ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
.
CAPO
I
.
Del
Consiglio
superiore
.
Art
.
1
.
Il
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
è
composto
di
36
membri
oltre
il
Ministro
che
lo
presiede
.
Sei
di
questi
membri
,
sono
eletti
dal
Senato
tra
i
senatori
e
sei
dalla
Camera
tra
i
deputati
gli
uni
gli
altri
che
non
facciano
parte
del
Corpo
insegnante
universitario
,
sia
come
insegnanti
ufficiali
che
come
liberi
docenti
.
I
deputati
continueranno
a
far
parte
del
Consiglio
,
anche
se
cesseranno
dal
mandato
parlamentare
,
fino
alla
scadenza
della
nomina
.
L
'
elezione
a
membro
del
Consiglio
superiore
per
parte
della
Camera
dei
deputati
non
muta
lo
stato
del
deputato
nei
riguardi
degli
articoli
82
ed
88
della
legge
elettorale
politica
.
Dodici
sono
liberamente
scelti
dal
Ministro
,
che
li
propone
alla
nomina
Regia
.
Gli
altri
dodici
saranno
designati
al
Ministri
dai
professori
ordinari
e
straordinari
dei
Corpi
scientifici
universitari
,
nelle
proporzioni
da
fissarsi
col
regolamento
.
Tutti
i
consiglieri
durano
in
ufficio
quattro
anni
e
non
possono
onere
confermati
.
Possono
bensì
essere
nuovamente
nominati
dopo
due
anni
dal
giorno
della
loro
cessazione
.
Il
Consiglio
si
rinnoverà
per
una
metà
ad
ogni
biennio
,
secondo
le
norme
elio
saranno
stabilito
dal
regolamento
.
Art
.
2
.
Il
Ministro
potrà
ripartire
il
Consiglio
in
tre
sezioni
corrispondenti
ai
rami
dell
'
insegnamento
.
In
tal
caso
un
Consigliere
designato
annualmente
dal
Ministro
presiederà
a
ciascuna
sezione
.
Un
regolamento
determinerà
le
rispettive
attribuzioni
.
Art
.
3
.
Ove
il
Ministro
non
presieda
di
persona
,
il
Consiglio
io
presieduto
dal
vice
-
presidente
eletto
dal
Re
fra
i
membri
di
esso
ad
ogni
biennio
.
Un
funzionario
del
Ministero
adempie
le
funzioni
di
segretario
del
Consiglio
Per
la
validità
dello
deliberazioni
si
richiede
la
presenza
di
almeno
19
consiglieri
.
Art
.
4
.
Il
Consiglio
si
raduna
due
volle
l
anno
,
ma
può
essere
convocato
straordinariamente
.
Una
Giunta
di
quindici
membri
,
scelti
dal
Ministro
tra
i
consiglieri
,
provvede
alla
spedizione
degli
affari
,.unenti
.
I
membri
della
Giunte
sono
distribuiti
in
sezioni
,
in
guisa
rappresentare
equamente
tutti
i
gradi
dell
'
insegnamento
.
Un
consigliere
può
appartenere
nel
tempo
stesso
a
più
d
'
una
sezione
.
Un
Decreto
Reale
provvederà
al
regolamento
della
Giunta
,
e
fisserà
le
indennità
ed
i
compensi
che
dovranno
essere
corrisposti
ai
membri
del
Consiglio
nell
'
esercizio
effettivo
delle
loro
funzioni
.
Art
.
5
.
Sono
riservati
al
Consiglio
plenario
:
1°
i
pareri
da
darsi
a
richiesta
del
Ministro
sopra
proposte
di
legge
e
provvedimenti
generali
sull
'
ordinamento
degli
studi
,
lo
stato
degl
'
insegnanti
e
le
norme
da
seguirsi
per
la
loro
nomina
;
2°
gli
atti
richiesti
dalla
legge
e
devoluti
al
Consiglio
superiore
pel
conferimento
delle
cattedre
e
per
l
'
abilitazione
al
libero
insegnamento
,
3°
i
giudizi
sulle
colpe
dei
professori
universitari
che
importino
,
o
la
loro
deposizione
,
o
la
sospensione
per
un
tempo
maggiore
di
due
mesi
;
4°
le
relazioni
periodiche
sulle
condizioni
dell
'
insegnamento
pubblico
,
e
della
coltura
nazionale
,
colle
opportune
osservazioni
o
proposte
.
Art
.
6
.
Il
Consiglio
giudica
dei
mancamenti
e
dello
colpe
imputate
ai
professori
delle
Università
,
quando
esse
possano
farli
incorrere
nella
deposizione
o
sospensione
per
un
tempo
maggiore
di
due
mesi
;
udite
sempre
le
difese
dell
'
incolpato
.
Art
.
7
.
Può
tuttavia
il
Ministro
,
in
caso
d
'
urgenza
o
per
far
cessare
un
grave
,
scandalo
,
sospendere
d
'
autorità
propria
un
professore
universitario
,
sino
a
provvedimento
da
emanare
dal
Consiglio
superiore
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
conosce
in
via
d
'
appello
della
esclusione
o
della
interdizione
temporanea
dal
corso
degli
studi
pronunciata
contro
gli
studenti
della
Università
.
Art
.
9
Al
termine
d
'
ogni
quinquennio
,
il
Consiglio
superiore
presenta
al
Ministro
una
relazione
dello
stato
della
istruzione
superiore
,
con
lo
osservazioni
e
proposte
.
che
stimerà
convenienti
.
A
tal
fine
sono
comunicati
al
Consiglio
i
rapporti
annuali
dello
autorità
scolastiche
.
Art
.
10
.
Può
il
Ministro
,
anche
s
richiesta
del
Consiglio
,
chiamare
alle
adunanze
le
persone
il
cui
avviso
sia
riputato
utile
in
qualche
discussione
,
sempre
quando
non
trattasi
di
questioni
personali
,
salvo
il
caso
previsto
dall
'
art
.
38
del
presente
testo
unico
.
Ma
in
nessun
caso
questo
avviso
sarà
computato
nel
numero
dei
voti
del
Consiglio
.
TITOIA
II
.
CAPO
II
.
Dell
'
istruzione
superiore
.
Art
.
11
.
L
'
istruzione
superiore
ha
per
fine
di
indirizzare
la
gioventù
,
già
fornita
delle
cognizioni
generali
che
si
acquistano
nell
'
insegnamento
secondario
,
per
gli
uffici
o
le
professioni
per
le
quali
si
richiedono
accurati
studi
speciali
,
e
di
mantenere
ed
accrescere
nelle
diverse
parti
dello
Stato
la
cultura
scientifica
e
letteraria
.
Art
.
12
.
Essa
sarà
data
a
norma
della
presente
legge
nelle
Università
di
Bologna
,
Cagliari
,
Catania
,
Genova
,
Macerata
,
Messina
,
Modena
,
Napoli
,
Padova
,
Palermo
,
Parma
,
Pavia
.
Pisa
,
Roma
,
Sassari
,
Siena
e
Torino
;
nel
R
.
Istituto
di
studi
superiori
di
Firenze
;
nella
R
.
Accademia
scientifico
-
letteraria
di
Milano
;
nel
R
.
Istituto
tecnico
superiore
di
Milano
(
comprese
le
scuole
di
elettrotecnica
e
di
elettrochimica
)
;
nella
R
.
Scuola
superiore
politecnica
di
Napoli
;
nel
Politenico
di
Torino
;
nelle
RR
.
Scuole
d
'
applicazione
per
gli
ingegneri
di
Bologna
e
di
Roma
,
nelle
RR
.
Scuole
superiori
di
medicina
veterinaria
dì
Milano
,
Napoli
e
Torino
;
nella
R
.
Scuola
navale
superiore
dì
Genova
.
Sarà
data
,
in
parte
,
negli
Istituti
universitari
,
conservati
a
norma
dell
'
art
.
10
della
legge
10
febbraio
1861
n
.
69
sull
istruzione
secondaria
classica
nelle
provincie
napoletana
.
Con
Decreto
reale
si
potrà
ampliare
l
insegnamento
attuale
in
detti
Istituti
,
o
anche
sopprimerlo
,
se
verrà
creduto
vantaggioso
.
Art
.
13
.
L
'
insegnamento
superiore
comprende
guarire
Facoltà
:
1°
giurisprudenza
;
2°
medicina
e
chirurgia
;
3°
scienze
fisiche
,
matematiche
e
naturali
;
4°
lettere
e
filosofia
.
Inoltre
le
scuole
di
medicina
veterinaria
.
le
scuole
di
farmacia
,
le
scuole
d
'
applicazione
per
gli
ingegneri
e
scuole
d
'
agraria
.
L
'
Università
di
Napoli
ha
cinque
Facoltà
:
la
Facoltà
di
filosofia
e
lettere
,
di
scienze
matematiche
,
di
scienze
naturali
,
di
medicina
e
chirurgia
e
di
giurisprudenza
.
Nell
'
Università
di
Napoli
la
cattedra
di
storia
della
chiesa
,
come
insegnamento
complementare
,
è
aggregata
alla
Facoltà
di
lettere
e
filosofia
.
Nelle
altre
università
gli
insegnamenti
già
costituenti
le
Facoltà
di
teologia
,
soppresse
con
la
legge
26
gennaio
1873
,
n
.
1251
,
quando
abbiano
un
generale
interesse
,
di
cultura
storica
,
filologica
e
filosofica
possono
essere
dati
nella
Facoltà
di
lettere
e
filosofia
,
giusta
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
.
Nell
'
Università
di
Roma
vi
è
la
cattedra
dantesca
,
il
cui
professore
è
eletto
con
l
'
applicazione
dell
'
art
.
91
del
presente
testo
unico
e
dietro
il
voto
favorevole
del
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
.
Alla
scuola
d
'
applicazione
per
gli
ingegneri
dell
'
università
di
Palermo
è
annessa
la
sezione
industriale
.
Art
.
14
.
Le
spese
di
questi
stabilimenti
e
degli
istituti
che
ne
fanno
parte
,
o
vi
sono
annessi
,
saranno
a
carico
dello
Stato
,
salvo
disposizioni
di
leggi
speciali
.
Le
proprietà
però
le
ragioni
ed
i
beni
di
ogni
maniera
,
di
cui
tali
stabilimenti
sono
o
potessero
col
tempo
venire
legalmente
in
possesso
,
saranno
loro
mantenuti
a
titolo
di
dotazione
,
che
potranno
essere
distratti
dallo
scopo
cui
furono
destinati
.
I
redditi
provenienti
da
queste
dotazioni
saranno
iscritti
annualmente
a
sgravio
dello
Stato
nell
'
attivo
che
sarà
attribuito
a
ciascuno
degli
stabilimenti
cui
appartengono
.
CAPO
III
.
Delle
materie
d
'
insegnamento
.
Le
materie
di
insegnamento
nelle
diverse
Facoltà
,
Scuole
o
Istituti
sono
fondamentali
o
complementari
.
Sono
fondamentali
le
seguenti
materie
,
gli
insegnamenti
delle
quali
devono
essere
dati
in
un
determinato
stadio
di
tempo
e
per
le
quali
l
'
esame
o
la
frequenza
sono
obbligatorie
per
il
conseguimento
di
lauree
o
diplomi
.
Facoltà
di
giurisprudenza
1
.
Introduzione
allo
stadio
delle
scienze
giuridiche
e
istituzioni
di
diritto
civile
.
2
.
Istituzioni
di
diritto
romano
.
3
.
Diritto
civile
.
4
.
Diritto
romano
.
5
.
Diritto
ecclesiastico
.
6
.
Diritto
e
procedura
penale
.
7
.
Diritto
commerciale
.
8
.
Diritto
costituzionale
.
9
.
Diritto
amministrativo
e
scienza
dell
'
amministrazione
.
10
.
Diritto
finanziario
e
scienza
delle
finanze
.
1l
.
Diritto
internazionale
.
12
.
Procedura
civile
ed
ordinamento
giudiziario
.
13
.
Storia
del
diritto
romano
.
14
.
Storia
del
diritto
italiano
.
15
.
Filosofia
del
diritto
.
16
.
Economia
politica
.
17
.
Statistica
.
18
.
Medicina
legale
.
Facoltà
di
medicina
e
chirurgia
.
1
.
Fisica
sperimentale
.
2
.
Chimica
inorganica
o
organica
.
3
.
Botanica
.
4
.
Zoologia
e
anatomia
comparata
.
5
.
Anatomia
umana
normale
(
descrittiva
o
sistematica
,
topografica
e
microscopica
)
6
.
Fisiologia
.
7
Patologia
generale
.
8
.
Farmacologia
sperimentale
e
tossicologia
.
9
.
Anatomia
ed
istologia
patologica
.
10
.
Patologia
speciale
medica
dimostrativa
.
11
.
Patologia
speciale
chirurgica
dimostrativa
.
12
.
Clinica
medica
generale
e
semeiotica
.
13
.
Clinica
pediatrina
,
11
.
Clinica
chirurgica
generale
,
semeiotica
e
medicina
operatoria
.
15
.
Clinica
ostetrica
e
ginecologica
.
16
.
Clinica
oculistica
.
17
.
Clinica
delle
malattie
nervose
e
mentali
.
18
Igiene
e
polizia
medica
.
19
.
Medicina
legale
.
20
.
Clinica
dermosifilopatica
.
Facoltà
di
scienze
fisiche
,
matematiche
e
naturali
1
.
Fisica
sperimentale
.
2
.
Chimica
inorganica
.
3
.
Chimica
organica
.
4
.
Mineralogia
.
5
.
Botanica
.
8
.
Geologia
,
7
.
Zoologia
.
8
.
Anatomia
e
fisiologia
comparate
.
9
.
Analisi
algebrica
10
.
Analisi
infinitesimale
.
11
.
Geometria
analitica
.
12
.
Geometria
proiettiva
con
disegno
.
13
.
Geometria
descrittiva
con
disegno
.
14
.
Disegno
d
'
ornato
e
di
architettura
elementare
(
che
potrà
essere
dato
nell
Istituto
di
Belle
Arti
,
quando
esista
nella
città
dove
ha
sede
l
'
Università
)
.
15
.
Meccanica
razionale
l6
.
Geodesia
teoretica
.
17
.
Fisica
matematica
.
18
.
Analisi
superiore
.
I9
.
Geometria
superiore
.
21
Meccanica
superiore
.
Facoltà
di
lettere
e
filosofia
.
1
.
Filosofia
.
2
.
Filosofia
morale
.
3
.
Pedagoga
.
4
.
Storia
della
filosofia
.
5
.
Letteratura
italiana
.
6
.
Letteratura
latina
7
.
Letteratura
greca
.
8
.
Grammatica
greca
e
latina
.
9
.
Archeologia
.
10
.
Storia
comparata
delle
lingue
classiche
e
neo
-
latine
.
11
.
Storia
comparata
delle
letterature
neo
-
latine
.
12
.
Storia
antica
.
13
.
Storia
moderna
.
14
.
Geografia
.
Scuola
di
farmacia
.
1
.
Chimica
inorganica
ed
organica
.
2
.
Fisica
sperimentale
.
3
.
Mineralogia
.
4
.
Botanica
generale
.
5
.
Zoologia
.
6
.
Chimica
farmaceutica
e
tossicologia
.
7
.
Materia
medica
(
farmacognosia
)
e
farmacologia
.
8
.
Igiene
.
È
inoltre
obbligatorio
un
corso
di
chimica
bromatologica
da
darsi
per
incarico
.
Art
.
16
.
Nella
facoltà
di
filosofia
e
lettere
dell
'
Università
di
Torino
e
nella
Accademia
di
Milano
potranno
essere
dati
insegnamenti
di
lingue
antiche
e
moderne
,
come
eziandio
cori
speciali
di
letteratura
e
di
filosofia
,
nonché
corsi
temporanei
relativi
di
diversi
rami
di
scienze
a
complemento
delle
altre
facoltà
.
Art
.
17
.
La
durata
,
l
'
ordine
e
la
misura
degli
insegnamenti
ed
il
modo
degli
esami
verranno
determinati
in
un
regolamento
generale
da
approvarsi
con
decreto
reale
e
nei
regolamenti
delle
singolo
Facoltà
e
Scuole
.
Capo
IV
.
Del
corpo
accademico
.
Art
.
18
.
Il
corpo
accademico
è
formato
in
tutte
le
Università
.
dai
professori
ordinari
,
dai
professori
straordinari
divenuti
stabili
e
,
là
dove
vi
sono
,
dai
dottori
aggregati
.
Sezione
I
.
Dei
professori
ordinari
e
straordinari
.
Art
.
19
.
La
nomina
dei
professori
ordinarie
straordinari
nelle
Università
e
negli
Istituti
superiori
universitari
dello
Stato
avviene
in
seguito
a
concorso
e
non
si
fa
eccezione
a
questa
regola
se
non
nei
casi
seguenti
:
l
°
Quando
si
voglia
provvedere
ad
un
posto
di
ordinario
e
si
tratti
di
persona
a
cui
possa
essere
applicato
l
'
art
.
24
del
presente
testo
unico
;
2°
Quando
si
voglia
provvedere
ad
un
posto
di
straordinario
in
in
una
scuola
di
applicazione
per
gli
ingegneri
o
in
istituti
tecnici
superiori
,
perché
potrà
_
essere
titolo
sufficiente
per
la
nomina
,
anche
indipendentemente
da
un
concorso
,
la
singolare
perizia
dimostrata
dal
candidato
con
lavori
compiuti
e
con
uffici
tenuti
in
relazione
a
quella
speciale
materia
.
Art
.
20
.
Il
concorso
è
aperto
a
tutti
a
si
rende
noto
almeno
quattro
mesi
prima
che
ne
comincino
le
pratiche
.
È
bandito
per
titoli
;
tuttavia
la
Commissione
giudicatrice
potrà
richiedere
una
prova
dell
attitudine
didattica
,
e
,
occorrendo
,
anche
una
prova
pratica
ai
concorrenti
ogni
qual
volta
lo
credesse
opportuno
.
La
Commissione
sarà
composta
di
cinque
membri
nominati
dal
Ministro
tra
i
cultori
della
materia
,
e
in
parte
tra
quelli
di
scienze
affini
,
a
proposta
collettiva
di
tutte
le
facoltà
,
a
cui
appartiene
la
cattedra
,
secondo
le
norme
che
verranno
stabilite
per
regolamento
.
Non
farà
dichiarazione
di
eleggibilità
;
proporrà
al
più
tre
candidati
in
ordine
di
merito
,
e
non
mai
alla
pari
,
con
relazione
motivata
su
tutti
i
concorrenti
.
Gli
atti
del
concorso
saranno
inviati
al
Consiglio
superiore
che
li
rassegnerà
al
Ministro
con
le
proprie
osservazioni
se
occorreranno
.
Art
.
21
.
Il
risultato
del
concorso
è
valido
per
la
Università
e
la
cattedra
per
cui
fu
bandita
Tuttavia
anche
altri
posti
vacanti
potranno
dentro
l
'
anno
dalla
deliberazione
del
Consiglio
superiore
,
di
cui
in
fine
dell
'
articolo
precedente
,
essere
occupati
dal
secondo
e
dal
terzo
dei
designati
in
ordine
di
graduatoria
sulla
proposta
della
facoltà
alla
quale
occorre
di
provvedere
;
ma
,
anche
trattandosi
di
un
concorso
per
ordinario
,
i
due
designati
dopo
il
primo
potranno
essere
nominati
soltanto
straordinari
.
Art
.
22
.
Il
professore
ordinario
è
nominato
con
Decreto
Reale
.
Il
professore
straordinario
è
nominato
con
decreto
ministeriale
per
la
durata
di
un
anno
,
e
per
la
conferma
sarà
udita
la
Facoltà
.
Dopo
due
conferme
e
tre
anni
di
non
interrotto
esercizio
,
egli
acquista
la
stabilità
,
che
gli
verrà
riconosciuta
con
Decreto
Reale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
.
Art
.
23
.
I
professori
straordinari
divenuti
stabili
potranno
,
sulla
proposta
della
facoltà
,
essere
promossi
ordinari
nell
'
Università
presso
cui
trovano
:
1°
.
purché
il
Ministro
,
sentito
Consiglio
superiore
,
riconosca
in
ogni
singolo
caso
che
si
tratta
di
una
cattedra
importante
per
gli
studi
della
facoltà
o
per
la
cultura
scientifica
,
e
che
,
date
le
condizioni
del
momento
,
essa
meriti
di
esser
.
coperta
con
un
ordinario
a
preferenza
di
altri
;
2°
purché
gli
straordinari
,
che
aspirano
a
diventar
ordinari
,
dimostrino
,
con
nuovi
lavori
pubblicati
,
con
altri
titoli
opportuni
nel
caso
delle
scuole
di
applicaz
,
o
e
,
la
loro
operosità
scientifica
.
Il
giudizio
sui
meriti
dei
candidati
sarà
affidato
ad
una
commissione
nominata
ai
sensi
del
2°
comma
dell
'
art
.
20
.
Art
.
24
.
Il
Ministro
potrà
proporre
al
Re
per
la
nomina
,
prescindendo
da
ogni
concorso
,
le
persone
che
per
opere
,
per
iscoperte
o
per
insegnamenti
dati
saranno
venute
in
meritata
fama
di
singolare
perizia
nelle
materie
che
dovrebbero
professare
.
Per
le
nomine
nell
'
Università
di
Napoli
dovrà
udirsi
il
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
.
Art
.
25
.
Il
numero
dei
professori
ordinari
e
straordinari
è
fissato
dallo
tabelle
.
A
,
B
,
C
,
del
presente
testo
unico
.
Nessun
posto
di
professore
ordinario
o
straordinario
di
materie
fondamentali
o
complementari
,
oltre
quelli
assegnati
nelle
tabelle
A
,
B
,
C
,
può
essere
istituito
se
non
per
legge
.
È
fatta
eccezione
a
questa
disposizione
per
il
Regio
Politecnico
di
Torino
o
per
gli
altri
Istituti
di
cui
all
'
art
.
114
del
presente
testo
unico
.
Gli
Istituti
stessi
entro
i
limiti
dei
rispettivi
bilanci
potranno
provvedere
alla
modificazione
dei
propri
organici
senza
aggravio
allo
Stato
,
maggiore
di
quello
indicato
nell
'
art
.
114
sopracitato
.
Art
.
26
.
In
ogni
Università
o
Istituto
superiore
per
ciascun
insegnamento
non
si
potrà
nominare
che
un
solo
professore
ordinario
o
straordinario
.
Ove
gli
iscritti
ad
un
corso
siano
in
numero
rilevante
,
si
potrà
soltanto
sdoppiare
la
cattedra
mediante
incarico
,
su
proposta
della
Facoltà
o
Scuola
e
in
seguito
a
parere
conforme
del
Consiglio
superiore
,
Art
.
27
.
(
Lo
stipendio
dei
professori
ordinari
delle
Regio
Università
e
degli
Istituti
superiori
indicati
nella
tabella
D
,
annessa
al
presente
testo
unico
è
di
lire
7000;
quello
dei
professori
straordinari
di
lire
4500
.
Gli
stipendi
dei
professori
ordinari
si
accrescono
fino
ad
un
massimo
di
L
.
10.000
con
quattro
aumenti
quinquennali
di
L
.
750
ciascuno
.
Gli
stipendi
dei
professori
straordinari
si
accrescono
con
aumenti
quinquennali
di
un
decimo
senza
poter
mai
eccedere
lo
stipendio
iniziale
dei
professori
ordinari
.
I
Direttori
di
gabinetti
,
laboratori
o
cliniche
oltre
allo
stipendio
normale
nella
qualità
di
professori
,
hanno
uno
speciale
assegno
che
non
può
essere
minore
di
L
.
500
,
né
maggiore
di
L
.
1000
.
Il
regolamento
stabilirà
il
ruolo
organico
di
tali
assegni
.
Art
.
28
.
Nessun
può
essere
investito
simultaneamente
della
qualità
di
professore
in
due
diverse
Facoltà
.
Nessuno
potrà
coprire
il
posto
di
ordinario
o
straordinario
in
più
Istituti
universitari
.
Art
.
29
.
Ai
professori
ufficiali
non
possono
essere
affidati
incarichi
retribuiti
di
materie
complementari
.
Possono
essere
conferiti
incarichi
di
materie
fondamentali
,
sia
nello
stessa
Università
o
nello
stesso
Istituto
,
sia
in
acro
Istituto
superiore
regio
nella
stessa
sede
.
Por
le
materie
fondamentali
comuni
a
più
Facoltà
o
Scuole
,
l
insegnamento
dovrà
essere
impartito
dal
professore
titolare
,
senza
che
gli
competa
alcuna
speciale
retribuzione
.
Ove
però
a
giudizio
del
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
,
l
'
insegnamento
delle
dette
materie
abbia
in
una
delle
Facoltà
o
Scuole
un
indirizzo
sostanzialmente
diverso
,
si
potrà
istituire
un
corso
speciale
,
il
quale
sarà
dato
per
incarico
e
affidato
di
preferenza
al
professore
titolare
.
Art
.
30
.
I
posti
di
ordinario
,
che
si
renderanno
vacanti
nel
ruolo
,
di
cui
all
'
art
.
25
e
alle
tabelle
A
e
C
,
del
presente
testo
unico
,
debbono
essere
coperti
per
quattro
quinti
con
la
promozione
dei
professori
straordinari
stabili
compresi
nel
ruolo
nell
'
ordine
della
loro
anzianità
a
datare
dalla
rispettiva
domanda
e
secondo
le
norme
stabilite
dall
'
art
.
23
del
presente
testo
unico
.
Ai
posti
rimanenti
può
provvedere
il
Ministero
col
bandire
concorsi
per
il
grado
di
ordinario
o
col
nominare
professori
ordinari
per
l
art
.
24
del
presente
testo
unico
in
quelle
Università
che
siano
maggiormente
sprovviste
di
ordinari
,
o
dove
la
nomina
di
ordinario
sia
altrimenti
conveniente
per
ragioni
didattiche
.
Per
le
nomine
di
ordinario
negli
Istituti
superiori
universitari
sono
applicabili
le
norme
di
legge
per
essi
vigenti
.
Art
.
31
.
Gli
incarichi
conferiti
ai
professori
ufficiali
sono
retribuiti
con
una
indennità
di
L
.
30
per
ogni
lezione
effettivamente
impartita
.
Tale
indennità
non
può
superare
1800
lire
annue
.
Gli
incarichi
conferiti
a
chi
non
sia
professore
ufficiale
sono
retribuiti
con
2000
lire
annue
.
Art
.
32
.
Tutti
i
professori
,
anche
per
gl
'
incarichi
ad
essi
affidati
,
sono
obbligati
a
dare
entro
l
anno
accademico
,
e
secondo
l
'
orario
prestabilito
al
principio
dell
'
anno
stesso
,
non
meno
di
50
lezioni
.
Alla
fine
di
ogni
anno
accademico
sarà
pubblicato
nel
Bollettino
ufficiale
della
pubblica
istruzione
,
il
numero
delle
lezioni
dato
da
ogni
singolo
professore
.
Il
professore
che
,
senza
giusti
motivi
,
riconosciuti
dal
Ministero
su
relazione
del
Consiglio
accademico
non
adempie
all
'
obbligo
anzidetto
,
è
ammonito
,
e
dell
ammonizione
è
data
notizia
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
.
Se
l
'
ammonizione
resterà
inefficace
,
il
professore
sarà
deferito
al
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
,
il
quale
procederà
a
norma
degli
articoli
38
e
39
del
presente
testo
unico
.
Art
.
33
.
I
professori
hanno
l
'
obbligo
di
risiedere
stabilmente
nella
sede
dell
'
Università
o
dell
'
Istituto
ove
insegnano
.
Possono
però
essere
autorizzati
dal
Ministro
a
risiedere
in
località
prossima
a
quella
in
cui
esercitano
l
'
insegnamento
,
quando
ciò
sta
ritenuto
conciliabile
col
pieno
e
regolare
adempimento
dei
loro
doveri
.
Art
.
34
.
I
professori
ordinari
e
straordinari
delle
RR
.
Università
e
degli
Istituti
superiori
di
grado
universitario
,
nominati
o
confermati
seconde
le
norme
previste
dagli
articoli
19
,
20
,
21
,
22
e
23
del
presente
testo
unico
,
possono
,
col
loro
consenso
,
essere
trasferiti
ad
una
cattedra
della
stessa
materia
di
altra
Università
o
Istituto
.
I
professori
ordinari
,
nominati
secondo
le
norme
predette
la
cui
cattedra
non
sia
di
carattere
complementare
,
possono
altresì
essere
trasferiti
,
col
loro
consenso
,
anche
nella
stessa
Università
o
Istituto
,
ad
una
altra
cattedra
.
,
ma
in
questo
caso
.
a
)
deve
trattarsi
di
cattedre
appartenenti
ad
un
gruppo
di
scienze
sostanzialmente
tra
loro
connesse
a
seconda
di
quanta
verrà
stabilito
nei
regolamenti
speciali
delle
facoltà
o
scuole
,
oppure
;
b
)
il
professore
,
di
cui
si
propone
il
trasferimento
,
dove
avere
effettivamente
,
in
qualità
di
professore
ordinario
o
straordinario
,
occupata
la
cattedra
,
a
cui
occorre
di
provvedere
,
o
essere
riuscito
primo
in
un
concorso
bandito
per
essa
.
Ai
sensi
delle
presenti
disposizioni
possono
essere
trasferiti
anche
i
professori
nominati
per
concorso
prima
dell
'
applicazione
della
legge
12
giugno
1904
n
.
253
.
Art
.
35
.
Ogni
trasferimento
dove
essere
proposto
dalla
Facoltà
o
Scuola
,
in
cui
è
vacante
le
cattedra
da
conferirsi
,
col
voto
favorevole
della
maggioranza
assoluta
dei
professori
ordinari
appartenenti
alle
Facoltà
o
Scuole
medesime
e
di
due
terzi
dei
presenti
alla
relative
adunanza
con
motivazione
da
pubblicarsi
nel
Bollettino
ufficiale
della
pubblica
istruzione
.
Nessun
trasferimento
può
essere
proposto
prima
che
sia
trascorso
un
mese
dalla
vacanza
della
cattedra
a
cui
si
deve
provvedere
.
Nel
caso
in
cui
la
vacanza
abbia
luogo
per
trasferimento
del
titolare
,
essa
si
intenderà
avvenuta
nel
giorno
in
cui
fu
registrato
il
relativo
decreto
.
Il
trasferimento
,
quando
non
sia
decretato
entro
dicembre
,
avrà
effetto
soltanto
col
principio
dell
'
anno
accademico
successivo
.
Art
.
36
.
