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ProsaGiuridica ,
TITOLO I . CAPO I . Del Consiglio superiore . Art . 1 . Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 36 membri oltre il Ministro che lo presiede . Sei di questi membri , sono eletti dal Senato tra i senatori e sei dalla Camera tra i deputati gli uni gli altri che non facciano parte del Corpo insegnante universitario , sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti . I deputati continueranno a far parte del Consiglio , anche se cesseranno dal mandato parlamentare , fino alla scadenza della nomina . L ' elezione a membro del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica . Dodici sono liberamente scelti dal Ministro , che li propone alla nomina Regia . Gli altri dodici saranno designati al Ministri dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici universitari , nelle proporzioni da fissarsi col regolamento . Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono onere confermati . Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione . Il Consiglio si rinnoverà per una metà ad ogni biennio , secondo le norme elio saranno stabilito dal regolamento . Art . 2 . Il Ministro potrà ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti ai rami dell ' insegnamento . In tal caso un Consigliere designato annualmente dal Ministro presiederà a ciascuna sezione . Un regolamento determinerà le rispettive attribuzioni . Art . 3 . Ove il Ministro non presieda di persona , il Consiglio io presieduto dal vice - presidente eletto dal Re fra i membri di esso ad ogni biennio . Un funzionario del Ministero adempie le funzioni di segretario del Consiglio Per la validità dello deliberazioni si richiede la presenza di almeno 19 consiglieri . Art . 4 . Il Consiglio si raduna due volle l ’ anno , ma può essere convocato straordinariamente . Una Giunta di quindici membri , scelti dal Ministro tra i consiglieri , provvede alla spedizione degli affari ,.unenti . I membri della Giunte sono distribuiti in sezioni , in guisa rappresentare equamente tutti i gradi dell ' insegnamento . Un consigliere può appartenere nel tempo stesso a più d ' una sezione . Un Decreto Reale provvederà al regolamento della Giunta , e fisserà le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell ' esercizio effettivo delle loro funzioni . Art . 5 . Sono riservati al Consiglio plenario : 1° i pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull ' ordinamento degli studi , lo stato degl ' insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina ; 2° gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre e per l ' abilitazione al libero insegnamento , 3° i giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino , o la loro deposizione , o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi ; 4° le relazioni periodiche sulle condizioni dell ' insegnamento pubblico , e della coltura nazionale , colle opportune osservazioni o proposte . Art . 6 . Il Consiglio giudica dei mancamenti e dello colpe imputate ai professori delle Università , quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione per un tempo maggiore di due mesi ; udite sempre le difese dell ' incolpato . Art . 7 . Può tuttavia il Ministro , in caso d ' urgenza o per far cessare un grave , scandalo , sospendere d ' autorità propria un professore universitario , sino a provvedimento da emanare dal Consiglio superiore . Art . 8 . Il Consiglio conosce in via d ' appello della esclusione o della interdizione temporanea dal corso degli studi pronunciata contro gli studenti della Università . Art . 9 Al termine d ' ogni quinquennio , il Consiglio superiore presenta al Ministro una relazione dello stato della istruzione superiore , con lo osservazioni e proposte . che stimerà convenienti . A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali dello autorità scolastiche . Art . 10 . Può il Ministro , anche s richiesta del Consiglio , chiamare alle adunanze le persone il cui avviso sia riputato utile in qualche discussione , sempre quando non trattasi di questioni personali , salvo il caso previsto dall ' art . 38 del presente testo unico . Ma in nessun caso questo avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio . TITOIA II . CAPO II . Dell ' istruzione superiore . Art . 11 . L ' istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù , già fornita delle cognizioni generali che si acquistano nell ' insegnamento secondario , per gli uffici o le professioni per le quali si richiedono accurati studi speciali , e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria . Art . 12 . Essa sarà data a norma della presente legge nelle Università di Bologna , Cagliari , Catania , Genova , Macerata , Messina , Modena , Napoli , Padova , Palermo , Parma , Pavia . Pisa , Roma , Sassari , Siena e Torino ; nel R . Istituto di studi superiori di Firenze ; nella R . Accademia scientifico - letteraria di Milano ; nel R . Istituto tecnico superiore di Milano ( comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica ) ; nella R . Scuola superiore politecnica di Napoli ; nel Politenico di Torino ; nelle RR . Scuole d ' applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma , nelle RR . Scuole superiori di medicina veterinaria dì Milano , Napoli e Torino ; nella R . Scuola navale superiore dì Genova . Sarà data , in parte , negli Istituti universitari , conservati a norma dell ' art . 10 della legge 10 febbraio 1861 n . 69 sull ’ istruzione secondaria classica nelle provincie napoletana . Con Decreto reale si potrà ampliare l ’ insegnamento attuale in detti Istituti , o anche sopprimerlo , se verrà creduto vantaggioso . Art . 13 . L ' insegnamento superiore comprende guarire Facoltà : 1° giurisprudenza ; 2° medicina e chirurgia ; 3° scienze fisiche , matematiche e naturali ; 4° lettere e filosofia . Inoltre le scuole di medicina veterinaria . le scuole di farmacia , le scuole d ' applicazione per gli ingegneri e scuole d ' agraria . L ' Università di Napoli ha cinque Facoltà : la Facoltà di filosofia e lettere , di scienze matematiche , di scienze naturali , di medicina e chirurgia e di giurisprudenza . Nell ' Università di Napoli la cattedra di storia della chiesa , come insegnamento complementare , è aggregata alla Facoltà di lettere e filosofia . Nelle altre università gli insegnamenti già costituenti le Facoltà di teologia , soppresse con la legge 26 gennaio 1873 , n . 1251 , quando abbiano un generale interesse , di cultura storica , filologica e filosofica possono essere dati nella Facoltà di lettere e filosofia , giusta il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione . Nell ' Università di Roma vi è la cattedra dantesca , il cui professore è eletto con l ' applicazione dell ' art . 91 del presente testo unico e dietro il voto favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione . Alla scuola d ' applicazione per gli ingegneri dell ' università di Palermo è annessa la sezione industriale . Art . 14 . Le spese di questi stabilimenti e degli istituti che ne fanno parte , o vi sono annessi , saranno a carico dello Stato , salvo disposizioni di leggi speciali . Le proprietà però le ragioni ed i beni di ogni maniera , di cui tali stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso , saranno loro mantenuti a titolo di dotazione , che potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati . I redditi provenienti da queste dotazioni saranno iscritti annualmente a sgravio dello Stato nell ' attivo che sarà attribuito a ciascuno degli stabilimenti cui appartengono . CAPO III . Delle materie d ' insegnamento . Le materie di insegnamento nelle diverse Facoltà , Scuole o Istituti sono fondamentali o complementari . Sono fondamentali le seguenti materie , gli insegnamenti delle quali devono essere dati in un determinato stadio di tempo e per le quali l ' esame o la frequenza sono obbligatorie per il conseguimento di lauree o diplomi . Facoltà di giurisprudenza 1 . Introduzione allo stadio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile . 2 . Istituzioni di diritto romano . 3 . Diritto civile . 4 . Diritto romano . 5 . Diritto ecclesiastico . 6 . Diritto e procedura penale . 7 . Diritto commerciale . 8 . Diritto costituzionale . 9 . Diritto amministrativo e scienza dell ' amministrazione . 10 . Diritto finanziario e scienza delle finanze . 1l . Diritto internazionale . 12 . Procedura civile ed ordinamento giudiziario . 13 . Storia del diritto romano . 14 . Storia del diritto italiano . 15 . Filosofia del diritto . 16 . Economia politica . 17 . Statistica . 18 . Medicina legale . Facoltà di medicina e chirurgia . 1 . Fisica sperimentale . 2 . Chimica inorganica o organica . 3 . Botanica . 4 . Zoologia e anatomia comparata . 5 . Anatomia umana normale ( descrittiva o sistematica , topografica e microscopica ) 6 . Fisiologia . 7 Patologia generale . 8 . Farmacologia sperimentale e tossicologia . 9 . Anatomia ed istologia patologica . 10 . Patologia speciale medica dimostrativa . 11 . Patologia speciale chirurgica dimostrativa . 12 . Clinica medica generale e semeiotica . 13 . Clinica pediatrina , 11 . Clinica chirurgica generale , semeiotica e medicina operatoria . 15 . Clinica ostetrica e ginecologica . 16 . Clinica oculistica . 17 . Clinica delle malattie nervose e mentali . 18 Igiene e polizia medica . 19 . Medicina legale . 20 . Clinica dermosifilopatica . Facoltà di scienze fisiche , matematiche e naturali 1 . Fisica sperimentale . 2 . Chimica inorganica . 3 . Chimica organica . 4 . Mineralogia . 5 . Botanica . 8 . Geologia , 7 . Zoologia . 8 . Anatomia e fisiologia comparate . 9 . Analisi algebrica 10 . Analisi infinitesimale . 11 . Geometria analitica . 12 . Geometria proiettiva con disegno . 13 . Geometria descrittiva con disegno . 14 . Disegno d ' ornato e di architettura elementare ( che potrà essere dato nell ’ Istituto di Belle Arti , quando esista nella città dove ha sede l ' Università ) . 15 . Meccanica razionale l6 . Geodesia teoretica . 17 . Fisica matematica . 18 . Analisi superiore . I9 . Geometria superiore . 21 Meccanica superiore . Facoltà di lettere e filosofia . 1 . Filosofia . 2 . Filosofia morale . 3 . Pedagoga . 4 . Storia della filosofia . 5 . Letteratura italiana . 6 . Letteratura latina 7 . Letteratura greca . 8 . Grammatica greca e latina . 9 . Archeologia . 10 . Storia comparata delle lingue classiche e neo - latine . 11 . Storia comparata delle letterature neo - latine . 12 . Storia antica . 13 . Storia moderna . 14 . Geografia . Scuola di farmacia . 1 . Chimica inorganica ed organica . 2 . Fisica sperimentale . 3 . Mineralogia . 4 . Botanica generale . 5 . Zoologia . 6 . Chimica farmaceutica e tossicologia . 7 . Materia medica ( farmacognosia ) e farmacologia . 8 . Igiene . È inoltre obbligatorio un corso di chimica bromatologica da darsi per incarico . Art . 16 . Nella facoltà di filosofia e lettere dell ' Università di Torino e nella Accademia di Milano potranno essere dati insegnamenti di lingue antiche e moderne , come eziandio cori speciali di letteratura e di filosofia , nonché corsi temporanei relativi di diversi rami di scienze a complemento delle altre facoltà . Art . 17 . La durata , l ' ordine e la misura degli insegnamenti ed il modo degli esami verranno determinati in un regolamento generale da approvarsi con decreto reale e nei regolamenti delle singolo Facoltà e Scuole . Capo IV . Del corpo accademico . Art . 18 . Il corpo accademico è formato in tutte le Università . dai professori ordinari , dai professori straordinari divenuti stabili e , là dove vi sono , dai dottori aggregati . Sezione I . Dei professori ordinari e straordinari . Art . 19 . La nomina dei professori ordinarie straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari dello Stato avviene in seguito a concorso e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti : l ° Quando si voglia provvedere ad un posto di ordinario e si tratti di persona a cui possa essere applicato l ' art . 24 del presente testo unico ; 2° Quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario in in una scuola di applicazione per gli ingegneri o in istituti tecnici superiori , perché potrà _ essere titolo sufficiente per la nomina , anche indipendentemente da un concorso , la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti e con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia . Art . 20 . Il concorso è aperto a tutti a si rende noto almeno quattro mesi prima che ne comincino le pratiche . È bandito per titoli ; tuttavia la Commissione giudicatrice potrà richiedere una prova dell ’ attitudine didattica , e , occorrendo , anche una prova pratica ai concorrenti ogni qual volta lo credesse opportuno . La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal Ministro tra i cultori della materia , e in parte tra quelli di scienze affini , a proposta collettiva di tutte le facoltà , a cui appartiene la cattedra , secondo le norme che verranno stabilite per regolamento . Non farà dichiarazione di eleggibilità ; proporrà al più tre candidati in ordine di merito , e non mai alla pari , con relazione motivata su tutti i concorrenti . Gli atti del concorso saranno inviati al Consiglio superiore che li rassegnerà al Ministro con le proprie osservazioni se occorreranno . Art . 21 . Il risultato del concorso è valido per la Università e la cattedra per cui fu bandita Tuttavia anche altri posti vacanti potranno dentro l ' anno dalla deliberazione del Consiglio superiore , di cui in fine dell ' articolo precedente , essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria sulla proposta della facoltà alla quale occorre di provvedere ; ma , anche trattandosi di un concorso per ordinario , i due designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari . Art . 22 . Il professore ordinario è nominato con Decreto Reale . Il professore straordinario è nominato con decreto ministeriale per la durata di un anno , e per la conferma sarà udita la Facoltà . Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio , egli acquista la stabilità , che gli verrà riconosciuta con Decreto Reale , sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione . Art . 23 . I professori straordinari divenuti stabili potranno , sulla proposta della facoltà , essere promossi ordinari nell ' Università presso cui trovano : 1° . purché il Ministro , sentito Consiglio superiore , riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della facoltà o per la cultura scientifica , e che , date le condizioni del momento , essa meriti di esser . coperta con un ordinario a preferenza di altri ; 2° purché gli straordinari , che aspirano a diventar ordinari , dimostrino , con nuovi lavori pubblicati , con altri titoli opportuni nel caso delle scuole di applicaz , o e , la loro operosità scientifica . Il giudizio sui meriti dei candidati sarà affidato ad una commissione nominata ai sensi del 2° comma dell ' art . 