StampaQuotidiana ,
Episodi
recenti
e
situazioni
in
corso
nella
società
contemporanea
italiana
conferiscono
attualità
al
problema
dei
rapporti
tra
diritto
e
morale
.
Sembra
a
prima
vista
che
non
solo
nell
'
interpretazione
di
molte
norme
giuridiche
ma
nella
stessa
formulazione
delle
norme
,
nelle
proposte
di
modifiche
o
correzioni
dell
'
ordinamento
giuridico
vigente
,
la
questione
decisiva
sia
spesso
di
natura
morale
.
Il
diritto
,
ad
esempio
,
considera
come
reati
le
pubblicazioni
«
oscene
»
;
ma
che
cosa
si
deve
intendere
per
oscenità
?
Va
considerata
senz
'
altro
oscena
ogni
pubblicazione
che
comunque
discuta
problemi
sessuali
o
che
presenti
o
descriva
situazioni
,
esigenze
,
conflitti
che
si
riferiscono
alla
sfera
sessuale
?
Sembra
che
la
risposta
a
questa
domanda
non
possa
esser
data
se
non
da
quella
che
comunemente
si
chiama
«
coscienza
morale
»
.
La
legislazione
italiana
non
consente
al
cittadino
il
divorzio
,
mentre
altre
legislazioni
lo
ammettono
.
È
un
bene
o
un
male
che
sia
così
?
Anche
qui
la
questione
si
sposta
immediatamente
sul
piano
morale
:
se
il
divorzio
è
«
immorale
»
,
la
legislazione
farà
bene
(
sembra
)
a
non
concederne
la
possibilità
ai
cittadini
.
Altre
volte
il
rapporto
tra
diritto
e
morale
è
più
sottile
,
ma
egualmente
evidente
.
L
'
adulterio
è
certamente
«
immorale
»
,
ma
è
dubbio
se
possa
essere
considerato
un
«
reato
»
:
un
chiarimento
della
questione
può
ottenersi
soltanto
attraverso
una
delimitazione
rispettiva
delle
sfere
della
morale
e
del
diritto
.
In
tutti
questi
casi
,
come
in
altri
che
si
potrebbero
addurre
,
il
rapporto
tra
morale
e
diritto
sembra
un
dato
di
fatto
indiscutibile
:
il
passaggio
da
una
sfera
all
'
altra
è
suggerito
dalle
questioni
concrete
che
insorgono
in
una
delle
due
sfere
.
Ma
le
cose
si
complicano
quando
da
tali
questioni
si
passa
alla
teoria
generale
del
diritto
e
all
'
etica
.
A
questo
secondo
livello
si
può
incontrare
e
si
incontra
spesso
la
posizione
che
è
in
netto
contrasto
con
quella
che
sembra
suggerita
dai
casi
accennati
:
la
negazione
di
ogni
rapporto
tra
morale
e
diritto
.
L
'
ultimo
libro
di
Hans
Kelsen
,
La
dottrina
pura
del
diritto
(
1960
)
,
la
cui
recente
edizione
italiana
beneficia
dell
'
ottima
traduzione
di
M.G.
Losano
,
offre
il
vantaggio
di
presentare
questa
tesi
negativa
nel
suo
estremo
rigore
.
Diritto
e
morale
differiscono
,
secondo
Kelsen
,
nel
modo
in
cui
prescrivono
o
vietano
un
certo
comportamento
umano
.
Il
diritto
è
un
ordinamento
coercitivo
,
che
tende
a
determinare
un
certo
comportamento
umano
collegando
al
comportamento
opposto
un
atto
coercitivo
dell
'
organizzazione
sociale
;
la
morale
invece
è
un
ordinamento
privo
di
valore
coercitivo
,
le
cui
sanzioni
consistono
soltanto
nell
'
approvazione
o
nella
disapprovazione
dei
comportamenti
a
seconda
che
siano
conformi
o
contrari
alla
norma
.
Ma
il
diritto
,
secondo
Kelsen
,
non
si
fonda
in
alcun
modo
sulla
morale
.
Potrebbe
fondarsi
sulla
morale
soltanto
se
esistesse
una
morale
assoluta
,
un
sistema
unico
di
valori
,
che
permettesse
di
affermare
che
ciò
che
è
bene
è
sempre
bene
in
tutte
le
circostanze
e
ciò
che
è
male
è
sempre
male
.
Ma
questa
morale
assoluta
non
c
'
è
,
secondo
Kelsen
.
Non
esiste
una
esigenza
comune
a
tutti
i
sistemi
morali
.
L
'
ideale
della
pace
o
della
non
-
violenza
,
che
sembra
il
più
universale
,
è
stato
spesso
contraddetto
.
L
'
antico
Eraclito
affermava
che
la
guerra
è
la
legge
suprema
di
tutte
le
cose
e
il
liberalismo
moderno
ha
esaltato
la
competizione
,
la
concorrenza
,
il
conflitto
come
strumento
di
progresso
.
Perché
allora
un
ordinamento
giuridico
dovrebbe
essere
più
conforme
a
un
sistema
morale
anziché
a
un
altro
?
Coloro
che
giustificano
il
diritto
ricorrendo
alla
morale
,
vogliono
solo
mostrare
che
un
certo
sistema
di
diritto
positivo
è
l
'
unico
possibile
e
che
ogni
tentativo
di
mutarlo
è
illegittimo
.
Questa
presunta
legittimazione
del
diritto
positivo
può
essere
uno
strumento
politico
efficace
,
ma
non
ha
base
scientifica
.
«
La
scienza
del
diritto
»
dice
Kelsen
«
non
ha
il
compito
di
legittimare
il
diritto
né
di
giustificare
mediante
una
morale
assoluta
o
relativa
l
'
ordinamento
giuridico
ma
deve
solo
curare
la
conoscenza
e
la
.
descrizione
del
diritto
»
.
Senza
dubbio
,
queste
vedute
di
Kelsen
obbediscono
a
un
indirizzo
assai
diffuso
nel
mondo
della
cultura
moderna
,
indirizzo
che
tende
a
svincolare
le
discipline
scientifiche
da
ogni
impegno
politico
,
religioso
o
genericamente
ideologico
per
renderle
adatte
a
comprendere
tutti
i
molteplici
aspetti
della
realtà
cui
si
riferiscono
.
Una
teoria
del
diritto
,
ad
esempio
,
non
può
limitarsi
a
giustificare
un
determinato
ordinamento
giuridico
:
dev
'
essere
in
grado
di
comprendere
la
natura
e
il
funzionamento
di
qualsiasi
ordinamento
,
perciò
dev
'
essere
scevra
di
presupposti
ideologici
e
in
tal
senso
«
pura
»
,
cioè
neutrale
.
Non
si
può
dubitare
della
validità
di
una
tale
esigenza
cui
cercano
di
rispondere
del
loro
meglio
tutte
le
scienze
umane
,
dopo
che
essa
si
è
affermata
vittoriosamente
e
con
risultati
eccellenti
nelle
scienze
naturali
.
Tuttavia
si
può
dubitare
che
la
conoscenza
e
la
descrizione
del
diritto
non
includa
una
qualche
determinazione
del
modo
in
cui
un
complesso
di
norme
giuridiche
possa
essere
stabilito
,
conservato
,
difeso
,
corretto
e
interpretato
.
Le
norme
giuridiche
intervengono
,
direttamente
e
indirettamente
,
negli
Stati
moderni
,
a
disciplinare
le
più
diverse
attività
umane
:
il
lavoro
,
la
produzione
e
lo
scambio
dei
beni
,
l
'
istruzione
,
le
professioni
e
la
condotta
morale
.
Ciò
che
in
tutti
questi
campi
il
diritto
prescrive
non
è
scelto
a
caso
,
ma
sul
fondamento
delle
conoscenze
tecniche
di
cui
si
dispone
in
ciascuno
di
questi
campi
.
L
'
economia
,
l
'
ingegneria
,
la
medicina
come
la
morale
e
in
generale
l
'
intero
corpus
del
sapere
,
forniscono
il
contenuto
e
determinano
i
limiti
delle
scelte
del
legislatore
.
