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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : CAPO I Del riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro . Art . 1 Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori , intellettuali e manuali , quando dimostrino l ' esistenza delle seguenti condizioni : 1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro , che i datori di lavoro iscrittivi , per volontaria adesione , impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie , per cui l ' associazione è costituita , esistenti nella circoscrizione , dove l ' associazione opera ; e , se si tratta di associazioni di lavoratori , che i lavoratori iscrittivi , per volontaria adesione , rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria , per cui l ' associazione è costituita , esistenti nella circoscrizione , dove l ' associazione opera ; 2° che , oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci , le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza , di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi ; 3° che i dirigenti dell ' associazione diano garanzia di capacità , di moralità e di sicura fede nazionale . Art . 2 Possono essere legalmente riconosciute , quando concorrano le condizioni prescritte dall ' articolo precedente , le associazioni di liberi esercenti un ' arte o una professione . Gli ordini , collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti , continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti . Tuttavia , con Regio decreto , sentito il Consiglio dei Ministri , tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge . Saranno pure sottoposti a revisione , per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge , gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale , anteriormente alla pubblicazione della presente legge . Art . 3 Le associazioni di cui ai precedenti articoli , possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori . Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune , ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori ; e , se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori , di ciascuna categoria di questi . Art . 4 Il riconoscimento delle associazioni , di cui ai precedenti articoli , ha luogo per decreto Reale , su proposta del ministro competente , di concerto col ministro dell ' interno , sentito il parere del Consiglio di Stato . Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto , che è pubblicato , a spese delle associazioni , nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni , del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l ' ammissione dei soci , fra . le quali la buona condotta politica , dal punto di vista nazionale . Gli statuti possono stabilire l ' organizzazione di scuole professionali , di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale , e di istituti aventi per iscopo l ' incremento e il miglioramento della produzione , della cultura o dell ' arte nazionale . Art . 5 Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro , lavoratori , artisti e professionisti della categoria , per cui sono costituite , vi siano o non vi siano iscritti , nell ' ambito della circoscrizione territoriale , dove operano . Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro , lavoratori , artisti e professionisti , che rappresentano , vi siano o non vi siano inscritti , un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro , alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato , e , per i lavoratori , artisti e professionisti , alla retribuzione di una giornata di lavoro . Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni , in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati , e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento . È fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano , e non più tardi del 31 marzo di ogni anno , il numero dei loro dipendenti . In caso di omessa , falsa o incompleta denunzia , i contravventori sono puniti con la ammenda fino a L . 2000 . Per l ' esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali ; le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenute sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni . Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività dell ' associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali . Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli , enti ed organi , in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti . Art . 6 Possono essere comunali , circondariali , provinciali , regionali , interregionali e nazionali . Possono pure essere legalmente riconosciute , alle condizioni previste dalla presente legge , le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni di più federazioni . Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti . Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli parteciptaanti di esse , che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto . Non può essere riconosciuta legalmente , per ciascuna categoria di datori di lavoro , lavoratori , artisti o professionisti , che una sola associazione . Così pure non può essere riconosciuta legalmente , per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate , entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata , che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori , o di artisti o professionisti , di cui al comma precedente . Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell ' agricoltura o dell ' industria o del commercio , oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti , non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione . In nessun caso Possono essere riconosciute associazioni che , senza l ' autorizzazione del Governo , abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale . Art . 7 Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige , la rappresenta ed è responsabile del suo andamento . Il presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto . La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali , interregionali e regionali non ha effetto , se non è approvata con Regio decreto su proposta del ministro competente , di concerto col ministro dell ' interno . L ' approvazione può essere , in ogni tempo , revocata . La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali , circondariali e comunali non ha effetto , se non è approvata con decreto del ministro competente , di concerto col ministro dell ' interno . L ' approvazione può essere , in ogni tempo , revocata . Lo statuto deve stabilire l ' organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica . Art . 8 I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all ' associazione , con le norme stabilite dallo statuto . Le associazioni comunali , circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa , che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento . Le associazioni regionali , interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del ministro competente . Il ministro competente , di concerto col ministro dell ' interno , può sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno . Può altresì , nei casi più gravi , affidare l ' amministrazione straordinaria a un suo commissario . Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione , col decreto che riconosce la federazione o confederazione e ne approva lo statuto , può stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione . Art . 9 Egualmente , quando concorrano gravi motivi , e , in ogni caso , quando vengano meno le condizioni rchieste dai precedenti articoli per il riconoscimento , con decreto Reale , su proposta del ministro competente , di concerto col ministro dell ' interno , sentito il parere del Consiglio di Stato , il riconoscimento può essere revocato . Art . 10 I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro , di lavoratori , di artisti e di professionisti legalmente riconosciute , hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro , i lavoratori , gli artisti e i professionisti della categoria a cui il contratto collettivo si riferisce , e che esse rappresentano , a norma dell ' art . 5 . I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto , a pena di nullità . Essi debbono , pure a pena di nullità , contenere la determinazione del tempo , per cui hanno efficacia . Gli organi centrali di collegamento previsti nell ' art . 3 possono stabilire , previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori , norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese , a cui si riferiscono Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria , a cui le norme si riferiscono , e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell ' art . 5 . Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia , se si tratta di associazioni comunali , circondariali o provinciali , e depositata presso il Ministero dell ' economia nazionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno , se si tratta di associazioni regionali , interregionali o nazionali . I datori di lavoro e i lavoratori , che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti , sono responsabili civilmente dell ' inadempimento , tanto verso l ' associazione dei datori di lavoro , quanto verso quella dei lavoratori , che hanno stipulato il contratto . Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale , su proposta del ministro della giustizia . Art . 