20 . Art . 24 . Il Ministro potrà proporre al Re per la nomina , prescindendo da ogni concorso , le persone che per opere , per iscoperte o per insegnamenti dati saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare . Per le nomine nell ' Università di Napoli dovrà udirsi il Consiglio superiore di pubblica istruzione . Art . 25 . Il numero dei professori ordinari e straordinari è fissato dallo tabelle . A , B , C , del presente testo unico . Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materie fondamentali o complementari , oltre quelli assegnati nelle tabelle A , B , C , può essere istituito se non per legge . È fatta eccezione a questa disposizione per il Regio Politecnico di Torino o per gli altri Istituti di cui all ' art . 114 del presente testo unico . Gli Istituti stessi entro i limiti dei rispettivi bilanci potranno provvedere alla modificazione dei propri organici senza aggravio allo Stato , maggiore di quello indicato nell ' art . 114 sopracitato . Art . 26 . In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare che un solo professore ordinario o straordinario . Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante , si potrà soltanto sdoppiare la cattedra mediante incarico , su proposta della Facoltà o Scuola e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore , Art . 27 . ( Lo stipendio dei professori ordinari delle Regio Università e degli Istituti superiori indicati nella tabella D , annessa al presente testo unico è di lire 7000; quello dei professori straordinari di lire 4500 . Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di L . 10.000 con quattro aumenti quinquennali di L . 750 ciascuno . Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari . I Direttori di gabinetti , laboratori o cliniche oltre allo stipendio normale nella qualità di professori , hanno uno speciale assegno che non può essere minore di L . 500 , né maggiore di L . 1000 . Il regolamento stabilirà il ruolo organico di tali assegni . Art . 28 . Nessun può essere investito simultaneamente della qualità di professore in due diverse Facoltà . Nessuno potrà coprire il posto di ordinario o straordinario in più Istituti universitari . Art . 29 . Ai professori ufficiali non possono essere affidati incarichi retribuiti di materie complementari . Possono essere conferiti incarichi di materie fondamentali , sia nello stessa Università o nello stesso Istituto , sia in acro Istituto superiore regio nella stessa sede . Por le materie fondamentali comuni a più Facoltà o Scuole , l ’ insegnamento dovrà essere impartito dal professore titolare , senza che gli competa alcuna speciale retribuzione . Ove però a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione , l ' insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o Scuole un indirizzo sostanzialmente diverso , si potrà istituire un corso speciale , il quale sarà dato per incarico e affidato di preferenza al professore titolare . Art . 30 . I posti di ordinario , che si renderanno vacanti nel ruolo , di cui all ' art . 25 e alle tabelle A e C , del presente testo unico , debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell ' ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall ' art . 23 del presente testo unico . Ai posti rimanenti può provvedere il Ministero col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari per l ’ art . 24 del presente testo unico in quelle Università che siano maggiormente sprovviste di ordinari , o dove la nomina di ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche . Per le nomine di ordinario negli Istituti superiori universitari sono applicabili le norme di legge per essi vigenti . Art . 31 . Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con una indennità di L . 30 per ogni lezione effettivamente impartita . Tale indennità non può superare 1800 lire annue . Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue . Art . 32 . Tutti i professori , anche per gl ' incarichi ad essi affidati , sono obbligati a dare entro l ’ anno accademico , e secondo l ' orario prestabilito al principio dell ' anno stesso , non meno di 50 lezioni . Alla fine di ogni anno accademico sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione , il numero delle lezioni dato da ogni singolo professore . Il professore che , senza giusti motivi , riconosciuti dal Ministero su relazione del Consiglio accademico non adempie all ' obbligo anzidetto , è ammonito , e dell ’ ammonizione è data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione . Se l ' ammonizione resterà inefficace , il professore sarà deferito al Consiglio superiore della pubblica istruzione , il quale procederà a norma degli articoli 38 e 39 del presente testo unico . Art . 33 . I professori hanno l ' obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell ' Università o dell ' Istituto ove insegnano . Possono però essere autorizzati dal Ministro a risiedere in località prossima a quella in cui esercitano l ' insegnamento , quando ciò sta ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri . Art . 34 . I professori ordinari e straordinari delle RR . Università e degli Istituti superiori di grado universitario , nominati o confermati seconde le norme previste dagli articoli 19 , 20 , 21 , 22 e 23 del presente testo unico , possono , col loro consenso , essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Università o Istituto . I professori ordinari , nominati secondo le norme predette la cui cattedra non sia di carattere complementare , possono altresì essere trasferiti , col loro consenso , anche nella stessa Università o Istituto , ad una altra cattedra . , ma in questo caso . a ) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze sostanzialmente tra loro connesse a seconda di quanta verrà stabilito nei regolamenti speciali delle facoltà o scuole , oppure ; b ) il professore , di cui si propone il trasferimento , dove avere effettivamente , in qualità di professore ordinario o straordinario , occupata la cattedra , a cui occorre di provvedere , o essere riuscito primo in un concorso bandito per essa . Ai sensi delle presenti disposizioni possono essere trasferiti anche i professori nominati per concorso prima dell ' applicazione della legge 12 giugno 1904 n . 253 . Art . 35 . Ogni trasferimento dove essere proposto dalla Facoltà o Scuola , in cui è vacante le cattedra da conferirsi , col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari appartenenti alle Facoltà o Scuole medesime e di due terzi dei presenti alla relative adunanza con motivazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione . Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere . Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare , essa si intenderà avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto . Il trasferimento , quando non sia decretato entro dicembre , avrà effetto soltanto col principio dell ' anno accademico successivo . Art . 36 . I professori ordinari , gli straordinari ed i dottori aggregati non possono essere , salvi i casi di cui agli articoli 37 e 38 del presente testo unico , né sospesi , né rimossi , né comechessia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi , se non per le cause e colle forme infrascritte . Art . 