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@#VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Il Governo è autorizzato : 1° a modificare nel Codice penale le disposizioni concernenti il sistema delle pene , gli effetti e l ' esecuzione delle condanne penali , le cause che escludono e diminuiscono l ' imputabilità , la recidiva , l ' estinzione dell ' azione e delle condanne penali e le disposizioni concernenti i singoli reati e le pene ad essi relative , per adeguarle alle nuove esigenze della vita economica e sociale , nonché ad emendare gli articoli del Codice stesso che dànno luogo a questioni tradizionali o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti ; 2° a modificare le disposizioni del Codice di procedura penale , tenendo conto degli inconvenienti messi in luce dalla sua pratica applicazione , e ad emendare gli articoli che hanno dato luogo a controversie , o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti ; 3° a modificare le leggi sull ' ordinamento giudiziario , e le altre leggi concernenti l ' ordinamento del Ministero della giustizia , degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine ; a coordinare le norme sull ' ordinamento giudiziario con i nuovi Codici di procedura civile e di procedura penale , e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sull ' ordinamento giudiziario ; 4° a coordinare le nuove disposizioni del Codice penale , del Codice di procedura penale e delle leggi sull ' ordinamento giudiziario con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi , incorporando , ove occorra , nei due Codici e nel testo unico sull ' ordinamento giudiziario , le disposizioni delle leggi speciali , e a modificare , sempre a scopo di coordinamento , altre leggi dello Stato . Art . 2 I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi dei Codice penale , del Codice di procedura penale e delle leggi sull ' ordinamento giudiziario emendati saranno sottoposti all ' esame e al parere delle stesse Commissioni parlamentari , che hanno esaminato il presente disegno di legge , insieme riunite , che si suddivideranno in tre Sottocommissioni . I presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati , membri delle Commissioni , che , per qualsiasi ragione , abbiano cessato di farne parte . Tuttavia i deputati , che abbiano cessato di appartenere al Parlamento , rimarranno in carica fino all ' espletamento del mandato . Art . 3 Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al Codice civile altre modificazioni ed aggiunte , oltre quelle indicate nell ' art . 1 , n . 1 , della legge 30 dicembre 1923 , n . 2814 , conservando immutati i fondamentali principi degli istituti . E ' autorizzato altresì a coordinarne le disposizioni con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi incorporandole , ove occorra , nel Codice ed occorrendo modificandole sempre a scopo di coordinamento . Potranno pubblicarsi separatamente singoli libri o titoli del Codice civile emendato . Ai fini dell ' art . 2 della legge 30 dicembre 1923 , n . 2814 , per la Camera dei deputati sarà nominata una Commissione composta di 18 deputati scelti dal presidente . A questa Commissione , come a quella già eletta dal Senato agli stessi fini , si applicano le norme dell ' art . 2 della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 24 dicembre 1925 . VITTORIO EMANUELE . ROCCO Visto , il Guardasigilli : ROCCO .