . Pel segretario l ' indennità giornaliera e di L . 10 . Tali spese sono a carico dell ' esercente dell ' officina . Le note relative sono liquidate e rese esecutorie dal prefetto . Art . 71 . - La prima applicazione della tassa d ' ispezione portata dall ' art . 16 della legge avrà luogo nell ' anno 1914 . La relativa matricola dovrà essere formata entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento . Art . 72 . - Le pene pecuniarie indicate all ' art . 21 della legge saranno recuperate e riscosse a mezzo delle cancellerie giudiziarie e dei ricevitori del registro con le forme stabilite dalla tariffa penale e dal titolo II , capo II del regolamento 10 dicembre 1882 , n . 1103 . Sulle dette pene pecuniarie , oltre all ' aggio di riscossione al ricevitore , spetta il premio agli scopritori delle contravvenzioni , nella misura prevista dall ' art . 3 della legge 26 gennaio 1865 , n . 2134 , e , ove trattasi di condanne inflitte con sentenza dell ' autorità giudiziaria , anche il decimo alle cancellerie , ai sensi dell ' art . 5 della legge 8 agosto 1895 , n . 556 . Art . 73 . - Ai ricevitori del registro , incaricati di riscuotere le tasse di concessione stabilite con la tabella A annessa alla legge e le pene pecuniarie di cui all ' articolo precedente , sarà dall ' Amministrazione dell ' interno corrisposto sull ' ammontare delle riscossione un aggio nella misura seguente : per le concessioni fino a L . 1000 di tassa L . 2010; per le concessioni soggette a tassa superiore a L . 1000 , L . 1010 sulla somma eccedente le lire mille . Art . 74 . - Alle contravvenzioni al presente regolamento , in quanto non rientrino in quelle prevedute dalla legge , si applicano le sanzioni penali di cui all ' ultimo comma dell ' art . 218 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Art . 75 . - Sono abrogati gli articoli 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 82 del regolamento generale sanitario approvato con R . decreto 3 febbraio 1901 , n . 45 . Le disposizioni del presente regolamento saranno comprese nel regolamento generale sanitario . MODULO A . Il ministro dell ' interno ecc ... Veduto l ' art . 31 della legge 22 maggio 1913 , n . 468 , dichiara che l ' assistente farmacista sig . : : di munito di patentino rilasciatogli .... .... .... .. è stato riconosciuto idoneo in seguito all ' esame sostenuto presso la Università di addì a sostituire temporaneamente il titolare nell ' esercizio della farmacia , ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 31 della legge 22 maggio 1913 , n . 468 . Il presente certificato sarà registrato presso l ' ufficio di prefettura della Provincia in cui l ' assistente eserciterà le sue mansioni . addì Il ministro PROGRAMMA DI ESAME PER GLI ASSISTENTI FARMACISTI Argomenti dedotti dalla Farmacopea ufficiale , 3a ed . , principalmente fra i medicamenti obbligatori . L ' esame pratico si porta di prevalenza sui caratteri delle sostanze , sul loro riconoscimento , sulle loro impurezze , alterazioni o adulterazioni , e relativi saggi . 1 . Acqua distillata . Acido tartarico e suoi sali ( cremore , t . emetico ) . Oppio e suoi preparati ( laudano , p . Dower ) . 2 . Acqua ossigenata . Formalina , esametilentetramina - Belladonna , giusquiamo , atropina . 3 . Acido cloridrico e cloruri metallici . Resorcina , benzonaftolo - Aloe , rabarbaro , sena . 4 . Cloruro di calce , clorato e permangato potassico . Saponi , empiastri - Cocaina e stovaina . 5 . Jodo e joduri metallici - Jodoformio , canfora e mentolo - Segala cornuta e suoi preparati . 6 . Bromo e bromuri metallici . Salicilati , salolo , aspirina - Acque distillate aromatiche . 7 . Solfo e solfuro potassico . Benzoati , saccarina - Noce vomica e stricnina . Medicatura asettica e antisettica . 8 . Acido solforico e solfati metallici . Acido tannico - Senape nera , carte senapate . Cantaride . 9 . Ammoniaca e suoi sali . Cloralio . Cloroformio . Polveri composte - Colombo , genziana , quassia . 10 . Acido nitrico e nitrati (K.Ag.Bi) . Antipirina . Tiature - Tiglio , pilocarpina . 11 . Acido fosforico , fosfati , ipofosfiti metallici . Fenacetina - Gomme , Gomme - resine , resine . 12 . Anidride arseniosa ( Fowler ) , arseniato , cacodilato sod . Ittiolo - Altea , Poligala , Aconito . 13 . Acido borico e borace - Sulfonale e veronale - Caffeina , Digitale , Sterilizzazione . 14 . Cherms minerale , silicato potassico . Glicerina , olii , grassi , pomate . Ipecacuana . Valeriana . 15 . Carbonati e bicarbonati metallici . Catrame vegetale , creosoto , guajacolo . Melogranato , santonina . 16 . Idrato e sali di potassio . Etere , collodio . China , chinina e sali . 17 . Ossido e sali di magnesio . Acido lattico , lattato ferroso - Estratti . Balsami . 18 . Acqua di calce , sali di calcio , litargirio . Acido acetico , acetati - Sciroppi . Morfina , codeina , eroina . 19 . Ferro ( porfirizzato ) e suoi sali . Zucchero , lattosio , miele , manna - Lanolina , cere . Alcoolati o spiriti . 20 . Mercurio e suoi composti . Acido citrico e citrati - Essenze , infusi , decotti . Amido . Lino . Visto , d ' ordine di Sua Maestà : Il ministro dell ' interno SALANDRA .