37 . Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione dei professori ordinari e dei dottori aggregati sono : l ’ avere , per atti contrarii all ’ onore incorso la perdita della pubblica considerazione ; l ' avere coll ' insegnamento e cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l ' ordine religioso o morale , o tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato ; l ' aver , infine , malgrado replicate ammonizioni , persistito nella insubordinazione alle Autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l ' Università . Art . 38 . Il Ministro non può tuttavia sottoporre al Re un decreto di sospensione o di rimozione di alcuno fra i professori ordinari e straordinari e dottori aggregati , che dietro giudizio conforme del Consiglio superiore . Il Consiglio superiore che in tal caso dovrà essere composto di almeno due terzi dei suo membri non procederà all ' esame di questi fatti senza l ' intervento di un consultore legale , e senza essersi prima aggiunti due delegati della Facoltà alle quale appartiene l ' incolpato . Questi delegati saranno scelti dalla Facoltà fra i membri pari in grado all ' incolpato , ed avranno voto deliberativo nel sConsiglio . Tanto i membri del Consiglio quanto i delegati dalla Facoltà non potranno ricusare tale incarico se non per cause determinate , intorno alla validità delle ornali pronuncierà il Ministro . In ogni caso , quelli fra essi che per qualsiasi nativo non potranno assistere a tali tornate del Consiglio , verranno surrogati sino al compimento dei due terzi . I surroganti saranno scelti , secondo i casi , dal Ministro o dalla Facoltà nelle stesse categorie in cui vogliono essere presi i surrogati . L ’ incolpato dovrà essere ammesso innanzi al Consiglio così costituito per esporvi le sue difese . Il giudizio del Coniglio sarà testualmente inserito nel Decreto ministeriale che emanerà relativamente al procedimento intentato . Art . 39 . La sospensione non può eccedere , lue anni . Essa importa la perdita dello stipendio . Oltre a ciò il tempo in cui essa dura , non corre per l ’ anzianità nella Facoltà , né computato negli anni di servizio . La rimozione importa perdita di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle università ed al servizio prestato nelle medesime . Art . 40 . Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario , a cagione di malattia e di età , non sarà più in istato di riprendere o di continuare lo sue funzioni , il Ministro , dopo sentito il Consiglio superiore , può proporre al Re la collocazione a riposo . Art . 4l . I professori , compiuta l ' età di 75 anni sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge . Art . 42 . Quando indipendentemente dalle cause previste agli articoli 37 e 40 del presente testo unico , un membro del corpo accademico rinunzia al proprio ufficio , se il servizio che ha prestato nella Università cui è addetto , eccede i dieci anni , potrà ottenervi , secondo le funzioni , di cui è e investito , il titolo di professore o di dottore aggregato onorario ; se poi il servizio eccede i venti anni , ( e per i professori dell ' Università di Napoli , quindici ) al predicato di onorario sarà sostituito quello di emerito . Questi titoli sono accordati dal Re , o con approvazion del Re , dalle rispettive Facoltà . Il professore ordinario che rinunzia al suo ufficio , può assumere nella Facoltà cui appartiene , la qualità di dottore aggregato , od anche di semplice privato insegnante . Art . 43 . I richiami che potessero levarsi contro gl ' insegnanti a titolo ufficiale che non né ordinari né straordinari e contro gl ' insegnanti a titolo privato , saranno portati dinanzi al Ministro il quale , sentito il Consiglio superiore , prenderà i provvedimenti opportuni . Art . 44 . In ogni evento però il Ministro potrà far chiudere temporaneamente i corsi che fossero occasione di scandali , e potessero provocare disordini . In caso d ' urgenza questa stessa facoltà apparterrà al Rettore della Università nella città ove esso si trova , od al R . Provveditore se in altre città . Queste autorità scolastiche dovranno immediatamente riferirne al Ministro per l ' approvazione e per le opportune disposizioni . Sezione II . Dei dottori aggregati . Art . 45 . I dottori aggregati sono mantenuti nelle Università nelle quali esistono attualmente . La qualità di dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse Facoltà . Art . 46 . Per essere ammessi al concorso di aggregazione in una Facoltà conviene aver ottenuto almeno da due anni la laurea che si conferisce nella medesima , od essere in possesso di titoli riputati equivalenti a questa laurea . L ' estimazione di tali titoli sarà fatta , salvo ricorso al Consiglio superiore , dalla Facoltà . Art . 47 . Vi sarà un concorso per ogni anno in ciascuna Facoltà , talché ognuna delle diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo oggetto d ’ un concorso . Il numero dei candidati che in ogni concorso potranno essere promossi all ' aggregazione , non eccederà mai quello di due . Art . 48 . Per l ' aggregazione alla Facoltà di filosofia e lettere non si apriranno concorsi che nell ’ Università di Torino . Art . 49 I concorsi avemmo luogo dinanzi a Commissioni appositamente istituite , e colla maggiore pubblicità possibile , per via di esperimenti orali e scritti in ognuna delle materie che formano argomento dei concorsi medesimi . Art . 50 . Ciascuna di queste Commissioni sarà composta dal Preside della rispettiva Facoltà , il quale ne avrà la presidenza , del professore ordinario o straordinario al quale è affidato l ' insegnamento delle materia del concorso , di tre membri eletti nel suo seno dall ' intiera Facoltà , e di quattro altri membri scelti dal Ministro o nel corpo accademico o fuori di esso fra coloro che saranno riputati idonei a tale uffizio . Nelle Facoltà dove la stessa materia è affidata a più professori , ciascuno di essi sarà chiamato alternativamente a far parte delle Commissioni che pei concorsi sopra questa materia saranno istituite . Art . 51 . A queste Commissioni spetterà l ’ apprezzare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova nei diversi esperimenti , e di pronunziare , ove occorra , definitivamente nei limiti prescritti nell ' alinea dall ' art . 47 la promozione di coloro che si saranno chiariti più idonei . Art . 52 . Non pertanto la qualità di dottore aggregate potrà senz ' altro essere conferita dal Re ed anche mediante elezione con due terzi di maggioranza dalle diverse Facoltà , a coloro cui può essere , a termini dell ' art . 21 , conferita quella di professore ordinario senza concorso . Art . T53 . I dottori aggregati suppliscono , in caso di temporaneo impedimento , i professori per gli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati , fanno parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali , e sono chiamati ad argomentare nell ’ ultimo esprerimento di laurea . Nel caso mancassero dottori aggregati applicati alla speciale Commissione di esame , o finalmente per l ' argomentazione , è fatta facoltà al Preside di scegliere persona idonea fra gli estranei al corpo accademico , ma a preferenza fra i liberi insegnanti . Art . 54 . I dottori aggregati non hanno stipendio fisso , ma sono loro assegnate convenienti indennità per l ’ ufficio prestato nel supplire i professori e per le altre funzioni accademiche cui potessero essere chiamati ad esercitare . Art . 55 . Il Consiglio superiore decide , sopra rapporto del Rettore dell ' Università alla fine di ogni anno accademico , salvo ricorso al Ministero , se le indennità da pagarsi ai dottori aggregati a titolo di supplenti dei professori debbono prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi dei professori surrogati . Tali indennità non saranno interamente a carico dello Stato senonché nei casi in cui il professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia . CAPO V . Degli insegnanti a titolo privato . Art . 56 . I professori ordinari ed i professori straordinari , oltre l ' insegnamento che loro è ufficialmente affidato , potranno dare , nelle Facoltà a cui sono addetti , corsi privati sopra tutte le materie che vi insegnano o sulle materie affini . Nessuno di essi potrà ripetere a titolo privato l ’ insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico . I suddetti professori non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i dorsi liberi che impartiscono . I dottori aggregati sono di diritto liberi insegnanti ciascuno per gli insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive Facoltà o ad essi attinenti . Art . 57 . Tutti coloro cui è concesso insegnare a titolo privato , volendo usare di tale facoltà , presenteranno i loro programmi al Consiglio superiore . Art . 58 . Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che s ' insegnano nelle Università coloro che , non essendo né professori ordinari né straordinari , né dottori aggregati , saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite . Art . 59 . L ' autorizzazione all ' insegnamento cui accenna l ' articolo precedente , può essere concessa dal Ministro a quelli che abbiano dato prove non dubbie di capacità nella materie che si propongono d ' insegnare . A meno però che si tratti delle persone a cui si riferisce la disposizione dell ' art . 24 del presente testo unico , il Ministro non può concedere tale autorizzazione se non dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione . Art . 60 . Fuori dei casi previsti dall ' articolo premettente , per poter acquistare la qualità d ' insegnante privato , il postulante dovrà dar prova della propria capacità con un esame particolare intorno alla scienza od al ramo di scienza su cui verserà il suo insegnamento . Art . 6l . L ' esame consisterà : 1° in un dissertazione scritta sopra lo tema proposto dalla Commissione esaminatrice ; 2° in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell ' insegnamento ; 3° in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione . L ' ultimo esperimento sarà fatto in pubblico . Le norme e le cautele da osservarsi in quest ’ esame saranno determinate da un regolamento . Art . 62 . L ' esame di cui all ' art . precedente , sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro , presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dello esame , e composta in numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima . Art . G3 . L ' autorizzazione d ' insegnare a titolo privato è conceduta per le città dove esiste un ’ Università od una Facoltà , e rispettivamente pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico . La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore nella città dove esiste una Università ed in quelle dove havvi una sola Facoltà , dal Preside di essa . Art . 64 . I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dal presente testo unico avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico . Art . 65 . I corsi di cui all ' articolo precedente , non potranno essere sospesi e chiusi definitivamente se non previo il parere del Consiglio superiore , sentiti gli insegnanti del cui corso si tratta , nelle loro difese , salvo il disposto dell ' art . 44 del presente testo unico . Art . 66 . Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l ' eserciti , senza legittimo impedimento . Art . 67 . Coloro i quali otterranno l ' abilitazione alla libera docenza o il trasferimento di essa da una ad altra Università od Istituto , dovranno , per l ' emissione del relativo decreto , pagare le tasse fissate dalla Tabella F annessa al presente testo unico . Art . 68 . Gli insegnanti dei corsi a cui si applica l ' art . 61 del presente testo unico hanno diritto ad una quota della tassa d ' iscrizione pagata dagli studenti iscritti ai loro corsi . CAPO VI . Delle autorità universitarie . Art . 69 . La Direzione amministrativa e l ' ispezione accademica in ciascuna università saranno esercitate dal Rettore e dai Presidi . Art . 70 . Il Rettore è preposto subordinatamente al Ministro al governo immediato dell ' Università . La sua potestà si estende , in conformità della legge e dei regolamenti , a tutta l ' Università , sia che si consideri sotto l ' aspetto amministrativo in ordine alle autorità od ai diversi ufficiali ed impiegati di ogni classe , che vi sono istituiti , sia che si consideri sotto l ' aspetto dell ' insegnamento in ordine allo diverse categorie di insegnanti e di studenti che la compongono . Nell ' Università di Napoli il Rettore sarà scelto a maggioranza di voti da tutti i professori componenti il corpo universitario sopra tre candidati proposti da una delle Facoltà tra i professori ordinari ed emeriti che fanno parte della medesima . Tutte le Facoltà eserciteranno questo diritto l ' una dopo l ’ altra successivamente . La nomina del Rettore scelto dal corpo universitario sarà valida dopo l'approvaz1one del Ministro . Quando questa venisse rigettata , si procederà ad una seconda elezione per la quale la Facoltà non potrà proporre fra i candidati colui , la cui nomina è stata rigettata . La carica di Rettore dura due anni . Art . 71 . Il Rettore mantiene nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge e dai regolamenti , le autorità e gli ufficiali che sono preposti alle diverse Facoltà ed agli stabilimenti che sono annessi alla Università . A questo fine riforma e , secondo i casi , annulla i loro atti , salvo ricorso al Ministro . Art . 72 . Informa il Ministro intorno al modo con cui ciascuno degli insegnanti attende al disimpegno de ' propri doveri accademici . Fa le opportune ammonizioni ufficiali ai trasgressori di questi doveri , e ne fa tener nota in apposito registro . Art . 73 . Vigila sopra tutta la scolaresca , chiede ai Presidi delle rispettive Facoltà ed ei membri del corpo accademico informazioni intorno ai progressi degli studenti , all ' ordine dei loro studi , e alla loro diligenza . Mantiene in tutti gli stabilimenti universitari l ’ osservanza della disciplina scolastica . Conferma o , secondo i casi , mitiga od annulla , a norma della legge e dei regolamenti i giudizi disciplinari che in via di ricorso sono portati dinanzi a lui . Designa al Ministro par gli opportuni riguardi gli studenti che si saranno segnalati per ingegno , diligenza e buona condotta . Art . 74 . Fa annualmente una relazione , che trasmette unitamente a quelle parziali dei Presidi di Facoltà , intorno alle condizioni dell ' insegnamento , ed ai risultati degli esami e dei concorsi nelle Facoltà stesse , ed intorno allo stato del materiale annesso ai vari stabilimenti dell ' Università . Art . 75 . Pronunzia intorno ai ricorsi relativi alle immatricolazioni , alle iscrizioni ai corsi ed all ' ammissione agli esami . Pronunzia egualmente , salvo ricorso al Ministro , intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono . Art . 76 . Dà i diplomi di laurea , i quali dovranno essere muniti del suggello della Università e di quelli della corrispondente Facoltà , con le firme del Rettore , del Preside della Facoltà e del Capo della Segreteria . Dà i certificati degli studi o degli esami fatti nelle diverso Facoltà , come altresì le patenti ed i brevetti che si acquistano nelle medesime . Art . 77 . Veglia alla conservazione delle fabbriche , delle biblioteche , dei musei , dei gabinetti ed in generale di tutti gli stabilimenti analoghi , che sono annessi all ' Università . Art . 78 . Convoca il corpo accademico , ne presiede le adunanze e lo precede nelle pubbliche solennità . Art . 79 L ’ indennità ai Rettori è fissata in L . 1200 annue . Art . 80 . Nelle diverse sue funzioni il Rettore è assistito dai presidi delle Facoltà . Il preside anziano lo surrogherà nei casi d ' impedimento . Art . 81 . I presidi delle Facoltà sono nominati dal Re fra i professori ordinari , o tra i professori emeriti della rispettiva Facoltà . Stanno in uffizio tre anni e sono rieleggibili . Nell ' Università di Napoli l ' ufficio di Preside sarà esercitato dai professori ordinari e dai professori emeriti successivamente , per ogni anno secondo l ' ordine della loro nomina . Tra quelli che sono nominati contemporaneamente sarà preferito il più antico di età . Il professore più anziano della Facoltà sostituirà il Preside in tutti i casi d ' assenza del medesimo . Nelle Università siciliane i Presidi sono nominati dalle rispettive Facoltà a pluralità di suffragi . Nelle Università toscane la carica di Preside è annuale e passa per turno dal professore più anziano della Facoltà al meno anziano , che abbia compiuto cinque armi di servizio . I Presidi esercitano , subordinatamente al Rettore , nelle Facoltà cui sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime , l ' autorità che questi esercitano nell ' intera Università . Convocano le Facoltà , ne presiedono le adunanze e le precedono nello pubbliche solennità . Art . 82 Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell ' insegnamento fra le diverse cattedre , e presenta i programmi annuali dei corsi , in cui questo insegnamento è distribuito , all ' esame e alle deliberazioni del Consiglio superiore . Conosce dei falli che importano contravvenzioni elle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica , ed applica , entro i limiti prescritti dall ' art . 99 del presente testo unico , dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difeaa , le pene che a norma dell ' art . 98 sono stabilite al fino di mantenere questa disciplina . Fa annualmente una relazione al Rettore intorno allo stato dell ’ insegnamento e della disciplina e intorno alle provvisioni che crederà necessarie pel miglior andamento degli studi . Art . 83 . Sull ' invito del Ministro o del Rettore , ognuna delle Facoltà prepara i progetti di regolamento e dà tutti i pareri che secondo l ' ordine della propria competenza accademica possono esserle richiesti . Art . 84 . L ' Accademia stabilita in Milano sarà retta da un Preside nominato dal Re con norme sopraindicate all ' art . 81 . Egli eserciterà nell ' Istituto a cui è preposto l ' autorità stessa che è attribuita ai Rettori ed ai Presidi nelle Università . Un segretario nominato nella Facoltà , farà presso il Preside l ’ uffizio dei segretari delle Università . Potranno esservi aggiunti , a norma del bisogno , degli impiegati inferiori . CAPO VII . Degli studenti e degli uditori . Art . 86 . Le tasse e sopratasse scolastiche per le Università e per gli Istituti superiori sono fissate dalla tabella G annessa al presente testo unico . Il pagamento fatto per una delle Università o Facoltà sarà computato anche quando lo studente si trasferisca in altre . Le sopratasse di esame si verseranno dagli studenti nello cassa dell ’ Università od Istituto , prima della iscrizione agli esami . Il fondo annualmente costituito dalle sopratasse versate dagli studenti sarà erogato interamente per propine ai membri dello commissioni esaminatrici e distribuito in ragione del numero degli esami cui ciascun membro avrà preso parte . Coloro i quali sono ammessi a frequentare come uditori qualche corso particolare nella Università , sono tenuti a pagare una quota delle tasse d ' iscrizione e della sopratassa di cui nella tabella . G . Art . 86 . L ' uditore può chiedere ed ottenere un certificato di frequentazioni o di subìto esame , del corso di lezioni , al quale sia stato regolarmente iscritto , mediante la tassa stabilite per questi documenti . Art . 87 . Ai giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica può essere accordata la dispensa per intero o per metà delle tasse e sopratasse secondo le norme ed i criteri da fissarsi per Decreto Reale . Art . 88 . Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l ' ordine degli studi che aprono l ' adito al grado a cui aspirano . Tuttavia le Facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare una ordinata ripartizione dei loro studi . Art . 89 . Nelle Università ove maggiore il numero degli studenti , le sessioni degli esami possono essere prolungate per decreto ministeriale , su proposta del Consiglio accademico , purché non s ' interrompa il corso normale delle lezioni . Lo studente non potrà presentarsi all ' esame che una sola volta per ogni sessione . Art . 90 . La laurea dottorale verrà conferita in tutte le facoltà agli studenti che avranno superata la prova degli esami speciali e generali che sono richiesti per questo grado accademico . Art . 91 . Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l ' ordine dei loro esami , con questa riserva che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non dopo aver superati tutti gli esami speciali . Art . 92 . Gli esami , tanto speciali quanto generali , superati in una delle Università del Regno , hanno lo stesso effetto legale in tutte le altre . Art . 93 . Il numero degli esami e quello dei componenti le Commissioni esaminatrici , sarà determinato con Decreto reale , udito il parere del Consiglio superiore . Art . 94 Gli esami saranno pubblici , ed avranno luogo per ciascun candidato . Oltre i professori ufficiali , saranno chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico , ed a preferenza tra i privati docenti . Art . 95 . Non sarà valido e dovrà essere ripetuto in un altro anno ogni corso , per il quale , a cagione di assenza o di tumulto degli studenti , il professore non abbia potuto fare le 50 lezioni prescritte . Art . 96 . Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato , salvo il caso di legge speciale . Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcuna delle Università estere di maggior fama e che faranno constare di aver effettivamente fatti gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato , saranno dispensati dall ' obbligo di fare gli esami speciali , e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano . Per le persone considerate all ' art . 24 potrà darsi dispensa dagli esami generali : questa concessione verrà fatta con Decreto reale previo il parere del Consiglio Superiore . Coloro poi che faranno constare d ' aver fatto in alcuna delle anzidette Università uno o più corsi fra quelli prescritti dalla presente legge , potranno essere ammessi ai relativi esami . Art . 