StampaQuotidiana ,
La
situazione
attuale
del
problema
concernente
i
diritti
dell
'
uomo
può
essere
ricapitolata
nei
tre
punti
seguenti
:
1
.
il
riconoscimento
teorico
sempre
più
esteso
di
tali
diritti
:
riconoscimento
che
ha
avuto
una
sanzione
solenne
nella
Dichiarazione
universale
dei
diritti
emanata
dalle
Nazioni
Unite
nel
1948
,
e
per
il
quale
non
c
'
è
forse
oggi
governo
o
autorità
costituita
o
movimento
politico
che
neghi
,
in
linea
di
principio
,
l
'
esistenza
di
tali
diritti
;
2
.
la
persistenza
effettiva
nelle
strutture
giuridiche
e
politiche
di
tutti
gli
Stati
del
mondo
(
anche
dei
più
progrediti
)
,
nei
costumi
,
nell
'
opinione
pubblica
e
nei
movimenti
politici
e
ideologici
,
di
infrazioni
gravissime
ai
diritti
dell
'
uomo
.
Tali
infrazioni
prendono
la
forma
di
limitazioni
drastiche
dei
diritti
di
libertà
(
di
parola
,
di
stampa
,
di
riunione
)
o
dei
diritti
sociali
(
all
'
istruzione
,
al
lavoro
e
alla
difesa
del
lavoro
)
;
o
anche
di
atteggiamenti
,
radicati
nel
costume
o
nell
'
opinione
pubblica
(
intolleranza
razziale
o
religiosa
)
e
difesi
,
nella
pratica
quotidiana
,
da
gruppi
amorfi
o
organizzati
;
3
.
la
difficoltà
di
«
giustificare
»
o
«
fondare
»
i
diritti
dell
'
uomo
,
cioè
di
rispondere
alle
domande
:
«
Perché
l
'
individuo
umano
ha
diritti
da
far
valere
nei
confronti
della
comunità
stessa
cui
appartiene
?
Qual
è
la
ragione
(
il
fondamento
)
della
sua
pretesa
a
tali
diritti
?
»
Quest
'
ultimo
punto
è
stato
il
tema
di
un
convegno
,
tenutosi
all
'
Aquila
(
dal
15
al
18
settembre
1964
)
,
dell
'
Institut
International
de
Philosophie
,
una
specie
d
'
accademia
che
raccoglie
i
più
noti
filosofi
del
mondo
.
In
questo
convegno
,
filosofi
provenienti
dalle
scuole
e
dalle
ideologie
più
disparate
si
sono
trovati
d
'
accordo
nell
'
esigenza
di
dare
,
ai
diritti
che
oramai
tutti
,
teoricamente
,
riconoscono
all
'
uomo
,
un
«
fondamento
»
o
una
«
giustificazione
»
che
renda
possibile
la
determinazione
rigorosa
di
tali
diritti
,
la
difesa
di
essi
e
la
lotta
contro
le
forze
che
ancora
ne
impediscono
il
rispetto
e
la
realizzazione
.
Nessun
accordo
sostanziale
ha
invece
potuto
stabilirsi
sul
punto
capitale
,
cioè
su
quale
il
fondamento
o
la
giustificazione
debba
essere
.
Non
sono
mancati
certo
,
anche
da
parte
di
filosofi
italiani
come
Calogero
,
Guzzo
e
Bobbio
,
contributi
notevolissimi
alla
chiarificazione
del
problema
e
alla
delineazione
di
vie
che
possono
dar
luogo
a
una
soluzione
;
ma
altri
passi
in
avanti
sono
stati
resi
impossibili
dalla
mancanza
di
accordo
su
un
punto
fondamentale
,
cioè
su
ciò
che
si
deve
intendere
veramente
per
«
diritti
dell
'
uomo
»
.
Alcuni
hanno
inteso
tali
diritti
come
tendenze
o
doveri
morali
,
altri
come
ideali
,
altri
come
esigenze
che
la
storia
fa
nascere
e
che
essa
è
in
qualche
modo
destinata
o
votata
a
realizzare
;
altri
infine
come
proposte
o
pretese
che
saranno
rese
valide
solo
quando
avranno
ottenuto
l
'
approvazione
di
tutti
gli
uomini
o
almeno
di
quelli
capaci
di
giudicarle
.
Questa
disparità
di
vedute
nasce
,
nel
mondo
contemporaneo
,
dall
'
eclissi
del
giusnaturalismo
,
che
è
stato
per
più
di
duemila
anni
il
fondamento
della
teoria
dei
diritti
e
di
ogni
dottrina
giuridica
.