Indubbiamente
,
una
volta
effettuata
questa
scelta
,
la
norma
positiva
così
introdotta
diventa
valida
indipendentemente
dalle
esigenze
che
l
'
hanno
suggerita
,
in
virtù
del
suo
potere
coercitivo
.
E
in
questo
senso
la
forma
della
norma
giuridica
è
indipendente
dal
suo
contenuto
e
può
essere
considerata
a
parte
.
Ma
ciò
non
toglie
che
ogni
volta
che
una
norma
appaia
antiquata
rispetto
allo
sviluppo
delle
conoscenze
tecniche
o
inoperante
rispetto
ai
fini
che
si
propone
o
diretta
a
fini
che
non
possono
essere
realizzati
per
suo
mezzo
,
nasce
l
'
esigenza
oggettiva
della
sua
modifica
o
della
sua
abolizione
.
Perciò
il
compito
legislativo
non
è
mai
finito
né
concluso
;
e
a
questo
compito
,
che
è
fondamentale
degli
Stati
moderni
,
la
teoria
pura
del
diritto
di
Kelsen
non
dà
alcun
aiuto
.
Esiste
poi
un
limite
intrinseco
del
diritto
che
risulta
dalla
natura
coercitiva
del
diritto
stesso
.
Una
tecnica
che
agisce
mediante
sanzioni
di
natura
fisica
può
garantire
,
nella
maggior
parte
dei
casi
,
certi
comportamenti
ma
non
certi
altri
.
Può
garantire
l
'
assistenza
familiare
e
la
coabitazione
,
ma
non
l
'
affetto
e
l
'
unità
della
famiglia
.
Può
impedire
certe
espressioni
artistiche
,
letterarie
e
scientifiche
,
ma
non
può
far
sì
che
siano
feconde
e
riuscite
quelle
permesse
.
Può
produrre
il
conformismo
degli
atti
e
delle
parole
,
non
la
convinzione
ragionevole
.
Può
impedire
iniziative
e
scoperte
,
ma
non
può
produrne
.
Si
può
certo
escludere
che
una
qualsiasi
organizzazione
giuridica
sia
suscettibile
di
una
giustificazione
assoluta
di
natura
morale
o
di
altra
natura
.
Ma
ogni
complesso
particolare
di
norme
,
riferentesi
a
uno
specifico
oggetto
,
può
essere
tecnicamente
valutato
rispetto
all
'
efficacia
dei
mezzi
di
cui
si
avvale
per
raggiungere
i
suoi
fini
e
rispetto
alla
validità
di
questi
fini
.
Talvolta
questa
valutazione
è
assai
facile
,
come
ad
esempio
quando
si
tratti
di
norme
che
riguardino
l
'
edilizia
o
l
'
igiene
pubblica
,
perché
in
questi
campi
la
scienza
fornisce
criteri
poco
discutibili
,
ai
quali
la
legislazione
non
fa
che
adeguarsi
.
In
altri
casi
,
la
valutazione
è
più
difficile
,
come
quando
si
tratta
di
norme
che
concernono
il
comportamento
morale
.
Ma
in
ogni
caso
,
poiché
il
diritto
non
è
un
mondo
in
sé
concluso
,
senza
alcuna
relazione
con
il
resto
del
mondo
umano
ma
fa
parte
di
questo
,
la
sua
funzione
non
può
essere
che
strumentale
rispetto
alle
esigenze
,
ai
bisogni
e
agli
interessi
degli
uomini
.
E
si
può
subito
,
su
questa
base
,
stabilire
una
distinzione
fondamentale
.
Esistono
ordinamenti
giuridici
che
non
includono
,
tra
le
proprie
possibilità
,
quella
di
un
aggiornamento
o
di
una
correzione
delle
norme
che
li
costituiscono
;
e
ci
sono
invece
ordinamenti
che
la
includono
e
sono
organizzati
proprio
in
vista
di
essa
.
Soltanto
questa
seconda
specie
di
ordinamento
costituisce
quello
che
,
con
una
vecchia
espressione
,
si
chiama
«
Stato
di
diritto
»
:
come
solo
un
sistema
di
conoscenze
che
può
essere
continuamente
messo
a
prova
e
corretto
si
chiama
,
oggi
,
«
scienza
»
.