97 . Gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati , i brevetti e le patenti che rendono abili all ’ esercizio di alcune particolari arti , professioni od uffici dello Stato , saranno determinati nei regolamenti delle Facoltà in cui vogliono essere fatti gli studi che a simili esami si riferiscono . Art . 98 . Le pene che le Autorità universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti : 1° L ' ammonizione , 2° L ' interdizione temporaria di uno o più corsi ; 3° La sospensione dagli esami ; 4° L ’ esclusione temporaria dall ' Università , Art . 99 . L ' applicazione della prima di queste pene può essere fatta dal preside della Facoltà , quella della seconda dal rettore , le altre due debbono essere pronunziate dalla Facoltà . L ’ applicazione delle prime due pene non può dar luogo a ricorso in fuori dell ' ordine delle autorità costituite nella Università ; per le altre vi sarà sempre luogo a ricorso al Ministro . Art . 100 . Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato l ’ immatricolazione a coloro che si troveranno ancora sotto il peso della seconda , terza e quarta delle anzidette pene . Art . 101 La giurisdizione disciplinaria delle diverse Autorità universitarie non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università . Art . 102 . Con apposito regolamento sono particolarmente determinati i poteri disciplinari attribuiti a ciascuna delle autorità universitarie e le forme da seguirsi nell ' esercizio dei medesimi . CAPO VIII . Del personale assistente , tecnico e subalterno e del personale di segreteria . Art . 103 . Gli stipendi del personale assistente , tecnico e subalterno addetto alle Università e agli altri Istituti d ' istruzione superiore sono stabiliti in conformità della tabella E annessa al presente testo unico . Art . 104 . Alle cattedre di materie complementari , tenute da professori incaricati , non possono essere addetti aiuti né assistenti ; per esse si può però disporre dell ' opera del personale addetto all ’ Istituto ove è impartito l ' insegnamento obbligatorio più affine . Art . 105 Il personale delle tre categorie preindicate viene ripartito in ciascuna Università od Istituto superiore secondo le tabelle I , L , , M , annesse al presente testo unico . Queste non potranno essere modificate se non per legge . Art . 106 . Al personale assistente e tecnico sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 28 della legge 25 giugno 1908 , n . 290 , sullo stato giuridico degli impiegati civili . Art . 107 . Il ruolo organico del personale delle segreterie universitarie è stabilito in conformità della tabella H annessa al presento testo unico . Art . 108 . Non sono ammessi sotto qualunque titolo , come comandati alle segreterie universitarie , impiegati di altri uffici . Caro IX . Disposizioni generali . Art . 109 . La cittadinanza dello Stato non è una condizione richiesta per essere ammessi ai concorsi e per essere chiamati , eletti o autorizzati a dare un insegnamento qualunque pubblico , purché i candidati soddisfacciano ai requisiti voluti dalla legge . Art . 110 . Non possono esser , ammessi ai concorsi universitari , né eletti a far parte dei Corpi accademici , né comechessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un ufficio amministrativo od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitarii , e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali a meno che non sia intervenuta un ' amnistia in loro favore la quale non potrà invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque per falso , furto , truffa ed attentato ai costumi , benché non andasse congiunta a questa pena né l ' interdizione né la sospensione dello esercizio dei pubblici uditi . Lo stato di fallimento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacità delle pene precitate . Art . 111 . La lingua italiana b la lingua ufficiale dell ’ insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari . Art . 112 . La divisa delle Autorità universitarie , dei Membri del corpo accademico , e degli Insegnanti in ciascuna Facoltà continua ad essere quella stabilita . Art . 113 I rettori delle Università , i capi degli Istituti d ' istruzione superiore , i direttori di cliniche e di gabinetti scientifici , non possono godere nelle spese i fondi loro assegnati , anno per anno , a titolo di dotazione o di assegni straordinari . Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati ; ed il Ministero dell ’ istruzione pubblica provvederà d ’ accordo con quello del tesoro , a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse . Art . 114 . La spesa degli aumenti portati dalla legge 19 luglio 1909 , n . 496 , agli stipendi dei professori ordinari e straordinari del Regio Istituto di studi superiori di Firenze , del Regio Politecnico di Torino , della Regia Scuola superiore navale di Genova , degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano è a totale carico dello Stato . In corrispondenza degli aumenti di cui sopra , e nella misura risultante da apposita liquidazione saranno accresciuti anno per anno i contributi dello Stato nella spesa di mantenimento degli Istituti sovraindicati , stabiliti rispettivamente dalle leggi 9 luglio 1905 , n . 366 , e 8 luglio 1906 , n . 321 , dal Regio Decreto 36 luglio 1891 , n . 480 , e dalla legge 9 luglio 1905 , n . 365 . Sarà pure a carico dello Stato la spesa dogli aumenti di stipendio per i due professori ordinari e per lo straordinario delle scuole di elettrotecnica e di elettrochimica annesse al Regio Istituto tecnico superiore di Milano . Parimenti sarà a carico dello Stato la maggiore spesa che per effetto della logge 19 luglio 1909 n . 496 occorrerà oltre quella stabilita dall ' art . 12 della legge 5 maggio 1907 , n . 257 , per il riordinamento degli insegnamenti della Scuola d ' applicazione per gli ingegneri di Padova ; e quella occorrente per il miglioramento economico del personale assistente , tecnico e subalterno del Regio Istituto di studi superiori di Firenze . Art . 115 . I maggiori proventi complessivi annuali delle tasse in confronto a quelli risultanti dal consuntivo per il 1901-1902 , serviranno ad aumentare , nello stato di previsione della spesa pel Ministero della pubblica istruzione , al di sopra di quarto siasi effettivamente verificato al consuntivo suddetto , gli stanziamenti relativi all ' istruzione superiore , sia per le dotazioni e per il personale assistente e inserviente , sia per borse di studio e posti di perfezionamento , sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie . A ciascuna Università od Istituto superiore saranno restituiti annualmente i tre quarti della metà dei maggiori proventi rispettivi , per erogarsi , su deliberazione del Consiglio accademico approvata dal Ministero , agli scopi previsti in questo e nel successivo articolo del presente testo unico Le sopratasse d ' esame continueranno ad essere nella nova misura erogate interamente per propine ai membri delle Commissioni esaminatrici . Art . 116 . I proventi stessi serviranno inoltre per stanziare nella parte straordinaria del suddetto stato di previsione , in aggiunta delle somme che nella parte stessa costituiscono presentemente la dotazione annuale per spese in servizio della istruzione superiore , le somme o le rate annuali di esse , che in base a nuove convenzioni speciali con gli enti locali e previe concorso di questi , facciano carico allo Stato per costruzioni e miglioramenti di edifizi delle Università e degli Istituti superiori . Art . 