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Tariffa dei pedaggi da riscuotersi alle barriere instituite nello interesse della Provincia di Palermo lungo le strade e nelle località indicate nel R . Decreto del 7.5 gennaio 1870 . 1 . Ogni asino da soma carico pagherà L.0,05 2 . Più asini da soma pagheranno per cadauno » 0,05 3.Per ogni cavallo giumenta o mulo da sella o da soma si pagheranno » 0,10 4 . Per ogni carretta da trasporto scarica tirata da un asino » 0,10 5 . Per ogni carretta carica tirata da un asino » 0,15 6 . Per ogni carretta tirata da un cavallo o mulo » 0,20 7 . Detta scarica » 0,15 8 . Per ogni carretta o carro tirato da due bovi , o due cavalli o due muli » 0,30 9 . Detti scarichi tirati da due bovi o due cavalli o due muli » 0,20 10 . Detti tirati da quattro bovi , da quattro cavalli o da quattro muli » 0,50 11 . Detti scarichi » 0,35 12 . Detti tirati da sei bovi , o dai sei muli o più » 0,85 13 . Detti scarichi » 0,50 14 . Per ogni calesse ad un cavallo » 0,20 15 . Per ogni carrozza a quattro ruote ad un cavallo » 0,30 16 . Detta a due cavalli » 0,40 17 . Detta a tre cavalli » 0,50 18 . Detta a quattro cavalli o più » 0,85 ESENZIONI - Saranno eccettuati ed esenti dal diritto di pedaggio le persone Reali , ed il loro accompagnamento , i Prefetti , Sottoprefetti e Consiglieri di Prefettura , gli Ispettori , Ingegneri , Aiutanti ed Assistenti del Genio Civile , e deputati Provinciali , e locali delle opere pubbliche , gl ' Ispettori e Guardie Generali di acque e foreste , gli agenti postali e telegrafici , i guardia boschi e guardacaccia , gli uffiziali del R . esercito sia a cavallo , sia in carrozza , e la truppa in servizio e con uniforme , non che i cavalli , carri , treni ed ogni altro addetto di ogni corpo di esercito , i Carabinieri ed i Militi , le Guardie doganali , e Direttori provinciali , gli Agenti di Questura , gli appaltatori delle strade , anche ferrate , che pure si trovano esentati nei contratti in vigore , e gli appaltatori di tutte le altre opere pubbliche comunali , provinciali e nazionali per il trasporto di materiali necessarii alla costruzione e conservazione delle strade e delle altre opere suddette ; tutti quei proprietarii che per la contiguità dei loro fondi colle barriere sono stati esenti finora ; le carrette cariche ed i bagagli militari ; le vetture ed i carri appartenenti ai Frati mendicanti ; i cavalli da posta attaccati alle vetture corriere anche per tornare da qualunque servizio al loro rilievo , le carrozze che conducono corrieri straordinarii , ed i cavalli che andranno per servizio delle staffette ; e finalmente le carrette dei procacci pel trasporto dei fondi nazionali , provinciali e comunali . Sono però obbligati al pagamento del dazio tutti i viandanti con carrozze proprie , ancorché facessero uso dei cavalli da posta .