Secondo
il
giusnaturalismo
antico
(
degli
Stoici
,
di
Cicerone
,
del
pensiero
medievale
)
esiste
un
ordine
razionale
perfetto
,
voluto
o
posto
dalla
divinità
,
al
quale
cercano
di
avvicinarsi
,
come
a
modello
,
le
legislazioni
positive
dei
singoli
popoli
e
che
costituisce
il
criterio
per
migliorare
e
correggere
tali
legislazioni
e
il
fondamento
delle
pretese
che
gli
individui
avanzano
nei
loro
confronti
.
Secondo
il
giusnaturalismo
moderno
(
che
nasce
nel
'600
con
Grozio
)
,
il
diritto
naturale
,
come
base
di
ogni
diritto
positivo
,
è
opera
della
retta
ragione
umana
:
le
massime
di
quel
diritto
hanno
la
stessa
evidenza
e
necessità
dei
teoremi
della
matematica
.
In
entrambe
queste
forme
,
il
giusnaturalismo
riesce
ad
assicurare
ai
diritti
dell
'
uomo
una
base
certa
o
sicura
;
ma
vi
riesce
solo
a
patto
di
partire
da
ipotesi
che
nessuno
oggi
riconosce
come
certe
e
sicure
:
l
'
origine
divina
del
diritto
e
l
'
infallibilità
della
ragione
umana
.
Tali
ipotesi
sembrano
infatti
smentite
dalla
disparità
e
dal
contrasto
dei
principi
del
diritto
riconosciuti
dai
vari
gruppi
umani
(
tra
i
quali
bisogna
oggi
considerare
anche
quelli
lontani
da
ogni
tradizione
europea
ed
occidentale
)
,
dalle
trasformazioni
radicali
che
ogni
sistema
di
diritti
subisce
nel
corso
della
storia
e
,
per
ciò
che
riguarda
i
diritti
dell
'
individuo
,
dai
,
mutamenti
che
intervengono
nella
loro
valutazione
e
nel
loro
numero
e
che
sembrano
suggeriti
da
circostanze
storiche
contingenti
più
che
da
un
ordine
stabile
o
da
una
linea
razionale
di
sviluppo
.
Il
diritto
alla
soddisfazione
dei
bisogni
elementari
,
il
diritto
al
lavoro
e
alla
difesa
organizzata
del
lavoro
,
il
diritto
all
'
istruzione
,
all
'
assistenza
e
molti
altri
,
si
affacciano
ora
con
urgenza
nella
situazione
storica
ed
emergono
,
come
esigenze
o
pretese
,
dal
contesto
della
nostra
società
industriale
,
per
quanto
fossero
sconosciuti
alle
epoche
precedenti
.
Nulla
,
anche
,
garantisce
che
l
'
insieme
di
tali
diritti
e
di
quelli
tradizionali
della
sicurezza
fisica
,
della
libertà
e
della
proprietà
,
non
sia
in
qualche
modo
contraddittorio
:
si
può
anzi
presumere
che
contraddizioni
o
conflitti
esistano
e
possano
insorgere
tra
i
diritti
reclamati
con
uguale
validità
.
Questa
situazione
rende
d
'
importanza
decisiva
il
compito
(
prettamente
filosofica
)
di
trovare
una
giustificazione
che
consenta
di
stabilire
il
significato
e
i
limiti
dei
diritti
,
e
la
loro
compatibilità
rispettiva
,
togliendo
la
possibilità
di
conflitti
;
e
che
escluda
sia
l
'
ottimismo
che
lo
scetticismo
i
quali
entrambi
renderebbero
inutile
o
priva
di
senso
la
difesa
di
essi
e
la
lotta
per
la
loro
realizzazione
.
Ma
questo
compito
non
potrà
fare
appello
ad
alcun
sistema
particolare
di
credenze
,
ad
alcun
insieme
di
principi
che
siano
propri
di
una
scuola
filosofica
o
di
una
confessione
religiosa
o
di
una
determinata
tradizione
culturale
:
perché
esso
dovrà
conservare
la
sua
validità
(
almeno
potenzialmente
)
per
tutti
gli
uomini
,
quali
che
siano
le
loro
credenze
e
le
loro
tradizioni
.
Da
questo
punto
di
vista
una
giustificazione
ragionevole
dei
diritti
dell
'
uomo
si
può
ottenere
soltanto
considerando
la
funzione
che
essi
hanno
esercitata
e
continuano
ad
esercitare
nel
corso
della
storia
umana
:
funzione
che
è
stata
ed
è
quella
di
difendere
l
'
individuo
e
le
sue
possibilità
di
autorealizzazione
e
di
sviluppo
dal
prepotere
delle
istituzioni
che
presiedono
alla
vita
associata
.