117 . La quota d ' aumento delle tasse e sopratasse riguardanti le vane sezioni dell ’ Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze è assegnata nella sua totalità all ' Istituto stesso in aumento della dotazione stabilita dalla convenzione approvata con la legge 9 luglio 1905 , n . 366 . Art . 118 . Restano ferme le leggi speciali riguardanti gli Istituti d ' istruzione superiore e le disposizioni della legge 22 dicembre 1901 , n . 451 , per l ' Università di Macerata . Disposizioni transitorie . Art . 119 . Fino alla effettiva nomina dei membri del Consiglio superiore da eleggersi dal Senato e dalla Camera dei deputati secondo l ' art . 1 , resteranno in carica i consiglieri scaduti al 30 giugno 1909 . Gli altri membri del Consiglio superiore , che al 30 giugni 1909 non avranno compiuto il quadriennio dalla loro nomina resteranno in carica secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento . Art . 120 . Gli aumenti quinquennali già conseguiti dai professori ordinari in servizio all ' attuazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 saranno elevati alla misura stabilita dall ' art . 27 o computati nel numero di quelli consentiti dall ’ articolo stesso . Qualunque sia il numero degli aumenti conseguiti , lo stipendio complessivo non potrà mai eccedere il massimo di L . 10.000 per i professori universitari che avessero già conseguito il grado di ordinario al momento della promulgazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 . Ai professori ordinari , ai quali , nell ' attuazione delle leggi speciali di pareggiamento di alcuni Università , venne assegnato uno stipendio inizialo di L . 6000 , saranno computati , agli effetti del primo comma del presente articolo , come conseguiti due aumenti quinquennali di L . 500 . Gli aumenti stessi , come gli altri maturati o in corso di maturazione sullo stipendio anzidetto , saranno elevati alla misura sovraindicata . Art . 121 . Tutti i professori ufficiali che attualmente hanno l ' incarico di un insegnamento complementare , lo potranno conservare nello forme di legge Quelli tra essi che al 30 marzo 1909 avevano un incarico di materia complementare o fondamentale retribuito in misura superiore a L . 1250 , conserveranno la retribuzione da essi goduta , ritenendo la differenza tra questa e le L . 1250 come assegno personale che sarà assorbito dagli eventuali aumenti quinquennali successivi fino a concorrenza di essi . Anche tale assegno cesserà col cessare dell ' incarico . Art . 122 . Ai professori ufficiali , che , alla pubblicazione della legge 19 luglio 1909 n . 196 , erano professori ordinari e straordinari contemporaneamente in più istituti , non si applica il disposto dell ' art . 8 . Essi però godranno del miglioramento portato dalla leggo stessa soltanto per il posto di ordinario . Art . 123 . I professori che all ' attuazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 avevano il grado di ordinario potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio , anche dopo compiuta l ' età di 75 anni , quando , a parere del Consiglio superiore della pubblico istruzione , concorrano por essi le condizioni volute dall ' art . 24 del presento testo unico . Art . 124 . I professori ordinari e straordinari in carica all ' attuazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 , che saranno collocati a riposo per effetto dell ' art . 41 , avranno diritto al minimo della pensione anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio . Art . 125 . Le disposizioni degli articoli 26 o 30 ( comma primo ) del presente testo unico , non saranno applicabili a quei professori straordinari che al 30 dicembre 1909 avessero acquistato la stabilità o fossero proposti per la promozione ad ordinario , intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilità . Art . 126 . I liberi docenti , i quali alla pubblicazione della legge 19 luglio 1909 n . 496 avevano un incarico di materia obbligatoria o complementare retribuito in misura superiore a L . 2000 , conserveranno la stessa retribuzione , qualora l ' incarico venisse loro confermato . Art . 127 . Non oltre il 18 luglio 1911 , il Ministro , sentito il Consiglio superiore , procederà alla revisione delle tabelle I , L , M , annesse al presente testo unico , nel limite però della somma prevista dalle tabelle stesse , accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione dm maggiori proventi dalle tasse universitario a tenore dell ' articolo 115 del testo generale . Art . 128 , Il personale assistente e tecnico con qualunque denominazione attualmente addetto allo cattedre di discipline sperimentali e dimostrative nelle RR . Università e nei RR . Istituti d ' istruzione superiore , sarà all ' atto dell ' applicazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 , raggruppato rispettivamente nello categorie di aiuto e di assistente , o di capotecnico , tecnico o aiuto tecnico . Il personale subalterno sia di ruolo , sia straordinario , nella prima applicazione della leggo 19 luglio 1909 , n . 496 , sarà distribuito tra i bidelli e custodi e tra gl ' inservienti . Art . 129 . La legge 19 luglio 1909 n . 496 avrà , agli effetti economici , immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle I , L , M . Il personale in eccedenza sarà mantenuto un via transitoria e non oltre il 31 luglio 1909 conservando l ' attuale stipendio ; e la parte di questo personale che non potrà entrare in pianta , in seguito alla revisione di cui all ' art . 127 , con tale data si intenderà eliminata . Col l ° agosto 1911 , e con le modificazioni di cui all ’ art . 127 avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre . Art . 130 . Il personale assistente straordinario , che all ' atto della promulgazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 , si trovi addetto ai singoli Istituti , o che dopo il 31 luglio 1911 e la revisione di cui all ' art . 127 , non abbia trovato posto negli uffici di ruolo stabiliti dal nuovo organico , s ' intende cessato . Art . 131 Lo cattedre di materie complementari , delle quali all ' art . 104 , potranno conservare , sino al 31 luglio 1911 , i posti di aiuto e di assistente , di cui eventualmente fossero provviste . Art . 132 . Gli aiuti ed assistenti , che all ' atto dell ' applicazione della logge 19 luglio 1009 n . 496 percepivano uno stipendio superiore alle L . 2000 e 1500 rispettivamente , conserveranno la somma eccedente a titolo di assegno personale . Eguale beneficio è accordato ai capi tecnici , ai tecnici , ed agli aiuti tecnici , allo levatrici , alle levatrici assistenti e al personale subalterno , che eventualmente percepissero stipendi superiori a quelli stabiliti dalla legge 19 luglio 1909 n . 496 pei rispettivi uffici . È dato inoltre un assegno ad personam di L . 60 o 120 al personale subalterno che avesse già conseguito rispettivamente uno o due aumenti sessennali sullo stipendio di ruolo . Tutti i maggiori assegni suddetti verranno gradualmente diminuiti e soppressi misura che maturino i nuovi aumenti quinquennali . Art . 133 . Il Governo del Re è autorizzato a introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dello finanze le variazioni dipendenti dall ' applicazione della legge 19 luglio 1909 n . 496 . Visto , d ' ordine di S.M. , Il Ministro della pubblica istruzione CREDARO .