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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Primo Ministro Segretario di Stato , di concerto col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione e con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 È costituita la Reale Accademia d ' Italia . L ' Accademia ha sede in Roma . Art . 2 L ' Accademia d ' Italia ha per iscopo di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze , delle lettere e delle arti , di conservarne puro il carattere nazionale , secondo il genio e le tradizioni della stirpe e di favorirne l ' espansione e l ' influsso oltre i confini dello Stato . Art . 3 L ' Accademia d ' talia ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la tutela dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione . Art . 4 Il patrimonio dell ' Accademia è costituito dal palazzo ove avrà sede in Roma , che le viene assegnato dallo Stato in libera proprietà , dalle donazioni e dai lasciti che le pervengano e dal 5 per cento delle sue rendite , che deve essere accantonato ogni anno per costituire un fondo patrimoniale intangibile . Le rendite dell ' Accademia sono costituite : a ) da un assegno annuo fisso , a carico del bilancio dello Stato , da stabilirsi con ulteriore provvedimento ; b ) dagli interessi e proventi del suo patrimonio ; c ) da ogni altro eventuale provento . L ' Accademia è esente da ogni imposta e tassa per i beni che possiede , le rendite che percepisce e gli atti che compie . Gli atti dell ' Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro sono registrati col pagamento della tassa fissa di L.1 . Art . 5 Lo statuto dell ' Accademia è approvato con decreto Reale da emanarsi su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione , udito il Consiglio dei Ministri . Art . 6 Gli accademici d ' Italia sono in numero di 60 e sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione , sentito il Consiglio dei Ministri . Le designazioni per le nomine sono fatte dall ' Accademia stessa con la presentazione di tre nomi per ogni posto vacante . La nomina deve avvenire fra le persone designate . La nomina è vitalizia . L ' Accademia d ' Italia non ha membri o soci corrispondenti né italiani né stranieri . Art . 7 Gli accademici d ' Italia godono degli onori , titoli , prerogative e dignità spettanti ai grandi ufficiali dello Stato . Essi godono inoltre , sul bilancio dell ' Accademia , di un assegno annuo fisso di L . 36,000 , oltre ai gettoni di presenza ed agli assegni ed indennità per particolari incarichi che siano stabiliti dall ' Accademia stessa . L ' assegno è cumulabile con altri assegni , stipendi e pensioni . Gli accademici d ' Italia indossano , nelle pubbliche funzioni e cerimonie , l ' uniforme che sarà stabilita con Regio decreto . Art . 8 I primi trenta accademici sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione , sentito il Consiglio dei Ministri . Gli altri trenta saranno nominati con le norme dell ' art . 6 nel periodo di tre anni , e in numero di non più di dieci all ' anno . Art . 9 Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative alla Reale accademia dei Lincei e alle altre Accademie o Istituti esistenti nel Regno . Art . 10 Il Governo del Re è autorizzato a stabilire per decreto Reale le norme per l ' esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con altre disposizioni di carattere legislativo . Art . 11 Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 7 gennaio 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDELE - - VOLPI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO Registrato alla Corte dei conti , con riserva , addì 23 gennaio 1926 . Atti del Governo , registro 244 , foglio 248 . - - FAINI .