I
professori
ordinari
,
gli
straordinari
ed
i
dottori
aggregati
non
possono
essere
,
salvi
i
casi
di
cui
agli
articoli
37
e
38
del
presente
testo
unico
,
né
sospesi
,
né
rimossi
,
né
comechessia
privati
dei
vantaggi
ed
onori
che
vi
sono
annessi
,
se
non
per
le
cause
e
colle
forme
infrascritte
.
Art
.
37
.
Le
cause
che
possono
dar
luogo
a
promuovere
amministrativamente
la
sospensione
o
la
rimozione
dei
professori
ordinari
e
dei
dottori
aggregati
sono
:
l
avere
,
per
atti
contrarii
all
onore
incorso
la
perdita
della
pubblica
considerazione
;
l
'
avere
coll
'
insegnamento
e
cogli
scritti
impugnate
le
verità
sulle
quali
riposa
l
'
ordine
religioso
o
morale
,
o
tentato
di
scalzare
i
principii
e
le
guarentigie
che
sono
posti
a
fondamento
della
costituzione
civile
dello
Stato
;
l
'
aver
,
infine
,
malgrado
replicate
ammonizioni
,
persistito
nella
insubordinazione
alle
Autorità
e
nella
trasgressione
delle
leggi
e
dei
regolamenti
concernenti
l
'
Università
.
Art
.
38
.
Il
Ministro
non
può
tuttavia
sottoporre
al
Re
un
decreto
di
sospensione
o
di
rimozione
di
alcuno
fra
i
professori
ordinari
e
straordinari
e
dottori
aggregati
,
che
dietro
giudizio
conforme
del
Consiglio
superiore
.
Il
Consiglio
superiore
che
in
tal
caso
dovrà
essere
composto
di
almeno
due
terzi
dei
suo
membri
non
procederà
all
'
esame
di
questi
fatti
senza
l
'
intervento
di
un
consultore
legale
,
e
senza
essersi
prima
aggiunti
due
delegati
della
Facoltà
alle
quale
appartiene
l
'
incolpato
.
Questi
delegati
saranno
scelti
dalla
Facoltà
fra
i
membri
pari
in
grado
all
'
incolpato
,
ed
avranno
voto
deliberativo
nel
sConsiglio
.
Tanto
i
membri
del
Consiglio
quanto
i
delegati
dalla
Facoltà
non
potranno
ricusare
tale
incarico
se
non
per
cause
determinate
,
intorno
alla
validità
delle
ornali
pronuncierà
il
Ministro
.
In
ogni
caso
,
quelli
fra
essi
che
per
qualsiasi
nativo
non
potranno
assistere
a
tali
tornate
del
Consiglio
,
verranno
surrogati
sino
al
compimento
dei
due
terzi
.
I
surroganti
saranno
scelti
,
secondo
i
casi
,
dal
Ministro
o
dalla
Facoltà
nelle
stesse
categorie
in
cui
vogliono
essere
presi
i
surrogati
.
L
incolpato
dovrà
essere
ammesso
innanzi
al
Consiglio
così
costituito
per
esporvi
le
sue
difese
.
Il
giudizio
del
Coniglio
sarà
testualmente
inserito
nel
Decreto
ministeriale
che
emanerà
relativamente
al
procedimento
intentato
.
Art
.
39
.
La
sospensione
non
può
eccedere
,
lue
anni
.
Essa
importa
la
perdita
dello
stipendio
.
Oltre
a
ciò
il
tempo
in
cui
essa
dura
,
non
corre
per
l
anzianità
nella
Facoltà
,
né
computato
negli
anni
di
servizio
.
La
rimozione
importa
perdita
di
tutti
i
diritti
inerenti
alle
funzioni
esercitate
nelle
università
ed
al
servizio
prestato
nelle
medesime
.
Art
.
40
.
Nel
caso
in
cui
un
professore
ordinario
o
straordinario
,
a
cagione
di
malattia
e
di
età
,
non
sarà
più
in
istato
di
riprendere
o
di
continuare
lo
sue
funzioni
,
il
Ministro
,
dopo
sentito
il
Consiglio
superiore
,
può
proporre
al
Re
la
collocazione
a
riposo
.
Art
.
4l
.
I
professori
,
compiuta
l
'
età
di
75
anni
sono
collocati
a
riposo
e
sono
ammessi
a
liquidare
la
pensione
o
la
indennità
loro
spettante
a
termini
di
legge
.
Art
.
42
.
Quando
indipendentemente
dalle
cause
previste
agli
articoli
37
e
40
del
presente
testo
unico
,
un
membro
del
corpo
accademico
rinunzia
al
proprio
ufficio
,
se
il
servizio
che
ha
prestato
nella
Università
cui
è
addetto
,
eccede
i
dieci
anni
,
potrà
ottenervi
,
secondo
le
funzioni
,
di
cui
è
e
investito
,
il
titolo
di
professore
o
di
dottore
aggregato
onorario
;
se
poi
il
servizio
eccede
i
venti
anni
,
(
e
per
i
professori
dell
'
Università
di
Napoli
,
quindici
)
al
predicato
di
onorario
sarà
sostituito
quello
di
emerito
.
Questi
titoli
sono
accordati
dal
Re
,
o
con
approvazion
del
Re
,
dalle
rispettive
Facoltà
.
Il
professore
ordinario
che
rinunzia
al
suo
ufficio
,
può
assumere
nella
Facoltà
cui
appartiene
,
la
qualità
di
dottore
aggregato
,
od
anche
di
semplice
privato
insegnante
.
Art
.
43
.
I
richiami
che
potessero
levarsi
contro
gl
'
insegnanti
a
titolo
ufficiale
che
non
né
ordinari
né
straordinari
e
contro
gl
'
insegnanti
a
titolo
privato
,
saranno
portati
dinanzi
al
Ministro
il
quale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
prenderà
i
provvedimenti
opportuni
.
Art
.
44
.
In
ogni
evento
però
il
Ministro
potrà
far
chiudere
temporaneamente
i
corsi
che
fossero
occasione
di
scandali
,
e
potessero
provocare
disordini
.
In
caso
d
'
urgenza
questa
stessa
facoltà
apparterrà
al
Rettore
della
Università
nella
città
ove
esso
si
trova
,
od
al
R
.
Provveditore
se
in
altre
città
.
Queste
autorità
scolastiche
dovranno
immediatamente
riferirne
al
Ministro
per
l
'
approvazione
e
per
le
opportune
disposizioni
.
Sezione
II
.
Dei
dottori
aggregati
.
Art
.
45
.
I
dottori
aggregati
sono
mantenuti
nelle
Università
nelle
quali
esistono
attualmente
.
La
qualità
di
dottore
aggregato
si
ottiene
per
mezzo
dei
concorsi
che
a
questo
fine
saranno
annualmente
intimati
nelle
diverse
Facoltà
.
Art
.
46
.
Per
essere
ammessi
al
concorso
di
aggregazione
in
una
Facoltà
conviene
aver
ottenuto
almeno
da
due
anni
la
laurea
che
si
conferisce
nella
medesima
,
od
essere
in
possesso
di
titoli
riputati
equivalenti
a
questa
laurea
.
L
'
estimazione
di
tali
titoli
sarà
fatta
,
salvo
ricorso
al
Consiglio
superiore
,
dalla
Facoltà
.
Art
.
47
.
Vi
sarà
un
concorso
per
ogni
anno
in
ciascuna
Facoltà
,
talché
ognuna
delle
diverse
materie
che
vi
si
insegnano
possa
divenire
in
breve
stadio
di
tempo
oggetto
d
un
concorso
.
Il
numero
dei
candidati
che
in
ogni
concorso
potranno
essere
promossi
all
'
aggregazione
,
non
eccederà
mai
quello
di
due
.
Art
.
48
.
Per
l
'
aggregazione
alla
Facoltà
di
filosofia
e
lettere
non
si
apriranno
concorsi
che
nell
Università
di
Torino
.
Art
.
49
I
concorsi
avemmo
luogo
dinanzi
a
Commissioni
appositamente
istituite
,
e
colla
maggiore
pubblicità
possibile
,
per
via
di
esperimenti
orali
e
scritti
in
ognuna
delle
materie
che
formano
argomento
dei
concorsi
medesimi
.
Art
.
50
.
Ciascuna
di
queste
Commissioni
sarà
composta
dal
Preside
della
rispettiva
Facoltà
,
il
quale
ne
avrà
la
presidenza
,
del
professore
ordinario
o
straordinario
al
quale
è
affidato
l
'
insegnamento
delle
materia
del
concorso
,
di
tre
membri
eletti
nel
suo
seno
dall
'
intiera
Facoltà
,
e
di
quattro
altri
membri
scelti
dal
Ministro
o
nel
corpo
accademico
o
fuori
di
esso
fra
coloro
che
saranno
riputati
idonei
a
tale
uffizio
.
Nelle
Facoltà
dove
la
stessa
materia
è
affidata
a
più
professori
,
ciascuno
di
essi
sarà
chiamato
alternativamente
a
far
parte
delle
Commissioni
che
pei
concorsi
sopra
questa
materia
saranno
istituite
.
Art
.
51
.
A
queste
Commissioni
spetterà
l
apprezzare
il
merito
di
cui
i
singoli
candidati
avranno
dato
prova
nei
diversi
esperimenti
,
e
di
pronunziare
,
ove
occorra
,
definitivamente
nei
limiti
prescritti
nell
'
alinea
dall
'
art
.
47
la
promozione
di
coloro
che
si
saranno
chiariti
più
idonei
.
Art
.
52
.
Non
pertanto
la
qualità
di
dottore
aggregate
potrà
senz
'
altro
essere
conferita
dal
Re
ed
anche
mediante
elezione
con
due
terzi
di
maggioranza
dalle
diverse
Facoltà
,
a
coloro
cui
può
essere
,
a
termini
dell
'
art
.
21
,
conferita
quella
di
professore
ordinario
senza
concorso
.
Art
.
T53
.
I
dottori
aggregati
suppliscono
,
in
caso
di
temporaneo
impedimento
,
i
professori
per
gli
insegnamenti
di
cui
questi
sono
ufficialmente
incaricati
,
fanno
parte
delle
Commissioni
istituite
per
gli
esami
speciali
e
generali
,
e
sono
chiamati
ad
argomentare
nell
ultimo
esprerimento
di
laurea
.
Nel
caso
mancassero
dottori
aggregati
applicati
alla
speciale
Commissione
di
esame
,
o
finalmente
per
l
'
argomentazione
,
è
fatta
facoltà
al
Preside
di
scegliere
persona
idonea
fra
gli
estranei
al
corpo
accademico
,
ma
a
preferenza
fra
i
liberi
insegnanti
.
Art
.
54
.
I
dottori
aggregati
non
hanno
stipendio
fisso
,
ma
sono
loro
assegnate
convenienti
indennità
per
l
ufficio
prestato
nel
supplire
i
professori
e
per
le
altre
funzioni
accademiche
cui
potessero
essere
chiamati
ad
esercitare
.
Art
.
55
.
Il
Consiglio
superiore
decide
,
sopra
rapporto
del
Rettore
dell
'
Università
alla
fine
di
ogni
anno
accademico
,
salvo
ricorso
al
Ministero
,
se
le
indennità
da
pagarsi
ai
dottori
aggregati
a
titolo
di
supplenti
dei
professori
debbono
prelevarsi
in
tutto
od
in
parte
sugli
stipendi
dei
professori
surrogati
.
Tali
indennità
non
saranno
interamente
a
carico
dello
Stato
senonché
nei
casi
in
cui
il
professore
sia
impedito
per
cagione
di
pubblico
servizio
o
di
malattia
.
CAPO
V
.
Degli
insegnanti
a
titolo
privato
.
Art
.
56
.
I
professori
ordinari
ed
i
professori
straordinari
,
oltre
l
'
insegnamento
che
loro
è
ufficialmente
affidato
,
potranno
dare
,
nelle
Facoltà
a
cui
sono
addetti
,
corsi
privati
sopra
tutte
le
materie
che
vi
insegnano
o
sulle
materie
affini
.
Nessuno
di
essi
potrà
ripetere
a
titolo
privato
l
insegnamento
che
dà
o
dovrebbe
dare
a
titolo
pubblico
.
I
suddetti
professori
non
hanno
diritto
ad
alcuna
retribuzione
per
i
dorsi
liberi
che
impartiscono
.
I
dottori
aggregati
sono
di
diritto
liberi
insegnanti
ciascuno
per
gli
insegnamenti
prescritti
nel
programma
ufficiale
delle
rispettive
Facoltà
o
ad
essi
attinenti
.
Art
.
57
.
Tutti
coloro
cui
è
concesso
insegnare
a
titolo
privato
,
volendo
usare
di
tale
facoltà
,
presenteranno
i
loro
programmi
al
Consiglio
superiore
.
Art
.
58
.
Avranno
pure
diritto
di
dare
lezioni
intorno
alle
materie
che
s
'
insegnano
nelle
Università
coloro
che
,
non
essendo
né
professori
ordinari
né
straordinari
,
né
dottori
aggregati
,
saranno
riconosciuti
idonei
secondo
le
norme
infra
stabilite
.
Art
.
59
.
L
'
autorizzazione
all
'
insegnamento
cui
accenna
l
'
articolo
precedente
,
può
essere
concessa
dal
Ministro
a
quelli
che
abbiano
dato
prove
non
dubbie
di
capacità
nella
materie
che
si
propongono
d
'
insegnare
.
A
meno
però
che
si
tratti
delle
persone
a
cui
si
riferisce
la
disposizione
dell
'
art
.
24
del
presente
testo
unico
,
il
Ministro
non
può
concedere
tale
autorizzazione
se
non
dopo
aver
sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
.
Art
.
60
.
Fuori
dei
casi
previsti
dall
'
articolo
premettente
,
per
poter
acquistare
la
qualità
d
'
insegnante
privato
,
il
postulante
dovrà
dar
prova
della
propria
capacità
con
un
esame
particolare
intorno
alla
scienza
od
al
ramo
di
scienza
su
cui
verserà
il
suo
insegnamento
.
Art
.
6l
.
L
'
esame
consisterà
:
1°
in
un
dissertazione
scritta
sopra
lo
tema
proposto
dalla
Commissione
esaminatrice
;
2°
in
una
conferenza
intorno
al
tema
della
dissertazione
ed
intorno
alla
scienza
od
al
ramo
di
scienza
che
deve
formare
oggetto
dell
'
insegnamento
;
3°
in
una
lezione
intorno
ad
un
tema
proposto
pure
dalla
Commissione
.
L
'
ultimo
esperimento
sarà
fatto
in
pubblico
.
Le
norme
e
le
cautele
da
osservarsi
in
quest
esame
saranno
determinate
da
un
regolamento
.
Art
.
62
.
L
'
esame
di
cui
all
'
art
.
precedente
,
sarà
dato
da
una
Commissione
nominata
dal
Ministro
,
presieduta
dal
Preside
della
Facoltà
cui
si
riferisce
il
soggetto
dello
esame
,
e
composta
in
numero
eguale
di
membri
scelti
nella
Facoltà
stessa
e
di
membri
estranei
alla
medesima
.
Art
.
G3
.
L
'
autorizzazione
d
'
insegnare
a
titolo
privato
è
conceduta
per
le
città
dove
esiste
un
Università
od
una
Facoltà
,
e
rispettivamente
pei
soli
corsi
che
ivi
si
professano
a
titolo
pubblico
.
La
sorveglianza
sul
privato
insegnamento
viene
esercitata
dal
Rettore
nella
città
dove
esiste
una
Università
ed
in
quelle
dove
havvi
una
sola
Facoltà
,
dal
Preside
di
essa
.
Art
.
64
.
I
corsi
dati
a
titolo
privato
secondo
le
norme
prescritte
dal
presente
testo
unico
avranno
lo
stesso
valore
legale
dei
corsi
a
titolo
pubblico
.
Art
.
65
.
I
corsi
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
non
potranno
essere
sospesi
e
chiusi
definitivamente
se
non
previo
il
parere
del
Consiglio
superiore
,
sentiti
gli
insegnanti
del
cui
corso
si
tratta
,
nelle
loro
difese
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
44
del
presente
testo
unico
.
Art
.
66
.
Il
privato
insegnante
perde
tale
qualità
se
per
cinque
anni
consecutivi
non
l
'
eserciti
,
senza
legittimo
impedimento
.
Art
.
67
.
Coloro
i
quali
otterranno
l
'
abilitazione
alla
libera
docenza
o
il
trasferimento
di
essa
da
una
ad
altra
Università
od
Istituto
,
dovranno
,
per
l
'
emissione
del
relativo
decreto
,
pagare
le
tasse
fissate
dalla
Tabella
F
annessa
al
presente
testo
unico
.
Art
.
68
.
Gli
insegnanti
dei
corsi
a
cui
si
applica
l
'
art
.
61
del
presente
testo
unico
hanno
diritto
ad
una
quota
della
tassa
d
'
iscrizione
pagata
dagli
studenti
iscritti
ai
loro
corsi
.
CAPO
VI
.
Delle
autorità
universitarie
.
Art
.
69
.
La
Direzione
amministrativa
e
l
'
ispezione
accademica
in
ciascuna
università
saranno
esercitate
dal
Rettore
e
dai
Presidi
.
Art
.
70
.
Il
Rettore
è
preposto
subordinatamente
al
Ministro
al
governo
immediato
dell
'
Università
.
La
sua
potestà
si
estende
,
in
conformità
della
legge
e
dei
regolamenti
,
a
tutta
l
'
Università
,
sia
che
si
consideri
sotto
l
'
aspetto
amministrativo
in
ordine
alle
autorità
od
ai
diversi
ufficiali
ed
impiegati
di
ogni
classe
,
che
vi
sono
istituiti
,
sia
che
si
consideri
sotto
l
'
aspetto
dell
'
insegnamento
in
ordine
allo
diverse
categorie
di
insegnanti
e
di
studenti
che
la
compongono
.
Nell
'
Università
di
Napoli
il
Rettore
sarà
scelto
a
maggioranza
di
voti
da
tutti
i
professori
componenti
il
corpo
universitario
sopra
tre
candidati
proposti
da
una
delle
Facoltà
tra
i
professori
ordinari
ed
emeriti
che
fanno
parte
della
medesima
.
Tutte
le
Facoltà
eserciteranno
questo
diritto
l
'
una
dopo
l
altra
successivamente
.
La
nomina
del
Rettore
scelto
dal
corpo
universitario
sarà
valida
dopo
l'approvaz1one
del
Ministro
.
Quando
questa
venisse
rigettata
,
si
procederà
ad
una
seconda
elezione
per
la
quale
la
Facoltà
non
potrà
proporre
fra
i
candidati
colui
,
la
cui
nomina
è
stata
rigettata
.
La
carica
di
Rettore
dura
due
anni
.
Art
.
71
.
Il
Rettore
mantiene
nelle
condizioni
che
loro
sono
fatte
dalla
legge
e
dai
regolamenti
,
le
autorità
e
gli
ufficiali
che
sono
preposti
alle
diverse
Facoltà
ed
agli
stabilimenti
che
sono
annessi
alla
Università
.
A
questo
fine
riforma
e
,
secondo
i
casi
,
annulla
i
loro
atti
,
salvo
ricorso
al
Ministro
.
Art
.
72
.
Informa
il
Ministro
intorno
al
modo
con
cui
ciascuno
degli
insegnanti
attende
al
disimpegno
de
'
propri
doveri
accademici
.
Fa
le
opportune
ammonizioni
ufficiali
ai
trasgressori
di
questi
doveri
,
e
ne
fa
tener
nota
in
apposito
registro
.
Art
.
73
.
Vigila
sopra
tutta
la
scolaresca
,
chiede
ai
Presidi
delle
rispettive
Facoltà
ed
ei
membri
del
corpo
accademico
informazioni
intorno
ai
progressi
degli
studenti
,
all
'
ordine
dei
loro
studi
,
e
alla
loro
diligenza
.
Mantiene
in
tutti
gli
stabilimenti
universitari
l
osservanza
della
disciplina
scolastica
.
Conferma
o
,
secondo
i
casi
,
mitiga
od
annulla
,
a
norma
della
legge
e
dei
regolamenti
i
giudizi
disciplinari
che
in
via
di
ricorso
sono
portati
dinanzi
a
lui
.
Designa
al
Ministro
par
gli
opportuni
riguardi
gli
studenti
che
si
saranno
segnalati
per
ingegno
,
diligenza
e
buona
condotta
.
Art
.
74
.
Fa
annualmente
una
relazione
,
che
trasmette
unitamente
a
quelle
parziali
dei
Presidi
di
Facoltà
,
intorno
alle
condizioni
dell
'
insegnamento
,
ed
ai
risultati
degli
esami
e
dei
concorsi
nelle
Facoltà
stesse
,
ed
intorno
allo
stato
del
materiale
annesso
ai
vari
stabilimenti
dell
'
Università
.
Art
.
75
.
Pronunzia
intorno
ai
ricorsi
relativi
alle
immatricolazioni
,
alle
iscrizioni
ai
corsi
ed
all
'
ammissione
agli
esami
.
Pronunzia
egualmente
,
salvo
ricorso
al
Ministro
,
intorno
alle
tasse
che
a
questi
diversi
oggetti
si
riferiscono
.
Art
.
76
.
Dà
i
diplomi
di
laurea
,
i
quali
dovranno
essere
muniti
del
suggello
della
Università
e
di
quelli
della
corrispondente
Facoltà
,
con
le
firme
del
Rettore
,
del
Preside
della
Facoltà
e
del
Capo
della
Segreteria
.
Dà
i
certificati
degli
studi
o
degli
esami
fatti
nelle
diverso
Facoltà
,
come
altresì
le
patenti
ed
i
brevetti
che
si
acquistano
nelle
medesime
.
Art
.
77
.
Veglia
alla
conservazione
delle
fabbriche
,
delle
biblioteche
,
dei
musei
,
dei
gabinetti
ed
in
generale
di
tutti
gli
stabilimenti
analoghi
,
che
sono
annessi
all
'
Università
.
Art
.
78
.
Convoca
il
corpo
accademico
,
ne
presiede
le
adunanze
e
lo
precede
nelle
pubbliche
solennità
.
Art
.
79
L
indennità
ai
Rettori
è
fissata
in
L
.
1200
annue
.
Art
.
80
.
Nelle
diverse
sue
funzioni
il
Rettore
è
assistito
dai
presidi
delle
Facoltà
.
Il
preside
anziano
lo
surrogherà
nei
casi
d
'
impedimento
.
Art
.
81
.
I
presidi
delle
Facoltà
sono
nominati
dal
Re
fra
i
professori
ordinari
,
o
tra
i
professori
emeriti
della
rispettiva
Facoltà
.
Stanno
in
uffizio
tre
anni
e
sono
rieleggibili
.
Nell
'
Università
di
Napoli
l
'
ufficio
di
Preside
sarà
esercitato
dai
professori
ordinari
e
dai
professori
emeriti
successivamente
,
per
ogni
anno
secondo
l
'
ordine
della
loro
nomina
.
Tra
quelli
che
sono
nominati
contemporaneamente
sarà
preferito
il
più
antico
di
età
.
Il
professore
più
anziano
della
Facoltà
sostituirà
il
Preside
in
tutti
i
casi
d
'
assenza
del
medesimo
.
Nelle
Università
siciliane
i
Presidi
sono
nominati
dalle
rispettive
Facoltà
a
pluralità
di
suffragi
.
Nelle
Università
toscane
la
carica
di
Preside
è
annuale
e
passa
per
turno
dal
professore
più
anziano
della
Facoltà
al
meno
anziano
,
che
abbia
compiuto
cinque
armi
di
servizio
.
I
Presidi
esercitano
,
subordinatamente
al
Rettore
,
nelle
Facoltà
cui
sono
preposti
e
sopra
gli
stabilimenti
che
sono
annessi
alle
medesime
,
l
'
autorità
che
questi
esercitano
nell
'
intera
Università
.
Convocano
le
Facoltà
,
ne
presiedono
le
adunanze
e
le
precedono
nello
pubbliche
solennità
.
Art
.
82
Ciascuna
Facoltà
delibera
intorno
alla
ripartizione
dell
'
insegnamento
fra
le
diverse
cattedre
,
e
presenta
i
programmi
annuali
dei
corsi
,
in
cui
questo
insegnamento
è
distribuito
,
all
'
esame
e
alle
deliberazioni
del
Consiglio
superiore
.
Conosce
dei
falli
che
importano
contravvenzioni
elle
leggi
ed
ai
regolamenti
relativi
alla
disciplina
scolastica
,
ed
applica
,
entro
i
limiti
prescritti
dall
'
art
.
99
del
presente
testo
unico
,
dopo
aver
sentiti
gli
incolpati
nei
loro
mezzi
di
difeaa
,
le
pene
che
a
norma
dell
'
art
.
98
sono
stabilite
al
fino
di
mantenere
questa
disciplina
.
Fa
annualmente
una
relazione
al
Rettore
intorno
allo
stato
dell
insegnamento
e
della
disciplina
e
intorno
alle
provvisioni
che
crederà
necessarie
pel
miglior
andamento
degli
studi
.
Art
.
83
.
Sull
'
invito
del
Ministro
o
del
Rettore
,
ognuna
delle
Facoltà
prepara
i
progetti
di
regolamento
e
dà
tutti
i
pareri
che
secondo
l
'
ordine
della
propria
competenza
accademica
possono
esserle
richiesti
.
Art
.
84
.
L
'
Accademia
stabilita
in
Milano
sarà
retta
da
un
Preside
nominato
dal
Re
con
norme
sopraindicate
all
'
art
.
81
.
Egli
eserciterà
nell
'
Istituto
a
cui
è
preposto
l
'
autorità
stessa
che
è
attribuita
ai
Rettori
ed
ai
Presidi
nelle
Università
.
Un
segretario
nominato
nella
Facoltà
,
farà
presso
il
Preside
l
uffizio
dei
segretari
delle
Università
.
Potranno
esservi
aggiunti
,
a
norma
del
bisogno
,
degli
impiegati
inferiori
.
CAPO
VII
.
Degli
studenti
e
degli
uditori
.
Art
.
86
.
Le
tasse
e
sopratasse
scolastiche
per
le
Università
e
per
gli
Istituti
superiori
sono
fissate
dalla
tabella
G
annessa
al
presente
testo
unico
.
Il
pagamento
fatto
per
una
delle
Università
o
Facoltà
sarà
computato
anche
quando
lo
studente
si
trasferisca
in
altre
.
Le
sopratasse
di
esame
si
verseranno
dagli
studenti
nello
cassa
dell
Università
od
Istituto
,
prima
della
iscrizione
agli
esami
.
Il
fondo
annualmente
costituito
dalle
sopratasse
versate
dagli
studenti
sarà
erogato
interamente
per
propine
ai
membri
dello
commissioni
esaminatrici
e
distribuito
in
ragione
del
numero
degli
esami
cui
ciascun
membro
avrà
preso
parte
.
Coloro
i
quali
sono
ammessi
a
frequentare
come
uditori
qualche
corso
particolare
nella
Università
,
sono
tenuti
a
pagare
una
quota
delle
tasse
d
'
iscrizione
e
della
sopratassa
di
cui
nella
tabella
.
G
.
Art
.
86
.
L
'
uditore
può
chiedere
ed
ottenere
un
certificato
di
frequentazioni
o
di
subìto
esame
,
del
corso
di
lezioni
,
al
quale
sia
stato
regolarmente
iscritto
,
mediante
la
tassa
stabilite
per
questi
documenti
.
Art
.
87
.
Ai
giovani
segnalati
per
valore
negli
studi
e
di
disagiata
condizione
domestica
può
essere
accordata
la
dispensa
per
intero
o
per
metà
delle
tasse
e
sopratasse
secondo
le
norme
ed
i
criteri
da
fissarsi
per
Decreto
Reale
.
Art
.
88
.
Gli
studenti
sono
liberi
di
regolare
essi
stessi
l
'
ordine
degli
studi
che
aprono
l
'
adito
al
grado
a
cui
aspirano
.
Tuttavia
le
Facoltà
formeranno
ciascuna
un
piano
destinato
a
servire
di
guida
ai
rispettivi
alunni
per
fare
una
ordinata
ripartizione
dei
loro
studi
.
Art
.
89
.
Nelle
Università
ove
maggiore
il
numero
degli
studenti
,
le
sessioni
degli
esami
possono
essere
prolungate
per
decreto
ministeriale
,
su
proposta
del
Consiglio
accademico
,
purché
non
s
'
interrompa
il
corso
normale
delle
lezioni
.
Lo
studente
non
potrà
presentarsi
all
'
esame
che
una
sola
volta
per
ogni
sessione
.
Art
.
90
.
La
laurea
dottorale
verrà
conferita
in
tutte
le
facoltà
agli
studenti
che
avranno
superata
la
prova
degli
esami
speciali
e
generali
che
sono
richiesti
per
questo
grado
accademico
.
Art
.
91
.
Gli
studenti
sono
liberi
di
regolare
essi
stessi
l
'
ordine
dei
loro
esami
,
con
questa
riserva
che
non
saranno
ammessi
ad
alcuno
degli
esami
generali
se
non
dopo
aver
superati
tutti
gli
esami
speciali
.
Art
.
92
.
Gli
esami
,
tanto
speciali
quanto
generali
,
superati
in
una
delle
Università
del
Regno
,
hanno
lo
stesso
effetto
legale
in
tutte
le
altre
.
Art
.
93
.
Il
numero
degli
esami
e
quello
dei
componenti
le
Commissioni
esaminatrici
,
sarà
determinato
con
Decreto
reale
,
udito
il
parere
del
Consiglio
superiore
.
Art
.
94
Gli
esami
saranno
pubblici
,
ed
avranno
luogo
per
ciascun
candidato
.
Oltre
i
professori
ufficiali
,
saranno
chiamati
a
far
parte
delle
Commissioni
esaminatrici
uno
o
due
membri
scelti
fuori
del
corpo
accademico
,
ed
a
preferenza
tra
i
privati
docenti
.
Art
.
95
.
Non
sarà
valido
e
dovrà
essere
ripetuto
in
un
altro
anno
ogni
corso
,
per
il
quale
,
a
cagione
di
assenza
o
di
tumulto
degli
studenti
,
il
professore
non
abbia
potuto
fare
le
50
lezioni
prescritte
.
Art
.
96
.
Gli
esami
fatti
ed
i
gradi
ottenuti
fuori
del
Regno
saranno
senza
effetto
nello
Stato
,
salvo
il
caso
di
legge
speciale
.
Ciò
non
pertanto
coloro
che
avranno
ottenuto
diplomi
di
laurea
in
alcuna
delle
Università
estere
di
maggior
fama
e
che
faranno
constare
di
aver
effettivamente
fatti
gli
studi
e
gli
esami
richiesti
per
gli
analoghi
gradi
nelle
Università
dello
Stato
,
saranno
dispensati
dall
'
obbligo
di
fare
gli
esami
speciali
,
e
verranno
senza
più
ammessi
a
fare
gli
esami
generali
del
grado
a
cui
aspirano
.
Per
le
persone
considerate
all
'
art
.
24
potrà
darsi
dispensa
dagli
esami
generali
:
questa
concessione
verrà
fatta
con
Decreto
reale
previo
il
parere
del
Consiglio
Superiore
.
Coloro
poi
che
faranno
constare
d
'
aver
fatto
in
alcuna
delle
anzidette
Università
uno
o
più
corsi
fra
quelli
prescritti
dalla
presente
legge
,
potranno
essere
ammessi
ai
relativi
esami
.
Art
.
97
.
Gli
esami
che
saranno
necessari
per
ottenere
nelle
Università
i
certificati
,
i
brevetti
e
le
patenti
che
rendono
abili
all
esercizio
di
alcune
particolari
arti
,
professioni
od
uffici
dello
Stato
,
saranno
determinati
nei
regolamenti
delle
Facoltà
in
cui
vogliono
essere
fatti
gli
studi
che
a
simili
esami
si
riferiscono
.
Art
.
98
.
Le
pene
che
le
Autorità
universitarie
pronunciano
al
fine
di
mantenere
la
disciplina
scolastica
sono
le
seguenti
:
1°
L
'
ammonizione
,
2°
L
'
interdizione
temporaria
di
uno
o
più
corsi
;
3°
La
sospensione
dagli
esami
;
4°
L
esclusione
temporaria
dall
'
Università
,
Art
.
99
.
L
'
applicazione
della
prima
di
queste
pene
può
essere
fatta
dal
preside
della
Facoltà
,
quella
della
seconda
dal
rettore
,
le
altre
due
debbono
essere
pronunziate
dalla
Facoltà
.
L
applicazione
delle
prime
due
pene
non
può
dar
luogo
a
ricorso
in
fuori
dell
'
ordine
delle
autorità
costituite
nella
Università
;
per
le
altre
vi
sarà
sempre
luogo
a
ricorso
al
Ministro
.
Art
.
100
.
Sarà
rifiutata
in
qualunque
Università
dello
Stato
l
immatricolazione
a
coloro
che
si
troveranno
ancora
sotto
il
peso
della
seconda
,
terza
e
quarta
delle
anzidette
pene
.
Art
.
101
La
giurisdizione
disciplinaria
delle
diverse
Autorità
universitarie
non
si
estende
fuori
della
cerchia
degli
stabilimenti
di
cui
si
compone
la
rispettiva
Università
.
Art
.
102
.
Con
apposito
regolamento
sono
particolarmente
determinati
i
poteri
disciplinari
attribuiti
a
ciascuna
delle
autorità
universitarie
e
le
forme
da
seguirsi
nell
'
esercizio
dei
medesimi
.
CAPO
VIII
.
Del
personale
assistente
,
tecnico
e
subalterno
e
del
personale
di
segreteria
.
Art
.
103
.
Gli
stipendi
del
personale
assistente
,
tecnico
e
subalterno
addetto
alle
Università
e
agli
altri
Istituti
d
'
istruzione
superiore
sono
stabiliti
in
conformità
della
tabella
E
annessa
al
presente
testo
unico
.
Art
.
104
.
Alle
cattedre
di
materie
complementari
,
tenute
da
professori
incaricati
,
non
possono
essere
addetti
aiuti
né
assistenti
;
per
esse
si
può
però
disporre
dell
'
opera
del
personale
addetto
all
Istituto
ove
è
impartito
l
'
insegnamento
obbligatorio
più
affine
.
Art
.
105
Il
personale
delle
tre
categorie
preindicate
viene
ripartito
in
ciascuna
Università
od
Istituto
superiore
secondo
le
tabelle
I
,
L
,
,
M
,
annesse
al
presente
testo
unico
.
Queste
non
potranno
essere
modificate
se
non
per
legge
.
Art
.
106
.
Al
personale
assistente
e
tecnico
sono
applicabili
gli
articoli
4
e
10
al
28
della
legge
25
giugno
1908
,
n
.
290
,
sullo
stato
giuridico
degli
impiegati
civili
.
Art
.
107
.
Il
ruolo
organico
del
personale
delle
segreterie
universitarie
è
stabilito
in
conformità
della
tabella
H
annessa
al
presento
testo
unico
.
Art
.
108
.
Non
sono
ammessi
sotto
qualunque
titolo
,
come
comandati
alle
segreterie
universitarie
,
impiegati
di
altri
uffici
.
Caro
IX
.
Disposizioni
generali
.
Art
.
109
.
La
cittadinanza
dello
Stato
non
è
una
condizione
richiesta
per
essere
ammessi
ai
concorsi
e
per
essere
chiamati
,
eletti
o
autorizzati
a
dare
un
insegnamento
qualunque
pubblico
,
purché
i
candidati
soddisfacciano
ai
requisiti
voluti
dalla
legge
.
Art
.
110
.
Non
possono
esser
,
ammessi
ai
concorsi
universitari
,
né
eletti
a
far
parte
dei
Corpi
accademici
,
né
comechessia
chiamati
od
autorizzati
ad
insegnare
o
ad
esercitare
un
ufficio
amministrativo
od
un
impiego
di
qualsiasi
ordine
negli
stabilimenti
universitarii
,
e
dovranno
in
ogni
caso
cessare
immediatamente
dalle
funzioni
che
vi
esercitano
coloro
che
saranno
stati
condannati
a
pene
criminali
a
meno
che
non
sia
intervenuta
un
'
amnistia
in
loro
favore
la
quale
non
potrà
invocarsi
a
favore
dei
condannati
ad
una
pena
qualunque
per
falso
,
furto
,
truffa
ed
attentato
ai
costumi
,
benché
non
andasse
congiunta
a
questa
pena
né
l
'
interdizione
né
la
sospensione
dello
esercizio
dei
pubblici
uditi
.
Lo
stato
di
fallimento
dichiarato
doloso
produrrà
la
stessa
incapacità
delle
pene
precitate
.
Art
.
111
.
La
lingua
italiana
b
la
lingua
ufficiale
dell
insegnamento
e
degli
esami
in
tutti
gli
stabilimenti
universitari
.
Art
.
112
.
La
divisa
delle
Autorità
universitarie
,
dei
Membri
del
corpo
accademico
,
e
degli
Insegnanti
in
ciascuna
Facoltà
continua
ad
essere
quella
stabilita
.
Art
.
113
I
rettori
delle
Università
,
i
capi
degli
Istituti
d
'
istruzione
superiore
,
i
direttori
di
cliniche
e
di
gabinetti
scientifici
,
non
possono
godere
nelle
spese
i
fondi
loro
assegnati
,
anno
per
anno
,
a
titolo
di
dotazione
o
di
assegni
straordinari
.
Essi
sono
personalmente
responsabili
delle
eccedenze
di
spese
che
si
verifichino
anno
per
anno
sui
fondi
da
essi
amministrati
;
ed
il
Ministero
dell
istruzione
pubblica
provvederà
d
accordo
con
quello
del
tesoro
,
a
trattenere
sugli
stipendi
relativi
le
somme
necessarie
a
liquidare
le
eccedenze
stesse
.
Art
.
114
.
La
spesa
degli
aumenti
portati
dalla
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
agli
stipendi
dei
professori
ordinari
e
straordinari
del
Regio
Istituto
di
studi
superiori
di
Firenze
,
del
Regio
Politecnico
di
Torino
,
della
Regia
Scuola
superiore
navale
di
Genova
,
degli
Istituti
clinici
di
perfezionamento
di
Milano
è
a
totale
carico
dello
Stato
.
In
corrispondenza
degli
aumenti
di
cui
sopra
,
e
nella
misura
risultante
da
apposita
liquidazione
saranno
accresciuti
anno
per
anno
i
contributi
dello
Stato
nella
spesa
di
mantenimento
degli
Istituti
sovraindicati
,
stabiliti
rispettivamente
dalle
leggi
9
luglio
1905
,
n
.
366
,
e
8
luglio
1906
,
n
.
321
,
dal
Regio
Decreto
36
luglio
1891
,
n
.
480
,
e
dalla
legge
9
luglio
1905
,
n
.
365
.
Sarà
pure
a
carico
dello
Stato
la
spesa
dogli
aumenti
di
stipendio
per
i
due
professori
ordinari
e
per
lo
straordinario
delle
scuole
di
elettrotecnica
e
di
elettrochimica
annesse
al
Regio
Istituto
tecnico
superiore
di
Milano
.
Parimenti
sarà
a
carico
dello
Stato
la
maggiore
spesa
che
per
effetto
della
logge
19
luglio
1909
n
.
496
occorrerà
oltre
quella
stabilita
dall
'
art
.
12
della
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
per
il
riordinamento
degli
insegnamenti
della
Scuola
d
'
applicazione
per
gli
ingegneri
di
Padova
;
e
quella
occorrente
per
il
miglioramento
economico
del
personale
assistente
,
tecnico
e
subalterno
del
Regio
Istituto
di
studi
superiori
di
Firenze
.
Art
.
115
.
I
maggiori
proventi
complessivi
annuali
delle
tasse
in
confronto
a
quelli
risultanti
dal
consuntivo
per
il
1901-1902
,
serviranno
ad
aumentare
,
nello
stato
di
previsione
della
spesa
pel
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
al
di
sopra
di
quarto
siasi
effettivamente
verificato
al
consuntivo
suddetto
,
gli
stanziamenti
relativi
all
'
istruzione
superiore
,
sia
per
le
dotazioni
e
per
il
personale
assistente
e
inserviente
,
sia
per
borse
di
studio
e
posti
di
perfezionamento
,
sia
per
le
dotazioni
ed
il
personale
delle
biblioteche
universitarie
.
A
ciascuna
Università
od
Istituto
superiore
saranno
restituiti
annualmente
i
tre
quarti
della
metà
dei
maggiori
proventi
rispettivi
,
per
erogarsi
,
su
deliberazione
del
Consiglio
accademico
approvata
dal
Ministero
,
agli
scopi
previsti
in
questo
e
nel
successivo
articolo
del
presente
testo
unico
Le
sopratasse
d
'
esame
continueranno
ad
essere
nella
nova
misura
erogate
interamente
per
propine
ai
membri
delle
Commissioni
esaminatrici
.
Art
.
116
.
I
proventi
stessi
serviranno
inoltre
per
stanziare
nella
parte
straordinaria
del
suddetto
stato
di
previsione
,
in
aggiunta
delle
somme
che
nella
parte
stessa
costituiscono
presentemente
la
dotazione
annuale
per
spese
in
servizio
della
istruzione
superiore
,
le
somme
o
le
rate
annuali
di
esse
,
che
in
base
a
nuove
convenzioni
speciali
con
gli
enti
locali
e
previe
concorso
di
questi
,
facciano
carico
allo
Stato
per
costruzioni
e
miglioramenti
di
edifizi
delle
Università
e
degli
Istituti
superiori
.
Art
.
117
.
La
quota
d
'
aumento
delle
tasse
e
sopratasse
riguardanti
le
vane
sezioni
dell
Istituto
di
studi
superiori
pratici
e
di
perfezionamento
in
Firenze
è
assegnata
nella
sua
totalità
all
'
Istituto
stesso
in
aumento
della
dotazione
stabilita
dalla
convenzione
approvata
con
la
legge
9
luglio
1905
,
n
.
366
.
Art
.
118
.
Restano
ferme
le
leggi
speciali
riguardanti
gli
Istituti
d
'
istruzione
superiore
e
le
disposizioni
della
legge
22
dicembre
1901
,
n
.
451
,
per
l
'
Università
di
Macerata
.
Disposizioni
transitorie
.
Art
.
119
.
Fino
alla
effettiva
nomina
dei
membri
del
Consiglio
superiore
da
eleggersi
dal
Senato
e
dalla
Camera
dei
deputati
secondo
l
'
art
.
1
,
resteranno
in
carica
i
consiglieri
scaduti
al
30
giugno
1909
.
Gli
altri
membri
del
Consiglio
superiore
,
che
al
30
giugni
1909
non
avranno
compiuto
il
quadriennio
dalla
loro
nomina
resteranno
in
carica
secondo
le
norme
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
.
Art
.
120
.
Gli
aumenti
quinquennali
già
conseguiti
dai
professori
ordinari
in
servizio
all
'
attuazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
saranno
elevati
alla
misura
stabilita
dall
'
art
.
27
o
computati
nel
numero
di
quelli
consentiti
dall
articolo
stesso
.
Qualunque
sia
il
numero
degli
aumenti
conseguiti
,
lo
stipendio
complessivo
non
potrà
mai
eccedere
il
massimo
di
L
.
10.000
per
i
professori
universitari
che
avessero
già
conseguito
il
grado
di
ordinario
al
momento
della
promulgazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
.
Ai
professori
ordinari
,
ai
quali
,
nell
'
attuazione
delle
leggi
speciali
di
pareggiamento
di
alcuni
Università
,
venne
assegnato
uno
stipendio
inizialo
di
L
.
6000
,
saranno
computati
,
agli
effetti
del
primo
comma
del
presente
articolo
,
come
conseguiti
due
aumenti
quinquennali
di
L
.
500
.
Gli
aumenti
stessi
,
come
gli
altri
maturati
o
in
corso
di
maturazione
sullo
stipendio
anzidetto
,
saranno
elevati
alla
misura
sovraindicata
.
Art
.
121
.
Tutti
i
professori
ufficiali
che
attualmente
hanno
l
'
incarico
di
un
insegnamento
complementare
,
lo
potranno
conservare
nello
forme
di
legge
Quelli
tra
essi
che
al
30
marzo
1909
avevano
un
incarico
di
materia
complementare
o
fondamentale
retribuito
in
misura
superiore
a
L
.
1250
,
conserveranno
la
retribuzione
da
essi
goduta
,
ritenendo
la
differenza
tra
questa
e
le
L
.
1250
come
assegno
personale
che
sarà
assorbito
dagli
eventuali
aumenti
quinquennali
successivi
fino
a
concorrenza
di
essi
.
Anche
tale
assegno
cesserà
col
cessare
dell
'
incarico
.
Art
.
122
.
Ai
professori
ufficiali
,
che
,
alla
pubblicazione
della
legge
19
luglio
1909
n
.
196
,
erano
professori
ordinari
e
straordinari
contemporaneamente
in
più
istituti
,
non
si
applica
il
disposto
dell
'
art
.
8
.
Essi
però
godranno
del
miglioramento
portato
dalla
leggo
stessa
soltanto
per
il
posto
di
ordinario
.
Art
.
123
.
I
professori
che
all
'
attuazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
avevano
il
grado
di
ordinario
potranno
essere
mantenuti
nel
loro
grado
ed
ufficio
,
anche
dopo
compiuta
l
'
età
di
75
anni
,
quando
,
a
parere
del
Consiglio
superiore
della
pubblico
istruzione
,
concorrano
por
essi
le
condizioni
volute
dall
'
art
.
24
del
presento
testo
unico
.
Art
.
124
.
I
professori
ordinari
e
straordinari
in
carica
all
'
attuazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
che
saranno
collocati
a
riposo
per
effetto
dell
'
art
.
41
,
avranno
diritto
al
minimo
della
pensione
anche
se
non
abbiano
raggiunto
i
25
anni
di
servizio
.
Art
.
125
.
Le
disposizioni
degli
articoli
26
o
30
(
comma
primo
)
del
presente
testo
unico
,
non
saranno
applicabili
a
quei
professori
straordinari
che
al
30
dicembre
1909
avessero
acquistato
la
stabilità
o
fossero
proposti
per
la
promozione
ad
ordinario
,
intendendosi
ad
essi
conservato
il
diritto
alla
promovibilità
.
Art
.
126
.
I
liberi
docenti
,
i
quali
alla
pubblicazione
della
legge
19
luglio
1909
n
.
496
avevano
un
incarico
di
materia
obbligatoria
o
complementare
retribuito
in
misura
superiore
a
L
.
2000
,
conserveranno
la
stessa
retribuzione
,
qualora
l
'
incarico
venisse
loro
confermato
.
Art
.
127
.
Non
oltre
il
18
luglio
1911
,
il
Ministro
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
procederà
alla
revisione
delle
tabelle
I
,
L
,
M
,
annesse
al
presente
testo
unico
,
nel
limite
però
della
somma
prevista
dalle
tabelle
stesse
,
accresciuta
solo
del
quarto
della
quota
spettante
al
Ministero
della
pubblica
istruzione
dm
maggiori
proventi
dalle
tasse
universitario
a
tenore
dell
'
articolo
115
del
testo
generale
.
Art
.
128
,
Il
personale
assistente
e
tecnico
con
qualunque
denominazione
attualmente
addetto
allo
cattedre
di
discipline
sperimentali
e
dimostrative
nelle
RR
.
Università
e
nei
RR
.
Istituti
d
'
istruzione
superiore
,
sarà
all
'
atto
dell
'
applicazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
raggruppato
rispettivamente
nello
categorie
di
aiuto
e
di
assistente
,
o
di
capotecnico
,
tecnico
o
aiuto
tecnico
.
Il
personale
subalterno
sia
di
ruolo
,
sia
straordinario
,
nella
prima
applicazione
della
leggo
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
sarà
distribuito
tra
i
bidelli
e
custodi
e
tra
gl
'
inservienti
.
Art
.
129
.
La
legge
19
luglio
1909
n
.
496
avrà
,
agli
effetti
economici
,
immediata
applicazione
per
quel
numero
di
posti
di
personale
scientifico
e
tecnico
attualmente
esistente
che
rientra
nelle
tabelle
I
,
L
,
M
.
Il
personale
in
eccedenza
sarà
mantenuto
un
via
transitoria
e
non
oltre
il
31
luglio
1909
conservando
l
'
attuale
stipendio
;
e
la
parte
di
questo
personale
che
non
potrà
entrare
in
pianta
,
in
seguito
alla
revisione
di
cui
all
'
art
.
127
,
con
tale
data
si
intenderà
eliminata
.
Col
l
°
agosto
1911
,
e
con
le
modificazioni
di
cui
all
art
.
127
avranno
completa
attuazione
i
nuovi
organici
stabiliti
per
i
singoli
Istituti
e
cattedre
.
Art
.
130
.
Il
personale
assistente
straordinario
,
che
all
'
atto
della
promulgazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
si
trovi
addetto
ai
singoli
Istituti
,
o
che
dopo
il
31
luglio
1911
e
la
revisione
di
cui
all
'
art
.
127
,
non
abbia
trovato
posto
negli
uffici
di
ruolo
stabiliti
dal
nuovo
organico
,
s
'
intende
cessato
.
Art
.
131
Lo
cattedre
di
materie
complementari
,
delle
quali
all
'
art
.
104
,
potranno
conservare
,
sino
al
31
luglio
1911
,
i
posti
di
aiuto
e
di
assistente
,
di
cui
eventualmente
fossero
provviste
.
Art
.
132
.
Gli
aiuti
ed
assistenti
,
che
all
'
atto
dell
'
applicazione
della
logge
19
luglio
1009
n
.
496
percepivano
uno
stipendio
superiore
alle
L
.
2000
e
1500
rispettivamente
,
conserveranno
la
somma
eccedente
a
titolo
di
assegno
personale
.
Eguale
beneficio
è
accordato
ai
capi
tecnici
,
ai
tecnici
,
ed
agli
aiuti
tecnici
,
allo
levatrici
,
alle
levatrici
assistenti
e
al
personale
subalterno
,
che
eventualmente
percepissero
stipendi
superiori
a
quelli
stabiliti
dalla
legge
19
luglio
1909
n
.
496
pei
rispettivi
uffici
.
È
dato
inoltre
un
assegno
ad
personam
di
L
.
60
o
120
al
personale
subalterno
che
avesse
già
conseguito
rispettivamente
uno
o
due
aumenti
sessennali
sullo
stipendio
di
ruolo
.
Tutti
i
maggiori
assegni
suddetti
verranno
gradualmente
diminuiti
e
soppressi
misura
che
maturino
i
nuovi
aumenti
quinquennali
.
Art
.
133
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
introdurre
negli
stati
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
e
del
Ministero
dello
finanze
le
variazioni
dipendenti
dall
'
applicazione
della
legge
19
luglio
1909
n
.
496
.
Visto
,
d
'
ordine
di
S.M.
,
Il
Ministro
della
pubblica
istruzione
CREDARO
.