Poiché
la
stessa
vita
associata
può
sussistere
solo
mediante
la
sopravvivenza
degli
individui
,
la
difesa
degli
individui
è
condizione
fondamentale
per
la
sopravvivenza
della
comunità
e
suo
interesse
essenziale
.
Se
si
bada
a
questa
funzione
,
i
diritti
dell
'
individuo
possono
essere
considerati
come
norme
o
regole
fondamentali
o
primarie
che
valgono
come
principi
limitativi
e
,
in
certi
casi
,
come
criteri
di
giudizio
di
tutte
le
leggi
,
norme
o
massime
che
guidano
il
comportamento
delle
istituzioni
e
degli
individui
di
una
comunità
qualsiasi
.
Le
leggi
positive
,
le
norme
del
costume
,
i
codici
morali
e
religiosi
possono
avere
ed
hanno
i
fini
più
disparati
ed
ispirarsi
a
bisogni
,
ad
esigenze
,
a
ideali
e
perfino
a
pregiudizi
che
poco
o
nulla
hanno
a
che
fare
con
la
vita
e
le
possibilità
dell
'
individuo
.
I
cosiddetti
«
diritti
»
dell
'
uomo
costituiscono
invece
un
insieme
di
norme
la
cui
funzione
è
di
salvaguardare
qualsiasi
uomo
e
tutti
gli
uomini
nella
loro
possibilità
di
partecipare
in
modo
attivo
e
responsabile
alla
vita
della
comunità
.
Si
fa
appello
ai
diritti
dell
'
uomo
quando
il
comportamento
dello
Stato
o
di
altre
istituzioni
pubbliche
o
di
strutture
sociali
o
economiche
o
di
gruppi
di
individui
mette
in
forse
questa
possibilità
o
la
restringe
a
gruppi
privilegiati
,
negandola
all
'
uomo
come
tale
.
Tali
diritti
per
quanto
esprimibili
in
termini
generalissimi
(
«
Rispettare
la
libertà
individuale
»
;
«
Garantire
la
sicurezza
personale
»
,
ecc
.
)
trovano
il
loro
significato
concreto
nelle
situazioni
storiche
in
cui
si
fanno
valere
;
ma
il
loro
carattere
permanente
e
costante
deriva
dal
fatto
che
essi
compiono
sempre
la
stessa
funzione
.
In
una
società
primitiva
,
ad
esempio
,
il
diritto
all
'
istruzione
non
si
affaccia
nella
forma
che
esso
assume
nella
nostra
società
industriale
:
quella
società
infatti
,
per
quanto
rozza
possa
essere
,
conferisce
ai
suoi
membri
un
grado
di
addestramento
che
li
rende
attivi
partecipanti
della
vita
comune
:
e
l
'
individuo
pertanto
non
ha
né
la
ragione
né
l
'
occasione
di
fare
appello
a
un
suo
specifico
diritto
.
Ma
nella
società
industriale
l
'
individuo
che
sia
privo
di
un
grado
adeguato
di
istruzione
viene
respinto
ai
margini
e
rimane
inutilizzabile
per
se
stesso
e
per
gli
altri
.
Ciò
gli
fornisce
la
ragione
e
l
'
occasione
per
fare
appello
al
suo
diritto
;
il
cui
rispetto
,
d
'
altra
parte
,
diventa
un
interesse
essenziale
della
società
nel
suo
complesso
.
I
diritti
dell
'
uomo
«
nascono
»
,
cioè
sono
chiaramente
formulati
,
solo
quando
si
determina
una
situazione
nella
quale
le
possibilità
di
un
individuo
qualsiasi
di
farsi
valere
come
membro
attivo
e
responsabile
della
comunità
cui
appartiene
sono
in
pericolo
e
,
al
limite
,
negate
.
Ma
ciò
non
rende
i
diritti
dell
'
uomo
contingenti
,
mutevoli
e
soggetti
a
nascere
e
a
sparire
senza
costrutto
.
Non
li
rende
neppure
«
eterni
»
,
cioè
al
di
fuori
del
tempo
e
della
storia
.
Il
loro
fondamento
permanente
è
la
funzione
che
essi
esercitano
di
rendere
possibile
a
tutti
gli
uomini
la
partecipazione
all
'
umanità
e
di
offrire
all
'
umanità
il
mezzo
per
uscire
dalle
divisioni
e
dai
conflitti
che
mettono
in
pericolo
la
sua
pace
e
la
sua
sopravvivenza
.