Saggistica ,
PARTE
PRIMA
IL
PROBLEMA
STORICO
Capitolo
primo
Nel
censimento
milanese
I
.
Il
problema
storico
sta
nell
'
indagare
quale
sia
l
'
oggetto
della
imposta
fondiaria
secondo
le
norme
della
legge
I
marzo
1886
.
Ma
,
guardando
soltanto
al
testo
della
legge
,
dei
regolamenti
e
delle
istruzioni
catastali
,
non
si
giunge
ad
una
soluzione
.
Legge
,
regolamento
ed
istruzioni
sono
il
frutto
di
una
lunga
elaborazione
dottrinale
,
di
vive
discussioni
parlamentari
e
,
forse
più
che
tutto
,
di
una
pratica
secolare
,
di
cui
si
potrebbero
studiare
le
origini
assai
indietro
nel
tempo
.
Basti
,
per
non
risalire
troppo
oltre
,
fermarci
al
documento
capitale
in
materia
catastale
,
che
è
la
celebre
Relazione
dello
stato
in
cui
si
trova
l
'
opera
del
censimento
universale
del
Ducato
di
Milano
nel
mese
di
maggio
dell
'
anno
1750
redatta
dall
'
economista
Pompeo
Neri
,
presidente
dal
1749
della
ristabilita
Giunta
del
censimento
.
Ben
dice
il
Messedaglia
,
nella
classica
relazione
che
da
lui
prende
il
nome
,
che
il
modello
-
-
quale
istituto
tributario
-
-
degli
odierni
catasti
va
ricercato
nel
celebre
censimento
milanese
decretato
nel
1718;
né
punto
si
esagera
asserendo
che
questo
è
stato
veramente
l
'
esemplare
a
cui
si
sono
poscia
conformate
,
così
pel
concetto
,
come
per
il
disegno
generale
e
i
principii
direttivi
,
tutte
l
'
altre
istituzioni
tributarie
di
questo
genere
:
e
non
soltanto
tra
noi
,
ma
anche
in
qualche
altro
paese
.
E
prima
Ruggero
Bonghi
,
scrivendo
di
Valentino
Pasini
,
che
era
stato
nel
1863
,
come
poi
si
dirà
(
cfr
.
§
§
27
,
31
e
34
)
relatore
della
legge
di
imposta
di
ricchezza
mobile
,
accennava
a
taluni
i
quali
si
credono
essere
molto
più
innanzi
degli
altri
,
solo
perché
disprezzano
tutta
la
migliore
e
più
reputata
sapienza
dei
padri
nostri
,
solo
per
soggiungere
come
il
Pasini
quantunque
riputasse
che
la
scienza
non
avesse
ancora
dilucidati
i
principii
e
le
norme
della
stima
censuaria
,
ed
ammettesse
che
,
anche
dilucidati
dalla
scienza
,
non
potrebbero
essere
ammessi
subito
dai
governi
,
giacché
tra
la
dimostrazione
scientifica
delle
verità
economiche
e
la
loro
applicazione
pratica
è
necessario
ed
utile
che
passi
un
intervallo
in
cui
quelle
si
maturino
e
si
divulghino
,
pure
credeva
che
in
alcuni
paesi
il
senno
pratico
avesse
già
prevenuto
la
scienza
,
e
se
non
colte
sempre
da
per
tutto
,
né
rigorosamente
applicate
in
ogni
parte
le
sue
proprie
divinazioni
,
ad
ogni
modo
scoverte
e
seguite
quelle
migliori
norme
,
a
cui
nella
compilazione
dei
catasti
bisogna
attenersi
.
E
questi
paesi
erano
stati
la
repubblica
veneta
ed
il
ducato
di
Milano
.
La
repubblica
veneta
abolì
esenzioni
,
fissò
il
censo
al
territorio
del
fondo
;
il
censo
milanese
estendeva
le
venete
scoperte
,
creava
le
mappe
e
quanto
alla
stima
sostituì
«
ai
dati
somministrati
dalle
affittanze
e
dalle
contrattazioni
,
quelle
più
ragionevoli
del
prodotto
»
.
Il
censimento
milanese
non
fu
solo
l
'
esemplare
dei
catasti
moderni
;
ma
al
tempo
in
cui
il
Messedaglia
scriveva
la
relazione
intorno
al
disegno
di
legge
per
la
perequazione
fondiaria
,
che
divenne
poi
legge
fondamentale
nostra
dal
1°
marzo
1886
,
esso
era
ancora
in
corso
di
attuazione
tra
noi
.
Ed
invero
una
filiazione
diretta
dell
'
antico
censimento
milanese
può
considerarsi
senz
'
altro
-
-
scrive
il
Messedaglia
a
carte
29
(Mess.,
43
)
della
sua
relazione
-
-
il
nuovo
censimento
lombardo
veneto
,
la
cui
opera
si
viene
ancora
continuando
in
alcune
provincie
in
sostituzione
a
quel
primo
.
Era
nel
1886
ancora
in
vita
la
giunta
del
censimento
in
Milano
;
e
da
quella
giunta
furono
tratti
alcuni
tra
i
dirigenti
del
nuovo
catasto
.
Delle
idee
informatrici
della
prima
giunta
del
1718
che
prende
il
nome
dal
napoletano
presidente
don
Vincenzo
De
Miro
,
vero
creatore
del
catasto
lombardo
,
della
seconda
del
1749
presieduta
dal
toscano
Pompeo
Neri
e
di
quelle
successive
erano
imbevuti
gli
uomini
che
presiedettero
nel
1886
alla
elaborazione
della
legge
catastale
italiana
,
primo
fra
tutti
Angelo
Messedaglia
.
Tanto
ne
erano
imbevuti
,
da
essere
perciò
fatti
segno
a
critiche
acerbe
,
come
quando
l
'
on
.
Plebano
,
nella
tornata
del
18
gennaio
1886
,
volendo
tacciare
di
antiquato
il
metodo
catastale
proposto
alla
approvazione
della
camera
,
diceva
:
Il
sistema
di
catasto
che
ci
si
propone
,
in
sostanza
non
è
altro
che
il
famoso
censo
lombardo
,
né
più
né
meno
,
splendidamente
illustrato
con
una
monografia
,
degna
di
tutta
la
considerazione
,
questo
è
vero
;
ma
non
è
in
sostanza
che
il
censo
lombardo
;
di
guisa
che
io
credo
che
coloro
i
quali
dovranno
applicare
questa
legge
non
avranno
molte
difficoltà
da
incontrare
nel
fare
gli
studi
preparatori
e
le
circolari
,
perché
non
avranno
che
da
prendere
la
raccolta
delle
circolari
della
giunta
del
censo
e
troveranno
là
quanto
occorre
per
applicare
la
legge
stessa
che
oggi
stiamo
discutendo
.
2
.
Si
può
affermare
che
,
se
dal
1718
al
1886
erano
mutate
profondamente
le
dottrine
degli
scrittori
intorno
alla
natura
ed
alla
partizione
dei
redditi
agricoli
,
la
pratica
estimativa
dei
redditi
stessi
era
rimasta
invariata
,
quale
don
Vincenzo
De
Miro
la
aveva
codificata
nelle
sue
prime
istruzioni
.
Racconta
il
Neri
,
storico
accuratissimo
dei
lavori
della
prima
giunta
,
che
questa
,
compiuta
che
ebbe
la
misura
dei
terreni
,
commesse
a
quattro
dei
più
accreditati
ingegneri
di
proporre
un
metodo
,
acciò
tale
operazione
restasse
eseguita
con
tutta
la
giustizia
,
e
con
tutti
i
riflessi
convenienti
alla
generale
uguaglianza
,
che
per
lo
scopo
del
censimento
si
doveva
stabilire
.
Sulla
base
della
relazione
dei
periti
(
1724
)
,
sentita
la
Congregazione
dello
stato
e
le
rappresentanze
dei
pubblici
,
la
prima
giunta
formò
il
10
marzo
1725
le
istruzioni
alli
stimatori
.
Colla
scorta
di
queste
,
narra
il
Neri
,
fu
eseguita
la
stima
per
mezzo
delle
persone
più
pratiche
e
più
sperimentate
,
che
in
questo
genere
di
perizia
avesse
il
paese
,
calcolando
il
valore
capitale
dei
terreni
in
ragione
di
quattro
per
cento
sopra
la
rendita
di
essi
,
purificata
dalla
parte
colonica
,
e
da
qualunque
altra
spesa
di
coltura
e
di
reparazione
,
e
da
qualunque
altra
legittima
deduzione
da
farsi
per
causa
d
'
infortuni
celesti
,
e
altre
cause
,
secondo
la
pratica
comunemente
dalli
stimatori
ricevuta
,
e
generalmente
dalla
giunta
a
quest
'
effetto
regolata
nel
modo
più
mite
,
e
più
benigno
,
e
più
favorevole
al
possessore
(
pp
.
127
e
128
)
.
Pubblicata
la
stima
con
editto
del
30
settembre
1726
,
a
decidere
sui
reclami
,
la
giunta
,
in
ubbidienza
all
'
imperiale
dispaccio
del
12
maggio
1728
,
elesse
sei
periti
che
già
avevano
avuto
parte
nella
formazione
della
stima
,
insieme
ad
altri
otto
,
detti
imparziali
perché
alla
stima
medesima
estranei
,
affinché
rivedessero
la
fatta
stima
per
ben
due
volte
,
la
prima
in
confronto
ai
singoli
possessori
e
la
seconda
in
contraddittorio
con
le
pubbliche
rappresentanze
dei
comuni
e
delle
provincie
dello
stato
.
Del
metodo
tenuto
nella
stima
e
nella
revisione
dà
conto
una
relazione
delli
22
gennaio
1732
,
dalla
quale
qui
si
traggono
i
brani
relativi
al
punto
che
ci
interessa
,
omesse
le
parti
relative
a
punti
singolari
,
come
acque
,
gelsi
,
molini
,
ecc
.
ecc
.
(
da
p
.
136
a
139
)
:
Erano
le
generali
instruzioni
...
Primo
.
Una
attenta
ricognizione
oculare
di
ciascun
fondo
per
individuare
la
sua
intrinseca
attitudine
,
ed
assentarli
la
squadra
...
Un
diligente
esame
della
rendita
,
osservando
colla
perizia
dello
stimatore
la
quantità
e
qualità
del
frutto
,
che
una
pertica
di
ciascuna
qualità
di
fondo
può
produrre
,
non
tralasciando
di
prendere
esatte
informazioni
dalle
persone
più
pratiche
del
luogo
,
e
riconoscere
ancora
le
investiture
,
acciò
coll
'
oculare
ispezione
e
pluralità
delle
notizie
si
assenti
maggiormente
la
cavata
con
chiarezza
ed
accerto
.
Ricavata
la
vera
rendita
,
farvi
ogni
e
qualunque
deduzione
sì
per
il
lavorerio
,
come
per
le
spese
degli
edifizi
,
riparazioni
ecc
.
Nella
valutazione
dei
grani
,
regolare
il
loro
prezzo
massimo
,
mediocre
,
ed
infimo
.
Il
riso
bianco
a
lire
15
,
14
e
13
Il
formento
a
lire
12
,
11
e
10
La
segala
a
lire
8
e
7
Il
miglio
ed
il
melgone
a
lire
6
e
5
per
ogni
moggio
di
misura
milanese
.
E
per
tutti
gli
altri
frutti
,
come
varj
di
qualità
,
e
valore
,
apprezzarli
a
giudizio
dello
stimatore
,
secondo
le
circostanze
dei
luoghi
.
Che
la
rendita
d
'
ogni
fondo
da
valutarsi
,
s
'
intenda
quella
porzione
di
frutto
,
che
di
netto
va
al
padrone
,
dedotto
l
'
intero
lavorerio
,
la
semente
ed
ogni
altra
ecc
.
,
servendosi
perciò
in
ogni
parte
dello
stato
di
quell
'
ordine
di
lavorerio
,
che
venga
costumato
in
tal
sito
.
Ove
i
terreni
sono
affittati
a
denaro
,
servirsi
di
detto
ordine
di
lavorerio
,
ed
indi
confrontare
la
risultanza
coll
'
affitto
,
per
accertarsi
,
se
la
cavata
costituita
a
quel
fondo
sia
sussistente
,
avvertendo
,
che
il
prodotto
della
rendita
non
debba
uguagliarsi
rigorosamente
all
'
affitto
in
denaro
,
sul
riflesso
,
che
tali
affitti
sono
per
lo
più
stabiliti
colli
prezzi
maggiori
assegnati
ai
frutti
:
pure
,
quando
colla
sua
perizia
lo
stimatore
comprenda
che
il
prodotto
del
fondo
uguagli
od
ascenda
lo
stesso
fitto
,
starà
alle
sue
certe
risultanze
.
Se
s
'
incontrino
fondi
,
che
produchino
frutti
diversi
o
d
'
incerto
valore
,
come
lo
sono
le
ortaglie
,
e
simili
,
ai
quali
non
può
fissarsi
vero
prodotto
,
si
abbia
presente
il
fitto
,
e
da
quello
se
ne
ricavi
la
rendita
,
avvertendo
di
servirsi
dell
'
equità
,
essendo
fitto
a
denaro
.
Per
li
fondi
di
tenue
cavata
,
come
sono
i
pascoli
,
brughiere
,
zerbi
e
simili
,
che
per
lo
più
sono
nei
monti
,
ai
quali
non
può
fissarsi
precisa
minuta
per
la
stima
,
se
li
darà
un
più
verisimile
valore
,
senza
l
'
obbligo
di
calcolarli
la
rendita
,
e
questo
dovrà
essere
a
giudizio
dello
stimatore
,
premesse
le
dovute
informazioni
.
Il
ceppo
nudo
,
e
sito
affatto
sterile
,
ed
infruttifero
(
come
che
non
dà
prodotto
)
si
lasci
senza
valutazione
.
Ricavata
la
rendita
dei
fondi
colle
misure
predette
,
se
li
faccino
le
debite
deduzioni
.
Per
quello
riguarda
il
lavorerio
,
si
ritenga
in
tutto
il
costume
del
paese
,
come
sopra
si
è
detto
,
affine
di
giustificare
la
parte
dominicale
da
valutarsi
,
osservando
anche
quanto
distintamente
è
stato
coll
'
approvazione
della
real
giunta
assentato
dalli
stessi
periti
circa
i
terreni
nei
monti
,
ed
altre
qualità
nelle
rispettive
provincie
.
Per
le
deduzioni
degli
infortuni
celesti
si
osservi
,
cioè
:
Alli
coltivi
,
ed
agli
avvitati
nei
siti
in
pianura
,
se
gli
deduca
il
nono
.
Al
lino
il
settimo
.
Ai
prati
il
decimoquinto
.
Ed
ai
boschi
il
decimo
ottavo
.
E
nelle
parti
montuose
,
alle
selve
,
agli
avvitati
ed
agli
coltivi
se
li
deduca
il
settimo
,
nel
resto
come
sopra
.
Per
le
spese
dell
'
adacquazione
nei
terreni
adacquatori
,
siccome
in
un
solo
territorio
possono
esservi
diversità
di
acqua
,
e
di
spesa
tra
possessore
e
possessore
a
proporzione
di
pertica
,
si
assenti
di
regolare
tale
spesa
colla
maggior
risultanza
,
cioè
della
maggiore
che
risulterà
da
uno
dei
primi
estimati
,
e
ciò
affinché
in
un
solo
territorio
si
faccia
la
stessa
deduzione
perché
ne
risulti
una
sola
stima
.
Siccome
nel
ricavare
la
rendita
deve
considerarsi
ogni
sorta
di
frutto
,
così
nelle
deduzioni
non
deve
lasciarsene
alcuna
.
Perciò
si
abbia
presente
qualsiasi
altro
riflesso
che
possa
minorare
la
cavata
,
acciò
questa
resti
del
tutto
pura
,
avvertendo
,
che
non
deve
farsi
alcuna
deduzione
di
qualsiasi
carico
regio
camerale
o
locale
.
Ridotta
in
netto
la
rendita
dei
frutti
,
si
valutino
alli
prezzi
fissati
dall
'
eccellentissima
giunta
,
ritenendo
il
prezzo
massimo
nei
siti
,
ove
il
frutto
riesce
di
miglior
perfezione
,
ed
ha
maggior
esito
,
e
con
minore
spesa
,
così
declinando
con
quelli
di
minor
perfezione
,
meno
esito
,
e
maggior
spesa
,
la
qual
notizia
facilmente
si
potrà
avere
.
Per
stabilir
poi
detti
prezzi
,
dovranno
convocarsi
tutti
li
stimatori
,
che
opereranno
in
una
stessa
provincia
,
o
situazione
,
acciò
vadino
concordi
.
Se
si
volesse
riassumere
in
una
definizione
il
contenuto
del
concetto
di
rendita
imponibile
osservato
dagli
stimatori
milanesi
,
non
si
saprebbe
trovarne
altra
migliore
di
quella
del
codice
:
hoc
fructuum
nomine
continetur
quod
justis
sumptibus
superest
(
VII51
)
.
Dal
pensiero
degli
stimatori
milanesi
è
assente
qualunque
accenno
a
distinzioni
del
reddito
in
varie
parti
od
a
derivazioni
indipendenti
di
queste
parti
del
reddito
da
certe
forze
produttive
del
terreno
(
ad
esempio
,
dal
terreno
per
sé
,
dai
capitali
fissi
,
dal
capitale
circolante
o
dal
lavoro
)
.
Lo
stimatore
conosce
solo
i
«
frutti
»
del
suolo
o
la
«
cavata
»
o
la
«
rendita
»
,
che
sono
tutte
parole
sinonime
,
usate
ad
indicare
il
prodotto
lordo
della
terra
.
Dal
prodotto
lordo
devono
essere
dedotte
«
tutte
»
le
spese
,
nessuna
esclusa
.
Come
il
prodotto
deve
essere
calcolato
nella
sua
interezza
,
così
le
spese
devono
essere
valutate
in
modo
da
rendere
la
cavata
netta
«
del
tutto
pura
»
.
Le
spese
possono
essere
di
lavorazione
,
di
semente
,
di
riparazione
agli
edifici
,
di
perdite
per
infortuni
.
La
cavata
netta
,
o
rendita
imponibile
o
parte
dominicale
si
identifica
con
quella
porzione
di
frutto
che
di
netto
va
al
padrone
,
dedotta
cioè
dalla
cavata
lorda
«
la
parte
colonica
»
e
le
altre
spese
che
sopra
furono
indicate
.
Lo
stimatore
concepisce
cioè
il
frutto
lordo
del
fondo
diviso
in
due
parti
,
di
cui
una
sono
le
spese
,
principale
fra
esse
la
quota
colonica
,
ed
il
resto
«
quod
superest
»
è
la
parte
dominicale
che
va
al
padrone
ed
è
oggetto
della
imposta
fondiaria
.
Ancor
oggi
l
'
articolo
II
della
legge
I
marzo
1886
dichiara
che
«
rendita
imponibile
è
quella
parte
del
prodotto
totale
del
fondo
che
rimane
al
proprietario
netta
dalle
spese
e
perdite
eventuali
»
.
E
l
'
on
.
Messedaglia
,
nella
tornata
del
10
dicembre
1885
,
a
scagionarsi
dalla
accusa
mossa
al
progetto
da
lui
difeso
di
inspirarsi
a
teorie
fisiocratiche
,
osservava
:
La
fisiocrazia
comincia
col
Tableau
économique
di
Quesnay
,
che
è
del
1758
e
il
censimento
milanese
,
il
tipo
normale
di
tutti
i
moderni
catasti
,
data
dal
1718
.
La
fisiocrazia
non
era
allora
ancor
nata
.
Il
prodotto
netto
di
cui
parliamo
noi
,
il
reddito
catastale
,
non
ha
che
vedere
col
prodotto
netto
dei
fisiocratici
;
come
non
ha
che
vedere
con
la
rendita
di
Ricardo
e
di
altri
economisti
.
La
relazione
1750
,
della
giunta
del
censimento
,
che
si
sa
esser
opera
di
Pompeo
Neri
,
non
ha
una
linea
che
si
possa
accusare
di
fisiocrazia
(
pp
.
15601
o
II
,
107
)
.
Le
parole
del
Messedaglia
,
capitali
per
la
interpretazione
della
legge
nostra
,
meritavano
di
essere
ricordate
dapprima
qui
,
perché
confermano
come
gli
stimatori
milanesi
si
fossero
esclusivamente
inspirati
alla
pratica
corrente
dell
'
estimo
rurale
,
in
uso
ai
loro
tempi
,
circostanza
già
rilevabile
dal
racconto
del
Neri
.
Tutti
i
calcoli
sulla
cavata
o
rendita
lorda
,
sulle
spese
e
sull
'
«
ordine
»
del
lavorerio
,
ossia
sui
metodi
di
conduzione
,
se
a
mezzadria
(
colonato
)
o
ad
affitto
o
ad
economia
,
sui
prezzi
da
usarsi
per
le
varie
specie
di
terreni
e
di
frutti
,
devono
essere
condotti
secondo
«
ciò
che
venga
costumato
in
ogni
sito
»
,
osservando
«
in
tutto
il
costume
del
paese
»
,
«
la
pratica
comunemente
dalli
stimatori
ricevuta
e
regolata
nel
modo
più
mite
e
più
benigno
e
più
favorevole
al
paese
»
.
Le
quali
istruzioni
furono
dappoi
sapientemente
riassunte
nell
'
art
.
11
della
nostra
legge
fondamentale
,
secondo
cui
i
fondi
devono
essere
«
considerati
in
uno
stato
di
ordinaria
e
duratura
coltivazione
,
secondo
gli
usi
e
le
consuetudini
locali
»
,
né
si
deve
tener
conto
«
di
una
straordinaria
diligenza
o
trascuranza
»
.
Le
quali
ultime
non
sarebbero
invero
conformi
a
quel
«
costume
del
paese
»
a
cui
lo
stimatore
deve
sempre
riferirsi
nei
suoi
calcoli
di
prodotti
e
spese
.
3
.
Se
meglio
non
potevano
essere
espressi
i
due
concetti
fondamentali
,
dell
'
essere
la
rendita
imponibile
uguale
ai
frutti
totali
dedotte
tutte
le
spese
e
nel
doversi
calcolare
frutti
e
spese
in
condizioni
ordinarie
secondo
gli
usi
locali
,
non
vi
è
dubbio
altresì
qual
fosse
il
tipo
prevalente
di
conduzione
dei
fondi
che
gli
stimatori
milanesi
avevano
sott
'
occhio
.
Essa
è
la
colonia
-
-
la
prima
istruzione
del
1725
parla
solo
di
rendita
(
o
cavata
o
frutto
)
purificata
dalla
parte
colonica
-
-
con
divisione
dei
prodotti
in
parti
aliquote
tra
proprietario
e
colono
.
In
altra
parte
della
relazione
,
dove
si
ragiona
della
immunità
dei
beni
ecclesiastici
dai
tributi
,
e
si
accenna
alla
necessità
in
cui
si
trovarono
«
le
comunità
a
dirigere
le
loro
molestie
contro
i
coloni
di
essi
ecclesiastici
,
come
persone
più
deboli
e
notoriamente
laicali
,
lasciando
immuni
i
padroni
da
tutto
ciò
,
che
da
loro
si
poteva
pretendere
»
è
chiarito
come
alla
tassa
colonica
siano
soggetti
i
coloni
«
parziari
»
dei
beni
ecclesiastici
esenti
,
e
non
altre
specie
di
coltivatori
di
essi
beni
.
Il
contratto
di
colonato
appare
il
più
frequente
tra
quelli
osservati
dagli
stimatori
milanesi
;
sicché
la
parte
dominicale
del
prodotto
del
fondo
poteva
,
sotto
deduzione
delle
spese
sostenute
dal
proprietario
e
delle
perdite
per
infortuni
,
essere
considerata
senz
'
altro
come
imponibile
.
Che
il
contratto
di
colonato
fosse
quello
prevalente
,
si
deduce
altresì
dall
'
accenno
all
'
affitto
a
denaro
,
che
ne
dimostra
la
singolarità
.
Ed
invero
le
istruzioni
ordinano
che
,
pur
accertando
l
'
ammontare
dell
'
affitto
,
allo
scopo
di
assicurarsi
se
«
la
cavata
costituita
a
quel
fondo
»
ossia
se
il
prodotto
calcolato
dagli
estimatori
sia
«
sussistente
»
ossia
conforme
al
vero
,
«
il
prodotto
della
rendita
non
debba
uguagliarsi
rigorosamente
all
'
affitto
in
denaro
»
.
Ossia
le
istruzioni
comandano
che
nei
casi
di
affitto
,
il
prodotto
della
rendita
,
poco
sopra
definita
come
«
quella
porzione
di
frutto
che
di
netto
va
al
padrone
»
,
oggi
si
direbbe
la
rendita
imponibile
,
si
debba
calcolare
in
somma
inferiore
al
canone
di
affitto
.
La
regola
poggia
«
sul
riflesso
,
che
tali
affitti
sono
per
lo
più
stabiliti
colli
prezzi
maggiori
assegnati
ai
frutti
»
.
Soltanto
per
eccezione
,
quando
si
accerti
che
davvero
il
prodotto
normale
del
fondo
è
uguale
o
supera
il
canone
di
affitto
,
dovrà
lo
stimatore
attenersi
alle
«
sue
certe
risultanze
»
.
Il
canone
di
affitto
certo
può
dunque
essere
maggiore
della
rendita
calcolata
dallo
stimatore
;
ovvero
uguale
o
minore
.
Se
è
maggiore
,
lo
stimatore
potrà
tener
conto
,
ma
non
«
rigorosamente
»
,
del
fatto
.
Se
è
minore
,
lo
stimatore
si
atterrà
alle
«
sue
»
certe
risultanze
;
ossia
,
come
pare
si
debba
interpretare
dal
contesto
del
discorso
-
-
[
Pure
quando
colla
sua
perizia
lo
stimatore
comprenda
che
il
prodotto
del
fondo
uguagli
o
ascenda
lo
stesso
fitto
,
starà
alle
sue
certe
risultanze
,
]
-
-
baderà
piuttosto
ai
suoi
calcoli
che
al
dato
del
fitto
.
Sembra
dai
testi
di
poter
concludere
che
,
secondo
l
'
opinione
dei
periti
del
censimento
milanese
,
il
contratto
di
fitto
non
solo
era
eccezionale
ma
,
quando
aveva
luogo
,
il
canone
stipulato
era
una
somma
superiore
alla
parte
dominicale
del
prodotto
del
fondo
,
superiore
cioè
a
quanto
il
proprietario
poteva
ricavare
di
rendita
netta
col
dare
il
fondo
a
colonato
o
coll
'
amministrarlo
in
economia
.
Il
fitto
invero
«
per
lo
più
»
stipulavasi
«
colli
prezzi
maggiori
assegnati
ai
frutti
»
,
ossia
,
sembra
interpretarsi
,
quando
,
in
anni
buoni
,
i
fittaioli
lusingavansi
di
ottenere
redditi
elevati
.
Il
fitto
era
considerato
un
fatto
eccezionale
,
che
solo
in
circostanze
speciali
di
mercato
ascendente
aveva
luogo
.
Poiché
gli
stimatori
cercavano
la
rendita
media
ordinaria
,
essi
non
si
dovevano
occupare
di
sovrarendite
,
fossero
esse
dovute
a
prezzi
di
eccezione
od
a
perizia
singolare
dell
'
affittuario
.
Il
caso
comune
era
quello
del
proprietario
diretto
coltivatore
a
mezzo
di
coloni
o
mezzadri
.
Costui
normalmente
pare
non
riuscisse
ad
ottenere
una
rendita
uguale
al
fitto
che
gli
sarebbe
stato
pagato
,
in
circostanze
eccezionali
,
da
affittuari
,
classe
allora
appena
agli
inizi
della
sua
formazione
.
I
periti
perciò
,
attenendosi
all
'
osservazione
della
pratica
ordinaria
agricola
,
consigliavano
moderazione
nelle
stime
.
E
per
implicito
si
può
dedurre
che
essi
non
concepissero
neppur
l
'
esistenza
di
un
reddito
del
proprietario
coltivatore
diverso
dalla
parte
dominicale
netta
del
prodotto
totale
ed
in
aggiunta
ad
esso
,
fortunati
dicendo
quasi
quei
tali
i
quali
potevano
crescere
alquanto
tale
parte
dominicale
,
profittando
di
momenti
favorevoli
di
prezzi
alti
,
che
potevano
indurre
qualche
fittaiolo
a
promettere
un
canone
superiore
alla
rendita
dominicale
ordinaria
!
Capitolo
secondo
Nella
legge
catastale
4
.
Il
concetto
«
quod
justis
sumptibus
superest
»
,
ancora
indistinto
nel
censimento
milanese
e
nei
catasti
fatti
a
sua
imitazione
e
lasciati
in
eredità
al
nuovo
regno
d
'
Italia
,
ebbe
una
duplice
elaborazione
legislativa
.
Una
è
ancora
«
catastale
»
ed
ha
il
documento
suo
principale
nella
relazione
Messedaglia
.
L
'
altra
è
quella
«
mobiliare
»
,
la
quale
,
dopo
il
naufragio
del
tentativo
Scialoja
di
unificare
la
tassazione
diretta
in
una
imposta
sulla
rendita
generale
,
cercò
di
trasformare
ed
unificare
le
vecchie
imposte
di
patente
o
classificate
le
quali
negli
antichi
stati
italiani
colpivano
i
redditi
non
fondiarii
.
Sebbene
cronologicamente
lo
sforzo
di
costruzione
legislativa
mobiliare
preceda
(
186364
)
quello
fondiario
(
188586
)
,
dirò
prima
di
quest
'
ultimo
.
L
'
ordine
storico
ideale
è
talvolta
diverso
da
quello
cronologico
;
e
le
discussioni
stesse
del
186364
si
riferiscono
frequentemente
a
premesse
poste
negli
antichi
catasti
e
codificate
poi
nella
legge
del
1886
.
Sebbene
venuta
dopo
,
la
legge
del
1886
si
informò
nel
suo
spirito
al
sistema
d
'
idee
primamente
accolto
nel
censo
milanese
e
trasmesso
da
questo
ai
catasti
posteriori
;
sicché
a
giusta
ragione
possiamo
considerarla
prima
nell
'
ordine
ideologico
dei
precedenti
legislativi
.
5
.
I
documenti
e
le
discussioni
concernenti
il
disegno
di
legge
sul
riordinamento
dell
'
imposta
fondiaria
presentato
il
21
dicembre
1882
dall
'
on
.
Magliani
,
ministro
delle
finanze
,
vanno
segnalati
per
la
chiarezza
con
la
quale
affermano
la
distinzione
tra
la
rendita
fondiaria
o
reddito
dominicale
e
il
reddito
agrario
.
Le
teorie
di
Ricardo
e
di
Thünen
,
la
tesi
statica
e
quella
dinamica
o
storica
della
formazione
della
rendita
rivivono
nelle
pagine
delle
relazioni
e
negli
articoli
del
disegno
di
legge
.
Il
ministro
proponente
,
Magliani
,
dà
principio
alla
sua
relazione
,
ponendo
appunto
in
risalto
l
'
oggetto
particolare
o
la
fonte
dell
'
imposta
fondiaria
,
la
quale
colpisce
,
non
l
'
intiero
prodotto
agrario
,
ma
quella
parte
di
esso
che
dicesi
rendita
,
o
in
senso
più
largo
reddito
dominicale
;
ed
assume
perciò
un
carattere
speciale
,
per
cui
si
distingue
dalle
altre
imposte
dirette
.
Infatti
il
prodotto
dei
terreni
,
posto
in
coltivazione
,
comprende
due
parti
distinte
:
l
'
una
è
il
risultato
del
capitale
di
esercizio
e
del
lavoro
dell
'
impresa
agricola
,
e
costituisce
il
profitto
agrario
;
l
'
altra
è
l
'
effetto
della
terra
medesima
e
del
capitale
di
miglioria
investito
stabilmente
in
essa
,
e
forma
il
reddito
dominicale
,
cioè
il
reddito
del
proprietario
.
Lasciando
da
banda
la
prima
parte
,
che
si
riferisce
all
'
industria
agraria
,
propriamente
detta
,
e
che
è
comune
a
tutte
le
altre
industrie
,
ciò
che
rimane
si
può
considerare
come
cosa
distinta
,
e
fonte
speciale
di
ricchezza
privata
,
ed
è
il
vero
oggetto
imponibile
della
fondiaria
...
Il
profitto
agrario
è
variabile
di
anno
in
anno
e
subisce
i
rischi
e
le
sorti
degli
ordinari
prodotti
industriali
;
...
la
rendita
conserva
una
certa
stabilità
ed
ha
inoltre
una
tendenza
all
'
aumento
.
Se
il
profitto
agrario
varia
di
anno
in
anno
e
la
rendita
fondiaria
è
stabile
nel
tempo
,
diversamente
si
comportano
i
due
elementi
dal
punto
di
vista
statico
,
considerati
ad
un
dato
momento
:
il
profitto
agrario
è
la
parte
ordinaria
e
la
rendita
fondiaria
quella
differenziale
del
prodotto
del
fondo
.
Deducendo
rigorosamente
dalle
dottrine
ricardiane
,
il
Magliani
osserva
che
ne
le
terre
più
fertili
e
in
quelle
più
vicine
al
mercato
,
il
lavoro
e
il
capitale
impiegati
nel
suolo
di
prima
mano
in
condizioni
più
favorevoli
e
le
produzioni
che
hanno
un
costo
minore
godono
di
un
grande
vantaggio
,
ed
ottengono
,
oltre
dell
'
ordinario
profitto
,
un
guadagno
eccezionale
,
un
estraprofitto
e
una
rendita
la
quale
segna
la
differenza
tra
il
costo
più
basso
e
il
più
alto
su
cui
è
regolato
il
valore
normale
dei
prodotti
.
Poiché
,
aggiungasi
,
la
popolazione
crescente
costringe
a
coltivare
terreni
sempre
meno
fertili
e
più
lontani
dal
mercato
,
la
rendita
fondiaria
tende
nel
corso
ordinario
dell
'
economia
ad
elevarsi
,
indipendentemente
dal
valore
e
dall
'
opera
degli
uomini
,
perché
le
cause
da
cui
deriva
sono
d
'
ordine
generale
,
ed
operano
,
non
senza
interruzioni
,
ma
con
forza
crescente
.
Non
la
sola
terra
nuda
o
naturale
dà
origine
alla
rendita
fondiaria
;
fa
d
'
uopo
aggiungervi
il
capitale
investito
indissolubilmente
nella
terra
,
ma
che
pure
segue
le
vicende
e
le
tendenze
della
rendita
e
con
essa
si
eleva
.
Perciò
,
soggiunge
il
ministro
,
non
giovano
le
diminuzioni
dell
'
imposta
fondiaria
per
venire
in
aiuto
dell
'
agricoltura
;
ché
le
diminuzioni
dovrebbero
avvantaggiare
il
profitto
agrario
,
il
guadagno
ordinario
di
chi
mette
in
opera
lavoro
e
capitale
per
coltivare
le
terre
,
non
già
la
rendita
del
proprietario
puro
e
semplice
,
la
quale
è
cosa
ben
diversa
e
trae
origini
da
tutt
'
altre
cagioni
.
Ogni
diminuzione
del
tributo
fondiario
arrecherà
un
beneficio
ai
proprietari
,
ma
non
varrà
a
migliorare
le
condizioni
dell
'
industria
agraria
,
ad
accrescere
il
profitto
dei
coltivatori
di
terreni
senz
'
altri
provvedimenti
.
E
tutte
le
obbiezioni
che
si
fanno
all
'
imposta
in
discorso
,
desunte
dai
bisogni
,
dagli
interessi
e
dalle
condizioni
dell
'
agricoltura
,
cadono
a
vuoto
quando
si
osserva
che
il
carico
grava
su
quella
parte
del
prodotto
agrario
,
la
quale
non
è
retribuzione
ordinaria
del
capitale
e
del
lavoro
messi
in
opera
dal
coltivatore
,
ma
principalmente
un
guadagno
eccezionale
,
dovuto
a
circostanze
peculiari
di
natura
e
di
società
.
Per
favorire
gli
interessi
e
promuovere
l
'
incremento
dell
'
industria
agricola
potranno
giovare
altri
espedienti
,
e
sovratutto
un
alleviamento
del
tributo
che
colpisce
il
profitto
vero
e
proprio
di
essa
,
come
quello
delle
altre
industrie
affini
.
Ma
l
'
imposta
fondiaria
,
riferendosi
alla
rendita
del
proprietario
,
non
tocca
direttamente
la
parte
spettante
all
'
agricoltore
,
non
riguarda
l
'
interesse
e
la
condizione
di
esso
.
E
differisce
dalle
imposte
dirette
somiglianti
che
colpiscono
il
prodotto
delle
industrie
manifattrici
e
commerciali
,
per
due
caratteri
essenziali
,
perché
viene
prelevata
non
sul
reddito
intero
della
produzione
agraria
,
ma
sovra
una
parte
di
esso
,
attribuita
ad
una
classe
determinata
di
persone
;
e
perché
questa
parte
istessa
deriva
da
cause
peculiari
e
presenta
una
forma
propria
e
qualità
speciali
.
La
rendita
o
il
reddito
,
dominicale
dei
terreni
non
soggiace
alle
alterne
vicende
,
alle
fluttuazioni
incessanti
ed
ai
rischi
di
ogni
qualsiasi
industria
,
compresa
l
'
agricola
:
non
è
mutabile
essenzialmente
ed
è
incerta
di
anno
in
anno
,
al
pari
di
ogni
altra
specie
di
reddito
e
di
profitto
;
ma
conserva
una
certa
stabilità
relativa
,
come
si
vede
segnatamente
nel
sistema
degli
affitti
,
e
manifesta
in
una
serie
di
anni
una
tendenza
costante
all
'
aumento
.
In
riassunto
,
il
Magliani
faceva
derivare
dal
prodotto
totale
due
sorta
di
redditi
:
l
'
uno
fondiario
e
l
'
altro
agrario
.
Il
primo
è
frutto
della
terra
e
dei
capitali
di
miglioria
stabilmente
investiti
nella
terra
;
il
secondo
è
frutto
del
capitale
d
'
esercizio
e
del
lavoro
dell
'
imprenditore
agricolo
.
Il
primo
è
un
guadagno
eccezionale
e
differenziale
uguale
alla
differenza
tra
il
costo
variabile
dei
prodotti
sui
terreni
più
o
meno
fertili
o
bene
situati
o
vicini
al
mercato
e
il
prezzo
di
mercato
,
a
sua
volta
uguale
al
costo
massimo
di
produzione
sui
terreni
coltivati
;
il
secondo
è
variabile
di
anno
in
anno
e
subisce
i
rischi
e
le
sorti
degli
ordinari
prodotti
industriali
.
Il
primo
è
dovuto
a
circostanze
peculiari
di
natura
e
di
società
e
può
essere
tassato
coll
'
imposta
fondiaria
,
senza
nuocere
all
'
agricoltura
;
mentre
il
secondo
,
partecipando
alle
alterne
vicende
,
alle
fluttuazioni
incessanti
ed
ai
rischi
dell
'
industria
,
può
talora
formare
oggetto
di
alleviamenti
tributari
,
quando
faccia
d
'
uopo
venire
in
soccorso
all
'
agricoltore
.
Vi
è
,
in
questa
netta
contrapposizione
dei
due
redditi
,
la
manifestazione
di
un
istintivo
sforzo
del
ministro
delle
finanze
per
salvaguardare
la
imposta
fondiaria
«
la
base
più
salda
della
finanza
»
(
p
.
4
)
contro
le
richieste
di
alleviamenti
venute
fuori
durante
le
discussioni
allora
cominciate
sulla
crisi
agraria
e
delle
indagini
contenute
nei
volumi
della
inchiesta
agraria
del
Iacini
,
che
andavano
via
via
uscendo
alla
luce
;
ma
vi
è
anche
l
'
eco
degli
insegnamenti
teorici
,
secondo
cui
la
terra
dava
luogo
ad
un
reddito
singolare
chiamato
reddito
fondiario
,
che
non
aveva
riscontro
in
nessuna
altra
industria
e
diverso
dal
reddito
dell
'
industria
agraria
esercitato
sulla
terra
stessa
.
6
.
Si
dirà
poi
se
e
come
il
Magliani
abbia
tradotto
in
proposte
legislative
i
principii
regolatori
da
lui
esposti
nella
relazione
.
Per
ora
basti
averli
notati
;
e
si
aggiunga
subito
che
gli
stessi
principii
,
in
forma
ancor
più
netta
,
erano
esposti
da
Angelo
Messedaglia
nella
relazione
,
che
è
uno
dei
documenti
fondamentali
della
storia
della
finanza
italiana
.
A
parecchie
riprese
,
egli
accenna
all
'
oggetto
proprio
dell
'
imposta
fondiaria
;
ma
in
modo
particolare
ne
tratta
il
capitolo
XI
della
parte
seconda
,
di
cui
qui
si
riprodurrà
perciò
tutto
ciò
che
tocchi
l
'
argomento
.
Argomentando
dapprima
in
dottrina
,
il
Messedaglia
così
scrive
(
p
.
213
o
Mess
.
,
276
)
:
L
'
imposta
fondiaria
è
destinata
a
colpire
il
prodotto
dei
fondi
,
in
quella
misura
che
questo
può
spettare
al
proprietario
,
ossia
il
reddito
del
proprietario
come
tale
,
stimato
al
netto
di
ogni
spesa
di
produzione
e
conservazione
.
Il
prodotto
fondiario
(
parlando
sempre
di
terreni
)
è
il
risultato
di
tre
fattori
,
che
sono
quelli
della
produzione
economica
in
generale
:
la
natura
,
ossia
la
terra
,
il
capitale
,
e
il
lavoro
.
Il
capitale
assume
esso
medesimo
,
rispetto
alla
terra
,
due
modi
diversi
,
che
lo
differenziano
sostanzialmente
.
Vi
è
da
distinguere
il
capitale
di
miglioramento
ed
il
capitale
di
esercizio
:
immobile
il
primo
al
pari
della
terra
in
cui
viene
ad
investirsi
,
e
di
cui
segue
poi
la
vicenda
;
mobile
l
'
altro
,
e
che
resta
da
sé
.
Perloché
il
prodotto
fondiario
può
decomporsi
in
quattro
parti
,
le
quali
corrispondono
:
«
quella
porzione
del
reddito
fondiario
che
ha
carattere
più
specialmente
industriale
,
e
che
a
tutto
rigore
e
a
questo
titolo
,
dovrebbe
ritenersi
immune
dall
'
imposta
prediale
,
ossia
il
reddito
agrario
in
contrapposto
al
fondiario
propriamente
detto
»
.
E
più
sotto
(
p
.
163
o
Mess
.
,
207
)
,
esponendo
le
ragioni
per
cui
si
volle
abbandonare
il
metodo
della
denunzia
,
osserva
:
«
Costituiscono
(
le
denunzie
)
la
forma
prima
e
dominante
dappertutto
e
fino
a
quando
l
'
imposta
riveste
un
carattere
più
propriamente
personale
e
quindi
pure
dove
il
reddito
da
tassarsi
vuolsi
colpito
,
comunque
,
al
netto
,
nella
sua
totalità
,
ossia
non
soltanto
per
la
parte
del
proprietario
,
come
tale
,
ma
anche
per
quella
del
coltivatore
;
cessano
via
via
,
passando
in
seconda
linea
,
e
da
ultimo
scomparendo
del
tutto
,
col
distinguersi
del
reddito
fondiario
propriamente
detto
in
confronto
a
quello
che
chiameremo
il
reddito
industriale
della
terra
,
e
col
farsi
più
spiccata
la
realità
dell
'
imposta
prediale
»
.
Dove
si
potrebbe
leggere
esposta
questa
idea
che
per
lo
più
la
tassazione
distinta
della
rendita
fondiaria
e
l
'
esistenza
di
un
catasto
geometrico
,
particellare
,
per
classi
e
tariffe
siano
due
fatti
concomitanti
.
I
.
Alla
terra
nel
suo
stato
originario
,
naturale
;
2
.
Al
capitale
di
miglioramento
che
vi
si
investe
;
3
.
Al
capitale
d
'
esercizio
;
4
.
Al
lavoro
.
Sono
i
primi
due
elementi
che
forniscono
il
prodotto
fondiario
propriamente
detto
,
il
frutto
della
ricchezza
immobile
.
Gli
altri
due
somministrano
un
reddito
che
è
specificatamente
di
natura
industriale
,
il
reddito
agrario
in
senso
proprio
,
come
lo
si
è
talvolta
chiamato
,
e
che
va
ascritto
di
sua
natura
alla
ricchezza
mobile
.
Comparando
altresì
la
terra
e
il
capitale
in
essa
investito
,
è
facile
ravvisare
come
l
'
importanza
massima
,
in
una
condizione
avanzata
di
cose
,
sia
di
quest
'
ultimo
.
La
terra
è
l
'
elemento
fisso
,
il
capitale
è
l
'
elemento
progressivo
.
A
lungo
andare
,
è
questo
che
soverchia
sull
'
altro
in
proporzione
enorme
,
e
di
più
in
più
.
In
molti
casi
,
il
suolo
produttivo
esso
medesimo
non
è
se
non
una
creazione
del
capitale
:
testimonio
le
culture
irrigue
delle
nostre
pianure
,
e
quelle
a
scaglioni
dei
nostri
poggi
.
Né
l
'
anzidetta
distinzione
ha
un
valore
soltanto
teorico
di
scienza
,
ma
di
applicazione
pratica
altresì
,
e
sta
alla
base
di
ogni
sistema
razionale
d
'
imposta
.
L
'
imposta
fondiaria
è
destinata
a
colpire
il
prodotto
soltanto
nei
suoi
due
primi
elementi
,
il
prodotto
fondiario
in
stretto
senso
,
il
solo
che
costituisca
la
parte
del
proprietario
come
tale
,
risparmiando
per
proprio
conto
quello
degli
altri
due
fattori
,
di
carattere
più
propriamente
industriale
,
e
che
rappresenterebbe
la
parte
del
conduttore
,
di
chi
esercita
l
'
industria
agraria
,
sia
poi
esso
persona
distinta
da
quella
del
proprietario
,
o
faccia
tutt
'
uno
con
esso
.
Il
primo
soltanto
,
convenientemente
appurato
,
ossia
al
netto
,
è
quello
che
porge
la
materia
dell
'
imponibile
fondiario
.
7
.
Più
sotto
(
a
p
.
217
o
Mess
.
,
28184
)
,
il
Messedaglia
chiarisce
ancor
meglio
il
contenuto
dell
'
imponibile
fondiario
,
dimostrando
che
esso
non
si
identifica
con
quella
che
dagli
economisti
viene
chiamata
«
rendita
della
terra
»
.
Questa
sarebbe
quella
parte
del
prodotto
che
corrisponde
alla
differenza
tra
terre
d
'
ineguale
produttività
,
e
di
cui
le
infime
rimunerano
appena
alla
ragione
ordinaria
il
capitale
e
il
lavoro
ad
esse
applicato
.
Se
una
terra
non
rende
che
in
quest
'
ultima
proporzione
,
si
dice
che
la
sua
rendita
in
proprio
senso
,
quale
semplice
terra
,
è
nulla
;
se
rende
invece
di
più
,
cosicché
,
compensati
nella
misura
ordinaria
corrente
il
capitale
e
il
lavoro
,
ne
soverchi
ancora
qualcosa
,
la
rendita
consiste
in
questo
soverchio
.
La
differenza
stessa
può
dipendere
da
vari
elementi
:
la
naturale
feracità
delle
terre
,
la
posizione
,
la
più
o
meno
grande
agevolezza
alle
comunicazioni
,
e
la
maggiore
o
minore
prossimità
dei
mercati
,
il
sistema
e
il
movimento
dei
prezzi
:
ogni
circostanza
,
insomma
,
da
cui
possa
andarne
modificata
,
a
pari
spese
di
produzione
,
la
quantità
e
qualità
dei
prodotti
,
o
il
loro
valore
,
e
sorgere
così
un
divario
nel
reddito
delle
singole
terre
,
che
altrimenti
non
avrebbe
sufficiente
ragione
di
essere
.
Il
Messedaglia
vede
però
subito
,
contrariamente
al
Magliani
,
il
quale
a
questi
elementi
differenziali
aveva
dato
grande
importanza
,
sino
ad
attribuire
all
'
oggetto
dell
'
imposta
fondiaria
un
carattere
distinto
da
quello
di
tutte
le
altre
imposte
dirette
,
che
il
concetto
puramente
ricardiano
della
rendita
fondiaria
non
basta
a
caratterizzare
l
'
oggetto
dell
'
imposta
fondiaria
.
Non
basta
in
primo
luogo
,
ché
anche
di
altri
redditi
«
anzi
talvolta
in
forma
assai
più
spiccata
e
più
facilmente
e
generalmente
avvertita
»
si
può
dire
la
stessa
cosa
,
come
accade
per
le
aree
fabbricabili
nei
centri
popolosi
,
dove
la
rendita
può
formarsi
e
crescere
smisuratamente
anche
all
'
infuori
di
ogni
spesa
o
dispendio
da
parte
del
proprietario
.
Questi
non
ha
che
da
attendere
.
La
rendita
si
forma
ed
aumenta
per
un
processo
che
si
compie
attorno
a
lui
nello
svolgimento
economico
della
società
;
egli
viene
a
mietere
gratuitamente
il
frutto
spontaneo
della
fortuna
;
raccoglie
,
a
meglio
dire
,
il
prodotto
di
una
generale
operosità
,
alla
quale
potrebbe
anche
non
avere
partecipato
egli
stesso
in
alcuna
misura
.
Il
Messedaglia
nota
che
a
tale
specie
di
rendita
quasi
spontanea
ed
indipendente
dall
'
uomo
,
non
si
limita
affatto
l
'
oggetto
dall
'
imposta
:
Sulle
terre
in
coltura
specialmente
si
può
avere
una
vera
creazione
di
rendita
,
anche
per
atto
e
fatto
del
coltivatore
.
Basta
a
tale
uopo
supporre
un
'
applicazione
di
capitale
e
lavoro
che
rimuneri
con
qualche
larghezza
,
al
di
là
della
misura
ordinaria
,
i
miglioramenti
che
si
investono
nella
terra
.
Vi
può
essere
,
cioè
una
rendita
non
soltanto
per
la
terra
,
quale
area
nuda
,
ma
anche
per
il
capitale
di
miglioramento
;
il
più
alto
fitto
che
dalla
terra
deriva
al
proprietario
potrebbe
anche
non
rappresentare
che
il
profitto
più
o
meno
lauto
dei
fatti
dispendii
,
essere
la
remunerazione
di
un
'
impresa
più
o
meno
fortunata
,
intelligente
e
solerte
da
parte
sua
.
Il
proprietario
d
'
oggi
,
alla
sua
volta
,
il
quale
mostra
godere
del
beneficio
,
potrebbe
anche
non
essere
che
un
semplice
acquirente
,
il
quale
ha
pagato
il
beneficio
stesso
in
libero
mercato
,
né
più
né
meno
di
quello
che
vale
.
In
qualche
caso
può
pur
avvenire
che
il
reddito
tutto
intero
nemmeno
pareggi
l
'
ordinario
profitto
del
dispendio
incontrato
;
perloché
dovrebbesi
dire
che
non
soltanto
non
vi
è
positivamente
alcuna
rendita
,
ma
ve
n
'
ha
una
,
se
mai
,
da
qualificarsi
di
negativa
.
Vi
sono
insomma
intraprese
e
dispendi
,
che
rimunerano
,
e
al
di
là
,
il
costo
attuale
di
produzione
,
e
quel
tanto
di
un
tal
costo
passato
che
poté
rimanerne
stabilmente
in
esse
investito
;
ve
ne
ha
che
lo
remunerano
a
mala
pena
e
alla
ragione
ordinaria
corrente
;
ve
ne
ha
infine
che
non
toccano
nemmeno
a
questo
limite
,
e
ne
rimangono
più
o
meno
al
disotto
.
E
quest
'
ultimo
effetto
,
si
avverta
bene
,
potrebbe
esso
pure
derivare
da
cause
generali
,
indipendenti
dall
'
opera
del
proprietario
,
al
pari
del
primo
;
essere
il
prodotto
di
movimenti
e
spostamenti
che
avvengono
nel
generale
organismo
economico
,
e
che
alterano
e
modificano
a
un
dato
momento
quello
che
altrimenti
sarebbe
stato
l
'
aspetto
ordinario
,
normale
della
produzione
.
Al
Messedaglia
pare
in
conclusione
non
potere
essere
parola
di
estimo
esclusivamente
ordito
sul
concetto
di
una
cosidetta
rendita
della
terra
,
per
quanto
pure
non
sieno
altre
volte
mancati
economisti
che
ne
hanno
variamente
discusso
.
Bisogna
stimare
senz
'
altro
l
'
intiero
reddito
netto
fondiario
per
la
parte
che
spetta
al
possessore
(
terra
e
miglioramenti
compresi
)
e
nel
quale
si
trova
a
diverso
grado
compenetrata
la
rendita
essa
medesima
;
è
questo
il
solo
modo
,
pratico
e
razionale
,
che
possa
seguirsi
.
Perseguire
la
pura
rendita
della
terra
avrebbe
scopi
diversi
da
quello
fiscale
.
Vorrebbesi
trovar
modo
di
trasferire
allo
stato
tutta
quella
parte
del
maggior
valore
degli
immobili
che
può
riguardarsi
come
il
prodotto
indiretto
dal
lavoro
collettivo
della
società
,
anziché
di
quello
esclusivo
del
possessore
,
e
comporgli
con
ciò
un
fondo
che
andrebbe
a
scarico
delle
rimanenti
imposizioni
.
Non
sarebbe
neanche
a
titolo
d
'
imposta
,
ma
di
un
virtuale
condominio
,
la
parte
dovuta
alla
società
in
corpo
nella
creazione
comune
del
valore
,
e
che
si
ravvisa
dover
andare
indefinitamente
crescendo
,
così
in
via
assoluta
che
relativa
.
Comunque
si
voglia
di
siffatta
teoria
giudicarsi
,
essa
nulla
ha
a
vedere
con
lo
stabilimento
dell
'
imposta
fondiaria
in
senso
proprio
.
8
.
Due
soli
oratori
,
durante
l
'
ampia
discussione
accaduta
alla
Camera
,
esposero
concetti
degni
di
nota
intorno
al
concetto
teorico
della
rendita
imponibile
:
il
Di
San
Giuliano
e
il
Cagnola
.
L
'
on
.
Di
San
Giuliano
accentua
le
critiche
implicitamente
mosse
dal
relatore
della
legge
alla
posizione
singolare
fatta
dal
Magliani
al
reddito
terriero
.
Egli
non
ignora
che
gli
economisti
del
tempo
suo
avevano
cominciato
ad
estendere
il
concetto
di
rendita
a
tutti
i
campi
dell
'
umana
attività
ed
osserva
(
26
novembre
1885
,
p
.
15321
o
I
,
11517
)
:
La
cooperazione
della
natura
non
è
una
specialità
dell
'
agricoltura
,
ma
è
un
fattore
comune
a
tutti
i
rami
della
produzione
,
tanto
che
un
insigne
economista
,
lo
Schaeffle
,
volle
perfino
applicare
la
teoria
della
rendita
di
Ricardo
,
al
lavoro
intellettuale
e
manuale
dell
'
uomo
.
Il
calore
,
il
vapore
,
l
'
elettricità
,
di
cui
nella
produzione
industriale
ammiriamo
i
miracoli
,
che
cosa
sono
se
non
forme
della
cooperazione
gratuita
della
natura
?
E
ogni
nuova
invenzione
che
cosa
è
se
non
una
nuova
e
maggior
copia
di
forze
naturali
gratuite
che
si
mette
a
servizio
dell
'
industria
?
E
non
è
appunto
l
'
industria
a
preferenza
dell
'
agricoltura
il
campo
nel
quale
maggiormente
trionfa
sulle
forze
fisiche
l
'
ingegno
umano
,
frutto
anch
'
esso
della
cooperazione
gratuita
della
natura
?
...
Insomma
non
v
'
ha
ragione
di
distinguere
nella
produzione
agricola
una
fonte
d
'
entrata
qualitativamente
diversa
che
in
ogni
altro
reddito
...
La
rendita
netta
della
terra
non
differisce
dal
profitto
netto
che
gli
imprenditori
ottengono
in
tutte
le
altre
industrie
ed
è
regolata
dalle
medesime
leggi
.
Il
proprietario
d
'
un
opificio
qualunque
,
nel
chiudere
i
suoi
conti
al
termine
dell
'
anno
,
dopo
aver
dedotto
l
'
interesse
e
l
'
ammortamento
del
capitale
fisso
,
il
premio
d
'
assicurazione
,
le
spese
d
'
esercizio
ed
il
salario
della
direzione
,
trova
una
somma
che
non
appartiene
ad
alcuna
delle
predette
categorie
,
e
che
è
il
profitto
,
l
'
equipollente
esatto
della
rendita
fondiaria
,
dalla
quale
differisce
solo
a
tutto
suo
vantaggio
nella
misura
perché
,
per
solito
,
è
più
elevato
.
Ed
è
un
errore
supporre
che
la
natura
partecipi
più
intensamente
alla
produzione
agraria
che
a
quella
industriale
.
D
'
accordo
con
lo
Stuart
Mill
,
il
Di
San
Giuliano
nota
che
la
parte
della
natura
in
ogni
opera
umana
è
indefinita
ed
incommensurabile
.
È
impossibile
il
definire
che
in
una
cosa
la
natura
faccia
più
che
in
un
'
altra
.
Dopo
avere
confutato
le
teoriche
del
Magliani
secondo
cui
la
rendita
non
sarebbe
la
retribuzione
ordinaria
del
capitale
e
del
lavoro
,
ma
principalmente
un
guadagno
eccezionale
dovuto
a
circostanze
di
natura
e
di
società
,
l
'
oratore
prosegue
(
p
.
25233
o
I
,
11920
)
:
E
come
può
affermare
la
relazione
ministeriale
che
l
'
imposta
colpisce
il
reddito
dominicale
e
non
l
'
intiero
prodotto
agrario
?
Ciò
dipende
dall
'
ammontare
dell
'
imposta
,
poiché
,
ammessa
anche
la
teoria
fisiocratica
,
è
difficile
dire
in
ciascun
prodotto
agrario
quanta
sia
la
parte
del
reddito
dominicale
,
quanta
quella
che
è
retribuzione
del
lavoro
e
del
capitale
e
tanto
più
ciò
è
difficile
anzi
addirittura
impossibile
,
nei
fondi
migliorati
e
non
dati
in
affitto
.
Per
attuare
realmente
questo
concetto
della
relazione
ministeriale
,
il
catasto
dovrebbe
farsi
soltanto
per
classi
,
e
non
per
qualità
e
classi
,
poiché
le
colture
diverse
sono
appunto
il
frutto
del
capitale
e
del
lavoro
.
9
.
Il
critico
più
acuto
della
possibilità
di
distinguere
tra
reddito
fondiario
e
reddito
industriale
,
secondo
la
concezione
sopra
esposta
dal
Messedaglia
,
fu
il
Cagnola
,
del
quale
si
riferiscono
soltanto
le
proposizioni
le
quali
hanno
tratto
alla
formulazione
teorica
del
problema
.
Il
voler
distinguere
-
-
osservò
egli
nella
tornata
del
14
dicembre
1885
(
pp
.
1572830
o
II
,
21316
)
-
-
la
parte
del
prodotto
che
va
assegnata
alla
cooperazione
della
terra
e
delle
migliorie
e
quella
che
va
assegnata
alla
industria
agraria
è
una
questione
insolubile
.
La
commissione
per
stimare
il
reddito
fondiario
imponibile
,
tien
conto
in
primo
luogo
della
qualità
e
della
classe
dei
terreni
.
Ora
,
la
qualità
dipende
essenzialmente
o
principalmente
dalla
natura
del
suolo
o
non
piuttosto
si
deriva
dalla
lavorazione
stessa
agricola
?
...
L
'
arrivare
alle
superiori
qualità
dei
fondi
per
causa
di
piantagioni
,
quali
viti
o
gelsi
,
l
'
arrivare
alle
qualità
dei
terreni
a
coltura
continua
dipendenti
dall
'
avvicendamento
,
deriva
esclusivamente
da
quei
contratti
più
o
meno
lunghi
,
i
quali
dànno
fiducia
ai
conduttori
di
fruire
almeno
in
parte
delle
migliorie
,
che
essi
hanno
in
animo
di
intraprendere
.
Così
si
opera
oggi
stesso
nelle
migliorie
del
mezzodì
con
coltivazioni
arboree
.
Tale
origine
ebbe
la
più
parte
delle
stesse
marcite
dell
'
Alta
Italia
.
Persino
nella
economia
forestale
oggi
il
determinare
se
essa
debba
essere
a
ceduo
basso
,
a
ceduo
medio
,
a
ceduo
alto
od
a
fustaia
,
dipende
dall
'
imprenditore
e
dal
capitale
che
vuol
mantenere
investito
nella
foresta
.
A
seconda
dell
'
entità
di
esso
è
possibile
la
usufruizione
nell
'
uno
o
nell
'
altro
,
o
nel
terzo
o
nell
'
ultimo
dei
modi
che
ho
indicato
.
Quindi
la
qualità
della
terra
essenzialmente
dipende
dall
'
industria
agraria
,
dalla
potenza
del
capitale
,
dalla
abilità
tecnica
e
dagli
avvicendamenti
che
il
coltivatore
vi
adopera
.
Se
poi
veniamo
alle
classi
,
io
credo
che
nelle
coltivazioni
intensive
la
classe
onninamente
dipenda
dalla
qualità
delle
colture
e
degli
avvicendamenti
.
Per
esempio
,
la
classe
prima
dei
nostri
prati
avvicendati
si
ottiene
esclusivamente
con
la
coltivazione
fine
,
con
concimazione
a
stallatico
e
continuità
e
diligenza
in
uniforme
coltura
,
per
modo
che
la
terra
produca
un
prato
a
trifoglio
spontaneo
,
ladino
e
ad
altre
erbe
pure
scelte
e
di
qualità
costante
.
Se
si
alterano
le
coltivazioni
e
le
concimazioni
,
se
si
prolunga
la
risaia
,
la
classe
del
terreno
si
degrada
.
Ogni
data
classe
deriva
,
si
può
dire
,
esclusivamente
dall
'
azione
del
lavoro
e
del
capitale
impiegatovi
.
Né
ad
altra
conclusione
si
arriva
se
si
bada
ai
dati
speciali
di
cui
si
deve
tener
conto
nella
stima
.
Bisogna
,
osserva
la
Commissione
,
«
aver
riguardo
alla
intrinseca
attitudine
dei
fondi
e
alla
loro
situazione
non
soltanto
fisica
,
ma
anche
economica
»
.
Questa
tuttavia
,
commenta
il
Cagnola
,
oggi
dipende
soprattutto
dall
'
esistere
una
classe
di
coltivatori
,
la
quale
per
le
attitudini
tecniche
e
per
i
mezzi
materiali
possa
procurare
nella
coltivazione
una
data
intensità
.
Anche
«
l
'
ordinaria
e
duratura
coltivazione
,
secondo
gli
usi
e
le
pratiche
del
luogo
»
è
un
concetto
che
implica
«
l
'
entità
delle
scorte
e
l
'
attitudine
professionale
del
lavoratore
»
.
Aggiungasi
che
«
nel
periodo
della
formazione
del
catasto
milanese
la
massima
parte
delle
scorte
anche
vive
era
data
dalla
proprietà
al
coltivatore
,
e
quindi
il
valor
capitale
era
incluso
nei
fattori
delle
rendite
di
censo
.
Anche
oggi
una
parte
rilevante
di
scorte
si
deve
dare
dalla
proprietà
;
tali
sono
i
letami
,
i
faletami
,
le
terre
,
le
scorte
di
fieno
,
gli
erbatici
che
si
trovano
nel
fondo
e
si
devono
consumare
su
di
esso
.
Proprietà
ed
industria
quivi
si
consociano
nel
fornire
il
capitale
circolante
e
non
si
possono
certo
separare
nella
estimazione
delle
rispettive
cointeressenze
.
10
.
Le
critiche
temperate
del
Messedaglia
e
quelle
più
pungenti
del
Di
San
Giuliano
valsero
a
persuadere
il
Magliani
a
non
insistere
sul
carattere
differenziale
e
gratuito
della
rendita
fondiaria
e
sulla
sua
natura
peculiare
,
opposta
a
quella
degli
altri
redditi
soggetti
ad
imposta
.
Nella
relazione
al
Senato
non
vi
è
più
traccia
della
concezione
della
rendita
fondiaria
«
come
un
guadagno
eccezionale
,
dovuto
a
circostanze
peculiari
di
natura
e
di
società
»
,
che
era
sembrata
il
preludio
ad
una
progressiva
sua
confisca
da
parte
dello
stato
.
La
rendita
imponibile
diventa
puramente
quella
parte
del
prodotto
totale
del
fondo
,
che
rimane
al
proprietario
netta
dalle
spese
e
perdite
eventuali
,
o
,
in
altri
termini
,
il
reddito
dominicale
senza
alcun
riguardo
al
profitto
dell
'
industria
agraria
.
La
dottrina
messedagliana
diventa
così
la
ispiratrice
pacifica
della
legge
d
'
imposta
.
Il
Messedaglia
la
ripete
,
quasi
con
le
stesse
parole
,
alla
Camera
ed
al
Senato
;
ed
,
evitando
di
affermare
la
peculiarità
del
concetto
di
rendita
all
'
agricoltura
,
anzi
affermandolo
esteso
a
tutti
i
redditi
,
ed
insistendo
nel
comprendere
sotto
il
nome
di
reddito
fondiario
il
frutto
della
terra
e
dei
capitali
stabilmente
impiegati
in
essa
,
toglie
valore
alle
critiche
che
il
Di
San
Giuliano
logicamente
aveva
mosso
all
'
idea
,
forse
inavvertitamente
esposta
dal
ministro
,
secondo
cui
l
'
imposta
fondiaria
avrebbe
dovuto
colpire
un
reddito
peculiare
,
dono
gratuito
«
di
natura
e
di
società
»
al
proprietario
.
Il
Messedaglia
non
si
impaccia
di
tali
astrazioni
;
assume
ad
oggetto
imponibile
dell
'
imposta
un
che
di
concreto
,
frutto
misto
di
fattori
naturali
e
di
capitali
investiti
.
Si
limita
a
dire
che
egli
vuol
giungere
solo
a
quel
che
nel
prodotto
della
terra
ha
natura
fondiaria
,
stabile
,
proveniente
dalla
terra
e
dai
capitali
fissi
;
escluso
ogni
frutto
dell
'
industria
agraria
.
Le
critiche
del
Cagnola
non
lo
scuotono
;
dai
verbali
delle
discussioni
alla
Camera
dei
deputati
non
risulta
che
egli
abbia
posto
attenzione
al
punto
essenziale
sollevato
dal
Cagnola
:
non
essere
possibile
distinguere
tra
terra
e
migliorie
da
una
parte
e
capitali
circolanti
e
lavoro
dell
'
uomo
dall
'
altra
.
Il
Cagnola
in
sostanza
,
precorrendo
teorie
agronomiche
ed
economiche
venute
di
poi
in
grande
onore
,
osserva
che
non
esiste
un
reddito
fondiario
separabile
concettualmente
dal
reddito
agrario
;
che
tutto
quel
che
di
più
stabile
e
fisso
vi
è
nel
prodotto
terriero
,
che
la
«
qualità
»
del
terreno
,
la
sua
«
classe
»
,
la
sua
maniera
«
ordinaria
»
medesima
di
coltivazione
,
la
sua
«
attitudine
»
a
produrre
,
tutto
è
collegato
indissolubilmente
con
la
quantità
delle
scorte
,
con
i
metodi
di
coltura
,
con
i
sistemi
di
conduzione
,
con
l
'
esistenza
di
una
classe
di
coltivatori
costituita
in
un
certo
modo
ovvero
in
un
altro
.
Essere
quindi
assurda
concettualmente
e
non
solo
praticamente
ogni
distinzione
tra
reddito
fondiario
e
reddito
agrario
e
formare
questi
due
pretesi
redditi
separati
un
tutt
'
uno
.
Queste
osservazioni
che
oggi
appaiono
senz
'
altro
degne
di
attenta
meditazione
,
per
lo
meno
ai
fini
pratici
della
valutazione
dei
redditi
in
sede
di
imposta
,
a
chiunque
conosca
appena
le
dottrine
dell
'
equilibrio
economico
,
passarono
allora
del
tutto
inosservate
e
non
esercitarono
alcuna
influenza
su
coloro
i
quali
avevano
predisposto
i
disegni
di
legge
e
stavano
elaborando
,
attraverso
a
successive
variazioni
,
il
testo
legislativo
vigente
.
11
.
Ora
vediamo
come
la
dizione
usata
nella
formulazione
della
legge
del
1886
attui
il
principio
.
Giova
all
'
uopo
leggere
il
brano
della
relazione
del
Messedaglia
che
fa
seguito
immediatamente
a
quello
già
citato
ed
in
cui
egli
passa
ad
esporre
il
metodo
col
quale
voleva
fosse
attuata
la
regola
del
tassare
soltanto
il
reddito
fondiario
e
non
quello
agrario
.
Per
configurare
concretamente
quel
reddito
fondiario
che
egli
voleva
colpire
,
il
Messedaglia
parte
dall
'
ipotesi
semplice
del
fondo
affittato
(
p
.
214
o
Mess
.
,
27778
)
:
Supponendo
che
un
fondo
sia
affittato
,
e
che
il
capitale
di
esercizio
appartenga
per
intero
al
conduttore
,
senz
'
altri
oneri
a
carico
di
questo
,
la
divisione
viene
a
farsi
in
modo
spontaneo
,
e
il
prezzo
dell
'
affitto
rappresenta
la
parte
del
proprietario
.
Non
sarebbe
però
esatto
il
ritenere
che
esso
ne
rappresenti
senz
'
altro
anche
il
reddito
netto
.
A
tal
uopo
vi
sarebbe
ancora
una
detrazione
da
fare
;
ed
è
quella
richiesta
dalle
spese
di
mantenimento
e
amministrazione
del
fondo
,
e
di
quanto
riguarda
la
necessaria
reintegrazione
del
capitale
di
miglioramento
.
Vi
è
da
pensare
alla
conservazione
delle
strade
,
degli
argini
,
degli
scoli
e
canali
,
degli
edifizi
rurali
;
vi
è
da
provvedere
alla
restaurazione
delle
piantagioni
e
delle
culture
;
vi
è
insomma
da
mantenere
il
fondo
qual
è
,
nelle
sue
condizioni
ordinarie
,
anche
all
'
infuori
di
altri
e
possibili
miglioramenti
,
i
quali
sarebbero
una
novità
.
Oltreché
,
anche
l
'
azienda
stessa
dominicale
ha
le
sue
spese
di
amministrazione
.
Bisogna
,
inoltre
,
aver
l
'
occhio
a
certe
perdite
eventuali
,
come
sarebbe
per
infortuni
e
regolare
il
conto
corrispondente
.
A
questo
punto
il
Messedaglia
,
il
quale
finora
aveva
semplicemente
supposta
una
divisione
del
prodotto
lordo
in
due
parti
:
quella
che
il
fittuario
ritiene
per
sé
e
quella
che
,
a
titolo
di
fitto
,
paga
al
proprietario
,
fa
un
rilievo
essenziale
per
la
interpretazione
dei
testi
legislativi
:
La
considerazione
del
capitale
di
esercizio
e
del
lavoro
occorrente
non
somministra
pertanto
se
non
una
prima
detrazione
,
nella
quale
si
compendiano
le
spese
ordinarie
industriali
di
produzione
.
Ciò
che
residua
pel
proprietario
va
ancora
depurato
da
altri
elementi
,
da
altre
spese
,
allo
scopo
di
averne
il
reddito
netto
;
il
fitto
,
anche
nei
termini
sopradetti
,
non
fornisce
nella
sua
integrità
se
non
un
reddito
lordo
,
e
non
ancora
il
netto
assoluto
della
parte
che
spetta
al
proprietario
come
tale
.
Accade
pei
terreni
ciò
che
accade
più
spiccatamente
per
gli
edifici
,
i
quali
si
stimano
sulla
pigione
reale
o
presunta
,
ma
con
forti
detrazioni
pel
naturale
deperimento
,
che
in
qualche
catasto
sonosi
anche
vedute
salire
ad
un
terzo
della
pigione
stessa
.
E
in
generale
,
non
si
dà
capitale
impiegato
,
il
quale
non
esiga
un
qualche
fondo
più
o
meno
rilevante
di
reintegrazione
,
giusta
la
natura
del
suo
impiego
e
le
trasformazioni
materiali
che
è
destinato
a
subire
.
Qui
,
abbandonando
l
'
ipotesi
del
fitto
,
il
Messedaglia
pone
il
problema
della
ricerca
dell
'
imponibile
fondiario
partendo
dalla
conoscenza
del
prodotto
lordo
:
In
altri
termini
,
l
'
imponibile
fondiario
risulta
dal
prodotto
totale
del
fondo
,
detratta
ogni
perdita
eventuale
,
e
depurato
da
tutte
le
spese
.
Le
quali
,
alla
loro
volta
,
possono
comprendersi
in
due
categorie
generali
:
I
ª
Spese
di
produzione
propriamente
dette
,
ossia
indispensabili
alla
creazione
e
realizzazione
del
prodotto
,
comprese
pur
quelle
di
custodia
e
trasporto
.
2ª
Spese
di
conservazione
e
mantenimento
del
fondo
,
comprese
pur
quelle
di
amministrazione
.
E
può
dirsi
che
tale
per
massima
sia
il
concetto
al
quale
mostrano
informarsi
i
vari
catasti
,
e
che
somministra
la
norma
per
la
rispettiva
base
estimale
.
Tant
'
è
vera
questa
conclusione
,
aggiungasi
,
che
veruna
differenza
potrebbesi
discernere
fra
l
'
enunciazione
riassuntiva
del
Messedaglia
e
quella
,
sopra
riprodotta
,
della
prima
giunta
del
censimento
milanese
.
Fatta
ragione
al
diverso
linguaggio
usato
,
le
due
enunciazioni
coincidono
perfettamente
,
sì
come
poteva
aspettarsi
da
colui
che
aveva
proclamato
il
censimento
milanese
essere
«
il
modello
degli
odierni
catasti
»
.
12
.
Memore
dell
'
insistenza
con
cui
la
giunta
milanese
aveva
ordinato
badarsi
al
«
costume
del
paese
»
,
alle
pratiche
agricole
«
costumate
in
ogni
sito
»
,
ed
aveva
consigliato
di
seguire
«
la
pratica
comunemente
dalli
estimatori
ricevuta
e
regolata
nel
modo
più
mite
e
più
benigno
e
più
favorevole
al
possessore
»
,
il
Messedaglia
passa
a
dire
(
pp
.
21415
o
Mess
.
,
27879
)
di
altri
elementi
di
determinazione
i
quali
stanno
in
rapporto
con
quella
stabilità
che
si
desidera
in
un
catasto
,
e
che
servono
di
riscontro
a
meglio
assegnarne
il
concetto
.
Si
mira
,
non
al
reddito
netto
attuale
di
un
dato
momento
,
ma
al
reddito
ordinario
,
normale
,
e
che
può
riguardarsi
come
il
prodotto
continuativo
,
duraturo
del
fondo
,
nelle
condizioni
in
cui
questo
si
trova
;
ad
una
specie
di
reddito
astratto
,
ideale
,
se
mai
così
piacesse
dire
,
ma
che
deve
essere
esso
medesimo
l
'
espressione
di
una
realtà
.
Il
reddito
,
cioè
,
va
calcolato
mediamente
,
e
sopra
un
tratto
di
tempo
abbastanza
lungo
da
poter
rappresentare
con
qualche
larghezza
tutte
le
ordinarie
vicende
della
coltivazione
.
Ed
è
questo
altresì
il
solo
,
sul
quale
possa
a
lungo
andare
contarsi
anche
dal
proprietario
medesimo
.
Può
anche
darsi
nel
fatto
che
un
tal
reddito
riesca
alquanto
diverso
nel
rilevamento
,
e
di
regola
più
moderato
della
realtà
(
e
giova
anzi
per
più
riguardi
che
siasi
disposti
a
moderazione
)
;
ma
ciò
non
infirma
ancora
il
concetto
;
e
basta
all
'
uopo
che
le
norme
secondo
cui
si
opera
,
abbiano
,
oltre
il
resto
,
anche
il
necessario
carattere
di
uniformità
.
Il
reddito
,
poi
,
andando
espresso
in
danaro
,
la
sua
determinazione
dipende
naturalmente
da
due
elementi
:
la
specie
e
quantità
dei
prodotti
,
e
il
prezzo
che
vi
corrisponde
.
Vuolsi
la
normalità
ordinaria
,
così
per
l
'
uno
come
per
l
'
altro
elemento
.
Ed
ove
,
come
ordinariamente
accade
,
si
assume
per
i
prodotti
e
per
i
prezzi
un
certo
periodo
di
riferimento
,
il
periodo
stesso
s
'
intende
fissato
collo
stesso
criterio
,
che
sia
un
periodo
da
potersi
considerare
come
normale
.
La
normalità
non
deve
osservarsi
solo
oggettivamente
,
con
riflesso
alla
sufficienza
del
tempo
considerato
a
mettere
in
luce
tutte
le
variazioni
di
stagioni
,
di
annate
,
di
avvicendamenti
agricoli
,
di
prezzi
;
ma
deve
anche
essere
soggettiva
,
e
badare
ai
metodi
di
coltivazione
(
pp
.
26061
o
Mess
.
,
342
)
:
I
terreni
,
cioè
,
secondo
la
rispettiva
qualità
,
si
considerano
in
stato
di
ordinaria
e
duratura
coltivazione
,
secondo
gli
usi
e
le
pratiche
del
luogo
.
Non
si
ha
riguardo
a
quel
maggiore
prodotto
che
può
dipendere
da
una
coltivazione
eccezionalmente
accurata
,
ossia
da
una
straordinaria
diligenza
,
attività
o
copia
di
mezzi
del
coltivatore
;
né
,
viceversa
,
a
quel
prodotto
minore
che
deriva
da
una
insolita
trascuranza
.
Nessun
riguardo
parimenti
a
culture
eccezionali
,
di
carattere
transitorio
,
ossia
che
escono
dall
'
uso
e
dalla
destinazione
ordinaria
e
stabile
del
fondo
.
E
resta
poi
sempre
che
lo
stato
materiale
dei
fondi
e
delle
culture
va
riferito
all
'
epoca
censuaria
prestabilita
.
Il
prodotto
,
di
regola
,
va
considerato
in
natura
,
allo
stato
greggio
,
ammesso
soltanto
quel
primo
stadio
di
manufazione
che
può
essere
necessario
a
renderlo
commerciabile
.
E
quindi
il
grano
e
non
le
farine
,
l
'
uva
e
non
il
mosto
od
il
vino
,
le
ulive
e
non
l
'
olio
.
Il
che
pure
concorda
colla
nozione
del
reddito
fondiario
in
proprio
senso
,
quale
si
è
più
sopra
definito
,
e
da
cui
resta
escluso
ogni
reddito
della
terra
di
carattere
industriale
.
Se
tale
regola
affermasi
dal
Messedaglia
«
concordante
»
con
la
nozione
teorica
sua
del
reddito
fondiario
,
concorda
altresì
con
quella
che
«
trovasi
espressamente
sancita
in
alcuni
catasti
,
come
il
milanese
o
il
lombardo
veneto
e
venne
colà
rigorosamente
osservata
nella
pratica
»
(
p
.
261
o
Mess
.
,
343
)
.
Forse
in
altri
catasti
,
meno
perfetti
di
quelli
al
cui
modello
egli
sempre
si
ispira
,
la
regola
è
meno
esplicita
.
Essa
,
invero
,
presenta
alcune
difficoltà
di
applicazione
,
rispetto
a
singoli
generi
,
allorché
non
esista
per
essi
allo
stato
greggio
,
naturale
,
un
proprio
mercato
;
nel
qual
caso
sarebbe
da
supplirsi
con
una
conveniente
detrazione
sul
valore
del
prodotto
portato
ad
un
certo
grado
di
manufazione
.
Gioveranno
,
ad
attenuare
le
difficoltà
,
«
il
prudente
discernimento
dei
periti
e
delle
giunte
tecniche
»
ed
«
un
metodo
uniforme
ed
esattamente
determinato
nel
regolamento
e
nelle
istruzioni
particolari
per
la
stima
»
.
Finalmente
,
come
la
giunta
milanese
non
si
era
peritata
,
nell
'
elencare
le
spese
da
detrarsi
,
di
usare
amplissime
espressioni
come
«
ogni
e
qualunque
»
e
neppure
di
inserire
l
'
indeterminato
«ecc.»:
Ricavata
la
vera
rendita
,
farvi
ogni
e
qualunque
deduzione
sì
per
il
lavorerio
,
come
per
le
spese
degli
edifizi
,
riparazioni
,
ecc
.
Così
il
Messedaglia
,
nel
capitolo
XXII
delle
detrazioni
,
insiste
nell
'
escludere
che
la
legge
abbia
voluto
fare
un
elenco
tassativo
delle
detrazioni
medesime
.
La
legge
ne
specifica
alcune
(
p
.
265
o
Mess
.
,
34950
)
all
'
oggetto
di
meglio
chiarirne
la
natura
,
ovvero
,
in
qualche
caso
,
anche
il
modo
e
lo
scopo
indiretto
.
Tale
è
specialmente
il
caso
per
gli
infortuni
,
e
parimenti
pei
fabbricati
rurali
,
e
per
i
fitti
delle
acque
di
irrigazione
...
Alcune
detrazioni
trovansi
già
implicite
nella
determinazione
del
prodotto
lordo
,
in
quanto
che
scemano
il
prodotto
stesso
qual
è
da
considerarsi
in
misura
ordinaria
;
come
sarebbe
il
caso
delle
malattie
ricorrenti
a
cui
vanno
soggette
le
culture
o
le
piantagioni
.
In
altre
,
le
detrazioni
influiscono
direttamente
sulla
classe
o
graduazione
dei
fondi
,
come
avviene
per
i
terreni
soggetti
a
servitù
militare
od
a
vincolo
forestale
,
od
a
frane
o
lavine
.
Se
nella
legge
si
indicano
espressamente
,
ciò
si
fa
,
non
perché
sia
necessario
,
ma
«
a
maggiore
evidenza
e
guarentigia
»
.
Per
ogni
detrazione
proposta
o
richiesta
dai
contribuenti
,
badisi
al
principio
generale
che
è
«
quello
del
reddito
fondiario
debitamente
appurato
»
.
Badando
allo
scopo
,
la
specificazione
contenuta
nella
legge
deve
andare
considerata
quale
semplicemente
indicativa
,
anziché
tassativa
;
vale
a
dire
che
non
è
tolto
di
aver
riguardo
anche
a
qualche
altro
titolo
di
detrazione
,
che
fosse
per
avventura
rimasto
inavvertito
.
A
completare
il
quadro
della
natura
del
reddito
soggetto
ad
imposta
,
fa
d
'
uopo
per
ultimo
,
ricordare
come
esso
,
già
assunto
nella
sua
ordinarietà
rispetto
ad
un
sufficiente
tempo
trascorso
ed
ai
metodi
usuali
di
cultura
,
debba
conservarsi
immutato
per
il
tempo
di
trent
'
anni
,
durante
il
quale
nessuna
mutazione
può
essere
operata
nella
qualificazione
,
classificazione
e
tariffa
e
nell
'
applicazione
di
qualità
e
classe
ai
singoli
terreni
(
art
.
35
della
legge
I
°
marzo
1886
)
.
Senza
di
ciò
,
-
-
spiega
il
relatore
,
-
-
i
possessori
potrebbero
in
qualche
caso
andarne
forse
avvantaggiati
,
ma
in
qualche
altro
pure
danneggiati
;
e
fallirebbe
lo
scopo
a
cui
si
mira
colla
stabilità
dell
'
estimo
,
di
promuovere
e
premiare
i
miglioramenti
mediante
la
guarentigia
di
una
corrispondente
immunità
dall
'
imposta
(
p
.
307
o
Mess
.
,
406
)
.
Se
ben
si
riflette
,
la
immunità
temporanea
dei
miglioramenti
dall
'
imposta
è
una
conseguenza
logica
del
principio
generale
posto
sopra
,
per
cui
non
si
deve
aver
riguardo
al
maggior
prodotto
che
può
dipendere
«
da
una
straordinaria
diligenza
,
attività
o
copia
di
mezzi
del
coltivatore
,
né
a
quel
prodotto
minore
che
deriva
da
insolita
trascuranza
»
.
Non
si
dà
diligenza
straordinaria
,
senza
miglioria
del
fondo
;
né
insolita
trascuranza
,
senza
sua
degradazione
di
qualità
o
di
classe
o
di
amendue
;
ed
ove
subito
si
facesse
perciò
luogo
a
variazione
in
più
od
in
meno
,
si
verrebbe
a
tassare
quella
straordinaria
diligenza
o
a
tener
conto
,
con
minorazione
di
tributo
,
della
insolita
trascuranza
,
da
cui
invece
si
volle
fare
astrazione
,
affinché
il
reddito
tassato
fosse
quello
normale
,
ordinario
,
conforme
al
costume
del
paese
.
13
.
La
discussione
avvenuta
alla
Camera
dei
deputati
,
essendo
rivolta
ad
approfondire
od
a
dibattere
altri
punti
che
parevano
allora
di
maggior
momento
e
vivamente
appassionavano
per
diversi
e
contrastanti
motivi
l
'
opinione
pubblica
del
settentrione
,
del
centro
e
del
mezzodì
d
'
Italia
,
non
analizzò
a
fondo
i
metodi
proposti
per
attuare
il
concetto
di
tassare
unicamente
il
reddito
fondiario
,
ad
esclusione
di
quello
agrario
.
L
'
on
.
Luigi
Ferrari
manifestò
invano
i
suoi
dubbi
sulla
possibilità
di
far
sì
«
che
con
un
catasto
non
solo
per
classi
ma
per
colture
,
venga
colpita
soltanto
la
rendita
fondiaria
e
rimanga
esente
l
'
industria
»
(
tornata
dell'11
dicembre
1885
,
p
.
15624
o
II
,
14344
)
e
su
quella
«
che
una
tariffa
,
se
desunta
da
una
media
dodicennale
,
possa
mantenere
una
distinzione
tra
il
reddito
del
proprietario
ed
il
profitto
dell
'
industria
»
(ibid.)
.
Notò
egli
,
che
se
la
distinzione
sia
esatta
ed
applicabile
,
«
l
'
industria
debba
essere
colpita
da
una
imposta
diversa
,
da
un
'
imposta
personale
»
.
Ma
in
tal
caso
come
spiegare
«
l
'
invincibile
ripugnanza
»
che
il
sistema
dell
'
imposta
generale
sull
'
entrata
proposto
dall
'
on
.
Scialoja
incontrò
«
nel
pubblico
italiano
,
il
quale
lo
ha
sempre
considerato
,
lo
considera
e
lo
considererà
in
avvenire
come
una
tassa
duplicata
»
?
(
p
.
15625
o
II
,
146
)
.
Osservazione
non
pertinente
,
come
è
palese
a
chiunque
conosca
il
progetto
Scialoja
,
il
quale
accantonava
,
fissandola
per
sempre
e
dichiarandola
riscattabile
,
l
'
imposta
fondiaria
,
e
istituiva
una
imposta
generale
su
tutti
i
redditi
e
quindi
nuovamente
sui
redditi
fondiari
e
agrari
insieme
.
Ma
qui
la
si
volle
ricordata
,
poiché
il
Ferrari
ne
trae
argomento
a
citare
un
dato
di
fatto
storico
e
cioè
«
l
'
agitazione
dei
fittabili
lombardi
,
i
quali
la
[
vuol
dire
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
]
ritengono
assolutamente
un
duplicato
della
imposta
fondiaria
»
(ibid.)
.
Dubbi
ugualmente
vivi
e
più
precisi
manifestò
l
'
on
.
Villa
sulla
possibilità
di
fare
la
distinzione
tra
i
due
redditi
(
pp
.
1563940
o
II
,
17374
)
:
Il
catasto
stabilisce
l
'
imposta
;
ma
su
di
che
?
Sul
reddito
padronale
.
Che
cos
'
è
questo
reddito
padronale
?
In
qual
rapporto
sta
con
l
'
altro
reddito
di
cui
voi
parlate
,
il
reddito
agrario
?
Come
fate
a
distinguere
l
'
uno
dall
'
altro
?
In
qual
rapporto
il
fisco
tassatore
considera
i
capitali
che
concorrono
alla
produzione
agricola
?
Su
questo
punto
conviene
chiarire
le
idee
.
Questa
teorica
mi
spaventa
per
le
conseguenze
alle
quali
può
giungere
.
Voi
colpite
da
una
parte
il
proprietario
sul
reddito
così
detto
padronale
,
e
colpite
dall
'
altra
il
fittaiuolo
sul
reddito
agrario
.
Ma
quando
il
proprietario
è
insieme
proprietario
e
coltivatore
;
quando
i
due
redditi
sono
raccolti
dalle
stesse
mani
,
non
ci
è
dubbio
che
voi
veniate
un
giorno
a
chiedergli
la
doppia
imposta
?
E
l
'
imposta
del
fittaiuolo
,
del
coltivatore
,
su
di
che
la
commisurate
?
Le
preoccupazioni
dell
'
on
.
Villa
non
sono
importanti
dottrinalmente
,
se
pur
lo
siano
politicamente
e
fiscalmente
;
poiché
,
se
i
due
redditi
esistono
,
debbono
amendue
essere
tassati
,
ove
non
si
adducano
ragioni
di
immunità
che
il
Magliani
adombrava
quando
,
come
si
vede
sopra
,
sforzavasi
a
dimostrare
che
l
'
imposta
fondiaria
,
tassando
la
sola
rendita
della
terra
,
non
nuoceva
all
'
agricoltura
,
né
attardavane
il
progresso
;
ma
il
Villa
su
di
ciò
tace
.
Anzi
egli
,
proseguendo
,
nega
la
possibilità
di
distinguere
tra
i
due
redditi
e
vuole
considerarli
come
un
tutt
'
uno
.
Perché
non
parleremo
noi
invece
di
prodotto
agrario
che
è
il
risultato
del
capitale
impiegato
nella
terra
,
capitale
che
io
veggo
funzionare
nell
'
industria
agricola
nel
modo
stesso
che
funziona
in
qualunque
altra
industria
?
In
qualunque
altra
industria
manifatturiera
voi
trovate
il
capitale
fondatore
,
e
questo
capitale
fondatore
voi
lo
potete
in
qualunque
industria
considerare
come
nella
industria
agricola
sotto
un
doppio
aspetto
:
in
quello
che
non
si
esaurisce
che
in
un
più
o
meno
lungo
volgere
di
tempo
,
e
capitale
circolante
,
il
quale
serve
ad
un
solo
ciclo
di
produzione
.
Come
fate
voi
a
separare
e
distinguere
separatamente
gli
uffici
e
i
prodotti
di
questi
due
capitali
?
Potrete
scientificamente
distinguere
il
capitale
per
i
varii
modi
con
cui
si
manifesta
,
ma
non
certo
per
gli
effetti
che
esso
determina
nella
produzione
.
Quando
voi
raccogliete
un
grappolo
di
uva
,
voi
non
sapete
e
non
riuscirete
a
percepire
in
qual
modo
e
in
quali
proporzioni
abbiano
concorso
a
produrlo
il
capitale
del
proprietario
o
il
capitale
del
fittaiuolo
.
Quindi
,
quando
voi
mi
dite
che
coll
'
imposta
fondiaria
colpite
il
reddito
padronale
,
voi
mi
date
una
formula
indeterminata
,
la
quale
può
condurre
a
gravissime
conseguenze
.
Cercate
invece
di
accertare
il
prodotto
agrario
,
quello
che
realmente
si
raccoglie
dal
podere
.
Voi
potete
considerarlo
questo
prodotto
agrario
in
relazione
agli
sforzi
ed
al
lavoro
che
fu
diretto
ad
ottenerlo
.
Voi
sapete
allora
quali
sono
le
detrazioni
da
farsi
per
compensare
i
capitali
che
hanno
concorso
a
preordinarlo
e
a
produrlo
.
Voi
avete
facile
e
sgombra
la
via
a
poter
stabilire
quale
sia
il
reddito
,
il
prodotto
netto
della
terra
.
E
allora
su
quel
prodotto
netto
voi
potete
benissimo
chiedere
la
parte
che
spetta
allo
stato
.
14
.
L
'
immagine
del
grappolo
d
'
uva
,
in
cui
invano
l
'
agricoltore
si
sforza
di
distinguere
quel
che
è
reddito
fondiario
da
quella
parte
che
è
reddito
agrario
è
calzante
per
indicare
le
difficoltà
di
attuare
la
bipartizione
messedagliana
dei
redditi
;
e
su
questa
difficoltà
insiste
quell
'
onorevole
Cagnola
,
di
cui
sopra
si
riportarono
le
obbiezioni
teoriche
alla
distinzione
medesima
e
che
fu
il
solo
oratore
,
il
quale
su
questo
punto
diede
alla
discussione
un
contributo
veramente
importante
di
osservazioni
personali
(
nella
tornata
del
14
dicembre
1885
,
pp
.
15730
sgg
.
o
II
,
212
sgg
.
,
21718
)
.
Dopo
essersi
posto
il
problema
teorico
dell
'
assurdità
concettuale
della
separazione
dei
due
redditi
,
il
Cagnola
si
domanda
:
viene
davvero
il
reddito
agrario
detratto
dal
prodotto
lordo
,
sicché
il
residuo
imponibile
sia
solo
e
tutto
reddito
«
fondiario
»
?
La
legge
,
così
come
è
formulata
,
permette
di
concludere
che
la
«
industria
viene
messa
fuori
di
interesse
nelle
deduzioni
,
operate
le
quali
,
si
ha
il
reddito
netto
imponibile
?
»
Dalla
lettura
dell
'
art
.
14
del
disegno
di
legge
(
e
della
legge
vigente
)
,
e
dai
precedenti
rintracciati
nelle
istruzioni
del
vecchio
e
del
nuovo
censimento
milanese
,
egli
è
tratto
a
due
osservazioni
capitali
:
la
prima
è
che
tutte
le
detrazioni
elencate
nell
'
art
.
14
sono
sostenute
«
esclusivamente
dall
'
assuntore
dell
'
industria
agricola
»
;
non
sono
cioè
quelle
sole
che
sosterrebbe
il
proprietario
per
ridurre
il
fitto
da
lui
percepito
al
puro
netto
,
ma
quelle
che
deve
sostenere
l
'
industriale
agricolo
per
ridurre
il
prodotto
lordo
della
terra
al
netto
.
E
la
seconda
è
che
negli
elementi
di
detrazione
indicati
nell
'
art
.
14
non
si
scorge
vi
sia
un
cenno
qualunque
né
degli
interessi
del
capitale
,
né
del
profitto
dell
'
industriale
agricoltore
od
almeno
di
un
compenso
al
suo
lavoro
;
deduzioni
che
sole
giustificherebbero
il
sottoporlo
separatamente
ad
un
modo
speciale
di
tassazione
.
Il
Cagnola
dunque
rimprovera
al
governo
ed
alla
commissione
di
non
essere
stati
logici
nella
attuazione
del
loro
concetto
:
volevano
ridursi
a
tassare
il
solo
reddito
della
terra
,
sia
pure
dotata
di
fabbricati
rurali
e
di
migliorie
;
e
non
riuscirono
invece
a
togliere
dal
prodotto
«
onninamente
tutto
che
appartiene
all
'
azienda
agricola
»
.
L
'
obbiezione
di
doppia
tassazione
che
si
udì
dopo
il
decreto
del
4
gennaio
1923
pare
l
'
eco
di
quella
che
nitidamente
aveva
mosso
il
Cagnola
al
Messedaglia
allorquando
si
discuteva
il
testo
che
divenne
poi
la
legge
del
1886
.
A
rincalzar
l
'
obbiezione
,
il
Cagnola
osserva
che
il
censimento
milanese
non
fu
introdotto
allo
scopo
di
togliere
«
da
una
inestricabile
anarchia
gli
oneri
della
rendita
dominicale
,
della
rendita
padronale
»
.
Questo
fu
forse
il
risultato
della
grande
riforma
.
Lo
scopo
vero
era
di
«
venire
in
sollievo
delle
condizioni
delle
popolazioni
agricole
»
angariate
da
ogni
sorta
di
tributi
reali
e
personali
.
Sottoponendo
ad
imposta
di
ricchezza
mobile
gli
affittuari
rustici
,
si
ritorna
a
quelle
antiche
vessazioni
,
a
quei
duplicati
.
Egli
cita
(
p
.
15737
o
II
,
22729
)
l
'
esempio
del
coltivatore
proprietario
che
giustamente
,
logicamente
non
soggiace
a
questa
tassa
e
che
,
pure
,
esercita
l
'
industria
nelle
identiche
condizioni
dell
'
assuntore
a
titolo
di
affittanza
,
e
forma
una
viva
e
permanente
protesta
contro
l
'
odioso
privilegio
da
cui
sono
colpite
le
proprietà
e
le
popolazioni
delle
terre
coltivate
con
affittanza
.
Tanto
più
odioso
è
il
privilegio
di
tassazione
da
cui
sono
colpiti
gli
affittuari
,
in
quanto
nessuno
degli
agenti
delle
imposte
indaga
quale
sia
di
fatto
l
'
eventuale
loro
profitto
netto
,
sibbene
riducono
la
tassa
sull
'
agricoltura
ad
una
seconda
tassa
reale
in
proporzione
del
perticato
o
del
capitale
o
del
canone
di
affitto
.
Ecco
due
accuse
,
che
,
risorte
ai
giorni
nostri
,
si
possono
formulare
così
:
la
tassazione
degli
affittuari
coll
'
imposta
di
ricchezza
mobile
non
è
l
'
indice
di
un
privilegio
dei
proprietari
coltivatori
diretti
,
ma
di
un
'
odiosa
doppia
tassazione
degli
affittuari
;
tanto
più
odiosa
in
quanto
gli
affittuari
non
sono
tassati
sul
loro
eventuale
profitto
netto
,
ma
su
un
ipotetico
reddito
desunto
per
via
di
coefficienti
empirici
,
sicché
essi
chiaramente
pagano
una
seconda
imposta
reale
.
A
togliere
la
giusta
ragione
di
querela
,
il
Cagnola
formalmente
chiede
che
nelle
detrazioni
contemplate
dall
'
art
.
14
si
includano
«
l
'
interesse
del
capitale
agrario
ed
il
profitto
dell
'
industriale
»
.
15
.
Che
il
ministro
Magliani
,
il
relatore
Minghetti
ed
il
commissario
regio
Messedaglia
avessero
compreso
a
pieno
la
portata
delle
osservazioni
del
Cagnola
,
non
si
può
affermare
o
negare
con
sicurezza
,
sulla
base
dei
documenti
parlamentari
.
Appare
soltanto
che
,
quando
si
viene
alla
discussione
dell
'
art
.
11
,
il
relatore
Minghetti
sorse
a
proporre
,
a
nome
della
commissione
,
che
laddove
era
detto
:
La
rendita
imponibile
è
quella
parte
del
prodotto
totale
del
fondo
che
rimane
netta
dalle
spese
e
perdite
eventuali
;
si
aggiungessero
le
parole
al
proprietario
,
sicché
l
'
articolo
suonasse
,
come
poi
fu
votato
:
La
rendita
imponibile
è
quella
parte
del
prodotto
totale
del
fondo
che
rimane
al
proprietario
netta
dalle
spese
e
perdite
eventuali
(
tornata
del
20
gennaio
1886
,
p
.
15993
o
III
,
29
)
.
Il
Minghetti
non
dà
ragione
all
'
emendamento
proposto
;
ma
l
'
on
.
Parpaglia
,
il
quale
di
buon
grado
lo
accetta
,
spiega
che
coll
'
aggiunta
delle
parole
al
proprietario
si
è
voluto
chiarire
che
si
deve
tener
conto
unicamente
del
reddito
padronale
o
dominicale
;
così
,
a
modo
di
esempio
,
se
un
fondo
fosse
tenuto
a
mezzadria
od
a
colonia
non
si
terrà
conto
della
parte
di
rendita
che
spetta
al
colono
,
ma
unicamente
di
quella
che
viene
attribuita
al
proprietario
,
poiché
questa
è
la
rendita
dominicale
(
p
.
15994
o
III
,
30
)
.
E
il
Messedaglia
,
rispondendo
in
seguito
ad
una
domanda
di
spiegazione
dell
'
on
.
Billia
,
ricorda
che
ministro
e
commissione
sono
concordi
nel
voler
tassare
solo
quella
porzione
dei
frutti
del
fondo
che
appartiene
al
proprietario
in
tale
qualità
,
non
nella
sua
qualità
eventuale
di
coltivatore
,
di
conduttore
del
fondo
(
p
.
16003
o
III
,
4849
)
.
Egli
riconosce
che
questo
concetto
,
introdotto
nella
relazione
,
accettato
dal
ministro
è
stato
esposto
forse
«
troppo
teoricamente
»
;
ma
non
ammette
che
esso
sia
un
errore
economico
e
che
dia
luogo
ad
equivoci
.
A
dimostrare
ciò
egli
si
rifà
alla
sua
«
esperienza
»
ed
alla
conoscenza
che
egli
ha
delle
minute
di
stima
del
Lombardo
Veneto
.
Una
minuta
di
stima
è
così
fatta
:
prodotto
totale
,
per
unità
di
misura
,
...
in
una
prima
colonna
,
specificando
i
generi
;
seconda
colonna
,
parte
padronale
,
distinguendo
questa
dalla
parte
colonica
a
sistema
partitario
,
che
è
quello
che
venne
generalmente
adottato
nella
stima
:
la
metà
,
i
due
terzi
,
od
altro
,
per
i
singoli
generi
,
secondo
gli
usi
locali
;
e
della
parte
colonica
non
si
parla
poi
più
.
In
una
terza
colonna
si
segnano
prezzi
unitari
da
applicarsi
alla
parte
padronale
;
eppoi
in
altra
colonna
si
indicano
le
detrazioni
per
depurare
la
rendita
stessa
e
quindi
ottenere
la
rendita
netta
che
spetta
al
proprietario
in
tale
sua
qualità
.
Questo
è
il
procedimento
del
catasto
lombardo
veneto
.
Altrove
,
come
a
Napoli
ed
in
Sicilia
,
si
è
partiti
dai
canoni
di
affitto
;
in
qualche
altro
caso
dai
prezzi
di
acquisto
;
ma
qualunque
sia
il
sistema
adottato
,
sempre
si
volle
e
si
vuole
ancora
adesso
che
la
rendita
netta
che
costituisce
l
'
imponibile
catastale
debba
rappresentare
soltanto
la
parte
padronale
,
non
già
il
totale
della
rendita
netta
del
fondo
(ibid.)
.
Al
chiarimento
non
si
acqueta
l
'
on
.
Cagnola
,
ché
egli
osserva
non
bastare
la
detrazione
della
«
parte
colonica
»
,
di
cui
nella
minuta
di
stima
citata
dal
Messedaglia
,
ad
esaurire
la
detrazione
degli
elementi
di
reddito
industriale
:
Il
commissario
regio
sa
meglio
di
me
che
la
parte
colonica
corrisponde
alla
tassa
personale
e
non
a
quella
di
ricchezza
mobile
per
le
industrie
,
il
che
,
tradotto
in
linguaggio
odierno
,
vuol
dire
che
la
parte
colonica
è
reddito
puramente
di
lavoro
manuale
,
da
tassarsi
in
quella
che
noi
chiameremmo
categoria
C
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
e
non
comprende
nessuno
dei
due
elementi
-
-
interessi
del
capitale
di
esercizio
e
profitto
dell
'
industria
agraria
-
-
che
costituiscono
il
reddito
«
agrario
»
,
il
quale
si
vorrebbe
distinguere
dal
reddito
«
fondiario
»
.
Dunque
,
nonostante
la
deduzione
della
«
parte
colonica
»
,
il
reddito
industriale
od
agrario
continua
a
far
parte
della
porzione
dominicale
o
padronale
dei
prodotti
del
fondo
;
il
che
risponde
altresì
alle
condizioni
storiche
in
cui
si
formarono
quelle
minute
di
stima
del
censo
lombardo
veneto
,
a
cui
alludeva
l
'
on
.
Messedaglia
:
Nel
formare
i
censimenti
passati
non
si
poteva
neppur
pensare
a
sottrarre
dal
prodotto
lordo
né
l
'
interesse
né
il
profitto
per
l
'
industria
agraria
,
dacché
le
scorte
del
fondo
in
attrezzi
ed
anche
in
bestiami
erano
date
in
gran
parte
dalle
proprietà
medesime
,
mentre
le
condizioni
sono
oggi
mutate
.
Nella
valutazione
quindi
del
reddito
fondiario
,
prendendo
a
base
l
'
ordinario
modo
di
coltivazione
,
si
considerava
appunto
il
fondo
istrutto
proveniente
dal
proprietario
,
e
quindi
la
rendita
del
fondo
istrutto
.
Ma
il
criterio
sul
quale
ebbero
a
calcolare
la
rendita
dominicale
l
'
on
.
commissario
regio
ed
il
ministro
per
giustificare
questa
espressione
è
precisamente
quello
del
fondo
non
istrutto
.
Dunque
il
capitale
d
'
esercizio
,
il
suo
frutto
e
profitto
vanno
dedotti
dal
prodotto
lasciando
il
residuo
del
solo
reddito
netto
padronale
(
tornata
del
21
gennaio
1886
,
pp
.
1603435
o
III
,
1078
)
.
Più
innanzi
,
non
persuaso
da
una
brevissima
replica
del
relatore
Minghetti
,
il
quale
,
supponendo
che
il
Cagnola
avesse
dimenticato
l
'
aggiunta
fatta
delle
parole
al
proprietario
nell
'
art
.
11
,
confidava
che
,
osservandola
,
se
ne
contentasse
,
(
p
.
16049
o
III
,
137
)
,
questi
insiste
nel
chiedere
che
almeno
la
commissione
ed
il
ministro
dichiarino
espressamente
intendersi
compresi
nelle
spese
di
produzione
della
parte
dominicale
gli
interessi
del
capitale
di
esercizio
ed
i
profitti
dell
'
industria
agraria
,
che
vengono
d
'
altra
parte
sottoposti
alla
tassa
di
ricchezza
mobile
(
p
.
16051
o
III
,
141
)
.
Ma
,
tra
i
rumori
dell
'
assemblea
,
impaziente
di
venire
al
voto
su
questo
,
per
altre
ragioni
,
tormentatissimo
art
.
14
,
la
proposta
cade
;
e
null
'
altro
più
di
rilevabile
occorre
di
leggere
su
questo
punto
nei
verbali
delle
discussioni
alla
Camera
ed
al
Senato
.
16
.
Ed
ora
,
innanzi
di
riassumere
sulla
base
di
documenti
legislativi
quale
sia
stata
la
volontà
espressa
dal
legislatore
;
pare
opportuno
mettere
a
confronto
i
testi
,
che
riguardano
l
'
oggetto
dell
'
imposta
,
quali
furono
proposti
dal
ministro
,
riformati
dalla
commissione
della
Camera
e
votati
dal
parlamento
:
Disegno
del
ministero
.
(
Magliani
)
.
Disegno
della
commissione
della
Camera
.
(
Relatori
:
Minghetti
e
Messedaglia
)
.
Testo
approvato
dal
parlamento
.
Art
.
3
.
La
stima
avrà
per
oggetto
di
determinare
la
rendita
netta
dei
terreni
,
sulla
base
della
quale
sarà
fatta
la
distribuzione
dell
'
imposta
,
mercé
l
'
applicazione
di
tariffe
per
qualità
e
classi
.
Art
.
9
.
La
stima
dei
terreni
ha
per
oggetto
di
stabilire
la
rendita
imponibile
sulla
quale
è
fatta
la
ripartizione
della
imposta
,
mediante
la
formazione
di
tariffe
di
estimo
,
nelle
quali
è
determinata
,
comune
per
comune
,
la
rendita
stessa
per
ogni
qualità
o
classe
.
Art
.
9
.
Identico
.
Le
tariffe
esprimeranno
la
rendita
di
un
ettaro
per
ciascuna
specie
di
coltura
e
per
ogni
grado
di
feracità
del
suolo
.
Art
.
11
.
La
tariffa
esprime
,
in
moneta
legale
,
la
rendita
imponibile
di
un
ettaro
per
ciascuna
qualità
e
classe
.
Art
.
11
.
Identico
.
La
rendita
imponibile
è
quella
parte
del
prodotto
totale
del
fondo
che
rimane
netta
dalle
spese
e
perdite
eventuali
.
La
rendita
imponibile
è
quella
parte
del
prodotto
totale
del
fondo
che
rimane
al
proprietario
netta
dalle
spese
e
perdite
eventuali
.
I
fondi
saranno
considerati
in
uno
stato
di
ordinaria
e
duratura
coltivazione
,
secondo
gli
usi
e
le
condizioni
locali
,
e
il
prodotto
sarà
calcolato
sulla
media
del
dodicennio
che
precede
l
'
anno
della
pubblicazione
della
presente
legge
.
I
fondi
saranno
considerati
in
uno
stato
di
ordinaria
e
duratura
coltivazione
,
secondo
gli
usi
e
le
condizioni
locali
,
e
la
quantità
del
prodotto
sarà
determinata
sulla
base
della
media
del
dodicennio
che
precede
l
'
anno
della
pubblicazione
della
presente
legge
,
ovvero
di
quel
più
lungo
periodo
di
tempo
che
per
alcune
speciali
colture
fosse
necessario
a
comprendere
le
ordinarie
vicende
delle
medesime
.
Non
si
terrà
conto
di
una
straordinaria
diligenza
o
trascuranza
.
Identico
.
Disegno
del
ministero
.
(
Magliani
)
.
Disegno
della
commissione
della
Camera
.
(
Relatori
:
Minghetti
e
Messedaglia
)
.
Testo
approvato
dal
parlamento
.
Art
.
4
.
La
rendita
netta
dei
terreni
si
determinerà
sulla
base
del
loro
affitto
reale
o
presunto
,
e
in
mancanza
di
questa
colla
valutazione
dei
prodotti
dell
'
ordinaria
coltivazione
.
Soppresso
.
Soppresso
.
Art
.
5
.
I
contratti
di
affitto
,
da
cui
si
desumerà
la
rendita
dei
terreni
,
a
sensi
dell
'
articolo
precedente
,
dovranno
riferirsi
all
'
ultimo
decennio
;
essere
di
data
certa
e
di
una
durata
non
superiore
a
quella
ordinariamente
in
uso
nel
comune
.
Soppresso
.
Soppresso
.
Dove
gli
affitti
siano
in
numero
sufficiente
da
rappresentare
le
varie
gradazioni
della
proprietà
si
presumeranno
per
analogia
nei
terreni
non
affittati
mediante
la
classificazione
e
la
tariffa
.
Soppresso
.
Soppresso
.
Art
.
13
.
La
rendita
dei
terreni
si
determinerà
in
base
ai
prodotti
medii
della
ordinaria
coltivazione
.
Art
.
13
.
Soppresso
.
Ogni
particella
sarà
considerata
da
sé
,
senza
riguardo
alla
sua
connessione
con
altri
fondi
o
con
esercizi
industriali
e
a
rapporti
personali
del
possessore
.
Identico
.
Disegno
del
ministero
.
(
Magliani
)
.
Disegno
della
commissione
della
Camera
.
(
Relatori
:
Minghetti
e
Messedaglia
)
.
Testo
approvato
dal
parlamento
.
Art
.
14
.
La
valutazione
dei
prodotti
sarà
fatta
secondo
prezzi
medii
dell
'
ultimo
dodicennio
,
giusta
le
norme
da
stabilirsi
nel
regolamento
,
esclusi
i
due
anni
di
massimo
e
due
di
minimo
prezzo
,
e
tenuto
conto
del
disagio
medio
della
carta
.
Art
.
14
.
La
valutazione
di
ciascun
prodotto
sarà
fatta
sulla
media
dei
tre
anni
di
minimo
prezzo
compresi
nel
dodicennio
187485
,
tenuto
conto
del
disagio
medio
della
carta
e
giusta
le
norme
da
stabilirsi
nel
regolamento
.
La
commissione
centrale
,
di
cui
all
'
art
.
23
,
sentite
le
commissioni
provinciali
,
potrà
,
in
vista
di
speciali
circostanze
,
modificare
la
media
dei
prezzi
dei
singoli
prodotti
.
Identico
.
Art
.
6
.
Nei
comuni
,
nei
quali
non
sono
in
uso
gli
affitti
o
trovansi
così
rari
da
non
offrire
sicura
norma
per
la
determinazione
della
rendita
territoriale
,
questa
sarà
valutata
,
conformemente
all
'
art
.
4
,
sui
prodotti
depurati
:
Saranno
detratte
cogli
stessi
criteri
:
Identico
.
I
.
dalle
spese
di
coltivazione
secondo
gli
usi
e
le
condizioni
di
ciascun
luogo
;
I
.
le
spese
di
produzione
,
conservazione
e
trasporto
,
secondo
gli
usi
e
le
condizioni
di
ciascun
luogo
;
Identico
.
2
.
da
una
quota
per
il
reddito
attribuita
ai
fabbricati
rurali
;
2
.
le
spese
e
i
contributi
per
opere
di
difesa
e
di
scolo
,
compreso
il
contributo
per
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
;
2
.
Le
spese
e
contributi
per
opere
permanenti
di
difesa
,
compreso
il
contributo
per
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
;
3
.
dalle
spese
relative
alle
opere
di
difesa
e
di
scolo
;
3
.
le
spese
di
manutenzione
del
fondo
e
di
reintegrazione
delle
colture
;
3
.
Le
spese
di
manutenzione
del
fondo
e
dei
fabbricati
rurali
occorrenti
e
di
reintegrazione
delle
colture
;
Disegno
del
ministero
.
(
Magliani
)
.
Disegno
della
commissione
della
Camera
.
(
Relatori
:
Minghetti
e
Messedaglia
)
.
Testo
approvato
dal
parlamento
.
4
.
dai
danni
provenienti
da
infortuni
atmosferici
;
4
.
una
quota
per
le
spese
di
amministrazione
;
Identico
.
5
.
dalle
spese
di
amministrazione
;
5
.
una
quota
per
danni
provenienti
dagli
infortuni
;
Identico
.
6
.
dai
danni
provenienti
da
inondazioni
periodiche
o
ordinarie
a
cui
i
terreni
siano
soggetti
;
6
.
una
quota
pei
fabbricati
rurali
occorrenti
e
loro
accessori
considerati
in
istato
ordinario
e
secondo
gli
usi
e
i
bisogni
della
coltura
.
Soppresso
.
7
.
dai
danni
provenienti
da
lavine
.
Si
terrà
conto
anche
dei
danni
provenienti
dalle
inondazioni
ordinarie
,
dalle
lavine
,
dalle
servitù
militari
,
e
dal
vincolo
forestale
.
Si
terrà
conto
,
con
una
proporzionale
detrazione
dal
reddito
imponibile
,
anche
dei
danni
provenienti
dalle
inondazioni
ordinarie
,
dalle
lavine
e
frane
,
dalle
servitù
militari
,
dal
vincolo
forestale
e
,
per
terreni
prossimi
a
vulcani
in
attività
,
dai
fenomeni
vulcanici
e
metereologici
propri
di
quelle
contrade
.
La
valutazione
dei
prodotti
sarà
fatta
,
determinandone
colle
statistiche
ufficiali
il
prezzo
medio
dell
'
ultimo
dodicennio
,
esclusi
i
due
anni
di
massimo
e
minimo
prezzo
.
Come
criterio
di
stima
o
per
gli
opportuni
confronti
potranno
assumersi
le
risultanze
dei
contratti
di
compra
e
vendita
,
avuto
riguardo
al
saggio
dell
'
investimento
del
capitale
nell
'
acquisto
dei
fondi
in
ogni
comune
.
Art
.
15
.
Per
gli
opportuni
confronti
si
potrà
ricorrere
ai
contratti
di
affitto
dell
'
ultimo
dodicennio
e
ai
contratti
di
compera
e
vendita
dello
stesso
periodo
,
avuto
riguardo
al
saggio
dell
'
investimento
del
capitale
nell
'
acquisto
di
fondi
in
ogni
comune
e
al
disaggio
medio
della
carta
al
tempo
dell
'
affitto
o
della
compravendita
.
Soppresso
.
17
.
Se
,
ora
,
dall
'
esame
dei
materiali
legislativi
si
vuole
giungere
ad
una
conclusione
intorno
a
ciò
che
il
legislatore
volle
e
disse
in
merito
all
'
oggetto
dell
'
imposta
fondiaria
,
non
pare
che
sul
«
volle
»
possa
sorgere
alcun
dubbio
.
Il
legislatore
volle
indubbiamente
tassare
soltanto
il
reddito
fondiario
,
distinto
dal
reddito
agrario
.
Negò
esplicitamente
il
Messedaglia
,
e
,
dopo
avere
usato
qualche
indulgenza
verbale
alla
teoria
contraria
,
si
adattò
anche
il
Magliani
a
negare
che
l
'
imposta
fondiaria
volesse
colpire
soltanto
la
rendita
pura
della
terra
,
ricardiana
o
di
monopolio
,
dono
gratuito
di
natura
o
di
società
,
oggetto
specialissimo
di
imposta
e
in
tutto
differente
dall
'
oggetto
delle
altre
imposte
sui
redditi
.
È
pacifico
che
nell
'
intenzione
dei
legislatori
del
1886
,
il
reddito
soggetto
all
'
imposta
fondiaria
non
è
un
reddito
singolare
;
ma
partecipa
della
natura
degli
altri
redditi
dipendenti
da
capitali
investiti
,
i
quali
,
non
potendosi
ritrarre
dall
'
impiego
prescelto
,
possono
a
volta
a
volta
essere
uguali
,
inferiori
o
superiori
al
frutto
netto
dei
capitali
nuovi
.
Ma
è
certamente
,
in
quella
intenzione
,
reddito
puramente
«
fondiario
»
,
ossia
reddito
di
capitali
fissi
,
terra
e
migliorie
stabili
,
escluso
ogni
reddito
«
agrario
»
derivante
dall
'
impiego
dei
capitali
mobili
e
del
lavoro
dell
'
imprenditore
.
Che
tale
chiarissima
intenzione
del
legislatore
sia
stata
concretata
nel
testo
della
legge
non
risulta
però
da
alcuna
dichiarazione
esplicita
,
la
quale
non
si
sarebbe
forse
potuta
fare
senza
offesa
alla
tecnica
legislativa
,
bisognosa
di
precetti
e
non
di
principi
.
Importa
all
'
uopo
interpretare
logicamente
le
parole
dei
relatori
,
degli
oratori
,
del
testo
.
Durante
la
discussione
che
ebbe
luogo
nel
1923
intorno
al
punto
dibattuto
,
gran
conto
si
fece
,
oltrecché
delle
dichiarazioni
dottrinali
del
Messedaglia
,
delle
norme
contenute
nelle
istruzioni
I
°
giugno
1907
le
quali
ordinano
di
detrarre
l
'
interesse
del
capitale
scorte
vive
e
morte
e
le
spese
relative
alla
direzione
delle
culture
e
dei
lavori
,
al
reparto
dei
prodotti
ed
alla
esecuzione
dalle
vendite
.
Dovendo
qui
,
tuttavia
,
interpretare
non
le
istruzioni
,
ma
la
legge
,
quel
che
importa
è
di
sapere
se
quelle
detrazioni
non
indicate
esplicitamente
siano
per
implicito
contenute
nella
legge
ed
in
caso
affermativo
,
quale
ne
sia
la
esatta
portata
.
Già
fu
osservato
sopra
,
riferendo
quel
che
disse
ripetutamente
il
Messedaglia
e
fu
riaffermato
da
molti
oratori
,
che
il
modello
del
catasto
italiano
fu
il
primo
censimento
milanese
.
Lo
fu
anche
su
questo
punto
della
definizione
del
reddito
imponibile
;
poiché
,
quali
che
fossero
le
convinzioni
scientifiche
del
Magliani
,
del
Minghetti
e
del
Messedaglia
intorno
alla
natura
dei
varii
redditi
terrieri
,
essi
non
seppero
se
non
riprodurre
le
formule
del
catasto
milanese
.
Ridotto
a
spiegare
con
precisione
quale
oggetto
abbia
voluto
assoggettare
all
'
imposta
,
il
Messedaglia
non
sa
far
meglio
che
ricorrere
alla
sua
esperienza
ed
alla
sua
pratica
delle
minute
di
stima
del
censo
lombardo
veneto
;
e
spiega
come
in
questa
minuta
,
diviso
il
prodotto
lordo
in
parte
colonica
ed
in
parte
dominicale
,
e
messa
da
parte
la
prima
,
si
depurasse
la
seconda
dalle
spese
ad
essa
afferenti
per
ridurla
a
netto
imponibile
.
Dalle
osservazioni
fatte
dal
Messedaglia
nelle
pagine
e
nei
punti
dei
suoi
discorsi
che
hanno
tratto
alla
stima
,
si
possono
ricavare
parecchie
uguaglianze
interessanti
:
1
)
Prodotto
lordo
=
parte
colonica
+
parte
dominicale
;
2
)
Prodotto
lordo
=
spese
ordinarie
industriali
di
produzione
+
canone
di
fitto
;
3
)
Parte
colonica
=
spese
ordinarie
industriali
di
produzione
;
4
)
Parte
dominicale
=
canone
di
fitto
;
5
)
Spese
ordinarie
industriali
di
produzione
=
compenso
del
capitale
d
'
esercizio
e
del
lavoro
+
spese
diverse
industriali
di
produzione
;
6
)
Parte
dominicale
=
reddito
fondiario
imponibile
+
spese
relative
alla
conservazione
ed
amministrazione
del
fondo
.
Le
uguaglianze
significano
che
nelle
condizioni
normali
od
ordinarie
supposte
dal
legislatore
,
è
indifferente
per
il
proprietario
utilizzare
i
suoi
fondi
col
metodo
del
colonato
o
mezzadria
(
uguaglianza
prima
)
o
con
quello
del
fitto
(
uguaglianza
seconda
)
.
Il
Messedaglia
non
fa
cenno
della
conduzione
diretta
;
ma
anche
in
tal
caso
le
conclusioni
sarebbero
state
le
stesse
.
Supponendo
una
situazione
di
terreni
,
di
prodotti
,
di
mercati
e
di
mano
d
'
opera
,
per
cui
il
coltivatore
si
contenti
della
metà
del
prodotto
lordo
,
è
indifferente
al
proprietario
ricevere
la
parte
a
lui
spettante
in
natura
,
a
titolo
di
parte
dominicale
(
in
I
)
,
o
in
denaro
,
a
titolo
di
canone
di
fitto
(
in
2
)
;
in
ambi
i
casi
la
quota
a
lui
spettante
essendo
la
parte
dominicale
lorda
(
uguaglianze
4
e
6
)
.
Quindi
la
parte
colonica
del
primo
contratto
è
uguale
alla
somma
delle
spese
ordinarie
industriali
del
secondo
contratto
(
uguaglianza
3
)
.
Ambe
le
quote
,
dominicale
e
colonica
,
sono
lorde
,
la
prima
delle
spese
che
il
proprietario
deve
sostenere
per
la
conservazione
e
amministrazione
del
fondo
(
in
6
)
;
la
seconda
delle
spese
che
il
colono
(
mezzadro
od
altro
partitante
)
o
fittuario
deve
sostenere
per
la
coltivazione
del
fondo
,
fra
quali
spese
non
è
detto
esplicitamente
,
ma
pare
si
possano
supporre
comprese
le
spese
altresì
del
proprio
lavoro
manuale
.
18
.
Tutto
ciò
che
di
certo
si
può
ricavare
dalle
dichiarazioni
del
ministro
,
del
relatore
,
del
regio
commissario
e
del
testo
della
legge
,
è
che
l
'
imposta
deve
colpire
solo
la
parte
dominicale
del
prodotto
lordo
.
L
'
aggiunta
più
caratteristica
,
anzi
la
sola
caratteristica
,
consentita
dalla
commissione
per
calmare
le
apprensioni
di
coloro
i
quali
,
come
il
Cagnola
,
trovavano
oscuro
ed
equivoco
il
testo
legislativo
,
fu
appunto
quella
delle
parole
al
proprietario
nell
'
art
.
11
,
sì
da
indicare
chiaramente
che
l
'
imposta
colpiva
solo
la
«
parte
del
prodotto
totale
del
fondo
che
rimane
al
proprietario
»
.
Risulta
altresì
chiaramente
che
questa
«
parte
dominicale
»
deve
essere
netta
.
«
Netta
dalle
spese
e
perdite
eventuali
»
dice
l
'
art
.
11;
«
netta
dalle
spese
di
mantenimento
ed
amministrazione
del
fondo
e
di
quanto
riguarda
la
necessaria
reintegrazione
del
capitale
di
miglioramento
»
dice
il
Messedaglia
ed
illustra
ampiamente
a
p
.
214
della
relazione
,
nel
brano
riportato
integralmente
sopra
,
dove
sono
pur
ripetute
le
parole
«
perdite
eventuali
»
che
figurano
nel
testo
di
legge
.
Ma
spese
e
perdite
tutte
da
dedursi
sono
evidentemente
quelle
soltanto
che
si
riferiscono
alla
parte
dominicale
;
non
già
quelle
che
toccano
la
parte
colonica
od
industriale
;
ché
sarebbe
manifestamente
erroneo
dedurre
prima
dal
prodotto
lordo
la
parte
colonica
e
quindi
sia
il
compenso
del
capitale
di
esercizio
e
di
lavoro
sia
le
spese
industriali
di
produzione
,
per
ottenere
la
parte
dominicale
e
poi
dedurre
ancora
dalla
parte
dominicale
qualcuna
delle
spese
e
perdite
già
contenute
nella
parte
colonica
.
Il
che
chiarissimamente
spiega
il
Messedaglia
quando
si
fa
ad
esporre
il
congegno
delle
minute
di
stima
del
censo
lombardo
veneto
e
dichiara
che
,
dopo
averla
detratta
dal
prodotto
totale
una
prima
volta
,
«
della
parte
colonica
non
si
parla
più
»
;
ma
soltanto
si
depura
la
parte
padronale
dai
pesi
e
perdite
che
a
questa
sono
relative
.
Dal
fin
qui
detto
si
deduce
:
a
)
che
il
reddito
«
agrario
»
si
può
supporre
,
a
norma
della
legge
del
1886
,
detratto
dal
prodotto
lordo
e
quindi
esente
dall
'
imposta
fondiaria
soltanto
in
quanto
esso
faccia
parte
della
«
parte
colonica
»
o
degli
equivalenti
di
questa
in
altri
metodi
di
conduzione
,
i
quali
equivalenti
furono
indicati
nell
'
art
.
14
al
n
.
I
con
la
frase
,
applicabile
a
qualunque
tipo
di
conduzione
o
di
contratto
agrario
:
«
spese
di
produzione
,
conservazione
e
trasporto
(
dei
prodotti
del
fondo
)
,
secondo
gli
usi
e
le
condizioni
di
ciascun
luogo
»
;
b
)
che
«
le
spese
di
amministrazione
»
di
cui
al
n
.
4
del
medesimo
articolo
,
come
pure
quelle
indicate
ai
nn
.
3
,
5
e
6
sono
quelle
spese
le
quali
debbono
essere
compiute
dal
proprietario
,
come
tale
,
per
la
conservazione
della
sua
quota
dominicale
.
Hanno
esse
a
che
fare
con
il
lavoro
che
il
proprietario
stesso
eventualmente
compiesse
in
qualità
di
coltivatore
diretto
o
sorvegliante
o
direttore
(
in
contratto
di
mezzadria
)
dei
propri
fondi
?
Alla
domanda
non
è
agevole
rispondere
con
sicurezza
.
Dopo
più
matura
riflessione
sembra
potersi
concludere
che
gli
autori
della
legge
,
supponendo
metodi
ordinari
di
coltivazione
e
prodotto
ordinario
,
reputarono
doversi
dedurre
,
col
titolo
di
spese
di
amministrazione
,
anche
l
'
ordinaria
somma
occorrente
al
proprietario
per
remunerare
se
stesso
od
un
suo
agente
per
quell
'
opera
di
direzione
dei
lavori
agricoli
e
di
sorveglianza
sulla
loro
buona
esecuzione
che
nella
regione
agraria
considerata
fosse
compito
comunemente
a
lui
attribuito
,
per
la
necessità
ed
il
dovere
in
cui
egli
si
trovava
di
mantenere
integra
la
sostanza
fisica
ed
economica
del
fondo
.
La
ipotesi
essendo
quella
di
cultura
tradizionale
e
invalsa
,
le
esigenze
di
direzione
delle
culture
e
dei
lavori
erano
mediocri
e
si
ristringevano
ai
pochi
consigli
ed
ordini
usuali
all
'
epoca
della
divisione
dei
raccolti
,
delle
semine
,
delle
mutazioni
negli
avvicendamenti
culturali
,
ed
,
occorrendo
,
là
dove
il
bestiame
era
fornito
dal
proprietario
od
a
metà
da
lui
e
dal
colono
,
al
momento
degli
acquisti
e
delle
vendite
relative
alla
stalla
.
Quando
dedussero
le
spese
di
amministrazione
i
legislatori
del
1886
non
credettero
di
dedurre
qualcosa
che
facesse
parte
del
reddito
«
agrario
»
,
bensì
soltanto
di
«
depurare
»
il
reddito
«
fondiario
»
dalle
spese
ad
esso
attinenti
.
Nella
mente
di
quei
legislatori
,
come
di
quelli
milanesi
del
'700
,
il
reddito
dominicale
doveva
da
lordo
essere
fatto
diventar
netto
,
depurandolo
delle
spese
di
amministrazione
.
Ad
essi
non
balenò
l
'
idea
che
il
proprietario
potesse
toccare
parte
del
reddito
«
agrario
»
o
d
'
impresa
;
questo
apparendo
proprio
del
colono
od
affittuario
o
,
se
del
proprietario
,
solo
in
quanto
questi
si
facesse
imprenditore
di
se
stesso
e
facesse
perciò
propria
la
parte
colonica
.
A
torto
od
a
ragione
,
gli
autori
della
legge
del
1886
ritennero
di
avere
dedotto
dal
prodotto
lordo
il
reddito
«
agrario
»
semplicemente
perché
dedussero
la
parte
colonica
.
Invano
il
Cagnola
si
affannò
a
spiegare
che
la
parte
dominicale
,
e
cioè
una
metà
od
i
due
terzi
od
un
terzo
del
prodotto
lordo
si
trovava
di
fatto
ingrossata
di
elementi
spettanti
al
reddito
agrario
.
Invano
disse
:
«
badate
che
il
colono
paga
ad
es
.
,
la
metà
del
prodotto
lordo
al
padrone
,
in
quanto
egli
,
in
tale
o
tal
'
altra
situazione
,
riceve
il
«
fondo
istrutto
»
,
ossia
provveduto
di
scorte
,
di
bestiame
,
di
attrezzi
,
di
invernaglie
»
.
Invano
,
con
altre
parole
,
rilevò
che
la
parte
padronale
poteva
essere
fissata
in
quella
tale
percentuale
,
perché
il
proprietario
dirigeva
egli
stesso
i
lavori
del
suo
fondo
e
comprendeva
quindi
una
quota
di
reddito
agrario
.
Le
proteste
non
furono
ascoltate
,
perché
si
era
fermamente
persuasi
che
,
dicendosi
«
parte
del
prodotto
totale
del
fondo
che
rimane
al
proprietario
»
,
si
fosse
escluso
tutto
ciò
che
non
era
reddito
dominicale
propriamente
detto
.
E
da
ciò
si
può
ancora
dedurre
che
:
c
)
volendosi
obbedire
al
comando
del
legislatore
fu
necessario
agli
esecutori
del
catasto
scrutare
volta
per
volta
se
la
quota
dominicale
fosse
,
a
norma
delle
consuetudini
locali
,
lorda
,
oltrecché
delle
spese
di
conservazione
e
di
amministrazione
dei
fondi
e
del
compenso
del
lavoro
di
direzione
delle
culture
o
della
azienda
agraria
assunto
,
secondo
le
consuetudini
locali
,
dal
proprietario
,
anche
di
spese
di
carattere
industriale
,
come
interessi
di
capitali
di
conduzione
,
scorte
vive
e
morte
,
anticipazioni
salari
ecc
.
;
d
)
in
tal
senso
deve
essere
interpretata
la
dichiarazione
del
Messedaglia
intorno
al
carattere
«
non
tassativo
»
delle
detrazioni
dell
'
art
.
14
.
La
dichiarazione
non
consentiva
di
operare
detrazioni
non
menzionate
per
spese
effettivamente
sostenute
,
ma
lo
consentiva
solo
quando
quelle
spese
sminuissero
la
parte
dominicale
del
reddito
.
Sarebbe
stata
quindi
illogica
la
detrazione
dell
'
interesse
sulle
scorte
vive
nelle
regioni
agrarie
in
cui
il
bestiame
era
di
proprietà
del
colono
;
mentre
dovevasi
concedere
in
tutto
od
in
parte
nelle
regioni
in
cui
il
bestiame
medesimo
fosse
in
tutto
od
in
parte
di
proprietà
del
proprietario
;
e
)
non
esiste
nella
legge
e
nei
suoi
lavori
preparatori
alcun
indizio
che
la
detrazione
di
una
quota
generica
per
spese
di
amministrazione
possa
ritenersi
tale
da
comprendere
anche
un
compenso
per
il
lavoro
spettante
al
coltivatore
od
imprenditore
agricolo
.
Qualunque
ne
sia
stato
l
'
ammontare
,
che
di
fatto
fu
mantenuto
in
una
misura
assai
moderata
e
confacente
alla
sua
natura
,
quella
quota
di
spese
di
amministrazione
altro
non
è
e
non
doveva
essere
se
non
quella
ritenuta
opportuna
a
compensare
il
proprietario
,
come
tale
,
per
il
lavoro
di
amministrazione
dei
suoi
fondi
,
sorveglianza
e
conservazione
loro
e
per
quello
di
direzione
delle
culture
e
dei
lavori
,
in
quanto
ordinariamente
secondo
le
usanze
locali
a
lui
spettasse
allo
scopo
di
salvaguardare
la
integrità
fisica
ed
economica
del
fondo
.
Nel
sistema
della
legge
,
la
parte
dominicale
soggetta
all
'
imposta
fondiaria
non
è
il
compenso
del
proprietario
inerte
.
Tale
concezione
è
affatto
esclusa
dalle
critiche
che
il
relatore
stesso
non
si
peritò
di
muovere
alle
avventate
dissertazioni
del
Magliani
sulla
gratuità
della
rendita
fondiaria
.
Il
«
proprietario
»
della
legge
del
1886
è
una
persona
attiva
,
la
quale
partecipa
alla
produzione
agraria
,
con
media
diligenza
,
non
straordinaria
certo
,
ma
neppure
trascurata
,
ed
attivamente
attende
a
conservare
i
suoi
fondi
ed
i
capitali
stabilmente
investiti
in
buono
stato
.
Non
solo
.
Il
proprietario
,
come
tale
,
deve
compiere
il
lavoro
necessario
a
far
sì
che
la
terra
,
da
altri
o
da
lui
medesimo
,
«
sia
coltivata
con
quei
metodi
culturali
che
valgano
a
conservarla
in
stato
di
ordinaria
e
duratura
coltivazione
»
.
Il
lavoro
,
ad
esempio
,
necessario
ad
impedire
che
l
'
affittuario
o
mezzadro
depauperi
con
una
cultura
di
rapina
la
terra
,
è
lavoro
specificamente
spettante
al
proprietario
come
tale
e
sarebbe
illogico
supporre
che
esso
debba
essere
compiuto
da
coloro
-
-
i
coltivatori
-
-
al
cui
danno
,
sia
pure
giusto
danno
,
esso
deve
essere
compiuto
.
La
quota
dominicale
lorda
non
è
dunque
un
reddito
di
capitale
puro
;
bensì
deve
essere
depurata
per
giungere
a
tal
punto
;
ma
il
dover
essere
depurata
dimostra
che
essa
comprende
,
insieme
a
quote
di
rischio
(
infortuni
)
e
di
reintegrazione
,
anche
quote
che
possono
essere
di
reddito
di
lavoro
(
spese
di
amministrazione
)
.
Lo
stipendio
cioè
che
eventualmente
il
proprietario
assegna
all
'
agente
,
al
guardiano
,
al
guardaboschi
non
è
,
nel
sistema
della
legge
del
1886
,
parte
del
reddito
agrario
,
ma
parte
del
reddito
dominicale
e
necessario
alla
produzione
e
conservazione
di
questo
reddito
e
non
alla
produzione
del
reddito
agrario
.
Questi
redditi
(
per
l
'
agente
o
guardiano
)
o
spese
(
per
il
proprietario
)
non
sono
cioè
fattori
di
un
reddito
industriale
od
agrario
,
ma
fattori
o
conservatori
del
reddito
dominicale
.
La
legge
che
ne
consentì
la
detrazione
da
quest
'
ultimo
,
non
attribuì
perciò
al
proprietario
la
figura
,
neppure
attenuata
,
di
coltivatore
che
percepisce
o
potesse
percepire
un
reddito
agrario
.
Nel
sistema
della
legge
del
1886
,
il
proprietario
poteva
conferire
alla
conduzione
del
fondo
in
tutto
od
in
parte
le
scorte
vive
e
morte
e
conferiva
sempre
,
personalmente
od
a
mezzo
di
agente
o
fattore
,
un
qualche
lavoro
di
direzione
.
Non
perciò
si
supponeva
che
egli
diventasse
imprenditore
agricolo
e
godesse
di
reddito
agrario
,
oltreché
di
quello
dominicale
.
Egli
conferiva
scorte
e
lavoro
nei
limiti
della
consuetudine
ed
ordinarietà
;
ed
otteneva
prodotto
ordinario
.
Quando
fossero
da
questo
detratti
la
parte
colonica
,
l
'
interesse
corrente
sul
capitale
scorte
da
lui
conferito
,
il
compenso
per
il
lavoro
di
direzione
(
spese
di
amministrazione
)
e
le
altre
spese
pertinenti
a
lui
come
proprietario
,
la
quota
padronale
lorda
diventava
rendita
dominicale
netta
.
Anche
quand
'
era
lorda
,
non
comprendeva
,
secondo
la
mente
del
legislatore
del
1886
,
un
qualsiasi
elemento
di
reddito
agrario
.
19
.
Le
prove
che
l
'
imposta
codificata
dalla
legge
del
1886
non
colpì
i
redditi
«
agrari
»
sono
dunque
le
seguenti
:
I
)
le
dichiarazioni
dottrinali
che
questa
era
la
volontà
del
legislatore
.
Il
valore
della
quale
prima
prova
per
sé
è
scarso
,
in
primo
luogo
perché
il
ministro
proponente
ed
i
relatori
usarono
per
lo
più
un
linguaggio
differentissimo
l
'
uno
dagli
altri
;
ed
in
secondo
luogo
perché
manca
qualsiasi
addentellato
tra
le
premesse
dottrinali
ed
i
comandi
legislativi
;
anzi
il
Messedaglia
insiste
nel
rilevare
come
il
censo
milanese
,
prototipo
e
modello
di
tutti
i
catasti
,
era
stato
concepito
quando
di
fisiocrazia
,
ed
aggiungasi
di
rendita
ricardiana
e
simili
,
e
quindi
di
distinzione
di
redditi
,
fondiario
ed
agrario
,
ancor
non
si
parlava
;
2
)
l
'
espresso
comando
dell
'
art
.
11
di
considerare
come
imponibile
«
la
parte
del
prodotto
totale
del
fondo
che
rimane
al
proprietario
»
.
Questa
è
la
prova
dominante
,
che
le
dichiarazioni
del
relatore
vogliono
interpretata
nel
senso
già
esposto
:
considerare
tassabile
questa
parte
dominicale
non
nella
sua
misura
concreta
,
ma
in
quella
che
sarebbe
se
in
essa
non
si
comprendessero
quote
di
parte
colonica
;
3
)
la
deduzione
delle
spese
di
amministrazione
.
Anche
se
,
come
fu
sopra
chiarito
,
nella
intenzione
del
legislatore
,
essa
aveva
solo
per
iscopo
di
«
depurare
»
la
rendita
dominicale
lorda
e
farla
diventare
netta
,
la
logica
propria
di
ogni
istituto
tributario
riuscì
ad
attribuire
a
quella
deduzione
un
valore
proprio
.
Essa
volle
dire
:
siano
pure
le
spese
di
amministrazione
afferenti
al
reddito
dominicale
,
esse
devono
essere
dedotte
,
perché
sono
reddito
non
del
proprietario
in
quanto
puro
proprietario
,
ma
in
quanto
uomo
attivo
il
quale
vuole
curare
la
cosa
sua
e
farla
vivere
e
produrre
.
Perciò
quelle
spese
di
amministrazione
sono
un
reddito
non
del
capitale
terra
,
anche
instrutta
,
ma
del
lavoro
del
proprietario
o
di
un
suo
agente
e
come
tale
non
sono
reddito
«
fondiario
»
.
Forse
sono
reddito
spettante
al
dominus
,
ma
non
alla
terra
per
sé
;
tanto
è
vero
che
il
dominus
può
attribuirlo
ad
altri
che
custodisca
e
sovraintenda
per
conto
suo
.
C
'
era
qui
più
che
un
barlume
di
una
verità
:
essere
quelle
«
spese
di
amministrazione
»
qualcosa
di
mezzo
fra
il
reddito
dominicale
e
quello
agrario
;
e
,
se
mai
,
più
vicine
al
primo
che
al
secondo
;
reddito
di
chi
doveva
tutelare
il
primo
reddito
contro
le
eventuali
usurpazioni
o
dilapidazioni
del
secondo
,
o
meglio
di
chi
doveva
tutelare
la
perpetuità
del
reddito
della
terra
-
-
di
quello
fondiario
ed
insieme
di
quello
agrario
-
-
contro
gli
errori
o
gli
egoismi
a
corta
veduta
del
proprietario
e
del
colono
,
eventualmente
intesi
,
l
'
uno
e
l
'
altro
,
a
depauperare
il
fondo
per
trarne
vantaggio
immediato
ed
a
renderlo
incapace
di
produrre
il
reddito
suo
proprio
ordinario
;
4
)
il
comando
di
considerare
i
fondi
«
in
uno
stato
di
ordinaria
e
duratura
coltivazione
,
secondo
gli
usi
e
le
condizioni
locali
»
,
senza
tener
conto
di
una
straordinaria
diligenza
o
trascuranza
.
In
tal
modo
si
escludono
dalla
tassazione
quegli
utili
industriali
,
che
si
possono
cavare
dalla
terra
con
metodi
perfezionati
di
cultura
,
con
diligenza
straordinaria
o
con
culture
speciali
,
non
usate
nella
località
;
5
)
da
questo
stesso
comando
e
forse
anche
da
quello
contenuto
nell
'
art
.
13
,
doversi
ogni
particella
considerare
in
se
stessa
,
senza
aver
riguardo
alla
sua
connessione
con
altri
fondi
o
con
esercizi
industriali
,
deriva
la
esenzione
di
quei
redditi
industriali
che
possono
conseguirsi
da
una
combinazione
specialmente
fruttifera
di
particelle
,
fuor
delle
combinazioni
comuni
nella
zona
agraria
,
di
cui
trattasi
,
o
dalla
manipolazione
dei
prodotti
del
fondo
con
metodi
industriali
più
perfezionati
di
quelli
bastevoli
a
porre
i
prodotti
stessi
in
stato
commerciabile
.
La
prova
seconda
ha
natura
permanente
e
si
applica
a
tutte
le
imprese
agricole
;
ché
in
tutte
fa
d
'
uopo
essere
provvisti
di
capitale
circolante
e
compiere
un
lavoro
di
direzione
e
di
organizzazione
dell
'
impresa
;
la
prova
terza
dimostra
la
finezza
dell
'
analisi
catastale
,
la
quale
giunge
a
scoprire
redditi
di
difesa
del
dominus
contro
il
colono
o
di
tutela
della
terra
;
la
prova
quarta
e
quinta
hanno
carattere
eccezionale
e
toccando
soltanto
le
imprese
,
poste
al
di
sopra
della
impresa
media
contenta
dei
metodi
ordinari
e
dei
guadagni
normali
,
riguarda
il
problema
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
soltanto
in
quanto
si
ritenga
che
essa
debba
per
l
'
appunto
colpire
codesti
redditi
o
guadagni
eccezionali
.
Tra
le
prove
della
esclusione
dei
redditi
agrari
dalla
tassazione
fondiaria
non
si
annovera
invece
il
lungo
periodo
di
tempo
che
sta
a
base
della
stima
dei
prezzi
e
dei
prodotti
.
La
legge
catastale
,
sia
che
,
col
Magliani
e
col
Messedaglia
,
assumesse
la
media
di
un
dodicennio
,
esclusi
i
due
anni
di
minimo
ed
i
due
anni
di
massimo
prezzo
,
sia
che
,
nel
testo
votato
dal
parlamento
,
si
fondasse
sulla
media
dei
tre
anni
di
prezzo
minimo
per
ciascun
prodotto
del
dodicennio
,
ebbe
sempre
il
medesimo
intento
:
raffigurare
lo
stato
medio
passato
(
Magliani
e
Messedaglia
)
o
quello
medio
probabile
futuro
(
testo
votato
)
.
Prevedevasi
invero
,
e
la
previsione
risultò
in
generale
corretta
,
che
i
prezzi
medi
del
tempo
susseguente
al
1886
avessero
a
risultare
non
superiori
e
forse
inferiori
alla
media
dei
tre
anni
di
prezzo
minimo
,
e
questa
perciò
fu
scelta
a
raffigurare
la
media
probabile
futura
.
Appunto
perché
trattasi
di
valori
medi
,
si
deve
presumere
che
essa
abbracci
gli
scarti
dalla
media
e
che
quindi
l
'
elevazione
straordinaria
dei
prezzi
in
un
anno
sia
annullata
dalla
depressione
straordinaria
di
essi
in
altri
anni
e
non
eserciti
alcuna
influenza
sull
'
ammontare
né
della
rendita
dominicale
ordinaria
imponibile
,
né
del
reddito
agrario
che
si
sarebbe
potuto
assoggettare
all
'
imposta
mobiliare
.
Si
leggono
qua
e
là
considerazioni
intorno
alla
maggior
variabilità
dei
redditi
agrarî
in
confronto
a
quelli
fondiari
;
ed
alcune
furono
sopra
riassunte
.
Ma
esse
non
sono
una
prova
che
il
reddito
agrario
sia
stato
escluso
dalla
stima
fondiaria
;
bensì
soltanto
che
per
esso
non
è
forse
agevole
ottenere
un
dato
medio
che
comprenda
gli
scarti
nei
due
sensi
;
mentre
all
'
ordinarietà
dei
metodi
culturali
corrisponde
naturalmente
anche
l
'
eliminazione
delle
circostanze
transitorie
nel
calcolo
del
reddito
soggetto
all
'
imposta
fondiaria
.
20
.
L
'
interpretazione
che
l
'
amministrazione
catastale
nei
regolamenti
e
nelle
istruzioni
diede
della
legge
fondamentale
,
fu
quale
potevasi
sperare
da
un
corpo
a
cui
presiedettero
,
specialmente
sugli
inizi
,
uomini
di
gran
fama
,
come
il
generale
Annibale
Ferrero
,
primo
esecutore
della
legge
di
perequazione
.
Giova
,
per
eliminare
viemmeglio
un
elemento
perturbatore
intervenuto
nel
dibattito
sorto
al
momento
dell
'
istituzione
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
,
vedere
come
il
regolamento
e
le
istruzioni
abbiano
interpretato
la
detrazione
di
quella
«
quota
per
spese
di
amministrazione
»
(
articolo
15
,
n
.
4
della
legge
)
,
che
sopra
fu
dimostrato
riferirsi
,
a
norma
dei
lavori
preparatori
e
della
legge
,
esclusivamente
al
reddito
dominicale
.
La
interpretazione
è
data
dall
'
art
.
148
del
regolamento
per
l
'
esecuzione
della
legge
sul
riordinamento
dell
'
imposta
fondiaria
,
approvato
con
R
.
Decreto
26
gennaio
1905
,
n
.
65
.
Art
.
148
.
Le
spese
di
amministrazione
da
dedursi
nella
stima
sono
quelle
relative
alla
custodia
e
alla
vigilanza
dei
fondi
e
dei
prodotti
,
alla
direzione
delle
colture
e
dei
lavori
ed
al
trasporto
dei
prodotti
stessi
nei
luoghi
di
custodia
,
in
quanto
siano
a
carico
del
proprietario
,
al
riparto
,
ove
occorra
,
dei
prodotti
fra
il
proprietario
ed
il
coltivatore
e
alla
esecuzione
delle
vendite
.
La
misura
dell
'
anzidetta
deduzione
si
determina
,
come
per
gli
infortuni
,
in
una
quota
parte
della
rendita
lorda
ed
in
proporzione
alle
diverse
qualità
di
coltivazione
,
istituendo
all
'
uopo
gli
opportuni
studi
,
e
assumendo
in
luogo
i
dati
e
le
informazioni
relative
dai
più
esperti
conoscitori
delle
aziende
agrarie
,
dai
principali
possessori
e
dalle
rappresentanze
locali
.
L
'
articolo
definisce
per
l
'
appunto
quelle
spese
che
il
Messedaglia
chiamava
spese
di
amministrazione
«
dell
'
azienda
dominicale
»
.
Il
proprietario
,
il
quale
percepisce
la
«
rendita
lorda
»
ossia
la
sua
quota
parte
dei
prodotti
del
fondo
,
il
50
od
il
40
od
il
60
per
cento
,
deve
pensare
a
custodirla
,
a
farla
trasportare
,
ove
le
spese
di
trasporto
non
siano
già
a
carico
del
colono
,
a
venderla
.
Deve
,
ancor
prima
,
provvedere
alla
divisione
del
prodotto
totale
col
colono
;
e
,
soprattutto
,
a
custodire
e
vigilare
i
fondi
e
dirigere
le
colture
ed
i
lavori
,
cosicché
il
colono
non
deteriori
i
fondi
e
li
coltivi
secondo
le
norme
del
buon
padre
di
famiglia
.
Il
regolamento
,
ordinando
che
tale
detrazione
sia
determinata
in
una
quota
parte
della
«
rendita
lorda
»
ha
inteso
parlare
di
«
rendita
lorda
padronale
»
;
ché
ove
parla
della
produzione
complessiva
adopera
altre
espressioni
:
«
prodotto
totale
dei
terreni
»
-
-
«
prodotti
»
-
-
«
rendita
totale
»
-
-
;
mentre
la
parola
«
rendita
lorda
»
o
«
rendita
padronale
lorda
»
viene
usata
a
significare
la
parte
dominicale
dei
prodotti
,
la
quale
,
in
ubbidienza
ai
precetti
messedagliani
,
deve
intendersi
lorda
di
quelle
spese
di
reintegrazione
,
di
amministrazione
e
di
infortuni
che
la
incidono
peculiarmente
.
La
istruzione
(
XV
)
per
la
qualificazione
,
la
classificazione
ed
il
classamento
dei
terreni
e
per
la
formazione
delle
tariffe
di
estimo
,
in
data
I
°
giugno
1907
ripete
quasi
testualmente
il
regolamento
.
Al
§
147
essa
dice
invero
:
«
Le
spese
di
amministrazione
da
dedursi
nella
stima
sono
quelle
relative
alla
custodia
ed
alla
vigilanza
dei
fondi
e
dei
prodotti
,
alla
direzione
delle
culture
e
dei
lavori
ed
al
riparto
,
ove
occorra
,
dei
prodotti
fra
il
proprietario
e
il
coltivatore
e
alla
esecuzione
delle
vendite
»
.
Dove
l
'
unica
differenza
sta
nell
'
omissione
dell
'
inciso
,
contenuto
nel
regolamento
:
«
ed
al
trasporto
dei
prodotti
stessi
nei
luoghi
di
custodia
,
in
quanto
siano
a
carico
del
proprietario
»
,
inciso
il
quale
fu
trasportato
invece
nel
§
140
,
relativo
alle
spese
di
produzione
,
senza
tuttavia
la
riserva
dell
'
«
in
quanto
siano
a
carico
del
proprietario
»
essendosi
probabilmente
riflettuto
che
,
a
norma
delle
consuetudini
universalmente
osservate
,
il
trasporto
dei
prodotti
nei
luoghi
di
custodia
fa
sempre
carico
al
coltivatore
ed
è
perciò
spesa
di
produzione
propriamente
detta
.
21
.
Che
le
spese
di
amministrazione
incidano
la
parte
dominicale
lorda
del
prodotto
non
si
deduce
soltanto
dalle
dichiarazioni
del
Messedaglia
e
dalla
loro
commisurazione
,
alla
«
rendita
lorda
»
ossia
padronale
,
ma
pur
dal
modo
che
fu
praticamente
tenuto
nelle
minute
d
'
estimo
.
Chi
ricordi
la
espressiva
descrizione
fatta
alla
Camera
dal
Messedaglia
delle
minute
d
'
estimo
del
censo
lombardo
veneto
,
della
divisione
del
prodotto
nelle
due
parti
dominicale
e
colonica
,
di
cui
«
non
si
parla
poi
più
»
,
e
della
detrazione
«
dalla
parte
dominicale
»
dei
varii
oneri
su
essa
incidenti
,
non
stupisce
più
della
forza
di
conservazione
connaturata
ad
un
corpo
burocratico
imbevuto
di
insegnamenti
tradizionali
secolari
quando
rivede
quelle
minute
di
stima
ricomparire
invariate
nella
pratica
catastale
nostra
.
La
istruzione
IX
,
del
30
luglio
1891
,
la
quale
nel
testo
,
riferendosi
semplicemente
all
'
art
.
137
del
regolamento
del
14
novembre
1886
,
sopra
citato
,
non
contiene
nulla
di
diverso
dalla
istruzione
XV
che
poi
la
sostituì
,
è
fornita
di
numerosi
istruttivi
allegati
,
i
quali
chiariscono
praticamente
il
modo
tenuto
dalla
amministrazione
nostra
per
calcolare
le
spese
di
amministrazione
.
Riprodurrò
due
minute
di
stima
relative
a
tutte
le
quote
di
detrazione
ed
un
esempio
analitico
,
riguardante
le
sole
spese
di
amministrazione
.
La
minuta
di
stima
n
.
I
si
riferisce
ad
un
ettaro
di
seminativo
di
prima
classe
,
amministrato
col
sistema
di
colonia
parziaria
(
mezzadria
)
.
La
minuta
di
stima
n
.
4
si
riferisce
ad
un
ettaro
di
seminativo
irriguo
di
prima
classe
,
amministrato
col
sistema
della
conduzione
diretta
.
La
osservazione
fondamentale
che
vuolsi
fare
intorno
a
queste
minute
di
stima
è
che
le
detrazioni
ivi
contenute
hanno
per
iscopo
di
ridurre
al
netto
non
il
prodotto
totale
,
in
cui
è
contenuto
potenzialmente
il
reddito
agrario
od
industriale
del
coltivatore
,
ma
la
quota
dominicale
lorda
,
da
cui
tale
reddito
agrario
è
escluso
.
Che
se
,
come
si
vede
,
nella
minuta
di
stima
n
.
4
è
dedotto
anche
l
'
interesse
5%
del
capitale
scorte
,
questa
è
l
'
unica
detrazione
di
carattere
industriale
.
Importa
,
in
proposito
,
notare
la
differenza
tra
la
minuta
n
.
I
(
mezzeria
)
in
cui
la
detrazione
è
fatta
e
quella
n
.
4
,
in
cui
non
è
fatta
.
Ciò
dimostra
che
in
quei
casi
in
cui
,
trattandosi
di
amministrazione
diretta
(
minuta
n
.
4
)
,
lo
stimatore
era
in
grado
di
separare
razionalmente
la
parte
dominicale
da
quella
colonica
(
spese
di
produzione
)
nella
rendita
totale
,
l
'
interesse
del
capitale
scorte
fu
compreso
nelle
spese
di
produzione
(
parte
colonica
)
,
sicché
la
parte
dominicale
lorda
era
già
netta
di
tale
onere
.
Nei
casi
invece
in
cui
,
essendo
la
conduzione
a
colonia
parziaria
,
(
minuta
di
stima
n
.
I
)
,
lo
stimatore
deve
adattarsi
alle
convenzioni
usate
nella
località
,
egli
assume
la
parte
dominicale
,
ad
ipotesi
del
50%
,
al
lordo
anche
dell
'
interesse
sulla
metà
del
capitale
scorte
e
questo
deduce
per
avere
la
rendita
imponibile
.
Ma
in
ambi
i
casi
,
sia
di
amministrazione
diretta
che
a
mezzeria
,
lo
stimatore
nelle
sue
minute
ha
assunto
l
'
identica
percentuale
per
il
capitolo
delle
spese
di
amministrazione
(
12ª
deduzione
)
:
e
cioè
il
4%
della
rendita
padronale
lorda
(
lire
7,52
su
187,94
nella
minuta
n
.
I
e
II,79
su
294,77
nella
minuta
n
.
4
)
.
Poiché
è
indubbio
che
,
se
questa
detrazione
avesse
avuto
indole
industriale
,
essa
avrebbe
dovuto
essere
calcolata
in
una
percentuale
maggiore
nel
caso
di
amministrazione
diretta
che
in
quello
di
colonia
,
essendo
il
lavoro
di
direzione
delle
colture
e
degli
affari
rurali
,
ben
più
gravoso
ed
assorbente
nel
primo
che
nel
secondo
caso
,
l
'
uguaglianza
nella
misura
delle
due
detrazioni
dimostra
che
gli
stimatori
,
bene
interpretando
lo
spirito
della
legge
,
ritennero
che
non
dovesse
osservarsi
misura
diversa
nei
due
casi
,
dovendo
amendue
rispecchiare
l
'
ipotesi
di
ordinarietà
;
ed
in
questa
ipotesi
le
spese
di
amministrazione
sono
quelle
che
spettano
al
proprietario
come
tale
per
assicurarsi
che
i
suoi
fondi
siano
bene
amministrati
,
che
i
prodotti
siano
divisi
secondo
le
convenzioni
pattuite
,
riposti
in
luogo
sicuro
,
venduti
convenientemente
;
ed
i
lavori
e
le
colture
avvengano
secondo
le
regole
dell
'
ordinaria
coltivazione
da
buon
padre
di
famiglia
.
Tuttociò
e
non
meno
è
compito
del
proprietario
,
come
tale
.
Che
se
questo
talvolta
viene
trascurato
dai
proprietari
,
ben
si
dice
che
essi
mancano
ai
doveri
inerenti
al
possesso
fondiario
e
si
invocano
da
molti
sanzioni
di
espropriazione
.
La
legge
catastale
doveva
supporre
e
suppose
di
fatto
che
il
proprietario
da
essa
contemplato
soddisfacesse
ai
doveri
elementari
della
proprietà
;
e
gli
concesse
perciò
una
detrazione
della
rendita
dominicale
lorda
a
compenso
dell
'
opera
sua
di
amministratore
,
sicché
l
'
imposta
fondiaria
colpisse
la
pura
rendita
dominicale
netta
a
lui
spettante
come
proprietario
.
22
.
Che
questo
fosse
il
concetto
che
gli
stimatori
si
fecero
delle
spese
di
amministrazione
risulta
ancor
meglio
dall
'
analisi
particolareggiata
che
di
tale
capitolo
di
deduzione
fu
fatta
per
il
sistema
di
amministrazione
diretta
nell
'
esempio
undicesimo
«
di
analisi
per
la
determinazione
delle
deduzioni
contemplate
in
questa
(
IX
)
istruzione
»
.
L
'
esempio
assume
,
in
un
podere
esteso
su
140
ettari
,
le
spese
di
amministrazione
qui
indicate
:
Stipendio
ad
un
agente
per
la
direzione
e
la
sorveglianza
dell
'
azienda
per
tutto
l
'
anno
Lire
1000
Per
guardia
dei
prodotti
all
'
epoca
dei
raccolti
:
giornate
di
guardiano
a
lire
2
l
'
una
»
120
Spese
diverse
»
200
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Totale
Lire
1320
L
'
importo
totale
così
calcolato
è
ripartito
fra
le
diverse
qualità
e
classi
di
terreno
componenti
il
podere
nella
maniera
indicata
nello
specchietto
seguente
:
Dall
'
esempio
riportato
di
analisi
risulta
che
per
spese
di
amministrazione
s
'
intendono
appunto
:
a
)
quelle
sostenute
per
un
agente
o
fattore
di
campagna
incaricato
della
direzione
e
sorveglianza
dell
'
azienda
per
tutto
l
'
anno
pagato
con
lo
stipendio
di
L
.
1000;
b
)
quelle
sostenute
per
la
guardia
dei
prodotti
all
'
epoca
dei
raccolti
;
giornate
60
di
guardiano
a
lire
2
ed
in
totale
L
.
120;
c
)
spese
diverse
,
L
.
200
.
II
carattere
di
spese
vere
e
proprie
gravanti
sull
'
amministrazione
del
proprietario
dell
'
azienda
rurale
e
quindi
sulla
parte
dominicale
lorda
vera
e
propria
,
risulta
chiaramente
da
questa
prova
,
la
quale
sembra
definitiva
.
Le
minute
di
stima
concordano
dunque
con
il
regolamento
di
applicazione
della
legge
e
con
le
istruzioni
nel
dedurre
dalla
quota
dominicale
lorda
valutata
in
una
situazione
ordinaria
l
'
interesse
delle
scorte
vive
e
morte
ed
il
compenso
del
lavoro
di
direzione
e
di
amministrazione
valutati
secondo
il
medesimo
criterio
,
in
quanto
riguardino
il
proprietario
.
Poiché
le
prove
stanno
,
come
si
dimostrò
sopra
(cfr.§
19
)
,
nell
'
essere
la
tassazione
fondiaria
limitata
alla
parte
del
prodotto
che
rimane
al
proprietario
,
e
nell
'
essere
la
stima
fondata
su
uno
stato
di
coltivazione
ordinaria
e
duratura
:
e
sono
quindi
esclusi
dalla
tassazione
fondiaria
i
redditi
dipendenti
da
straordinaria
diligenza
,
da
culture
particolarmente
redditizie
e
da
combinazioni
eccezionali
di
fattori
produttivi
,
noi
possiamo
concludere
che
il
reddito
agrario
è
,
secondo
la
legge
del
1886
,
escluso
dalla
tassazione
fondiaria
,
perché
compreso
nella
parte
colonica
,
e
ne
è
escluso
anche
il
reddito
di
tutela
e
garanzia
del
reddito
dominicale
perché
da
esso
dedotto
,
a
titolo
di
spese
di
amministrazione
.
23
.
L
'
amministrazione
catastale
,
nel
redigere
gli
articoli
124
a
128
del
regolamento
vigente
17
,
ispirandosi
al
concetto
della
normalità
,
si
è
riferita
al
metodo
di
conduzione
che
nei
nostri
paesi
è
il
più
antico
,
forse
ancora
il
più
diffuso
e
certamente
quello
più
tradizionale
e
tipico
,
il
quale
permetteva
di
inquadrare
le
stime
nel
sistema
milanese
della
eliminazione
preliminare
di
una
parte
colonica
e
17
Regolamento
citato
,
approvato
con
regio
decreto
26
gennaio
1905
,
n
.
65;
il
quale
riproduce
testualmente
le
norme
degli
articoli
112
a
116
del
regolamento
precedente
cit
.
20
gennaio
1898
.
nella
detrazione
susseguente
di
tutte
le
spese
afferenti
alla
quota
dominicale
:
la
colonia
parziaria
.
Ecco
gli
articoli
:
Art
.
124
.
Per
quei
territori
,
dove
è
in
uso
il
sistema
di
colonia
parziaria
,
le
spese
di
produzione
si
ritengono
consistere
in
quella
quota
parte
di
ciascun
prodotto
,
che
comunemente
viene
accordata
al
colono
in
compenso
delle
sue
prestazioni
e
delle
spese
che
deve
sostenere
per
tutti
i
lavori
occorrenti
ad
ottenerlo
,
compreso
il
collocamento
nei
luoghi
di
custodia
.
Detratta
questa
quota
dall
'
intiero
prodotto
,
la
residua
parte
spettante
al
possessore
,
valutata
coi
prezzi
stabiliti
come
sopra
,
costituisce
la
rendita
padronale
lorda
.
Da
quest
'
ultima
si
detrae
l
'
interesse
del
capitale
fornito
dal
proprietario
per
scorte
vive
e
morte
,
secondo
le
consuetudini
locali
.
Art
.
125
.
La
ripartizione
dei
prodotti
fra
colono
e
possessore
deve
farsi
in
base
al
sistema
colonico
generalmente
adottato
in
ciascun
territorio
,
con
riguardo
alla
entità
dei
lavori
e
delle
spese
incombenti
ai
coloni
per
le
varie
coltivazioni
ed
i
diversi
prodotti
,
secondo
le
consuetudini
e
le
condizioni
locali
.
Art
.
126
.
Con
criteri
analoghi
si
determina
la
parte
padronale
dei
prodotti
di
quei
territori
,
nei
quali
,
quantunque
non
sia
praticato
un
sistema
di
colonia
propriamente
detto
,
si
usa
però
generalmente
dai
possessori
di
far
coltivare
per
proprio
conto
i
terreni
,
pagando
le
opere
non
con
effettivo
denaro
,
né
con
una
quantità
determinata
di
generi
,
ma
con
la
cessione
ai
lavoratori
di
una
data
parte
del
prodotto
che
effettivamente
si
raccoglie
.
Art
.
127
.
Nei
territori
dove
i
possessori
fanno
coltivare
i
loro
fondi
per
economia
,
a
proprie
spese
,
o
li
coltivano
essi
medesimi
,
la
valutazione
«
delle
spese
di
produzione
può
farsi
col
sistema
che
viene
adottato
per
quello
fra
i
territori
più
prossimi
che
si
trovi
in
condizioni
analoghe
,
tanto
riguardo
alla
qualità
di
coltura
,
quanto
riguardo
ai
prodotti
ed
alle
relative
spese
di
coltivazione
.
Art
.
128
.
Per
i
territori
,
o
per
singole
qualità
di
colture
,
cui
non
siano
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
,
la
valutazione
delle
spese
di
produzione
si
fa
per
analisi
diretta
.
Punto
di
partenza
delle
stime
è
il
sistema
della
colonia
parziaria
,
nel
quale
le
spese
di
produzione
si
considerano
eguali
alla
parte
del
prodotto
del
fondo
assegnato
al
colono
.
L
'
art
.
124
espressamente
definisce
la
rendita
padronale
lorda
,
come
quella
parte
dei
prodotti
del
fondo
la
quale
rimane
al
possessore
del
fondo
stesso
dopo
detratta
la
parte
colonica
.
Questo
stesso
sistema
viene
applicato
in
virtù
dell
'
articolo
126
in
quei
territori
nei
quali
pur
non
essendo
applicato
un
sistema
di
colonia
parziaria
propriamente
detto
si
rimunerano
i
lavoratori
del
fondo
con
una
quota
parte
del
prodotto
raccolto
.
Ed
all
'
art
.
127
si
ordina
che
negli
stessi
luoghi
dove
è
in
uso
la
coltivazione
diretta
,
la
valutazione
delle
spese
di
produzione
si
faccia
,
a
quanto
si
sottintende
,
per
analogia
al
sistema
di
colonia
applicato
nei
territori
più
prossimi
.
E
l
'
art
.
128
incalza
affermando
che
la
valutazione
delle
spese
di
produzione
per
analisi
diretta
si
debba
fare
soltanto
nei
territori
e
per
le
colture
alle
quali
sia
assolutamente
inapplicabile
il
sistema
di
detrazione
per
analogia
a
quello
usato
nella
conduzione
per
colonia
.
Tutto
ciò
ha
per
iscopo
di
riaffermare
il
principio
della
normalità
e
della
ordinarietà
.
Se
vi
ha
chi
coltivando
direttamente
i
suoi
fondi
,
in
una
zona
agraria
dove
si
usano
dare
le
terre
a
coltivare
al
50
per
cento
,
riesce
a
ridurre
le
spese
di
produzione
al
40
per
cento
,
buon
per
lui
:
questa
è
una
diligenza
straordinaria
della
quale
non
si
deve
tener
conto
per
aumentare
il
suo
imponibile
;
ed
il
regolamento
provvede
a
ciò
,
col
guardare
alla
regola
seguita
generalmente
.
Si
procede
per
tal
modo
verso
la
meta
,
che
è
la
formazione
della
tariffa
,
in
modo
spiccio
,
senza
i
calcoli
complicati
della
analisi
diretta
e
si
rende
ossequio
all
'
ordine
del
legislatore
di
considerare
i
fondi
in
stato
ordinario
di
coltura
e
di
manutenzione
.
Se
normalmente
l
'
intiero
capitale
scorte
è
fornito
dal
colono
,
non
v
'
ha
luogo
a
deduzione
dell
'
interesse
sulle
scorte
medesime
;
se
sono
fornite
in
tutto
od
in
parte
dal
proprietario
,
la
parte
dominicale
del
prodotto
deve
essere
depurata
dell
'
interesse
del
capitale
così
provveduto
.
24
.
Che
cosa
si
intenda
per
«
scorte
vive
e
morte
»
,
non
è
detto
esplicitamente
dalla
istruzione
(
XV
)
:
ma
la
istruzione
IX
,
la
quale
di
fatto
,
per
la
evidenza
dei
criteri
a
cui
si
inspira
,
si
impone
all
'
osservanza
degli
stimatori
,
dice
al
paragrafo
33
che
«
il
capitale
delle
scorte
vive
e
morte
è
costituito
dagli
animali
di
lavoro
,
dalle
macchine
,
dagli
strumenti
ed
attrezzi
necessari
per
la
coltivazione
del
fondo
e
la
raccolta
dei
prodotti
»
.
Non
sono
quindi
comprese
nelle
scorte
vive
e
morte
,
il
cui
interesse
viene
detratto
dalla
rendita
padronale
lorda
ai
fini
dell
'
imposta
fondiaria
,
né
le
scorte
di
fieno
e
paglia
costituenti
la
dotazione
ordinaria
del
fondo
né
il
capitale
di
semenza
e
concimi
,
né
il
capitale
anticipazione
dei
salari
ai
lavoratori
agricoli
,
e
neppure
,
finalmente
,
il
capitale
costituito
dagli
animali
di
allevamento
,
non
cioè
utilizzato
per
la
coltivazione
del
fondo
.
La
istruzione
(
XV
)
,
la
quale
è
tecnicamente
compilata
in
guisa
da
indicare
allo
stimatore
le
notizie
ed
i
dati
che
egli
deve
procurarsi
e
le
regole
da
osservare
in
questa
raccolta
per
giungere
a
dati
medi
,
ma
non
dà
più
esempi
del
modo
tenuto
nell
'
utilizzare
questi
dati
ed
è
aliena
da
definizioni
,
consiglia
,
al
paragrafo
151
,
di
raccogliere
i
seguenti
dati
:
a
)
distintamente
,
per
il
bestiame
da
lavoro
e
per
quello
da
rendita
:
la
consistenza
,
il
peso
vivo
per
capo
e
totale
,
il
valore
per
capo
e
totale
,
le
variazioni
che
normalmente
avvengono
da
periodo
a
periodo
dell
'
anno
nella
consistenza
del
capitale
bestiame
,
la
quota
annua
media
di
ammortamento
e
quella
per
infortuni
,
la
spesa
media
annua
pel
veterinario
e
per
medicine
;
b
)
distintamente
,
a
seconda
che
siano
destinati
alla
diretta
coltivazione
del
fondo
,
al
governo
degli
animali
da
lavoro
,
al
perfezionamento
,
al
trasporto
ed
al
governo
nei
luoghi
di
custodia
dei
prodotti
naturali
del
fondo
oppure
alla
trasformazione
dei
prodotti
naturali
in
altri
di
maggior
pregio
:
la
conoscenza
ed
il
valore
unitario
e
complessivo
degli
strumenti
,
degli
arnesi
e
delle
macchine
esistenti
normalmente
nel
podere
,
la
loro
quota
annua
di
ammortamento
e
le
spese
medie
annue
di
riparazione
e
di
manutenzione
;
g
)
la
quantità
complessiva
di
ciascuna
specie
di
mangimi
e
di
lettimi
prodotti
nel
fondo
e
nel
fondo
stesso
consumati
:
la
quantità
complessiva
di
ciascuna
specie
di
mangimi
e
di
lettimi
acquistati
fuori
del
podere
ed
il
valore
di
essi
;
la
quantità
complessiva
di
ciascuna
specie
di
mangimi
e
di
lettimi
prodotti
nel
fondo
e
venduti
ed
il
prezzo
di
vendita
;
h
)
gli
stessi
dati
pei
concimi
,
per
le
sementi
e
per
gli
altri
materiali
occorrenti
per
la
coltivazione
,
quali
ad
esempio
le
canne
ed
i
pali
per
viti
;
i
)
quando
i
mezzi
propri
del
podere
non
siano
sufficienti
per
compiere
tutti
i
lavori
:
il
numero
,
la
specie
,
il
nolo
ed
il
tempo
pel
quale
si
noleggiano
strumenti
,
macchine
od
animali
,
e
le
spese
di
operazioni
nelle
quali
gli
strumenti
,
le
macchine
e
gli
animali
sopraindicati
si
impiegano
.
Appare
abbastanza
chiaro
dal
complesso
delle
norme
ora
riprodotte
,
quale
sia
il
metodo
seguito
dagli
stimatori
del
catasto
italiano
.
Bisogna
distinguere
il
capitale
scorte
,
a
seconda
che
esso
è
necessario
alla
coltivazione
del
fondo
ed
al
trasporto
dei
prodotti
,
ovvero
esso
è
destinato
,
se
si
tratta
di
bestiame
,
ad
allevamento
da
rendita
(
carne
,
latte
,
lana
ecc
.
)
o
,
se
si
tratta
di
macchinari
,
alla
trasformazione
dei
prodotti
naturali
in
altri
di
maggior
pregio
.
In
questo
secondo
caso
,
come
non
si
tiene
conto
,
nel
prodotto
lordo
,
della
rendita
relativa
,
così
non
si
tiene
conto
,
nelle
detrazioni
,
della
spesa
corrispondente
.
Il
catasto
valuta
l
'
erba
ricavata
dai
prati
e
non
la
carne
o
il
latte
o
la
lana
,
e
perciò
non
si
occupa
,
in
nessun
caso
,
del
bestiame
da
rendita
.
Il
catasto
tassa
le
olive
e
non
l
'
olio
,
l
'
uva
e
non
il
vino
,
e
perciò
non
si
occupa
del
capitale
strumenti
e
botti
per
la
fabbricazione
dell
'
olio
e
del
vino
.
Quanto
al
capitale
scorte
vive
e
morte
necessario
per
la
coltivazione
dei
fondi
e
per
il
trasporto
dei
prodotti
,
si
deve
supporre
che
la
parte
colonica
,
calcolata
secondo
i
metodi
usuali
,
comprenda
il
rimborso
delle
spese
di
mantenimento
del
bestiame
,
di
reintegrazione
delle
perdite
per
infortuni
e
per
usura
dei
macchinari
.
Essa
comprende
altresì
l
'
interesse
del
capitale
fornito
dal
colono
;
perché
,
se
il
50
per
cento
non
bastasse
,
ad
esempio
,
a
comprenderlo
,
il
gioco
della
concorrenza
non
tarderebbe
a
far
elevare
la
quota
colonica
al
55
o
al
60
per
cento
.
Essa
comprende
altresì
le
spese
di
mantenimento
e
di
ammortamento
suddette
,
anche
quando
il
capitale
scorte
è
provveduto
dal
proprietario
,
perché
si
suppone
tacitamente
-
-
se
la
supposizione
sia
conforme
o
lontana
dalla
realtà
,
qui
non
giova
indagare
-
-
che
il
colono
sia
obbligato
alla
fine
dell
'
anno
a
riconsegnare
al
proprietario
il
valore
identico
di
scorte
ricevuto
al
principio
dell
'
anno
,
rimanendo
a
suo
carico
ogni
spesa
o
perdita
.
La
parte
colonica
non
comprende
invece
l
'
interesse
del
5
per
cento
sul
capitale
scorte
fornito
dal
proprietario
,
poiché
il
colono
non
paga
questo
interesse
a
parte
come
si
trattasse
di
un
mutuo
,
ma
rimunera
il
capitale
scorte
,
come
il
capitale
terreno
e
il
capitale
migliorie
tutt
'
insieme
,
con
la
consegna
della
quota
dominicale
dei
prodotti
del
fondo
.
Dunque
,
se
si
vuole
tassare
solo
,
come
si
fa
con
la
fondiaria
,
il
reddito
del
capitale
terreni
e
migliorie
fisse
,
occorre
dedurre
dalla
quota
dominicale
l
'
interesse
sul
capitale
scorte
.
E
così
fanno
,
anche
senza
statuizione
esplicita
della
legge
,
il
regolamento
e
le
istruzioni
,
perché
osservanti
dello
spirito
della
legge
.
Non
deducono
invece
nulla
per
il
capitale
semenze
,
concimi
chimici
,
scorte
fieno
e
paglia
,
anticipazione
salari
,
perché
si
suppone
che
tutto
ciò
avvenga
nel
campo
della
produzione
e
tocchi
al
colono
.
La
parte
colonica
è
supposta
cioè
di
tali
dimensioni
da
consentire
la
costanza
nel
fondo
di
paglia
e
fieno
-
-
subordinatamente
alle
vicende
stagionali
-
-
e
il
rimborso
,
con
gli
interessi
eventuali
,
delle
anticipazioni
salari
,
sementi
e
concimi
.
Dove
queste
ipotesi
non
si
verificano
,
basta
guardare
alle
due
minute
di
stima
sopra
riprodotte
,
per
vedere
come
gli
stimatori
concedono
,
senza
uopo
di
disposizione
esplicita
regolamentare
,
la
detrazione
corrispondente
dalla
quota
dominicale
o
rendita
padronale
lorda
.
25
.
Con
apposite
norme
il
regolamento
del
1905
disciplina
ulteriormente
il
concetto
della
ordinarietà
,
sì
da
escludere
qualunque
reddito
,
il
quale
abbia
carattere
eccezionale
ed
industriale
.
Art
.
115
.
Il
prodotto
totale
dei
terreni
di
ciascuna
qualità
e
classe
,
che
deve
servire
di
base
alla
determinazione
della
rispettiva
rendita
imponibile
da
stabilirsi
nella
tariffa
,
è
costituito
dal
complesso
dei
prodotti
naturali
e
propri
del
fondo
,
e
cioè
che
si
ottengono
spontaneamente
dal
fondo
stesso
,
o
immediatamente
dalla
sua
coltivazione
,
oppure
nei
casi
indicati
nell
'
art
.
121
,
che
risultano
da
una
prima
manipolazione
dei
prodotti
naturali
.
Non
si
tiene
conto
di
qualsiasi
vantaggio
che
il
possessore
del
fondo
può
procurarsi
convertendo
con
operazioni
industriali
i
frutti
naturali
in
prodotti
di
maggior
pregio
.
Art
.
116
.
Vengono
per
altro
calcolati
nella
determinazione
dei
prodotti
quei
vantaggi
che
sono
stati
procacciati
al
fondo
,
anche
artificialmente
,
e
coll
'
impiego
di
mezzi
eccezionali
,
ogni
qualvolta
questi
vantaggi
siano
stabili
e
permanenti
.
Art
.
118
.
La
specie
e
la
quantità
dei
prodotti
da
determinarsi
è
quella
che
d
'
ordinario
s
'
ottiene
coi
metodi
di
coltura
,
che
sono
più
comunemente
in
uso
nel
territorio
.
Non
si
ha
perciò
nessun
riguardo
,
giusta
il
disposto
dell
'
art
.
11
della
legge
I
°
marzo
1886
,
alle
diverse
e
non
ordinarie
produzioni
,
che
si
ottengono
dai
terreni
di
eguale
natura
coltivati
con
diligenza
straordinaria
e
con
metodi
singolari
,
né
alle
produzioni
troppo
scarse
di
altri
terreni
dell
'
eguale
natura
,
nei
quali
la
coltivazione
è
straordinariamente
trascurata
o
cattiva
.
Art
.
121
.
I
prezzi
del
dodicennio
18741885
,
in
base
ai
quali
deve
farsi
la
valutazione
di
ciascun
prodotto
sulla
media
dei
tre
anni
di
minimo
prezzo
,
giusta
l
'
art
.
44
della
legge
,
vengono
desunti
,
di
regola
,
dalle
mercuriali
dei
mercati
ordinari
di
vendita
e
,
in
mancanza
delle
mercuriali
,
dai
registri
di
amministrazione
degli
enti
morali
o
dei
principali
possessori
,
senza
tener
conto
di
quei
maggiori
vantaggi
che
possono
derivare
da
speculazioni
di
commercio
.
Per
quei
prodotti
che
non
si
vendono
allo
stato
naturale
ma
soltanto
dopo
una
prima
manipolazione
,
la
valutazione
si
fa
sulla
base
dei
prezzi
dei
prodotti
trasformati
,
deducendo
da
questi
le
spese
della
trasformazione
,
tenuto
conto
del
capitale
impiegato
e
di
ogni
altro
coefficiente
dei
prezzi
medesimi
,
in
guisa
da
ricavarne
il
valore
del
prodotto
allo
stato
naturale
.
Nella
determinazione
dei
prezzi
anzidetti
si
ha
riguardo
alla
spesa
che
può
occorrere
per
il
trasporto
dei
prodotti
dai
luoghi
di
custodia
al
mercato
ordinario
di
vendita
,
dal
quale
i
prezzi
sono
desunti
.
I
prezzi
si
esprimono
in
lire
e
quarti
di
lira
.
Art
.
131
.
La
determinazione
delle
anzidette
spese
(
quelle
indicate
agli
articoli
da
124
a
128
)
deve
farsi
cogli
stessi
criteri
stabiliti
per
la
determinazione
del
prodotto
medio
,
e
cioè
sulla
base
della
media
delle
spese
sostenute
dalla
generalità
dei
possessori
per
ciascuna
qualità
e
classe
,
senza
tener
conto
di
quelle
eccezionali
,
in
più
od
in
meno
,
derivanti
da
cure
e
diligenze
straordinarie
,
o
da
cattiva
amministrazione
,
non
avendosi
riguardo
,
giusta
l
'
articolo
118
,
nemmeno
alla
maggiore
o
minore
produzione
che
ne
consegue
.
Una
sola
glossa
si
può
aggiungere
agli
articoli
per
sé
perspicui
del
regolamento
.
Potrebbe
parere
che
l
'
articolo
116
,
coll
'
ordinare
di
tener
calcolo
dei
vantaggi
procurati
artificialmente
al
fondo
e
coll
'
impiego
di
mezzi
eccezionali
,
violasse
la
regola
della
ordinarietà
posta
dall
'
art
.
118
,
la
quale
comandava
di
non
tener
conto
delle
diligenze
straordinarie
e
dei
metodi
singolari
usati
nella
coltivazione
.
In
realtà
non
è
così
,
perché
la
straordinaria
diligenza
,
i
metodi
singolari
e
la
coltivazione
straordinariamente
trascurata
e
cattiva
devono
essere
apprezzati
in
relazione
a
terreni
«
di
uguale
natura
»
.
Ma
non
sono
più
di
uguale
natura
i
terreni
i
quali
furono
,
con
mezzi
anche
artificiali
,
ed
eccezionali
,
trasformati
in
guisa
che
in
essi
sieno
stati
incorporati
vantaggi
«
stabili
e
permanenti
»
.
Questi
vantaggi
oramai
sono
immedesimati
nel
terreno
e
più
non
se
ne
possono
staccare
.
Il
proprietario
buon
padre
di
famiglia
,
il
quale
nella
coltivazione
del
fondo
usa
i
metodi
comunemente
osservati
nella
località
,
non
può
fare
astrazione
dalle
opere
eccezionali
ed
artificiali
le
quali
hanno
trasformato
il
suo
fondo
;
e
lo
coltiva
non
come
si
farebbe
per
un
seminativo
asciutto
o
nudo
o
per
un
pendio
scosceso
e
semi
incolto
,
bensì
come
ivi
stesso
si
usano
coltivare
i
terreni
irrigui
e
quelli
provveduti
di
vigne
specializzate
,
o
gli
incolti
produttivi
ridotti
con
terrazzamenti
e
sostegni
di
mura
e
cisterne
a
fascie
pianeggianti
ricche
di
fiori
o
di
agrumi
.
I
mezzi
artificiali
ed
eccezionali
mutarono
l
'
indole
del
terreno
e
l
'
innalzarono
di
qualità
e
di
classe
;
sicché
quando
sia
trascorso
il
periodo
di
franchigia
e
le
stime
si
rivedano
(
od
al
1°
gennaio
1886
si
compiano
la
prima
volta
)
,
i
suoi
prodotti
devono
essere
valutati
in
rapporto
alla
condizione
nella
quale
il
fondo
si
trova
ed
ai
metodi
ordinari
di
coltivazione
che
ad
esso
,
quale
è
,
sono
congrui
.
26
.
Gioverebbe
ancora
trarre
dalle
relazioni
delle
commissioni
censuarie
le
prove
della
diligenza
con
la
quale
si
esclusero
dalle
stime
fondiarie
i
redditi
industriali
o
straordinari
.
Se
ne
addurrà
una
sola
tratta
dai
lavori
per
la
formazione
delle
tariffe
d
'
estimo
per
la
provincia
di
Cuneo
.
Aveva
la
Commissione
censuaria
provinciale
di
quella
provincia
proposto
la
soppressione
della
voce
«
frutteto
»
;
poiché
,
essa
ragionava
,
un
vero
frutteto
fa
necessariamente
presupporre
l
'
occupazione
totale
del
fondo
da
parte
delle
piante
fruttifere
,
e
solo
per
questo
esso
non
può
essere
perpetuato
;
essendo
noto
che
una
pianta
non
può
vegetare
e
produrre
nello
stesso
terreno
,
o
in
un
punto
a
contatto
con
quello
in
cui
sia
vissuta
e
deperita
altra
pianta
di
uguale
essenza
.
Perciò
,
tenuto
conto
che
il
coltivatore
deve
rinunziare
alla
produzione
diretta
del
terreno
per
alcuni
anni
e
prodigare
speciali
ed
assidue
cure
agli
alberi
da
frutta
;
tenuto
conto
che
in
breve
volgere
di
anni
capitale
e
lavoro
investiti
nel
frutteto
sono
annientati
dal
naturale
deperimento
della
piantagione
;
quel
genere
di
coltura
non
può
essere
considerato
come
ordinario
e
duraturo
,
il
reddito
che
esso
produce
essendo
più
industriale
che
agricolo
,
in
tutto
paragonabile
a
quello
dato
dallo
sfruttamento
di
una
miniera
.
La
sotto
commissione
centrale
non
contesta
che
,
nell
'
ipotesi
configurata
dalla
commissione
cuneese
,
il
reddito
del
frutteto
debba
reputarsi
industriale
.
Nega
che
tale
sia
la
pratica
ordinariamente
osservata
e
quella
in
particolare
modo
seguita
nella
provincia
.
La
pratica
ordinaria
non
esclude
che
la
«
distanza
(
delle
piante
fruttifere
l
'
una
dall
'
altra
)
sia
tale
da
consentire
al
momento
opportuno
la
reintegrazione
del
frutteto
sopra
terreno
non
ancora
sfruttato
dall
'
arboratura
»
.
Di
fatto
osserva
poi
che
la
coltivazione
delle
piante
da
frutta
nella
provincia
di
Cuneo
è
sempre
consociata
a
quella
diretta
del
suolo
...
La
occupazione
delle
piante
varia
dal
15
al
72
per
cento
della
superficie
e
il
loro
numero
per
ettaro
,
considerato
nel
calcolo
delle
tariffe
,
in
due
soli
casi
è
superiore
a
200
e
discende
fino
a
50
:
mediamente
è
125
.
Il
che
vuol
dire
che
la
stima
ha
considerato
condizioni
ordinarie
di
sfruttamento
del
terreno
investito
a
piantagioni
fruttifere
,
la
cui
perpetuazione
non
è
resa
impossibile
dal
soverchio
numero
degli
alberi
.
E
in
armonia
con
questo
concetto
la
giunta
ha
considerato
le
spese
che
occorrono
pel
mantenimento
perpetuo
del
soprassuolo
ammettendo
che
il
valore
delle
piante
abbattute
compensi
le
somme
richieste
per
la
reintegrazione
e
l
'
allevamento
...
La
pianta
da
frutto
più
costantemente
allevata
è
il
melo
.
Esso
è
tenuto
a
pieno
vento
e
perciò
ha
una
durata
mediamente
assai
superiore
al
periodo
di
quindici
o
vent
'
anni
ammesso
dalla
commissione
provinciale
.
Le
cure
di
coltivazione
,
salvo
casi
eccezionali
,
si
riducono
a
quelle
che
ordinariamente
si
richiedono
per
la
produzione
diretta
del
suolo
,
e
le
frutta
sono
vendute
sull
'
albero
.
Date
queste
condizioni
,
è
chiaro
che
,
dei
quattro
fattori
da
cui
risulta
la
rendita
totale
dei
fondi
,
il
capitale
di
esercizio
e
il
lavoro
non
soverchiano
gli
altri
di
natura
propriamente
fondiaria
a
segno
,
da
imprimere
alla
rendita
dei
frutteti
un
carattere
industriale
.
Non
è
qui
il
luogo
di
dare
un
giudizio
sul
problema
specifico
discusso
tra
le
due
commissioni
;
ma
questo
si
può
dire
che
gli
organi
incaricati
dell
'
applicazione
della
legge
videro
ben
chiaro
che
il
reddito
imponibile
fondiario
finiva
là
dove
cessava
la
cultura
ordinaria
e
cominciava
quella
eccezionale
od
industriale
ed
assai
finemente
indagarono
intorno
ai
confini
tra
l
'
una
e
l
'
altra
specie
di
cultura
,
sforzandosi
di
non
varcare
il
limite
imposto
dal
legislatore
.
Capitolo
terzo
Nella
legge
d
'
imposta
mobiliare
27
.
Il
dibattito
legislativo
intorno
alla
tassazione
dei
redditi
agrari
risale
al
disegno
di
legge
sui
redditi
della
ricchezza
mobile
presentato
alla
Camera
dei
deputati
dall
'
on
.
Sella
,
ministro
delle
finanze
,
il
18
novembre
1862
.
Nel
testo
della
commissione
,
presentato
il
23
giugno
1863
alla
Camera
con
relazione
Pasini
,
i
redditi
dell
'
industria
agraria
erano
trattati
(
art
.
9
)
alla
pari
di
quelli
di
ogni
altra
industria
:
«
Vi
saranno
compresi
non
solo
i
redditi
certi
e
in
somma
definita
,
ma
anche
i
variabili
ed
eventuali
derivanti
dall
'
esercizio
di
qualsiasi
professione
,
industria
od
occupazione
agraria
,
manufattrice
o
mercantile
,
materiale
,
intellettuale
o
morale
»
.
L
'
art
.
7
del
progetto
Sella
,
il
n
.
3
dell
'
art
.
1
del
progetto
compilato
da
una
commissione
ministeriale
creata
con
r
.
decreto
11
agosto
1861
ed
il
§
E
dell
'
art
.
9
della
proposta
di
legge
del
Consiglio
di
stato
del
20
marzo
1861
contenevano
il
medesimo
precetto
.
Il
quale
non
si
tradusse
in
comando
legislativo
per
l
'
opposizione
vivissima
che
suscitò
nella
Camera
e
di
cui
si
fece
capo
specialmente
l
'
insigne
agronomo
on
.
De
Vincenzi
,
con
una
proposta
di
cancellazione
della
parola
«
agraria
»
.
Nonostante
le
difese
del
relatore
Pasini
,
dell
'
antico
ministro
proponente
Sella
,
del
ministro
in
carica
Minghetti
e
degli
on
.
De
Cesare
,
Pica
,
Panattoni
,
Ciccone
e
Michelini
,
l
'
emendamento
De
Vincenzi
,
sostenuto
dagli
on
.
Mancini
,
Minervini
,
Sineo
,
Cadolini
,
Mellana
,
Marchetti
e
Fiorenzi
,
trionfò
nella
tornata
della
Camera
del
15
luglio
1863
.
Senonché
,
a
discussione
finita
,
la
commissione
,
richiamandosi
in
parte
ad
una
proposta
Torrigiani
,
appoggiata
dall
'
on
.
Castagnola
ed
a
riserve
fatte
il
16
luglio
dagli
on
.
Minghetti
,
Depretis
e
Sella
,
proponeva
un
articolo
aggiuntivo
,
il
quale
nella
parte
che
qui
ci
interessa
diceva
:
«
I
redditi
agrari
non
vanno
soggetti
a
tassa
se
non
in
quanto
sono
profitti
di
persone
estranee
alla
proprietà
del
fondo
,
o
che
derivano
da
commerci
o
industrie
accessorie
alla
cultura
del
medesimo
»
.
Sorse
subito
una
discussione
vivacissima
,
d
'
indole
pregiudiziale
,
sulla
costituzionalità
di
una
proposta
la
quale
veniva
a
negare
una
deliberazione
presa
dalla
Camera
nel
corso
della
discussione
dello
stesso
progetto
di
legge
ed
insieme
sostanziale
,
sulla
opportunità
dell
'
articolo
aggiuntivo
.
Tuttavia
nella
forma
modificata
proposta
con
emendamento
Biancheri
:
«
I
redditi
agrari
non
vanno
soggetti
a
tassa
se
non
in
quanto
siano
profitti
di
persone
estranee
alla
proprietà
del
fondo
»
l
'
articolo
aggiuntivo
fu
approvato
dalla
Camera
il
21
luglio
ed
,
accolto
dal
Senato
,
diventò
l
'
art
.
9
della
legge
14
luglio
1864
,
n
.
1830
e
resta
,
con
aggiunte
che
non
ci
interessano
,
invariato
nel
T
.
U
.
24
agosto
1877
,
n
.
4021
(
Serie
2°
)
,
il
quale
regolò
la
materia
sino
al
decreto
4
gennaio
1923
.
28
.
I
problemi
di
principio
,
dibattuti
in
quella
memoranda
discussione
,
furono
principalmente
due
:
se
esistesse
in
generale
un
reddito
agrario
distinto
da
quello
fondiario
e
perciò
meritevole
di
tassazione
mobiliare
e
se
,
esclusa
la
esistenza
o
la
tassabilità
in
genere
,
tale
reddito
fosse
imponibile
soltanto
per
i
coltivatori
di
terreni
altrui
.
29
.
Il
De
Vincenzi
,
il
quale
riusci
dapprima
a
far
trionfare
la
tesi
piena
della
non
tassabilità
del
reddito
agrario
,
così
ragionava
:
Se
il
fittaiolo
dovrà
pagare
una
tassa
,
cioè
aggiungere
una
tassa
al
suo
affitto
,
è
ben
naturale
che
debba
detrarre
questa
tassa
dalla
rendita
della
terra
,
ossia
in
ultima
analisi
questa
tassa
andrà
ad
essere
convertita
in
una
vera
duplicazione
dell
'
imposta
fondiaria
.
La
quale
incidenza
è
tanto
più
probabile
avvenga
in
Italia
,
dove
i
fittaioli
provveduti
di
congrui
capitali
sono
pochissimi
e
tra
loro
non
si
fanno
concorrenza
.
E
quel
che
è
più
,
la
rendita
fondiaria
può
essere
bensì
concepita
in
astratto
come
un
ente
a
sé
stante
,
non
mai
in
concreto
.
La
rendita
deriva
dalle
forze
naturali
della
terra
e
dal
lavoro
che
vi
si
impiega
.
Sieno
quante
si
vogliano
le
forze
naturali
,
se
non
vi
interviene
l
'
elemento
che
si
rivela
sia
sotto
forma
di
lavoro
,
sia
sotto
forma
di
capitale
,
non
si
otterrà
mai
alcuna
rendita
...
Per
conseguenza
,
quando
noi
tassiamo
la
rendita
fondiaria
,
non
tassiamo
propriamente
ciò
che
viene
da
natura
,
ma
l
'
accumulamento
del
lavoro
,
che
per
secoli
e
secoli
si
è
applicato
alla
terra
,
tassiamo
il
necessario
capitale
mobile
senza
di
cui
non
vi
sarebbe
possibilità
di
avere
rendita
fondiaria
.
Senza
capitali
accumulati
e
circolanti
,
e
senza
lavoro
non
vi
è
rendita
fondiaria
;
questa
non
è
una
astrattezza
,
ma
la
combinazione
delle
forze
della
natura
e
del
lavoro
dell
'
uomo
sotto
diverse
forme
.
La
rendita
sarà
pure
un
concetto
virtuale
,
ma
soggetto
delle
imposte
sono
le
realtà
e
non
le
astrattezze
.
E
ancorché
si
volesse
considerare
il
lavoro
e
il
capitale
circolante
come
accessori
,
è
da
por
mente
che
senza
questi
accessori
non
vi
sarebbe
alcuna
rendita
reale
,
e
che
però
sono
condizioni
sine
qua
non
della
rendita
che
costituisce
il
subbietto
dell
'
imposta
fondiaria
.
La
terra
senza
questi
fattori
della
rendita
è
come
il
vapore
senza
la
macchina
di
Watt
,
e
non
so
come
possa
considerarsi
astrattamente
in
questo
eminentemente
pratico
concetto
dell
'
imposta
fondiaria
.
Potremo
dir
noi
di
voler
tassare
come
ricchezza
mobile
gli
animali
inservienti
alle
coltivazioni
,
i
salari
necessari
ai
lavori
?
Eppure
ciò
avviene
col
mezzaiuolo
sovente
e
col
fittavolo
.
Ma
senza
questi
,
che
avreste
voi
imposto
colla
tassa
fondiaria
?
Ove
sarebbe
la
rendita
?
.
Con
altri
esempi
l
'
on
.
Sineo
rafforza
la
tesi
del
De
Vincenzi
,
secondo
cui
l
'
imposta
sui
fittabili
e
mezzadri
ricadrebbe
sui
proprietari
:
Vi
porto
per
un
momento
in
Sardegna
dove
è
determinato
che
l
'
imposta
prediale
debba
rappresentare
il
decimo
del
prodotto
del
predio
ridotto
a
coltura
,
quale
esso
si
ritrova
attualmente
.
Voi
vedete
che
la
misura
è
già
alta
;
quando
il
proprietario
paga
la
decima
parte
,
egli
ha
diritto
di
godere
il
suo
fondo
,
di
coltivarlo
egli
stesso
,
o
di
farlo
coltivare
da
agenti
,
da
affittavoli
,
da
coloni
coi
migliori
patti
possibili
.
Ora
se
voi
imponete
quelli
i
quali
trattano
col
proprietario
per
le
colture
dei
beni
,
voi
necessariamente
rendete
più
incomoda
,
rendete
deteriore
la
condizione
del
proprietario
.
Se
il
proprietario
che
paga
il
decimo
della
sua
rendita
a
titolo
di
tributo
prediale
trova
un
fittaiuolo
il
quale
per
cagione
dell
'
affittamento
non
sarà
tenuto
ad
alcuna
imposta
,
allora
egli
è
sicuro
di
avere
tuttociò
che
eccede
quel
discreto
profitto
che
il
fittaiuolo
può
proporsi
;
ma
se
voi
imponete
il
fittaiuolo
,
egli
non
avrà
più
quel
profitto
,
salvo
detraendo
dal
fitto
ciò
che
gli
chiamate
d
'
imposta
...
Questo
si
rende
ancora
più
manifesto
in
quelle
parti
d
'
Italia
in
cui
sono
in
uso
altri
modi
di
lavorare
:
le
colonie
parziarie
,
per
esempio
.
Se
io
trovo
un
colono
che
fa
tutti
i
lavori
intorno
ai
miei
beni
colla
prospettiva
di
avere
la
metà
dei
prodotti
,
se
questo
colono
lo
venite
ad
imporre
,
egli
non
si
contenterà
più
della
metà
dei
prodotti
...
Se
a
queste
famiglie
che
(
specialmente
in
Piemonte
)
stentavano
già
ad
accettare
a
titolo
di
colonia
parziaria
la
coltura
dei
nostri
beni
,
aggiungete
il
peso
dell
'
imposta
,
naturalmente
queste
famiglie
abbisognerà
che
ottengano
dal
proprietario
migliori
condizioni
...
Qualunque
imposta
voi
mettiate
sull
'
industria
agraria
è
sempre
un
aumento
al
tributo
prediale
.
Né
il
proprietario
,
né
il
colono
,
comunemente
non
possono
lavorare
la
terra
essi
soli
,
hanno
bisogno
di
uomini
salariati
!
Ora
,
se
su
questi
salariati
voi
mettete
ancora
un
'
imposta
bisognerà
aumentare
il
salario
.
Il
salariato
comunemente
si
contenta
del
necessario
per
la
sua
vita
;
ma
domanderà
un
aumento
di
soldo
se
sarà
soggetto
all
'
imposta
.
Così
dunque
rendete
più
difficile
la
coltura
,
per
cui
le
braccia
grandemente
scarseggiano
(ibid.,
p
.
1121
)
.
Anche
l
'
on
.
Torrigiani
,
che
pure
accetta
l
'
imposta
sui
fittaiuoli
,
nega
al
pari
del
De
Vincenzi
che
esista
una
rendita
fondiaria
derivante
esclusivamente
da
«
forze
di
produzione
insite
nel
suolo
»
ed
afferma
essere
di
fatto
impossibile
«
l
'
immaginare
che
vi
sia
una
rendita
del
suolo
,
la
quale
non
sia
più
o
meno
colpita
dalla
tassa
fondiaria
»
.
E
cita
Mac
Culloch
contro
la
pretesa
di
supporre
un
reddito
della
terra
nuda
separato
da
quello
dei
miglioramenti
ed
Esquirou
de
Parieu
il
quale
,
in
un
discorso
alle
camere
francesi
sostenne
che
«
un
'
imposta
sui
benefici
dell
'
impresa
agricola
sarebbe
sino
ad
un
certo
punto
una
ripetizione
dell
'
imposta
fondiaria
»
,
per
concludere
all
'
impossibilità
pratica
che
un
proprietario
desideroso
di
contribuire
per
quanto
è
in
lui
ai
carichi
dello
stato
...
riesca
a
decomporre
nella
sua
mente
questa
rendita
totale
e
stabilire
la
parte
che
proviene
dall
'
industria
agricola
da
lui
esercitata
(ibid.,
1128
sgg
.
)
.
Gli
argomenti
addotti
contro
la
tassazione
mobiliare
dei
redditi
dell
'
imposta
agraria
sono
dunque
sostanzialmente
:
1
)
che
la
rendita
fondiaria
dominicale
esiste
nella
misura
attuale
ed
accertata
agli
scopi
della
tassazione
perché
la
terra
si
trova
in
una
data
combinazione
con
i
miglioramenti
stabili
,
con
il
capitale
mobile
di
scorte
e
con
il
lavoro
;
che
se
questi
altri
fattori
variassero
o
non
ci
fossero
,
varierebbe
o
cesserebbe
di
esistere
anche
la
rendita
fondiaria
.
Il
quale
argomento
reca
logicamente
solo
alla
conseguenza
che
si
debba
indagare
quale
sia
il
prodotto
normale
totale
della
terra
istrutta
,
nella
combinazione
dettata
dagli
usi
locali
,
mercé
l
'
impiego
degli
altri
fattori
produttivi
di
capitale
e
di
lavoro
;
e
questo
prodotto
totale
-
-
dopo
fatta
la
detrazione
di
ciò
che
spetti
a
fattori
produttivi
estranei
al
fondo
,
come
macchine
,
concimi
,
mangimi
e
sementi
acquistate
ecc
.
ecc
.
-
-
si
tassi
compiutamente
sia
nel
suo
complesso
sia
,
come
si
usa
allo
scopo
di
potere
esentarne
qualcuna
,
ad
es
.
quella
spettante
al
lavoro
,
distintamente
nelle
sue
varie
parti
di
rendita
dominicale
,
reddito
industriale
,
reddito
di
lavoro
,
2
)
che
la
tassazione
del
reddito
dei
fittabili
o
coltivatori
manuali
si
ripercuoterebbe
sui
proprietari
,
falcidiandone
il
reddito
.
Osservazione
,
la
quale
,
se
ammessa
,
non
porterebbe
alla
illazione
di
esentare
un
reddito
reputato
esistente
qua
le
quello
agrario
,
ma
all
'
altro
di
dichiararne
debitore
legale
il
proprietario
,
quale
rappresentante
del
fondo
,
lasciando
agli
interessati
il
compito
di
ripartirne
fra
di
loro
l
'
ammontare
;
3
)
che
la
tassazione
del
reddito
agrario
separatamente
da
quello
fondiario
è
quasi
assurda
in
pratica
,
per
la
difficoltà
somma
di
distinguere
l
'
un
reddito
dall
'
altro
.
30
.
I
difensori
dell
'
imposta
,
pur
toccando
tutti
gli
aspetti
della
disputa
,
vedono
che
in
quest
'
ultimo
argomento
sta
la
difficoltà
del
loro
assunto
.
Primo
il
Sella
:
Il
criterio
dal
quale
fu
condotta
la
maggioranza
della
commissione
nella
sua
proposta
fu
puramente
e
semplicemente
questo
,
che
cioè
si
dovesse
con
questa
legge
tassare
ogni
specie
di
rendita
proveniente
da
capitali
,
da
opera
di
mano
,
da
industrie
od
altrimenti
da
professione
,
da
impiego
,
a
meno
che
si
trattasse
di
quella
rendita
speciale
che
ha
nome
di
fondiaria
imperocché
si
credette
più
utile
che
questa
specie
particolare
di
rendita
fosse
regolata
da
una
imposta
speciale
che
ha
nome
d
'
imposta
fondiaria
...
Ora
si
tratta
di
vedere
se
l
'
industria
agraria
debba
essere
colpita
.
Per
rispondere
a
tal
quesito
basta
osservare
che
cosa
è
la
rendita
fondiaria
che
serve
di
base
al
catasto
...
Se
noi
esaminiamo
che
cosa
essa
è
...
vedrete
che
consiste
puramente
e
semplicemente
nel
frutto
del
capitale
terra
,
come
è
oggi
,
al
momento
in
cui
si
considera
,
qualora
se
ne
dia
la
lavorazione
ad
un
terzo
.
Vedrete
per
conseguenza
che
quando
fate
i
catasti
per
mezzo
dell
'
estimo
si
dedurranno
sempre
,
oltre
a
tutte
le
spese
di
produzione
,
anche
gli
interessi
dei
capitali
impegnati
nell
'
industria
agraria
propriamente
detta
:
voi
vedrete
che
quando
i
catasti
si
fanno
per
consegne
,
si
piglia
sempre
per
base
il
fitto
,
vale
a
dire
il
reddito
che
questa
terra
darebbe
a
un
cotale
che
allo
scopo
di
lavorarla
vi
portasse
del
suo
il
capitale
a
ciò
occorrente
...
Questa
terra
come
oggi
è
,
non
rappresenta
le
forze
della
natura
ma
anche
i
frutti
dei
capitali
che
nel
passato
vi
sono
stati
spesi
,
e
un
'
accumulazione
talvolta
ingente
di
lavori
che
furono
l
'
opera
di
parecchie
generazioni
.
So
benissimo
che
non
devo
considerare
la
terra
nuda
,
come
fu
in
certi
periodi
geologici
ma
la
terra
munita
di
strade
,
di
canali
,
di
bonifiche
,
di
drenaggio
...
;
la
quale
,
quando
la
rimettete
ad
un
terzo
,
vi
può
dare
un
certo
reddito
.
Questo
reddito
è
veramente
quello
che
è
stato
preso
per
base
della
catastazione
,
è
il
reddito
fondiario
sul
quale
l
'
imposta
fondiaria
veramente
e
propriamente
si
asside
.
Ciò
non
basta
,
io
ne
convengo
,
a
dare
un
frutto
;
vuolsi
ancora
che
intervenga
un
capitale
mobile
;
vuolsi
avere
scorte
vive
,
scorte
morte
,
con
bestiami
con
semente
,
e
di
più
si
richiede
ancora
il
lavoro
manuale
.
Noi
vediamo
per
conseguenza
che
qui
entrano
due
fattori
:
l
'
uno
è
il
reddito
della
terra
,
come
è
oggi
,
propriamente
detto
;
l
'
altro
è
il
reddito
derivante
da
questi
capitali
mobili
che
sono
nel
terreno
importati
,
ed
il
reddito
spettante
come
rimunerazione
del
lavoro
,
delle
fatiche
,
dell
'
industria
di
coloro
che
lavorano
il
fondo
.
Ora
io
dico
,
e
sostengo
,
e
sono
certo
di
avere
con
me
tutti
coloro
che
si
sono
occupati
di
catastazione
,
che
veramente
la
imposta
fondiaria
vuolsi
riferire
a
quella
parte
di
reddito
che
spetta
al
capitale
terra
,
puramente
ed
esclusivamente
considerata
,
e
che
quella
parte
di
reddito
invece
che
risulta
dal
capitale
mobile
e
dall
'
industria
di
chi
lavora
il
terreno
è
cosa
la
quale
si
debba
intieramente
sottrarre
dal
reddito
fondiario
.
E
qui
il
Sella
si
fa
ad
esaminare
i
tre
casi
principali
dell
'
affittuario
,
del
mezzadro
e
del
proprietario
coltivatore
.
Quando
vi
è
un
affittuario
cioè
a
dire
una
persona
,
la
quale
va
dal
proprietario
del
fondo
e
dice
:
io
darò
a
voi
tante
migliaia
di
lire
come
corrispettivo
del
capitale
terra
che
vi
spetta
e
poi
esercita
un
'
industria
propria
impiegandovi
capitali
proprii
,
e
viene
in
questo
modo
a
trarre
un
reddito
,
col
quale
non
solo
può
pagare
il
fitto
che
spetta
al
proprietario
del
fondo
,
ma
ne
ricava
ancora
un
lucro
,
in
questo
caso
come
si
fa
a
sostenere
che
questo
affittuario
non
debba
pagare
un
'
imposta
sulla
rendita
che
trae
da
questa
sua
industria
,
quando
noi
ammettiamo
il
principio
generale
che
vogliamo
tassare
con
questa
imposta
tutti
i
redditi
che
già
non
sono
colpiti
dalla
fondiaria
?
Il
mezzadro
,
a
sua
volta
,
prende
dal
proprietario
del
fondo
questo
capitale
terra
,
ci
mette
la
sua
opera
ed
una
parte
più
o
meno
notevole
del
capitale
necessario
per
la
coltivazione
di
questa
terra
,
quindi
prende
per
conto
proprio
una
parte
aliquota
più
o
meno
notevole
di
questo
prodotto
ed
il
rimanente
lo
dà
al
proprietario
,
come
remunerazione
del
suo
capitale
terra
.
Ora
,
soggiunge
il
Sella
noi
i
quali
vogliamo
tassare
la
più
piccola
,
la
più
meschina
,
la
più
miserabile
industria
;
noi
i
quali
abbiamo
già
ammesso
che
tutti
coloro
che
non
sono
dall
'
autorità
comunale
dichiarati
indigenti
debbono
pagare
in
proporzione
dei
redditi
che
hanno
,
vorremo
esentare
dall
'
imposta
,
questi
mezzadri
,
i
quali
talvolta
hanno
rendite
non
spregevoli
,
i
quali
,
per
esempio
,
oggi
,
in
Toscana
,
pagano
la
tassa
di
famiglia
;
in
Romagna
,
se
non
vo
errato
,
vanno
sottoposti
a
parecchie
tasse
comunali
?
Per
conseguenza
io
credo
che
sarebbe
mostruosa
ingiustizia
,
quando
noi
venissimo
ad
eccettuare
l
'
affittuario
ed
il
mezzadro
.
Quanto
al
caso
«
a
primo
aspetto
più
complicato
»
del
proprietario
,
il
quale
lavora
per
proprio
conto
i
terreni
,
si
potrebbe
alla
commissione
d
'
imposta
porre
il
seguente
quesito
:
Tizio
ha
il
tal
terreno
,
lo
coltiva
per
conto
proprio
,
se
ne
occupa
personalmente
,
vi
esercita
egli
personalmente
questa
industria
,
vi
ha
dei
capitali
giranti
;
se
pigliasse
questo
fondo
come
sta
,
e
lo
desse
in
affitto
,
ritirando
ben
inteso
l
'
opera
sua
e
il
suo
capitale
girante
,
che
frutto
ne
ritrarrebbe
?
Credete
voi
che
sia
molto
difficile
il
determinare
questo
dato
?
Egli
è
evidente
che
quando
questo
dato
fosse
noto
,
facendo
la
differenza
tra
la
rendita
che
oggi
ritira
il
proprietario
e
quella
che
ricaverebbe
quando
desse
questo
fondo
a
lavorare
ad
altri
,
è
evidente
,
dico
,
che
facilmente
si
troverebbe
la
parte
da
attribuirsi
ai
capitali
giranti
ed
all
'
industria
personale
(
pp
.
113435
)
.
Nella
letteratura
attinente
al
problema
qui
discusso
sarebbe
difficile
trovare
una
pagina
nella
quale
più
chiaramente
di
come
fece
il
Sella
si
dimostrasse
l
'
assunto
della
tassazione
universale
dei
redditi
agrari
;
se
non
fosse
quella
che
poco
dopo
(
1867
)
,
lapidariamente
,
come
soleva
,
dettò
il
Pescatore
.
L
'
imposta
,
egli
scrive
,
deve
applicarsi
così
sull
'
industria
,
come
sul
capitale
mobile
inserviente
allo
esercizio
industriale
;
né
la
ragione
consentirebbe
privilegio
alcuno
all
'
industria
agraria
in
confronto
della
commerciale
e
della
manifattrice
.
Imperocché
se
il
manifattore
e
il
commerciante
,
dedotte
le
spese
dell
'
esercizio
,
ritrovano
ancora
nel
rimanente
prodotto
l
'
interesse
dei
loro
capitali
e
il
profitto
propriamente
industriale
,
similmente
il
fittaiuolo
capitalista
dedotte
le
spese
di
coltivazione
e
prelevato
il
fitto
dovuto
al
proprietario
del
podere
,
deve
pur
ricavare
(
se
non
abbandona
l
'
impresa
)
l
'
interesse
de
'
suoi
capitali
d
'
ogni
forma
applicati
alla
coltivazione
,
e
il
profitto
dell
'
impresa
e
della
sua
industria
personale
.
Adunque
appariscono
come
nel
commercio
e
nelle
manifatture
,
così
nell
'
industria
agraria
,
gli
stessi
elementi
tassabili
.
Estenderemo
noi
la
medesima
tassazione
anche
all
'
industriale
proprietario
?
E
perché
no
?
Tra
il
fittaiolo
capitalista
ed
il
capitalista
proprietario
che
assume
la
medesima
impresa
,
facendosi
,
per
così
dire
,
affittuario
del
proprio
fondo
,
non
corre
veramente
differenza
alcuna
:
l
'
uno
e
l
'
altro
debbono
ricavare
dal
provento
lordo
della
coltivazione
le
spese
di
esercizio
,
l
'
interesse
dei
capitali
,
il
profitto
dell
'
impresa
e
della
industria
personale
,
e
finalmente
la
rendita
locativa
del
fondo
che
il
fittaiuolo
paga
al
proprietario
e
il
proprietario
a
se
stesso
.
Certamente
quest
'
ultimo
soggiace
in
particolare
al
tributo
prediale
:
ma
se
questo
tributo
,
nell
'
ordinamento
razionale
dell
'
imposta
,
non
è
altro
che
la
tassa
inerente
alla
rendita
locativa
del
fondo
,
ossia
al
provento
del
capitale
fondiario
:
così
l
'
uno
e
l
'
altro
deve
sopportare
in
comune
la
tassa
industriale
e
quella
inerente
al
capitale
mobile
;
e
se
inoltre
al
solo
industriale
proprietario
incombe
specialmente
il
tributo
fondiario
,
ciò
gli
deriva
dalla
proprietà
di
capitale
immobile
che
si
possiede
da
lui
,
e
che
dall
'
industriale
,
affittuario
di
altrui
poderi
,
non
si
possiede
.
Antonio
Scialoia
,
incaricato
dalla
commissione
permanente
di
finanze
del
Senato
di
riferire
sul
disegno
di
legge
già
approvato
dalla
Camera
,
opinava
altresì
,
a
nome
di
tutti
i
membri
della
commissione
,
eccettuato
uno
solo
di
essi
,
che
l
'
entrata
derivante
dall
'
industria
agraria
,
sia
da
sottoporre
alla
tassa
come
qualsiasi
altra
entrata
.
La
terra
fa
per
codesta
industria
l
'
ufficio
che
fanno
in
altre
le
macchine
.
La
sola
differenza
è
che
per
l
'
uso
di
questa
macchina
ch
'
è
detta
terra
,
si
paga
un
prezzo
o
si
preleva
un
profitto
,
sia
in
denaro
sia
in
natura
il
quale
profitto
o
prezzo
è
come
una
spesa
di
produzione
per
l
'
industria
agraria
.
La
quale
spesa
,
cioè
la
rendita
fondiaria
,
è
prelevata
dai
frutti
dell
'
industria
agraria
.
I
frutti
netti
di
questa
industria
sono
perciò
distinti
dalla
rendita
;
sono
entrata
non
fondiaria
e
quindi
è
giusto
che
paghino
.
In
tutti
i
paesi
dove
una
tassa
sull
'
entrata
è
in
vigore
,
i
redditi
dell
'
industria
agraria
sono
tassati
distintamente
dalla
rendita
del
fondo
.
31
.
All
'
opinione
del
Sella
aderiva
il
Pasini
,
relatore
del
disegno
di
legge
dinnanzi
alla
Camera
,
quando
diceva
:
Se
voi
consultate
le
istruzioni
che
diedero
norma
alla
formazione
di
questo
catasto
(
quello
fatto
per
istima
diretta
)
;
se
voi
consultate
più
specialmente
l
'
istruzione
data
per
un
celebre
catasto
,
qual
è
il
censimento
milanese
fatto
alla
metà
del
secolo
scorso
,
voi
trovate
che
in
essa
chiaramente
si
prescriveva
che
la
rendita
da
censire
al
proprietario
dovesse
essere
quella
che
risultava
dopo
detratte
tutte
le
spese
e
tutti
i
profitti
del
coltivatore
.
Al
coltivatore
era
attribuita
una
quota
parte
del
prodotto
brutto
,
perché
si
considerava
che
questa
quota
rappresentasse
le
spese
e
i
profitti
della
sua
industria
,
rappresentando
il
resto
la
rendita
del
proprietario
,
e
generalmente
si
attribuiva
all
'
imprenditore
dell
'
industria
agricola
la
metà
del
prodotto
brutto
,
e
l
'
altra
metà
si
considerava
che
rappresentasse
quello
che
gli
economisti
chiamano
rendita
,
estaglio
,
insomma
l
'
utilità
che
viene
spontanea
dalla
terra
...
In
via
pratica
e
positiva
il
catasto
milanese
e
gli
altri
che
si
sono
fatti
sulle
orme
del
medesimo
con
maggiori
o
minori
variazioni
hanno
sempre
inteso
di
censire
al
proprietario
quella
rendita
la
quale
restasse
dopo
detratte
tutte
le
spese
e
i
profitti
relativi
all
'
impresa
dell
'
industria
agraria
(
p
.
1149
)
.
32
.
Perché
allora
il
parlamento
si
rifiutò
ad
accogliere
il
principio
ritenuto
corretto
da
uomini
preclari
per
dottrina
e
per
esperienza
?
Perché
fu
accolta
la
proposta
di
tassare
soltanto
quei
redditi
agrari
«
che
siano
profitti
di
persone
estranee
alla
proprietà
del
fondo
?
»
Tra
chi
negava
e
chi
affermava
l
'
esistenza
d
'
un
reddito
agrario
non
pareva
aver
logicamente
posto
l
'
opinione
intermedia
di
chi
la
negava
per
il
proprietario
coltivatore
e
la
affermava
nel
tempo
stesso
per
il
fittaiuolo
ed
il
mezzadro
.
Questa
opinione
tuttavia
prevalse
per
ragioni
che
a
tutta
prima
paiono
contingenti
.
Le
riassume
Antonio
Scialoia
a
nome
della
commissione
senatoria
:
Le
ricerche
necessarie
a
farsi
per
distinguere
la
rendita
dai
profitti
agrari
quando
il
proprietario
coltiva
il
suo
fondo
,
o
per
distinguere
la
parte
che
il
proprietario
prende
da
questi
profitti
agrari
unitamente
alla
rendita
,
quando
egli
fa
andare
co
'
suoi
capitali
l
'
industria
agraria
,
ma
compensa
l
'
opera
altrui
con
una
parte
di
quei
profitti
,
condurrebbero
a
gravi
questioni
pratiche
e
difficili
a
risolversi
in
tante
combinazioni
di
contratti
che
sono
in
Italia
tra
i
proprietari
e
i
coloni
che
coltivano
per
essi
,
con
condizioni
che
variano
da
provincia
a
provincia
.
A
questa
prima
difficoltà
del
distinguere
,
si
aggiunga
quella
del
gran
carico
da
cui
son
già
gravati
i
proprietari
:
Né
par
che
convenga
molestare
tanto
i
proprietari
,
nel
tempo
medesimo
che
il
prossimo
conguaglio
della
fondiaria
verrà
in
alcune
provincie
a
scompigliare
momentaneamente
i
loro
interessi
.
Finalmente
,
non
giova
andar
contro
alla
classe
dei
proprietari
fondiari
,
potentemente
rappresentata
nella
Camera
elettiva
:
Infine
la
maggioranza
della
commissione
è
stata
pur
indotta
in
questa
sentenza
dal
riflettere
che
questo
articolo
9
-
-
quello
che
sancì
la
tassazione
delle
sole
persone
estranee
alla
proprietà
del
fondo
,
mentre
in
origine
la
Camera
voleva
escludere
anche
questa
-
-
fu
vinto
nell
'
altra
Camera
dopo
lunga
e
grave
discussione
,
fatta
nell
'
interesse
dei
proprietari
e
in
quello
dell
'
agricoltura
(
Stampati
cit
.
,
p
.
57
)
.
33
.
Quest
'
ultima
,
della
prevalenza
degli
interessi
fondiari
contrari
alla
tassazione
,
fu
la
ragione
più
sovente
ricordata
in
appresso
da
coloro
i
quali
ricordarono
le
vicende
dell
'
art
.
9
della
legge
d
'
imposta
sui
redditi
mobiliari
.
Chi
rilegga
attentamente
le
pagine
degli
atti
parlamentari
non
sa
tuttavia
adattarsi
a
quella
esclusiva
semplicistica
interpretazione
.
Le
idee
governano
alla
lunga
i
legislatori
;
ed
,
a
tratti
,
spunta
in
quelle
pagine
il
germe
della
idea
la
quale
dovrà
infine
generare
la
soluzione
adottata
.
Il
Sella
medesimo
,
a
riprova
della
tesi
così
nitidamente
posta
da
lui
della
tassazione
universale
,
si
indugia
a
citar
casi
di
ingiustizie
stridenti
le
quali
nascerebbero
dalla
esenzione
:
Vi
sono
delle
parti
d
'
Italia
dove
attualmente
questi
fittaiuoli
fanno
rapidamente
delle
fortune
cospicue
.
E
parecchi
in
questa
Camera
sapranno
come
vi
sia
tal
parte
d
'
Italia
in
cui
una
porzione
non
piccola
delle
fortune
oggidì
esistenti
si
è
formata
con
quest
'
industria
agraria
.
Vi
sarà
qualcuno
che
voglia
sostenere
che
questi
fittaiuoli
non
debbano
pagar
nulla
per
quest
'
industria
agraria
?
Ve
ne
sono
pur
di
quelli
che
fanno
eccellenti
affari
(
Atti
cit
.
,
186364
.
Discussioni
,
vol
.
I
,
p
.
843
)
.
Lo
spunto
ritorna
,
insistente
,
sulla
bocca
degli
oratori
favorevoli
ad
una
tassazione
più
o
meno
larga
dei
redditi
agrari
:
«
bisogna
colpire
coloro
i
quali
di
fatto
ottengono
vistosi
profitti
dall
'
esercizio
dell
'
industria
agraria
»
.
L
'
on
.
Torrigiani
,
autore
dell
'
emendamento
che
,
modificato
dall
'
onorevole
Biancheri
,
divenne
l
'
art
.
9
della
legge
,
mentre
esclude
la
tassazione
del
proprietario
coltivatore
,
«
perché
si
tratterebbe
di
una
assoluta
duplicazione
d
'
imposta
»
afferma
che
deve
pagare
il
fittaiuolo
«
perché
con
un
capitale
suo
proprio
sceglie
di
esercitare
una
particolare
industria
e
ne
ricava
profitti
»
;
perché
egli
deve
essere
considerato
«
un
industriale
che
si
presenta
in
un
fondo
con
un
determinato
capitale
,
ed
esce
da
quel
fondo
con
questo
capitale
accresciuto
dalla
sua
industria
»
(
p
.
1130
)
.
Ma
bisogna
arrivare
all
'
on
.
Panattoni
,
per
avere
una
prima
formulazione
dell
'
idea
che
in
genere
era
contenuta
nelle
argomentazioni
e
negli
esempi
addotti
dagli
oratori
.
Il
Panattoni
vuole
la
tassazione
dei
redditi
agrari
per
tutti
;
ma
vuole
definito
chiaramente
che
cosa
si
intenda
per
reddito
agrario
:
L
'
escludere
dal
contributo
qualunque
occupazione
agraria
sarebbe
lo
stesso
che
volere
esentare
dalla
tassa
sulla
rendita
mobile
anche
coloro
i
quali
fanno
nel
terreno
intraprese
straordinarie
e
speculazioni
di
coltura
grandiosa
,
e
che
rinvestendo
con
nuovi
trovati
il
loro
capitale
non
solamente
si
avvantaggiano
in
piccoli
affitti
,
ma
giungono
col
denaro
e
con
arti
più
spinte
a
superare
il
prodotto
ordinario
della
terra
.
La
questione
non
è
sull
'
in
genere
della
tassa
,
ma
sopra
le
giuste
esenzioni
.
La
legge
che
impone
una
tassa
sulla
rendita
della
ricchezza
mobile
non
ne
colpisce
i
capitali
,
ma
investe
la
rendita
da
qualunque
fonte
scaturisca
.
Non
la
investe
però
di
fronte
ai
prodotti
ordinari
delle
opere
agrarie
,
perché
la
rendita
che
viene
dalla
terra
coltivata
è
già
colpita
da
un
'
altra
tassa
,
è
colpita
dalla
tassa
fondiaria
.
Dunque
,
tutto
questo
che
appartiene
all
'
ordinario
esercizio
dell
'
agricoltura
,
siccome
è
già
colpito
dalla
tassa
fondiaria
,
così
non
può
altrimenti
cadere
sotto
la
tassa
che
è
invece
imposta
per
la
rendita
della
ricchezza
mobile
.
Evidentemente
non
può
cadere
sotto
due
tasse
il
frutto
naturale
della
terra
;
ma
questo
sarebbe
il
meno
perché
la
terra
tutta
,
eccettuati
pochi
luoghi
che
restano
incolti
,
rende
un
prodotto
misto
,
vale
a
dire
,
il
frutto
che
verrebbe
dalla
forza
naturale
del
suolo
,
e
quello
che
risulta
dal
lavoro
e
dai
capitali
impiegati
.
Ma
i
capitali
già
impiegati
,
e
che
hanno
mutata
la
faccia
del
terreno
,
sono
tassati
fino
dal
momento
in
cui
viene
fatto
il
catasto
,
e
quindi
la
imposizione
fondiaria
corrisponde
ormai
alla
rendita
del
terreno
,
quale
trovavasi
migliorata
all
'
epoca
del
catasto
.
Io
dunque
credo
che
si
deve
esentare
la
rendita
fondiaria
,
in
quanto
essa
è
già
gravata
dal
catasto
.
Così
insieme
alla
rendita
fondiaria
bisogna
esentare
anche
quella
porzione
che
potrebbe
credersi
derivante
dal
capitale
impiegato
negli
animali
e
strumenti
necessari
per
questa
rendita
.
Infatti
il
capitale
che
non
è
impiegato
,
né
frutta
in
altro
,
se
non
nella
ordinaria
coltura
,
ossia
a
far
produrre
la
terra
,
ed
a
mantenerla
in
quel
grado
di
coltura
che
essa
aveva
,
a
cui
era
predisposto
;
codesto
capitale
non
è
un
elemento
d
'
industria
speciale
,
non
è
un
capitale
di
speculazione
,
e
non
fornisce
un
prodotto
diverso
da
quello
della
terra
,
su
cui
esso
costantemente
s
'
impiega
.
Ma
,
indipendentemente
dai
giusti
riguardi
che
merita
l
'
occupazione
agraria
,
perché
la
rendita
ordinaria
di
essa
è
ormai
tassata
,
si
possono
nella
terra
impiegare
industrie
e
capitali
,
e
imprendere
occupazioni
tali
da
eccedere
il
consueto
sistema
dell
'
agricoltura
comune
;
cosicché
alla
ricchezza
immobiliare
si
soprammetta
una
ricchezza
mobile
,
la
rendita
della
quale
può
e
deve
in
tal
caso
essere
tassata
.
Perciò
l
'
on
.
Panattoni
,
mentre
non
vuole
che
i
redditi
agrari
siano
tassati
in
generale
,
si
accosta
all
'
emendamento
Torrigiani
diventato
poi
legge
,
come
sopra
si
disse
,
nella
forma
datagli
dall
'
on
.
Biancheri
.
Se
amendue
affermano
che
di
reddito
agrario
può
parlarsi
solo
in
determinate
circostanze
,
l
'
on
.
Torrigiani
aveva
veduto
il
criterio
di
distinzione
nella
circostanza
che
l
'
opera
o
i
capitali
fossero
impiegati
nella
terra
dal
proprietario
,
ed
allora
li
voleva
esenti
,
ovvero
da
persone
estranee
alla
proprietà
del
fondo
ed
allora
li
voleva
tassati
.
L
'
on
.
Panattoni
riteneva
invece
dovesse
accogliersi
un
criterio
oggettivo
,
invece
che
soggettivo
,
tratto
dal
rendimento
ordinario
o
eccezionale
dell
'
opera
e
dei
capitali
impiegati
.
Quando
il
rendimento
fosse
ordinario
,
negava
l
'
esistenza
e
quindi
la
tassabilità
del
reddito
agrario
,
mentre
la
tassazione
,
a
suo
avviso
,
s
'
imponeva
appena
il
capitale
avesse
acquistato
importanza
eccezionale
.
Nota
egli
infatti
:
Col
dire
-
-
come
si
faceva
dall
'
on
.
Torrigiani
:
-
-
saranno
soltanto
esenti
i
redditi
che
il
proprietario
ricava
dall
'
opera
e
dai
capitali
impiegati
da
lui
nelle
proprie
terre
già
soggette
alla
contribuzione
fondiaria
o
prediale
,
si
esprime
,
a
mio
avviso
,
un
'
idea
troppo
lata
,
una
cosa
troppo
indefinita
,
e
che
potrebbe
affrancare
dalla
tassa
i
capitali
anche
grandiosi
ed
insoliti
.
Questi
s
'
impiegano
al
certo
sulle
terre
,
ma
o
ne
mutano
la
coltura
o
formano
un
'
industria
speciale
,
ed
al
di
là
delle
consuetudini
agrarie
.
Se
dunque
ne
risulta
una
ricchezza
mobile
,
e
che
accresca
la
rendita
al
di
sopra
della
produzione
ordinaria
della
terra
,
essa
è
una
fonte
di
rendita
mobile
e
non
prevista
nelle
computazioni
catastali
.
Io
quindi
vorrei
pregare
l
'
on
.
Torrigiani
a
venire
nel
mio
concetto
,
ed
allora
io
accetterei
il
suo
emendamento
;
allora
mi
parrebbe
che
non
ferisse
i
principi
fondamentali
della
legge
,
e
così
forse
darebbesi
termine
alla
presente
questione
.
Vorrei
pertanto
ch
'
egli
consentisse
la
semplice
modificazione
che
io
vado
a
leggere
in
questi
termini
:
«
Saranno
esenti
dalla
tassa
soltanto
:
I
°
i
redditi
che
il
proprietario
ricava
dall
'
opera
e
dai
capitali
necessari
per
mantenere
la
coltura
della
terra
,
di
già
gravata
con
la
tassa
fondiaria
»
.
Infatti
,
quando
si
parla
del
capitale
che
è
necessario
alla
coltura
,
si
parla
di
un
capitale
istromentato
del
fondo
,
e
perciò
non
tassabile
.
Di
questo
genere
sono
non
solamente
gli
istromenti
meccanici
,
ma
anche
gli
animali
necessari
alla
coltivazione
del
fondo
,
e
il
solito
corredo
di
letame
,
e
quanto
altro
abbisogna
all
'
esercizio
dell
'
agricoltura
.
Io
tutto
questo
non
lo
credo
equamente
tassabile
come
una
fonte
di
rendita
mobile
.
Ma
se
poi
la
coltura
del
fondo
si
aumenta
con
industrie
speciali
,
se
vi
si
stabiliscono
mandre
ed
armenti
,
se
vi
introducono
colture
d
'
alta
speculazione
,
per
esempio
,
il
tabacco
,
il
cotone
e
cose
simili
,
allora
si
esercita
un
'
industria
nuova
,
e
si
procaccia
una
rendita
mobile
,
la
quale
va
fuori
dell
'
ordinaria
produzione
della
terra
.
Quindi
,
se
non
vado
errato
,
col
mio
temperamento
si
concilierebbero
le
opinioni
,
si
salverebbero
anche
i
piccoli
affittuari
,
e
rimarrebbero
soggetti
alla
tassa
sulla
rendita
mobile
quei
capitalisti
e
quegli
industriali
che
fanno
della
terra
un
argomento
speciale
di
coltivazione
.
Così
non
si
aggrava
l
'
agricoltura
,
così
resta
intero
il
principio
della
legge
,
e
così
non
emancipiamo
dalla
tassa
quei
capitali
ingenti
,
che
,
quando
non
fossero
occupati
nella
terra
,
potrebbero
produrre
una
rendita
industriale
su
cui
lo
stato
avrebbe
l
'
incontestabile
diritto
di
percepire
un
tributo
(
pp
.
114546
)
.
Quel
criterio
che
nel
Sella
era
ancora
incerto
e
prendeva
le
forme
di
accenni
alle
«
fortune
cospicue
»
di
certi
fittaiuoli
od
agli
altri
«
eccellenti
affari
»
di
taluni
mezzadri
,
nel
Panattoni
diventa
norma
di
distinzione
rigorosa
.
Non
più
il
sofisma
del
De
Vincenzi
,
per
cui
non
vi
sarebbe
reddito
agrario
industriale
,
perché
se
venissero
meno
il
lavoro
dell
'
imprenditore
agricolo
e
le
scorte
vive
e
morte
,
non
esisterebbe
neppure
la
rendita
fondiaria
;
ma
la
segnalazione
del
limite
tra
la
cultura
«
ordinaria
»
la
quale
,
utilizzando
le
forze
naturali
del
terreno
,
i
capitali
in
esso
stabilmente
investiti
e
quelli
mobili
che
vi
si
debbono
impiegare
secondo
le
locali
consuetudini
agrarie
,
dà
luogo
unicamente
alla
rendita
fondiaria
catastale
,
e
la
coltura
«
straordinaria
»
con
caratteristiche
industriali
la
quale
soltanto
aggiunge
un
profitto
alla
rendita
fondiaria
.
Questo
profitto
è
il
vero
oggetto
dell
'
imposizione
mobiliare
,
chiunque
ne
sia
il
percettore
:
fittaiuolo
,
mezzadro
o
proprietario
coltivatore
.
34
.
Se
ben
si
riflette
la
soluzione
a
cui
si
ricorse
,
se
poté
in
parte
riferirsi
a
ragioni
contingenti
di
difficoltà
nel
separare
i
due
redditi
nel
caso
dei
proprietari
coltivatori
,
fu
anche
un
espediente
empirico
per
attuare
il
criterio
teorico
addotto
dal
Panattoni
,
di
distinguere
tra
la
coltivazione
e
produttività
ordinaria
e
quella
eccezionale
.
Nella
seduta
del
16
luglio
1863
,
successiva
a
quella
in
cui
la
Camera
aveva
,
votando
l
'
emendamento
De
Vincenzi
,
cancellato
l
'
aggettivo
«
agraria
»
alla
parola
«
occupazione
»
,
sorgeva
il
ministro
delle
finanze
Minghetti
a
fare
espressa
riserva
di
ripresentare
il
quesito
se
,
nonostante
il
reddito
in
genere
delle
occupazioni
agrarie
non
potesse
più
assoggettarsi
ad
imposta
mobiliare
,
potessero
invece
tassarsi
«
quei
redditi
,
specialmente
di
traffici
e
di
commerci
,
che
hanno
una
qualche
relazione
coll
'
agricoltura
»
(
p
.
1167
)
.
L
'
articolo
aggiuntivo
che
nella
tornata
del
20
luglio
,
a
nome
della
commissione
,
l
'
on
.
Pasini
propose
,
traduceva
in
atto
appunto
il
concetto
,
dapprima
invano
difeso
dal
Panattoni
,
di
colpire
i
guadagni
industriali
aventi
carattere
eccezionale
:
I
redditi
agrari
non
vanno
soggetti
a
tassa
se
non
in
quanto
sono
profitti
di
persone
estranee
alla
proprietà
del
fondo
o
che
derivano
da
commerci
o
industrie
accessori
alla
coltura
del
medesimo
.
Per
gli
affittuari
che
non
lavorano
il
fondo
colle
loro
mani
,
il
profitto
si
considera
uguale
a
tre
volte
l
'
imposta
fondiaria
principale
pagata
dal
fondo
secondo
la
legge
di
conguaglio
.
Per
gli
affittuari
che
lavorano
il
fondo
con
le
loro
mani
e
per
i
coloni
parziari
(
individui
o
famiglie
)
che
impiegano
bestiame
di
loro
proprietà
,
il
profitto
si
considera
uguale
al
semplice
importo
dell
'
imposta
predetta
.
Esponendo
le
ragioni
dell
'
articolo
aggiuntivo
,
l
'
on
.
Pasini
osservava
che
esso
era
reso
indispensabile
dalle
regole
della
più
comune
giustizia
.
Come
mai
ammettere
,
per
esempio
,
che
l
'
affittuario
il
quale
fa
grandi
profitti
e
che
li
fa
indipendentemente
dall
'
imposta
fondiaria
che
non
è
pagata
da
lui
,
ma
dal
proprietario
;
come
mai
ammettere
che
questo
affittuario
abbia
i
suoi
grandi
profitti
esenti
da
imposta
,
mentre
il
suo
falegname
,
i
suoi
dipendenti
sarebbero
obbligati
a
pagare
l
'
imposta
medesima
sui
loro
profitti
tanto
meno
importanti
?
Per
conseguenza
la
commissione
è
venuta
nel
pensiero
di
proporre
un
articolo
col
quale
,
confermando
che
l
'
imposta
non
può
cadere
sui
proprietari
,
fosse
poi
dichiarato
che
l
'
industria
che
,
per
occasione
del
fondo
viene
esercitata
da
persona
estranea
alla
proprietà
del
fondo
medesimo
,
per
esempio
,
dall
'
intraprenditore
di
affittanza
,
dall
'
intraprenditore
di
mezzadria
o
da
qualsiasi
altro
intraprenditore
di
industria
la
quale
ha
nel
fondo
la
sua
occasione
,
dovesse
essere
colpita
.
Chi
non
pretende
una
precisione
di
linguaggio
,
la
quale
può
essere
soltanto
il
frutto
di
una
lunga
elaborazione
legislativa
e
scientifica
,
vede
qui
nuovamente
traccie
evidenti
di
quella
preoccupazione
,
che
aveva
inspirato
le
parole
del
Sella
e
la
proposta
del
Panattoni
,
non
doversi
cioè
lasciar
sfuggire
«
i
grandi
profitti
»
,
i
profitti
di
ogni
«
imprenditore
di
industria
»
,
tutto
ciò
che
in
sostanza
,
come
diceva
il
ministro
Minghetti
,
era
reddito
non
della
terra
ma
di
industrie
e
di
commerci
attinenti
all
'
agricoltura
.
Se
il
concetto
fu
attuato
in
modo
claudicante
,
se
,
ad
imitazione
dei
metodi
tenuti
in
Inghilterra
per
la
imposta
sul
reddito
degli
affittaiuoli
,
sovente
citati
nel
corso
della
discussione
parlamentare
,
si
propose
dapprima
un
rapporto
empirico
tra
imposta
fondiaria
e
profitto
e
,
abbandonatolo
per
apparente
semplicità
,
ci
si
ricorse
di
nuovo
nel
1870
(
art
.
9
della
legge
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
allegato
N
)
per
i
soli
coloni
agrari
,
ciò
nulla
muta
alla
sostanza
della
conclusione
.
Questa
è
egregiamente
riassunta
dal
Quarta
,
il
quale
a
giusta
ragione
ne
dà
il
merito
primo
all
'
on
.
Panattoni
:
reddito
investito
dal
tributo
prediale
e
perciò
non
imponibile
colla
tassa
di
ricchezza
mobile
essere
esclusivamente
il
reddito
che
il
proprietario
del
fondo
riceve
dall
'
ordinario
esercizio
dell
'
agricoltura
,
e
che
risulta
dal
frutto
che
viene
dalla
forza
naturale
del
suolo
e
dal
capitale
e
dal
lavoro
,
che
non
è
impiegato
né
frutta
in
altro
che
nell
'
ordinaria
coltivazione
della
terra
,
ossia
a
farla
produrre
e
mantenerla
in
quel
grado
di
coltura
che
essa
aveva
,
od
a
cui
era
predisposta
;
reddito
non
investito
dal
tributo
prediale
,
e
da
assoggettarsi
perciò
all
'
imposta
mobiliare
,
aversi
a
considerare
tutto
quello
che
,
sotto
forma
qualsiasi
,
si
ritragga
da
coloro
che
sono
estranei
alla
proprietà
del
fondo
,
dove
l
'
industria
si
esercita
,
e
quello
ancora
che
il
proprietario
ritragga
nello
esercizio
dell
'
agricoltura
da
forze
produttive
estranee
al
suo
fondo
,
ovvero
dall
'
esercizio
di
industrie
e
commerci
che
,
sebbene
si
connettano
coll
'
agricoltura
,
importano
tuttavia
lo
impiego
ed
il
rinvestimento
di
lavori
e
di
capitali
indipendentemente
dall
'
esercizio
dell
'
industria
agraria
.
Dalle
discussioni
parlamentari
e
dalla
illustrazione
che
ne
diede
il
più
chiaro
commentatore
della
legge
d
'
imposta
mobiliare
si
deduce
che
il
legislatore
del
1863
non
volle
far
opera
di
privilegio
a
favore
del
proprietario
-
coltivatore
.
Lo
si
esentò
dall
'
imposta
mobiliare
,
perché
si
riteneva
che
la
rendita
fondiaria
già
tassata
dall
'
imposta
sui
terreni
comprendesse
quel
frutto
che
la
terra
ed
i
capitali
fissi
in
essa
investiti
davano
in
funzione
dei
capitali
mobili
e
del
lavoro
impiegati
nell
'
ordinaria
coltivazione
dei
fondi
.
Il
profitto
tassabile
dell
'
imposta
mobiliare
si
ha
in
dipendenza
di
un
non
ordinario
esercizio
dell
'
industria
agricola
,
sia
che
questo
tragga
origine
dall
'
intervento
di
persone
estranee
alla
proprietà
del
fondo
,
come
fittaiuoli
o
mezzadri
-
-
e
qui
il
legislatore
fa
una
tacita
presunzione
generale
di
eccedenza
di
produzione
sull
'
ordinaria
-
-
sia
che
nasca
dall
'
impiego
da
parte
del
proprietario
medesimo
di
forze
produttive
estranee
al
fondo
o
dall
'
esercizio
suo
di
industrie
e
commerci
,
connessi
bensì
colla
agricoltura
ma
implicanti
lo
impiego
di
lavoro
e
di
capitali
eccedenti
l
'
industria
agricola
propriamente
detta
.
Se
tutte
queste
presunzioni
fossero
adeguate
alla
situazione
dell
'
economia
agricola
italiana
nel
1863
,
sarebbe
un
fuor
d
'
opera
qui
indagare
.
È
probabile
che
la
ripugnanza
di
reputati
politici
a
riscontrare
reddito
o
profitto
agrario
nella
quota
riservata
al
proprietario
conduttore
diretto
od
a
mezzadria
rispondesse
alla
realtà
,
così
come
era
allora
sentita
,
e
che
percettori
di
redditi
agrari
fossero
in
verità
solo
pochi
fittaioli
ed
agricoltori
progressivi
.
Talché
non
si
sentirono
proteste
quando
,
in
ubbidienza
a
tale
concetto
,
il
potere
esecutivo
dichiarò
nel
secondo
capoverso
dell
'
art
.
45
del
regolamento
del
24
agosto
1877
(
ora
art
.
50
del
regol
.
3
novembre
1894
,
n
.
493
)
,
che
tra
i
redditi
iscritti
in
categoria
B
sono
compresi
anche
i
redditi
di
tutte
le
industrie
agrarie
esercitate
da
persone
estranee
alla
proprietà
del
fondo
;
ed
anche
i
redditi
di
quelle
industrie
agrarie
che
sono
esercitate
dal
proprietario
del
fondo
,
come
l
'
armentizia
,
la
serica
,
quella
della
produzione
del
carbone
,
dell
'
olio
,
del
vino
,
ma
unicamente
in
quanto
eccedano
i
prodotti
del
fondo
stesso
.
35
.
Poteva
di
questa
conclusione
criticarsi
non
la
logica
,
ma
la
difettosa
sua
applicazione
amministrativa
.
Poteva
cioè
dirsi
non
che
fosse
un
privilegio
esentare
il
proprietario
coltivatore
dall
'
imposta
mobiliare
,
ma
che
fosse
un
eccesso
,
non
consentito
dal
legislatore
del
1864
,
tassare
affittuari
in
via
normale
,
quasiché
essi
sempre
ottenessero
un
reddito
d
'
industria
agraria
,
laddove
anche
per
essi
avrebbe
fatto
d
'
uopo
distinguere
i
casi
di
coltivazione
ordinaria
da
quelli
di
vera
industria
;
e
procedere
a
tassazione
solo
in
questo
secondo
caso
.
Che
si
sia
errato
in
questo
senso
,
non
lo
si
può
escludere
.
L
'
onorevole
Cagnola
,
tenace
avversario
della
tassazione
mobiliare
dei
redditi
agrari
,
discutendosi
alla
Camera
della
crisi
agraria
,
nella
tornata
dell'8
febbraio
1885
,
mentre
reclamava
contro
l
'
ingiustizia
della
tassazione
,
più
insorgeva
contro
la
scorretta
applicazione
che
ne
era
stata
fatta
.
Ingiusta
la
tassazione
mobiliare
,
perché
:
I
)
essa
nuovamente
cade
su
ciò
che
non
era
stato
escluso
dalla
tassazione
fondiaria
;
Non
è
vero
che
non
venissero
calcolati
,
all
'
epoca
del
censimento
(
catasto
)
,
i
capitali
esistenti
nel
fondo
:
poiché
,
se
risaliamo
solo
al
primo
quarto
del
secolo
nostro
,
noi
troviamo
che
le
scorte
vive
e
morte
dei
fondi
erano
fornite
dai
proprietari
;
troviamo
che
nei
criteri
di
deduzione
per
desumere
la
entità
del
reddito
di
un
fondo
stanno
soltanto
le
spese
(
mai
è
calcolata
una
deduzione
di
un
profitto
a
chichessia
)
e
il
mantenimento
dei
lavoratori
;
ed
infine
noi
troviamo
che
è
in
prima
classe
,
per
esempio
,
la
classe
dei
prati
,
appunto
perché
essi
richieggono
una
larga
dotazione
di
scorte
per
essere
utilizzati
.
Ora
che
il
prodotto
di
un
terreno
soggiaccia
ad
una
sola
tassa
fondiaria
,
quando
è
tenuta
dal
proprietario
;
a
due
,
quando
due
persone
si
uniscono
,
il
proprietario
e
il
conduttore
;
e
soggiaccia
anche
a
tre
,
quando
vi
si
associano
i
lattai
che
affittano
il
latte
od
i
mandriani
che
affittano
il
fieno
,
e
se
volete
perfino
a
quattro
quando
assumono
speciali
coltivazioni
sul
terreno
stesso
,
è
cosa
che
rasenta
,
a
mio
parere
,
l
'
assurdo
;
2
)
è
contraria
a
tutti
i
criteri
informatori
del
catasto
e
in
ispecial
modo
alla
stabilità
sua
:
Si
è
affermato
che
dalla
inalterabilità
della
tassa
fondiaria
siano
derivate
grandi
conseguenze
per
la
riduzione
dei
fondi
e
pel
progresso
agricolo
,
ed
in
gran
parte
è
vero
.
Ma
dividendo
la
tassa
fondiaria
dall
'
industria
,
si
toglie
affatto
l
'
effetto
della
stabilità
nel
censimento
.
Si
offende
poi
il
legale
sistema
nella
constatazione
del
reddito
,
che
posa
sulle
medie
dei
prezzi
e
dei
prodotti
sicché
si
compensino
le
variazioni
nei
prezzi
e
più
le
vicende
delle
perdite
dei
frutti
per
le
così
frequenti
eventualità
del
clima
.
Solo
la
media
giustifica
la
costanza
della
tassa
.
Ma
le
due
aleatorietà
dei
prezzi
e
delle
vicende
atmosferiche
cadono
tutte
ed
esclusivamente
sulla
industria
agricola
.
Se
questa
si
tassa
a
sé
,
che
vale
la
media
per
determinare
la
fondiaria
?
La
tassa
di
ricchezza
mobile
riflette
rendite
di
indole
ben
più
costante
che
non
le
agricole
tanto
variabili
per
la
loro
natura
.
Essa
non
consente
quella
compensazione
delle
medie
che
è
riconosciuta
essenziale
alla
equità
nella
tassa
sui
prodotti
del
suolo
;
3
)
necessariamente
degenera
,
poiché
estesa
ad
un
ente
che
non
la
tollera
per
sua
natura
,
è
onninamente
mutata
nel
suo
carattere
,
e
diventa
una
tassa
di
arbitrio
,
che
si
misura
all
'
entità
dell
'
affitto
,
all
'
entità
del
perticato
,
alla
somma
delle
scorte
,
si
misura
su
tutto
,
meno
che
al
ricavo
vero
reale
di
quanto
si
sia
ottenuto
dal
coltivatore
negli
anni
antecedenti
.
Io
ho
qui
un
fascio
di
reclami
e
di
decisioni
degli
agenti
delle
tasse
.
Potendoli
esaminare
voi
vedreste
che
le
ragioni
addotte
per
mantenere
le
tassazioni
in
corso
,
si
risolvono
nel
dire
che
non
si
può
calcolare
a
meno
di
lire
3
la
pertica
il
guadagno
;
che
se
si
calcolasse
in
meno
si
violerebbe
la
legge
;
che
non
si
può
ritenere
meno
del
quarto
del
fitto
pagato
;
che
la
rendita
assegnata
si
trova
già
in
corso
e
non
sopravvennero
circostanze
nuove
.
Questo
si
oppone
anche
per
tre
casi
,
nei
quali
gli
accertamenti
invano
reclamati
sono
in
corso
dal
1873;
si
adducono
all
'
uopo
l
'
importanza
dell
'
affittanza
e
il
combinato
esercizio
di
fittanza
e
di
caseificio
.
Queste
ragioni
si
oppongono
a
conduttori
che
hanno
due
,
tre
semestri
di
affitto
in
sofferenza
,
dei
quali
è
notorio
nel
mandamento
,
che
sono
avviati
alla
rovina
.
Nonostante
a
carico
loro
si
mantiene
la
tassa
.
Citerò
anche
il
caso
di
un
fittabile
che
ebbe
a
soffrire
d
'
epizoozia
gravissima
,
il
quale
avendo
un
reddito
accertato
di
3800
lire
,
se
lo
vide
ridurre
di
250
lire
per
lo
ammesso
fatto
della
epizoozia
sofferta
,
la
quale
può
dirsi
essere
il
principio
della
rovina
di
qualunque
conduttore
.
Dunque
è
evidente
che
l
'
accertamento
del
reddito
non
è
più
secondo
le
prescrizioni
della
legge
,
ma
è
tramutato
in
una
tassa
fissa
,
d
'
arbitrio
,
una
seconda
tassa
fondiaria
inalterabile
.
Delle
tre
critiche
del
Cagnola
,
la
prima
non
contrastava
con
la
soluzione
data
dal
legislatore
nel
1864
,
poiché
,
come
vedemmo
,
l
'
articolo
9
votato
dal
parlamento
implicitamente
riconosceva
,
secondo
il
suggerimento
del
Panattoni
,
la
non
tassabilità
dei
redditi
ordinari
della
terra
;
la
seconda
lamentava
che
l
'
oggetto
della
imposizione
mobiliare
fosse
divenuto
un
qualcosa
di
variabile
ed
accidentale
,
dunque
non
ordinario
,
dunque
non
frutto
medio
conguagliato
del
capitale
e
del
lavoro
impiegati
nell
'
impresa
,
e
con
la
terza
si
affermava
che
di
fatto
i
tassatori
ragionavano
su
medie
,
su
fatti
costanti
e
non
seguivano
di
anno
in
anno
la
variabilità
effettiva
dei
redditi
agrari
;
ma
le
medie
erano
arbitrarie
ed
oppressive
.
Qui
si
vollero
ricordare
tutte
tre
le
critiche
,
poiché
ponevano
sin
d
'
allora
in
luce
i
pericoli
diversi
a
cui
va
incontro
la
tassazione
dei
redditi
agrari
,
che
sono
di
usurpare
il
terreno
proprio
dell
'
imposta
fondiaria
,
annullando
colla
sua
variabilità
il
vantaggio
massimo
di
questa
,
o
di
convertirsi
in
una
seconda
fondiaria
su
redditi
i
quali
,
ove
esistano
,
sono
lontanissimi
dalla
stabilità
.
Forse
,
il
vizio
-
-
vizio
,
si
noti
,
in
relazione
alla
chiara
volontà
del
legislatore
-
-
veramente
operante
era
il
terzo
,
perché
esso
è
troppo
connaturale
all
'
indole
dei
tassatori
,
i
quali
,
per
fuggire
la
frode
dei
contribuenti
,
si
acconciano
quasi
sempre
a
ragionare
sui
redditi
«
presunti
»
,
ossia
su
quelli
che
in
media
i
contribuenti
«
avrebbero
dovuto
»
godere
,
invece
che
su
quelli
«
effettivamente
»
goduti
.
Il
Cagnola
avrebbe
voluto
che
si
accertassero
i
redditi
reali
,
diguisaché
l
'
imposta
votata
nel
1863
a
causa
del
«
fiorire
allora
del
lavoro
dei
nostri
fittabili
»
(
loc
.
cit
.
,
p
.
I1582
,
I
°
colonna
)
fosse
mitigata
nel
1885
quando
,
per
la
crisi
agraria
imperversante
,
i
redditi
agrari
erano
scomparsi
.
Egli
,
pur
contrario
in
principio
alla
tassazione
,
avrebbe
voluto
che
almeno
questa
seguisse
secondo
la
logica
sua
,
che
era
di
colpire
il
differenziale
,
il
variabile
eccedente
oltre
il
reddito
ordinario
colpito
dalla
fondiaria
.
Ed
irritavasi
contro
i
tassatori
che
invece
ambivano
a
procacciare
all
'
erario
un
provento
costante
e
scimiottavano
la
fondiaria
,
non
solo
per
i
coloni
parziari
,
per
i
quali
la
legge
del
1870
aveva
ordinato
la
tassazione
nel
5
per
cento
dell
'
imposta
erariale
pagata
dal
fondo
,
ma
anche
per
i
fittaioli
.
Ma
vane
furono
le
proteste
sue
e
di
altri
;
ché
la
tendenza
delle
imposte
sui
redditi
effettivi
a
trasformarsi
,
quando
non
sia
frenata
dalle
certe
norme
catastali
,
in
imposte
sul
tipo
di
quelle
di
patente
o
per
indizi
certi
è
insopprimibile
.
Coll
'
andar
degli
anni
l
'
imposta
mobiliare
questo
aveva
finito
di
diventare
:
un
addizionale
trascurabile
del
5
%
sull
'
imposta
fondiaria
erariale
,
per
i
coloni
parziari
,
pagata
dai
proprietari
e
spesso
non
trasferita
sui
coloni
;
ed
una
specie
di
patente
annua
,
in
ragione
di
superficie
,
o
di
capi
di
bestiame
o
di
canone
locatizio
per
i
fittaiuoli
.
Pagavanla
non
tutti
i
fittaiuoli
;
ma
quelli
soli
che
per
la
loro
maggior
importanza
o
per
aver
celebrato
in
atto
pubblico
il
contratto
di
affitto
erano
noti
ai
funzionari
.
Vi
sfuggivan
quasi
sempre
i
fittaiuoli
modesti
o
che
tenevano
il
fondo
per
accordo
verbale
;
il
che
attenuava
alquanto
l
'
offesa
che
,
al
criterio
informatore
della
legge
,
di
tassare
solo
i
redditi
eccedenti
o
straordinari
,
facevasi
con
il
metodo
prevalente
di
tassazione
su
indizi
certi
.
Capitolo
quarto
Nella
legge
d
'
imposta
sui
redditi
agrari
36
.
Dall
'
antica
disputa
sull
'
esistenza
e
la
tassabilità
dei
redditi
agrari
si
potrebbero
trovare
traccie
frequenti
nella
letteratura
finanziaria
posteriore
al
1864
ed
al
1886;
ma
solo
con
la
guerra
europea
e
le
esigenze
di
riforma
dell
'
assetto
tributario
che
questa
aveva
fatto
sorgere
,
il
problema
tornò
ad
essere
discusso
nel
campo
legislativo
.
Non
si
può
affermare
che
il
problema
venisse
nuovamente
proposto
dopo
una
adeguata
meditazione
di
tutti
i
precedenti
che
qui
sopra
furono
esposti
.
Il
documento
più
significativo
in
materia
è
la
relazione
al
disegno
di
legge
presentato
dal
ministro
delle
finanze
(
Meda
)
col
titolo
«
Riforma
generale
delle
imposte
dirette
sui
redditi
e
nuovo
ordinamento
dei
tributi
locali
»
.
La
relazione
parte
sostanzialmente
dalla
nozione
messedagliana
dei
due
redditi
dominicale
ed
agrario
:
A
)
reddito
dominicale
spettante
al
proprietario
come
tale
,
e
come
compenso
del
fattore
terra
,
costruzioni
,
piantagioni
ed
altri
miglioramenti
stabilmente
incorporati
nel
fondo
.
Questo
reddito
è
colpito
con
l
'
imposta
sui
terreni
,
regolata
con
i
vecchi
ed
il
nuovo
catasto
;
B
)
reddito
agrario
industriale
,
spettante
a
chi
impiega
,
insieme
con
l
'
opera
propria
di
direzione
,
i
capitali
mobiliari
,
asportabili
dal
fondo
,
consistenti
in
scorte
vive
e
morte
.
Questo
reddito
è
colpito
con
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
,
categoria
B
,
nel
solo
caso
in
cui
sia
goduto
da
una
persona
estranea
alla
proprietà
del
fondo
.
Ove
perciò
il
proprietario
del
fondo
lo
coltivi
egli
stesso
in
economia
,
egli
è
colpito
dalla
imposta
terreni
sul
solo
reddito
dominicale
;
mentre
se
il
fondo
è
dato
in
affitto
,
il
proprietario
paga
l
'
imposta
terreni
sul
reddito
dominicale
e
l
'
affittuario
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
(
cat
.
B
)
sul
reddito
agrario
industriale
(
p
.
23
)
.
Discute
quindi
la
relazione
se
convenga
meglio
far
cessare
i
difetti
di
tal
ordinamento
-
-
catasti
antiquati
per
il
reddito
dominicale
ed
esenzione
del
reddito
industriale
percepito
dal
proprietario
-
-
piuttosto
col
considerare
il
reddito
terriero
nella
sua
unità
di
reddito
dominicale
ed
insieme
agrario
industriale
ovvero
con
la
tassazione
separata
dei
due
redditi
.
La
relazione
preferisce
il
secondo
sistema
sia
perché
il
primo
importerebbe
la
denunzia
del
reddito
dominicale
agrario
da
parte
dei
titolari
di
ben
7
milioni
di
articoli
di
ruolo
,
impresa
difficoltosa
e
di
dubbia
riuscita
,
sia
perché
non
fu
ritenuto
opportuno
lasciare
arbitre
le
parti
di
dividersi
tra
di
loro
l
'
imposta
complessiva
quando
una
parte
percepisce
il
reddito
dominicale
e
l
'
altra
il
reddito
industriale
e
quando
talvolta
quest
'
ultimo
è
frazionato
in
variabili
quote
tra
diversi
interessati
.
Quindi
,
conservata
l
'
imposta
fondiaria
per
i
redditi
dominicali
,
si
assoggetta
il
reddito
agrario
all
'
imposta
di
ricchezza
mobile
qualunque
sia
il
percettore
del
reddito
stesso
.
Perciò
fa
d
'
uopo
sopprimere
il
privilegio
dei
proprietari
coltivatori
di
fondi
.
Notissimo
e
principale
fra
i
privilegi
(
fiscali
)
è
quello
portato
dall
'
art
.
9
del
testo
unico
24
agosto
1887
(
n
.
4021
)
il
quale
dispone
:
«
I
redditi
agrari
non
vanno
soggetti
a
tassa
se
non
in
quanto
sono
profitti
di
persone
estranee
alla
proprietà
dei
fondi
»
.
Siffatto
privilegio
fu
difeso
con
due
ordini
di
argomenti
:
si
disse
,
in
primo
luogo
,
non
essere
corretto
colpire
una
seconda
volta
con
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
il
proprietario
del
fondo
che
è
già
perseguito
con
l
'
imposta
fondiaria
sui
terreni
.
Ma
questo
è
un
evidente
sofisma
.
La
imposta
sui
terreni
,
come
fu
già
chiarito
sopra
,
colpisce
il
reddito
dominicale
del
fondo
,
quella
parte
cioè
del
prodotto
lordo
che
è
fatto
suo
dal
proprietario
a
titolo
di
fitto
o
di
rendita
fondiaria
propriamente
detta
.
Accanto
a
questa
porzione
del
prodotto
lordo
,
vi
è
una
seconda
porzione
la
quale
è
il
compenso
non
più
del
capitale
investito
nell
'
acquisto
del
fondo
,
bensì
del
capitale
e
del
lavoro
che
il
proprietario
o
l
'
affittuario
impiegano
nella
coltivazione
del
fondo
stesso
(
scorte
vive
e
morte
:
bestiame
,
attrezzi
,
macchine
,
carri
,
botti
,
fondo
di
anticipazioni
sementi
,
concimi
,
salari
,
ecc
.
)
.
A
meno
di
supporre
che
i
proprietari
coltivatori
diretti
siano
tutti
incapaci
,
il
che
sarebbe
ingiurioso
e
disforme
dal
vero
,
fa
d
'
uopo
ammettere
che
il
proprietario
coltivatore
,
il
quale
si
è
fatto
,
per
così
dire
,
affittuario
di
se
stesso
,
debba
ottenere
,
dall
'
identico
fondo
,
l
'
identico
reddito
che
si
ha
quando
è
coltivato
da
altri
.
Opinare
diversamente
,
equivale
a
dire
che
i
proprietari
diretti
coltivatori
amino
buttare
fatica
,
tempo
e
denaro
nella
coltivazione
diretta
senza
alcun
compenso
.
E
neppure
il
privilegio
si
giustifica
col
secondo
argomento
,
che
fu
addotto
talora
in
sua
difesa
,
ossia
con
l
'
interesse
dello
stato
a
promuovere
la
coltivazione
in
economia
,
a
preferenza
dell
'
affitto
.
È
sempre
un
errore
ed
un
danno
lasciar
guidare
la
legislazione
finanzaria
da
criteri
extra
finanziari
;
poiché
la
violazione
dell
'
uguaglianza
di
trattamento
di
redditi
uguali
è
un
danno
assai
più
grave
di
quel
qualunque
beneficio
che
il
legislatore
da
tale
violazione
si
ripromette
.
Ma
vi
è
poi
davvero
il
beneficio
?
Chi
oserebbe
asserire
che
le
magnifiche
colture
della
pianura
piemontese
e
lombarda
siano
state
danneggiate
dal
sistema
dell
'
affitto
ivi
preponderante
?
O
non
è
invece
sicuro
che
la
creazione
di
una
classe
operosa
,
intraprendente
di
affittuari
esperti
nella
difficile
industria
agraria
ha
grandemente
giovato
al
progresso
dell
'
agricoltura
;
più
che
non
vi
avrebbe
contribuito
la
conduzione
diretta
dei
ricchi
proprietari
,
il
più
delle
volte
,
del
resto
,
assenteisti
e
rappresentati
da
agenti
non
interessati
al
miglioramento
del
fondo
?
In
verità
,
nulla
può
dirsi
di
assoluto
in
tale
materia
;
poiché
,
variando
le
condizioni
di
luogo
,
di
ambiente
,
di
tempo
,
di
cultura
,
qui
conviene
più
la
cultura
diretta
,
là
l
'
affitto
ed
altrove
la
mezzadria
.
Il
legislatore
,
il
quale
non
voglia
compiere
opera
antieconomica
,
oltreché
sperequata
fiscalmente
,
deve
mantenersi
imparziale
di
fronte
ai
vari
metodi
di
conduzione
della
terra
:
tutti
trattando
alla
medesima
stregua
dove
esiste
il
reddito
imponibile
;
tutti
esentando
dove
il
reddito
è
minimo
;
e
tutti
alleggerendo
dove
il
reddito
è
mediocre
,
senza
preoccuparsi
se
chi
ottenga
il
reddito
sia
proprietario
,
od
affittuario
o
mezzadro
.
Per
questo
stesso
motivo
si
è
ritenuto
doversi
abolire
l
'
attuale
metodo
di
valutare
il
reddito
dei
mezzadri
e
degli
altri
coloni
parziari
,
i
quali
sono
colpiti
con
un
'
imposta
di
ricchezza
mobile
uguale
al
5
per
cento
dell
'
imposta
terreni
pagata
sul
fondo
che
essi
coltivano
.
Non
vi
è
nessuna
relazione
logica
fra
l
'
imposta
pagata
dal
proprietario
ed
il
reddito
ottenuto
dal
mezzadro
.
Anche
supponendo
che
l
'
imposta
principale
sui
terreni
sia
nelle
provincie
a
nuovo
catasto
uguale
all'8
per
cento
del
reddito
dominicale
,
l
'
imposta
colonica
corrisponderebbe
al
0,40
per
cento
del
reddito
dominicale
:
ora
perché
il
mezzadro
deve
pagare
un
'
aliquota
di
imposta
così
diversa
da
quella
normale
e
per
giunta
calcolata
su
un
reddito
non
suo
?
Nel
disegno
di
legge
si
propone
quindi
il
ritorno
al
regime
comune
,
e
la
imposizione
del
mezzadro
o
del
colono
parziario
nella
categoria
C
dell
'
imposta
normale
,
considerandosi
,
con
particolare
benevolenza
,
il
suo
reddito
come
reddito
di
puro
lavoro
,
e
poiché
i
redditi
di
categoria
C
sono
esenti
fino
alle
1200
lire
,
così
accadrà
che
i
soli
mezzadri
coltivatori
di
importanti
fondi
saranno
chiamati
a
pagare
.
Nell
'
art
.
5
,
che
disciplina
questa
materia
,
si
è
chiaramente
indicato
che
cosa
s
'
intende
per
reddito
agrario
del
proprietario
coltivatore
in
economia
:
«
la
differenza
fra
il
valore
del
prodotto
del
fondo
ed
il
valore
locativo
corrente
dello
stesso
,
aumentato
delle
spese
e
perdite
ammesse
per
la
classe
dei
redditi
industriali
,
in
quanto
abbiano
inerenza
con
la
produzione
del
reddito
agrario
medesimo
»
.
Dal
valore
del
prodotto
lordo
,
ad
esempio
di
lire
25
000
,
di
un
fondo
,
si
dedurranno
tutte
le
spese
di
produzione
(
salari
,
semenze
,
concimi
,
ammortamenti
,
macchinario
,
ecc
.
ecc
.
)
;
e
si
otterrà
così
il
reddito
netto
di
lire
13
000
.
Da
queste
deve
dedursi
ancora
il
valore
locativo
corrente
del
fondo
,
ossia
la
somma
che
il
proprietario
coltivatore
avrebbe
dovuto
pagare
a
titolo
di
fitto
,
se
invece
di
coltivare
il
proprio
fondo
,
l
'
avesse
dovuto
affittare
da
altri
:
ad
esempio
,
10
000
lire
;
ed
il
reddito
imponibile
in
categoria
B
della
imposta
normale
resta
per
tal
modo
uguale
alla
differenza
di
lire
3000
.
Si
noti
che
il
proprietario
coltivatore
ha
diritto
di
dedurre
dalle
13
000
lire
di
suo
reddito
netto
,
non
la
cifra
di
reddito
dominicale
accertato
ai
fini
dell
'
imposta
terreni
,
bensì
il
valore
locativo
corrente
del
fondo
.
Non
si
volle
che
la
cifra
da
detrarsi
fosse
quella
accertata
ai
fini
dell
'
imposta
terreni
,
perché
questa
è
spesso
una
cifra
antiquata
,
come
sopra
fu
dimostrato
,
e
,
quand
'
anche
moderna
,
ottenuta
con
criteri
differenti
da
quelli
che
si
devono
tenere
in
conto
per
la
valutazione
del
fitto
.
Se
si
detraessero
solo
le
3000
o
le
6000
lire
,
ad
es
.
,
accertate
come
rendita
imponibile
per
i
terreni
,
il
proprietario
coltivatore
verrebbe
ad
essere
colpito
oltre
misura
,
su
somma
ben
superiore
a
quella
su
cui
sopporta
l
'
imposta
l
'
affittuario
:
questi
paga
invero
solo
sul
reddito
netto
(
13
000
lire
)
meno
il
fitto
da
lui
pagato
al
proprietario
(
lire
10
000
)
ossia
su
3000
lire
;
mentre
il
proprietario
coltivatore
pagherebbe
su
13
000
lire
meno
le
3000
o
le
6000
lire
accertate
ai
fini
dell
'
imposta
terreni
,
ossia
su
10
000
o
7000
.
Ora
,
se
è
ingiusto
il
privilegio
attuale
,
bisogna
accuratamente
evitare
che
il
proprietario
coltivatore
venga
ad
essere
trattato
peggio
dell
'
affittuario
e
ad
ottenere
l
'
uguaglianza
di
trattamento
giova
dare
all
'
uno
-
-
affittuario
-
-
il
diritto
di
detrarre
il
fitto
reale
da
lui
pagato
,
ed
all
'
altro
-
-
proprietario
coltivatore
-
-
il
fitto
presunto
ch
'
egli
paga
a
se
stesso
.
Spetterà
al
legislatore
dell
'
avvenire
di
avvicinare
,
il
più
che
sia
possibile
,
i
redditi
accertati
in
categoria
A
(
terreni
)
,
ai
valori
locativi
corrente
o
fitti
reali
o
presunti
ricavabili
dai
terreni
.
Per
le
ragioni
già
esposte
non
si
credette
opportuno
di
mutare
ora
l
'
assetto
dell
'
imposta
fondiaria
:
né
gioverebbe
complicare
una
eventuale
futura
riforma
,
colpendo
oggi
in
B
parte
del
reddito
dominicale
,
il
quale
razionalmente
dev
'
essere
accertato
nella
categoria
A
.
37
.
La
lettura
attenta
degli
atti
parlamentari
del
1863
e
del
1864
esclude
che
l
'
intendimento
di
favorire
la
coltivazione
in
economia
a
scapito
delle
affittanze
e
delle
colonie
parziarie
sia
stata
causa
che
allora
si
tassassero
soltanto
i
coltivatori
di
terreni
altrui
.
Questa
giustificazione
a
posteriori
è
della
specie
di
quelle
che
,
in
tempi
nuovi
,
non
di
rado
si
adducono
di
istituti
giuridici
sorti
in
altre
condizioni
di
vita
sociale
.
Neppure
si
può
asserire
che
il
legislatore
del
1864
abbia
voluto
esentare
il
proprietario
coltivatore
,
nonostante
questo
avesse
un
reddito
industriale
uguale
a
quello
dell
'
affittuario
.
Risulta
dalle
discussioni
sopra
riassunte
che
altra
fu
l
'
ipotesi
base
della
tassazione
degli
affittuari
,
e
precisamente
quella
posta
innanzi
dall
'
on
.
Panattoni
,
che
non
dovessero
tassarsi
i
redditi
«
ordinari
»
,
anche
se
provenienti
da
lavoro
e
da
scorte
vive
e
morte
,
ma
soltanto
i
redditi
ottenuti
in
seguito
a
speciali
applicazioni
di
capitale
e
lavoro
;
e
parve
che
la
coltivazione
a
mani
altrui
fosse
appunto
indice
di
siffatta
specialità
di
applicazione
.
38
.
Invece
la
relazione
al
disegno
di
legge
Meda
configura
l
'
esistenza
«
normale
»
od
«
ordinaria
»
di
due
redditi
separati
,
l
'
uno
dei
quali
è
il
frutto
della
terra
e
dei
capitali
stabilmente
investiti
in
essa
,
e
l
'
altro
è
il
frutto
del
lavoro
e
dei
capitali
mobiliari
,
esportabili
dal
fondo
,
consistenti
in
scorte
vive
e
morte
.
I
due
redditi
,
dominicale
ed
agrario
,
non
solo
coesistono
,
ma
esistono
sempre
,
ordinariamente
.
Così
poteva
dedursi
dalla
relazione
Messedaglia
;
e
così
è
implicito
nella
relazione
Meda
.
Poiché
tutti
i
redditi
agrari
e
non
solo
quelli
spettanti
a
persone
estranee
alla
proprietà
del
fondo
debbono
venire
tassati
,
essi
seguono
la
stessa
sorte
di
quelli
già
contemplati
nel
testo
unico
del
1877
e
sono
fatti
rientrare
tra
i
redditi
misti
di
capitale
e
lavoro
della
ordinaria
imposta
di
ricchezza
mobile
.
Le
differenze
fra
i
successivi
progetti
Meda
(
prog
.
6
marzo
1919
,
stampato
cit
.
n
.
1105
)
,
decreto
legge
Tedesco
(
14
novembre
1919
,
n
.
2162
)
,
disegno
di
legge
Soleri
(
25
novembre
1921
,
stampato
n
.
966
della
legislatura
XXVI
,
sessione
1921
)
,
e
regio
decreto
De
'
Stefani
4
gennaio
1923
,
n
.
16
,
si
riferiscono
:
1
)
alla
collocazione
nei
primi
tre
progetti
dei
redditi
agrari
degli
affittuari
,
dei
proprietari
coltivatori
e
dei
proprietari
nel
sistema
della
colonia
parziaria
in
categoria
B
(
redditi
di
capitale
e
di
lavoro
)
e
dei
coloni
parziali
in
categoria
C
(
redditi
puro
lavoro
)
,
per
ragioni
di
«
particolare
benevolenza
»
;
mentre
il
decreto
De
'
Stefani
colloca
tutti
i
redditi
in
categoria
B
,
ma
assoggetta
i
redditi
degli
affittuari
all
'
aliquota
normale
della
categoria
medesima
,
che
con
gli
addizionali
e
col
centesimo
di
guerra
può
ben
salire
al
25
e
più
per
cento
,
quelli
dei
proprietari
coltivatori
e
dei
proprietari
a
mezzadria
all
'
aliquota
speciale
del
10
per
cento
e
quelli
dei
coloni
parziari
pure
al
10
per
cento
sui
soli
tre
quarti
del
reddito
netto
:
2
)
alla
riunione
disposta
nel
solo
decreto
legge
Tedesco
dei
redditi
agrari
e
di
quelli
dominicali
,
i
quali
avrebbero
,
scaduto
un
quinquennio
dal
1°
gennaio
1921
,
dovuto
essere
tassati
congiuntamente
nella
categoria
B
.
La
profonda
novità
così
introdotta
nell
'
ordinamento
dell
'
imposta
giustificavasi
col
considerare
le
imprese
agricole
come
vere
e
proprie
aziende
industriali
,
produttrici
di
un
unico
reddito
netto
,
il
quale
poi
poteva
essere
diviso
fra
proprietario
,
affittuario
e
colono
parziario
,
ma
doveva
essere
tassato
sempre
come
frutto
di
capitale
e
lavoro
.
La
terra
,
al
pari
delle
migliorie
stabili
e
delle
scorte
,
era
considerata
come
uno
dei
fattori
della
produzione
industriale
.
Tolte
le
spese
,
risultava
il
reddito
netto
dell
'
impresa
,
che
era
trattato
alla
stessa
stregua
di
tutti
i
redditi
industriali
.
Il
concetto
di
riunire
i
due
redditi
in
uno
solo
,
tassabile
,
invece
che
in
sede
di
imposta
fondiaria
o
nella
speciale
categoria
A
della
normale
Meda
,
nella
categoria
generale
B
della
imposta
mobiliare
o
di
quella
normale
,
deve
essere
rilevato
per
mettere
in
luce
il
carattere
informatore
di
tutta
l
'
elaborazione
legislativa
,
la
quale
procede
dal
disegno
Meda
al
decreto
De
'
Stefani
:
essere
la
terra
feconda
normalmente
di
un
reddito
dominicale
e
di
uno
agrario
,
e
tale
normalità
giungere
a
tanto
da
potersi
fondatamente
ritenere
utile
riunire
i
due
redditi
in
uno
solo
,
reddito
netto
dell
'
impresa
agraria
,
fornita
di
terra
,
di
migliorie
stabili
,
di
scorte
vive
e
morte
,
di
lavoro
di
organizzazione
e
direzione
.
La
riunione
avrebbe
forse
avuto
per
effetto
di
togliere
alla
valutazione
della
quota
dominicale
del
reddito
netto
complessivo
la
caratteristica
tradizionale
sua
di
stabilità
,
assoggettandola
alle
norme
comuni
di
stima
dei
redditi
industriali
,
mutevoli
a
norma
delle
vicende
dei
prezzi
,
dei
rendimenti
,
dei
mercati
;
ed
accentuava
certamente
l
'
universalità
del
carattere
industriale
del
reddito
,
reputando
impossibile
che
vi
fosse
una
terra
produttiva
di
reddito
unicamente
per
il
proprietario
nudo
.
Non
aveva
forse
detto
la
relazione
Meda
essere
impossibile
immaginare
che
si
ami
«
buttare
fatiche
,
tempo
e
denari
nella
coltivazione
diretta
senza
alcun
compenso
»
?
39
.
La
definizione
del
reddito
agrario
è
rimasta
invariata
dal
primo
progetto
Meda
al
decreto
De
'
Stefani
(
art
.
5
del
disegno
Meda
,
del
decreto
legge
Tedesco
e
del
disegno
Soleri
,
e
I
del
decreto
De
'
Stefani
)
.
Il
reddito
agrario
ricavato
dal
puro
proprietario
che
coltiva
i
suoi
fondi
in
economia
è
costituito
dalla
differenza
tra
il
valore
del
prodotto
del
fondo
ed
il
valore
locativo
corrente
dello
stesso
aumentato
delle
spese
e
perdite
ammesse
in
detrazione
per
la
classe
dei
redditi
industriali
in
quanto
abbiano
inerenza
con
la
produzione
del
reddito
medesimo
.
Il
reddito
agrario
del
proprietario
che
coltiva
i
suoi
fondi
col
sistema
della
colonia
parziaria
è
costituito
dalla
differenza
tra
la
quota
parte
del
prodotto
spettante
al
proprietario
ed
il
valore
locativo
corrente
dell
'
intiero
fondo
aumentato
dalle
spese
e
perdite
inerenti
alla
produzione
del
reddito
agrario
,
le
quali
facciano
carico
al
proprietario
.
Il
reddito
agrario
del
colono
è
la
parte
del
prodotto
del
fondo
che
spetta
al
colono
depurata
delle
spese
e
perdite
che
fanno
carico
a
lui
.
40
.
A
chiarire
il
concetto
del
reddito
agrario
secondo
il
decreto
4
gennaio
1923
,
giova
ricordare
quel
brano
delle
istruzioni
ministeriali
dove
si
ferma
la
distinzione
tra
il
reddito
agrario
medesimo
e
l
'
ulteriore
reddito
industriale
da
trasformazione
dei
prodotti
del
suolo
:
Quando
si
parla
di
reddito
agrario
secondo
le
norme
contenute
nel
nuovo
decreto
intendesi
sempre
fare
riferimento
al
reddito
stesso
quale
può
ricavarsi
senza
ulteriore
trasformazione
del
prodotto
già
commerciale
,
dappoiché
già
in
base
alla
legislazione
vigente
poteva
ugualmente
colpirsi
di
imposta
il
proprietario
per
quella
«
industrializzazione
»
dell
'
agricoltura
dipendente
da
trasformazione
ed
elaborazione
dei
prodotti
mediante
l
'
impiego
di
nuovi
capitali
e
di
nuovo
lavoro
che
accrescessero
notevolmente
il
valore
dei
prodotti
stessi
.
In
altre
parole
,
il
reddito
agrario
,
oggi
dichiarato
tassabile
,
è
quello
stesso
che
l
'
articolo
9
della
legge
del
1877
dichiarava
esente
e
che
dovrà
,
pertanto
,
d
'
ora
innanzi
sopportare
il
nuovo
onere
tributario
,
ferma
ed
impregiudicata
restando
ogni
altra
forma
di
tassazione
già
dalla
preesistente
legge
autorizzata
per
le
industrie
di
trasformazione
dei
prodotti
agricoli
;
quali
,
ad
esempio
,
i
mulini
che
trasformano
in
farina
il
grano
,
le
distillerie
di
alcool
tratto
dal
vino
,
dalle
uve
e
dai
cereali
,
ed
altre
industrie
simili
,
che
,
pure
esercitate
sui
prodotti
del
fondo
,
non
hanno
a
che
vedere
con
ciò
che
rientra
nell
'
orbita
della
pura
industria
agricola
in
quanto
vanno
oltre
l
'
esercizio
della
industria
stessa
.
Lo
stesso
concetto
viene
precisato
ancor
più
per
esempi
speciali
:
quando
il
contribuente
eserciti
la
vera
e
propria
industria
armentizia
per
la
quale
sia
separatamente
tassato
agli
effetti
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
,
non
dovrà
certo
il
relativo
reddito
comprendersi
in
quello
agrario
che
ora
si
deve
denunziare
.
Ma
se
la
tassazione
per
industria
armentizia
è
stata
operata
solo
parzialmente
per
essere
stata
esclusa
quella
parte
di
reddito
che
poteva
derivare
dall
'
alimentazione
del
bestiame
sui
fondi
del
proprietario
,
dovrà
ora
quest
'
ultima
parte
rientrare
nella
tassazione
del
reddito
agrario
a
norma
delle
disposizioni
introdotte
col
nuovo
decreto
(ibid.,
p
.
34
)
.
Notisi
tuttavia
che
nel
novero
delle
industrie
di
trasformazione
dei
prodotti
agricoli
non
pare
sia
compresa
quella
che
dalla
legge
del
1886
è
chiamata
«
prima
manipolazione
»
dei
prodotti
agrari
.
Come
fu
ricordato
sopra
(
cfr
.
§
26
)
la
valutazione
dei
prodotti
,
«
che
non
si
vendono
allo
stato
naturale
,
ma
soltanto
dopo
una
prima
manipolazione
»
si
fa
,
ai
fini
dell
'
imposta
fondiaria
,
deducendo
«
dai
prezzi
dei
prodotti
trasformati
le
spese
della
trasformazione
,
tenuto
conto
del
capitale
impiegato
e
di
ogni
coefficiente
dei
prezzi
medesimi
,
in
guisa
da
ricavarne
il
valore
del
prodotto
allo
stato
naturale
»
.
Dunque
,
l
'
imposta
fondiaria
colpisce
non
il
reddito
che
c
'
è
nel
vino
,
ma
quello
che
si
ricava
dalle
uve
.
Invece
la
nuova
imposta
sui
redditi
agrari
si
basa
senz
'
altro
sui
prezzi
che
il
contribuente
«
abbia
realizzato
nello
effettuare
la
vendita
dei
prodotti
»
(
art
.
3
del
regolamento
)
.
Quindi
,
spiegano
le
istruzioni
,
per
quei
prodotti
i
quali
siano
stati
venduti
o
consumati
non
allo
stato
naturale
,
ma
dopo
una
prima
manipolazione
,
il
reddito
lordo
deve
essere
determinato
in
base
al
valore
dei
prodotti
manipolati
e
non
allo
stato
naturale
.
Così
,
se
il
proprietario
abbia
venduto
l
'
uva
o
le
olive
,
il
suo
reddito
lordo
dovrà
determinarsi
in
base
al
prezzo
di
vendita
dei
suddetti
generi
;
se
invece
il
proprietario
avrà
venduto
i
prodotti
suddetti
,
dopo
la
loro
trasformazione
in
vino
ed
in
olio
,
sarà
il
prezzo
di
questi
ultimi
a
determinare
il
reddito
lordo
.
41
.
La
delineazione
della
figura
del
reddito
agrario
assoggettato
a
tributo
con
il
decreto
4
gennaio
1923
,
non
sarebbe
compiuta
se
non
si
tenesse
conto
che
:
-
-
se
il
proprietario
conduce
i
suoi
fondi
ad
economia
valendosi
dell
'
opera
di
braccianti
,
il
reddito
agrario
imponibile
è
il
compenso
del
capitale
scorte
vive
e
morte
e
del
lavoro
personale
di
direzione
e
di
organizzazione
dell
'
impresa
agricola
;
-
-
se
il
proprietario
,
nella
conduzione
in
economia
,
presta
,
oltre
ad
un
lavoro
personale
di
direzione
,
anche
la
propria
opera
manuale
o
quella
della
moglie
e
dei
figli
con
lui
conviventi
,
ed
a
carico
suo
,
il
reddito
agrario
imponibile
comprende
altresì
il
salario
che
per
tale
opera
manuale
spetterebbe
a
lui
ed
alle
persone
ora
indicate
.
Sono
escluse
e
detraibili
«
soltanto
le
spese
che
il
contribuente
abbia
effettivamente
sostenute
per
lavori
compiuti
da
estranei
all
'
azienda
e
quindi
:
lo
stipendio
del
dirigente
,
del
fattore
,
del
sorvegliante
ed
i
salari
pagati
ai
braccianti
giornalieri
assunti
per
speciali
lavori
»
;
-
-
se
il
proprietario
conduce
i
suoi
fondi
col
sistema
della
colonia
parziaria
,
il
reddito
agrario
imponibile
è
il
compenso
di
quella
parte
del
capitale
scorte
vive
e
morte
che
egli
possegga
e
del
suo
contributo
di
lavoro
personale
alla
direzione
ed
organizzazione
dell
'
impresa
;
-
-
se
si
tratti
di
mezzadro
o
colono
parziario
,
il
reddito
agrario
imponibile
è
il
compenso
di
quella
parte
del
capitale
scorte
vive
e
morte
che
egli
abbia
immesso
nel
fondo
,
del
suo
contributo
di
lavoro
personale
alla
direzione
ed
organizzazione
dell
'
impresa
e
del
lavoro
manuale
per
la
coltivazione
del
fondo
,
prima
manipolazione
,
trasporto
e
vendita
dei
prodotti
compiuto
da
lui
e
dagli
«
altri
componenti
la
famiglia
colonica
»
.
Dove
è
notabile
la
differenza
di
dizione
rispetto
a
quella
usata
per
i
proprietari
coltivatori
diretti
di
terreni
proprii
,
i
quali
sono
tassabili
soltanto
sul
compenso
per
l
'
opera
manuale
propria
,
della
moglie
e
dei
figli
con
essi
conviventi
ed
a
carico
.
Il
concetto
di
«
famiglia
colonica
»
pare
più
ampio
,
comprendendo
tutti
coloro
,
siano
ascendenti
o
discendenti
o
fratelli
o
sorelle
o
collaterali
,
di
ambo
i
sessi
,
i
quali
dipendano
dal
«
capoccia
»
e
siano
da
lui
rappresentati
di
fronte
al
proprietario
,
anche
se
per
avventura
costituiscano
due
o
più
«
famiglie
»
nella
accezione
comune
del
vocabolo
.
42
.
Per
ultimo
,
giova
ricordare
che
il
contenuto
e
la
figura
del
reddito
agrario
imponibile
ai
fini
del
decreto
furono
,
forse
più
che
da
ogni
altra
causa
,
precisate
dalla
facoltà
data
,
in
virtù
dell
'
art
.
14
del
regolamento
12
marzo
1913
,
n
.
505
,
ai
contribuenti
di
presentare
dichiarazioni
prive
della
analitica
descrizione
del
prodotto
o
reddito
lordo
,
del
valore
locativo
,
delle
spese
e
perdite
e
delle
annualità
passive
,
ma
con
la
semplice
indicazione
del
reddito
netto
;
e
più
dalla
pubblicazione
di
tabelle
ministeriali
contenenti
,
per
ogni
provincia
e
per
le
tre
zone
della
montagna
,
della
collina
e
della
pianura
,
la
valutazione
del
reddito
agrario
netto
per
ciascun
tipo
di
cultura
,
esclusione
fatta
della
parte
di
reddito
attribuibile
al
bestiame
.
Lo
studio
delle
tabelle
consente
di
formarsi
un
'
immagine
concreta
del
modo
con
cui
furono
concepiti
e
valutati
i
redditi
agrari
.
I
)
Le
culture
,
le
quali
si
ritennero
capaci
di
fornire
il
reddito
agrario
,
furono
le
seguenti
:
Seminativo
asciutto
-
-
Seminativo
irriguo
.
Pascolo
naturale
irriguo
.
Prato
asciutto
-
-
Prato
asciutto
non
in
rotazione
-
-
Prato
irriguo
non
in
rotazione
.
Risaie
.
Vigneti
-
-
Seminativi
prevalentemente
vitati
.
1
Oliveti
-
-
Seminativi
prevalentemente
olivetati
-
-
Seminativi
olivetati
.
Seminativo
a
tabacco
-
-
Seminativo
a
tabacco
(
pesante
)
.
Orti
stabili
-
-
Orti
a
grande
cultura
.
Terreni
per
floricultura
.
Castagneti
da
frutta
.
Frutteti
.
Agrumeti
-
-
Mandorleti
-
-
Noccioleti
-
-
Pistacchieti
-
-
Carrubeti
.
Terreni
a
podere
.
Tutti
i
terreni
destinati
alle
culture
ora
indicati
si
reputarono
suscettibili
di
reddito
agrario
-
-
Furono
esclusi
perciò
soltanto
i
pascoli
,
i
boschi
di
alto
fusto
,
cedui
e
misti
,
gli
incolti
produttivi
e
simiglianti
qualità
che
non
possono
reputarsi
soggetti
a
cultura
agraria
propriamente
detta
.
2
)
Tutti
i
terreni
agrari
furono
divisi
in
tre
classi
,
sebbene
talvolta
in
date
provincie
e
per
alcune
zone
di
esse
non
sempre
si
sia
reputato
esistessero
terreni
della
prima
e
seconda
classe
.
3
)
Tutti
i
terreni
agrari
furono
collocati
in
quella
zona
di
pianura
,
di
collina
e
di
montagna
a
cui
appartenevano
.
4
)
Il
reddito
agrario
fu
considerato
,
salvo
le
eccezioni
di
cui
sotto
,
costante
per
tutti
i
terreni
che
,
essendo
situati
nella
stessa
provincia
,
appartenevano
alla
stessa
qualità
,
zona
e
classe
.
Fu
accolto
cioè
il
principio
della
stima
per
classi
e
tariffe
e
non
quello
della
stima
individuale
per
imprese
agricole
.
Principio
il
quale
si
identifica
con
quello
di
considerare
oggetto
di
tassazione
non
il
reddito
effettivamente
ottenuto
dai
singoli
imprenditori
agricoli
,
bensì
quello
che
è
ordinariamente
il
frutto
della
applicazione
dei
capitali
e
del
lavoro
secondo
le
consuetudini
locali
.
Se
l
'
applicazione
è
del
capitale
terra
e
dei
capitali
stabilmente
investiti
nel
suolo
,
si
ha
il
reddito
dominicale
ordinario
tassabile
con
l
'
imposta
terreni
;
se
è
del
capitale
scorte
vive
e
morte
e
del
lavoro
di
direzione
dell
'
impresa
o
manuale
di
coltivazione
si
ha
il
reddito
agrario
ordinario
tassabile
col
nuovo
tributo
.
Se
i
pascoli
,
gli
incolti
produttivi
od
i
boschi
sono
sottratti
al
nuovo
tributo
,
ciò
accade
perché
si
presume
che
a
queste
culture
non
si
applichino
capitali
mobili
e
lavoro
direttivo
degni
di
rilievo
.
Né
l
'
esistenza
di
una
categoria
intitolata
«
terreni
a
podere
»
può
far
dubitare
che
si
tratti
di
stime
individuali
per
imprese
;
poiché
le
cifre
di
reddito
scritte
per
quella
categoria
sono
medie
ponderate
delle
stime
di
culture
per
poderi
-
-
prevalentemente
nell
'
Italia
centrale
-
-
i
quali
hanno
una
composizione
quasi
tipica
,
in
cui
le
culture
diverse
entrano
in
proporzioni
quasi
costanti
.
5
)
Alla
obbiezione
che
il
sistema
per
classi
e
tariffe
adottato
per
le
tassazioni
dei
redditi
agrari
ordinari
era
di
tanto
meno
vario
di
quello
accolto
per
i
redditi
dominicali
,
dove
non
solo
si
distingue
fra
monte
,
colle
e
piano
,
ma
ogni
comune
amministrativo
ed
,
occorrendo
,
ogni
zona
agraria
spiccata
di
un
comune
ha
una
fisionomia
propria
,
e
le
stime
variano
per
graduazioni
lentissime
,
sicché
per
ogni
cultura
non
tre
classi
per
ognuna
delle
tre
zone
ossia
nove
classi
per
ogni
provincia
si
ammisero
,
ma
un
numero
grandemente
superiore
,
con
scarti
assai
più
forti
tra
gli
estremi
dei
territori
meno
e
di
quelli
più
floridi
,
fu
procurato
di
rispondere
con
«
annotazioni
»
.
Vogliono
queste
«
annotazioni
»
significare
che
i
redditi
presunti
per
ogni
cultura
,
classe
e
zona
in
ogni
provincia
possono
essere
cresciuti
o
scemati
quando
esistano
circostanze
peculiari
.
Ad
esempio
,
e
citando
solo
alcune
delle
annotazioni
:
I
redditi
dei
seminativi
asciutti
devono
essere
aumentati
del
50%
quando
le
piante
tessili
o
le
barbabietole
non
siano
coltivate
a
semplice
scopo
di
rotazione
,
ma
costituiscano
la
più
importante
fra
le
colture
alternate
.
Quando
nei
seminativi
asciutti
esistono
filari
e
corone
di
gelsi
o
di
altre
piante
fruttifere
,
i
redditi
della
tabella
debbono
essere
aumentati
del
25%
.
I
redditi
dei
seminativi
irrigui
saranno
aumentati
del
15%
quando
vi
esistano
filari
o
corone
di
gelsi
e
del
50%
quando
i
filari
o
le
corone
siano
costituite
da
altri
alberi
fruttiferi
.
I
redditi
degli
orti
avranno
un
aumento
del
50%
quando
siano
prossimi
alle
città
.
I
redditi
dei
vigneti
si
aumenteranno
del
50%
nel
caso
di
produzione
di
uva
per
vini
speciali
,
e
del
75%
nel
caso
di
produzione
di
uve
da
tavola
.
Si
comprenderanno
nella
categoria
degli
orti
a
grande
cultura
i
terreni
adibiti
alla
coltivazione
del
pomodoro
per
usi
industriali
ed
alla
coltivazione
industriale
delle
patate
speciali
.
I
redditi
della
tabella
si
aumenteranno
dell'80%
nel
caso
di
prevalente
produzione
di
olive
da
conserva
.
Gli
agrumeti
a
produzione
di
verdelli
avranno
il
reddito
di
tabella
aumentato
del
30%
.
Per
la
baraggia
(
in
zone
di
risaia
)
i
redditi
di
tabella
saranno
ridotti
ad
un
quinto
.
Se
le
«
annotazioni
»
forniscono
utili
specificazioni
,
esse
nulla
tolgono
al
carattere
di
generalità
delle
stime
;
trattandosi
soltanto
di
un
metodo
peculiare
atto
a
non
ingombrare
le
tabelle
di
categoria
troppo
minute
.
I
terreni
che
appartengono
alla
sotto
categoria
creata
in
virtù
di
«
annotazione
»
sono
uniformemente
tassati
,
qualunque
sia
la
abilità
,
la
diligenza
e
il
successo
del
coltivatore
.
Il
che
è
caratteristica
del
metodo
di
stima
per
classi
e
tariffe
di
redditi
«
ordinari
»
.
Né
ad
altra
sentenza
si
arriva
,
guardando
alle
sotto
categorie
create
in
virtù
del
seguente
e
diverso
tipo
di
«
annotazioni
»
.
Ai
vigneti
di
nuova
costruzione
non
sarà
attribuito
reddito
alcuno
per
i
primi
quattro
anni
,
e
nei
successivi
due
i
redditi
della
tabella
saranno
ridotti
a
metà
.
Pei
fillosserati
oltre
un
terzo
sarà
ammessa
una
congrua
diminuzione
dei
redditi
.
Gli
oliveti
di
nuova
piantagione
non
hanno
il
reddito
del
frutto
fino
al
diciottesimo
anno
di
età
e
lo
hanno
ridotto
a
metà
nei
sette
anni
successivi
.
Gli
agrumeti
di
nuova
formazione
non
avranno
assegnato
reddito
alcuno
fino
al
diciottesimo
anno
di
età
(
decimo
per
i
frutteti
misti
e
i
mandorleti
,
dodicesimo
per
i
castagneti
,
settimo
per
i
noccioleti
,
diciottesimo
per
i
pistacchieti
e
carrubeti
)
ed
i
redditi
di
tabella
saranno
ridotti
a
metà
nei
sei
anni
successivi
(
sei
altresì
per
i
castagneti
,
sette
per
i
pistacchieti
ed
i
carrubeti
,
quattro
per
i
frutteti
misti
,
cinque
per
i
mandorleti
,
tre
per
i
noccioleti
)
.
Se
poteva
dubitarsi
della
opportunità
di
istituire
sottoclassi
in
ragione
d
'
età
ai
fini
del
catasto
,
la
cui
vita
era
presunta
dalla
legge
nel
minimo
di
trent
'
anni
,
e
per
cui
potevasi
quindi
fare
il
calcolo
del
reddito
medio
,
tenuto
conto
dei
periodi
iniziali
di
nulla
o
scarsa
produttività
,
non
così
per
l
'
imposta
sui
redditi
agrari
,
la
quale
nei
primi
due
anni
ha
carattere
provvisorio
.
Di
qui
le
differenziazioni
dei
redditi
nel
tempo
,
uguali
però
per
tutti
coloro
i
quali
si
trovano
in
circostanze
uguali
.
43
.
Di
una
speciale
«
annotazione
»
fa
d
'
uopo
tener
nota
ed
è
quella
che
prende
la
forma
di
una
tabellina
aggiunta
sui
«
redditi
netti
del
bestiame
»
.
Oltre
al
reddito
agrario
ordinario
del
prato
,
asciutto
od
irriguo
,
dei
seminativi
a
foraggiere
e
dei
pascoli
naturali
irrigui
,
ottenuto
colla
vendita
dei
foraggi
o
colla
loro
utilizzazione
per
il
bestiame
da
lavoro
,
le
tabelle
configurano
un
reddito
ulteriore
agrario
derivante
dalla
utilizzazione
di
eventuali
eccedenze
di
foraggi
-
-
oltre
il
fabbisogno
per
il
bestiame
da
lavoro
-
-
nell
'
allevamento
di
bestiame
da
carne
,
da
latte
e
da
lana
.
Esclusi
dalle
tabelle
i
buoi
,
i
cavalli
ed
i
muli
addetti
alla
coltivazione
del
fondo
,
la
stima
non
poteva
più
farsi
per
unità
di
superficie
,
essendo
la
possibilità
degli
allevamenti
diversa
a
seconda
delle
dimensioni
del
podere
e
della
proporzione
dei
prati
alla
superficie
totale
.
La
stima
si
fa
dunque
per
capi
di
bestiame
:
ad
es
.
:
lire
125
per
vacche
da
latte
o
da
allevamento
,
60
per
i
cavalli
ed
i
muli
,
30
per
i
suini
,
10
per
le
pecore
e
le
capre
.
Si
vuole
colpire
il
reddito
derivante
da
questa
speciale
industria
,
sempre
però
entro
i
limiti
della
potenza
produttiva
del
fondo
.
Che
se
la
stalla
è
mantenuta
con
foraggi
e
mangimi
estranei
al
fondo
,
la
ragion
del
tributo
,
come
fu
dichiarata
,
vuole
che
il
reddito
relativo
sia
soggetto
alla
ordinaria
imposta
di
ricchezza
mobile
.
Anche
per
l
'
aggiunta
dei
redditi
netti
del
bestiame
,
le
tabelle
non
si
dipartono
dal
criterio
della
ordinarietà
.
I
redditi
sono
medi
,
uniformi
anzi
per
l
'
intiero
territorio
provinciale
e
si
suppongono
ricavati
dai
coltivatori
tutti
,
qualunque
sia
il
risultato
effettivo
dell
'
impresa
.
44
.
Poiché
il
concetto
di
«
normalità
»
od
«
ordinarietà
»
del
reddito
non
si
identifica
con
quello
di
«
realità
»
,
così
non
può
considerarsi
che
esso
venga
menomato
:
dalla
detrazione
delle
annualità
passive
,
ossia
degli
interessi
dei
mutui
contratti
per
la
produzione
del
reddito
agrario
(
acquisto
sementi
,
concimi
,
bestiame
,
macchine
ecc
.
)
;
-
-
dalla
esenzione
dei
redditi
fino
a
533,34
lire
,
dalla
riduzione
per
i
redditi
fra
le
533,34
e
le
1066,66
lire
,
dalla
attenuazione
di
aliquota
per
i
redditi
non
superiori
a
lire
5000
e
dalla
riduzione
a
tre
quarti
del
reddito
dei
mezzadri
.
Questi
tenui
fattori
di
personalità
nel
tributo
non
vietano
che
il
reddito
agrario
sia
stato
prima
stimato
con
criteri
uniformi
e
generali
;
sicché
potrà
ben
darsi
che
il
coltivatore
diligentissimo
venga
esentato
dal
tributo
,
perché
le
tabelle
dicono
che
egli
,
possedendo
tanto
terreno
di
tal
classe
,
di
tal
coltura
,
in
tal
zona
,
non
arriva
alle
533
lire
di
reddito
,
mentre
di
fatto
notevolmente
lo
supera
;
laddove
nessuna
esenzione
spetta
al
contribuente
disavventurato
od
ignavo
il
quale
sta
al
di
sotto
del
limite
di
esenzione
,
ma
dalle
tabelle
è
posto
al
di
sopra
.
45
.
Sul
fondamento
dei
connotati
fin
qui
elencati
del
nuovo
tributo
si
può
ora
tentare
un
quadro
delle
imposte
vigenti
(
1041
)
in
Italia
sui
redditi
dominicali
ed
agrari
dei
fondi
rustici
.
Notisi
che
,
dopo
il
1923
,
le
sole
variazioni
degne
di
nota
nell
'
imposta
sui
redditi
agrari
riguardarono
l
'
aliquota
,
ridotta
dal
1°
gennaio
1925
al
5%
per
i
coloni
,
il
cui
reddito
si
osservò
,
deriva
prevalentemente
dal
lavoro
e
viene
ripartito
fra
tutti
i
componenti
la
famiglia
colonica
;
ed
ulteriormente
ridotta
al
5%
per
i
proprietari
ed
al
2,50%
per
i
coloni
a
partire
dal
1°
gennaio
1927
(
r
.
d
.
l
.
12
agosto
1927
n
.
1463
)
.
Si
adotta
,
nei
limiti
del
possibile
la
terminologia
usata
nella
nostra
legislazione
si
indica
con
F
(
fondiaria
)
l
'
imposta
fondiaria
sul
reddito
dominicale
,
con
B
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
di
categoria
B
sui
redditi
degli
affittuari
,
con
C
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
di
categoria
C
sui
redditi
degli
agenti
o
fattori
salariati
,
con
Ra
l
'
imposta
sui
redditi
agrari
istituita
col
decreto
del
4
gennaio
1923
,
con
-
-
(
lineetta
)
i
luoghi
dove
,
non
esistendo
il
reddito
,
non
c
'
è
ragione
di
tassazione
e
con
«
esente
»
i
luoghi
,
dove
pur
esistendo
il
reddito
,
non
si
fa
luogo
a
tassazione
:
Dal
quadro
risulta
che
il
legislatore
espressamente
volle
o
dalla
successione
degli
atti
legislativi
in
tempi
diversi
fu
condotto
a
statuire
alcune
disuguaglianza
di
trattamento
fra
redditi
uguali
od
assai
simiglianti
.
Le
disuguaglianze
si
possono
elencare
come
segue
:
I
)
Il
reddito
dominicale
è
tassato
dall
'
imposta
fondiaria
assai
più
aspramente
che
non
i
redditi
agrari
ed
industriali
.
Poiché
la
tassazione
di
questi
è
già
dura
,
l
'
asprezza
della
fondiaria
,
in
quanto
non
sia
apparente
per
ragioni
monetarie
o
non
giustificata
dal
principio
della
diversificazione
,
deve
reputarsi
accidente
storico
.
2
)
Il
reddito
del
lavoro
di
amministrazione
dominicale
dei
fondi
rustici
,
detratto
dal
reddito
lordo
dominicale
,
è
tassato
,
quando
sia
goduto
da
agenti
o
fattori
salariati
,
in
categoria
C
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
.
In
questo
caso
,
il
reddito
stesso
o
fu
compreso
nel
«
valor
locativo
»
detratto
dal
prodotto
lordo
in
sede
di
tassazione
sui
redditi
agrari
e
il
proprietario
,
il
quale
amministri
da
sé
,
lo
gode
immune
da
imposta
;
-
-
o
di
fatto
non
fu
compreso
e
fa
perciò
parte
del
reddito
agrario
senza
che
,
a
questo
riguardo
,
sia
fatta
distinzione
nelle
tabelle
tra
conduzione
con
o
senza
agenti
,
e
il
proprietario
,
il
quale
amministra
per
mezzo
di
agenti
,
è
colpito
di
nuovo
dall
'
imposta
sui
redditi
agrari
su
quel
reddito
per
cui
l
'
agente
paga
già
l
'
imposta
in
categoria
C
della
ricchezza
mobile
.
3
)
Il
reddito
di
direzione
dell
'
impresa
agraria
può
essere
goduto
dal
solo
proprietario
diretto
gerente
dell
'
impresa
,
nei
casi
di
conduzione
in
economia
o
a
mezzadria
;
ed
allora
è
tassato
coll
'
imposta
relativa
(
Ra
1
ed
Ra
3
)
;
od
è
in
parte
trasferito
dal
proprietario
al
suo
agente
;
ed
in
tal
caso
questi
paga
l
'
imposta
in
cat
.
C
della
imposta
di
ricchezza
mobile
e
quegli
,
a
norma
delle
tabelle
,
è
tassato
dall
'
imposta
sui
redditi
agrari
,
alla
stessa
stregua
di
colui
che
amministra
da
sé
e
paga
quindi
nuovamente
sullo
stesso
reddito
l
'
imposta
(
Ra
1
ed
Ra
3
)
.
4
)
Il
reddito
misto
del
proprietario
coltivatore
in
economia
od
a
mezzadria
e
quello
del
mezzadro
sono
tassati
colla
speciale
imposta
sui
redditi
agrari
;
ma
quello
,
pur
misto
,
dell
'
affittuario
è
tassato
dalla
assai
più
dura
imposta
di
ricchezza
mobile
,
cat
.
B
sia
pure
ad
aliquota
,
per
particolare
favore
,
dimezzata
.
5
)
Il
reddito
di
lavoro
manuale
è
,
a
quando
a
quando
,
tassato
od
esente
;
e
quando
vien
tassato
,
la
tassazione
ha
luogo
a
saggi
differenti
.
La
tassazione
o
l
'
esenzione
dall
'
imposta
dei
redditi
del
lavoro
manuale
sembra
ubbidire
a
questo
criterio
:
tassare
i
redditi
di
lavoro
ottenuti
in
congiunzione
con
redditi
di
altra
natura
tassati
a
carico
della
stessa
persona
od
idealmente
collegabili
con
redditi
di
altre
persone
tassate
ed
esentare
i
redditi
di
lavoro
a
sé
stanti
.
Quindi
:
è
tassato
il
reddito
del
lavoro
manuale
prestato
dall
'
affittuario
,
dal
proprietario
coltivatore
diretto
e
dal
colono
,
perché
ritenuto
congiunto
con
quello
misto
goduto
dalle
stesse
persone
;
è
tassato
il
reddito
del
lavoro
manuale
della
moglie
e
dei
figli
conviventi
a
carico
dell
'
affittuario
,
del
proprietario
coltivatore
diretto
e
del
mezzadro
,
perché
collegabile
con
i
redditi
già
menzionati
goduti
dal
marito
e
padre
rispettivo
;
è
tassato
il
reddito
del
lavoro
manuale
prestato
dagli
altri
membri
(
diversi
dalla
moglie
e
dai
figli
)
della
famiglia
colonica
del
mezzadro
,
poiché
collegabile
con
i
redditi
tassati
al
nome
del
mezzadro
;
è
esente
il
reddito
del
lavoro
manuale
prestato
da
questi
altri
membri
della
famiglia
coltivatrice
nel
caso
degli
affittuari
e
dei
proprietari
coltivatori
diretti
,
reputandosi
per
essi
inesistente
il
vincolo
della
famiglia
colonica
;
è
esente
il
reddito
del
lavoro
manuale
prestato
da
braccianti
estranei
,
non
compresi
in
questa
definizione
di
famiglia
,
perché
non
collegabile
con
altri
redditi
tassati
.
Questa
parve
almeno
la
ragione
della
distinzione
tra
alcuni
redditi
tassati
ed
altri
esenti
,
perché
né
la
legge
,
né
il
regolamento
né
le
istruzioni
ministeriali
ne
dànno
ragione
.
A
completare
la
delineazione
dei
redditi
tassati
,
giova
ricordare
che
anche
le
dimensioni
della
famiglia
in
senso
stretto
o
proprio
e
della
famiglia
in
senso
largo
o
famiglia
colonica
obbediscono
al
concetto
della
ordinarietà
.
L
'
esame
delle
tabelle
ministeriali
persuade
invero
che
l
'
amministrazione
ha
calcolato
tariffe
di
reddito
diverse
per
proprietario
coltivatore
diretto
e
mezzadro
sull
'
ipotesi
di
una
media
consistenza
di
famiglia
propria
o
colonica
e
di
una
media
opportunità
o
necessità
di
ricorrere
all
'
aiuto
di
braccianti
estranei
.
PARTE
SECONDA
IL
PROBLEMA
TEORICO
Capitolo
primo
Analisi
dei
redditi
derivanti
dalla
terra
46
.
Qui
di
seguito
si
userà
una
terminologia
la
quale
si
uniformi
,
entro
i
limiti
imposti
dalla
tradizione
scientifica
,
a
quella
comunemente
usata
nella
nostra
legislazione
fondiaria
.
Chiamando
perciò
:
Po
(
prodotto
ordinario
)
il
ricavo
medio
in
un
numero
ragionevole
di
anni
del
prodotto
naturale
che
si
ottiene
dalla
terra
considerata
in
uno
stato
di
ordinaria
e
duratura
coltivazione
secondo
gli
usi
e
le
consuetudini
locali
;
Pmo
(
maggior
prodotto
ordinario
)
il
maggior
ricavo
che
oltre
Po
si
può
ottenere
in
conseguenza
di
una
prima
manipolazione
necessaria
per
renderlo
commerciale
secondo
gli
usi
locali
;
R
il
sovraprodotto
il
quale
,
depurato
dei
suoi
costi
di
produzione
,
si
riduce
alla
«
rendita
»
che
si
può
ottenere
dalla
terra
coltivata
,
sia
pure
osservando
le
regole
apprese
dagli
avi
,
con
abilità
o
diligenza
eccedenti
l
'
ordinario
,
ovvero
applicando
metodi
tecnici
ed
economici
perfezionati
oltre
le
consuetudini
locali
,
od
ancora
giovandosi
di
congiunture
eccezionalmente
favorevoli
di
prezzi
e
di
mercati
;
H
le
«
pseudo
rendite
»
che
derivano
da
coltivazioni
di
rapina
,
variazioni
apparenti
monetarie
,
vincoli
legali
e
simili
;
V
il
valore
economico
dei
vantaggi
psicologici
derivanti
dal
possesso
terriero
;
e
considerando
che
Po
e
Pmo
nella
media
di
un
numero
di
anni
sufficiente
allo
scopo
di
stabilire
il
prodotto
medio
normale
del
fondo
hanno
sempre
un
valore
positivo
,
mentre
R
ed
H
possono
avere
,
oltreché
valori
positivi
,
anche
valori
negativi
per
straordinaria
trascuranza
o
metodi
cattivi
di
coltivazione
o
congiunture
eccezionalmente
sfavorevoli
e
V
ha
sempre
,
quando
esiste
,
valore
positivo
,
ricaviamo
per
il
prodotto
totale
della
terra
P
la
seguente
equazione
:
(
1
)
P
=
Po
+
Pmo
±
(
R
+
H
)
+
V
47
.
Decomponendo
ora
Po
nei
suoi
elementi
,
chiamiamo
:
c
i
costi
che
non
si
risolvono
in
remunerazioni
delle
classi
agricole
considerate
ai
fini
della
tassazione
terriera
:
semenze
,
concimi
chimici
,
rimedi
cuprici
e
diversi
,
consumo
attrezzi
e
macchine
agrarie
,
ecc
.
;
r
t
la
«
rendita
»
,
o
canone
di
fitto
del
fattore
«
terra
»
considerata
nello
stato
in
cui
in
concreto
mediamente
si
troverebbe
se
si
facesse
astrazione
dai
capitali
di
miglioria
;
r
c
la
«
quasi
rendita
»
o
canone
di
fitto
dei
capitali
di
miglioria
(
costruzioni
rustiche
,
strade
d
'
accesso
,
piantagioni
,
canali
irrigatori
,
opere
di
bonifica
,
ecc
.
)
stabilmente
investiti
ed
incorporati
nella
terra
;
i
l
'
interesse
corrente
dei
capitali
mobili
investiti
nella
coltivazione
:
scorte
vive
e
morte
e
capitale
d
'
anticipazione
di
semenze
,
concimi
,
ecc
.
;
s
d
il
salario
o
remunerazione
corrente
del
lavoro
di
amministrazione
dominicale
diretto
a
conservare
il
fondo
rustico
e
ad
assicurarne
la
coltivazione
secondo
gli
usi
e
le
consuetudini
locali
;
s
il
salario
o
remunerazione
corrente
del
lavoro
dell
'
imprenditore
agricolo
rivolto
a
dirigere
ed
organizzare
i
fattori
dell
'
impresa
agricola
;
s
m
il
salario
corrente
dei
lavoratori
manuali
del
fondo
;
Dobbiamo
porre
:
(
2
)
Po
=
c
+
r
t
+
r
c
+
i
+
s
d
+
s
i
+
s
m
La
terminologia
adottata
è
quella
che
più
si
avvicina
all
'
uso
corrente
;
e
non
ha
per
iscopo
di
risolvere
problemi
diversi
da
quelli
che
qui
ci
interessano
.
Così
sarebbe
forse
stato
opportuno
attribuire
ad
r
t
ed
r
c
il
significato
di
«
frutto
»
o
«
reddito
»
rispettivamente
dei
fattori
«
terra
»
e
«
capitali
di
miglioria
»
;
ma
furono
preferite
le
parole
«
rendita
»
e
«
quasi
rendita
»
perché
«
rendita
»
è
vocabolo
il
quale
sembra
avere
con
la
terra
attinenza
più
diretta
del
«
reddito
»
che
è
vocabolo
genericamente
usato
per
ogni
specie
di
remunerazione
di
un
qualunque
fattore
produttivo
,
e
per
la
maggiore
attinenza
con
la
terra
fu
largamente
usato
nella
dottrina
e
nelle
leggi
relative
al
catasto
;
e
perché
occorreva
usare
per
la
remunerazione
dei
capitoli
di
miglioria
un
vocabolo
che
non
si
discostasse
troppo
da
quello
usato
per
la
remunerazione
del
fattore
terra
nella
quale
quei
capitali
sono
stabilmente
incorporati
.
Né
si
poteva
usare
«
frutto
»
perché
questo
vocabolo
conviene
più
al
prodotto
totale
del
fondo
che
ad
una
parte
sola
di
esso
.
L
'
uso
dei
vocaboli
«
rendita
»
e
«
quasi
rendita
»
ha
il
vizio
di
rievocare
discussioni
note
nella
scienza
economica
e
di
lasciar
supporre
che
si
dia
alla
«
rendita
»
caratteri
residuale
o
gratuito
in
confronto
alle
remunerazioni
degli
altri
fattori
produttivi
.
Il
vizio
si
elimina
dichiarando
che
le
due
parole
«
rendita
»
e
«
quasi
rendita
»
sono
qui
usate
nel
mero
significato
che
sopra
ad
esse
convenzionalmente
si
è
attribuito
.
Significato
che
si
volle
accentuare
aggiungendo
a
quelle
due
parole
l
'
indicazione
del
sinonimo
«
canone
di
fitto
»
,
che
è
sinonimo
perfetto
quando
si
faccia
l
'
ipotesi
che
il
canone
sia
depurato
delle
spese
spettanti
al
proprietario
e
l
'
imprenditore
sia
quello
ordinario
il
quale
affitti
disgiuntamente
i
fattori
produttivi
terra
e
capitali
di
miglioria
,
capitali
mobili
,
lavoro
di
amministrazione
,
lavoro
di
se
stesso
e
lavoro
degli
operai
manuali
e
ad
ognuno
di
essi
paghi
il
proprio
compenso
.
Ma
poiché
l
'
ipotesi
è
alquanto
astratta
,
si
preferì
usare
il
vocabolo
alternativo
«
canone
di
fitto
»
solo
ad
affermar
meglio
che
parlandosi
di
rendite
e
quasi
rendite
,
non
si
vuole
far
cenno
dei
concetti
astratti
proprii
degli
economisti
,
ma
di
quelli
concreti
noti
nella
pratica
agraria
.
Similmente
,
allo
scopo
di
non
usare
vocaboli
diversi
da
quelli
più
comuni
,
colla
denominazione
di
«
salario
»
si
intende
non
solo
la
remunerazione
corrente
dei
lavoratori
manuali
,
ma
anche
quella
degli
amministratori
(
fattori
,
agenti
,
segretari
)
e
degli
imprenditori
agricoli
(
variamente
incarnati
a
volta
a
volta
nei
fittaiuoli
,
proprietari
conduttori
diretti
,
mezzadri
e
simili
)
.
Poiché
costoro
,
vivendo
in
un
ambiente
di
ordinarietà
,
compiono
lavori
normali
,
con
abilità
e
diligenza
ordinarie
,
non
si
vede
perché
il
loro
compenso
meriti
di
essere
qualificato
altrimenti
che
col
vocabolo
,
del
resto
nobilissimo
,
che
si
usa
per
il
lavoro
manuale
.
Nessuno
di
questi
fattori
può
mancare
all
'
uguaglianza
,
poiché
altrimenti
la
produzione
non
potrebbe
aver
luogo
;
e
non
fa
d
'
uopo
aggiungerne
alcuno
,
perché
in
condizioni
di
ordinaria
coltivazione
,
secondo
gli
usi
e
le
consuetudini
locali
,
non
esiste
la
possibilità
di
una
remunerazione
i
,
s
d
,
s
i
ed
s
m
la
quale
ecceda
i
compensi
correnti
per
tal
sorta
di
impieghi
di
capitale
e
di
lavoro
.
Se
il
compenso
fosse
maggiore
o
minore
,
non
ci
troveremmo
in
una
situazione
di
«
ordinarietà
»
ed
usciremmo
perciò
dall
'
ipotesi
fatta
.
Anche
r
t
ed
r
c
sono
quantità
determinate
in
funzione
dell
'
ipotesi
di
un
impiego
ordinario
,
da
buon
padre
di
famiglia
,
dei
fattori
produttivi
esistenti
.
La
terra
di
cui
si
parla
non
è
la
terra
quale
sarebbe
in
un
mitico
stato
naturale
,
ma
quale
è
di
fatto
,
separandosi
solo
mentalmente
il
suo
valore
in
due
parti
:
quello
totale
,
meno
il
valore
delle
migliorie
ed
è
il
capitale
che
dà
luogo
alla
quasi
rendita
.
La
rendita
della
terra
(
r
t
)
e
la
quasi
rendita
dei
capitali
incorporati
nella
terra
(
r
c
)
sarebbero
maggiori
o
minori
se
i
metodi
di
coltivazione
fossero
specialmente
diligenti
o
trascurati
,
progrediti
od
antiquati
.
Ma
,
fatta
l
'
ipotesi
di
una
coltivazione
ordinaria
,
le
quantità
r
t
ed
r
c
sono
perfettamente
determinate
.
Esse
sono
,
inoltre
,
in
stretta
interdipendenza
con
certe
quantità
i
,
s
d
,
s
,
s
m
e
c
.
Se
non
si
impiega
capitale
o
lavoro
in
quella
data
misura
,
r
t
od
r
c
,
non
si
ottengono
o
si
ottengono
in
misura
differente
.
Di
qui
segue
che
non
è
concepibile
il
proprietario
«
puro
»
e
neppure
il
coltivatore
«
puro
»
.
Il
proprietario
,
deve
vegliare
,
personalmente
o
per
mezzo
dei
suoi
agenti
(
cfr
.
§
23
)
a
che
la
terra
sia
dal
coltivatore
usufruita
in
modo
da
garantirgli
la
continuità
del
suo
reddito
dominicale
;
ed
il
coltivatore
non
ha
dal
canto
suo
convenienza
ad
impiegare
capitale
e
lavoro
se
la
terra
non
è
in
grado
di
riceverne
convenienti
dosi
.
Perciò
la
valutazione
dei
redditi
dominicali
è
assurda
ove
avvenga
disgiuntamente
,
con
diversità
di
tempi
e
di
modi
,
da
quella
dei
redditi
agrari
e
viceversa
.
48
.
In
aggiunta
a
Po
,
il
coltivatore
buon
padre
di
famiglia
ottiene
spesso
un
maggior
ricavo
Pmo
,
dovendo
egli
per
necessità
tecnologiche
o
commerciali
,
effettuare
una
prima
manipolazione
dei
suoi
prodotti
,
trasformando
l
'
uva
in
vino
,
le
ulive
in
olio
,
l
'
albero
in
tronchi
grossolanamente
segati
e
squadrati
.
A
formare
Pmo
non
entrano
più
i
fattori
terra
e
capitali
stabilmente
incorporati
in
essa
.
Tutto
il
maggior
ricavo
si
risolve
in
mc
,
costi
(
consumo
di
strumenti
,
edifici
o
materie
prime
necessari
per
la
manipolazione
)
,
mi
interessi
di
capitali
mobili
(
botti
,
torchi
,
frantoi
,
capitali
anticipazioni
salari
)
,
ms
i
,
salari
del
lavoro
di
direzione
dell
'
impresa
,
ed
ms
m
,
salari
del
lavoro
manuale
necessario
all
'
uopo
.
Possiamo
perciò
porre
:
(
3
)
Pmo
=
mc
+
mi
+
ms
i
+
ms
m
rispetto
alla
quale
uguaglianza
si
può
ripetere
che
l
'
esistenza
di
tutti
i
fattori
indicati
è
necessaria
e
sufficiente
nell
'
ipotesi
di
una
coltivazione
ordinaria
.
49
.
Ma
noi
dobbiamo
anche
far
l
'
ipotesi
di
una
coltivazione
la
quale
si
svolga
fuori
dei
limiti
dell
'
ordinarietà
,
sì
che
l
'
imprenditore
agricolo
ottenga
sovraredditi
o
«
rendite
»
.
Possono
usarsi
metodi
culturali
nuovi
o
più
perfezionati
,
adottarsi
nuove
culture
,
introdursi
piantagioni
diverse
dalle
consuete
.
Può
l
'
imprenditore
essere
specialmente
esperto
nell
'
acquisto
dei
fattori
produttivi
e
nella
loro
organizzazione
;
e
può
giovarsi
di
variazioni
di
prezzi
più
favorevoli
di
quelli
di
cui
si
tenne
conto
nel
calcolare
,
nel
lasso
di
tempo
sufficiente
,
il
prezzo
medio
.
Possono
i
mercati
allargarsi
in
modo
subitamente
propizio
,
al
di
là
delle
favorevoli
previsioni
considerate
.
In
tutti
questi
casi
l
'
imprenditore
otterrà
un
sovrareddito
o
rendita
,
che
è
di
natura
affatto
diversa
dalla
rendita
o
quasi
rendita
(
r
t
ed
r
c
)
che
sopra
si
vide
essere
ottenuta
in
condizioni
di
coltivazione
ordinaria
.
Le
qualità
agronomiche
del
terreno
,
la
sua
posizione
,
la
sua
vicinanza
al
mercato
sono
rimaste
invariate
;
ma
quegli
imprenditori
,
i
quali
le
sanno
utilizzare
meglio
di
quanto
faccia
la
media
dei
loro
colleghi
ovvero
godono
di
sbocchi
o
prezzi
particolarmente
favorevoli
,
ottengono
sovraredditi
.
Ed
ottengono
invece
sottoredditi
o
rendite
negative
coloro
i
quali
non
arrivano
alla
media
attitudine
osservata
dalla
località
o
sono
colpiti
da
congiunture
di
prezzi
o
mercati
eccezionalmente
sfavorevoli
.
Le
specie
delle
rendite
positive
o
negative
sono
infinite
e
vana
sarebbe
la
pretesa
di
un
elenco
compiuto
.
La
sola
distinzione
generale
possibile
pare
sia
quella
fra
le
rendite
prevalentemente
derivanti
dai
fattori
«
personali
»
della
capacità
organizzatrice
e
tecnica
dell
'
imprenditore
(
r
p
)
e
quelle
derivanti
da
fattori
esterni
(
r
e
)
all
'
imprenditore
,
come
le
eccezionali
variazioni
di
prezzi
o
di
mercati
.
Laonde
si
può
mettere
:
(
4
)
R
=
r
p
+
r
e
L
'
equazione
(
4
)
è
stata
formulata
in
modo
abbreviato
,
allo
scopo
di
mettere
in
evidenza
soltanto
i
fattori
peculiari
di
sovrareddito
,
interessanti
ai
fini
della
tassazione
.
In
verità
farebbe
d
'
uopo
tener
conto
che
R
non
è
un
reddito
netto
;
ma
è
lordo
degli
interessi
,
salari
e
costi
diversi
necessari
a
produrlo
.
E
l
'
equazione
dovrebbe
essere
scritta
così
:
(
5
)
R
=
(
r
p
+
r
e
)
+
(
n
c
+
n
+
ns
i
+
ns
m
)
dove
n
qualifica
i
costi
vari
(
n
c
)
,
gli
interessi
di
capitali
(
n
)
ed
i
salari
di
intrapresa
(
ns
i
)
e
manuali
(
ns
m
)
necessari
ad
ottenere
r
p
ed
r
e
.
Diversamente
che
in
(
2
)
,
non
occorre
spendere
salari
di
direzione
dominicale
(
s
d
)
,
perché
al
domino
basta
spendere
salari
di
questa
natura
entro
i
limiti
dell
'
ordinario
prodotto
.
Il
coltivatore
diligente
,
che
ottiene
sovraredditi
,
migliora
per
definizione
il
fondo
;
ed
una
spesa
ulteriore
di
sorveglianza
sarebbe
perciò
superflua
.
La
equazione
(
5
)
,
sebbene
più
compiuta
della
(
4
)
non
esige
particolare
illustrazione
,
poiché
ni
,
ns
,
ns
m
ed
nc
non
differiscono
in
se
stessi
dalle
analoghe
rimunerazioni
di
(
2
)
e
(
3
)
;
e
se
meritano
particolar
trattamento
tributario
,
esso
è
la
conseguenza
di
quello
che
spetta
alle
rendite
r
p
ed
r
e
,
che
sono
i
valori
caratteristici
in
questa
equazione
.
50
.
Fatta
sempre
l
'
ipotesi
di
non
ordinarietà
della
coltivazione
,
nel
prodotto
«
totale
»
possono
comprendersi
altresì
«
pseudo
-
rendite
»
.
Chiamo
con
questo
vocabolo
quegli
incassi
che
l
'
imprenditore
può
ottenere
danneggiando
in
primo
luogo
il
fondo
con
una
coltivazione
di
rapina
(
raub
bau
)
.
La
ragione
del
fattore
s
d
del
prodotto
ordinario
(
Po
)
del
fondo
,
sta
appunto
nell
'
impedire
i
metodi
di
rapina
.
Il
proprietario
paga
ad
un
agente
o
a
se
stesso
un
salario
per
vietare
che
il
coltivatore
depauperi
il
terreno
con
una
successione
di
culture
depauperatrici
di
azoto
o
di
fosforo
,
o
asporti
le
piante
innanzi
al
momento
della
maturazione
economica
o
con
una
potatura
artificiosa
acceleri
la
produzione
dell
'
anno
a
scapito
delle
produzioni
avvenire
.
Ma
nonostante
ogni
diligenza
,
può
darsi
che
una
coltivazione
di
rapina
venga
a
crescere
in
un
anno
o
diminuire
in
un
altro
il
prodotto
normale
.
In
secondo
luogo
può
darsi
che
l
'
inflazione
monetaria
venga
ad
aumentare
il
ricavo
monetario
apparente
ed
una
legislazione
vincolistica
dei
fitti
o
dei
contratti
agrari
cresca
il
guadagno
dell
'
imprenditore
.
In
questo
secondo
caso
non
si
tratta
di
aumento
o
diminuzione
effettiva
del
prodotto
totale
,
ma
di
una
distribuzione
diversa
del
medesimo
prodotto
,
crescendo
i
valori
di
i
(
interesse
dei
capitali
mobiliari
,
crescente
in
tempi
di
prezzi
crescenti
)
ed
s
(
salario
del
lavoro
d
'
intrapresa
)
a
scapito
sovrattutto
di
r
t
ed
r
c
ossia
dalle
rendite
dominicali
.
Ma
giova
tenerne
conto
a
questo
punto
,
sia
perché
ai
fini
tributari
è
grandemente
utile
essere
avvertiti
da
un
qualche
segno
trattarsi
di
variazioni
momentanee
(
raub
bau
)
od
apparenti
(
inflazione
monetaria
)
di
reddito
,
sia
perché
le
variazioni
nella
distribuzione
del
prodotto
esercitano
per
lo
più
una
efficacia
secondaria
sulla
quantità
della
produzione
,
che
esse
possono
momentaneamente
incoraggiare
o
deprimere
.
Perciò
chiamando
h
r
il
frutto
positivo
o
negativo
della
coltivazione
di
rapina
,
h
m
il
risultato
delle
variazioni
monetarie
,
h
v
quello
dei
regimi
vincolistici
ed
h
n
l
'
eventuale
risultato
di
altri
consimili
fattori
artificiosi
,
possiamo
porre
:
(
6
)
H
=
h
r
+
h
m
+
h
v
+
h
n
Dove
h
v
non
fa
doppio
con
r
e
e
cioè
coi
sovraredditi
o
rendite
derivanti
da
fattori
esterni
come
le
eccezionali
variazioni
di
prezzi
e
di
mercati
del
paragrafo
precedente
,
sotto
cui
si
compresero
tutte
le
variazioni
all
'
infuori
di
quelle
da
inflazione
monetaria
.
La
distinzione
non
è
sempre
netta
,
ma
in
concreto
pare
lo
sia
abbastanza
da
legittimare
una
distinta
nomenclatura
.
51
.
Oltre
al
prodotto
economico
,
la
terra
produce
anche
vantaggi
(
V
)
non
consistenti
in
frutti
propriamente
detti
distaccantisi
dal
terreno
:
il
piacere
fisico
del
possesso
,
che
consiste
nel
camminar
sopra
il
fondo
,
nel
contemplarlo
,
nel
toccarne
le
piante
e
vederle
crescere
;
la
gioia
del
lavoro
che
consiste
nel
non
lavorare
ad
ore
fisse
,
sempre
uguali
in
tutti
i
giorni
dell
'
anno
,
ma
ad
ondate
,
con
momenti
di
ansia
e
di
intensità
grandissime
e
lunghi
intervalli
di
ozio
e
consiste
altresì
nel
lavorare
per
uno
scopo
,
che
è
di
riempire
il
granaio
di
frumento
dorato
e
sonante
,
la
cantina
di
vino
,
dal
bel
colore
,
largitore
di
letizia
;
il
piacere
psicologico
,
che
sta
nell
'
immaginazione
del
miglioramento
futuro
del
fondo
,
nell
'
assaporamento
dell
'
invidia
provata
dal
vicino
o
dall
'
amico
a
cui
l
'
acquisto
proprio
negò
il
soddisfacimento
dell
'
uguale
desiderio
;
il
piacere
sociale
,
di
preminenza
sulla
gente
priva
di
terra
,
di
ossequio
da
parte
dei
minori
proprietari
o
dei
clienti
;
il
piacere
famigliare
di
sapere
i
figli
forniti
di
un
mezzo
di
esistenza
,
di
uno
strumento
di
lavoro
indipendente
dalla
buona
grazia
altrui
ed
assicuratore
contro
i
rischi
di
disoccupazione
;
sicché
il
genitore
si
lusinga
che
la
sorte
della
famiglia
sia
sicura
,
perché
legata
ad
una
casa
e
ad
una
terra
in
cui
vivrà
per
qualche
generazione
il
ricordo
di
lui
,
quasi
fondatore
di
una
dinastia
entro
certi
limiti
sovrana
;
il
piacere
politico
,
che
è
di
acquistare
clientela
nel
paese
per
conseguire
cariche
pubbliche
.
Tutto
ciò
si
paga
,
perché
ha
valore
;
epperciò
di
questi
vantaggi
,
che
si
potrebbero
dire
psicologici
,
del
possesso
terriero
si
ha
ragione
di
discorrere
sovratutto
nel
trattato
della
«
capitalizzazione
»
dei
redditi
fondiari
e
dei
criteri
di
stima
dei
valori
della
terra
;
perché
con
essi
massimamente
si
spiegano
le
frequenti
capitalizzazioni
della
terra
a
saggi
di
interesse
inferiori
,
talvolta
d
'
assai
,
al
saggio
corrente
per
impieghi
d
'
uguale
natura
.
Ai
fini
della
presente
memoria
,
dove
non
si
disserta
di
imposte
patrimoniali
,
ma
di
imposte
sui
redditi
,
potrebbe
porsi
il
quesito
,
se
anche
i
«
vantaggi
»
siano
opportuno
oggetto
di
imposta
.
Perciò
se
ne
fece
menzione
.
52
.
Nel
prodotto
della
terra
non
occorre
considerare
i
ricavi
«
delle
industrie
agrarie
,
come
l
'
armentizia
,
la
serica
,
quella
della
produzione
del
carbone
,
dell
'
olio
,
del
vino
...
in
quanto
eccedano
i
prodotti
del
fondo
»
che
sono
contemplati
dall
'
art
.
50
del
regolamento
3
novembre
1894
n
.
493
per
l
'
applicazione
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
,
quei
ricavi
che
una
istruzione
ministeriale
chiama
redditi
delle
«
industrie
di
trasformazione
dei
prodotti
agricoli
,
quali
,
ad
esempio
,
i
mulini
che
trasformano
in
farina
il
grano
,
le
distillerie
di
alcool
tratto
dal
vino
,
dalle
uve
e
dai
cereali
,
ed
altre
industrie
simili
,
che
,
pure
esercitate
sui
prodotti
del
fondo
,
non
hanno
a
che
vedere
con
ciò
che
rientra
nell
'
orbita
della
pura
industria
agricola
in
quanto
vanno
oltre
l
'
esercizio
dell
'
industria
stessa
»
.
Quando
il
prodotto
naturale
,
o
assoggettato
ad
una
prima
manipolazione
è
commerciabile
,
è
terminato
il
compito
dell
'
impresa
agricola
propriamente
detta
che
qui
si
considera
;
e
si
entra
nel
campo
dell
'
impresa
industriale
.
Sono
talvolta
stretti
i
legami
fra
le
due
specie
di
imprese
e
non
di
rado
si
fondono
in
una
sola
;
ma
fa
qui
duopo
precisare
un
punto
che
separi
l
'
una
dall
'
altra
ai
fini
tributari
.
Si
osservi
che
nel
novero
delle
industrie
di
trasformazione
industriale
sottratte
alla
indagine
presente
non
vanno
comprese
le
coltivazioni
«
nuove
»
o
«
speciali
»
o
condotte
con
capitali
straordinari
,
come
ad
esempio
i
frutteti
intensivi
,
i
campi
a
tabacco
,
gli
orti
,
i
terreni
destinati
a
fiori
e
simili
,
anche
se
presentano
spiccatissimi
i
caratteri
della
eccezionale
industriosità
agricola
o
della
applicazione
insolita
di
capitali
.
È
questo
il
caso
specifico
delle
coltivazioni
,
le
quali
,
sinché
non
si
siano
generalizzate
e
perciò
divenute
in
date
località
ordinarie
,
dànno
luogo
a
«
rendita
»
(
r
p
)
,
oltre
l
'
ordinario
prodotto
;
ma
trattasi
pur
sempre
di
coltivazioni
aventi
natura
prettamente
agricola
.
53
.
Per
l
'
impresa
marginale
,
la
quale
si
svolge
di
fatto
entro
i
limiti
dell
'
ordinarietà
,
l
'
equazione
(
1
)
si
riduce
alla
(
7
)
P
=
Po
+
Pmo
Mancano
i
fattori
di
R
(
rendita
)
,
perché
l
'
imprenditore
ordinario
non
adotta
metodi
culturali
diversi
da
quelli
consuetudinari
e
locali
,
non
gode
se
non
dell
'
abilità
comune
di
direzione
e
di
organizzazione
,
non
intraprende
culture
speciali
nuove
e
non
si
giova
di
prezzi
o
mercati
eccezionali
.
Si
chiama
imprenditore
ordinario
anche
quegli
che
coltiva
terreni
«
non
marginali
»
,
ossia
dotati
di
fertilità
o
posizione
migliori
di
quelle
dell
'
ultimo
terreno
conveniente
a
coltivarsi
;
perché
egli
paga
per
ottenere
l
'
uso
di
quei
terreni
una
rendita
e
quasi
rendita
(
fitto
)
superiore
a
quella
che
pagherebbe
per
altri
terreni
meno
felicemente
situati
;
e
rendite
(
r
t
)
e
quasi
rendite
(
r
c
)
entrano
a
costituire
il
prodotto
ordinario
(
Po
)
del
fondo
.
L
'
imprenditore
ordinario
non
gode
di
rendita
personale
(
r
p
)
o
di
congiuntura
(
r
e
)
esterne
,
perché
nella
media
di
un
sufficiente
periodo
di
anni
egli
è
capace
appena
di
compensare
se
stesso
od
i
suoi
agenti
con
«
salari
»
sufficienti
a
compensare
una
abilità
ordinaria
di
conservatori
della
proprietà
(
s
d
)
o
di
direttori
dell
'
impresa
rustica
(
s
i
)
.
L
'
imprenditore
ordinario
non
fa
né
guadagni
né
perdite
,
intendendosi
per
guadagni
o
perdite
le
eccedenze
oltre
e
le
deficienze
al
disotto
del
salario
ordinario
spettante
al
lavoro
da
lui
prestato
per
la
direzione
e
l
'
organizzazione
dell
'
impresa
.
Non
esiste
cioè
un
«
profitto
agrario
»
,
il
quale
nell
'
ipotesi
di
ordinarietà
non
possa
risolversi
in
una
delle
remunerazioni
che
furono
elencate
sopra
:
i
ed
mi
,
interesse
del
capitale
mobiliare
impiegato
nella
coltivazione
del
fondo
o
nella
prima
manipolazione
dei
prodotti
naturali
;
s
d
salario
di
conservazione
della
proprietà
;
s
ed
ms
i
,
salario
di
direzione
ed
organizzazione
dell
'
impresa
rustica
,
prima
manipolazione
inclusa
.
Per
ottenere
un
'
eccedenza
,
fa
d
'
uopo
uscire
dall
'
ipotesi
di
ordinarietà
,
e
supporre
un
imprenditore
capace
di
organizzare
l
'
impresa
in
guisa
da
ottenere
rendite
(
r
p
ed
r
e
)
.
Nell
'
ipotesi
fatta
,
non
esistono
nemmeno
pseudo
-
rendite
(
H
)
.
L
'
imprenditore
marginale
non
ha
modo
di
esercitare
culture
di
rapina
,
perché
lo
vieta
la
sorveglianza
del
proprietario
,
intento
a
serbare
integro
il
valore
della
sua
proprietà
(
perciò
egli
paga
s
d
)
;
né
usufruisce
di
vincoli
legali
,
in
quanto
mancherebbe
la
condizione
della
concorrenza
tra
imprenditori
e
della
libera
trasferibilità
dei
capitali
da
un
'
impresa
all
'
altra
.
Delle
pseudo
rendite
monetarie
non
occorre
parlare
essendo
apparenti
.
54
.
La
ripartizione
economica
del
prodotto
totale
in
quote
corrispondenti
ai
fattori
economici
della
produzione
(
terra
,
capitali
incorporati
,
capitali
mobili
,
lavori
di
direzione
e
di
conservazione
,
lavoro
manuale
)
non
coincide
con
la
ripartizione
di
essa
tra
le
classi
sociali
di
fatto
esistenti
.
Le
categorie
create
per
comodo
di
studio
dagli
economisti
non
hanno
esatta
corrispondenza
nelle
classi
sociali
agricole
.
Difficilmente
si
trova
il
proprietario
puro
,
il
quale
non
serbi
per
sé
tutto
o
parte
del
lavoro
di
direzione
della
proprietà
;
spesso
il
proprietario
è
anche
il
conduttore
e
in
moltissimi
casi
il
lavoratore
manuale
.
Nelle
zone
di
grande
proprietà
,
come
ad
esempio
nella
bassa
Lombardia
irrigua
,
si
ha
il
massimo
frazionamento
delle
figure
economiche
:
il
proprietario
che
percepisce
la
rendita
terriera
e
la
quasi
rendita
dei
capitali
fissi
(
r
t
ed
r
c
)
;
il
suo
agente
che
è
remunerato
con
un
salario
dominicale
s
d
;
il
fittaiuolo
che
gode
l
'
interesse
dei
capitali
mobili
e
il
compenso
del
lavoro
di
impresa
(
i
ed
s
i
)
ed
infine
i
lavoratori
manuali
,
obbligati
od
avventizi
,
a
salario
fisso
(
s
m
)
.
Nelle
zone
tipiche
della
mezzadria
pura
(
Toscana
,
Marche
,
Umbria
)
il
proprietario
fornisce
anche
metà
del
capitale
mobile
e
quindi
gode
della
metà
di
i
;
l
'
agente
invece
di
fruire
del
solo
salario
dominicale
(
s
d
)
gode
anche
di
parte
del
salario
d
'
intrapresa
(
s
i
)
,
l
'
altra
parte
spettando
al
mezzadro
.
Al
fittaiuolo
si
sostituisce
il
mezzadro
,
il
quale
non
percepisce
tutto
l
'
interesse
del
capitale
mobile
e
il
salario
del
lavoro
d
'
intrapresa
,
parte
di
questi
spettando
invece
al
proprietario
ed
al
suo
agente
,
in
proporzione
delle
contribuzioni
rispettive
alla
formazione
delle
scorte
vive
e
morte
ed
al
lavoro
di
intrapresa
;
ma
il
mezzadro
gode
del
salario
(
s
m
)
dell
'
opera
sua
manuale
,
mentre
il
resto
dei
salari
pagati
dal
fondo
va
principalmente
a
beneficio
della
sua
famiglia
colonica
,
impiegata
nel
fondo
.
In
regime
di
concorrenza
,
le
remunerazioni
si
equivalgono
,
sebbene
riscosse
sotto
nomi
ed
in
frazioni
differenti
.
Il
canone
percepito
dal
proprietario
in
regime
di
affitto
equivale
alla
porzione
dominicale
del
prodotto
spettantegli
in
regime
di
mezzadria
,
meno
l
'
interesse
sulla
sua
quota
del
capitale
scorte
ed
anticipazioni
,
che
egli
impiega
in
caso
di
mezzadria
e
non
impiega
in
caso
di
fitto
.
La
quota
mezzadrile
,
dedotti
i
salari
spettanti
al
mezzadro
ed
alla
famiglia
colonica
,
ed
aggiunte
la
metà
di
i
e
parte
di
s
,
equivale
ad
i
+
s
ossia
al
reddito
del
fittaiuolo
.
Ma
il
fittaiuolo
può
anche
lavorare
,
lui
e
la
famiglia
,
il
fondo
manualmente
e
godere
delle
rispettive
remunerazioni
;
ed
i
contratti
di
colonia
hanno
mille
figure
diverse
nelle
varie
regioni
d
'
Italia
e
sono
spesso
misti
di
affitto
e
di
mezzadria
.
Ed
è
noto
che
vi
sono
in
Italia
milioni
di
proprietari
coltivatori
,
i
quali
sono
nel
tempo
stesso
proprietari
,
direttori
dominicali
,
direttori
d
'
impresa
,
lavoratori
manuali
e
,
dedotti
i
costi
vivi
,
godono
di
tutto
il
prodotto
del
fondo
come
di
remunerazione
propria
netta
.
Ancora
:
la
famiglia
talvolta
non
partecipa
alla
produzione
,
perché
il
solo
capo
famiglia
è
proprietario
o
dirigente
o
fittaiuolo
;
tal
'
altra
vi
partecipa
con
il
lavoro
della
moglie
e
dei
figli
minori
ed
ancora
con
la
famiglia
colonica
,
più
ampia
della
famiglia
in
senso
stretto
.
55
.
Accade
altresì
che
l
'
impresa
rustica
sia
talora
accessoria
ad
occupazioni
industriali
o
commerciali
esercitate
dal
capo
famiglia
o
da
taluni
membri
di
essa
:
sicché
il
prodotto
della
terra
appena
equivale
ad
una
parte
del
salario
manuale
che
il
coltivatore
otterrebbe
se
lavorasse
per
mercede
alla
dipendenza
altrui
.
Trattasi
di
terreni
sub
marginali
,
i
quali
sarebbero
abbandonati
,
se
il
coltivatore
pretendesse
di
ricavarne
il
rimborso
dei
costi
vivi
,
degli
interessi
normali
sui
capitali
circolanti
e
dei
salari
di
direzione
e
di
coltivazione
.
Ma
i
costi
vivi
e
gli
interessi
si
riducono
a
zero
,
utilizzandosi
i
rifiuti
della
economia
domestica
ed
attrezzi
di
costo
trascurabile
e
da
tempo
ammortizzato
;
ma
i
salari
si
ragguagliano
a
quelli
minimi
che
possono
assegnarsi
a
vecchi
ed
a
donne
o
ragazzi
che
altrimenti
rimarrebbero
in
ozio
.
La
diminuzione
delle
remunerazioni
economiche
al
disotto
del
normale
è
per
lo
più
spiegata
dall
'
esistenza
di
vantaggi
psicologici
(
cfr
.
sopra
§
51
)
.
Il
proprietario
continua
ad
impiegare
stabilmente
capitali
di
miglioria
,
sebbene
egli
sappia
che
la
terra
non
gli
dà
rendita
(
r
t
)
e
che
i
capitali
di
miglioria
saranno
remunerati
con
una
quasi
rendita
(
r
c
)
inferiore
all
'
interesse
che
altrimenti
potrebbe
ricevere
da
essi
.
Il
coltivatore
si
contenta
di
interessi
(
i
)
e
di
salari
di
direzione
(
s
d
)
o
di
intrapresa
(
s
i
)
inferiori
a
quelli
correnti
.
Persino
il
salario
del
lavoro
manuale
è
parziale
o
parassitario
.
Se
ciò
accade
in
luoghi
dove
è
diffusa
la
proprietà
coltivatrice
,
ed
è
il
caso
più
frequente
,
possiamo
dire
che
le
remunerazioni
maggiormente
colpite
sono
la
rendita
e
la
quasi
rendita
.
Ma
talvolta
anche
i
fittaiuoli
si
contentano
di
un
profitto
(
i
+
s
i
)
minore
di
quello
corrente
,
pur
di
non
esser
espulsi
dal
fondo
;
e
così
può
accadere
per
i
mezzadri
.
I
periodi
di
crisi
agraria
sono
caratteristici
per
tal
rispetto
,
stentando
talvolta
i
canoni
di
fitto
a
discendere
al
livello
che
sarebbe
dettato
dai
prezzi
e
talvolta
scendendo
a
livelli
inferiori
,
a
cagione
dell
'
ansia
dei
proprietari
di
non
lasciarsi
sfuggire
fittaiuoli
capaci
,
solvibili
ed
onesti
.
L
'
equazione
della
(
7
)
si
trasforma
nella
(
8
)
P
=
v
(
Po
+
Pmo
)
+
V
dove
v
è
un
coefficiente
di
riduzione
,
a
cui
gli
interessati
si
rassegnano
in
vista
dell
'
aggiunta
di
V
.
Quale
sia
dei
fattori
componenti
di
Po
e
di
Pmo
quello
su
cui
la
riduzione
opera
o
se
siano
parecchi
,
può
desumersi
soltanto
dallo
studio
particolare
delle
singole
economie
agricole
.
Capitolo
secondo
La
scelta
della
base
imponibile
56
.
La
tassazione
dei
redditi
terrieri
può
farsi
in
tre
maniere
principali
:
per
classi
sociali
,
per
impresa
o
per
categorie
economiche
.
Avviene
«
per
classi
sociali
»
,
quando
l
'
imposta
colpisce
il
proprietario
,
il
fittuario
,
il
mezzadro
,
il
coltivatore
ad
economia
,
il
coltivatore
diretto
,
il
partecipante
,
l
'
obbligato
fisso
,
il
bracciante
giornaliero
.
Opera
«
per
impresa
»
,
quando
l
'
imposta
cade
sull
'
imprenditore
agricolo
e
lascia
a
lui
la
cura
di
ripartirne
l
'
ammontare
tra
i
diversi
partecipanti
al
prodotto
totale
.
Si
fa
«
per
categorie
economiche
»
,
quando
l
'
imposta
colpisce
la
rendita
del
fondo
,
la
quasi
rendita
dei
capitali
fissi
,
l
'
interesse
del
capitale
circolante
,
i
salari
di
direzione
dominicale
o
d
'
impresa
,
i
salari
del
lavoro
manuale
.
Ognuna
di
queste
maniere
ha
vantaggi
e
dà
luogo
ad
inconvenienti
,
che
qui
si
vogliono
esaminare
.
57
.
La
maniera
di
tassazione
per
«
classi
sociali
»
può
essere
considerata
la
prima
nell
'
ordine
cronologico
dei
sistemi
di
tassazione
sui
redditi
netti
.
Lo
fu
tuttavia
,
non
perché
deliberatamente
si
siano
voluti
in
modo
distinto
tassare
i
redditi
per
classi
sociali
,
sibbene
perché
,
al
tempo
della
istituzione
delle
varie
imposte
,
alcune
classi
sociali
si
identificavano
abbastanza
bene
con
le
principali
categorie
economiche
allora
configurabili
.
Al
tempo
del
censimento
milanese
,
l
'
imposta
fondiaria
colpì
i
proprietari
,
quali
percettori
di
rendite
,
quasi
rendite
ed
interessi
delle
poche
scorte
vive
e
morte
usate
per
la
coltivazione
e
l
'
imposta
colonica
tassò
i
coloni
quali
coltivatori
manuali
del
fondo
.
Quando
,
nel
1864
,
si
istituì
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
sui
fittaioli
,
si
volle
in
essi
colpire
i
percettori
di
sovraredditi
(
R
)
eccedenti
l
'
ordinario
prodotto
ottenuto
con
capitali
ed
abilità
eccezionali
.
Più
recentemente
(
1923
)
,
quando
si
colpirono
i
redditi
agrari
dei
proprietari
coltivatori
a
mezzadria
e
dei
mezzadri
,
più
che
ai
redditi
di
distinte
classi
sociali
si
pose
mente
a
certi
redditi
(
i
,
s
i
e
s
m
)
ottenuti
,
in
proporzioni
variabili
,
da
quelle
classi
.
La
tassazione
per
classi
sociali
fu
dunque
un
mezzo
empirico
adottato
dal
legislatore
per
tassare
distintamente
i
redditi
di
talune
categorie
economiche
:
non
i
proprietari
,
ma
le
rendite
e
quasi
rendite
fondiarie
,
non
gli
affittuari
,
ma
i
sovraredditi
agricoli
,
non
i
proprietari
coltivatori
od
i
mezzadri
,
ma
i
profitti
agricoli
,
ossia
il
frutto
della
combinazione
,
secondo
lo
schema
caro
alla
legge
d
'
imposta
mobiliare
,
del
capitale
e
del
lavoro
:
(
i
+
s
+
s
m
)
.
58
.
È
tratto
peculiare
dei
sistemi
empirici
di
essere
una
approssimazione
indiretta
ed
imperfetta
dei
sistemi
razionali
,
tanto
indiretta
ed
imperfetta
che
per
lo
più
i
risultati
ottenuti
sono
affatto
diversi
da
quelli
ordinati
dal
legislatore
.
La
sola
branca
delle
imposte
terriere
che
si
sia
salvata
dal
rimprovero
è
quella
fondiaria
:
poiché
essa
volle
colpire
le
rendite
e
quasi
rendite
e
sostanzialmente
si
restringe
,
nonostante
qualche
occasionale
deviazione
,
entro
i
confini
prestabiliti
.
Ma
l
'
imposta
colonica
divenne
,
dopo
il
1864
,
una
mera
addizionale
all
'
imposta
fondiaria
,
pagata
da
certi
proprietari
,
senza
riguardo
ai
redditi
effettivi
dei
coloni
;
ed
a
giusta
ragione
oggi
è
obliterata
.
Ma
l
'
imposta
mobiliare
sui
fittaiuoli
,
già
si
vide
sopra
(
paragr
.
35
)
che
cosa
fosse
divenuta
nel
1885
quando
l
'
on
.
Cagnola
lamentava
che
essa
colpisse
non
i
sovraredditi
effettivi
,
ma
un
presunto
reddito
normale
ordinario
che
l
'
affittuario
«
doveva
»
ricavare
ogni
anno
in
ragione
della
superficie
coltivata
,
delle
scorte
possedute
,
del
canone
di
fitto
pagato
al
proprietario
.
Tale
essa
rimane
anche
oggi
,
sicché
può
dirsi
che
essa
colpisca
i
,
s
i
ed
in
parte
s
m
,
ma
lasci
esente
R
ossia
il
profitto
differenziale
dell
'
imprenditore
agricolo
che
doveva
essere
,
nell
'
intenzione
del
legislatore
,
il
peculiare
obbietto
suo
.
Come
la
vecchia
imposta
di
ricchezza
mobile
non
riuscì
a
tassare
R
,
così
non
sembra
meglio
fortunato
il
nuovo
balzello
.
Il
regolamento
,
le
istruzioni
,
le
tabelle
,
le
annotazioni
,
la
pratica
seguita
dai
funzionari
tassatori
e
dalle
commissioni
:
tutto
concorre
a
dimostrare
che
quel
che
si
colpì
di
fatto
non
fu
il
sovrareddito
differenziale
,
ma
il
reddito
normale
,
calcolato
per
medie
e
per
confronti
e
per
criteri
generali
,
ossia
nuovamente
una
combinazione
,
mutevole
da
classe
a
classe
,
di
i
,
s
i
ed
s
m
.
Fu
molto
bene
,
come
sarà
dimostrato
in
seguito
,
che
sia
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
per
gli
affittuari
sia
l
'
imposta
sui
redditi
agrari
per
le
altre
classi
agricole
siano
state
condotte
dall
'
esperienza
a
colpire
i
redditi
normali
invece
dei
sovraredditi
o
rendite
;
ma
la
loro
natura
originaria
di
imposte
volte
a
percuotere
redditi
di
«
classi
»
sociali
più
che
di
«
categorie
»
economiche
ha
prodotto
alcuni
effetti
non
commendevoli
.
59
.
Innanzitutto
,
poiché
si
volevano
colpire
affittuari
,
proprietari
coltivatori
in
economia
,
o
,
come
si
esprimono
le
tabelle
,
a
bracciantato
,
proprietari
coltivatori
diretti
,
proprietari
con
fondi
a
mezzadria
e
mezzadri
,
il
legislatore
fu
tratto
alle
disuguaglianze
di
trattamento
che
sopra
furono
già
descritte
:
a
)
rispetto
all
'
aliquota
,
la
quale
è
più
grave
per
gli
affittuari
e
per
i
dirigenti
salariati
(
fattori
,
campari
ecc
.
)
che
per
le
altri
classi
sociali
agricole
;
b
)
rispetto
al
campo
di
tassazione
;
ristretto
nel
caso
del
proprietario
conduttore
ad
economia
con
bracciantato
ed
a
mezzadria
,
per
il
quale
si
suppone
che
tutto
il
lavoro
manuale
di
coltivazione
sia
prestato
da
braccianti
estranei
e
per
conseguenza
l
'
imposta
colpisce
soltanto
,
in
tutto
per
il
conduttore
ad
economia
e
in
parte
per
il
conduttore
a
mezzadria
,
l
'
interesse
delle
scorte
(
i
)
ed
il
salario
del
lavoro
di
direzione
dell
'
impresa
(
s
i
)
;
maggiore
per
il
fittaiolo
,
per
cui
la
tassazione
può
(
non
deve
,
potendosi
nelle
grandi
affittanze
escludere
che
un
lavoro
manuale
sia
prestato
dal
fittaiolo
e
dalla
sua
famiglia
)
estendersi
inoltre
al
salario
(
s
m
)
del
lavoro
manuale
prestato
da
lui
,
dalla
moglie
e
dai
figli
occupati
nell
'
azienda
ed
al
cui
mantenimento
egli
sia
obbligato
;
maggiore
del
pari
per
il
proprietario
coltivatore
diretto
;
e
,
finalmente
massimo
per
il
mezzadro
sino
a
colpire
altresì
il
salario
del
lavoro
manuale
prestato
dagli
altri
membri
della
famiglia
colonica
.
Chiamasi
per
l
'
appunto
tassazione
«
per
classi
sociali
»
quella
ordinata
nelle
due
imposte
di
ricchezza
mobile
e
sui
redditi
agrari
,
non
perché
tale
denominazione
sia
usata
nella
legge
,
la
quale
anzi
in
apparenza
si
inspira
a
principî
di
uguaglianza
di
trattamento
,
ma
perché
tale
sua
indole
risulta
chiarissima
dalla
diversità
dell
'
oggetto
dell
'
imposta
nei
differenti
casi
.
60
.
Varie
sono
le
conseguenze
derivanti
dalla
diversità
dell
'
oggetto
colpito
:
la
prima
delle
quali
è
che
lo
stesso
reddito
,
salario
del
lavoro
manuale
,
viene
tassato
nei
casi
nei
quali
il
lavoro
sia
prestato
dal
capo
dell
'
azienda
o
da
suoi
familiari
,
nelle
diverse
accezioni
,
giuridica
od
economica
,
del
vocabolo
di
famiglia
,
e
rimane
esente
invece
dall
'
imposta
quando
sia
prestato
da
estranei
:
offesa
al
canone
dell
'
uguaglianza
tributaria
.
61
.
La
seconda
è
l
'
incentivo
per
tal
modo
dato
alla
frode
fiscale
,
essendo
ovvio
l
'
interesse
del
fittaiolo
di
apparire
immune
,
lui
e
la
famiglia
,
dalla
lebbra
del
lavoro
manuale
,
del
proprietario
coltivatore
a
farsi
ritenere
piuttosto
coltivatore
ad
economia
che
diretto
,
e
del
mezzadro
a
parere
invece
lavoratore
obbligato
ad
anno
;
ed
essendo
ovvia
la
tendenza
opposta
del
funzionario
finanziario
a
negare
le
detrazioni
,
supposte
sempre
frodolente
,
anche
laddove
esse
sono
conformi
a
realtà
:
offesa
al
canone
della
certezza
dell
'
imposta
.
62
.
La
terza
è
l
'
incentivo
effettivamente
fornito
,
nei
casi
marginali
,
a
passare
dal
tipo
di
conduzione
più
tassato
a
quello
meno
tassato
.
Conviene
di
più
,
a
parità
di
ogni
altra
condizione
,
la
coltivazione
ad
economia
con
bracciantato
di
quella
diretta
,
perché
si
risparmia
l
'
imposta
sul
salario
del
lavoro
manuale
;
e
per
tal
modo
si
dà
,
entro
i
limiti
modesti
del
peso
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
,
l
'
ultimo
tratto
alla
risoluzione
dei
dubbi
in
cui
qualche
proprietario
si
trova
,
se
far
seguire
ai
figli
qualche
mestiere
cittadino
piuttostoché
il
rude
lavoro
dei
campi
.
Conviene
di
più
la
coltivazione
ad
economia
,
con
braccianti
obbligati
ad
anno
,
piuttostoché
là
coltivazione
a
mezzadria
,
perché
la
somma
delle
imposte
che
proprietario
e
mezzadro
pagano
nel
secondo
caso
è
maggiore
dell
'
imposta
che
il
solo
proprietario
paga
nel
primo
caso
;
e
così
si
dà
un
colpo
al
sistema
della
partecipazione
nelle
campagne
.
Né
vale
il
dire
che
il
reddito
del
proprietario
coltivatore
diretto
o
del
mezzadro
sia
più
sicuro
di
quello
del
bracciante
agricolo
o
dell
'
operaio
cittadino
;
poiché
questa
,
se
è
ragione
valida
per
tassare
con
aliquote
meno
aspre
i
redditi
meno
sicuri
-
-
che
è
criterio
pacifico
di
differenziazione
-
-
,
non
giustifica
la
esenzione
e
sovratutto
lascia
insoluto
il
quesito
:
quale
tra
le
due
specie
di
reddito
è
meno
sicura
?
Il
quesito
pare
debba
risolversi
guardando
non
alle
opinioni
arbitrarie
dei
dottori
e
dei
legislatori
,
bensì
alla
scelta
che
le
due
classi
interessate
fanno
tra
le
varie
specie
di
reddito
.
Quasi
mai
accade
in
verità
che
un
cittadino
si
trasformi
in
contadino
;
mentre
è
grave
la
lagnanza
contro
la
propensione
dei
contadini
ad
inurbarsi
.
Il
che
dipende
da
molte
cause
;
ma
,
se
s
'
interrogano
i
contadini
medesimi
,
è
frequente
,
insistentissima
fra
tutte
,
la
risposta
che
essi
vanno
in
cerca
di
un
salario
sicuro
,
periodico
,
in
cifra
fissa
,
su
cui
non
geli
o
piova
o
grandini
o
si
abbatta
la
stretta
di
caldo
o
la
peronospora
od
altro
malanno
consueto
nella
campagna
.
Opinione
che
,
essendo
seguita
dal
fatto
,
annulla
le
escogitazioni
dei
dottori
intorno
alla
felicità
del
vivere
agreste
.
Dunque
l
'
imposta
,
favorendo
una
mutazione
di
metodi
culturali
,
che
altrimenti
non
si
sarebbe
avverata
con
uguale
frequenza
,
aggiunge
a
se
stessa
il
costo
di
una
scelta
economicamente
meno
feconda
tra
i
metodi
di
conduzione
terriera
:
offesa
al
noto
canone
,
pur
smithiano
,
per
cui
i
tributi
debbono
essere
ordinati
in
modo
che
il
costo
di
esazione
sia
il
minimo
ossia
che
al
costo
del
tributo
pagato
all
'
erario
non
si
aggiungano
falsi
costi
accessori
derivanti
dalla
mala
sua
organizzazione
.
I
danni
della
incertezza
e
della
differenzialità
dall
'
imposta
sono
attenuati
soltanto
dal
lieve
peso
delle
aliquote
ripetutamente
ridotte
.
A
che
vale
un
tributo
il
quale
,
per
non
nuocere
,
è
costretto
ad
annullare
se
stesso
?
63
.
Così
grande
è
la
diversità
dei
metodi
di
conduzione
nelle
diverse
regioni
agricole
italiane
che
pare
vano
il
tentativo
di
volere
adeguare
tutte
le
figure
di
classi
sociali
agricole
da
noi
esistenti
ad
alcune
poche
fondamentali
.
Le
tabelle
governative
contemplano
un
solo
contratto
di
partecipazione
:
la
mezzadria
pura
,
in
cui
il
proprietario
conferisce
metà
dei
capitali
circolanti
e
l
'
opera
di
direzione
,
il
mezzadro
l
'
altra
metà
dei
capitali
medesimi
e
l
'
opera
manuale
ed
i
prodotti
si
dividono
per
esatta
metà
.
I
redditi
imponibili
delle
tabelle
furono
calcolati
su
questa
base
e
,
ove
siano
stati
esattamente
accertati
,
possono
essere
considerati
equi
entro
i
limiti
della
fatta
ipotesi
.
Ma
se
l
'
ipotesi
di
fatto
muta
,
la
distribuzione
dell
'
imposta
diventa
iniqua
.
Se
il
capitale
è
tutto
del
proprietario
o
tutto
del
mezzadro
e
se
,
per
conseguenza
,
i
prodotti
della
stalla
od
altri
spettano
soltanto
all
'
uno
od
all
'
altro
o
sono
divisi
altrimenti
che
per
metà
,
le
tabelle
avrebbero
dovuto
essere
variate
.
Il
che
in
concreto
non
accade
quasi
mai
.
Come
furono
tassati
i
coloni
terziari
od
i
semplici
partecipanti
a
qualche
prodotto
?
Il
sistema
della
tassazione
per
«
classi
sociali
»
inevitabilmente
pone
problemi
quasi
insolubili
.
64
.
Dà
luogo
a
confronti
odiosi
tra
redditi
uguali
.
Vivono
in
zone
agrarie
vicine
l
'
uno
accanto
all
'
altro
contratti
di
fitto
e
di
mezzadria
,
in
cui
il
canone
di
fitto
pagato
per
il
primo
fondo
è
uguale
alla
media
della
quota
padronale
nel
secondo
caso
,
depurati
amendue
delle
spese
attinenti
al
domino
del
fondo
.
Si
usa
il
primo
contratto
per
fondi
di
pianura
a
cereali
ed
a
prati
;
si
usa
il
secondo
per
fondi
collinosi
a
vigna
o
ad
altre
culture
arboree
.
Il
proprietario
non
contribuisce
né
all
'
uno
né
all
'
altro
caso
con
capitali
scorte
ed
anticipazioni
;
e
in
amendue
presta
o
fa
prestare
il
lavoro
di
vigilanza
sulla
coltivazione
che
è
richiesto
per
la
conservazione
della
proprietà
(
s
d
)
.
Nel
secondo
caso
,
il
proprietario
ha
scelto
la
conduzione
a
mezzadria
,
non
perché
sia
più
redditizia
del
metodo
del
fitto
,
ma
perché
questo
sarebbe
troppo
pericoloso
per
lui
.
Si
applica
l
'
avvertenza
citata
sopra
(
§
3
)
di
Pompeo
Neri
,
quando
insegna
agli
stimatori
che
«
il
prodotto
della
rendita
non
debba
uguagliarsi
rigorosamente
all
'
affitto
in
denaro
»
;
ché
,
se
il
proprietario
affittasse
,
il
fittaiolo
potrebbe
ben
pagare
100
quando
la
rendita
dominicale
è
solo
60
,
perché
egli
si
ripromette
di
sfruttare
le
viti
e
le
piante
fruttifere
nei
pochi
anni
di
sua
conduzione
(
H
da
cultura
di
rapina
)
.
Quindi
il
proprietario
è
costretto
a
scegliere
la
mezzadria
per
assicurare
la
conservazione
del
fondo
,
ma
,
non
volendo
correre
tutte
le
alee
della
conduzione
,
affitta
al
mezzadro
,
per
lo
più
ad
un
canone
nominale
,
inferiore
a
quello
corrente
,
la
superficie
a
prato
,
rinunciando
agli
utili
della
stalla
.
Tuttavia
,
sebbene
la
quota
padronale
sia
in
media
uguale
al
canone
di
fitto
«
normale
»
che
egli
percepirebbe
,
se
potesse
scegliere
un
diverso
metodo
non
rapinatore
di
conduzione
,
ed
eguale
al
fitto
che
i
proprietari
di
zone
vicine
di
pianura
riscuotono
a
parità
di
capitale
impiegato
,
egli
è
colpito
,
mentre
il
vicino
è
esente
dall
'
imposta
sui
profitti
agrari
.
La
tassazione
«
per
classi
sociali
»
ha
invero
configurato
il
proprietario
che
affitta
quale
persona
«
passiva
»
nel
processo
produttivo
e
quindi
non
tassabile
,
mentre
il
proprietario
che
dà
a
mezzadria
è
persona
«
attiva
»
,
procacciatrice
di
profitti
tassabili
.
65
.
Il
sistema
dà
inoltre
occasione
a
confondere
il
reddito
normale
derivante
dalla
produzione
ottenuta
in
condizioni
ordinarie
di
cultura
(
Po
e
Pmo
)
con
i
sovraredditi
eccezionali
(
R
)
o
con
le
pseudo
-
rendite
da
rapina
o
da
vincoli
legali
o
da
variazioni
monetarie
(
H
)
,
e
persino
con
i
vantaggi
(
V
)
morali
,
famigliari
,
sociali
,
politici
attinenti
al
possesso
ed
al
godimento
della
terra
.
Toccasi
qui
un
punto
intorno
a
cui
è
impossibile
fornire
dimostrazioni
precise
,
essendo
rimasti
ignoti
i
procedimenti
seguiti
nella
formazione
delle
tabelle
governative
per
i
redditi
agrari
.
Ma
vi
sono
alcuni
indizi
,
i
quali
mettono
in
rilievo
il
pericolo
di
cadere
nei
vizi
ora
detti
e
la
necessità
di
seguire
un
metodo
che
ce
ne
tenga
lontani
.
Antica
era
invero
la
richiesta
di
assoggettare
i
redditi
agrari
all
'
imposta
;
ma
,
nonostante
i
precedenti
del
1864
e
del
1885
e
le
ripetute
proposte
concretate
finalmente
nel
disegno
di
legge
Meda
,
essa
non
avrebbe
forse
trovato
ascolto
,
se
non
fosse
sopravvenuta
la
guerra
a
concedere
profitti
,
che
parvero
cospicui
,
ai
proprietari
coltivatori
ed
ai
mezzadri
.
Parvero
cospicui
sovratutto
facendo
il
confronto
tra
il
fittaiuolo
,
colpito
dall
'
imposta
sui
sopraprofitti
di
guerra
,
e
le
altre
classi
agricole
,
esenti
.
Sia
aumentato
,
ad
ipotesi
,
durante
la
guerra
il
prodotto
netto
pel
fittaiolo
,
detratte
tutte
le
spese
,
ad
eccezione
del
canone
di
fitto
,
da
100
a
400
.
Prima
il
prodotto
netto
100
dividevasi
in
80
canone
al
proprietario
e
20
profitto
del
fittaiuolo
.
Dopo
,
rimanendo
invariato
il
canone
di
fitto
,
a
causa
delle
leggi
di
vincolo
o
dei
contratti
vigenti
,
in
80
,
il
profitto
del
fittaiuolo
crebbe
a
400
meno
80
ossia
a
320
.
Poiché
320
è
una
quantità
sedici
volte
superiore
a
20
,
fu
concluso
che
i
profitti
agricoli
fossero
aumentati
da
1
a
16
.
Non
si
può
escludere
del
tutto
,
nel
leggere
le
tabelle
governative
,
che
un
residuo
della
mentalità
bellica
non
fosse
vivo
ancora
,
sia
pure
in
misura
attenuata
,
in
coloro
che
ne
fissarono
le
cifre
,
non
di
rado
discordanti
con
quelle
che
vanno
oggi
d
'
altro
canto
determinandosi
per
le
rendite
dominicali
.
Il
pericolo
di
scambiare
H
per
una
parte
di
P
è
infatti
grave
.
Pure
essendo
il
reddito
netto
400
divisibile
per
«
categorie
»
economiche
in
:
320
reddito
dominicale
tassabile
con
l
'
imposta
fondiaria
ed
80
reddito
agrario
tassabile
con
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
(
o
con
la
nuova
sui
redditi
agrari
)
,
di
fatto
il
fittaiuolo
o
coltivatore
si
appropria
,
a
causa
dei
vincoli
e
delle
convenzioni
,
240
delle
320
unità
di
reddito
dominicale
e
le
aggrega
alle
80
,
che
sono
vero
reddito
agrario
.
Quelle
240
sono
una
pseudo
rendita
(
h
v
)
transitoriamente
spettante
al
coltivatore
,
invece
che
una
rendita
(
r
t
)
od
una
quasi
rendita
(
r
c
)
spettante
al
proprietario
;
e
l
'
imposta
mobiliare
può
colpirle
in
quanto
il
metodo
di
tassazione
«
per
classi
sociali
»
induce
il
funzionario
tassatore
a
considerare
come
un
'
ingiustizia
che
le
240
siano
esenti
,
benché
percepite
dal
coltivatore
,
solo
perché
l
'
analisi
economica
le
dichiara
appartenenti
ad
una
categoria
economica
(
reddito
dominicale
)
già
tassata
da
un
'
altra
imposta
.
66
.
Ove
anche
si
faccia
astrazione
dai
vincoli
legali
,
la
tassazione
«
per
classi
»
pecca
non
di
rado
contro
il
principio
della
contemporaneità
delle
valutazioni
.
Non
è
necessario
che
le
lustrazioni
dell
'
imponibile
dei
proprietari
terrieri
avvengano
contemporaneamente
a
quelle
dell
'
imponibile
dei
coltivatori
,
fittaiuoli
,
mezzadri
.
Le
une
erano
o
avrebbero
dovuto
essere
trentennali
;
le
altre
seguono
le
variazioni
più
frequenti
dei
redditi
mobiliari
.
Finché
la
moneta
è
stabile
,
gli
errori
possono
non
essere
gravissimi
.
Non
così
quando
la
moneta
del
paese
muta
nel
tempo
di
pregio
.
È
accaduto
in
Italia
che
,
fermo
rimanendo
il
reddito
imponibile
fondiario
ad
80
,
l
'
aliquota
dell
'
imposta
dovesse
essere
spinta
al
100
per
cento
e
più
,
il
che
equivaleva
a
quadruplicare
l
'
imponibile
fondiario
a
320
,
mantenendo
ferma
l
'
aliquota
al
25
per
cento
.
Nel
frattempo
,
poiché
formalmente
l
'
imponibile
fondiario
rimaneva
invariato
ad
80
lire
,
poté
accadere
che
la
differenza
tra
80
e
320
fosse
in
parte
considerata
reddito
del
coltivatore
agricolo
e
tassata
con
l
'
imposta
mobiliare
;
sicché
questa
,
la
quale
vorrebbe
colpire
redditi
«
normali
»
può
essere
tratta
a
colpire
per
la
seconda
volta
quel
medesimo
reddito
che
già
,
attraverso
l
'
aumento
d
'
aliquota
,
era
stato
colpito
dalla
fondiaria
,
e
che
dovrà
ben
presto
,
dalla
lustrazione
catastale
,
essere
acquisito
anche
formalmente
alla
imposizione
fondiaria
.
67
.
Un
'
ultima
ragione
di
disuguaglianza
deve
ancora
essere
menzionata
rispetto
al
sistema
di
tassazione
per
classi
sociali
;
ed
è
il
pericolo
che
si
consideri
prodotto
ordinario
del
fondo
quello
che
invece
è
un
vantaggio
morale
o
familiare
o
sociale
o
politico
connesso
col
possesso
della
terra
.
Il
punto
di
partenza
del
ragionamento
è
corretto
:
per
qual
ragione
un
imprenditore
a
parità
di
superficie
,
di
cultura
e
di
qualità
dovrebbe
guadagnar
meno
di
un
altro
?
Da
questa
osservazione
discende
il
concetto
del
reddito
«
ordinario
»
dominicale
,
assunto
dai
catasti
e
di
quella
tassazione
per
categorie
economiche
,
che
più
sotto
,
si
dichiarerà
doversi
preferire
anche
per
i
redditi
agrari
.
La
terra
deve
pagare
cioè
,
a
parità
di
condizioni
agronomiche
ed
economiche
,
uguale
imposta
qualunque
sia
il
metodo
di
conduzione
,
siano
molti
o
pochi
i
membri
della
famiglia
,
sia
il
concetto
della
famiglia
colonica
più
ristretto
od
esteso
di
quella
della
famiglia
giuridica
.
Ma
nel
sistema
della
tassazione
per
classi
sociali
,
il
confronto
non
si
fa
obbiettivamente
fra
terreni
diversamente
produttivi
per
diverso
stato
di
fatto
nel
quale
si
trovano
,
astraendo
da
sovraredditi
,
pseudo
rendite
e
vantaggi
extra
economici
,
elementi
che
non
rientrano
nel
prodotto
ordinario
della
coltivazione
.
Esso
si
impernia
invece
sul
prodotto
ottenuto
dall
'
imprenditore
tipico
,
il
quale
è
capace
di
ottenere
un
prodotto
ordinario
.
Tutti
gli
altri
imprenditori
,
che
per
condizioni
obbiettive
di
terreno
e
subiettive
di
composizione
familiare
,
di
numero
di
braccia
gli
si
uguagliano
,
sono
reputati
avere
lo
stesso
reddito
,
anche
se
in
realtà
il
terreno
non
ne
è
capace
e
il
coltivatore
si
acconcia
al
minor
prodotto
in
vista
di
vantaggi
extra
economici
.
Col
sistema
della
tassazione
per
categorie
economiche
si
paga
solo
sul
prodotto
ordinario
(
Po
+
Pmo
)
;
con
quello
per
classi
sociali
può
accadere
che
si
paghi
inoltre
sui
vantaggi
(
Po
+
Pmo
+
V
)
.
Non
è
naturalmente
agevole
di
calcolare
il
peso
concreto
di
questa
possibilità
;
ma
,
pur
supponendolo
scarso
,
la
mera
possibilità
medesima
è
nuovo
argomento
a
pro
di
un
diverso
metodo
di
tassazione
.
68
.
La
seconda
maniera
di
tassazione
dei
redditi
terrieri
è
quella
«
per
impresa
»
,
per
cui
l
'
imposta
cade
sull
'
imprenditore
agricolo
e
lascia
a
lui
la
cura
di
ripartire
l
'
ammontare
tra
i
diversi
partecipanti
al
prodotto
agricolo
.
Questa
maniera
può
adottarsi
tanto
se
si
vogliono
colpire
solo
i
redditi
ordinari
(
contenuti
in
Po
e
Pmo
)
ovvero
ancora
le
rendite
ed
i
vantaggi
psicologici
(
R
,
H
,
e
V
)
.
La
tassazione
«
per
impresa
»
è
in
apparenza
semplice
,
poiché
un
solo
contribuente
risponde
dinnanzi
alla
finanza
;
si
fa
un
solo
accertamento
,
si
riducono
al
minimo
gli
attriti
di
esazione
.
Ma
tale
semplicità
si
ottiene
a
scapito
:
-
-
della
educazione
politica
e
tributaria
dei
contribuenti
,
poiché
,
con
la
figura
del
contribuente
esattore
coatto
dell
'
imposta
gravante
su
altri
,
il
proprietario
,
il
contadino
,
il
mezzadro
non
hanno
notizia
diretta
dell
'
imposta
che
su
di
essi
grava
,
non
ne
sentono
la
gravezza
e
quindi
non
sono
interessati
al
controllo
sulla
cosa
pubblica
.
Molte
imposte
e
cioè
quasi
tutte
quelle
sui
consumi
e
quelle
esatte
all
'
origine
hanno
cotal
vizio
.
Fu
lodato
il
legislatore
italiano
quando
cercò
di
ridurlo
facendo
obbligatoria
la
rivalsa
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
nella
categoria
C2
dei
redditi
da
stipendi
o
salari
.
Epperciò
pare
biasimevole
quel
metodo
di
tassazione
,
come
quello
per
impresa
,
al
quale
quel
vizio
è
connaturato
;
-
-
della
economicità
,
poiché
l
'
imposta
dovrebbe
seguire
le
vicende
variabili
delle
imprese
economiche
,
le
quali
cambiano
dimensioni
ad
ogni
compra
vendita
,
successione
,
variazione
di
famiglie
agricole
.
Già
ora
che
l
'
imposta
sui
redditi
agrari
è
congegnata
per
classi
sociali
,
la
variazione
sopravvenuta
da
un
anno
all
'
altro
nel
modo
di
conduzione
di
un
fondo
,
col
conseguente
passaggio
di
categoria
e
di
tariffa
,
per
es
.
,
da
coltivazione
diretta
a
quella
a
bracciantato
,
o
da
mezzadria
ad
affitto
,
dà
luogo
a
complicati
lavori
di
accertamenti
nuovi
e
di
rimborsi
.
Se
l
'
imposta
fosse
distribuita
«
per
imprese
»
,
ad
ogni
variazione
della
dimensione
e
della
qualità
dei
parecchi
milioni
di
imprese
agricole
esistenti
in
Italia
,
dovrebbe
aver
luogo
una
rivalutazione
del
reddito
.
Il
costo
sarebbe
altissimo
,
gli
errori
frequenti
;
il
malcontento
dei
contribuenti
grande
;
nullo
il
vantaggio
dell
'
amministrazione
;
-
-
della
equità
,
poiché
un
fattore
non
trascurabile
della
distribuzione
dell
'
imposta
è
il
luogo
su
cui
primamente
questa
è
assisa
.
Sia
100
l
'
imposta
pagata
dall
'
imprenditore
agricolo
(
fittaiuolo
,
mezzadro
,
o
proprietario
coltivatore
diretto
)
,
gravato
dal
carico
di
ripartirla
tra
se
stesso
,
il
proprietario
,
gli
agenti
a
stipendio
,
i
braccianti
giornalieri
.
E
sia
anche
100
la
somma
delle
imposte
che
,
adottando
una
delle
altre
tre
maniere
di
tassazione
distintamente
graverebbero
le
diverse
persone
partecipanti
alla
produzione
.
La
distribuzione
finale
dell
'
imposta
dovrebbe
,
in
teoria
pura
economica
,
essere
uguale
nei
due
casi
;
ma
non
è
,
perché
nel
passaggio
dal
contribuente
percosso
a
quello
inciso
si
debbono
superare
attriti
molteplici
,
i
quali
scemano
la
fluidità
del
movimento
.
Ad
impedire
il
danno
,
il
legislatore
può
attribuire
all
'
imprenditore
diritto
ed
anzi
far
obbligo
di
rivalsa
contro
gli
altri
partecipi
,
per
determinate
parti
aliquote
del
carico
totale
;
ma
se
le
parti
aliquote
debbono
essere
determinate
dalla
legge
,
se
si
vuole
escludere
ogni
sospetto
di
profitto
per
l
'
imprenditore
,
o
per
qualsiasi
altra
persona
(
proprietario
,
mezzadro
,
agente
)
alla
quale
fosse
affidato
il
compito
della
ripartizione
a
danno
degli
altri
partecipanti
al
prodotto
totale
,
il
metodo
si
risolve
nell
'
uno
o
nell
'
altro
dei
due
metodi
rivali
delle
classi
sociali
e
delle
categorie
economiche
.
A
che
pro
,
dunque
,
scegliere
proprio
quel
metodo
il
quale
impone
alla
finanza
il
duplice
compito
ed
ai
contribuenti
il
duplice
costo
della
attuazione
sua
e
quella
nel
tempo
stesso
di
un
altro
metodo
?
69
.
Rimane
da
esaminare
l
'
ultimo
metodo
di
tassazione
«
per
categorie
economiche
»
,
il
quale
si
attua
quando
l
'
imposta
colpisce
la
rendita
e
la
quasi
rendita
dominicale
,
l
'
interesse
del
capitale
scorte
ed
anticipazioni
,
i
salari
di
direzione
dominicale
o
d
'
impresa
,
i
salari
del
lavoro
manuale
e
simiglianti
quantità
economiche
astratte
,
senza
curarsi
delle
persone
e
delle
classi
sociali
tra
cui
i
redditi
medesimi
vanno
distribuiti
.
Consiste
il
metodo
in
ciò
che
non
si
ha
riguardo
alla
diversa
natura
dei
contratti
agrari
con
cui
si
conducono
i
fondi
rustici
.
Essendo
in
condizioni
«
normali
»
,
il
reddito
dominicale
,
quello
industriale
e
quelli
di
lavoro
uguali
,
sia
che
appartengano
ad
un
proprietario
coltivatore
in
economia
o
diretto
o
ad
un
fittaiuolo
o
ad
un
mezzadro
o
a
un
obbligato
fisso
o
bracciante
,
la
tassazione
dei
redditi
ordinari
(
che
fanno
parte
di
Po
ed
Pmo
)
può
aver
luogo
separatamente
da
quella
delle
rendite
(
R
)
,
pseudo
rendite
(
H
)
e
dei
vantaggi
extra
economici
(
V
)
.
Ciò
è
opportuno
sia
per
tassare
soltanto
quelle
tra
le
qualità
indicate
che
si
giudichi
opportuno
sottomettere
a
tassazione
,
sia
per
adattare
ad
ogni
tipo
di
reddito
la
maniera
più
conveniente
di
accertamento
e
di
tassazione
.
Ove
si
ritenga
corretto
tassare
soltanto
i
redditi
ordinari
,
è
possibile
,
con
questo
metodo
,
eliminare
l
'
involontario
equivoco
tra
essi
e
le
rendite
o
pseudo
rendite
o
vantaggi
.
Mentre
si
tassano
o
si
esentano
ugualmente
uguali
redditi
e
non
si
dà
perciò
alcun
premio
ad
una
maniera
speciale
di
conduzione
di
terreni
contro
le
altre
,
è
possibile
applicare
alle
diverse
categorie
di
reddito
il
trattamento
particolare
che
il
legislatore
reputi
opportuno
,
degradando
,
ad
esempio
,
dall
'
aliquota
massima
per
le
rendite
dominicali
e
le
quasi
rendite
ad
aliquote
via
via
minori
per
gli
interessi
di
capitale
,
ed
i
salari
di
direzione
dominicale
d
'
impresa
e
di
lavoro
manuale
.
70
.
A
questa
maniera
di
tassazione
si
può
muovere
il
rimprovero
di
essere
ordinata
per
categorie
astratte
e
non
per
persone
concrete
;
sulla
rendita
e
sulla
quasi
rendita
e
non
sul
proprietario
di
terreni
;
sul
salario
dominicale
e
non
sul
fattore
;
sul
salario
di
impresa
e
sul
salario
del
lavoro
manuale
e
non
sul
bracciante
.
C
'
è
qualche
forza
in
questo
rimprovero
;
ma
essa
è
tutta
contenuta
in
due
punti
,
che
fa
duopo
eliminare
preliminarmente
.
La
prima
è
la
tassazione
del
reddito
del
lavoro
manuale
.
È
grave
macchia
dell
'
imposta
mobiliare
italiana
di
avere
seguito
nella
tassazione
del
lavoro
manuale
criteri
incerti
e
contraddittori
.
Il
salario
del
lavoro
manuale
è
tassato
:
-
-
quando
esso
è
misto
col
compenso
del
lavoro
di
direzione
e
coll
'
interesse
del
capitale
impiegato
dall
'
industriale
e
dal
commerciante
(
cat
.
B
)
.
Di
qui
una
sperequazione
stridente
tra
le
piccole
imprese
,
a
cui
unicamente
tale
tassazione
si
applica
perché
il
titolare
,
la
moglie
ed
i
figli
prestano
l
'
opera
loro
nell
'
azienda
e
le
medie
e
grandi
imprese
,
in
cui
il
lavoro
manuale
è
riservato
a
salariati
avventizi
esenti
dall
'
imposta
;
-
-
quando
esso
è
riscosso
da
salariati
dipendenti
dallo
stato
,
dalle
provincie
,
dai
comuni
,
da
società
sovvenzionate
,
da
enti
pubblici
e
somiglianti
contribuenti
,
i
cui
redditi
comodamente
si
possono
accertare
,
laddove
gli
operai
e
manovali
non
legati
da
contratto
di
lavoro
stabile
ne
vanno
di
fatto
immuni
.
Tutto
ciò
è
incongruo
;
e
non
può
fornire
argomento
valido
per
importare
le
sperequazioni
vigenti
dal
campo
industriale
al
campo
agricolo
.
Il
problema
dell
'
imposizione
sui
salari
agricoli
deve
,
al
par
di
quello
sui
salari
industriali
,
essere
risoluto
armonicamente
ed
equamente
in
relazione
alla
speciale
natura
del
reddito
salario
rispetto
alla
periodicità
ed
ai
rischi
di
disoccupazione
,
malattia
,
infortuni
,
vecchiaia
,
ecc
.
ecc
.
Né
può
dirsi
,
come
già
fu
chiarito
sopra
,
che
il
salario
di
lavoro
manuale
acquisti
certezza
quando
esso
sia
misto
con
quello
di
interesse
di
capitale
e
di
salario
.
L
'
ipotesi
di
costanza
si
fa
per
i
redditi
dominicali
e
di
industria
sia
perché
i
soggetti
di
questi
redditi
sono
normalmente
capaci
di
compensare
gli
scarti
al
disotto
con
quelli
al
disopra
della
media
,
sia
perché
il
criterio
dell
'
ordinarietà
è
utilissimo
al
raggiungimento
di
fini
economici
.
Sarebbe
eccessiva
pretesa
chiedere
al
lavoratore
di
pagare
imposte
costanti
anche
in
tempo
di
disoccupazione
e
di
crisi
;
e
tal
pretesa
,
che
giova
verso
il
proprietario
e
l
'
imprenditore
agricolo
,
non
si
vede
quale
spinta
possa
dare
alla
produttività
del
lavoro
.
Nessuna
differenza
esiste
tra
salari
agricoli
e
salari
industriali
;
ché
entrambi
sono
soggetti
a
vicissitudini
stagionali
,
a
crisi
di
disoccupazione
e
tendono
ogni
giorno
più
a
diventare
intercomunicanti
tra
di
loro
.
La
localizzazione
di
molte
imprese
industriali
nelle
campagne
,
la
facilità
nelle
comunicazioni
,
la
diversità
delle
occupazioni
a
cui
attendono
i
membri
delle
stesse
famiglie
hanno
fatto
sì
che
siano
frequenti
i
casi
di
persone
che
or
attendono
a
lavori
agricoli
ed
ora
a
lavori
industriali
e
che
nelle
stesse
famiglie
siano
facili
i
confronti
tra
salari
dell
'
una
e
quelli
dell
'
altra
specie
.
Esiste
una
popolazione
marginale
,
la
quale
agevolmente
si
sposta
e
con
i
suoi
spostamenti
palesa
a
tutti
il
danno
delle
sperequazioni
tributarie
.
Questa
popolazione
si
sposta
altresì
da
tipo
a
tipo
di
lavoratore
agricolo
;
il
piccolo
proprietario
,
nei
momenti
lasciatigli
liberi
dalla
sua
minuscola
azienda
,
si
fa
bracciante
al
soldo
altrui
;
il
mezzadro
ritorna
ad
essere
obbligato
fisso
o
servitore
di
campagna
,
ove
non
si
collochi
in
un
fondo
condotto
a
mezzadria
;
il
piccolo
fittaiuolo
non
di
rado
lavora
qualche
giornata
a
salario
od
assume
terreni
a
partecipazione
.
Il
salario
di
intrapresa
(
s
i
)
è
connesso
coll
'
interesse
(
i
)
del
capitale
scorte
;
non
così
il
salario
del
lavoro
manuale
(
s
m
)
il
quale
,
quand
'
anche
sia
goduto
da
piccoli
proprietari
,
fittaiuoli
o
mezzadri
,
segue
le
sorti
incerte
proprie
della
sua
natura
.
Ragioni
di
opportunità
fiscale
e
di
giustizia
tributaria
impongono
dunque
che
i
salari
di
lavoro
manuale
siano
trattati
tutti
alla
medesima
stregua
,
senza
badare
alla
loro
natura
agricola
od
industriale
,
tutti
esenti
o
tutti
tassati
,
e
nel
caso
di
tassazione
,
si
adottino
metodi
adatti
al
particolare
tipo
di
reddito
considerato
.
Quale
possa
essere
questo
metodo
,
non
è
qui
il
luogo
di
dire
.
Tenuità
dell
'
aliquota
,
per
compensare
l
'
incidenza
grave
delle
imposte
sui
consumi
;
esazione
comoda
,
compiuta
col
ministero
dei
datori
di
lavoro
,
per
facilitare
gli
accertamenti
e
la
riscossione
,
ma
senza
anticipazione
da
parte
di
essi
,
per
non
eliminare
la
consapevolezza
del
pagamento
del
tributo
da
parte
dei
lavoratori
:
questi
paiono
essere
i
caposaldi
della
tassazione
dei
salari
.
Qui
basti
di
aver
chiarito
che
le
imposte
terriere
non
debbono
aver
nulla
a
che
fare
con
la
tassazione
dei
salari
agricoli
,
da
chiunque
goduti
.
71
.
Si
rimprovera
in
secondo
luogo
al
metodo
della
tassazione
per
categorie
economiche
che
esso
reca
offesa
al
principio
della
personalità
dell
'
imposta
.
La
tassazione
per
classi
sociali
consente
invero
che
il
contribuente
detragga
dal
proprio
reddito
gli
interessi
su
debiti
contratti
per
la
produzione
del
reddito
medesimo
ed
a
lui
siano
attribuite
esenzioni
o
minorazioni
d
'
aliquota
nei
casi
di
redditi
minimi
e
mediocri
.
Così
si
fa
per
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
sui
fittaiuoli
e
per
l
'
imposta
speciale
sui
redditi
agrari
.
Invece
l
'
imposta
sui
terreni
,
la
quale
è
«
per
categorie
economiche
»
e
colpisce
la
rendita
e
la
quasi
rendita
dei
terreni
,
senza
preoccuparsi
delle
persone
dei
proprietari
,
non
concede
detrazione
di
annualità
passive
,
né
esenzioni
o
minorazioni
d
'
imposta
.
Se
anche
l
'
imposta
su
s
d
e
s
i
fosse
repartita
per
categorie
economiche
dovrebbe
seguire
le
regole
rigide
dell
'
attuale
imposta
sui
terreni
.
L
'
osservazione
è
esatta
.
Ma
la
detrazione
degli
interessi
sui
debiti
attualmente
concessa
ai
fittaiuoli
,
ai
proprietari
coltivatori
ed
ai
mezzadri
è
scritta
sulla
carta
,
non
operante
nella
realtà
.
L
'
adozione
delle
tabelle
ha
impedito
che
si
tenesse
conto
,
ai
fini
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
,
delle
situazioni
particolari
,
le
quali
sole
rendono
possibile
la
detrazione
dei
debiti
.
Quando
il
reddito
tassato
è
quello
ordinario
,
corrente
,
come
constatare
il
rapporto
di
causa
ed
effetto
che
deve
intercedere
tra
il
mutuo
contratto
e
la
produzione
ottenuta
?
La
produzione
,
essendo
ordinaria
,
resta
invariata
,
sia
che
un
capitale
assunto
a
mutuo
di
fatto
sia
stato
o
non
impiegato
.
A
che
pro
impacciarsi
di
debiti
produttivi
?
Poiché
il
mutuo
deve
inoltre
risultare
da
atto
scritto
e
si
deve
conoscere
il
nome
e
il
domicilio
del
creditore
nel
regno
,
allo
scopo
di
tassare
a
suo
carico
l
'
annualità
attiva
,
chiaro
è
come
rarissimi
,
limitati
a
qualche
mutuo
concesso
da
enti
esercitanti
il
credito
agrario
a
contribuenti
tassati
in
base
al
reddito
effettivo
agrario
risultante
da
bilanci
,
debbono
essere
stati
i
casi
di
effettuata
detrazione
di
interessi
sui
debiti
.
Ugualmente
appaiono
scritte
sulla
carta
le
esenzioni
e
minorazioni
d
'
imposta
per
redditi
minimi
.
Si
pensi
che
esenti
dall
'
imposta
sui
redditi
agrari
furono
soltanto
i
redditi
non
superiori
a
lire
535
all
'
anno
e
tali
furono
presunti
tutti
quei
redditi
i
quali
derivavano
da
fondi
assoggettati
ad
un
tributo
fondiario
erariale
principale
non
superiore
a
lire
dieci
.
Cifre
,
nella
odierna
svalutazione
monetaria
,
impalpabili
e
che
rimarrebbero
tali
anche
se
esse
fossero
moltiplicate
per
quattro
o
sei
volte
;
perché
corrispondenti
appena
a
quello
che
è
il
salario
corrente
del
bracciante
agricolo
.
Colui
il
quale
gode
di
tali
redditi
è
nulla
più
che
un
bracciante
e
sarà
avvantaggiato
nel
miglior
modo
quando
a
lui
si
faccia
quel
trattamento
particolare
che
deve
essere
riservato
in
genere
ai
salariati
manuali
.
Non
dovrebbe
essere
difficile
escogitare
all
'
uopo
spedienti
grazie
ai
quali
fossero
eliminate
dai
ruoli
delle
imposte
sugli
interessi
delle
scorte
(
i
)
e
sui
salari
di
direzione
(
s
d
)
e
d
'
impresa
(
s
)
tutte
le
quote
non
superiori
ad
un
minimo
stabilito
.
Si
gioverebbe
così
nel
tempo
stesso
agli
uffici
tributari
,
esonerandoli
del
carico
di
un
lavoro
defatigante
e
produttivo
di
centesimi
ed
ai
contribuenti
,
i
quali
a
ben
poco
od
a
quasi
nulla
rinuncerebbero
quando
perdessero
gli
illusori
benefici
della
personalità
.
72
.
I
benefici
stessi
sono
ben
poca
cosa
in
confronto
dei
vantaggi
di
certezza
e
di
comodità
di
pagamento
che
sono
inerenti
alla
tassazione
per
categorie
.
L
'
imposta
fondiaria
sui
terreni
,
che
già
segue
questa
regola
,
corre
le
sorti
della
terra
,
si
fraziona
,
si
cumula
agevolmente
ad
ogni
trapasso
;
non
richiede
nuovi
accertamenti
quando
muta
il
proprietario
.
Paga
la
terra
in
quanto
costituisce
particella
catastale
di
tal
classe
e
qualità
,
in
ragione
di
tariffa
nota
e
di
superficie
;
qualunque
notaio
o
perito
sa
fare
in
occasione
di
vendite
o
divisioni
ereditarie
il
calcolo
di
quanto
spetti
pagare
ad
ognuno
degli
aventi
causa
del
presente
possessore
.
La
voltura
catastale
può
tardare
e
sui
ruoli
può
per
qualche
anno
figurare
ancora
l
'
antico
proprietario
;
ma
l
'
imposta
viene
già
di
fatto
soluta
dai
successori
,
senza
uopo
che
intervenga
subito
l
'
amministrazione
e
senza
alcun
errore
.
Tra
una
lustrazione
e
l
'
altra
,
sovratutto
se
l
'
intervallo
legale
sia
di
decenni
,
non
occorrono
contatti
fra
contribuente
e
finanza
;
e
,
quando
la
lustrazione
del
catasto
ha
luogo
,
opera
per
criteri
generali
,
senza
discussioni
irritanti
,
e
senza
sperequazioni
accidentali
dovute
all
'
abilità
dei
contraenti
.
Questi
vantaggi
paiono
tanto
grossi
da
fare
apparire
irrilevante
il
risparmio
che
a
taluni
contribuenti
potrebbe
forse
consentire
il
metodo
personale
di
tassazione
.
La
procedura
defatigante
che
occorrerebbe
osservare
per
ottenere
la
detrazione
dei
debiti
e
la
esenzione
o
minorazione
d
'
imposta
per
le
quote
inferiori
al
minimo
esente
per
la
ragion
sopradetta
della
improduttività
fiscale
imporrebbe
un
dispendio
per
curiali
patrocinatori
e
per
tempo
perduto
di
gran
lunga
maggiore
della
imposta
condonata
.
Il
legislatore
,
il
quale
vuole
recare
beneficio
sostanziale
ai
contribuenti
e
deve
tenersi
lontano
delle
mere
apparenze
,
può
,
assai
acconciamente
,
giovare
alla
classe
dei
minori
contribuenti
,
ristringendo
il
campo
tassabile
alle
rendite
,
quasi
rendite
,
interessi
di
scorte
,
e
salari
di
direzione
e
d
'
impresa
e
largheggiando
nei
criteri
di
accertamento
ed
esenzione
dei
salari
del
lavoro
manuale
,
da
chiunque
prestato
.
73
.
I
criteri
di
personalità
,
possono
,
oltreché
pei
salari
del
lavoro
manuale
,
acconciamente
applicarsi
,
ove
si
reputi
possano
formare
oggetto
di
tassazione
,
ai
sovraredditi
o
rendite
(
R
)
,
nonché
ed
a
maggior
ragione
alle
pseudo
-
rendite
ed
ai
vantaggi
(
H
e
V
)
.
Mentre
il
reddito
ordinario
è
quello
che
si
presume
ottenersi
in
condizioni
normali
e
può
universalmente
tassarsi
,
secondo
criteri
generali
,
il
sovrareddito
è
un
fatto
differenziale
,
personale
che
,
secondo
l
'
intima
sua
natura
,
deve
essere
individuato
al
nome
dell
'
imprenditore
particolarmente
abile
o
perito
o
diligente
che
lo
consegue
.
La
sua
tassazione
deve
necessariamente
essere
personale
,
né
può
aver
luogo
per
presunzioni
generali
secondo
la
regola
che
a
data
terra
ed
a
dato
capitale
deve
conseguire
tale
o
tale
reddito
.
Al
criterio
del
«
deve
essere
»
fa
d
'
uopo
sostituire
il
criterio
dell
'
«
è
»
,
e
la
esistenza
del
sovrareddito
non
può
essere
accertata
se
non
mediante
accertamenti
individuali
,
scrutinio
scrupoloso
di
conti
,
indagini
su
capitali
impiegati
e
quindi
su
debiti
contratti
.
Esistono
dunque
,
per
i
sovraredditi
,
le
condizioni
opportune
affinché
la
indagine
fiscale
assuma
indole
personale
.
S
'
intende
che
la
tassazione
personale
dei
sovraredditi
è
subordinata
alla
condizione
che
si
voglia
tassarli
;
il
qual
punto
finora
non
fu
discusso
.
74
.
Cominciando
ora
a
discuterlo
,
si
elimini
innanzitutto
il
quesito
della
possibile
tassazione
dei
vantaggi
sociali
,
morali
,
famigliari
e
politici
attinenti
al
possesso
della
terra
.
Questi
vantaggi
si
pagano
bensì
(
ved
.
§
51
)
;
ma
sarebbe
sommamente
arbitrario
soggettarli
ad
imposte
;
poiché
,
per
la
stessa
ragione
,
bisognerebbe
tassare
tutti
gli
altri
piaceri
della
vita
,
che
spesso
non
si
traducono
in
moneta
:
il
rapimento
dell
'
asceta
,
le
sublimi
soddisfazioni
dell
'
artista
creatore
di
capolavori
artistici
,
dello
scienziato
scopritore
di
veri
,
del
politico
dominatore
di
popoli
,
del
capitano
vincitore
di
battaglie
.
L
'
imposta
colpisce
,
per
tutti
,
il
risultato
concreto
dell
'
opera
compiuta
,
il
frutto
,
il
reddito
;
non
può
colpire
le
soddisfazioni
puramente
psicologiche
.
Se
,
per
i
vantaggi
psicologici
derivanti
dalla
terra
,
si
avrebbe
l
'
opportunità
di
tassarli
attraverso
la
capitalizzazione
che
del
valore
annuo
di
essi
fa
il
mercato
,
la
tassazione
esclusiva
di
essi
sarebbe
scorretta
,
qualora
contemporaneamente
non
fossero
percossi
tutti
i
vantaggi
psicologici
che
,
nei
campi
più
svariati
,
si
aggiungono
al
reddito
monetario
e
non
sono
suscettibili
di
valutazione
di
mercato
.
Impresa
di
fatto
sommamente
arbitraria
.
La
tassazione
dei
soli
vantaggi
psicologici
derivanti
dalla
terra
sarebbe
,
oltreché
scorretta
rispetto
ai
vantaggi
simiglianti
di
altri
redditi
inafferrabili
attraverso
la
valutazione
economica
,
sperequata
in
se
stessa
;
ché
,
se
ben
si
guarda
,
i
vantaggi
psicologici
della
terra
,
dei
quali
dianzi
(
§
51
)
si
diede
un
elenco
parziale
,
sono
di
fatto
apprezzati
sul
mercato
sovratutto
per
la
media
e
la
piccola
proprietà
;
epperciò
il
legislatore
preferisce
per
lo
più
tassare
i
redditi
,
sulla
cui
valutazione
quegli
elementi
non
influiscono
,
a
preferenza
dei
valori
capitali
,
che
soli
ne
subiscono
il
contraccolpo
.
Rimarrebbero
immuni
le
grosse
proprietà
le
quali
si
negoziano
,
per
unità
di
reddito
,
a
prezzi
capitali
più
vili
nonostante
i
vantaggi
sociali
che
gli
acquirenti
si
ripromettono
dall
'
acquisto
.
La
tradizione
tributaria
ripugna
a
tassare
quel
che
è
mero
godimento
sociale
famigliare
politico
intellettuale
e
morale
;
e
,
se
non
si
voglia
cadere
nell
'
arbitrio
proprio
dei
tiranni
,
fa
duopo
a
quella
tradizione
render
omaggio
.
75
.
Più
complicato
è
il
punto
della
tassazione
delle
pseudo
-
rendite
,
derivanti
da
variazioni
apparenti
monetarie
,
vincoli
legali
,
coltivazioni
di
rapina
e
simili
.
Par
certo
che
i
sovraredditi
derivanti
dal
deprezzamento
monetario
non
possono
formare
oggetto
di
tassazione
particolare
.
La
mutazione
del
reddito
da
100
lire
del
tempo
A
a
400
lire
del
tempo
B
è
puramente
nominale
se
nel
frattempo
la
potenza
di
acquisto
della
lira
è
caduta
da
1
a
0,25
.
Essa
può
dar
motivo
ragionevole
alla
finanza
di
mutare
gli
imponibili
di
ogni
reddito
terriero
,
dominicale
o
industriale
,
come
di
qualsiasi
altro
reddito
da
100
a
400;
ovvero
di
applicare
un
coefficiente
di
moltiplicazione
al
contingente
od
aliquota
dell
'
imposta
,
cosicché
,
seguitando
a
pagare
il
10
per
cento
su
cento
lire
del
tempo
A
,
le
10
lire
d
'
imposta
siano
moltiplicate
per
il
coefficiente
4
.
Questi
,
ed
altri
che
si
potrebbero
escogitare
,
sono
ragionevoli
avvedimenti
per
continuare
ad
esigere
l
'
imposta
antica
.
Non
si
può
dalla
variazione
nominale
dedurre
che
la
differenza
tra
400
e
100
sia
un
maggior
reddito
effettivo
,
tassabile
come
se
fosse
un
nuovo
cespite
.
Può
darsi
che
al
legislatore
,
allo
scopo
di
sormontare
l
'
ostacolo
di
una
opposizione
troppo
vivace
da
parte
dei
contribuenti
,
torni
conveniente
immaginare
l
'
esistenza
di
un
nuovo
cespite
,
degno
di
tassazione
.
Forse
è
accaduto
,
come
fu
dianzi
supposto
(
ved
.
§
§
65
e
66
)
,
che
a
facilitare
la
tassazione
di
altri
redditi
,
come
sarebbero
quelli
agrari
,
si
colga
l
'
occasione
in
cui
essi
e
quelli
dominicali
sono
nominalmente
ingranditi
.
Tutto
ciò
rientra
nel
novero
di
quei
metodi
di
illusione
tributaria
,
di
cui
ragionava
Amilcare
Puviani
,
i
quali
non
si
può
pretendere
siano
banditi
dalla
pratica
dei
finanzieri
.
Tolta
l
'
illusione
,
resta
il
fatto
che
le
mutazioni
monetarie
debbano
dar
luogo
a
riaggiustamenti
di
imposta
,
antiche
o
nuove
,
spiegabili
per
altra
guisa
,
non
a
imposizione
sostanzialmente
nuova
.
Fu
asserito
che
le
pseudo
rendite
da
variazioni
monetarie
sono
degne
di
particolar
tributo
,
inteso
ad
uguagliare
od
avvicinare
la
sorte
di
chi
vide
crescere
nominalmente
i
proprî
redditi
o
valori
capitali
a
quella
di
chi
li
osservò
invariati
.
Se
la
potenza
d
'
acquisto
dell
'
unità
monetaria
scemò
,
come
si
disse
sopra
,
da
1
a
0,25
,
colui
il
quale
vide
il
proprio
reddito
aumentare
da
100
a
400
nulla
perdette
;
chi
lo
vide
crescere
da
100
a
200
lo
sentì
dimezzato
e
finalmente
colui
il
quale
lo
conservò
stazionario
a
100
dovette
rassegnarsi
di
fatto
a
riscuotere
la
quarta
parte
del
reddito
originario
.
Se
,
ora
,
il
legislatore
«
definisce
»
sovrareddito
tutta
la
eccedenza
oltre
100
e
la
tassa
con
un
tributo
del
50
per
cento
,
il
primo
paga
la
metà
di
300
,
differenza
fra
100
e
400
,
restando
con
250
,
il
secondo
paga
la
metà
di
100
restando
con
150
ed
il
terzo
non
paga
nulla
.
In
assenza
di
imposta
,
i
tre
avrebbero
goduto
rispettivamente
un
reddito
di
400
,
200
e
100
unità
monetarie
nuove
,
uguali
a
100
,
50
e
25
unità
vecchie
;
dopo
l
'
imposta
conservano
redditi
di
250
,
150
e
100
unità
vecchie
pari
a
62,50
,
37,50
e
25
unità
nuove
.
In
assenza
di
imposta
essi
avrebbero
perduto
in
unità
monetarie
costanti
,
rispettivamente
zero
,
50
e
75;
dopo
l
'
imposta
perdono
37,50
,
62,50
e
75
.
L
'
imposta
non
grava
dunque
i
guadagni
o
redditi
,
ma
le
«
minori
perdite
»
ed
ha
lo
scopo
di
ridurre
tutti
i
contribuenti
a
condizione
simile
a
quella
del
contribuente
,
il
quale
dalla
svalutazione
monetaria
fu
massimamente
danneggiato
.
Lo
scopo
si
raggiunge
pienamente
quando
l
'
aliquota
del
tributo
giunga
al
100%
e
questo
si
chiami
«
avocazione
»
.
Ma
è
palese
altresì
che
qui
non
si
discorre
di
imposta
propriamente
detta
,
bensì
di
uno
strumento
immaginato
dal
principe
,
il
quale
abbia
,
con
la
svalutazione
monetaria
,
ridotto
il
reddito
ed
i
patrimoni
dei
cittadini
,
suppongasi
,
alla
quarta
parte
,
per
assicurarsi
che
nessuno
possa
sfuggire
alla
sorte
da
lui
decretata
alla
generalità
.
È
chiaro
che
sia
lo
scopo
voluto
quanto
lo
strumento
all
'
uopo
immaginato
non
possono
essere
oggetto
di
analisi
critica
sulla
base
dei
consueti
canoni
tributari
,
sibbene
debbono
essere
giudicati
sul
fondamento
dei
criteri
politico
sociali
dai
quali
il
legislatore
è
stato
mosso
:
uguagliamento
dei
redditi
,
espropriazione
di
talune
classi
sociali
,
avocazione
forzata
senza
indennità
di
una
parte
della
ricchezza
privata
alla
collettività
.
Epperciò
,
qui
dove
si
ragiona
di
imposte
sui
redditi
e
non
di
decapitazione
dei
papaveri
più
alti
,
più
non
se
ne
discorre
.
È
parimenti
estranea
alla
ragion
tributaria
la
tassazione
dei
sovraredditi
temporanei
derivanti
da
vincoli
legali
.
Che
il
reddito
dominicale
(
r
t
+
r
c
)
sia
goduto
tutto
dal
proprietario
od
in
parte
sia
appropriato
,
in
regime
di
vincolo
,
dal
fittaiuolo
,
è
fatto
che
non
muta
la
grandezza
del
reddito
medesimo
e
l
'
ammontare
del
tributo
che
esso
deve
e
può
sopportare
.
È
lamentevole
che
,
mentre
il
reddito
dominicale
è
temporaneamente
goduto
per
un
quarto
dal
proprietario
e
per
tre
quarti
dal
fittaiolo
,
l
'
imposta
cada
soltanto
sul
primo
e
lo
riduca
all
'
inopia
.
Ma
l
'
ingiustizia
per
tal
modo
creata
non
è
tolta
coll
'
istituire
un
nuovo
tributo
sui
tre
quarti
spettanti
al
fittaiuolo
,
quasi
questi
fossero
un
nuovo
reddito
o
sovrareddito
di
congiuntura
.
Esso
altro
non
è
se
non
il
reddito
dominicale
,
il
quale
deve
unicamente
tassarsi
colla
sua
propria
imposta
.
Colpire
il
quarto
del
proprietario
coll
'
imposta
fondiaria
come
se
fosse
il
tutto
;
e
tassare
poi
,
come
se
fossero
un
sovrareddito
,
i
tre
quarti
del
fittaiolo
con
una
imposta
particolare
,
è
commettere
peccato
di
doppia
tassazione
.
Ragion
vorrebbe
che
l
'
imposta
fondiaria
colpisse
secondo
l
'
aliquota
sua
il
reddito
presso
il
proprietario
,
come
se
tutto
fosse
da
lui
goduto
,
con
diritto
di
rivalsa
sul
fittaiuolo
per
la
quota
del
reddito
dominicale
di
cui
egli
gode
.
Possono
darsi
difficoltà
di
applicazione
;
ma
,
poiché
esse
nascono
dalla
legislazione
vincolatrice
,
questa
,
che
è
adusata
a
magistrature
arbitrali
,
deve
ordinare
espedienti
provvisori
atti
grossolanamente
a
risolverle
.
76
.
Sostanziale
invece
e
non
formale
è
il
quesito
della
tassabilità
delle
pseudo
rendite
derivanti
da
coltivazione
di
rapina
.
Se
il
fittaiuolo
,
non
contento
degli
interessi
sul
capitale
scorte
e
del
salario
di
intrapresa
(
i
+
s
i
)
,
ed
impaziente
delle
rendite
(
R
)
che
potrebbe
procacciarsi
con
la
sua
intraprendenza
ed
abilità
tecnica
,
depaupera
,
in
isfregio
alle
convenzioni
di
affitto
,
la
terra
affidatagli
ed
ottiene
guadagni
particolari
,
la
pseudo
rendita
da
cultura
di
rapina
così
ottenuta
deve
essere
assoggettata
a
tributo
?
Qui
non
basterebbe
dire
,
in
contrario
,
come
si
fece
per
le
pseudo
rendite
da
variazioni
monetarie
o
da
vincoli
legali
,
che
il
reddito
totale
non
è
aumentato
,
poiché
il
lucro
del
fittaiuolo
è
ottenuto
a
spese
del
proprietario
.
Questi
si
troverà
,
al
termine
della
locazione
,
il
valor
capitale
della
terra
diminuito
di
una
somma
forse
superiore
all
'
importo
dei
canoni
di
fitto
ricevuti
;
ed
è
certo
che
la
pseudo
rendita
da
rapina
non
è
frutto
,
ma
diminuzione
di
valor
capitale
.
L
'
imposta
che
colpisce
le
pseudo
rendite
da
rapina
colpirebbe
dunque
bensì
l
'
arricchimento
del
fittaiuolo
,
ma
l
'
oggetto
suo
sarebbe
non
un
reddito
,
ma
la
parte
del
capitale
che
,
in
frode
al
proprietario
,
va
distruggendosi
.
Non
si
dica
che
l
'
equità
tributaria
vorrebbe
la
tassazione
del
fittaiuolo
sulla
pseudo
rendita
di
rapina
(
h
r
)
e
la
detrazione
di
questa
dal
reddito
dominicale
del
proprietario
.
Questa
detrazione
non
compete
al
proprietario
,
essendo
regola
principalissima
dell
'
imposizione
fondiaria
che
il
proprietario
sia
amministratore
della
cosa
sua
almeno
tanto
oculato
da
impedire
la
rapina
del
fittaiuolo
.
Se
egli
tale
non
è
,
ne
subisca
le
conseguenze
;
ma
non
pretenda
di
addossarle
allo
stato
.
Della
regola
si
dirà
subito
il
fondamento
;
qui
si
assume
come
premessa
pacifica
.
Se
la
detrazione
non
deve
essere
concessa
,
l
'
erario
è
sicuro
di
riscuotere
,
mediante
l
'
imposta
fondiaria
,
il
tributo
dovuto
su
tutto
il
reddito
,
comunque
ripartito
,
sia
intieramente
a
favore
del
proprietario
,
in
una
coltivazione
ordinaria
,
sia
in
parte
a
favore
suo
ed
in
parte
a
pro
del
fittaiuolo
rapinatore
.
Resta
il
quesito
:
se
sia
conveniente
che
l
'
erario
,
oltre
l
'
imposta
sul
reddito
dominicale
,
prelevi
altresì
tributo
su
una
quantità
che
economicamente
è
arricchimento
del
fittaiuolo
,
socialmente
è
distruzione
di
capitale
.
La
tassazione
non
potrebbe
certamente
operarsi
sulla
base
di
presunzioni
generali
;
la
rapina
non
potendo
presumersi
,
ma
dovendo
essere
scrupolosamente
accertata
caso
per
caso
.
Trattasi
di
qualcosa
che
potrebbe
chiamarsi
«
reato
»
contro
la
terra
;
e
che
dovrebbe
essere
accertato
con
perizie
in
contraddittorio
con
l
'
imputato
,
nascendo
dalla
colpa
del
fittaiuolo
ragion
non
solo
d
'
imposta
per
lo
stato
,
ma
di
giusto
indennizzo
per
il
proprietario
.
Lo
stato
dovrebbe
farsi
giudice
dei
metodi
di
coltivazione
dei
fondi
e
sentenziare
quando
essi
rispondano
alle
esigenze
della
buona
agricoltura
e
quando
invece
depauperino
il
terreno
.
Bastano
queste
riflessioni
ad
escludere
la
tassazione
dei
guadagni
di
rapina
,
come
difficoltosissima
nella
sua
applicazione
,
e
perciò
costosa
ed
improduttiva
per
l
'
erario
,
inefficace
alla
consecuzione
dello
scopo
economico
di
punizione
contro
i
cattivi
coltivatori
.
L
'
azione
dello
stato
sarebbe
di
tormento
per
i
coltivatori
ordinari
,
soggetti
a
denunce
di
invidiosi
e
nemici
.
Se
contro
la
cultura
di
rapina
non
si
ribella
il
proprietario
danneggiato
,
se
il
proprietario
stesso
ha
così
corta
vista
da
distruggere
il
capitale
proprio
,
non
certo
l
'
amministrazione
finanziaria
,
con
i
suoi
metodi
di
generalità
e
di
imparzialità
,
può
impedire
il
danno
.
Altri
avvedimenti
,
usati
da
corpi
tecnici
,
possono
invocarsi
all
'
uopo
ed
,
attuati
da
agronomi
competenti
invece
che
da
ufficiali
tributari
ad
altri
compiti
intesi
,
possono
essere
congrui
all
'
intento
voluto
.
77
.
La
finanza
da
gran
tempo
ha
scoperto
la
via
regia
la
quale
conduce
al
perfezionamento
nei
metodi
culturali
ed
all
'
incremento
nella
produzione
agricola
;
ed
è
la
esenzione
dall
'
imposta
delle
rendite
(
R
)
che
si
possono
ottenere
dalla
terra
coltivata
con
abilità
eccedente
l
'
ordinaria
o
con
diligenza
straordinaria
o
con
metodi
tecnici
ed
economici
perfezionati
oltre
le
consuetudini
locali
o
per
congiunture
eccezionalmente
favorevoli
di
prezzi
e
di
mercati
.
Notisi
di
nuovo
che
,
quando
qui
si
parla
di
«
rendite
»
non
si
vogliono
includere
quelle
che
in
linguaggio
economico
si
chiamano
rendite
o
quasi
rendite
della
terra
e
sono
il
compenso
differenziale
o
di
limitazione
delle
terre
migliori
,
ed
insieme
dei
capitali
stabilmente
investiti
in
esse
,
in
confronto
delle
terre
marginali
o
di
queste
in
confronto
al
saggio
di
rendimento
normale
dei
risparmi
nuovi
.
Le
rendite
e
quasi
rendite
nel
significato
usato
nella
scienza
economica
fanno
parte
,
come
fu
osservato
dianzi
(
cfr
.
§
47
)
,
del
reddito
ordinario
,
che
il
coltivatore
buon
padre
di
famiglia
,
il
quale
usi
i
metodi
culturali
invalsi
secondo
le
consuetudini
locali
,
deve
ricavare
dal
fondo
.
Se
così
non
fosse
,
egli
non
sarebbe
un
coltivatore
medio
ed
il
prodotto
sarebbe
inferiore
all
'
ordinario
.
I
sovraredditi
(
R
)
sono
invece
fatti
eccezionali
;
dovuti
a
circostanze
transitorie
o
personali
.
La
loro
caratteristica
non
è
di
esistere
sempre
laddove
vi
sono
terreni
coltivabili
,
come
accade
per
le
rendite
e
le
quasi
rendite
;
ma
di
venire
alla
luce
solo
quando
coltivatori
dotati
di
qualità
non
comuni
ottengono
un
prodotto
ultra
ordinario
.
78
.
Ragioni
di
carattere
prettamente
tributario
hanno
in
primo
luogo
consigliato
la
esenzione
dei
sovraredditi
o
rendite
in
agricoltura
.
È
contrario
all
'
indole
dell
'
amministrazione
finanziaria
di
cercare
il
fatto
singolo
,
eccezionale
.
Ciò
può
accadere
quando
documenti
precisi
,
come
un
bilancio
di
società
,
avvisano
il
finanziere
dell
'
esistenza
del
guadagno
eccezionale
.
Dinnanzi
al
fatto
preciso
,
si
possono
abbandonare
le
regole
generali
.
Ma
quando
il
fatto
preciso
non
esiste
od
è
sospetto
come
non
attendibile
,
il
funzionario
è
tratto
naturalmente
a
seguire
una
norma
generale
.
Come
seguire
altra
via
in
agricoltura
,
dove
,
se
fosse
ammessa
la
indagine
particolare
,
tutti
pretenderebbero
di
essere
stati
danneggiati
da
brine
,
gelate
,
grandini
,
siccità
,
strette
di
caldo
,
piogge
intempestive
,
malattie
dei
bachi
,
delle
viti
,
mancanza
di
mano
d
'
opera
e
così
via
?
Come
potere
,
non
disponendo
di
un
esercito
agguerrito
di
investigatori
,
constatare
se
di
fatto
il
tal
fondo
sia
coltivato
con
abilità
e
con
successo
più
che
ordinario
?
La
tassazione
delle
rendite
,
sia
personali
(
r
p
)
che
di
congiuntura
od
estranee
(
r
e
)
si
risolverebbe
fatalmente
in
una
tassazione
generale
,
applicabile
a
tutti
.
Sarebbe
assurdo
persuadere
di
fatto
l
'
amministrazione
a
tassare
solo
uno
su
dieci
possibili
contribuenti
,
come
vorrebbe
il
principio
della
tassazione
dei
sovraredditi
(
rendite
)
da
abilità
personale
(
r
p
)
o
solo
alcuni
contribuenti
fortunati
in
alcuni
anni
,
come
vorrebbe
il
principio
della
tassazione
dei
sovraredditi
(
rendite
)
da
congiunture
favorevoli
di
prezzi
o
di
mercato
(
r
e
)
.
La
tassazione
avrebbe
una
tendenza
fatale
a
convertirsi
in
tassazione
ordinaria
,
negando
la
sua
propria
natura
.
A
che
pro
,
dunque
,
creare
una
imposta
che
sarebbe
un
mero
duplicato
di
quelle
sui
redditi
ordinari
?
Se
poi
non
si
volesse
cadere
in
questo
errore
,
il
tentativo
riuscirebbe
,
a
prezzo
di
spese
eccessive
per
l
'
erario
,
a
colpire
ingiustamente
quei
pochi
contribuenti
che
,
per
il
loro
obbligo
di
tenere
contabilità
veritiere
,
da
sé
medesimi
andassero
a
presentarsi
ai
colpi
della
finanza
.
Per
le
quali
ragioni
,
di
rendimento
scarso
e
sperequato
o
di
fatale
degenerazione
in
una
addizionale
ai
tributi
fondiari
ordinari
,
la
tassazione
delle
rendite
è
assolutamente
esclusa
per
chi
ragioni
dal
puro
punto
di
vista
tributario
.
79
.
Altra
e
ben
più
grave
fu
tuttavia
la
ragione
per
la
quale
i
nostri
maggiori
avevano
ristretta
la
tassazione
terriera
al
reddito
ordinario
,
esclusa
ogni
pretesa
di
colpire
i
sovraredditi
.
Troppo
agevolmente
noi
ci
siamo
dimenticati
che
gli
ideatori
del
censimento
milanese
,
più
volte
ricordato
nel
corso
del
presente
scritto
,
avevano
compiuto
una
scoperta
che
,
per
la
grandezza
dei
benefici
arrecati
all
'
economia
pubblica
,
ben
può
paragonarsi
alle
maggiori
di
che
si
vanti
la
scienza
economica
:
essere
oggetto
proprio
di
tassazione
non
il
reddito
«
effettivo
»
ma
il
reddito
«
ordinario
»
.
Bene
è
noto
lo
stato
miserando
in
che
giaceva
l
'
agricoltura
lombarda
al
principio
del
secolo
XVIII
:
abbandonate
le
terre
al
pascolo
ed
alla
palude
;
in
fuga
i
coltivatori
eppure
tassati
col
nome
di
«
teste
morte
»
e
di
«
teste
finte
»
;
angariati
i
popoli
dai
gabellieri
intenti
alla
scoperta
di
qualche
indizio
di
agiatezza
;
scoraggiati
gli
abitanti
dal
lavorare
,
per
non
fornire
presa
ad
immediata
tassazione
.
Il
miracolo
di
trarre
la
terra
lombarda
dalla
profonda
sua
abbiezione
fu
compiuto
dal
nuovo
catasto
,
che
si
intitola
a
Maria
Teresa
ma
fu
ordinato
da
Carlo
VI
primo
sovrano
austriaco
;
che
fu
illustrato
da
Pompeo
Neri
,
ma
era
quasi
condotto
a
termine
sin
dal
1733
,
quando
la
guerra
di
successione
d
'
Austria
lo
interruppe
,
dal
napoletano
Don
Vincenzo
De
Miro
.
Dopo
aver
descritto
la
miseria
del
contado
di
Lodi
dove
«
crudeli
appaltatori
erano
arbitri
della
roba
e
delle
persone
:
un
povero
bracciante
pagava
fino
a
20
scudi
di
annua
taglia
;
i
piccoli
proprietari
,
non
bastando
loro
i
frutti
a
pagare
la
metà
delle
gravezze
,
abbandonavano
i
poderi
o
li
vitaliziavano
a
potenti
privilegiati
,
che
non
pagavano
tasse
e
non
temevano
tribunali
»
,
Carlo
Cattaneo
scolpisce
il
rivolgimento
operatosi
in
brevi
anni
colle
seguenti
parole
lapidarie
:
Il
nuovo
governo
chiamò
successivamente
a
cooperare
alla
grande
rinnovazione
della
Lombardia
le
belle
e
generose
intelligenze
di
Pompeo
Neri
,
di
Gianrinaldo
Carli
,
di
Cesare
Beccaria
,
di
Pietro
Verri
.
Si
stabilì
un
nuovo
censimento
,
che
mirava
a
collocare
l
'
imposta
sul
valore
fondamentale
del
terreno
,
anziché
sul
variabile
annuo
reddito
,
e
sulla
personale
condizione
dei
possessori
.
Il
nuovo
catasto
,
decretato
nel
1718
,
ritardato
con
infiniti
artifizii
da
molte
magistrature
e
da
molte
classi
privilegiate
,
ottenne
il
sacro
vigore
di
editto
perpetuo
al
1°
gennaio
1760
.
Il
suo
principale
effetto
fu
di
pesare
sull
'
inerzia
ed
alleviare
l
'
industria
;
poiché
,
ferma
stante
la
proporzione
della
tassa
all
'
estimo
una
volta
pronunciato
,
le
migliorie
successive
rimangono
esenti
;
e
il
fondo
,
quanto
meglio
è
coltivato
,
viene
a
pagare
una
tanto
minor
quota
del
frutto
.
Non
passarono
dieci
anni
,
che
vasti
tratti
sterili
si
videro
coperti
di
ubertose
messi
.
Alla
fine
del
secolo
il
valor
venale
fondiario
dell
'
agro
lodigiano
era
già
quasi
raddoppiato
!
Prima
che
da
Carlo
Cattaneo
,
i
mirabili
effetti
del
censimento
milanese
erano
stati
messi
in
luce
da
uno
scrittore
del
tempo
:
Gianrinaldo
Carli
,
il
quale
,
giunto
alla
chiusa
del
classico
rendiconto
dell
'
opera
compiuta
da
lui
e
dai
suoi
antecessori
,
sotto
il
titolo
di
«
Conseguenze
felici
»
così
scrive
:
Ma
si
ottenne
ancora
di
più
,
cioè
un
incoraggimento
grandissimo
per
l
'
agricoltura
,
il
che
ordinariamente
sfugge
dall
'
occhio
degli
osservatori
comuni
.
Questo
incoraggimento
consiste
non
solo
nella
sicurezza
della
giustizia
,
nel
pagamento
della
vera
e
reale
quotizzazione
del
tributo
,
ma
altresì
nella
provvida
agevolezza
per
cui
i
miglioramenti
delle
terre
,
sia
per
nuova
coltura
delle
incolte
,
sia
per
nuove
piantagioni
di
gelsi
ed
altre
utili
piante
,
sono
esenti
da
ogni
aumento
di
censo
;
cosicché
quel
terreno
,
che
è
stato
posto
in
estimo
come
incolto
e
però
aggravato
da
minima
tenue
porzione
di
carico
,
divenendo
colto
e
fruttifero
seguita
a
pagare
senza
aumento
alcuno
il
medesimo
carico
di
prima
.
All
'
incontro
que
'
terreni
i
quali
al
tempo
della
stima
si
sono
ritrovati
colti
,
se
mai
per
incuria
o
per
negligenza
divengono
di
peggiore
condizione
,
rimangono
senza
diminuzione
alcuna
sotto
il
medesimo
tributo
.
Così
con
una
operazione
sola
si
punisce
l
'
inerzia
e
si
premia
l
'
industria
;
il
che
è
stato
sempre
presso
i
politici
un
problema
di
difficile
soluzione
.
Quanto
abbia
prodotto
di
bene
questo
sistema
è
incredibile
.
Nel
solo
Lodigiano
a
'
tempi
della
generale
stima
si
son
trovate
incolte
pertiche
circa
23
000
,
ed
ora
non
ve
ne
saranno
cento
.
Infatti
nel
1733
si
numerarono
,
secondo
la
relazione
del
notaio
Masera
,
caselli
,
ossiano
bergamine
ove
il
formaggio
si
fabbrica
num
.
197;
nel
1767
se
ne
sono
contate
n
.
236
,
ognuna
delle
quali
comprende
vacche
circa
120
,
fabbrica
forme
grandi
di
formaggio
290
circa
.
Sicché
di
quel
tempo
in
qua
sono
aumentati
caselli
num
.
39
nel
Lodigiano
,
ossiano
vacche
n
.
4680
,
e
formaggi
num
.
11310
,
i
quali
nella
provincia
formano
un
ingresso
intorno
a
Lire
848.250
.
Così
in
tutte
le
città
le
case
sono
raddoppiate
,
perché
anche
in
questa
classe
l
'
alzamento
ed
ingrandimento
non
porta
aumento
di
tassa
.
Stefano
Jacini
in
un
classico
libro
segnalava
nel
catasto
stabile
una
causa
potente
del
rifiorimento
dell
'
agricoltura
lombarda
:
Il
nuovo
catasto
segna
il
principio
di
quella
che
si
potrebbe
chiamare
l
'
età
eroica
del
nostro
moderno
sviluppo
economico
,
nella
quale
rifulgono
d
'
imperitura
gloria
i
nomi
dei
Beccaria
,
dei
Verri
,
dei
Neri
,
dei
Carli
.
Prima
d
'
allora
le
pubbliche
gravezze
venivano
ripartite
in
modi
arbitrari
ed
ingiusti
.
L
'
imperatore
Carlo
VI
,
con
dispaccio
7
settembre
1718
,
istituiva
una
giunta
di
censimento
che
compilasse
un
nuovo
estimo
generale
,
ossia
una
diligente
misura
,
stima
e
delineazione
dei
terreni
,
e
degli
edifici
,
in
guisa
che
restassero
fissate
a
perpetua
memoria
la
posizione
,
l
'
estensione
ed
il
valore
di
ciascun
fondo
censibile
in
ogni
territorio
.
Su
tali
basi
poi
si
regolasse
l
'
imposta
,
scompartendola
in
proporzione
del
valore
capitale
indicato
in
scudi
.
Ritardati
i
lavori
,
con
ogni
specie
di
artifizi
,
da
alcune
magistrature
e
dalle
classi
privilegiate
,
e
sospesi
per
le
guerre
del
1733
e
del
1749
,
furono
poi
riattivati
.
Nel
1760
il
nuovo
censo
fu
messo
in
vigore
e
quindi
applicato
anche
al
Ducato
di
Mantova
.
(
E
dopo
l
'
aggregazione
del
Bergamasco
,
del
Bresciano
,
del
Cremasco
,
della
Valtellina
e
dei
distretti
mantovani
di
Asola
e
di
Volta
,
avvenuta
in
tempi
posteriori
,
anche
a
questi
ultimi
territori
)
.
Tale
provvedimento
,
oltre
di
essere
proficuo
all
'
erario
ed
ai
privati
,
pel
modo
semplice
e
sicuro
di
riscuotere
le
imposte
dirette
,
fu
di
grande
giovamento
all
'
agricoltura
,
perché
i
proprietari
,
determinato
una
volta
il
valor
d
'
estimo
dei
loro
fondi
,
si
affrettarono
a
migliorarli
per
accrescerne
la
rendita
reale
,
e
rendere
così
relativamente
meno
gravosa
l
'
imposta
.
In
altri
paesi
fu
preferito
fissare
l
'
imposta
sulla
proporzione
variante
della
rendita
del
suolo
in
ciascun
anno
.
Con
questo
metodo
si
evita
l
'
inconveniente
che
le
pubbliche
gravezze
,
distribuite
in
origine
con
equità
,
in
breve
tempo
non
corrispondano
più
alla
ricchezza
dei
fondi
;
ma
d
'
altra
parte
l
'
industria
agricola
,
seguita
d
'
appresso
e
colpita
dall
'
imposta
in
ogni
suo
sviluppo
,
è
molto
meno
stimolata
ai
miglioramenti
.
L
'
esito
dimostrò
quanto
fosse
saggio
il
sistema
censuario
introdotto
fra
noi
.
Poiché
la
ripetizione
giova
,
quando
il
medesimo
concetto
sia
nuovamente
esposto
da
penne
sovrane
,
riprodurrò
ancora
due
brani
che
si
leggono
in
opere
giustamente
celeberrime
di
Carlo
Cattaneo
.
Nell
'
introduzione
al
saggio
famoso
presentato
agli
scienziati
italiani
convenuti
a
Milano
nel
1844
,
il
Cattaneo
noverò
il
nuovo
catasto
tra
i
fattori
precipui
del
rifiorimento
economico
lombardo
:
S
'
intraprese
il
censo
di
tutti
i
beni
,
dietro
un
principio
che
poche
nazioni
finora
hanno
compreso
.
Si
estimò
in
una
moneta
ideale
,
chiamata
scudo
,
il
valor
comparativo
d
'
ogni
proprietà
.
Gli
ulteriori
aumenti
di
valore
che
l
'
industria
del
proprietario
venisse
operando
,
non
dovevano
più
considerarsi
nell
'
imposta
;
la
quale
era
sempre
a
ripartirsi
sulla
cifra
invariabile
dello
scudato
.
Ora
,
la
famiglia
che
duplica
il
frutto
de
'
suoi
beni
,
pagando
tuttavia
la
stessa
proporzione
d
'
imposte
,
alleggerisce
d
'
una
metà
il
peso
,
in
paragone
alla
famiglia
inoperosa
,
che
paga
lo
stesso
carico
,
e
ricava
tuttora
il
minor
frutto
.
Questo
premio
universale
e
perpetuo
,
concesso
all
'
industria
,
stimolò
le
famiglie
a
continui
miglioramenti
.
Tornò
più
lucroso
raddoppiare
colle
fatiche
e
coi
risparmi
l
'
ubertà
d
'
un
campo
,
che
posseder
due
campi
,
e
coltivarli
debolmente
.
Quindi
il
continuo
interesse
ad
aumentare
il
pregio
dei
beni
fece
sì
che
col
corso
del
tempo
e
coll
'
assidua
cura
il
piccolo
podere
pareggiò
in
frutto
il
più
grande
finché
a
poco
a
poco
tutto
il
paese
si
rese
capace
d
'
alimentare
due
famiglie
su
quello
spazio
che
in
altri
paesi
ne
alimenta
una
sola
.
Qual
sapienza
e
fecondità
in
questo
principio
,
al
paragone
di
quelle
barbare
tasse
che
presso
culte
nazioni
si
commisurano
ai
frutti
della
terra
e
agli
affitti
delle
case
,
epperò
riescono
vere
multe
proporzionali
,
inflitte
all
'
attività
del
possessore
!
Più
ampiamente
,
lo
stesso
Cattaneo
,
nelle
lettere
in
cui
trasse
argomento
dall
'
esperienza
lombarda
per
proporre
riforme
utili
a
sollievo
dell
'
Irlanda
,
così
additava
allo
studio
degli
stranieri
il
memorando
canone
di
tassazione
scoperto
dai
censitori
milanesi
:
Il
censo
è
quella
descrizione
generale
del
paese
,
nella
quale
ogni
campo
è
designato
nelle
sue
dimensioni
e
nella
forma
,
e
classificato
giusta
la
condizione
nella
quale
era
al
tempo
in
cui
fu
censito
e
il
valore
che
allora
aveva
.
È
una
istituzione
che
influì
oltremodo
nel
miglioramento
perenne
delle
terre
,
perché
provocò
un
indefinito
investimento
di
capitali
.
In
altri
paesi
la
tassa
fondiaria
e
le
altre
imposte
su
le
proprietà
(
land
tax
,
property
tax
)
per
lo
più
sono
assestate
sul
reddito
presente
effettivo
del
podere
,
e
crescono
o
diminuiscono
col
reddito
.
Questa
proporzione
delli
aggravi
alla
ricchezza
,
ossia
alla
forza
di
sopportarli
,
sembra
un
atto
di
giustizia
,
ed
è
un
errore
d
'
economia
.
Infatti
:
se
il
lavoro
delle
terre
altamente
coltivate
corrisponde
alla
quantità
del
capitale
investito
;
se
il
capitale
in
tal
modo
investito
produce
ben
tenue
interesse
,
cioè
un
tenue
aumento
di
reddito
;
se
all
'
aumento
di
reddito
corre
dietro
un
'
imposta
proporzionale
;
è
assai
facile
che
l
'
interesse
tenue
diventi
tenuissimo
,
diventi
nullo
.
Mancherà
dunque
nel
proprietario
ogni
spinta
ad
aggiungere
altri
capitali
,
e
la
tassa
proporzionale
nell
'
improvida
e
ignara
sua
giustizia
arresterà
il
miglioramento
.
Questa
profonda
verità
fu
avvertita
nello
scorso
secolo
dai
grandi
economisti
,
che
,
ignoti
all
'
Europa
,
reggevano
le
oscure
sorti
del
nostro
paese
.
Essi
vollero
adunque
che
nel
censo
fosse
numerato
e
contrassegnato
ogni
campo
,
secondo
il
suo
valore
,
ossia
col
numero
degli
scudi
che
esso
valeva
.
La
tassa
fondiaria
si
riparte
ancora
oggidì
sopra
l
'
estimo
allora
stabilito
.
Quindi
la
provincia
di
Milano
essendo
estimata
circa
24
milioni
di
scudi
e
quella
di
Cremona
14
,
le
tasse
si
distribuiscono
fra
queste
due
provincie
nella
proporzione
di
24
a
14
.
In
ciascuna
provincia
poi
e
in
ciascun
comune
ogni
campo
vi
contribuisce
in
ragione
del
numero
degli
scudi
a
cui
fu
estimato
.
Ciò
vale
anche
per
le
sovrimposte
comunali
(
parish
rates
)
,
che
servono
a
sostenere
in
parte
le
spese
delle
strade
,
delle
scuole
,
del
medico
,
ecc
.
In
un
comune
che
ha
per
esempio
l
'
estimo
di
venti
mila
scudi
,
se
si
mettesse
una
sovrimposta
di
due
mila
lire
,
risulterebbe
nella
proporzione
di
un
centesimo
per
ogni
scudo
;
e
un
campo
estimato
70
scudi
pagherebbe
70
centesimi
,
e
così
discorrendo
.
Due
campi
d
'
eguale
superficie
,
ch
'
erano
d
'
egual
valore
al
tempo
in
cui
furono
censiti
,
cioè
un
secolo
fa
,
sostengono
una
parte
d
'
imposta
fra
loro
eguale
,
benché
l
'
uno
d
'
essi
siasi
nel
frattempo
migliorato
e
dia
reddito
maggiore
.
Così
l
'
aumento
industriale
del
reddito
rimane
franco
d
'
imposta
.
Quindi
ognuno
è
spinto
ad
aumentare
il
reddito
anche
col
più
tenue
impiego
del
capitale
.
Aggiunger
parola
a
queste
pagine
memorande
di
uomini
davvero
grandi
sarebbe
irriverente
.
Al
pari
di
coloro
che
,
ignoti
all
'
Europa
,
reggevano
le
oscure
sorti
della
Lombardia
,
i
reggitori
degli
stati
moderni
debbono
ricordare
ognora
che
l
'
imposta
sui
sovraredditi
(
rendite
positive
e
negative
)
non
solo
è
una
impossibilità
tecnica
,
ma
sarebbe
una
gravissima
sciagura
economica
.
80
.
Debbono
anche
ricordare
che
la
ordinarietà
del
reddito
da
assoggettarsi
all
'
imposta
non
vuol
dire
catasto
«
perpetuo
»
.
Su
ciò
i
moderni
legislatori
si
discostano
dalle
affermazioni
dei
creatori
del
censo
milanese
;
bastando
,
a
conseguire
i
benefici
effetti
della
ordinarietà
«
un
intervallo
più
o
meno
lungo
di
tempo
e
che
giova
sia
determinato
da
principio
»
.
Così
il
Messedaglia
,
il
quale
poi
seguita
:
Si
tratta
di
un
reddito
di
lenta
e
travagliosa
formazione
;
i
capitali
impiegati
in
imprese
agricole
non
rendono
generalmente
che
a
lontane
scadenze
,
e
importa
in
sommo
grado
di
poter
misurare
fin
da
principio
i
carichi
da
cui
possono
andarne
gravati
;
importa
ad
ogni
modo
che
gli
aumenti
eventuali
di
carico
non
vengan
che
tardi
,
e
quando
il
maggior
reddito
sia
per
essere
definitivamente
conseguito
e
consolidato
.
Vi
è
un
interesse
maggiore
di
economia
nazionale
di
corrispondere
a
cosifatta
esigenza
,
di
lasciar
respirare
l
'
agricoltura
,
di
non
turbarla
o
vessarla
con
estimi
ripetuti
a
troppo
brevi
intervalli
,
di
promuoverne
i
miglioramenti
col
premio
di
una
temporanea
immunità
.
I
possibili
deterioramenti
si
verificano
,
alla
volta
,
in
via
ordinaria
,
alquanto
a
rilento
,
e
possono
perciò
consentire
,
senza
eccessiva
sofferenza
,
una
revisione
a
qualche
distanza
di
tempo
,
purché
questa
non
sia
eccessiva
.
Per
altra
parte
,
ogni
operazione
,
anche
di
semplice
revisione
o
rettifica
generale
di
un
catasto
,
è
affare
lungo
,
dispendioso
,
difficile
,
che
s
'
incontra
in
ostacoli
di
ogni
guisa
,
e
ingenera
perturbazioni
che
interessa
di
provocare
il
meno
frequentemente
che
sia
possibile
:
e
ne
abbiamo
noi
stessi
la
dimostrazione
in
questo
momento
.
Il
modo
medesimo
e
la
norma
secondo
cui
si
procede
in
un
catasto
alla
determinazione
della
materia
imponibile
,
non
si
accordan
bene
che
col
concetto
di
una
ragionevole
stabilità
,
e
ne
sono
la
naturale
conseguenza
.
Si
cerca
un
reddito
relativamente
costante
,
calcolato
bensì
sullo
stato
attuale
,
ma
per
un
adequato
,
che
comprenda
in
termini
di
alquanta
larghezza
tutte
le
ordinarie
vicende
della
coltivazione
.
I
due
concetti
vanno
perciò
necessariamente
connessi
,
e
l
'
uno
è
il
naturale
correlativo
dell
'
altro
.
Bensì
è
stata
già
fatta
l
'
osservazione
che
oggi
si
è
assai
meno
inchinevoli
ad
una
troppo
lunga
durata
degli
estimi
,
e
propensi
invece
ad
abbreviare
i
termini
prestabiliti
per
la
loro
revisione
periodica
.
Vi
si
avvisa
il
vantaggio
di
proporzionare
meglio
l
'
imposta
,
in
un
'
epoca
sopratutto
come
la
nostra
,
dove
le
mutazioni
sono
comparativamente
forti
anche
a
non
lungo
intervallo
di
tempo
,
e
di
moderare
le
resistenze
che
possono
altrimenti
conseguire
da
troppo
inveterati
interessi
o
rapporti
.
Anche
ad
altre
epoche
noi
non
abbiamo
presente
alcun
caso
in
cui
la
stabilità
del
catasto
sia
stata
espressamente
garentita
per
la
perpetuità
.
Si
faceva
calcolo
di
un
termine
assai
lungo
e
non
prestabilito
,
che
poteva
anche
protrarre
indefinitamente
l
'
eventualità
di
una
revisione
;
ma
non
si
andava
più
in
là
.
Il
lungo
intervallo
di
tempo
tra
una
lustrazione
e
l
'
altra
,
ché
a
tanto
si
riduce
la
«
perpetuità
»
degli
estimi
agrari
,
è
cagione
di
un
altro
benefico
effetto
.
L
'
agricoltore
,
stimolato
dall
'
esenzione
dei
sopraredditi
oltre
l
'
ordinario
reddito
catastale
per
i
rimanenti
anni
a
correre
del
tempo
fra
una
lustrazione
e
l
'
altra
del
catasto
che
la
legge
italiana
del
1886
fissava
in
un
trentennio
,
migliora
la
tecnica
agricola
,
cresce
la
produttività
dei
campi
.
Gli
sperimenti
di
novità
,
prima
isolati
,
si
moltiplicano
.
In
capo
al
trentennio
la
terra
è
trasformata
;
e
son
diversi
i
metodi
culturali
,
i
prodotti
,
gli
uomini
.
Quel
che
era
prodotto
«
ordinario
»
al
momento
della
lustrazione
precedente
è
divenuto
l
'
infimo
ricavo
degli
agricoltori
più
ignoranti
o
meno
capaci
.
L
'
agricoltore
medio
,
buon
padre
di
famiglia
si
trova
spinto
ben
più
in
su
nella
scala
della
produttività
;
ed
il
prodotto
«
ordinario
»
è
ora
uguale
a
quello
che
trent
'
anni
prima
era
il
sogno
degli
sperimentatori
più
ardimentosi
.
Ecco
d
'
un
tratto
la
finanza
raccogliere
il
frutto
della
sapiente
sua
prudenza
nel
perseguire
i
redditi
eccezionali
.
Ecco
dimostrato
che
l
'
adeguare
l
'
imposta
ai
frutti
della
terra
non
è
solo
,
come
esclamava
Carlo
Cattaneo
,
un
barbaro
errore
economico
,
ma
è
anche
un
gravissimo
errore
finanziario
.
PARTE
TERZA
IL
PROBLEMA
TECNICO
Capitolo
primo
L
'
oggetto
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
81
.
L
'
analisi
condotta
nelle
pagine
precedenti
ci
consente
di
eliminare
dalla
equazione
:
(
1
)
P
=
Po
+
Pmo
±
(
R
+
H
)
+
V
i
termini
R
,
H
e
V
,
come
quelli
a
cui
la
tassazione
non
deve
applicarsi
.
La
somma
dei
restanti
termini
decomponendosi
come
dalle
equazioni
(
2
)
e
(
3
)
,
così
:
(
9
)
Po
+
Pmo
=
(
c
+
r
t
+
r
c
+
i
+
s
d
+
s
+
s
m
)
+
(
mc
+
mi
+
ms
i
+
ms
n
)
possiamo
ulteriormente
eliminare
i
termini
c
ed
mc
corrispondenti
ai
costi
di
fattori
produttivi
estranei
all
'
impresa
agricola
o
che
sono
una
partita
di
giro
della
contabilità
di
questa
:
sementi
,
concimi
chimici
,
consumo
di
attrezzi
e
macchine
agricole
,
fieno
che
serve
all
'
alimentazione
del
bestiame
da
lavoro
e
da
allevamento
e
ricompare
sotto
specie
di
altri
prodotti
agricoli
o
di
animali
da
macello
,
letame
destinato
al
fondo
,
pali
destinati
alle
vigne
ecc
.
ecc
.
Questi
termini
in
quanto
provengano
da
fornitori
estranei
all
'
azienda
,
dànno
luogo
ad
autonoma
tassazione
mobiliare
dei
redditi
dei
fornitori
medesimi
.
Le
osservazioni
fatte
a
suo
luogo
consentono
di
eliminare
altresì
i
termini
s
m
ed
ms
m
,
ossia
i
salari
del
lavoro
manuale
prestato
sul
fondo
e
per
la
prima
manipolazione
dei
suoi
prodotti
naturali
.
La
tassazione
deve
aver
luogo
con
metodi
appropriati
alla
particolare
natura
dei
salari
del
lavoro
,
senza
distinzione
fra
le
varie
persone
le
quali
lo
prestano
.
Residuano
i
termini
:
r
t
e
r
c
rendita
della
terra
e
dei
capitali
stabilmente
investiti
nella
terra
s
d
salario
del
lavoro
dominicale
i
interesse
delle
scorte
vive
e
morte
e
del
capitale
d
'
anticipazione
dell
'
imprenditore
agricolo
mi
interesse
del
capitale
impiegato
dall
'
imprenditore
agricolo
per
la
prima
manipolazione
dei
prodotti
naturali
del
fondo
s
salario
del
lavoro
di
intrapresa
prestato
per
la
direzione
e
l
'
organizzazione
dell
'
impresa
agricola
ms
i
salario
del
lavoro
di
intrapresa
prestato
per
la
prima
manipolazione
dei
prodotti
naturali
del
fondo
.
Furono
riuniti
i
due
termini
r
t
ed
r
c
,
perché
inscindibili
fra
di
loro
,
sicché
nella
pratica
delle
stime
catastali
non
ci
si
attenta
a
separare
l
'
uno
dall
'
altro
ed
ambi
si
stimano
congiuntamente
guardando
alla
terra
nella
situazione
nella
quale
essa
di
fatto
si
trova
.
Rimangono
fuori
di
questo
schema
,
come
già
accade
presentemente
,
i
redditi
delle
industrie
di
trasformazione
industriale
dei
prodotti
agricoli
.
La
tassazione
agricola
comprende
i
redditi
contenuti
nell
'
uva
e
nelle
olive
(
r
t
,
r
c
,
s
d
,
i
ed
s
i
)
,
quelli
derivanti
dalla
trasformazione
delle
uve
e
delle
olive
in
vino
ed
olio
(
mi
ed
ms
)
,
ma
non
si
estende
alla
distillazione
del
vino
in
alcool
o
alla
trasformazione
dell
'
olio
in
prodotti
medicinali
od
industriali
.
La
norma
è
pacificamente
accolta
nella
giurisprudenza
tributaria
italiana
ed
è
razionale
.
Problemi
sottili
possono
sorgere
intorno
alla
esatta
linea
di
distinzione
fra
il
vino
tassabile
con
le
imposte
agricole
e
l
'
alcool
o
altre
bevande
tassabili
con
l
'
imposta
mobiliare
;
ma
qui
non
occorre
discuterle
,
bastando
riaffermare
il
principio
.
82
.
Importa
invece
discutere
se
sia
conveniente
includere
nel
campo
di
tassazione
agricola
il
reddito
ricavato
dalla
prima
manipolazione
dei
prodotti
naturali
del
fondo
.
La
legge
fondamentale
del
1886
li
ha
esclusi
dalla
tassazione
«
fondiaria
»
,
la
quale
si
arresta
al
prodotto
naturale
(
uva
)
e
non
si
estende
al
maggior
valore
del
vino
in
confronto
all
'
uva
,
sicché
,
quando
sia
conosciuto
soltanto
il
valore
del
prodotto
manipolato
(
vino
)
prescrive
che
,
con
adatti
calcoli
,
si
ritorni
indietro
sino
al
valore
del
prodotto
naturale
(
uva
)
:
Per
quei
prodotti
che
non
si
vendono
allo
stato
naturale
,
ma
soltanto
dopo
una
prima
manipolazione
,
la
valutazione
si
fa
sulla
base
dei
prezzi
dei
prodotti
trasformati
,
deducendo
da
questi
le
spese
della
trasformazione
,
tenuto
conto
del
capitale
impiegato
e
di
ogni
altro
coefficiente
dei
prezzi
medesimi
,
in
guisa
da
ricavarne
il
valore
del
prodotto
allo
stato
naturale
(
Art
.
121
del
regolamento
26
gennaio
1905
,
n
.
65
)
.
Ed
è
logico
che
così
si
fosse
opinato
,
perché
il
reddito
della
trasformazione
non
deriva
né
dal
capitale
terra
,
né
dai
capitali
stabilmente
impiegati
nella
terra
,
di
cui
unicamente
l
'
imposta
fondiaria
voleva
colpire
i
frutti
(
cfr
.
ora
il
§
129
)
.
L
'
imposta
sui
redditi
agrari
non
dà
una
soluzione
unica
.
L
'
istruzione
20
marzo
1923
così
scrive
:
Per
quei
prodotti
i
quali
siano
stati
venduti
o
consumati
,
non
allo
stato
naturale
,
ma
dopo
una
prima
manipolazione
,
il
reddito
lordo
deve
essere
determinato
in
base
al
valore
dei
prodotti
manipolati
e
non
allo
stato
naturale
.
Così
,
ad
es
.
,
se
il
proprietario
abbia
venduto
l
'
uva
o
le
olive
,
il
suo
reddito
lordo
si
dovrà
determinare
in
base
al
prezzo
di
vendita
dei
suddetti
generi
;
se
invece
il
proprietario
avrà
venduto
i
prodotti
suddetti
dopo
la
loro
trasformazione
in
vino
ed
in
olio
,
sarà
il
prezzo
di
questi
ultimi
a
determinare
il
reddito
lordo
(
p
.
35
)
.
La
soluzione
è
corretta
,
ove
si
parta
dalla
premessa
che
il
reddito
agrario
tassato
sia
quello
che
risulta
dalle
dichiarazioni
dei
contribuenti
,
dei
quali
gli
uni
possono
dichiarare
di
avere
venduto
i
prodotti
alla
stato
naturale
e
gli
altri
dopo
una
prima
manipolazione
.
Ma
,
di
fatto
,
alle
dichiarazioni
si
diede
scarsissimo
peso
e
gli
accertamenti
furono
fondati
sulle
«
tabelle
»
ministeriali
.
Queste
perciò
avrebbero
dovuto
recare
per
ogni
cultura
od
almeno
per
gran
parte
di
esse
,
una
distinzione
fra
il
caso
in
cui
il
coltivatore
usasse
vendere
i
prodotti
allo
stato
naturale
e
quello
in
cui
facesse
prima
loro
subire
una
qualche
manipolazione
.
La
distinzione
non
fu
invece
osservata
;
sicché
è
incerto
quale
dei
due
redditi
,
se
solo
quello
derivante
dai
prodotti
naturali
o
anche
quello
della
manipolazione
,
sia
oggetto
di
tassazione
;
sebbene
sia
forte
la
presunzione
in
favore
della
seconda
ipotesi
.
In
un
solo
caso
appare
dalle
tabelle
un
tentativo
di
distinzione
tra
i
due
redditi
,
laddove
si
tassa
prima
il
prato
e
poi
il
reddito
del
bestiame
d
'
allevamento
od
altrimenti
non
destinato
al
lavoro
del
fondo
.
La
distinzione
non
appare
tuttavia
,
neppure
in
questo
caso
,
ben
netta
,
sembrando
da
qualche
frase
della
istruzione
:
...
qualora
si
tenesse
conto
nella
determinazione
del
reddito
sia
del
prodotto
del
suolo
che
il
bestiame
consuma
,
sia
del
prodotto
del
bestiame
,
si
cadrebbe
evidentemente
in
una
duplicata
valutazione
di
reddito
che
invece
si
sia
voluto
tassare
alternatamente
il
reddito
agrario
o
a
titolo
di
reddito
del
prato
o
a
titolo
di
reddito
del
bestiame
,
sebbene
il
metodo
all
'
uopo
tenuto
non
sia
ben
chiaro
.
83
.
È
superfluo
insistere
,
dopo
le
cose
lungamente
discorse
nel
presente
saggio
,
sulla
convenienza
di
adottare
una
soluzione
unica
,
generale
,
la
quale
possa
essere
considerata
come
quella
ordinariamente
osservata
nella
pratica
agricola
.
La
consuetudine
,
la
quale
va
ogni
giorno
più
radicandosi
,
sembra
rispondere
alla
esigenza
dei
coltivatori
di
non
subire
le
momentanee
condizioni
del
mercato
nel
momento
dei
raccolti
.
Si
tende
sempre
più
,
sia
individualmente
sia
collo
sforzo
collettivo
di
cooperative
rurali
,
a
vendere
il
bestiame
invece
che
il
fieno
,
il
vino
piucché
l
'
uva
,
l
'
olio
piucché
l
'
oliva
.
Ogni
coltivatore
tende
a
possedere
i
mezzi
tecnici
per
la
prima
manipolazione
dei
prodotti
naturali
del
suo
fondo
;
contravvenendo
per
tal
modo
alla
legge
economica
della
divisione
del
lavoro
,
la
quale
consiglierebbe
di
vendere
i
prodotti
naturali
ad
industriali
specializzati
,
ma
sottraendosi
altresì
alla
iugulazione
di
prezzi
eccezionalmente
bassi
correnti
nel
momento
in
che
da
tutti
si
sarebbe
costretti
a
vendere
ad
ogni
costo
per
la
impossibilità
di
tenere
a
lungo
prodotti
deperibili
.
La
regola
non
vale
per
e
annate
di
eccezionale
raccolto
,
superiore
alla
potenza
degli
impianti
esistenti
nel
fondo
;
ma
vale
per
i
raccolti
che
non
si
scostano
troppo
dalla
media
ordinaria
.
La
regola
è
conforme
al
concetto
della
«
ordinarietà
»
,
poiché
applica
a
tutti
i
contribuenti
il
criterio
di
tassazione
che
è
equo
per
il
contribuente
medio
buon
padre
di
famiglia
.
Essa
conduce
al
consueto
risultato
benefico
dell
'
ordinarietà
;
poiché
gli
agricoltori
incapaci
ad
utilizzare
i
prodotti
naturali
del
fondo
ed
abituati
a
venderli
appena
raccolti
sul
mercato
sono
tassati
come
se
ricavassero
il
reddito
della
prima
manipolazione
;
ed
è
questa
una
circostanza
la
quale
contribuisce
,
sia
pure
con
peso
assai
piccolo
,
ad
eliminarli
a
poco
a
poco
dal
mercato
.
Nel
momento
della
nuova
lustrazione
dei
redditi
agrari
sarà
divenuto
,
anche
se
non
lo
era
del
tutto
prima
,
comune
il
tipo
dell
'
agricoltore
provveduto
dei
mezzi
tecnici
necessari
per
sottrarsi
alle
avverse
oscillazioni
dei
prezzi
nel
momento
del
raccolto
(
cfr
.
sopra
§
80
)
.
Possiamo
perciò
concludere
che
meriti
di
essere
accolta
in
principio
la
tesi
,
che
sembra
essere
altresì
quella
seguita
dalle
«
tabelle
»
ministeriali
per
la
imposta
sui
redditi
agrari
:
dovere
l
'
imposta
«
agraria
»
considerare
i
prodotti
non
nello
stato
«
naturale
»
,
bensì
in
quello
«
commerciabile
»
che
si
ottiene
,
ove
faccia
duopo
,
dopo
una
prima
manipolazione
.
L
'
osservanza
di
questa
regola
richiede
una
cautela
del
resto
semplice
,
in
sede
di
tassazione
mobiliare
.
Nel
calcolo
del
reddito
netto
dell
'
industriale
o
commerciante
,
il
quale
a
sua
volta
usi
i
prodotti
del
suolo
come
materia
prima
od
oggetto
della
sua
industria
o
del
suo
commercio
,
sarà
necessario
iscrivere
al
passivo
sempre
il
costo
del
prodotto
«
manipolato
»
:
del
vino
e
non
dell
'
uva
,
dell
'
olio
e
non
dell
'
ulivo
.
Altrimenti
si
verificherebbe
una
doppia
tassazione
del
medesimo
reddito
della
manipolazione
,
una
prima
volta
presso
l
'
agricoltore
ed
una
seconda
presso
l
'
industriale
.
La
cautela
sembra
agevole
ad
osservarsi
,
poiché
l
'
accertamento
mobiliare
ha
luogo
per
casi
singoli
e
per
discussioni
individuali
,
nelle
quali
,
per
quanto
si
proceda
per
confronti
e
per
regole
uniformi
,
si
può
fra
le
altre
,
anche
tener
conto
della
regola
di
non
tassare
due
volte
il
medesimo
cespite
.
Ben
si
può
aggiungere
che
il
maggior
reddito
della
manipolazione
,
accollato
sempre
all
'
agricoltore
,
è
reddito
ordinario
;
e
non
comprende
quei
redditi
commerciali
che
possono
essere
goduti
dall
'
industriale
o
negoziante
in
vino
,
in
olio
,
in
bozzoli
,
in
virtù
delle
favorevoli
condizioni
del
mercato
,
della
sua
capacità
a
serbare
il
prodotto
a
lungo
prima
di
venderlo
,
della
sua
organizzazione
di
vendita
.
Tutto
ciò
è
fuori
dell
'
industria
agraria
della
prima
manipolazione
e
può
seguitare
ad
essere
tassato
al
nome
dell
'
industriale
o
commerciante
.
La
finanza
,
la
quale
riscuote
tutto
ciò
che
le
è
dovuto
,
può
lasciare
agli
interessati
e
specialmente
al
processo
di
traslazione
delle
imposte
sul
mercato
il
compito
di
rivalersi
eventualmente
dell
'
imposta
sul
reddito
ordinario
di
prima
manipolazione
che
talvolta
l
'
agricoltore
avesse
anticipato
per
conto
dell
'
industriale
.
84
.
Ferma
tal
soluzione
,
il
quadro
della
tassazione
agricola
si
presenta
nettissimo
.
Trattasi
di
valutare
ad
un
momento
dato
,
tenuto
conto
dei
metodi
culturali
osservati
in
ogni
località
,
quale
sia
il
valore
lordo
ordinario
del
prodotto
vendibile
del
fondo
,
ridotto
,
dopo
una
prima
manipolazione
eventualmente
necessaria
,
in
stato
commerciabile
.
Le
operazioni
catastali
dovrebbero
cioè
subíre
una
modificazione
,
non
sostanziale
e
non
costosa
.
Invece
di
calcolare
soltanto
la
rendita
dominicale
(
r
t
+
r
c
)
,
considerando
tutti
gli
altri
termini
del
totale
come
termini
di
costo
,
lo
stimatore
dovrebbe
considerare
taluni
di
questi
altri
termini
come
termini
di
reddito
.
La
variazione
nella
tecnica
della
stima
sarebbe
formale
.
Oggi
la
stima
della
rendita
dominicale
soggetta
alla
imposta
fondiaria
avviene
secondo
la
seguente
formula
,
ricavata
da
(
2
)
:
(
10
)
r
t
+
r
c
=
Po
(
c
+
i
+
s
d
+
s
i
+
s
m
)
.
In
altra
sede
,
di
tassazione
dei
redditi
agrari
,
si
calcolano
i
valori
,
di
i
,
s
d
,
s
,
s
m
,
mi
,
ms
i
,
ms
m
e
si
tassano
separatamente
o
congiuntamente
,
a
seconda
di
situazioni
ipotetiche
variabili
e
disformi
della
realtà
.
Esistono
cioè
,
sebbene
ottenuti
in
maniere
indipendenti
e
quindi
erronee
per
pericolo
di
sovrapposizione
,
tutti
gli
elementi
del
calcolo
necessario
per
una
conosciuta
e
perfetta
tassazione
.
Qui
si
propone
di
utilizzarli
attraverso
i
seguenti
passaggi
da
(
9
)
:
(
11
)
Po
+
Pmo
=
(
c
+
mc
+
sm
+
ms
m
)
+
(
r
t
+
r
c
)
+
s
d
+
(
i
+
mi
+
s
+
ms
i
)
.
Da
cui
si
ricava
:
(
12
)
Po
+
Pmo
(
c
+
mc
+
s
m
+
ms
m
)
=
(
r
t
+
r
c
)
+
s
d
+
(
i
+
mi
+
s
+
ms
)
.
La
variazione
proposta
in
confronto
al
vigente
sistema
di
stima
catastale
consisterebbe
unicamente
nel
dedurre
dal
valore
lordo
del
prodotto
commerciabile
i
soli
costi
vivi
ed
i
salari
del
lavoro
manuale
.
Gli
altri
termini
di
costo
che
or
si
deducono
-
-
salario
della
direzione
dominicale
,
interessi
del
capitale
scorte
vive
e
morte
,
salario
del
lavoro
d
'
impresa
,
e
interessi
e
salari
d
'
impresa
della
prima
manipolazione
sarebbero
invece
considerati
come
termini
di
reddito
tassabile
.
85
.
Questo
sarebbe
diviso
in
tre
parti
:
A
.
Rendita
dominicale
(
r
t
+
r
c
)
da
tassarsi
a
nome
ed
a
carico
del
proprietario
del
fondo
,
senza
diritto
di
rivalsa
su
altri
collaboratori
alla
produzione
.
È
l
'
attuale
imposta
fondiaria
,
nettamente
delineata
nel
suo
contenuto
.
Potrebbe
anche
chiamarsi
categoria
A
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
.
B
.
Salario
dominicale
(
s
d
)
,
da
tassarsi
a
nome
del
proprietario
con
diritto
di
rivalsa
sul
fattore
od
agente
a
cui
il
proprietario
abbia
affidata
la
direzione
della
sua
proprietà
e
la
conservazione
di
essa
in
confronto
dei
coltivatori
e
dei
terzi
.
Attualmente
questo
reddito
viene
tassato
in
categoria
C
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
,
se
la
direzione
o
custodia
della
proprietà
è
affidata
ad
un
fattore
od
agente
.
Se
essa
è
tenuta
dal
proprietario
,
sfugge
a
tassazione
,
ancora
oggi
,
dopo
la
istituzione
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
.
Potrebbe
denominarsi
categoria
B
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
.
La
tassazione
dovrebbe
aver
luogo
al
nome
del
proprietario
,
essendo
frequentissimo
il
caso
che
le
due
persone
,
di
proprietario
e
direttore
dominicale
,
siano
fisicamente
la
stessa
persona
.
Deve
essere
data
facoltà
di
rivalsa
sul
fattore
od
agente
;
ed
anzi
deve
essere
fatto
obbligo
al
proprietario
di
fare
denuncia
del
nome
dell
'
agente
ai
fini
dell
'
imposta
complementare
progressiva
sul
reddito
.
Quando
la
denuncia
non
sia
fatta
,
si
presume
che
il
salario
dominicale
sia
goduto
dal
proprietario
ed
esso
,
ai
fini
della
detta
complementare
,
deve
esser
compreso
nel
suo
reddito
complessivo
.
L
'
adozione
del
proposto
congegno
suppone
la
esclusione
di
questi
redditi
dalla
tassazione
mobiliare
.
C
.
Reddito
industriale
agrario
(
i
+
mi
+
s
i
+
sm
i
)
.
È
l
'
attuale
imponibile
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
,
con
l
'
esclusione
dei
salari
del
lavoro
manuale
e
con
l
'
inclusione
generalizzata
dei
redditi
procedenti
dalla
prima
manipolazione
dei
prodotti
del
fondo
.
Calcolato
contemporaneamente
alle
altre
due
specie
di
reddito
,
e
con
gli
stessi
metodi
di
stima
,
non
correrebbe
il
pericolo
di
sovrapporsi
ad
esse
o
di
essere
espresso
in
monete
differenti
.
L
'
imposta
sul
reddito
industriale
agrario
sarebbe
conosciuta
sotto
il
nome
di
categoria
C
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
.
Essa
si
sostituirebbe
intieramente
all
'
imposta
di
categoria
B
di
ricchezza
mobile
sul
reddito
dei
fittaiuoli
,
a
quella
di
categoria
C
,
pure
di
ricchezza
mobile
,
sui
salari
non
dominicali
dei
fattori
ed
agenti
di
campagna
ed
infine
all
'
odierna
imposta
sui
redditi
agrari
,
le
quali
dovrebbero
perciò
senz
'
altro
venire
soppresse
.
86
.
Al
nome
ed
a
carico
di
chi
l
'
imposta
sul
reddito
industriale
agrario
dovrebbe
essere
iscritta
?
La
soluzione
al
quesito
è
la
risultante
di
vari
fattori
:
-
-
la
semplicità
degli
accertamenti
e
della
riscossione
.
Poiché
,
come
fu
dimostrato
sopra
,
tutte
le
imposte
o
tutte
le
categorie
dell
'
unica
imposta
sui
redditi
agrari
debbono
avere
carattere
reale
ed
universale
,
senza
detrazione
di
interessi
di
debiti
,
esenzioni
di
minimi
,
salvo
quelle
che
si
reputino
opportune
per
ragioni
di
economia
amministrativa
(
cfr
.
§
71
)
,
e
minorazioni
di
aliquota
,
la
massima
semplicità
si
ottiene
iscrivendo
l
'
ammontare
del
reddito
e
dell
'
imposta
al
nome
del
proprietario
del
fondo
.
L
'
imposta
sui
redditi
agrari
,
sia
di
categoria
A
o
B
o
C
,
colpisce
il
reddito
ordinario
,
accertato
per
ogni
particella
coi
metodi
catastali
,
divisibile
perciò
,
con
le
successive
volture
,
fra
gli
aventi
causa
nella
proprietà
e
nel
godimento
al
pari
dell
'
odierna
imposta
fondiaria
;
-
-
la
equità
nella
percussione
legale
.
È
socialmente
e
politicamente
utile
che
la
imposta
sia
iscritta
al
nome
del
contribuente
che
il
legislatore
ha
voluto
colpire
.
Poiché
nel
caso
nostro
il
contribuente
è
,
nell
'
intenzione
del
legislatore
,
il
coltivatore
del
fondo
,
la
iscrizione
dovrebbe
essere
fatta
al
nome
del
coltivatore
:
proprietario
in
economia
,
fittaiuolo
,
proprietario
e
mezzadro
pro
quota
parte
.
Sarebbe
politicamente
dannoso
che
si
generalizzasse
l
'
impressione
che
grandi
schiere
di
contribuenti
non
fossero
soggetti
all
'
imposta
.
Il
pagamento
diretto
personale
dell
'
imposta
è
condizione
di
efficace
interessamento
dei
tassati
alla
amministrazione
della
cosa
pubblica
.
La
incidenza
effettiva
non
segue
le
sorti
della
percussione
legale
e
dipende
dalle
curve
di
domanda
e
di
offerta
dei
terreni
e
degli
altri
fattori
produttivi
.
Poiché
queste
non
possono
essere
calcolate
dal
legislatore
per
il
lungo
intervallo
di
tempo
futuro
durante
il
quale
debbono
rimanere
fisse
le
stime
dei
redditi
delle
diverse
categorie
economiche
,
giova
parlare
invece
di
«
coincidenza
presunta
dalle
parti
fra
la
percussione
legale
e
la
incidenza
effettiva
»
.
Se
l
'
imposta
è
iscritta
al
nome
del
proprietario
è
probabile
che
costui
reputi
di
restarne
definitivamente
inciso
,
postoché
il
coltivatore
imprenditore
,
meglio
capace
di
spostarsi
da
luogo
a
luogo
e
di
destinare
capitale
e
lavoro
ad
altri
impieghi
,
si
suppone
possa
pretendere
alla
remunerazione
netta
corrente
sul
mercato
,
laddove
il
proprietario
,
legato
alla
sua
terra
,
è
convinto
di
doversi
contentare
del
«
residuo
»
,
detratte
le
spese
,
fra
cui
le
imposte
.
Sia
o
non
fondata
siffatta
convinzione
o
sia
fondata
un
'
altra
,
secondo
cui
l
'
imposta
,
in
uno
stato
perfetto
,
non
è
sofferta
da
nessuno
,
è
opportuno
che
il
proprietario
non
ne
sia
amareggiato
;
e
che
la
imposta
percuota
il
coltivatore
,
vero
contribuente
legale
.
Questi
,
al
più
,
potrà
lusingarsi
di
essere
riuscito
,
grazie
alla
sua
abilità
nel
contrattare
,
a
trasferirla
sul
proprietario
.
87
.
La
necessità
di
soddisfare
contemporaneamente
a
queste
tre
condizioni
,
di
cui
le
ultime
due
contraddicono
alla
prima
,
persuade
che
forse
la
soluzione
migliore
è
una
soluzione
di
compromesso
.
La
prima
condizione
,
che
è
d
'
ordine
tecnico
,
è
forse
la
più
importante
di
tutte
,
perché
ha
per
iscopo
di
ridurre
al
minimo
il
costo
di
esazione
,
rendere
quasi
automatico
il
lavoro
di
ripartizione
dell
'
imposta
ed
applicare
i
medesimi
metodi
a
tutte
le
tre
branche
dell
'
imposta
.
Rispetto
all
'
imposta
sui
redditi
agrari
(
1923
)
,
l
'
amministrazione
ha
reso
omaggio
a
queste
esigenze
tecniche
,
consentendo
che
non
fosse
osservata
la
prescrizione
in
virtù
di
cui
«
il
proprietario
,
il
quale
abbia
più
fondi
,
coltivati
direttamente
o
a
colonia
,
in
più
comuni
,
compresi
in
diversi
distretti
di
agenzia
,
avrebbe
dovuto
presentare
una
dichiarazione
per
tutti
i
fondi
,
dovunque
situati
,
alla
agenzia
della
quale
dipende
il
comune
in
cui
egli
è
domiciliato
»
.
Questa
prescrizione
,
tratta
dalla
legge
d
'
imposta
mobiliare
,
è
logica
quando
l
'
imposta
ha
carattere
personale
,
consente
esenzione
per
minimi
e
riduzioni
di
imponibili
.
Ma
è
costosa
ed
ingombrante
,
perché
implica
un
lavoro
minuto
di
corrispondenza
tra
i
diversi
uffici
finanziari
,
per
accertarsi
che
tutte
le
particelle
che
un
proprietario
possiede
nel
comune
A
siano
state
da
lui
denunciate
nel
comune
B
dove
egli
ha
la
residenza
.
Se
invece
tutte
le
particelle
del
comune
A
sono
tassate
in
A
e
in
B
quelle
di
B
,
le
possibilità
di
errori
e
di
rimborsi
diminuiscono
a
dismisura
.
Se
,
in
avvenire
,
fosse
concessa
ai
comuni
una
,
sia
pure
moderatissima
,
facoltà
di
sovrimposizione
sulle
categorie
B
e
C
dell
'
imposta
generale
sui
redditi
agrari
,
ogni
particella
dovrebbe
essere
necessariamente
tassata
nel
comune
dove
essa
è
situata
;
così
come
si
fa
ora
per
l
'
imposta
fondiaria
.
Altrimenti
,
i
comuni
rurali
sarebbero
depauperati
a
vantaggio
dei
comuni
cittadini
e
dei
grossi
borghi
di
mercato
,
i
quali
avrebbero
interesse
a
facilitare
,
con
basse
aliquote
,
la
residenza
sul
proprio
territorio
dei
coltivatori
di
fondi
rustici
,
specie
dei
maggiori
proprietari
in
economia
e
fittaiuoli
.
Pompeo
Neri
,
discorrendo
dei
disordini
che
nello
Stato
di
Milano
aveva
recato
la
pretesa
dei
cittadini
di
pagare
nella
città
di
loro
residenza
l
'
imposta
anche
per
i
beni
rurali
posseduti
nelle
campagne
,
chiama
«
legge
chiara
ed
immutabile
»
quella
del
territorio
,
«
che
la
natura
ha
prefinito
»
,
e
dichiara
che
dalla
legge
del
territorio
non
si
può
recedere
senza
cadere
in
mille
assurdità
e
in
un
mare
d
'
incertezze
;
poiché
volendo
descrivere
,
e
censire
i
beni
,
non
secondo
la
regola
del
sito
,
dove
sempre
sono
stati
e
in
eterno
staranno
,
ma
secondo
qualunque
altra
regola
fondata
nelle
qualità
personali
del
possessore
,
ogni
regola
resta
turbata
dalle
variazioni
giornaliere
,
che
seguono
in
queste
qualità
personali
,
e
nel
passaggio
dei
beni
da
un
nome
all
'
altro
;
sicché
il
catasto
resta
sempre
vacillante
,
e
si
privano
le
comunità
di
quel
naturale
patrimonio
,
da
cui
nei
loro
bisogni
devono
ricevere
aiuto
.
Se
ogni
particella
o
fondo
deve
essere
censito
nel
comune
del
luogo
dove
si
trova
,
ogni
particella
deve
altresì
pagare
l
'
imposta
,
nelle
sue
tre
branche
,
in
ragione
di
quel
reddito
che
essa
«
ordinariamente
»
deve
produrre
,
non
in
ragione
di
quello
che
«
effettivamente
»
se
ne
ricava
.
Quindi
è
indifferente
,
dal
punto
di
vista
tributario
,
percuotere
legalmente
il
proprietario
o
il
fittaiuolo
o
il
mezzadro
:
sempre
la
terra
paga
l
'
identico
tributo
,
che
la
segue
nelle
mani
di
chiunque
si
trovi
.
Quindi
ancora
il
metodo
di
gran
lunga
più
semplice
,
meno
costoso
,
più
sicuro
è
di
intestare
ad
ogni
ditta
proprietaria
di
terreni
tre
redditi
imponibili
,
per
ciascuna
delle
categorie
A
,
B
e
C
,
in
cui
la
progettata
unica
imposta
agraria
si
divide
.
Di
anno
in
anno
,
a
seconda
che
il
numero
o
la
superficie
delle
particelle
intestate
alla
ditta
cresce
,
per
acquisti
,
o
diminuisce
,
per
vendite
,
cresce
o
diminuisce
la
cifra
dei
tre
redditi
imponibili
,
con
operazioni
ovvie
di
voltura
e
con
possibilità
di
parificazione
dei
totali
per
categoria
e
per
comuni
,
cosicché
neppure
una
lira
d
'
imponibile
sfugga
al
tributo
.
Soltanto
in
questo
modo
si
raggiunge
la
perfezione
tecnica
nella
imposizione
agraria
.
88
.
Rimane
da
escogitare
qualche
spediente
,
per
cui
si
possa
,
nei
limiti
del
possibile
e
subordinatamente
alla
perfezione
tributaria
,
conseguire
altresì
il
vantaggio
politico
e
sociale
di
far
pagare
l
'
imposta
direttamente
ai
coltivatori
.
Nella
grandissima
maggioranza
dei
casi
,
l
'
effetto
si
raggiunge
automaticamente
:
secondo
il
censimento
del
1930
di
4
196
226
aziende
agricole
esistenti
in
Italia
il
59,1
per
cento
in
numero
ed
il
57,5
per
cento
in
superficie
era
condotto
direttamente
in
economia
dai
proprietari
:
sicché
per
questa
notabile
maggioranza
la
iscrizione
dell
'
imposta
nelle
sue
tre
categorie
A
,
B
e
C
al
nome
del
proprietario
soddisfa
automaticamente
alle
tre
condizioni
della
perfezione
tecnica
,
della
tassazione
diretta
del
vero
contribuente
e
della
difficoltà
di
traslazione
su
altri
.
89
.
Per
la
minoranza
dei
casi
in
cui
la
proprietà
è
separata
dalla
coltivazione
,
il
metodo
seguente
parrebbe
quello
più
semplice
ed
efficace
:
abbia
il
proprietario
diritto
di
denunciare
,
entro
il
31
luglio
di
ogni
anno
,
il
nome
del
fittaiuolo
o
mezzadro
a
cui
spetta
il
reddito
di
categoria
C
assegnato
alle
singole
particelle
catastali
da
lui
possedute
.
A
quella
data
,
è
noto
,
secondo
le
più
generali
consuetudini
osservate
in
Italia
,
il
nome
del
fittaiuolo
o
mezzadro
che
coltiverà
il
fondo
nell
'
anno
successivo
.
Se
,
in
qualche
caso
di
rinnovazione
di
fitto
,
il
nome
del
nuovo
fittaiuolo
non
è
ancora
conosciuto
,
si
può
,
senza
alcun
inconveniente
,
dare
al
proprietario
il
diritto
di
chiedere
la
sospensione
dell
'
iscrizione
del
reddito
di
categoria
C
dai
ruoli
principali
ed
il
rinvio
della
iscrizione
ai
ruoli
suppletivi
di
prima
serie
del
gennaio
.
La
concessione
del
rinvio
dovrebbe
essere
subordinata
alla
presentazione
della
ricevuta
del
pagamento
,
a
titolo
di
rimborso
di
maggiori
spese
di
distribuzione
,
al
locale
esattore
delle
imposte
dirette
di
una
somma
uguale
al
4%
dell
'
ammontare
dell
'
imposta
di
cui
si
chiede
il
rinvio
di
iscrizione
ed
alla
comunicazione
entro
l'11
novembre
del
nome
del
nuovo
fittaiuolo
o
mezzadro
a
carico
di
cui
l
'
iscrizione
dovrebbe
essere
fatta
.
L
'
imposta
di
categoria
C
dovrebbe
essere
iscritta
per
intiero
al
nome
del
fittaiuolo
e
pure
per
intiero
al
nome
del
mezzadro
nei
casi
di
mezzadria
mista
a
fitto
,
reputandosi
,
come
è
di
fatto
,
che
,
in
questi
casi
misti
,
il
vero
coltivatore
sia
il
mezzadro
fittaiuolo
e
la
partecipazione
del
proprietario
alla
direzione
dei
lavori
si
limiti
a
quella
che
è
remunerata
col
salario
dominicale
tassato
alla
categoria
B
dei
redditi
agrari
.
Quando
invece
trattisi
di
mezzadria
pura
,
in
cui
tutti
i
prodotti
,
anche
quelli
della
stalla
,
sono
divisi
per
metà
,
ed
il
capitale
scorta
è
pure
contribuito
per
metà
dalle
due
parti
,
viene
iscritto
al
nome
del
mezzadro
soltanto
la
metà
dell
'
imposta
di
categoria
C
.
Poiché
il
13,5
per
cento
delle
aziende
comprendente
il
12,7
per
cento
della
superficie
è
coltivato
in
regime
di
affitto
ed
il
12,6
per
cento
delle
aziende
per
il
15,8
per
cento
della
superficie
è
coltivato
in
regime
di
mezzadria
o
colonia
parziaria
,
la
iscrizione
a
ruolo
di
persona
diversa
da
quella
del
proprietario
sarebbe
facoltativa
per
circa
un
quarto
delle
aziende
agricole
italiane
.
Per
il
rimanente
14,8
per
cento
delle
aziende
estese
sul
14
per
cento
della
superficie
,
trattandosi
di
conduzione
mista
,
si
può
supporre
che
il
proprietario
non
richiederebbe
la
iscrizione
a
ruolo
dei
contadini
,
partecipanti
in
proporzioni
variabili
ai
diversi
prodotti
della
terra
.
Anzi
,
tal
diritto
ed
anche
quello
della
rivalsa
potrebbero
essere
consentiti
solo
nei
casi
di
affitto
e
di
mezzadria
pura
o
mezzadria
con
affitto
,
nei
quali
al
coltivatore
deve
essere
riconosciuto
il
carattere
di
imprenditore
vero
e
proprio
.
Il
metodo
proposto
è
,
notisi
,
diverso
da
quello
della
rivalsa
,
il
quale
difficilmente
viene
applicato
,
per
l
'
odiosità
gravante
sul
contribuente
legale
,
il
quale
tenti
di
farsi
rimborsare
dal
contribuente
vero
un
tributo
pubblico
.
La
rivalsa
pare
a
quest
'
ultimo
un
sopruso
,
e
quasi
un
tentativo
del
proprietario
di
farsi
rimborsare
dal
coltivatore
l
'
imposta
dovuta
dal
primo
allo
stato
.
Vano
è
spiegare
,
con
il
testo
delle
leggi
alla
mano
,
la
verità
del
contrario
;
nelle
menti
dei
contadini
imperando
il
sospetto
verso
le
genti
vestite
civilmente
.
Destò
gran
rumore
nelle
campagne
e
querela
gravissima
la
circostanza
che
,
nell
'
odierna
imposta
sui
redditi
agrari
,
il
mezzadro
risultò
gravato
di
un
imponibile
e
di
una
imposta
maggiore
di
quella
a
carico
del
suo
proprietario
.
Né
valse
il
dire
che
il
proprietario
sulla
sua
metà
del
prodotto
pagava
due
imposte
:
quella
fondiaria
e
quella
sui
redditi
agrari
e
che
si
doveva
tener
conto
di
altre
circostanze
,
fra
le
quali
la
tassazione
del
reddito
del
lavoro
della
famiglia
colonica
.
La
differenza
parve
un
sopruso
architettato
dai
«
signori
»
contro
i
contadini
.
La
rivalsa
diretta
crescerebbe
a
dismisura
l
'
animosità
fra
le
classi
rurali
ed
è
assolutamente
da
sconsigliarsi
,
salvo
che
per
l
'
imposta
di
categoria
B
per
i
salari
«
dominicali
»
rispetto
ai
quali
il
rapporto
è
tra
persone
-
-
proprietario
ed
agente
-
-
amendue
istruite
,
capaci
di
studiare
testi
legislativi
tributari
,
esperte
in
contabilità
e
l
'
una
nell
'
altra
fiduciose
.
Il
metodo
proposto
,
scansa
,
a
quanto
sembra
,
la
massima
parte
degli
inconvenienti
possibili
.
Dà
al
proprietario
l
'
iniziativa
della
iscrizione
a
ruolo
in
categoria
C
di
persona
diversa
da
lui
.
Assicura
la
finanza
che
di
quanto
scema
la
somma
iscritta
a
carico
del
proprietario
di
altrettanto
cresce
,
nello
stesso
comune
,
l
'
imposta
iscritta
a
nome
del
fittaiuolo
o
del
colono
mezzadro
.
Accerta
che
le
trasposizioni
di
iscrizione
avvengano
tempestivamente
per
i
ruoli
principali
o
al
più
tardi
,
ed
in
questo
caso
con
largo
rimborso
di
spese
per
la
finanza
,
per
i
ruoli
suppletivi
di
prima
serie
.
Ad
impedire
eventuali
soprusi
dei
proprietari
si
può
statuire
che
il
fittaiuolo
mezzadro
abbia
diritto
di
trattenersi
sul
canone
di
fitto
o
sulla
parte
padronale
dei
prodotti
del
fondo
la
somma
indebitamente
da
lui
pagata
a
titolo
d
'
imposta
;
attribuendo
al
giudice
conciliatore
del
luogo
la
facoltà
di
sentenziare
intorno
all
'
indebito
di
iscrizione
.
Siccome
è
interesse
pubblico
che
le
imposte
siano
iscritte
al
nome
del
vero
percettore
del
reddito
,
la
denuncia
da
parte
del
proprietario
del
nome
del
fittaiuolo
o
mezzadro
deve
essere
dichiarata
obbligatoria
.
Contro
il
proprietario
,
il
quale
d
'
accordo
col
fittaiuolo
o
mezzadro
,
trascuri
di
denunciare
tempestivamente
alla
finanza
il
nome
del
coltivatore
a
carico
di
cui
l
'
imposta
agraria
di
categoria
C
deve
essere
iscritta
si
applichino
due
sanzioni
:
l
'
una
di
una
multa
del
10%
dell
'
ammontare
dell
'
imposta
e
l
'
altra
del
cumulo
del
reddito
agrario
di
categoria
C
con
gli
altri
suoi
redditi
agrari
di
categoria
A
e
B
e
con
tutti
quelli
,
di
fabbricati
,
mobiliari
e
diversi
che
egli
possegga
concorrendo
così
a
crescere
il
suo
reddito
complessivo
netto
,
assoggettato
all
'
imposta
progressiva
complementare
sul
reddito
.
Nel
tempo
stesso
,
alla
finanza
sia
lecito
di
accertare
,
se
ne
ha
notizia
,
come
dovrebbe
averla
,
per
l
'
obbligo
di
denuncia
di
ogni
contribuente
,
il
reddito
medesimo
una
seconda
volta
nel
calcolo
del
reddito
complessivo
del
fittaiuolo
o
del
mezzadro
,
da
assoggettare
eventualmente
a
nome
di
questi
alla
imposta
progressiva
complementare
sul
reddito
.
Se
,
nonostante
tutte
queste
agevolezze
e
sanzioni
,
il
proprietario
non
denuncierà
che
il
reddito
agrario
di
categoria
C
è
goduto
dal
fittaiuolo
o
mezzadro
,
sarà
chiaro
che
le
due
parti
avranno
trovato
convenienza
a
concordare
un
canone
d
'
affitto
o
un
criterio
di
divisione
dei
prodotti
che
rimuneri
il
proprietario
del
danno
del
totale
pagamento
dell
'
imposta
agraria
in
tutte
le
categorie
.
In
tal
caso
,
perché
dovrebbe
inquietarsene
la
finanza
,
la
quale
risparmia
qualche
scritturazione
e
serba
il
diritto
di
tassare
,
in
sede
d
'
imposta
complementare
progressiva
,
il
fittaiuolo
o
mezzadro
,
quando
il
reddito
suo
complessivo
superi
il
minimo
esente
?
Capitolo
secondo
Il
metodo
di
accertamento
90
.
V
'
ha
un
rapporto
necessario
fra
il
metodo
scelto
rispetto
alla
tassazione
dei
redditi
agrari
e
la
procedura
da
osservarsi
per
l
'
accertamento
dell
'
oggetto
dell
'
imposta
.
Possiamo
porre
su
di
ciò
la
seguente
proposizione
:
che
ove
si
scelga
il
metodo
di
tassazione
per
classi
sociali
,
si
deve
dare
la
preferenza
all
'
accertamento
«
per
denuncie
»
;
mentre
la
scelta
del
metodo
per
categorie
economiche
senz
'
altro
fa
preferire
l
'
accertamento
«
per
catasto
»
.
La
differenza
sostanziale
fra
le
due
specie
di
accertamento
è
questa
:
che
colle
denuncie
si
chiede
al
contribuente
di
dichiarare
individualmente
caso
per
caso
il
prodotto
lordo
,
le
spese
e
perdite
inerenti
alla
produzione
ed
il
reddito
netto
effettivamente
ottenuto
anno
per
anno
e
nella
media
di
due
o
più
anni
;
ed
invece
col
catasto
non
si
chiedono
al
contribuente
denuncie
ed
il
reddito
lordo
,
le
spese
ed
il
reddito
netto
sono
accertati
per
via
di
un
'
analisi
condotta
,
con
uniformità
di
criteri
,
da
autorità
all
'
uopo
delegate
,
composte
di
tecnici
in
parte
delegati
dalle
rappresentanze
di
contribuenti
e
locali
ed
,
in
parte
maggiore
,
delegati
dalla
suprema
autorità
finanziaria
dello
stato
.
Il
metodo
delle
denuncie
va
d
'
accordo
col
metodo
della
tassazione
per
classi
sociali
.
Il
proprietario
,
il
fittaiuolo
,
il
mezzadro
,
il
colono
parziario
,
non
sono
invero
figure
le
quali
abbiano
un
contenuto
oggettivo
ed
uniforme
.
L
'
analisi
del
prodotto
lordo
,
condotta
coi
criteri
uniformi
del
catasto
,
ci
può
dire
quanto
in
media
del
prodotto
medesimo
bisogna
destinare
per
remunerare
la
terra
ed
i
capitali
in
essa
investiti
,
il
capitale
scorte
,
il
lavoro
di
direzione
e
manuale
,
che
sono
categorie
economiche
;
non
ci
dice
quali
siano
le
remunerazioni
di
persone
le
quali
godono
in
misura
variabilissima
,
da
luogo
a
luogo
,
da
contratto
a
contratto
,
di
date
quote
parti
dei
compensi
anzidetti
dei
fattori
di
produzione
,
spettanti
ora
all
'
una
ora
all
'
altra
,
od
in
parte
all
'
una
ed
in
parte
all
'
altra
classe
sociale
.
Un
catasto
per
classi
sociali
è
impensabile
;
fa
d
'
uopo
ricorrere
forzatamente
alle
denunzie
degli
interessati
.
Il
catasto
è
invece
proprio
del
metodo
di
tassazione
per
categorie
economiche
.
Il
tecnico
,
il
quale
fa
parte
delle
magistrature
catastali
,
calcola
rendite
,
quasi
rendite
,
interessi
,
salari
sulla
base
di
analisi
peritali
,
senza
uopo
di
sapere
quali
sono
le
persone
che
di
fatto
godono
di
tutte
o
di
parecchie
o
di
una
sola
o
di
parte
di
una
sola
o
di
parecchie
di
tali
rimunerazioni
.
Chi
ritenga
dimostrata
la
preferenza
da
darsi
alla
tassazione
per
categorie
economiche
su
quella
per
classi
sociali
,
deve
dunque
ritenere
altresì
necessario
preferire
il
metodo
del
catasto
a
quello
delle
denuncie
.
Ma
alla
dimostrazione
indiretta
si
può
aggiungere
la
dimostrazione
diretta
.
91
.
II
dibattito
è
antico
,
e
non
fanno
difetto
documenti
memorandi
,
degni
di
essere
ancora
una
volta
riprodotti
per
l
'
autorevolezza
degli
scritti
e
la
fondatezza
delle
argomentazioni
.
Il
problema
odierno
non
è
diverso
da
quello
che
si
presentava
alla
osservazione
passata
;
sicché
i
ragionamenti
fatti
intorno
alla
esperienza
d
'
un
tempo
sono
veri
anche
oggi
.
Marco
Minghetti
,
presidente
del
consiglio
e
ministro
delle
finanze
,
presentando
alla
Camera
dei
deputati
il
21
maggio
1874
un
progetto
per
la
«
perequazione
dell
'
imposta
fondiaria
»
così
scriveva
nella
relazione
intorno
al
vizio
del
catasto
napoletano
di
essere
fondato
sulle
denunzie
dei
contribuenti
.
Anche
nelle
provincie
meridionali
si
tentò
di
giungere
per
via
di
denunzie
e
di
controlli
alla
formazione
di
un
catasto
per
il
riparto
della
imposta
fondiaria
;
ma
anche
qui
la
forza
delle
leggi
non
poté
vincere
quella
della
natura
delle
cose
,
ed
i
risultati
conseguiti
da
operazioni
e
revisioni
molte
volte
ripetute
valgono
a
conferma
della
impossibilità
di
raggiungere
per
questa
via
l
'
intento
.
Intorno
a
simile
intrapresa
si
adoperarono
in
quelle
provincie
tutti
i
governi
che
si
succedettero
nell
'
ultimo
secolo
,
da
Carlo
III
alla
restaurazione
,
ma
nessuno
ha
potuto
riuscire
.
Un
primo
catasto
vi
fu
ordinato
con
due
prammatiche
di
Carlo
III
del
17
marzo
1741
e
28
settembre
1742
.
Il
mezzo
scelto
consisteva
nel
fare
ad
un
tempo
le
denunzie
dei
contribuenti
e
la
visita
dei
fondi
per
parte
dei
periti
,
confrontando
poi
l
'
esito
delle
visite
colle
denunzie
per
accertare
se
queste
fossero
esatte
.
Il
lavoro
fu
in
parte
abbandonato
per
esserne
riconosciuti
i
gravissimi
difetti
.
Una
rettificazione
ordinata
nel
1795
non
condusse
ad
alcun
risultato
.
L
'
operazione
fu
ripresa
sotto
Giuseppe
Bonaparte
in
esecuzione
a
legge
dell'8
settembre
1806
che
ordinò
il
reparto
di
un
contingente
d
'
imposta
in
base
ad
un
catasto
descrittivo
.
I
lavori
vi
furono
spinti
con
intelligenza
e
con
l
'
energia
che
si
osservavano
in
tutte
le
altre
parti
del
pubblico
servizio
ai
tempi
della
dominazione
francese
;
eppure
ecco
in
quali
termini
è
quel
lavoro
giudicato
dall
'
illustre
storico
Colletta
:
Senza
catasto
,
censo
o
statistica
per
dividere
il
peso
fra
tributari
,
si
ebbe
ricorso
a
ripieghi
e
compensi
con
fraudi
ed
errori
innumerevoli
.
Un
catasto
amministrativo
,
cominciato
nel
1806
,
terminò
(
più
per
la
lassezza
degli
operatori
che
per
compimento
dell
'
opera
)
nel
1818;
e
però
,
con
poco
più
di
tempo
e
di
spesa
,
componevasi
il
catasto
geometrico
,
che
a
noi
manca
,
e
qui
lo
dico
a
vergogna
e
stimolo
della
civiltà
napoletana
.
Quel
tributo
in
sé
grave
,
i
disordini
nel
ripartirlo
,
il
rigore
all
'
esigere
,
furono
scontentezze
che
dipoi
scemarono
per
lo
accresciuto
prezzo
delle
granaglie
e
il
celere
passaggio
di
mano
in
mano
dei
beni
stabili
.
Con
più
particolare
riguardo
al
sistema
delle
denunzie
applicato
in
Francia
ed
in
Piemonte
,
il
Minghetti
proseguiva
:
I
catasti
per
dichiarazione
o
fatti
altrimenti
che
per
mezzo
di
rilevamento
geometrico
parcellare
,
non
hanno
solamente
una
storia
in
Italia
,
ma
anche
presso
altri
paesi
.
Per
non
estendermi
soverchiamente
mi
limiterò
ad
accennare
alla
Francia
,
paese
le
cui
condizioni
,
quanto
alla
proprietà
fondiaria
,
hanno
colle
nostre
una
grande
analogia
.
Le
vicende
ivi
subite
dalla
legislazione
in
materia
di
catasto
sulla
fine
del
secolo
scorso
e
nel
principio
del
presente
sono
forse
la
miglior
prova
che
volendo
conseguire
un
giusto
riparto
dell
'
imposta
,
non
è
possibile
evitare
la
misura
e
la
stima
dei
terreni
.
Ivi
infatti
si
cominciò
dal
prescrivere
le
dichiarazioni
dei
contribuenti
da
riscontrarsi
per
via
di
perizie
e
di
commissioni
;
poi
si
dette
facoltà
ai
comuni
di
rilevare
le
mappe
;
in
seguito
si
ordinò
il
rilevamento
per
masse
di
cultura
di
alcuni
comuni
,
da
servire
,
per
via
di
confronto
,
a
sindacare
le
dichiarazioni
negli
altri
comuni
;
dopo
ciò
si
vide
la
necessità
di
estendere
la
misura
per
masse
di
cultura
a
tutta
la
Francia
;
e
finalmente
,
dopo
16
anni
di
inutili
sforzi
per
evitare
tale
necessità
,
si
fu
pure
costretti
ad
ordinare
la
formazione
di
un
catasto
geometrico
parcellare
per
la
Francia
intera
.
Qual
grave
errore
commetteremmo
noi
se
,
ripetendo
le
stesse
fasi
,
volessimo
cominciare
l
'
opera
di
un
catasto
senza
misura
dei
terreni
,
per
essere
poi
costretti
a
ricominciare
da
capo
con
perdita
di
tempo
e
di
spesa
!
In
Italia
però
è
tanto
difficile
che
prevalga
un
concetto
di
simil
genere
in
quanto
abbiamo
una
esperienza
recentissima
fatta
,
appunto
per
il
riparto
dell
'
imposta
sui
terreni
,
nel
compartimento
che
per
le
sue
condizioni
dava
forse
maggiore
garanzia
di
riuscita
.
Voglio
parlare
del
compartimento
ligure
piemontese
...
L
'
articolo
4
della
legge
del
14
luglio
1864
ordinò
che
l
'
imposta
in
quel
compartimento
si
ripartisse
in
base
alla
rendita
dei
fondi
da
determinarsi
nelle
forme
stabilite
per
l
'
accertamento
dei
redditi
di
ricchezza
mobile
.
Quest
'
accertamento
si
eseguì
ma
non
vi
ha
forse
operazione
la
quale
abbia
dato
luogo
a
maggiori
sperequazioni
ed
a
più
vive
lagnanze
,
tantoché
si
dovettero
dare
eccezionali
provvedimenti
ed
in
ispecie
autorizzare
i
comuni
a
far
rilevare
le
mappe
a
loro
spese
,
e
dare
facoltà
al
ministro
delle
finanze
di
permettere
ai
medesimi
il
ritorno
agli
antichi
allibramenti
catastali
.
Sopra
1865
comuni
,
1527
(
poi
crebbero
,
ma
il
Minghetti
scriveva
nel
1874
)
,
nonostante
tutte
le
rettificazioni
che
si
erano
fatte
agli
accertamenti
delle
rendite
dal
1864
al
1868
,
deliberarono
di
ritornare
al
riparto
in
base
ai
catasti
antichi
,
sebbene
questi
fossero
formati
da
oltre
mezzo
secolo
per
lo
meno
,
ed
in
grandissima
parte
tutt
'
altro
che
perfetti
.
Questo
risultato
dimostra
nel
modo
il
più
eloquente
che
l
'
accertamento
della
rendita
dei
fondi
col
mezzo
di
dichiarazioni
dei
contribuenti
e
di
giudizi
di
commissioni
,
anziché
segnare
un
progresso
,
crea
una
condizione
di
cose
peggiore
dell
'
attuale
.
Ma
l
'
Italia
oltre
a
questo
esperimento
speciale
,
ne
ha
fatto
un
altro
i
cui
risultati
pure
non
sono
tali
da
incoraggiarci
a
continuare
sulla
stessa
via
.
Se
vi
era
imposta
nella
quale
le
occultazioni
di
enti
soggetti
a
tassa
e
le
contestazioni
sul
reddito
dovessero
parere
difficili
,
era
senza
dubbio
quella
sui
fabbricati
.
I
fondi
erano
per
la
maggior
parte
riuniti
in
centri
,
posti
sotto
gli
occhi
dell
'
agente
delle
imposte
e
delle
commissioni
,
numerati
dai
municipi
stessi
,
affittati
per
lo
più
con
prezzi
quasi
costanti
in
ciascuna
località
;
eppure
dopo
un
lavoro
di
cinque
anni
per
scoprire
i
fabbricati
sfuggiti
all
'
imposta
,
si
fu
costretti
ad
intraprendere
la
formazione
del
catasto
geometrico
dei
centri
abitati
,
e
la
sola
revisione
degli
accertamenti
ordinata
dall
'
allegato
F
alla
legge
dell'11
agosto
1870
,
ha
dato
luogo
a
624
103
contestazioni
innanzi
alle
commissioni
.
La
formazione
dei
catasti
geometrici
del
resto
è
stata
compiuta
da
tutti
gli
stati
più
civili
d
'
Europa
,
come
la
Francia
,
l
'
Austria
,
il
Belgio
,
l
'
Olanda
,
gran
parte
della
Prussia
,
la
Baviera
,
Amburgo
,
i
Cantoni
svizzeri
di
Ginevra
e
di
Vaud
,
il
granducato
di
Baden
e
quasi
tutti
gli
stati
già
componenti
la
Confederazione
germanica
.
La
impossibilità
di
dare
per
sicura
base
ad
una
imposta
le
dichiarazioni
dei
contribuenti
,
deriva
dalla
natura
dell
'
uomo
,
e
contro
difficoltà
di
simil
genere
difficilmente
si
lotta
.
Che
si
ricorra
a
questo
mezzo
per
le
imposte
per
le
quali
non
si
riescì
a
trovarne
un
altro
,
come
per
quella
sulla
ricchezza
mobile
,
è
giustificato
;
ma
che
si
abbia
ricorso
ad
un
sistema
così
incerto
mentre
se
ne
ha
uno
certissimo
e
di
uso
universale
,
sarebbe
cosa
ormai
incomprensibile
.
Aggiungasi
che
non
solo
la
frode
ma
anche
l
'
ignoranza
è
causa
frequente
di
erronee
dichiarazioni
del
reddito
dei
terreni
.
Il
contadino
che
coltiva
il
proprio
fondo
raramente
sa
calcolare
il
valore
in
denaro
dei
prodotti
da
lui
consumati
in
natura
,
e
l
'
equivalente
in
denaro
dell
'
opera
sua
e
di
quella
dei
suoi
figli
,
delle
sementi
,
degli
ingrassi
e
di
tutti
i
numerosi
elementi
che
concorrono
alla
produzione
e
che
devono
detrarsi
per
determinare
il
reddito
netto
.
Questa
difficoltà
è
minore
assai
riguardo
ai
redditi
di
ricchezza
mobile
,
sia
perché
i
possessori
di
redditi
minori
sono
quasi
tutti
esenti
da
tassa
,
sia
infine
perché
i
redditi
mobiliari
sono
in
maggior
parte
posseduti
dalla
classe
più
colta
.
Riassumendo
in
un
solo
concetto
questa
quistione
,
è
evidente
che
per
conoscere
quanto
rende
la
terra
bisogna
necessariamente
conoscerne
la
estensione
e
la
coltura
.
Ora
,
o
gli
agenti
e
le
commissioni
chiamate
a
giudicare
mandano
in
tutti
i
casi
a
fare
la
perizia
,
ed
allora
tanto
vale
addirittura
fare
il
catasto
,
ovvero
credono
a
qualche
contribuente
e
giudicano
senza
cognizione
di
causa
,
e
si
hanno
enormi
ingiustizie
.
92
.
Non
poteva
mancare
il
Messedaglia
nella
sua
celebre
relazione
sul
nuovo
catasto
italiano
di
trattare
a
fondo
il
problema
:
e
lo
fece
così
:
Le
denunzie
(
notifiche
,
rivele
,
dichiarazioni
o
dichiare
,
consegne
,
assegne
,
ed
anche
portate
nel
vecchio
linguaggio
censuario
fiorentino
,
la
professio
censualis
a
Roma
)
sono
per
lo
più
il
modo
originario
con
cui
si
comincia
e
lo
si
incontra
in
tutti
i
più
antichi
estimi
,
a
Roma
,
a
Firenze
,
a
Venezia
,
e
in
generale
nei
nostri
comuni
medioevali
,
o
dove
più
tardi
perdurano
i
medesimi
ordini
.
Costituiscono
,
cioè
,
la
forma
prima
e
dominante
dappertutto
e
fino
a
quando
l
'
imposta
riveste
un
carattere
più
propriamente
personale
:
e
quindi
pure
dove
il
reddito
dei
terreni
vuolsi
colpito
,
comunque
al
netto
,
nella
sua
totalità
,
ossia
non
soltanto
per
la
parte
del
proprietario
come
tale
,
ma
anche
per
quella
del
coltivatore
;
cessano
via
via
,
passando
in
seconda
linea
e
da
ultimo
scomparendo
del
tutto
,
col
distinguersi
del
reddito
fondiario
propriamente
detto
in
confronto
a
quello
che
chiamerebbesi
il
reddito
industriale
della
terra
,
e
col
farsi
più
spiccata
la
realità
dell
'
imposta
prediale
.
Trovansi
ancora
al
fondo
dei
catasti
descrittivi
,
ma
più
spesso
(
come
a
Napoli
,
in
Sicilia
o
a
Modena
)
per
il
dato
dell
'
estensione
,
anziché
per
l
'
estimo
in
proprio
senso
;
suppliscono
,
come
in
Francia
altre
volte
,
alla
deficienza
di
un
catasto
geometrico
particellare
,
ossia
che
si
limiti
alla
sola
determinazione
dei
contingenti
comunali
,
senza
scendere
fino
alla
ripartizione
individuale
;
non
se
ne
parla
più
del
tutto
col
sopravvenire
dei
catasti
particellari
e
con
estimo
in
classi
e
tariffe
,
per
quanto
più
specialmente
riguarda
i
terreni
,
così
fra
noi
,
come
all
'
estero
in
tutti
i
catasti
geometrici
più
recenti
.
Bensì
esse
tornano
in
generale
a
grandeggiare
d
'
importanza
nei
tempi
nostri
,
per
effetto
di
quell
'
enorme
sviluppo
della
ricchezza
mobile
,
alla
cui
censuazione
di
lor
natura
confannosi
,
e
al
carattere
più
spiccatamente
industriale
che
viene
assumendo
,
per
molteplici
guise
,
il
reddito
generale
della
società
.
Noi
lasciamo
ogni
considerazione
sugli
inconvenienti
generali
del
metodo
anche
per
non
istare
a
ripetere
una
volta
di
più
ciò
che
è
stato
esposto
da
altri
a
più
riprese
in
tale
argomento
.
Richiamiamo
soltanto
,
per
la
relazione
che
ha
col
soggetto
nostro
,
il
fatto
verificatosi
nel
compartimento
ligure
piemontese
,
dove
il
maggior
numero
dei
comuni
a
vecchio
censo
,
che
per
la
legge
di
conguaglio
del
1864
avrebbero
dovuto
regolare
il
proprio
estimo
sul
dato
delle
denunzie
finirono
ciononostante
per
profittare
della
facoltà
loro
accordata
di
ritornare
agli
antichi
allibramenti
,
per
quanto
pure
imperfettissimi
,
ma
che
avevano
ad
ogni
modo
il
vantaggio
inestimabile
di
offrire
una
base
certa
e
sottratta
interamente
all
'
arbitrio
.
Noi
agiremmo
precisamente
all
'
opposto
,
accogliendo
la
proposta
di
fondare
la
perequazione
sulle
denunzie
,
e
rinunciando
con
ciò
al
beneficio
di
catasti
relativamente
buoni
,
laddove
questi
già
esistono
,
ad
estimi
senza
paragone
migliori
di
quelli
cotanto
imperfetti
del
vecchio
Piemonte
,
e
che
potrebbero
ancora
più
migliorarsi
e
perfezionarsi
sulla
medesima
base
.
Anche
l
'
idea
,
che
è
stata
suggerita
da
più
parti
alla
commissione
,
se
non
sarebbe
per
avventura
espediente
di
cominciare
dall
'
esigere
le
denunzie
come
una
prima
base
di
fatto
,
sia
a
meglio
accertare
la
misura
ed
il
grado
della
perequazione
esistente
,
sia
ad
agevolare
più
oltre
il
provvedimento
definitivo
,
ci
sembra
meno
adatta
allo
scopo
,
superflua
per
i
risultati
che
se
ne
attendono
,
od
anco
del
tutto
fallace
.
Le
denuncie
non
possono
aversi
per
serie
,
non
si
può
contare
sulla
loro
qualsiasi
veridicità
,
se
non
in
quanto
siano
destinate
a
ricevere
una
applicazione
immediata
,
e
vengano
come
tali
assoggettate
al
necessario
sindacato
,
ossia
a
fornire
davvero
e
per
sé
stesse
la
base
voluta
e
imperativa
dell
'
estimo
;
altrimenti
,
e
per
sé
sole
,
esse
non
fanno
che
complicare
il
procedimento
,
ed
è
meglio
addirittura
di
farne
senza
.
Posto
che
si
ha
modo
di
compulsare
direttamente
la
cosa
,
con
metodi
assai
più
certi
e
sicuri
,
come
accade
nell
'
estimo
dei
terreni
,
non
vi
è
necessità
od
utilità
alcuna
di
starsene
ad
interrogare
la
persona
,
sapendola
d
'
altronde
sì
poco
inchinevole
a
dire
la
verità
.
Si
verifica
in
qualche
grado
per
la
stima
quello
che
si
verifica
per
la
misura
.
Cessa
motivo
di
chiedere
la
denunzia
del
reddito
,
o
quella
del
prodotto
,
come
cessa
quello
di
chiedere
la
denunzia
dell
'
estensione
,
dal
momento
che
si
ha
modo
di
accertarli
con
assai
maggiore
sicurezza
per
altra
via
,
misurando
nell
'
un
caso
e
valutando
direttamente
nell
'
altro
.
93
.
Nel
corso
di
lezioni
svolte
all
'
università
di
Roma
,
Antonio
De
Viti
De
Marco
risponde
alle
critiche
le
quali
,
contro
l
'
adozione
del
metodo
catastale
,
argomentano
dal
cosidetto
progresso
tecnico
ed
economico
nell
'
agricoltura
e
dal
sedicente
insuccesso
dell
'
opera
di
perequazione
iniziata
e
non
ancora
condotta
a
termine
in
Italia
.
Furono
sempre
aspre
le
critiche
mosse
al
catasto
considerato
come
mezzo
di
stima
del
reddito
fondiario
,
ossia
quale
mezzo
per
perequare
l
'
imposta
fondiaria
.
In
primo
luogo
,
dato
il
lunghissimo
tempo
che
occorre
per
completare
il
catasto
e
data
,
invece
,
la
rapidità
con
cui
oggi
i
terreni
cambiano
di
proprietario
e
le
colture
si
rinnovano
e
si
trasformano
,
il
catasto
diventa
un
metodo
sempre
più
insensibile
a
seguire
le
vicende
dei
redditi
fondiari
.
Un
catasto
completato
è
un
catasto
che
non
rispecchia
più
la
realtà
.
In
secondo
luogo
,
il
catasto
richiede
spese
ingenti
,
non
giustificate
dall
'
imperfetto
risultato
fiscale
.
Ma
a
quest
'
ultima
critica
è
facile
rispondere
,
che
il
catasto
può
avere
anche
funzioni
giuridico
civili
e
che
le
spese
vanno
messe
in
rapporto
anche
con
questa
seconda
e
relativamente
maggiore
utilità
che
si
attende
dal
catasto
.
Senonché
,
per
il
«
catasto
giuridico
»
le
operazioni
necessarie
e
sufficienti
sono
quelle
della
delimitazione
dei
possessi
e
della
triangolazione
del
territorio
.
Il
che
rafforza
,
se
mai
,
la
prima
critica
,
in
quanto
sull
'
accertamento
delle
proprietà
e
dei
proprietari
si
può
impiantare
il
sistema
della
dichiarazione
del
contribuente
.
Se
,
infatti
il
sistema
della
dichiarazione
funziona
da
molto
tempo
per
i
redditi
mobiliari
,
a
fortiori
funzionerà
per
l
'
accertamento
del
reddito
fondiario
,
poiché
per
questo
è
più
facile
controllare
la
verità
della
dichiarazione
.
Dall
'
altro
canto
la
dichiarazione
dovrebbe
esser
fatta
da
parecchi
milioni
di
proprietari
e
controllata
rispetto
a
milioni
di
dichiaranti
.
Né
deve
credersi
che
col
sistema
della
dichiarazione
si
avrebbe
maggiore
affidamento
di
perequazione
nei
riguardi
dei
singoli
proprietari
.
Poiché
,
è
vero
che
il
catasto
compiuto
non
risponde
all
'
effettivo
reddito
attuale
dell
'
intero
paese
,
ma
non
è
sperequato
nei
riguardi
dei
singoli
proprietari
il
cui
reddito
fu
stimato
riferendosi
per
tutti
alla
stessa
epoca
censuaria
.
Val
la
pena
di
riportare
una
ministeriale
del
6
marzo
1808
,
con
cui
il
governo
napoletano
dava
istruzioni
per
le
operazioni
estimali
:
«
Se
gli
estimatori
fossero
obbligati
di
fare
un
apprezzamento
distinto
di
ciascuna
proprietà
,
e
di
dichiarare
con
un
giudizio
separato
ciò
che
questa
proprietà
offre
di
materia
imponibile
,
non
si
vedrebbe
mai
la
fine
di
questo
lavoro
;
e
ciò
sarebbe
il
male
minore
.
Il
gran
male
sarebbe
,
che
ciascun
proprietario
potrebbe
tentare
di
corrompere
l
'
arbitro
o
gli
arbitri
delle
valutazioni
.
Ciascuno
di
questi
arbitri
,
anche
il
più
incorruttibile
,
non
potrebbe
essere
sicuro
della
sua
imparzialità
,
poiché
il
nome
del
proprietario
,
l
'
interesse
dei
parenti
,
degli
amici
,
dei
grandi
,
dei
ricchi
,
dei
potenti
,
dei
nemici
,
dei
malevoli
spingerebbe
inevitabilmente
ai
riguardi
,
agli
arbitrii
,
ai
favori
,
ai
rigori
»
.
A
questa
considerazione
bisogna
aggiungere
l
'
altra
,
che
i
proprietari
fondiari
,
a
differenza
dei
proprietari
di
case
e
dei
possessori
di
redditi
mobiliari
,
sono
disseminati
e
troppo
disorganizzati
per
tentare
qualunque
legittima
difesa
contro
le
sopraffazioni
degli
agenti
del
fisco
,
che
sono
invece
armati
dalla
legge
di
mezzi
che
di
fatto
sottraggono
il
contribuente
al
suo
giudice
ordinario
.
Queste
ultime
considerazioni
a
nostro
avviso
superano
la
forza
delle
altre
contrarie
,
e
persuadono
che
il
sistema
catastale
,
cioè
la
tariffa
generica
di
qualità
e
classe
,
obiettiva
ed
uniforme
,
rappresenti
per
l
'
accertamento
del
reddito
fondiario
il
sistema
ancora
preferibile
.
A
rafforzare
questa
conclusione
soccorre
un
'
ultima
osservazione
.
Ciò
che
veramente
rende
inadeguato
il
sistema
catastale
è
la
difficoltà
delle
rapide
revisioni
degli
estimi
originari
.
Ora
per
l
'
aggiornamento
della
tariffa
generica
di
qualità
e
classe
non
occorre
rifare
ex
novo
le
operazioni
catastali
;
ma
basta
modificarla
a
periodi
più
brevi
,
seguendo
le
oscillazioni
dei
prezzi
.
E
similmente
si
possono
seguire
le
trasformazioni
delle
culture
,
obbligando
alla
denunzia
i
proprietari
fondiari
e
modificando
il
relativo
classamento
.
Il
catasto
rifatto
a
comodo
,
a
periodi
più
lunghi
.
94
.
Riassumo
:
-
-
il
sistema
delle
denuncie
non
vive
di
vita
propria
.
Esso
suppone
in
primo
luogo
il
catasto
geometrico
.
Le
denuncie
dei
contribuenti
devono
essere
controllate
sulla
base
della
conoscenza
sicura
delle
superficie
.
Estensioni
grandissime
di
terreno
sfuggirebbero
in
caso
diverso
all
'
imposta
;
-
-
esso
deve
essere
controllato
altresì
sulla
base
di
un
catasto
per
culture
e
per
qualità
.
Da
lontano
,
nel
suo
ufficio
,
il
funzionario
finanziario
non
può
appurare
se
la
particella
che
il
contribuente
denuncia
seminativo
vitato
di
quarta
classe
non
sia
invece
un
vigneto
di
prima
classe
.
Non
può
recarsi
,
ad
ogni
volta
,
sul
luogo
;
e
mancherebbero
a
lui
,
alle
guardie
ed
agli
ufficiali
di
finanza
,
ai
messi
comunali
,
agli
ufficiali
generici
assunti
all
'
uopo
le
cognizioni
necessarie
per
una
definizione
precisa
delle
circostanze
di
fatto
.
Il
controllo
delle
denuncie
dovrebbe
essere
fatto
per
mezzo
di
periti
,
dovrebbe
avvenire
per
ogni
zona
agraria
contemporaneamente
,
dovrebbe
compiersi
con
criteri
di
equità
perequativa
tra
comune
e
comune
e
tra
provincia
e
provincia
.
Tutto
ciò
ha
nome
di
«
catasto
estimativo
»
;
-
-
la
differenza
veramente
sostanziale
,
la
sola
esistente
tra
il
catasto
e
le
denuncie
è
che
le
denuncie
sono
una
brutta
copia
del
catasto
.
Sono
un
catasto
sbagliato
,
con
errori
derivanti
dall
'
arbitrio
dei
singoli
funzionari
e
dalla
diversa
abilità
dei
contribuenti
nel
contrattare
.
Se
si
vuole
un
catasto
necessariamente
sperequato
,
si
debbono
adottare
le
denuncie
;
-
-
l
'
esperienza
fatta
nel
1923
di
applicazione
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
sarebbe
dessa
stata
possibile
se
non
si
fosse
posseduto
un
catasto
e
se
le
dichiarazioni
dei
contribuenti
non
avessero
potuto
essere
controllate
ottimamente
dove
era
in
vigore
il
nuovo
catasto
,
malamente
dove
esistevano
solo
catasti
descrittivi
?
-
-
che
cosa
furono
le
tabelle
governative
per
la
applicazione
dell
'
imposta
se
non
una
sorta
di
catasto
grossolano
?
Altri
le
definì
«
pidocchi
sulla
pianta
del
catasto
»
e
forse
aveva
ragione
.
Con
più
casto
linguaggio
qui
si
volle
esporre
il
medesimo
concetto
.
95
.
Le
critiche
che
si
muovono
ai
catasti
,
-
-
di
costo
sproporzionato
ai
risultati
finanziari
,
di
eccesso
nel
tempo
occorrente
alla
sua
formazione
,
di
stime
già
antiquate
o
sperequate
prima
che
il
catasto
entri
dappertutto
in
attivazione
-
-
sono
:
-
-
ingiuste
per
quanto
tocca
il
preteso
eccesso
nel
costo
.
Il
catasto
ha
un
duplice
intento
,
finanziario
e
giuridico
;
e
questo
secondo
intento
,
sebbene
imperfettamente
raggiunto
in
Italia
,
basterebbe
da
solo
a
giustificare
ampiamente
la
spesa
sostenuta
fin
qui
,
e
quella
da
sostenersi
in
avvenire
.
Può
darsi
che
il
costo
,
stimato
prima
in
60
e
poi
in
80
e
poi
in
100
e
salito
in
fatto
a
parecchie
centinaia
di
milioni
di
lire
,
superi
il
miliardo
ed
,
in
lire
più
minute
,
i
parecchi
miliardi
.
Sarà
pur
sempre
tenue
spesa
in
confronto
alla
sicurezza
nella
proprietà
,
alla
agevolezza
nelle
tassazioni
,
alla
facilità
nel
credito
,
che
il
catasto
assicura
alla
terra
,
specie
dopo
il
trentennio
di
pacifico
possesso
da
parte
degli
intestatari
e
dei
loro
aventi
causa
.
È
lamentevole
che
non
si
siano
dettate
le
norme
più
urgenti
per
avviare
a
soluzione
compiuta
il
problema
degli
effetti
giuridici
del
catasto
;
ma
pur
in
tanta
non
necessaria
imperfezione
dell
'
istituto
,
la
spesa
è
pienamente
giustificata
dai
risultati
già
ottenuti
.
Dal
punto
di
vista
del
costo
,
il
catasto
finanziario
è
un
sovrappiù
,
quasi
si
direbbe
un
prodotto
secondario
della
grande
impresa
,
ottenuto
con
costo
minimo
o
nullo
;
-
-
erroneo
per
quanto
riflette
l
'
eccesso
del
tempo
.
Qual
colpa
ha
il
principio
del
catasto
,
se
,
dopo
averlo
iniziato
con
tanto
fervore
di
entusiasmo
,
con
sapiente
direzione
e
con
fondi
adeguati
,
al
primo
insorgere
di
difficili
condizioni
nel
bilancio
italiano
(
1894
)
,
invece
di
insistere
nell
'
impresa
che
doveva
fruttare
col
tempo
equa
messe
all
'
erario
,
si
diede
subito
ascolto
alle
querele
dei
lesinatori
a
cui
volentieri
fecero
eco
i
proprietari
timorosi
della
perequazione
e
i
fondi
si
ridussero
alla
somma
a
mala
pena
sufficiente
alla
conservazione
del
catasto
là
dove
,
per
l
'
anticipazione
della
spesa
da
parte
delle
provincie
,
esso
era
stato
attivato
?
Qualunque
sia
il
giudizio
che
dar
si
voglia
della
revisione
ordinata
con
decreto
7
gennaio
1923
,
n
.
17
,
essa
dimostra
con
l
'
evidenza
dei
fatti
che
,
con
mezzi
sufficienti
,
il
catasto
avrebbe
potuto
essere
compiuto
,
se
non
nei
dieci
,
certamente
nei
venti
anni
di
cui
si
discorreva
all
'
epoca
del
grande
dibattito
legislativo
intorno
ad
esso
;
-
-
inesistenti
addirittura
per
quanto
si
riferisce
alla
sperequazione
con
cui
il
catasto
verrebbe
alla
luce
.
La
critica
è
strettamente
connessa
a
quella
precedente
;
poiché
se
il
catasto
,
la
prima
volta
che
viene
impiantato
con
criteri
uniformi
in
un
grande
paese
,
è
attuato
entro
i
vent
'
anni
dalla
fine
del
periodo
(
secondo
la
legge
del
1886
questo
sarebbe
stato
il
dodicennio
187485
)
a
cui
si
debbono
riferire
le
stime
dei
prodotti
e
dei
prezzi
,
esso
ha
adempiuto
in
modo
perfettissimo
alle
esigenze
per
soddisfare
le
quali
fu
costruito
.
Le
imposte
terriere
(
fondiaria
ed
agraria
)
non
debbono
colpire
i
redditi
effettivi
,
variabili
di
anno
in
anno
;
ma
un
reddito
medio
calcolato
su
un
lungo
periodo
di
tempo
ed
ordinario
,
ossia
conforme
alle
usanze
localmente
seguite
dai
coltivatori
buoni
padri
di
famiglia
.
Il
reddito
così
accertato
non
può
essere
variato
ad
ogni
tratto
,
poiché
la
fissità
del
reddito
imponibile
per
un
lungo
periodo
di
tempo
,
trent
'
anni
secondo
il
nostro
legislatore
,
fu
anzi
una
delle
più
feconde
verità
«
scoperte
»
nei
due
ultimi
secoli
nel
campo
finanziario
.
A
che
dunque
si
va
cianciando
di
difetti
a
proposito
di
una
circostanza
che
è
il
vanto
maggiore
del
catasto
?
di
un
principio
,
appetto
al
quale
il
Cattaneo
chiamò
addirittura
«
barbari
»
quelli
che
gli
si
opponevano
di
imposte
proporzionate
ai
redditi
effettivi
correnti
delle
terre
?
96
.
La
lunghezza
veramente
scandalosa
,
ed
imputabile
ai
denigratori
ed
ipocriti
oppositori
del
catasto
,
del
tempo
occorso
in
Italia
dal
1886
ad
oggi
a
non
conchiudere
l
'
impresa
,
non
fornisce
argomento
valido
ad
abbandonarla
:
poiché
conchiudere
si
può
ancora
,
volendo
,
entro
una
ragionevole
mora
.
Quando
,
nel
1930
,
a
ragion
d
'
esempio
,
il
catasto
del
1886
fosse
stato
attivato
in
tutta
Italia
,
qual
rimprovero
di
sperequazione
gli
si
sarebbe
potuto
muovere
?
Di
essere
sperequato
in
rapporto
ai
redditi
effettivi
del
1930
?
Ma
ciò
appunto
voleva
e
doveva
volere
il
metodo
catastale
;
ma
ciò
era
il
suo
più
chiaro
pregio
.
Tutto
ciò
che
si
sarebbe
nel
1930
potuto
ragionevolmente
ammettere
,
era
di
venire
in
parte
meno
alla
solenne
promessa
di
tenere
gli
estimi
invariati
per
trent
'
anni
.
La
legge
del
1886
non
disponeva
che
l
'
attivazione
dovesse
essere
contemporanea
in
tutto
lo
stato
;
e
leggi
successive
disposero
la
attivazione
provincia
per
provincia
.
Poiché
l
'
indugio
troppo
forte
alla
conclusione
dei
lavori
derivò
senza
dubbio
,
oltrecché
dall
'
accidia
dei
governi
,
dalla
sorda
opposizione
delle
provincie
timorose
della
perequazione
,
ragion
vorrebbe
che
il
termine
dei
trent
'
anni
si
fosse
fatto
decorrere
non
dalla
compiuta
attivazione
del
catasto
,
ma
dal
momento
in
che
le
operazioni
avrebbero
,
pur
tenuto
conto
di
ogni
più
largo
motivo
di
ritardo
,
essere
conchiuse
:
suppongasi
dal
1910
.
Ecco
che
la
prima
lustrazione
sarebbe
caduta
nel
1940;
e
qui
potrebbe
compiersi
in
brevissimi
anni
,
coll
'
ausilio
di
un
catasto
geometrico
perfettissimo
,
e
sulla
base
di
rilevazioni
di
cultura
e
di
qualità
sostanzialmente
invariate
nel
maggior
numero
di
casi
,
e
facilmente
aggiornabili
nel
rimanente
.
Di
trenta
in
trent
'
anni
le
lustrazioni
per
la
stima
si
potrebbero
susseguire
,
col
minimo
costo
e
col
massimo
vantaggio
per
la
finanza
.
Poiché
la
quiete
trentennale
concessa
prima
ai
coltivatori
li
avrebbe
incoraggiati
a
migliorar
le
culture
,
a
crescere
i
prodotti
,
a
far
diventare
regola
ordinaria
quello
che
prima
era
l
'
eccezionale
ardimento
dei
coltivatori
più
diligenti
;
a
ripetere
insomma
,
in
campo
più
vasto
e
con
i
mezzi
moderni
più
perfezionati
,
il
solenne
sperimento
lombardo
descritto
dal
Carli
e
dal
Cattaneo
.
97
.
La
revisione
generale
degli
estimi
fondiari
ordinata
dal
decreto
7
gennaio
1923
,
n
.
17
,
ha
impedito
che
il
programma
sopra
delineato
possa
attuarsi
.
Essa
non
si
è
limitata
,
come
era
ragionevole
e
giusta
punizione
per
i
ritardi
artificiosi
del
passato
,
ad
ordinare
una
stima
provvisoria
accelerata
nelle
provincie
a
catasto
vecchio
,
allo
scopo
di
facilitare
l
'
applicazione
,
anche
in
questa
,
dell
'
imposta
nuova
sui
redditi
agrari
.
Fu
ordinata
invece
una
nuova
revisione
generale
dei
soli
estimi
fondiari
,
variando
la
base
di
riferimento
dall
'
epoca
catastale
187475
a
quella
del
I
°
gennaio
1914
,
che
si
seppe
poi
essere
il
decennio
,
se
i
prezzi
in
quel
tempo
furono
oscillanti
senza
tendenza
chiara
,
od
il
triennio
anteriore
a
quella
data
,
se
i
prezzi
ebbero
tendenza
al
rialzo
od
al
ribasso
.
La
revisione
doversi
compiere
sia
nelle
provincie
a
catasto
nuovo
che
in
quelle
a
catasto
vecchio
;
e
doversi
condurre
a
termine
in
tutta
Italia
in
meno
di
un
anno
.
La
revisione
così
anticipata
ha
necessariamente
indole
provvisoria
.
Può
essere
utile
ad
attivare
un
estimo
,
certamente
erroneo
rispetto
al
tempo
presente
,
ma
preferibile
agli
estimi
sperequati
tramandatici
dai
secoli
scorsi
,
allo
scopo
della
ripartizione
delle
vecchie
e
nuove
gravezze
sulla
terra
.
Non
dimentichiamo
tuttavia
mai
quel
che
al
parlamento
subalpino
nella
tornata
del
18
dicembre
1854
diceva
Camillo
di
Cavour
intorno
ai
catasti
provvisori
,
che
egli
pure
aveva
in
un
primo
momento
vagheggiato
per
la
tenuità
della
spesa
e
la
rapidità
dell
'
esecuzione
:
«
essere
impossibile
giungere
a
fare
un
catasto
provvisorio
con
mezzi
economici
e
colla
speranza
di
risultati
praticamente
utili
»
(
Discorsi
parlamentari
,
IX
,
35
)
.
Giova
il
catasto
provvisorio
per
sostituire
ad
uno
pessimo
un
men
peggiore
stato
di
cose
;
non
evita
la
necessità
di
un
catasto
stabile
,
condotto
con
le
norme
che
l
'
esperienza
ha
giudicate
necessarie
in
siffatta
impresa
.
98
.
La
revisione
è
chiarita
provvisoria
altresì
dal
momento
in
cui
è
condotta
e
da
quello
a
cui
si
riferisce
.
Condotta
nel
1923
,
in
un
anno
di
prezzi
in
lire
carta
non
ancora
stabilizzati
,
si
riferisce
al
decennio
anteriore
al
1914
,
che
fu
epoca
di
prezzi
oro
con
tendenza
all
'
aumento
.
Sarebbe
continuata
la
tendenza
all
'
aumento
?
Alla
domanda
era
allora
impossibile
dare
una
risposta
sicura
,
nemmeno
colla
esperienza
del
poi
,
essendo
così
profondamente
mutate
,
in
seguito
alla
guerra
,
le
condizioni
monetarie
dell
'
Italia
e
del
mondo
,
che
riusciva
arduo
calcolare
la
parità
della
lira
carta
corrente
colla
lira
oro
quale
correva
prima
della
guerra
;
e
nulla
essendo
più
malagevole
del
prevedere
se
vi
sarebbe
stato
un
ritorno
e
di
quali
paesi
al
tipo
oro
o
quale
altro
tipo
monetario
finisse
per
essere
adottato
dai
due
paesi
,
gli
Stati
Uniti
e
la
Gran
Bretagna
,
dalle
cui
decisioni
dipendeva
l
'
orientamento
monetario
degli
altri
paesi
.
Nemmeno
negli
Stati
Uniti
,
dove
pure
i
dollari
carta
si
mutavano
alla
pari
col
dollaro
oro
,
la
unità
monetaria
attuale
non
era
paragonabile
a
quella
antebellica
,
ché
trattavasi
di
oro
regolato
dal
Consiglio
per
la
riserva
federale
.
I
paragoni
dei
prezzi
postbellici
con
quelli
del
decennio
catastale
190413
,
resi
assai
sottili
dai
rivolgimenti
monetari
,
sarebbero
dunque
stati
possibili
soltanto
dopo
accurati
studi
ed
elaborate
discussioni
.
Eppure
quei
prezzi
esercitarono
una
influenza
profonda
sui
giudizi
che
le
commissioni
censuarie
comunali
e
quelle
provinciali
diedero
sugli
estimi
apparecchiati
dagli
uffici
catastali
.
È
assurdo
supporre
che
uomini
vissuti
nell
'
ambiente
dei
prezzi
del
1923
,
in
mezzo
all
'
equilibrio
tra
costi
,
salari
,
profitti
,
rendite
sorto
sulla
base
della
inflazione
monetaria
,
si
siano
potuti
d
'
un
tratto
,
senza
le
cautele
molteplici
ed
i
sussidi
di
studi
e
di
controlli
preordinati
dalla
legge
del
1886
,
spogliare
della
esperienza
vissuta
per
rivivere
in
un
ambiente
tutto
diverso
e
ricrearsi
i
prezzi
,
i
salari
,
i
costi
,
le
rendite
esistenti
prima
del
1914
.
Lo
sforzo
mentale
,
necessario
all
'
uopo
,
è
possibile
forse
per
uomini
adusati
alla
investigazione
scientifica
;
è
inconcepibile
nella
grande
maggioranza
dei
periti
di
campagna
e
dei
rustici
,
i
quali
componevano
le
commissioni
consultive
.
Gli
estimi
del
1923
debbono
perciò
essere
sostituiti
da
estimi
definitivi
,
redatti
in
momenti
di
moneta
stabilizzata
.
Perciò
urge
più
che
mai
che
l
'
operazione
di
revisione
del
1923
non
sospenda
neppure
un
istante
l
'
opera
della
catastazione
normale
,
condotta
secondo
la
legge
del
1886
.
Essa
potrà
ora
essere
proseguita
con
maggiore
celerità
,
essendo
ormai
svincolata
dalla
procedura
della
stima
dei
prodotti
lordi
e
netti
,
la
quale
,
fino
alla
nuova
revisione
generale
(
ad
ipotesi
1940
)
si
terrà
ferma
alla
revisione
del
1923
.
Basterà
dunque
proseguire
nelle
provincie
a
vecchi
catasti
le
operazioni
puramente
geometriche
di
misura
della
superficie
,
insieme
con
quelle
di
qualificazione
,
classificazione
e
classamento
,
astrazion
fatta
dalla
stima
.
Il
catasto
geometrico
particellare
richiede
infatti
che
sia
configurata
nettamente
la
«
particella
»
,
il
che
non
si
può
fare
senza
constatarne
il
possesso
,
la
qualità
o
cultura
e
la
classe
.
Nelle
more
della
nuova
revisione
generale
,
queste
notizie
saranno
utilissime
,
perché
alle
singole
particelle
così
qualificate
e
classate
si
applicheranno
senz
'
altro
,
le
tariffe
provvisorie
del
1923
,
le
quali
per
ora
necessariamente
hanno
dovuto
cadere
a
caso
su
vecchie
qualifiche
e
classi
,
malamente
rivedute
per
denuncie
e
per
controlli
sommari
.
99
.
La
revisione
odierna
fu
estesa
dalle
provincie
a
vecchi
catasti
,
per
cui
essa
si
imponeva
,
a
scopo
di
grossolana
rapida
perequazione
,
anche
alle
provincie
a
catasto
nuovo
,
per
cui
essa
era
superflua
,
disponendosi
di
estimi
recenti
,
forse
perché
la
ragion
politica
consigliava
a
non
dare
l
'
impressione
di
una
diversità
di
trattamento
tra
un
gruppo
di
provincie
(
prevalentemente
settentrionali
,
a
catasto
nuovo
)
ed
un
altro
gruppo
(
prevalentemente
centrali
e
meridionali
,
a
catasto
vecchio
)
.
Se
gli
estimi
provvisori
,
anche
nel
secondo
gruppo
,
si
fossero
riferiti
al
medesimo
periodo
catastale
fino
a
ieri
usato
,
187485
,
l
'
impressione
non
avrebbe
avuto
ragion
d
'
essere
.
Ma
si
sa
che
,
nelle
cose
politiche
,
la
forma
ha
,
bene
o
male
,
spesso
maggior
peso
della
sostanza
.
Tuttavia
,
quel
vantaggio
politico
,
fu
ottenuto
a
spese
di
un
mancamento
di
fede
alla
solenne
promessa
dell
'
art
.
36
della
legge
del
1886
:
«
La
revisione
generale
del
catasto
non
potrà
farsi
prima
che
siano
trascorsi
trent
'
anni
dall
'
epoca
della
sua
attuazione
»
.
Il
legislatore
del
1886
,
dopo
lunghe
discussioni
,
non
aveva
creduto
di
andare
sino
al
«
sacro
vigore
di
editto
perpetuo
»
che
Carlo
Cattaneo
celebrava
nel
censimento
milanese
del
I
°
gennaio
1760;
ma
aveva
reputato
che
la
durata
trentennale
degli
estimi
fosse
la
colonna
più
salda
dell
'
edificio
catastale
.
Nella
invariabilità
degli
estimi
per
un
periodo
abbastanza
lungo
di
tempo
sta
l
'
essenza
del
metodo
;
sta
la
possibilità
dei
benefici
economici
e
sociali
che
dal
catasto
rampollano
.
Dir
ciò
non
vuol
dire
,
si
noti
,
che
debba
rimanere
invariato
il
carico
della
terra
.
Invariata
deve
rimanere
la
proporzionale
ripartizione
del
carico
sul
territorio
agricolo
.
Se
gli
studi
statistici
sulle
variazioni
della
produzione
agricola
dal
187485
ad
oggi
,
se
le
constatazioni
sul
peso
relativo
della
produzione
agricola
e
di
quella
industriale
e
commerciale
,
se
la
convinzione
di
dover
chiamare
a
contributo
tutti
i
percettori
di
redditi
(
i
+
s
i
)
e
non
soltanto
i
fittaiuoli
,
convincono
il
legislatore
che
la
massa
dei
redditi
terrieri
imponibili
è
cresciuta
da
1000
milioni
di
lire
oro
187485
a
6000
milioni
di
lire
carta
1923
,
l
'
ammontare
dell
'
imposta
totale
,
al
saggio
voluto
per
gli
altri
redditi
analoghi
,
ad
es
.
,
del
10
per
cento
,
deve
essere
elevato
da
100
milioni
in
lire
oro
a
600
milioni
in
lire
carta
.
Qui
imperano
le
necessità
dell
'
erario
e
l
'
equità
comparativa
con
i
redditieri
mobiliari
,
le
quali
sono
indipendenti
dalla
invariabilità
degli
estimi
.
Questa
richiede
soltanto
,
ma
richiede
imperiosamente
,
che
i
600
milioni
odierni
siano
ripartiti
sui
singoli
contribuenti
terrieri
,
non
come
sono
ripartiti
gli
odierni
6000
milioni
di
reddito
in
lire
carta
1923
,
ma
come
erano
ripartiti
i
1000
milioni
di
lire
oro
187485
.
La
differenza
non
ha
importanza
per
quella
parte
dell
'
incremento
di
reddito
che
è
apparente
e
deriva
dalla
svalutazione
monetaria
;
ne
ha
una
grandissima
per
quella
parte
che
è
incremento
«
reale
»
e
rispetto
a
cui
i
proprietari
diligenti
hanno
diritto
di
continuare
ad
essere
tassati
per
un
trentennio
sulla
base
del
reddito
antico
,
mentre
i
proprietari
negligenti
acconciamente
pagano
il
fio
di
un
'
imposta
gravissima
in
confronto
di
un
reddito
non
migliorato
e
forse
peggiorato
.
Il
progresso
nelle
industrie
manufatturiere
si
compie
nonostante
che
siffatta
norma
benefica
della
invariabilità
delle
stime
sia
inapplicabile
;
ma
la
condizione
infelice
,
e
,
direbbe
Cattaneo
,
barbara
,
in
che
giacciono
le
industrie
non
è
ragione
bastevole
affinché
,
senza
vantaggio
alcuno
per
l
'
erario
,
si
tragga
l
'
agricoltura
dal
luogo
eminente
in
che
l
'
aveva
posta
la
sapienza
dei
nostri
padri
giù
nella
barbarie
degli
estimi
mobiliari
.
100
.
La
revisione
provvisoria
degli
estimi
fondiari
-
-
e
fu
forse
questo
il
suo
vizio
più
grave
-
-
non
fu
collegata
con
l
'
estimo
dei
redditi
agrari
assoggettati
alla
nuova
imposta
portata
dal
decreto
4
gennaio
1923
.
Il
collegamento
era
in
verità
difficile
,
sinché
le
due
tassazioni
avvengono
in
maniera
cotanto
disformi
:
quella
fondiaria
sulla
base
di
categorie
economiche
e
quella
agraria
per
classi
sociali
;
la
fondiaria
con
criteri
di
pura
realità
e
l
'
agraria
con
accenni
,
formali
sostanzialmente
,
ma
ingombranti
,
a
detrazioni
personali
per
debiti
e
per
redditi
minimi
;
la
fondiaria
con
accertamenti
e
riscossioni
territoriali
,
l
'
agraria
con
velleità
,
non
osservate
sempre
,
di
accertamento
e
riscossione
nel
comune
di
residenza
;
la
fondiaria
fondata
sui
periodi
lunghi
,
l
'
agraria
necessariamente
rivedibile
di
anno
in
anno
,
finché
si
ostini
a
tassare
,
variabilmente
e
solo
per
alcuni
contribuenti
presi
di
mira
,
i
redditi
del
lavoro
manuale
;
la
fondiaria
la
quale
risale
al
decennio
190413
,
l
'
agraria
la
quale
si
fonda
sul
biennio
192122;
la
fondiaria
distribuita
su
base
catastale
;
la
agraria
repartita
coi
metodi
delle
denuncie
corretti
a
metà
dalle
tabelle
;
la
fondiaria
per
cui
i
ricorsi
per
la
stima
sono
collettivi
ed
agiscono
uniformemente
ed
automaticamente
per
l
'
intiero
comune
,
anzi
,
in
sede
di
perequazione
intercomunale
ed
interprovinciale
,
per
tutta
la
provincia
e
per
lo
stato
,
l
'
agraria
,
dove
i
ricorsi
sono
individuali
ed
ebbero
effetto
per
i
soli
ricorrenti
,
con
scandalo
ed
ira
dei
non
ricorrenti
i
quali
pur
si
trovavano
in
condizioni
perfettamente
analoghe
;
la
fondiaria
,
per
cui
gli
accertamenti
hanno
luogo
,
senza
denuncie
,
ad
opera
di
uffici
tecnici
,
con
decisioni
di
commissioni
composte
di
uomini
competenti
in
agricoltura
;
l
'
agraria
per
cui
i
contribuenti
debbono
far
denuncie
e
queste
sono
controllate
da
funzionari
scelti
e
da
commissioni
create
per
tutt
'
altro
compito
.
Tutte
queste
sconcordanze
rendono
pressoché
assurdo
l
'
innesto
dell
'
una
sull
'
altra
imposta
,
immancabili
ed
odiosissime
le
sovrapposizioni
,
necessaria
la
soluzione
del
conflitto
con
la
vittoria
dell
'
uno
o
dell
'
altro
principio
-
-
catasto
o
pseudo
denuncie
-
-
che
si
contendono
il
campo
.
APPENDICE
Nota
bibliografica
101
.
La
presente
monografia
fu
pubblicata
per
la
prima
volta
da
pagina
37
a
215
(
pp
.
3738
occhio
di
frontespizio
,
3944
introduzione
,
45203
testo
,
204
errata
corrige
,
20511
sommario
analitico
,
21214
indice
dei
nomi
,
215
indice
)
del
volume
primo
(
192425
)
degli
«
Annali
di
economia
»
pubblicati
dalla
Università
commerciale
Luigi
Bocconi
.
Ne
furono
fatti
estratti
,
con
qualche
leggero
spostamento
dell
'
indice
e
del
sommario
analitico
dal
fondo
al
principio
,
e
con
numerazione
distinta
(
pp
.
135173
per
l
'
edizione
in
carta
comune
e
pp
.
13169
per
l
'
edizione
in
carta
distinta
)
.
Gli
estratti
non
furono
messi
in
commercio
.
La
presente
può
quindi
considerarsi
,
secondo
il
costume
bibliografico
,
come
prima
edizione
propriamente
detta
.
102
.
Alla
stampa
seguita
negli
«
Annali
di
economia
»
era
premessa
la
seguente
introduzione
:
La
pubblicazione
del
regio
decreto
4
gennaio
1923
,
n
.
16
,
che
dichiara
i
«
redditi
agrari
»
soggetti
all
'
imposta
di
ricchezza
mobile
m
'
indusse
a
promuovere
,
nell
'
Istituto
di
economia
della
Università
commerciale
Luigi
Bocconi
,
tra
gli
studenti
iscritti
al
mio
corso
di
scienza
delle
finanze
durante
l
'
anno
scolastico
192223
,
alcune
esercitazioni
intorno
ai
problemi
nascenti
dalla
nuova
imposta
.
La
letteratura
scientifica
,
posteriore
al
decreto
,
da
cui
in
quelle
esercitazioni
potevasi
prendere
le
mosse
,
era
compresa
in
due
articoli
del
prof
.
Antonio
De
Viti
De
Marco
ed
in
un
comunicato
ufficioso
diramato
dopo
la
pubblicazione
del
primo
di
quei
due
articoli
.
In
questo
,
pubblicato
sul
«
Giornale
d
'
Italia
»
del
31
dicembre
1922
,
il
De
Viti
scriveva
:
«
L
'
imposta
è
un
debito
che
grava
sul
prodotto
o
reddito
totale
di
ogni
impresa
.
Questo
debito
tributario
globale
dell
'
impresa
ha
potuto
essere
diviso
in
imposta
sul
proprietario
,
sul
capitalista
,
sul
lavoratore
ecc
.
in
quanto
di
fatto
questi
agenti
della
produzione
sono
diventati
persone
distinte
.
Questo
è
,
correttamente
,
il
principio
informatore
della
nostra
legislazione
tributaria
.
Se
il
capo
dell
'
azienda
(
imprenditore
o
proprietario
)
dimostra
che
una
o
più
parti
del
prodotto
spettano
,
per
esempio
,
al
capitalista
o
al
lavoratore
,
il
fisco
deduce
queste
quote
dal
reddito
globale
,
in
quanto
può
ritrovarle
e
colpirle
nelle
mani
dei
rispettivi
aventi
diritto
.
Ma
quando
questa
divisione
personale
non
esiste
ancora
,
il
fisco
colpisce
il
tutto
nelle
mani
di
chi
è
ritenuto
capo
dell
'
azienda
,
lasciando
a
lui
di
sbrigarsela
con
gli
altri
agenti
della
produzione
,
sia
scontando
l
'
imposta
sul
prezzo
che
pagherà
al
capitalista
e
al
lavoratore
,
sia
esercitando
verso
costoro
una
azione
di
rivalsa
»
.
Dalla
premessa
generale
,
il
De
Viti
traeva
correttamente
la
deduzione
che
tutta
la
questione
stava
nel
sapere
«
se
il
legislatore
italiano
ha
compreso
il
profitto
agricolo
nel
reddito
soggetto
alla
fondiaria
o
se
lo
ha
escluso
»
.
Ed
egli
,
argomentando
dalla
legge
catastale
nostra
del
I
°
marzo
1886
e
dal
suo
regolamento
d
'
applicazione
,
concludeva
:
«
Il
nostro
catasto
prima
fa
la
stima
analitica
del
totale
prodotto
medio
in
natura
;
poi
ad
esso
attribuisce
il
prezzo
medio
e
così
si
ha
il
reddito
totale
della
terra
o
reddito
lordo
.
Da
questo
totale
si
deducono
quelle
quote
,
che
non
fanno
parte
del
reddito
-
-
così
detto
dominicale
-
-
che
di
fatto
si
attribuisce
al
proprietario
.
Le
elucubrazioni
intorno
a
quel
che
è
o
dovrebbe
essere
il
puro
reddito
dominicale
,
non
contano
di
fronte
alla
definizione
positiva
della
legge
e
riguardano
il
sistema
tributario
dell
'
avvenire
.
Ora
le
deduzioni
tassativamente
consentite
dalla
legge
e
dal
regolamento
si
riferiscono
alle
spese
di
coltivazione
e
quindi
di
salari
;
si
riferiscono
all
'
interesse
del
capitale
rappresentato
dalle
scorte
vive
e
morte
,
alle
spese
di
amministrazione
,
a
quelle
di
manutenzione
dei
fabbricati
rurali
,
ai
contributi
per
opere
idrauliche
,
di
bonifica
e
via
dicendo
.
Ma
non
una
sola
deduzione
è
consentita
a
titolo
di
ciò
che
è
il
profitto
agricolo
!
Dunque
questo
è
compreso
nel
reddito
dominicale
colpito
dalla
fondiaria
.
In
altre
parole
,
il
legislatore
italiano
considera
il
proprietario
fondiario
come
il
capo
responsabile
dell
'
azienda
agricola
.
Egli
non
è
soltanto
il
proprietario
della
terra
e
dei
capitali
permanentemente
investiti
in
essa
,
ma
è
anche
il
direttore
e
l
'
imprenditore
dell
'
industria
agricola
.
Il
che
risponde
alla
realtà
.
Dunque
è
una
fantasia
che
il
proprietario
non
paghi
l
'
imposta
sui
profitti
agricoli
»
.
Né
,
osservava
il
De
Viti
,
nasce
una
sperequazione
dalla
circostanza
che
«
il
proprietario
fondiario
non
paga
imposta
di
ricchezza
mobile
sul
reddito
dell
'
industria
agricola
quando
egli
stesso
dirige
l
'
azienda
;
mentre
,
se
la
cede
in
locazione
,
il
fittuario
paga
la
ricchezza
mobile
»
perché
,
quest
'
ultima
«
colpisce
il
profitto
agricolo
spettante
all
'
imprenditore
,
che
sia
persona
distinta
dal
proprietario
»
.
Questa
disposizione
in
via
di
massima
deve
ritenersi
corretta
,
perché
essa
non
mira
a
colpire
il
profitto
agricolo
del
proprietario
,
ma
un
profitto
che
si
stacca
da
quello
o
si
aggiunge
ad
esso
,
per
l
'
opera
specifica
di
un
nuovo
più
capace
imprenditore
,
che
crea
un
maggiore
o
nuovo
reddito
»
.
All
'
articolo
del
De
Viti
rispondeva
immediatamente
(
vedi
«
Giornale
d
'
Italia
»
del
5
gennaio
)
un
comunicato
governativo
,
che
,
per
la
identità
dell
'
argomentazione
con
le
istruzioni
20
marzo
1923
,
da
lui
firmate
,
si
può
fondatamente
presumere
dettato
dal
ministro
per
le
finanze
Alberto
De
Stefani
.
Si
preferisce
citare
qui
il
comunicato
,
sia
perché
anteriore
nel
tempo
,
sia
perché
,
per
ragioni
di
immediata
ritorsione
,
più
efficacemente
persegue
il
De
Viti
nella
critica
.
Anche
il
De
Stefani
poneva
una
premessa
:
«
La
nostra
legislazione
parte
dal
presupposto
della
separazione
,
in
due
parti
distinte
,
del
reddito
che
si
ricava
dalla
terra
:
il
primo
è
quello
che
può
attribuirsi
alla
naturale
forza
produttiva
del
suolo
ed
al
capitale
stabilmente
investito
nella
terra
;
il
secondo
è
quello
attribuibile
all
'
attività
industriale
che
si
esplica
con
l
'
impiego
del
capitale
circolante
e
col
concorso
dell
'
opera
dell
'
uomo
»
.
E
,
dopo
aver
ricordato
le
dichiarazioni
contenute
in
proposito
nella
classica
relazione
Messedaglia
,
che
qui
si
omettono
perché
ampiamente
furono
ricordate
nel
testo
della
presente
memoria
e
secondo
cui
il
primo
reddito
,
detto
fondiario
,
era
il
solo
da
colpirsi
con
l
'
imposta
fondiaria
sui
terreni
,
mentre
il
secondo
è
specificatamente
di
natura
industriale
,
chiamasi
reddito
agrario
e
va
soggetto
all
'
imposta
di
ricchezza
mobile
,
anche
il
De
Stefani
continuava
argomentando
dalla
legge
vigente
:
«
A
questi
concetti
si
inspirano
la
legge
1
marzo
1886
ed
il
relativo
regolamento
26
gennaio
1905
in
quanto
dispongono
che
il
reddito
fondiario
o
dominicale
si
ottiene
detraendo
dal
prodotto
lordo
le
«
spese
e
perdite
eventuali
»
di
produzione
,
tra
le
quali
si
comprendono
gli
interessi
del
capitale
di
esercizio
e
l
'
opera
dell
'
uomo
,
così
come
meglio
precisano
le
istruzioni
1°
giugno
1907
dettate
per
la
pratica
applicazione
della
legge
e
del
regolamento
predetti
.
Si
legge
,
infatti
,
nelle
istruzioni
medesime
(
paragrafo
140
)
che
«
sotto
la
denominazione
di
spese
di
produzione
si
raggruppano
tutte
le
spese
,
compreso
l
'
interesse
del
capitale
scorte
vive
e
morte
che
il
proprietario
deve
sostenere
mediamente
ogni
anno
pei
lavori
e
per
le
materie
prime
occorrenti
alla
coltivazione
del
fondo
»
.
E
più
innanzi
si
rileva
(
paragrafo
147
)
che
le
spese
di
amministrazione
indicate
agli
articoli
14
della
legge
e
148
del
regolamento
«
sono
quelle
relative
alla
custodia
ed
alla
vigilanza
dei
fondi
e
dei
prodotti
,
alla
direzione
delle
culture
e
dei
lavori
,
al
reparto
,
ove
occorra
,
dei
prodotti
fra
proprietario
e
coltivatore
ed
alla
esecuzione
delle
vendite
»
.
Resta
così
chiaro
,
non
soltanto
secondo
il
pensiero
espresso
dal
relatore
on
.
Messedaglia
,
ma
anche
in
base
alla
legge
ed
al
regolamento
e
più
ancora
alle
norme
riguardanti
la
pratica
applicazione
che
di
quella
legge
e
di
quel
regolamento
vien
fatta
,
che
la
ricerca
del
reddito
dominicale
soggetto
all
'
imposta
fondiaria
si
deve
compiere
e
si
compie
detraendo
l
'
interesse
del
capitale
d
'
esercizio
e
la
retribuzione
spettante
all
'
opera
dell
'
uomo
.
Il
reddito
costituito
dal
concorso
di
questi
ultimi
due
elementi
detratti
:
capitale
d
'
esercizio
ed
opera
dell
'
uomo
,
è
ciò
che
l
'
on
.
Messedaglia
chiamava
reddito
agrario
o
reddito
di
ricchezza
mobile
,
affatto
distinto
ed
indipendente
dall
'
altro
reddito
di
natura
prettamente
fondiaria
:
il
reddito
dominicale
.
Così
,
nel
caso
tipico
dei
terreni
coltivati
ad
affitto
,
i
due
redditi
predetti
,
si
identificano
nelle
due
quote
di
prodotto
netto
che
proprietario
e
fittabile
rispettivamente
si
attribuiscono
.
E
questi
due
redditi
,
dominicale
il
primo
,
agrario
il
secondo
,
sopportano
ciascuno
l
'
aggravio
della
relativa
imposta
,
che
per
il
primo
reddito
è
quella
fondiaria
,
per
il
secondo
reddito
è
quella
di
ricchezza
mobile
.
Ma
quando
accade
che
il
fondo
,
anziché
essere
dato
in
affitto
,
viene
coltivato
dal
proprietario
,
nelle
cui
mani
i
due
redditi
si
concentrano
,
la
vigente
legislazione
sull
'
imposta
di
ricchezza
mobile
(
art
.
9
)
non
consente
l
'
applicazione
delle
due
imposte
:
essa
consente
che
il
proprietario
coltivatore
continui
a
pagare
l
'
imposta
fondiaria
sul
reddito
dominicale
,
ma
lo
lascia
esente
dalla
ricchezza
mobile
sul
reddito
agrario
.
Il
provvedimento
,
quindi
,
è
destinato
a
perequare
la
condizione
dei
diversi
reddituari
,
in
quanto
dispone
che
il
reddito
agrario
paghi
sempre
la
imposta
di
ricchezza
mobile
,
appartenga
esso
al
fittabile
,
al
proprietario
o
al
mezzadro
»
.
Al
comunicato
governativo
rispondeva
subito
il
De
Viti
(
«
Giornale
d
'
Italia
»
del
7
gennaio
1923
)
,
dichiarandosi
dolente
di
dover
rilevare
che
l
'
articolista
ufficioso
confondesse
«
le
spese
di
amministrazione
col
profitto
dell
'
imprenditore
»
e
poi
confondesse
ancora
«
l
'
interesse
del
capitale
rappresentato
dalle
scorte
vive
e
morte
col
profitto
agricolo
»
.
L
'
autore
del
comunicato
«
è
indotto
nella
confusione
dalla
letterale
dizione
del
regolamento
,
che
pone
tra
le
spese
di
amministrazione
anche
quelle
relative
alla
«
direzione
delle
culture
e
dei
lavori
!
»
.
Donde
egli
inferisce
che
quella
detrazione
sia
il
profitto
!
E
non
avverte
che
«
la
direzione
delle
culture
e
dei
lavori
»
di
cui
parla
il
regolamento
e
che
viene
esercitata
dall
'
amministrazione
,
dai
fattori
,
dai
guardiani
ecc
.
non
è
«
la
direzione
dell
'
impresa
»
che
dà
luogo
al
profitto
.
L
'
amministratore
,
il
fattore
,
il
guardiano
,
l
'
enologo
e
via
dicendo
,
non
sono
imprenditori
,
ma
sono
stipendiati
dal
proprietario
,
che
è
il
capo
dell
'
azienda
,
e
operano
per
eseguire
gli
ordini
di
costui
.
Essi
ricevono
salari
,
che
debbono
essere
dedotti
dall
'
estimo
catastale
,
perché
il
fisco
li
ritrova
nelle
mani
degli
aventi
diritto
e
li
colpisce
con
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
,
se
crede
.
Il
mio
amministratore
,
infatti
,
paga
la
ricchezza
mobile
.
Tutti
gli
altri
dipendenti
dovrebbero
o
potrebbero
pagarla
.
Ma
,
se
io
faccio
a
meno
dell
'
amministratore
e
del
fattore
e
del
guardiano
ecc
.
,
nulla
debbo
(
a
differenza
di
come
avviene
nell
'
imposta
mobiliare
)
;
perché
la
legge
catastale
,
per
la
sua
tecnica
,
deduce
quote
medie
;
cioè
quote
che
sono
maggiori
del
vero
rispetto
ad
alcuni
ed
inferiori
al
vero
rispetto
ad
altri
.
Ma
le
differenze
individuali
,
che
non
modificano
la
media
,
non
interessano
più
il
fisco
»
.
Alla
sola
deduzione
degli
interessi
del
capitale
scorte
vive
e
morte
,
che
appartengono
al
proprietario
,
il
De
Viti
riconosce
il
carattere
di
concessione
di
favore
.
«
Essa
proviene
dai
vecchi
catasti
ed
è
stata
conservata
probabilmente
come
incoraggiamento
ad
aumentare
il
capitale
di
esercizio
,
per
perfezionare
i
metodi
di
cultura
.
Se
il
nuovo
legislatore
vuole
togliere
questo
trattamento
di
favore
,
nulla
i
proprietari
potrebbero
opporre
.
Ma
l
'
ammontare
di
questi
interessi
che
,
secondo
le
mie
conoscenze
di
agricoltore
,
sono
una
quantità
piccola
e
forse
trascurabile
-
-
non
costituisce
il
profitto
agricolo
,
alla
cui
caccia
si
è
lanciata
l
'
amministrazione
fiscale
.
Comunque
,
questa
deduzione
concessa
dalla
legge
,
potrebbe
essere
facilmente
restituita
al
reddito
catastale
,
là
dove
il
nuovo
catasto
è
da
farsi
.
Non
occorre
per
questo
il
congegno
della
nuova
imposta
sul
profitto
agricolo
,
che
si
aggiunge
alla
vecchia
,
complicando
il
sistema
tributario
e
aumentando
la
burocrazia
»
.
A
questo
punto
ha
termine
il
dibattito
tra
l
'
insigne
maestro
della
scienza
finanziaria
nell
'
ateneo
romano
ed
il
valoroso
economista
chiamato
,
in
momenti
gravi
,
a
governare
la
finanza
italiana
.
Solo
indirettamente
dalle
mentovate
istruzioni
20
marzo
1923
(
p
.
28
)
si
può
desumere
che
nel
pensiero
del
ministro
fosse
infondata
l
'
accusa
del
De
Viti
di
avere
egli
attribuito
senz
'
altro
il
carattere
di
profitto
agricolo
alle
spese
di
direzione
delle
culture
e
dei
lavori
ed
all
'
interesse
del
capitale
scorte
vive
e
morte
,
perché
se
in
queste
due
detrazioni
per
se
stesse
e
distintamente
considerate
non
può
ritenersi
consistere
il
profitto
agricolo
,
«
il
reddito
di
carattere
agrario
»
che
è
quello
soggetto
alla
nuova
imposta
,
risulta
appunto
«
dal
concorso
»
di
due
elementi
costitutivi
:
«
l
'
interesse
del
capitale
di
esercizio
e
la
retribuzione
del
lavoro
»
(
pp
.
29
e
30
)
.
Nelle
istruzioni
,
a
dimostrare
la
infondatezza
della
pretesa
identificazione
ministeriale
,
assunta
dal
De
Viti
,
del
profitto
o
reddito
agrario
con
le
spese
di
direzione
e
gli
interessi
del
capitale
scorte
,
è
implicito
il
richiamo
al
concetto
fondamentale
della
legge
di
imposta
sui
redditi
di
ricchezza
mobile
,
per
cui
i
redditi
misti
,
tassati
in
categoria
B
,
non
provengono
né
dal
capitale
né
dal
lavoro
,
disgiuntamente
considerati
,
ma
dalla
loro
combinazione
.
E
si
afferma
che
,
in
sede
catastale
,
fu
appunto
dal
prodotto
lordo
detratto
il
frutto
di
tale
combinazione
allo
scopo
di
ottenere
il
reddito
dominicale
.
Dalla
esposizione
fatta
sopra
risulta
che
i
problemi
posti
erano
due
:
-
-
se
sia
conforme
ai
principii
della
scienza
e
della
pratica
legislativa
distinguere
il
reddito
dominicale
dal
reddito
agrario
e
tassarli
ambedue
e
separatamente
l
'
uno
dall
'
altro
;
al
quale
quesito
il
ministro
rispondeva
di
sì
,
mentre
il
De
Viti
consentiva
solo
che
si
procedesse
a
tassazione
separata
nel
caso
del
fittuario
,
perché
soltanto
in
tal
caso
esisteva
il
reddito
nuovo
e
meritevole
di
separata
imposta
;
-
-
se
di
fatto
la
nostra
imposta
fondiaria
,
secondo
le
norme
della
legge
I
°
marzo
1886
,
non
tassi
già
anche
il
reddito
agrario
;
al
che
il
ministro
rispondeva
negativamente
,
mentre
il
De
Viti
affermava
potersi
tutt
'
al
più
ammettere
che
la
predetta
imposta
lasci
immune
il
solo
interesse
del
capitale
scorte
vive
e
morte
.
Gli
appunti
,
che
alcuni
studenti
presero
,
delle
osservazioni
da
me
fatte
sui
due
testi
ora
citati
e
sulle
fonti
loro
segnalate
ad
illustrare
il
problema
storico
,
furono
oggetto
di
commenti
da
parte
di
egregi
studiosi
.
Una
successiva
memoria
da
me
dettata
per
fissare
meglio
alcuni
concetti
fondamentali
fu
comunicata
altresì
ad
uomini
periti
in
materie
tributarie
ed
estimative
.
Ringrazio
in
particolar
modo
il
prof
.
Arrigo
Serpieri
,
ora
sottosegretario
di
stato
all
'
agricoltura
,
il
comm
.
L
.
Galata
,
direttore
generale
del
catasto
,
il
prof
.
P
.
D
'
Aroma
,
direttore
generale
delle
imposte
al
ministero
delle
finanze
per
le
osservazioni
critiche
,
scritte
e
verbali
,
da
essi
ricevute
.
Ho
cercato
di
trarre
,
oltreché
da
queste
conversazioni
private
,
il
maggior
frutto
possibile
dalle
memorande
discussioni
che
nel
parlamento
italiano
ebbero
luogo
,
intorno
alla
materia
qui
esaminata
,
tra
il
1863
e
il
'
64
e
il
1885
e
l'86
,
quando
furono
costruite
,
ad
opera
di
uomini
insigni
,
le
due
imposte
sulla
ricchezza
mobile
e
sui
fondi
rustici
.
103
.
La
memoria
fu
pubblicata
sullo
scorcio
del
1924
nel
testo
che
si
riproduce
nella
presente
edizione
,
con
quelle
varianti
soltanto
le
quali
valgano
a
correggere
sviste
(
inverosimile
quella
che
mi
fece
nel
testo
e
nell
'
indice
scambiare
il
nome
del
nipote
e
biografo
Luigi
con
quello
dell
'
autore
del
catasto
italiano
Angelo
Messedaglia
)
,
rendere
più
perspicuo
il
dettato
e
ad
eliminare
taluni
pochi
accenni
a
dibattiti
o
disposizioni
che
ebbero
interesse
effimero
in
quel
momento
.
Una
sola
variante
di
rilievo
fu
recata
al
testo
nei
§
§
18
e
seguenti
per
attenuare
l
'
opinione
manifestata
nel
1924
che
le
spese
di
amministrazione
dedotte
dalla
quota
padronale
secondo
la
legge
del
1886
comprendessero
unicamente
le
spese
di
conservazione
del
fondo
e
non
anche
quelle
di
direzione
dei
lavori
.
Accedendo
in
parte
alla
contraria
opinione
del
Serpieri
è
sembrato
all
'
autore
di
dover
ammettere
che
in
quelle
spese
di
amministrazione
si
comprendesse
una
quota
di
compenso
per
l
'
opera
di
direzione
dei
lavori
,
opera
dominicale
però
,
rivolta
ad
assicurare
che
i
lavori
si
compiano
secondo
le
usanze
locali
in
modo
da
conservare
l
'
integrità
fisica
ed
economica
del
fondo
.
104
.
Chiudendo
la
memoria
del
1924
scrivevo
:
«
La
presente
scrittura
sarebbe
stesa
invano
,
se
essa
non
fosse
riuscita
a
persuadere
il
lettore
almeno
di
questa
verità
:
che
un
unico
metodo
deve
essere
accolto
per
distribuire
l
'
imposta
sui
diversi
redditi
i
quali
derivano
dalla
terra
;
che
questo
metodo
deve
essere
logicamente
congegnato
in
guisa
da
dare
,
col
minimo
costo
,
il
massimo
risultato
per
la
finanza
,
contribuendo
,
nel
tempo
stesso
,
in
virtù
del
suo
proprio
congegno
,
al
più
sicuro
incremento
della
produzione
agricola
.
Le
soluzioni
messe
innanzi
dal
progetto
Meda
in
poi
e
quelle
attuate
non
furono
se
non
approssimazioni
successive
verso
la
meta
.
Sarebbe
un
danno
gravissimo
se
questa
si
reputasse
toccata
.
Laddove
invece
non
è
;
ed
il
problema
merita
di
essere
ancora
approfondito
,
allo
scopo
di
eliminare
gli
errori
commessi
in
passato
e
giungere
ad
una
soluzione
la
quale
,
se
forse
non
perfetta
,
sia
logica
e
coerente
in
tutte
le
sue
parti
»
.
105
.
Al
necessario
approfondimento
la
mia
memoria
ha
contribuito
,
se
debbo
credere
a
quanto
ne
scrissero
insigni
cultori
di
economia
agricola
,
offrendo
ad
essi
ed
alle
rappresentanze
degli
agricoltori
lo
spunto
per
ridiscutere
il
problema
ed
avviarlo
a
soluzione
.
Quasi
subito
dopo
la
comparsa
della
mia
memoria
,
Arrigo
Serpieri
dedicava
ad
essa
,
col
medesimo
titolo
La
terra
e
l
'
imposta
,
negli
«
Annali
del
R
.
Istituto
superiore
agrario
e
forestale
»
un
ampio
esame
critico
,
nel
quale
tutto
il
problema
veniva
ripreso
in
esame
in
guisa
indipendente
.
In
quel
saggio
il
Serpieri
diceva
che
la
mia
monografia
portava
«
un
contributo
notevolissimo
alla
determinazione
di
un
migliore
ordinamento
dei
tributi
sulla
terra
e
in
particolare
della
nuova
imposta
sui
redditi
agrari
»
ed
affermava
che
quand
'
anche
non
tutte
le
conclusioni
sembrassero
accettabili
,
«
chi
d
'
ora
innanzi
vorrà
parlare
non
superficialmente
di
questi
argomenti
dovrà
far
capo
a
[
quello
]
studio
»
.
Quel
che
sovratutto
importa
,
è
ricordare
che
l
'
idea
fondamentale
,
della
quale
i
germi
si
leggono
qua
e
là
sparsi
nei
testi
e
nei
discorsi
parlamentari
ricordati
sopra
nella
parte
storica
,
ma
fu
,
ritengo
,
la
prima
volta
esposta
in
maniera
sistematica
e
ragionata
in
questa
memoria
,
-
-
che
cioè
le
imposte
fondiaria
e
mobiliare
sui
diversi
redditi
tratti
dalla
terra
,
esclusi
soltanto
da
questi
i
redditi
di
lavoro
,
dovessero
essere
insieme
coordinate
e
quasi
fuse
in
una
sola
,
sia
pure
diversificata
,
imposta
regolata
con
le
norme
catastali
,
quell
'
idea
fece
a
poco
a
poco
la
sua
strada
.
La
faceva
sua
nel
1930
la
Confederazione
nazionale
degli
agricoltori
,
chiedendo
che
i
due
redditi
dominicale
ed
agrario
industriale
fossero
contemporaneamente
valutati
,
estendendo
il
metodo
del
rilevamento
catastale
anche
al
reddito
agricolo
industriale
.
106
.
Ma
era
riservato
al
dottor
Paolo
Thaon
di
Revel
,
ministro
alle
finanze
dal
1931
,
il
compito
ed
il
merito
di
tradurre
in
norma
legislativa
quello
che
era
divenuto
il
voto
concorde
degli
studiosi
e
dei
ceti
agricoli
.
Il
regio
decreto
legge
4
aprile
1939
,
n
.
589
,
concernente
la
revisione
generale
degli
estimi
dei
terreni
attua
una
riforma
degli
ordinamenti
tributari
,
la
quale
per
la
sua
portata
sta
degnamente
a
fianco
di
quella
che
porta
il
nome
di
legge
Messedaglia
del
1886
.
La
nuova
legge
,
che
ben
si
potrà
intitolare
al
Thaon
di
Revel
,
instaura
nella
nostra
legislazione
i
principî
della
unificazione
dei
due
tributi
fondiario
ed
agrario
,
amendue
valutabili
e
tassabili
secondo
la
norma
catastale
della
ordinarietà
e
della
esclusione
dall
'
imposta
medesima
dei
redditi
del
lavoro
manuale
,
da
chiunque
prestato
.
È
questa
la
sostanza
delle
conclusioni
alle
quali
giungevo
nel
1924
.
Le
istruzioni
25
luglio
1939
emanate
dallo
stesso
ministro
attuano
oltre
quei
due
,
un
altro
principio
,
di
cui
si
era
fatto
da
tempo
paladino
il
Medici
,
quello
dell
'
abbandono
della
stima
particellare
in
favore
della
stima
per
azienda
.
Della
portata
di
questo
principio
e
delle
conseguenze
sue
relative
al
momento
della
valutazione
che
divenne
,
invece
di
quello
dello
stacco
dei
frutti
della
terra
,
l
'
altro
della
loro
attitudine
ad
essere
commerciati
(
e
su
di
ciò
veggasi
sopra
al
§
83
)
si
discorrerà
poi
.
Basti
qui
aggiungere
che
dalla
riforma
del
decreto
del
4
aprile
1939
trae
motivo
l
'
aggiunta
di
una
appendice
alla
memoria
del
1924
.
L
'
appendice
non
è
soltanto
di
consenso
,
ma
pur
di
critica
.
Il
che
è
dovere
dello
studioso
,
il
quale
non
sa
e
non
può
in
altra
maniera
manifestare
il
suo
consenso
,
che
è
vivo
,
all
'
opera
sapiente
compiuta
col
decreto
del
1939
dal
legislatore
se
non
coll
'
additare
vizi
,
i
quali
ancora
persistono
o
si
sono
,
sotto
l
'
impero
di
circostanze
effimere
,
nuovamente
introdotti
nell
'
armonico
edificio
il
quale
si
sta
costruendo
,
e
col
segnalare
le
vie
atte
a
porvi
rimedio
.
Capitolo
primo
Sui
vizi
della
imposizione
agraria
e
della
revisione
degli
estimi
fondiari
decretate
nel
1923
107
.
L
'
opera
compiuta
nel
1923
per
la
revisione
della
rendita
ai
fini
della
tassazione
fondiaria
e
per
la
costruzione
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
lasciò
insoddisfatti
nel
tempo
stesso
uomini
di
governo
e
contribuenti
.
Talun
mio
corrispondente
qualificò
le
tabelle
pubblicate
nel
primo
momento
della
applicazione
della
nuova
imposta
,
oltrecché
«
pidocchi
sulla
pianta
del
catasto
»
,
«
lavoro
senza
capo
né
coda
...
resultato
di
contrattazioni
fra
uffici
della
finanza
ed
organizzazioni
di
contribuenti
,
in
cui
giocarono
considerazioni
politiche
,
influenze
personali
ecc
.
»
.
Con
parola
più
garbata
il
giudizio
è
in
sostanza
confermato
dal
ministro
delle
finanze
Thaon
di
Revel
:
Quando
nel
1923
l
'
amministrazione
finanziaria
venne
a
trovarsi
nella
necessità
di
provvedere
alla
prima
applicazione
del
tributo
e
di
trattare
con
una
massa
di
circa
2
milioni
di
contribuenti
,
per
lo
più
ignari
delle
leggi
fiscali
e
trattandosi
di
contadini
e
agricoltori
,
abitanti
in
centri
lontani
da
quelli
ove
hanno
sede
gli
uffici
delle
imposte
,
si
ritenne
opportuno
,
e
ciò
per
la
prima
volta
in
regime
fascista
,
di
accettare
la
collaborazione
delle
organizzazioni
rappresentanti
gli
agricoltori
.
Si
adottò
allora
una
procedura
speciale
e
rapida
che
sostituì
agli
accertamenti
ed
alle
decisioni
contenziose
individuali
,
accertamenti
e
decisioni
collettive
.
Allo
stesso
fine
di
conseguire
rapidità
ed
economia
nei
lavori
di
accertamento
,
che
mettevano
in
moto
simultaneamente
una
enorme
massa
di
contribuenti
,
oltre
che
per
assicurare
uniformità
di
criteri
nel
lavoro
degli
uffici
delle
imposte
,
furono
compilate
dall
'
amministrazione
,
in
concorso
con
esperti
di
agricoltura
,
designati
dalla
Confederazione
generale
degli
agricoltori
,
apposite
tabelle
per
provincia
,
indicanti
cifre
di
reddito
per
unità
di
misura
,
in
relazione
alla
posizione
dei
terreni
,
alla
loro
qualità
,
alla
loro
coltura
,
al
sistema
della
loro
conduzione
.
Sicché
il
sistema
posto
in
essere
nel
primo
accertamento
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
,
che
avrebbe
dovuto
effettuarsi
per
denuncia
individuale
,
non
solo
per
la
parte
riguardante
la
consistenza
del
fondo
,
ma
anche
per
il
lato
estimativo
,
venne
a
risolversi
per
forza
di
cose
in
una
rudimentale
catastazione
,
ché
altro
non
rappresentano
le
suddette
tabelle
governative
.
I
risultati
parvero
subito
così
poco
soddisfacenti
che
,
a
detta
del
ministro
,
a
decorrere
dal
1°
gennaio
1925
l
'
applicazione
dell
'
imposta
fu
restituita
al
metodo
ordinario
della
imposta
di
ricchezza
mobile
;
«
con
la
sola
facoltà
alla
finanza
di
ricorrere
alla
speciale
procedura
di
accertamento
collettivo
quando
e
dove
speciali
esigenze
tecniche
lo
imponessero
»
.
Della
quale
facoltà
non
fu
però
mai
fatto
uso
.
108
.
Del
modo
tenuto
nell
'
estendere
ai
redditi
agrari
le
norme
di
denuncia
e
di
discussione
individuale
proprie
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
,
così
giudicò
Arrigo
Serpieri
:
Con
l
'
imposta
sul
patrimonio
e
con
quella
sui
redditi
agrari
,
accertate
per
denuncia
,
gli
agricoltori
italiani
,
per
la
prima
volta
,
hanno
dovuto
entrare
in
diretto
ed
aspro
dibattito
con
i
funzionari
dell
'
amministrazione
finanziaria
.
Gli
effetti
sul
loro
animo
,
assai
più
che
sulla
loro
borsa
,
ne
sono
stati
veramente
disastrosi
.
Chi
ricordi
che
all
'
aspro
dibattito
erano
chiamati
non
solo
agricoltori
borghesi
,
ma
anche
moltitudini
di
semplici
contadini
;
chi
sappia
quanto
i
più
di
essi
siano
lontani
dalle
infinite
arti
ed
astuzie
che
altri
ceti
sanno
mettere
in
opera
e
sulle
quali
si
è
,
da
sua
parte
,
plasmata
la
mentalità
dei
funzionari
delle
finanze
;
chi
consideri
la
effettiva
difficoltà
e
complessità
delle
valutazioni
di
cui
si
tratta
e
la
non
minore
incompetenza
dei
funzionari
in
fatto
di
stima
di
redditi
agricoli
,
campo
per
essi
quasi
nuovo
;
non
può
non
comprendere
il
senso
di
malcontento
,
di
astio
,
di
ribellione
gettato
a
piene
mani
nell
'
anima
rurale
,
non
tanto
dalla
maggior
pressione
fiscale
,
quanto
proprio
dal
modo
di
accertamento
per
denunce
.
Chi
abbia
una
qualche
pratica
dei
metodi
tenuti
nell
'
accertamento
dei
redditi
detti
agrari
sa
che
i
contribuenti
si
dividono
in
gruppi
,
ai
due
estremi
dei
quali
stanno
:
da
un
lato
i
contadini
ingenui
,
ma
,
a
proprio
credere
,
saputi
,
i
quali
sono
dal
procuratore
alle
imposte
incoraggiati
ad
ingrossare
le
cifre
delle
spese
di
mantenimento
proprie
e
della
famiglia
:
«
che
cosa
volete
mi
avanzi
di
reddito
quando
il
frumento
e
il
granturco
prodotti
sul
fondo
non
mi
bastano
e
devo
comprarne
ancora
,
e
tanto
e
tanto
spendo
per
sale
,
olio
e
petrolio
,
per
il
poco
companatico
e
per
vestiti
e
scarpe
?
Ahi
!
quante
scarpe
,
signor
procuratore
,
mi
consumano
i
ragazzi
per
andar
a
scuola
»
e
alla
fine
si
accorge
con
scorno
ed
ira
di
essere
stato
messo
nel
sacco
dal
procuratore
,
il
quale
quetamente
gli
spiega
che
il
reddito
agrario
imponibile
non
è
uguale
al
«
risparmio
»
che
l
'
agricoltore
può
fare
ogni
anno
,
ma
a
questo
più
il
totale
della
spesa
«
per
la
famiglia
»
che
egli
ebbe
a
sostenere
.
Bontà
sua
,
il
procuratore
non
indaga
sui
risparmi
;
si
contenta
di
prendere
atto
della
confessione
che
la
«
spesa
reddito
»
non
fu
minore
della
somma
dichiarata
.
All
'
altro
estremo
sono
i
pochi
agricoltori
periti
,
i
quali
sanno
di
certe
tabelle
,
compilate
riservatamente
comune
per
comune
con
la
collaborazione
degli
uffici
catastali
,
nelle
quali
sono
,
come
nelle
vecchie
tabelle
1923
,
indicati
i
redditi
spettanti
ad
ogni
qualifica
di
terreno
a
seminativo
,
semplice
,
alberato
,
asciutto
,
irriguo
,
a
vigneto
misto
o
specializzato
,
ad
oliveto
,
a
prato
stabile
,
asciutto
od
irriguo
,
di
prima
o
seconda
o
terza
classe
;
ed
,
agguerrito
in
merito
,
conduce
artatamente
la
schermaglia
del
classamento
delle
particelle
dei
suoi
fondi
,
così
da
ottenere
il
risultato
a
lui
più
favorevole
possibile
.
Tra
le
due
schiere
estreme
,
sono
i
più
che
nel
discutere
posseggono
abilità
mediocre
o
che
,
diffidenti
,
preferiscono
non
farsi
vedere
o
mandare
l
'
azzeccagarbugli
e
sprecano
quattrini
nel
far
redigere
ricorsi
inconcludenti
.
Sicché
gli
accertamenti
sono
divenuti
la
più
bizzarra
cosa
che
immaginar
si
possa
;
bizzarria
accresciuta
dai
continui
spostamenti
delle
particelle
catastali
,
per
compre
vendite
,
eredità
,
donazioni
,
mutazioni
di
famiglie
mezzadrili
dall
'
uno
all
'
altro
fondo
.
Alle
mutazioni
tiene
dietro
per
l
'
imposta
fondiaria
il
catasto
,
sebbene
con
alquanto
ritardo
,
assai
lamentato
dagli
interessati
e
dal
ministro
alle
finanze
,
il
quale
cercò
porvi
riparo
con
una
sua
riforma
degli
uffici
tecnici
catastali
(
Revel
,
p
.
7
)
.
Ma
nessuno
pone
riparo
,
ai
fini
dell
'
imposta
sui
redditi
agrari
,
ai
ritardi
nella
registrazione
degli
avvenuti
trasferimenti
di
particelle
dall
'
uno
all
'
altro
contribuente
;
ché
,
trattandosi
di
tributo
mobiliare
,
all
'
inconveniente
dovrebbe
provvedere
la
denuncia
individuale
del
contribuente
;
la
quale
è
lenta
a
venire
,
incerta
nella
specificazione
della
superficie
e
delle
culture
trasferite
(
«
seminavo
dieci
quintali
ed
ora
ne
semino
nove
od
otto
»
è
quanto
di
più
preciso
si
può
cavar
di
bocca
ad
un
contadino
;
ma
non
sempre
costui
è
d
'
accordo
con
chi
ne
seminava
sette
e
dovrebbe
seminarne
ora
otto
o
nove
)
;
e
quando
è
meglio
redatta
è
opera
dei
soliti
praticanti
di
conciliatura
o
pretura
,
ovvero
,
nel
caso
migliore
,
di
geometri
,
che
sul
luogo
,
per
risparmio
di
spese
,
non
hanno
potuto
recarsi
e
giudicano
a
lume
di
naso
.
Sicché
è
ricominciato
,
per
l
'
imposta
sui
redditi
agrari
,
l
'
andirivieni
privato
delle
bollette
esattoriali
tra
contribuente
vecchio
e
contribuente
nuovo
,
che
s
'
usa
per
l
'
imposta
fondiaria
per
il
tempo
tra
l
'
avvenuta
traslazione
della
proprietà
e
la
registrazione
delle
volture
sui
libri
catastali
con
effetto
per
i
ruoli
di
imposta
.
La
confusione
delle
lingue
è
già
grande
;
e
potrà
porvi
riparo
solo
l
'
abolizione
,
della
quale
si
discorrerà
più
avanti
,
dell
'
imposta
medesima
così
come
è
oggi
congegnata
.
Non
fu
tuttavia
inopportuna
l
'
esperienza
,
ché
essa
valse
a
persuadere
gli
interessati
,
i
funzionari
finanziari
e
gli
studiosi
dei
danni
seguenti
al
voler
applicare
,
anche
là
dove
altri
metodi
si
sono
dimostrati
opportuni
,
i
cosidetti
principî
della
giustizia
tributaria
,
i
quali
insegnano
ad
accanirsi
a
forza
alla
scoperta
del
reddito
effettivo
,
con
tormento
inutile
dei
contribuenti
,
con
scarso
provento
per
la
finanza
e
con
danno
della
economia
del
paese
.
109
.
Della
revisione
generale
degli
estimi
delle
rendite
dei
terreni
ai
fini
della
applicazione
dell
'
imposta
fondiaria
ordinata
col
regio
decreto
legge
7
gennaio
1923
,
n
.
17
,
non
può
darsi
giudizio
benigno
.
Scrive
l
'
ing
.
Nino
Famularo
,
egregio
funzionario
catastale
:
Per
il
tempo
brevissimo
concesso
alla
revisione
degli
estimi
,
i
metodi
variarono
da
regione
a
regione
,
in
relazione
alle
condizioni
dei
catasti
vigenti
,
ai
sistemi
di
conduzione
dei
fondi
,
o
per
altre
speciali
circostanze
;
allorché
i
catasti
non
erano
per
classi
e
tariffe
si
ricorse
ai
coefficienti
di
correzione
.
In
linea
di
massima
,
si
esaminarono
numerosi
contratti
di
affitto
,
per
dedurne
i
valori
tariffari
,
nell
'
Italia
meridionale
,
in
qualche
parte
della
Lombardia
e
del
Veneto
;
si
adottò
la
stima
in
base
alla
mezzadria
nell
'
Italia
centrale
;
in
qualche
regione
si
usarono
procedimenti
sintetici
,
con
l
'
adozione
di
rapporti
fra
prodotto
lordo
e
rendita
imponibile
,
ottenuti
in
altre
zone
mediante
accurati
studi
;
in
molti
casi
si
procedette
,
per
via
analitica
,
alla
determinazione
dei
prodotti
,
spese
di
produzione
,
prezzi
e
deduzioni
,
dopo
aver
suddivisa
la
provincia
in
zone
omogenee
,
limitando
le
indagini
a
territori
assunti
come
tipo
per
inserirvi
i
rimanenti
,
e
calcolando
per
ciascuna
qualità
il
valore
del
merito
massimo
e
minimo
,
intercalando
poi
a
criterio
peritale
i
valori
delle
classi
intermedie
.
La
diversità
dei
metodi
usati
nelle
varie
regioni
italiane
per
giungere
alla
determinazione
delle
tariffe
fu
causa
di
sperequazione
non
certo
piccola
.
Sul
vizio
proprio
di
taluni
di
questi
metodi
e
particolarmente
del
criterio
del
canone
di
affitto
vivacemente
si
espresse
Arrigo
Serpieri
,
nella
riunione
straordinaria
del
5
luglio
1939
della
Commissione
censuaria
centrale
nella
quale
si
inauguravano
i
lavori
della
nuova
revisione
elogiando
l
'
odierno
ritorno
all
'
antico
,
ossia
al
metodo
dell
'
analisi
dei
redditi
aziendali
,
un
antico
che
ha
per
sé
profonde
ragioni
,
non
abbastanza
apprezzate
allorché
nel
1923
si
vollero
assumere
i
canoni
di
affitto
come
base
,
spesso
prevalente
,
delle
determinazioni
delle
tariffe
di
reddito
fondiario
.
La
verità
...
è
invece
questa
,
che
i
canoni
di
affitto
,
con
la
specifica
loro
dinamica
,
con
i
fattori
che
li
influenzano
e
rapidamente
li
modificano
portano
nella
stima
catastale
una
causa
di
profondo
turbamento
,
in
perfetto
contrasto
coi
fini
proprii
di
essa
,
che
è
volta
a
determinare
imponibili
relativamente
stabili
e
sovratutto
perequati
.
Il
dato
«
canone
di
affitto
»
è
invece
instabile
e
tale
da
portare
elementi
di
profonda
sperequazione
»
(
in
Revel
,
p
.
70
)
.
110
.
Oltre
ai
vizi
della
sperequazione
e
della
fretta
,
nimicissima
della
giustizia
,
con
cui
fu
nel
1923
compiuta
la
revisione
,
questa
appare
,
agli
occhi
dei
più
,
guasta
altresì
dal
riferimento
ad
un
'
epoca
la
quale
non
ha
alcuna
somiglianza
con
quella
odierna
.
Secondo
il
ministro
di
Revel
:
Si
tratta
perciò
di
estimi
che
si
riferiscono
ad
una
situazione
ormai
onusta
di
un
quarto
di
secolo
,
che
ha
richiesto
o
richiederebbe
l
'
esame
,
per
gli
estimi
delle
provincie
in
cui
procedono
le
operazioni
per
il
catasto
nuovo
,
di
un
'
epoca
lontana
e
sorpassata
di
venticinque
anni
,
per
lo
più
in
contrasto
con
la
realtà
presente
.
Contrasto
reso
tanto
più
stridente
dal
fatto
che
,
nel
venticinquennio
,
l
'
evoluzione
dei
metodi
culturali
è
stata
particolarmente
rapida
,
mentre
la
guerra
mondiale
e
la
situazione
che
si
è
verificata
in
tutto
il
mondo
in
seguito
ad
essa
,
ha
pure
alterato
profondamente
la
fisionomia
della
nostra
economia
nazionale
.
Infine
diciassette
anni
di
regime
fascista
,
con
la
battaglia
del
grano
,
la
bonifica
,
i
miglioramenti
fondiari
,
la
politica
di
stabilizzazione
nei
prezzi
dei
prodotti
agricoli
,
e
,
in
epoca
recente
,
la
battaglia
per
l
'
autarchia
,
hanno
fatto
assumere
alla
nostra
economia
,
particolarmente
a
quella
agraria
,
un
orientamento
finora
sconosciuto
e
del
tutto
diverso
da
quello
che
era
servito
di
base
,
con
riferimento
al
1°
gennaio
1914
,
alla
revisione
del
1923;
questa
revisione
non
era
riuscita
a
spogliare
le
vecchie
tariffe
dalle
influenze
che
le
derivavano
dalla
precedente
catastazione
la
quale
era
riferita
,
a
sua
volta
,
ad
un
'
epoca
assai
più
lontana
qual
'
era
quella
del
dodicennio
catastale
187485
(ibid.,
p
.
12
)
.
Da
uno
specchio
delle
produzioni
comparative
nel
1913
e
nel
1937
agevole
è
osservare
un
notabile
progresso
nelle
colture
cerealicole
e
particolarmente
in
quelle
del
frumento
(
passato
da
58,5
ad
80,6
milioni
di
quintali
e
da
12,3
a
15,6
quintali
per
ettaro
)
,
del
risone
(
da
5,4
a
7,4
milioni
di
quintali
e
da
37,1
a
51,2
per
ettaro
)
,
del
granoturco
(
da
26,6
a
30,5
milioni
quello
primaverile
e
da
0,9
a
3,5
milioni
quello
estivo
,
e
rispettivamente
da
17,9
a
23,9
e
da
10,3
a
18,5
per
ettaro
)
,
delle
patate
(
passate
da
17,9
a
32,1
milioni
di
quintali
e
da
61,3
a
76,1
per
ettaro
)
,
delle
fave
(
da
4,5
a
7,3
milioni
e
da
7,7
a
11,1
per
ettaro
)
,
degli
ortaggi
di
grande
coltura
e
dei
legumi
freschi
in
genere
(
e
basti
citare
i
cavoli
e
cavolfiori
,
i
quali
nel
1913
giungevano
in
tutto
a
2,6
milioni
di
quintali
,
laddove
nel
1937
a
questa
cifra
giungono
da
soli
i
cavolfiori
ed
i
cavoli
sono
balzati
a
4,4
milioni
;
ed
i
pomodori
da
6,3
a
10,6
milioni
di
quintali
)
,
le
frutta
,
l
'
olivo
(
l
'
olio
da
1,7
a
3
milioni
di
ettolitri
)
,
il
tabacco
,
che
inesistente
o
quasi
nel
1913
dà
oggi
429
235
quintali
di
foglia
ed
i
foraggi
,
passati
da
202,6
a
263,6
milioni
di
quintali
,
mentre
la
produzione
accessoria
di
foraggi
cresceva
da
35,5
a
60,8
milioni
di
quintali
.
Nel
tempo
stesso
la
produzione
del
vino
calava
però
da
52,2
a
34,0
milioni
di
ettolitri
,
gli
agrumi
dagli
8,8
milioni
di
quintali
forniti
tutti
insieme
nel
1913
,
scendevano
nel
1937
ad
appena
3
milioni
di
aranci
,
0,5
i
mandarini
e
2,8
i
limoni
,
la
barbabietola
da
zucchero
poco
progrediva
da
27,3
a
soli
33,1
milioni
di
quintali
,
la
canapa
stentava
a
portarsi
da
900
000
a
1
106
040
quintali
ed
i
bozzoli
rimanevano
stazionari
sui
32
milioni
di
chilogrammi
.
Poiché
le
stime
fiscali
non
hanno
per
iscopo
di
accertare
quantità
assolute
,
bensì
relazioni
proporzionali
fra
di
esse
,
accade
che
gli
spostamenti
avvenuti
tra
il
1913
ad
oggi
hanno
determinato
gravi
sperequazioni
:
Il
fatto
del
regresso
della
coltura
gelsicola
e
viticola
,
ad
esempio
,
sposta
completamente
la
base
degli
estimi
dei
cosidetti
seminativi
arborati
od
a
coltura
promiscua
,
in
genere
considerati
nelle
operazioni
di
catasto
quali
suscettibili
di
redditi
notevolmente
maggiori
che
non
i
seminativi
semplici
,
mentre
in
effetti
le
differenze
dei
rispettivi
redditi
si
sono
oggi
attenuate
in
modo
sensibile
ed
in
alcuni
casi
annullate
o
talora
invertite
,
così
da
provocare
da
parte
dei
proprietari
l
'
abbattimento
delle
arborature
(ibid.,
p
.
12
)
.
L
'
ing
.
Michele
Tucci
,
direttore
generale
del
catasto
,
lapidariamente
riassume
il
giudizio
dei
competenti
affermando
che
«
la
revisione
del
1923
,
alla
quale
fu
assegnato
un
brevissimo
tempo
,
non
ha
raggiunto
i
suoi
fini
»
(ibid.,
p
.
73
)
.
Capitolo
secondo
La
scelta
fra
ordinarietà
e
normalità
nel
decreto
del
1939
III
.
Il
decreto
legge
4
aprile
1939
,
n
.
589
,
convertito
,
con
alcune
modificazioni
,
nella
legge
29
giugno
1939
,
n
.
976
,
ordinava
perciò
«
la
revisione
generale
degli
estimi
dei
terreni
,
mediante
aggiornamento
delle
tariffe
e
dei
valori
base
dei
vigenti
catasti
»
.
Quali
i
criteri
informatori
della
revisione
,
dedotti
dal
testo
della
legge
,
dalle
«
istruzioni
di
servizio
»
pubblicate
dal
ministro
il
25
luglio
del
1939
e
dalle
illustrazioni
fornite
nelle
relazioni
e
negli
studi
ministeriali
e
nelle
discussioni
delle
commissioni
legislative
?
Rimane
fermo
il
principio
della
«
ordinarietà
»
ché
all
'
art
.
2
la
legge
odierna
,
conformandosi
alle
tradizioni
nostre
dichiara
doversi
la
quantità
annua
media
ordinaria
dei
prodotti
e
dei
mezzi
di
produzione
«
determinare
»
sulla
base
dei
metodi
di
coltivazione
che
siano
giudicati
ordinari
all
'
atto
della
revisione
,
per
il
comune
preso
in
considerazione
e
sulla
base
di
un
periodo
di
anni
sufficiente
per
tenere
conto
delle
vicende
ordinarie
della
produzione
,
esclusi
i
minimi
ed
i
massimi
attribuibili
a
cause
straordinarie
.
Nulla
è
variato
rispetto
al
contenuto
del
principio
della
ordinarietà
per
quanto
tocca
il
divieto
di
tener
conto
della
«
coltivazione
eccezionalmente
accurata
,
frutto
di
straordinaria
diligenza
,
attività
e
copia
di
mezzi
del
coltivatore
»
né
della
«
coltivazione
straordinariamente
trascurata
o
cattiva
»
.
In
verità
,
pur
rendendo
ossequio
al
principio
della
ordinarietà
,
potevasi
,
osserva
il
Revel
,
definirlo
in
due
maniere
assai
diverse
,
dette
della
ordinarietà
in
senso
stretto
e
della
normalità
.
Quest
'
ultimo
sancirebbe
per
l
'
agricoltore
il
dovere
morale
di
applicare
fra
i
metodi
di
coltivazione
quei
sistemi
che
,
allo
stato
della
tecnica
agraria
attuale
,
sono
da
considerarsi
normali
e
quindi
sufficientemente
progrediti
.
Il
che
non
corrisponde
sempre
ai
metodi
ordinariamente
applicati
,
come
osservò
il
Messedaglia
,
«
secondo
gli
usi
e
le
pratiche
del
luogo
»
,
né
corrisponde
al
citato
art
.
113
del
regolamento
il
quale
considera
«
i
metodi
di
coltura
che
sono
comunemente
in
uso
nel
territorio
»
.
Troppo
spesso
e
in
troppe
regioni
ancora
i
terreni
,
con
i
metodi
di
coltura
ordinariamente
praticati
,
sono
assai
meno
produttivi
e
redditizi
di
quanto
potrebbero
,
se
ad
essi
fossero
applicati
semplicemente
sistemi
di
coltivazione
considerati
oggi
normali
.
Il
criterio
della
normalità
avrebbe
perciò
un
contenuto
etico
assai
maggiore
che
quello
della
ordinarietà
,
poiché
verrebbe
a
dare
una
sanzione
più
grave
a
quell
'
agricoltore
che
meno
si
adeguasse
ai
tempi
moderni
.
Esso
però
,
oltre
ad
essere
di
non
facile
applicazione
,
richiederebbe
in
tutta
Italia
una
conoscenza
assai
più
diffusa
di
quei
metodi
di
coltivazione
,
che
per
molte
provincie
,
sono
oramai
considerati
del
tutto
normali
,
ed
in
pari
tempo
ordinariamente
in
uso
.
Per
le
provincie
in
cui
non
vi
fosse
corrispondenza
fra
i
metodi
di
coltivazione
ordinaria
e
quelli
ritenuti
normali
per
la
generalità
del
regno
,
tale
metodo
determinerebbe
una
pressione
fiscale
eccessivamente
gravosa
.
Si
è
perciò
mantenuto
il
criterio
dell
'
ordinarietà
a
cui
può
riconoscersi
del
resto
un
sufficiente
contenuto
dinamico
,
poiché
,
come
risulta
dall
'
esperienza
passata
,
attraverso
una
certa
fissità
della
imposizione
,
ottenuta
a
mezzo
del
catasto
,
si
è
riusciti
ugualmente
a
conseguire
lo
scopo
di
premiare
l
'
agricoltore
che
ha
elevato
i
suoi
metodi
di
coltivazione
al
di
sopra
di
quelli
ordinariamente
praticati
,
e
di
far
pressione
su
chi
invece
si
è
tenuto
al
disotto
di
quest
'
ultimo
livello
(
Revel
,
pp
.
1617
)
.
La
controversia
fra
«
ordinario
»
e
«
normale
»
sembra
avere
una
parentela
logica
non
lontana
con
quella
fra
la
stima
per
attualità
dei
redditi
effettivamente
esistenti
o
per
suscettività
dei
redditi
di
cui
il
fondo
può
essere
ritenuto
capace
.
Se
quest
'
ultima
stima
è
corrente
nei
contratti
liberi
di
compra
vendita
,
essendo
logico
che
il
venditore
debba
insistere
ed
il
compratore
fermarsi
,
pur
tenendo
conto
delle
spese
e
del
tempo
occorrenti
a
ciò
,
colla
mente
ai
prodotti
dei
quali
il
fondo
è
suscettibile
;
essa
è
pericolosissima
per
il
suo
arbitrio
illimitato
nelle
stime
pubbliche
e
ne
deve
essere
fatto
uso
assai
prudente
e
parco
.
L
'
adozione
del
criterio
della
«
normalità
»
sarebbe
stato
inoltre
contrastante
con
quello
della
ordinarietà
la
quale
esclude
che
l
'
agricoltore
si
uniformi
a
quelli
che
la
scienza
agronomica
moderna
può
reputare
metodi
«
normali
»
.
Che
cosa
è
invero
la
«
scienza
»
,
applicata
ad
una
esperienza
così
ricca
e
varia
come
è
quella
agricola
?
Dei
tanti
cattedratici
e
dei
tanti
canoni
da
essi
professati
quale
dovrà
essere
preferito
?
La
scienza
diventa
«
classica
»
ossia
universalmente
accettata
e
formulata
in
maniera
non
equivoca
,
quando
essa
non
è
più
dei
tempi
nostri
ed
è
superata
da
nuove
teorie
,
controverse
e
contrastanti
nella
loro
precisa
formulazione
,
sebbene
concordi
nella
ammirazione
verso
i
classici
dalle
quali
esse
derivano
per
filiazione
di
ragionato
assenso
o
dissenso
.
È
probabile
che
la
pratica
«
ordinaria
»
dell
'
oggi
sia
conforme
all
'
insegnamento
della
scienza
«
classica
»
che
è
necessariamente
dell
'
ieri
;
sicché
,
coincidendo
in
questo
senso
il
«
normale
»
e
«
l
'
ordinario
»
bene
si
è
fatto
a
tenersi
stretti
alla
tradizionale
formula
dell
'
ordinarietà
,
la
quale
si
riferisce
non
ad
un
ordinario
ideologico
,
ad
un
giudizio
astratto
di
quel
che
normalmente
dovrebbe
essere
,
ma
all
'
ordinario
di
fatto
,
a
quella
pratica
che
in
quel
luogo
e
tempo
è
universalmente
osservata
.
Capitolo
terzo
L
'
abbandono
dell
'
epoca
censuaria
unica
112
.
Non
altrettanto
univoca
fu
la
conclusione
di
un
'
altra
ripetuta
controversia
:
quella
intorno
alla
unicità
od
attualità
del
momento
delle
stime
.
Che
la
stima
debba
essere
riferita
ad
un
unico
istante
è
manifesto
dall
'
esigenza
della
perequazione
,
alla
quale
essa
deve
soddisfare
.
Come
potrebbe
essere
distribuita
correttamente
l
'
imposta
,
se
l
'
un
fondo
fosse
stimato
secondo
il
reddito
che
esso
forniva
al
1°
gennaio
1900
e
l
'
altro
o
gli
altri
secondo
il
reddito
del
1910
,
o
del
1920
o
1930
o
1940
?
L
'
equità
proporzionale
sarebbe
osservata
solo
formalmente
,
quando
tutti
e
quattro
i
redditi
risultassero
di
100
lire
;
perché
ben
potrebbe
darsi
che
i
primi
tre
redditi
,
ove
fossero
stimati
nel
1940
,
sarebbero
accertati
in
lire
60
,
80
o
120
.
L
'
unità
del
tempo
di
stima
è
condizione
necessaria
per
ottenere
perequazione
dinnanzi
alla
imposta
;
e
se
a
quella
esigenza
è
giuocoforza
fare
qualche
lieve
strappo
per
l
'
impossibilità
di
assolvere
nell
'
attimo
di
tempo
tutte
le
operazioni
di
stima
,
uopo
è
che
lo
strappo
sia
ridotto
al
minimo
.
Perciò
la
legge
fondamentale
del
I
°
marzo
1886
,
n
.
3682
,
comandava
bensì
che
i
terreni
fossero
rilevati
nello
stato
di
coltura
o
destinazione
nel
quale
si
fossero
trovati
all
'
atto
del
rilevamento
;
ma
subito
aggiungeva
che
non
si
dovesse
tuttavia
aver
riguardo
a
quei
miglioramenti
che
il
possessore
dimostrasse
di
aver
compiuto
posteriormente
al
1°
gennaio
1886
,
né
a
deterioramenti
intenzionali
a
frode
del
catasto
o
dipendenti
da
circostanze
affatto
accidentali
e
transitorie
.
Ed
il
regolamento
per
la
esecuzione
della
legge
,
approvato
col
regio
decreto
2
agosto
1887
,
n
.
4871
,
precisava
che
i
miglioramenti
dai
quali
bisognava
fare
astrazione
,
erano
quelli
suscettivi
di
far
variare
i
terreni
di
qualità
o
anche
di
classe
.
Al
proprietario
erano
consentite
agevolezze
per
dimostrare
,
per
mezzo
di
certificati
di
tre
uomini
probi
convalidati
dalla
giunta
municipale
,
l
'
esistenza
dei
miglioramenti
o
l
'
intenzione
di
compierli
durante
le
more
delle
operazioni
catastali
.
Né
al
criterio
dell
'
unicità
contraddiceva
l
'
art
.
101
del
medesimo
regolamento
nel
quale
si
ingiungeva
di
tener
conto
nella
determinazione
dei
prodotti
di
quei
vantaggi
che
fossero
stati
procacciati
al
fondo
,
anche
artificialmente
e
coll
'
impiego
di
mezzi
eccezionali
,
ogni
qualvolta
questi
vantaggi
fossero
stabili
e
permanenti
;
ché
l
'
articolo
si
riferiva
chiaramente
agli
effetti
delle
migliorie
le
quali
si
fossero
già
immedesimate
nel
terreno
al
1°
gennaio
1886;
e
,
se
fossero
state
introdotte
posteriormente
,
al
contribuente
era
offerto
il
mezzo
di
denunciarle
ed
ottenere
se
ne
facesse
astrazione
.
113
.
Recò
invece
offesa
grave
all
'
applicazione
razionale
del
principio
della
epoca
unica
nelle
stime
il
disposto
dell
'
art
.
1
del
regio
decreto
16
dicembre
1922
,
n
.
1717
(
divenuto
art
.
14
del
T
.
U
.
8
ottobre
1931
,
n
.
1572
)
il
quale
ordinò
di
iscrivere
in
catasto
i
terreni
nello
stato
delle
colture
o
di
destinazione
nel
quale
si
troveranno
«
all
'
atto
del
classamento
»
,
ossia
nei
momenti
successivi
,
dilungatisi
nel
tempo
forse
per
decenni
,
nei
quali
per
ognuno
di
essi
si
procederà
al
classamento
.
E
,
poiché
si
sarebbe
potuto
ritenere
rimanesse
in
vigore
,
se
non
fosse
stata
espressamente
abrogata
,
la
norma
relativa
alla
esenzione
del
reddito
delle
migliorie
introdotte
posteriormente
al
1°
gennaio
1886
,
questa
fu
modificata
dichiarando
espressamente
che
i
miglioramenti
dovessero
avere
effetto
in
catasto
«
soltanto
dopo
cinque
anni
dall
'
epoca
in
cui
il
possessore
dimostrerà
di
averli
introdotti
,
senza
pregiudizio
delle
maggiori
esenzioni
accordate
da
leggi
speciali
»
.
L
'
offesa
non
fu
recata
al
«
principio
»
dell
'
epoca
censuaria
fissa
,
come
parve
al
Ciarrocca
,
il
quale
ha
il
merito
di
avere
per
il
primo
rilevato
la
mutazione
grave
avvenuta
nei
nostri
ordinamenti
catastali
;
ché
il
Messedaglia
,
dopo
aver
discusso
i
pregi
ed
i
difetti
comparativi
dei
due
metodi
dell
'
attualità
e
dell
'
epoca
censuaria
fissa
,
aveva
già
concluso
,
-
-
e
così
aveva
pur
concluso
la
legge
del
1886
-
-
«
ad
una
specie
di
contemperamento
dell
'
uno
e
dell
'
altro
a
tutto
vantaggio
dei
possessori
.
Si
parte
per
massima
dall
'
attualità
,
che
è
il
solo
metodo
pratico
(
si
accerta
lo
stato
dei
fondi
quale
al
momento
del
rilevamento
si
trova
e
non
occorre
di
più
)
e
come
del
resto
vediamo
farsi
anche
nel
censo
lombardo
veneto
,
e
si
riserva
poi
ai
possessori
di
dimostrare
che
lo
stato
dei
loro
fondi
fosse
diverso
all
'
epoca
censuaria
prescritta
»
...
e
l
'
epoca
di
riferimento
si
intese
dovesse
essere
fissa
«
in
vista
principalmente
di
non
difficultare
i
miglioramenti
durante
la
esecuzione
del
catasto
»
.
Ma
l
'
applicazione
del
principio
fu
poi
profondamente
mutata
.
Il
sistema
della
legge
del
1886
era
chiaro
:
-
-
i
terreni
dovevano
uniformemente
essere
stimati
nello
stato
di
coltura
e
destinazione
nel
quale
si
trovavano
al
1°
gennaio
1886;
-
-
si
presumeva
che
lo
stato
nel
quale
essi
si
trovavano
all
'
atto
del
rilevamento
fosse
anche
quello
del
I
°
gennaio
1886;
-
-
a
meno
che
i
proprietari
dimostrassero
di
avere
introdotto
migliorie
posteriormente
al
1°
gennaio
1886;
e
di
queste
non
doveva
tenersi
conto
;
-
-
od
a
meno
che
la
finanza
dimostrasse
che
i
terreni
erano
stati
intenzionalmente
deteriorati
dai
possessori
dopo
la
stessa
data
per
recar
danno
fraudolento
al
catasto
;
-
-
od
a
meno
che
i
terreni
risultassero
deteriorati
per
circostanze
«
affatto
accidentali
e
transitorie
»
.
Col
passar
degli
anni
,
anzi
dei
decenni
,
riusciva
invero
ognor
più
difficile
ai
possessori
ed
alla
finanza
risalire
allo
stato
delle
colture
e
destinazioni
all
'
inizio
del
1886;
ma
il
vizio
il
quale
faceva
degenerare
il
principio
dell
'
epoca
fissa
in
quello
della
attualità
era
vizio
di
fatto
,
simigliante
a
quello
rimproverato
dal
Messedaglia
al
catasto
francese
«
per
effetto
principalmente
della
lunga
durata
del
catasto
»
(
Relazione
cit
.
,
p
.
222
)
;
al
quale
si
sarebbe
potuto
e
si
potrebbe
porre
riparo
con
una
revisione
generale
riferita
ad
un
unico
momento
.
Il
sistema
della
legge
del
1922
è
tutto
diverso
,
poiché
espressamente
comanda
:
-
-
che
le
stime
si
riferiscano
allo
stato
dei
terreni
al
momento
del
classamento
,
ossia
a
momenti
successivi
nel
tempo
e
distanziati
variamente
a
seconda
della
varia
durata
delle
operazioni
catastali
;
-
-
che
,
se
anche
al
difetto
potesse
porsi
riparo
ad
occasione
di
una
revisione
generale
,
non
limitata
alle
tariffe
,
ma
estesa
al
classamento
,
la
perequazione
per
un
istante
raggiunta
,
sarebbe
ad
ogni
momento
guasta
,
non
appena
scaduto
per
ogni
fondo
o
particella
il
quinquennio
dalla
introduzione
della
miglioria
.
La
direzione
generale
del
catasto
,
a
detta
del
Ciarrocca
,
giustificava
la
novità
col
dire
che
se
restassero
ferme
le
disposizioni
di
legge
,
mentre
per
un
tempo
indeterminato
,
ma
valutabile
a
decenni
,
continuerebbero
a
pagare
tenue
imposta
i
terreni
migliorati
dopo
il
I
°
gennaio
1886
...
,
nessuna
riduzione
d
'
estimo
verrebbe
invece
concessa
ai
terreni
dei
quali
venisse
a
diminuire
la
potenza
produttiva
per
causa
di
forza
maggiore
(
loc
.
cit
.
,
p
.
4
)
.
La
spiegazione
non
giustifica
l
'
abbandono
di
uno
dei
principî
fondamentali
della
stima
catastale
,
che
è
quello
di
serbare
invariate
le
basi
della
ripartizione
del
tributo
per
«
lungo
»
periodo
di
tempo
,
sicché
i
possessori
godano
dei
frutti
delle
migliorie
introdotte
e
patiscano
i
danni
dei
deterioramenti
consentiti
o
procacciati
dalla
propria
trascuranza
.
Scrollato
questo
caposaldo
,
vien
meno
uno
dei
pregi
maggiori
del
sistema
catastale
e
la
tassazione
fondiaria
si
avvicina
troppo
a
quella
mobiliare
.
Quali
siano
i
deterioramenti
dovuti
a
forza
maggiore
,
dei
quali
si
mostrò
tanto
preoccupato
il
legislatore
del
1922
,
non
si
intende
agevolmente
;
ché
non
può
trattarsi
di
mere
mutazioni
di
prezzi
e
di
convenienze
colturali
o
di
correnti
commerciali
interne
od
estere
,
dietro
le
quali
è
assurdo
debba
affannarsi
a
correre
lo
stimatore
catastale
,
tanto
esse
sono
fuggevoli
e
capricciose
;
e
se
sono
permanenti
,
sono
anche
lente
a
manifestarsi
e
se
ne
terrà
conto
automaticamente
alla
prima
revisione
generale
.
Né
può
trattarsi
di
mutazioni
dovute
ad
alluvioni
od
avulsioni
o
nuove
servitù
militari
o
vincoli
di
interesse
pubblico
,
ad
esempio
forestali
;
ché
se
ne
tien
già
conto
nella
legge
catastale
(
T
.
U
.
art
.
43
ai
n.ri
I
,
2
,
3
,
6
,
7
in
aumento
e
I
,
2
,
4
,
5
,
in
diminuzione
)
.
114
.
A
che
giova
che
nell
'
art
.
44
del
testo
unico
si
sia
mantenuto
,
quasi
fosse
idolo
adorato
nel
sacello
più
nascosto
del
tempio
catastale
,
il
principio
che
la
revisione
generale
non
possa
farsi
prima
che
siano
trascorsi
trent
'
anni
dall
'
epoca
della
sua
attivazione
,
quando
all
'
art
.
43
tra
le
cause
che
possono
dar
luogo
a
variazioni
nell
'
estimo
catastale
vi
è
in
aumento
«
la
revisione
del
classamento
dei
terreni
migliorati
di
qualità
di
coltura
o
di
classe
»
ed
in
diminuzione
la
stessa
revisione
per
«
i
terreni
per
i
quali
alla
qualità
di
coltura
allibrata
in
catasto
risulti
sostituita
una
qualità
di
coltura
di
minor
reddito
imponibile
»
e
quando
l
'
amministrazione
del
catasto
ha
(
art
.
45
T
.
U
.
)
la
facoltà
in
ogni
momento
di
«
accertare
se
la
qualità
di
coltura
attribuita
in
catasto
ai
singoli
terreni
corrisponda
all
'
attuale
e
di
correggere
le
scritture
catastali
per
ottenere
tale
corrispondenze
»
?
È
evidente
che
l
'
unico
limite
alle
continue
revisioni
catastali
è
l
'
obbligo
di
esentare
i
miglioramenti
durante
il
quinquennio
dal
momento
in
che
il
possessore
dimostrerà
di
averli
introdotti
.
In
pratica
pochi
possessori
usano
di
fatto
le
diligenze
necessarie
a
denunciare
i
miglioramenti
che
si
vogliono
introdurre
o
si
sono
introdotti
;
e
solo
la
difficoltà
tecnica
e
il
costo
finanziario
degli
accertamenti
consigliano
la
finanza
a
far
trascorrere
cinque
anni
da
una
revisione
all
'
altra
(
art
.
211
della
«
Istruzione
per
la
conservazione
del
nuovo
catasto
»
ed
.
del
1936
)
.
Poco
monta
che
le
revisioni
siano
dette
«
verificazioni
»
e
che
queste
si
distinguano
in
«
periodiche
»
compiute
di
regola
a
turno
ad
ogni
quinquennio
nei
comuni
di
ogni
circoscrizione
per
le
variazioni
denunciate
dai
possessori
o
dall
'
autorità
comunale
entro
il
31
dicembre
dell
'
anno
precedente
ovvero
accertate
direttamente
dai
tecnici
catastali
all
'
atto
dei
sopraluoghi
;
ed
in
«
straordinarie
»
chieste
dagli
interessati
,
i
quali
ne
sopportino
le
spese
.
La
sola
,
invero
rilevantissima
,
salvaguardia
dei
possessori
contro
le
revisioni
troppo
frequenti
è
di
fatto
:
i
periti
catastali
,
i
quali
durante
le
operazioni
di
campagna
non
dovrebbero
«
omettere
di
rilevare
le
variazioni
in
aumento
o
in
diminuzione
anche
non
denunciate
,
delle
quali
vengono
a
conoscenza
»
in
verità
sono
troppo
preoccupati
dal
lavoro
di
controllo
delle
denuncie
presentate
,
naturalmente
tutte
soltanto
intese
a
chiedere
variazioni
in
meno
,
e
da
quello
,
spesso
gravoso
,
d
'
ufficio
per
la
revisione
dei
frazionamenti
di
proprietà
,
per
il
rilievo
dei
terreni
di
nuova
formazione
(
alluvioni
,
terreni
prima
occupati
da
strade
,
canali
,
fortificazioni
,
cimiteri
,
ecc
.
)
,
o
dei
terreni
perenti
o
che
hanno
perduto
la
potenza
produttiva
,
o
furono
occupati
da
strade
,
canali
,
fortificazioni
,
cimiteri
,
arginature
,
giardini
o
parchi
di
proprietà
di
provincie
e
comuni
aperti
al
pubblico
,
o
furono
inutilizzati
dalla
destinazione
a
suolo
stradale
ferroviario
o
tranviario
,
o
da
servitù
militari
o
vincoli
forestali
,
per
l
'
accertamento
dei
passaggi
dal
catasto
urbano
a
quello
rustico
e
viceversa
,
delle
nuove
costruzioni
rurali
ed
adiacenze
e
delle
demolizioni
relative
e
per
la
revisione
delle
domande
ineseguibili
di
voltura
,
che
ben
poco
tempo
rimane
disponibile
per
le
passeggiate
che
essi
dovrebbero
fare
,
mappe
e
registri
alla
mano
,
per
controllare
in
campagna
le
variazioni
non
denunciate
di
coltura
o
quelle
,
ancor
più
ardue
ad
appurare
senza
accurato
sopraluogo
,
di
classe
.
La
salvaguardia
infrangibile
che
la
terra
aveva
prima
contro
la
persecuzione
immediata
del
maggior
reddito
derivante
dai
miglioramenti
nell
'
art
.
36
della
legge
fondamentale
:
-
-
«
la
revisione
generale
del
catasto
non
potrà
farsi
prima
che
siano
trascorsi
trent
'
anni
dalla
sua
attuazione
»
-
-
oggi
riposa
melanconicamente
sulla
impossibilità
di
fatto
nella
quale
si
trova
l
'
amministrazione
,
per
scarsezza
del
personale
,
ad
attendere
al
dover
suo
delle
revisioni
o
verificazioni
periodiche
.
I15
.
La
situazione
creata
dall
'
abbandono
del
principio
dell
'
epoca
censuaria
fissa
è
dannosa
medesimamente
al
progresso
dell
'
economia
agraria
ed
alla
finanza
.
Quel
progresso
è
ostacolato
dalla
preoccupazione
in
che
vivono
i
possessori
di
veder
colpiti
subito
i
redditi
delle
migliorie
e
di
vederli
colpiti
a
caso
,
a
seconda
che
l
'
occhio
linceo
del
perito
catastale
li
abbia
durante
le
quinquennali
peripatetiche
visite
scorti
oppure
no
,
od
a
seconda
che
egli
abbia
destato
oppure
no
l
'
invidia
del
vicino
negligente
e
questi
abbia
inviato
all
'
ufficio
catastale
caritatevole
denuncia
della
miglioria
altrui
.
La
finanza
a
sua
volta
è
costretta
a
tener
conto
delle
denuncie
che
le
vengono
inviate
e
sono
sempre
soltanto
quelle
di
diminuzione
di
reddito
per
peggioramento
di
qualità
o
declassamento
;
e
poiché
queste
sono
per
lo
più
veridiche
,
ne
segue
un
lento
degradar
degli
estimi
imponibili
.
L
'
amministrazione
,
da
altre
ragioni
pur
mossa
,
reagisce
con
le
revisioni
generali
,
di
cui
due
furono
decretate
,
nel
1922
e
nel
1939;
le
quali
di
fatto
tendono
a
ricuperare
i
maggiori
redditi
dovuti
alle
migliorie
,
passando
sopra
alle
promesse
esenzioni
.
Il
Ciarrocca
ha
(
nello
studio
citato
,
pp
.
68
)
mostrato
come
per
i
terreni
dell
'
agro
romano
la
revisione
operata
nel
1923
sia
passata
sopra
alla
esenzione
speciale
ventennale
promessa
a
quei
terreni
di
bonifica
.
Nel
1911
,
secondo
i
dati
del
catasto
agrario
,
la
superficie
produttiva
dell
'
agro
era
distribuita
così
:
29,2%
seminativi
,
60,3%
prati
e
pascoli
permanenti
ed
incolti
produttivi
,
1,4%
colture
specializzate
di
piante
legnose
,
9,1%
boschi
e
castagneti
.
La
distribuzione
agli
effetti
catastali
avrebbe
dovuto
durare
invariata
essendo
nel
1923
ben
lungi
dallo
scadere
la
esenzione
ventennale
concessa
da
leggi
speciali
a
quei
terreni
bonificati
.
Invece
la
distribuzione
risultante
dal
nuovo
classamento
fu
:
seminativi
61,04%
,
orti
1,43%
,
prati
3,49%
,
colture
legnose
specializzate
1,36%
,
boschi
9,87%
,
prati
ed
incolti
produttivi
22,81%;
manifesto
essendo
perciò
che
la
imposta
fu
distribuita
in
proporzione
ai
redditi
nuovi
migliorati
e
non
a
quelli
antichi
innanzi
alla
miglioria
.
Se
ciò
accadde
per
l
'
agro
romano
,
al
quale
la
legge
speciale
riconosceva
il
diritto
all
'
esenzione
delle
migliorie
senza
uopo
di
istanza
dei
possessori
,
altrettanto
e
peggio
necessariamente
accadde
per
la
comune
dei
terreni
,
le
cui
migliorie
godono
di
esenzione
temporanea
solo
quando
i
possessori
diligentemente
abbiano
provveduto
a
precise
formali
denuncie
,
alle
quali
la
psicologia
rustica
repugna
.
116
.
Il
regio
decr
.
legge
4
aprile
1939
,
n
.
589
,
il
quale
nel
titolo
avrebbe
dovuto
soltanto
intendere
ad
una
revisione
generale
degli
estimi
,
in
verità
pare
abbia
aggravato
la
instabilità
degli
estimi
medesimi
,
aggiungendo
alle
cause
«
individuali
»
di
variazioni
«
continue
»
nell
'
estimo
catastale
sancite
dall
'
art
.
43
del
T
.
U
.
del
6
ottobre
1931
,
delle
quali
si
disse
sopra
,
un
'
altra
occasione
di
variazioni
che
,
per
distinguerla
,
si
potrebbe
dire
«
comunale
»
.
L
'
art
.
18
del
decreto
attribuisce
invero
all
'
amministrazione
del
catasto
la
facoltà
di
rivedere
,
d
'
ufficio
o
su
richiesta
delle
commissioni
censuarie
comunali
,
in
qualunque
tempo
la
qualificazione
la
classificazione
e
il
classamento
in
determinati
comuni
,
quando
la
revisione
si
renda
opportuna
per
soppravvenute
variazioni
di
carattere
permanente
nello
stato
delle
colture
,
e
di
proporre
,
per
gli
stessi
comuni
,
nuovi
elementi
censuari
,
in
sostituzione
di
quelli
in
vigore
.
È
vero
che
«
una
nuova
revisione
non
può
effettuarsi
se
non
sono
trascorsi
almeno
cinque
anni
da
quella
precedente
»
;
ma
poiché
il
quinquennio
è
il
minimo
tempo
tecnico
occorrente
per
effettuare
a
turno
la
revisione
in
ogni
circoscrizione
catastale
,
così
noi
possiamo
concludere
che
oggi
il
principio
dell
'
epoca
censuaria
fissa
è
distrutto
dalla
possibilità
di
rivedere
,
senza
limite
di
intervallo
,
il
classamento
dei
terreni
singolarmente
migliorati
di
qualità
di
coltura
o
di
classe
o
peggiorati
di
qualità
;
e
da
quella
di
rivedere
ad
ogni
quinquennio
comune
per
comune
la
qualificazione
,
la
classificazione
ed
il
classamento
di
tutta
la
superficie
agricola
e
forestale
quando
si
ritengano
sopravvenute
variazioni
di
carattere
permanente
nello
stato
delle
colture
.
Vista
alla
luce
di
codeste
norme
,
la
revisione
generale
ordinata
col
regio
decr
.
legge
del
4
aprile
1939
appare
limitata
ad
uno
solo
dei
fattori
dai
quali
deriva
l
'
ammontare
dell
'
imposta
fondiaria
;
poiché
,
rinnovati
gli
estimi
e
recati
al
livello
adeguato
alla
situazione
degli
anni
193740
,
sarà
sempre
in
facoltà
dell
'
amministrazione
di
spostare
le
singole
particelle
da
una
qualità
ad
un
'
altra
,
da
seminativo
semplice
a
vigneto
od
oliveto
o
viceversa
,
e
da
una
classe
ad
un
'
altra
,
dalla
prima
alla
terza
,
o
dalla
quarta
alla
seconda
,
sia
comune
per
comune
.
Col
qual
metodo
si
annulla
il
beneficio
che
il
legislatore
del
1886
aveva
voluto
assicurare
alla
terra
ed
allo
stato
,
ossia
la
stabilità
per
lungo
periodo
di
tempo
non
dell
'
ammontare
dell
'
imposta
pagata
,
ma
delle
proporzioni
«
rispettive
»
in
cui
l
'
imposta
è
pagata
dalle
singole
particelle
,
e
quindi
dai
fondi
e
dalle
più
ampie
zone
e
regioni
agrarie
italiane
.
117
.
Le
norme
del
decreto
del
1939
nel
precisare
l
'
epoca
censuaria
appaiono
a
primo
tratto
razionalmente
formulate
;
sebbene
si
discostino
da
quelle
prima
accolte
.
La
legge
fondamentale
del
1886
aveva
ordinato
che
i
prodotti
fossero
valutati
su
la
media
dei
tre
anni
di
minimo
prezzo
compresi
nel
dodicennio
187485
,
tenuto
conto
del
disaggio
medio
della
carta
e
collo
stesso
criterio
si
tenesse
conto
delle
spese
inerenti
alla
produzione
del
reddito
dominicale
.
Il
criterio
era
dettato
dall
'
impressione
che
i
prezzi
del
dodicennio
fossero
alti
in
relazione
alla
tendenza
al
ribasso
la
quale
cominciava
a
manifestarsi
verso
la
fine
del
periodo
scelto
.
Nella
revisione
del
1923
si
assunse
a
base
la
media
dei
prezzi
annui
del
decennio
190413
se
i
prezzi
oscillarono
in
quel
tempo
senza
decisa
tendenza
;
ovvero
sulla
media
degli
ultimi
tre
anni
se
i
prezzi
manifestarono
una
tendenza
al
rialzo
od
al
ribasso
.
Nella
revisione
ordinata
col
decreto
del
1939
si
stabilì
(
art
.
2
)
che
la
quantità
dei
prodotti
e
dei
mezzi
di
produzione
(
spese
)
fossero
valutate
in
base
alla
media
dei
prezzi
correnti
nel
periodo
compreso
fra
il
I
°
gennaio
1937
e
la
fine
delle
operazioni
di
revisione
.
Poiché
poteva
rimproverarsi
alla
norma
di
riuscire
sperequata
tra
le
diverse
regioni
agrarie
,
se
la
fine
delle
operazioni
d
'
estimo
fosse
variata
,
come
necessariamente
varierà
,
da
regione
a
regione
,
le
«
istruzioni
»
dichiararono
(
§
17
)
che
un
termine
ad
quem
unico
debba
essere
a
suo
tempo
fissato
dalla
direzione
generale
del
catasto
.
118
.
Parve
alla
sottocommissione
senatoria
incaricata
dell
'
esame
del
decreto
che
l
'
epoca
censuaria
non
fosse
veramente
unica
,
ma
quasi
priva
di
un
punto
di
riferimento
preciso
,
per
la
sconcordanza
dei
tempi
da
osservare
da
un
lato
per
la
determinazione
dei
prodotti
e
dei
mezzi
di
produzione
e
dall
'
altro
per
quella
dei
prezzi
.
I
prodotti
invero
debbono
essere
assunti
«
sulla
base
di
un
periodo
di
anni
sufficiente
per
tener
conto
delle
vicende
ordinarie
della
produzione
,
esclusi
i
minimi
ed
i
massimi
attribuibili
a
cause
straordinarie
»
laddove
i
prezzi
sono
quelli
«
correnti
nel
periodo
compreso
fra
il
I
°
gennaio
1937
e
la
fine
,
suppongasi
,
1940
,
delle
operazioni
di
revisione
»
.
Il
senatore
Francesco
Rota
osservò
che
poiché
tutti
i
catasti
hanno
sempre
compreso
in
un
unico
periodo
quantità
e
prezzi
,
la
legge
è
innovatrice
.
La
mobilità
e
la
disassociazione
dei
periodi
,
con
esclusione
dei
minimi
e
dei
massimi
,
può
dar
luogo
ad
arbitrî
.
Il
ministro
alla
critica
rispose
non
essere
necessario
che
i
due
periodi
coincidano
,
né
che
siano
della
stessa
lunghezza
,
perché
si
tratta
di
ricercare
elementi
diversi
ed
indipendenti
fra
loro
.
Quando
si
vuole
stabilire
l
'
entità
della
produzione
si
ha
riguardo
alla
intensificazione
delle
colture
e
al
loro
andamento
,
tenendo
conto
anche
dei
cicli
meteorici
.
Quando
invece
si
vuole
stabilire
il
prezzo
,
ci
si
può
riferire
a
un
diverso
periodo
,
che
può
essere
influenzato
da
tutt
'
altri
fattori
.
Per
la
quantità
si
deve
avere
chiaramente
presente
il
progresso
agrario
di
quest
'
ultimo
secolo
,
anzi
di
quest
'
ultimo
ventennio
.
L
'
andamento
dei
prezzi
è
invece
dominato
da
altri
fattori
,
quali
sono
stati
,
per
esempio
,
l
'
allineamento
della
lira
e
la
stabilità
delle
quotazioni
che
il
regime
vuole
assicurare
per
mezzo
degli
ammassi
e
della
disciplina
dei
mercati
,
che
sempre
più
si
va
estendendo
.
Uno
dei
mercati
più
difficili
da
regolare
era
,
per
esempio
,
quello
del
bestiame
;
eppure
lo
scopo
si
sta
raggiungendo
con
la
costituzione
dello
speciale
ente
per
l
'
importazione
del
bestiame
dall
'
estero
,
il
quale
disciplina
l
'
immissione
della
quantità
di
carni
nei
mercati
.
Non
si
deve
dimenticare
che
,
per
le
necessità
della
nostra
difesa
,
si
vive
in
regime
di
economia
chiusa
(
Revel
,
p
.
64
)
.
Ed
il
senatore
Arrigo
Serpieri
rincalzò
osservando
che
se
in
passato
i
due
periodi
si
facevano
coincidere
,
si
trattava
di
tempi
in
cui
le
condizioni
del
mercato
erano
diverse
,
perché
le
variazioni
produttive
rappresentavano
il
maggior
coefficiente
per
la
determinazione
dei
prezzi
.
Oggi
la
situazione
economica
è
del
tutto
cambiata
;
le
cause
che
fanno
variare
i
prezzi
sono
completamente
diverse
e
quasi
non
hanno
nulla
a
che
vedere
con
il
volume
della
produzione
.
Si
deve
cercare
di
adottare
quotazioni
che
presumibilmente
dureranno
anche
nell
'
avvenire
,
in
quell
'
avvenire
prossimo
in
cui
le
nuove
tariffe
saranno
applicate
.
Data
la
stabilizzazione
dei
prezzi
,
si
deve
far
riferimento
ad
un
periodo
il
meno
lontano
possibile
per
avere
un
maggiore
accostamento
ai
prezzi
effettivi
(ibid.,
p
.
66
)
.
Le
argomentazioni
del
ministro
e
del
Serpieri
apparvero
alla
commissione
senatoria
persuasive
,
sì
da
consigliarla
a
respingere
due
emendamenti
del
senatore
Francesco
Rota
intesi
a
rendere
identici
i
periodi
indicati
per
la
determinazione
rispettivamente
delle
quantità
e
dei
prezzi
.
Una
lieve
deviazione
dal
criterio
della
unicità
si
avvertiva
già
nella
legge
del
1886
,
poiché
per
i
prezzi
era
assunta
la
media
dei
tre
anni
di
minimo
prezzo
compresi
nel
dodicennio
187485
,
laddove
per
la
quantità
si
assumeva
la
media
dell
'
intero
dodicennio
,
e
questo
poteva
anzi
diventare
«
quel
periodo
più
lungo
di
tempo
che
per
alcune
speciali
colture
fosse
necessario
a
comprendere
le
ordinarie
vicende
delle
medesime
»
.
Ma
la
deviazione
aveva
una
propria
logica
,
poiché
,
volgendo
dal
1874
al
1885
i
prezzi
al
ribasso
,
la
Camera
dei
deputati
aveva
reputato
che
i
tre
anni
di
minimo
prezzo
,
diversi
per
ogni
prodotto
,
rispecchiassero
meglio
che
la
media
generale
di
tutti
gli
anni
,
anche
esclusi
i
massimi
ed
i
minimi
,
la
«
tendenza
»
dei
prezzi
in
quello
stesso
periodo
187485
,
quella
tendenza
che
di
fatto
si
accentuò
negli
anni
successivi
.
Del
resto
la
constatazione
di
una
eventuale
lievissima
incongruenza
antica
non
scema
la
illogicità
della
norma
nuova
.
Non
si
comprende
invero
come
le
novità
moderne
degli
ammassi
,
della
disciplina
dei
mercati
,
dell
'
esistenza
dei
mercati
chiusi
,
delle
variazioni
monetarie
e
delle
aspirazioni
alla
stabilità
dei
prezzi
,
ammesso
che
siano
novità
e
siano
durature
,
del
che
si
discuterà
in
seguito
(
cfr
.
§
§
158
sg
.
)
possano
annullare
la
interdipendenza
necessaria
delle
quantità
prodotte
,
dei
costi
e
dei
prezzi
.
Il
problema
vero
sta
nella
scelta
di
un
periodo
sufficientemente
lungo
di
tempo
,
durante
il
quale
si
possano
effettuare
le
necessarie
compensazioni
per
le
variazioni
dovute
alle
vicende
atmosferiche
e
stagionali
.
Ma
scelto
il
periodo
,
la
correlazione
fra
quantità
prodotte
,
costi
e
prezzi
esiste
oggi
come
nel
1923
o
nel
1886
.
I
produttori
,
nel
decidere
le
superfici
da
seminare
a
frumento
od
a
granoturco
od
a
segala
o
da
piantare
a
vigneto
od
oliveto
tengono
conto
dei
prezzi
,
sia
di
mercato
libero
o
regolato
o
monopolizzato
,
sia
d
'
impero
e
variano
la
distribuzione
delle
colture
e
la
intensificazione
dei
lavori
a
seconda
della
convenienza
comparativa
ragionata
sulla
base
dei
prezzi
probabili
.
Se
la
disciplina
del
mercato
del
bestiame
,
a
cagion
d
'
esempio
,
consiglia
di
allevare
buoi
da
lavoro
,
i
cui
prezzi
si
aggirino
sulle
1000
lire
al
quintale
piuttosto
che
buoi
o
vitelli
grassi
da
macello
che
le
commissioni
d
'
ammasso
stimino
dalle
500
alle
1000
lire
,
cresce
la
quantità
dei
primi
e
scema
quella
dei
secondi
,
medesimamente
come
in
altri
tempi
di
mercato
tutto
libero
.
La
sola
disparità
logicamente
ammissibile
nel
tempo
di
stima
adatto
da
un
lato
alle
quantità
(
prodotte
od
erogate
)
e
dall
'
altro
ai
prezzi
potrebbe
essere
quella
di
un
lieve
sfasamento
in
ritardo
delle
quantità
rispetto
ai
prezzi
.
Scelto
ad
ipotesi
,
il
decennio
192938
per
i
prezzi
,
si
potrebbe
accogliere
il
decennio
193140
per
le
quantità
.
La
psicologia
rustica
,
simile
in
ciò
a
quella
industriale
e
commerciale
,
sebbene
,
a
quel
che
osservo
,
in
misura
più
accentuata
,
dà
gran
peso
,
quasi
sempre
eccessivo
,
al
passato
.
Crescono
dal
1914
al
1942
i
prezzi
del
frumento
da
25
a
200
lire
al
quintale
?
e
la
coltura
del
frumento
si
estende
a
danno
di
quella
dei
prati
a
vicenda
,
se
nel
frattempo
i
mercati
o
raduni
scontentarono
i
contadini
,
o
di
quella
delle
vigne
,
se
la
filossera
distrusse
le
vigne
vecchie
e
i
prezzi
del
vino
sono
trattenuti
a
limiti
non
remuneratori
.
Il
rustico
non
pensa
che
,
appunto
perché
rinvilì
prima
,
quel
prodotto
rincarirà
poi
;
né
applica
l
'
adagio
,
che
è
di
pochi
,
di
andar
contro
corrente
,
ma
al
pari
delle
pecore
di
Panurgio
,
corre
dove
tutti
vanno
ed
opera
come
a
tutti
consiglia
la
più
recente
esperienza
passata
.
Capitolo
quarto
La
stima
per
unità
d
'
impresa
119
.
Elencando
le
novità
introdotte
nella
legislazione
catastale
dal
decreto
legge
del
4
aprile
1939
l
'
istruzione
del
25
luglio
1939
aggiunge
che
quelle
novità
comandarono
:
1
)
di
procedere
nella
esecuzione
delle
stime
per
unità
d
'
impresa
(
azienda
)
agraria
anziché
per
unità
di
superficie
(
particella
catastale
)
e
quindi
ancora
,
2
)
di
assumere
i
prodotti
agricoli
nello
stato
di
trasformazione
in
cui
vengono
commerciati
dall
'
impresa
e
3
)
di
assumere
la
produzione
lorda
vendibile
anziché
quella
totale
.
Ad
abbandonare
il
metodo
della
stima
per
unità
di
superficie
o
particella
catastale
il
legislatore
fu
consigliato
da
gravi
ragioni
.
La
particella
catastale
è
,
giusta
l
'
art
.
2
del
T
.
U
.
dell'8
ottobre
1931
quella
porzione
continua
di
terreno
(
o
di
fabbricato
)
che
sia
situata
nel
medesimo
comune
,
appartenga
allo
stesso
possessore
,
sia
della
medesima
qualità
(
di
coltura
)
o
di
classe
(
di
bontà
o
produttività
)
od
abbia
la
stessa
destinazione
(
od
uso
,
anche
non
di
coltura
)
.
Date
le
cinque
condizioni
(
continuità
,
unicità
del
comune
,
del
possessore
,
della
qualità
e
della
classe
)
,
alle
quali
deve
soddisfare
una
qualunque
superficie
di
terreno
per
diventare
«
particella
»
catastale
ossia
unità
di
misura
e
di
stima
,
questa
deve
definirsi
creazione
artificiale
della
mente
umana
e
non
fatto
storico
o
concreto
economico
.
Sebbene
creata
dall
'
artificio
la
particella
catastale
è
tuttavia
comoda
ai
fini
della
misura
,
essendo
più
agevole
misurare
separatamente
una
superficie
la
quale
possegga
quei
requisiti
di
quella
che
ne
sia
priva
,
e
necessaria
ai
fini
della
ripartizione
dell
'
imposta
nel
tempo
tra
i
successivi
diversi
possessori
di
parti
aliquote
di
essa
.
Se
la
stima
fosse
fatta
per
podere
;
poiché
il
podere
è
composto
di
appezzamenti
o
particelle
di
differenti
qualità
e
classi
,
ad
ogni
mutazione
di
consistenza
del
podere
-
-
e
questi
mutano
continuamente
or
crescendo
or
diminuendo
per
acquisti
,
vendite
e
divisioni
ereditarie
-
-
farebbe
d
'
uopo
procedere
a
nuova
stima
del
podere
o
dei
poderi
nati
dall
'
antico
o
cresciuti
o
diminuiti
a
vantaggio
od
a
spese
di
questo
,
per
assegnare
ad
ognuno
dei
poderi
interessati
la
propria
stima
.
Lavoro
improbo
,
di
Sisifo
,
al
quale
nessuna
amministrazione
catastale
potrebbe
reggere
.
Laddove
,
se
la
stima
sia
particellare
,
poiché
in
ogni
suo
punto
la
particella
è
supposta
produttiva
di
identico
reddito
,
la
particella
può
frazionarsi
le
più
e
più
volte
,
aggregarsi
in
tutto
od
in
parte
a
poderi
diversi
da
quello
originario
e
la
stima
del
suo
reddito
non
varia
.
Gli
uffici
catastali
prendono
atto
della
divisione
avvenuta
secondo
i
tipi
di
frazionamento
presentati
dagli
interessati
;
e
nelle
medesime
proporzioni
dividono
l
'
imposta
,
sino
ad
una
revisione
delle
stime
,
con
la
quale
la
qualità
o
la
classe
delle
nuove
particelle
sia
opportunamente
variata
.
Catasto
e
particella
catastale
sono
perciò
come
due
fratelli
siamesi
,
inseparabili
l
'
uno
dall
'
altra
.
120
.
Istituto
necessario
,
la
particella
rimane
pur
sempre
artificio
creato
dalla
mente
umana
;
e
ha
suoi
difetti
che
bene
erano
stati
veduti
dagli
autori
della
legge
fondamentale
del
1886
.
Il
Messedaglia
così
paragonava
il
metodo
della
stima
particellare
-
-
detto
anche
per
classi
e
tariffe
-
-
con
quello
della
stima
diretta
del
reddito
dei
poderi
o
fondi
assunti
nella
loro
integrità
fisica
ed
economica
:
Il
metodo
della
stima
particellare
«
costituisce
un
procedimento
astratto
,
nel
quale
viene
scissa
la
naturale
integrità
dei
poderi
,
e
le
particelle
si
trovano
accozzate
e
messe
insieme
in
ragione
di
qualità
e
bontà
,
come
altrettanti
individui
indipendenti
,
senza
altro
nesso
o
rapporto
tra
loro
;
il
valore
a
cui
si
mira
o
che
può
conseguirsi
,
ragionato
com
'
è
per
termini
medii
,
non
rappresenta
più
il
valore
,
la
rendita
effettiva
di
ciascun
fondo
,
ma
una
specie
di
valore
o
rendita
astratta
essa
pure
,
che
anche
considerata
in
complesso
si
discosta
sempre
più
o
meno
dalla
realtà
;
vale
a
dire
che
la
rendita
censuaria
non
corrisponde
o
può
comunque
non
corrispondere
alla
reale
,
sia
singolarmente
fondo
per
fondo
,
sia
anche
nella
rispettiva
totalità
;
la
brevità
stessa
dell
'
operazione
,
relativamente
parlando
,
va
poi
elisa
dalla
necessità
di
ripetute
revisioni
e
conguagli
per
eliminare
gli
errori
sistematici
e
gli
screzi
inevitabili
del
procedimento
,
e
ottenere
da
ultimo
la
richiesta
uniformità
dei
risultati
.
Il
che
sottrae
altresì
grandemente
alla
presunta
semplicità
del
sistema
.
Tuttociò
è
notorio
anche
ai
fautori
di
esso
;
e
si
ha
torto
di
farne
talvolta
un
appunto
assoluto
,
e
come
se
altro
non
fosse
da
considerarsi
.
Ed
anzitutto
,
il
ragionare
per
termini
medi
è
una
necessità
pratica
universale
,
tutte
le
volte
che
si
ha
a
fare
con
elementi
troppo
numerosi
e
molteplici
,
per
poterli
comodamente
trattare
uno
per
uno
;
non
vi
è
oramai
alcun
ordine
di
fatti
economici
ed
altri
,
dove
non
siasi
più
o
meno
costretti
di
aver
ricorso
ad
un
tale
espediente
;
dappertutto
si
argomenta
per
valori
e
termini
medii
,
unitari
,
adeguati
;
basta
solo
che
i
gruppi
ai
quali
si
riferiscono
,
sieno
abbastanza
omogenei
,
e
gli
estremi
abbastanza
raccostati
,
perché
le
divergenze
coi
valori
individuali
abbiano
a
contenersi
in
limiti
di
una
tollerabile
approssimazione
.
Tolleranze
,
approssimazioni
più
o
meno
ristrette
;
non
si
può
mai
pensare
ad
altro
nelle
applicazioni
pratiche
di
qualsiasi
natura
,
e
financo
nel
campo
di
quelle
discipline
sperimentali
e
di
osservazione
che
pur
si
annoverano
,
relativamente
parlando
,
fra
le
esatte
.
È
la
condizione
universale
,
la
legge
indeclinabile
,
in
tutto
il
dominio
della
esperienza
,
e
spesso
in
quello
della
scienza
teorica
essa
medesima
.
La
rendita
censuaria
,
è
vero
,
può
non
corrispondere
anche
in
complesso
alla
reale
,
ma
nemmeno
ciò
è
assolutamente
necessario
,
e
basta
che
essa
si
trovi
,
se
non
in
un
rapporto
esattamente
definito
colla
medesima
(
ché
tanto
varrebbe
quanto
averla
coincidente
con
essa
)
,
in
un
rapporto
che
possa
ritenersi
abbastanza
uniforme
,
né
punto
più
discrepante
,
o
non
in
modo
notevole
,
rispetto
a
quello
che
potrebbe
praticamente
attendersi
operando
per
altra
via
.
Si
rischiano
bensì
errori
sistematici
,
i
quali
si
estendono
ad
intere
categorie
;
ma
di
riscontro
coll
'
altro
metodo
si
moltiplicano
gli
errori
individuali
;
e
non
vi
è
nel
fatto
guarentigia
alcuna
che
non
possano
commettersi
anche
in
esso
errori
sistematici
,
per
intere
classi
o
territori
;
stante
la
diversità
degli
operatori
,
la
difficoltà
di
mantenere
ed
applicare
la
necessaria
uniformità
dei
criteri
,
tanto
più
,
come
avvertivasi
,
col
finire
che
si
fa
più
o
meno
a
procedere
per
caratteristiche
generiche
,
e
suppergiù
come
farebbesi
in
un
estimo
per
classi
e
tariffe
.
Ad
ogni
modo
,
e
tutto
considerato
,
il
metodo
per
classi
e
tariffe
presenta
dei
vantaggi
,
che
valgono
,
come
dicevasi
,
più
che
a
compensarne
i
possibili
inconvenienti
.
I
.
Esso
è
impersonale
ed
obbiettivo
,
perciò
stesso
imparziale
.
Si
guarda
direttamente
alle
cose
nella
loro
generalità
;
si
evitano
in
maggior
grado
i
contatti
colle
persone
interessate
,
gli
attriti
,
le
seduzioni
altresì
e
le
corruzioni
possibili
,
o
quanto
meno
le
deferenze
e
le
arrendevolezze
non
giustificate
o
men
che
legittime
.
Ne
scapita
la
sorveglianza
immediata
degli
interessati
stessi
;
ma
questa
pure
può
essere
in
buona
parte
supplita
dall
'
intervento
e
dalla
cooperazione
delle
rappresentanze
locali
.
Lo
stato
,
nella
formazione
generale
dell
'
estimo
,
può
rimanere
in
una
sfera
elevata
,
all
'
infuori
del
contatto
immediato
coi
singoli
interessati
.
2
.
Più
ancora
,
il
processo
è
il
solo
che
consenta
o
lasci
sussistere
dei
termini
di
confronto
da
classe
a
classe
e
da
luogo
a
luogo
;
il
solo
pertanto
che
ammetta
la
possibilità
di
verifiche
o
correzioni
metodiche
,
e
quindi
pure
di
una
perequazione
più
o
meno
completa
dell
'
estimo
.
È
metodo
perequativo
per
eccellenza
.
Si
possono
paragonare
dei
valori
dipendenti
da
caratteristiche
generiche
ben
definite
;
si
possono
inoltre
fissare
per
ciascun
gruppo
dei
termini
precisi
e
sempre
riconoscibili
e
valutabili
di
riferimento
,
come
i
cosidetti
fondi
tipo
o
modello
per
ciascuna
qualità
e
classe
;
non
si
può
fare
altrettanto
per
valori
individuali
,
tanti
di
numero
quanti
sono
gli
elementi
singoli
a
cui
si
riferiscono
,
e
dove
ogni
elemento
,
ogni
ente
individuo
,
conta
interamente
ed
esclusivamente
da
sé
.
Che
anzi
il
processo
medesimo
riposa
del
tutto
,
e
fino
dai
primi
suoi
passi
,
sulla
necessità
di
codesto
paragone
continuo
;
e
la
relativa
perequazione
si
compie
bensì
all
'
ultimo
,
ma
comincia
per
la
natura
stessa
del
metodo
fin
dal
principio
.
Non
si
può
comporre
altrimenti
una
tariffa
,
se
non
paragonando
e
conguagliando
di
continuo
il
valore
delle
singole
poste
da
cui
risulta
;
più
oltre
,
ad
operazione
terminata
,
non
si
fa
che
riprendere
lo
stesso
procedimento
,
in
base
ai
reclami
degli
interessati
.
Nella
stima
diretta
invece
,
o
bisogna
rinunziare
da
ultimo
ad
ogni
tentativo
di
conguaglio
,
sopra
il
supposto
puramente
speculativo
,
non
pratico
,
che
non
siavene
alcun
bisogno
;
o
volendo
pure
riuscirvi
,
converrebbe
rifare
da
capo
l
'
intero
procedimento
.
Ci
troviamo
,
cioè
,
nuovamente
condotti
alla
considerazione
degli
errori
temibili
in
un
estimo
,
e
alla
possibilità
della
loro
correzione
.
Operando
per
classi
e
per
tariffe
s
'
incontrano
errori
sistematici
,
che
si
ha
tuttavia
,
e
fino
ad
un
certo
punto
,
la
possibilità
di
accertare
e
correggere
;
possibilità
che
non
esiste
del
tutto
,
o
non
certo
in
egual
grado
,
col
metodo
di
stima
diretta
,
che
pur
moltiplica
gli
errori
individuali
,
e
non
sottrae
del
tutto
,
come
dianzi
avvertivasi
,
nemmeno
ai
sistematici
da
classe
a
classe
o
da
territorio
a
territorio
(
Messedaglia
,
pp
.
17072
)
.
121
.
La
campagna
contro
il
metodo
di
stima
particellare
o
meglio
a
favore
di
un
contemperamento
di
esso
,
così
comodo
e
necessario
,
con
quello
della
stima
per
podere
fu
iniziata
da
Giuseppe
Medici
in
un
saggio
del
1933
.
A
quelle
già
addotte
dal
Messedaglia
egli
aggiunse
nuove
critiche
:
Se
si
pone
mente
al
fatto
che
gran
parte
del
nostro
paese
organizza
l
'
azienda
in
unità
colturali
formate
da
terreni
di
diverse
qualità
di
coltura
e
classe
di
produttività
,
si
comprende
come
queste
particelle
siano
economicamente
congiunte
tra
di
loro
e
formino
una
unità
economica
,
ben
definita
nei
suoi
rapporti
di
produzione
e
di
distribuzione
.
E
se
sono
moltissime
le
aziende
collinari
e
montane
formate
da
due
,
quattro
,
dieci
ettari
di
terreno
naturalmente
frazionati
e
dispersi
,
in
sei
,
dieci
,
venti
particelle
,
bisogna
pur
ricordare
che
anche
in
questi
casi
i
singoli
appezzamenti
adempiono
ad
una
loro
precisa
funzione
nell
'
economia
aziendale
,
non
facilmente
surrogabile
,
come
dimostrano
gli
elevatissimi
prezzi
pagati
per
poche
are
di
bosco
,
o
di
vigna
,
o
di
prato
,
o
di
seminativo
,
dall
'
imprenditore
che
ne
è
privo
.
Così
è
d
'
uopo
concludere
che
anche
in
questo
caso
la
particella
catastale
,
che
sembra
identificarsi
economicamente
con
particelle
di
prato
,
di
bosco
,
ecc
.
rimane
ancora
un
'
astrazione
,
perché
i
fatti
economici
non
si
possono
meccanicamente
separare
conservandoli
nella
loro
purità
:
essi
sono
congiunti
,
cioè
complementari
,
e
quindi
se
vengono
separati
si
modificano
profondamente
,
cosicché
non
valgono
né
i
criteri
di
proporzionalità
,
né
più
complesse
relazioni
analitiche
per
ricostituire
l
'
intero
.
Di
fronte
a
queste
critiche
si
potrà
chiedere
:
perché
non
si
può
eliminare
la
particella
?
Perché
ritagliare
una
particella
e
porla
a
base
del
catasto
come
unità
fondamentale
,
quando
si
ha
già
l
'
azienda
,
che
è
una
entità
economica
ben
definita
,
precisamente
individuata
,
anche
fisicamente
?
Perché
,
infine
,
voler
dimenticare
nella
stima
l
'
esistenza
dell
'
azienda
per
inseguire
l
'
astrazione
(
che
talora
diviene
anche
arbitrio
)
della
particella
?
(
Medici
,
pp
.
36162
e
ristampa
pp
.
67
)
.
Alla
radice
del
vizio
della
stima
particellare
sta
un
errore
di
principio
:
La
stima
censuaria
insegna
a
giungere
alla
tariffa
(
reddito
fondiario
imponibile
per
unità
di
superficie
)
attraverso
un
bilancio
,
nel
quale
la
particella
tipo
viene
considerata
come
un
'
azienda
,
dove
si
organizza
la
produzione
.
Naturalmente
i
valori
,
cui
si
giunge
dopo
aver
redatto
codesti
bilanci
,
sono
fuor
dalla
realtà
,
perché
non
esistono
aziende
agrarie
formate
da
una
particella
di
seminativo
asciutto
di
terza
classe
o
di
prato
marcitoio
di
prima
.
Quindi
,
se
si
sommano
i
redditi
imponibili
attribuiti
alle
particelle
formanti
una
data
unità
di
coltura
,
si
otterrà
un
reddito
fondiario
imponibile
che
,
in
generale
,
sarà
diverso
dal
reddito
fondiario
imponibile
calcolato
,
con
lo
stesso
sistema
,
per
tutta
l
'
unità
di
coltura
.
E
ciò
,
non
avverrà
soltanto
perché
il
reddito
delle
aziende
è
individuale
,
mentre
quello
delle
particelle
ha
carattere
medio
,
ma
specialmente
perché
i
bilanci
condotti
per
giungere
alla
tariffa
fanno
astrazione
dall
'
azienda
(ibid.,
p
.
363
e
ristampa
,
pp
.
89
)
.
Riconosciuto
l
'
errore
e
riconosciuta
nel
tempo
stesso
la
necessità
di
conservare
la
particella
come
unità
di
misura
sia
nella
rilevazione
topografica
come
ai
fini
della
ripartizione
dell
'
imposta
,
il
Medici
proponeva
:
-
-
di
sostituire
nella
stima
alla
particella
tipo
la
azienda
tipo
;
-
-
di
scegliere
le
aziende
tipo
«
previo
accurato
studio
delle
condizioni
economico
agrarie
del
territorio
»
,
nel
numero
determinato
dal
«
grado
di
approssimazione
che
si
intende
raggiungere
e
cioè
nei
limiti
di
tolleranza
fissati
»
;
-
-
di
formare
il
bilancio
dell
'
azienda
tipo
allo
scopo
di
determinare
il
relativo
reddito
fondiario
imponibile
;
-
-
ripartendo
poscia
cotal
reddito
fra
le
singole
particelle
,
sicché
la
tariffa
delle
particelle
tipo
sia
il
risultato
di
un
calcolo
condotto
sull
'
azienda
o
podere
tipico
.
Il
Medici
non
ignorava
le
imperfezioni
del
metodo
proposto
.
In
sostanza
,
adottando
il
metodo
esposto
,
la
determinazione
delle
tariffe
viene
ad
essere
in
dipendenza
di
due
scelte
:
-
-
scelta
delle
aziende
tipo
;
-
-
scelta
del
criterio
di
ripartizione
del
reddito
fondiario
imponibile
.
La
prima
scelta
può
essere
compiuta
in
modo
definitivo
e
razionale
quando
sia
stabilito
il
grado
di
tolleranza
,
cioè
l
'
approssimazione
alla
quale
si
vuole
giungere
.
È
bene
subito
notare
che
la
scelta
di
aziende
tipo
è
molto
più
complessa
e
difficile
di
quanto
comunemente
si
ritenga
,
perché
siccome
l
'
azienda
tipica
-
-
in
senso
rigorosamente
statistico
-
-
non
esiste
,
bisogna
scegliere
aziende
che
abbiano
una
costituzione
che
sia
intermedia
ai
limiti
fissati
della
tolleranza
,
e
siano
anche
tali
da
comprendere
tutte
le
qualità
di
coltura
e
classe
di
produttività
del
circolo
censuario
.
La
seconda
scelta
non
può
avere
nessuna
soluzione
razionale
,
perché
di
fatto
,
le
particelle
non
hanno
un
reddito
loro
proprio
e
quindi
la
ripartizione
rimane
un
fatto
arbitrario
.
O
meglio
,
vi
sarebbe
una
soluzione
razionale
qualora
si
potesse
misurare
la
parte
che
ciascuna
particella
ha
avuto
nel
determinare
il
reddito
fondiario
imponibile
dell
'
azienda
.
È
per
questo
che
se
la
ripartizione
rimane
arbitraria
è
certo
però
che
l
'
arbitrio
può
essere
contenuto
,
poiché
vi
sono
indici
di
ripartizione
più
o
meno
idonei
ad
attuarla
.
Ad
esempio
,
se
si
prende
a
considerazione
un
'
azienda
formata
da
quattro
particelle
del
tipo
seguente
:
prato
irriguo
,
seminativo
,
vigneto
,
gerbido
,
la
ripartizione
compiuta
in
base
alla
superficie
è
evidentemente
grossolana
perché
trascura
l
'
attitudine
produttiva
della
particella
;
da
cui
se
ne
deduce
che
vi
sono
degli
indici
economici
(
produzione
lorda
,
ecc
.
)
che
sono
più
perfetti
,
anche
se
determinati
dallo
stesso
sistema
di
prezzi
che
concorre
a
formare
l
'
unità
da
ripartire
.
Gli
indici
cui
si
può
ricorrere
nella
ripartizione
vertono
essenzialmente
sui
seguenti
:
I
)
produzione
lorda
vendibile
che
si
può
determinare
,
con
buona
approssimazione
,
per
ciascuna
particella
,
senza
però
evitare
alcune
trascurabili
astrazioni
.
Per
le
colture
di
cereali
,
leguminose
,
ecc
.
compiute
nel
seminativo
e
le
colture
specializzate
di
piante
legnose
,
gli
orti
stabili
,
ecc
.
,
la
valutazione
è
semplice
e
rapida
,
perché
basta
moltiplicare
per
il
prezzo
le
quantità
prodotte
;
più
difficile
riesce
per
le
colture
foraggere
,
dove
bisognerà
stabilire
il
prezzo
di
trasformazione
dell
'
unità
foraggera
;
2
)
prodotto
netto
(
o
reddito
globale
)
la
cui
determinazione
per
particelle
incontra
difficoltà
notevoli
,
dovendosi
stabilire
qual
'
è
la
somma
di
spese
assorbite
nella
reintegrazione
dei
capitali
,
per
ogni
particella
;
3
)
coefficiente
d
'
investimento
,
riflette
l
'
entità
degli
investimenti
fondiari
esistenti
per
unità
di
superficie
coltivata
;
esso
trova
sostegno
in
un
ragionamento
estimativo
,
assai
fine
,
secondo
il
quale
l
'
investimento
fondiario
,
essendo
un
impiego
capitalistico
,
viene
fatto
tenendo
presente
l
'
entità
del
saggio
di
interesse
percepito
;
da
ciò
si
deduce
che
se
un
ettaro
della
particella
A
ha
avuto
x
investimenti
fondiari
in
più
di
un
ettaro
della
particella
B
,
vuol
dire
che
la
particella
A
permetterà
di
conseguire
un
reddito
fondiario
proporzionalmente
maggiore
.
Ma
il
ragionamento
è
specioso
sia
per
la
grande
varietà
della
psicologia
degli
imprenditori
agrari
,
che
talvolta
agiscono
nel
modo
più
imprevisto
e
contrario
ad
ogni
deduzione
dottrinale
,
sia
perché
alcuni
investimenti
fondiari
,
tra
cui
spiccano
le
strade
poderali
e
i
fabbricati
rurali
,
non
possono
riferirsi
alle
particelle
,
ma
a
tutto
il
podere
.
D
'
altro
lato
bisognerebbe
risolvere
un
altro
problema
,
irto
di
difficoltà
,
quello
della
determinazione
del
coefficiente
di
investimento
.
Si
segnala
,
infine
,
il
più
rozzo
dei
sistemi
:
la
ripartizione
del
reddito
in
proporzione
alla
superficie
delle
singole
particelle
.
Scartati
gli
ultimi
due
sistemi
indicati
,
rimangono
i
criteri
della
produzione
lorda
vendibile
e
del
reddito
globale
,
i
quali
possono
entrambi
trovare
applicazioni
;
certo
è
che
il
secondo
è
meno
imperfetto
del
primo
,
qualora
per
la
sua
determinazione
non
presupponga
il
ricorso
a
nuove
astrazioni
.
È
appunto
per
questo
motivo
che
la
scelta
dell
'
uno
e
dell
'
altro
indice
deve
essere
stabilita
caso
per
caso
.
Ma
sia
detto
un
'
altra
volta
che
il
problema
della
ripartizione
del
reddito
imponibile
fondiario
,
dal
punto
di
vista
razionale
,
rimane
insolubile
;
esso
è
del
tutto
analogo
a
quello
dei
costi
congiunti
.
Soltanto
nel
caso
limite
in
cui
una
particella
non
abbia
reddito
,
perché
sterile
,
si
vede
come
certi
criteri
-
-
quello
della
superficie
-
-
siano
errati
e
come
altri
siano
meno
errati
,
perché
nei
casi
limite
non
divengono
assurdi
;
si
noti
,
meno
errati
,
ma
non
razionalmente
esatti
(ibid.,
pp
.
36466
e
ristampa
,
pp
.
1013
)
.
122
.
Vivacemente
si
oppose
alla
proposta
di
sostituire
la
stima
poderale
a
quella
particellare
l
'
ing
.
Alfredo
Grandi
,
antico
direttore
del
catasto
:
se
tutta
l
'
Italia
fosse
suddivisa
in
poderi
o
comunque
in
unità
agricole
,
ben
definite
,
la
stima
particellare
avrebbe
potuto
essere
abbandonata
.
Ma
non
in
tutta
Italia
la
proprietà
rurale
ha
la
struttura
agricola
quale
si
riscontra
nella
valle
del
Po
,
nella
pianura
veneta
ed
emiliana
,
nella
Toscana
,
ed
in
poche
altre
regioni
.
A
catasto
compiuto
,
le
particelle
censite
risulteranno
in
numero
di
circa
45
milioni
e
di
queste
soltanto
un
terzo
,
forse
,
appartengono
ad
unità
agricole
con
fisionomia
spiccata
.
Gli
altri
300
milioni
circa
di
particelle
,
proprie
dell
'
alta
collina
,
della
montagna
,
insomma
delle
regioni
a
proprietà
frazionata
,
o
addirittura
polverizzata
,
oppure
di
zone
in
particolari
condizioni
per
popolazione
o
per
produzione
specializzate
,
la
Liguria
,
la
Campania
,
la
Conca
d
'
Oro
,
sono
quasi
sempre
cellule
di
organismi
a
forma
indistinta
,
che
continuamente
si
scompongono
e
si
ricompongono
e
che
possono
vivere
e
vivono
anche
mediante
i
raggruppamenti
i
più
imprevisti
.
Come
si
sarebbe
potuto
procedere
alla
stima
censuaria
,
sistematica
,
di
un
sì
gran
numero
di
possessi
fondiari
io
non
vedo
davvero
.
Cosicché
anche
per
questo
problema
la
legge
adottò
la
soluzione
pratica
migliore
,
la
stima
particellare
.
Tanto
più
che
dove
l
'
unità
agricola
ha
fisionomia
ben
definita
,
essa
vien
presa
in
esame
nel
suo
complesso
per
la
stima
censuaria
e
le
tariffe
per
qualità
e
classi
non
rappresentano
in
ultima
analisi
se
non
un
giudizioso
riparto
particellare
.
Così
appunto
come
il
diligente
coltivatore
fa
sì
il
computo
a
fin
d
'
anno
di
quanto
in
sostanza
gli
ha
reso
il
podere
,
ma
ricerca
e
vuol
conoscere
quanto
ciò
sia
dovuto
al
campo
,
quanto
al
prato
,
quanto
al
frutteto
,
quanto
alla
vigna
.
Già
nella
memoria
su
La
stima
dei
beni
fondiari
pubblicata
dal
1914
al
1917
il
Serpieri
,
constatando
l
'
esistenza
in
Italia
di
due
tipi
ben
distinti
di
poderi
od
aziende
agricole
,
notava
che
in
talune
regioni
agrarie
italiane
,
per
es
.
in
certe
parti
del
grande
altipiano
prealpino
e
anche
in
non
poche
regioni
dell
'
Italia
meridionale
,
è
possibile
rilevare
i
prezzi
di
fatto
di
appezzamenti
distinti
di
terreno
:
Sono
territori
nei
quali
-
-
in
conseguenza
sopratutto
del
tipo
di
colonizzazione
,
con
costruzioni
rurali
concentrate
in
villaggi
-
-
la
proprietà
fondiaria
si
presenta
,
se
non
fisicamente
,
almeno
economicamente
,
molto
frammentata
.
L
'
azienda
agricola
,
spesso
condotta
da
affittuari
,
coloni
,
ecc
.
,
non
dal
proprietario
stesso
,
si
compone
con
appezzamenti
assunti
da
varie
parti
,
spesso
staccati
fra
loro
,
non
di
rado
appartenenti
anche
a
diversi
proprietari
.
Gli
appezzamenti
si
congiungono
,
secondo
le
convenienze
della
produzione
,
dando
anche
luogo
,
generalmente
,
a
una
grande
varietà
di
tipi
d
'
azienda
.
Allora
avviene
,
non
per
eccezione
,
ma
quasi
come
regola
,
che
i
singoli
appezzamenti
sono
per
se
stessi
oggetto
di
scambio
sul
mercato
,
sia
nel
loro
uso
(
affitto
)
,
sia
nella
loro
proprietà
.
I
singoli
appezzamenti
scambiati
sono
appunto
costituiti
da
una
sola
qualità
di
coltura
;
essi
si
comprano
e
vendono
distintamente
dai
fabbricati
,
che
a
loro
volta
si
vendono
per
se
stessi
,
a
un
prezzo
loro
proprio
;
talora
le
piante
arboree
esistenti
sulle
quantità
miste
,
come
viti
,
ulivi
,
ecc
.
,
sono
sul
mercato
pagate
anche
esse
a
parte
,
con
un
prezzo
loro
proprio
,
per
pianta
o
per
altra
unità
di
misura
.
In
altre
regioni
il
mercato
fondiario
non
si
presenta
così
economicamente
frammentato
:
Sono
,
allora
,
territori
,
nei
quali
i
terreni
si
trovano
per
lo
più
riuniti
in
determinati
e
ben
caratterizzati
tipi
di
azienda
.
È
per
es
.
il
podere
colonico
,
a
coltura
mista
proporzionato
alla
capacità
di
lavoro
di
una
famiglia
associata
all
'
impresa
(
mezzadria
,
ecc
.
)
,
che
copre
tanta
parte
dell
'
Italia
centrale
.
È
l
'
azienda
irrigua
lombarda
,
dove
l
'
indirizzo
del
caseificio
impone
certi
determinati
caratteri
di
ampiezza
,
di
ordinamento
colturale
,
ecc
.
È
la
piccola
azienda
viticola
di
certe
parti
del
Monferrato
;
è
il
latifondo
dell
'
Agro
romano
o
della
Sicilia
,
e
via
dicendo
.
Sono
unità
agrarie
,
che
si
presentano
più
o
meno
nettamente
caratterizzate
e
,
per
dir
così
,
compatte
;
il
loro
indirizzo
produttivo
,
i
rapporti
fra
imprenditore
e
lavoratori
,
ecc
.
,
impongono
anche
determinate
modalità
del
capitale
fondiario
.
I
fabbricati
necessari
,
per
es
.
,
a
un
podere
colonico
,
risultano
,
in
molti
loro
caratteri
,
imposti
dal
sistema
agrario
che
vi
è
applicato
(
necessità
di
stalle
in
relazione
ai
foraggi
e
quindi
al
bestiame
,
ecc
.
)
:
la
stessa
proporzione
fra
le
diverse
qualità
di
coltura
non
può
uscire
da
certi
determinati
limiti
.
Così
,
i
poderi
colonici
della
montagna
hanno
spesso
una
determinata
scorta
di
bosco
,
che
serve
ai
bisogni
familiari
di
legna
da
fuoco
,
ed
è
quindi
in
proporzione
determinata
coll
'
ampiezza
del
podere
:
i
poderi
colonici
di
certe
parti
dell
'
altipiano
lombardo
hanno
una
scorta
di
brughiera
,
che
giova
a
dare
la
lettiera
necessaria
,
ed
è
quindi
in
proporzione
determinata
col
bestiame
e
coll
'
ampiezza
del
fondo
:
i
gelsi
che
si
trovano
in
questi
stessi
poderi
sono
tanti
quanti
occorrono
per
dar
la
foglia
sufficiente
ad
alimentare
quella
quantità
di
bachi
da
seta
che
la
famiglia
colonica
può
allevare
,
ecc
.
,
ecc
.
Lo
studio
dell
'
ordinamento
delle
aziende
rivela
un
grandissimo
numero
di
fatti
analoghi
,
di
questi
casi
di
proporzioni
definite
.
Talché
il
concetto
di
azienda
normale
,
di
azienda
che
in
tutte
le
sue
parti
rivela
quelle
proporzioni
e
quei
caratteri
che
sono
imposti
dall
'
indirizzo
produttivo
di
essa
,
non
è
,
in
queste
regioni
,
un
concetto
astratto
;
è
una
realtà
vivente
.
E
come
possiamo
riconoscere
se
una
di
quelle
unità
di
quegli
organismi
,
è
normale
,
possiamo
d
'
altra
parte
riconoscere
se
essa
è
per
contro
anormale
,
se
cioè
in
talune
sue
parti
(
per
es
.
nella
deficenza
o
sovrabbondanza
di
fabbricati
,
in
un
'
anormale
proporzione
della
qualità
di
coltura
,
ecc
.
)
non
ubbidisce
a
quei
rapporti
che
sono
impliciti
nell
'
ordinamento
produttivo
considerato
:
più
ancora
,
può
essere
oggetto
di
calcoli
abbastanza
sicuri
il
costo
occorrente
per
ricondurla
allo
stato
normale
.
Il
Medici
,
il
quale
aveva
già
implicitamente
cercato
di
rispondere
osservando
che
,
anche
nelle
regioni
a
distribuzione
frammentaria
della
proprietà
della
terra
,
i
frammenti
dispersi
sono
dai
possessori
od
affittuari
riuniti
in
guisa
da
costituire
unità
,
sicché
ciascun
frammento
ha
quel
reddito
o
valore
individuo
non
perché
esso
sia
individuo
,
ma
perché
esso
è
valutato
dal
possessore
o
affittuario
in
congiunzione
con
altri
frammenti
dei
quali
egli
ha
la
disponibilità
,
chiedeva
:
e
che
perciò
?
Se
davvero
la
particella
è
unità
economica
a
sé
stante
sarà
,
come
tale
,
più
facilmente
stimata
agli
effetti
catastali
.
Ma
dove
le
particelle
sono
riunite
in
poderi
,
questi
sono
l
'
unica
realtà
vivente
e
da
essi
dobbiamo
prendere
le
mosse
per
la
stima
.
123
.
L
'
errore
proprio
dell
'
astrazione
«
particella
catastale
»
consiste
nella
necessità
di
istituire
conti
colturali
,
essi
pure
astratti
,
per
singole
particelle
,
anziché
conti
colturali
concreti
per
poderi
.
Poiché
i
prodotti
della
particella
scelta
possono
diventare
mezzi
di
produzione
per
altre
particelle
,
è
necessario
supporre
che
queste
altre
ne
paghino
il
prezzo
alla
prima
;
e
questa
a
sua
volta
deve
ad
esse
pagare
il
prezzo
dei
mezzi
di
produzione
che
le
siano
fornite
.
In
realtà
,
la
prima
non
riscuote
nulla
dalle
seconde
,
né
queste
dalla
prima
;
ma
la
logica
del
sistema
obbliga
a
determinare
prezzi
di
prodotti
non
venduti
e
di
mezzi
di
produzione
non
acquistati
;
ossia
ad
adoperare
prezzi
di
mercato
che
l
'
agricoltore
non
potrebbe
forse
riscuotere
o
non
vorrebbe
pagare
se
,
invece
di
transazioni
immaginarie
,
si
trattasse
di
effettivi
acquisti
e
vendite
.
Il
Medici
dà
delle
incongruenze
alle
quali
si
va
incontro
un
esempio
calzante
:
Si
debba
determinare
la
rendita
catastale
di
un
ettaro
di
prato
irriguo
di
prima
classe
,
condotto
a
mezzadria
.
Ecco
come
si
procede
con
il
consueto
metodo
catastale
:
Prodotti
:
Prodotto
di
fieno
q.li
100
per
ha
Prezzo
per
q.le
lire
8
Valore
totale
»
800
»
»
Spese
:
Totale
Parte
padronale
Concimazione
chimica
q.li
6
a
lire
6,50
39
19,50
Mangime
per
il
bestiam
da
lavoro
quintali
4
alire
5
20
10
Lettima
q.li
1
alire
3,60
3,60
1,80
_
_
_
_
_
_
62,60
31,30
Assicurazione
contro
gli
incendi
del
foraggio
:
3%
di
lire
800
24
12
Manutenzione
,
assicurazione
ed
ammortamento
dei
fabbricati
e
spese
di
amministrazione
:
5%
di
lire
800
40
40
_
_
_
_
_
_
126,60
83,30
Interesse
del
capitale
e
spese
di
esercizio
:
5,50%
su
la
somma
precedente
di
lire
83,30
4,60
4,60
_
_
_
_
_
_
131,20
87,90
Quindi
la
tariffa
,
cioè
la
rendita
catastale
del
prato
irriguo
di
prima
classe
,
sarà
data
dal
prodotto
di
parte
padronale
,
diminuito
dalle
spese
,
e
cioè
:
L
.
400,00
-
-
L
.
87,90
=
L
.
312,10
.
Se
invece
valutiamo
il
foraggio
su
la
base
dei
prodotti
trasformati
e
delle
spese
occorse
alla
trasformazione
,
e
cioè
del
latte
e
della
carne
che
si
realizza
alimentando
il
bestiame
,
avremo
:
Latte
q.li
40
per
ha
,
a
L
.
13,00
il
q.le
520,00
Vitelli
q.li
1
per
ha
,
a
L
.
100
il
q.le
100,00
620,00
E
cioè
il
prodotto
di
parte
padronale
sarà
di
lire
310
per
ettaro
.
Le
spese
di
parte
padronale
sono
le
seguenti
:
Mangime
e
lettime
per
il
bestiame
da
lavoro
:
come
nel
caso
precedente
11,80
Assicurazione
,
manutenzione
ecc
.
:
come
nel
caso
precedente
52
Spese
di
trasformazione
60
Interesse
del
capitale
d
'
esercizio
45
_
_
_
_
168,80
In
questo
caso
la
tariffa
,
cioè
la
rendita
catastale
del
prato
irriguo
di
prima
classe
,
sarà
data
da
L
.
320,00
-
-
168,80
=
151,20
.
La
spiegazione
della
notabilissima
divergenza
fra
il
valore
ottenuto
con
il
consueto
metodo
catastale
per
la
rendita
dominicale
fondiaria
in
lire
312,10
ed
il
valore
della
medesima
rendita
ottenuto
valutando
il
foraggio
sulla
base
dei
prodotti
trasformati
in
lire
151,20
è
data
dall
'
indole
astratta
di
ambe
le
valutazioni
.
Col
primo
metodo
si
parte
dall
'
attribuzione
del
prezzo
di
8
lire
per
ogni
quintale
di
foraggio
.
Il
prezzo
pare
«
effettivo
»
,
perché
di
mercato
.
Ma
che
cosa
significa
prezzo
di
mercato
del
fieno
in
una
zona
agraria
nella
quale
nessuno
vende
fieno
,
salvo
per
eccezione
rarissima
di
vendite
a
commissariati
militari
od
a
vicini
premuti
da
mancanza
di
foraggio
quando
,
per
temporanee
vacanze
nella
stalla
,
il
proprio
foraggio
sia
esuberante
?
Che
cosa
è
un
prezzo
di
mercato
là
dove
le
contrattazioni
sono
rare
,
saltuarie
e
dovute
ad
esigenze
specialissime
di
venditori
o
compratori
?
Nel
capitolo
spese
,
altre
astrazioni
.
Si
passi
sopra
a
quelle
proprie
delle
quote
di
manutenzione
,
ammortamento
dei
fabbricati
,
delle
spese
di
amministrazione
e
degli
interessi
del
capitale
di
esercizio
;
ché
è
incertezza
propria
di
ogni
bilancio
.
Quale
la
attendibilità
concreta
dei
prezzi
attribuiti
al
mangime
ed
al
lettime
per
il
bestiame
da
lavoro
,
occorrente
per
la
consecuzione
del
prodotto
,
fieno
,
mangimi
e
lettimi
che
l
'
agricoltore
nella
stragrande
maggioranza
dei
casi
non
compra
,
ma
trova
sul
fondo
?
Il
risultato
combinato
di
dati
,
che
non
si
sa
quale
relazione
abbiano
con
la
realtà
,
ossia
con
i
prezzi
quali
si
avrebbero
se
sul
serio
si
acquistassero
e
si
vendessero
fieni
,
mangimi
e
lettimi
,
in
quale
rapporto
è
con
i
fatti
veri
?
Gli
agricoltori
dicono
:
noi
non
vendiamo
foraggi
,
ma
latte
e
vitelli
;
questi
sono
i
nostri
veri
prodotti
e
da
questi
dobbiamo
partire
.
Ma
anche
qui
le
astrazioni
ossia
i
dati
dedotti
da
ipotesi
non
fanno
difetto
:
occorre
calcolare
quante
vacche
in
media
possano
essere
alimentate
con
i
foraggi
di
quella
particella
e
quanto
latte
le
vacche
alimentate
con
il
prodotto
di
un
ettaro
forniscano
in
media
all
'
anno
e
quanti
vitelli
mediamente
ogni
anno
possano
essere
allevati
e
venduti
;
ed
occorre
poi
calcolare
mangimi
e
lettimi
per
il
bestiame
da
lavoro
necessario
alla
utilizzazione
del
prato
;
e
quali
le
spese
di
trasformazione
del
foraggio
in
latte
.
Attraverso
a
questi
calcoli
complessi
del
dare
e
dell
'
avere
della
astratta
particella
catastale
,
la
realtà
è
agevolmente
perduta
di
vista
.
Il
caso
dei
foraggi
è
forse
quello
che
più
ha
attratto
l
'
attenzione
dei
pratici
agricoltori
e
dei
teorici
del
catasto
.
I
primi
e
particolarmente
quelli
viventi
nelle
regioni
agricole
nelle
quali
l
'
allevamento
del
bestiame
ha
gran
peso
pensano
che
il
prezzo
dei
foraggi
assunto
a
base
della
valutazione
del
reddito
delle
particelle
a
prato
sia
non
solo
un
dato
di
eccezione
,
ma
sia
normalmente
più
alto
e
per
lo
più
notevolmente
più
alto
del
prezzo
effettivo
ottenuto
in
seguito
alla
trasformazione
dei
foraggi
in
latte
e
carne
,
vero
prodotto
del
podere
agricolo
.
Sono
istruttivi
i
ripetuti
memoriali
presentati
dalla
Unione
provinciale
degli
agricoltori
di
Parma
(
presidente
Guido
Marasini
ed
assiduo
animatore
il
dott
.
Angelo
Bocchi
)
alla
Commissione
censuaria
centrale
per
mettere
in
luce
le
diverse
conseguenze
dei
due
sistemi
.
Da
una
Nota
dimostrativa
delle
conseguenze
della
valutazzione
foraggera
con
i
prezzi
mercantili
(
Parma
1935
)
ricavo
i
seguenti
confronti
:
Con
i
prezzi
mercantili
dei
foraggi
Con
valori
dei
prodotti
trasformati
Rendita
dominicale
per
ha
del
prato
irrigui
di
I
ª
classe
346,70
118,20
Rendita
dominicale
del
seminativo
di
I
ª
classe
225,85
137,82
Rendita
dominicale
dell
'
arborato
di
I
ª
classe
225,75
169,50
La
Commissione
censuaria
provinciale
(
presidente
ing
.
Carlo
Brizzolara
)
di
Parma
,
in
un
Parere
sulla
richiesta
di
una
decisione
di
massima
da
parte
delle
Commissioni
censuarie
comunali
dei
distretti
di
Parma
,
Fidenza
,
San
Secondo
e
Busseto
incalzava
il
14
ottobre
1936
osservando
che
in
provincia
di
Parma
è
generale
l
'
uso
di
fissare
il
canone
sulla
base
del
valore
dei
prodotti
della
stalla
e
non
sul
prezzo
mercantile
dei
foraggi
.
È
bene
ripetere
che
da
noi
tutto
il
foraggio
prodotto
viene
consumato
dal
bestiame
il
quale
dà
carne
e
latte
;
a
tale
proposito
si
nota
che
tutti
i
contratti
di
affitto
fanno
obbligo
al
conduttore
di
consumare
tutto
il
foraggio
sul
fondo
;
che
la
quantità
prodotta
in
provincia
non
è
sufficiente
per
mantenere
tutto
il
bestiame
contenuto
nelle
nostre
stalle
;
che
le
piccole
quantità
poste
sul
mercato
servono
per
forniture
militari
o
mantenimento
di
bestiame
da
lavoro
(
cavalli
per
carrettieri
ed
agenzie
di
trasporti
)
o
per
integrare
le
piccole
deficienze
stagionali
di
qualche
azienda
agricola
per
cui
il
loro
prezzo
,
riportato
dalle
mercuriali
del
consiglio
dell
'
economia
,
non
può
essere
preso
a
base
della
valutazione
del
normale
prodotto
dei
terreni
.
La
stalla
è
nella
provincia
di
Parma
,
la
parte
principale
della
gestione
agricola
,
e
la
trasformazione
del
foraggio
in
carne
e
latte
rappresenta
la
normale
attività
della
nostra
agricoltura
.
Seguendo
tale
concetto
,
la
dottrina
dell
'
estimo
rurale
insegna
di
procedere
alla
stima
dei
fondi
introducendo
nella
determinazione
della
rendita
il
valore
dei
prodotti
della
stalla
,
perché
esso
rappresenta
il
vero
e
reale
reddito
proveniente
dalle
coltivazioni
foraggere
che
nella
rotazione
agraria
in
uso
investono
la
metà
della
estensione
del
fondo
.
Superfluo
osservare
che
anche
il
letame
è
prodotto
di
consumazione
interna
e
nella
provincia
di
Parma
non
viene
mai
venduto
.
Se
da
tale
indirizzo
si
dovesse
derogare
e
si
valutasse
la
produzione
di
foraggio
a
prezzo
di
mercuriale
,
si
giungerebbe
a
valori
non
corrispondenti
a
quelli
reali
(
pp
.
910
)
.
Ed
a
sostegno
della
propria
tesi
riportava
una
lettera
del
professor
Giovanni
Savazzini
,
direttore
della
Cattedra
ambulante
di
agricoltura
della
provincia
:
La
produzione
foraggera
complessiva
della
provincia
di
Parma
che
per
il
decennio
192332
si
può
calcolare
sui
dati
della
statistica
ufficiale
ammontante
a
q.li
6
293
170
,
non
è
sufficiente
alla
necessità
del
patrimonio
zootecnico
della
provincia
stessa
rappresentato
dalle
categorie
equini
,
bovini
,
e
caprini
secondo
l
'
ultimo
censimento
ufficiale
del
1930
,
per
q.li
597
695
di
peso
vivo
e
per
il
quale
occorre
un
fabbisogno
di
circa
q.li
6
694
163
di
foraggio
ridotto
in
fieno
normale
.
Da
tali
cifre
risulta
che
il
consumo
in
foraggio
eccede
di
circa
400
000
quintali
la
produzione
foraggera
provinciale
.
A
tale
deficienza
foraggera
si
provvede
mediante
l
'
uso
di
mangimi
concentrati
,
sia
di
acquisto
presso
enti
e
ditte
commerciali
,
che
di
produzione
interna
delle
singole
aziende
rurali
,
ammontanti
in
annate
normali
a
circa
50
000
quintali
corrispondenti
a
200
000
quintali
di
fieno
normale
.
Ne
viene
di
conseguenza
che
di
abitudine
la
provincia
di
Parma
annualmente
da
altre
provincie
italiane
importa
intorno
a
200
000
quintali
di
fieno
occorrenti
a
saldare
il
suo
fabbisogno
.
Che
la
produzione
foraggera
della
stessa
provincia
sia
contenuta
entro
i
limiti
sopra
esposti
,
già
insufficienti
al
fabbisogno
,
se
ne
ha
una
conferma
nelle
annate
di
siccità
nelle
quali
appena
la
produzione
foraggera
si
abbassi
anche
di
lieve
misura
sotto
la
normale
,
si
manifesta
una
immediata
svendita
del
bestiame
e
l
'
aumento
,
in
talune
annate
,
notevolissimo
delle
importazioni
di
foraggio
da
altre
regioni
e
un
concomitante
aumento
di
prezzo
del
foraggio
stesso
.
Il
prezzo
di
mercuriale
dei
foraggi
è
costantemente
,
anche
in
annate
di
normale
raccolto
,
superiore
al
prezzo
degli
stessi
foraggi
che
può
derivare
dalla
loro
trasformazione
attraverso
l
'
industria
zootecnica
.
Tale
maggior
prezzo
è
poi
oltremodo
evidente
nelle
annate
di
siccità
e
scarsa
produzione
foraggera
,
come
la
presente
annata
1935
.
A
questo
proposito
mi
sembra
superfluo
far
rilevare
che
fra
prezzo
di
mercuriale
del
foraggio
e
prezzo
derivato
dalla
sua
trasformazione
,
non
esiste
alcun
rapporto
e
che
sarebbe
ben
noto
errore
voler
calcolare
il
reddito
dei
terreni
,
il
loro
rispettivo
valore
sulla
base
del
prezzo
mercantile
dei
foraggi
prodotti
nelle
aziende
agricole
.
Quanto
asserisco
è
messo
in
facile
evidenza
dal
seguente
esempio
:
la
produzione
massima
di
un
ettaro
a
prato
di
medica
si
calcola
in
questa
provincia
di
q.li
110
di
fieno
normale
,
che
valutata
al
prezzo
odierno
di
L
.
40
porta
ad
un
valore
della
produzione
lorda
vendibile
per
ettaro
di
lire
4400
.
La
stessa
produzione
di
q.li
110
di
fieno
può
essere
consumata
nella
alimentazione
di
due
vacche
per
ottenerne
un
rendimento
in
latte
di
q.li
44;
valutando
tale
latte
a
lire
45
,
presumibile
prezzo
di
riferimento
del
latte
in
quest
'
anno
,
si
arriva
ad
un
valore
di
produzione
lorda
vendibile
per
ettaro
di
L
.
1980
.
Relativamente
poi
a
questo
valore
di
produzione
lordo
ottenuto
con
la
trasformazione
del
foraggio
in
latte
devesi
tener
presente
che
tale
trasformazione
è
gravata
da
notevolissime
voci
passive
di
spese
,
rischi
,
ecc
.
di
cui
non
risente
invece
il
valore
della
produzione
vendibile
in
semplice
foraggio
.
124
.
In
verità
,
l
'
assunzione
dei
prezzi
di
mercato
per
i
foraggi
,
non
era
conseguenza
necessaria
della
stima
particellare
;
ché
l
'
art
.
118
del
regolamento
12
ottobre
1933
per
l
'
applicazione
del
T
.
U
.
del
1931
prescriveva
che
«
per
quei
prodotti
che
non
si
vendono
allo
stato
naturale
,
ma
soltanto
dopo
una
prima
manipolazione
,
la
valutazione
»
dovesse
farsi
«
sulla
base
dei
prezzi
dei
prodotti
trasformati
,
deducendo
da
questi
le
spese
della
trasformazione
,
tenuto
conto
del
capitale
impiegato
e
di
ogni
altro
coefficiente
dei
prezzi
medesimi
,
in
guisa
da
ricavarne
il
valore
del
prodotto
allo
stato
naturale
»
.
Ma
pare
che
nel
caso
dei
prati
non
si
sia
per
lo
più
seguito
il
metodo
prescritto
dall
'
art
.
118
,
non
ritenendosi
forse
che
,
dando
a
questo
una
interpretazione
letterale
,
si
possa
parlare
di
latte
e
di
vitelli
come
prodotti
risultanti
da
una
«
prima
manipolazione
»
del
prodotto
naturale
foraggio
.
Ed
invero
al
§
162
della
Istruzione
XV
(
modificata
)
per
...
la
formazionedelle
tariffe
d
'
estimo
,
quando
si
volle
dare
un
esempio
di
applicazione
del
criterio
ordinato
dall
'
art
.
118
,
l
'
amministrazione
catastale
pensò
non
al
fieno
ed
ai
prodotti
della
stalla
,
bensì
all
'
uva
ed
alle
ulive
,
prescrivendo
che
i
prezzi
di
queste
si
dovessero
dedurre
da
quelli
del
vino
e
dell
'
olio
tenendo
conto
delle
spese
di
vinificazione
o
di
quella
di
oleificazione
,
del
valore
dei
prodotti
secondari
e
della
quantità
di
uva
o
di
olive
necessaria
per
ottenere
l
'
unità
di
misura
del
prodotto
trasformato
.
Così
posto
il
problema
,
parrebbe
di
applicazione
e
non
di
principio
;
nulla
vietando
che
,
anche
nel
sistema
della
stima
particellare
,
ogniqualvolta
si
constatasse
di
fatto
che
in
una
data
regione
agraria
il
fieno
non
è
oggetto
ordinario
di
vendita
da
parte
dei
produttori
,
che
per
conseguenza
i
prezzi
,
anche
certi
,
di
mercato
rispecchiano
circostanze
eccezionali
e
sono
disadatti
a
rispecchiare
la
realtà
comune
,
si
possa
accogliere
il
criterio
del
prezzo
di
trasformazione
derivato
opportunamente
dai
prezzi
del
latte
e
dei
vitelli
attraverso
un
corretto
conto
colturale
della
stalla
.
Il
caso
dei
foraggi
giovò
tuttavia
a
mettere
in
luce
la
complicazione
grande
e
la
irrealtà
del
metodo
della
stima
particellare
la
quale
costringe
-
-
ed
in
ciò
sta
il
suo
vizio
essenziale
-
-
gli
stimatori
ad
istituire
,
in
luogo
di
un
bilancio
concreto
dei
ricavi
e
dei
costi
di
un
podere
,
assai
bilanci
astratti
di
unità
agrarie
di
fatto
inesistenti
.
Al
luogo
del
podere
,
che
è
entità
concreta
,
visibile
,
con
i
suoi
prodotti
venduti
o
vendibili
,
con
le
sue
spese
effettivamente
erogate
o
che
dovrebbero
erogarsi
,
si
creano
per
ogni
podere
dieci
,
venti
o
più
imprese
distinte
,
quante
sono
le
particelle
catastali
;
e
per
ogni
impresa
si
deve
istituire
un
conto
colturale
separato
,
con
entrate
e
spese
le
quali
sono
in
gran
parte
immaginarie
.
La
particella
di
seminativo
è
,
a
cagion
di
esempio
,
accreditata
per
la
paglia
che
essa
fornisce
alla
stalla
come
lettime
o
per
l
'
erba
medica
o
il
trifoglio
che
le
dà
come
foraggio
;
ed
è
addebitata
per
il
valore
del
letame
che
riceve
dalla
stalla
;
ed
in
realtà
né
la
paglia
né
l
'
erba
medica
od
il
trifoglio
sono
venduti
,
né
il
letame
è
acquistato
.
125
.
Bene
quindi
operò
l
'
amministrazione
catastale
ad
affermare
nelle
nuove
«
Istruzioni
di
servizio
per
la
revisione
generale
degli
estimi
dei
terreni
e
per
la
determinazione
delle
tariffe
di
reddito
agrario
»
del
25
luglio
1939
il
principio
della
stima
per
azienda
agraria
anziché
per
unità
di
superficie
.
Le
istruzioni
e
non
la
legge
.
Così
il
ministro
delle
finanze
:
La
questione
non
è
stata
esaminata
né
risolta
nel
recente
provvedimento
di
legge
,
ma
è
stata
affrontata
nelle
Istruzioni
di
servizio
per
la
revisione
degli
estimi
nel
senso
che
,
di
norma
,
l
'
amministrazione
catastale
procederà
a
mezzo
di
studi
analitici
delle
aziende
.
Per
tale
indagine
si
varrà
anche
dell
'
esame
dei
registri
di
amministrazione
dell
'
azienda
o
fondo
preso
nel
suo
complesso
.
In
via
normale
quindi
l
'
analisi
estimale
avrà
per
punto
di
partenza
l
'
azienda
,
intendendosi
per
essa
un
appezzamento
o
un
complesso
di
appezzamenti
di
terreno
formanti
una
unità
economica
di
coltivazione
contigui
o
disgiunti
,
destinati
a
una
sola
o
a
parecchie
forme
di
coltura
,
qualunque
ne
sia
il
metodo
di
conduzione
.
Si
dovrà
invece
ricorrere
alle
analisi
per
unità
di
superficie
e
fare
quindi
capo
alla
particella
tipo
,
solo
nei
casi
in
cui
,
per
il
forte
frazionamento
della
proprietà
e
per
la
mancanza
di
vere
e
proprie
unità
economiche
,
e
di
informazioni
concrete
,
sarebbe
artificioso
ricorrere
a
indagini
globali
che
non
avrebbero
significato
.
Le
nuove
tariffe
,
sia
di
reddito
dominicale
che
di
reddito
agrario
,
saranno
quindi
d
'
or
innanzi
ricavate
mediante
il
calcolo
dei
redditi
dominicali
ed
agrario
di
aziende
scelte
con
opportuni
criteri
di
ordinarietà
e
mediante
successiva
ripartizione
di
tali
redditi
fra
le
varie
qualità
e
classi
che
compongono
l
'
azienda
.
Tutto
ciò
è
ben
lontano
dalla
vera
e
propria
stima
aziendale
in
quanto
la
tariffa
dovrà
pur
sempre
risultare
come
media
dei
valori
ricavati
dallo
studio
di
terreni
appartenenti
a
diverse
aziende
(
Revel
,
pp
.
4243
)
.
126
.
La
scelta
delle
«
aziende
»
da
studiare
è
cosa
non
agevole
.
Giunto
alla
fine
di
un
rigoroso
studio
sull
'
azienda
agraria
tipica
,
Giuseppe
Medici
a
confortare
le
sue
conclusioni
scettiche
intorno
al
concetto
teorico
e
statico
della
azienda
tipica
ricordava
uno
scritto
che
si
può
attribuire
con
certezza
al
Pantaleoni
del
quale
il
seguente
brano
merita
di
essere
qui
riprodotto
:
Invero
l
'
idea
madre
del
sistema
Le
Play
consiste
nell
'
aver
applicato
alle
scienze
sociali
i
metodi
di
osservazione
delle
scienze
naturali
.
Ma
,
l
'
osservare
è
un
processo
che
in
parte
non
ha
regole
.
È
in
parte
intuizione
.
Si
nasce
osservatori
,
o
anche
lo
si
diventa
a
forza
di
esercizi
.
Si
tratta
di
percepire
con
finezza
e
con
precisione
coi
proprii
sensi
.
Si
tratta
anche
di
sapere
cosa
s
'
ha
da
osservare
;
perlocché
occorrono
cognizioni
dell
'
argomento
,
sagacia
,
amore
della
verità
,
qualità
mentali
queste
che
nessuna
regola
impartisce
.
E
quando
esaminiamo
le
regole
dettate
dal
Le
Play
,
discusse
rivedute
e
perfezionate
dal
Focillon
e
dal
Cheysson
in
Francia
,
e
dal
Bodio
e
dall
'
Ipp
.
Santangelo
Spoto
in
Italia
,
ognora
ci
troveremo
dinnanzi
a
questo
fatto
,
che
,
in
ultima
analisi
,
la
riuscita
della
monografia
dipende
dalle
qualità
di
chi
la
scriva
.
Infatti
,
è
perno
di
tutta
l
'
indagine
la
descrizione
di
una
famiglia
tipica
.
Ma
cosa
è
una
famiglia
tipica
?
Quale
è
la
famiglia
tipica
tra
le
migliaia
di
famiglie
che
costituiscono
l
'
ambiente
di
cui
si
fa
la
ricerca
?
A
che
segni
la
riconosceremo
?
Ci
si
dice
che
la
famiglia
tipica
è
una
famiglia
media
.
Ciò
vuol
dire
tale
,
che
per
i
suoi
caratteri
morali
ed
economici
riesca
intermedia
fra
la
pessima
e
la
migliore
.
Ma
,
ci
sono
infiniti
punti
intermedi
fra
due
estremi
qualsiasi
.
Quale
dunque
scegliere
?
Si
tratterà
di
scegliere
quella
famiglia
di
cui
i
caratteri
corrispondono
a
quelli
della
maggioranza
delle
famiglie
che
appartengono
all
'
ambiente
in
cui
si
lavora
,
cioè
,
a
colpire
quello
che
dicesi
il
valore
di
massima
densità
,
ossia
,
in
altri
termini
ancora
a
fotografare
la
famiglia
che
corrisponde
all
'
ordinata
massima
,
supponendole
tutte
allineate
in
file
di
profondità
varia
,
a
modo
di
soldati
,
lungo
una
linea
retta
,
e
ogni
fila
composta
delle
famiglie
aventi
caratteri
pressoché
identici
?
Se
si
trattasse
anziché
di
famiglie
e
delle
loro
condizioni
economiche
e
morali
,
di
oggetti
suscettibili
di
misurazione
col
metro
,
o
con
la
bilancia
,
la
determinazione
dell
'
ordinata
massima
non
presenterebbe
difficoltà
di
sorta
,
né
lascerebbe
aperto
il
varco
ad
alcun
arbitrio
.
Ma
nell
'
argomento
presente
,
e
la
formazione
dei
gruppi
per
l
'
allineamento
in
file
omogenee
e
la
scelta
del
punto
di
massima
densità
,
è
questione
di
intuito
,
ossia
di
occhio
artistico
.
Né
havvi
,
in
quanto
ai
risultati
,
prova
e
controprova
possibile
.
Le
monografie
di
famiglia
del
Le
Play
ricordate
dal
Pantaleoni
si
distinguono
dalle
altre
monografie
venute
di
poi
numerosissime
,
ad
opera
di
osservatori
di
uffici
statistici
,
perché
esse
sono
,
osservavo
altrove
,
un
documento
storico
e
non
statistico
.
Storia
è
ricostruzione
di
fatti
individui
,
compiuta
da
chi
vede
gli
avvenimenti
col
«
suo
»
occhio
,
sceglie
con
la
«
sua
»
logica
i
fatti
da
narrare
in
mezzo
agli
altri
innumerevoli
fatti
a
lui
indifferenti
,
e
li
colora
secondo
la
visione
delle
cose
umane
che
è
«
sua
»
.
Lo
statistico
non
ha
diritto
di
scelta
fra
i
100
od
i
1000
bilanci
di
famiglia
a
lui
offerti
entro
i
limiti
del
gruppo
che
deve
studiare
...
Può
,
nella
scelta
,
essere
guidato
dalla
opportunità
di
tener
conto
di
quei
bilanci
,
i
quali
mettono
in
luce
certe
caratteristiche
:
ad
es
.
esercizio
di
un
dato
mestiere
,
numero
dei
figli
,
possesso
della
casa
,
ecc
.
,
ecc
.
;
ma
i
casi
in
cui
quella
caratteristica
esiste
non
possono
essere
oggetto
,
entro
i
limiti
in
cui
l
'
indagine
è
tecnicamente
e
finanziariamente
possibile
,
di
scelta
arbitraria
da
parte
sua
.
Fra
le
tante
famiglie
,
lo
storico
osserva
quella
che
a
lui
sembra
la
più
rappresentativa
o
tipica
.
Perché
a
lui
sembri
tale
,
forse
neppure
egli
è
in
grado
di
dire
.
Un
'
impressione
,
una
sentenza
,
un
modo
di
vivere
,
la
opinione
di
persone
stimabili
del
luogo
hanno
contribuito
alla
scelta
.
Allo
storico
può
accadere
altresì
di
combinare
insieme
le
osservazioni
relative
a
due
o
tre
famiglie
in
un
grado
che
a
lui
sembri
veramente
tipico
.
Celeberrimi
dipinti
di
grandi
maestri
non
sono
forse
un
'
astrazione
?
Eppure
essi
fanno
vivere
un
'
epoca
meglio
di
fotografie
fedelissime
.
Le
Play
immaginava
di
fare
opera
di
statistico
ed
invece
scrisse
storie
.
«
Intuito
»
,
«
occhio
artistico
»
,
«
astrazioni
atte
a
far
rivivere
una
situazione
meglio
di
fotografie
fedelissime
»
,
ecco
le
qualità
necessarie
per
scegliere
,
nei
300
comuni
principali
e
nei
comuni
sussidiari
di
studio
,
alla
loro
volta
scelti
con
lo
stesso
occhio
nelle
20
zone
agrarie
italiane
,
le
«
aziende
»
degne
di
essere
considerate
«
ordinarie
»
.
Poiché
non
si
può
umanamente
pretendere
che
i
tecnici
incaricati
delle
stime
siano
sempre
forniti
dell
'
occhio
artistico
atto
a
«
scoprire
»
o
ad
«
inventare
»
la
azienda
rappresentativa
ordinaria
,
giuocoforza
è
rassegnarsi
a
guidare
i
tecnici
con
istruzioni
,
consigli
,
raccomandazioni
.
L
'
incertezza
nei
criteri
della
scelta
e
la
fatale
arbitrarietà
delle
scelte
fatte
non
valgono
però
a
far
condannare
il
metodo
della
stima
per
aziende
.
Non
occorre
forse
ugual
potenza
di
occhio
per
discernere
,
fra
le
tante
,
la
particella
tipo
nel
sistema
concorrente
della
stima
per
unità
di
cultura
?
127
.
L
'
arbitrio
inevitabile
,
contenuto
dai
vincoli
delle
istruzioni
,
nella
scelta
dell
'
azienda
ordinaria
o
della
particella
tipo
non
ha
del
resto
al
punto
di
vista
catastale
quella
portata
che
potrebbe
avere
ai
fini
di
altre
ricerche
.
La
stima
che
si
faccia
del
reddito
dell
'
azienda
ordinaria
o
della
particella
tipo
non
ha
per
iscopo
di
constatare
valori
assoluti
,
ma
posizioni
relative
.
Non
si
vuole
scoprire
se
una
data
azienda
fornisca
un
reddito
di
5000
o
di
6000
lire
;
ma
invece
sapere
se
il
reddito
di
esso
si
trovi
nel
rapporto
di
5
ad
1
ovvero
di
6
ad
1
rispetto
al
reddito
di
un
'
altra
azienda
.
Epperciò
se
l
'
occhio
dello
stimatore
si
fissa
,
come
se
fosse
rappresentativa
od
ordinaria
,
su
un
'
azienda
il
cui
reddito
deve
essere
stimato
a
lire
6000
,
mentre
un
occhio
più
esperto
o
più
visivo
avrebbe
considerato
tale
l
'
azienda
il
cui
reddito
è
di
lire
5000
,
l
'
errore
non
produrrà
conseguenza
alcuna
se
lo
stimatore
,
paragonando
le
altre
aziende
(
o
particelle
)
a
quella
tipica
ne
valuterà
il
reddito
ad
un
sesto
invece
che
ad
un
quinto
,
ad
una
dodicesima
invece
che
ad
una
decima
parte
.
Il
metodo
catastale
,
il
quale
mette
in
opera
tutto
un
delicato
congegno
di
stimatori
periti
,
di
commissioni
censuarie
comunali
,
provinciali
e
centrali
,
è
certamente
atto
a
compiere
paragoni
e
perequazioni
assai
più
di
ogni
altro
metodo
basato
su
investigazioni
individuali
alla
maniera
usata
per
gli
accertamenti
mobiliari
.
128
.
La
scelta
dell
'
azienda
come
unità
di
stima
impone
allo
stimatore
di
valutare
la
«
produzione
lorda
vendibile
»
invece
del
«
prodotto
totale
»
.
Le
due
quantità
divergono
tra
loro
perché
la
prima
esclude
e
la
seconda
comprende
quella
parte
del
prodotto
la
quale
è
reimpiegata
nell
'
azienda
come
mezzo
produttivo
:
fieno
,
avena
ed
altri
mangimi
consumati
nella
stalla
;
paglia
,
foglie
ed
altri
lettimi
trasformati
in
letame
ed
usati
per
concimare
il
fondo
;
sementi
tratte
dalla
produzione
propria
.
La
produzione
lorda
della
quale
si
tiene
conto
non
è
quella
«
venduta
»
,
ma
,
naturalmente
,
quella
«
vendibile
»
ed
include
perciò
,
oltre
i
venduti
,
quelli
consumati
dal
conduttore
e
dalla
sua
famiglia
e
quelli
dati
ai
lavoratori
come
salario
.
Le
stime
,
eliminati
gli
andirivieni
di
prodotti
dai
seminativi
ai
prati
,
dai
prati
ai
seminativi
,
da
ambi
ai
vigneti
e
alle
colture
arboree
ecc
.
,
ecc
.
,
risultano
grandemente
semplificate
;
minore
diventa
il
ricorso
a
prezzi
di
mercato
per
prodotti
,
come
i
foraggi
,
che
non
sono
oggetto
ordinario
di
contrattazioni
;
minore
la
necessità
di
derivare
prezzi
di
taluni
prodotti
(
uva
,
olive
,
foglia
di
gelso
)
da
quelli
dei
prodotti
trasformati
(
vino
,
olio
,
bozzoli
)
che
effettivamente
sono
venduti
dalla
azienda
.
129
.
L
'
accoglimento
del
concetto
di
«
produzione
lorda
vendibile
»
consiglia
invero
a
guardare
il
prodotto
nel
momento
nel
quale
esso
diventa
vendibile
.
Non
impera
quindi
più
in
modo
tassativo
,
come
sinora
,
il
momento
della
produzione
agricola
,
ossia
della
separazione
del
frutto
dalla
terra
(
uva
e
non
vino
,
oliva
e
non
olio
,
foraggio
e
non
vitello
,
ecc
.
)
,
ma
or
questo
momento
or
quello
della
vendita
,
a
seconda
delle
consuetudini
localmente
osservate
.
Giova
riprodurre
la
pagina
delle
«
istruzioni
»
:
Il
sistema
più
diffuso
,
cioè
ordinario
,
nel
comune
,
stabilirà
,
di
regola
,
il
prodotto
da
considerare
.
Ci
si
riferirà
cioè
a
quello
stato
di
manufazione
in
cui
il
prodotto
agricolo
è
prevalentemente
commerciato
.
In
Toscana
,
ad
esempio
,
è
comune
vendere
il
vino
e
l
'
olio
;
in
alcune
zone
del
Piemonte
,
invece
,
si
usa
vendere
l
'
uva
(
esiste
cioè
un
ben
definito
mercato
d
'
uva
,
che
manca
in
Toscana
)
;
nell
'
Abruzzo
litoraneo
si
usa
vendere
le
ulive
(
ed
esiste
un
mercato
di
ulive
)
;
in
moltissime
regioni
si
suole
vendere
il
latte
;
in
altre
,
specialmente
nei
pascoli
del
Tavoliere
e
di
altri
luoghi
,
si
effettua
nel
fondo
la
caseificazione
e
si
vende
il
formaggio
.
La
scelta
si
riduce
dunque
,
nella
maggior
parte
dei
casi
,
ad
una
semplice
constatazione
di
fatto
.
Vi
potranno
tuttavia
essere
zone
dove
un
sistema
più
diffuso
non
è
chiaramente
identificabile
od
anche
dove
il
sistema
cambia
da
un
anno
all
'
altro
,
in
relazione
alle
mutevoli
convenienze
.
Nel
secondo
caso
sarà
opportuno
considerare
i
prodotti
trasformati
anziché
i
grezzi
,
anche
in
considerazione
del
fatto
che
le
aziende
saranno
attrezzate
per
effettuare
la
trasformazione
.
Nel
primo
caso
,
può
esservi
una
certa
libertà
nella
scelta
che
dovrà
orientarsi
secondo
la
tendenza
avvenire
e
,
in
mancanza
,
verso
i
prodotti
grezzi
.
Essenziale
è
che
,
per
il
prodotto
considerato
,
esista
un
mercato
e
quindi
un
prezzo
chiaramente
identificabile
.
Il
prodotto
dei
prati
,
degli
erbai
e
dei
pascoli
è
generalmente
reimpiegato
totalmente
nell
'
azienda
e
non
deve
quindi
comparire
nella
produzione
lorda
vendibile
.
La
vendita
del
foraggio
può
costituire
una
pratica
eccezionale
,
e
perciò
da
non
considerarsi
,
dovuta
a
contingenze
particolari
(
mortalità
del
bestiame
)
,
oppure
può
essere
un
sistema
ordinario
in
determinate
zone
.
In
quest
'
ultimo
caso
il
foraggio
,
per
la
porzione
ordinariamente
destinata
alla
vendita
,
costituisce
un
elemento
della
produzione
lorda
vendibile
.
Fra
i
prodotti
sono
da
includersi
,
naturalmente
,
quelli
animali
.
Alcuni
di
essi
(
latte
,
burro
,
formaggio
,
lana
,
lavoro
eseguito
fuori
della
azienda
,
ecc
.
)
non
offrono
difficoltà
speciali
di
determinazione
;
la
valutazione
della
carne
richiede
,
invece
,
attente
indagini
.
A
tal
proposito
si
avverte
che
i
prodotti
di
tal
genere
sono
costituiti
dal
bestiame
di
allevamento
venduto
mediamente
ogni
anno
,
considerato
per
il
suo
valore
all
'
atto
della
vendita
,
se
nato
nel
fondo
,
per
la
differenza
fra
il
valore
alla
vendita
,
e
il
valore
d
'
acquisto
,
se
acquistato
.
Nel
caso
in
cui
la
reintegra
della
stalla
si
effettui
mediante
allevamento
e
graduale
sostituzione
del
bestiame
da
scartarsi
,
si
considererà
fra
i
prodotti
anche
il
ricavo
degli
animali
scartati
;
in
tal
caso
non
si
dovrà
far
luogo
ad
applicazioni
di
quote
di
deperimento
(
rimonta
)
.
Si
ricorrerà
però
a
questo
metodo
di
valutazione
solo
nei
casi
in
cui
il
rinnovamento
della
stalla
mediante
gli
allevi
sia
regolare
e
continuo
;
quando
invece
,
ad
esempio
,
a
causa
della
piccola
consistenza
della
stalla
,
il
suo
rinnovamento
sia
saltuario
,
è
più
sicuro
calcolare
gli
allevi
come
venduti
ed
applicare
quindi
la
quota
di
deperimento
.
Nel
caso
di
transumanza
,
i
prodotti
delle
greggi
verranno
calcolati
per
tutta
la
durata
dell
'
anno
,
indipendentemente
dai
diversi
luoghi
di
pascolo
,
mediante
analisi
speciali
da
eseguirsi
sul
mod
.
22
.
Dedotte
le
spese
,
all
'
infuori
di
quelle
per
il
pascolo
,
si
deteminerà
il
valore
complessivo
dell
'
erba
pascolata
,
che
verrà
ripartito
in
ragione
delle
diverse
permanenze
e
in
ragione
del
diverso
costo
del
pascolo
estivo
e
invernale
,
ripartizione
che
potrà
essere
fatta
sulla
base
del
rapporto
degli
affitti
.
Il
letame
verrà
considerato
nella
produzione
vendibile
solo
nei
casi
,
poco
frequenti
,
in
cui
ne
sia
ordinata
la
vendita
.
La
mutazione
nel
«
momento
»
considerato
per
la
valutazione
poteva
essere
reputata
illogica
(
cfr
.
sopra
il
§
82
)
nel
sistema
della
stima
particellare
,
poiché
questa
si
doveva
fermare
all
'
istante
in
cui
il
prodotto
esce
dalla
particella
individua
.
Invece
nel
sistema
della
stima
per
podere
od
azienda
,
dalla
quale
si
escludono
le
partite
di
giro
fra
particella
e
particella
,
non
pare
si
rechi
offesa
al
comando
supremo
della
perequazione
se
si
giunge
sino
al
momento
nel
quale
il
prodotto
,
compiute
le
trasformazioni
«
interne
»
al
podere
,
diventa
«
vendibile
»
.
Se
gli
agricoltori
di
una
località
usano
vendere
ulive
ed
altri
di
altre
località
olio
,
la
perequazione
non
comanda
di
innalzare
artificiosamente
le
ulive
ad
olio
o
di
abbassare
l
'
olio
ad
ulive
.
La
diversa
usanza
è
indice
di
altre
diversità
:
nel
primo
luogo
probabilmente
l
'
agricoltore
non
possiede
casa
fornita
di
trappeti
e
di
macchinario
e
recipienti
adatti
alla
oleificazione
,
nel
secondo
sì
.
Or
,
i
fabbricati
rustici
e
le
dotazioni
di
macchinari
e
recipienti
ad
essi
inerenti
sono
immuni
dall
'
imposta
sul
reddito
dei
fabbricati
non
già
perché
essi
godano
di
un
privilegio
,
ma
perché
si
è
riconosciuto
che
i
fabbricati
rustici
e
le
loro
dipendenze
non
dànno
reddito
autonomo
,
ma
sono
meri
strumenti
della
produzione
agricola
ed
il
loro
reddito
è
compenetrato
ed
immedesimato
nel
reddito
della
terra
istrutta
.
Se
dunque
in
una
località
il
terreno
è
istrutto
di
fabbricati
rustici
,
con
stalle
,
trappeti
,
cantine
,
esso
dà
un
reddito
maggiore
di
quello
possibile
in
altra
località
dove
il
terreno
è
nudo
di
fabbricati
od
istrutto
di
semplici
ricoveri
per
il
bestiame
ed
i
coltivatori
.
Epperciò
la
valutazione
catastale
deve
adeguarsi
allo
stato
di
fatto
nel
quale
si
trovano
i
due
diversi
fondi
;
e
stimare
di
più
il
fondo
istrutto
e
di
meno
quello
nudo
di
fabbricati
.
Se
,
per
ipotesi
,
i
due
fondi
sono
ugualmente
coperti
da
vigne
o
da
oliveti
,
ugualmente
produttivi
,
il
risultato
si
ottiene
per
due
diverse
vie
:
1
)
in
primo
luogo
per
le
maggiori
detrazioni
per
spese
di
trasporto
dal
luogo
di
produzione
a
quello
di
consumo
del
prodotto
naturale
(
olive
o
uve
)
del
secondo
fondo
in
confronto
a
quelle
del
prodotto
derivato
(
olio
o
vino
)
del
primo
fondo
;
2
)
in
secondo
luogo
per
il
minor
valore
delle
olive
del
secondo
fondo
in
confronto
all
'
olio
del
primo
.
Del
primo
fattore
differenziale
si
teneva
già
conto
nella
valutazione
particellare
;
ma
del
secondo
no
,
dovendosi
far
risalire
le
valutazioni
al
momento
dello
stacco
del
frutto
dalla
terra
,
poiché
la
particella
produce
olive
e
non
olio
;
ma
se
ne
può
tener
conto
nella
valutazione
per
impresa
,
se
questa
produce
e
vende
olio
e
non
olive
.
Sicché
anche
sotto
questo
rispetto
,
il
trapasso
dalla
valutazione
per
particelle
a
quella
per
podere
appare
un
ossequio
reso
alla
regola
della
uguaglianza
o
perequazione
tributaria
.
130
.
Quale
sia
il
metodo
tenuto
per
distribuire
il
reddito
totale
del
podere
fra
le
singole
particelle
che
lo
compongono
è
problema
tecnico
sul
quale
qui
occorre
dire
soltanto
che
il
contrasto
essenziale
fra
esso
ed
il
metodo
particellare
sta
in
ciò
:
che
in
quest
'
ultimo
per
la
indipendenza
delle
analisi
dei
ricavi
e
dei
costi
la
somma
dei
redditi
delle
singole
particelle
componenti
il
fondo
può
non
essere
uguale
al
reddito
totale
del
fondo
;
laddove
il
metodo
dell
'
analisi
per
podere
costringe
a
fare
e
rifare
il
conto
sinché
il
totale
noto
del
reddito
del
fondo
non
sia
ripartito
interamente
,
senza
eccesso
o
difetto
,
tra
tutte
le
particelle
che
lo
compongono
.
131
.
La
valutazione
per
impresa
giova
a
risolvere
le
controversie
intorno
all
'
impiego
delle
notizie
ricavate
dai
contratti
di
affitto
.
Esse
sono
attendibili
laddove
,
come
nella
pianura
padana
,
il
contratto
di
affitto
è
prevalente
,
ed
i
fondi
sono
condotti
da
una
classe
di
imprenditori
specializzati
,
forniti
di
capitali
e
di
perizia
talvolta
ereditaria
.
In
queste
zone
il
canone
di
affitto
si
approssima
alla
rendita
dominicale
che
è
oggetto
dell
'
imposta
fondiaria
,
fatte
,
si
intende
,
le
aggiunte
e
le
detrazioni
degli
altri
proventi
,
che
il
proprietario
ricava
dal
fondo
e
,
rispettivamente
,
delle
spese
le
quali
rimangono
a
suo
carico
;
e
può
giovare
acconciamente
come
strumento
di
controllo
delle
analisi
dei
bilanci
delle
imprese
ordinarie
tipiche
.
Ma
dove
i
fondi
sono
affittati
direttamente
dai
proprietari
o
mediatamente
da
intermediari
o
gabellotti
a
piccoli
coltivatori
,
spesso
per
la
viva
concorrenza
insorta
fra
questi
,
il
canone
di
affitto
è
notevolmente
superiore
alla
rendita
dominicale
corretta
o
valor
locativo
ordinario
ed
include
una
parte
del
prodotto
totale
la
quale
spetta
normalmente
al
lavoro
;
né
è
escluso
che
,
per
la
scarsezza
della
mano
d
'
opera
,
il
canone
di
fitto
sia
inferiore
al
valor
locativo
normale
.
Sicché
la
conoscenza
del
canone
di
affitto
poco
giova
e
,
nella
più
parte
delle
terre
italiane
,
dove
il
metodo
delle
affittanze
ad
imprenditori
specializzati
è
l
'
eccezione
,
nuoce
.
Le
«
istruzioni
di
servizio
»
sono
assai
incerte
in
proposito
limitandone
l
'
uso
,
dove
il
fitto
,
benché
assai
esteso
,
non
sia
prevalente
,
a
mero
ufficio
di
controllo
«
comparativo
»
ed
affermandolo
là
dove
esso
sia
invece
prevalente
.
Ma
giova
supporre
che
la
recisa
opposizione
all
'
uso
di
tale
criterio
da
parte
del
vice
presidente
(
presidente
ordinario
,
con
la
presidenza
eccezionale
del
ministro
delle
finanze
)
della
Commissione
censuaria
centrale
,
Arrigo
Serpieri
,
abbia
virtù
di
ridurre
al
minimo
l
'
impiego
del
criterio
,
che
egli
giudica
«
causa
di
profondo
turbamento
»
nella
stima
catastale
«
in
perfetto
contrasto
coi
fini
proprii
di
essa
,
che
è
volta
a
determinare
imponibili
relativamente
stabili
e
sovratutto
perequati
»
(
Revel
,
p
.
70
)
.
Alla
perequazione
giova
il
criterio
del
canone
di
affitto
solo
se
esso
è
assunto
non
per
trarne
valori
assoluti
,
ma
ragioni
di
confronto
.
Anche
se
lo
studio
degli
affitti
-
-
correttamente
osservano
le
istruzioni
di
servizio
(
cfr
.
§
31
)
-
-
conduce
a
redditi
divergenti
da
quelli
determinati
per
analisi
aziendali
,
il
rapporto
tra
i
valori
di
affitto
di
fondi
diversi
può
rispecchiare
con
sufficiente
approssimazione
il
rapporto
fra
i
corrispondenti
redditi
analitici
;
fatto
che
potrà
essere
di
grandissimo
giovamento
,
sia
nel
controllo
nella
scala
di
merito
delle
qualità
e
classi
di
un
comune
,
che
nel
collegamento
delle
tariffe
tra
comuni
e
comuni
.
Capitolo
quinto
L
'
unificazione
catastale
della
tassazione
terriera
132
.
L
'
accertamento
del
reddito
per
«
impresa
»
non
implica
tassazione
medesimamente
per
impresa
(
cfr
.
§
68
)
.
Già
vedemmo
(
cfr
.
§
§
126
e
130
)
che
si
accerta
il
reddito
dell
'
impresa
ordinaria
o
tipica
non
allo
scopo
di
assidere
l
'
imposta
sul
podere
od
impresa
od
azienda
,
che
è
fatto
variabilissimo
ed
incompatibile
con
la
stabilità
del
catasto
,
ma
allo
scopo
tecnico
contabile
di
scansare
il
pericolo
che
la
somma
dei
redditi
delle
particelle
superi
o
stia
al
disotto
del
reddito
del
podere
,
di
cui
le
particelle
si
compongono
.
Quando
dalla
valutazione
del
reddito
del
podere
tipico
si
sia
giunti
alla
valutazione
corretta
della
particella
tipo
,
il
podere
scompare
.
Rimangono
in
vita
soltanto
le
singole
particelle
,
ognuna
in
se
stessa
coerente
e
in
tutti
i
suoi
punti
uguale
,
e
queste
si
possono
combinare
e
separare
e
ricombinare
a
volontà
dei
possessori
;
e
l
'
imposta
pedissequamente
segue
,
senza
alcuna
difficoltà
,
codeste
combinazioni
e
disgiungimenti
e
ricongiungimenti
.
Ma
nonostante
l
'
«
impresa
»
viva
nel
sistema
odierno
di
accertamento
del
reddito
della
terra
solo
in
un
momento
anteriore
a
quello
della
effettiva
distribuzione
dell
'
imposta
,
il
concetto
medesimo
di
essa
ha
reso
più
evidente
l
'
incongruenza
dei
metodi
separati
usati
fin
qui
per
la
tassazione
dei
redditi
fondiario
ed
agrario
;
e
la
necessità
di
accogliere
un
unico
metodo
,
e
precisamente
quello
catastale
,
per
la
tassazione
contemporanea
ed
omogenea
di
tutti
i
redditi
derivanti
dalla
terra
.
133
.
Accogliendo
in
massima
i
criteri
proposti
nel
presente
saggio
per
la
costruzione
di
un
sistema
corretto
di
imposte
sulla
terra
,
il
Serpieri
era
rimasto
peritante
rispetto
alla
possibilità
teorica
e
pratica
di
distinguere
il
reddito
nelle
tre
sue
parti
costitutive
di
reddito
dominicale
da
tassarsi
con
l
'
attuale
imposta
fondiaria
,
di
salario
dominicale
(
remunerazione
del
lavoro
di
amministrazione
dominicale
rivolto
a
conservare
il
fondo
rustico
e
ad
assicurare
la
coltivazione
secondo
gli
usi
e
le
consuetudini
locali
)
e
di
reddito
industriale
agrario
(
interesse
dei
capitali
mobiliari
investiti
nella
coltivazione
ed
,
eventualmente
,
nella
prima
manipolazione
dei
prodotti
del
fondo
e
remunerazione
del
lavoro
dell
'
imprenditore
agricolo
rivolto
a
dirigere
ed
organizzare
i
fattori
dell
'
impresa
agricola
fino
al
momento
della
vendita
dei
prodotti
,
manipolati
o
non
,
del
fondo
,
con
l
'
esclusione
del
salario
del
lavoro
manuale
,
da
chiunque
fornito
,
anche
dal
proprietario
od
imprenditore
,
sia
questi
fittaiolo
o
mezzadro
o
colono
parziario
)
.
Pur
non
negando
che
il
salario
dominicale
possa
distinguersi
dal
reddito
industriale
agrario
in
determinate
zone
agrarie
,
e
precisamente
in
quelle
dove
vige
il
sistema
del
fitto
da
parte
di
imprenditori
specializzati
(
fitto
cosidetto
capitalistico
)
,
il
Serpieri
negava
che
in
generale
il
salario
dominicale
avesse
vita
autonoma
:
Il
lavoro
«
intellettuale
»
può
essere
più
o
meno
intenso
(
cioè
può
richiedere
maggiore
o
minore
attività
e
spesa
)
,
a
seconda
dei
rapporti
esistenti
fra
le
varie
«
persone
economiche
»
cooperanti
alla
produzione
,
che
astrattamente
si
distinguono
in
imprenditore
,
proprietario
,
capitalista
(
possessore
del
capitale
di
esercizio
)
,
lavoratore
manuale
,
lavoratore
intellettuale
.
Quando
queste
cinque
«
persone
economiche
»
si
fondono
in
una
sola
persona
fisica
,
-
-
il
che
avviene
nel
caso
del
contadino
che
nella
terra
di
sua
proprietà
attua
la
produzione
per
conto
proprio
e
con
proprio
capitale
di
esercizio
-
-
quel
lavoro
si
riduce
a
un
minimo
;
ma
a
mano
a
mano
che
le
«
persone
economiche
»
o
,
se
si
preferisce
dire
così
,
le
funzioni
economiche
si
scindono
in
varie
persone
fisiche
,
il
complesso
del
lavoro
intellettuale
va
aumentando
,
in
quanto
sorge
la
necessità
di
un
lavoro
di
sorveglianza
e
controllo
reciproco
.
Così
avviene
che
il
proprietario
distinto
dall
'
imprenditore
affittuario
deve
compiere
un
lavoro
di
sorveglianza
e
controllo
su
quest
'
ultimo
,
e
via
dicendo
.
Insomma
:
la
categoria
economica
«
reddito
di
lavoro
intellettuale
»
è
una
,
come
una
è
quella
«
reddito
di
lavoro
manuale
»
;
quel
lavoro
intellettuale
può
essere
-
-
naturalmente
-
-
più
o
meno
intenso
,
può
essere
fornito
da
una
sola
o
da
più
persone
fisiche
,
a
seconda
dei
singoli
ordinamenti
agrari
.
Dalla
negazione
teorica
derivava
la
illazione
pratica
semplificatrice
della
opportunità
di
fondere
insieme
le
due
categorie
della
rendita
e
del
salario
,
ambi
dominicali
:
Il
punto
di
partenza
della
stima
è
,
come
vedemmo
,
il
valore
del
prodotto
medio
del
fondo
realizzabile
con
metodi
ordinari
di
coltivazione
,
al
netto
delle
«
spese
vive
»
e
del
compenso
del
lavoro
manuale
.
Il
reddito
ordinario
di
ciascun
terreno
,
così
determinato
per
differenza
,
va
successivamente
scisso
nei
suoi
elementi
.
Se
si
accetta
la
riduzione
a
due
sole
categorie
di
imposta
,
questi
elementi
sono
due
:
I
)
il
reddito
agrario
industriale
;
2
)
il
reddito
dominicale
.
Determinato
il
primo
in
base
all
'
interesse
ordinario
del
capitale
mobile
di
esercizio
e
alle
spese
di
organizzazione
e
direzione
dell
'
impresa
(
in
pratica
,
una
percentuale
del
valore
del
prodotto
lordo
)
,
residua
per
differenza
il
reddito
dominicale
.
Tutto
ciò
è
molto
semplice
.
Se
si
conserva
la
tripartizione
dell
'
Einaudi
,
occorre
in
primo
luogo
determinare
la
spesa
che
il
proprietario
dovrebbe
sostenere
per
amministrare
e
custodire
la
sua
proprietà
,
quando
la
desse
in
affitto
;
poi
il
reddito
agrario
industriale
,
e
infine
-
-
per
differenza
-
-
il
residuo
reddito
dominicale
.
Poiché
gli
elementi
del
reddito
agrario
industriale
sono
nei
due
metodi
gli
stessi
,
è
chiaro
che
la
tripartizione
dell
'
Einaudi
porta
in
sostanza
a
scindere
quella
categoria
economica
che
col
primo
metodo
si
era
chiamata
«
reddito
dominicale
»
,
in
due
categorie
,
la
spesa
dominicale
di
amministrazione
e
il
reddito
residuo
,
che
diremo
dominicale
in
stretto
senso
.
Ciò
risponde
,
se
non
erro
,
alla
realtà
di
un
mercato
normale
nella
ipotesi
base
di
ordinarietà
o
impresa
marginale
.
In
tale
mercato
infatti
,
se
il
proprietario
dà
in
affitto
il
fondo
,
e
perciò
è
costretto
a
un
lavoro
di
amministrazione
e
vigilanza
che
non
esisterebbe
ove
egli
gestisse
direttamente
l
'
impresa
,
la
conseguenza
sarà
che
il
reddito
dominicale
di
cui
in
questo
secondo
caso
godrebbe
come
proprietario
,
risulterà
decurtato
del
compenso
per
detto
lavoro
,
se
affidato
ad
altra
persona
;
o
,
altrimenti
,
detto
reddito
dovrà
compensare
il
proprietario
non
solo
come
tale
ma
ancora
come
prestatore
di
detto
lavoro
,
se
questo
è
compiuto
da
lui
stesso
.
Per
ciò
mi
pare
più
semplice
,
e
più
corrispondente
ai
fatti
,
che
la
stima
si
limiti
a
determinare
,
nei
modi
detti
,
il
reddito
agrario
industriale
e
il
reddito
dominicale
(
in
largo
senso
)
.
Ove
effettivamente
il
proprietario
,
al
cui
nome
quest
'
ultimo
è
iscritto
,
debba
sottrarne
una
parte
per
retribuire
altra
persona
cui
egli
affidi
il
lavoro
di
amministrazione
e
custodia
della
proprietà
,
gli
si
dovrebbe
dare
un
diritto
di
rivalsa
(
Serpieri
,
pp
.
12627
)
.
Nel
pensiero
del
Serpieri
si
sarebbero
dunque
dovuti
fondere
insieme
la
rendita
dominicale
,
spettante
al
proprietario
come
tale
,
ed
il
reddito
o
salario
del
lavoro
dominicale
.
Egli
accoglieva
così
implicitamente
il
concetto
da
me
proposto
della
disgiunzione
delle
due
specie
di
reddito
di
lavoro
,
dominicale
e
di
direzione
dell
'
impresa
,
di
cui
il
primo
ha
lo
scopo
di
conservare
la
rendita
dominicale
ed
il
secondo
quello
di
cooperare
col
capitale
di
esercizio
alla
consecuzione
del
reddito
industriale
.
La
osservazione
del
Serpieri
,
che
il
reddito
dominicale
risulta
decurtato
del
compenso
per
il
lavoro
di
amministrazione
e
di
vigilanza
che
il
proprietario
non
avrebbe
bisogno
di
pagare
altrui
se
egli
gerisse
direttamente
l
'
impresa
,
dimostra
che
il
reddito
o
salario
del
lavoro
dominicale
fa
parte
della
categoria
della
rendita
dominicale
e
dovrebbe
perciò
essere
accuratamente
distinto
dal
reddito
industriale
,
il
quale
deriva
dal
capitale
e
dal
lavoro
prestati
dall
'
imprenditore
.
134
.
La
critica
esposta
nei
saggi
dello
scrivente
e
del
Serpieri
e
più
la
esperienza
di
quasi
un
ventennio
di
applicazione
del
sistema
mobiliare
alla
tassazione
dei
redditi
dell
'
industria
agraria
persuasero
l
'
amministrazione
finanziaria
a
porsi
il
problema
.
Fin
dal
1927
il
ministro
Volpi
nominò
una
commissione
allo
scopo
di
suggerire
se
il
metodo
vigente
di
accertamento
dei
redditi
agrari
dovesse
essere
modificato
o
corretto
o
,
se
sì
,
quali
nuove
norme
ptessero
essere
accolte
per
conseguire
i
fini
di
esatta
valutazione
del
reddito
,
perequazione
tra
contribuenti
,
rapidità
,
semplicità
ed
economia
di
accertamento
.
La
commissione
,
pur
riconoscendo
i
difetti
del
sistema
vigente
,
sconsigliò
del
pari
gli
spedienti
empirici
della
determinazione
del
reddito
agrario
mediante
coefficienti
da
applicarsi
agli
estimi
censuari
e
della
sostituzione
dell
'
imposta
con
un
aumento
dell
'
imposta
fondiaria
,
ed
il
rimedio
della
assimilazione
compiuta
dell
'
imposta
agraria
a
quella
di
ricchezza
mobile
,
perché
gli
spedienti
per
loro
indole
provvisoria
apparvero
disadatti
a
modificare
in
meglio
un
'
imposta
che
aveva
trovato
un
suo
tollerabile
assetto
,
ed
il
rimedio
fu
giudicato
incongruo
all
'
indole
del
reddito
agrario
.
La
Confederazione
nazionale
fascista
degli
agricoltori
accedeva
nel
frattempo
al
principio
della
contemporanea
valutazione
dei
due
redditi
fondiario
ed
agrario
ed
insisteva
affinché
il
metodo
del
rilevamento
catastale
fosse
esteso
anche
al
reddito
agricolo
industriale
.
Due
registri
avrebbero
dovuto
essere
istituiti
per
i
due
redditi
e
mantenuti
in
costante
riferimento
fra
di
loro
,
così
che
la
valutazione
dell
'
uno
non
potesse
avvenire
senza
la
contemporanea
valutazione
dell
'
altro
.
Al
proprietario
del
fondo
mobiliare
avrebbe
dovuto
essere
attribuito
il
diritto
di
rivalsa
sul
fittaiolo
o
,
per
la
quota
,
sul
mezzadro
o
colono
parziario
.
Ma
la
Confederazione
non
escludeva
che
al
metodo
della
rivalsa
potesse
essere
sostituito
quello
della
annotazione
sul
registro
mobiliare
agrario
.
Con
ciò
verrebbe
ad
aversi
la
diretta
iscrizione
a
ruolo
del
fittavolo
e
del
mezzadro
e
verrebbe
rispettato
quel
più
giusto
indirizzo
della
politica
e
della
tecnica
tributaria
,
che
vuol
soggetti
all
'
imposta
tutti
i
cittadini
,
individualmente
e
direttamente
considerati
,
e
si
eviterebbe
al
proprietario
dei
terreni
il
fastidio
della
rivalsa
.
Il
ministro
alle
finanze
di
Revel
essendosi
persuaso
della
convenienza
di
«
abbandonare
,
quale
base
fondamentale
di
accertamento
,
il
reddito
effettivo
,
accertamento
che
spesso
è
un
mito
,
ed
attrezzare
invece
la
finanza
in
modo
da
porla
in
grado
di
appurare
periodicamente
quale
sia
il
reddito
presumibilmente
percepito
in
una
situazione
ordinaria
o
normale
»
comunicava
alla
Camera
nella
esposizione
finanziaria
del
23
maggio
1939
di
avere
accolta
la
proposta
replicatamente
formulata
dai
tecnici
e
sostenuta
dalle
organizzazioni
sindacali
interessate
:
quella
cioè
di
estendere
il
sistema
dell
'
accertamento
per
catasto
anche
ai
redditi
agrari
percepiti
dagli
agricoltori
proprietari
,
conduttori
o
coltivatori
diretti
(
Revel
,
pp
.
3334
)
.
135
.
Provvide
all
'
uopo
il
regio
decreto
legge
4
aprile
1939
,
n
.
589
,
per
la
revisione
generale
degli
estimi
dei
terreni
(
artt
.
4
a
6
)
,
il
quale
,
modificando
il
contenuto
dell
'
imposta
sul
reddito
agrario
,
lo
definisce
come
costituito
«
dal
reddito
del
capitale
di
esercizio
e
del
lavoro
direttivo
,
quali
risultano
dalla
formazione
delle
tariffe
d
'
estimo
,
escluso
sempre
il
reddito
del
lavoro
manuale
da
chiunque
prestato
»
.
Il
reddito
soggetto
all
'
imposta
sul
reddito
agrario
include
dunque
i
seguenti
elementi
:
a
)
l
'
interesse
del
capitale
di
esercizio
,
che
le
istruzioni
fissano
nella
misura
del
6%
e
per
capitale
di
esercizio
si
intendono
le
scorte
vive
(
bestiame
)
,
le
scorte
morte
fisse
(
attrezzi
e
macchine
)
e
circolanti
(
mangimi
,
lettimi
,
concimi
,
materiali
varii
)
.
Il
capitale
di
esercizio
è
quello
occorrente
in
relazione
allo
stadio
di
trasformazione
del
prodotto
proprio
dell
'
azienda
,
indipendentemente
dal
fatto
se
esso
appartenga
in
tutto
od
in
parte
o
per
nulla
affatto
al
possessore
del
fondo
.
Al
capitale
di
esercizio
è
assimilato
il
capitale
di
anticipazione
che
è
il
numerario
occorrente
a
fronteggiare
le
necessità
dell
'
azienda
agraria
in
attesa
della
realizzazione
dei
prodotti
;
b
)
il
compenso
ai
lavori
direttivi
,
di
sorveglianza
e
di
amministrazione
,
relativi
alla
gestione
dell
'
azienda
.
136
.
Non
si
distingue
qui
fra
il
salario
dominicale
e
il
compenso
del
lavoro
di
impresa
,
accogliendosi
così
la
critica
del
Serpieri
a
quanto
era
stato
chiarito
nel
testo
del
presente
saggio
.
La
fusione
dei
due
redditi
accentua
la
bruttura
rilevata
dal
senatore
Francesco
Rota
durante
la
discussione
dinnanzi
alla
commissione
legislativa
del
Senato
:
«
Bisogna
pensare
-
-
osservò
egli
-
-
che
ci
sono
molti
proprietari
,
che
non
possono
dirigere
personalmente
l
'
azienda
,
come
le
vedove
,
gli
orfani
ecc
.
»
(
Revel
,
p
.
66
)
,
ed
ammessa
dal
Serpieri
(
p
.
70
)
.
Infatti
accadrà
che
il
proprietario
del
fondo
sarà
tassato
in
avvenire
sul
reddito
del
lavoro
direttivo
in
sede
di
imposta
sul
reddito
agrario
;
ed
il
fattore
od
agente
,
al
quale
egli
abbia
affidato
il
compito
della
direzione
del
fondo
sarà
di
nuovo
tassato
sullo
stesso
reddito
in
sede
dell
'
ordinaria
imposta
di
ricchezza
mobile
.
Duplicazione
evidente
;
la
quale
avrebbe
potuto
essere
più
facilmente
evitata
,
se
il
fattore
b
del
reddito
agrario
fosse
stato
scisso
nei
due
componenti
del
reddito
del
lavoro
dominicale
e
di
quello
di
direzione
dell
'
impresa
,
concettualmente
l
'
uno
all
'
altro
quasi
opposti
(
cfr
.
sopra
§
§
85
e
133
)
.
Se
i
due
redditi
fossero
stati
disgiunti
,
cosa
in
verità
agevole
nella
esecuzione
delle
stime
,
la
rivalsa
sul
fattore
per
il
salario
dominicale
e
sul
fittaiuolo
o
mezzadro
o
colono
parziario
per
la
sua
quota
parte
del
reddito
d
'
impresa
avrebbe
occasionato
minor
copia
di
recriminazioni
e
di
invidie
.
Nel
sistema
accolto
,
la
duplicazione
d
'
imposta
sul
salario
dominicale
del
fattore
è
certa
.
Poiché
l
'
estimo
catastale
include
tutto
il
reddito
fondiario
ed
agrario
fornito
dalla
terra
,
su
qual
fondamento
può
elevarsi
nuova
tassazione
a
carico
di
una
parte
di
quel
reddito
,
già
colpito
dall
'
imposta
agraria
,
solo
perché
quella
parte
è
riscossa
da
una
persona
diversa
dal
possessore
del
fondo
?
e
per
giunta
la
nuova
imposta
è
pagata
in
seguito
ad
accertamento
operato
con
metodo
diverso
da
quello
catastale
,
cosicché
si
rinnova
il
vizio
rinfacciato
sinora
all
'
imposta
sul
reddito
agrario
,
di
riferirsi
ad
una
quantità
la
quale
può
essere
superiore
od
inferiore
ed
è
certamente
eterogenea
alla
quantità
la
quale
ha
già
sopportato
l
'
imposta
terriera
sul
reddito
agrario
?
Non
persuade
la
spiegazione
data
dal
ministro
:
Il
rilievo
,
dato
e
non
concesso
che
esso
sia
fondato
,
è
inerente
alla
realità
dell
'
accertamento
del
reddito
agrario
a
mezzo
del
catasto
,
e
d
'
altra
parte
non
vi
sarebbe
possibilità
,
né
convenienza
,
di
porvi
riparo
;
non
riterrei
infatti
ammissibile
un
rimborso
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
pagata
dall
'
agente
,
a
favore
del
proprietario
che
rinuncia
al
lavoro
direttivo
,
poiché
si
verrebbero
in
tal
modo
a
premiare
i
proprietari
assenti
dalla
missione
che
è
implicita
nel
diritto
di
proprietà
e
cioè
quella
di
custodirla
e
di
potenziarla
,
con
tutti
i
mezzi
,
nella
sua
efficienza
produttiva
(
Revel
,
p
.
38
)
.
La
realità
dell
'
accertamento
agrario
a
mezzo
del
catasto
comandava
invece
la
esclusione
del
reddito
del
fattore
dalla
tassazione
di
ricchezza
mobile
;
né
questa
sarebbe
stata
«
esenzione
»
,
che
vuol
dire
privilegio
,
ma
soltanto
un
evitare
ingiusta
duplicazione
.
Esclusa
l
'
imposta
,
non
vi
sarebbe
stata
occasione
ad
alcun
rimborso
al
proprietario
,
col
rischio
di
rimborsargli
più
o
meno
dell
'
imposta
agraria
da
lui
pagata
.
Un
rimborso
di
imposta
non
è
mai
un
premio
,
a
meno
che
,
per
errore
,
il
rimborso
ecceda
l
'
imposta
pagata
.
Nel
qual
caso
conviene
evitare
l
'
errore
e
non
commettere
ingiustizia
col
tentare
di
correggerlo
parzialmente
.
Se
poi
voglionsi
punire
i
proprietari
assenteisti
,
ciò
si
faccia
con
mezzi
congrui
e
nei
casi
nei
quali
esiste
assenteismo
.
Il
che
non
si
può
affermare
solo
perché
il
proprietario
ricorre
alla
collaborazione
di
un
fattore
od
agente
.
Se
questi
è
un
tecnico
,
è
invece
augurabile
che
,
dovunque
ciò
,
per
la
dimensione
opportuna
dell
'
impresa
,
si
possa
convenientemente
fare
,
i
proprietari
ricorrano
alla
collaborazione
di
agenti
forniti
di
perizia
,
appresa
nelle
scuole
agrarie
e
nella
pratica
,
sì
da
crescere
,
con
vantaggio
universale
,
la
produttività
della
terra
.
137
.
È
escluso
dalla
tassazione
agraria
il
reddito
del
lavoro
manuale
.
Si
pone
così
termine
,
per
i
redditi
del
lavoro
manuale
applicato
alla
terra
,
alle
incongruenze
,
che
vogliono
dire
sperequazioni
,
segnalate
nel
testo
(
cfr
.
§
§
41
e
70
)
,
a
cagion
delle
quali
il
reddito
era
accertato
ora
al
netto
del
salario
del
lavoro
manuale
(
conduzione
in
economia
ad
opera
di
braccianti
)
,
ora
al
lordo
del
salario
del
lavoro
manuale
proprio
,
della
moglie
e
dei
figli
con
lui
conviventi
ed
a
carico
(
proprietari
lavoratori
diretti
ed
affittuari
)
,
ora
al
lordo
del
salario
proprio
e
di
quello
della
famiglia
colonica
,
ossia
,
oltrecché
della
moglie
e
dei
figli
conviventi
ed
a
carico
,
altresì
degli
ascendenti
o
discendenti
o
fratelli
o
sorelle
o
collaterali
di
ambo
i
sessi
,
i
quali
dipendano
dal
«
capoccia
»
e
siano
da
lui
rappresentati
di
fronte
al
proprietario
.
Accogliendo
il
principio
qui
(
§
70
)
posto
,
il
salario
del
lavoro
manuale
è
,
per
logica
illazione
delle
definizioni
dei
redditi
che
sono
oggetto
dell
'
imposta
,
considerato
in
tutti
i
casi
come
spesa
deducibile
e
quindi
escluso
sia
dall
'
imposta
fondiaria
come
da
quella
agraria
.
L
'
ammontare
della
detrazione
non
è
lasciato
all
'
arbitrio
variabile
dei
fatti
effettivamente
accaduti
;
ché
il
piccolo
proprietario
,
il
quale
abbia
acquistato
il
fondo
ad
alto
prezzo
perché
ha
valutato
il
proprio
lavoro
a
basso
livello
od
il
mezzadro
il
quale
adibisce
al
lavoro
vecchi
e
ragazzi
otterrebbe
scarsa
detrazione
di
salario
individuale
in
confronto
al
conduttore
il
quale
paga
i
braccianti
a
prezzo
di
mercato
;
ma
è
uniformemente
calcolato
per
tutti
sulla
base
dei
salari
stabiliti
dai
contratti
collettivi
di
lavoro
.
Se
il
contratto
di
lavoro
collettivo
non
contempli
la
concessione
dell
'
uso
dell
'
abitazione
esistente
sul
fondo
,
vale
a
dire
se
il
salario
sia
dal
contratto
collettivo
valutato
in
un
importo
lordo
del
costo
dell
'
abitazione
per
il
lavoratore
,
la
detrazione
del
salario
intero
,
suppongasi
6000
lire
all
'
anno
,
condurrebbe
alla
detrazione
altresì
del
canone
di
fitto
,
ad
es
.
500
lire
,
pagate
dal
lavoratore
per
mezzo
del
predetto
salario
di
lire
6000
.
Ma
poiché
il
lavoratore
non
paga
fitto
,
fruendo
dell
'
abitazione
gratuita
,
la
detrazione
si
riduce
a
5500
lire
(
salario
6000
meno
la
partita
figurativa
,
500
lire
,
del
canone
di
fitto
non
pagato
)
.
La
qual
regola
risponde
alla
esigenza
di
tassare
,
non
detraendole
,
le
500
lire
come
reddito
dominicale
della
terra
.
La
esclusione
invero
del
reddito
della
casa
rustica
insiememente
dall
'
imposta
fondiaria
e
da
quella
sui
fabbricati
non
vuol
dire
esenzione
;
ma
vuol
dire
divieto
di
duplicazione
,
essendo
quel
reddito
implicitamente
già
compreso
nel
reddito
dominicale
soggetto
all
'
imposta
fondiaria
(
cfr
.
sopra
§
129
)
.
138
.
Accanto
a
quella
del
trattamento
fiscale
dei
fattori
od
agenti
,
di
cui
si
discorse
sopra
,
altra
più
grave
incongruenza
guasta
l
'
edificio
armonico
costruito
col
decreto
del
4
agosto
1939
.
Voglio
accennare
al
trattamento
del
reddito
dei
fittaioli
.
Ma
,
dovendosi
della
incongruenza
render
ragione
,
giova
far
posto
alla
pagina
giustificatrice
del
ministro
proponente
:
L
'
articolo
5
stabilisce
che
il
provvedimento
,
che
estende
il
sistema
di
accertamento
catastale
al
reddito
agrario
,
in
confronto
dei
proprietari
conduttori
o
coltivatori
diretti
,
non
è
suscettibile
di
estensione
ai
redditi
realizzati
dagli
affittuari
di
fondi
rustici
,
i
quali
permangono
soggetti
all
'
imposta
di
ricchezza
mobile
(
ai
sensi
dell
'
art
.
9
della
legge
24
agosto
1877
,
n
.
4021
)
.
Questa
norma
,
a
prima
vista
,
sembra
determinare
una
situazione
di
particolare
sfavore
per
la
benemerita
categoria
degli
agricoltori
affittuari
,
la
quale
verrebbe
esclusa
dal
beneficio
dell
'
accertamento
del
reddito
col
procedimento
catastale
,
poiché
perdurerebbe
per
essa
il
procedimento
della
denuncia
individuale
.
La
diversità
nel
metodo
di
accertamento
potrebbe
anzi
apparire
senza
giustificazione
per
chi
si
limitasse
a
considerare
che
in
entrambi
i
casi
,
della
conduzione
o
coltivazione
diretta
e
dell
'
affittanza
,
non
muta
la
natura
del
reddito
e
che
spesso
le
due
forme
di
conduzione
si
alternano
nel
tempo
sullo
stesso
fondo
.
La
questione
è
stata
pertanto
oggetto
di
profondo
e
maturo
esame
da
parte
dell
'
amministrazione
finanziaria
;
quest
'
ultima
ha
però
dovuto
infine
riconoscere
che
ragioni
plausibilissime
impongono
una
diversità
di
trattamento
tra
le
due
categorie
in
esame
:
queste
ragioni
fondamentali
sono
le
seguenti
:
a
)
La
catastazione
dei
redditi
agrari
,
nei
confronti
dei
proprietari
fondiari
diretti
conduttori
,
parte
da
una
ipotesi
che
,
come
tutte
le
ipotesi
,
non
ha
una
corrispondenza
effettiva
in
ogni
caso
concreto
,
ma
rappresenta
un
punto
di
riferimento
medio
,
tale
da
determinare
il
minimo
di
sperequazioni
possibili
.
L
'
ipotesi
,
nel
caso
del
reddito
agrario
,
è
che
tra
capitale
fondiario
e
capitale
d
'
esercizio
corra
,
per
intere
zone
,
un
rapporto
costante
.
Ma
poiché
sia
la
tecnica
che
la
pratica
agraria
riconoscono
che
il
proprietario
possa
ottenere
un
medesimo
reddito
fondiario
con
il
sussidio
di
un
capitale
di
esercizio
il
cui
ammontare
può
essere
alquanto
variabile
,
è
necessario
che
,
nell
'
ipotesi
che
sarà
posta
a
base
dell
'
operazione
di
una
prima
catastazione
dei
redditi
agrari
,
sia
assunta
,
come
entità
di
capitale
di
esercizio
,
quella
media
e
ordinaria
in
una
determinata
zona
,
impiegata
dai
proprietari
conduttori
,
indipendentemente
dall
'
ammontare
di
capitale
di
esercizio
che
nella
stessa
zona
trova
ordinariamente
impiego
da
parte
degli
affittuari
.
Questa
entità
«
capitale
d
'
esercizio
»
è
normalmente
assai
minore
per
il
proprietario
diretto
conduttore
che
per
l
'
affittuario
e
ciò
per
ovvie
ragioni
:
il
capitale
di
esercizio
rappresenta
per
il
proprietario
un
accessorio
,
a
cui
questi
ricorre
nella
misura
minima
sufficiente
a
garantirgli
il
massimo
reddito
dominicale
del
proprio
capitale
fondiario
,
che
è
per
esso
il
principale
;
per
l
'
affittuario
invece
il
capitale
d
'
esercizio
è
il
principale
;
egli
pertanto
farà
ricorso
ad
un
capitale
fondiario
di
terze
persone
,
mediante
l
'
affitto
,
nella
misura
minima
consentita
dal
massimo
sfruttamento
economico
del
proprio
capitale
d
'
esercizio
.
I
criteri
di
sfruttamento
del
proprio
capitale
,
nel
caso
del
proprietario
diretto
conduttore
e
dell
'
affittuario
,
trovansi
quindi
ai
due
poli
estremi
della
convenienza
economica
.
Per
cui
l
'
ipotesi
media
ordinaria
che
l
'
amministrazione
dovesse
formulare
nei
riguardi
del
ricorso
al
capitale
d
'
esercizio
determinante
il
reddito
agrario
nel
caso
del
proprietario
,
non
può
sussistere
,
né
prendersi
a
riferimento
della
determinazione
del
reddito
agrario
nel
caso
dell
'
affittuario
.
Se
si
volessero
confondere
i
due
casi
in
uno
solo
,
come
vorrebbero
i
critici
dell
'
art
.
5
,
si
verrebbe
a
pregiudicare
la
categoria
dei
proprietari
conduttori
,
poiché
si
dovrebbe
tener
conto
,
nella
tariffazione
degli
estimi
del
reddito
agrario
,
di
una
situazione
di
reddito
degli
affittuari
che
è
normalmente
maggiore
di
quella
della
categoria
anzidetta
.
b
)
Ma
a
questo
argomento
se
ne
aggiunge
un
altro
di
particolare
importanza
che
discrimina
senza
possibilità
di
obiezioni
la
categoria
degli
affittuari
da
quella
dei
proprietari
conduttori
diretti
:
ci
riferiamo
alla
formazione
di
alcuni
redditi
di
congiuntura
particolare
negli
affittuari
,
e
cioè
a
quelle
che
possono
chiamarsi
quasi
rendite
e
che
possono
essere
originate
specialmente
nei
due
casi
seguenti
:
I
)
quasi
rendita
derivante
da
sistemi
di
coltivazione
di
rapina
,
che
,
nel
caso
del
proprietario
,
costituisce
bensì
un
momentaneo
accrescimento
del
reddito
,
ma
che
fatalmente
si
tradurrà
più
tardi
in
una
diminuzione
di
valore
del
capitale
fondiario
.
Non
così
per
l
'
affittuario
il
quale
può
trarre
beneficio
dalla
coltivazione
di
rapina
,
senza
essere
costretto
a
subirne
le
conseguenze
passive
;
2
)
quasi
rendita
derivante
da
particolare
situazione
di
favore
del
canone
di
affitto
determinato
,
per
speciali
circostanze
,
in
misura
inferiore
a
quello
medio
e
ordinario
praticato
per
terre
di
pari
valore
e
reddito
nella
zona
.
È
però
doveroso
che
gli
uffici
distrettuali
delle
imposte
dirette
siano
messi
sull
'
avviso
,
affinché
non
assumano
,
quale
base
degli
accertamenti
dei
redditi
degli
affittuari
,
il
canone
da
questi
corrisposto
al
proprietario
del
fondo
in
quanto
il
reddito
imponibile
deve
spesso
ritenersi
valutabile
in
ragione
inversa
all
'
elevatezza
del
canone
stesso
.
A
canone
basso
e
particolarmente
favorevole
corrisponde
di
solito
un
reddito
agrario
dell
'
affittuario
più
alto
;
a
quello
elevato
e
sfavorevole
corrisponde
invece
un
reddito
imponibile
più
basso
(
Revel
,
pp
.
3436
)
.
La
norma
rimase
invariata
nonostante
le
critiche
venute
fuori
durante
le
discussioni
nelle
commissioni
legislative
dei
due
rami
del
parlamento
.
L
'
on
.
Brizi
,
relatore
della
commissione
della
Camera
rilevò
la
disparità
del
metodo
di
accertamento
,
obbiettivo
e
catastale
per
i
redditi
agrari
dei
coltivatori
diretti
e
dei
mezzadri
e
soggettivo
e
mobiliare
per
i
fittaioli
,
dei
quali
i
minori
non
sono
preparati
a
sostenere
l
'
incerta
discussione
con
gli
agenti
fiscali
;
esenti
i
primi
e
tassati
i
secondi
per
il
reddito
del
lavoro
proprio
e
dei
componenti
la
famiglia
(ibid.,
pp
.
6061
)
.
Il
ministro
ribadì
i
concetti
esposti
nella
pagina
sopra
riportata
;
ma
la
sottocommissione
senatoria
,
poco
persuasa
,
si
fece
eco
delle
proteste
degli
agricoltori
e
soprattutto
della
federazione
dei
fittaioli
contro
il
trattamento
differenziale
;
ed
a
proposito
dei
guadagni
di
congiuntura
i
quali
possono
essere
lucrati
dal
grande
fittaiolo
industriale
,
osservò
che
«
ci
sono
vastissime
zone
d
'
Italia
e
specialmente
del
Mezzogiorno
,
in
cui
è
molto
diffusa
la
piccola
affittanza
,
dove
il
lavoro
viene
personalmente
eseguito
dal
fittaiolo
»
(ibid.,
p
.
65
)
,
proponendo
perciò
che
all
'
imposta
di
ricchezza
mobile
rimanessero
assoggettati
solo
i
redditi
realizzati
dai
fittaioli
di
fondi
rustici
che
non
fossero
coltivatori
diretti
.
Il
ministro
non
disconobbe
la
equità
delle
argomentazioni
oppostegli
e
promise
di
tenerne
conto
ad
occasione
della
revisione
della
legge
d
'
imposta
sui
redditi
mobiliari
la
quale
dichiarò
essere
allo
studio
.
Frattanto
,
non
potendosi
d
'
un
tratto
applicare
il
nuovo
sistema
di
tassazione
dei
redditi
agrari
,
sarebbe
stato
scorretto
esentare
i
fittaioli
dall
'
imposta
sul
reddito
del
lavoro
proprio
e
della
famiglia
quando
i
proprietari
ed
i
mezzadri
temporaneamente
,
fino
al
compimento
della
revisione
degli
estimi
fondiari
,
vi
sarebbero
stati
soggetti
.
In
conclusione
,
sembra
che
,
ad
estimi
riveduti
ed
a
imposta
mobiliare
riformata
,
il
sistema
,
in
ossequio
ad
esplicito
voto
del
Senato
,
accettato
dal
ministro
,
sarà
il
seguente
:
I
)
i
proprietari
diretti
coltivatori
,
i
mezzadri
ed
i
coloni
parziari
saranno
tassati
col
metodo
catastale
e
con
esclusione
del
reddito
di
lavoro
manuale
;
2
)
il
reddito
dei
fittaioli
se
anche
dovrà
ancora
essere
tassato
con
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
,
dovrà
essere
valutato
al
netto
dal
reddito
di
lavoro
,
sia
che
questo
sia
prestato
da
salariati
,
ovvero
dallo
stesso
fittaiolo
coltivatore
diretto
e
dai
componenti
la
sua
famiglia
;
3
)
il
reddito
dei
fittaioli
,
anche
se
valutato
in
contradditorio
con
i
procuratori
all
'
imposta
di
ricchezza
mobile
,
dovrà
essere
determinato
sulla
base
del
reddito
agrario
catastale
,
pur
con
le
variazioni
suggerite
da
circostanze
particolari
e
di
congiuntura
.
139
.
Quando
i
voti
ora
elencati
come
secondo
e
terzo
saranno
tradotti
in
norma
legislativa
,
la
differenza
fra
il
trattamento
fiscale
dei
fittaioli
e
quello
degli
altri
coltivatori
agricoli
si
ridurrà
:
-
-
in
primo
luogo
,
al
diverso
collocamento
dei
primi
nelle
finche
dell
'
imposta
mobiliare
e
dei
secondi
in
quelle
della
imposta
terriera
.
Che
è
differenza
la
quale
non
varrà
la
pena
sia
serbata
in
vita
per
se
stessa
,
trattandosi
di
mera
disputa
di
inquadramento
in
questo
o
quell
'
ordine
burocratico
;
-
-
in
secondo
luogo
,
alla
diversa
gravezza
del
tributo
,
probabilmente
più
pesante
quello
sui
fittaioli
.
Ma
neanche
questa
differenza
meriterà
di
essere
osservata
;
ché
il
più
leggero
gravame
dei
proprietari
coltivatori
diretti
e
mezzadri
sarà
di
gran
lunga
compensato
dalla
realità
dell
'
imposta
agraria
,
e
quindi
dalla
sua
generalità
,
dalla
mancata
esenzione
dei
minimi
e
dalla
maggiore
facilità
della
sovraimposizione
a
favore
degli
enti
locali
;
-
-
diguisaché
la
sola
sostanziale
differenza
per
la
quale
potrà
in
avvenire
essere
spiegato
il
mantenimento
dell
'
incongruo
metodo
della
tassazione
mobiliare
per
i
redditi
agrari
dei
soli
fittaioli
,
sarà
la
speranza
di
colpire
talun
reddito
che
,
si
dice
,
solo
i
fittaioli
ottengono
in
più
di
quello
ottenuto
dai
proprietari
coltivatori
diretti
.
Cotal
reddito
sarebbe
,
a
detta
del
ministro
proponente
,
tratto
dal
maggior
capitale
di
esercizio
del
fittaiolo
in
confronto
a
quello
consueto
per
il
proprietario
coltivatore
diretto
:
Il
capitale
d
'
esercizio
,
-
-
riproduco
di
nuovo
le
parole
medesime
del
testo
ministeriale
-
-
rappresenta
per
il
proprietario
un
accessorio
,
a
cui
questi
ricorre
nella
misura
minima
sufficiente
a
garantirgli
il
massimo
reddito
dominicale
del
proprio
capitale
fondiario
,
che
è
per
esso
il
principale
;
ed
egli
pertanto
farà
ricorso
ad
un
capitale
fondiario
di
terze
persone
,
mediante
l
'
affitto
,
nella
misura
minima
consentita
del
massimo
sfruttamento
economico
del
proprio
capitale
d
'
esercizio
(
Revel
,
p
.
35
)
.
Dalla
quale
argomentazione
si
dedurrebbe
che
,
essendo
i
due
criteri
di
sfruttamento
del
capitale
d
'
esercizio
situati
ai
poli
estremi
della
convenienza
economica
,
e
dovendo
l
'
amministrazione
catastale
assumere
,
a
base
del
calcolo
del
reddito
agrario
,
la
quantità
del
capitale
d
'
esercizio
impiegata
ordinariamente
nella
zona
dai
proprietari
coltivatori
diretti
,
rimarrebbe
immune
dall
'
imposta
quella
maggior
quantità
che
nella
stessa
zona
fosse
ordinariamente
impiegata
dai
fittaioli
.
La
illazione
sembra
in
se
stessa
infondata
,
ché
il
criterio
della
ordinarietà
impone
di
tener
conto
di
quei
metodi
colturali
e
di
quei
mezzi
di
produzione
che
ordinariamente
sono
osservati
ed
impiegati
nella
zona
agraria
,
né
le
istruzioni
distinguono
affatto
fra
una
ordinarietà
dei
proprietari
coltivatori
diretti
ed
un
'
altra
dei
fittaioli
.
Se
in
una
regione
agraria
come
nella
bassa
lombarda
domina
la
conduzione
ad
affitto
,
i
metodi
ed
i
capitali
dei
fittaioli
dànno
il
tono
all
'
intiera
economia
agricola
.
Le
aziende
tipiche
scelte
per
lo
studio
dei
redditi
saranno
ivi
aziende
condotte
da
fittaioli
;
ed
il
reddito
agrario
ivi
determinato
sarà
non
quello
proprio
dei
pochi
proprietari
coltivatori
diretti
ma
quello
dei
molti
fittaioli
.
Ed
è
risultato
massimamente
utile
del
catasto
che
i
proprietari
coltivatori
diretti
,
se
infingardi
,
siano
stimolati
anzi
punti
a
progredire
dall
'
alta
valutazione
che
del
loro
reddito
dominicale
ed
agrario
-
-
di
amendue
,
badisi
,
e
non
solo
del
secondo
-
-
si
faccia
sulla
base
dei
più
progrediti
,
ma
ordinari
,
metodi
ed
investimenti
accolti
dai
fittaioli
.
L
'
infondatezza
della
illazione
fa
dubitare
dell
'
argomentazione
,
da
cui
essa
è
dedotta
.
La
quale
invero
appare
incomprensibile
.
Perché
invero
proprietario
coltivatore
diretto
e
fittaiolo
dovrebbero
seguire
due
regole
diverse
nell
'
investimento
dei
capitali
?
Si
parta
dalla
premessa
che
in
ambi
i
casi
si
voglia
accertare
il
reddito
,
sia
dominicale
come
agrario
,
il
quale
può
essere
conseguito
nell
'
ipotesi
di
ordinarietà
.
Certo
può
farsi
ipotesi
diversa
;
e
supporre
che
per
il
proprietario
coltivatore
diretto
si
tratti
di
conseguire
il
reddito
ordinario
e
per
il
fittaiolo
un
reddito
superiore
all
'
ordinario
.
Ma
anche
questa
ipotesi
si
riduce
all
'
altra
col
semplice
avvedimento
di
scindere
il
più
vistoso
reddito
del
fittaiolo
in
due
parti
,
il
reddito
ordinario
e
l
'
eccedenza
.
Per
ora
occupiamoci
solo
del
reddito
ordinario
.
Esiste
una
sola
combinazione
di
fattori
produttivi
,
terra
istrutta
,
capitale
d
'
esercizio
,
lavoro
direttivo
e
lavoro
manuale
,
la
quale
sia
capace
di
produrre
«
quel
»
reddito
ordinario
.
Non
si
vede
alcun
motivo
plausibile
per
il
quale
sia
il
proprietario
coltivatore
diretto
sia
il
fittaiolo
abbiano
convenienza
ad
impiegare
meno
o
più
di
quella
combinazione
di
fattori
,
ché
essi
scemerebbero
nell
'
un
caso
il
reddito
od
impiegherebbero
nel
secondo
inutilmente
quantità
addizionali
di
fattori
produttivi
.
Perché
l
'
uno
o
l
'
altro
dovrebbero
seguire
una
condotta
illogica
e
perché
soprattutto
il
legislatore
dovrebbe
supporla
?
140
.
Quindi
,
la
disputa
si
riduce
all
'
altra
,
se
convenga
usare
,
per
i
soli
fittaioli
,
un
metodo
di
accertamento
,
il
quale
valga
a
colpire
gli
extra
redditi
,
che
solo
essi
,
si
allega
,
conseguono
.
I
sovraredditi
sarebbero
di
diverse
specie
ed
il
ministro
ne
elenca
esplicitamente
due
ed
implicitamente
,
come
si
disse
or
ora
,
un
'
altra
.
La
prima
è
il
sovrareddito
derivante
da
coltivazione
di
rapina
(
cfr
.
sopra
§
50
)
,
la
quale
non
avvantaggia
mai
il
proprietario
,
ma
può
arrecare
lucro
al
fittaiolo
.
Ho
discusso
dianzi
(
§
76
)
il
quesito
,
giungendo
alla
conclusione
che
il
mezzo
fiscale
sia
strumento
disadatto
al
raggiungimento
del
fine
della
tutela
delle
risorse
nazionali
.
141
.
La
seconda
è
il
sovrareddito
derivante
dal
favore
di
fitti
più
lievi
di
quelli
medii
ed
ordinari
praticati
nella
zona
.
Sembra
che
non
sia
da
escludersi
l
'
ipotesi
contraria
di
sottoredditi
a
cagion
di
canoni
di
fitti
superiori
all
'
ordinario
;
e
la
relazione
ministeriale
sembra
ammettere
che
,
come
nel
primo
caso
gli
affittuari
dovrebbero
essere
tassati
sul
sovrareddito
,
nel
secondo
caso
dovrebbe
il
loro
reddito
ridursi
al
disotto
dell
'
ordinario
di
quanto
è
l
'
importo
del
sottoreddito
di
cui
soffrono
.
Suppongasi
che
la
rendita
imponibile
dominicale
,
che
è
quantità
uguale
al
fitto
o
valor
locativo
depurato
e
corretto
,
sia
di
1000
lire
per
ettaro
e
che
il
reddito
agrario
ordinario
sia
uguale
esso
pure
a
1000
lire
.
Nel
caso
del
proprietario
diretto
coltivatore
queste
sarebbero
le
quantità
accertate
e
tassate
ai
fini
delle
due
imposte
fondiaria
ed
agraria
.
Nel
caso
di
fitto
il
proprietario
pagherebbe
l
'
imposta
sulla
rendita
dominicale
di
1000
lire
.
Se
il
canone
di
fitto
è
esso
pure
di
1000
lire
,
epperciò
uguale
al
reddito
agrario
ordinario
,
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
colpisce
il
fittaiolo
su
1000
lire
e
non
sorge
alcun
problema
.
Nell
'
uno
e
nell
'
altro
caso
le
due
imposte
(
quella
unificata
fondiaria
ed
agraria
nel
caso
della
conduzione
diretta
,
ovvero
le
due
imposte
separate
fondiaria
e
di
ricchezza
mobile
nel
caso
dell
'
affittanza
)
colpiscono
1000+1000=2000
lire
,
non
lasciando
immune
alcuna
parte
del
reddito
totale
del
fondo
,
che
è
per
l
'
appunto
di
2000
lire
e
non
eccedendo
col
tassare
più
delle
2000
lire
.
Soddisfa
alla
esigenza
di
non
tassare
né
più
né
meno
del
totale
dei
due
redditi
dominicale
ed
agrario
la
tesi
che
vorrebbe
colpito
coll
'
imposta
di
ricchezza
mobile
l
'
intero
reddito
del
fittaiolo
quando
questo
,
invece
della
quantità
normale
1000
,
giunga
a
1300
lire
,
perché
costui
paga
,
per
errore
od
altra
causa
,
un
fitto
inferiore
per
300
lire
a
quello
normale
?
Evidentemente
no
.
Invero
il
proprietario
seguita
a
pagare
l
'
imposta
fondiaria
sul
reddito
dominicale
di
1000
lire
,
nonostante
egli
riscuota
un
fitto
di
sole
700
lire
;
ma
il
fittaiolo
dovrebbe
pagare
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
su
tutte
le
1300
lire
che
gli
restano
.
Il
totale
del
reddito
imponibile
risulta
di
lire
2300
,
laddove
in
realtà
esso
è
di
sole
2000
lire
.
Vi
è
peccato
di
doppia
imposizione
per
l
'
ammontare
di
300
lire
.
Suppongasi
che
l
'
errore
sia
a
vantaggio
del
proprietario
e
che
questi
riceva
un
fitto
di
1300
lire
,
invece
di
quello
normale
,
uguale
alla
rendita
imponibile
di
lire
1000
.
Il
proprietario
,
ciononostante
,
continua
ad
assolvere
l
'
imposta
fondiaria
sulla
invariabile
rendita
dominicale
di
lire
1000
.
Il
fittaiolo
,
il
quale
,
pagando
un
fitto
eccessivo
di
lire
1300
,
vede
ridotto
il
suo
reddito
industriale
agrario
a
lire
700
,
ha
ragione
di
pagare
e
,
non
essendovi
motivo
di
usare
due
pesi
e
due
misure
(
Revel
,
p
.
36
,
nota
2
)
,
effettivamente
paga
su
700
lire
.
Qui
il
reddito
imponibile
è
di
1000+700=1700
lire
,
che
è
somma
inferiore
al
reddito
totale
del
fondo
di
1000
reddito
fondiario
più
1000
reddito
agrario
=2000
lire
;
e
si
ha
,
con
danno
per
la
finanza
,
mancamento
di
imposta
per
l
'
ammontare
di
300
lire
.
Il
peccato
di
doppia
imposizione
nell
'
un
caso
partorisce
il
vizio
di
mancamento
di
imposta
nell
'
altro
caso
;
e
sono
amendue
da
schivarsi
.
Schivandoli
si
procaccia
anche
il
vantaggio
della
collettività
,
la
quale
è
avvantaggiata
quando
il
proprietario
consapevole
di
continuare
a
pagare
l
'
imposta
fondiaria
su
tutte
le
1000
lire
della
sua
rendita
dominicale
si
sforza
di
non
lasciar
ridurre
il
fitto
al
disotto
di
quella
cifra
;
e
quando
il
fittaiolo
,
sapendo
di
dover
seguitare
a
pagare
l
'
imposta
su
tutte
le
1000
lire
del
reddito
agrario
catastale
,
si
sforza
di
non
elevare
il
fitto
da
lui
pagato
al
di
sopra
del
normale
.
Le
rendite
da
errore
di
fissazione
del
canone
di
fitto
,
turbano
a
volta
a
volta
l
'
economia
del
proprietario
o
quello
del
fittaiuolo
,
alienando
il
primo
dalla
buona
conservazione
del
fondo
e
inducendo
il
secondo
a
coltivazioni
di
rapina
;
epperciò
deve
essere
lodato
il
metodo
,
il
quale
osserva
la
giusta
bilancia
oggettiva
tra
i
due
redditi
,
ed
è
dannabile
quello
,
il
quale
si
industria
a
tassare
la
rendita
e
ad
esentare
la
sottorendita
da
errore
.
142
.
La
terza
specie
di
sovraredditi
fu
dichiarata
dal
ministro
quando
,
affermando
che
i
fittaioli
usano
sfruttare
al
massimo
il
proprio
capitale
di
esercizio
,
implicitamente
suppose
che
essi
,
oltre
il
reddito
agrario
ordinario
dei
proprietari
coltivatori
diretti
,
conseguano
un
sovrareddito
dovuto
al
miglior
impiego
del
lavoro
e
del
capitale
nell
'
impresa
da
essi
condotta
.
Ho
discusso
nel
presente
saggio
il
problema
,
giungendo
(
cfr
.
§
§
7880
)
alla
conclusione
che
la
tassazione
dei
sovraredditi
da
miglior
utilizzazione
dei
fattori
produttivi
,
che
vuol
dire
da
iniziative
coraggiose
,
da
perizia
tecnica
,
da
educazione
ereditaria
,
da
genio
amoroso
per
la
terra
,
sia
condannabile
perché
contraria
all
'
interesse
della
collettività
ed
insieme
a
quello
della
finanza
.
Nulla
debbo
aggiungere
alle
cose
allora
osservate
;
sicché
,
per
la
mancanza
di
ogni
ragionato
fondamento
teorico
e
pratico
,
acquista
forza
l
'
augurio
formulato
dal
Serpieri
,
a
nome
della
Commissione
censuaria
centrale
,
che
presto
si
giunga
alla
totale
sostituzione
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
sul
reddito
dei
fittaioli
con
l
'
imposta
sul
reddito
agrario
a
base
catastale
.
143
.
È
probabile
,
del
resto
,
che
il
punto
della
particolare
intensità
dei
capitali
impiegati
dai
fittaioli
abbia
stretta
attinenza
e
debba
risolversi
nell
'
altro
dei
limiti
fra
il
reddito
«
agrario
»
,
che
la
nuova
legge
assoggetta
in
gran
parte
ed
è
augurabile
che
presto
debba
essere
assoggettato
per
tutti
,
compresi
i
fittaioli
,
ad
imposta
secondo
il
metodo
catastale
ed
il
reddito
«
industriale
»
ottenuto
con
la
trasformazione
di
prodotti
della
terra
.
È
l
'
antica
questione
:
reddito
terriero
quello
ottenuto
dalla
produzione
del
vino
,
pur
se
conciato
come
il
marsala
;
reddito
industriale
quello
ottenuto
dalla
ulteriore
trasformazione
del
vino
in
liquori
o
da
speciali
manipolazioni
nelle
quali
la
concia
,
come
per
il
vermut
,
acquista
importanza
preponderante
.
Ma
la
linea
di
distinzione
fra
l
'
agrario
e
l
'
industriale
fu
mai
sempre
incerta
ed
oscillante
fin
da
quando
il
criterio
dominante
di
distinzione
era
l
'
eccesso
sulla
capacità
produttiva
del
fondo
.
Erano
nate
incongruenze
diverse
:
agrario
il
reddito
da
vino
prodotto
con
uve
del
fondo
,
ed
industriale
quello
da
vino
ottenuto
con
uve
acquistate
?
E
se
il
proprietario
,
in
annate
avverse
,
acquista
una
qualche
uva
forestiera
per
correggere
le
proprie
calanti
di
gradazione
zuccherina
?
Agrario
il
reddito
da
miele
di
api
,
le
quali
pascolano
su
fiori
situati
nel
fondo
proprio
ed
industriale
quello
da
miele
prodotto
da
api
avventurose
?
Quale
e
da
chi
accertato
il
limite
dei
chilometri
consentiti
al
vagabondaggio
mellifero
?
Agrario
il
reddito
della
stalla
fornita
di
fieno
proprio
;
ed
industriale
quello
della
stalla
dove
sono
introdotti
mangimi
speciali
estranei
al
fondo
o
dalla
quale
il
bestiame
esce
alla
buona
stagione
per
andar
ad
estatare
sulle
Alpi
o
sugli
Appennini
?
Fu
osservato
che
la
tecnica
agricola
consiglia
spesso
agli
agricoltori
di
integrare
i
prodotti
ottenuti
nel
fondo
,
sia
per
la
manipolazione
,
sia
per
l
'
alimentazione
del
bestiame
,
con
prodotti
o
sostanze
importate
dal
di
fuori
;
e
questa
è
divenuta
pratica
ordinaria
,
dalla
quale
è
impossibile
fare
astrazione
nella
determinazione
catastale
dei
redditi
dominicale
ed
agrario
.
Sicché
l
'
art
.
30
della
legge
8
giugno
1936
,
n
.
1831
,
affermando
essere
parte
del
reddito
agrario
«
anche
i
redditi
che
,
dopo
la
prima
manipolazione
dei
prodotti
agricoli
,
sono
realizzati
con
manipolazioni
e
lavorazioni
successive
»
escludeva
invece
il
reddito
di
quelle
operazioni
«
che
rappresentino
una
industria
diversa
dal
normale
ciclo
produttivo
agrario
secondo
i
principî
o
entro
i
limiti
della
tecnica
che
lo
governa
»
.
Qui
si
vede
una
prima
formulazione
del
sistema
corretto
il
quale
dovrà
essere
accolto
ad
integrar
l
'
edificio
logico
che
or
si
costruisce
.
Il
punto
decisivo
della
contesa
non
è
il
successo
particolare
dell
'
imprenditore
,
chiunque
egli
sia
,
proprietario
coltivatore
diretto
o
fittaiolo
;
non
è
l
'
eccedenza
del
suo
reddito
su
quello
normale
.
Se
l
'
imprenditore
agricolo
ottiene
eccedenze
di
reddito
anche
notabili
entro
i
limiti
dell
'
industria
agraria
,
l
'
eccedenza
,
per
la
indole
propria
del
metodo
catastale
,
è
esclusa
dall
'
imposta
,
sinché
essa
non
si
sia
generalizzata
e
,
divenuta
ordinaria
,
faccia
parte
,
ad
occasione
della
prima
lustrazione
,
dell
'
imponibile
fondiario
od
agrario
.
Se
invece
l
'
imprenditore
va
al
di
là
del
normale
ciclo
produttivo
agrario
ed
,
in
connessione
colla
impresa
agraria
,
dà
origine
ad
un
'
impresa
industriale
,
il
reddito
di
questa
è
mobiliare
e
deve
essere
accertato
secondo
i
criteri
proprii
della
imposta
mobiliare
.
Se
anche
per
l
'
imposta
di
ricchezza
mobile
verrà
,
come
fa
prognosticare
(
Revel
,
p
.
32
)
la
relazione
ministeriale
,
accolto
il
principio
dell
'
accertamento
periodico
del
«
reddito
presumibilmente
percepito
in
una
situazione
ordinaria
e
normale
»
,
l
'
imprenditore
,
sia
proprietario
o
fittaiolo
,
di
industrie
agricole
sarà
tassato
solo
sul
suo
reddito
ordinario
;
se
invece
continuerà
a
valere
il
criterio
dell
'
accertamento
del
reddito
effettivo
,
anche
gli
eventuali
sovraredditi
individuali
dovranno
essere
caso
per
caso
accertati
e
tassati
.
Quel
che
qui
importa
di
affermare
è
il
canone
secondo
cui
si
deve
guardare
non
all
'
altezza
del
reddito
,
ma
all
'
indole
tecnica
delle
operazioni
compiute
per
distinguere
tra
agricoltura
ed
industria
.
Un
margine
di
arbitrio
rimane
pur
sempre
nel
distinguere
;
ma
può
essere
,
senza
intollerabile
offesa
alla
equità
tributaria
,
eliminato
con
espedienti
empirici
,
dei
quali
uno
è
,
a
cagion
di
esempio
,
quello
per
cui
si
considera
agraria
la
vinificazione
sino
a
che
la
percentuale
delle
uve
o
dei
mosti
forestieri
usati
ad
intento
correttivo
non
superi
il
30
per
cento
della
massa
totale
vinificata
ed
industriale
quella
in
cui
le
materie
prime
per
vinificazione
o
concia
superino
quella
percentuale
.
Non
pare
impossibile
che
uomini
periti
rappresentanti
dei
ceti
interessati
e
della
finanza
giungano
a
concordare
criteri
adatti
alle
singole
industrie
ed
atti
a
risolvere
le
questioni
eventuali
di
attribuzione
all
'
uno
o
all
'
altro
ramo
,
agrario
od
industriale
,
della
attività
umana
.
144
.
L
'
imposta
agraria
-
-
di
quella
dominicale
non
occorre
discorrere
essendo
pacifico
che
essa
debba
essere
iscritta
al
nome
del
proprietario
od
usufruttuario
od
utilista
del
fondo
-
-
al
nome
di
chi
deve
essere
iscritta
?
Alla
domanda
,
si
era
nel
testo
(
§
§
8689
)
risposto
riconoscendo
l
'
opportunità
della
iscrizione
,
in
principio
,
al
nome
del
proprietario
,
salvo
l
'
obbligo
a
questi
di
denunciare
per
tempo
il
nome
del
fittaiolo
o
mezzadro
da
iscrivere
,
in
vece
sua
,
per
l
'
imposta
agraria
.
Prevalse
il
criterio
della
massima
semplicità
e
comodità
per
la
finanza
e
fu
ordinato
che
«
l
'
imposta
sia
dovuta
dal
proprietario
o
possessore
del
fondo
,
salvo
il
diritto
della
rivalsa
verso
coloro
che
partecipano
nella
ripartizione
del
reddito
stesso
»
(
art
.
6
del
R.D.L.
4
aprile
1939
)
.
Dinnanzi
alla
commissione
legislativa
della
Camera
il
relatore
Brizi
si
contentò
di
dire
che
all
'
uopo
«
dovranno
provvedere
opportunamente
le
pattuizioni
sindacali
»
.
Ma
nella
commissione
senatoria
fu
proposto
si
sopprimesse
l
'
accenno
al
diritto
di
rivalsa
e
l
'
iscrizione
a
ruolo
avvenisse
direttamente
al
nome
«
di
coloro
che
partecipano
alla
ripartizione
del
reddito
stesso
,
in
proporzione
del
rispettivo
reddito
»
.
Il
ministro
respinse
la
proposta
«
per
ragioni
tecniche
,
cioè
per
l
'
impossibilità
di
determinare
caso
per
caso
le
quote
del
colono
e
del
proprietario
.
Infatti
non
tutti
i
contratti
di
colonia
parziaria
sono
a
metà
e
l
'
entità
delle
quote
costituisce
un
rapporto
interno
tra
i
due
partecipanti
al
reddito
»
;
ed
,
avendo
il
senatore
Sarrocchi
proposto
di
sostituire
le
parole
«
salvo
il
diritto
di
rivalsa
»
con
quelle
più
proprie
«
con
diritto
di
rivalsa
»
,
l
'
emendamento
,
meramente
formale
,
fu
approvato
.
145
.
La
disputa
non
ha
importanza
sostanziale
in
prima
approssimazione
.
Chiunque
sia
il
contribuente
legale
dell
'
imposta
agraria
e
del
resto
di
qualunque
altra
imposta
,
questa
si
distribuisce
di
fatto
a
seconda
del
gioco
dei
prezzi
dei
diversi
fattori
produttivi
sul
mercato
.
L
'
imposta
è
uno
dei
tanti
fattori
i
quali
intervengono
a
determinare
l
'
equilibrio
dei
prezzi
sul
mercato
.
In
sua
assenza
,
i
prezzi
dei
fattori
terra
istrutta
,
capitale
d
'
esercizio
,
lavoro
direttivo
e
lavoro
manuale
sono
tali
e
tali
;
in
sua
presenza
non
solo
i
prezzi
dei
medesimi
fattori
ma
anche
il
prezzo
dei
fattori
estranei
al
fondo
e
quello
dei
prodotti
del
fondo
variano
,
tutti
o
alcuni
di
essi
,
nella
misura
necessaria
a
determinare
un
nuovo
equilibrio
.
Ho
affermato
altrove
,
che
nella
ipotesi
di
stato
perfetto
l
'
imposta
ottima
-
-
e
tali
,
a
parer
mio
,
sarebbero
,
ove
ad
esse
si
arrecassero
ancora
le
lievi
modificazioni
segnalate
sopra
,
le
due
imposte
fondiaria
ed
agraria
-
-
non
grava
su
nessuno
dei
partecipanti
al
prodotto
,
ma
anzi
cresce
,
in
misura
variabile
,
come
comanda
l
'
equilibrio
del
mercato
,
il
reddito
di
ognuno
di
essi
.
Nell
'
ipotesi
di
imposte
non
ottime
e
di
stati
non
perfetti
l
'
imposta
si
distribuirà
variabilmente
sui
proprietari
,
fittaioli
,
coloni
,
lavoratori
manuali
,
venditori
di
fattori
produttivi
estranei
al
fondo
e
compratori
e
consumatori
di
prodotti
del
fondo
in
quella
misura
che
sarà
necessaria
a
consentire
il
formarsi
di
un
nuovo
equilibrio
dei
prezzi
,
tenuto
conto
della
elasticità
della
curva
di
domanda
e
di
offerta
di
ognuno
dei
fattori
produttivi
e
dei
prodotti
che
intervengono
su
quel
mercato
.
146
.
La
conclusione
ci
potrebbe
consigliare
all
'
indifferenza
di
fronte
a
qualunque
distribuzione
legale
dell
'
imposta
,
se
dalla
indifferenza
non
ci
distogliessero
parecchie
considerazioni
dalle
quali
l
'
economista
puro
usa
,
ragionevolmente
,
astrarre
.
In
primo
luogo
l
'
imposta
ha
tendenza
a
fissarsi
;
almeno
temporaneamente
,
sul
contribuente
legale
.
Là
dove
la
legge
o
la
consuetudine
fissa
le
remunerazioni
dei
partecipanti
al
prodotto
,
e
ciò
accade
massimamente
nelle
conduzioni
a
mezzadria
od
a
colonia
parziaria
,
come
potrebbe
il
proprietario
,
a
cui
venga
addossato
,
senza
diritto
di
rivalsa
,
l
'
imposta
agraria
,
rimbalzarla
sul
mezzadro
?
Le
quote
della
metà
o
del
terzo
sono
fissate
dalla
consuetudine
e
sono
inviolabili
.
Il
proprietario
,
il
quale
tentasse
di
mutarle
,
andrebbe
incontro
a
commenti
ostili
e
sarebbe
disertato
dai
contadini
rispettosi
di
sé
e
buoni
lavoratori
.
Di
qui
l
'
importanza
della
clausola
del
diritto
alla
rivalsa
,
intesa
a
facilitare
una
transazione
che
il
legislatore
ritiene
sia
conforme
alla
realtà
economica
,
come
definita
dianzi
,
o
all
'
archetipo
della
giusta
distribuzione
dei
carichi
pubblici
che
egli
si
è
prefisso
di
conseguire
.
Ma
nemmeno
quella
clausola
basta
;
e
là
dove
è
possibile
,
come
ritengo
sia
nella
più
parte
dei
casi
,
senza
apprezzabile
scomodo
per
la
finanza
(
cfr
.
nel
testo
il
§
89
)
,
è
bene
che
la
tassazione
avvenga
a
nome
del
fittaiuolo
o
mezzadro
o
colono
,
ad
evitare
il
rancore
privato
che
si
attacca
a
colui
il
quale
si
faccia
o
sia
costretto
a
farsi
esattore
di
imposta
per
conto
dello
stato
.
Il
contadino
si
rassegna
a
recarsi
a
pagare
il
balzello
all
'
ufficio
dell
'
esattore
;
si
ribella
,
come
a
sopruso
privato
,
a
rimborsarne
l
'
ammontare
,
anche
minore
,
al
proprietario
.
Se
si
può
,
è
bene
evitare
il
diffondersi
di
siffatti
sentimenti
di
odio
fra
classi
costrette
a
continui
rapporti
vicendevoli
di
dare
e
di
avere
.
È
vero
che
,
salvo
il
caso
della
conduzione
ad
affitto
,
nel
quale
tutta
l
'
imposta
agraria
spetta
al
fittaiolo
,
nei
casi
di
mezzadria
e
di
colonia
parziaria
la
imposta
dovrebbe
essere
ripartita
fra
proprietario
e
mezzadro
in
quote
variabili
,
praticamente
tutta
sul
mezzadro
dove
questi
conferisca
tutte
le
scorte
vive
e
morte
e
l
'
opera
del
proprietario
si
limiti
alla
vigilanza
dominicale
,
ovvero
metà
sull
'
uno
e
sull
'
altro
,
ove
le
scorte
siano
di
proprietà
comune
e
la
vigilanza
del
proprietario
o
fattore
sia
assidua
e
precisa
.
Anche
in
tal
caso
,
la
rivalsa
dal
mezzadro
sul
proprietario
di
metà
del
carico
è
socialmente
più
agevole
e
moralmente
meno
risentita
di
quanto
non
sia
la
procedura
inversa
.
Parrebbe
colpevole
di
sopruso
agli
occhi
di
tutti
il
proprietario
il
quale
alla
resa
dei
conti
si
rifiutasse
alla
dovuta
rivalsa
.
147
.
Più
della
ragion
di
superamento
di
attrito
ora
discorsa
,
vale
,
a
decidere
il
punto
,
la
ragion
politica
.
Nell
'
epoca
nostra
è
diffusa
la
convinzione
che
le
imposte
debbano
essere
ripartite
in
proporzione
del
reddito
dei
singoli
;
e
trattandosi
,
come
è
vero
per
le
due
imposte
fondiaria
ed
agraria
di
cui
si
discorre
,
di
imposte
reali
,
la
convinzione
vuol
dire
che
i
contribuenti
debbono
pagare
in
ragion
proporzionale
al
proprio
reddito
.
Questa
è
convinzione
politica
e
non
economica
.
Nel
gran
tramestio
dei
prezzi
sul
mercato
,
nel
gran
gioco
delle
forze
economiche
,
chissà
mai
dove
quelle
povere
imposte
andranno
a
finire
e
chissà
se
non
si
attui
miracolosamente
l
'
ipotesi
di
stati
perfetti
e
di
imposte
ottime
e
perciò
le
imposte
non
vadano
a
finir
su
nessuno
!
Frattanto
,
è
d
'
uopo
che
si
ottemperi
al
comandamento
politico
che
chi
riceve
1000
cavi
egli
100
fuor
di
tasca
sua
e
chi
ha
100
cavi
10;
sia
perché
l
'
uno
vegga
che
anche
l
'
altro
fa
quel
che
egli
è
costretto
a
fare
,
sia
perché
amendue
ragionino
:
perché
i
100
ed
i
10
?
a
qual
fine
li
paghiamo
?
a
fin
buono
od
a
fin
malvagio
?
ed
a
chi
le
paghiamo
?
sono
costoro
onesti
amministratori
del
denaro
altrui
o
pessimi
malversatori
?
Può
darsi
che
le
domande
ora
poste
se
le
facciano
troppo
pochi
o
nessuno
;
ma
qui
si
scrive
facendo
l
'
ipotesi
che
il
legislatore
intenda
a
promuovere
l
'
educazione
politica
dei
cittadini
,
e
fra
le
condizioni
della
buona
educazione
è
il
sapere
quanto
e
perché
si
paghi
ed
il
pagare
direttamente
e
non
per
interposta
persona
.
Massime
che
non
possono
,
purtroppo
,
essere
osservate
sempre
ed
in
tutto
;
ché
il
leviatano
statale
moderno
ha
bisogno
in
ogni
paese
di
somme
di
denaro
tanto
enormi
,
da
non
poterle
ottenere
chiedendole
apertamente
ed
ha
d
'
uopo
ricorrere
ad
espedienti
,
come
le
imposte
sui
consumi
e
sugli
affari
,
delle
quali
talune
sono
in
verità
ottime
,
pur
difettando
del
requisito
della
consapevolezza
politica
.
Tanto
più
è
urgente
che
l
'
esigenza
della
consapevolezza
sia
soddisfatta
dovunque
la
si
possa
.
E
poiché
nella
imposta
agraria
è
possibile
soddisfarla
,
non
si
vede
la
ragione
per
la
quale
si
chiami
il
proprietario
a
pagare
un
'
imposta
con
cui
il
legislatore
intende
invece
percuotere
il
fattore
o
il
fittaiolo
o
il
mezzadro
od
il
colono
.
Capitolo
sesto
L
'
intervallo
di
franchigia
per
le
migliorie
148
.
Furono
chiarite
sopra
(
§
§
113
a
116
)
le
ragioni
per
le
quali
si
deve
lamentare
sia
obliterata
la
norma
del
lungo
intervallo
-
-
un
trentennio
-
-
fra
una
revisione
e
l
'
altra
degli
estimi
fondiari
ed
il
trentennio
sia
stato
ridotto
ad
un
quinquennio
.
Il
ritorno
ad
una
più
lunga
durata
dell
'
intervallo
di
franchigia
per
le
migliorie
,
vario
a
seconda
dell
'
indole
di
queste
,
fu
,
a
nome
della
Commissione
censuaria
centrale
,
oggetto
di
augurio
da
parte
di
Arrigo
Serpieri
.
Qualche
passo
su
questa
via
fu
già
compiuto
dal
legislatore
;
ad
esempio
,
quando
,
stabilita
in
cinque
anni
l
'
esenzione
per
la
vite
bassa
,
la
allungò
(
R
.
D
.
L
.
31
dicembre
1923
,
n
.
3071
)
a
10
anni
per
la
vite
alta
(
a
spalliera
,
maritata
ad
albero
o
appoggiata
a
grosso
palo
,
a
pergolato
,
a
raggi
o
simili
)
,
per
il
melo
e
il
pero
di
alto
fusto
(
oltre
m
1,40
)
,
per
il
ciliegio
,
l
'
albicocco
,
il
nocciolo
,
il
melograno
,
il
susino
,
il
nespolo
del
Giappone
,
il
kaki
,
il
frassino
da
manna
,
a
15
anni
per
gli
agrumi
,
il
mandorlo
,
il
gelso
di
alto
fusto
,
il
pistacchio
,
a
20
anni
per
il
castagno
da
frutto
,
il
noce
,
il
carrubo
,
il
pino
da
pinoli
,
il
sorbo
,
per
i
terreni
bonificati
sulle
paludi
e
sui
terreni
paludosi
(
R
.
D
.
30
dicembre
1923
,
n
.
3256
)
,
a
40
anni
(
15
se
cedui
)
per
i
boschi
di
alto
fusto
compresi
nei
perimetri
dei
bacini
montani
,
rimboschiti
dai
proprietari
.
149
.
La
discussione
non
verte
sul
punto
della
durata
della
esenzione
per
miglioramenti
,
sul
quale
tutti
sono
d
'
accordo
nel
ritenere
troppo
breve
il
quinquennio
oggi
stabilito
in
generale
e
necessario
mutarlo
in
tempo
più
lungo
,
che
dai
più
autorevoli
si
propende
a
ritenere
non
minore
del
ventennio
,
ma
sull
'
altro
se
giovi
di
più
a
promuovere
le
migliorie
agricole
il
metodo
,
che
possiamo
dir
«
generale
»
,
della
invariabilità
degli
estimi
per
x
anni
,
e
d
'
or
innanzi
dirò
per
trent
'
anni
riferendomi
alla
legge
fondamentale
del
1886
,
invariabilità
dovuta
al
divieto
di
revisione
degli
estimi
prima
di
una
certa
scadenza
,
ovvero
quello
«
particolare
»
concesso
per
numero
variabile
di
anni
ai
singoli
miglioramenti
,
più
o
meno
a
seconda
dell
'
importanza
ad
ognuno
assegnate
dal
legislatore
.
Un
confronto
giova
a
mettere
in
luce
le
caratteristiche
diverse
dei
due
metodi
.
150
.
La
prima
è
che
il
metodo
particolare
concede
l
'
esenzione
unicamente
al
maggior
reddito
dovuto
alle
migliorie
,
laddove
quello
generale
la
attribuisce
a
questo
ed
insieme
a
quello
derivante
dalle
variazioni
relative
dei
prezzi
intervenute
durante
il
trentennio
.
Il
Serpieri
vuole
siano
in
proposito
trascurate
le
variazioni
apparenti
di
prezzo
dovute
a
rivalutazioni
monetarie
,
delle
quali
agevolmente
si
può
tener
conto
con
opportune
variazioni
delle
aliquote
delle
imposte
,
e
le
oscillazioni
di
breve
durata
,
che
si
debbono
ritenere
conguagliate
nei
prezzi
medi
assunti
nei
calcoli
di
stima
.
Paiono
importanti
invece
le
variazioni
di
prezzi
reali
di
indole
permanente
;
le
quali
conducano
ad
una
mutazione
notabile
nel
ricavo
relativo
delle
varie
colture
(
crisi
cerealicola
la
quale
diminuisce
il
reddito
dei
seminativi
in
confronto
ai
prati
,
ai
vigneti
,
uliveti
,
ecc
.
;
rottura
del
trattato
colla
Francia
,
la
quale
scema
il
reddito
dei
vigneti
non
suscettivi
di
protezione
doganale
in
confronto
ai
seminativi
protetti
dal
dazio
sui
cereali
,
ecc
.
ecc
.
)
,
nel
reddito
di
un
ceto
agricolo
in
confronto
all
'
altro
(
aumento
dei
salari
,
che
cresce
la
remunerazione
dei
lavoratori
manuali
della
terra
in
confronto
alla
rendita
dominicale
)
,
nel
reddito
della
terra
in
confronto
al
reddito
delle
industrie
o
dei
commerci
.
La
fissità
trentennale
degli
estimi
sembra
scorretta
,
perché
costringe
coloro
i
cui
redditi
sono
scemati
a
pagare
eccessivo
tributo
in
confronto
a
coloro
i
cui
redditi
non
sono
diminuiti
.
Ma
un
'
analisi
più
attenta
conduce
invece
a
conclusioni
favorevoli
alla
fissità
trentennale
.
Scema
il
reddito
della
terra
,
per
variazione
dei
prezzi
sfavorevole
alle
derrate
agricole
e
favorevole
ai
manufatti
,
in
confronto
al
reddito
delle
industrie
?
Il
fenomeno
non
riguarda
i
rapporti
relativi
delle
rendite
dominicali
o
dei
redditi
agrari
;
ai
quali
soltanto
badano
gli
estimi
catastali
.
Il
problema
non
è
di
revisione
di
questi
estimi
,
bensì
di
variazione
del
carico
della
terra
in
confronto
a
quello
delle
industrie
;
ed
essa
si
consegue
col
maneggio
delle
aliquote
relative
dei
redditi
fondiario
agrari
e
dei
redditi
mobiliari
.
Parimenti
,
se
diminuiscono
le
rendite
dominicali
in
confronto
ai
redditi
agrari
,
od
ai
compensi
del
lavoro
,
non
giova
,
a
rimediare
al
vizio
,
mettere
in
subbuglio
gli
estimi
catastali
;
ma
può
giovare
una
riduzione
dell
'
aliquota
del
tributo
fondiario
ed
un
innalzamento
di
quella
per
i
redditi
agrari
.
Rimane
,
sola
rilevante
,
la
variazione
relativa
«
interna
»
dei
prezzi
e
dei
redditi
dominicali
o
di
quelli
agrari
a
profitto
od
a
danno
dei
terreni
cerealicoli
in
confronto
ai
prativi
od
ai
vitati
od
a
quelli
destinati
ad
altre
colture
.
Anche
qui
,
pare
grandemente
dubbia
la
opportunità
di
una
frequente
mutazione
degli
estimi
,
allo
scopo
di
porre
rimedio
alla
sperequazione
.
Ché
questa
è
temporanea
e
dipendente
in
notabil
parte
dalla
volontà
umana
.
Certamente
non
si
può
d
'
un
tratto
trascorrere
dalle
colture
arboree
(
viti
,
uliveti
,
agrumeti
)
a
quelle
sative
o
prative
.
Ma
non
sono
sempre
impossibili
consociazioni
di
colture
,
ad
es
.
,
negli
interfilari
;
e
la
maggior
diligenza
nelle
colture
redditizie
insieme
con
una
tal
quale
trascuraggine
in
quelle
divenute
poco
remunerative
fa
sì
che
si
possano
seguire
gli
allettamenti
dei
prezzi
variabili
.
Anzi
,
se
v
'
ha
connotato
proprio
dei
rustici
è
quello
di
badare
sin
troppo
ai
prezzi
.
Salgono
sul
mercato
le
stime
dei
porci
?
E
tutti
si
affannano
a
procurarsene
e
si
pagano
prezzi
assurdi
per
gli
allevi
.
Ribassano
?
E
gli
allevatori
non
riescono
a
collocare
a
nessun
conto
i
porcellini
da
latte
.
Le
variazioni
dalle
colture
sative
alle
prative
,
dal
frumento
al
granoturco
sono
agevoli
;
e
non
presentano
difficoltà
insormontabili
le
mutazioni
nei
rapporti
tra
le
colture
dei
seminativi
a
vicenda
.
La
fissità
delle
stime
catastali
sembra
qui
essere
vantaggiosa
;
ché
essa
,
tenendo
alto
il
tributo
sui
terreni
destinati
a
colture
divenute
meno
vantaggiose
,
spinge
i
coltivatori
a
cercare
nel
tempo
stesso
,
con
una
appropriata
mutazione
di
colture
,
l
'
aumento
di
reddito
e
la
diminuzione
relativa
del
peso
tributario
.
Anzi
,
se
ben
si
guarda
,
la
fissità
trentennale
delle
stime
adempie
anche
qui
al
suo
ufficio
essenziale
;
che
è
di
incoraggiare
le
migliorie
e
di
punire
gli
agricoltori
pigri
ed
inabili
.
Che
è
infatti
il
passaggio
dalla
coltura
passiva
o
poco
redditizia
ad
una
più
remunerativa
se
non
una
miglioria
agricola
,
la
quale
merita
di
essere
incoraggiata
col
mantenere
invariato
il
carico
tributario
?
e
questa
invariabilità
non
è
punizione
acconcia
per
l
'
agricoltore
tardo
a
scorgere
la
convenienza
di
scemare
o
abbandonare
una
coltura
poco
remunerativa
?
Questa
prima
differenza
tra
i
due
metodi
sembra
dunque
far
pendere
la
bilancia
a
favore
della
esenzione
generale
trentennale
,
la
quale
incoraggia
,
oltre
alle
migliorie
tecniche
,
che
l
'
altro
metodo
unicamente
contempla
,
anche
quelle
economiche
,
che
sono
condizione
e
premessa
di
quelle
tecniche
.
151
.
Il
metodo
generale
,
dirò
inoltre
con
le
parole
stesse
del
Serpieri
,
«
assicura
a
tutti
i
miglioramenti
,
di
qualunque
natura
essi
siano
,
l
'
immunità
tributaria
per
un
lungo
periodo
di
tempo
;
il
metodo
particolare
lo
assicura
per
un
tempo
assai
breve
-
-
soli
5
anni
-
-
in
generale
,
salvo
più
lunghe
esenzioni
per
determinate
categorie
di
miglioramenti
»
.
Poiché
della
insufficienza
del
quinquennio
nessuno
dubita
;
e
poiché
il
trentennio
può
sembrare
ai
più
eccessivo
,
tenuto
conto
della
maggiore
rapidità
con
la
quale
gli
agricoltori
odierni
si
decidono
a
mutare
o
migliorar
colture
,
il
terreno
del
contendere
non
pare
grande
e
forse
non
è
difficile
che
il
ventennio
finisca
di
apparire
il
più
ragionevole
,
ad
eccezione
unicamente
dei
terreni
di
montagna
che
si
vuole
siano
rimboschiti
,
per
i
quali
un
periodo
anche
più
lungo
del
trentennio
si
impone
.
La
disputa
quindi
si
muta
in
altra
ed
è
la
seguente
:
152
.
Giova
meglio
concedere
l
'
immunità
tributaria
a
tutti
coloro
i
quali
compiano
quella
qualunque
miglioria
ad
essi
piaccia
o
soltanto
a
coloro
i
quali
compiano
quelle
migliorie
che
al
legislatore
piacque
incoraggiare
?
La
prima
specie
di
immunità
piace
sovratutto
agli
agricoltori
,
come
quella
la
quale
non
richiede
formalità
,
dichiarazioni
,
visite
preliminari
e
successive
di
ispettori
,
dimostrazioni
e
spese
,
laddove
la
seconda
impone
tutto
ciò
e
riesce
fastidiosissima
e
odiosa
al
rustico
,
il
quale
sospetta
nei
visitatori
anche
benevoli
l
'
uomo
foriero
di
angherie
e
di
balzelli
.
Ed
i
più
compiono
perciò
le
migliorie
,
ma
si
astengono
dal
denunciarle
,
fidando
nella
loro
buona
stella
,
affinché
l
'
ufficiale
del
catasto
non
le
veda
troppo
presto
e
non
li
sottoponga
a
cresciuta
imposta
.
153
.
Ma
la
differenza
ora
detta
non
si
limita
a
cotale
vantaggio
psicologico
,
pur
di
fatto
rilevantissimo
;
ma
pone
una
domanda
capitale
:
è
meglio
lasciar
la
scelta
delle
migliorie
all
'
agricoltore
(
metodo
generale
trentennale
)
od
attribuirla
al
legislatore
(
metodo
particolare
dell
'
esenzione
alle
singole
colture
)
?
Il
quesito
appena
posto
,
è
,
agli
occhi
di
chi
scrive
,
risoluto
.
Abbia
fiducia
,
chi
vuole
,
nella
sapienza
del
legislatore
in
punto
a
faccende
economiche
,
non
io
certo
.
L
'
ufficio
del
legislatore
è
gravissimo
anche
in
queste
faccende
ed
il
suo
intervento
deve
essere
quotidiano
,
minuzioso
e
lungimirante
;
ma
non
è
quello
del
maestro
di
scuola
,
il
quale
insegna
ai
bambini
a
compitare
ed
a
formar
lettere
e
parole
,
sibbene
quello
del
giudice
il
quale
pone
i
limiti
di
quel
che
è
lecito
di
fare
e
di
quel
che
,
nell
'
interesse
generale
,
è
vietato
.
A
costruire
strade
nazionali
,
comunali
,
poderali
,
a
bonificar
paludi
,
a
rimboschir
montagne
,
ad
arginare
fiumi
e
torrenti
,
a
rassodar
terreni
semoventi
,
a
dar
sicurezza
,
lo
stato
ha
tanto
da
fare
da
non
bastar
generazioni
.
Non
occorre
che
esso
si
impacci
ad
insegnare
ai
rustici
a
coltivar
frumento
invece
di
patate
,
ulivi
invece
di
viti
,
cavoli
al
posto
di
fiori
.
Tutte
cose
che
il
rustico
,
ammaestrato
dall
'
esperienza
e
dai
cattedratici
-
-
queste
sì
,
le
scuole
agrarie
,
sono
compito
degli
enti
pubblici
!
!
-
-
e
spinto
dal
tornaconto
conosce
meglio
degli
uomini
pubblici
.
Se
poi
lo
stato
voglia
incoraggiare
taluna
coltura
o
miglioria
particolare
,
reputata
essenziale
a
determinati
fini
pubblici
,
usi
,
come
del
resto
fa
,
invece
dello
strumento
tributario
,
quello
ben
più
efficace
del
premio
:
ad
abitazioni
rustiche
,
a
silos
,
a
concimaie
,
a
condotte
d
'
acqua
,
a
bonifiche
.
Il
premio
può
essere
commisurato
al
costo
dell
'
opera
compiuta
,
il
premio
è
finanziariamente
onesto
,
perché
mette
in
luce
e
fa
discutere
l
'
onere
imposto
all
'
erario
,
mentre
l
'
esenzione
par
lieve
cosa
e
può
essere
onerosa
;
il
premio
non
scoraggia
dalle
formalità
e
dalle
visite
il
rustico
,
il
quale
sa
di
dover
dimostrare
di
aver
compiuto
l
'
opera
atta
a
fargli
conferire
il
premio
atteso
.
Pur
sotto
questo
rispetto
il
metodo
generale
trentennale
pare
preferibile
al
metodo
particolare
delle
esenzioni
date
a
scelta
del
legislatore
.
154
.
Il
metodo
generale
osserva
meglio
la
regola
imperativa
dell
'
epoca
unica
catastale
(
cfr
.
sopra
§
§
112
sg
.
)
;
ma
urta
contro
l
'
ostacolo
della
impossibilità
di
compiere
le
revisioni
nell
'
attimo
di
tempo
a
ciò
occorrente
.
Il
vizio
pare
dovuto
più
che
al
principio
in
se
stesso
,
alla
lunghezza
interminabile
della
formazione
del
nuovo
catasto
in
base
alla
legge
del
1886
.
Compiuto
questo
,
nulla
vieta
che
le
revisioni
tecniche
(
per
alluvioni
,
avulsioni
,
divisioni
ereditarie
e
compre
vendite
)
delle
mappe
catastali
non
proseguano
ininterrottamente
,
sì
da
tener
la
mappa
sempre
aggiornata
;
e
nulla
vieta
che
ad
ogni
vent
'
anni
si
proceda
ad
una
revisione
generale
.
La
prestezza
con
la
quale
si
compie
l
'
odierna
revisione
generale
,
a
catasto
non
del
tutto
ultimato
,
è
prova
che
le
revisioni
non
sono
impresa
alla
quale
si
attagli
necessariamente
il
connotato
della
lunga
durata
.
155
.
Resta
il
rimprovero
sostanziale
al
metodo
«
generale
»
,
che
si
potrebbe
dire
«
della
ghigliottina
»
.
L
'
approssimarsi
della
scadenza
del
trentennio
o
ventennio
significa
la
cessazione
di
ogni
stimolo
alle
migliorie
,
anzi
il
nascere
di
un
interesse
ad
aspettare
trascorra
la
data
fatale
.
Chi
migliori
il
fondo
uno
o
due
o
cinque
anni
prima
della
scadenza
del
trentennio
godrà
dell
'
immunità
per
il
maggior
reddito
della
miglioria
solo
per
uno
o
due
o
cinque
anni
;
e
poiché
talune
migliorie
(
impianto
di
vigneti
,
frutteti
,
agrumeti
,
uliveti
)
dànno
frutto
solo
dopo
trascorsi
tre
o
cinque
o
dieci
anni
,
cessa
del
tutto
lo
stimolo
a
migliorare
;
e
giova
attendere
la
fine
della
revisione
trentennale
per
fruire
della
esenzione
per
lungo
periodo
.
Né
si
può
rendere
mobile
il
trentennio
,
datandolo
dall
'
inizio
della
miglioria
,
perché
ciò
importerebbe
rinuncia
al
principio
dell
'
epoca
catastale
unica
.
156
.
Il
vizio
ora
detto
non
è
peculiare
alle
revisioni
a
lunghi
intervalli
,
con
fissità
intermedia
delle
stime
.
Esso
si
riscontra
anche
in
altri
casi
,
ad
esempio
in
quello
delle
concessioni
di
pubbliche
imprese
.
La
società
,
la
quale
abbia
ottenuto
la
concessione
di
tranvia
o
gazometro
o
forza
idraulica
per
trent
'
anni
,
non
ha
interesse
,
a
mano
a
mano
che
si
avvicina
la
scadenza
,
ad
impiegar
nuovi
capitali
,
a
fare
impianti
nuovi
costosi
,
dei
quali
non
potrebbe
godere
i
frutti
per
un
periodo
bastevole
di
tempo
.
Gli
ultimi
cinque
o
dieci
anni
della
concessione
sono
tempi
di
inerzia
e
di
decadenza
tecnica
,
di
sfruttamento
di
quel
che
si
è
costruito
in
passato
,
di
assenza
di
nuove
iniziative
.
Si
provvede
con
espedienti
varii
,
quali
la
rinnovazione
anticipata
della
concessione
,
il
diritto
di
riscatto
anticipato
da
parte
dell
'
ente
,
la
garanzia
di
parziale
rimborso
per
gli
investimenti
di
capitali
compiuti
dopo
una
certa
epoca
e
simili
.
157
.
Parimenti
si
può
pensare
ad
espedienti
atti
ad
eliminare
il
danno
dell
'
avvicinarsi
della
scadenza
,
con
una
acconcia
combinazione
del
metodo
generale
con
quello
particolare
.
Rimanendo
in
vita
il
primo
,
con
la
garanzia
dell
'
esenzione
universale
di
tutte
le
migliorie
senza
uopo
di
dichiarazioni
,
formalità
,
visite
,
collaudi
,
si
può
attribuire
all
'
agricoltore
il
diritto
di
denunciare
in
qualsiasi
momento
le
migliorie
che
egli
intenda
apportare
al
fondo
e
per
il
cui
maggior
reddito
egli
godrà
dell
'
immunità
tributaria
trentennale
o
ventennale
.
Ognuno
farà
suoi
conti
e
giudicherà
,
avvicinandosi
l
'
epoca
della
revisione
catastale
,
se
gli
convenga
compiere
la
miglioria
,
standosi
zitto
e
correndo
il
rischio
della
tassazione
intera
dopo
la
revisione
,
ovvero
denunciandola
e
sottoponendosi
alle
formalità
necessarie
per
ottenere
un
congruo
prolungamento
del
nuovo
trentennio
catastale
della
esenzione
per
l
'
eccesso
di
reddito
dovuto
alla
miglioria
.
L
'
espediente
è
già
in
uso
per
le
esenzioni
particolari
ora
vigenti
e
non
turba
le
revisioni
periodiche
.
L
'
art
.
14
del
r
.
d
.
l
.
4
aprile
1939
stabilisce
invero
che
«
le
esenzioni
temporanee
dalla
maggiore
imposta
sugli
incrementi
di
reddito
,
comunque
concesse
,
non
possono
dar
luogo
alla
iscrizione
in
catasto
di
estimi
non
rispondenti
allo
stato
di
fatto
,
ma
hanno
effetto
solo
nei
confronti
dell
'
imposta
»
.
Nel
catasto
si
iscrive
cioè
l
'
estimo
corretto
1000
risultante
dalla
revisione
,
ma
l
'
imposta
si
applica
,
sino
alla
fine
del
periodo
di
esenzione
,
solo
su
x
.
A
quanto
ammonta
x
?
a
500
estimo
vecchio
ovvero
a
600
,
quale
sarebbe
l
'
estimo
nuovo
se
si
facesse
astrazione
del
maggior
reddito
dei
miglioramenti
esenti
?
A
ragion
veduta
pare
si
debba
dire
600
,
perché
il
legislatore
promise
l
'
esenzione
solo
al
reddito
della
specifica
miglioria
denunciata
,
che
è
400
,
e
non
all
'
aumento
generale
di
reddito
(
e
potrebbe
essere
diminuzione
)
dovuto
al
complesso
delle
variazioni
economiche
verificatesi
nel
trentennio
,
che
si
vuole
colpito
allo
scadere
preciso
di
ogni
trentennio
.
Non
deve
tacersi
che
la
differenza
fra
l
'
imponibile
nuovo
e
quello
vecchio
è
quantità
facilmente
calcolabile
,
laddove
la
differenza
fra
due
imponibili
nuovi
,
quello
rispondente
allo
stato
di
fatto
e
quello
che
esisterebbe
in
assenza
della
miglioria
denunciata
è
quantità
teorica
che
al
rustico
può
sembrare
arbitraria
.
Ma
l
'
ossequio
alla
perequazione
comanda
di
scegliere
questa
seconda
quantità
,
la
quale
del
resto
non
sarà
ardua
fatica
rendere
plausibile
all
'
agricoltore
alacre
e
progressivo
,
solo
atto
a
fare
migliorie
e
più
a
denunciarle
agli
uffici
catastali
.
Capitolo
settimo
Proposta
di
una
immaginaria
unità
catastale
di
stima
158
.
Un
ultimo
,
forse
il
più
arduo
e
perciò
non
avvertito
,
problema
deve
ancora
essere
posto
.
Discutendo
la
data
della
revisione
in
corso
,
il
ministro
alle
finanze
ricordava
che
la
revisione
generale
degli
estimi
fondiari
ordinata
nel
1923
presentò
«
il
grave
difetto
di
essere
stata
condotta
in
un
periodo
in
cui
i
prezzi
non
solo
erano
instabili
,
ma
avevano
subíto
il
massimo
di
oscillazioni
,
in
cerca
di
un
nuovo
equilibrio
relativo
alla
situazione
economica
post
bellica
»
;
e
,
citando
la
prima
stesura
del
presente
scritto
,
ricordava
le
mie
osservazioni
intorno
alla
impossibilità
nella
quale
si
trovarono
gli
ufficiali
stimatori
del
1923
,
vissuti
in
mezzo
all
'
equilibrio
di
costi
,
salari
,
profitti
e
rendite
formatosi
sulla
base
dell
'
inflazione
monetaria
,
di
rivivere
i
prezzi
,
i
salari
,
i
costi
,
le
rendite
esistenti
prima
del
1914
in
un
ambiente
tutto
diverso
,
ed
il
mio
auspicio
che
agli
estimi
del
1923
si
sostituissero
estimi
definitivi
,
calcolati
in
momento
di
moneta
stabilizzata
,
momento
che
dovevasi
presumere
dovesse
cadere
verso
l
'
anno
1940
.
Il
ministro
ritiene
che
la
odierna
stima
trovi
ambiente
propizio
alla
buona
condotta
delle
operazioni
di
stima
ed
elenca
varie
ragioni
in
suffragio
della
sua
opinione
:
I
)
La
politica
di
stabilizzazione
dei
prezzi
in
agricoltura
,
che
,
iniziata
nel
1934
,
è
ora
integrata
dal
sistema
degli
ammassi
e
della
fissazione
dei
prezzi
per
la
maggioranza
oramai
dei
prodotti
della
terra
,
consente
di
dare
agli
estimi
una
base
sufficientemente
stabile
(
Revel
,
p.12
)
.
2
)
La
stima
riferendosi
al
periodo
compreso
tra
il
I
°
gennaio
1937
e
la
fine
delle
operazioni
catastali
(
presumibilmente
31
dicembre
1941
)
è
fondata
su
prezzi
i
quali
hanno
raggiunto
,
in
conseguenza
dell
'
allineamento
della
lira
decretato
il
5
ottobre
1936
,
un
livello
bastantemente
stabile
(ibid.,
p
.
21
)
.
3
)
La
necessità
della
nostra
difesa
costringendoci
a
vivere
in
regime
di
economia
chiusa
(ibid.,
p
.
64
)
ha
facilitato
quella
disciplina
del
mercato
interno
la
quale
è
condizione
necessaria
della
politica
di
stabilizzazione
dei
prezzi
.
159
.
Par
dubbio
che
le
circostanze
ora
citate
contribuiscano
effettivamente
a
quella
stabilità
dell
'
equilibrio
dei
prezzi
e
dei
costi
,
la
quale
è
detta
condizione
necessaria
per
la
formazione
di
estimi
catastali
duraturi
.
Alcune
sono
evidentemente
contingenti
e
determinate
dallo
stato
presente
di
guerra
.
Non
è
affatto
probabile
che
il
livello
dei
prezzi
e
dei
costi
esistenti
in
regime
di
mercato
chiuso
a
causa
di
blocchi
e
controblocchi
,
di
divieti
e
di
impossibilità
di
importazione
e
di
esportazione
,
di
scambi
compensati
e
contingentati
possa
durare
quando
,
col
ritorno
della
pace
,
necessariamente
si
riattivino
le
correnti
dei
traffici
internazionali
,
sia
che
esse
siano
limitate
a
taluni
ampi
continenti
od
estese
di
nuovo
a
tutto
il
mondo
.
La
politica
degli
ammassi
e
delle
pedisseque
determinazioni
d
'
impero
dei
prezzi
è
anch
'
essa
collegata
con
lo
stato
di
guerra
.
Ma
se
una
situazione
di
pace
dovesse
ristabilirsi
,
la
necessità
in
cui
si
troveranno
tutti
i
paesi
di
riprendere
i
rapporti
commerciali
reciproci
,
renderà
pressoché
impossibile
il
funzionamento
di
così
rigide
economie
chiuse
.
Commercio
vuol
dire
pieghevolezza
ed
elasticità
.
Ammassi
e
prezzi
d
'
impero
significano
rigidità
e
mercato
chiuso
.
L
'
uno
è
incompatibile
con
l
'
altro
.
Il
mercato
chiuso
è
logico
in
una
economia
bellica
;
è
inverosimile
ed
instabilissimo
in
un
'
economia
di
pace
.
Dunque
,
se
non
si
voglia
supporre
perpetuo
lo
stato
di
guerra
,
ossia
impossibile
il
conseguimento
degli
scopi
per
cui
un
paese
si
deliberò
alla
guerra
,
uopo
è
supporre
che
ritorni
il
tempo
di
pace
e
diventi
allora
palese
la
incompatibilità
del
mercato
chiuso
e
del
regime
di
prezzi
in
quello
prevalente
col
nuovo
ordine
pacifico
internazionale
.
160
.
Che
l
'
equilibrio
dei
prezzi
del
periodo
catastale
di
stima
193741
seguito
all
'
allineamento
della
lira
decretato
il
5
ottobre
1936
con
la
riduzione
del
41
%
del
contenuto
aureo
della
lira
possa
essere
considerato
stabile
è
ipotesi
della
quale
il
fondamento
appare
assai
fragile
.
Basta
gittare
lo
sguardo
sull
'
assai
istruttivo
riassunto
riprodotto
(
p
.
26
)
nella
relazione
del
ministro
alle
finanze
delle
«
proposte
della
confederazione
fascista
degli
agricoltori
per
assicurare
prezzi
equamente
remunerativi
per
i
principali
prodotti
agricoli
»
,
per
convincersi
nulla
essere
più
labile
dei
prezzi
giudicati
stabilmente
remunerativi
dai
competenti
:
Ad
appena
tre
anni
di
distanza
quanto
appaiono
antiquati
ed
irreali
i
prezzi
che
erano
attuali
od
erano
reputati
remunerativi
nel
1939
!
Rendita
dominicale
e
reddito
agrario
sarebbero
annullati
,
se
gli
agricoltori
dovessero
vendere
a
codesti
prezzi
i
loro
prodotti
.
Muteranno
ancora
,
non
si
sa
se
in
più
o
in
meno
e
,
sovratutto
,
nonostante
vincoli
e
grida
,
sembrano
irremissibilmente
destinati
a
variare
ancor
più
,
sinché
non
abbia
tregua
la
incertezza
politica
ed
economica
che
travaglia
il
mondo
.
161
.
Non
che
avviarci
verso
il
1940
ad
un
equilibrio
stabile
di
prezzi
,
siamo
giunti
in
ogni
paese
del
mondo
a
siffatto
grado
di
instabilità
da
non
conoscere
più
il
significato
dell
'
unità
monetaria
.
Nessuno
sa
che
cosa
significhino
lira
sterlina
,
franco
,
marco
,
lira
,
corona
.
Queste
sono
parole
le
quali
hanno
significazione
quando
si
sappia
con
esattezza
quale
sia
il
contenuto
in
oro
,
argento
,
rame
od
altra
qualsivoglia
materia
definita
per
peso
e
titolo
;
e
non
basta
la
definizione
,
ma
occorre
che
la
unità
monetaria
sia
in
qualunque
istante
senza
alcuna
difficoltà
od
investigazione
permutabile
dalla
forma
cartacea
alla
forma
materiale
(
aurea
,
argentea
,
ecc
.
)
.
Ma
questa
condizione
senza
la
quale
nessuna
unità
monetaria
è
pensabile
non
era
soddisfatta
fin
da
prima
della
guerra
presente
in
verun
paese
del
mondo
.
Difettava
altresì
quel
surrogato
della
permutabilità
in
una
qualsiasi
materia
che
è
la
permutabilità
,
a
rapporto
fisso
,
in
altra
unità
monetaria
.
Se
il
marco
tedesco
si
mutasse
,
o
si
fosse
mutato
innanzi
che
la
guerra
interrompesse
i
rapporti
commerciali
,
in
un
multiplo
o
quoziente
fisso
della
lira
sterlina
,
del
dollaro
,
del
franco
,
della
lira
si
sarebbe
potuto
lamentare
la
mancanza
della
permutabilità
diretta
del
marco
e
delle
altre
specie
di
monete
,
ma
si
sarebbe
almeno
potuto
constatare
che
le
diverse
unità
monetarie
dei
diversi
paesi
del
mondo
erano
legate
tra
loro
da
un
rapporto
determinato
,
sicché
,
conosciuto
quello
,
si
sarebbe
avuto
un
'
idea
approssimativa
della
generale
loro
podestà
d
'
acquisto
.
Mai
no
.
È
risaputo
che
il
marco
tedesco
ha
,
in
virtù
di
precise
norme
legislative
,
rapporti
variabili
con
le
altre
monete
,
a
seconda
dell
'
uso
a
cui
esso
è
fatto
servire
;
sicché
accanto
al
marco
tipo
,
il
quale
acquista
lire
italiane
7,60
,
vi
sono
altri
marchi
,
identici
nella
forma
e
nel
nome
,
dei
quali
si
leggono
sui
giornali
quotazioni
ufficiali
degradanti
sino
ad
una
sesta
parte
di
quello
.
Sono
note
in
Italia
le
lire
cosidette
turistiche
ed
operaie
,
di
cui
sono
ufficialmente
pubblicati
e
variati
i
rapporti
con
le
altre
monete
;
ed
in
pratica
sono
o
furono
conosciute
altre
specie
di
lire
:
lira
cotone
,
lira
seta
,
lira
lana
,
delle
quali
se
non
si
pubblicano
ufficialmente
i
corsi
,
sono
o
furono
dalle
autorità
ministeriali
o
corporative
competenti
comunicate
a
chi
di
ragione
le
norme
regolatrici
osservando
le
quali
è
o
fu
legale
ed
anzi
consigliato
procurarsi
,
per
ogni
lira
,
una
quantità
di
lire
sterline
o
dollari
o
marchi
diversa
da
quella
ordinaria
;
ma
queste
lire
sterline
o
dollari
o
marchi
non
servono
o
servirono
per
fare
acquisti
in
generale
,
ma
solo
per
comprare
o
vendere
cotone
o
lana
o
seta
.
La
procedura
con
cui
i
variabili
rapporti
con
le
unità
monetarie
si
attuano
è
complicata
assai
;
ma
qui
la
si
ricorda
a
riprova
della
quasi
impossibilità
nella
quale
ci
avvolgiamo
e
ci
avvolgeremo
non
si
sa
per
quanto
tempo
ancora
di
definire
l
'
unità
monetaria
,
la
quale
pur
dovrebbe
essere
il
metro
misuratore
di
tutte
le
contrattazioni
.
In
verità
,
sembra
che
la
maniera
amministrativa
dell
'
intervento
dello
stato
nelle
faccende
economiche
abbia
recata
la
conseguenza
della
scomparsa
del
metro
misuratore
monetario
.
L
'
intervento
giuridico
,
invero
,
pone
le
condizioni
,
talvolta
minutissime
,
dell
'
azione
degli
uomini
;
ma
entro
i
limiti
posti
,
gli
uomini
liberamente
operano
e
per
operare
hanno
necessità
di
un
metro
monetario
col
quale
definire
le
contrattazioni
reciproche
.
Ma
se
l
'
intervento
statale
ha
indole
amministrativa
,
lo
stato
può
dire
,
a
seconda
dei
fini
suoi
pubblici
,
a
tale
industriale
:
tu
venderai
le
tue
cotonate
nel
paese
X
ed
io
ti
darò
10
lire
per
ogni
unità
monetaria
di
quel
paese
;
e
se
le
vendi
nel
paese
Y
ti
darò
15
lire
per
la
relativa
unità
monetaria
;
anche
se
tra
di
loro
le
unità
monetarie
X
ed
Y
sono
uguali
.
In
regime
di
intervento
giuridico
,
la
cosa
non
potrebbe
continuare
,
perché
l
'
industriale
si
rivolgerebbe
senz
'
altro
tutto
al
paese
Y
,
sicché
ivi
i
prezzi
cadrebbero
e
salirebbero
in
X
sino
ad
uguagliarsi
.
Ma
in
regime
di
intervento
amministrativo
,
l
'
industriale
non
può
far
ciò
,
ché
lo
stato
,
con
ordini
peculiari
-
-
ed
in
ciò
si
distingue
l
'
intervento
amministrativo
da
quello
giuridico
-
-
stabilisce
con
un
piano
produttivo
di
tempo
in
tempo
variato
,
quanto
egli
debba
produrre
,
e
quanto
esportare
nel
paese
X
e
,
rispettivamente
,
in
Y
.
162
.
Sebbene
le
mie
preferenze
siano
per
l
'
intervento
giuridico
,
uopo
è
constatare
che
oggi
prevale
e
probabilmente
prevarrà
per
molto
tempo
il
metodo
amministrativo
.
A
voler
usare
linguaggio
di
paragone
,
direi
che
il
metodo
amministrativo
tende
ad
allargare
alle
cose
monetarie
ed
in
genere
a
quelle
economiche
il
metodo
tradizionalmente
usato
nelle
cose
tributarie
.
Qui
,
si
è
sempre
usata
una
regola
diversa
di
misurare
il
prezzo
dei
pubblici
servizi
diversa
da
quella
usata
per
misurare
i
beni
privati
.
Del
pane
di
quella
forma
e
di
quella
qualità
tutti
,
poveri
mediocri
e
ricchi
pagano
sul
mercato
privato
il
medesimo
prezzo
,
ad
ipotesi
2
lire
al
chilogrammo
.
Ma
del
bene
pubblico
«
difesa
nazionale
»
,
anche
se
il
vantaggio
sia
identico
per
ogni
cittadino
,
il
povero
può
essere
chiamato
a
pagare
il
prezzo
di
una
lira
,
il
mediocre
in
50
,
il
ricco
in
1000
lire
.
Prevale
il
criterio
che
il
prezzo
pagato
non
sia
uguale
per
l
'
identica
unità
dello
stesso
bene
,
ma
diversissimo
a
seconda
delle
facoltà
del
cittadino
.
Lo
stato
giudica
,
secondo
regole
da
lui
poste
,
quale
sia
la
attitudine
a
pagare
dei
cittadini
,
e
secondo
il
suo
giudizio
li
chiama
a
pagare
.
È
chiaro
che
,
rispetto
ai
beni
pubblici
,
la
unità
monetaria
non
ha
il
medesimo
significato
per
tutti
i
cittadini
;
ma
se
si
trova
in
mano
al
povero
essa
compra
ad
ipotesi
una
unità
di
beni
pubblici
,
se
in
mano
al
mediocre
una
cinquantesima
e
se
in
mano
al
ricco
una
millesima
parte
della
medesima
unità
dell
'
identico
bene
pubblico
.
A
mano
a
mano
che
il
metodo
dell
'
intervento
amministrativo
acquista
forza
,
il
criterio
usato
per
i
tributi
si
estende
a
campi
più
vasti
.
Quasi
non
ne
siamo
fatti
accorti
,
perché
i
modi
di
applicazione
di
esso
sono
variabilissimi
ed
insospettati
.
Si
disse
già
delle
diverse
specie
di
unità
monetaria
nei
rispetti
dei
rapporti
internazionali
di
viaggio
,
di
emigrazione
,
di
esportazione
ed
importazione
.
Che
cosa
vogliono
dire
,
inoltre
,
gli
obblighi
fatti
ai
fabbricanti
di
scarpe
e
di
vestiti
di
destinare
tanta
parte
delle
materie
prime
,
che
essi
conseguono
a
mezzo
di
enti
pubblici
a
ciò
destinati
,
alla
produzione
di
scarpe
o
vestiti
tipici
da
cedersi
a
dati
prezzi
,
inferiori
a
quelli
praticati
per
scarpe
o
vestiti
esenti
dal
vincolo
o
poco
diversi
?
Voglion
dire
che
la
unità
monetaria
in
mano
di
colui
il
quale
acquista
quelle
scarpe
e
quei
vestiti
ha
una
capacità
d
'
acquisto
diversa
da
quella
che
essa
ha
in
mano
di
chi
,
per
definizione
del
legislatore
o
per
autoelezione
(
determinata
a
sua
volta
dalle
facoltà
economiche
proprie
o
dal
costume
)
acquista
altri
tipi
di
vestiti
o
di
scarpe
.
Le
considerazioni
ora
fatte
non
hanno
per
iscopo
di
criticare
il
trapasso
,
il
quale
sta
verificandosi
sotto
i
nostri
occhi
dalla
unità
monetaria
unica
alla
unità
monetaria
molteplice
.
Sebbene
l
'
esperienza
sinora
fatta
in
proposito
non
sia
conclusiva
,
non
si
può
escludere
che
il
nuovo
sistema
si
radichi
,
e
,
divenuto
stabile
,
sia
ritenuto
conforme
agli
ideali
di
giustizia
che
gli
uomini
si
propongono
di
conseguire
.
O
non
ritengono
forse
essi
corretto
che
il
povero
paghi
1
lira
,
il
mediocre
50
ed
il
ricco
1000
lire
per
ottenere
dallo
stato
i
medesimi
servigi
?
Perché
dovremmo
ritenere
illogico
che
gli
uomini
vogliano
che
la
unità
monetaria
abbia
,
nonostante
la
uguale
denominazione
,
una
potenza
d
'
acquisto
diversa
in
mano
a
Tizio
ed
a
Sempronio
,
e
diversa
ancora
per
lo
stesso
Tizio
a
seconda
che
egli
acquisti
la
medesima
unità
di
merce
sul
mercato
X
o
su
quello
Y
?
163
.
Intendo
dalle
cose
dette
trarre
invece
un
'
altra
deduzione
:
non
potersi
presumere
che
le
stime
delle
rendite
dominicali
e
dei
redditi
agrari
oggi
in
corso
rispondano
ad
una
situazione
di
equilibrio
stabile
dei
prezzi
e
dei
costi
,
quale
,
a
moneta
stabilizzata
,
mi
auguravo
potesse
essere
l
'
anno
1940
.
Esse
saranno
stime
proprie
del
tempo
19371940
,
tempo
diverso
da
quello
precedente
e
probabilmente
da
quelli
che
stanno
per
seguirlo
.
Il
tempo
scelto
non
è
privo
di
pregi
;
poiché
non
era
,
per
la
più
parte
,
di
grossa
guerra
guerreggiata
in
Europa
;
né
era
posto
nei
tratti
più
bassi
o
più
alti
della
curva
del
ciclo
economico
iniziato
verso
il
1929
.
Erano
passati
gli
anni
della
crisi
più
acerba
e
non
erano
accentuati
i
segni
di
rialzi
eccessivi
di
prezzo
;
sicché
poteva
,
quel
tempo
,
considerarsi
di
una
certa
prosperità
agricola
,
senza
troppo
slancio
tuttavia
.
Alcuni
prezzi
erano
vincolati
,
ma
altri
no
;
e
la
libertà
di
movimento
di
questi
ultimi
contrappesava
quel
che
di
artificioso
poteva
essere
nei
primi
.
Tutto
sommato
,
poiché
i
tempi
di
perfetta
stabilità
sono
come
l
'
araba
fenice
che
tutti
sanno
che
c
'
è
ma
nessuno
ha
mai
visto
,
non
vedo
perché
il
tempo
del
193740
non
dovesse
essere
scelto
per
la
nuova
stima
dei
redditi
dominicali
ed
agrari
.
Esso
non
ha
l
'
attributo
di
conformità
alla
situazione
dei
prezzi
,
dei
costi
e
dei
redditi
posteriori
al
1940;
ma
qual
mai
epoca
può
pretendere
a
possedere
siffatto
dono
profetico
?
Le
stime
catastali
costruite
su
quella
base
segnaleranno
rendite
dominicali
e
redditi
agrari
quali
esistevano
nel
193740;
e
non
avranno
se
non
un
rapporto
ognora
più
tenue
con
le
rendite
ed
i
redditi
dei
tempi
che
son
già
venuti
e
di
quelli
che
verranno
in
seguito
.
164
.
La
conclusione
può
turbare
coloro
i
quali
opinano
che
le
stime
tributarie
debbano
rispecchiare
la
realtà
effettiva
in
cifre
monetarie
assolute
dei
redditi
dei
contribuenti
;
non
turba
me
,
che
ho
opinione
tutt
'
affatto
diversa
.
Che
monta
se
il
reddito
di
quel
tal
fondo
stimato
in
1000
lire
all
'
ettaro
nel
193740
,
sarà
nel
1945
cresciuto
a
2000
lire
o
ribassato
a
500
?
Nulla
,
al
punto
di
vista
tributario
.
Teniamo
ben
fermo
:
-
-
che
la
corretta
ripartizione
dell
'
imposta
non
esige
affatto
la
conoscenza
dei
redditi
reali
effettivi
dei
contribuenti
;
bensì
quella
dei
redditi
relativi
.
Non
ha
nessunissima
importanza
sapere
che
Tizio
e
Caio
hanno
redditi
di
1000
e
5000
ovvero
,
rispettivamente
,
di
10
000
e
50
000
lire
;
ed
importa
invece
esclusivamente
sapere
che
quei
due
redditi
stanno
fra
di
loro
nel
rapporto
di
I
a
5
.
Se
noi
conosciamo
il
rapporto
,
saremo
sempre
in
grado
di
far
pagare
a
Caio
imposta
quintupla
di
quella
attribuita
a
Tizio
;
che
è
tutto
quel
che
si
deve
fare
in
argomento
di
imposte
reali
;
-
-
che
la
corretta
ripartizione
dell
'
imposta
non
esige
affatto
di
conoscere
le
variazioni
quotidiane
o
annuali
o
quinquennali
di
quel
rapporto
.
Se
la
scoperta
della
invariabilità
delle
stime
catastali
e
della
ordinarietà
della
base
imponibile
è
davvero
,
come
ho
cercato
dimostrare
nel
presente
saggio
,
la
conquista
più
alta
della
scienza
e
della
legislazione
tributaria
italiana
(
cfr
.
§
§
7980
,
ed
in
questa
appendice
il
capitolo
quarto
)
è
pregio
massimo
del
catasto
mantenere
invariato
quel
rapporto
per
lungo
periodo
di
tempo
,
che
è
il
trentennio
od
almeno
il
ventennio
.
165
.
Dalle
premesse
ora
poste
,
discende
logicamente
che
,
trascorso
l
'
istante
193740
e
chiuse
le
stime
,
noi
possiamo
fare
astrazione
dall
'
unità
monetaria
,
nella
quale
le
stime
sono
state
compiute
.
Muti
la
capacità
d
'
acquisto
della
lira
,
scemi
o
cresca
,
si
compiano
o
non
altri
allineamenti
,
si
sostituisca
alla
lira
oro
la
lira
lavoro
od
altra
specie
qualsiasi
di
moneta
,
ai
fini
catastali
non
importa
.
L
'
unità
monetaria
nella
quale
sono
espresse
le
stime
catastali
ha
cessato
ipso
facto
di
essere
una
quantità
concreta
.
Essa
è
divenuta
un
simbolo
,
un
mero
indice
di
rapporto
.
Essa
serve
a
segnalare
le
situazioni
rispettive
dei
varii
contribuenti
,
dei
varii
fondi
,
delle
varie
particelle
relativamente
l
'
uno
all
'
altro
.
Sarebbe
anzi
opportuno
di
trovar
maniera
di
staccare
il
simbolo
dalla
cosa
materiale
che
fu
per
un
istante
alla
sua
radice
.
Nei
vecchi
catasti
la
verità
fondamentale
che
le
valutazioni
erano
meramente
relative
era
stata
ben
compresa
.
La
lira
catastale
non
era
una
lira
effettiva
,
ma
di
conto
od
immaginaria
.
Come
prima
della
rivoluzione
francese
era
nota
e
dappertutto
usitata
nelle
cose
monetarie
la
lira
immaginaria
o
lira
di
conto
,
così
usitavasi
nei
vecchi
catasti
una
lira
immaginaria
.
Carlo
Cattaneo
lapidariamente
aveva
scolpito
(
cfr
.
sopra
nel
§
79
)
il
metodo
tenuto
nel
catasto
milanese
:
«
Si
estimò
in
una
moneta
ideale
,
chiamata
scudo
,
il
valor
comparativo
d
'
ogni
proprietà
»
.
Nei
catasti
piemontesi
del
Settecento
,
non
si
faceva
menzione
della
lira
,
come
quella
che
avrebbe
fatto
sorgere
ricordi
delle
monete
effettivamente
correnti
e
delle
tradizionali
divisioni
della
lira
in
20
soldi
e
di
questi
in
12
denari
;
e
,
ragionandosi
diversamente
da
luogo
a
luogo
,
in
talun
luogo
si
cominciava
dal
soldo
e
questo
si
divideva
in
10
denari
,
ed
il
denaro
in
10
punti
ed
il
punto
in
10
atomi
.
«
Il
totale
registro
»
od
estimo
del
comune
-
-
recitava
la
ricapitolazione
degli
estimi
del
catasto
di
un
comune
piemontese
nel
1793
-
-
«
rileva
a
soldi
1819
,
denari
8
,
punti
2
ed
atomi
1»
.
Dove
è
manifesto
che
chi
avesse
voluto
ridurre
le
cifre
a
numeri
meno
grossi
avrebbe
potuto
dividendo
i
soldi
per
il
divisore
tradizionale
20
,
scrivere
lire
90
,
soldi
19
,
denari
8
,
punti
2
ed
atomi
1»
.
Ma
forse
non
si
era
voluto
,
e
s
'
era
adottato
un
sistema
decimale
allora
ignoto
in
Piemonte
a
bell
'
apposta
per
far
penetrare
bene
nella
testa
dei
proprietari
che
allora
si
chiamavano
registranti
,
essere
quelli
numeri
immaginari
o
di
conto
,
soldi
di
registro
,
ossia
indici
della
quota
parte
che
ad
essi
toccava
di
assolvere
delle
spese
comunali
,
fra
le
quali
spese
si
noverava
il
pagamento
all
'
erario
della
imposta
fondiaria
o
tassa
.
166
.
La
separazione
della
lira
immaginaria
catastale
1940
dalla
lira
corrente
oggi
e
nei
tempi
avvenire
partorirebbe
effetti
vantaggiosi
non
pochi
e
non
piccoli
.
Dei
quali
il
primo
e
non
di
minor
rilievo
,
sarebbe
quello
di
evitare
l
'
impressione
di
tenuità
o
atrocità
eccessiva
della
gravezza
dell
'
imposta
fondiaria
in
confronto
agli
altri
tributi
.
Oggi
,
quando
l
'
uomo
della
strada
sente
dire
che
l
'
aliquota
dell
'
imposta
fondiaria
è
del
10%
ha
l
'
impressione
di
tenuità
eccessiva
e
l
'
impressione
cresce
quando
gli
si
dice
che
la
rendita
imponibile
è
ragionata
in
lire
1914
che
son
lire
grosse
e
l
'
imposta
è
pagata
in
lire
1942
che
son
lire
piccole
,
meno
che
un
sesto
delle
altre
,
sicché
l
'
aliquota
si
riduce
all'1,61%
.
Il
contribuente
,
il
quale
bada
al
cumulo
delle
imposte
,
erariale
,
provinciale
,
comunale
,
sindacale
ecc
.
ecc
.
e
sa
che
spesso
il
cumulo
sale
al
100
,
120
,
150%
della
rendita
imponibile
,
si
inquieta
quasi
l
'
imposta
andasse
veramente
al
di
là
del
reddito
;
e
solo
con
uno
sforzo
,
riducendo
quelle
percentuali
ad
un
sesto
,
le
ricalcola
al
16
,
20
,
24%
circa
.
Ciò
non
accadrà
più
,
par
di
sentir
replicare
;
ché
le
lire
con
cui
la
imposta
sarà
pagata
saranno
uguali
a
quelle
in
base
alle
quali
i
redditi
sono
stati
estimati
.
Dimostrai
sopra
come
sia
improbabilissima
una
siffatta
coincidenza
tra
le
due
unità
monetarie
,
quella
1940
e
quella
futura
;
diguisaché
la
gravezza
dell
'
imposta
apparirà
or
tenue
or
eccessiva
a
seconda
delle
variazioni
monetarie
avvenire
.
A
dissociare
pienamente
la
lira
catastale
immaginaria
dalla
lira
corrente
futura
gioverebbe
dare
alla
prima
un
altro
nome
,
il
quale
non
avesse
con
la
lira
alcun
rapporto
nel
linguaggio
comune
.
Nella
Lombardia
di
Maria
Teresa
s
'
era
adottato
lo
scudo
,
in
Piemonte
il
soldo
;
ma
poiché
ambi
questi
nomi
corrono
ancora
nell
'
uso
comune
il
primo
come
un
multiplo
(
5
)
,
il
secondo
come
un
sottomultiplo
(
1
/
20
)
della
lira
,
propenderei
per
il
denaro
,
parola
oramai
affatto
obliterata
nel
linguaggio
corrente
.
La
particella
stimata
per
un
reddito
di
lire
1547,25
si
direbbe
estimata
per
1547
denari
2
punti
e
5
atomi
e
si
scriverebbe
1547.2.5
.
Dopo
un
po
'
,
nessuno
ricorderebbe
o
potrebbe
pretendere
di
ricordare
che
quei
numeri
si
riferiscono
a
lire
correnti
di
reddito
e
tutti
comprenderebbero
che
essi
vogliono
significare
semplicemente
che
quella
particella
deve
pagare
il
quintuplo
di
imposta
dell
'
altra
,
il
cui
estimo
sia
di
denari
309
,
4
punti
e
5
atomi
.
Quanto
debba
pagare
in
lire
correnti
,
è
altro
discorso
.
167
.
Ed
il
discorso
sarebbe
fatto
ogni
anno
dagli
organi
legislativi
a
ciò
deputati
in
sede
di
preparazione
del
bilancio
e
di
discussione
delle
proposte
del
ministro
alle
finanze
.
Preso
in
esame
il
fabbisogno
dello
stato
,
fissata
la
distribuzione
dell
'
intiero
carico
tributario
tra
le
diverse
grandi
categorie
di
imposte
,
sui
consumi
,
sugli
affari
,
sui
redditi
e
sui
capitali
,
determinata
la
quota
spettante
alle
imposte
sui
redditi
,
valutato
il
peso
rispettivo
delle
grandi
branche
di
attività
umana
,
agraria
industriale
commerciale
impiegatizia
,
tenuto
in
considerazione
altresì
il
carico
rispettivo
delle
imposte
a
favore
degli
enti
locali
,
si
conclude
,
a
cagion
di
esempio
,
che
l
'
attività
agraria
debba
per
equità
versare
all
'
erario
dello
stato
un
miliardo
di
lire
correnti
?
Basta
repartire
il
miliardo
sul
totale
dei
denari
componenti
l
'
estimo
fondiario
ed
agrario
;
e
se
questo
risultasse
di
6
miliardi
di
denari
per
l
'
estimo
fondiario
e
3
per
quello
agrario
,
e
se
ancora
si
giudicasse
che
,
trattandosi
di
redditi
in
parte
da
lavoro
,
l
'
estimo
agrario
debba
patire
,
denaro
per
denaro
,
imposta
uguale
alla
metà
di
quello
fondiario
,
in
quella
medesima
proporzione
dovrebbe
essere
diviso
il
carico
totale
:
6
parti
all
'
imposta
fondiaria
ed
1,5
a
quella
agraria
;
ossia
800
milioni
di
lire
correnti
all
'
imposta
fondiaria
e
200
a
quella
agraria
.
Dividendo
ulteriormente
gli
800
milioni
di
imposta
fondiaria
per
i
6
miliardi
relativi
di
denaro
d
'
estimo
fondiario
ed
i
200
milioni
di
imposta
agraria
per
i
3
miliardi
corrispondenti
di
estimo
agrario
,
risulterebbe
in
fine
che
ogni
proprietario
dovrebbe
pagare
lire
0,133
d
'
imposta
ed
ogni
imprenditore
agricolo
lire
0,066
per
ogni
denaro
d
'
estimo
.
In
fondo
lo
stesso
calcolo
si
conclude
oggi
;
ma
è
viziato
dall
'
idea
della
percentuale
fra
due
unità
monetarie
che
si
pretendono
e
non
sono
e
non
saranno
omogenee
.
Trasformando
la
lira
d
'
estimo
catastale
1940
in
denari
catastali
immaginari
,
scompare
il
concetto
della
percentuale
tra
quantità
omogenee
,
e
vi
sottentra
quella
,
durata
per
secoli
,
senza
fastidio
di
nessuno
,
del
carico
d
'
imposta
(
tante
lire
o
centesimi
di
lira
)
per
ogni
unità
immaginaria
o
contabile
di
reparto
.
Il
conteggio
,
che
a
dirlo
pare
lungo
,
è
in
realtà
semplicissimo
e
dovrebbe
essere
compiuto
e
pubblicato
ogni
qualvolta
il
legislatore
ritenesse
opportuno
mutare
il
carico
delle
imposte
sulla
terra
.
Non
si
tratterebbe
di
applicare
un
sistema
di
contingente
;
ché
,
fissato
il
carico
,
ad
esempio
13
o
50
o
100
centesimi
di
lira
corrente
per
ogni
denaro
d
'
estimo
,
la
distribuzione
dell
'
imposta
avverrebbe
sulla
base
delle
rendite
fondiarie
e
dei
redditi
agrari
valutati
in
catasto
in
denari
punti
ed
atomi
,
come
si
fa
per
ogni
altro
tributo
sui
redditi
.
Il
criterio
del
contingente
sarebbe
usato
solo
nella
prima
fase
della
distribuzione
del
carico
totale
tributario
fra
categorie
di
imposte
,
e
poi
fra
specie
di
reddito
nella
categoria
o
gruppo
di
imposte
sui
redditi
.
Ma
è
cosa
che
già
si
fa
oggi
e
non
si
può
non
fare
,
dovendosi
pure
adoperare
una
certa
regola
per
ripartire
le
imposte
fra
grandi
gruppi
di
contribuenti
.
Facilissima
cosa
sarebbe
adottare
il
metodo
alle
esigenze
delle
imposte
personali
-
-
sul
reddito
complessivo
,
sui
celibi
,
sul
patrimonio
-
-
rispetto
alle
quali
si
deve
poter
sommare
i
redditi
terrieri
con
quelli
mobiliari
e
di
lavoro
.
Già
oggi
la
rendita
fondiaria
imponibile
si
moltiplica
per
4
per
renderla
omogenea
e
sommabile
alle
altre
specie
di
redditi
;
ma
un
residuo
di
illusione
rimane
nell
'
operazione
,
immaginandosi
che
i
redditi
sommati
siano
omogenei
,
laddove
sono
diversi
per
i
metodi
di
accertamento
e
per
le
epoche
alle
quali
si
riferiscono
.
Il
metodo
delle
unità
immaginarie
catastali
è
più
onesto
,
perché
non
lascia
dubbio
alcuno
sul
punto
non
trattarsi
di
quantità
omogenee
a
quelle
usate
di
tempo
in
tempo
per
le
altre
imposte
.
Esso
impone
apertamente
al
legislatore
il
travaglio
di
cercare
modo
di
rendere
di
tempo
in
tempo
comparabili
dati
eterogenei
.
Poiché
la
difficoltà
esiste
,
né
v
'
ha
modo
di
eliminarla
mai
,
sinché
siano
,
come
sempre
saranno
,
diversi
i
metodi
e
diverse
le
epoche
di
accertamento
nelle
diverse
imposte
,
è
bene
che
essa
sia
palese
e
debba
essere
a
volta
a
volta
senza
requie
affrontata
.
Coll
'
augurio
che
siano
abolite
le
tassazioni
mobiliari
a
carico
degli
affittuari
ed
agenti
di
campagna
e
costoro
siano
assoggettati
alla
tassazione
agraria
;
che
si
trovi
maniera
,
con
la
iscrizione
a
ruolo
dei
veri
contribuenti
,
di
ridurre
al
minimo
la
necessità
della
rivalsa
;
che
si
unifichino
le
epoche
di
accertamento
delle
quantità
prodotte
,
dei
mezzi
di
produzione
e
dei
prezzi
relativi
;
che
si
ritorni
alla
rigida
norma
dell
'
epoca
censuaria
,
fissa
ed
alle
lustrazioni
trentennali
od
almeno
ventennali
,
con
esenzioni
particolari
alle
migliorie
le
quali
travalichino
il
momento
della
revisione
degli
estimi
;
e
finalmente
che
si
obliteri
l
'
anacronistico
ricordo
delle
unità
monetarie
correnti
in
materia
ad
essa
estranea
e
si
ritorni
al
costume
antico
delle
unità
catastali
di
conto
,
si
chiude
questa
appendice
consacrata
all
'
illustrazione
critica
dell
'
opera
degnamente
intrapresa
dal
ministro
alle
finanze
Paolo
Thaon
di
Revel
di
unificazione
dei
tributi
gravanti
sulla
terra
.
Poiché
il
decreto
del
4
aprile
1939
si
inspirò
alle
tradizioni
italiane
migliori
ed
agli
insegnamenti
della
dottrina
che
dal
catasto
lombardo
trasse
origine
,
parve
opportuno
indagare
per
quali
rispetti
ancora
l
'
edificio
oggi
quasi
compiuto
non
raggiunga
la
perfezione
;
sicché
questa
possa
essere
toccata
con
quel
graduale
andare
che
è
proprio
delle
imprese
destinate
a
durare
nei
secoli
.