11 Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato , delle provincie , dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza , per le quali sarà provveduto con separate disposizioni . Sono però vietate , sotto pena della destituzione , della rimozione dal grado e dall ' impiego , e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi , le associazioni dello stesso genere di ufficiali , sottufficiali e soldati del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato , delle provincie e dei comuni , le associazioni di magistrati dell ' ordine giudiziario e amministrativo , di professori di istituti d ' istruzione superiore e media , di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell ' interno , degli esteri , e delle colonie . Art . 12 Le associazioni di datori di lavoro , di lavoratori , di artisti e professionisti non legalmente riconosciute , continuano a sussistere come associazioni di fatto , secondo la legislazione vigente , con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo . Ad esse sono applicabili le norme del R . decreto ­ legge 24 gennaio 1924 , n . 64 . CAPO II Della magistratura del lavoro . Art . 13 Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro , che concernono , sia l ' applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti , sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro , sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro . Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte . Le controversie , di cui alle precedenti disposizioni , si possono compromettere in arbitri , a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile . Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l ' impiego privato , ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893 , n . 295 e del Regio decreto ­ legge 2 dicembre 1923 , n . 2686 . L ' appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro , in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti , è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro . Art . 14 Per il funzionamento delle Corti d ' appello come magistrature del lavoro , è costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati , di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d ' appello , a cui sono aggregati , di volta in volta , due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro , scelti dal primo presidente con le norme di cui all ' articolo seguente Per Regio decreto , su proposta del ministro della giustizia , di concerto con quello delle finanze , saranno arrecate all ' organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie , le modificazioni necessarie per l ' attuazione della presente disposizione . Art . 15 Presso ogni Corte d ' appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro , distinti per gruppi e sottogruppi , secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte . L ' albo è soggetto a revisione ogni biennio . Con decreto Reale , su proposta del ministro della giustizia , di concerto con quello dell ' economia nazionale , sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti , quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie . Ogni anno il primo presidente designa , per ciascun gruppo e sottogruppo , gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo . Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia . Art . 16 La Corte d ' appello funzionante come magistrato del lavoro giudica , nell ' applicazione dei patti esistenti , secondo le norme di legge sulla interpretazione e l ' esecuzione dei contratti , e , nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro , secondo equità , contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori , e tutelando , in ogni caso , gli interessi superiori della produzione . La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo , per il quale esse debbano rimanere in vigore , che sarà di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati . La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa , sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni . Le decisioni della Corte d ' appello funzionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione , per i motivi di cui all ' art . 517 del Codice di procedura civile . Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale , su proposta del ministro della giustizia , stabilirà le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione , anche in deroga alle norme ordinarie del Codice di procedura civile . Art . 17 L ' azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro , spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute , ove esistano ; altrimenti in contradditorio di un curatore speciale , nominato dal presidente della Corte d ' appello . In quest ' ultimo caso è ammesso l ' intervento in causa volontario di singoli interessati . Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni , o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento , l ' azione giudiziaria non è procedibile , se non risulti che la federazione o la confederazione , ovvero l ' organo centrale di collegamento , abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia , e che il tentativo non sia riuscito . Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria , per la quale sono costituite , entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata . Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate , quando si tratti di associazioni comunali , circondariali , e provinciali , nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia , e quando si tratti di associazioni regionali , interregionali o nazionali nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d ' appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo . CAPO III Della serrata e dello sciopero . Art . 18 La serrata e lo sciopero sono vietati . I datori di lavoro , che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti , sospendono il lavoro nei loro stabilimenti , aziende od uffici , sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila . Gli impiegati ed operai , che in numero di tre o più , previo concerto , abbandonano il lavoro , o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità , per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali , sono puniti con la multa da lire cento a mille . Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale . Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano più , i capi , promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno , né superiore a due , oltre la multa nei medesimi comma stabilita . Art . 19 I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità che , in numero di tre o più , previo concerto , abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità , sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi , e con l ' interdizione dai pubblici uffici per sei mesi . Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti Codice procedura penale . I capi , promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con l ' interdizione dai pubblici uffici non inferiore a tre anni . Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che sospendono , senza giustificato motivo , il lavoro nei loro stabilimenti , aziende od uffici , sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila a centomila , oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici . Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumità delle persone , la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore ad un anno . Ove dal fatto sia derivata la morte di una o piu persone , la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a tre anni . Art . 20 I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici , gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessità e i dipendenti di questi che , in occasione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa di un servizio pubblico o di pubblica necessità , sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi . Art . 21 Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l ' abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un Corpo o collegio dello Stato , delle provincie o dei comuni , ovvero di un pubblico ufficiale , i capi , promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni , e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici , e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici . Art . 22 Senza pregiudizio dell ' applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento e sulla esecuzione delle sentenze , i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro , sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento a cinquemila . I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute , che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro , sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila a diecimila , oltre la revoca dall ' ufficio . Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro , si aggiunga , da parte dei colpevoli , la serrata o lo sciopero , si applicano le disposizioni del Codice penale sul concorso dei reati e delle pene . Art . 23 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge . Il Governo del Re è autorizzato a dare , per Regio decreto le disposizioni necessarie per l ' attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le disposizioni del R . decreto 19 ottobre 1923 , n . 2311 , della legge 15 giugno 1893 , n . 295 , e del R . decreto ­ legge 2 dicembre 1923 , n . 2686 , che saranno sottoposti alla necessaria revisione , e con ogni altra legge dello Stato . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data San Rossore , addì 3 aprile 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - ROCCO - - FEDERZONI - - BELLUZZO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .